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Statuto
                                 Della

              Regione Calabria




  Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25
(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 20
  aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3 e 9 novembre 2010, n. 27)
b) il riconoscimento dei diritti delle fasce più
             TITOLO I                                   deboli della popolazione mediante il
     PRINCIPI FONDAMENTALI                              superamento        delle    cause     che      ne
                                                        determinano la disuguaglianza e il disagio;
                                                        c) il sostegno della famiglia, orientando a tal
                  Articolo 1                            fine le politiche sociali, economiche e
            (La Regione Calabria)                       finanziarie e di organizzazione dei servizi;
1. La Calabria è Regione autonoma, con                  d) la rimozione di ogni ostacolo che
propri poteri e funzioni secondo i principi             impedisce la piena parità degli uomini e delle
fissati nella Costituzione e nel presente               donne nella vita sociale, economica e
Statuto, nell’unità della Repubblica Italiana e         culturale, nonché la promozione della parità
nell’ambito dell’Unione Europea.                        di accesso tra gli uomini e le donne alle
                                                        cariche elettive;
2. La Calabria fa propria la carta dei diritti          d bis) la realizzazione di condizioni sociali,
dell’Unione Europea.                                    culturali ed economiche per il più efficace
3. La Regione è costituita dalle comunità               contrasto alle organizzazioni di stampo
residenti nei territori dei Comuni e delle              mafioso e il più ampio sostegno alle vittime
Province calabresi.                                     della criminalità organizzata;
                                                        e) l’attuazione del principio di sussidiarietà,
4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove
                                                        conferendo ai Comuni, alle Province e alle
hanno sede il Presidente della Giunta
                                                        Città metropolitane tutte le funzioni e i
regionale e la Giunta.
                                                        compiti che non attengono ad esigenze
5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di        unitarie per la collettività ed il territorio
Reggio Calabria.                                        regionale, incentivando l’esercizio associato
6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno            delle funzioni sulla base dei criteri di
stemma, stabiliti con legge regionale.                  differenziazione, adeguatezza e prossimità,
                                                        nonché promuovendo e valorizzando
                                                        l’autonoma iniziativa delle formazioni sociali,
                   Articolo 2                           delle autonomie funzionali e dei cittadini
              (Principi e finalità)                     singoli o associati per lo svolgimento delle
                                                        attività     di    interesse     generale,      di
1. La Regione concorre a dare attuazione ai
                                                        soddisfacimento dei diritti e di realizzazione
principi costituzionali sui quali si fonda la
                                                        della solidarietà sociale;
Repubblica italiana, una e indivisibile,
                                                        f) il riconoscimento delle formazioni sociali,
informando il proprio ordinamento ai principi
                                                        culturali, economiche e politiche nelle quali si
di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia,
                                                        esprime la personalità umana, promuovendo
solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale,
                                                        il libero svolgimento delle loro funzioni ed
pace e non violenza.
                                                        attività;
2. La Regione ispira in particolare la sua              g) la promozione di un sistema di istruzione e
azione al raggiungimento dei seguenti                   formazione volto ad assicurare maggiori
obiettivi:                                              opportunità personali di crescita culturale,
a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per         sociale e civile;
tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla        h) il pieno rispetto dei diritti naturali ed
Costituzione, operando per il superamento               inviolabili della persona, promuovendo
degli ostacoli di ordine economico e sociale            l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed
che impediscono il pieno sviluppo della                 economici per gli immigrati, i profughi, i
persona umana;                                          rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il


                                                    1
loro pieno inserimento nella comunità                      t) la collaborazione ed il raccordo con le altre
regionale;                                                 Regioni italiane, particolarmente con quelle
i) la piena occupazione, promuovendo le                    finitime e del Mezzogiorno, o con enti
condizioni che rendono effettivi il diritto al             territoriali di altri Stati;
lavoro e la libertà di iniziativa economica;               u) la valorizzazione e la disciplina del sistema
l) la realizzazione di un sistema integrato di             locale delle comunicazioni, al fine di
interventi e servizi, anche favorendo                      garantirne il pluralismo e la concorrenza;
l’associazionismo e le attività di volontariato,           v) la tutela del patrimonio faunistico e
volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale,        floristico regionale, il rispetto ed il
allo studio, alla salute dei cittadini, con                riconoscimento dei diritti degli animali,
specifica attenzione alle persone che vivono               promuovendone la cura e la presenza nel
situazioni di disagio, operando per assicurare             proprio territorio per l’affermazione del
in ogni comunità del territorio regionale livelli          principio di una corretta convivenza con
essenziali di servizi;                                     l’uomo.
m) la partecipazione popolare e delle
autonomie locali alle funzioni legislativa ed
amministrativa,        nonché       al    controllo                          Articolo 3
dell'azione dei poteri pubblici;                               (Rapporti interregionali, con l’Unione
n) la programmazione e la concertazione                             Europea e con altri Stati)
dell'attività economica per indirizzarla e                 1. La Regione coordina la propria azione con
coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della              quella delle altre Regioni per il migliore
Regione, promuovendo le iniziative e i                     esercizio delle proprie funzioni e la cura di
raccordi opportuni con gli organi della                    interessi ultraregionali, adottando le
programmazione dello Stato e dell’Unione                   opportune intese e costituendo, ove occorra,
Europea;                                                   apposite strutture organizzative. Le intese
o) la valorizzazione delle risorse economiche              interregionali sono ratificate con legge
e produttive di ciascuna area del territorio               regionale.
regionale, tesa al superamento delle
disuguaglianze       derivanti       da    squilibri       2. La Regione, nel rispetto delle norme di
territoriali e settoriali della Regione;                   procedura stabilite con legge dello Stato,
p) la tutela e la valorizzazione delle                     concorre alla determinazione delle politiche
minoranze etniche, linguistiche e religiose                dell’Unione Europea, partecipa alle decisioni
presenti in Calabria, con particolare riguardo             dirette alla formazione degli atti normativi
alle popolazioni di origine albanese,                      comunitari e provvede all’attuazione ed
grecanica, occitanica e rom;                               esecuzione degli accordi internazionali e
q) il legame con i calabresi emigrati nel                  comunitari.
mondo;                                                     3. La Regione realizza, altresì, forme di
r) la protezione dell'ambiente, la salvaguardia            collegamento con gli organi dell’Unione
dell'assetto del territorio e del paesaggio e la           Europea per l'esercizio delle proprie funzioni
valorizzazione       della      loro    vocazione,         relative all'applicazione delle normative
nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative             comunitarie e per l'adeguamento dei propri
assunte in sede nazionale, europea ed                      atti alle fonti comunitarie.
internazionale;
                                                           4. Nelle materie di sua competenza la
s) la salvaguardia del patrimonio artistico,
                                                           Regione conclude accordi con Stati e intese
culturale e naturale della Regione e la
                                                           con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
valorizzazione delle tradizioni popolari delle
                                                           casi e con le forme disciplinati da leggi dello
comunità calabresi, anche curando l’identità
culturale della Calabria in Italia e all’estero;

                                                       2
Stato, con particolare riferimento alle Nazioni          accordi, intese e di strumenti conciliativi per
prospicienti il Mediterraneo.                            la composizione dei conflitti.
5. La legge regionale ratifica gli accordi con
Stati e le intese con enti territoriali interni ad                         Articolo 6
altro Stato.                                                           (Difensore civico)
                                                         1. La Regione istituisce con legge l’ufficio del
                                                         Difensore civico.

           TITOLO II
 LA PARTECIPAZIONE POPOLARE                                                Articolo 7
                                                                    (Consulta dell’ambiente)
                                                         1. Abrograto dalla L.R. 19 gennaio 2010, n. 3
                  Articolo 4
          (Partecipazione popolare)
1. La Regione promuove la partecipazione dei                            Articolo 8
singoli, delle formazioni sociali e politiche e di          (Commissione per le pari opportunità)
tutte le componenti della Comunità                       1. La Regione istituisce con legge la
calabrese, nonché delle comunità dei                     Commissione per le pari opportunità.
calabresi nel mondo alla vita delle istituzioni
regionali, al fine di realizzare una democrazia
compiuta e lo sviluppo civile delle                                         Articolo 9
popolazioni.                                                             (Informazione)
2. A tal fine, la legge stabilisce procedure e           1. La Regione, nel rispetto del pluralismo,
criteri idonei per rendere effettiva la                  predispone gli strumenti necessari per offrire
partecipazione, assicurando servizi e                    un'informazione         costante    sull’attività
strutture regionali e prevedendo la                      istituzionale e per acquisire informazioni sulle
consultazione di organismi rappresentativi di            esigenze e sulle aspirazioni della comunità
istanze sociali diffuse.                                 calabrese in Italia e all’estero.
3. Negli ambiti di propria competenza, la                2. La Regione istituisce appositi organismi per
Regione può attivare particolari forme di                assistere i cittadini nella ricerca ed
cooperazione con le confessioni religiose                acquisizione di informazioni sull'attività
presenti in Calabria.                                    regionale e per favorire il controllo sociale sul
                                                         buon      andamento       e     sull'imparzialità
                                                         dell'azione amministrativa.
                   Articolo 5
                                                         3. La Regione riconosce nel diritto
                 (Trasparenza)
                                                         all’informazione il presupposto fondamentale
1. Tutti gli atti dell'amministrazione della             della partecipazione ed un aspetto essenziale
Regione, degli enti e delle aziende da essa              dei diritti del cittadino ed assicura la più
dipendenti sono pubblici, salvo i limiti                 ampia informazione sugli atti, sui programmi
espressamente posti dalla legge.                         e sulle iniziative di propria competenza,
2. La legge regionale definisce le procedure             nonché sul funzionamento dei propri organi
per l'accesso ai documenti amministrativi e              ed uffici attraverso l’impiego di strumenti di
disciplina l'intervento degli interessati, singoli       informazione e di comunicazione di massa e,
od       associati,      nel      procedimento           in particolare, di quelli radiotelevisivi.
amministrativo; favorisce l'adozione di

                                                     3
Articolo 10                                4. La proposta soggetta a referendum è
         (Modalità di partecipazione)                       approvata se ha partecipato la maggioranza
                                                            degli aventi diritto e se è stata raggiunta la
1. Tutti hanno il diritto di rivolgere petizioni
                                                            maggioranza dei voti validamente espressi.
agli organi regionali, per richiederne
l'intervento e per sollecitare l'adozione di                5. Il giudizio sulla regolarità e sulla
provvedimenti di interesse generale.                        ammissibilità della richiesta di referendum è
                                                            affidato alla Consulta statutaria, secondo
2. I Comuni e le Province possono rivolgere
                                                            modalità procedurali disciplinate dalla legge
interrogazioni alla Regione su questioni di
                                                            regionale.
loro interesse, con le procedure previste nel
Regolamento interno del Consiglio regionale.                6. Non può esser presentata richiesta di
                                                            referendum nell'anno anteriore alla scadenza
3. Il corpo elettorale esercita l'iniziativa delle
                                                            del Consiglio regionale e nei sei mesi
leggi regionali a norma dell'articolo 39 del
                                                            successivi alla convocazione dei comizi
presente Statuto.
                                                            elettorali per l'elezione del Consiglio
                                                            regionale. Nel caso di anticipato scioglimento
                                                            del Consiglio regionale i referendum già
                                                            indetti    sono    sospesi     all'atto   della
                  Articolo 11                               pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
           (Referendum abrogativo)                          Regione del decreto di convocazione dei
1. E' indetto referendum popolare per                       comizi elettorali per l'elezione del nuovo
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge              Consiglio, e sono indetti nuovamente entro
o di un regolamento regionale quando ne                     sei mesi dall’insediamento del nuovo
facciano richiesta almeno il quattro per cento              Consiglio.
degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni            7. Qualora la votazione sul referendum abbia
della Regione, ovvero due o più Consigli                    avuto esito negativo, la stessa richiesta non
provinciali o dieci Consigli comunali che                   può essere presentata prima che siano
rappresentino almeno centomila elettori                     trascorsi 3 anni.
iscritti nelle proprie liste elettorali.
2. Non è ammesso referendum per
l'abrogazione:
a) dello Statuto;                                                            Articolo 12
b) dei regolamenti interni del Consiglio                              (Referendum consultivo)
regionale;
                                                            1. E’ indetto referendum consultivo su
c) delle leggi di bilancio;
                                                            questioni di interesse regionale allorquando
d) delle leggi tributarie;
                                                            ne faccia richiesta il quaranta per cento dei
e) delle leggi urbanistiche e di tutela
                                                            Consiglieri regionali ovvero il dieci per cento
dell'ambiente;
                                                            del corpo elettorale.
f) delle leggi di attuazione e di esecuzione
                                                            2. Il referendum è valido se vi ha partecipato
delle normative comunitarie nonché delle
                                                            il trenta per cento degli aventi diritto.
leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione
degli accordi internazionali della Regione e                3. Se il quorum di cui al comma precedente è
delle intese con altre regioni italiane.                    raggiunto, il Consiglio regionale è obbligato a
                                                            pronunciarsi sull’oggetto del referendum
3. Hanno diritto di partecipare al referendum
                                                            entro centoventi giorni dal suo svolgimento.
tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei
Comuni della Regione.


                                                        4
Articolo 13                          Regione; svolge funzioni di indirizzo e di
           (Disciplina referendaria)                   controllo sulla Giunta regionale.
1. La legge regionale disciplina i referendum          2. Il Consiglio inoltre:
previsti nel presente titolo.                          a) nelle forme e nei modi stabiliti dal
                                                       regolamento, approva le dichiarazioni
                                                       programmatiche per la legislatura rese dal
                                                       Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;
                                                       b) approva il documento di programmazione
           TITOLO III                                  economico-finanziaria        presentato      dalla
      ORGANI DELLA REGIONE                             Giunta;
                                                       c) approva il bilancio di previsione annuale ed
                                                       il bilancio pluriennale della Regione, le loro
                 Articolo 14                           variazioni e il rendiconto generale presentati
            (Organi della Regione)                     dalla Giunta;
1. Sono organi della Regione: Il Consiglio             d) autorizza l’esercizio provvisorio;
regionale, il Presidente della Giunta regionale        e) delibera con legge i criteri ed i limiti per la
e la Giunta regionale.                                 fissazione dei tributi e delle imposte regionali
                                                       e di ogni altra prestazione personale e
2. Sono altresì organi della Regione, per
                                                       patrimoniale;
l’esercizio delle funzioni loro attribuite dallo
                                                       f) approva le leggi di attuazione delle
Statuto e dalla legge, il Presidente del
                                                       direttive comunitarie;
Consiglio regionale e l’Ufficio di Presidenza.
                                                       g) approva, su proposta della Giunta, gli
                                                       indirizzi generali dell’assetto e utilizzazione
                                                       del territorio;
                                                       h) delibera le nomine che sono attribuite
                 CAPO I                                espressamente alla sua competenza dalle
        IL CONSIGLIO REGIONALE                         leggi ed esprime il proprio parere sulle
                                                       nomine di competenza della Giunta, nei casi
                                                       e nelle forme previste dalla legge regionale;
               Articolo 15                             i) valuta la rispondenza dei risultati agli
   (Composizione del Consiglio regionale)              obiettivi, accertando la conformità al
                                                       programma, ai piani regionali ed ai principi di
1. Il Consiglio è composto da 50 membri,               buon andamento dell’attività amministrativa
salvo quanto stabilito dalla legge elettorale          svolta dagli uffici della Regione, degli enti e
per agevolare la formazione di maggioranze             delle aziende da essa dipendenti;
stabili ed assicurare la rappresentanza delle          l) delibera con legge l’istituzione di enti ed
minoranze.                                             aziende regionali, la loro fusione o
                                                       soppressione;
                                                       m) delibera sulla partecipazione a consorzi e
                 Articolo 16
                                                       società finanziarie;
    (Attribuzioni del Consiglio regionale)
                                                       n) fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori
1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di       in ordine al coordinamento interregionale
rappresentanza della società calabrese,                nell’esercizio delle funzioni relative alle
esercita la potestà legislativa e le altre             materie attribuite alla potestà legislativa
funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione,        della Regione;
dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle           o) ratifica le intese della Regione con le altre
forme e nei modi previsti dalla Costituzione e         Regioni, nonché gli accordi con Stati e le
dallo Statuto, l’indirizzo politico della

                                                   5
intese con enti territoriali interni ad altri           entro il primo giorno non festivo della
Stati;                                                  settimana successiva.
p) approva i regolamenti nelle materie di               3. La presidenza provvisoria del Consiglio,
legislazione esclusiva dello Stato nel caso di          fino alla elezione del Presidente, è assunta
delega della potestà regolamentare alla                 dal Consigliere che, tra i presenti, è il più
Regione;                                                anziano di età. I due Consiglieri più giovani
q) elegge i delegati della Regione per                  svolgono le funzioni di segretari.
l’elezione del Presidente della Repubblica in
modo da assicurare la rappresentanza della
minoranza;                                                               Articolo 20
r) delibera sulle richieste di referendum di cui           (Elezione del Presidente del Consiglio
agli articoli 75 e 138 della Costituzione;                 regionale e dell’Ufficio di Presidenza)
s) formula i pareri previsti dagli articoli 132 e
133 della Costituzione;                                 1. Il Consiglio regionale, nella prima seduta,
t) può presentare proposte di legge alle                procede, con votazione separata e a scrutinio
Camere.                                                 segreto, alla elezione del suo Presidente e
                                                        dell’Ufficio di Presidenza, che è composto dal
3. Le funzioni legislative non sono delegabili.         Presidente, da due Vicepresidenti, uno dei
                                                        quali in rappresentanza delle opposizioni, e
                                                        da due Segretari-Questori, uno dei quali in
                Articolo 17                             rappresentanza delle opposizioni.
          (Durata della legislatura)
                                                        2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei
1. La legislatura dura cinque anni, salvo               due terzi dei componenti del Consiglio. Se
diversa previsione della legge statale di               dopo due scrutini nessun candidato ottiene la
principio e i casi di scioglimento del Consiglio,       maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi
come disciplinati dall’art. 33 dello Statuto.           nel giorno successivo, è sufficiente la
                                                        maggioranza dei voti dei Consiglieri regionali.
                                                        Qualora nella terza votazione nessuno abbia
                 Articolo 18
                                                        riportato la maggioranza richiesta, si
            (Convalida degli eletti)
                                                        procede, nello stesso giorno, al ballottaggio
1. I Consiglieri regionali entrano nell’esercizio       fra i due candidati che hanno ottenuto nel
delle     loro     funzioni     all'atto    della       precedente scrutinio il maggior numero dei
proclamazione.                                          voti e viene proclamato eletto quello che
2. Fino a quando non siano completate le                consegue la maggioranza dei voti. A parità di
operazioni di proclamazione degli eletti sono           voti è eletto o entra in ballottaggio il più
prorogati i poteri del precedente Consiglio.            anziano di età.
                                                        3. Per l’elezione dei due Vicepresidenti e dei
                                                        due Segretari-Questori, i Consiglieri regionali
                Articolo 19                             votano per un solo nome. Sono eletti coloro
   (Prima seduta del Consiglio regionale)               che ottengono il maggior numero di voti e, a
1. Il Consiglio regionale tiene di diritto la           parità di voti, i più anziani di età.
prima adunanza non oltre il primo giorno non            4. Il Presidente del Consiglio e l’Ufficio di
festivo della terza settimana successiva alla           Presidenza sono rinnovati dopo trenta mesi
proclamazione degli eletti, su convocazione             dalla prima seduta del Consiglio regionale.
del Presidente del Consiglio uscente.
2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del
comma 1, il Consiglio si riunisce di diritto

                                                    6
Articolo 21                          strumenti di indirizzo e di controllo, nelle
 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio)          forme e secondo le procedure disciplinate nel
                                                      Regolamento interno. Ha, inoltre, il diritto di
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio; lo
                                                      ottenere dagli uffici della Regione, degli enti
convoca e lo presiede; ne assicura la
                                                      e delle aziende da essa dipendenti copia degli
regolarità delle sedute ed il buon
                                                      atti e documenti, anche preparatori, senza
funzionamento nel rispetto delle norme dei
                                                      che possa essere opposto il segreto di ufficio
regolamenti interni.
                                                      se non nei casi espressamente previsti dalla
                                                      legge.
                 Articolo 22                          3. Ai Consiglieri regionali sono attribuiti, con
           (Ufficio di Presidenza)                    legge regionale, il rimborso delle spese ed
1. L’Ufficio di Presidenza esercita le funzioni       indennità, il cui ammontare è determinato in
previste dallo Statuto e dai regolamenti e            relazione alle funzioni e alle attività svolte in
coadiuva il Presidente del Consiglio                  Consiglio.
nell’esercizio delle sue funzioni.
                                                                       Articolo 25
                 Articolo 23                                      (Sedute del Consiglio)
     (Autonomia funzionale, contabile e               1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria
         organizzativa del Consiglio)                 secondo quanto disposto dalle norme del
1. Il Consiglio regionale, nell’esercizio delle       Regolamento interno.
sue funzioni e nell’espletamento delle sue            2. Al di fuori della sessione ordinaria, il
attività, gode di autonomia organizzativa,            Presidente convoca il Consiglio, in un termine
funzionale e contabile secondo le norme dei           non superiore a venti giorni, quando lo
regolamenti interni.                                  richiedano un quinto dei Consiglieri o il
2. Il Presidente e l’Ufficio di Presidenza            Presidente della Giunta, iscrivendo all’ordine
sottopongono al Consiglio l’approvazione del          del giorno le questioni richieste.
bilancio preventivo e del conto consuntivo,           3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il
secondo le procedure recate nei regolamenti           Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta
interni.                                              non pubblica.
3. Lo stanziamento complessivo del bilancio           4. Le deliberazioni del Consiglio non sono
preventivo del Consiglio è incluso nel bilancio       valide se non è presente la maggioranza dei
di previsione della Regione e le risultanze           componenti e se non sono adottate a
finali del conto consuntivo sono incluse nel          maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è
rendiconto generale della Regione.                    prescritta una maggioranza qualificata.


                 Articolo 24                                          Articolo 26
           (I Consiglieri regionali)                           (Regolamenti del Consiglio)
1. I Consiglieri regionali rappresentano              1. Il Consiglio regionale, a maggioranza
l'intera Regione senza vincolo di mandato.            assoluta dei componenti, adotta e modifica i
Essi non possono essere chiamati a                    propri regolamenti che sono pubblicati nel
rispondere per le opinioni espresse ed i voti         Bollettino Ufficiale della Regione entro
dati nell'esercizio delle loro funzioni.              quindici giorni dalla loro approvazione.
2. Ogni Consigliere ha il diritto di avvalersi,
per l'esercizio del suo mandato, degli

                                                  7
2. Nel Regolamento interno del Consiglio                             Articolo 28
sono previste e disciplinate la Giunta delle                   (Commissioni permanenti)
elezioni, la Giunta per il Regolamento ed il          1. Il Consiglio regionale istituisce al suo
Comitato per la qualità e la fattibilità delle        interno Commissioni permanenti, distinte per
leggi.                                                settori organici di materia. Il Regolamento
3. Il Regolamento interno, in conformità alle         interno ne disciplina il numero, la
disposizioni dello Statuto e nel rispetto dei         composizione       e     le     modalità     di
diritti   delle     opposizioni,     determina        funzionamento, prevedendo che una
l’organizzazione e il funzionamento del               apposita Commissione sia preposta alla
Consiglio e dei suoi organi interni.                  trattazione delle questioni relative ai rapporti
                                                      con l’Unione Europea e di quelle con le
4. Il Regolamento interno di amministrazione
                                                      regioni e i paesi extra-europei del
e contabilità definisce princìpi e procedure
                                                      Mediterraneo.
per la gestione ed il controllo delle risorse
finanziarie del Consiglio regionale.                  2. I gruppi consiliari devono essere presenti
                                                      in ciascuna Commissione permanente,
                                                      secondo i criteri della designazione
                 Articolo 27                          proporzionale e comunque garantendo la
              (Gruppi consiliari)                     rappresentanza in Commissione di ciascun
1. I Consiglieri regionali si costituiscono in        gruppo.
gruppi, composti da almeno tre membri,                3. Non possono far parte delle Commissioni
secondo le norme fissate dal Regolamento              permanenti il Presidente del Consiglio, il
del Consiglio.                                        Presidente e il Vicepresidente della Giunta e
2. I gruppi consiliari possono essere composti        gli Assessori in carica.
da un numero inferiore, solo nel caso che gli         4.   Il    Presidente  della    Giunta,    il
stessi siano espressione di liste che abbiano         Vicepresidente, gli Assessori e ciascun
raggiunto alle elezioni regionali la soglia del       Consigliere possono partecipare, con diritto
quattro per cento dei voti.                           di parola e di proposta, ai lavori delle
3. I Consiglieri regionali, che non facciano          Commissioni permanenti.
parte dei gruppi costituiti ai sensi dei commi        5. L'Ufficio di Presidente di Commissione è
precedenti, formano un unico gruppo misto,            incompatibile con quello di componente
nel quale sono specificatamente garantite, ai         l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
fini organizzativi e di funzionamento, le             6. Il Regolamento interno stabilisce forme di
singole componenti che siano emanazione di            pubblicità dei lavori delle Commissioni.
liste presenti alle elezioni regionali, secondo
le norme del Regolamento interno del
Consiglio.                                                           Articolo 29
                                                            (Competenze delle Commissioni
4. L'Ufficio di Presidenza, sentita la
                                                                    permanenti)
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi,
provvede, nei limiti della legge regionale e          1.       Le       Commissioni     esaminano,
nel rispetto del Regolamento del Consiglio,           preventivamente, i progetti di legge e gli altri
all'assegnazione ai gruppi consiliari, nonché         provvedimenti di competenza del Consiglio
alle componenti del gruppo misto, di                  deferendoli, entro un termine e secondo le
personale, strutture e contributi iscritti nel        modalità stabilite dal Regolamento interno, al
bilancio del Consiglio.                               Consiglio, fatto salvo quanto previsto
                                                      dall’articolo 30.


                                                  8
2. Le Commissioni deliberano a maggioranza,            da essa dipendenti e ne riferiscono al
purché sia presente la metà più uno dei loro           Consiglio. A tal fine, le Commissioni possono:
componenti.                                            a) richiedere l'intervento del Presidente della
                                                       Giunta e degli Assessori per ottenere
3. Prima dell'esame delle proposte di legge di
                                                       chiarimenti sulle questioni di loro
iniziativa popolare o di enti locali, la
                                                       competenza;
Commissione       competente     ascolta     i
                                                       b) richiedere al Presidente della Giunta e agli
rappresentanti dei firmatari e del Consiglio
                                                       Assessori informazioni, notizie e documenti;
delle autonomie locali, secondo le norme del
                                                       c) richiedere, previa comunicazione al
Regolamento interno.
                                                       Presidente della Giunta o al Presidente del
                                                       Consiglio, l'intervento dei titolari degli uffici
                 Articolo 30                           dell'amministrazione regionale, degli enti e
   (Funzioni redigenti delle Commissioni               delle aziende da essa dipendenti.
                permanenti)                            2. Le Commissioni, nelle materie di loro
1. Il Regolamento interno può stabilire i casi         competenza, possono disporre, d’intesa con
in cui le Commissioni permanenti esaminano             l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, indagini
i provvedimenti in sede redigente, riservando          conoscitive dirette ad acquisire notizie,
al Consiglio l’approvazione finale con sole            informazioni        e       documenti         utili
dichiarazioni di voto.                                 all’approfondimento di particolari tematiche
                                                       o questioni relative alla loro attività e a quella
2. Sino alla votazione da parte del Consiglio, i       del Consiglio.
provvedimenti assegnati alla Commissione in
sede redigente sono sottoposti alla                    3. Le Commissioni possono chiedere al
procedura normale di esame e di                        Presidente della Giunta e agli Assessori di
approvazione qualora ne facciano richiesta la          riferire, anche per iscritto, in merito
Giunta o un decimo dei componenti del                  all'attuazione data a leggi della Regione e
Consiglio o un quinto dei componenti della             dello Stato, agli accordi internazionali e alla
Commissione.                                           normativa comunitaria, oltre che a mozioni,
                                                       risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal
3. Il procedimento in sede redigente non può           Consiglio.
essere utilizzato per l’esame dei progetti di
legge relativi alla modifica dello Statuto, alla       4. Il Presidente della Giunta e gli altri membri
legge elettorale regionale, alla legge                 della Giunta hanno il diritto e, ove richiesto,
finanziaria e alle leggi di approvazione del           l’obbligo di partecipare ai lavori delle
bilancio, del rendiconto, alle leggi di ratifica       Commissioni, senza diritto di voto.
delle intese della Regione con altre Regioni,
nonché degli accordi con gli Stati e delle
                                                                      Articolo 32
intese con enti territoriali interni ad altri
                                                                 (Commissioni d’inchiesta)
Stati.
                                                       1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un
                                                       decimo dei componenti, con deliberazione
                Articolo 31                            adottata a maggioranza dei Consiglieri
 (Attività conoscitiva e sindacato ispettivo           regionali, può istituire Commissioni con il
      delle Commissioni permanenti)                    compito di svolgere inchieste sull'attività
1. Le Commissioni, ciascuna nell'ambito delle          amministrativa della Regione, degli enti e
proprie competenze, svolgono funzioni di               aziende sottoposti a suo controllo e vigilanza,
controllo sull'attività amministrativa degli           nonché su ogni altra questione di interesse
uffici della Regione, degli enti e delle aziende       regionale.


                                                   9
2. La presidenza delle Commissioni istituite ai          il voto negativo sulla questione di fiducia
sensi del comma 1 compete ad un Consigliere              posta ai sensi dell’art. 37, comma 3,
appartenente alle opposizioni.                           comportano le dimissioni del Presidente e lo
                                                         scioglimento del Consiglio regionale. I
3. Le Commissioni d’inchiesta sono costituite
                                                         medesimi effetti conseguono alle dimissioni
dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari,
                                                         contestuali    della     maggioranza     dei
in proporzione alla loro composizione
                                                         componenti il Consiglio.
numerica.
                                                         6. Si procede parimenti a nuove elezioni del
4. Le modalità di funzionamento sono
                                                         Consiglio e del Presidente della Giunta in
disciplinate con il Regolamento interno del
                                                         caso di rimozione, impedimento permanente,
Consiglio.
                                                         morte, incompatibilità sopravvenuta e
5. Quando non sia altrimenti previsto, alle              dimissioni volontarie del Presidente.
Commissioni d’inchiesta si applicano le
                                                         7. Il Presidente della Giunta e la Giunta
disposizioni stabilite dallo Statuto e dal
                                                         rimangono in carica fino alla proclamazione
Regolamento interno del Consiglio per le
                                                         del nuovo Presidente.
Commissioni permanenti.
                                                         8. Nei dieci giorni successivi alla
                                                         proclamazione di cui al comma precedente il
                                                         Presidente della Giunta regionale compie gli
              CAPO II                                    atti improrogabili ed urgenti di competenza
                                                         della Giunta.
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E LA
         GIUNTA REGIONALE
                                                                          Articolo 34
                                                           (Attribuzioni del Presidente della Giunta
                 Articolo 33                                              regionale)
     (Presidente della Giunta regionale)
                                                         1. Il Presidente della Giunta regionale:
1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto         a) rappresenta la Regione;
a suffragio universale diretto, secondo le               b) dirige la politica della Giunta e ne è
modalità dettate dalla legge elettorale                  responsabile;
regionale nei limiti dei principi fondamentali           c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli
stabiliti con legge della Repubblica.                    Assessori;
2. Il Presidente della Giunta entra                      d) attribuisce gli incarichi all'interno della
nell’esercizio delle sue funzioni all’atto della         Giunta e può revocarli;
proclamazione.                                           e) effettua le nomine di competenza della
                                                         Giunta, previa deliberazione della medesima,
3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni
                                                         e provvede alle nomine e alle designazioni
dall’insediamento nomina il Vice Presidente e
                                                         che la legge gli attribuisce;
gli altri componenti della Giunta.
                                                         f) pone la questione di fiducia davanti al
4. Nella prima seduta successiva alla elezione           Consiglio regionale, previo assenso della
del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di           Giunta;
Presidenza, il Presidente della Giunta                   g) presenta al Consiglio, previa delibera della
presenta il programma di governo e da                    Giunta, i disegni di legge e ogni altro
comunicazione della nomina dei componenti                provvedimento d'iniziativa della Giunta;
della Giunta.                                            h) promulga le leggi regionali, indice i
5. L’approvazione di una mozione di sfiducia             referendum previsti dallo Statuto;
al Presidente ai sensi dell’art. 37, comma 2, e

                                                    10
i) emana i regolamenti regionali approvati               componenti e se sono assunte a maggioranza
dalla Giunta e dal Consiglio;                            dei presenti. In caso di parità, prevale il voto
l) sovrintende ai settori ed ai servizi                  del Presidente.
dell'amministrazione anche a mezzo dei                   8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche,
componenti della Giunta;                                 salva diversa decisione della stessa Giunta.
m) adotta i provvedimenti contingibili ed
urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti          9. Le indennità del Presidente e degli
sostitutivi di competenza della Regione, ove             Assessori sono stabilite con legge regionale.
non sia disposto diversamente;                           10. Il Presidente può nominare fino a due
n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla        sottosegretari per farsi coadiuvare nello
Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.               svolgimento dei compiti inerenti al mandato.
                                                         I sottosegretari, le cui indennità sono fissate
                                                         dalla legge regionale, partecipano alle sedute
                Articolo 35                              della Giunta pur non facendone parte.
   (Organizzazione e funzionamento della
             Giunta regionale)
1. La Giunta regionale è l’organo esecutivo                               Articolo 36
della Regione.                                               (Attribuzioni della Giunta regionale)
2. Nel rispetto delle direttive del Presidente,          1. La Giunta regionale:
la Giunta concorre alla determinazione ed                a) provvede in ordine all’attuazione del
all’attuazione      dell'indirizzo     politico-         programma di governo esercitando, nel
amministrativo della Regione.                            rispetto delle attribuzioni del Presidente della
                                                         Giunta, tutte le competenze diverse da quelle
3. La Giunta regionale è composta dal                    legislative, regolamentari, di indirizzo e di
Presidente, dal Vice Presidente e da un                  controllo spettanti al Consiglio;
numero di Assessori non inferiore a otto e               b) esercita la potestà regolamentare nelle
non superiore a dieci.                                   forme di cui all’articolo 43 del presente
4. I membri della Giunta possono essere                  Statuto;
nominati anche al di fuori dei componenti del            c) predispone il bilancio di previsione ed il
Consiglio fra i cittadini che non si trovino             rendiconto generale della Regione e la loro
nelle condizioni di ineleggibilità e di                  variazione, oltre che ogni altro atto di
incompatibilità alla carica di Consigliere               programmazione finanziaria;
regionale. Il numero dei membri esterni non              d) gestisce il bilancio, amministra il
può essere complessivamente superiore a                  patrimonio ed il demanio regionali e delibera
quattro unità.                                           sui contratti, secondo le modalità e nei limiti
                                                         stabiliti dallo Statuto e dalla legge;
4 bis. (Abrogato)
                                                         e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli
5. La Giunta opera collegialmente. Il                    indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta
Presidente ripartisce tra gli Assessori                  della stessa Giunta, rende esecutivo il piano
l'esercizio delle funzioni per settori organici          regionale di sviluppo economico-sociale;
di materie.                                              f) sovrintende, nel rispetto dei principi
6. La Giunta adotta, su proposta del                     generali        deliberati     dal     Consiglio,
Presidente, un Regolamento per disciplinare              all'ordinamento ed alla gestione delle
le    modalità    relative  al     proprio               imprese od aziende dipendenti dalla Regione,
funzionamento.                                           degli enti a partecipazione regionale e delle
                                                         società interregionali, provvedendo a tutte le
7. Le deliberazioni della Giunta sono valide se          nomine di competenza regionale, con
è presente la maggioranza dei suoi

                                                    11
esclusione di quelle espressamente riservate            4. Le questioni di fiducia presentate dal
alla competenza di altri organi;                        Presidente della Giunta sono poste in
g)     adotta     i    provvedimenti    relativi        votazione non prima di tre giorni e non oltre i
all’individuazione delle risorse umane,                 quindici giorni dalla loro presentazione e si
materiali ed economico-finanziarie da                   intendono respinte se esprime voto contrario
destinare alle diverse finalità e determina la          la maggioranza assoluta dei componenti del
loro ripartizione fra gli uffici di livello             Consiglio regionale.
dirigenziale apicale;                                   5. Il Consiglio può esprimere, a maggioranza
h) adotta, su proposta del Presidente della             assoluta, la censura nei confronti di un
Giunta, il Regolamento per l’esercizio della            singolo Assessore.
propria attività;
i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi
amministrativi da attuare ed adotta gli atti
che rientrano nello svolgimento di tali
funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici                       TITOLO IV
regionali; verifica la rispondenza dei risultati                SISTEMA DI ELEZIONE,
dell’attività amministrativa e della gestione
agli indirizzi impartiti;
                                                                   INELEGGIBILITA',
l) esercita le altre attribuzioni ad essa                         INCOMPATIBILITA’
demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e
dalle leggi.
                                                                           Articolo 38
                                                                      (Sistema elettorale)
                Articolo 37                             1. Nel rispetto dei principi fondamentali
Mozione di sfiducia – Questione di fiducia -            previsti dalla normativa statale, la legge
      Censura al singolo Assessore                      elettorale      regionale,      approvata         a
1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad         maggioranza assoluta dei Consiglieri,
una proposta della Giunta non comporta                  disciplina:
obbligo di dimissioni.                                  a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità
                                                        e incompatibilità del Presidente e degli altri
2. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei
                                                        componenti della Giunta regionale nonché
confronti del Presidente della Giunta
                                                        dei Consiglieri regionali;
mediante mozione motivata. La mozione,
                                                        b) le modalità di indizione delle elezioni
sottoscritta da almeno un quinto dei
                                                        politiche regionali;
componenti del Consiglio, è posta in
                                                        c) le modalità di proclamazione degli eletti al
votazione non prima di tre giorni e non oltre
                                                        Consiglio;
quindici giorni dalla presentazione ed è
                                                        d) la rappresentanza in Consiglio di ogni
approvata per appello nominale a
                                                        Provincia.
maggioranza assoluta dei componenti.
                                                        2. La legge regionale promuove la parità di
3. Il Presidente della Giunta può porre la
                                                        accesso tra donne e uomini alle cariche
questione di fiducia sull'attuazione del
                                                        elettive.
programma di governo e sui suoi
aggiornamenti, sulla legge finanziaria e sulla
legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle
leggi relative alla fissazione di tributi e
imposte regionali, nonché su questioni
particolarmente rilevanti per la collettività
regionale.

                                                   12
TITOLO V                                        2. I progetti di legge di iniziativa popolare, del
                                                         Consiglio delle Autonomie locali o degli enti
     PROCEDIMENTO DI                                     locali sono portati all’esame del Consiglio
FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI                             regionale entro tre mesi dalla data di
  REGOLAMENTI REGIONALI                                  presentazione. Scaduto tale termine, il
                                                         progetto è iscritto all’ordine del giorno della
                                                         prima seduta del Consiglio e discusso con
                  Articolo 39                            precedenza su ogni altro argomento. La
            (Iniziativa legislativa)                     stessa procedura è seguita per ogni altro
                                                         progetto, qualora ne facciano richiesta
1. L'iniziativa della legge regionale compete
                                                         almeno un quarto dei Consiglieri regionali.
alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere
regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a
ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di                             Articolo 41
Provincia, a non meno di tre Consigli                          (Promulgazione e pubblicazione)
comunali       la    cui      popolazione    sia
complessivamente superiore ai diecimila                  1. La legge regionale è promulgata dal
abitanti, agli elettori della Regione in numero          Presidente della Giunta entro dieci giorni
non inferiore a cinquemila, nonché al                    dalla sua approvazione, è pubblicata nel
Consiglio delle Autonomie locali di cui                  Bollettino Ufficiale della Regione entro i
all’articolo 48.                                         successivi dieci giorni ed entra in vigore
                                                         quindici giorni dopo la sua pubblicazione,
2. L’iniziativa legislativa viene esercitata             salvo che la legge stessa preveda un termine
mediante la presentazione al Presidente del              diverso.
Consiglio regionale di un progetto di legge
redatto in articoli e illustrato da una relazione
descrittiva e, nel caso comporti spese a carico                           Articolo 42
del bilancio regionale, da una relazione                       (Regione e disciplina comunitaria)
tecnico- finanziaria.
                                                         1. La Regione, nelle materie di sua
3. Le ulteriori modalità per l’esercizio del             competenza, partecipa alla definizione degli
diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e         indirizzi assunti in sede comunitaria dall’Italia
comunali e degli stessi elettori sono stabilite          nonché alla formazione degli atti normativi
da apposita legge regionale.                             comunitari e alla loro attuazione ed
4. Le proposte di legge presentate al                    esecuzione, nel rispetto delle norme di
Consiglio regionale decadono con la fine della           procedura stabilite dalla legge dello Stato.
legislatura, escluse quelle di iniziativa                2. La legge regionale, nel rispetto del potere
popolare.                                                di rappresentanza del Presidente della Giunta
                                                         e del diritto del Consiglio ad una
                                                         informazione preventiva e successiva sugli
                                                         affari comunitari, determina le modalità del
                 Articolo 40                             concorso dello stesso Consiglio allo
               (Procedimento)                            svolgimento delle attività di cui al comma 1.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo
30, ogni progetto di legge è esaminato dalla                               Articolo 43
competente Commissione permanente e poi                             (Potestà regolamentare)
dal Consiglio regionale, che lo approva
articolo per articolo e con votazione finale.            1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di
                                                         competenza della potestà regolamentare

                                                    13
degli enti locali, la Regione esercita la potestà                         Articolo 44
regolamentare nelle materie di propria                                    (Testi unici)
competenza legislativa e, in caso di delega da           1. Il Consiglio può, con legge, delegare la
parte dello Stato della potestà regolamentare            Giunta a riordinare e coordinare in un testo
nelle materie di legislazione esclusiva statale;         unico le disposizioni riguardanti uno o più
esercita altresì la potestà regolamentare per            settori omogenei. La legge indica l’ambito del
l’attuazione e l’esecuzione degli accordi                riordino e del coordinamento, ne precisa i
internazionali e degli atti dell’Unione                  caratteri e i criteri direttivi ed individua le
Europea, nel rispetto delle norme di                     fonti legislative e regolamentari da
procedura stabilite con legge dello Stato.               raccogliere nel testo unico disponendone
2. Il Consiglio regionale esercita la potestà            l’abrogazione dalla data di entrata in vigore
regolamentare nella forma di regolamenti di              della disciplina di riordino.
attuazione e di integrazione in materia di               2. Nel termine assegnato dalla legge, la
legislazione esclusiva delegata dallo Stato.             Giunta presenta il testo unico al Consiglio,
3. La Giunta regionale esercita la potestà               che lo approva con unico voto, previo parere
regolamentare        regionale      attraverso           del Consiglio delle Autonomie locali e della
regolamenti esecutivi, regolamenti di                    Consulta statutaria.
attuazione e di integrazione, regolamenti                3. Nel tempo previsto per la presentazione al
delegati,     nonché        regolamenti      di          Consiglio del testo unico, le proposte di legge
organizzazione            dell’Amministrazione           tendenti a modificare i provvedimenti
regionale secondo le disposizioni generali di            oggetto di riordino e coordinamento possono
principio dettate dalla legge regionale.                 essere discusse e approvate solo sotto forma
4. L’attuazione e l’esecuzione degli accordi             di proposte di modifica alla legge di delega.
internazionali e degli atti dell’Unione Europea          4. Le disposizioni contenute nei testi unici
avviene con legge o con regolamento                      possono essere abrogate o derogate solo da
regionale a seconda delle rispettive                     previsioni esplicite, che comunque devono
competenze e nel rispetto delle norme di                 prevedere l’inserimento della nuova norma
procedura stabilite con legge dello Stato.               all’interno del testo unico.
5. Nelle materie di competenza esclusiva
della Regione che non siano riservate alla
legge dallo Statuto e dalla Costituzione, la                              Articolo 45
Giunta, sulla base della legge regionale di                        (Conflitti di competenza)
autorizzazione, che determina le norme                   1. La Regione, qualora ritenga che una legge
generali regolatrici della materia e dispone             o un atto avente valore di legge dello Stato o
l’abrogazione delle norme vigenti con effetto            di un’altra Regione leda la sua sfera di
dall’entrata in vigore delle norme                       competenza, può promuovere, anche su
regolamentari, adotta i regolamenti delegati             proposta del Consiglio delle Autonomie locali,
di cui al comma 3.                                       la questione di legittimità costituzionale,
6. I regolamenti regionali sono emanati dal              entro sessanta giorni dalla pubblicazione
Presidente della Giunta e sono pubblicati nel            della legge o dell’atto avente valore di legge.
Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e            2. Il Consiglio delle Autonomie locali, ove
nei tempi previsti per la pubblicazione della            ritenga che una legge regionale leda la sfera
legge regionale.                                         delle competenze e prerogative degli enti
                                                         locali od incida sulla loro autonomia
                                                         costituzionale, può chiedere al Consiglio
                                                         regionale di pronunciarsi in merito ai rilievi

                                                    14
formulati, previa acquisizione del parere della         limite inderogabile all’autonomia normativa
Consulta statutaria.                                    degli enti locali.
                                                        4. La Regione utilizza gli istituti della
                                                        concertazione e della programmazione
                                                        negoziata come strumenti essenziali di
          TITOLO VI                                     governo, disciplinando con legge le
                                                        procedure, le forme e le modalità relative alla
 RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
                                                        stipula e all’attuazione degli accordi e delle
                                                        intese.
                 Articolo 46                            5. La Regione favorisce la gestione coordinata
    (Rapporti fra Regione ed enti locali)               e associata delle funzioni da parte dei
1. La Regione adegua i princìpi ed i metodi             Comuni, promovendone la fusione e
della sua legislazione alle esigenze                    attribuendo alle Province un ruolo di
dell’autonomia e del decentramento.                     coordinamento sul territorio nelle materie di
                                                        loro competenza.
2. La Regione, in particolare:
a) informa la propria attività ai princìpi              6. La Regione favorisce altresì la costituzione
dell’autonomia, della sussidiarietà, della              di Città metropolitane, promuovendo
solidarietà,     della    adeguatezza,    della         eventuali necessarie intese interregionali nel
responsabilità e della differenziazione delle           rispetto delle relative norme statali.
funzioni, in relazione alle caratteristiche dei         7. Nell’esercizio della potestà legislativa e
soggetti istituzionali;                                 regolamentare       la    Regione     rispetta
b) riconosce e valorizza la partecipazione              l’autonomia normativa dei Comuni, delle
degli enti locali all’attività legislativa e            Province e delle Città metropolitane.
amministrativa regionale, nel rispetto dei
                                                        8. Sono riservate con legge alla Regione le
princìpi della leale collaborazione e della
                                                        sole funzioni amministrative che per loro
complementarietà delle funzioni;
                                                        natura, o per assicurare requisiti essenziali di
c) promuove la cooperazione fra Comuni, fra
                                                        uniformità, vanno esercitate a livello
Province, fra Comuni e Province e tra questi
                                                        regionale
Enti e la Regione in funzione degli obiettivi
della programmazione;
d) valorizza e promuove l’esercizio associato                           Articolo 47
delle funzioni fra enti locali.                           (Finanziamento delle funzioni conferite e
e) valorizza le associazioni di rappresentanza                           delegate)
degli enti locali.
                                                        1. La Regione trasferisce annualmente agli
3. In attuazione dell’articolo 118 della                enti locali una quota delle sue entrate
Costituzione, la Regione, conferisce le                 ordinarie, al netto di quelle gravate da vincoli
funzioni amministrative a livello locale                esterni di destinazione, per il finanziamento
attribuendole ai Comuni, alle Comunità                  delle funzioni conferite, secondo criteri che
Montane,       alle   Province,      alle  Città        tengano      conto      delle    esigenze    di
metropolitane, secondo i principi di                    perequazione, del fabbisogno di spesa, della
sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione,          predisposizione        di     strumenti      di
garantendo il pieno esercizio della potestà             razionalizzazione delle strutture organizzative
organizzativa e regolamentare degli Enti                e dell’attività gestionale, nonché della
locali, nonché in rapporto alla popolazione ed          promozione dell’esercizio associato di
alle caratteristiche del territorio, enunciando         funzioni.
espressamente i princìpi che costituiscono

                                                   15
2. La Regione assicura la partecipazione degli            esso demandata dal presente Statuto e dalle
enti locali, nelle sedi concertative e                    leggi regionali.
consultive, alla definizione dei criteri per il           6. Con il Regolamento interno del Consiglio
riparto delle risorse.                                    regionale sono stabilite le modalità e i
                                                          termini per la trasmissione degli atti e per
                                                          l’acquisizione del parere del Consiglio delle
                  Articolo 48
                                                          Autonomie locali da parte delle Commissioni
      (Consiglio delle Autonomie locali)
                                                          permanenti e del Consiglio regionale.
1. È istituito presso il Consiglio regionale il
                                                          7. Nel caso di parere contrario sulle proposte
Consiglio delle Autonomie locali, quale
                                                          di legge sottoposte alla valutazione del
organo rappresentativo degli enti locali e di
                                                          Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio
consultazione e cooperazione tra gli stessi e
                                                          regionale può comunque procedere alla
gli organi della Regione.
                                                          relativa approvazione con la maggioranza dei
2. Il Consiglio è composto da un numero di                Consiglieri.
membri fissato dalla legge, comunque non
                                                          8. Il Consiglio delle Autonomie locali può
superiore a trentacinque.
                                                          proporre alla Giunta regionale la promozione
3. La legge regionale:                                    della questione di legittimità costituzionale
a) disciplina le modalità e i criteri di                  nei casi previsti dall’articolo 127, comma 2,
composizione dell’organo, garantendo la                   della Costituzione.
rappresentanza dei diversi livelli istituzionali
                                                          9. Con le modalità previste dall’articolo 39, il
interni agli enti locali, ispirandosi a criteri di
                                                          Consiglio delle Autonomie locali, a
pluralismo politico e di rappresentanza
                                                          maggioranza assoluta dei componenti,
territoriale nella individuazione dei suoi
                                                          esercita l’iniziativa delle leggi regionali.
componenti, tutelando la rappresentanza dei
piccoli comuni, dei comuni montani, nonché
dei comuni delle minoranze linguistiche.
b) garantisce piena autonomia nella scelta
del Presidente, nella propria organizzazione e                          TITOLO VII
nell’uso dei mezzi messi a sua disposizione;
                                                                      ORDINAMENTO
c) assicura l’attribuzione di strumenti e mezzi
finanziari;                                                          AMMINISTRATIVO
d) prevede forme di raccordo tra il Consiglio
delle Autonomie locali e la Giunta regionale.
                                                                            Articolo 49
4. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime                (Princìpi dell’attività amministrativa
pareri sulle proposte di modifica dello                                      regionale)
Statuto, sulle proposte di legge aventi ad
oggetto la determinazione o la modifica del               1. L'attività amministrativa della Regione è
riparto delle competenze tra Regione ed enti              informata ai princìpi del buon andamento e
locali ovvero tra enti locali, l’istituzione di           dell’imparzialità, della semplificazione e della
enti regionali, il conferimento o la delega di            pubblicità delle procedure e degli atti
funzioni e delle relative risorse, il documento           amministrativi, della partecipazione degli
di programmazione economico-finanziaria, il               interessati alle fasi istruttorie e decisorie del
bilancio e il programma regionale di sviluppo.            procedimento, nonché della consensualità
                                                          dell’azione amministrativa, nel rispetto dei
5. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime            princìpi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla
il proprio parere su ogni altra questione ad              normativa comunitaria.


                                                     16
2. La Regione predispone con legge gli                   Consiglio, dal Presidente e dall’Ufficio di
strumenti e le procedure idonei ad operare il            Presidenza.
controllo sulla legittimità, sull’efficienza e           5. Nell’esercizio della potestà statutaria,
l’efficacia dell’attività amministrativa della           legislativa e regolamentare, la Regione
Regione, degli enti e delle aziende da essa              provvede a disciplinare il regime contrattuale
dipendenti e sulla gestione del bilancio e del           dei dirigenti, l’attribuzione e la revoca degli
patrimonio.                                              incarichi, l’accertamento delle responsabilità
3. La legge regionale stabilisce i princìpi              e la comminazione delle sanzioni, nonché ad
relativi all’organizzazione amministrativa               istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il
regionale     in   modo      da     assicurarne          ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale.
funzionalità,    efficienza,    efficacia    ed          6. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere
economicità nell’acquisizione ed utilizzazione           formalmente conferiti entro 60 giorni
delle risorse, nel rispetto dei princìpi di              dall’insediamento dei nuovi organi regionali.
professionalità e di responsabilità, anche ai
fini della determinazione della dotazione                7. La legge regionale fissa i principi relativi
organica nei ruoli, distinti, del Consiglio e            all’organizzazione dei controlli interni, con
della Giunta regionale.                                  riferimento all’analisi dei costi e dei
                                                         rendimenti dell’attività amministrativa. I
                                                         regolamenti di organizzazione del Consiglio e
                Articolo 50                              della Giunta regionale si conformano ai
 (Organizzazione amministrativa regionale)               principi di buon andamento ed imparzialità
                                                         delle attività amministrative, e a tal fine
1. Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge
                                                         prevedono, nel rispetto dei principi fissati
regionale, l’ordinamento e le attribuzioni
                                                         dalla legge, un sistema di controlli interni,
delle strutture regionali sono disciplinati da
                                                         successivi e concomitanti, tendenti ad
appositi regolamenti di organizzazione,
                                                         assicurare il miglioramento dell’azione
adottati dalla Giunta e, per il Consiglio,
                                                         pubblica.
dall’Ufficio di Presidenza.
2. La legge ed i regolamenti di
organizzazione, nel rispetto del principio di
distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo
e funzioni di gestione amministrativa,                            TITOLO VIII
finanziaria       e     tecnica,     disciplinano        FINANZA, BILANCIO, DEMANIO E
l’organizzazione regionale ispirandosi a criteri                 PATRIMONIO
di flessibilità, funzionalità ed operatività, con
la previsione di formule organizzative
funzionali alle esigenze di programmazione e                            Articolo 51
coordinamento dell’azione amministrativa.                   (Autonomia finanziaria della Regione)
3. Per lo svolgimento di compiti specifici, con          1. La Regione dispone di risorse autonome ed
legge della Regione sono istituite agenzie               ha autonomia finanziaria di entrata e di
regionali, dotate di autonomia operativa,                spesa.
nell’ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta
regionale.                                               2. In armonia con la Costituzione e secondo i
                                                         principi di finanza pubblica e del sistema
4. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di             tributario, la Regione, con legge, applica
attuazione degli obiettivi e dei programmi               tributi ed entrate proprie, individuando il
definiti con gli atti di indirizzo adottati dal          presupposto dell’imposizione, i soggetti
Presidente e dalla Giunta e, limitatamente al            passivi, la base imponibile e le aliquote. La

                                                    17
legge regionale definisce altresì le modalità di          coordinamento della finanza pubblica e del
accertamento e di riscossione dei tributi                 patto di stabilità comunitario.
regionali.                                                2. La legge stabilisce i           termini    per
3. La Regione inoltre:                                    l’approvazione del bilancio.
a) dispone di compartecipazioni al gettito di             3. L’esercizio provvisorio del bilancio non può
tributi erariali riferibili al proprio territorio;        essere concesso se non per legge e per un
b) partecipa alla definizione, da parte dello             periodo non superiore complessivamente a
Stato, dell’entità e delle modalità di                    quattro mesi.
distribuzione del fondo perequativo previsto
dalla legge statale per i territori con minore            4. Con la legge di approvazione del bilancio
capacità fiscale;                                         non si possono stabilire nuovi tributi e nuove
c) accede alle risorse statali aggiuntive, al fine        spese.
di promuovere lo sviluppo economico, la                   5. Ogni altra legge che comporti nuove o
coesione e la solidarietà sociale, nonché per             maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
rimuovere gli squilibri economici e sociali e             fronte.
per favorire l’effettivo esercizio dei diritti
della persona.
4. La Regione ha un proprio patrimonio,                                    Articolo 53
attribuito secondo i principi generali                                (Rendiconto generale)
determinati dalla legge dello Stato. La                   1. Il Consiglio regionale approva con legge il
Regione,      inoltre,     può       ricorrere            rendiconto generale entro il 30 giugno
all’indebitamento solo per finanziare spese di            successivo all’anno cui si riferisce.
investimento.
                                                          2. Con il rendiconto generale la Giunta
5. La Regione non può istituire dazi di                   presenta al Consiglio una relazione sullo stato
importazione o esportazione o transito tra                di     attuazione    della     programmazione
Regioni, né adottare provvedimenti che                    economico-sociale della Regione, dei piani
ostacolino in qualsiasi modo la libera                    settoriali e dei singoli progetti concernenti
circolazione delle persone e delle cose tra le            servizi ed opere della Regione, con
Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al           l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari
lavoro in qualunque parte del territorio                  ed operativi.
nazionale.
6. Nel rispetto dei principi di armonizzazione
dei bilanci pubblici e di coordinamento della
finanza pubblica, la legge può prevedere                             TITOLO IX
strumenti di controllo della regolare gestione
finanziaria e dell’efficienza ed efficacia
                                                              ATTIVITA’ ECONOMICHE
dell’azione amministrativa.                                REGIONALI E SOGGETTI PRIVATI

                 Articolo 52                                               Articolo 54
           (Ordinamento contabile)                          (Soggetti privati, enti, aziende e imprese
                                                                            regionali)
1. L'ordinamento contabile, il bilancio di
previsione annuale e il bilancio pluriennale              1. La Regione riconosce, garantisce e
della Regione sono disciplinati con legge                 favorisce l’intervento delle autonomie locali,
regionale, nel rispetto dei principi di                   sociali e funzionali e dei soggetti privati nella
                                                          promozione dello sviluppo economico,


                                                     18
sociale e culturale del proprio territorio, nel           delle aziende dipendenti, i quali vengono
rispetto del principio di sussidiarietà e di              ratificati nei termini e nelle forme previste
solidarietà.                                              dalla legge regionale.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al            10. I consuntivi degli enti e aziende
comma 1, la Regione promuove la                           dipendenti dalla Regione sono allegati al
programmata dismissione delle forme                       rendiconto generale della Regione.
gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi
interventi alle sole funzioni di indirizzo
generale, alla determinazione degli standard                            Articolo 55
ed alla garanzia del corretto funzionamento                  Autonomie funzionali - Cooperazione
dei servizi.                                              1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo
3. Con legge approvata a maggioranza di due               economico, la coesione e la solidarietà
terzi dei componenti del Consiglio regionale,             sociale, la Regione promuove e favorisce la
la Regione può istituire enti, aziende e                  cooperazione a carattere di mutualità e senza
società regionali, anche a carattere                      fini speculativi, definendone con legge gli
consortile, con enti locali o con altre Regioni,          strumenti necessari.
nonché partecipare o promuovere intese,                   2. La Regione favorisce il concorso delle
anche di natura finanziaria.                              autonomie funzionali all’attività propria e
4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e           degli enti locali secondo i principi di
società regionali poteri di indirizzo e di                sussidiarietà e solidarietà.
controllo, anche attraverso l’esame e
l’approvazione dei loro atti fondamentali.
                                                                           Articolo 56
5. A tal fine il Consiglio regionale:                       (Consiglio regionale dell’economia e del
a) nomina i rappresentanti della Regione sia                                 lavoro)
negli enti ed aziende consortili che nelle
imprese a partecipazione regionale ove                    1. Abrograto dalla L.R. 19 gennaio 2010, n. 3
previsto da espresse disposizioni di legge;
b) approva i bilanci e i programmi generali di
sviluppo e di riordino, nonché quelli che
prevedono nuovi investimenti e revisioni
tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
                                                                     TITOLO X
6. Nella nomina dei rappresentanti è
assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento
                                                               STRUMENTI DI GARANZIA
interno, la rappresentanza della minoranza
del Consiglio.                                                            Articolo 57
7. Il personale degli enti e delle aziende                            (Consulta statutaria)
dipendenti dalla Regione è equiparato ad                  1. Abrograto dalla L.R. 19 gennaio 2010, n. 3
ogni effetto al personale regionale, salvo
diverse disposizioni delle leggi istitutive.
8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti
dalla Regione deve essere presentato al
Consiglio prima che inizi la discussione del
bilancio regionale.
9. Con il bilancio regionale sono approvati gli
stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e

                                                     19
TITOLO XI                                 3. Entro quattro mesi dall’entrata in vigore
                                                      dello Statuto il Consiglio regionale provvede
    REVISIONE DELLO STATUTO                           ad adeguare il proprio Regolamento interno.
                                                      4. La legge stabilisce le modalità con le quali
                 Articolo 58                          gli Organi regionali possono indirizzare gli
          (Revisione dello Statuto)                   enti locali nell’esercizio delle funzioni
                                                      delegate, disciplina i poteri di vigilanza e
1. Lo Statuto è approvato e modificato dal
                                                      prevede i mezzi finanziari con i quali gli enti
Consiglio regionale con legge assunta a
                                                      locali possono far fronte alle nuove spese.
maggioranza assoluta dei suoi componenti,
con due deliberazioni successive adottate ad          5. Eventuali modifiche dell’art. 126, comma
intervallo non minore di due mesi.                    3, della Costituzione si applicano nei rapporti
                                                      tra Consiglio e Presidente della Giunta anche
2. Le proposte di revisione dello Statuto non
                                                      se intervengono durante la legislatura
approvate dal Consiglio non possono essere
                                                      regionale. Nei casi e nei limiti della
ripresentate prima che sia trascorso un anno
                                                      subentrante disposizione costituzionale, in
dalla loro reiezione.
                                                      deroga all’art. 33, il Consiglio regionale può
3. L'abrogazione totale dello Statuto non è           eleggere un nuovo Presidente della Giunta
ammessa se non previa deliberazione di un             nell’ambito della stessa maggioranza del
nuovo Statuto.                                        Presidente eletto a suffragio universale e
4. Lo Statuto è sottoposto a referendum               diretto.
popolare qualora entro tre mesi dalla sua             «5 bis. Il numero dei membri del Consiglio
pubblicazione ne faccia richiesta un                  regionale di cui all’art. 15 dello Statuto può
cinquantesimo degli elettori della Regione o          essere aumentato ai sensi dell’art. 15, comma
un quinto dei componenti del Consiglio                13, nn. 6, 7 e 8, della legge 17 febbraio 1968,
regionale.                                            n. 108, così come modificata dalla legge 23
                                                      febbraio 1995, n. 43, e dall’art. 5, comma 1,
5. Lo Statuto sottoposto a referendum non è           della legge costituzionale 22 novembre 1999,
promulgato se non è approvato dalla                   n. 1».
maggioranza dei voti validi.
                                                      6. Il Presente Statuto è pubblicato ai fini
                                                      notiziali nel Bollettino Ufficiale della Regione
                                                      ed entra in vigore il quindicesimo giorno
                                                      successivo a quello della pubblicazione dopo
         TITOLO XII                                   la promulgazione del suo testo integrale nel
  NORME TRANSITORIE E FINALI                          Bollettino Ufficiale della Regione.


                Articolo 59
         (Norme transitorie e finali)
1. La Regione può chiedere, ai sensi dell’art.
116, terzo comma, della Costituzione
l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia.
2. Con legge è disciplinato il referendum
previsto dall’art. 123 della Costituzione.




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Statuto Regione Calabria (vigente)

  • 1. Statuto Della Regione Calabria Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3 e 9 novembre 2010, n. 27)
  • 2. b) il riconoscimento dei diritti delle fasce più TITOLO I deboli della popolazione mediante il PRINCIPI FONDAMENTALI superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio; c) il sostegno della famiglia, orientando a tal Articolo 1 fine le politiche sociali, economiche e (La Regione Calabria) finanziarie e di organizzazione dei servizi; 1. La Calabria è Regione autonoma, con d) la rimozione di ogni ostacolo che propri poteri e funzioni secondo i principi impedisce la piena parità degli uomini e delle fissati nella Costituzione e nel presente donne nella vita sociale, economica e Statuto, nell’unità della Repubblica Italiana e culturale, nonché la promozione della parità nell’ambito dell’Unione Europea. di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive; 2. La Calabria fa propria la carta dei diritti d bis) la realizzazione di condizioni sociali, dell’Unione Europea. culturali ed economiche per il più efficace 3. La Regione è costituita dalle comunità contrasto alle organizzazioni di stampo residenti nei territori dei Comuni e delle mafioso e il più ampio sostegno alle vittime Province calabresi. della criminalità organizzata; e) l’attuazione del principio di sussidiarietà, 4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove conferendo ai Comuni, alle Province e alle hanno sede il Presidente della Giunta Città metropolitane tutte le funzioni e i regionale e la Giunta. compiti che non attengono ad esigenze 5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di unitarie per la collettività ed il territorio Reggio Calabria. regionale, incentivando l’esercizio associato 6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno delle funzioni sulla base dei criteri di stemma, stabiliti con legge regionale. differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l’autonoma iniziativa delle formazioni sociali, Articolo 2 delle autonomie funzionali e dei cittadini (Principi e finalità) singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di 1. La Regione concorre a dare attuazione ai soddisfacimento dei diritti e di realizzazione principi costituzionali sui quali si fonda la della solidarietà sociale; Repubblica italiana, una e indivisibile, f) il riconoscimento delle formazioni sociali, informando il proprio ordinamento ai principi culturali, economiche e politiche nelle quali si di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, esprime la personalità umana, promuovendo solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, il libero svolgimento delle loro funzioni ed pace e non violenza. attività; 2. La Regione ispira in particolare la sua g) la promozione di un sistema di istruzione e azione al raggiungimento dei seguenti formazione volto ad assicurare maggiori obiettivi: opportunità personali di crescita culturale, a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per sociale e civile; tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla h) il pieno rispetto dei diritti naturali ed Costituzione, operando per il superamento inviolabili della persona, promuovendo degli ostacoli di ordine economico e sociale l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed che impediscono il pieno sviluppo della economici per gli immigrati, i profughi, i persona umana; rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il 1
  • 3. loro pieno inserimento nella comunità t) la collaborazione ed il raccordo con le altre regionale; Regioni italiane, particolarmente con quelle i) la piena occupazione, promuovendo le finitime e del Mezzogiorno, o con enti condizioni che rendono effettivi il diritto al territoriali di altri Stati; lavoro e la libertà di iniziativa economica; u) la valorizzazione e la disciplina del sistema l) la realizzazione di un sistema integrato di locale delle comunicazioni, al fine di interventi e servizi, anche favorendo garantirne il pluralismo e la concorrenza; l’associazionismo e le attività di volontariato, v) la tutela del patrimonio faunistico e volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, floristico regionale, il rispetto ed il allo studio, alla salute dei cittadini, con riconoscimento dei diritti degli animali, specifica attenzione alle persone che vivono promuovendone la cura e la presenza nel situazioni di disagio, operando per assicurare proprio territorio per l’affermazione del in ogni comunità del territorio regionale livelli principio di una corretta convivenza con essenziali di servizi; l’uomo. m) la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo Articolo 3 dell'azione dei poteri pubblici; (Rapporti interregionali, con l’Unione n) la programmazione e la concertazione Europea e con altri Stati) dell'attività economica per indirizzarla e 1. La Regione coordina la propria azione con coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della quella delle altre Regioni per il migliore Regione, promuovendo le iniziative e i esercizio delle proprie funzioni e la cura di raccordi opportuni con gli organi della interessi ultraregionali, adottando le programmazione dello Stato e dell’Unione opportune intese e costituendo, ove occorra, Europea; apposite strutture organizzative. Le intese o) la valorizzazione delle risorse economiche interregionali sono ratificate con legge e produttive di ciascuna area del territorio regionale. regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri 2. La Regione, nel rispetto delle norme di territoriali e settoriali della Regione; procedura stabilite con legge dello Stato, p) la tutela e la valorizzazione delle concorre alla determinazione delle politiche minoranze etniche, linguistiche e religiose dell’Unione Europea, partecipa alle decisioni presenti in Calabria, con particolare riguardo dirette alla formazione degli atti normativi alle popolazioni di origine albanese, comunitari e provvede all’attuazione ed grecanica, occitanica e rom; esecuzione degli accordi internazionali e q) il legame con i calabresi emigrati nel comunitari. mondo; 3. La Regione realizza, altresì, forme di r) la protezione dell'ambiente, la salvaguardia collegamento con gli organi dell’Unione dell'assetto del territorio e del paesaggio e la Europea per l'esercizio delle proprie funzioni valorizzazione della loro vocazione, relative all'applicazione delle normative nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative comunitarie e per l'adeguamento dei propri assunte in sede nazionale, europea ed atti alle fonti comunitarie. internazionale; 4. Nelle materie di sua competenza la s) la salvaguardia del patrimonio artistico, Regione conclude accordi con Stati e intese culturale e naturale della Regione e la con enti territoriali interni ad altro Stato, nei valorizzazione delle tradizioni popolari delle casi e con le forme disciplinati da leggi dello comunità calabresi, anche curando l’identità culturale della Calabria in Italia e all’estero; 2
  • 4. Stato, con particolare riferimento alle Nazioni accordi, intese e di strumenti conciliativi per prospicienti il Mediterraneo. la composizione dei conflitti. 5. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad Articolo 6 altro Stato. (Difensore civico) 1. La Regione istituisce con legge l’ufficio del Difensore civico. TITOLO II LA PARTECIPAZIONE POPOLARE Articolo 7 (Consulta dell’ambiente) 1. Abrograto dalla L.R. 19 gennaio 2010, n. 3 Articolo 4 (Partecipazione popolare) 1. La Regione promuove la partecipazione dei Articolo 8 singoli, delle formazioni sociali e politiche e di (Commissione per le pari opportunità) tutte le componenti della Comunità 1. La Regione istituisce con legge la calabrese, nonché delle comunità dei Commissione per le pari opportunità. calabresi nel mondo alla vita delle istituzioni regionali, al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo sviluppo civile delle Articolo 9 popolazioni. (Informazione) 2. A tal fine, la legge stabilisce procedure e 1. La Regione, nel rispetto del pluralismo, criteri idonei per rendere effettiva la predispone gli strumenti necessari per offrire partecipazione, assicurando servizi e un'informazione costante sull’attività strutture regionali e prevedendo la istituzionale e per acquisire informazioni sulle consultazione di organismi rappresentativi di esigenze e sulle aspirazioni della comunità istanze sociali diffuse. calabrese in Italia e all’estero. 3. Negli ambiti di propria competenza, la 2. La Regione istituisce appositi organismi per Regione può attivare particolari forme di assistere i cittadini nella ricerca ed cooperazione con le confessioni religiose acquisizione di informazioni sull'attività presenti in Calabria. regionale e per favorire il controllo sociale sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa. Articolo 5 3. La Regione riconosce nel diritto (Trasparenza) all’informazione il presupposto fondamentale 1. Tutti gli atti dell'amministrazione della della partecipazione ed un aspetto essenziale Regione, degli enti e delle aziende da essa dei diritti del cittadino ed assicura la più dipendenti sono pubblici, salvo i limiti ampia informazione sugli atti, sui programmi espressamente posti dalla legge. e sulle iniziative di propria competenza, 2. La legge regionale definisce le procedure nonché sul funzionamento dei propri organi per l'accesso ai documenti amministrativi e ed uffici attraverso l’impiego di strumenti di disciplina l'intervento degli interessati, singoli informazione e di comunicazione di massa e, od associati, nel procedimento in particolare, di quelli radiotelevisivi. amministrativo; favorisce l'adozione di 3
  • 5. Articolo 10 4. La proposta soggetta a referendum è (Modalità di partecipazione) approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la 1. Tutti hanno il diritto di rivolgere petizioni maggioranza dei voti validamente espressi. agli organi regionali, per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di 5. Il giudizio sulla regolarità e sulla provvedimenti di interesse generale. ammissibilità della richiesta di referendum è affidato alla Consulta statutaria, secondo 2. I Comuni e le Province possono rivolgere modalità procedurali disciplinate dalla legge interrogazioni alla Regione su questioni di regionale. loro interesse, con le procedure previste nel Regolamento interno del Consiglio regionale. 6. Non può esser presentata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza 3. Il corpo elettorale esercita l'iniziativa delle del Consiglio regionale e nei sei mesi leggi regionali a norma dell'articolo 39 del successivi alla convocazione dei comizi presente Statuto. elettorali per l'elezione del Consiglio regionale. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale i referendum già indetti sono sospesi all'atto della Articolo 11 pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della (Referendum abrogativo) Regione del decreto di convocazione dei 1. E' indetto referendum popolare per comizi elettorali per l'elezione del nuovo l'abrogazione, totale o parziale, di una legge Consiglio, e sono indetti nuovamente entro o di un regolamento regionale quando ne sei mesi dall’insediamento del nuovo facciano richiesta almeno il quattro per cento Consiglio. degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni 7. Qualora la votazione sul referendum abbia della Regione, ovvero due o più Consigli avuto esito negativo, la stessa richiesta non provinciali o dieci Consigli comunali che può essere presentata prima che siano rappresentino almeno centomila elettori trascorsi 3 anni. iscritti nelle proprie liste elettorali. 2. Non è ammesso referendum per l'abrogazione: a) dello Statuto; Articolo 12 b) dei regolamenti interni del Consiglio (Referendum consultivo) regionale; 1. E’ indetto referendum consultivo su c) delle leggi di bilancio; questioni di interesse regionale allorquando d) delle leggi tributarie; ne faccia richiesta il quaranta per cento dei e) delle leggi urbanistiche e di tutela Consiglieri regionali ovvero il dieci per cento dell'ambiente; del corpo elettorale. f) delle leggi di attuazione e di esecuzione 2. Il referendum è valido se vi ha partecipato delle normative comunitarie nonché delle il trenta per cento degli aventi diritto. leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e 3. Se il quorum di cui al comma precedente è delle intese con altre regioni italiane. raggiunto, il Consiglio regionale è obbligato a pronunciarsi sull’oggetto del referendum 3. Hanno diritto di partecipare al referendum entro centoventi giorni dal suo svolgimento. tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. 4
  • 6. Articolo 13 Regione; svolge funzioni di indirizzo e di (Disciplina referendaria) controllo sulla Giunta regionale. 1. La legge regionale disciplina i referendum 2. Il Consiglio inoltre: previsti nel presente titolo. a) nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti; b) approva il documento di programmazione TITOLO III economico-finanziaria presentato dalla ORGANI DELLA REGIONE Giunta; c) approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro Articolo 14 variazioni e il rendiconto generale presentati (Organi della Regione) dalla Giunta; 1. Sono organi della Regione: Il Consiglio d) autorizza l’esercizio provvisorio; regionale, il Presidente della Giunta regionale e) delibera con legge i criteri ed i limiti per la e la Giunta regionale. fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e 2. Sono altresì organi della Regione, per patrimoniale; l’esercizio delle funzioni loro attribuite dallo f) approva le leggi di attuazione delle Statuto e dalla legge, il Presidente del direttive comunitarie; Consiglio regionale e l’Ufficio di Presidenza. g) approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell’assetto e utilizzazione del territorio; h) delibera le nomine che sono attribuite CAPO I espressamente alla sua competenza dalle IL CONSIGLIO REGIONALE leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge regionale; Articolo 15 i) valuta la rispondenza dei risultati agli (Composizione del Consiglio regionale) obiettivi, accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di 1. Il Consiglio è composto da 50 membri, buon andamento dell’attività amministrativa salvo quanto stabilito dalla legge elettorale svolta dagli uffici della Regione, degli enti e per agevolare la formazione di maggioranze delle aziende da essa dipendenti; stabili ed assicurare la rappresentanza delle l) delibera con legge l’istituzione di enti ed minoranze. aziende regionali, la loro fusione o soppressione; m) delibera sulla partecipazione a consorzi e Articolo 16 società finanziarie; (Attribuzioni del Consiglio regionale) n) fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori 1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di in ordine al coordinamento interregionale rappresentanza della società calabrese, nell’esercizio delle funzioni relative alle esercita la potestà legislativa e le altre materie attribuite alla potestà legislativa funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, della Regione; dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle o) ratifica le intese della Regione con le altre forme e nei modi previsti dalla Costituzione e Regioni, nonché gli accordi con Stati e le dallo Statuto, l’indirizzo politico della 5
  • 7. intese con enti territoriali interni ad altri entro il primo giorno non festivo della Stati; settimana successiva. p) approva i regolamenti nelle materie di 3. La presidenza provvisoria del Consiglio, legislazione esclusiva dello Stato nel caso di fino alla elezione del Presidente, è assunta delega della potestà regolamentare alla dal Consigliere che, tra i presenti, è il più Regione; anziano di età. I due Consiglieri più giovani q) elegge i delegati della Regione per svolgono le funzioni di segretari. l’elezione del Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza; Articolo 20 r) delibera sulle richieste di referendum di cui (Elezione del Presidente del Consiglio agli articoli 75 e 138 della Costituzione; regionale e dell’Ufficio di Presidenza) s) formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione; 1. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, t) può presentare proposte di legge alle procede, con votazione separata e a scrutinio Camere. segreto, alla elezione del suo Presidente e dell’Ufficio di Presidenza, che è composto dal 3. Le funzioni legislative non sono delegabili. Presidente, da due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e da due Segretari-Questori, uno dei quali in Articolo 17 rappresentanza delle opposizioni. (Durata della legislatura) 2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei 1. La legislatura dura cinque anni, salvo due terzi dei componenti del Consiglio. Se diversa previsione della legge statale di dopo due scrutini nessun candidato ottiene la principio e i casi di scioglimento del Consiglio, maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi come disciplinati dall’art. 33 dello Statuto. nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri regionali. Qualora nella terza votazione nessuno abbia Articolo 18 riportato la maggioranza richiesta, si (Convalida degli eletti) procede, nello stesso giorno, al ballottaggio 1. I Consiglieri regionali entrano nell’esercizio fra i due candidati che hanno ottenuto nel delle loro funzioni all'atto della precedente scrutinio il maggior numero dei proclamazione. voti e viene proclamato eletto quello che 2. Fino a quando non siano completate le consegue la maggioranza dei voti. A parità di operazioni di proclamazione degli eletti sono voti è eletto o entra in ballottaggio il più prorogati i poteri del precedente Consiglio. anziano di età. 3. Per l’elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari-Questori, i Consiglieri regionali Articolo 19 votano per un solo nome. Sono eletti coloro (Prima seduta del Consiglio regionale) che ottengono il maggior numero di voti e, a 1. Il Consiglio regionale tiene di diritto la parità di voti, i più anziani di età. prima adunanza non oltre il primo giorno non 4. Il Presidente del Consiglio e l’Ufficio di festivo della terza settimana successiva alla Presidenza sono rinnovati dopo trenta mesi proclamazione degli eletti, su convocazione dalla prima seduta del Consiglio regionale. del Presidente del Consiglio uscente. 2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma 1, il Consiglio si riunisce di diritto 6
  • 8. Articolo 21 strumenti di indirizzo e di controllo, nelle (Attribuzioni del Presidente del Consiglio) forme e secondo le procedure disciplinate nel Regolamento interno. Ha, inoltre, il diritto di 1. Il Presidente rappresenta il Consiglio; lo ottenere dagli uffici della Regione, degli enti convoca e lo presiede; ne assicura la e delle aziende da essa dipendenti copia degli regolarità delle sedute ed il buon atti e documenti, anche preparatori, senza funzionamento nel rispetto delle norme dei che possa essere opposto il segreto di ufficio regolamenti interni. se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Articolo 22 3. Ai Consiglieri regionali sono attribuiti, con (Ufficio di Presidenza) legge regionale, il rimborso delle spese ed 1. L’Ufficio di Presidenza esercita le funzioni indennità, il cui ammontare è determinato in previste dallo Statuto e dai regolamenti e relazione alle funzioni e alle attività svolte in coadiuva il Presidente del Consiglio Consiglio. nell’esercizio delle sue funzioni. Articolo 25 Articolo 23 (Sedute del Consiglio) (Autonomia funzionale, contabile e 1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria organizzativa del Consiglio) secondo quanto disposto dalle norme del 1. Il Consiglio regionale, nell’esercizio delle Regolamento interno. sue funzioni e nell’espletamento delle sue 2. Al di fuori della sessione ordinaria, il attività, gode di autonomia organizzativa, Presidente convoca il Consiglio, in un termine funzionale e contabile secondo le norme dei non superiore a venti giorni, quando lo regolamenti interni. richiedano un quinto dei Consiglieri o il 2. Il Presidente e l’Ufficio di Presidenza Presidente della Giunta, iscrivendo all’ordine sottopongono al Consiglio l’approvazione del del giorno le questioni richieste. bilancio preventivo e del conto consuntivo, 3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il secondo le procedure recate nei regolamenti Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta interni. non pubblica. 3. Lo stanziamento complessivo del bilancio 4. Le deliberazioni del Consiglio non sono preventivo del Consiglio è incluso nel bilancio valide se non è presente la maggioranza dei di previsione della Regione e le risultanze componenti e se non sono adottate a finali del conto consuntivo sono incluse nel maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è rendiconto generale della Regione. prescritta una maggioranza qualificata. Articolo 24 Articolo 26 (I Consiglieri regionali) (Regolamenti del Consiglio) 1. I Consiglieri regionali rappresentano 1. Il Consiglio regionale, a maggioranza l'intera Regione senza vincolo di mandato. assoluta dei componenti, adotta e modifica i Essi non possono essere chiamati a propri regolamenti che sono pubblicati nel rispondere per le opinioni espresse ed i voti Bollettino Ufficiale della Regione entro dati nell'esercizio delle loro funzioni. quindici giorni dalla loro approvazione. 2. Ogni Consigliere ha il diritto di avvalersi, per l'esercizio del suo mandato, degli 7
  • 9. 2. Nel Regolamento interno del Consiglio Articolo 28 sono previste e disciplinate la Giunta delle (Commissioni permanenti) elezioni, la Giunta per il Regolamento ed il 1. Il Consiglio regionale istituisce al suo Comitato per la qualità e la fattibilità delle interno Commissioni permanenti, distinte per leggi. settori organici di materia. Il Regolamento 3. Il Regolamento interno, in conformità alle interno ne disciplina il numero, la disposizioni dello Statuto e nel rispetto dei composizione e le modalità di diritti delle opposizioni, determina funzionamento, prevedendo che una l’organizzazione e il funzionamento del apposita Commissione sia preposta alla Consiglio e dei suoi organi interni. trattazione delle questioni relative ai rapporti con l’Unione Europea e di quelle con le 4. Il Regolamento interno di amministrazione regioni e i paesi extra-europei del e contabilità definisce princìpi e procedure Mediterraneo. per la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie del Consiglio regionale. 2. I gruppi consiliari devono essere presenti in ciascuna Commissione permanente, secondo i criteri della designazione Articolo 27 proporzionale e comunque garantendo la (Gruppi consiliari) rappresentanza in Commissione di ciascun 1. I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppo. gruppi, composti da almeno tre membri, 3. Non possono far parte delle Commissioni secondo le norme fissate dal Regolamento permanenti il Presidente del Consiglio, il del Consiglio. Presidente e il Vicepresidente della Giunta e 2. I gruppi consiliari possono essere composti gli Assessori in carica. da un numero inferiore, solo nel caso che gli 4. Il Presidente della Giunta, il stessi siano espressione di liste che abbiano Vicepresidente, gli Assessori e ciascun raggiunto alle elezioni regionali la soglia del Consigliere possono partecipare, con diritto quattro per cento dei voti. di parola e di proposta, ai lavori delle 3. I Consiglieri regionali, che non facciano Commissioni permanenti. parte dei gruppi costituiti ai sensi dei commi 5. L'Ufficio di Presidente di Commissione è precedenti, formano un unico gruppo misto, incompatibile con quello di componente nel quale sono specificatamente garantite, ai l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. fini organizzativi e di funzionamento, le 6. Il Regolamento interno stabilisce forme di singole componenti che siano emanazione di pubblicità dei lavori delle Commissioni. liste presenti alle elezioni regionali, secondo le norme del Regolamento interno del Consiglio. Articolo 29 (Competenze delle Commissioni 4. L'Ufficio di Presidenza, sentita la permanenti) Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e 1. Le Commissioni esaminano, nel rispetto del Regolamento del Consiglio, preventivamente, i progetti di legge e gli altri all'assegnazione ai gruppi consiliari, nonché provvedimenti di competenza del Consiglio alle componenti del gruppo misto, di deferendoli, entro un termine e secondo le personale, strutture e contributi iscritti nel modalità stabilite dal Regolamento interno, al bilancio del Consiglio. Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 30. 8
  • 10. 2. Le Commissioni deliberano a maggioranza, da essa dipendenti e ne riferiscono al purché sia presente la metà più uno dei loro Consiglio. A tal fine, le Commissioni possono: componenti. a) richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori per ottenere 3. Prima dell'esame delle proposte di legge di chiarimenti sulle questioni di loro iniziativa popolare o di enti locali, la competenza; Commissione competente ascolta i b) richiedere al Presidente della Giunta e agli rappresentanti dei firmatari e del Consiglio Assessori informazioni, notizie e documenti; delle autonomie locali, secondo le norme del c) richiedere, previa comunicazione al Regolamento interno. Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio, l'intervento dei titolari degli uffici Articolo 30 dell'amministrazione regionale, degli enti e (Funzioni redigenti delle Commissioni delle aziende da essa dipendenti. permanenti) 2. Le Commissioni, nelle materie di loro 1. Il Regolamento interno può stabilire i casi competenza, possono disporre, d’intesa con in cui le Commissioni permanenti esaminano l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, indagini i provvedimenti in sede redigente, riservando conoscitive dirette ad acquisire notizie, al Consiglio l’approvazione finale con sole informazioni e documenti utili dichiarazioni di voto. all’approfondimento di particolari tematiche o questioni relative alla loro attività e a quella 2. Sino alla votazione da parte del Consiglio, i del Consiglio. provvedimenti assegnati alla Commissione in sede redigente sono sottoposti alla 3. Le Commissioni possono chiedere al procedura normale di esame e di Presidente della Giunta e agli Assessori di approvazione qualora ne facciano richiesta la riferire, anche per iscritto, in merito Giunta o un decimo dei componenti del all'attuazione data a leggi della Regione e Consiglio o un quinto dei componenti della dello Stato, agli accordi internazionali e alla Commissione. normativa comunitaria, oltre che a mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal 3. Il procedimento in sede redigente non può Consiglio. essere utilizzato per l’esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla 4. Il Presidente della Giunta e gli altri membri legge elettorale regionale, alla legge della Giunta hanno il diritto e, ove richiesto, finanziaria e alle leggi di approvazione del l’obbligo di partecipare ai lavori delle bilancio, del rendiconto, alle leggi di ratifica Commissioni, senza diritto di voto. delle intese della Regione con altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle Articolo 32 intese con enti territoriali interni ad altri (Commissioni d’inchiesta) Stati. 1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione Articolo 31 adottata a maggioranza dei Consiglieri (Attività conoscitiva e sindacato ispettivo regionali, può istituire Commissioni con il delle Commissioni permanenti) compito di svolgere inchieste sull'attività 1. Le Commissioni, ciascuna nell'ambito delle amministrativa della Regione, degli enti e proprie competenze, svolgono funzioni di aziende sottoposti a suo controllo e vigilanza, controllo sull'attività amministrativa degli nonché su ogni altra questione di interesse uffici della Regione, degli enti e delle aziende regionale. 9
  • 11. 2. La presidenza delle Commissioni istituite ai il voto negativo sulla questione di fiducia sensi del comma 1 compete ad un Consigliere posta ai sensi dell’art. 37, comma 3, appartenente alle opposizioni. comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. I 3. Le Commissioni d’inchiesta sono costituite medesimi effetti conseguono alle dimissioni dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, contestuali della maggioranza dei in proporzione alla loro composizione componenti il Consiglio. numerica. 6. Si procede parimenti a nuove elezioni del 4. Le modalità di funzionamento sono Consiglio e del Presidente della Giunta in disciplinate con il Regolamento interno del caso di rimozione, impedimento permanente, Consiglio. morte, incompatibilità sopravvenuta e 5. Quando non sia altrimenti previsto, alle dimissioni volontarie del Presidente. Commissioni d’inchiesta si applicano le 7. Il Presidente della Giunta e la Giunta disposizioni stabilite dallo Statuto e dal rimangono in carica fino alla proclamazione Regolamento interno del Consiglio per le del nuovo Presidente. Commissioni permanenti. 8. Nei dieci giorni successivi alla proclamazione di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale compie gli CAPO II atti improrogabili ed urgenti di competenza della Giunta. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E LA GIUNTA REGIONALE Articolo 34 (Attribuzioni del Presidente della Giunta Articolo 33 regionale) (Presidente della Giunta regionale) 1. Il Presidente della Giunta regionale: 1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a) rappresenta la Regione; a suffragio universale diretto, secondo le b) dirige la politica della Giunta e ne è modalità dettate dalla legge elettorale responsabile; regionale nei limiti dei principi fondamentali c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli stabiliti con legge della Repubblica. Assessori; 2. Il Presidente della Giunta entra d) attribuisce gli incarichi all'interno della nell’esercizio delle sue funzioni all’atto della Giunta e può revocarli; proclamazione. e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima, 3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni e provvede alle nomine e alle designazioni dall’insediamento nomina il Vice Presidente e che la legge gli attribuisce; gli altri componenti della Giunta. f) pone la questione di fiducia davanti al 4. Nella prima seduta successiva alla elezione Consiglio regionale, previo assenso della del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di Giunta; Presidenza, il Presidente della Giunta g) presenta al Consiglio, previa delibera della presenta il programma di governo e da Giunta, i disegni di legge e ogni altro comunicazione della nomina dei componenti provvedimento d'iniziativa della Giunta; della Giunta. h) promulga le leggi regionali, indice i 5. L’approvazione di una mozione di sfiducia referendum previsti dallo Statuto; al Presidente ai sensi dell’art. 37, comma 2, e 10
  • 12. i) emana i regolamenti regionali approvati componenti e se sono assunte a maggioranza dalla Giunta e dal Consiglio; dei presenti. In caso di parità, prevale il voto l) sovrintende ai settori ed ai servizi del Presidente. dell'amministrazione anche a mezzo dei 8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, componenti della Giunta; salva diversa decisione della stessa Giunta. m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti 9. Le indennità del Presidente e degli sostitutivi di competenza della Regione, ove Assessori sono stabilite con legge regionale. non sia disposto diversamente; 10. Il Presidente può nominare fino a due n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla sottosegretari per farsi coadiuvare nello Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi. svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari, le cui indennità sono fissate dalla legge regionale, partecipano alle sedute Articolo 35 della Giunta pur non facendone parte. (Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale) 1. La Giunta regionale è l’organo esecutivo Articolo 36 della Regione. (Attribuzioni della Giunta regionale) 2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, 1. La Giunta regionale: la Giunta concorre alla determinazione ed a) provvede in ordine all’attuazione del all’attuazione dell'indirizzo politico- programma di governo esercitando, nel amministrativo della Regione. rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle 3. La Giunta regionale è composta dal legislative, regolamentari, di indirizzo e di Presidente, dal Vice Presidente e da un controllo spettanti al Consiglio; numero di Assessori non inferiore a otto e b) esercita la potestà regolamentare nelle non superiore a dieci. forme di cui all’articolo 43 del presente 4. I membri della Giunta possono essere Statuto; nominati anche al di fuori dei componenti del c) predispone il bilancio di previsione ed il Consiglio fra i cittadini che non si trovino rendiconto generale della Regione e la loro nelle condizioni di ineleggibilità e di variazione, oltre che ogni altro atto di incompatibilità alla carica di Consigliere programmazione finanziaria; regionale. Il numero dei membri esterni non d) gestisce il bilancio, amministra il può essere complessivamente superiore a patrimonio ed il demanio regionali e delibera quattro unità. sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge; 4 bis. (Abrogato) e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli 5. La Giunta opera collegialmente. Il indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta Presidente ripartisce tra gli Assessori della stessa Giunta, rende esecutivo il piano l'esercizio delle funzioni per settori organici regionale di sviluppo economico-sociale; di materie. f) sovrintende, nel rispetto dei principi 6. La Giunta adotta, su proposta del generali deliberati dal Consiglio, Presidente, un Regolamento per disciplinare all'ordinamento ed alla gestione delle le modalità relative al proprio imprese od aziende dipendenti dalla Regione, funzionamento. degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le 7. Le deliberazioni della Giunta sono valide se nomine di competenza regionale, con è presente la maggioranza dei suoi 11
  • 13. esclusione di quelle espressamente riservate 4. Le questioni di fiducia presentate dal alla competenza di altri organi; Presidente della Giunta sono poste in g) adotta i provvedimenti relativi votazione non prima di tre giorni e non oltre i all’individuazione delle risorse umane, quindici giorni dalla loro presentazione e si materiali ed economico-finanziarie da intendono respinte se esprime voto contrario destinare alle diverse finalità e determina la la maggioranza assoluta dei componenti del loro ripartizione fra gli uffici di livello Consiglio regionale. dirigenziale apicale; 5. Il Consiglio può esprimere, a maggioranza h) adotta, su proposta del Presidente della assoluta, la censura nei confronti di un Giunta, il Regolamento per l’esercizio della singolo Assessore. propria attività; i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici TITOLO IV regionali; verifica la rispondenza dei risultati SISTEMA DI ELEZIONE, dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; INELEGGIBILITA', l) esercita le altre attribuzioni ad essa INCOMPATIBILITA’ demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi. Articolo 38 (Sistema elettorale) Articolo 37 1. Nel rispetto dei principi fondamentali Mozione di sfiducia – Questione di fiducia - previsti dalla normativa statale, la legge Censura al singolo Assessore elettorale regionale, approvata a 1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad maggioranza assoluta dei Consiglieri, una proposta della Giunta non comporta disciplina: obbligo di dimissioni. a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri 2. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei componenti della Giunta regionale nonché confronti del Presidente della Giunta dei Consiglieri regionali; mediante mozione motivata. La mozione, b) le modalità di indizione delle elezioni sottoscritta da almeno un quinto dei politiche regionali; componenti del Consiglio, è posta in c) le modalità di proclamazione degli eletti al votazione non prima di tre giorni e non oltre Consiglio; quindici giorni dalla presentazione ed è d) la rappresentanza in Consiglio di ogni approvata per appello nominale a Provincia. maggioranza assoluta dei componenti. 2. La legge regionale promuove la parità di 3. Il Presidente della Giunta può porre la accesso tra donne e uomini alle cariche questione di fiducia sull'attuazione del elettive. programma di governo e sui suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle leggi relative alla fissazione di tributi e imposte regionali, nonché su questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale. 12
  • 14. TITOLO V 2. I progetti di legge di iniziativa popolare, del Consiglio delle Autonomie locali o degli enti PROCEDIMENTO DI locali sono portati all’esame del Consiglio FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI regionale entro tre mesi dalla data di REGOLAMENTI REGIONALI presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusso con Articolo 39 precedenza su ogni altro argomento. La (Iniziativa legislativa) stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne facciano richiesta 1. L'iniziativa della legge regionale compete almeno un quarto dei Consiglieri regionali. alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Articolo 41 Provincia, a non meno di tre Consigli (Promulgazione e pubblicazione) comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila 1. La legge regionale è promulgata dal abitanti, agli elettori della Regione in numero Presidente della Giunta entro dieci giorni non inferiore a cinquemila, nonché al dalla sua approvazione, è pubblicata nel Consiglio delle Autonomie locali di cui Bollettino Ufficiale della Regione entro i all’articolo 48. successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, 2. L’iniziativa legislativa viene esercitata salvo che la legge stessa preveda un termine mediante la presentazione al Presidente del diverso. Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico Articolo 42 del bilancio regionale, da una relazione (Regione e disciplina comunitaria) tecnico- finanziaria. 1. La Regione, nelle materie di sua 3. Le ulteriori modalità per l’esercizio del competenza, partecipa alla definizione degli diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e indirizzi assunti in sede comunitaria dall’Italia comunali e degli stessi elettori sono stabilite nonché alla formazione degli atti normativi da apposita legge regionale. comunitari e alla loro attuazione ed 4. Le proposte di legge presentate al esecuzione, nel rispetto delle norme di Consiglio regionale decadono con la fine della procedura stabilite dalla legge dello Stato. legislatura, escluse quelle di iniziativa 2. La legge regionale, nel rispetto del potere popolare. di rappresentanza del Presidente della Giunta e del diritto del Consiglio ad una informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari, determina le modalità del Articolo 40 concorso dello stesso Consiglio allo (Procedimento) svolgimento delle attività di cui al comma 1. 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 30, ogni progetto di legge è esaminato dalla Articolo 43 competente Commissione permanente e poi (Potestà regolamentare) dal Consiglio regionale, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale. 1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di competenza della potestà regolamentare 13
  • 15. degli enti locali, la Regione esercita la potestà Articolo 44 regolamentare nelle materie di propria (Testi unici) competenza legislativa e, in caso di delega da 1. Il Consiglio può, con legge, delegare la parte dello Stato della potestà regolamentare Giunta a riordinare e coordinare in un testo nelle materie di legislazione esclusiva statale; unico le disposizioni riguardanti uno o più esercita altresì la potestà regolamentare per settori omogenei. La legge indica l’ambito del l’attuazione e l’esecuzione degli accordi riordino e del coordinamento, ne precisa i internazionali e degli atti dell’Unione caratteri e i criteri direttivi ed individua le Europea, nel rispetto delle norme di fonti legislative e regolamentari da procedura stabilite con legge dello Stato. raccogliere nel testo unico disponendone 2. Il Consiglio regionale esercita la potestà l’abrogazione dalla data di entrata in vigore regolamentare nella forma di regolamenti di della disciplina di riordino. attuazione e di integrazione in materia di 2. Nel termine assegnato dalla legge, la legislazione esclusiva delegata dallo Stato. Giunta presenta il testo unico al Consiglio, 3. La Giunta regionale esercita la potestà che lo approva con unico voto, previo parere regolamentare regionale attraverso del Consiglio delle Autonomie locali e della regolamenti esecutivi, regolamenti di Consulta statutaria. attuazione e di integrazione, regolamenti 3. Nel tempo previsto per la presentazione al delegati, nonché regolamenti di Consiglio del testo unico, le proposte di legge organizzazione dell’Amministrazione tendenti a modificare i provvedimenti regionale secondo le disposizioni generali di oggetto di riordino e coordinamento possono principio dettate dalla legge regionale. essere discusse e approvate solo sotto forma 4. L’attuazione e l’esecuzione degli accordi di proposte di modifica alla legge di delega. internazionali e degli atti dell’Unione Europea 4. Le disposizioni contenute nei testi unici avviene con legge o con regolamento possono essere abrogate o derogate solo da regionale a seconda delle rispettive previsioni esplicite, che comunque devono competenze e nel rispetto delle norme di prevedere l’inserimento della nuova norma procedura stabilite con legge dello Stato. all’interno del testo unico. 5. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione, la Articolo 45 Giunta, sulla base della legge regionale di (Conflitti di competenza) autorizzazione, che determina le norme 1. La Regione, qualora ritenga che una legge generali regolatrici della materia e dispone o un atto avente valore di legge dello Stato o l’abrogazione delle norme vigenti con effetto di un’altra Regione leda la sua sfera di dall’entrata in vigore delle norme competenza, può promuovere, anche su regolamentari, adotta i regolamenti delegati proposta del Consiglio delle Autonomie locali, di cui al comma 3. la questione di legittimità costituzionale, 6. I regolamenti regionali sono emanati dal entro sessanta giorni dalla pubblicazione Presidente della Giunta e sono pubblicati nel della legge o dell’atto avente valore di legge. Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e 2. Il Consiglio delle Autonomie locali, ove nei tempi previsti per la pubblicazione della ritenga che una legge regionale leda la sfera legge regionale. delle competenze e prerogative degli enti locali od incida sulla loro autonomia costituzionale, può chiedere al Consiglio regionale di pronunciarsi in merito ai rilievi 14
  • 16. formulati, previa acquisizione del parere della limite inderogabile all’autonomia normativa Consulta statutaria. degli enti locali. 4. La Regione utilizza gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come strumenti essenziali di TITOLO VI governo, disciplinando con legge le procedure, le forme e le modalità relative alla RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI stipula e all’attuazione degli accordi e delle intese. Articolo 46 5. La Regione favorisce la gestione coordinata (Rapporti fra Regione ed enti locali) e associata delle funzioni da parte dei 1. La Regione adegua i princìpi ed i metodi Comuni, promovendone la fusione e della sua legislazione alle esigenze attribuendo alle Province un ruolo di dell’autonomia e del decentramento. coordinamento sul territorio nelle materie di loro competenza. 2. La Regione, in particolare: a) informa la propria attività ai princìpi 6. La Regione favorisce altresì la costituzione dell’autonomia, della sussidiarietà, della di Città metropolitane, promuovendo solidarietà, della adeguatezza, della eventuali necessarie intese interregionali nel responsabilità e della differenziazione delle rispetto delle relative norme statali. funzioni, in relazione alle caratteristiche dei 7. Nell’esercizio della potestà legislativa e soggetti istituzionali; regolamentare la Regione rispetta b) riconosce e valorizza la partecipazione l’autonomia normativa dei Comuni, delle degli enti locali all’attività legislativa e Province e delle Città metropolitane. amministrativa regionale, nel rispetto dei 8. Sono riservate con legge alla Regione le princìpi della leale collaborazione e della sole funzioni amministrative che per loro complementarietà delle funzioni; natura, o per assicurare requisiti essenziali di c) promuove la cooperazione fra Comuni, fra uniformità, vanno esercitate a livello Province, fra Comuni e Province e tra questi regionale Enti e la Regione in funzione degli obiettivi della programmazione; d) valorizza e promuove l’esercizio associato Articolo 47 delle funzioni fra enti locali. (Finanziamento delle funzioni conferite e e) valorizza le associazioni di rappresentanza delegate) degli enti locali. 1. La Regione trasferisce annualmente agli 3. In attuazione dell’articolo 118 della enti locali una quota delle sue entrate Costituzione, la Regione, conferisce le ordinarie, al netto di quelle gravate da vincoli funzioni amministrative a livello locale esterni di destinazione, per il finanziamento attribuendole ai Comuni, alle Comunità delle funzioni conferite, secondo criteri che Montane, alle Province, alle Città tengano conto delle esigenze di metropolitane, secondo i principi di perequazione, del fabbisogno di spesa, della sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, predisposizione di strumenti di garantendo il pieno esercizio della potestà razionalizzazione delle strutture organizzative organizzativa e regolamentare degli Enti e dell’attività gestionale, nonché della locali, nonché in rapporto alla popolazione ed promozione dell’esercizio associato di alle caratteristiche del territorio, enunciando funzioni. espressamente i princìpi che costituiscono 15
  • 17. 2. La Regione assicura la partecipazione degli esso demandata dal presente Statuto e dalle enti locali, nelle sedi concertative e leggi regionali. consultive, alla definizione dei criteri per il 6. Con il Regolamento interno del Consiglio riparto delle risorse. regionale sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l’acquisizione del parere del Consiglio delle Articolo 48 Autonomie locali da parte delle Commissioni (Consiglio delle Autonomie locali) permanenti e del Consiglio regionale. 1. È istituito presso il Consiglio regionale il 7. Nel caso di parere contrario sulle proposte Consiglio delle Autonomie locali, quale di legge sottoposte alla valutazione del organo rappresentativo degli enti locali e di Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio consultazione e cooperazione tra gli stessi e regionale può comunque procedere alla gli organi della Regione. relativa approvazione con la maggioranza dei 2. Il Consiglio è composto da un numero di Consiglieri. membri fissato dalla legge, comunque non 8. Il Consiglio delle Autonomie locali può superiore a trentacinque. proporre alla Giunta regionale la promozione 3. La legge regionale: della questione di legittimità costituzionale a) disciplina le modalità e i criteri di nei casi previsti dall’articolo 127, comma 2, composizione dell’organo, garantendo la della Costituzione. rappresentanza dei diversi livelli istituzionali 9. Con le modalità previste dall’articolo 39, il interni agli enti locali, ispirandosi a criteri di Consiglio delle Autonomie locali, a pluralismo politico e di rappresentanza maggioranza assoluta dei componenti, territoriale nella individuazione dei suoi esercita l’iniziativa delle leggi regionali. componenti, tutelando la rappresentanza dei piccoli comuni, dei comuni montani, nonché dei comuni delle minoranze linguistiche. b) garantisce piena autonomia nella scelta del Presidente, nella propria organizzazione e TITOLO VII nell’uso dei mezzi messi a sua disposizione; ORDINAMENTO c) assicura l’attribuzione di strumenti e mezzi finanziari; AMMINISTRATIVO d) prevede forme di raccordo tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Giunta regionale. Articolo 49 4. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime (Princìpi dell’attività amministrativa pareri sulle proposte di modifica dello regionale) Statuto, sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del 1. L'attività amministrativa della Regione è riparto delle competenze tra Regione ed enti informata ai princìpi del buon andamento e locali ovvero tra enti locali, l’istituzione di dell’imparzialità, della semplificazione e della enti regionali, il conferimento o la delega di pubblicità delle procedure e degli atti funzioni e delle relative risorse, il documento amministrativi, della partecipazione degli di programmazione economico-finanziaria, il interessati alle fasi istruttorie e decisorie del bilancio e il programma regionale di sviluppo. procedimento, nonché della consensualità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei 5. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime princìpi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla il proprio parere su ogni altra questione ad normativa comunitaria. 16
  • 18. 2. La Regione predispone con legge gli Consiglio, dal Presidente e dall’Ufficio di strumenti e le procedure idonei ad operare il Presidenza. controllo sulla legittimità, sull’efficienza e 5. Nell’esercizio della potestà statutaria, l’efficacia dell’attività amministrativa della legislativa e regolamentare, la Regione Regione, degli enti e delle aziende da essa provvede a disciplinare il regime contrattuale dipendenti e sulla gestione del bilancio e del dei dirigenti, l’attribuzione e la revoca degli patrimonio. incarichi, l’accertamento delle responsabilità 3. La legge regionale stabilisce i princìpi e la comminazione delle sanzioni, nonché ad relativi all’organizzazione amministrativa istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il regionale in modo da assicurarne ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale. funzionalità, efficienza, efficacia ed 6. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere economicità nell’acquisizione ed utilizzazione formalmente conferiti entro 60 giorni delle risorse, nel rispetto dei princìpi di dall’insediamento dei nuovi organi regionali. professionalità e di responsabilità, anche ai fini della determinazione della dotazione 7. La legge regionale fissa i principi relativi organica nei ruoli, distinti, del Consiglio e all’organizzazione dei controlli interni, con della Giunta regionale. riferimento all’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa. I regolamenti di organizzazione del Consiglio e Articolo 50 della Giunta regionale si conformano ai (Organizzazione amministrativa regionale) principi di buon andamento ed imparzialità delle attività amministrative, e a tal fine 1. Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge prevedono, nel rispetto dei principi fissati regionale, l’ordinamento e le attribuzioni dalla legge, un sistema di controlli interni, delle strutture regionali sono disciplinati da successivi e concomitanti, tendenti ad appositi regolamenti di organizzazione, assicurare il miglioramento dell’azione adottati dalla Giunta e, per il Consiglio, pubblica. dall’Ufficio di Presidenza. 2. La legge ed i regolamenti di organizzazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, TITOLO VIII finanziaria e tecnica, disciplinano FINANZA, BILANCIO, DEMANIO E l’organizzazione regionale ispirandosi a criteri PATRIMONIO di flessibilità, funzionalità ed operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e Articolo 51 coordinamento dell’azione amministrativa. (Autonomia finanziaria della Regione) 3. Per lo svolgimento di compiti specifici, con 1. La Regione dispone di risorse autonome ed legge della Regione sono istituite agenzie ha autonomia finanziaria di entrata e di regionali, dotate di autonomia operativa, spesa. nell’ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale. 2. In armonia con la Costituzione e secondo i principi di finanza pubblica e del sistema 4. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di tributario, la Regione, con legge, applica attuazione degli obiettivi e dei programmi tributi ed entrate proprie, individuando il definiti con gli atti di indirizzo adottati dal presupposto dell’imposizione, i soggetti Presidente e dalla Giunta e, limitatamente al passivi, la base imponibile e le aliquote. La 17
  • 19. legge regionale definisce altresì le modalità di coordinamento della finanza pubblica e del accertamento e di riscossione dei tributi patto di stabilità comunitario. regionali. 2. La legge stabilisce i termini per 3. La Regione inoltre: l’approvazione del bilancio. a) dispone di compartecipazioni al gettito di 3. L’esercizio provvisorio del bilancio non può tributi erariali riferibili al proprio territorio; essere concesso se non per legge e per un b) partecipa alla definizione, da parte dello periodo non superiore complessivamente a Stato, dell’entità e delle modalità di quattro mesi. distribuzione del fondo perequativo previsto dalla legge statale per i territori con minore 4. Con la legge di approvazione del bilancio capacità fiscale; non si possono stabilire nuovi tributi e nuove c) accede alle risorse statali aggiuntive, al fine spese. di promuovere lo sviluppo economico, la 5. Ogni altra legge che comporti nuove o coesione e la solidarietà sociale, nonché per maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi rimuovere gli squilibri economici e sociali e fronte. per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona. 4. La Regione ha un proprio patrimonio, Articolo 53 attribuito secondo i principi generali (Rendiconto generale) determinati dalla legge dello Stato. La 1. Il Consiglio regionale approva con legge il Regione, inoltre, può ricorrere rendiconto generale entro il 30 giugno all’indebitamento solo per finanziare spese di successivo all’anno cui si riferisce. investimento. 2. Con il rendiconto generale la Giunta 5. La Regione non può istituire dazi di presenta al Consiglio una relazione sullo stato importazione o esportazione o transito tra di attuazione della programmazione Regioni, né adottare provvedimenti che economico-sociale della Regione, dei piani ostacolino in qualsiasi modo la libera settoriali e dei singoli progetti concernenti circolazione delle persone e delle cose tra le servizi ed opere della Regione, con Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari lavoro in qualunque parte del territorio ed operativi. nazionale. 6. Nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, la legge può prevedere TITOLO IX strumenti di controllo della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia ATTIVITA’ ECONOMICHE dell’azione amministrativa. REGIONALI E SOGGETTI PRIVATI Articolo 52 Articolo 54 (Ordinamento contabile) (Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali) 1. L'ordinamento contabile, il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale 1. La Regione riconosce, garantisce e della Regione sono disciplinati con legge favorisce l’intervento delle autonomie locali, regionale, nel rispetto dei principi di sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, 18
  • 20. sociale e culturale del proprio territorio, nel delle aziende dipendenti, i quali vengono rispetto del principio di sussidiarietà e di ratificati nei termini e nelle forme previste solidarietà. dalla legge regionale. 2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al 10. I consuntivi degli enti e aziende comma 1, la Regione promuove la dipendenti dalla Regione sono allegati al programmata dismissione delle forme rendiconto generale della Regione. gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard Articolo 55 ed alla garanzia del corretto funzionamento Autonomie funzionali - Cooperazione dei servizi. 1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo 3. Con legge approvata a maggioranza di due economico, la coesione e la solidarietà terzi dei componenti del Consiglio regionale, sociale, la Regione promuove e favorisce la la Regione può istituire enti, aziende e cooperazione a carattere di mutualità e senza società regionali, anche a carattere fini speculativi, definendone con legge gli consortile, con enti locali o con altre Regioni, strumenti necessari. nonché partecipare o promuovere intese, 2. La Regione favorisce il concorso delle anche di natura finanziaria. autonomie funzionali all’attività propria e 4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e degli enti locali secondo i principi di società regionali poteri di indirizzo e di sussidiarietà e solidarietà. controllo, anche attraverso l’esame e l’approvazione dei loro atti fondamentali. Articolo 56 5. A tal fine il Consiglio regionale: (Consiglio regionale dell’economia e del a) nomina i rappresentanti della Regione sia lavoro) negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove 1. Abrograto dalla L.R. 19 gennaio 2010, n. 3 previsto da espresse disposizioni di legge; b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali. TITOLO X 6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento STRUMENTI DI GARANZIA interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio. Articolo 57 7. Il personale degli enti e delle aziende (Consulta statutaria) dipendenti dalla Regione è equiparato ad 1. Abrograto dalla L.R. 19 gennaio 2010, n. 3 ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive. 8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale. 9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e 19
  • 21. TITOLO XI 3. Entro quattro mesi dall’entrata in vigore dello Statuto il Consiglio regionale provvede REVISIONE DELLO STATUTO ad adeguare il proprio Regolamento interno. 4. La legge stabilisce le modalità con le quali Articolo 58 gli Organi regionali possono indirizzare gli (Revisione dello Statuto) enti locali nell’esercizio delle funzioni delegate, disciplina i poteri di vigilanza e 1. Lo Statuto è approvato e modificato dal prevede i mezzi finanziari con i quali gli enti Consiglio regionale con legge assunta a locali possono far fronte alle nuove spese. maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad 5. Eventuali modifiche dell’art. 126, comma intervallo non minore di due mesi. 3, della Costituzione si applicano nei rapporti tra Consiglio e Presidente della Giunta anche 2. Le proposte di revisione dello Statuto non se intervengono durante la legislatura approvate dal Consiglio non possono essere regionale. Nei casi e nei limiti della ripresentate prima che sia trascorso un anno subentrante disposizione costituzionale, in dalla loro reiezione. deroga all’art. 33, il Consiglio regionale può 3. L'abrogazione totale dello Statuto non è eleggere un nuovo Presidente della Giunta ammessa se non previa deliberazione di un nell’ambito della stessa maggioranza del nuovo Statuto. Presidente eletto a suffragio universale e 4. Lo Statuto è sottoposto a referendum diretto. popolare qualora entro tre mesi dalla sua «5 bis. Il numero dei membri del Consiglio pubblicazione ne faccia richiesta un regionale di cui all’art. 15 dello Statuto può cinquantesimo degli elettori della Regione o essere aumentato ai sensi dell’art. 15, comma un quinto dei componenti del Consiglio 13, nn. 6, 7 e 8, della legge 17 febbraio 1968, regionale. n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, e dall’art. 5, comma 1, 5. Lo Statuto sottoposto a referendum non è della legge costituzionale 22 novembre 1999, promulgato se non è approvato dalla n. 1». maggioranza dei voti validi. 6. Il Presente Statuto è pubblicato ai fini notiziali nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dopo TITOLO XII la promulgazione del suo testo integrale nel NORME TRANSITORIE E FINALI Bollettino Ufficiale della Regione. Articolo 59 (Norme transitorie e finali) 1. La Regione può chiedere, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. 2. Con legge è disciplinato il referendum previsto dall’art. 123 della Costituzione. 20