Gli "imbullonati"- le novità della legge di stabilità 2016 e della circolare 2/E
Abuso del diritto, elusione, simulazione e frode fiscale
1. 1
Abuso del diritto, elusione,
simulazione e frode fiscale
Il nuovo art. 10-bis della L. n. 212 del 2000
di Caterina Longo
2. 2
Abuso, elusione, simulazione e frode
L’art. 10-bis L. 212/2000 unifica i concetti di
elusione e abuso
Il co. 1 esplicita la definizione di abuso, i successivi
tre commi spiegano il significato degli elementi
costitutivi (assenza di sostanza economica;
realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
vantaggio quale elemento essenziale
dell’operazione)
In quale rapporto stanno abuso, elusione,
simulazione e frode?
La riforma dell’abuso del diritto
3. 3
Abuso, elusione, simulazione e frode
In base all’art. 10-bis L. 212/2000, l’abuso del diritto si
configura come fattispecie residuale distinta
dall’evasione
co. 12: l’abuso può essere configurato solo se i vantaggi
non possono essere disconosciuti contestando la violazione
di specifiche disposizioni tributarie
co. 13: le operazioni abusive non danno luogo a fatti
punibili ai sensi delle leggi penali tributarie
L’abuso può essere invocato solo laddove l’operazione
non sia riconducibile alle ipotesi di evasione,
simulazione e frode
L’abuso non integra fenomeni di occultamento del
reddito attraverso la manipolazione della realtà
La riforma dell’abuso del diritto
4. 4
Elusione e simulazione
Abuso ed elusione sono equiparati, quindi
rappresentano un unico concetto
Diversamente, elusione (e abuso) e
simulazione sono concetti non assimilabili
Elusione – coincidenza tra ciò che le parti
dichiarano di volere e ciò che realmente
vogliono.
Simulazione - divergenza tra ciò che le parti
dichiarano di volere (volontà negoziale) e ciò
che realmente vogliono (volontà dissimulata)
La riforma dell’abuso del diritto
5. 5
Elusione e simulazione
Elusione
le parti dichiarano di volere determinati
effetti giuridici per conseguire un certo
risultato economico e tale volontà non è
simulata ma effettiva
è proprio la realizzazione degli effetti giuridici
che permette di raggiungere il risultato
(elusivo) desiderato, consistente nel risparmio
(indebito) d’imposta
La riforma dell’abuso del diritto
6. 6
Elusione e simulazione
Simulazione: la fattispecie realizzata
differisce da quella dichiarata
ASSOLUTA: le parti concludono
un contratto e con separato e segreto
accordo dichiarano di non volerne alcun
effetto
SIMULAZIONE
RELATIVA: le parti creano
l’apparenza di un contratto diverso da
quello che effettivamente vogliono
SIMULATO: quello che
appare ai terzi
2 CONTRATTI
DISSIMULATO: quello
voluto tra le parti
La riforma dell’abuso del diritto
7. 7
Interposizione
Nell’ambito della simulazione relativa si distingue
l’interposizione fittizia come particolare specie di
simulazione relativa che investe l’identità di una delle
parti
Per interposizione fittizia si intende l’inserimento nel
rapporto giuridico di uno o più soggetti estranei che
fungono da schermo per celare le parti effettive,
determinando un contesto fittizio di persone.
Il profilo caratterizzante tale figura è rappresentato
dalla simulazione dell’intervento dell’interposto, in
quanto chi opera realmente la contrattazione è
l’interponente.
La riforma dell’abuso del diritto
8. 8
Interposizione - segue
Nel contratto simulato, appare come contraente un
soggetto (interposto) che è persona diversa dal reale
contraente (interponente)
L’interposto interviene nel negozio con lo scopo esclusivo di
dissimulare (nascondere) l’effettivo contraente
(interponente), nella cui sfera personale, di fatto, si
produrranno gli effetti del negozio.
L’accordo simulatorio interviene tra tre soggetti:
1) Il contraente effettivo o interponente
2) Il contraente effettivo o interposto
3) Il terzo contraente
La riforma dell’abuso del diritto
9. 9
Interposizione - segue
Nell’interposizione fittizia, l’interposto finge di
intervenire nel contratto ma non è parte
effettiva contrattuale; ha la sola funzione di
“prestare” il nome.
Si verifica una titolarità solo apparente del
reddito in capo all’interposto.
Non vi è alcun occultamento del reddito.
Il reddito, infatti, non scompare, ma è solamente
imputato ad una “testa di paglia”, che ne appare
il titolare.
La riforma dell’abuso del diritto
10. 10
Interposizione
INTERPOSIZIONE REALE
Non vi è simulazione – si attua quando l’interposto aquisisce da
un terzo un diritto per poi trasferirlo all’interponente
L’interposto agisce come effettivo contraente, assumendo in
proprio i diritti derivanti dal contratto e impegnadosi a ritrasferirli
all’interponente con un ulteriore atto.
Nell’interposizione reale manca l’accordo simulatorio, cosicchè gli
effetti del contratto si producono direttamente in capo all’interposto.
Nell’interposizione reale, l’accordo è sempre e solo bilaterale tra
interponente e interposto, con assoluta estraneità del terzo
contraente.
L’attribuzione degli effetti economici all’interponente richiede
sempre un atto dispositivo da parte dell’interposto.
L’interposto è quindi il soggetto passivo dell’obbligazione
tributaria.
La riforma dell’abuso del diritto
11. 11
Interposizione
Art. 37 co. 3 Dpr 600/1973
“In sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al
contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti
quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi,
precise concordanti che egli ne è l’effettivo possessore per
interposta persona”.
La norma, secondo l’interpretazione maggioritaria, si applica
all’interposizione fittizia, tenuto conto del riferimento al
possesso per “interposta persona”, e non anche
all’interposizione reale.
Importante, quindi, differenziare le due fattispecie di
interposizione fittizia e reale.
12. 12
Interposizione
Differenze
La riforma dell’abuso del diritto
Interposizione realeInterposizione fittizia
-Manca l’accordo simulatorio tra i
contraenti per cui gli effetti del
contratto si producono realmente
in capo all’interposto;
-L’interposto è colui che
effettivamente contrae;
-È sufficiente un accordo tra
interposto e interponente;
-Il terzo contraente non è
coinvolto nell’atto di
interposizione
-Vi è un accordo simulatorio tra
le parti volto a celare l’effettiva
parte del contratto
-Vi è divergenza tra situazione
reale e situazione apparente;
-C’è un’intesa tra tutte le parti,
per cui chi effettivamente
contrae è l’interponente.
13. 13
Interposizione - segue
- l’interposizione fittizia rappresenta una forma di
“simulazione relativa soggettiva”
- all’interposizione fittizia si applica l’art. 37 co. 3 del DPR
600/73
- l’interposizione fittizia è un comportamento “evasivo” e
non “elusivo”
- l’interposizione reale, è comportamento elusivo a cui,
quindi, non si applica l’art. 37 comma 3
- L’interposizione reale, in quanto fenomeno elusivo, può
configurare abuso del diritto
La riforma dell’abuso del diritto
14. 14
Interposizione - segue
La distinzione si fonderebbe sulla “partecipazione” o meno del
terzo all’accordo simulatorio
È sempre così?
O forse, ai fini della corretta qualificazione di un fenomeno,
occorre verificare, ad esempio, l’effettiva presenza sul mercato
dell’interposto?
Laddove l’interposto non sia mosso da uno specifico interesse,
manchi un’effettiva organizzazione aziendale, si potrebbe
configurare una interposizione fittizia?
Pur in assenza di un’intesa a tre, l’interposto potrebbe rivestire
una funzione eminentemente passiva di mero intestatario del
cespite produttivo, assolvendo la prevalente finalità di occultare
l’effettivo titolare.
La riforma dell’abuso del diritto
15. 15
Interposizione - segue
Cass. 12788/2011- 449/2013- 6528/2013
Il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito del
quale può ricoprendersi l’interposizione fittizia, non
esaurisce il campo di applicazione dell’art. 37 co. 3 DPR
600, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante
operazioni effettive e reali, nelle quali difetta del tutto
l’elemento caratteristico dei negozi simulati, costituito dalla
divergenza tra la dichiarazione esterna e la volontà effettiva
dei contraenti.
La riforma dell’abuso del diritto
16. 16
Interposizione - segue
Cass. 12788/2011:
L’art. 37, co 3 che ha evidenti finalità antielusive (posto
che mira ad impedire che attraverso operazioni commerciali
compiute mediante negozi giuridici conformi all’ordinamento,
si realizzi lo scopo di sottrarre alla corretta tassazione il
reddito prodotto e imputabile al medesimo soggetto
giuridico), non presuppone un comportamento
fraudolento (diretto ad aggirare il divieto imposto da una
norma imperativa; art. 1344 c.c.), poiché è sufficiente un
uso improprio, ingiustificato o deviante (poiché non
sorretto da valutazioni economiche diverse dal profilo
fiscale) di un legittimo strumento giuridico, che
consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale
proprio dell’operazione che costituisce il presupposto
dell’imposta.
…
17. 17
Interposizione - segue
…l’assenza di valide ragioni economiche del sistema
di atti negoziali «a catena» aventi ad oggetto, nel
caso esaminato dalla Corte, le cessioni di beni poste
in essere da tre società, rappresenta la presunzione
grave, precisa e concordante che consente all’A.F.
di attribuire all’una i redditi di cui appare titolare
l’altra.
E tale attribuzione a soggetto diverso da quello
che giuridicamente ha conseguito il reddito viene
effettuata ai sensi dell’art. 37 comma 3, pur in
assenza di un’ipotesi di interposizione fittizia.
18. 18
Elusione e simulazione
La posizione della Suprema Corte trova conforto
dottrinale in una corrente che, nell’interpretare l’art.
37 comma 3, valorizza la preminenza
dell’effettività sull’apparenza.
Tale corrente ritiene che occorra superare i
ristretti limiti della scissione tra possessore
effettivo (interponente, titolare effettivo) e
apparente (prestanome, interposto, testa di legno,
ecc), con ciò valorizzando il principio di prevalenza
dell’effettività sull’apparenza che emerge dalla
norma.
La riforma dell’abuso del diritto
19. 19
Interposizione e frode
L’interposizione fittizia comporta evasione fiscale
poichè consente all’interponente di non pagare
quanto dovrebbe se il reddito fosse a lui
direttamente imputato.
L’evasione fiscale, in presenza di determinati presupposti, è
penalmente rilevante
Art. 1 c. 1 lett. G-bis del D.Lgs 74/2000:
per “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” si
intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle
disciplinate dall’art. 10-bis (…) poste in essere con la volontà
di non realizzarle in tutto o in parte, ovvero le operazioni riferite a
soggetti fittiziamente interposti”.
20. 20
Interposizione e frode - segue
Art. 3 D.Lgs. 74/2000
…è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei
anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate
oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi
di documenti falsi, indica in una delle dichiarazioni elementi
attivi …
Art. 2 D. Lgs. 74/2000
«È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei
anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti, indica in una
delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi
fittizi»
La riforma dell’abuso del diritto
21. 21
Interposizione e frode - segue
Inesistenza
Un’operazione si qualifica comunque inesistente
quando pur essendo effettiva da un punto di
vista giuridico, i suoi effetti economici non
coincidono con quelli documentati.
Ciò che giuridicamente è effettivo può essere
senz’altro fraudolento, se sul piano economico
non vi è stata affatto l’operazione che le parti di
un contratto abbiano convenuto.
22. 22
Interposizione e frode
Conclusione
Le operazioni abusive, sottratte espressamente a
sanzione penale, sono quelle che pur formalmente lecite
sono considerate prive di sostanze economica, ma pur
sempre esistenti, non solo giuridicamente, ma altresì
in relazione al loro contenuto commerciale.
Il concetto di “sostanza economica” del 10-bis attiene
alla “ragione economica”, ossia alla idoneità delle
operazioni a produrre effetti significativi diversi dai
vantaggi fiscali, ma sempre nel presupposto che le
operazioni siano qualificabili come non inesistenti sotto
il profilo del loro contenuto commerciale.
24. 24
Le procedure–legittimo risparmio
d’imposta
Art. 10-bis comma 4
«Resta ferma la libertà di scelta del
contribuente tra regimi opzionali diversi offerti
dalla legge e tra operazioni comportanti un
diverso carico fiscale»
Il contribuente valuta le possibilità offerte dal
sistema e adotta la condotta fiscalmente meno
onerosa
Il limite è rappresentato dal divieto di
perseguire un vantaggio fiscale indebito
Indebito = contrastante con le finalità
della norma e i principi dell’ordinamento
25. 25
Legittimo risparmio d’imposta
La libertà di scelta era già presente nella relazione di
accompagnamento del 37-bis, dove si precisava che il legittimo
risparmio «si verifica quando tra i vari comportamenti posti dal
sistema fiscale su un piano di pari dignità, il contribuente adotta
quello fiscalmente meno oneroso».
Le norme antiabuso scattano laddove questa libertà sfora
in manipolazioni, scappatoie, stratagemmi che, pur
formalmente legali, finiscono per stravolgere i principi del
sistema.
26. 26
Legittimo risparmio d’imposta - segue
La norma antiabuso allora non può vietare la scelta tra
una serie di possibili comportamenti cui il sistema
attribuisce pari dignità.
Esempi: scelta tra il tipo di società da utilizzare; tra cedere
aziende e cedere partecipazioni; tra sistemi di
finanziamento basati su capitale proprio o di debito;
trasformazione societaria finalizzata a conseguire una minor
imposizione, ecc.
Non c’è abuso se il contribuente per conseguire un certo
risultato economico, abbia semplicemente scelto tra le
diverse opzioni offerte dall’ordinamento.
27. 27
L’interpello
Art. 10-bis co. 5:
«Il contribuente può proporre interpello secondo la
procedura e gli effetti dell’articolo 11 della presente
legge, per conoscere se le operazioni che intende
realizzare, o che siano state realizzate, costituiscano
fattispecie di abuso del diritto».
L’istanza è presentata prima della scadenza dei
termini per la presentazione della dichiarazione o
per l’assolvimento di altri obblighi tributari connessi
alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima.
28. 28
L’interpello - segue
- Rif. Art. 11 L. 212/2000 e Provvedimento Direttore
Agenzia del 04/01/2016
- Interpello preventivo
Prima di porre in essere le operazioni o, comunque, prima
di presentare le dichiarazioni, cioè prima della scadenza dei
termini per la presentazione
in tempo utile affinchè l’Agenzia dia
la risposta
- Tipo di interpello: ex art. 11 L. 212/2000
l’interpello viene ricondotto, ai fini procedurali, nell’alveo
degli interpelli per i quali la mancata risposta nei termini
determina il formarsi del silenzio assenso
29. 29
L’interpello - segue
Con l’interpello si chiede se un
determinato comportamento fiscale che il
contribuente intende adottare costituisca o
meno violazione del divieto di abuso del
diritto
N.B. È attivabile anche per le ipotesi di
interposizione fittizia di cui all’art. 37 comma 3
DPR 600/73 pur se tale fattispecie resta estranea
all’abuso del diritto
30. 30
Le procedure – l’interpello - segue
-Competente a fornire la risposta alle istanze antiabuso è, fino
al 31 dicembre 2017, la Direzione Centrale Normativa
-l’Agenzia può chiedere una sola volta l’integrazione
documentale
-richiesta va fatta entro 30 gg dalla ricezione dell’istanza;
-la documentazione deve essere prodotta entro 1 anno,
diversamente l’istanza si intende rinunciata
-La risposta dell’Agenzia viene resa entro 120 giorni e non è
impugnabile.
- In caso di richiesta di documentazione integrativa, l’Agenzia
ha 60 gg dal ricevimento della stessa per fornire la risposta.
31. 31
contraddittorio e accertamento
Art. 10-bis, commi da 6 a 9
Il contraddittorio preventivo ricalca quanto già previsto
dall’art. 37-bis
- richiesta di chiarimenti mediante NOTIFICA, entro il
termine di decadenza previsto per l’accertamento;
- 60 gg di tempo per il contribuente per fornire le
giustificazioni – presentazione di memorie
se il rispetto dei 60gg determina il superamento del termine
ordinario di accertamento, questo viene prorogato nella
misura necessaria
32. 32
contraddittorio e accertamento - segue
- l’abuso va contestato con un autonomo atto di
accertamento, specificamente motivato sulla base
anche della risposta fornita dal contribuente
(motivazione rafforzata)
comma 8: «in relazione alla condotta abusiva,
alle norme e/o ai principi elusi, agli indebiti
vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti
forniti dal contribuente»
- Il procedimento delineato rappresenta l’unica
modalità di contestazione dell’abuso del diritto.
- La violazione del procedimento determina nullità
dell’atto di accertamento
33. 33
Onere della prova
RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA
Art. 10-bis co. 9: «l’A.F. ha l’onere di dimostrare
la sussistenza della condotta abusiva», ovverosia:
Agenzia: deve provare la condotta abusiva,
fornendo tutti gli elementi che consentono di
concludere per l’elusività delle operazioni poste in
essere
Contribuente: deve provare l’esistenza delle
valide ragioni economiche sottostanti
34. 34
Onere della prova- segue
Nello specifico, l’onere della prova ai fini dell’abuso impone
che l’interprete:
1) si interroghi circa la «sostanza economica»
dell’operazione nell’ottica degli effetti giuridici ed economici
che essa realizza e della coerenza rispetto alle finalità
civilistiche degli istituti utilizzati;
2) ove manchi la sostanza economica, verifichi se il
risparmio d’imposta sia «indebito», ovverosia si ponga in
contrasto con le norme tributarie o con i principi
dell’ordinamento tributario;
3) ove il vantaggio sia indebito, verifichi se esso sia
«essenziale»;
4) verifichi se esistono «motivazioni extra-fiscali» non
marginali desumibili dal contesto.
35. 35
Onere della prova - segue
Il contribuente è chiamato a dimostrare le valide
ragioni economiche.
Cioè, il contribuente deve individuare le specifiche ragioni
extrafiscali per le quali l’operazione è stata realizzata
- tali ragioni devono essere valide, ovverosia non marginali
la non marginalità delle ragioni implica che l’operazione
non sarebbe stata effettuata in loro assenza (Rel. Ill.)
Esempio: operazioni effettuate per ragioni «anche di ordine
organizzativo o gestionale» o che rispondono ad
esigenze di miglioramento strutturale o funzionale
dell’impresa o professionale del contribuente.
36. 36
Onere della prova - segue
Comma 9: … la condotta abusiva non è
rilevabile d’ufficio
La previsione attribuisce (dovrebbe attribuire)
certezza nell’applicazione dell’istituto.
Permane comunque il rischio di un’interpretazione
giurisprudenziale che valorizzi il carattere di «principio
immanente» del divieto di abuso del diritto, ritenendolo per
tale ragione sempre rilevabile.
37. 37
riscossione
Comma 10: sospensione della riscossione in
caso di ricorso
« in caso di ricorso, i tributi o maggiori tributi
accertati, unitamente ai relativi interessi, sono
posti in riscossione ai sensi dell’art. 68 del
D.Lgs. 546/92 e succ. mod. e dell’art. 19,
comma 1 del D.Lgs. N. 472/1997»
38. 38
decorrenza
Il legislatore ha fissato la decorrenza dell’art. 10-bis dal
«primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto», ossia dal 1 ottobre 2015
Le nuove regole sono applicabili anche alle operazioni poste
in essere antecedentemente, ma per le quali alla data di
entrata in vigore non sia stato notificato l’atto impositivo
Quindi agli atti già notificati, la nuova disciplina non è
applicabile.
40. 40
Cos’è
Strumento volto a promuovere l’adozione
di forme di comunicazione tra Fisco e
contribuente
In una prima fase, il regime è attivabile su
opzione solo dai grandissimi
contribuenti (ricavi >a 10 MLD),
successivamente da estendere ai grandi
contribuenti (ricavi > 100 ML)
41. 41
Da dove nasce
Il rapporto OCSE del 21/05/2013 (Cooperative
Compliance: a Framework – from enhanced relationship to
cooperative compliance) rappresenta il punto di riferimento
della nuova disciplina.
In sostanza, per assicurare il rispetto degli obblighi fiscali e
il corretto versamento delle imposte senza incrementare i
costi del controllo e dell’accertamento, l’OCSE propone di
instaurare un dialogo Fisco-contribuente finalizzato alla
prevenzione piuttosto che alla repressione.
L’obiettivo si realizza mediante il confronto preventivo su
tematiche di particolare impatto, quali le questioni fiscali
internazionali o le riorganizzazioni aziendali.
42. 42
A cosa serve
Nell’ottica OCSE, l’adesione delle imprese a programmi di
cooperative compliance consente di aprire una nuova
stagione nei rapporti Fisco-contribuenti, caratterizzata da
trasparenza e fiducia reciproca.
Per aderire a questo regime, le imprese adottano sistemi
di monitoraggio e controllo del rischio fiscale, idonei a
definire una mappa dei rischi fiscali e una chiara
individuazione delle responsabilità nel quadro del
complessivo sistema di tax governance aziendale.
L’adozione a tale sistema consente alle imprese di
discutere in via preventiva con l’A.F. le problematiche
più complesse ottenendo una maggiore certezza ex-ante
e riducendo le possibilità di contestazione in sede di
verifica ex-post.
43. 43
A cosa mira
Di fatto, le verifiche sulle imprese aderenti alla cooperative
compliance si sposterebbero dal controllo sulle singole
operazioni, alla verifica circa l’adeguatezza dei
sistemi di controllo interno per la gestione del rischio
fiscale
Per le imprese multinazionali, il rischio fiscale, infatti, non è
più solo di tipo patrimoniale (far fronte alle sanzioni) ma
anche e soprattutto di reputazione, di immagine.
44. 44
Presupposto e requisiti
Adozione da parte dell’impresa di un sistema di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del
rischio fiscale
Rischio fiscale - rischio di operare in violazione di
norme di natura tributaria ovvero in contrasto con
principi e/o finalità dell’ordinamento tributario.
Il richiamo alla «violazione» fa riferimento al rischio di
evasione
Il richiamo ai «principi e alle finalità dell’ordinamento» fa
rientrare nel concetto di rischio fiscale tutte le operazioni
che potrebbero configurare elusione o abuso del diritto
45. 45
Presupposto e requisiti - segue
Il sistema adottato deve assicurare:
a) chiara attribuzione di ruoli e responsabilità all’interno dei
diversi settori dell’organizzazione, in relazione ai rischi fiscali;
centralità della figura del tax manager e separazione del
tax department dall’area amministrativa o finance
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e
controllo dei rischi fiscali;
il sistema deve consentire un costante monitoraggio
c) efficaci procedure per rimediare a carenze di funzionamento e
attivare azioni correttive.
Relazione annuale che evidenzi le verifiche effettuate sugli
adempimenti tributari, i risultati, le criticità, le misure adottate e
attività pianificate
46. 46
Doveri dell’A.F.
A fronte dell’accesso alla cooperative compliance, l’Agenzia deve:
1) effettuare una valutazione del sistema di gestione del rischio
fiscale dell’impresa, con eventuali proposte di interventi correttivi
la valutazione deve essere operata in modo trasparente, oggettiva e
rispettoso dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
2) pubblicare periodicamente le operazioni ritenute di
pianificazione fiscale aggressiva;
3) promuovere relazioni con i contribuenti improntate alla
trasparenza, collaborazione, correttezza;
4) realizzare specifiche semplificazioni degli adempimenti
tributari
5) esaminare preventivamente le situazioni critiche e fornire
risposte alle richieste «nel più breve tempo possibile»
47. 47
Doveri del contribuente
Le imprese che aderiscono devono:
1) istituire e mantenere il sistema di gestione del rischio,
dando attuazione alle modifiche eventualmente ritenute
necessarie dall’Agenzia;
2) comunicare all’Agenzia in modo tempestivo ed esauriente
i rischi di natura fiscale e in particolare le operazioni che
possono rientrare nella c.d. pianificazione fiscale aggressiva
3) rispondere alle richieste dell’Agenzia «nel più breve tempo
possibile»
4) promuovere una «cultura aziendale» improntata a principi
di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria
48. 48
Effetti
- Pervenire ad una comune valutazione delle situazioni
di rischio fiscale, prima di porre in essere gli adempimenti
tributari;
- Procedura abbreviata di interpello preventivo per
l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in
relazione ai quali l’impresa ravvisa il rischio fiscale:
- entro 15 gg dal ricevimento dell’istanza, l’Agenzia verifica e conferma
l’idoneità della domanda e la completezza della documentazione;
- entro 45 gg dal ricevimento dell’istanza o della docc. integr.,
l’Agenzia risponde, anche nel caso in cui debba effettuare un accesso.
- il contribuente comunica se non si è adeguato alla risposta.
Le specifiche modalità saranno contenute in un D.M. di prossima
pubblicazione
49. 49
Effetti - segue
Per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo
(prima della presentazione della dichiarazione), se
l’Agenzia non condivide la posizione dell’impresa, le
sanzioni sono ridotte della metà e comunque
non superiori al minimo
In caso di denuncia per reati fiscali, l’Agenzia
comunica alla Procura l’adesione dell’impresa alla
cooperative compliance.
50. 50
Procedura per l’adesione
- Richiesta di adesione è presentata in via telematica;
- Ammessi solo per i contribuenti con volume d’affari o ricavi
superiori a 10 MLD di euro;
- L’Agenzia comunica l’ammissione al regime entro 120 gg.;
- Con provvedimento motivato, l’Agenzia dichiara
l’esclusione dal regime per perdita dei requisiti e/o
inosservanza degli impegni;
- Il regime si applica dall’anno d’imposta nel corso del quale
la richiesta è stata trasmessa;
- Competenza: Direzione Centrale Accertamento;
Con successivo D.M. verranno stabiliti i criteri di estensione del regime ad altre
tipologie di contribuenti. Con successivi Provvedimenti verranno disciplinate le
modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo.
51. 51
RADDOPPIO TERMINI - Cenni
LA RIFORMA DEI TERMINI ORDINARI DI
ACCERTAMENTO
Riforma del raddoppio dei termini di accertamento
52. 52
RADDOPPIO TERMINI - Cenni
DUPLICE INTERVENTO NORMATIVO A
BREVE DISTANZA DI TEMPO IN MATERIA
DI RADDOPPIO DEI TERMINI DI
ACCERTAMENTO:
- DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n.
128 (art. 2)
- LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 - LEGGE
STABILITA’ 2016 (art. 1, commi 130 – 132)
Riforma del raddoppio dei termini di accertamento
53. 53
RADDOPPIO TERMINI - Cenni
I) DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015,
n. 128 (art. 2):
ha condizionato il raddoppio dei termini ordinari
per l’accertamento all’effettiva
presentazione/trasmissione della denuncia da
parte dell’Amministrazione finanziaria/Guardia
di Finanza entro «la scadenza ordinaria dei
termini» di accertamento (mediante nuova
disposizione aggiunta alla fine degli artt. 43,
terzo comma, del d.p.r. n.600/1973 e 57, terzo
comma, del d.p.r. n. 633/1972);
Riforma del raddoppio dei termini di accertamento
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RADDOPPIO TERMINI - Cenni
II) LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 -
LEGGE STABILITA’ 2016 (art. 1, co. 130 –
132):
- è intervenuta nuovamente sugli artt. 43,
terzo comma, del d.p.r. n.600/1973 e 57, terzo
comma, del d.p.r. n. 633/1972
- disponendo la radicale abrogazione della
norma sul raddoppio dei termini di
accertamento, ma ampliando, allo stesso
tempo i termini ordinari per la rettifica
delle dichiarazioni sia ai fini delle II.DD.
che dell’IVA;
Riforma del raddoppio dei termini di accertamento
55. 55
RADDOPPIO TERMINI - Cenni
SEGUE: Nuovo art. 43 d.p.r. n. 600/1973:
Comma 1:«Gli avvisi di accertamento devono
essere notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui è stata presentata la
dichiarazione».
Comma 2: «Nei casi di omessa presentazione
della dichiarazione o di presentazione di
dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può
essere notificato entro il 31 dicembre del
settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere
presentata».
Riforma del raddoppio dei termini di accertamento
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RADDOPPIO TERMINI - Cenni
SEGUE: Nuovo art. 57 d.p.r. n. 633/1972:
Comma 1:«Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli
accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel
secondo comma dell'articolo 55 devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui è stata presentata la dichiarazione».
Comma 2: «Nei casi di omessa presentazione
della dichiarazione o di presentazione di
dichiarazione nulla l'avviso di accertamento (…)
può essere notificato entro il 31 dicembre del
settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Riforma del raddoppio dei termini di accertamento
57. 57
RADDOPPIO TERMINI - Cenni
MA DISCIPLINA TRANSITORIA (!):
- le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di
stabilità 2016 si applicano «agli avvisi relativi
al periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2016 e ai periodi successivi»;
- per i periodi d'imposta precedenti, gli
avvisi di accertamento devono essere
notificati nei termini di accertamento
previgenti, salva la possibilità di raddoppio dei
termini, purché la denuncia non sia
presentata o trasmessa oltre la scadenza
ordinaria dei termini di accertamento (!).
Riforma del raddoppio dei termini di accertamento
58. 58
RADDOPPIO TERMINI - Cenni
DUNQUE:
- FINO AL PERIODO D’IMPOSTA 2015,
accertamenti entro termini previgenti
(4°anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, ovvero entro il 5°anno
successivo a quello in cui la dichiarazione
avrebbe dovuto essere presentata), con
possibilità di raddoppio «condizionato»
alla tempestiva presentazione della
denuncia entro gli ordinari termini di
accertamento (cfr. art. 1, comma 132, legge di
stabilità 2016 e art. 2 d. lgs. n. 128/2015);
Riforma del raddoppio dei termini di accertamento
59. 59
RADDOPPIO TERMINI - Cenni
DUNQUE:
- PER PERIODI DI IMPOSTA DAL 2016,
si applicano le nuove disposizioni:
TERMINI ORDINARI + LUNGHI PER
ACCERTAMENTO (ENTRO 5°/7°ANNO);
NO RADDOPPIO DEI TERMINI DI
ACCERTAMENTO
Riforma del raddoppio dei termini di accertamento
60. 60
RADDOPPIO TERMINI - Cenni
ATTENZIONE:
- LA NUOVA DISCIPLINA INTERVIENE SULLE
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ORDINARI
TERMINI DI ACCERTAMENTO (artt. 43 d.p.r.
n.600/1973 e art. 57 d.p.r. n. 633/1972), non
sulle diverse disposizioni che, in specifici casi
prevedono autonomi ampliamenti di termini:
in particolare, rimane salvo quindi il
raddoppio previsto dall’art. 12, comma 2, D.L.
78/2009, in tema di contrasto ai paradisi fiscali:
Riforma del raddoppio dei termini di accertamento
61. 61
RADDOPPIO TERMINI - Cenni
SEGUE : Art. 12, comma 2 e 2 bis D.L.
78/2009:
Comma 2: «In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli
investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o
territori a regime fiscale privilegiato (…) in violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai
soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante
redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste
dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono
raddoppiate.
Comma 2-bis: «Per l'accertamento basato sulla presunzione di
cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo
57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono raddoppiati».
Riforma del raddoppio dei termini di accertamento