3. Gli Obblighi Contabili
(art. 20 c.1 D.P.R. 600/73)
• In generale, l’art. 20, comma 1, D.P.R. 600/73, prevede l’obbligo delle
scritture contabili solo per le attività commerciali eventualmente
esercitate .
Obbligo delle scritture
contabili?
Solo se l’ente svolge un’attività
commerciale
1. l’associazione che non esercita attività commerciale
non deve tenere alcuna contabilità fiscale, anche in
presenza di redditi quali quelli fondiari, di capitale o
diversi;
2. lo svolgimento di attività commerciale occasionale
non comporta alcun obbligo contabile.
4. Gli Obblighi Contabili
Contabilità separata (art. 144 co. 2 D.P.R. 917/1986)
Obbligo di tenere la contabilità commerciale separata da quella
istituzionale attraverso:
Predisposizione di due sistemi contabili distinti per l’attività
commerciale e per l’attività istituzionale
oppure
Predisposizione di un sistema contabile unico con adozione di un
piano dei conti con specifici sottoconti distinti per l’attività
commerciale e istituzionale.
5. Obblighi contabili e di Bilancio: disciplina generale
Norma Descrizione Applicabilità
Art. 20 C.c. L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli Generalità degli enti non profit,
amministratori una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ad eccezione delle fondazioni, in
cui l’approvazione del bilancio
compete generalmente all’organo
amministrativo.
Art. 148 Tuir Ai fini dell’applicabilità delle agevolazioni fiscali previste per gli enti Tutti gli enti associativi
associativi, questi devono prevedere nei loro statuti l’obbligo di
redigere e approvare annualmente un rendiconto economico
finanziario.
Art. 13, 14, Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all’Ires, ad Enti non commerciali che hanno
15 D.P.R. oggetto esclusivo l’esercizio di attività commerciale, sono obbligati per oggetto esclusivo o
600/73 alla tenuta delle scritture contabili (art. 13). principale l’esercizio di attività
In questo caso, tali enti sono obbligati a tenere (art. 14) scritture commerciali, che, quindi, ai fini
contabili cronologiche e sistematiche (…) e a redigere inventario e fiscali sono considerati al pari di
bilancio (…) (art. 15). una società di capitali.
Art. 20 D.P.R. Le scritture contabili previste dagli artt. 14, 15 (…) si applicano alle Enti non commerciali che non
600/73 attività commerciali eventualmente esercitate dagli enti non hanno per oggetto esclusivo o
commerciali. principale l’esercizio di attività
In aggiunta al rendiconto annuale economico finanziario, gli enti commerciali.
che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere il
rendiconto di ciascuna raccolta, riepilogandone entrate e uscite e
corredandolo di una relazione sull’attività svolta.
6. Obblighi contabili e di Bilancio: disciplina speciale Onlus
Norma Descrizione Applicabilità
Art. 20-bis D.P.R. Le ONLUS hanno l’obbligo di redigere il bilancio, al pari delle Onlus, diverse dalle
600/73, commi 1-3 società, separando le entrate derivanti dalle attività connesse società cooperative.
(obbligo di contabilità separata).
Tuttavia, se nell’anno precedente non hanno raggiunto entrate
istituzionali e da attività connesse di ammontare superiore a
euro 51.645,69 possono redigere un rendiconto delle entrate e
delle spese complessive (in luogo del libro giornale e libro
inventari, che si chiude con il bilancio d’esercizio).
Art. 20-bis D.P.R. Le Organizzazioni di Volontariato, iscritte nei registri regionali o OdV iscritte nei rispettivi
600/73, comma 4 delle provincie autonome di Trento e Bolzano, le ONG registri ex l. 266/91.
riconosciute possono tenere il rendiconto delle entrate e delle Ong riconosciute ai sensi
spese. della l. 26/2/1987 n. 49.
Art. 20-bis D.P.R. Se i proventi dell’ente superano per due anni consecutive Onlus
600/73, comma 5 l’ammontare di euro 1.032.913,80:
- obbligo di istituire l’organo di controllo, di cui almeno un
membro sia iscritto al registro dei revisori legali dei conti
- obbligo di corredare il bilancio di una relazione del revisore o
del collegio di cui al punto precedente.
7. Riepilogo
Ente Adempimenti contabili
Ente non commerciale puro (non Onlus) Nessun obbligo contabile (solo rendiconto
entrate e spese complessive)
Ente non commerciale con attività commerciale Obbligo della contabilità solo per l’attività
non prevalente comm.le (libro giornale e inventari)
Ente non commerciale con attività comm.le Obbligo delle scritture contabili per tutta l’attività
prevalente o esclusiva (libro giornale e inventari)
Odv Iscritte e Ong riconosciute In alternativa al libro giornale e inventari,
rendiconto delle entrate e delle spese.
Onlus con entrate non superiori a 51.645,69 euro Rendiconto delle entrate e delle spese
(anno prec.) complessive
Onlus con entrate superiori a 51.645,69 euro Obbligo delle scritture contabili (libro giornale e
(anno prec.) inventari)
Cooperative Libro giornale, inventari e altre scritture contabili
richieste da natura e dimensioni attività
8. I Regimi Contabili fiscalmente previsti
Contabilità Ordinaria - Libro giornale
- Libro degli inventari
Se ricavi di natura commerciale > di
- Libri Iva
€ 400.000, se l’attività d’impresa ha ad - Scritture ausiliarie
oggetto la prestazione di servizi; - Scritture ausiliarie di magazzino
€ 700.000, se l’attività d’impresa ha ad - Registro dei beni ammortizzabili
oggetto altre attività. - Libro Unico del Lavoro
Contabilità Semplificata - Registri previsti ai fini Iva e il registro dei
Se ricavi di natura commerciale < di beni ammortizzabili (non obbligatorio)
-€ 400.000, se l’attività d’impresa ha ad - Libro Unico del Lavoro
oggetto la prestazione di servizi;
- € 700.000, se l’attività d’impresa ha ad
oggetto altre attività.
- conservare e numerare le fatture emesse e
ricevute;
Regime 398/91 - annotare entro il 15 del mese successivo a quello
di effettuazione i proventi di carattere commerciale
Se ricavi di natura commerciale < di € 250.000
su un apposito prospetto riepilogativo delle
annotazione dei contribuenti minori
10. Bilancio degli ENP: Obblighi
• Per la generalità degli ENP (fiscalmente tali) è obbligatoria la
redazione del rendiconto economico finanziario, che evidenzi
separatamente l’attività commerciale eventualmente svolta.
• Particolarità per le Onlus:
Caratteristiche onlus Documento obbligatorio
Cooperativa Bilancio CEE
Odv iscritta Bilancio da cui risultino i beni, contributi e
lasciti ricevuti
Ong riconosciuta ex l. 49/87 Rendiconto entrate e spese complessive
Onlus con proventi superiori a euro Bilancio (sit. Patrim. Econ e Fin.,
51.645,49 distinguendo le attività connesse da quelle
istituzionali)
Onlus con proventi non superiori a euro Rendiconto entrate e spese complessive
51.645,49
11. Disciplina Tributaria Specifica:
Complicazione!
Art. 14 del D.L. 35/2005
(in l. n. 80/2005 - “più dai meno versi”):
Novità in tema di deducibilità delle erogazioni liberali
AMPLIAMENTO DEI LIMITI DI OBBLIGHI CONTABILI SPECIFICI A
DEDUCIBILITA’ DELLE EROGAZIONI CARICO DELL’ENTE BENEFICIARIO
LIBERALI PER AZIENDE E PERSONE
FISICHE
1. Scritture contabili atte a rappresentare
Deducibilità nel limite del 10% del con completezza ed analiticità le
reddito complessivamente dichiarato e operazioni poste in essere nel periodo di
comunque nella misura massima di gestione
70.000,00 euro annui.
2. Redazione, entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio, di un apposito
documento che rappresenti
adeguatamente la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria.
12. In allegato ai documenti di bilancio:
• Rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi (entro 4
mesi dalla chiusura dell’esercizio) ex art. 20 DPR
600/73.
• Rendiconto del 5 per mille + relazione esplicativa di
accompagnamento
14. Il Bilancio degli Enti Non Profit:
Obiettivo
Il bilancio è il momento attraverso il quale mostrare alla collettività il
risultato del proprio impegno
Trasparenza dell’attività
Continuità
Perseguimento della MISSION
15. Perché viene chiesto un bilancio per gli
Enti Non Profit ?
• Perché fra le risorse economiche sono previsti:
– Contributi dello Stato, di enti e istituzioni
finalizzati al sostegno di specifiche e documentate
attività e progetti;
– Contributi di organismi internazionali;
– Entrate da attività commerciali, connesse e
produttive marginali (per le Adv).
17. Agenzia delle Onlus e obiettivi delle linee guida
L’Agenzia per le Onlus (Agenzia governativa con compiti di vigilanza, promozione e
controllo del Terzo Settore), è stata soppressa con il D.L. 16/2012.
L’Agenzia per le Onlus ha presentato le linee guida e schemi per la redazione del
bilancio d'esercizio degli enti non profit al fine di rispondere:
• all'esigenza degli enti non profit di dotarsi di sistemi di rendicontazione ad hoc
che tengano conto:
– della necessità di perseguire l'economicità della gestione,
– al tempo stesso delle caratteristiche che differenziano tali enti dalle
società commerciali:
• le motivazioni ideali che perseguono,
• la non rilevanza del fine lucrativo,
• l'assenza di interessi proprietari che ne indirizzano la gestione,
• la non distribuzione dei proventi.
• all'esigenza dei terzi interessati ad avere informazioni circa l'attività delle
particolari gestioni non lucrative (avere un documento adeguato).
18. Premessa
• E’ pacifico, in dottrina e nella prassi, che il bilancio di esercizio degli enti
non profit non può essere redatto facendo riferimento agli schemi ed
alle regole delle imprese a scopo lucrativo, in ragione delle differenze
genetiche esistenti fra i due soggetti.
• Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, già dal 2001, ha
evidenziato con il “Documento di presentazione di un sistema
rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit”, la necessità
di redigere documenti di bilancio ad hoc per gli enti non profit.
• Tale documento è stato assunto come punto di partenza ed è stato
modificato ed integrato.
19. Obiettivi del documento
• Le Linee guida:
– non sono vincolanti
– hanno l’obiettivo di evidenziare:
• una guida generale per la redazione del bilancio di esercizio degli enti
non profit,
• introdurre regole uniformi per la valutazione delle poste più importanti
del bilancio di esercizio
(anche per la certificazione di bilancio).
• E’ avvertita la necessità di redigere modelli di bilancio:
– specifici,
– con struttura uniforme per il settore non profit.
20. Ambito soggettivo
• Si fa seguire un elenco non esaustivo dei soggetti interessati al
documento (ai quali si propone di redigere il bilancio di esercizio
presentato) :
1. Associazioni riconosciute (artt. 14 ss. del c.c.);
2. Fondazioni riconosciute (artt. 14 ss. del c.c.);
3. Associazioni non riconosciute (artt. 36 ss. del c.c.);
4. Comitati (artt. 39 ss. del c.c.);
5. Fondazioni bancarie (L. 30.7.1990 n. 218 - D.Lgs. 20.11.1990, n. 356, D.Lgs.
17.5.1999 n. 153 e D.M. 18.5.2004, n. 150);
6. Organizzazioni di volontariato (L. 11.08.1991, n. 266);
7. Cooperative sociali (L. 08.11.1991, n. 381);
8. Associazioni sportive (L. 16.12.1991, n. 398);
21. Ambito soggettivo
9. ONG (Organizzazioni Non Governative) (art. 28, L. 26.02.1987, n. 49);
10. Enti di promozione sociale (art. 3, comma 6, L. 25.08.1991, n. 287 e L.
07.12.2000, n. 383);
11. Enti lirici (D.Lgs. 29.06.1996, n. 367);
12. Imprese cooperative (artt. 2511-2545 del c.c. e leggi speciali);
13. Società di mutuo soccorso (L. 15.04.1886 n. 3818);
14. Centri di formazione professionale (L. 21.12.1978, n. 845);
15. Istituti di patronato (L. 30.3.2001 n. 152, L. 27.3.1980, n. 112, DPR 22.12.1986,
n. 1017);
16. ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - D.Lgs. 4.12.1997 n. 460).
22. Il bilancio di esercizio: contenuto
I documenti di bilancio, che saranno successivamente illustrati,
sono:
1. Stato Patrimoniale
2. Rendiconto gestionale
3. Nota integrativa
4. Relazione di missione
23. Bilancio “di esercizio” e “di missione”
• Il Bilancio di esercizio dà conto annualmente:
– della situazione patrimoniale e finanziaria con lo “Stato
Patrimoniale”,
– delle risultanze della gestione dell'esercizio, attraverso il “Rendiconto
Gestionale”.
• Il Bilancio di missione evidenzia le attività svolte:
– non solo con dati numerici,
– ma anche con indicazione dei risultati sociali e ideali rispetto alla
missione perseguita.
24. Il bilancio di esercizio:
“enti minori” e società
• I soggetti con proventi e ricavi annui inferiori a 250.000 Euro
potranno redigere, in luogo dello Stato Patrimoniale e del
Rendiconto Gestionale:
– un rendiconto finanziario predisposto secondo criteri di cassa,
– cui dovrà essere allegato un prospetto sintetico delle attività
patrimoniali in essere alla data di bilancio (Rendiconto degli incassi,
dei pagamenti e Situazione Patrimoniale).
• Gli enti non profit in forma societaria (cooperative sociali ed
imprese sociali in forma societaria), i quali devono redigere
gli schemi di bilancio previsti dal codice civile per la loro forma
giuridica, potranno riclassificare i dati secondo gli schemi
previsti dal presente documento.
26. Stato patrimoniale
• Lo schema di Stato Patrimoniale individuato per gli enti non profit va
redatto secondo quanto previsto per le società dall'art. 2424 del codice
civile:
– con alcune modifiche e aggiustamenti che tengano conto delle
peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio di tali
realtà aziendali.
• Principali differenze rispetto a quello previsto per le imprese commerciali:
1. sono stati superati tutti i riferimenti alle società controllanti che in forza
del carattere di autogoverno degli enti non profit non possono esistere
(sono rimasti, invece, i crediti per quote associative da incassare, con
riferimento agli enti associativi);
2. poste ideali del patrimonio netto.
27. Stato patrimoniale: Patrimonio netto
• Patrimonio netto:
– il patrimonio libero che è costituito:
• dal risultato gestionale dell'esercizio in corso,
• dal risultato gestionale degli esercizi precedenti,
• dalle riserve statutarie;
– il fondo di dotazione che, se previsto statutariamente, può essere:
• libero,
• vincolato;
– il patrimonio vincolato composto da fondi vincolati per scelte
operate da:
• terzi donatori,
• dagli organi istituzionali.
28. Stato patrimoniale: caratteristiche
• Schema di Stato Patrimoniale proposto:
– non separa il patrimonio dedicato all'attività istituzionale rispetto a
quello dedicato all'attività accessoria,
– non si discosta significativamente da quello previsto dal codice civile
per le società,
– può essere utilizzato solo per le voci che hanno movimentazione,
– possono essere anche aggiunte ulteriori voci se necessario,
– in ogni caso, occorre conservare le macroclassi (è stato proposto
anche uno schema di Stato Patrimoniale per macroclassi).
40. Rendiconto gestionale
• Documento specifico per gli enti non commerciali.
• Scopi del Rendiconto Gestionale:
– rappresentare il risultato gestionale (positivo o negativo)
di periodo;
– illustrare come si sia pervenuti al risultato di sintesi:
• modalità attraverso le quali l'ente ha acquisito ed impiegato le risorse
nello svolgimento di tali attività.
• Il Rendiconto Gestionale è suddiviso “aree gestionali”.
41. Rendiconto gestionale: le aree gestionali
Le aree gestionali degli enti non profit sono:
• attività tipica o di istituto:
attività istituzionale svolta dall'azienda non profit seguendo le indicazioni
previste dallo statuto;
• attività promozionale e di raccolta fondi:
attività svolte dall'azienda, nel tentativo di ottenere contributi ed
elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per
realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini
istituzionali;
42. Rendiconto gestionale: le aree gestionali
• attività accessoria:
attività diversa da quella istituzionale ma complementare rispetto alla
stessa in quanto in grado di garantire all'ente non profit risorse utili a
perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto;
• attività di gestione finanziaria e patrimoniale:
attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentali all'attività di
istituto;
• attività di natura straordinaria:
attività straordinarie strumentali all'attività di istituto;
• attività di supporto generale:
attività di direzione e di conduzione dell'azienda che garantisce il
permanere delle condizioni organizzative di base che ne determinano il
divenire.
43. Rendiconto gestionale
• I valori di periodo sono comparati con gli stessi valori del
periodo precedente.
• Sono stati previsti due schemi di Rendiconto Gestionale:
– uno semplificato di pura cassa, per le aziende di piccole dimensioni,
– uno di competenza, per le aziende che superano la soglia dei 250.000
euro di ricavi/proventi annui.
44. Rendiconto gestionale
• Per le aziende “di non piccola dimensione” è stato prescelto il
Rendiconto Gestionale che prevede:
– la classificazione dei proventi in base alla loro origine (es. contributi
pubblici, quote degli associati, donazioni, lasciti testamentari, liberalità
ottenute mediante iniziative pubbliche di raccolta fondi, ecc.),
– la classificazione degli oneri sulla base della loro natura, anziché della
loro destinazione.
45. Rendiconto gestionale
• La forma prevista per la rappresentazione dei valori è quella a sezioni
contrapposte (preferita rispetto a quella scalare).
• Aspetti positivi:
– immediata visualizzazione dei componenti positivi e negativi.
• Limiti:
– impossibilità di evidenziare i risultati intermedi:
• Possibile soluzione: i risultati intermedi possono essere indicati in nota integrativa
o in appositi prospetti allegati,
– difficoltà nella ripartizione dei componenti economici “comuni” a più aree
gestionali (es.: costo del personale, costi per servizi, costi per ammortamenti,
costi per affitti, ecc.):
• Possibile soluzione: nel caso di enti che non dispongono di una contabilità analitica
può essere utile allegare al bilancio di esercizio una tabella che ricostruisca tutti gli
oneri in base alla loro natura.
46. Conto economico gestionale
• Per gli enti che svolgono una rilevante attività produttiva tipica (gestioni ospedaliere,
assistenziali, scolastiche, di ricerca, immobiliari, ecc.), è consigliabile allegare al
Rendiconto Gestionale, per tale attività economica rilevante, un Conto Economico in
forma scalare secondo lo schema di cui all'art. 2425 c.c. al fine di apprezzare più
incisivamente l'aspetto economico della gestione ed i risultati intermedi.
• Lo stesso vale per gli enti che svolgono attività produttive strumentali, quali:
– gestioni immobiliari rilevanti;
– attività d’impresa strumentale
ai fini di una maggior chiarezza informativa.
• Le risultanze di detto conto confluiranno nel Rendiconto Gestionale a sezioni
contrapposte, nelle opportune aree di attività.
48. Attività tipica o di istituto
Si tratta di attività svolta dall'ente non profit ai sensi delle
indicazioni previste dalla statuto.
49. Attività promozionale e di raccolta fondi
Si tratta di attività svolte dall'azienda nel tentativo di ottenere contributi ed
elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per
realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini
istituzionali.
50. Attività Accessoria
Si tratta di attività diversa da quella istituzionale ma in grado di garantire
all'azienda non profit risorse economiche con cui perseguire le finalità
istituzionali espresse dallo statuto.
51. Attività di gestione finanziaria e patrimoniale
Si tratta di attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentali
all'attività di istituto.
52. Attività di natura straordinaria
Si tratta di attività straordinarie strumentali all'attività di istituto.
53. Attività di supporto generale
Si tratta dell'attività di direzione e di conduzione dell'azienda che
garantiscono l'esistenza delle condizioni organizzative di base che ne
determinano il divenire.
54. RENDICONTO DEGLI INCASSI,
PAGAMENTI E SITUAZIONE
PATRIMONIALE
Linee guida sul bilancio degli enti
non profit
55. Rendiconto degli incassi, pagamenti e
situazione patrimoniale
• I soggetti con ricavi e proventi inferiori a 250.000 Euro annui possono
redigere un solo prospetto:
il Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale.
• Il Rendiconto è suddiviso in due sezioni:
– sezione A, Incassi e Pagamenti;
– sezione B, Situazione Attività e Passività.
• La sezione A riporta i flussi monetari in entrata ed in uscita, manifestatisi
nel corso del periodo amministrativo.
56. Rendiconto degli incassi, pagamenti e
situazione patrimoniale: SEZIONE “A”
• I valori:
– sono confrontati con quelli dell'esercizio precedente,
– sono distinti a seconda che siano relativi:
• alla “gestione corrente”
• alla “ gestione in conto capitale”.
• Gli incassi e i pagamenti della “gestione corrente” sono quelli che si realizzano in
modo definitivo nel corso dell'esercizio,
• Gli incassi e i pagamenti della “gestione in conto capitale” conseguono a
variazioni di natura patrimoniale:
– negli investimenti e nei disinvestimenti,
– nell'accensione e nel rimborso dei debiti.
• Le variazioni monetarie riconducili alla gestione in conto capitale devono trovare
corrispondenza, nella sezione B del prospetto, nei correlati valori delle Attività e
delle Passività.
58. Rendic……………………………..
SEZIONE “A”
+ subtotale degli incassi delle gestione corrente (A1)
- subtotale dei pagamenti (A4)
= condizione di equilibrio o disequilibrio nel
reperimento delle fonti e degli impieghi del capitale
monetario
59. Rendic……………………………..
SEZIONE “A”
+ totale degli incassi (A3) +
- totale dei pagamenti (A6) -
= differenza X
+ differenza X
+ “fondi liquidi iniziali” (A7)
= “fondi liquidi di fine anno” (A8)
+ “fondi liquidi di fine anno” (A8)
- cassa e banca (liquidità)
= 0,00
60. Rendiconto degli incassi, pagamenti e
situazione patrimoniale: SEZIONE “B”
• La sezione B del prospetto fornisce le informazioni sulle più
significative voci che compongono l'attivo e il passivo
dell'azienda non profit.
• Vi sono 4 categorie; tre per le attività e una per le passività:
– B1- Fondi liquidi,
– B2- Attività finanziarie,
– B3- Attività detenute per la gestione dell'ente,
– B4- Le passività.
61. Rendiconto degli incassi, pagamenti e
situazione patrimoniale: SEZIONE “B”
• B1- Fondi liquidi:
– rappresentano il saldo della tesoreria e dei conti correnti, bancari
e postali, come risultano dalla contabilità al termine dell'esercizio;
– il loro importo deve concordare con quello del punto A8, sezione A,
“fondi liquidi a fine anno”;
• B2- Attività finanziarie:
individuano gli eventuali investimenti in titoli delle
disponibilità liquide;
62. Rendiconto degli incassi, pagamenti e
situazione patrimoniale: SEZIONE “B”
• B3- Attività detenute per la gestione dell'ente: raccolgono:
– i beni ad utilizzo pluriennale,
– l'eventuale magazzino di proprietà dell'ente non profit,
• beni elencati
• beni valorizzati in modo omogeneo scegliendo tra il costo e il valore
corrente.
• B4- Le passività:
espongono i debiti dell'azienda non profit con l'indicazione:
– dell'ammontare dovuto,
– eventualmente, della scadenza.
65. La nota integrativa deve indicare:
• informazioni generali sull'ente:
– denominazione,
– data di costituzione,
– principali ambiti di attività,
– sede/i operativa/e,
– regime fiscale applicato,
– ogni altra informazione di carattere generale considerata rilevante;
• i principi adottati per la redazione del bilancio di esercizio;
• i criteri applicati:
– nella valutazione delle voci del bilancio di esercizio,
– nelle rettifiche di valore,
– nella conversione dei valori non espressi in euro;
• i movimenti delle immobilizzazioni;
66. Nota Integrativa
• la composizione delle voci:
– «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità»,
– «oneri pluriennali»,
• la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle
immobilizzazioni materiali e immateriali,
• le caratteristiche quali-quantitative ed il valore stimato ai prezzi di mercato dei
beni immobili utilizzati a titolo gratuito dall'ente per lo svolgimento delle
proprie attività istituzionali (in un apposito prospetto);
• le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del
passivo; in particolare, per:
– le voci del patrimonio netto,
– per i fondi per rischi ed oneri,
– per il trattamento di fine rapporto,
la loro formazione e le utilizzazioni.
67. Nota Integrativa
• l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente, per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e
collegate.
• le informazioni dettagliate sulla movimentazione dei beni ricevuti a titolo
gratuito per successiva distribuzione.
• le informazioni dettagliate riguardo alla movimentazione dei beni ricevuti
gratuitamente per successiva vendita in contanti, evidenziando (in un
apposito prospetto), per ciascuna categoria di beni.
• la dettagliata descrizione delle immobilizzazioni materiali che non sono
esposte nello Stato Patrimoniale:
– data la loro natura (beni di particolare valore storico, artistico, archeologico,
culturale, naturalistico, ecc.)
– e/o considerato l'elevato costo da sostenere per potere giungere ad una
stima del loro valore.
68. Nota Integrativa
• la eventuale procedura di ammortamento seguita;
• le ragioni dell’eventuale mancata procedura di ammortamento;
• l'ammontare della IVA indetraibile;
• per ciascuna voce:
– l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni,
– dei debiti assistiti da garanzie reali su beni dell'ente, con specifica
indicazione della natura delle garanzie;
• la composizione delle voci ratei e risconti attivi e passivi, quando il
loro ammontare sia apprezzabile;
69. Nota Integrativa
• indicazione analitica delle voci del patrimonio netto con specificazione:
– della loro origine,
– possibilità di utilizzazione.
• l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
dello Stato Patrimoniale (distintamente per ogni voce);
• caratteristiche degli eventuali strumenti finanziari derivati;
• gli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale:
• impegni relativi a imprese controllate e collegate,
• se l'ente partecipa al fondo di dotazione di altri enti non profit;
• una stima (prudente) del valore dei lasciti non ancora contabilizzati ed esposti
bilancio di esercizio.
(Informazioni anche per beni immobili oggetto di donazioni o lasciti il cui usufrutto
spetta a soggetti terzi);
• le metodologie adottate per la ripartizione dei costi comuni fra le aree gestionali
individuate nel Rendiconto Gestionale;
70. Nota Integrativa
• una stima del valore dei servizi ricevuti a titolo gratuito da persone fisiche
e giuridiche (con esclusione del lavoro volontario).
Si può fare riferimento alle normali tariffe professionali;
• il dettaglio della voce «altri proventi e ricavi»;
• un dettaglio delle voci che compongono i Proventi finanziari e
patrimoniali;
• il dettaglio delle voci che compongono i Proventi Straordinari e gli Oneri
Straordinari;
71. Nota Integrativa
• il dettaglio degli eventuali compensi e rimborsi spese riconosciuti a favore degli
amministratori, illustrandone le ragioni.
• l’indicazione dell’assenza del compenso in denaro, servizi o natura a favore degli
amministratori
• le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario
della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono
oggetto (apposito prospetto),
• separatamente il costo sostenuto per:
– la revisione dei conti,
– i servizi di assistenza giuridica, amministrativa, contabile e fiscale;
• tutti i contratti stipulati con le Pubbliche Amministrazioni con specifica indicazione;
• informazioni di dettaglio relativamente a sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità,
erogazioni di beni o di servizi in favore di altri enti durante l'esercizio.
72. Nota Integrativa
• il dettaglio dei costi sostenuti e dei correlati proventi conseguiti per
ciascun “progetto”, con specifica indicazione del saldo risultante;
• ogni transazione effettuata nel corso dell'esercizio con le parti correlate.
Per parti correlate si intende:
– ogni amministratore dell'ente;
– ogni persona o ente che abbia il potere di nominare o rimuovere una
porzione significativa degli amministratori;
– ogni società, impresa o ente che sia controllato dall'ente;
– chi ha la responsabilità di dirigere o controllare le attività principali e
le risorse dell'ente.
73. I CRITERI DI VALUTAZIONE
Linee guida sul bilancio degli enti
non profit
74. I criteri di valutazione
• Le valutazioni non possono fare completo riferimento ai principi
contabili delle imprese, data la differenza genetica dei due modelli
aziendali.
• Il problema della redazione dei principi contabili negli enti non profit
si pone prevalentemente per dare:
– certezza,
– continuità,
alle valutazioni.
ai fini:
– della certificazione di bilancio,
– di consentire nel tempo confronti utili di una serie di bilanci in modo
significativo da parte di tutti i terzi lettori potenziali dell'informativa di
bilancio.
75. I criteri di valutazione per informare
correttamente
• I criteri di valutazioni sono basati su una diversa ottica
dell'informazione rispetto alle imprese:
– non vi è necessità di informare i portatori di capitali,
– ma è importante informare correttamente altri portatori di interesse,
non presenti nel mondo profit, quali:
• i donatori,
• i fruitori dei servizi,
• il pubblico dei potenziali utilizzatori dell'attività dell'ente.
76. I criteri di valutazione:
il Patrimonio Netto
• Patrimonio come “fondo di scopo”, cioè destinato a copertura del fabbisogno, per
spesa corrente e di investimento, costituito per raggiungere le particolari finalità
dell’ente
• Patrimonio come riserva di risorse, volta a garantire la continuità della gestione e a
tutelare gli interessi di terzi creditori
• Ai fini strettamente contabili si può avere l'uso alternativo di due tecniche di
rilevazione:
1. imputazione diretta di incrementi e utilizzi al fondo patrimoniale di scopo,
senza nessun transito al Rendiconto Gestionale,
• nel caso di donazioni di fondi vincolati,
2. transito al Rendiconto Gestionale di tutte le operazioni riguardanti il
ricevimento dei fondi e l'accantonamento al fondo patrimoniale di scopo:
• per i contributi ordinari ricevuti da terzi senza vincoli e a titolo di
liberalità.
77. I criteri di valutazione:
le immobilizzazioni materiali
• Occorre riferirsi principalmente ai beni immobili con riferimento ai:
– “beni strumentali”: immobili utilizzati direttamente dall'ente,
– “da reddito”: immobili utilizzati per le rendite che consentono all'ente.
• In linea generale la valutazione può essere basata sul costo storico,
eventualmente rivalutato.
• Quando non vi è un costo (es: donazioni) occorre individuare criteri
alternativi accettabili: (valori catastali o stime peritali).
• E’ importante considerare la contabilizzazione degli ammortamenti per gli
immobili strumentali quando:
– vi sia produzione di servizi a cui gli immobili stessi concorrono,
– vi sia un effettivo deperimento economico del bene stesso;
– non ha particolare significato con riferimento a immobili:
• da reddito
• non strumentali.
78. LA RELAZIONE DI MISSIONE
Linee guida sul bilancio degli enti
non profit
79. Relazione di missione
• La Relazione di missione ha la funzione di integrare gli altri
documenti di bilancio per garantire una adeguata
rendicontazione:
– sull'operato dell'ente,
– sui risultati ottenuti,
con una prospettiva centrata sul perseguimento della missione
istituzionale.
• Ha molte similitudini con il bilancio sociale anche se è molto
più semplice.
80. Relazione di missione
• La Relazione di missione deve fornire informazioni rispetto a
tre ambiti principali:
1. missione e identità dell'ente;
2. attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della
missione;
3. attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della
missione istituzionale (attività di raccolta fondi e di
promozione istituzionale).
81. Relazione di missione
Devono essere puntualmente individuate:
• le finalità istituzionali, che esprimono la ragion d'essere dell'ente in
termini:
– di “problemi” che questo vorrebbe contribuire a risolvere o
affrontare,
– di cambiamenti che vorrebbe determinare attraverso la svolgimento
delle sue attività;
• il sistema di valori e di principi dell’ente
• le principali tipologie di attività attraverso le quali l'ente intende
perseguire le finalità istituzionali (coerentemente con il sistema di valori e
principi).
82. Relazione di missione
• Nell'esplicitare la missione dovrebbero inoltre essere messi in rilievo:
– i soggetti primariamente interessati all'operato dell'ente (stakeholder);
– l'ambito territoriale di riferimento per l'ente;
– le caratteristiche distintive dell'ente, rispetto ad altri che svolgono attività
analoghe.
• La rendicontazione sull'identità dell'organizzazione deve essere integrata da
informazioni su:
– compagine sociale, precisandone consistenza e composizione;
– sistema di governo e controllo, illustrando l'articolazione, la responsabilità e la
composizione degli organi e le regole che determinano il funzionamento;
quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli
aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla
vita dell'ente;
– risorse umane, precisando consistenza e composizione in relazione alle diverse
tipologie (personale retribuito, volontari, giovani in servizio civile, ecc.).
84. Per eventuali quesiti o informazioni:
• Dott. Sebastiano Di Diego, dottore commercialista e professore a contratto in
Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università degli Studi di Camerino è
socio fondatore dello Studio Comm.le Franguelli – Di Diego – Zagaglia, Presidente
di Hepta Consulenza srl, Presidente di Volare No Profit Soc. Coop., Autore per
Wolters Kluwer Editore, Maggioli Editore, Il Sole 24 Ore, Giuffrè Editore, Sistemi
Editoriali Esselibri e Cesi Multimedia in materia non profit, aziendale, societaria e
cooperazione.
didiego@studiofdz.com
• Dott.ssa Manila Antomarioni, dottore commercialista, socio e amministratore di
Esplora Soc. Coop., socio di Volare No Profit Soc. Coop., Autore per Maggioli
Editore e Wolters Kluwer Editore in materia non profit e cooperazione.
antomarioni@studiofdz.com
www.networkprofessionale.com
www.setupimpresa.it