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La tutela della proprietà intellettuale:
                   il brevetto

                    Michele Petrone
                Technology Transfer Consultant
                    Basilicata Innovazione
                 www.basilicatainnovazione.it




1
                      Michele Petrone
Contenuti

     Il brevetto nella competizione attuale
     I requisiti di base per la brevettazione

     Le procedure di brevettazione
     Brevetto italiano
     Brevetto con Procedura presso lo European Patent Office
     Brevetto con Procedura PCT

     Le ricerche brevettuali
     L’utilizzo della Banca dati Espacenet (ed i suoi limiti)

     Decisioni strategico - operative relative ai brevetti

     Backup slides
        I brevetti dei ricercatori universitari



 2
                                                  Michele Petrone
Il brevetto
    nella competizione attuale




3            Michele Petrone
Il brevetto: caratteri introduttivi


      Il brevetto attribuisce un diritto esclusivo a produrre, utilizzare, vendere, importare una
      determinata invenzione.


      Tale diritto esclusivo viene rilasciato da Autorità nazionali e sovranazionali (UIBM in Italia,
      European Patent Office), rispettando determinate procedure.


      Il diritto esclusivo viene concesso per un periodo pari a 20 anni.


      L’invenzione è brevettabile se risolve un problema tecnico (un nuovo prodotto, un
      processo che fornisce un nuovo modo di realizzare qualcosa, un metodo, una nuova
      soluzione tecnica per un problema. Occorre realizzare il cosiddetto ‘effetto tecnico’).




  4
                                            Michele Petrone
Il brevetto: caratteri introduttivi (2)




 5
                             Michele Petrone
I brevetti … nella vita quotidiana

Trade marks:
  Made by "Nokia"
  Product "N95"

Patents:
  Data-processing methods
  Semiconductor circuits
  Chemical compounds
 …

Copyrights:                 Designs:
 Software code               Form of overall phone
 Instruction manual          Arrangement of buttons in oval shape
 Ringtone                    Three-dimensional wave form of buttons
                             …

                            Trade secrets:
                            ?

 6
                            Michele Petrone
I brevetti … nella vita quotidiana




                      Supermercato, San Diego (Giugno 2010)

  7
                                Michele Petrone
I brevetti … per le imprese

      Microsoft è stata condannata da un giudice del Texas al pagamento di 106 milioni di dollari
      di risarcimento, per aver violato due brevetti depositati dall’azienda californiana VirnetX,
      relativi a tecnologie di sicurezza per reti VPN (www.patnet.it, 18 Marzo 2010).


      Nel 2008, Johnson & Johnson ha acquistato Amic, start-up svedese, per un controvalore di
      40 milioni di dollari. Amic è una società di R&S nell’ambito della diagnostica.


      Nel marzo 2005 RIM (Research in Motion) ha ratificato un accordo con la società NTP sulla
      base di 612.5 milioni di dollari per chiudere la vertenza sulla presunta violazione di 5
      brevetti sulla gestione wireless delle email alla base del Blackberry (www.patnet.it).




  8
                                           Michele Petrone
I brevetti … per le imprese (2)

Se analizziamo il valore totale degli assets di grandi multinazionali risulta che:
         Microsoft ha il 95% di intangible assets ed il 5% di tangible assets;
         Amazon ha il 93% di intangible assets ed il 7% di tangible assets;
         Procter & Gamble ha l’84% di intangible assets ed il 16% di tangible assets.



Se consideriamo l’indice S&P 500 (che raccoglie le 500 imprese maggiormente capitalizzate negli
Stati Uniti), risulta che:
          Nel 1979 gli asset intangibili pesavano solo per il 20%.
          Nel 1997, gli asset intangibili pesavano per ben il 73% del totale valore degli assets.




     Fonte: Scellato (2010)




 9                                            Michele Petrone
I brevetti … per gli Atenei


   L’Università della California, nel 2000 ha ricevuto 61,5 milioni di dollari da royalties su propri
   brevetti (Fonte: The Scientist, 2002).


   L’Università di Yale ha costruito una nuova struttura di ricerca medicale attraverso
   un’operazione di finanziamento basata sulle royalties dal brevetto sullo Zerit, un farmaco HIV
   (Fonte: The Economist).


   Le Università italiane disponevano di un portafoglio di 2.541 brevetti al dicembre 2009
   (Fonte: Netval, 2011).




  10
                                         Michele Petrone
I brevetti … per i broker di tecnologie


  Ocean Tomo, nel corso dell’asta per la vendita di brevetti tenutasi a San Francisco nella
  primavera del 2008, ha rilevato un volume di vendite cumulato per quasi 20 miliardi di
  dollari (www.oceantomo.net).




 11
                                     Michele Petrone
I brevetti … nei rapporti tra Università ed Imprese

Stanford v. Roche Questions Bayh-Dole Legislation
March 02, 2011

GenomeWeb staff

NEW YORK (GenomeWeb News) – The Supreme Court of the United States heard oral arguments
this week in a case involving PCR patents between Stanford University and Roche Molecular
Systems that could have implications for federally funded research institutions and businesses
nationwide. The decision in the Stanford University v. Roche Molecular Systems case may hinge
on a potential hole in the University and Small Business Patent Procedures Act — also known as
the Bayh-Dole Act — and could lead universities, institutes, and small businesses to adjust their
contracts procedures in order to protect intellectual property that was developed using federal
funding.
http://www.genomeweb.com/stanford-v-roche-questions-bayh-dole-legislation




    12
                                                                            Michele Petrone
Brevetti depositati in ambito internazionale




 Fonte: EPO (2011)




  13
                           Michele Petrone
I rapporti tra Inventore e Ufficio Brevetti


  Inventor/Applicant                            Patent Office


       Rivela                                    Concede
  INVENZIONE                                   ESCLUSIVITA’



                              Requisiti

                             Procedure




  14
                             Michele Petrone
I requisiti di base
     per la brevettazione




15         Michele Petrone
I requisiti di base


 European Patent Convention (art. 52 Patentable Inventions):
 ‘European Patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, which are
 suscettible of industrial applications, which are new and which involve an inventive step’.

 Codice della Proprietà Industriale in Italia (2005) (Oggetto del brevetto - art. 45):
 ‘Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione, le invenzioni nuove che implicano
 un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale’.

 Il brevetto è concesso per un’invenzione che presenti i requisiti di:
             a) novità
             b) attività inventiva
             c) applicabilità industriale




  16                                                    Michele Petrone
a) La novità
      European Patent Convention (art. 54 - Novelty):

      1. An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.
      2. The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a
      written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent
      application.
      3. Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to
      the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as
      comprised in the state of the art.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Codice della Proprietà Industriale in Italia (2005) (art. 46 – la novità):

      1. Un'invenzione e' considerata nuova se non e' compresa nello stato della tecnica.
      2. Lo stato della tecnica e' costituito da tutto ciò che e' stato reso accessibile al pubblico nel territorio
      dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una
      descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
      3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto
      nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così
      come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e
      che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

   17                                                                      Michele Petrone
b) Lo step inventivo


    La European Patent Convention (art. 56 – Inventive step):
    ‘An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state
    of the art, it is not obvious to a person skilled in the art’.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Il Codice della Proprietà Industriale in Italia (2005) (art. 48 - Attività inventiva):
    ‘Un'invenzione e' considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona
    esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica’.




   18                                                   Michele Petrone
b) Lo step inventivo (2)


  ‘Person skilled in the art’:
          Persona che risulta esperta in quel ramo, pur senza una specifica abilità inventiva
          Possiede una generale conoscenza dello stato dell’arte
          Utilizza le normali metodologie di sperimentazione
          Potrebbe essere un team



  ‘Obvious ’:
          Non oltre il normale progresso tecnologico
          Segue logicamente e linearmente la prior art
          Non richiede abilità che vanno oltre quelle possedute da una persona esperta nel ramo




  19                                     Michele Petrone
b) Lo step inventivo (3)

Indizi di Altezza Inventiva:
   Il progresso tecnico (ipotesi di miglioramento di rendimento o di sicurezza, semplificazione della
   struttura di un prodotto o di un procedimento, riduzione di costi).
   il cd. sinergismo (quando la combinazione di due caratteristiche note determini un risultato
   tecnicamente superiore a quello che il tecnico medio si poteva attendere dalla somma delle
   peculiarità note considerate separatamente).
   il superamento di particolari difficoltà o di effettivi ostacoli tecnici.


Indizi di Ovvietà:
     la semplice sostituzione di materiali.
     le mere modifiche di parti, i mutamenti di forma e proporzioni, le inversioni di fasi.
     il mero adattamento dell’invenzione altrui ad un campo diverso.
     l’ipotesi di equivalenza, ossia quando al posto di uno o più elementi di un’invenzione se ne
     pongono altri già noti come equivalenti che non ne modificano il risultato tecnico ed economico.

Fonte: Colangelo (2011)




   20                                        Michele Petrone
c) Applicabilità industriale

European Patent Convention (art. 57):
‘An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or
used in any kind of industry, including agriculture”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Codice della Proprietà Industriale in Italia (2005) (art. 48. Industrialità):
‘Un'invenzione e' considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può
essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola’.




   21                                                   Michele Petrone
Se avete intenzione di brevettare …
                   NON PUBBLICATE prima del deposito
                   non pubblicate articoli/non inviate in referaggio per la pubblicazione,
                   non fate comunicazioni di stampa, presentazioni a conferenze, poster,
                   proceedings, blog, ecc.


                   NON VENDETE prodotti che incorporano l’invenzione prima del
                   deposito del brevetto.



                   NO Presentazioni o Lectures prima del deposito
                   eccetto sotto non-disclosure agreement (NDA)



                   Cercate assistenza degli Studi di Consulenza Brevettuale
                   Depositate prima di rendere nota l’invenzione!


 22                             Michele Petrone
Se avete intenzione di brevettare … (2)

  CONSERVATE la ‘Novità’ della vostra Invenzione.
  Non pubblicate e non divulgate (presentazioni, ecc.) la vostra invenzione.
  Eventuali presentazioni riservate a partner industriali e finanziarie vanno gestiti con appositi
  Accordi di Riservatezza.


  VERIFICATE la ‘Novità’ della vostra Invenzione.
  Verificato lo stato dell’arte rispetto alla vostra invenzione. Quello che vi può apparire ‘Nuovo’,
  potrebbe essere già in uso, pubblicato, brevettato da altri. È opportuno interrogare Banche
  Dati (gratuite - Espacenet) per una prima valutazione.


  INTERROGATEVI sull ‘Altezza Inventiva’ della vostra Invenzione.
  Si tratta del requisito più difficile da verificare. Alcuni Indizi di ‘Altezza Inventiva’ vs ‘Indizi di
  Ovvietà’ possono guidarvi (slide 19).




 23                                          Michele Petrone
Le procedure di brevettazione




24              Michele Petrone
Le procedure di brevettazione


      Brevetto italiano
      Brevetto con Procedura presso l’EPO (European Patent Office)
      Brevetto con Procedura PCT (Patent Cooperation Treaty)




 25                                   Michele Petrone
Il brevetto in Italia




26         Michele Petrone
La domanda di brevetto italiana


  La domanda di brevetto italiana può essere depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e
  Marchi (UIBM) oppure presso le Camere di Commercio provinciali . Le Camere di Commercio
  entro i successivi dieci giorni trasmettono all’UIBM gli atti depositati.


  L’UIBM innanzitutto verifica: a) il rispetto dei requisiti formali; b) l’oggetto della domanda
  affinché non riguardi uno dei tipi di invenzioni non brevettabili (ai sensi dell'art. 45 c.p.i. - le
  teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali,
  per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; le presentazioni di
  informazioni); c) l’oggetto della domanda affinché non riguardi materia contraria all’ordine
  pubblico o al buon costume.




 27                                         Michele Petrone
La domanda di brevetto italiana (2)

  L’Ufficio italiano inizialmente non svolgeva un esame sostanziale relativo ai requisiti di novità, attività
  inventiva, applicabilità industriale, a meno che la loro assenza non risultasse assolutamente evidente.


  Un recente intervento di legge prevede che l’UIBM effettui un esame sostanziale delle domande
  italiane. A partire da Marzo 2011, l’UIBM invia rapporti di ricerca ed opinioni scritte accompagnate
  da una lettera ministeriale in cui si invita il richiedente a prendere posizione sulla validità della
  domanda di brevetto alla luce della ricerca di anteriorità (vale a dire la verifica dello stato dell’arte),
  con segnalazione dei documenti che potrebbero invalidare la domanda italiana sul piano della
  mancanza di novità e di livello inventivo.


  L’art. 1 del decreto ministeriale ha stabilito che la ricerca di novità per domande presentate presso
  l’UIBM sia svolta dall’Ufficio Europeo Brevetti (EPO) come avviene per altri paesi, quali la Francia.
  Questa ricerca è gratuita per il richiedente grazie all’accordo tra l’EPO e l’UIBM. L’unico obbligo per il
  richiedente è quello di tradurre le rivendicazioni in inglese oppure di pagare una tassa per la
  traduzione.




 28                                           Michele Petrone
Numero Annuo delle domande di brevetto in Italia (2000-2010)




 29                       Michele Petrone
La domanda di brevetto italiana: considerazioni e suggerimenti

  Attenzione:
  Il deposito italiano ha un basso costo (tasse di deposito molto basse). La tentazione è di
  scrivere il brevetto da soli.
  Il Brevetto è l’asset principale della vostra Azienda. Fatevi assistere da uno Studio di consulenti
  brevettuale nella stesura del brevetto. Esistono precise ‘technicalities’ nella scrittura di un
  brevetto che ne rafforzano ed ampiano la tutela.
  Quanto depositato non può essere successivamente modificato (se non nei limiti di quanto già
  descritto nel brevetto). Quanto rivendicato nel brevetto è la vostra tutela!


  Opportunità:
  Il deposito italiano ha un basso costo. Può essere opportuno depositare dapprima il brevetto
  italiano. Si hanno 12 mesi per estenderlo a livello internazionale mantenendo la priorità
  sull’invenzione.




 30                                       Michele Petrone
Brevetto con procedura presso l’EPO
          (European Patent Office)




31                 Michele Petrone
Brevetto con Procedura presso l’EPO (European Patent Office)

  La European Patent Convention definisce una procedura centralizzata di brevettazione presso un Ente
  unico (EPO – European Patent Office).


  L’EPO è regolato dalla European Patent Convention del 1973. Ha sedi a Monaco, l’Aja, Berlino. È
  suddiviso in 5 Divisioni (DG1, DG2, DG3, DG4, DG5).


  L’intero iter di brevettazione viene seguito da un unico Ente, garantendo così uniformità di procedure,
  criteri e limitando i costi (si evita la moltiplicazione di procedure nazionali).


  Il brevetto può essere richiesto ed ottenuto per i singoli Stati dell’Unione Europea indicati nella
  domanda, a discrezione del titolare.


  Il brevetto presso l’EPO non è un brevetto di carattere sovranazionale, bensì può essere considerato
  come un fascio di brevetti nazionali ottenuti attraverso una procedura unica (l’eventuale
  annullamento del brevetto in una causa nazionale non pregiudica la validità nei rimanenti Paesi
  membri).



 32                                         Michele Petrone
Rapporti tra procedure nazionali ed internazionali:
il diritto di priorità


La Convenzione di Parigi (1883) stabilisce che chiunque abbia depositato in un Paese dell’Unione
di Parigi (vi aderiscono quasi tutti i Paesi del mondo) una domanda di brevetto potrà effettuare
un corrispondente deposito nei rimanenti Paesi dell’Unione entro 12 mesi, mantenendo in
questi Paesi un diritto di priorità decorrente dalla data del primo deposito.


Il requisito della novità viene valutato alla data del primo deposito nazionale, non rilevando
altri documenti che sopravvengono nei dodici mesi successivi (tempo disponibile per
estendere il brevetto in altri Paesi).




  33                                                  Michele Petrone
Overview della procedura europea (1)

                                              Deposito
                                        (Inventor/Applicant)




                                Esame formale della domanda




      Pubblicazione della domanda
                                                                   Search Report/Writing Opinion
       (dopo 18 mesi dal deposito)




                                     Risposta al Search Report /
                                         Richiesta di esame



 34                                         Michele Petrone
Overview della procedura europea (2)

                              Richiesta di esame




                              Divisione di Esame




                                                                               Decisione di rifiuto
                              Brevetto (Granted)




                                                          Opposizione
                                                   (entro 9 mesi presso EPO)
         Contraffazione
      (Tribunali nazionali)


 35                                         Michele Petrone
Overview della procedura europea: i tempi




  36                       Michele Petrone
I numeri dell’EPO




 Fonte: EPO (2011)




 37                  Michele Petrone
Struttura del brevetto e
        procedimento presso
     lo European Patent Office




38            Michele Petrone
La struttura del brevetto

  Front Page


  Description


  Claims (rivendicazioni)


  Design




 39                         Michele Petrone
Front Page (deposito)




 40                     Michele Petrone
Front Page (2)

   Inventor: è colui a cui spetta la paternità dell’idea innovativa (diritti morali).


   Applicant: è il soggetto che richiede il rilascio del brevetto (può coincidere o meno con
   l’inventor). Se la richiesta viene accolta, diventa, l’assignee (assegnatario) (diritti commerciali).


   Priority: diritto di anteriorità garantito al momento del primo deposito (priority date).


   Designated contracting States: Paesi in cui si intende far valere il brevetto


   Rappresentative / Attorney: Mandatario


   Int. Cl. (International classification): Codice internazionale di classificazione del brevetto




  41                                         Michele Petrone
International Classification: codici


   A            Human necessities
   B            Performing operations; Transporting
   C            Chemistry; Metallurgy
   D            Textiles; Paper
   E            Fixed constructions
   F            Mechanical engineering; Lighting; Heating, Weapons; Blasting
   G            Physics
   H            Electricity




  42                                  Michele Petrone
Description

  La domanda di brevetto deve contenere la descrizione e i disegni necessari alla sua
  comprensione. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e
  completo, affinchè ogni persona esperta del ramo possa attuarla (art. 51 ‘Sufficiente
  descrizione’ Codice Proprietà Industriale).


  La descrizione deve comprendere:
         l’ambito tecnico di riferimento
         lo stato dell’arte
         il problema da risolvere
         la generale esposizione della soluzione proposta


  La proprietà intellettuale è concessa sui claim. La descrizione ed eventuali disegni possono
  essere utilizzati per meglio interpretare i claim.




 43                                        Michele Petrone
Claim (le rivendicazioni)


  La protezione dell’invenzione è definita dai claims (definiscono l’ambito di tutela).


  I claim devono essere scritti:
       in termini di caratteristiche tecniche;
      in maniera chiara e coincisa.


  I claim possono riguardare: prodotto, processo, metodo, uso, sistema.


  L’obiettivo nella scrittura del claim è ricercare quel trade off che:
      assicuri la differenziazione dalla prior art;
      ottenga la più ampia protezione possibile.




 44                                        Michele Petrone
Claim (le rivendicazioni) (2)




 45                             Michele Petrone
Caratteristiche dei Claim

  La rivendicazione si compone di due parti:


  Preambolo
  Caratteristiche tecniche che già esistono nella prior art



  Parte caratterizzante
  Le caratteristiche tecniche che definiscono l’invenzione (novità e step inventivo)




 46                                       Michele Petrone
Caratteristiche dei Claim (2)


   Claim indipendente
          Caratteristiche essenziali, quelle caratteristiche che risolvono il problema tecnico.
          Definizione che dichiara l’invenzione in senso generale.



   Claim dipendenti
          Definiscono i dettagli.
          Dettagli che potrebbero essere utilizzati durante la vita utile del brevetto.




  47                                      Michele Petrone
Caratteristiche dei Claim (3): la struttura ad albero


                                                   Claim 1
                                               (indipendente)




                               Claim 2                             Claim 3
                            (dipendente)                        (dipendente)




            Claim 4                             Claim 5
       (dipendente dal 2)                  (dipendente dal 2)




 48                               Michele Petrone
Il ‘gergo’ nella scrittura dei Claim

 writing instrument            = pen




 electrical power source for   = battery
 electronic circuits




 energy-storing means          = spring




 49                                  Michele Petrone
Il Search Report




 50                Michele Petrone
Come si legge il Search Report

 Documento contrassegnato con una X:
 documento di particolare rilevanza. Il claim non può essere considerato nuovo o non può
 essere considerato inventivo quando è presente questo documento.

 Documento contrassegnato con una Y:
 documento di particolare rilevanza. Il claim non comporta uno step inventivo se il documento
 è combinato con uno o più altri documenti, tale combinazione risultando ovvia ad una
 persona skilled nel settore.

 Documento contrassegnato con una A:
 documento che definisce lo stato dell’arte in generale, ma che non viene considerato di
 particolare rilevanza rispetto alla specifica domanda di brevetto.




 51                                     Michele Petrone
La writing opinion



  Il search report è accompagnato da una writing opinion, in cui l’esaminatore dell’EPO
  chiarisce, in relazione ai claim contestati, le motivazioni (mancanza dei requisiti di novità,
  step inventivo, unità del concetto inventivo).


  La writing opinion non viene pubblicato. Si tratta di un documento riservato destinato
  soltanto ad Applicant/ Mandatario.




 52                                       Michele Petrone
Cosa fare una volta ottenuto il search report e la writing opinion?


  Con riferimento ad alcuni claim, gli esaminatori hanno trovato una totale sovrapposizione
  con altri documenti (X o Y nel Search Report).



  L’Applicant se intende continuare nel processo di brevettazione deve agire sui claim (se
  possibile), sostanzialmente restringendo il brevetto.




 53                                      Michele Petrone
La concessione del brevetto




 54                           Michele Petrone
La concessione del brevetto (2): modifiche apportate nei claim




  55                        Michele Petrone
La concessione del brevetto (3): ripercorrendo i passaggi


  L’inventore/applicant ha depositato la domanda di brevetto.


  Il Search Report, prodotto dall’EPO, ha individuato documenti contrassegnati da una X
  (documento di particolare rilevanza ai fini della novità/step inventivo) con riferimento al
  claim 1 (claim indipendente).


  Così definito il brevetto non sarebbe stato concesso.


  L’Applicant (il Mandatario) hanno modificato il claim 1, aggiungendo ulteriori caratteristiche
  (quindi restringendo l’ambito di tutela).


  Il brevetto è stato concesso.




 56                                      Michele Petrone
Esemplificazione: Deposito


      Claim 1        Claim 2      Claim 3        Claim 4
        A              A            A              A
        B              B             B             B
        C              C1                          C
                                                   D




 57                            Michele Petrone
Esemplificazione: Stato dell’arte


  Stato dell’arte   Claim 1           Claim 2           Claim 3   Claim 4
        A             A                 A                  A        A
        B             B                  B                 B        B
        C             C                 C1                          C
                                                                    D



                       Quali dei claim può considerarsi nuovo?




  58                               Michele Petrone
Esemplificazione: Il search report

  Stato dell’ arte    Claim 1      Claim 2          Claim 3    Claim 4
         A               A            A                A         A
         B               B            B                B         B
         C               C            C1                         C
                                                                 D

  Search report         X                             X

                     Non nuovo     Nuovo           Non nuovo   Nuovo




  59                             Michele Petrone               59
Esemplificazione: il brevetto concesso


        Claim 1              Claim 2         Claim 3
          A                     A              A
          B                     B              B
          C1                    C2             C
                                               D




 60                        Michele Petrone
La procedura PCT




61        Michele Petrone
PCT: Patent Cooperation Treaty

  Il Patent Cooperation Treaty (PCT) è un accordo per la cooperazione internazionale in materia
  di brevetti.


  Il PCT non prevede la concessione di brevetti, bensì ne centralizza le fasi di deposito ed
  esame preliminare, al fine di semplificare le procedure e di ridurre i costi delle domande di
  brevetto.


  La procedura viene gestita dalla WIPO (World Intellectual Property Organisation) e può
  essere opportuno intraprenderla soprattutto qualora si intenda tutelare a livello mondiale
  l’invenzione.


  La Procedura si divide in due fasi: Fase Internazionale e Fasi Nazionali o Regionali.




 62                                       Michele Petrone
PCT: Patent Cooperation Treaty (2)
La Fase Internazionale prevede:
     (Chapter 1 - obbligatorio). Il deposito di un’unica domanda di brevetto internazionale (PCT
     Application) presso la sede WIPO di Ginevra o altro Ufficio brevetti ricevente, compilata su apposito
     modulo (PCT request); l’emissione di un rapporto di ricerca internazionale (International search
     report) con annessa un’opinione scritta sulla brevettabilità (written opinion).


     (Chapter 2 - facoltativo). Un esame della domanda (International Preliminary Examination) richiesto
     tramite apposita domanda, con il quale si ottiene un rapporto completo sulla brevettabilità
     dell’invenzione. L’utilizzo del Chapter 2 è funzionale all’ottenimento di un rapporto preliminare
     positivo, da far valere nella prosecuzione della domanda nelle diverse fasi nazionali. Tale parere è,
     tuttavia, non vincolante per le autorità nazionali.


Seguono le Fasi Nazionali che prevedono:
     il deposito di domanda presso i vari Uffici Brevetti dei Paesi di interesse. In Europa, per la maggior
     parte dei Paesi, la Fase nazionale deve essere obbligatoriamente effettuata tramite lo European
     Patent Office.

Fonte: Pallini D. (2008)



  63                                          Michele Petrone
PCT: Patent Cooperation Treaty (3)




  64                       Michele Petrone
Le ricerche brevettuali




65                 Michele Petrone
La ricerca brevettuale


   Esistono banche dati che registrano i brevetti (nelle varie fasi del procedimento).


   Individuare i brevetti esistenti in un determinato campo è importante per l’Azienda al fine di:
   conoscere lo stato dell’arte nel settore in cui opera, analizzare le strategie dei concorrenti,
   modificare la direzione degli investimenti in R&S, evitare inutili costi di brevettazione, ecc.




  66                                      Michele Petrone
La ricerca su: http://worldwide.espacenet.com/




 67                        Michele Petrone
La ricerca su: http://worldwide.espacenet.com/. Advanced Search




 68                       Michele Petrone
Esemplificazione (1): Sanofi Aventis - Applicant




  69                        Michele Petrone
Esemplificazione (2): Sanofi Aventis - Applicant




 70                         Michele Petrone
Esemplificazione (3): Sanofi Aventis - Applicant




 71                         Michele Petrone
Esemplificazione (4): Sanofi Aventis - Applicant




 72                         Michele Petrone
Esemplificazione (5): Sanofi Aventis – Applicant/Cardiovascular




  73                        Michele Petrone
Esemplificazione (6): Sanofi Aventis – Applicant/Cardiovascular




 74                                 Michele Petrone
Esemplificazione (7): Sanofi Aventis – Applicant/Cardiovascular




 75                                 Michele Petrone
Esemplificazione (8): Sanofi Aventis – Legal Status




 76                         Michele Petrone
Esemplificazione (1): Politecnico Milano – Applicant




 77                         Michele Petrone
Esemplificazione (2): Politecnico Milano – Applicant




 78                         Michele Petrone
Esemplificazione (1): Keywords - Tecnologia




 79                        Michele Petrone
Esemplificazione (2): Keywords - Tecnologia




 80                        Michele Petrone
Esemplificazione (3): Keywords – Tecnologia + Pub. Date




 81                       Michele Petrone
Esemplificazione (4): Keywords – Tecnologia + Pub. Date




 82                       Michele Petrone
Decisioni strategico-operative
           relative ai brevetti




83              Michele Petrone
Brevettare? E Cosa?


  Tra i vantaggi …
  Esclusività
  Vantaggio competitivo rispetto ai competitors
  Valore dell’Azienda
  Immagine


  Tra gli aspetti da valutare / monitorare…
  Costi di deposito e di mantenimento del portafoglio brevetti
  La pubblicazione della domanda (dopo 18 mesi) (si rende nota l’invenzione)
  Su quali elementi dell’invenzione è opportuno costruire la tutela brevettuale (cosa brevettare)




 84                                      Michele Petrone
Quando brevettare?



      idea           sviluppo            soluzione   prototipo         prodotto            vendita



             PRIMA                                                     DOPO

 Il deposito consente di ottenere la                 Un deposito precoce potrebbe non consentire di
 priorità.                                           inserire aspetti nella domanda, che non potranno
                                                     più rivendicarsi.
 Con la priorità nazionale (costi bassi), per
 un anno si può decidere se estendere la             Per essere depositato un brevetto deve essere
 protezione in ambito internazionale,                sufficientemente descritto (non si può depositare
 mantenendo la priorità.                             un’idea).
 Consente pubblicazione scientifica ai               Il deposito rende nota dopo 18 mesi l’invenzione
 ricercatori



 85                                                     Michele Petrone
Dove brevettare?


Richiede:


   Analisi del mercato (in quali mercati geografici opera l’Azienda?)
   Analisi della concorrenza (dove operano i principali concorrenti?)
   Analisi dei costi del portafoglio brevetti (tanto più se consideriamo start-up/spin-off)




 86                                       Michele Petrone                             86
Cosa mantenere in vita?




Fonte: Granieri M. (2009)

  87                        Michele Petrone   87
Come valutare i brevetti? (1)


  Metodi valutazione


  Cost – based                              quanto è costato sviluppare il brevetto?
  Market – based                            quale è il valore di brevetti analoghi?
  Income - based                            quale è il valore attuale dei flussi futuri attesi?
  Real option                               quale è il grado di flessibilità ed il livello di incertezza?


  Fonte: F. Munari (2008) – EvPat Project




 88                                                              Michele Petrone                   88
Come valutare i brevetti? (2)




 Fonte: Gambardella et al. (2008)

  89                                Michele Petrone   89
Come valutare i brevetti? (3)

Criticità delle valutazioni


    Alti livelli di incertezza tecnica sui risultati attesi
    Incertezza di mercato
    Incertezza legale (azioni future di concorrenti che limitano la freedom of operation)
    Dipendenza del brevetto dal know-how sottostante
    Difficoltà di individuare transazioni comparabili
    Necessità di competenze multi-disciplinari per effettuare la valutazione




 90                                                           Michele Petrone         90
Le Decisioni relative al Portafoglio Brevetti

     Generazione di                              Protezione
       invenzioni                                                             Mantenimento
                                               dell’invenzione



                                                                                                     Abbandono




                                                     Exploitation come             Exploitation
            Licensing / Cessione                      asset individuale          nel core business




                                                                         IP asset
     Imprese                        Spin-off                          backed finance
   già esistenti                   aziendale



Fonte: Ns. adattamento da Granieri M. (2009)

    91                                                                    Michele Petrone
Backup Slides
     ‘la tutela del software’




92           Michele Petrone
La tutela del software (1)

Art. 52 Convenzione di Monaco sul Brevetto (European Patent Convention)

1. European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial
   application, which are new and which involve an inventive step.

2. The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of
   paragraph 1:
   (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
   (b) aesthetic creations;
   (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing
   business, and programs for computers.

3. The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities
   referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or
   European patent relates to such subject-matter or activities as such.




 93                                      Michele Petrone                           93
La tutela del software (2)

Art. 45 Codice della proprietà industriale

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano
   un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
   a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
   b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale
   ed i programmi di elaboratore.

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo
   nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani,
   principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.




 94                                          Michele Petrone                            94
La tutela del software (3): tramite il diritto di autore


   Sono comprese nella protezione accordata dalla Legge sul Diritto di Autore i programmi per
   elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione
   intellettuale dell’’autore.

   Il diritto d’autore sorge nel momento in cui l’opera è realizzata.

   Per facilitare l'azionamento dei propri diritti esclusivi ai sensi dalla legge sul diritto d'autore,
   è consigliabile avere a disposizione atti di "presunzione": la registrazione SIAE.




 95                                        Michele Petrone                               95
La tutela del software (4): la brevettabilità


              Decisione del Technical Board of Appeal dell’Ufficio Brevetti Europeo
                                          (caso IBM)

                                    “further technical effect”




      Il software non può essere considerato provvisto di carattere tecnico solo per fatto di
      essere in grado di comandare un hardware.

      Per essere brevettabile deve presentare un “further technical effect”.

      L’effetto tecnico “ulteriore” può essere riscontrato sia all’esterno del computer su cui è
      caricato il software, sia all’interno del computer stesso.




 96                                        Michele Petrone                            96
La tutela del software (5): la brevettabilità

   Effetto Tecnico Ulteriore Interno, ovvero prodotto dal programma all’interno
   dell’elaboratore in cui è fatto girare. Ad esempio come miglioramento del funzionamento
   dell’elaboratore stesso. Casi specifici possono riguardare: ‘metodi per ricercare oggetti in
   una libreria’, ‘interoperabilità tra moduli di programma’, ‘trasformazioni tra sistemi di
   accesso a basi dati’, ‘funzionalità di applicazioni specifiche’, ecc..

   Effetto Tecnico Ulteriore Esterno, ovvero qualora il programma produce effetti tecnici
   distinti dal funzionamento dell’elaboratore, ad esempio comandando apparati o
   procedimenti industriali. Esempi possono essere:
              sistemi di controllo di processi industriali (sistemi per manovrare robot
              industriali);
              sistemi di controllo elettronico (sistema di controllo per centralina elettronica
              di un veicolo, per il funzionamento di apparecchiature, ecc.);
              sistemi di elaborazione e/o conversione di segnali elettrici o elettronici (sistemi
              di elaborazione nella diagnostica medica, sistemi di elaborazione nella
              telefonia, ecc.)




 97                                       Michele Petrone                            97
Backup Slides
     ‘i brevetti di ricercatori universitari’




98                   Michele Petrone
I brevetti dei ricercatori universitari (1)

Art. 65.
Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

    Il ricercatore e‘ titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. …
    L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

    Le Università, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo
    a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università.

    In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di
    sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non
    provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei
    proventi o canoni.

    Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in
    parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da
    soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.




  99                                            Michele Petrone                                99
Backup Slides
      ‘licensing di brevetti’




100           Michele Petrone
Licensing

Licensing
Acquisire/concedere l’uso del brevetto. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva. L’esclusiva
può riguardare un tempo determinato, un determinato territorio, un campo di applicazione.


Cross licensing
Licenza reciproca tra Aziende. Strategia che viene messa in atto quando le Aziende dispongono di
brevetti tra loro dipendenti, che ne limiterebbero reciprocamente la freedom of operation.


Free licensing
Licenza gratuita. L’obiettivo è quello di far affermare la propria tecnologia, fin verso un vero e
proprio standard.




 101
Per approfondimenti


 Sul tema delle procedure di brevettazione:
       D. Pallini, ‘Brevetti e Impresa’, Ipsoa 2008.



 Sul tema dei contratti per trasferimento ed utilizzo di brevetti:
       M. Granieri, G. Colangelo, F. De Michelis, ‘Introduzione ai contratti per il trasferimento di
       tecnologia. Profili contrattuali e diritto della concorrenza’, Cacucci 2009.




 102                                         Michele Petrone                           102
GRAZIE

                     Contatti:
      michele.petrone@basilicatainnovazione.it




103                  Michele Petrone
104   Michele Petrone

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Petrone incipit 2011 (1)

  • 1. La tutela della proprietà intellettuale: il brevetto Michele Petrone Technology Transfer Consultant Basilicata Innovazione www.basilicatainnovazione.it 1 Michele Petrone
  • 2. Contenuti Il brevetto nella competizione attuale I requisiti di base per la brevettazione Le procedure di brevettazione Brevetto italiano Brevetto con Procedura presso lo European Patent Office Brevetto con Procedura PCT Le ricerche brevettuali L’utilizzo della Banca dati Espacenet (ed i suoi limiti) Decisioni strategico - operative relative ai brevetti Backup slides I brevetti dei ricercatori universitari 2 Michele Petrone
  • 3. Il brevetto nella competizione attuale 3 Michele Petrone
  • 4. Il brevetto: caratteri introduttivi Il brevetto attribuisce un diritto esclusivo a produrre, utilizzare, vendere, importare una determinata invenzione. Tale diritto esclusivo viene rilasciato da Autorità nazionali e sovranazionali (UIBM in Italia, European Patent Office), rispettando determinate procedure. Il diritto esclusivo viene concesso per un periodo pari a 20 anni. L’invenzione è brevettabile se risolve un problema tecnico (un nuovo prodotto, un processo che fornisce un nuovo modo di realizzare qualcosa, un metodo, una nuova soluzione tecnica per un problema. Occorre realizzare il cosiddetto ‘effetto tecnico’). 4 Michele Petrone
  • 5. Il brevetto: caratteri introduttivi (2) 5 Michele Petrone
  • 6. I brevetti … nella vita quotidiana Trade marks: Made by "Nokia" Product "N95" Patents: Data-processing methods Semiconductor circuits Chemical compounds … Copyrights: Designs: Software code Form of overall phone Instruction manual Arrangement of buttons in oval shape Ringtone Three-dimensional wave form of buttons … Trade secrets: ? 6 Michele Petrone
  • 7. I brevetti … nella vita quotidiana Supermercato, San Diego (Giugno 2010) 7 Michele Petrone
  • 8. I brevetti … per le imprese Microsoft è stata condannata da un giudice del Texas al pagamento di 106 milioni di dollari di risarcimento, per aver violato due brevetti depositati dall’azienda californiana VirnetX, relativi a tecnologie di sicurezza per reti VPN (www.patnet.it, 18 Marzo 2010). Nel 2008, Johnson & Johnson ha acquistato Amic, start-up svedese, per un controvalore di 40 milioni di dollari. Amic è una società di R&S nell’ambito della diagnostica. Nel marzo 2005 RIM (Research in Motion) ha ratificato un accordo con la società NTP sulla base di 612.5 milioni di dollari per chiudere la vertenza sulla presunta violazione di 5 brevetti sulla gestione wireless delle email alla base del Blackberry (www.patnet.it). 8 Michele Petrone
  • 9. I brevetti … per le imprese (2) Se analizziamo il valore totale degli assets di grandi multinazionali risulta che: Microsoft ha il 95% di intangible assets ed il 5% di tangible assets; Amazon ha il 93% di intangible assets ed il 7% di tangible assets; Procter & Gamble ha l’84% di intangible assets ed il 16% di tangible assets. Se consideriamo l’indice S&P 500 (che raccoglie le 500 imprese maggiormente capitalizzate negli Stati Uniti), risulta che: Nel 1979 gli asset intangibili pesavano solo per il 20%. Nel 1997, gli asset intangibili pesavano per ben il 73% del totale valore degli assets. Fonte: Scellato (2010) 9 Michele Petrone
  • 10. I brevetti … per gli Atenei L’Università della California, nel 2000 ha ricevuto 61,5 milioni di dollari da royalties su propri brevetti (Fonte: The Scientist, 2002). L’Università di Yale ha costruito una nuova struttura di ricerca medicale attraverso un’operazione di finanziamento basata sulle royalties dal brevetto sullo Zerit, un farmaco HIV (Fonte: The Economist). Le Università italiane disponevano di un portafoglio di 2.541 brevetti al dicembre 2009 (Fonte: Netval, 2011). 10 Michele Petrone
  • 11. I brevetti … per i broker di tecnologie Ocean Tomo, nel corso dell’asta per la vendita di brevetti tenutasi a San Francisco nella primavera del 2008, ha rilevato un volume di vendite cumulato per quasi 20 miliardi di dollari (www.oceantomo.net). 11 Michele Petrone
  • 12. I brevetti … nei rapporti tra Università ed Imprese Stanford v. Roche Questions Bayh-Dole Legislation March 02, 2011 GenomeWeb staff NEW YORK (GenomeWeb News) – The Supreme Court of the United States heard oral arguments this week in a case involving PCR patents between Stanford University and Roche Molecular Systems that could have implications for federally funded research institutions and businesses nationwide. The decision in the Stanford University v. Roche Molecular Systems case may hinge on a potential hole in the University and Small Business Patent Procedures Act — also known as the Bayh-Dole Act — and could lead universities, institutes, and small businesses to adjust their contracts procedures in order to protect intellectual property that was developed using federal funding. http://www.genomeweb.com/stanford-v-roche-questions-bayh-dole-legislation 12 Michele Petrone
  • 13. Brevetti depositati in ambito internazionale Fonte: EPO (2011) 13 Michele Petrone
  • 14. I rapporti tra Inventore e Ufficio Brevetti Inventor/Applicant Patent Office Rivela Concede INVENZIONE ESCLUSIVITA’ Requisiti Procedure 14 Michele Petrone
  • 15. I requisiti di base per la brevettazione 15 Michele Petrone
  • 16. I requisiti di base European Patent Convention (art. 52 Patentable Inventions): ‘European Patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, which are suscettible of industrial applications, which are new and which involve an inventive step’. Codice della Proprietà Industriale in Italia (2005) (Oggetto del brevetto - art. 45): ‘Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione, le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale’. Il brevetto è concesso per un’invenzione che presenti i requisiti di: a) novità b) attività inventiva c) applicabilità industriale 16 Michele Petrone
  • 17. a) La novità European Patent Convention (art. 54 - Novelty): 1. An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art. 2. The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application. 3. Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Codice della Proprietà Industriale in Italia (2005) (art. 46 – la novità): 1. Un'invenzione e' considerata nuova se non e' compresa nello stato della tecnica. 2. Lo stato della tecnica e' costituito da tutto ciò che e' stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. 3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. 17 Michele Petrone
  • 18. b) Lo step inventivo La European Patent Convention (art. 56 – Inventive step): ‘An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art’. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Il Codice della Proprietà Industriale in Italia (2005) (art. 48 - Attività inventiva): ‘Un'invenzione e' considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica’. 18 Michele Petrone
  • 19. b) Lo step inventivo (2) ‘Person skilled in the art’: Persona che risulta esperta in quel ramo, pur senza una specifica abilità inventiva Possiede una generale conoscenza dello stato dell’arte Utilizza le normali metodologie di sperimentazione Potrebbe essere un team ‘Obvious ’: Non oltre il normale progresso tecnologico Segue logicamente e linearmente la prior art Non richiede abilità che vanno oltre quelle possedute da una persona esperta nel ramo 19 Michele Petrone
  • 20. b) Lo step inventivo (3) Indizi di Altezza Inventiva: Il progresso tecnico (ipotesi di miglioramento di rendimento o di sicurezza, semplificazione della struttura di un prodotto o di un procedimento, riduzione di costi). il cd. sinergismo (quando la combinazione di due caratteristiche note determini un risultato tecnicamente superiore a quello che il tecnico medio si poteva attendere dalla somma delle peculiarità note considerate separatamente). il superamento di particolari difficoltà o di effettivi ostacoli tecnici. Indizi di Ovvietà: la semplice sostituzione di materiali. le mere modifiche di parti, i mutamenti di forma e proporzioni, le inversioni di fasi. il mero adattamento dell’invenzione altrui ad un campo diverso. l’ipotesi di equivalenza, ossia quando al posto di uno o più elementi di un’invenzione se ne pongono altri già noti come equivalenti che non ne modificano il risultato tecnico ed economico. Fonte: Colangelo (2011) 20 Michele Petrone
  • 21. c) Applicabilità industriale European Patent Convention (art. 57): ‘An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Il Codice della Proprietà Industriale in Italia (2005) (art. 48. Industrialità): ‘Un'invenzione e' considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola’. 21 Michele Petrone
  • 22. Se avete intenzione di brevettare … NON PUBBLICATE prima del deposito non pubblicate articoli/non inviate in referaggio per la pubblicazione, non fate comunicazioni di stampa, presentazioni a conferenze, poster, proceedings, blog, ecc. NON VENDETE prodotti che incorporano l’invenzione prima del deposito del brevetto. NO Presentazioni o Lectures prima del deposito eccetto sotto non-disclosure agreement (NDA) Cercate assistenza degli Studi di Consulenza Brevettuale Depositate prima di rendere nota l’invenzione! 22 Michele Petrone
  • 23. Se avete intenzione di brevettare … (2) CONSERVATE la ‘Novità’ della vostra Invenzione. Non pubblicate e non divulgate (presentazioni, ecc.) la vostra invenzione. Eventuali presentazioni riservate a partner industriali e finanziarie vanno gestiti con appositi Accordi di Riservatezza. VERIFICATE la ‘Novità’ della vostra Invenzione. Verificato lo stato dell’arte rispetto alla vostra invenzione. Quello che vi può apparire ‘Nuovo’, potrebbe essere già in uso, pubblicato, brevettato da altri. È opportuno interrogare Banche Dati (gratuite - Espacenet) per una prima valutazione. INTERROGATEVI sull ‘Altezza Inventiva’ della vostra Invenzione. Si tratta del requisito più difficile da verificare. Alcuni Indizi di ‘Altezza Inventiva’ vs ‘Indizi di Ovvietà’ possono guidarvi (slide 19). 23 Michele Petrone
  • 24. Le procedure di brevettazione 24 Michele Petrone
  • 25. Le procedure di brevettazione Brevetto italiano Brevetto con Procedura presso l’EPO (European Patent Office) Brevetto con Procedura PCT (Patent Cooperation Treaty) 25 Michele Petrone
  • 26. Il brevetto in Italia 26 Michele Petrone
  • 27. La domanda di brevetto italiana La domanda di brevetto italiana può essere depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) oppure presso le Camere di Commercio provinciali . Le Camere di Commercio entro i successivi dieci giorni trasmettono all’UIBM gli atti depositati. L’UIBM innanzitutto verifica: a) il rispetto dei requisiti formali; b) l’oggetto della domanda affinché non riguardi uno dei tipi di invenzioni non brevettabili (ai sensi dell'art. 45 c.p.i. - le teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; le presentazioni di informazioni); c) l’oggetto della domanda affinché non riguardi materia contraria all’ordine pubblico o al buon costume. 27 Michele Petrone
  • 28. La domanda di brevetto italiana (2) L’Ufficio italiano inizialmente non svolgeva un esame sostanziale relativo ai requisiti di novità, attività inventiva, applicabilità industriale, a meno che la loro assenza non risultasse assolutamente evidente. Un recente intervento di legge prevede che l’UIBM effettui un esame sostanziale delle domande italiane. A partire da Marzo 2011, l’UIBM invia rapporti di ricerca ed opinioni scritte accompagnate da una lettera ministeriale in cui si invita il richiedente a prendere posizione sulla validità della domanda di brevetto alla luce della ricerca di anteriorità (vale a dire la verifica dello stato dell’arte), con segnalazione dei documenti che potrebbero invalidare la domanda italiana sul piano della mancanza di novità e di livello inventivo. L’art. 1 del decreto ministeriale ha stabilito che la ricerca di novità per domande presentate presso l’UIBM sia svolta dall’Ufficio Europeo Brevetti (EPO) come avviene per altri paesi, quali la Francia. Questa ricerca è gratuita per il richiedente grazie all’accordo tra l’EPO e l’UIBM. L’unico obbligo per il richiedente è quello di tradurre le rivendicazioni in inglese oppure di pagare una tassa per la traduzione. 28 Michele Petrone
  • 29. Numero Annuo delle domande di brevetto in Italia (2000-2010) 29 Michele Petrone
  • 30. La domanda di brevetto italiana: considerazioni e suggerimenti Attenzione: Il deposito italiano ha un basso costo (tasse di deposito molto basse). La tentazione è di scrivere il brevetto da soli. Il Brevetto è l’asset principale della vostra Azienda. Fatevi assistere da uno Studio di consulenti brevettuale nella stesura del brevetto. Esistono precise ‘technicalities’ nella scrittura di un brevetto che ne rafforzano ed ampiano la tutela. Quanto depositato non può essere successivamente modificato (se non nei limiti di quanto già descritto nel brevetto). Quanto rivendicato nel brevetto è la vostra tutela! Opportunità: Il deposito italiano ha un basso costo. Può essere opportuno depositare dapprima il brevetto italiano. Si hanno 12 mesi per estenderlo a livello internazionale mantenendo la priorità sull’invenzione. 30 Michele Petrone
  • 31. Brevetto con procedura presso l’EPO (European Patent Office) 31 Michele Petrone
  • 32. Brevetto con Procedura presso l’EPO (European Patent Office) La European Patent Convention definisce una procedura centralizzata di brevettazione presso un Ente unico (EPO – European Patent Office). L’EPO è regolato dalla European Patent Convention del 1973. Ha sedi a Monaco, l’Aja, Berlino. È suddiviso in 5 Divisioni (DG1, DG2, DG3, DG4, DG5). L’intero iter di brevettazione viene seguito da un unico Ente, garantendo così uniformità di procedure, criteri e limitando i costi (si evita la moltiplicazione di procedure nazionali). Il brevetto può essere richiesto ed ottenuto per i singoli Stati dell’Unione Europea indicati nella domanda, a discrezione del titolare. Il brevetto presso l’EPO non è un brevetto di carattere sovranazionale, bensì può essere considerato come un fascio di brevetti nazionali ottenuti attraverso una procedura unica (l’eventuale annullamento del brevetto in una causa nazionale non pregiudica la validità nei rimanenti Paesi membri). 32 Michele Petrone
  • 33. Rapporti tra procedure nazionali ed internazionali: il diritto di priorità La Convenzione di Parigi (1883) stabilisce che chiunque abbia depositato in un Paese dell’Unione di Parigi (vi aderiscono quasi tutti i Paesi del mondo) una domanda di brevetto potrà effettuare un corrispondente deposito nei rimanenti Paesi dell’Unione entro 12 mesi, mantenendo in questi Paesi un diritto di priorità decorrente dalla data del primo deposito. Il requisito della novità viene valutato alla data del primo deposito nazionale, non rilevando altri documenti che sopravvengono nei dodici mesi successivi (tempo disponibile per estendere il brevetto in altri Paesi). 33 Michele Petrone
  • 34. Overview della procedura europea (1) Deposito (Inventor/Applicant) Esame formale della domanda Pubblicazione della domanda Search Report/Writing Opinion (dopo 18 mesi dal deposito) Risposta al Search Report / Richiesta di esame 34 Michele Petrone
  • 35. Overview della procedura europea (2) Richiesta di esame Divisione di Esame Decisione di rifiuto Brevetto (Granted) Opposizione (entro 9 mesi presso EPO) Contraffazione (Tribunali nazionali) 35 Michele Petrone
  • 36. Overview della procedura europea: i tempi 36 Michele Petrone
  • 37. I numeri dell’EPO Fonte: EPO (2011) 37 Michele Petrone
  • 38. Struttura del brevetto e procedimento presso lo European Patent Office 38 Michele Petrone
  • 39. La struttura del brevetto Front Page Description Claims (rivendicazioni) Design 39 Michele Petrone
  • 40. Front Page (deposito) 40 Michele Petrone
  • 41. Front Page (2) Inventor: è colui a cui spetta la paternità dell’idea innovativa (diritti morali). Applicant: è il soggetto che richiede il rilascio del brevetto (può coincidere o meno con l’inventor). Se la richiesta viene accolta, diventa, l’assignee (assegnatario) (diritti commerciali). Priority: diritto di anteriorità garantito al momento del primo deposito (priority date). Designated contracting States: Paesi in cui si intende far valere il brevetto Rappresentative / Attorney: Mandatario Int. Cl. (International classification): Codice internazionale di classificazione del brevetto 41 Michele Petrone
  • 42. International Classification: codici A Human necessities B Performing operations; Transporting C Chemistry; Metallurgy D Textiles; Paper E Fixed constructions F Mechanical engineering; Lighting; Heating, Weapons; Blasting G Physics H Electricity 42 Michele Petrone
  • 43. Description La domanda di brevetto deve contenere la descrizione e i disegni necessari alla sua comprensione. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo, affinchè ogni persona esperta del ramo possa attuarla (art. 51 ‘Sufficiente descrizione’ Codice Proprietà Industriale). La descrizione deve comprendere: l’ambito tecnico di riferimento lo stato dell’arte il problema da risolvere la generale esposizione della soluzione proposta La proprietà intellettuale è concessa sui claim. La descrizione ed eventuali disegni possono essere utilizzati per meglio interpretare i claim. 43 Michele Petrone
  • 44. Claim (le rivendicazioni) La protezione dell’invenzione è definita dai claims (definiscono l’ambito di tutela). I claim devono essere scritti: in termini di caratteristiche tecniche; in maniera chiara e coincisa. I claim possono riguardare: prodotto, processo, metodo, uso, sistema. L’obiettivo nella scrittura del claim è ricercare quel trade off che: assicuri la differenziazione dalla prior art; ottenga la più ampia protezione possibile. 44 Michele Petrone
  • 45. Claim (le rivendicazioni) (2) 45 Michele Petrone
  • 46. Caratteristiche dei Claim La rivendicazione si compone di due parti: Preambolo Caratteristiche tecniche che già esistono nella prior art Parte caratterizzante Le caratteristiche tecniche che definiscono l’invenzione (novità e step inventivo) 46 Michele Petrone
  • 47. Caratteristiche dei Claim (2) Claim indipendente Caratteristiche essenziali, quelle caratteristiche che risolvono il problema tecnico. Definizione che dichiara l’invenzione in senso generale. Claim dipendenti Definiscono i dettagli. Dettagli che potrebbero essere utilizzati durante la vita utile del brevetto. 47 Michele Petrone
  • 48. Caratteristiche dei Claim (3): la struttura ad albero Claim 1 (indipendente) Claim 2 Claim 3 (dipendente) (dipendente) Claim 4 Claim 5 (dipendente dal 2) (dipendente dal 2) 48 Michele Petrone
  • 49. Il ‘gergo’ nella scrittura dei Claim writing instrument = pen electrical power source for = battery electronic circuits energy-storing means = spring 49 Michele Petrone
  • 50. Il Search Report 50 Michele Petrone
  • 51. Come si legge il Search Report Documento contrassegnato con una X: documento di particolare rilevanza. Il claim non può essere considerato nuovo o non può essere considerato inventivo quando è presente questo documento. Documento contrassegnato con una Y: documento di particolare rilevanza. Il claim non comporta uno step inventivo se il documento è combinato con uno o più altri documenti, tale combinazione risultando ovvia ad una persona skilled nel settore. Documento contrassegnato con una A: documento che definisce lo stato dell’arte in generale, ma che non viene considerato di particolare rilevanza rispetto alla specifica domanda di brevetto. 51 Michele Petrone
  • 52. La writing opinion Il search report è accompagnato da una writing opinion, in cui l’esaminatore dell’EPO chiarisce, in relazione ai claim contestati, le motivazioni (mancanza dei requisiti di novità, step inventivo, unità del concetto inventivo). La writing opinion non viene pubblicato. Si tratta di un documento riservato destinato soltanto ad Applicant/ Mandatario. 52 Michele Petrone
  • 53. Cosa fare una volta ottenuto il search report e la writing opinion? Con riferimento ad alcuni claim, gli esaminatori hanno trovato una totale sovrapposizione con altri documenti (X o Y nel Search Report). L’Applicant se intende continuare nel processo di brevettazione deve agire sui claim (se possibile), sostanzialmente restringendo il brevetto. 53 Michele Petrone
  • 54. La concessione del brevetto 54 Michele Petrone
  • 55. La concessione del brevetto (2): modifiche apportate nei claim 55 Michele Petrone
  • 56. La concessione del brevetto (3): ripercorrendo i passaggi L’inventore/applicant ha depositato la domanda di brevetto. Il Search Report, prodotto dall’EPO, ha individuato documenti contrassegnati da una X (documento di particolare rilevanza ai fini della novità/step inventivo) con riferimento al claim 1 (claim indipendente). Così definito il brevetto non sarebbe stato concesso. L’Applicant (il Mandatario) hanno modificato il claim 1, aggiungendo ulteriori caratteristiche (quindi restringendo l’ambito di tutela). Il brevetto è stato concesso. 56 Michele Petrone
  • 57. Esemplificazione: Deposito Claim 1 Claim 2 Claim 3 Claim 4 A A A A B B B B C C1 C D 57 Michele Petrone
  • 58. Esemplificazione: Stato dell’arte Stato dell’arte Claim 1 Claim 2 Claim 3 Claim 4 A A A A A B B B B B C C C1 C D Quali dei claim può considerarsi nuovo? 58 Michele Petrone
  • 59. Esemplificazione: Il search report Stato dell’ arte Claim 1 Claim 2 Claim 3 Claim 4 A A A A A B B B B B C C C1 C D Search report X X Non nuovo Nuovo Non nuovo Nuovo 59 Michele Petrone 59
  • 60. Esemplificazione: il brevetto concesso Claim 1 Claim 2 Claim 3 A A A B B B C1 C2 C D 60 Michele Petrone
  • 61. La procedura PCT 61 Michele Petrone
  • 62. PCT: Patent Cooperation Treaty Il Patent Cooperation Treaty (PCT) è un accordo per la cooperazione internazionale in materia di brevetti. Il PCT non prevede la concessione di brevetti, bensì ne centralizza le fasi di deposito ed esame preliminare, al fine di semplificare le procedure e di ridurre i costi delle domande di brevetto. La procedura viene gestita dalla WIPO (World Intellectual Property Organisation) e può essere opportuno intraprenderla soprattutto qualora si intenda tutelare a livello mondiale l’invenzione. La Procedura si divide in due fasi: Fase Internazionale e Fasi Nazionali o Regionali. 62 Michele Petrone
  • 63. PCT: Patent Cooperation Treaty (2) La Fase Internazionale prevede: (Chapter 1 - obbligatorio). Il deposito di un’unica domanda di brevetto internazionale (PCT Application) presso la sede WIPO di Ginevra o altro Ufficio brevetti ricevente, compilata su apposito modulo (PCT request); l’emissione di un rapporto di ricerca internazionale (International search report) con annessa un’opinione scritta sulla brevettabilità (written opinion). (Chapter 2 - facoltativo). Un esame della domanda (International Preliminary Examination) richiesto tramite apposita domanda, con il quale si ottiene un rapporto completo sulla brevettabilità dell’invenzione. L’utilizzo del Chapter 2 è funzionale all’ottenimento di un rapporto preliminare positivo, da far valere nella prosecuzione della domanda nelle diverse fasi nazionali. Tale parere è, tuttavia, non vincolante per le autorità nazionali. Seguono le Fasi Nazionali che prevedono: il deposito di domanda presso i vari Uffici Brevetti dei Paesi di interesse. In Europa, per la maggior parte dei Paesi, la Fase nazionale deve essere obbligatoriamente effettuata tramite lo European Patent Office. Fonte: Pallini D. (2008) 63 Michele Petrone
  • 64. PCT: Patent Cooperation Treaty (3) 64 Michele Petrone
  • 65. Le ricerche brevettuali 65 Michele Petrone
  • 66. La ricerca brevettuale Esistono banche dati che registrano i brevetti (nelle varie fasi del procedimento). Individuare i brevetti esistenti in un determinato campo è importante per l’Azienda al fine di: conoscere lo stato dell’arte nel settore in cui opera, analizzare le strategie dei concorrenti, modificare la direzione degli investimenti in R&S, evitare inutili costi di brevettazione, ecc. 66 Michele Petrone
  • 67. La ricerca su: http://worldwide.espacenet.com/ 67 Michele Petrone
  • 68. La ricerca su: http://worldwide.espacenet.com/. Advanced Search 68 Michele Petrone
  • 69. Esemplificazione (1): Sanofi Aventis - Applicant 69 Michele Petrone
  • 70. Esemplificazione (2): Sanofi Aventis - Applicant 70 Michele Petrone
  • 71. Esemplificazione (3): Sanofi Aventis - Applicant 71 Michele Petrone
  • 72. Esemplificazione (4): Sanofi Aventis - Applicant 72 Michele Petrone
  • 73. Esemplificazione (5): Sanofi Aventis – Applicant/Cardiovascular 73 Michele Petrone
  • 74. Esemplificazione (6): Sanofi Aventis – Applicant/Cardiovascular 74 Michele Petrone
  • 75. Esemplificazione (7): Sanofi Aventis – Applicant/Cardiovascular 75 Michele Petrone
  • 76. Esemplificazione (8): Sanofi Aventis – Legal Status 76 Michele Petrone
  • 77. Esemplificazione (1): Politecnico Milano – Applicant 77 Michele Petrone
  • 78. Esemplificazione (2): Politecnico Milano – Applicant 78 Michele Petrone
  • 79. Esemplificazione (1): Keywords - Tecnologia 79 Michele Petrone
  • 80. Esemplificazione (2): Keywords - Tecnologia 80 Michele Petrone
  • 81. Esemplificazione (3): Keywords – Tecnologia + Pub. Date 81 Michele Petrone
  • 82. Esemplificazione (4): Keywords – Tecnologia + Pub. Date 82 Michele Petrone
  • 83. Decisioni strategico-operative relative ai brevetti 83 Michele Petrone
  • 84. Brevettare? E Cosa? Tra i vantaggi … Esclusività Vantaggio competitivo rispetto ai competitors Valore dell’Azienda Immagine Tra gli aspetti da valutare / monitorare… Costi di deposito e di mantenimento del portafoglio brevetti La pubblicazione della domanda (dopo 18 mesi) (si rende nota l’invenzione) Su quali elementi dell’invenzione è opportuno costruire la tutela brevettuale (cosa brevettare) 84 Michele Petrone
  • 85. Quando brevettare? idea sviluppo soluzione prototipo prodotto vendita PRIMA DOPO Il deposito consente di ottenere la Un deposito precoce potrebbe non consentire di priorità. inserire aspetti nella domanda, che non potranno più rivendicarsi. Con la priorità nazionale (costi bassi), per un anno si può decidere se estendere la Per essere depositato un brevetto deve essere protezione in ambito internazionale, sufficientemente descritto (non si può depositare mantenendo la priorità. un’idea). Consente pubblicazione scientifica ai Il deposito rende nota dopo 18 mesi l’invenzione ricercatori 85 Michele Petrone
  • 86. Dove brevettare? Richiede: Analisi del mercato (in quali mercati geografici opera l’Azienda?) Analisi della concorrenza (dove operano i principali concorrenti?) Analisi dei costi del portafoglio brevetti (tanto più se consideriamo start-up/spin-off) 86 Michele Petrone 86
  • 87. Cosa mantenere in vita? Fonte: Granieri M. (2009) 87 Michele Petrone 87
  • 88. Come valutare i brevetti? (1) Metodi valutazione Cost – based quanto è costato sviluppare il brevetto? Market – based quale è il valore di brevetti analoghi? Income - based quale è il valore attuale dei flussi futuri attesi? Real option quale è il grado di flessibilità ed il livello di incertezza? Fonte: F. Munari (2008) – EvPat Project 88 Michele Petrone 88
  • 89. Come valutare i brevetti? (2) Fonte: Gambardella et al. (2008) 89 Michele Petrone 89
  • 90. Come valutare i brevetti? (3) Criticità delle valutazioni Alti livelli di incertezza tecnica sui risultati attesi Incertezza di mercato Incertezza legale (azioni future di concorrenti che limitano la freedom of operation) Dipendenza del brevetto dal know-how sottostante Difficoltà di individuare transazioni comparabili Necessità di competenze multi-disciplinari per effettuare la valutazione 90 Michele Petrone 90
  • 91. Le Decisioni relative al Portafoglio Brevetti Generazione di Protezione invenzioni Mantenimento dell’invenzione Abbandono Exploitation come Exploitation Licensing / Cessione asset individuale nel core business IP asset Imprese Spin-off backed finance già esistenti aziendale Fonte: Ns. adattamento da Granieri M. (2009) 91 Michele Petrone
  • 92. Backup Slides ‘la tutela del software’ 92 Michele Petrone
  • 93. La tutela del software (1) Art. 52 Convenzione di Monaco sul Brevetto (European Patent Convention) 1. European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step. 2. The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1: (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods; (b) aesthetic creations; (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers. 3. The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such. 93 Michele Petrone 93
  • 94. La tutela del software (2) Art. 45 Codice della proprietà industriale 1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. 2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore. 3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali. 94 Michele Petrone 94
  • 95. La tutela del software (3): tramite il diritto di autore Sono comprese nella protezione accordata dalla Legge sul Diritto di Autore i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’’autore. Il diritto d’autore sorge nel momento in cui l’opera è realizzata. Per facilitare l'azionamento dei propri diritti esclusivi ai sensi dalla legge sul diritto d'autore, è consigliabile avere a disposizione atti di "presunzione": la registrazione SIAE. 95 Michele Petrone 95
  • 96. La tutela del software (4): la brevettabilità Decisione del Technical Board of Appeal dell’Ufficio Brevetti Europeo (caso IBM) “further technical effect” Il software non può essere considerato provvisto di carattere tecnico solo per fatto di essere in grado di comandare un hardware. Per essere brevettabile deve presentare un “further technical effect”. L’effetto tecnico “ulteriore” può essere riscontrato sia all’esterno del computer su cui è caricato il software, sia all’interno del computer stesso. 96 Michele Petrone 96
  • 97. La tutela del software (5): la brevettabilità Effetto Tecnico Ulteriore Interno, ovvero prodotto dal programma all’interno dell’elaboratore in cui è fatto girare. Ad esempio come miglioramento del funzionamento dell’elaboratore stesso. Casi specifici possono riguardare: ‘metodi per ricercare oggetti in una libreria’, ‘interoperabilità tra moduli di programma’, ‘trasformazioni tra sistemi di accesso a basi dati’, ‘funzionalità di applicazioni specifiche’, ecc.. Effetto Tecnico Ulteriore Esterno, ovvero qualora il programma produce effetti tecnici distinti dal funzionamento dell’elaboratore, ad esempio comandando apparati o procedimenti industriali. Esempi possono essere: sistemi di controllo di processi industriali (sistemi per manovrare robot industriali); sistemi di controllo elettronico (sistema di controllo per centralina elettronica di un veicolo, per il funzionamento di apparecchiature, ecc.); sistemi di elaborazione e/o conversione di segnali elettrici o elettronici (sistemi di elaborazione nella diagnostica medica, sistemi di elaborazione nella telefonia, ecc.) 97 Michele Petrone 97
  • 98. Backup Slides ‘i brevetti di ricercatori universitari’ 98 Michele Petrone
  • 99. I brevetti dei ricercatori universitari (1) Art. 65. Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca Il ricercatore e‘ titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. … L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione. Le Università, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore. 99 Michele Petrone 99
  • 100. Backup Slides ‘licensing di brevetti’ 100 Michele Petrone
  • 101. Licensing Licensing Acquisire/concedere l’uso del brevetto. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva. L’esclusiva può riguardare un tempo determinato, un determinato territorio, un campo di applicazione. Cross licensing Licenza reciproca tra Aziende. Strategia che viene messa in atto quando le Aziende dispongono di brevetti tra loro dipendenti, che ne limiterebbero reciprocamente la freedom of operation. Free licensing Licenza gratuita. L’obiettivo è quello di far affermare la propria tecnologia, fin verso un vero e proprio standard. 101
  • 102. Per approfondimenti Sul tema delle procedure di brevettazione: D. Pallini, ‘Brevetti e Impresa’, Ipsoa 2008. Sul tema dei contratti per trasferimento ed utilizzo di brevetti: M. Granieri, G. Colangelo, F. De Michelis, ‘Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia. Profili contrattuali e diritto della concorrenza’, Cacucci 2009. 102 Michele Petrone 102
  • 103. GRAZIE Contatti: michele.petrone@basilicatainnovazione.it 103 Michele Petrone
  • 104. 104 Michele Petrone