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GRUPPO DI STUDIO SICUREZZA E AMBIENTE



LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA NEL NUOVO
        ACCORDO STATO-REGIONI

                 Relatore:
         Ing. Piergiorgio FRASCA

            Giovedì 16 febbraio 2012
                   Ore 17.30

         Centro Produttività Veneto - Fondazione Giacomo Rumor
                Produttività
                           Area Gruppi di Studio
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                               Dott. Piergiorgio Frasca


    Psicologo del lavoro e delle organizzazioni
    Esperto in sicurezza sul lavoro
    RSPP qualificato art. 32
    Coordinatore sicurezza certificato ICPrev-ACCREDIA
    Membro della Commissione Ergonomia e del “Gruppo Principi Generali di
     ergonomia” dell’UNI e del Gruppo di lavoro UNI sulle linee guida per i Rischi
     psicosociali e di stress correlato al lavoro
    Socio AIAS – Coordinatore Comitato AIAS Formazione

                                       studiofrasca@iol.it
    Dott. Piergiorgio Frasca        L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
                                                                                     1
    Studio Frasca - Monza               sulla formazione alla sicurezza




              L’ACCORDO STATO-REGIONI PER LA
                 FORMAZIONE ALLA SICUREZZA

                                 Dott. Piergiorgio Frasca
                   Psicologo del lavoro e delle organizzazioni



    Dott. Piergiorgio Frasca        L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
                                                                                     2
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 ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE
    ALLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
A) CAMPO DI APPLICAZIONE

 L’Accordo fa riferimento all’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e
    s.m.i. e disciplina:

• durata
• contenuti minimi
• modalità della formazione e dell’aggiornamento
                               di
• lavoratori, dirigenti e preposti (in applicazione art. 37, c.7)
• formazione facoltativa soggetti art. 21, c. 1 del D.Lgs. 81/08

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ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE
   ALLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
B) ENTRATA IN VIGORE

• È stato firmato il 21 dicembre 2011
• È stato pubblicato sulla G.U. n° 8 del 11
  gennaio 2012
• È entrato in vigore il 26 gennaio 2012



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                           ATTIVITA’ ESCLUSE

A) Formazione prevista dai Titoli successivi al
   Tit. 1 del D.Lgs. 81/08
B) Formazione relativa all’uso di attrezzature
   per le quali è previsto un percorso formativo
   specifico
C) Addestramento di cui all’art 37, c.5
D) Non si applica nei confronti dei lavoratori
   stagionali (fino ad attuazione art 3, c. 13)
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       ELEMENTI SALIENTI DELL’ ACCORDO
a)     percorso formativo articolato su una formazione generale e una
       formazione specifica

b) contenuti percorso formativo e durata minima in funzione della
   classificazione di rischio dell’azienda

c)     collaborazione con Enti bilaterali e con Organismi paritetici
       territoriali

d) requisiti dei docenti

e)     organizzazione della formazione

f)     metodologia di insegnamento/apprendimento
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                PERCORSO FORMATIVO IN FUNZIONE DELLA
                CLASSIFICAZIONE DI RISCHIO DELL’AZIENDA

Le aziende sono classificate in tre gruppi di rischio a
seconda del settore Ateco:
                                Assicurazioni, Alberghi e ristoranti, Commercio,
                                Attività immobiliari, Artigianato, Associazioni
       RISCHIO BASSO            culturali e sportive, Servizi domestici,
                                Organizzazioni extraterritoriali.
                                Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti,
                                Magazzinaggio, Comunicazioni, Assistenza
      RISCHIO MEDIO             sociale non residenziale.

                                Costruzioni, Industria alimentare, Estrattiva,
         RISCHIO ALTO           Tessile, Legno, Manifatturiero, lav Metalli,
                                Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità,
                                Servizi residenziali

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                FORMAZIONE DEI LAVORATORI




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                     FORMAZIONE DEI LAVORATORI
                           PERCORSO E DURATA MINIMI


    RISCHIO BASSO             H        RISCHIO MEDIO                  H       RISCHIO ALTO         H

  Formazione generale          4     Formazione generale               4    Formazione generale    4

  Formazione specifica         4     Formazione specifica              8    Formazione specifica   12

  Totale formazione            8     Totale formazione                12 Totale formazione         16
  minima                             minima                              minima

                                   Attestazione di frequenza

                     Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore
                               per tutti i macrosettori di rischio


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        COLLABORAZIONE CON ENTI BILATERALI
        E CON ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI
• Per i corsi di formazione per i lavoratori occorre richiedere
  preventivamente la collaborazione di Enti Bilaterali e OPT
• La richiesta deve essere inoltrata agli EB e OPT esistenti nel
  territorio e relativi al settore operativo aziendale
• Se la richiesta trova riscontro da detti organismi , occorre
  tenere conto delle indicazioni da essi date, anche se la
  formazione non è loro affidata
• In caso di assenza di EB e/o di OPT e in caso di mancato
  riscontro da detti organismi entro 15 gg dalla data di invio
  della richiesta, il Ddl procede ad effettuare la formazione


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            REQUISITI MINIMI DEI DOCENTI
Possono fare i docenti:

• Coloro che possono dimostrare di possedere una specifica
  esperienza almeno triennale di insegnamento in materia di
  salute e sicurezza sul lavoro

• Coloro che possono dimostrare di possedere una specifica
  esperienza professionale almeno triennale in materia di
  salute e sicurezza sul lavoro

• Coloro che possono dimostrare di avere svolto per almeno
  un triennio i compiti di RSPP

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    ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
Per ciascun corso si deve prevedere:

• Un soggetto organizzatore del corso, che può essere lo stesso
  datore di lavoro;
• Un responsabile del progetto formativo (e quindi un progetto
  formativo), che può essere il docente stesso;
• I nominativi dei docenti;
• Un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35
  unità;
• Il registro di presenza dei partecipanti;
• L’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
• La declinazione dei contenuti, tenendo presenti: le differenze di
  genere, di età, di provenienza e lingua, nonché i contenuti
  connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene
  resa la prestazione di lavoro.
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          ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
                ASPETTI PARTICOLARI
A) Nel caso di lavoratori stranieri

• È obbligatorio effettuare la verifica preliminare della
  comprensione e conoscenza della lingua utilizzata per la
  formazione;
• La verifica va effettuata con modalità che assicurino la
  comprensione dei contenuti del corso di formazione
• Se del caso, occorre prevedere la presenza di un mediatore
  interculturale o di un traduttore.
• Per garantire l’efficacia della formazione possono essere
  previsti specifici programmi di formazione preliminare in
  modalità e-learning.

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METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
Deve essere privilegiato un approccio interattivo che
comporti la centralità del lavoratore nel percorso di
apprendimento. Pertanto occorre:

• Garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni
  teoriche e pratiche e relative discussioni e lavori in e di
  gruppo;
• Favorire metodologie di apprendimento interattive, basate
  ad esempio sul problem solving, applicate a simulazioni o a
  situazioni specifiche, ponendo particolare attenzione ai
  processi di valutazione e comunicazione legati alla
  prevenzione.
• Prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo
  e prove pratiche.

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                           UTILIZZO DELL’ E-LEARNING

Deve rispondere ai criteri e alle condizioni
dell’Allegato 1) dell’Accordo ed è consentita per:

• La formazione generale per i lavoratori
• La formazione dei dirigenti
• La formazione dei preposti, limitatamente ai
  punti da 1 a 5 della formazione aggiuntiva
• Progetti formativi sperimentali individuati da
  Regioni e Province Autonome

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     ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
     DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI ART. 21, C1
Il percorso formativo minimo prevede:

A) Una Formazione generale di durata non inferiore a 4 ore per tutti
   i settori i cui contenuti fanno riferimento all’art. 37, c. 1

B) Una Formazione specifica di durata minima variabile da 4, 8 e 12
   ore, in funzione della classe di rischio dell’azienda, i cui contenuti
   fanno riferimento alle mansioni, ai danni e alle misure di
   prevenzione e protezione, secondo quanto prevede l’art. 37 c. 3

C)     Sono oggetto della formazione la formazione specifica di cui sopra
       e la formazione sui rischi specifici dei Titoli successivi al Tit. 1)
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 DECLINAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA

La formazione specifica deve riguardare:

• i rischi presenti nel settore di appartenenza
  dell’azienda
• La specificità dei rischi dell’azienda
• I rischi propri delle attività del lavoratore
  autonomo

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 DECLINAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA

Contenuti e durata della formazione specifica:

• sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi
  effettuata dal DL

• a eventuali contenuti previsti dalla contrattazione collettiva
  e da procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale

• I contenuti e la durata della formazione specifica indicati
  nell’Accordo sono da considerare minimi e possono essere
  ampliati in base alla natura ed entità dei rischi presenti in
  azienda.

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 DECLINAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA
Condizioni particolari

A) Indipendentemente dalla classe di rischio dell’azienda, i lavoratori che non
   svolgono mansioni che comportino la presenza, anche saltuaria, nei
   reparti produttivi possono frequentare i corsi individuati per il Rischio
   Basso.

B) Per il comparto delle costruzioni è riconosciuta come formazione
   Generale quella di primo ingresso del progetto “16ore-MICS”. Per la
   formazione specifica vale il criterio di corrispondenza delle attività
   effettuate ai requisiti previsti nell’Accordo.

C)     Costituisce credito formativo permanente sia la formazione generale, sia
       quella specifica di settore derivanti dalla frequenza di corsi di formazione
       professionali presso strutture accreditate. Il datore di lavoro deve
       comunque assicurare la formazione specifica secondo le risultanze
       della valutazione dei rischi.


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                LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI




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                            CARATTERISTICHE DELLA
                           FORMAZIONE DEI PREPOSTI
• La formazione del preposto comprende:

• A) la formazione dei lavoratori in relazione alla
  classe di rischio dell’azienda

• B) un Modulo aggiuntivo specifico per il
  preposto in relazione agli obblighi dell’art. 19)
  di minimo 8 ore
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                             CARATTERISTICHE DELLA
                            FORMAZIONE DEI PREPOSTI
    Formazione minima prevista per i                 Formazione particolare aggiuntiva di 8
    lavoratori in funzione del                       ore per tutti i macrosettori di rischio.
    macrosettore di rischio
             Obbligo di frequenza per almeno il 90% delle ore di formazione

                    Prova di verifica obbligatoria mediante colloquio o test

                Attestato di frequenza e superamento della prova di verifica
                            PER TUTTI I MACROSETTORI DI RISCHIO

       Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore per i lavoratori
                                       +
       Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore per i compiti di
                                   preposto


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                                                                                                22
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                   FORMAZIONE DEI DIRIGENTI




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                                                                    23
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                     CARATTERISTICHE DELLA
                   FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
• È in relazione agli obblighi dell’art. 37, c.7 e 18

• Sostituisce integralmente quella prevista per i
  lavoratori

• È strutturata su 4 moduli

• Durata minima 16 ore

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                                                                    24
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                   FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

• MODULO 1 – Giuridico-Normativo
• MODULO 2 – Gestione e organizzazione della
  sicurezza
• MODULO 3 – Individuazione e valutazione dei
  rischi
• MODULO 4 – Comunicazione, formazione e
  consultazione dei lavoratori


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                                                                            25
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                     CARATTERISTICHE DELLA
                   FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
     Formazione minima della durata di 16 ore strutturata in 4 moduli
                               formativi
     Modulo 1        Modulo 2           Modulo 3            Modulo 4

     Giuridico -       Gestione ed     Individuazione e Comunicazione,
     normativo        organizzazione    valutazione dei     formazione e
                      della sicurezza        rischi         consultazione
       Obbligo di frequenza per almeno il 90% delle ore di formazione

              Prova di verifica obbligatoria mediante colloquio o test

          Attestato di frequenza e superamento della prova di verifica

             Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore

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                                                                            26
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                                ATTESTATI




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        NORME PER IL RILASCIO DEGLI ATTESTATI

• Gli attestati sono rilasciati dagli organizzatori dei corsi

• Sono previsti 2 tipi di attestati

A) per i lavoratori
• Attestazione di frequenza di almeno 90% ore di formazione
   previste dal corso

B) per i dirigenti e i preposti
• Attestazione di frequenza di almeno 90% ore di formazione
   previste dal corso + superamento prova di verifica


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                                                                    28
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                           CARATTERISTICHE ATTESTATI

Devono prevedere:

• Indicazione del soggetto organizzatore del corso
• Normativa di riferimento
• Dati anagrafici e profilo professionale del corsista
• Specifica tipologia del corso seguito con
  indicazione del settore di riferimento e relativo
  monte ore frequentato
• Periodo di svolgimento del corso
• Firma del soggetto organizzatore del corso.
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                                                                         29
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                             CREDITI FORMATIVI




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                 CREDITI FORMATIVI PERMANENTI

Costituiscono credito formativo permanente:

• Modulo di formazione generale per i lavoratori

• Formazione particolare aggiuntiva per i preposti (salvo
     modifiche intervenute nel rapporto di preposto)

• La formazione dei dirigenti

• I crediti formativi dei lavoratori e dei preposti hanno
  validità fino a quando non intervengono cambiamenti,
  come previsto dall’art. 37, c. 4.
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       RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI
                           FORMAZIONE DEI LAVORATORI

          FATTISPECIE                     CONDIZIONE                      CREDITO FORMATIVO/
        COMMA 4 ART 37                                                     INTERVENTI PREVISTI
  Costituzione di nuovo           Con passaggio ad azienda               • Sia Formazione generale
  rapporto di lavoro o inizio     dello stesso settore                   • Sia Formazione specifica
  di nuova utilizzazione in       produttivo di quello per il
  caso di somministrazione        quale è stata fatta la
                                  formazione
  Costituzione di nuovo           Con passaggio ad azienda               • Solo Formazione
  rapporto di lavoro o inizio     di diverso settore                       generale
  di nuova utilizzazione in       produttivo
  caso di somministrazione                                               • Ripetizione Formazione
                                                                           specifica relativa al
                                                                           nuovo settore



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       RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI
                           (in base a comma 4, art. 37)

          FATTISPECIE                   CONDIZIONE                      CREDITO FORMATIVO/
        COMMA 4 ART 37                                                   INTERVENTI PREVISTI
  Svolgimento di mansioni       Svolgimento di mansioni     • Sia Formazione generale
  diverse all’interno della     riconducibili ad un settore • Sia Formazione specifica
  stessa azienda                a rischio maggiore , in     • Completamento
                                base all’Allegato 2           Formazione specifica
                                                              con modulo integrativo
                                                              sia nella durata che nei
                                                              contenuti, attinente ai
                                                              rischi della nuova
                                                              mansione




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       RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI
                           (in base a comma 4, art. 37)

          FATTISPECIE                   CONDIZIONE                      CREDITO FORMATIVO/
        COMMA 4 ART 37                                                   INTERVENTI PREVISTI
  Trasferimento o               Con passaggio ad azienda               • Solo Formazione
  cambiamento di mansioni       di diverso settore                       generale
                                produttivo
  Introduzione di nuove                                                • Ripetizione Formazione
  tecnologie, nuove                                                      specifica limitata alle
  attrezzature, nuove                                                    modifiche o ai contenuti
  sostanze o preparati                                                   di nuova introduzione
  pericolosi

  Formazione precedente         Se prevista nella                      • Formazione generale
  all’assunzione                contrattazione collettiva
                                nazionale o di settore


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       RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI
                           FORMAZIONE DEI PREPOSTI
           FATTISPECIE                CONDIZIONE                       CREDITO FORMATIVO/
                                                                        INTERVENTI PREVISTI
 Formazione particolare       Nell’ambito della stessa                • Credito formativo
 aggiuntiva per i preposti    azienda o di altra                        permanente
                              azienda:
                                                                      • Il datore di lavoro deve
                              qualora non si sia                        comunque valutare la
                              determinato alcun                         formazione pregressa
                              cambiamento nel                           ed eventualmente
                              rapporto di proposizione                  integrarla, sulla base
                                                                        della propria VdR
 Formazione precedente        Se prevista nella                       • Formazione generale
 all’assunzione               contrattazione collettiva
                              nazionale o di settore



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                 VALIDITA’ DEI CREDITI FORMATIVI

• I crediti formativi per la formazione specifica
  hanno validità fino a quando non intervengono
  cambiamenti, secondo quanto indicato nei
  commi 4 e 6 dell’art. 37

• Il datore di lavoro è tenuto a valutare la
  formazione pregressa e ad integrarla sulla base
  del proprio documento di VdR e in funzione della
  mansione ricoperta dal neoassunto
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                            AGGIORNAMENTO
• Per lavoratori, dirigenti e preposti è previsto un aggiornamento
  quinquennale di 6 ore minime.

• L’aggiornamento non deve riguardare la mera riproposizione di
  argomenti già proposti nei corsi base.

• L’aggiornamento non può riguardare la formazione in relazione
  all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi

• Per garantire un monitoraggio di effettività sul processo di
  acquisizione delle competenze, possono essere previste verifiche
  annuali sul mantenimento delle competenze acquisite, , anche
  mediante piattaforme e-learning.


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                                                                      37
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                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 • I corsi per i dirigenti devono essere conclusi
   entro l’11 giugno 2013
 • I neoassunti devono frequentare i corsi
   anteriormente o contestualmente
   all’assunzione.
 • Ove ciò non sia possibile il processo di
   formazione deve essere completato entro 60
   giorni dall’assunzione.

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                                                                      38
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                     DISPOSIZIONI TRANSITORIE
                   IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE
• Non sono tenuti a frequentare i corsi previsti
  per loro, i lavoratori, i dirigenti ed i preposti
  che entro il 26 gennaio 2013 hanno
  frequentato corsi formalmente e
  documentalmente approvati, rispettosi delle
  previsioni normative per durata, contenuti e
  modalità di svolgimento dei corsi.


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                           RICONOSCIMENTO DELLA
                           FORMAZIONE PREGRESSA
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI

• Non è richiesta per coloro che alla data del 11 gennaio 2012
  hanno ricevuto una formazione che rispetti le previsioni
  normative per durata, contenuti e modalità di svolgimento dei
  corsi.
• Se la formazione è stata effettuata da più di 5 anni dal 11
  gennaio 2012 l’obbligo di aggiornamento deve essere
  ottemperato entro il 11 gennaio 2013
• La formazione particolare e aggiuntiva dei preposti deve
  essere conclusa entro il 11 gennaio 2013

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                                                                       40
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15/02/2012




                           RICONOSCIMENTO DELLA
                           FORMAZIONE PREGRESSA
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Non è richiesta per i dirigenti che

• dimostrino di avere svolto entro l’11 gennaio 2012 una
  formazione conforme all’art. 3 del DM 16/01/1997, effettuata
  dopo il 14 agosto 2003;
• Dimostrino di avere frequentato i corsi del Modulo A per ASPP
  e RSPP di cui all’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006



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                 LA FORMAZIONE VIA E-LEARNING
                         ALLEGATO 1
• Si intende un modello formativo interattivo
  non limitato alla semplice fruizione di
  materiali didattici via internet.

• Utilizza una piattaforma informatica come
  strumento di realizzazione di un percorso di
  apprendimento dinamico che contribuisca alla
  nascita di una comunità di pratica on-line.

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                                                                       42
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15/02/2012




                    ALLEGATO 1
   CONDIZIONI PER LA FORMAZIONE VIA E-LEARNING


a) Sede e strumentazione
b) Programma e materiale didattico
   formalizzato
c) Tutor
d) Valutazione
e) Durata
f) Materiali

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                       CRITERI PER L’ADEMPIMENTO
                        DELL’OBBLIGO FORMATIVO




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                                                                     44
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15/02/2012




           DERIVAZIONE DELL’OBBLIGO E CRITERI

• Decreto legislativo n° 81 del 9 aprile 2008, Art.
  37

• Criterio di adeguatezza e sufficiente

• Criterio della gerarchia normativa



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                           LUCI ED OMBRE




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15/02/2012




                           LUCI ED OMBRE

Le luci
• Viene definito un percorso iniziale per i diversi
  soggetti
• Viene definita la formazione di base per dirigenti e
  preposti
• Viene inquadrato il percorso formativo in funzione
  della VdR
• Vengono indicati i criteri dell’aggiornamento
  periodico
Dott. Piergiorgio Frasca   L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
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                           LUCI ED OMBRE

Le ombre
• L’articolazione dei livelli di rischio per settore Ateco non
  rispecchia la effettività dei rischi nelle diverse categorie
• Non è del tutto chiaro il trattamento da riservare alla
  formazione pregressa
• La figura del docente non è definita in base alle qualità
  formative, ma sulla base di un’esperienza professionale
• Vi sono diverse incongruenze, come quella di privilegiare
  l’interattività come metodo ma di fissare un numero massimo
  di partecipanti che la renderebbe inattuabile

Dott. Piergiorgio Frasca   L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
                                                                    48
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15/02/2012




                             LUCI ED OMBRE

Le ombre
• Vi è una centratura quasi esclusivamente sulle
  “materie” di insegnamento, anziché sui processi di
  apprendimento
• Per quanto riguarda la formazione dei dirigenti, la
  sua impostazione sembra orientata a farne una
  specie di RSPP di basso livello, anziché puntare a fare
  acquisire competenze gestionali finalizzate a
  garantire processi lavorativi sicuri.

Dott. Piergiorgio Frasca       L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
                                                                        49
Studio Frasca - Monza              sulla formazione alla sicurezza




                       Dott. Piergiorgio Frasca
                    Psicologo del lavoro e delle organizzazioni




                           GRAZIE PER L’ATTENZIONE




                             studiofrasca@iol.it
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La formazione alla sicurezza nel nuovo accordo stato regioni

  • 1. GRUPPO DI STUDIO SICUREZZA E AMBIENTE LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA NEL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI Relatore: Ing. Piergiorgio FRASCA Giovedì 16 febbraio 2012 Ore 17.30 Centro Produttività Veneto - Fondazione Giacomo Rumor Produttività Area Gruppi di Studio
  • 2. 15/02/2012 Dott. Piergiorgio Frasca  Psicologo del lavoro e delle organizzazioni  Esperto in sicurezza sul lavoro  RSPP qualificato art. 32  Coordinatore sicurezza certificato ICPrev-ACCREDIA  Membro della Commissione Ergonomia e del “Gruppo Principi Generali di ergonomia” dell’UNI e del Gruppo di lavoro UNI sulle linee guida per i Rischi psicosociali e di stress correlato al lavoro  Socio AIAS – Coordinatore Comitato AIAS Formazione studiofrasca@iol.it Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 1 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza L’ACCORDO STATO-REGIONI PER LA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA Dott. Piergiorgio Frasca Psicologo del lavoro e delle organizzazioni Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 2 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 1
  • 3. 15/02/2012 ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO A) CAMPO DI APPLICAZIONE L’Accordo fa riferimento all’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e disciplina: • durata • contenuti minimi • modalità della formazione e dell’aggiornamento di • lavoratori, dirigenti e preposti (in applicazione art. 37, c.7) • formazione facoltativa soggetti art. 21, c. 1 del D.Lgs. 81/08 Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 3 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO B) ENTRATA IN VIGORE • È stato firmato il 21 dicembre 2011 • È stato pubblicato sulla G.U. n° 8 del 11 gennaio 2012 • È entrato in vigore il 26 gennaio 2012 Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 4 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 2
  • 4. 15/02/2012 ATTIVITA’ ESCLUSE A) Formazione prevista dai Titoli successivi al Tit. 1 del D.Lgs. 81/08 B) Formazione relativa all’uso di attrezzature per le quali è previsto un percorso formativo specifico C) Addestramento di cui all’art 37, c.5 D) Non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali (fino ad attuazione art 3, c. 13) Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 5 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza ELEMENTI SALIENTI DELL’ ACCORDO a) percorso formativo articolato su una formazione generale e una formazione specifica b) contenuti percorso formativo e durata minima in funzione della classificazione di rischio dell’azienda c) collaborazione con Enti bilaterali e con Organismi paritetici territoriali d) requisiti dei docenti e) organizzazione della formazione f) metodologia di insegnamento/apprendimento Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 6 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 3
  • 5. 15/02/2012 PERCORSO FORMATIVO IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DI RISCHIO DELL’AZIENDA Le aziende sono classificate in tre gruppi di rischio a seconda del settore Ateco: Assicurazioni, Alberghi e ristoranti, Commercio, Attività immobiliari, Artigianato, Associazioni RISCHIO BASSO culturali e sportive, Servizi domestici, Organizzazioni extraterritoriali. Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio, Comunicazioni, Assistenza RISCHIO MEDIO sociale non residenziale. Costruzioni, Industria alimentare, Estrattiva, RISCHIO ALTO Tessile, Legno, Manifatturiero, lav Metalli, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi residenziali Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 7 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza FORMAZIONE DEI LAVORATORI Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 8 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 4
  • 6. 15/02/2012 FORMAZIONE DEI LAVORATORI PERCORSO E DURATA MINIMI RISCHIO BASSO H RISCHIO MEDIO H RISCHIO ALTO H Formazione generale 4 Formazione generale 4 Formazione generale 4 Formazione specifica 4 Formazione specifica 8 Formazione specifica 12 Totale formazione 8 Totale formazione 12 Totale formazione 16 minima minima minima Attestazione di frequenza Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore per tutti i macrosettori di rischio Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 9 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza COLLABORAZIONE CON ENTI BILATERALI E CON ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI • Per i corsi di formazione per i lavoratori occorre richiedere preventivamente la collaborazione di Enti Bilaterali e OPT • La richiesta deve essere inoltrata agli EB e OPT esistenti nel territorio e relativi al settore operativo aziendale • Se la richiesta trova riscontro da detti organismi , occorre tenere conto delle indicazioni da essi date, anche se la formazione non è loro affidata • In caso di assenza di EB e/o di OPT e in caso di mancato riscontro da detti organismi entro 15 gg dalla data di invio della richiesta, il Ddl procede ad effettuare la formazione Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 10 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 5
  • 7. 15/02/2012 REQUISITI MINIMI DEI DOCENTI Possono fare i docenti: • Coloro che possono dimostrare di possedere una specifica esperienza almeno triennale di insegnamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro • Coloro che possono dimostrare di possedere una specifica esperienza professionale almeno triennale in materia di salute e sicurezza sul lavoro • Coloro che possono dimostrare di avere svolto per almeno un triennio i compiti di RSPP Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 11 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE Per ciascun corso si deve prevedere: • Un soggetto organizzatore del corso, che può essere lo stesso datore di lavoro; • Un responsabile del progetto formativo (e quindi un progetto formativo), che può essere il docente stesso; • I nominativi dei docenti; • Un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità; • Il registro di presenza dei partecipanti; • L’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste; • La declinazione dei contenuti, tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché i contenuti connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 12 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 6
  • 8. 15/02/2012 ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE ASPETTI PARTICOLARI A) Nel caso di lavoratori stranieri • È obbligatorio effettuare la verifica preliminare della comprensione e conoscenza della lingua utilizzata per la formazione; • La verifica va effettuata con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione • Se del caso, occorre prevedere la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore. • Per garantire l’efficacia della formazione possono essere previsti specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-learning. Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 13 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO Deve essere privilegiato un approccio interattivo che comporti la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. Pertanto occorre: • Garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni e lavori in e di gruppo; • Favorire metodologie di apprendimento interattive, basate ad esempio sul problem solving, applicate a simulazioni o a situazioni specifiche, ponendo particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione. • Prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche. Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 14 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 7
  • 9. 15/02/2012 UTILIZZO DELL’ E-LEARNING Deve rispondere ai criteri e alle condizioni dell’Allegato 1) dell’Accordo ed è consentita per: • La formazione generale per i lavoratori • La formazione dei dirigenti • La formazione dei preposti, limitatamente ai punti da 1 a 5 della formazione aggiuntiva • Progetti formativi sperimentali individuati da Regioni e Province Autonome Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 15 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI ART. 21, C1 Il percorso formativo minimo prevede: A) Una Formazione generale di durata non inferiore a 4 ore per tutti i settori i cui contenuti fanno riferimento all’art. 37, c. 1 B) Una Formazione specifica di durata minima variabile da 4, 8 e 12 ore, in funzione della classe di rischio dell’azienda, i cui contenuti fanno riferimento alle mansioni, ai danni e alle misure di prevenzione e protezione, secondo quanto prevede l’art. 37 c. 3 C) Sono oggetto della formazione la formazione specifica di cui sopra e la formazione sui rischi specifici dei Titoli successivi al Tit. 1) Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 16 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 8
  • 10. 15/02/2012 DECLINAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA La formazione specifica deve riguardare: • i rischi presenti nel settore di appartenenza dell’azienda • La specificità dei rischi dell’azienda • I rischi propri delle attività del lavoratore autonomo Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 17 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza DECLINAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA Contenuti e durata della formazione specifica: • sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal DL • a eventuali contenuti previsti dalla contrattazione collettiva e da procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale • I contenuti e la durata della formazione specifica indicati nell’Accordo sono da considerare minimi e possono essere ampliati in base alla natura ed entità dei rischi presenti in azienda. Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 18 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 9
  • 11. 15/02/2012 DECLINAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA Condizioni particolari A) Indipendentemente dalla classe di rischio dell’azienda, i lavoratori che non svolgono mansioni che comportino la presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi possono frequentare i corsi individuati per il Rischio Basso. B) Per il comparto delle costruzioni è riconosciuta come formazione Generale quella di primo ingresso del progetto “16ore-MICS”. Per la formazione specifica vale il criterio di corrispondenza delle attività effettuate ai requisiti previsti nell’Accordo. C) Costituisce credito formativo permanente sia la formazione generale, sia quella specifica di settore derivanti dalla frequenza di corsi di formazione professionali presso strutture accreditate. Il datore di lavoro deve comunque assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi. Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 19 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 20 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 10
  • 12. 15/02/2012 CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI • La formazione del preposto comprende: • A) la formazione dei lavoratori in relazione alla classe di rischio dell’azienda • B) un Modulo aggiuntivo specifico per il preposto in relazione agli obblighi dell’art. 19) di minimo 8 ore Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 21 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI Formazione minima prevista per i Formazione particolare aggiuntiva di 8 lavoratori in funzione del ore per tutti i macrosettori di rischio. macrosettore di rischio Obbligo di frequenza per almeno il 90% delle ore di formazione Prova di verifica obbligatoria mediante colloquio o test Attestato di frequenza e superamento della prova di verifica PER TUTTI I MACROSETTORI DI RISCHIO Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore per i lavoratori + Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore per i compiti di preposto Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 22 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 11
  • 13. 15/02/2012 FORMAZIONE DEI DIRIGENTI Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 23 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI • È in relazione agli obblighi dell’art. 37, c.7 e 18 • Sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori • È strutturata su 4 moduli • Durata minima 16 ore Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 24 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 12
  • 14. 15/02/2012 FORMAZIONE DEI DIRIGENTI • MODULO 1 – Giuridico-Normativo • MODULO 2 – Gestione e organizzazione della sicurezza • MODULO 3 – Individuazione e valutazione dei rischi • MODULO 4 – Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 25 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI Formazione minima della durata di 16 ore strutturata in 4 moduli formativi Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 Giuridico - Gestione ed Individuazione e Comunicazione, normativo organizzazione valutazione dei formazione e della sicurezza rischi consultazione Obbligo di frequenza per almeno il 90% delle ore di formazione Prova di verifica obbligatoria mediante colloquio o test Attestato di frequenza e superamento della prova di verifica Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 26 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 13
  • 15. 15/02/2012 ATTESTATI Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 27 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza NORME PER IL RILASCIO DEGLI ATTESTATI • Gli attestati sono rilasciati dagli organizzatori dei corsi • Sono previsti 2 tipi di attestati A) per i lavoratori • Attestazione di frequenza di almeno 90% ore di formazione previste dal corso B) per i dirigenti e i preposti • Attestazione di frequenza di almeno 90% ore di formazione previste dal corso + superamento prova di verifica Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 28 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 14
  • 16. 15/02/2012 CARATTERISTICHE ATTESTATI Devono prevedere: • Indicazione del soggetto organizzatore del corso • Normativa di riferimento • Dati anagrafici e profilo professionale del corsista • Specifica tipologia del corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato • Periodo di svolgimento del corso • Firma del soggetto organizzatore del corso. Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 29 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza CREDITI FORMATIVI Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 30 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 15
  • 17. 15/02/2012 CREDITI FORMATIVI PERMANENTI Costituiscono credito formativo permanente: • Modulo di formazione generale per i lavoratori • Formazione particolare aggiuntiva per i preposti (salvo modifiche intervenute nel rapporto di preposto) • La formazione dei dirigenti • I crediti formativi dei lavoratori e dei preposti hanno validità fino a quando non intervengono cambiamenti, come previsto dall’art. 37, c. 4. Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 31 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI FORMAZIONE DEI LAVORATORI FATTISPECIE CONDIZIONE CREDITO FORMATIVO/ COMMA 4 ART 37 INTERVENTI PREVISTI Costituzione di nuovo Con passaggio ad azienda • Sia Formazione generale rapporto di lavoro o inizio dello stesso settore • Sia Formazione specifica di nuova utilizzazione in produttivo di quello per il caso di somministrazione quale è stata fatta la formazione Costituzione di nuovo Con passaggio ad azienda • Solo Formazione rapporto di lavoro o inizio di diverso settore generale di nuova utilizzazione in produttivo caso di somministrazione • Ripetizione Formazione specifica relativa al nuovo settore Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 32 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 16
  • 18. 15/02/2012 RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI (in base a comma 4, art. 37) FATTISPECIE CONDIZIONE CREDITO FORMATIVO/ COMMA 4 ART 37 INTERVENTI PREVISTI Svolgimento di mansioni Svolgimento di mansioni • Sia Formazione generale diverse all’interno della riconducibili ad un settore • Sia Formazione specifica stessa azienda a rischio maggiore , in • Completamento base all’Allegato 2 Formazione specifica con modulo integrativo sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi della nuova mansione Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 33 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI (in base a comma 4, art. 37) FATTISPECIE CONDIZIONE CREDITO FORMATIVO/ COMMA 4 ART 37 INTERVENTI PREVISTI Trasferimento o Con passaggio ad azienda • Solo Formazione cambiamento di mansioni di diverso settore generale produttivo Introduzione di nuove • Ripetizione Formazione tecnologie, nuove specifica limitata alle attrezzature, nuove modifiche o ai contenuti sostanze o preparati di nuova introduzione pericolosi Formazione precedente Se prevista nella • Formazione generale all’assunzione contrattazione collettiva nazionale o di settore Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 34 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 17
  • 19. 15/02/2012 RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI FORMAZIONE DEI PREPOSTI FATTISPECIE CONDIZIONE CREDITO FORMATIVO/ INTERVENTI PREVISTI Formazione particolare Nell’ambito della stessa • Credito formativo aggiuntiva per i preposti azienda o di altra permanente azienda: • Il datore di lavoro deve qualora non si sia comunque valutare la determinato alcun formazione pregressa cambiamento nel ed eventualmente rapporto di proposizione integrarla, sulla base della propria VdR Formazione precedente Se prevista nella • Formazione generale all’assunzione contrattazione collettiva nazionale o di settore Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 35 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza VALIDITA’ DEI CREDITI FORMATIVI • I crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fino a quando non intervengono cambiamenti, secondo quanto indicato nei commi 4 e 6 dell’art. 37 • Il datore di lavoro è tenuto a valutare la formazione pregressa e ad integrarla sulla base del proprio documento di VdR e in funzione della mansione ricoperta dal neoassunto Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 36 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 18
  • 20. 15/02/2012 AGGIORNAMENTO • Per lavoratori, dirigenti e preposti è previsto un aggiornamento quinquennale di 6 ore minime. • L’aggiornamento non deve riguardare la mera riproposizione di argomenti già proposti nei corsi base. • L’aggiornamento non può riguardare la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi • Per garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere previste verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite, , anche mediante piattaforme e-learning. Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 37 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza DISPOSIZIONI TRANSITORIE • I corsi per i dirigenti devono essere conclusi entro l’11 giugno 2013 • I neoassunti devono frequentare i corsi anteriormente o contestualmente all’assunzione. • Ove ciò non sia possibile il processo di formazione deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione. Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 38 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 19
  • 21. 15/02/2012 DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE • Non sono tenuti a frequentare i corsi previsti per loro, i lavoratori, i dirigenti ed i preposti che entro il 26 gennaio 2013 hanno frequentato corsi formalmente e documentalmente approvati, rispettosi delle previsioni normative per durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 39 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI • Non è richiesta per coloro che alla data del 11 gennaio 2012 hanno ricevuto una formazione che rispetti le previsioni normative per durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. • Se la formazione è stata effettuata da più di 5 anni dal 11 gennaio 2012 l’obbligo di aggiornamento deve essere ottemperato entro il 11 gennaio 2013 • La formazione particolare e aggiuntiva dei preposti deve essere conclusa entro il 11 gennaio 2013 Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 40 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 20
  • 22. 15/02/2012 RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI Non è richiesta per i dirigenti che • dimostrino di avere svolto entro l’11 gennaio 2012 una formazione conforme all’art. 3 del DM 16/01/1997, effettuata dopo il 14 agosto 2003; • Dimostrino di avere frequentato i corsi del Modulo A per ASPP e RSPP di cui all’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 41 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza LA FORMAZIONE VIA E-LEARNING ALLEGATO 1 • Si intende un modello formativo interattivo non limitato alla semplice fruizione di materiali didattici via internet. • Utilizza una piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che contribuisca alla nascita di una comunità di pratica on-line. Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 42 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 21
  • 23. 15/02/2012 ALLEGATO 1 CONDIZIONI PER LA FORMAZIONE VIA E-LEARNING a) Sede e strumentazione b) Programma e materiale didattico formalizzato c) Tutor d) Valutazione e) Durata f) Materiali Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 43 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza CRITERI PER L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 44 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 22
  • 24. 15/02/2012 DERIVAZIONE DELL’OBBLIGO E CRITERI • Decreto legislativo n° 81 del 9 aprile 2008, Art. 37 • Criterio di adeguatezza e sufficiente • Criterio della gerarchia normativa Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 45 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza LUCI ED OMBRE Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 46 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 23
  • 25. 15/02/2012 LUCI ED OMBRE Le luci • Viene definito un percorso iniziale per i diversi soggetti • Viene definita la formazione di base per dirigenti e preposti • Viene inquadrato il percorso formativo in funzione della VdR • Vengono indicati i criteri dell’aggiornamento periodico Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 47 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza LUCI ED OMBRE Le ombre • L’articolazione dei livelli di rischio per settore Ateco non rispecchia la effettività dei rischi nelle diverse categorie • Non è del tutto chiaro il trattamento da riservare alla formazione pregressa • La figura del docente non è definita in base alle qualità formative, ma sulla base di un’esperienza professionale • Vi sono diverse incongruenze, come quella di privilegiare l’interattività come metodo ma di fissare un numero massimo di partecipanti che la renderebbe inattuabile Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 48 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 24
  • 26. 15/02/2012 LUCI ED OMBRE Le ombre • Vi è una centratura quasi esclusivamente sulle “materie” di insegnamento, anziché sui processi di apprendimento • Per quanto riguarda la formazione dei dirigenti, la sua impostazione sembra orientata a farne una specie di RSPP di basso livello, anziché puntare a fare acquisire competenze gestionali finalizzate a garantire processi lavorativi sicuri. Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 49 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza Dott. Piergiorgio Frasca Psicologo del lavoro e delle organizzazioni GRAZIE PER L’ATTENZIONE studiofrasca@iol.it Dott. Piergiorgio Frasca L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 50 Studio Frasca - Monza sulla formazione alla sicurezza 25