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GLI ENTI NON PROFIT
  Questi sconosciuti

Sebastiano Di Diego e Manila Antomarioni
CONTABILITA’ E BILANCIO DEGLI
             ENP
Gli Obblighi Contabili
                              (art. 20 c.1 D.P.R. 600/73)


• In generale, l’art. 20, comma 1, D.P.R. 600/73, prevede l’obbligo delle
  scritture contabili solo per le attività commerciali eventualmente
  esercitate .
    Obbligo delle scritture
          contabili?
                                   Solo se l’ente svolge un’attività
                                             commerciale


                    1. l’associazione che non esercita attività commerciale
                       non deve tenere alcuna contabilità fiscale, anche in
                       presenza di redditi quali quelli fondiari, di capitale o
                       diversi;
                    2. lo svolgimento di attività commerciale occasionale
                       non comporta alcun obbligo contabile.
Gli Obblighi Contabili
     Contabilità separata (art. 144 co. 2 D.P.R. 917/1986)

Obbligo di tenere la contabilità commerciale separata da quella
                      istituzionale attraverso:

  Predisposizione di due sistemi contabili distinti per l’attività
  commerciale e per l’attività istituzionale

                               oppure



  Predisposizione di un sistema contabile unico con adozione di un
  piano dei conti con specifici sottoconti distinti per l’attività
  commerciale e istituzionale.
Obblighi contabili e di Bilancio: disciplina generale
   Norma                                      Descrizione                                              Applicabilità

Art. 20 C.c.    L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli                  Generalità degli enti non profit,
                amministratori una volta all’anno per l’approvazione del bilancio           ad eccezione delle fondazioni, in
                                                                                            cui l’approvazione del bilancio
                                                                                            compete generalmente all’organo
                                                                                            amministrativo.

Art. 148 Tuir Ai fini dell’applicabilità delle agevolazioni fiscali previste per gli enti   Tutti gli enti associativi
              associativi, questi devono prevedere nei loro statuti l’obbligo di
              redigere e approvare annualmente un rendiconto economico
              finanziario.

Art. 13, 14,    Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all’Ires, ad    Enti non commerciali che hanno
15 D.P.R.       oggetto esclusivo l’esercizio di attività commerciale, sono obbligati       per oggetto esclusivo o
600/73          alla tenuta delle scritture contabili (art. 13).                            principale l’esercizio di attività
                In questo caso, tali enti sono obbligati a tenere (art. 14) scritture       commerciali, che, quindi, ai fini
                contabili cronologiche e sistematiche (…) e a redigere inventario e         fiscali sono considerati al pari di
                bilancio (…) (art. 15).                                                     una società di capitali.


Art. 20 D.P.R. Le scritture contabili previste dagli artt. 14, 15 (…) si applicano alle     Enti non commerciali che non
600/73         attività commerciali eventualmente esercitate dagli enti non                 hanno per oggetto esclusivo o
               commerciali.                                                                 principale l’esercizio di attività
               In aggiunta al rendiconto annuale economico finanziario, gli enti            commerciali.
               che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere il
               rendiconto di ciascuna raccolta, riepilogandone entrate e uscite e
               corredandolo di una relazione sull’attività svolta.
Obblighi contabili e di Bilancio: disciplina speciale Onlus
        Norma                                    Descrizione                                        Applicabilità

Art. 20-bis D.P.R.   Le ONLUS hanno l’obbligo di redigere il bilancio, al pari delle        Onlus, diverse dalle
600/73, commi 1-3    società, separando le entrate derivanti dalle attività connesse        società cooperative.
                     (obbligo di contabilità separata).
                     Tuttavia, se nell’anno precedente non hanno raggiunto entrate
                     istituzionali e da attività connesse di ammontare superiore a
                     euro 51.645,69 possono redigere un rendiconto delle entrate e
                     delle spese complessive (in luogo del libro giornale e libro
                     inventari, che si chiude con il bilancio d’esercizio).


Art. 20-bis D.P.R.   Le Organizzazioni di Volontariato, iscritte nei registri regionali o   OdV iscritte nei rispettivi
600/73, comma 4      delle provincie autonome di Trento e Bolzano, le ONG                   registri ex l. 266/91.
                     riconosciute possono tenere il rendiconto delle entrate e delle        Ong riconosciute ai sensi
                     spese.                                                                 della l. 26/2/1987 n. 49.


Art. 20-bis D.P.R.   Se i proventi dell’ente superano per due anni consecutive              Onlus
600/73, comma 5      l’ammontare di euro 1.032.913,80:
                     - obbligo di istituire l’organo di controllo, di cui almeno un
                     membro sia iscritto al registro dei revisori legali dei conti
                     - obbligo di corredare il bilancio di una relazione del revisore o
                     del collegio di cui al punto precedente.
Riepilogo
                      Ente                                     Adempimenti contabili
Ente non commerciale puro (non Onlus)              Nessun obbligo contabile (solo rendiconto
                                                   entrate e spese complessive)
Ente non commerciale con attività commerciale      Obbligo della contabilità solo per l’attività
non prevalente                                     comm.le (libro giornale e inventari)

Ente non commerciale con attività comm.le          Obbligo delle scritture contabili per tutta l’attività
prevalente o esclusiva                             (libro giornale e inventari)

Odv Iscritte e Ong riconosciute                    In alternativa al libro giornale e inventari,
                                                   rendiconto delle entrate e delle spese.

Onlus con entrate non superiori a 51.645,69 euro   Rendiconto delle entrate e delle spese
(anno prec.)                                       complessive
Onlus con entrate superiori a 51.645,69 euro       Obbligo delle scritture contabili (libro giornale e
(anno prec.)                                       inventari)

Cooperative                                        Libro giornale, inventari e altre scritture contabili
                                                   richieste da natura e dimensioni attività
I Regimi Contabili fiscalmente previsti
          Contabilità Ordinaria                  -   Libro giornale
                                                 -   Libro degli inventari
Se ricavi di natura commerciale > di
                                                 -   Libri Iva
€ 400.000, se l’attività d’impresa ha ad         -   Scritture ausiliarie
    oggetto la prestazione di servizi;           -   Scritture ausiliarie di magazzino
€ 700.000, se l’attività d’impresa ha ad         -   Registro dei beni ammortizzabili
    oggetto altre attività.                      -   Libro Unico del Lavoro



        Contabilità Semplificata                 - Registri previsti ai fini Iva e il registro dei
Se ricavi di natura commerciale < di               beni ammortizzabili (non obbligatorio)
-€ 400.000, se l’attività d’impresa ha ad        - Libro Unico del Lavoro
oggetto la prestazione di servizi;
- € 700.000, se l’attività d’impresa ha ad
oggetto altre attività.



                                                 - conservare e numerare le fatture emesse e
                                                   ricevute;
               Regime 398/91                     - annotare entro il 15 del mese successivo a quello
                                                   di effettuazione i proventi di carattere commerciale
Se ricavi di natura commerciale < di € 250.000
                                                   su un apposito prospetto riepilogativo delle
                                                   annotazione dei contribuenti minori
Il Bilancio degli Enti Non Profit:
             obblighi
Bilancio degli ENP: Obblighi
  • Per la generalità degli ENP (fiscalmente tali) è obbligatoria la
    redazione del rendiconto economico finanziario, che evidenzi
    separatamente l’attività commerciale eventualmente svolta.
  • Particolarità per le Onlus:
               Caratteristiche onlus                Documento obbligatorio
Cooperativa                               Bilancio CEE
Odv iscritta                              Bilancio da cui risultino i beni, contributi e
                                          lasciti ricevuti
Ong riconosciuta ex l. 49/87              Rendiconto entrate e spese complessive

Onlus con proventi superiori a euro       Bilancio (sit. Patrim. Econ e Fin.,
51.645,49                                 distinguendo le attività connesse da quelle
                                          istituzionali)

Onlus con proventi non superiori a euro   Rendiconto entrate e spese complessive
51.645,49
Disciplina Tributaria Specifica:
                    Complicazione!
                                   Art. 14 del D.L. 35/2005
                        (in l. n. 80/2005 - “più dai meno versi”):
                  Novità in tema di deducibilità delle erogazioni liberali


   AMPLIAMENTO DEI LIMITI DI                         OBBLIGHI CONTABILI SPECIFICI A
DEDUCIBILITA’ DELLE EROGAZIONI                       CARICO DELL’ENTE BENEFICIARIO
LIBERALI PER AZIENDE E PERSONE
            FISICHE


                                                     1.     Scritture contabili atte a rappresentare
Deducibilità nel limite del 10% del                            con completezza ed analiticità le
reddito complessivamente dichiarato e                      operazioni poste in essere nel periodo di
comunque nella misura massima di                                           gestione
70.000,00 euro annui.
                                                      2.     Redazione, entro quattro mesi dalla
                                                            chiusura dell’esercizio, di un apposito
                                                                 documento che rappresenti
                                                                adeguatamente la situazione
                                                           patrimoniale, economica e finanziaria.
In allegato ai documenti di bilancio:

• Rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi (entro 4
  mesi dalla chiusura dell’esercizio) ex art. 20 DPR
  600/73.

• Rendiconto del 5 per mille + relazione esplicativa di
  accompagnamento
Il Bilancio degli Enti Non Profit:
        approfondimenti
Il Bilancio degli Enti Non Profit:
                      Obiettivo
Il bilancio è il momento attraverso il quale mostrare alla collettività il
                     risultato del proprio impegno


     Trasparenza dell’attività




                             Continuità




                                          Perseguimento della MISSION
Perché viene chiesto un bilancio per gli
             Enti Non Profit ?

• Perché fra le risorse economiche sono previsti:
   – Contributi dello Stato, di enti e istituzioni
     finalizzati al sostegno di specifiche e documentate
     attività e progetti;
   – Contributi di organismi internazionali;
   – Entrate da attività commerciali, connesse e
     produttive marginali (per le Adv).
Linee Guida per il Bilancio degli
        Enti Non Profit
Agenzia delle Onlus e obiettivi delle linee guida

L’Agenzia per le Onlus (Agenzia governativa con compiti di vigilanza, promozione e
controllo del Terzo Settore), è stata soppressa con il D.L. 16/2012.

L’Agenzia per le Onlus ha presentato le linee guida e schemi per la redazione del
bilancio d'esercizio degli enti non profit al fine di rispondere:
•   all'esigenza degli enti non profit di dotarsi di sistemi di rendicontazione ad hoc
    che tengano conto:
     – della necessità di perseguire l'economicità della gestione,
     – al tempo stesso delle caratteristiche che differenziano tali enti dalle
       società commerciali:
          •   le motivazioni ideali che perseguono,
          •   la non rilevanza del fine lucrativo,
          •   l'assenza di interessi proprietari che ne indirizzano la gestione,
          •   la non distribuzione dei proventi.

•   all'esigenza dei terzi interessati ad avere informazioni circa l'attività delle
    particolari gestioni non lucrative (avere un documento adeguato).
Premessa

• E’ pacifico, in dottrina e nella prassi, che il bilancio di esercizio degli enti
  non profit non può essere redatto facendo riferimento agli schemi ed
  alle regole delle imprese a scopo lucrativo, in ragione delle differenze
  genetiche esistenti fra i due soggetti.

• Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, già dal 2001, ha
  evidenziato con il “Documento di presentazione di un sistema
  rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit”, la necessità
  di redigere documenti di bilancio ad hoc per gli enti non profit.

• Tale documento è stato assunto come punto di partenza ed è stato
  modificato ed integrato.
Obiettivi del documento

• Le Linee guida:
   – non sono vincolanti
   – hanno l’obiettivo di evidenziare:
       • una guida generale per la redazione del bilancio di esercizio degli enti
         non profit,
       • introdurre regole uniformi per la valutazione delle poste più importanti
         del bilancio di esercizio
         (anche per la certificazione di bilancio).


• E’ avvertita la necessità di redigere modelli di bilancio:
   – specifici,
   – con struttura uniforme per il settore non profit.
Ambito soggettivo

• Si fa seguire un elenco non esaustivo dei soggetti interessati al
documento (ai quali si propone di redigere il bilancio di esercizio
presentato) :

1. Associazioni riconosciute (artt. 14 ss. del c.c.);
2. Fondazioni riconosciute (artt. 14 ss. del c.c.);
3. Associazioni non riconosciute (artt. 36 ss. del c.c.);
4. Comitati (artt. 39 ss. del c.c.);
5. Fondazioni bancarie (L. 30.7.1990 n. 218 - D.Lgs. 20.11.1990, n. 356, D.Lgs.
17.5.1999 n. 153 e D.M. 18.5.2004, n. 150);
6. Organizzazioni di volontariato (L. 11.08.1991, n. 266);
7. Cooperative sociali (L. 08.11.1991, n. 381);
8. Associazioni sportive (L. 16.12.1991, n. 398);
Ambito soggettivo

9. ONG (Organizzazioni Non Governative) (art. 28, L. 26.02.1987, n. 49);

10. Enti di promozione sociale (art. 3, comma 6, L. 25.08.1991, n. 287 e L.
    07.12.2000, n. 383);

11. Enti lirici (D.Lgs. 29.06.1996, n. 367);

12. Imprese cooperative (artt. 2511-2545 del c.c. e leggi speciali);

13. Società di mutuo soccorso (L. 15.04.1886 n. 3818);

14. Centri di formazione professionale (L. 21.12.1978, n. 845);

15. Istituti di patronato (L. 30.3.2001 n. 152, L. 27.3.1980, n. 112, DPR 22.12.1986,
    n. 1017);

16. ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - D.Lgs. 4.12.1997 n. 460).
Il bilancio di esercizio: contenuto

I documenti di bilancio, che saranno successivamente illustrati,
sono:

1.   Stato Patrimoniale
2.   Rendiconto gestionale
3.   Nota integrativa
4.   Relazione di missione
Bilancio “di esercizio” e “di missione”

• Il Bilancio di esercizio dà conto annualmente:

   – della situazione     patrimoniale    e   finanziaria   con   lo   “Stato
     Patrimoniale”,

   – delle risultanze della gestione dell'esercizio, attraverso il “Rendiconto
     Gestionale”.

• Il Bilancio di missione evidenzia le attività svolte:
   – non solo con dati numerici,
   – ma anche con indicazione dei risultati sociali e ideali rispetto alla
     missione perseguita.
Il bilancio di esercizio:
                   “enti minori” e società

• I soggetti con proventi e ricavi annui inferiori a 250.000 Euro
  potranno redigere, in luogo dello Stato Patrimoniale e del
  Rendiconto Gestionale:
   – un rendiconto finanziario predisposto secondo criteri di cassa,

   – cui dovrà essere allegato un prospetto sintetico delle attività
     patrimoniali in essere alla data di bilancio (Rendiconto degli incassi,
     dei pagamenti e Situazione Patrimoniale).

• Gli enti non profit in forma societaria (cooperative sociali ed
  imprese sociali in forma societaria), i quali devono redigere
  gli schemi di bilancio previsti dal codice civile per la loro forma
  giuridica, potranno riclassificare i dati secondo gli schemi
  previsti dal presente documento.
STATO PATRIMONIALE

Linee guida sul bilancio degli enti
           non profit
Stato patrimoniale

• Lo schema di Stato Patrimoniale individuato per gli enti non profit va
  redatto secondo quanto previsto per le società dall'art. 2424 del codice
  civile:
   – con alcune modifiche e aggiustamenti che tengano conto delle
       peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio di tali
       realtà aziendali.

• Principali differenze rispetto a quello previsto per le imprese commerciali:

1. sono stati superati tutti i riferimenti alle società controllanti che in forza
   del carattere di autogoverno degli enti non profit non possono esistere
   (sono rimasti, invece, i crediti per quote associative da incassare, con
   riferimento agli enti associativi);

2. poste ideali del patrimonio netto.
Stato patrimoniale: Patrimonio netto

•   Patrimonio netto:

    – il patrimonio libero che è costituito:
        • dal risultato gestionale dell'esercizio in corso,
        • dal risultato gestionale degli esercizi precedenti,
        • dalle riserve statutarie;

    – il fondo di dotazione che, se previsto statutariamente, può essere:
        • libero,
        • vincolato;

    – il patrimonio vincolato composto da fondi vincolati per scelte
      operate da:
        • terzi donatori,
        • dagli organi istituzionali.
Stato patrimoniale: caratteristiche

• Schema di Stato Patrimoniale proposto:
   – non separa il patrimonio dedicato all'attività istituzionale rispetto a
     quello dedicato all'attività accessoria,
   – non si discosta significativamente da quello previsto dal codice civile
     per le società,
   – può essere utilizzato solo per le voci che hanno movimentazione,
   – possono essere anche aggiunte ulteriori voci se necessario,
   – in ogni caso, occorre conservare le macroclassi (è stato proposto
     anche uno schema di Stato Patrimoniale per macroclassi).
Schemi di bilancio: Stato patrimoniale
Schemi di bilancio: Stato patrimoniale
Schemi di bilancio: Stato patrimoniale
Schemi di bilancio: Stato patrimoniale
Schemi di bilancio: Stato patrimoniale
Schemi di bilancio: Stato patrimoniale
Schemi di bilancio: Stato patrimoniale
Schemi di bilancio
Stato Patrimoniale per macroclassi: attivo
Stato Patrimoniale per macroclassi: passivo
RENDICONTO GESTIONALE

 Linee guida sul bilancio degli enti
            non profit
Rendiconto gestionale

• Documento specifico per gli enti non commerciali.

• Scopi del Rendiconto Gestionale:

   – rappresentare il risultato gestionale (positivo o negativo)
     di periodo;

   – illustrare come si sia pervenuti al risultato di sintesi:
       • modalità attraverso le quali l'ente ha acquisito ed impiegato le risorse
         nello svolgimento di tali attività.


• Il Rendiconto Gestionale è suddiviso “aree gestionali”.
Rendiconto gestionale: le aree gestionali

Le aree gestionali degli enti non profit sono:

• attività tipica o di istituto:
  attività istituzionale svolta dall'azienda non profit seguendo le indicazioni
  previste dallo statuto;

• attività promozionale e di raccolta fondi:
  attività svolte dall'azienda, nel tentativo di ottenere contributi ed
  elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per
  realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini
  istituzionali;
Rendiconto gestionale: le aree gestionali

• attività accessoria:
  attività diversa da quella istituzionale ma complementare rispetto alla
  stessa in quanto in grado di garantire all'ente non profit risorse utili a
  perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto;

• attività di gestione finanziaria e patrimoniale:
  attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentali all'attività di
  istituto;

• attività di natura straordinaria:
  attività straordinarie strumentali all'attività di istituto;

• attività di supporto generale:
  attività di direzione e di conduzione dell'azienda che garantisce il
  permanere delle condizioni organizzative di base che ne determinano il
  divenire.
Rendiconto gestionale

• I valori di periodo sono comparati con gli stessi valori del
  periodo precedente.

• Sono stati previsti due schemi di Rendiconto Gestionale:

   – uno semplificato di pura cassa, per le aziende di piccole dimensioni,

   – uno di competenza, per le aziende che superano la soglia dei 250.000
     euro di ricavi/proventi annui.
Rendiconto gestionale

• Per le aziende “di non piccola dimensione” è stato prescelto il
  Rendiconto Gestionale che prevede:

   – la classificazione dei proventi in base alla loro origine (es. contributi
     pubblici, quote degli associati, donazioni, lasciti testamentari, liberalità
     ottenute mediante iniziative pubbliche di raccolta fondi, ecc.),

   – la classificazione degli oneri sulla base della loro natura, anziché della
     loro destinazione.
Rendiconto gestionale

• La forma prevista per la rappresentazione dei valori è quella a sezioni
  contrapposte (preferita rispetto a quella scalare).

• Aspetti positivi:
    – immediata visualizzazione dei componenti positivi e negativi.

• Limiti:
    – impossibilità di evidenziare i risultati intermedi:
         • Possibile soluzione: i risultati intermedi possono essere indicati in nota integrativa
           o in appositi prospetti allegati,

    – difficoltà nella ripartizione dei componenti economici “comuni” a più aree
      gestionali (es.: costo del personale, costi per servizi, costi per ammortamenti,
      costi per affitti, ecc.):
         • Possibile soluzione: nel caso di enti che non dispongono di una contabilità analitica
           può essere utile allegare al bilancio di esercizio una tabella che ricostruisca tutti gli
           oneri in base alla loro natura.
Conto economico gestionale
• Per gli enti che svolgono una rilevante attività produttiva tipica (gestioni ospedaliere,
assistenziali, scolastiche, di ricerca, immobiliari, ecc.), è consigliabile allegare al
Rendiconto Gestionale, per tale attività economica rilevante, un Conto Economico in
forma scalare secondo lo schema di cui all'art. 2425 c.c. al fine di apprezzare più
incisivamente l'aspetto economico della gestione ed i risultati intermedi.

• Lo stesso vale per gli enti che svolgono attività produttive strumentali, quali:
      – gestioni immobiliari rilevanti;
      – attività d’impresa strumentale
ai fini di una maggior chiarezza informativa.

• Le risultanze di detto conto confluiranno nel Rendiconto Gestionale a sezioni
contrapposte, nelle opportune aree di attività.
Rendiconto gestionale




        Rendiconto gestionale
Attività tipica o di istituto
Si tratta di attività svolta dall'ente non profit ai sensi delle
indicazioni previste dalla statuto.
Attività promozionale e di raccolta fondi

Si tratta di attività svolte dall'azienda nel tentativo di ottenere contributi ed
elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per
realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini
istituzionali.
Attività Accessoria

Si tratta di attività diversa da quella istituzionale ma in grado di garantire
all'azienda non profit risorse economiche con cui perseguire le finalità
istituzionali espresse dallo statuto.
Attività di gestione finanziaria e patrimoniale

Si tratta di attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentali
all'attività di istituto.
Attività di natura straordinaria

Si tratta di attività straordinarie strumentali all'attività di istituto.
Attività di supporto generale

Si tratta dell'attività di direzione e di conduzione dell'azienda che
garantiscono l'esistenza delle condizioni organizzative di base che ne
determinano il divenire.
RENDICONTO DEGLI INCASSI,
  PAGAMENTI E SITUAZIONE
      PATRIMONIALE
Linee guida sul bilancio degli enti
           non profit
Rendiconto degli incassi, pagamenti e
              situazione patrimoniale

• I soggetti con ricavi e proventi inferiori a 250.000 Euro annui possono
  redigere un solo prospetto:
  il Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale.

• Il Rendiconto è suddiviso in due sezioni:
    – sezione A, Incassi e Pagamenti;
    – sezione B, Situazione Attività e Passività.

• La sezione A riporta i flussi monetari in entrata ed in uscita, manifestatisi
  nel corso del periodo amministrativo.
Rendiconto degli incassi, pagamenti e
         situazione patrimoniale: SEZIONE “A”
•   I valori:
      – sono confrontati con quelli dell'esercizio precedente,
      – sono distinti a seconda che siano relativi:
           • alla “gestione corrente”
           • alla “ gestione in conto capitale”.

•   Gli incassi e i pagamenti della “gestione corrente” sono quelli che si realizzano in
    modo definitivo nel corso dell'esercizio,

•   Gli incassi e i pagamenti della “gestione in conto capitale” conseguono a
    variazioni di natura patrimoniale:
     – negli investimenti e nei disinvestimenti,
     – nell'accensione e nel rimborso dei debiti.

•   Le variazioni monetarie riconducili alla gestione in conto capitale devono trovare
    corrispondenza, nella sezione B del prospetto, nei correlati valori delle Attività e
    delle Passività.
Rendic……………………………..


        SEZIONE “A”
Rendic……………………………..


               SEZIONE “A”


     + subtotale degli incassi delle gestione corrente (A1)
               - subtotale dei pagamenti (A4)
         = condizione di equilibrio o disequilibrio nel
     reperimento delle fonti e degli impieghi del capitale
                           monetario
Rendic……………………………..

         SEZIONE “A”

           + totale degli incassi (A3) +
           - totale dei pagamenti (A6) -
                   = differenza X

                    + differenza X
             + “fondi liquidi iniziali” (A7)
          = “fondi liquidi di fine anno” (A8)

          + “fondi liquidi di fine anno” (A8)
             - cassa e banca (liquidità)
                       = 0,00
Rendiconto degli incassi, pagamenti e
      situazione patrimoniale: SEZIONE “B”

• La sezione B del prospetto fornisce le informazioni sulle più
  significative voci che compongono l'attivo e il passivo
  dell'azienda non profit.

• Vi sono 4 categorie; tre per le attività e una per le passività:

   – B1- Fondi liquidi,

   – B2- Attività finanziarie,

   – B3- Attività detenute per la gestione dell'ente,

   – B4- Le passività.
Rendiconto degli incassi, pagamenti e
     situazione patrimoniale: SEZIONE “B”

• B1- Fondi liquidi:
   – rappresentano il saldo della tesoreria e dei conti correnti, bancari
     e postali, come risultano dalla contabilità al termine dell'esercizio;
   – il loro importo deve concordare con quello del punto A8, sezione A,
     “fondi liquidi a fine anno”;


• B2- Attività finanziarie:
  individuano gli eventuali investimenti in titoli delle
  disponibilità liquide;
Rendiconto degli incassi, pagamenti e
       situazione patrimoniale: SEZIONE “B”

• B3- Attività detenute per la gestione dell'ente: raccolgono:
   – i beni ad utilizzo pluriennale,
   – l'eventuale magazzino di proprietà dell'ente non profit,
       • beni elencati
       • beni valorizzati in modo omogeneo scegliendo tra il costo e il valore
         corrente.


• B4- Le passività:
  espongono i debiti dell'azienda non profit con l'indicazione:
   – dell'ammontare dovuto,
   – eventualmente, della scadenza.
Schemi di bilancio
            SEZIONE “B”
LA NOTA INTEGRATIVA

Linee guida sul bilancio degli enti
           non profit
La nota integrativa deve indicare:
• informazioni generali sull'ente:
   – denominazione,
   – data di costituzione,
   – principali ambiti di attività,
   – sede/i operativa/e,
   – regime fiscale applicato,
   – ogni altra informazione di carattere generale considerata rilevante;

• i principi adottati per la redazione del bilancio di esercizio;

• i criteri applicati:
    – nella valutazione delle voci del bilancio di esercizio,
    – nelle rettifiche di valore,
    – nella conversione dei valori non espressi in euro;

• i movimenti delle immobilizzazioni;
Nota Integrativa
•   la composizione delle voci:
      – «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità»,
      – «oneri pluriennali»,

•   la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle
    immobilizzazioni materiali e immateriali,

•   le caratteristiche quali-quantitative ed il valore stimato ai prezzi di mercato dei
    beni immobili utilizzati a titolo gratuito dall'ente per lo svolgimento delle
    proprie attività istituzionali (in un apposito prospetto);

•   le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del
    passivo; in particolare, per:
      – le voci del patrimonio netto,
      – per i fondi per rischi ed oneri,
      – per il trattamento di fine rapporto,
      la loro formazione e le utilizzazioni.
Nota Integrativa

• l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente, per tramite di
  società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e
  collegate.

• le informazioni dettagliate sulla movimentazione dei beni ricevuti a titolo
  gratuito per successiva distribuzione.

• le informazioni dettagliate riguardo alla movimentazione dei beni ricevuti
  gratuitamente per successiva vendita in contanti, evidenziando (in un
  apposito prospetto), per ciascuna categoria di beni.

• la dettagliata descrizione delle immobilizzazioni materiali che non sono
  esposte nello Stato Patrimoniale:
    – data la loro natura (beni di particolare valore storico, artistico, archeologico,
      culturale, naturalistico, ecc.)
    – e/o considerato l'elevato costo da sostenere per potere giungere ad una
      stima del loro valore.
Nota Integrativa

• la eventuale procedura di ammortamento seguita;

• le ragioni dell’eventuale mancata procedura di ammortamento;

• l'ammontare della IVA indetraibile;

• per ciascuna voce:
    – l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
      anni,
    – dei debiti assistiti da garanzie reali su beni dell'ente, con specifica
      indicazione della natura delle garanzie;

• la composizione delle voci ratei e risconti attivi e passivi, quando il
  loro ammontare sia apprezzabile;
Nota Integrativa
•   indicazione analitica delle voci del patrimonio netto con specificazione:
     – della loro origine,
     – possibilità di utilizzazione.

•   l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
    dello Stato Patrimoniale (distintamente per ogni voce);

•   caratteristiche degli eventuali strumenti finanziari derivati;

•   gli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale:
           • impegni relativi a imprese controllate e collegate,
           • se l'ente partecipa al fondo di dotazione di altri enti non profit;

•   una stima (prudente) del valore dei lasciti non ancora contabilizzati ed esposti
    bilancio di esercizio.
    (Informazioni anche per beni immobili oggetto di donazioni o lasciti il cui usufrutto
    spetta a soggetti terzi);

•   le metodologie adottate per la ripartizione dei costi comuni fra le aree gestionali
    individuate nel Rendiconto Gestionale;
Nota Integrativa

• una stima del valore dei servizi ricevuti a titolo gratuito da persone fisiche
  e giuridiche (con esclusione del lavoro volontario).
  Si può fare riferimento alle normali tariffe professionali;

• il dettaglio della voce «altri proventi e ricavi»;

• un dettaglio delle voci che compongono i Proventi finanziari e
  patrimoniali;

• il dettaglio delle voci che compongono i Proventi Straordinari e gli Oneri
  Straordinari;
Nota Integrativa
•   il dettaglio degli eventuali compensi e rimborsi spese riconosciuti a favore degli
    amministratori, illustrandone le ragioni.

•   l’indicazione dell’assenza del compenso in denaro, servizi o natura a favore degli
    amministratori

•   le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario
    della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono
    oggetto (apposito prospetto),

•   separatamente il costo sostenuto per:
     – la revisione dei conti,
     – i servizi di assistenza giuridica, amministrativa, contabile e fiscale;

•   tutti i contratti stipulati con le Pubbliche Amministrazioni con specifica indicazione;

•   informazioni di dettaglio relativamente a sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità,
    erogazioni di beni o di servizi in favore di altri enti durante l'esercizio.
Nota Integrativa

• il dettaglio dei costi sostenuti e dei correlati proventi conseguiti per
  ciascun “progetto”, con specifica indicazione del saldo risultante;

• ogni transazione effettuata nel corso dell'esercizio con le parti correlate.
  Per parti correlate si intende:

    – ogni amministratore dell'ente;

    – ogni persona o ente che abbia il potere di nominare o rimuovere una
      porzione significativa degli amministratori;

    – ogni società, impresa o ente che sia controllato dall'ente;

    – chi ha la responsabilità di dirigere o controllare le attività principali e
      le risorse dell'ente.
I CRITERI DI VALUTAZIONE

Linee guida sul bilancio degli enti
           non profit
I criteri di valutazione

• Le valutazioni non possono fare completo riferimento ai principi
  contabili delle imprese, data la differenza genetica dei due modelli
  aziendali.

• Il problema della redazione dei principi contabili negli enti non profit
  si pone prevalentemente per dare:
    – certezza,
    – continuità,
      alle valutazioni.

    ai fini:
    – della certificazione di bilancio,
    – di consentire nel tempo confronti utili di una serie di bilanci in modo
        significativo da parte di tutti i terzi lettori potenziali dell'informativa di
        bilancio.
I criteri di valutazione per informare
                      correttamente

• I criteri di valutazioni sono basati su una diversa ottica
  dell'informazione rispetto alle imprese:

   – non vi è necessità di informare i portatori di capitali,

   – ma è importante informare correttamente altri portatori di interesse,
     non presenti nel mondo profit, quali:
       • i donatori,
       • i fruitori dei servizi,
       • il pubblico dei potenziali utilizzatori dell'attività dell'ente.
I criteri di valutazione:
                          il Patrimonio Netto
•   Patrimonio come “fondo di scopo”, cioè destinato a copertura del fabbisogno, per
    spesa corrente e di investimento, costituito per raggiungere le particolari finalità
    dell’ente
•   Patrimonio come riserva di risorse, volta a garantire la continuità della gestione e a
    tutelare gli interessi di terzi creditori
•   Ai fini strettamente contabili si può avere l'uso alternativo di due tecniche di
    rilevazione:

     1. imputazione diretta di incrementi e utilizzi al fondo patrimoniale di scopo,
        senza nessun transito al Rendiconto Gestionale,
          • nel caso di donazioni di fondi vincolati,

     2. transito al Rendiconto Gestionale di tutte le operazioni riguardanti il
        ricevimento dei fondi e l'accantonamento al fondo patrimoniale di scopo:
          • per i contributi ordinari ricevuti da terzi senza vincoli e a titolo di
             liberalità.
I criteri di valutazione:
                 le immobilizzazioni materiali
• Occorre riferirsi principalmente ai beni immobili con riferimento ai:
    – “beni strumentali”: immobili utilizzati direttamente dall'ente,
    – “da reddito”: immobili utilizzati per le rendite che consentono all'ente.

• In linea generale la valutazione può essere basata sul costo storico,
  eventualmente rivalutato.
• Quando non vi è un costo (es: donazioni) occorre individuare criteri
  alternativi accettabili: (valori catastali o stime peritali).
• E’ importante considerare la contabilizzazione degli ammortamenti per gli
  immobili strumentali quando:
    – vi sia produzione di servizi a cui gli immobili stessi concorrono,
    – vi sia un effettivo deperimento economico del bene stesso;
    – non ha particolare significato con riferimento a immobili:
         • da reddito
         • non strumentali.
LA RELAZIONE DI MISSIONE

 Linee guida sul bilancio degli enti
            non profit
Relazione di missione

• La Relazione di missione ha la funzione di integrare gli altri
  documenti di bilancio per garantire una adeguata
  rendicontazione:
   – sull'operato dell'ente,
   – sui risultati ottenuti,

     con una prospettiva centrata sul perseguimento della missione
     istituzionale.

• Ha molte similitudini con il bilancio sociale anche se è molto
  più semplice.
Relazione di missione

• La Relazione di missione deve fornire informazioni rispetto a
  tre ambiti principali:

1. missione e identità dell'ente;

2. attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della
   missione;

3. attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della
   missione istituzionale (attività di raccolta fondi e di
   promozione istituzionale).
Relazione di missione

Devono essere puntualmente individuate:

• le finalità istituzionali, che esprimono la ragion d'essere dell'ente in
  termini:
   – di “problemi” che questo vorrebbe contribuire a risolvere o
      affrontare,
   – di cambiamenti che vorrebbe determinare attraverso la svolgimento
      delle sue attività;

• il sistema di valori e di principi dell’ente

• le principali tipologie di attività attraverso le quali l'ente intende
  perseguire le finalità istituzionali (coerentemente con il sistema di valori e
  principi).
Relazione di missione

•    Nell'esplicitare la missione dovrebbero inoltre essere messi in rilievo:
    – i soggetti primariamente interessati all'operato dell'ente (stakeholder);
    – l'ambito territoriale di riferimento per l'ente;
    – le caratteristiche distintive dell'ente, rispetto ad altri che svolgono attività
      analoghe.

•    La rendicontazione sull'identità dell'organizzazione deve essere integrata da
     informazioni su:
    – compagine sociale, precisandone consistenza e composizione;
    – sistema di governo e controllo, illustrando l'articolazione, la responsabilità e la
      composizione degli organi e le regole che determinano il funzionamento;
      quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli
      aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla
      vita dell'ente;
    – risorse umane, precisando consistenza e composizione in relazione alle diverse
      tipologie (personale retribuito, volontari, giovani in servizio civile, ecc.).
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Per eventuali quesiti o informazioni:
•   Dott. Sebastiano Di Diego, dottore commercialista e professore a contratto in
    Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università degli Studi di Camerino è
    socio fondatore dello Studio Comm.le Franguelli – Di Diego – Zagaglia, Presidente
    di Hepta Consulenza srl, Presidente di Volare No Profit Soc. Coop., Autore per
    Wolters Kluwer Editore, Maggioli Editore, Il Sole 24 Ore, Giuffrè Editore, Sistemi
    Editoriali Esselibri e Cesi Multimedia in materia non profit, aziendale, societaria e
    cooperazione.
                              didiego@studiofdz.com

•   Dott.ssa Manila Antomarioni, dottore commercialista, socio e amministratore di
    Esplora Soc. Coop., socio di Volare No Profit Soc. Coop., Autore per Maggioli
    Editore e Wolters Kluwer Editore in materia non profit e cooperazione.
                           antomarioni@studiofdz.com
                     www.networkprofessionale.com
                        www.setupimpresa.it

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  • 1. GLI ENTI NON PROFIT Questi sconosciuti Sebastiano Di Diego e Manila Antomarioni
  • 3. Gli Obblighi Contabili (art. 20 c.1 D.P.R. 600/73) • In generale, l’art. 20, comma 1, D.P.R. 600/73, prevede l’obbligo delle scritture contabili solo per le attività commerciali eventualmente esercitate . Obbligo delle scritture contabili? Solo se l’ente svolge un’attività commerciale 1. l’associazione che non esercita attività commerciale non deve tenere alcuna contabilità fiscale, anche in presenza di redditi quali quelli fondiari, di capitale o diversi; 2. lo svolgimento di attività commerciale occasionale non comporta alcun obbligo contabile.
  • 4. Gli Obblighi Contabili Contabilità separata (art. 144 co. 2 D.P.R. 917/1986) Obbligo di tenere la contabilità commerciale separata da quella istituzionale attraverso: Predisposizione di due sistemi contabili distinti per l’attività commerciale e per l’attività istituzionale oppure Predisposizione di un sistema contabile unico con adozione di un piano dei conti con specifici sottoconti distinti per l’attività commerciale e istituzionale.
  • 5. Obblighi contabili e di Bilancio: disciplina generale Norma Descrizione Applicabilità Art. 20 C.c. L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli Generalità degli enti non profit, amministratori una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ad eccezione delle fondazioni, in cui l’approvazione del bilancio compete generalmente all’organo amministrativo. Art. 148 Tuir Ai fini dell’applicabilità delle agevolazioni fiscali previste per gli enti Tutti gli enti associativi associativi, questi devono prevedere nei loro statuti l’obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico finanziario. Art. 13, 14, Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all’Ires, ad Enti non commerciali che hanno 15 D.P.R. oggetto esclusivo l’esercizio di attività commerciale, sono obbligati per oggetto esclusivo o 600/73 alla tenuta delle scritture contabili (art. 13). principale l’esercizio di attività In questo caso, tali enti sono obbligati a tenere (art. 14) scritture commerciali, che, quindi, ai fini contabili cronologiche e sistematiche (…) e a redigere inventario e fiscali sono considerati al pari di bilancio (…) (art. 15). una società di capitali. Art. 20 D.P.R. Le scritture contabili previste dagli artt. 14, 15 (…) si applicano alle Enti non commerciali che non 600/73 attività commerciali eventualmente esercitate dagli enti non hanno per oggetto esclusivo o commerciali. principale l’esercizio di attività In aggiunta al rendiconto annuale economico finanziario, gli enti commerciali. che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere il rendiconto di ciascuna raccolta, riepilogandone entrate e uscite e corredandolo di una relazione sull’attività svolta.
  • 6. Obblighi contabili e di Bilancio: disciplina speciale Onlus Norma Descrizione Applicabilità Art. 20-bis D.P.R. Le ONLUS hanno l’obbligo di redigere il bilancio, al pari delle Onlus, diverse dalle 600/73, commi 1-3 società, separando le entrate derivanti dalle attività connesse società cooperative. (obbligo di contabilità separata). Tuttavia, se nell’anno precedente non hanno raggiunto entrate istituzionali e da attività connesse di ammontare superiore a euro 51.645,69 possono redigere un rendiconto delle entrate e delle spese complessive (in luogo del libro giornale e libro inventari, che si chiude con il bilancio d’esercizio). Art. 20-bis D.P.R. Le Organizzazioni di Volontariato, iscritte nei registri regionali o OdV iscritte nei rispettivi 600/73, comma 4 delle provincie autonome di Trento e Bolzano, le ONG registri ex l. 266/91. riconosciute possono tenere il rendiconto delle entrate e delle Ong riconosciute ai sensi spese. della l. 26/2/1987 n. 49. Art. 20-bis D.P.R. Se i proventi dell’ente superano per due anni consecutive Onlus 600/73, comma 5 l’ammontare di euro 1.032.913,80: - obbligo di istituire l’organo di controllo, di cui almeno un membro sia iscritto al registro dei revisori legali dei conti - obbligo di corredare il bilancio di una relazione del revisore o del collegio di cui al punto precedente.
  • 7. Riepilogo Ente Adempimenti contabili Ente non commerciale puro (non Onlus) Nessun obbligo contabile (solo rendiconto entrate e spese complessive) Ente non commerciale con attività commerciale Obbligo della contabilità solo per l’attività non prevalente comm.le (libro giornale e inventari) Ente non commerciale con attività comm.le Obbligo delle scritture contabili per tutta l’attività prevalente o esclusiva (libro giornale e inventari) Odv Iscritte e Ong riconosciute In alternativa al libro giornale e inventari, rendiconto delle entrate e delle spese. Onlus con entrate non superiori a 51.645,69 euro Rendiconto delle entrate e delle spese (anno prec.) complessive Onlus con entrate superiori a 51.645,69 euro Obbligo delle scritture contabili (libro giornale e (anno prec.) inventari) Cooperative Libro giornale, inventari e altre scritture contabili richieste da natura e dimensioni attività
  • 8. I Regimi Contabili fiscalmente previsti Contabilità Ordinaria - Libro giornale - Libro degli inventari Se ricavi di natura commerciale > di - Libri Iva € 400.000, se l’attività d’impresa ha ad - Scritture ausiliarie oggetto la prestazione di servizi; - Scritture ausiliarie di magazzino € 700.000, se l’attività d’impresa ha ad - Registro dei beni ammortizzabili oggetto altre attività. - Libro Unico del Lavoro Contabilità Semplificata - Registri previsti ai fini Iva e il registro dei Se ricavi di natura commerciale < di beni ammortizzabili (non obbligatorio) -€ 400.000, se l’attività d’impresa ha ad - Libro Unico del Lavoro oggetto la prestazione di servizi; - € 700.000, se l’attività d’impresa ha ad oggetto altre attività. - conservare e numerare le fatture emesse e ricevute; Regime 398/91 - annotare entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione i proventi di carattere commerciale Se ricavi di natura commerciale < di € 250.000 su un apposito prospetto riepilogativo delle annotazione dei contribuenti minori
  • 9. Il Bilancio degli Enti Non Profit: obblighi
  • 10. Bilancio degli ENP: Obblighi • Per la generalità degli ENP (fiscalmente tali) è obbligatoria la redazione del rendiconto economico finanziario, che evidenzi separatamente l’attività commerciale eventualmente svolta. • Particolarità per le Onlus: Caratteristiche onlus Documento obbligatorio Cooperativa Bilancio CEE Odv iscritta Bilancio da cui risultino i beni, contributi e lasciti ricevuti Ong riconosciuta ex l. 49/87 Rendiconto entrate e spese complessive Onlus con proventi superiori a euro Bilancio (sit. Patrim. Econ e Fin., 51.645,49 distinguendo le attività connesse da quelle istituzionali) Onlus con proventi non superiori a euro Rendiconto entrate e spese complessive 51.645,49
  • 11. Disciplina Tributaria Specifica: Complicazione! Art. 14 del D.L. 35/2005 (in l. n. 80/2005 - “più dai meno versi”): Novità in tema di deducibilità delle erogazioni liberali AMPLIAMENTO DEI LIMITI DI OBBLIGHI CONTABILI SPECIFICI A DEDUCIBILITA’ DELLE EROGAZIONI CARICO DELL’ENTE BENEFICIARIO LIBERALI PER AZIENDE E PERSONE FISICHE 1. Scritture contabili atte a rappresentare Deducibilità nel limite del 10% del con completezza ed analiticità le reddito complessivamente dichiarato e operazioni poste in essere nel periodo di comunque nella misura massima di gestione 70.000,00 euro annui. 2. Redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
  • 12. In allegato ai documenti di bilancio: • Rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi (entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio) ex art. 20 DPR 600/73. • Rendiconto del 5 per mille + relazione esplicativa di accompagnamento
  • 13. Il Bilancio degli Enti Non Profit: approfondimenti
  • 14. Il Bilancio degli Enti Non Profit: Obiettivo Il bilancio è il momento attraverso il quale mostrare alla collettività il risultato del proprio impegno Trasparenza dell’attività Continuità Perseguimento della MISSION
  • 15. Perché viene chiesto un bilancio per gli Enti Non Profit ? • Perché fra le risorse economiche sono previsti: – Contributi dello Stato, di enti e istituzioni finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; – Contributi di organismi internazionali; – Entrate da attività commerciali, connesse e produttive marginali (per le Adv).
  • 16. Linee Guida per il Bilancio degli Enti Non Profit
  • 17. Agenzia delle Onlus e obiettivi delle linee guida L’Agenzia per le Onlus (Agenzia governativa con compiti di vigilanza, promozione e controllo del Terzo Settore), è stata soppressa con il D.L. 16/2012. L’Agenzia per le Onlus ha presentato le linee guida e schemi per la redazione del bilancio d'esercizio degli enti non profit al fine di rispondere: • all'esigenza degli enti non profit di dotarsi di sistemi di rendicontazione ad hoc che tengano conto: – della necessità di perseguire l'economicità della gestione, – al tempo stesso delle caratteristiche che differenziano tali enti dalle società commerciali: • le motivazioni ideali che perseguono, • la non rilevanza del fine lucrativo, • l'assenza di interessi proprietari che ne indirizzano la gestione, • la non distribuzione dei proventi. • all'esigenza dei terzi interessati ad avere informazioni circa l'attività delle particolari gestioni non lucrative (avere un documento adeguato).
  • 18. Premessa • E’ pacifico, in dottrina e nella prassi, che il bilancio di esercizio degli enti non profit non può essere redatto facendo riferimento agli schemi ed alle regole delle imprese a scopo lucrativo, in ragione delle differenze genetiche esistenti fra i due soggetti. • Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, già dal 2001, ha evidenziato con il “Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit”, la necessità di redigere documenti di bilancio ad hoc per gli enti non profit. • Tale documento è stato assunto come punto di partenza ed è stato modificato ed integrato.
  • 19. Obiettivi del documento • Le Linee guida: – non sono vincolanti – hanno l’obiettivo di evidenziare: • una guida generale per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit, • introdurre regole uniformi per la valutazione delle poste più importanti del bilancio di esercizio (anche per la certificazione di bilancio). • E’ avvertita la necessità di redigere modelli di bilancio: – specifici, – con struttura uniforme per il settore non profit.
  • 20. Ambito soggettivo • Si fa seguire un elenco non esaustivo dei soggetti interessati al documento (ai quali si propone di redigere il bilancio di esercizio presentato) : 1. Associazioni riconosciute (artt. 14 ss. del c.c.); 2. Fondazioni riconosciute (artt. 14 ss. del c.c.); 3. Associazioni non riconosciute (artt. 36 ss. del c.c.); 4. Comitati (artt. 39 ss. del c.c.); 5. Fondazioni bancarie (L. 30.7.1990 n. 218 - D.Lgs. 20.11.1990, n. 356, D.Lgs. 17.5.1999 n. 153 e D.M. 18.5.2004, n. 150); 6. Organizzazioni di volontariato (L. 11.08.1991, n. 266); 7. Cooperative sociali (L. 08.11.1991, n. 381); 8. Associazioni sportive (L. 16.12.1991, n. 398);
  • 21. Ambito soggettivo 9. ONG (Organizzazioni Non Governative) (art. 28, L. 26.02.1987, n. 49); 10. Enti di promozione sociale (art. 3, comma 6, L. 25.08.1991, n. 287 e L. 07.12.2000, n. 383); 11. Enti lirici (D.Lgs. 29.06.1996, n. 367); 12. Imprese cooperative (artt. 2511-2545 del c.c. e leggi speciali); 13. Società di mutuo soccorso (L. 15.04.1886 n. 3818); 14. Centri di formazione professionale (L. 21.12.1978, n. 845); 15. Istituti di patronato (L. 30.3.2001 n. 152, L. 27.3.1980, n. 112, DPR 22.12.1986, n. 1017); 16. ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - D.Lgs. 4.12.1997 n. 460).
  • 22. Il bilancio di esercizio: contenuto I documenti di bilancio, che saranno successivamente illustrati, sono: 1. Stato Patrimoniale 2. Rendiconto gestionale 3. Nota integrativa 4. Relazione di missione
  • 23. Bilancio “di esercizio” e “di missione” • Il Bilancio di esercizio dà conto annualmente: – della situazione patrimoniale e finanziaria con lo “Stato Patrimoniale”, – delle risultanze della gestione dell'esercizio, attraverso il “Rendiconto Gestionale”. • Il Bilancio di missione evidenzia le attività svolte: – non solo con dati numerici, – ma anche con indicazione dei risultati sociali e ideali rispetto alla missione perseguita.
  • 24. Il bilancio di esercizio: “enti minori” e società • I soggetti con proventi e ricavi annui inferiori a 250.000 Euro potranno redigere, in luogo dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale: – un rendiconto finanziario predisposto secondo criteri di cassa, – cui dovrà essere allegato un prospetto sintetico delle attività patrimoniali in essere alla data di bilancio (Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale). • Gli enti non profit in forma societaria (cooperative sociali ed imprese sociali in forma societaria), i quali devono redigere gli schemi di bilancio previsti dal codice civile per la loro forma giuridica, potranno riclassificare i dati secondo gli schemi previsti dal presente documento.
  • 25. STATO PATRIMONIALE Linee guida sul bilancio degli enti non profit
  • 26. Stato patrimoniale • Lo schema di Stato Patrimoniale individuato per gli enti non profit va redatto secondo quanto previsto per le società dall'art. 2424 del codice civile: – con alcune modifiche e aggiustamenti che tengano conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio di tali realtà aziendali. • Principali differenze rispetto a quello previsto per le imprese commerciali: 1. sono stati superati tutti i riferimenti alle società controllanti che in forza del carattere di autogoverno degli enti non profit non possono esistere (sono rimasti, invece, i crediti per quote associative da incassare, con riferimento agli enti associativi); 2. poste ideali del patrimonio netto.
  • 27. Stato patrimoniale: Patrimonio netto • Patrimonio netto: – il patrimonio libero che è costituito: • dal risultato gestionale dell'esercizio in corso, • dal risultato gestionale degli esercizi precedenti, • dalle riserve statutarie; – il fondo di dotazione che, se previsto statutariamente, può essere: • libero, • vincolato; – il patrimonio vincolato composto da fondi vincolati per scelte operate da: • terzi donatori, • dagli organi istituzionali.
  • 28. Stato patrimoniale: caratteristiche • Schema di Stato Patrimoniale proposto: – non separa il patrimonio dedicato all'attività istituzionale rispetto a quello dedicato all'attività accessoria, – non si discosta significativamente da quello previsto dal codice civile per le società, – può essere utilizzato solo per le voci che hanno movimentazione, – possono essere anche aggiunte ulteriori voci se necessario, – in ogni caso, occorre conservare le macroclassi (è stato proposto anche uno schema di Stato Patrimoniale per macroclassi).
  • 29. Schemi di bilancio: Stato patrimoniale
  • 30. Schemi di bilancio: Stato patrimoniale
  • 31. Schemi di bilancio: Stato patrimoniale
  • 32. Schemi di bilancio: Stato patrimoniale
  • 33. Schemi di bilancio: Stato patrimoniale
  • 34. Schemi di bilancio: Stato patrimoniale
  • 35. Schemi di bilancio: Stato patrimoniale
  • 37. Stato Patrimoniale per macroclassi: attivo
  • 38. Stato Patrimoniale per macroclassi: passivo
  • 39. RENDICONTO GESTIONALE Linee guida sul bilancio degli enti non profit
  • 40. Rendiconto gestionale • Documento specifico per gli enti non commerciali. • Scopi del Rendiconto Gestionale: – rappresentare il risultato gestionale (positivo o negativo) di periodo; – illustrare come si sia pervenuti al risultato di sintesi: • modalità attraverso le quali l'ente ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività. • Il Rendiconto Gestionale è suddiviso “aree gestionali”.
  • 41. Rendiconto gestionale: le aree gestionali Le aree gestionali degli enti non profit sono: • attività tipica o di istituto: attività istituzionale svolta dall'azienda non profit seguendo le indicazioni previste dallo statuto; • attività promozionale e di raccolta fondi: attività svolte dall'azienda, nel tentativo di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
  • 42. Rendiconto gestionale: le aree gestionali • attività accessoria: attività diversa da quella istituzionale ma complementare rispetto alla stessa in quanto in grado di garantire all'ente non profit risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto; • attività di gestione finanziaria e patrimoniale: attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentali all'attività di istituto; • attività di natura straordinaria: attività straordinarie strumentali all'attività di istituto; • attività di supporto generale: attività di direzione e di conduzione dell'azienda che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire.
  • 43. Rendiconto gestionale • I valori di periodo sono comparati con gli stessi valori del periodo precedente. • Sono stati previsti due schemi di Rendiconto Gestionale: – uno semplificato di pura cassa, per le aziende di piccole dimensioni, – uno di competenza, per le aziende che superano la soglia dei 250.000 euro di ricavi/proventi annui.
  • 44. Rendiconto gestionale • Per le aziende “di non piccola dimensione” è stato prescelto il Rendiconto Gestionale che prevede: – la classificazione dei proventi in base alla loro origine (es. contributi pubblici, quote degli associati, donazioni, lasciti testamentari, liberalità ottenute mediante iniziative pubbliche di raccolta fondi, ecc.), – la classificazione degli oneri sulla base della loro natura, anziché della loro destinazione.
  • 45. Rendiconto gestionale • La forma prevista per la rappresentazione dei valori è quella a sezioni contrapposte (preferita rispetto a quella scalare). • Aspetti positivi: – immediata visualizzazione dei componenti positivi e negativi. • Limiti: – impossibilità di evidenziare i risultati intermedi: • Possibile soluzione: i risultati intermedi possono essere indicati in nota integrativa o in appositi prospetti allegati, – difficoltà nella ripartizione dei componenti economici “comuni” a più aree gestionali (es.: costo del personale, costi per servizi, costi per ammortamenti, costi per affitti, ecc.): • Possibile soluzione: nel caso di enti che non dispongono di una contabilità analitica può essere utile allegare al bilancio di esercizio una tabella che ricostruisca tutti gli oneri in base alla loro natura.
  • 46. Conto economico gestionale • Per gli enti che svolgono una rilevante attività produttiva tipica (gestioni ospedaliere, assistenziali, scolastiche, di ricerca, immobiliari, ecc.), è consigliabile allegare al Rendiconto Gestionale, per tale attività economica rilevante, un Conto Economico in forma scalare secondo lo schema di cui all'art. 2425 c.c. al fine di apprezzare più incisivamente l'aspetto economico della gestione ed i risultati intermedi. • Lo stesso vale per gli enti che svolgono attività produttive strumentali, quali: – gestioni immobiliari rilevanti; – attività d’impresa strumentale ai fini di una maggior chiarezza informativa. • Le risultanze di detto conto confluiranno nel Rendiconto Gestionale a sezioni contrapposte, nelle opportune aree di attività.
  • 47. Rendiconto gestionale Rendiconto gestionale
  • 48. Attività tipica o di istituto Si tratta di attività svolta dall'ente non profit ai sensi delle indicazioni previste dalla statuto.
  • 49. Attività promozionale e di raccolta fondi Si tratta di attività svolte dall'azienda nel tentativo di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.
  • 50. Attività Accessoria Si tratta di attività diversa da quella istituzionale ma in grado di garantire all'azienda non profit risorse economiche con cui perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto.
  • 51. Attività di gestione finanziaria e patrimoniale Si tratta di attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentali all'attività di istituto.
  • 52. Attività di natura straordinaria Si tratta di attività straordinarie strumentali all'attività di istituto.
  • 53. Attività di supporto generale Si tratta dell'attività di direzione e di conduzione dell'azienda che garantiscono l'esistenza delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire.
  • 54. RENDICONTO DEGLI INCASSI, PAGAMENTI E SITUAZIONE PATRIMONIALE Linee guida sul bilancio degli enti non profit
  • 55. Rendiconto degli incassi, pagamenti e situazione patrimoniale • I soggetti con ricavi e proventi inferiori a 250.000 Euro annui possono redigere un solo prospetto: il Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale. • Il Rendiconto è suddiviso in due sezioni: – sezione A, Incassi e Pagamenti; – sezione B, Situazione Attività e Passività. • La sezione A riporta i flussi monetari in entrata ed in uscita, manifestatisi nel corso del periodo amministrativo.
  • 56. Rendiconto degli incassi, pagamenti e situazione patrimoniale: SEZIONE “A” • I valori: – sono confrontati con quelli dell'esercizio precedente, – sono distinti a seconda che siano relativi: • alla “gestione corrente” • alla “ gestione in conto capitale”. • Gli incassi e i pagamenti della “gestione corrente” sono quelli che si realizzano in modo definitivo nel corso dell'esercizio, • Gli incassi e i pagamenti della “gestione in conto capitale” conseguono a variazioni di natura patrimoniale: – negli investimenti e nei disinvestimenti, – nell'accensione e nel rimborso dei debiti. • Le variazioni monetarie riconducili alla gestione in conto capitale devono trovare corrispondenza, nella sezione B del prospetto, nei correlati valori delle Attività e delle Passività.
  • 58. Rendic…………………………….. SEZIONE “A” + subtotale degli incassi delle gestione corrente (A1) - subtotale dei pagamenti (A4) = condizione di equilibrio o disequilibrio nel reperimento delle fonti e degli impieghi del capitale monetario
  • 59. Rendic…………………………….. SEZIONE “A” + totale degli incassi (A3) + - totale dei pagamenti (A6) - = differenza X + differenza X + “fondi liquidi iniziali” (A7) = “fondi liquidi di fine anno” (A8) + “fondi liquidi di fine anno” (A8) - cassa e banca (liquidità) = 0,00
  • 60. Rendiconto degli incassi, pagamenti e situazione patrimoniale: SEZIONE “B” • La sezione B del prospetto fornisce le informazioni sulle più significative voci che compongono l'attivo e il passivo dell'azienda non profit. • Vi sono 4 categorie; tre per le attività e una per le passività: – B1- Fondi liquidi, – B2- Attività finanziarie, – B3- Attività detenute per la gestione dell'ente, – B4- Le passività.
  • 61. Rendiconto degli incassi, pagamenti e situazione patrimoniale: SEZIONE “B” • B1- Fondi liquidi: – rappresentano il saldo della tesoreria e dei conti correnti, bancari e postali, come risultano dalla contabilità al termine dell'esercizio; – il loro importo deve concordare con quello del punto A8, sezione A, “fondi liquidi a fine anno”; • B2- Attività finanziarie: individuano gli eventuali investimenti in titoli delle disponibilità liquide;
  • 62. Rendiconto degli incassi, pagamenti e situazione patrimoniale: SEZIONE “B” • B3- Attività detenute per la gestione dell'ente: raccolgono: – i beni ad utilizzo pluriennale, – l'eventuale magazzino di proprietà dell'ente non profit, • beni elencati • beni valorizzati in modo omogeneo scegliendo tra il costo e il valore corrente. • B4- Le passività: espongono i debiti dell'azienda non profit con l'indicazione: – dell'ammontare dovuto, – eventualmente, della scadenza.
  • 63. Schemi di bilancio SEZIONE “B”
  • 64. LA NOTA INTEGRATIVA Linee guida sul bilancio degli enti non profit
  • 65. La nota integrativa deve indicare: • informazioni generali sull'ente: – denominazione, – data di costituzione, – principali ambiti di attività, – sede/i operativa/e, – regime fiscale applicato, – ogni altra informazione di carattere generale considerata rilevante; • i principi adottati per la redazione del bilancio di esercizio; • i criteri applicati: – nella valutazione delle voci del bilancio di esercizio, – nelle rettifiche di valore, – nella conversione dei valori non espressi in euro; • i movimenti delle immobilizzazioni;
  • 66. Nota Integrativa • la composizione delle voci: – «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità», – «oneri pluriennali», • la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, • le caratteristiche quali-quantitative ed il valore stimato ai prezzi di mercato dei beni immobili utilizzati a titolo gratuito dall'ente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (in un apposito prospetto); • le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per: – le voci del patrimonio netto, – per i fondi per rischi ed oneri, – per il trattamento di fine rapporto, la loro formazione e le utilizzazioni.
  • 67. Nota Integrativa • l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente, per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate. • le informazioni dettagliate sulla movimentazione dei beni ricevuti a titolo gratuito per successiva distribuzione. • le informazioni dettagliate riguardo alla movimentazione dei beni ricevuti gratuitamente per successiva vendita in contanti, evidenziando (in un apposito prospetto), per ciascuna categoria di beni. • la dettagliata descrizione delle immobilizzazioni materiali che non sono esposte nello Stato Patrimoniale: – data la loro natura (beni di particolare valore storico, artistico, archeologico, culturale, naturalistico, ecc.) – e/o considerato l'elevato costo da sostenere per potere giungere ad una stima del loro valore.
  • 68. Nota Integrativa • la eventuale procedura di ammortamento seguita; • le ragioni dell’eventuale mancata procedura di ammortamento; • l'ammontare della IVA indetraibile; • per ciascuna voce: – l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, – dei debiti assistiti da garanzie reali su beni dell'ente, con specifica indicazione della natura delle garanzie; • la composizione delle voci ratei e risconti attivi e passivi, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
  • 69. Nota Integrativa • indicazione analitica delle voci del patrimonio netto con specificazione: – della loro origine, – possibilità di utilizzazione. • l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale (distintamente per ogni voce); • caratteristiche degli eventuali strumenti finanziari derivati; • gli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale: • impegni relativi a imprese controllate e collegate, • se l'ente partecipa al fondo di dotazione di altri enti non profit; • una stima (prudente) del valore dei lasciti non ancora contabilizzati ed esposti bilancio di esercizio. (Informazioni anche per beni immobili oggetto di donazioni o lasciti il cui usufrutto spetta a soggetti terzi); • le metodologie adottate per la ripartizione dei costi comuni fra le aree gestionali individuate nel Rendiconto Gestionale;
  • 70. Nota Integrativa • una stima del valore dei servizi ricevuti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche (con esclusione del lavoro volontario). Si può fare riferimento alle normali tariffe professionali; • il dettaglio della voce «altri proventi e ricavi»; • un dettaglio delle voci che compongono i Proventi finanziari e patrimoniali; • il dettaglio delle voci che compongono i Proventi Straordinari e gli Oneri Straordinari;
  • 71. Nota Integrativa • il dettaglio degli eventuali compensi e rimborsi spese riconosciuti a favore degli amministratori, illustrandone le ragioni. • l’indicazione dell’assenza del compenso in denaro, servizi o natura a favore degli amministratori • le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto (apposito prospetto), • separatamente il costo sostenuto per: – la revisione dei conti, – i servizi di assistenza giuridica, amministrativa, contabile e fiscale; • tutti i contratti stipulati con le Pubbliche Amministrazioni con specifica indicazione; • informazioni di dettaglio relativamente a sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, erogazioni di beni o di servizi in favore di altri enti durante l'esercizio.
  • 72. Nota Integrativa • il dettaglio dei costi sostenuti e dei correlati proventi conseguiti per ciascun “progetto”, con specifica indicazione del saldo risultante; • ogni transazione effettuata nel corso dell'esercizio con le parti correlate. Per parti correlate si intende: – ogni amministratore dell'ente; – ogni persona o ente che abbia il potere di nominare o rimuovere una porzione significativa degli amministratori; – ogni società, impresa o ente che sia controllato dall'ente; – chi ha la responsabilità di dirigere o controllare le attività principali e le risorse dell'ente.
  • 73. I CRITERI DI VALUTAZIONE Linee guida sul bilancio degli enti non profit
  • 74. I criteri di valutazione • Le valutazioni non possono fare completo riferimento ai principi contabili delle imprese, data la differenza genetica dei due modelli aziendali. • Il problema della redazione dei principi contabili negli enti non profit si pone prevalentemente per dare: – certezza, – continuità, alle valutazioni. ai fini: – della certificazione di bilancio, – di consentire nel tempo confronti utili di una serie di bilanci in modo significativo da parte di tutti i terzi lettori potenziali dell'informativa di bilancio.
  • 75. I criteri di valutazione per informare correttamente • I criteri di valutazioni sono basati su una diversa ottica dell'informazione rispetto alle imprese: – non vi è necessità di informare i portatori di capitali, – ma è importante informare correttamente altri portatori di interesse, non presenti nel mondo profit, quali: • i donatori, • i fruitori dei servizi, • il pubblico dei potenziali utilizzatori dell'attività dell'ente.
  • 76. I criteri di valutazione: il Patrimonio Netto • Patrimonio come “fondo di scopo”, cioè destinato a copertura del fabbisogno, per spesa corrente e di investimento, costituito per raggiungere le particolari finalità dell’ente • Patrimonio come riserva di risorse, volta a garantire la continuità della gestione e a tutelare gli interessi di terzi creditori • Ai fini strettamente contabili si può avere l'uso alternativo di due tecniche di rilevazione: 1. imputazione diretta di incrementi e utilizzi al fondo patrimoniale di scopo, senza nessun transito al Rendiconto Gestionale, • nel caso di donazioni di fondi vincolati, 2. transito al Rendiconto Gestionale di tutte le operazioni riguardanti il ricevimento dei fondi e l'accantonamento al fondo patrimoniale di scopo: • per i contributi ordinari ricevuti da terzi senza vincoli e a titolo di liberalità.
  • 77. I criteri di valutazione: le immobilizzazioni materiali • Occorre riferirsi principalmente ai beni immobili con riferimento ai: – “beni strumentali”: immobili utilizzati direttamente dall'ente, – “da reddito”: immobili utilizzati per le rendite che consentono all'ente. • In linea generale la valutazione può essere basata sul costo storico, eventualmente rivalutato. • Quando non vi è un costo (es: donazioni) occorre individuare criteri alternativi accettabili: (valori catastali o stime peritali). • E’ importante considerare la contabilizzazione degli ammortamenti per gli immobili strumentali quando: – vi sia produzione di servizi a cui gli immobili stessi concorrono, – vi sia un effettivo deperimento economico del bene stesso; – non ha particolare significato con riferimento a immobili: • da reddito • non strumentali.
  • 78. LA RELAZIONE DI MISSIONE Linee guida sul bilancio degli enti non profit
  • 79. Relazione di missione • La Relazione di missione ha la funzione di integrare gli altri documenti di bilancio per garantire una adeguata rendicontazione: – sull'operato dell'ente, – sui risultati ottenuti, con una prospettiva centrata sul perseguimento della missione istituzionale. • Ha molte similitudini con il bilancio sociale anche se è molto più semplice.
  • 80. Relazione di missione • La Relazione di missione deve fornire informazioni rispetto a tre ambiti principali: 1. missione e identità dell'ente; 2. attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione; 3. attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività di raccolta fondi e di promozione istituzionale).
  • 81. Relazione di missione Devono essere puntualmente individuate: • le finalità istituzionali, che esprimono la ragion d'essere dell'ente in termini: – di “problemi” che questo vorrebbe contribuire a risolvere o affrontare, – di cambiamenti che vorrebbe determinare attraverso la svolgimento delle sue attività; • il sistema di valori e di principi dell’ente • le principali tipologie di attività attraverso le quali l'ente intende perseguire le finalità istituzionali (coerentemente con il sistema di valori e principi).
  • 82. Relazione di missione • Nell'esplicitare la missione dovrebbero inoltre essere messi in rilievo: – i soggetti primariamente interessati all'operato dell'ente (stakeholder); – l'ambito territoriale di riferimento per l'ente; – le caratteristiche distintive dell'ente, rispetto ad altri che svolgono attività analoghe. • La rendicontazione sull'identità dell'organizzazione deve essere integrata da informazioni su: – compagine sociale, precisandone consistenza e composizione; – sistema di governo e controllo, illustrando l'articolazione, la responsabilità e la composizione degli organi e le regole che determinano il funzionamento; quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente; – risorse umane, precisando consistenza e composizione in relazione alle diverse tipologie (personale retribuito, volontari, giovani in servizio civile, ecc.).
  • 84. Per eventuali quesiti o informazioni: • Dott. Sebastiano Di Diego, dottore commercialista e professore a contratto in Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università degli Studi di Camerino è socio fondatore dello Studio Comm.le Franguelli – Di Diego – Zagaglia, Presidente di Hepta Consulenza srl, Presidente di Volare No Profit Soc. Coop., Autore per Wolters Kluwer Editore, Maggioli Editore, Il Sole 24 Ore, Giuffrè Editore, Sistemi Editoriali Esselibri e Cesi Multimedia in materia non profit, aziendale, societaria e cooperazione. didiego@studiofdz.com • Dott.ssa Manila Antomarioni, dottore commercialista, socio e amministratore di Esplora Soc. Coop., socio di Volare No Profit Soc. Coop., Autore per Maggioli Editore e Wolters Kluwer Editore in materia non profit e cooperazione. antomarioni@studiofdz.com www.networkprofessionale.com www.setupimpresa.it