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DIRITTO ECCLESIASTICO

                                   cÜÉyA ZtxàtÇÉ WtÅÅtvvÉ
Sotto l’aspetto istituzionale, il diritto è una risposta organizzata e legale che lo Stato dà ai bisogni
dei cittadini, ma è anche un atto autorappresentativo della società, cioè cittadini e non, associazioni,
società e formazioni di persone organizzate in genere fino ad arrivare allo Stato.
Il diritto ecclesiastico è la legislazione dello Stato che disciplina i rapporti tra Stato e formazioni
religiose e la stessa libertà religiosa.
Il diritto ecclesiastico si distingue dal diritto canonico, ma per la Chiesa cattolica lo ius
ecclesiasticum è il diritto canonico stesso. Quindi la terminologia usata in Italia è impropria, perché
il diritto ecclesiastico è il diritto della Chiesa, cioè quello che noi chiamiamo diritto canonico,
mentre quello che noi chiamiamo diritto ecclesiastico è in realtà il diritto morale o etico.
Per la Chiesa lo ius publicum ecclesiasticum internum, è l’ordinamento dello Stato Città del
Vaticano (poteri di governo, organi legislativi, eccetera), mentre lo ius publicum ecclesiasticum
externum regola i rapporti tra la Santa Sede e i singoli stati.
Il diritto ecclesiastico ha una pluralità di fonti, quali la costituzione, il diritto privato, il diritto
internazionale privato (il matrimonio) e pubblico (il concordato), il diritto del lavoro (la libertà
religiosa dei lavoratori), il diritto penale (i delitti contro la religione oggi abrogati), il codice di
procedura (il giuramento e il dovere di testimoniare dei sacerdoti), le leggi regionali. Per questa
ragione in origine era definita una scienza di rapina in quanto le sue norme si trovano in diverse
leggi e codici.
Possiamo anche dire che il diritto ecclesiastico si occupa dei rapporti tra religione e Stato.
Per questo la gerarchia delle fonti del diritto ecclesiastico ha vari livelli:
1. La Costituzione.
2. Le norme di derivazione concordataria - leggi ordinarie, ma essendo norme che derivano dal
    concordato hanno una resistenza maggiore, di cui la più importante è la legge 222/1985 che
    disciplina gli enti ecclesiastici e il sostentamento del clero.
3. La legge ordinaria (ad esempio la legge 1159/29 ancora in vigore per le confessioni che non
    hanno stipulato intese, la legge matrimoniale 847/29 che attua il matrimonio concordatario).
4. La legge regionale. Con la nuova formulazione, l’art. 117 Cost. indica le materie esclusive dello
    Stato, mentre le restanti sono di competenza delle regioni. L’art. 117 Cost. 2° comma, lettera c)
    detta che la confessione religiosa è materia di esclusiva competenza statale, ma ci sono
    comunque una serie di materie di competenza esclusiva delle regioni che indirettamente toccano
    i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose e l’esercizio della libertà collettiva. Ad esempio
    la legislazione urbanistica, materia di competenza esclusiva delle regioni, le cui norme devono
    prevedere e regolamentare la costruzione degli edifici per il culto. In queste materie si trovano
    sia atti unilaterali delle regioni, le leggi regionali, ma anche una serie di accordi tra regioni ed
    autorità ecclesiastiche locali come, ad esempio, gli accordi per inserire i cappellani negli
    ospedali.
5. I regolamenti.
Il prof. Tedeschi ha definito il diritto ecclesiastico una scienza di mezzo con norme provenienti da
svariati settori dell’ordinamento giuridico. Infatti si trovano norme di diritto costituzionale.
internazionale, norme relative ai rapporti tra Stato e religioni di minoranza e norme di diritto
comune come matrimonio, adozione, anagrafe, assistenza religiosa, beni culturali e demaniali,
edilizia, giuramento nel processo, immigrazione, inquinamento acustico, istruzione, eccetera.
Queste sono le c.d. res mixtae (cose miste), materie di competenza dell’ordinamento civile, ma dove
l’elemento religioso è così importante che lo Stato limita la sua autonomia per collaborare con le
autorità ecclesiastiche per meglio tutelare la libertà religiosa di tutti. Un esempio è il concordato con
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la Santa Sede, da cui deriva che l’Italia è un paese concordatario insieme alla Spagna, Portogallo,
alcuni Länder1 tedeschi, la Polonia, eccetera.
Altri paesi, invece, hanno una legislazione separatista, come la Francia e, in maniera diversa, gli
Stati Uniti, cioè un sistema giuridico in cui il legislatore opera in piena autonomia, senza
concordare le norme con le autorità religiose. In tal modo la legislazione garantisce la libertà
religiosa, ma senza interferenze del potere spirituale sul potere politico e viceversa. Ad esempio si è
liberi di sposarsi esclusivamente con il rito religioso, ma non vengono riconosciuti gli effetti civili
del matrimonio, cioè l’atto non ha alcun valore per lo Stato. Al contrario, fino al 1929, in Italia, per
un retaggio ottocentesco, il matrimonio civile doveva precedere quello religioso, mentre in Francia,
se il sacerdote non ottemperava a questa prescrizione commetteva un reato.
In sintesi nei paesi separatisti la tutela della libertà religiosa individuale è garantita da un totale
distacco dell’ordinamento giuridico per le questioni religiose. Ad esempio, in un ordinamento
separatista non vi è l’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche.
Oltre che in Francia, U.S.A. e in Turchia, il sistema separatista vigeva anche nei paesi del blocco
sovietico, ma era completamente diverso da quello occidentale, in quanto creava una serie di
limitazioni all’esercizio del culto con il fine di eliminarlo dal contesto sociale, perché la religione
era considerata una forma di dissenso all’ideologia marxista-leninista. Ma l’apice del sistema
separatista viene raggiunto con la Costituzione albanese che nel 1967 dichiara l’ateismo di Stato.
Oltre ai recenti sistemi separatista e concordatario, ve ne sono altri due, retaggio del passato ancora
presenti eccezionalmente: il sistema cesaropapista e la teocrazia.
Nel cesaropapismo, il Capo dello Stato, Principe o Re è anche il capo della religione. E’ un sistema
nato nella Roma imperiale che con l’editto di Costantino del 311, quando l’Imperatore romano
diventa anche capo della Chiesa convocando concili, nomina i vescovi, stabilisce dogmi, eccetera.
Questo sistema si trova ancora oggi in alcuni paesi scandinavi e in Gran Bretagna, dove la Regina è
formalmente il Capo della Chiesa anglicana, anche se in concreto è l’arcivescovo di Canterbury.
Un sistema opposto al cesaropapismo è la teocrazia che si ha quando il Capo della Chiesa è anche
Capo dello Stato, come accadeva fino a quando il Papa era anche Capo dello Stato Pontificio.
Attualmente una forma di teocrazia si trova in Iran dove la Costituzione del 1979 prescrive la
subordinazione dello Stato alla guida del clero sciita, per cui i grandi Ayatollah2 decidono diverse
cariche pubbliche.
Il diritto ecclesiastico deve considerare due aspetti essenziali: da un lato deve curare i rapporti tra
Stato e istituzioni religiose e dall’altro deve garantire la libertà religiosa individuale.
Negli anni ‘40 il diritto ecclesiastico è stato definito una legislatio libertatis con cui si voleva dire
che la sua filosofia è quella di garantire la libertà religiosa individuale.
Il diritto ecclesiastico deve garantire i rapporti tra le diverse Istituzioni religiose, legislatio
libertatis, ma soprattutto il principio supremo di laicità dello Stato.




1
  La Repubblica Federale Tedesca è uno Stato costituito da 16 Stati federali detti “Länder”. Tre di questi sono le cosiddette “città-stato”: Berlino,
Brema e Amburgo. Anche i Länder hanno un proprio Parlamento (“Landtag”), dove siedono i rappresentanti locali, e un proprio Governo
(“Landesregierung”). I capi di governo dei Länder vengono chiamati “Ministerpräsident” (Primo Ministro), tranne che nelle città-stato dove si parla
del “Erster Bürgermeister” o “Regierender Bürgermeister” (borgomastro). Le elezioni per i parlamenti dei Länder si tengono separatamente e
indipendentemente da quelle per il Parlamento nazionale. La durata della legislatura non è uguale in tutti i Länder: in alcuni si vota ogni quattro anni
in altri ogni cinque.
2
  Ayatollah (arabo: ‫ ; للا ةي‬persiano: ‫ ) للاتي‬è un titolo di grado elevato che viene concesso agli esponenti più importanti del clero sciita. Il termine
significa segno di Dio e coloro che hanno questo titolo sono esperti in studi islamici come la giurisprudenza, l'etica, la filosofia ed il misticismo.
Solitamente essi insegnano in scuole islamiche (hawza). Al di sotto del grado di ayatollah vi è il grado di Hojjatoleslam (Prova o Autorità dell'Islam).
Non vi è un modo gerarchicamente preciso con cui si possa raggiungere il titolo di Ayatollah: solitamente esso viene concesso ad uno esperto di studi
religiosi che abbia ottenuto la stima, il rispetto e l'ammirazione dei suoi superiori e dei suoi pari grazie alla propria conoscenza del canone islamico ed
alla sua condotta, dopo il completamento dei suoi studi nella Hawza. Il più delle volte ciò viene attestato da una sorta di diploma rilasciato dai suoi
insegnanti. Una volta ottenuto il titolo, un Ayatollah può render pubbliche le proprie interpretazioni autentiche delle leggi religiose (Corano, Sunna,
Ijma' e 'Aql), insegnando in una Hawza secondo le proprie competenze e fungendo da punto di riferimento e giudice in materia religiosa.
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La Santa Sede e Città del Vaticano
La Santa Sede è il governo della Chiesa universale. Ha una rilevanza giuridica all’interno
dell’ordinamento italiano in quanto possiede diversi beni nel territorio dello Stato italiano. La Santa
Sede differisce dalla Città del Vaticano che è invece uno stato estero, anche se il governo della
Santa Sede è anche quello della Città del Vaticano.
Quando è coinvolta l’attività magisteriale della Chiesa partecipa la Santa Sede, per esempio il
concordato, il trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari e la partecipazione all’ONU quale
osservatore permanente è con la Santa Sede. Invece per questioni territoriali e monetarie partecipa
lo stato Città del Vaticano.
La Chiesa ha una struttura gerarchicamente organizzata al vertice del quale c’è il Papa che è anche
il Sovrano dello stato di Città del Vaticano, come dispone l’art. 1, comma 1, della Costituzione
vaticana del 2001: “Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la
pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.”
Il diritto canonico, nel 2° libro – il popolo di Dio – nella parte che disciplina la costituzione
gerarchica della Chiesa e precisamente il canone 361, definisce: “Con il nome di Sede Apostolica o
Santa Sede, si intendono nel codice non solo il romano Pontefice, ma anche, se non risulta
diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli
affari pubblici della Chiesa e gli altri organismi della curia romana.”
Nell’ordinamento canonico, per Finocchiaro con il termine Santa Sede s’intende:
• In senso stretto il Sommo Pontefice,
• In senso lato il Papa e la Curia romana che è il complesso delle istituzioni di governo della
    Chiesa. Questa è composta dagli organismi individuati dal canone 361 quali la Segreteria di
    Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, Congregazioni, Pontifici consigli, i
    tribunali, gli uffici e le pontificie commissioni, i pontifici comitati e le commissioni cardinalizie.
Il canone 360 detta quali sono gli altri organismi della Curia romana che collaborano con il Papa nel
governo della Chiesa universale: “La Curia Romana mediante la quale il Sommo Pontefice è solito
trattare le questioni della Chiesa universale e che in suo nome e con la sua autorità adempie alla
propria funzione per il bene e al servizio delle chiese è composta dalla segreteria di Stato Papale,
dal consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, dalle congregazioni, dai tribunali e da altri
organismi. La loro costituzione e competenza vengono definite dalla legge peculiare.” Questa legge
è la “Pastor bonus (buon pastore)3”, promulgata da Giovanni Paolo II il 28 giugno 1988.
Nell’ordinamento italiano, la Santa Sede è un ente ecclesiastico con personalità giuridica per antico
possesso di Stato, una forma di riconoscimento riservato ad enti secolari, soprattutto enti che
l’avevano conservata anche con le leggi eversive, emanate dopo l’unificazione del Regno d’Italia.
Per ottenere il riconoscimento bisogna presentare una serie di documenti, come l’atto costitutivo,
che è difficile reperire dopo tantissimo tempo, ragion per cui, con la motivazione per antico
possesso di stato, sono esentati da questa incombenza.
L’art. 2 del concordato del 1929 detta: ”L’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo
internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle
esigenze della sua missione nel mondo.” Cioè la Santa Sede, oltre ad avere personalità giuridica nel
diritto italiano, gli è riconosciuta anche nel diritto internazionale. Questo concetto, oggi appare
scontato, ma fino al 1929 gli era stata riconosciuta una personalità giuridica, di fatto, in quanto la
Santa Sede non era ancora uno Stato sovrano, ma ha conservato la personalità giuridica di diritto
internazionale anche dopo la fine dello Stato pontificio, proprio perché organo di governo della
Chiesa universale.




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    Le leggi della Chiesa sono denominate, e contraddistinte, con le prime due parole latine del loro testo.
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La legge delle Guarentigie4, del 13 maggio 1871, concedeva una serie di garanzie assicurate dalla
legge al Pontefice, ma lo legava, alle sorti politiche e militari del Regno d’Italia. Una situazione
ancora più delicata se si considera che anche il governo della Chiesa universale viene legato al
nuovo stato, in quanto il Papa, è ne è il capo, risiede nel Regno d’Italia.
A questa situazione fu posto rimedio con i patti Lateranensi, con cui nasce lo stato Città del
Vaticano che in un primo momento non fu riconosciuto dalla dottrina internazionale etichettandolo
come “pied à terre del Papa”, “parodia5 di Stato”, eccetera. Questa dottrina risentiva del fatto che il
Vaticano è uno stato diverso dagli altri e con alcune caratteristiche particolari:
• E’ lo stato più piccolo del pianeta con una superficie di 0,44 Kmq e una popolazione di 780
    abitanti (stima 2004).
• il Vaticano è uno stato enclave, cioè completamente circondato da un altro stato e all’interno di
    un’altra città, per cui la sua esistenza dipende dai servizi forniti dallo Stato italiano come poste,
    trasporti, comunicazioni, acqua, fogna, ferrovia, eccetera. In questo senso vi è un’apposita
    norma nell’art. 6 del concordato del 1929.
• I confini sono costituiti dalle mura Vaticane, più quello di piazza San Pietro delimitato dal
    colonnato del Bernini e definito confine aperto. In base al trattato del 1929 questo confine deve
    essere sempre aperto, tranne nel caso di cerimonie nel qual caso la piazza è chiusa.
• Quando la piazza è aperta, la polizia italiana accede liberamente, ma si arresta davanti alla
    scalinata della basilica di San Pietro. Quando la piazza è chiusa si arresta prima del colonnato
    del Bernini e la vigilanza è assicurata solo dalle guardie svizzere.
• In base ad una convenzione con l’Italia, i reati previsti da entrambe le legislazioni, possono
    essere perseguiti dalla giustizia italiana, su richiesta delle autorità vaticane. Per Cardia, si è
    scelto di lasciare il giudizio penale e l’eventuale espiazione della pena alla giustizia italiana per
    due ragioni:
    o L’amministrazione della giustizia penale ha un costo troppo elevato, in relazione all‘esigua
        casistica del Vaticano.
    o Per motivi di opportunità, in quanto è disdicevole per un’autorità morale avere una casa
        circondariale, con tutto quello che è legato all’amministrazione della giustizia penale.
• La cittadinanza è funzionale. Questo perché non si acquista come avviene in Italia6, ma solo in
    funzione dell’ufficio ricoperto e cioè:
    o cardinali,
    o funzionari dello Stato Città del Vaticano, insieme alle loro famiglie (coniuge e i figli fino
        alla maggiore età).


4
   A conclusione di una lunga serie di dibattiti sul destino da riservare allo Stato Pontificio, il Parlamento italiano approva una legge, denominata
"delle guarentigie" (garanzie assicurate dalla legge), che garantisce alla Chiesa il libero esercizio dei suoi poteri spirituali e la piena sovranità
pontificia sui palazzi apostolici. Ispirata al principio di Cavour «libera Chiesa in libero Stato», la legge consta di due titoli. Il primo, dedicato alla
Santa Sede, senza concedere alcuna sovranità territoriale al Papa, gli lascia i Palazzi Vaticano e Lateranense e la Villa di Castelgandolfo,
riconoscendogli tutti gli onori sovrani e dichiarandolo esente dalla giurisdizione penale italiana. La legge punisce gli attentati e le ingiurie al Pontefice
con le stesse pene stabilite per gli attentati e le ingiurie al Re, concede al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede le stesse guarentigie e
prerogative accordate al corpo diplomatico accreditato presso il Re e consente al Pontefice di continuare a tenere i consueti corpi armati: guardia
svizzera, guardia palatina, gendarmi. Lo Stato si impegna inoltre a corrispondere una dotazione annua di L. 3.225.000, ma tutto questo non basterà
perché il Papa accetti la Legge delle guarentigie. Protesta, anzi, dicendo che questa non garantisce la sua indipendenza e infatti, finché essa rimarrà in
vigore, non uscirà mai dal Vaticano e non riscuoterà nemmeno la dotazione.
Il secondo titolo della legge, invece, «Relazioni tra Chiesa e Stato», non è che una molto timida applicazione dei principi separatisti. Lo Stato rinuncia
al controllo sulla pubblicazione delle nuove leggi ecclesiastiche e in genere sugli atti delle autorità ecclesiastiche, al giuramento di fedeltà dei Vescovi
e alla nomina dei Vescovi in quelle regioni dove il Re rivendicava tale diritto. Restano, però, sottoposti al controllo governativo quegli atti che
concernono beni degli enti ecclesiastici.
5
   Cioè l’imitazione scadente di uno stato.
6
   La legge 15 febbraio 1992, n. 91, ai sensi dell'art. 1 comma 1, stabilisce che è cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini (Ius Sanguinis);
b) b) chi è nato nel territorio della Repubblica se ambo i genitori sono ignoti o apolidi, o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori, secondo
      la legge dello Stato di questi (Ius Soli).
Per il comma 2º, è cittadino per nascita il figlio d'ignoti trovato in Italia, se non si prova il possesso di un'altra cittadinanza. Inoltre acquisiscono
automaticamente la cittadinanza italiana i cittadini vaticani al cessare dei diritti di dimora nella piccola enclave romana.
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La cittadinanza si perde quando il cardinale o il funzionario va in pensione o termina il suo
    ufficio e in questo caso si riprende la cittadinanza di provenienza e, se questo non è possibile, si
    assume quella italiana. Per Cardia questa regola è necessaria ad evitare il sovraffollamento di
    uno stato piccolissimo. Ma questa stessa caratteristica esclude, per Cardia, che lo stato Città del
    Vaticano sia uno stato teocratico, perchè essenzialmente non vi è una popolazione, in quanto la
    cittadinanza è solo transitoria. Per Finocchiaro, e gran parte della dottrina, è uno stato teocratico
    in cui il capo della religione è anche il capo dello stato e dove sono presenti i tre elementi
    costitutivi dello stato (territorio, popolazione e sovranità).
• E’ uno stato neutrale, come detta l’art. 24 del concordato del 1929: “La Santa Sede, in relazione
    alla sovranità che le compete anche nel campo internazionale, dichiara che essa vuole rimanere
    e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai congressi internazionali
    indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua
    missione di pace, riservandosi, in ogni caso, di far valere la sua potestà morale e spirituale. In
    conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio
    neutro ed inviolabile.” Per questa ragione la Santa Sede non partecipa alle organizzazioni
    internazionali dove è deliberato l’uso della forza e infatti partecipa, quale osservatore
    permanente, all’U.N.U. solo perché ne riconosce il valore internazionale. Per la stessa ragione,
    partecipa anche all’OSCE7 (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione europea), dove
    nell’atto di adesione è specificato che la Santa Sede si asterrà dal prendere decisioni relative
    all’uso della forza.
L’art. 11 del concordato del 1929 dispone: “Gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da
ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti
gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.” Questa
norma è stata interpretata dalla giurisprudenza come un esenzione degli enti centrali dalla
legislazione italiana, ma noi non abbiamo una definizione di questi enti. Infatti nulla è detto al
riguardo nei canoni 360 e 361 del codice canonico, dalla legge “Pastor bonus” e neanche il
concordato lateranensi lo indica.
Comunque la non ingerenza non può essere interpretata come esenzione dalla giurisdizione e ancora
meno dalla legge penale, invece l’art. 11 è stato voluto per scongiurare la possibilità di
reintroduzione di leggi eversive che potessero colpire gli enti centrali della Chiesa cattolica.
Per Cardia e Finocchiaro, la giurisprudenza ha interpretato l’art. 11 in maniera ampia facendo
rientrare anche lo I.O.R.8 - L'Istituto per le Opere di Religione una specie di banca vaticana, in cui
alcuni alti dirigenti sono stati condannati per il coinvolgimento nel crac del banco Ambrosiano, ma
assolti dalla Cassazione in quanto il Vaticano ha opposto la questione che lo I.O.R. è un ente
centrale della Santa Sede.
Alla stesse conclusioni è giunto con una sentenza il Tribunale di Roma, alla radio Vaticana, nel
processo sulla presunta nocività delle onde elettromagnetiche e le morti sospette per leucemia. Una
successiva sentenza della Corte di Cassazione, il 9 aprile 2003, non accoglieva tuttavia tale
interpretazione, e rinviava quindi la causa al Tribunale. Il 23 ottobre dello stesso anno iniziava
quindi una nuova fase del processo, durata un anno e mezzo, che dopo numerose udienze è giunta a
conclusione con la sentenza la condanna a 10 giorni di arresto, con sospensione della pena, per il
Padre Borgomeo, Direttore Generale della Radio, e per il card. Tucci, presidente del Comitato di
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  I compiti prioritari dell’OSCE sono: il consolidamento della democrazia nei paesi membri; la prevenzione delle guerre e l’intervento umanitario e
politico-diplomatico nelle aree interessate da conflitti bellici; la promozione di un ordine politico ed economico internazionale basato sulla
cooperazione tra stati; il superamento delle differenze politiche, economiche e sociali e la promozione di un comune sistema di sicurezza. L’OSCE ha
compiuto sinora missioni in diversi paesi, tra cui Bosnia, Croazia, Kosovo, Georgia, Lettonia, Tagikistan, Ucraina, Cecenia.
8
   L'Istituto per le Opere di Religione (IOR) ha lo scopo "di provvedere alla custodia e all´amministrazione dei beni mobili e immobili trasferiti o
affidati allo IOR medesimo da persone fisiche o giuridiche e destinati a opere di religione e carità" (Art.2 dello Statuto). Viene considerato la banca
centrale della Chiesa Cattolica Romana ed è situato nella Città del Vaticano. La banca è gestita da professionisti bancari che riferisce direttamente ad
un comitato di cardinali, ed infine al Papa (o al cardinale Camerlengo durante un interregnum). L'attuale presidente è Angelo Caloia che è stato
membro dell'Opus Dei. Il vice-presidente è Virgil Dechant, un americano dell'Ordine dei Cavalieri di Colombo.


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gestione della Radio fino al 2000, assolve invece l’ing. Pacifici, vice direttore tecnico. La condanna
comprende anche il pagamento delle spese processuali, mentre un risarcimento dei danni nei
confronti delle parti civili dovrebbe essere liquidato in separata sede. Il processo è attualmente in
corso nella fase di appello.
Un altro caso, dei tanti, c’è stato sull’Opera romana pellegrinaggi in relazione al licenziamento di
un suo dipendente e anche in questo caso, al ricorso del dipendente, è stato opposto che trattasi di
ente della diocesi di Roma, dove il capo è il vicario del Papa, quindi è un ente centrale della Santa
Sede, tesi accettata dalla Cassazione con la sentenza 15 aprile 2005, n. 7791, per carenza di potestà
giurisdizionale del giudice italiano nei confronti di enti di diritto internazionale al di fuori dei
provvedimenti di contenuto esclusivamente patrimoniale.

Religione e confessione religiosa
Il termine confessione religiosa usato nella Costituzione italiana è una terminologia prettamente
cristiana, perché il termine confessione è adottato dalle chiese protestanti per distinguersi dalla
cattolica. Il confessionalismo è un fenomeno protestante americano e quindi già nella scelta del
temine confessione religiosa, non semplicemente religione come hanno fatto altre costituzioni
europee, è una chiara impronta della cultura e della sociologia dell’epoca. I costituenti, nella scelta
del termine di confessione religiosa, si rifacevano ad un panorama religioso definito nel senso
cristiano, dove le religioni diverse dalla cattolica erano solo quelle cinque o sei esistenti allora in
Italia.
La religione è la propensione individuale della persona verso valori comuni insostituibili e supremi
tanto forti da legare comportamenti e rapporti personali (re = cosa) e (ligo = legare), cioè cosa che
lega oppure re come terzo al disopra del popolo che va rispettato e unisce. La confessione, invece, è
un’organizzazione di persone che si riconoscono appartenenti alla stessa fede che può essere
ideologica, filosofica, ma anche religiosa. Mentre la fede è il rapporto di esclusività che nasce
rispetto ad una verità rivelata ed è sempre espressione del valore imprescindibile e insostituibile che
la persona attribuisce a ciò che proviene da un altro; in sintesi affidarsi ad un altro (ad esempio la
fede politica). Per questo il legislatore ha specificato confessione religiosa. Invece per religione si
intende il movimento teologico e la sua organizzazione.
Per Esposito la confessione è una realtà sociale istituzionalmente destinata alla realizzazione del
fine religioso, ma questa definizione non specifica cosa sia il fine religioso.
Per Finocchiaro può essere confessione religiosa soltanto se questa ha una originale concezione del
mondo che investe oltre ai rapporti tra uomo e Dio, pure i rapporti fra uomo e uomo. Cioè la
religione deve avere una serie di regole per guidare i rapporti tra uomini e Dio e tra i suoi stessi
fedeli. Ma questa definizione di Finocchiaro mostra dei limiti in quelle religioni che non hanno un
rapporto diretto tra uomo e Dio, ad esempio per alcune correnti del buddismo Dio non esiste.
Altri autori definiscono una confessione religiosa su criteri di carattere storico e sociologico. Ad
esempio è confessione religiosa solo se è considerata tale dalla società; per Gismondi oltre
all’opinione sociale è necessaria una radicata presenza nella società; per altri ancora all’opinione
sociale ed alla radicata presenza è necessario aggiungere l’esistenza di un certo numero di fedeli.
Quest’ultimo è il c.d. criterio numerico, criticato dal Finocchiaro in quanto in origine la stessa
religione cattolica era formata da un piccolo gruppo di adepti.
Diversa da queste è la tesi dell’autoreferenziazione o autoqualificazione, rigettata dalla Corte
Costituzionale e dalla Cassazione, proveniente dalla dottrina statunitense, per la quale è confessione
religiosa quella che definisce se stessa come tale. Questo tesi è basata sul principio che lo Stato è
laico e che non gli spetta stabilire cosa è religione e quindi è la religione stessa che deve definirsi
tale; ne consegue che lo Stato si dovrebbe limitare a prendere atto della definizione che la religione
da di se stessa. Questa tesi ha il grave difetto di qualificare religioni anche le sette o associazioni
estremiste in generale, inoltre è una tesi che può essere valida per un paese separatista quali gli

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U.S.A. dove la religione non comporta nulla per lo Stato, ma per l’Italia è diverso in quanto è un
paese concordatario, la religione comporta una serie di agevolazioni fino al finanziamento pubblico.
La sentenza della Corte costituzionale, 27 aprile 1993, n. 195 interessata dalla Congregazione
cristiana dei Testimoni di Geova sull’eccezione di costituzionalità in riferimento alla legge della
Regione Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29, recante "Disciplina urbanistica dei servizi religiosi", su
una norma per sussidi e suoli per la costruzione di edifici di culto per la Chiesa cattolica e altre
confessioni munite di intesa, ai sensi dell’art. 8 della Costituzione.
La Consulta accoglie il ricorso della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova perchè
limitare l’aiuto pubblico alle sole confessioni con intesa costituisce una violazione dell’art. 8: “Tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”. L’intesa non è un obbligo per la
confessione religiosa tanto che ci sono alcune confessioni che non vogliono l’intesa o altre la
vorrebbero, ma per motivi politici e non giuridici, viene negata dallo Stato.
Inoltre, se lo Stato o la Regione interviene con una legge per favorire la libertà di culto delle
confessioni religiose, non si può distinguere tra confessioni che hanno l’intesa da quelle sprovviste,
perché altrimenti si viola l’art. 8 della Costituzione.
Premesso questo, bisogna però poter distinguere una confessione religiosa da altre associazioni non
religiose. La Consulta ha stabilito che sono confessioni religiose, oltre quelle che hanno un’ intesa
con lo Stato, anche altre, ma per individuarle non basta il criterio dell’autoqualificazione e prescrive
tre principi per riconoscerle:
• precedenti riconoscimenti pubblici,
• lo statuto che ne esprime chiaramente i caratteri (richiamato dallo stesso art. 8 della
    Costituzione, anche se lo statuto è una facoltà, non un obbligo della confessione religiosa),
• dalla comune considerazione.
Per la dottrina, allo scopo di verificare l’esistenza della confessione religiosa, era necessario un
contenuto ideologico originario, una normativa organica condivisa da una comunità e non un
piccolo gruppo, eccetera.
I limiti alla libertà religiosa sono dati dall’art. 19 della Costituzione, per il quale non sono ammesse
le confessioni religiose aventi riti contrari al buon costume, dal rispetto della persona nei suo diritti
personalissimi, dalla tutela della salute (art. 32 Cost.), dalle prescrizioni relative ai principi relativi
all’essenza della Costituzione ed ai suoi valori supremi (come il Concordato).
In sintesi la libertà religiosa non può contrastare con altri principi costituzionali e mancando la
libertà religiosa, non c’è neanche la confessione religiosa.
Un altro tentativo di definire una confessione religiosa lo troviamo con la sentenza della Corte di
Cassazione penale, sez. II, 9 febbraio 1995, n. 5838, riguardante la questione della Chiesa di
Scientology9 condannati da un tribunale per associazione a delinquere per aver raggirato alcune
persone approfittando della loro fragilità psicologica, al fine di sottrarre grosse somme di denaro.
Quel tribunale penale aveva anche affermato che il disegno criminoso non era opera di alcuni
esponenti di Scientology, ma della stessa organizzazione della confessione creata con il fine di
estorcere denaro approfittando della fragilità di alcune persone.


9
  Scientology: dal latino scio, conoscere, sapere, e dal greco logos, parola o forma esterna con cui viene espresso e reso noto il pensiero interiore.
Scientology è una religione del ventesimo secolo che comprende un vasto insieme di conoscenze derivanti da alcune verità fondamentali, la
principale delle quali è questa: l’uomo è un essere spirituale dotato di capacità che vanno ben oltre quelle che egli considera di avere normalmente.
Egli non solo è in grado di risolvere i propri problemi, di raggiungere le mete che si è prefisso e di conseguire una felicità duratura, ma può anche
raggiungere nuovi stati di consapevolezza mai sognati prima.
Secondo i principi religiosi di Scientology, non viene richiesto a nessuno di accettare nulla come un credo. Niente è vero per me, a meno che non sia
stato io a osservarlo. Ed è vero in base alla mia osservazione.
Oggi, nel mondo dello spettacolo, l'avvicinamento dell'attore Tom Cruise alla dottrina di Scientology è stata una delle cause della rottura con la sua ex
moglie Nicole Kidman. L’attrice, che pure inizialmente aveva condiviso lo stessa professione di fede del marito, in seguito si sarebbe riavvicinata al
cattolicesimo. Ma non è finita; il suo credo nella possibilità di migliorare l'esistenza attraverso il controllo della mente è stato anche la causa della sua
prima, grande lite con la dolce Katie Holmes, la compagna da cui ha avuto un figlio.


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Per stabilire se ciò che hanno fatto gli Scientology è esercizio di libertà religiosa o altro, bisogna
preliminarmente stabilire se Scientology sono una confessione religiosa, perché l’esercizio del culto
non può essere considerato reato, purché non abbia riti contrari al buon costume (art. 19 Cost.). Per
la Cassazione i tre requisiti indicati dalla Corte costituzionale, con sentenza n.195/1993, sono un
punto di partenza obbligato per qualificare una confessione religiosa, ma non sono necessariamente
gli unici e quindi possono aggiungersene altri.
La Cassazione respinge la sentenza del giudice di secondo grado perché non si può affermare che i
riti degli Scientology sono atti illeciti, e quindi l’associazione a delinquere, se prima non si
stabilisce se questi sono o meno una confessione religiosa.
Analogo problema si è posto con la sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. VI, 8 ottobre
1997, n. 9476, sempre riguardante la questione degli Scientology, dove è ribadito che questa è una
confessione religiosa e non si può far risalire la responsabilità di alcuni dirigenti all’intera comunità
degli Scientology, ma deve essere imputata ai singoli responsabili.
Inoltre la Corte di Cassazione, in occasione di questa sentenza, ha dato alcuni criteri per definirla: il
corredo di principi e valori esterni all’uomo, il numero significativo di persone che esprimono una
fede riconoscendosi uniti in quei valori religiosi.
La risoluzione della Comunità europea del 22 maggio 1984, sulle nuove confessioni religiose in
Europa, stabilisce alcuni criteri per individuare le religioni e distinguerle da associazioni che
paventano falsamente di essere confessioni religiose.
Questa risoluzione stabilisce che i membri di una confessione religiosa non devono essere obbligati
ad assumere impegni prima della maggiore età, la partecipazione ad una confessione religiosa non
deve impedire ai suoi aderenti di mantenere i contatti con la famiglia d’origine, gli aderenti non
devono essere obbligati a devolvere il proprio patrimonio all’organizzazione di cui dovranno far
parte, i fedeli devono avere un lasso di tempo per riflettere e devono avere il tempo di poter
consultare persone esterne alla confessione religiosa come familiari, amici e legali sulla questione,
eccetera. Tutto questo serve ad evitare la proliferazione delle sette che affliggono la società e infatti
questa risoluzione è stata all’origine di alcune leggi varate dagli stati dell’Unione proprio per
contrastare il fenomeno delle sette.
Vi è anche da aggiungere che i parametri dettati dalla risoluzione toccano anche religioni
importantissime come la stessa Chiesa cattolica; ad esempio le suore di clausura che devono tagliare
ogni rapporto con il mondo esterno e che quindi sono direttamente interessate da questa risoluzione.
Un altro esempio è il voto di povertà di alcuni religiosi per il quale si dona, con testamento, tutti i
beni ad un istituto religioso al momento di ricevere i voti solenni e perpetui di povertà.
Il progetto di Costituzione Europea10 all’art. 52 si occupa delle chiese, associazioni o comunità
religiose, equiparandole però alle organizzazioni filosofiche e non confessionali.
10
     Il 29 ottobre 2004, i capi di Stato o di governo dei 25 Stati membri e dei 3 paesi candidati hanno firmato il trattato che istituisce una Costituzione
per l'Europa, che era stato adottato all'unanimità il 18 giugno 2004.
Il trattato potrà entrare in vigore soltanto quando sarà ratificato da ciascuno dei paesi firmatari secondo le proprie procedure costituzionali dei vari
paesi. Le procedure previste dalle Costituzioni, in questo senso, non sono identiche e comportano l'uno o l'altro dei due tipi di meccanismi seguenti, o
addirittura entrambi:
• la via «parlamentare»: il testo è approvato in seguito al voto di un testo riguardante la ratifica di un trattato internazionale dalla o dalle camere
    parlamentari dello Stato;
• la via «referendaria»: un referendum viene organizzato e sottoposto direttamente ai cittadini che si pronunciano a favore o contro il testo del
    trattato.
Queste due formule possono conoscere varianti o combinazioni a seconda dei paesi o di altre esigenze, ad esempio quando la ratifica del trattato esige,
a motivo del contenuto di questo testo, un adeguamento preventivo della Costituzione nazionale.
Una volta avvenuta la ratifica, ufficialmente notificata da tutti gli Stati firmatari (deposito degli strumenti di ratifica), il trattato potrà entrare in vigore
e prendere effetto in linea di massima, secondo quanto in esso stabilito, il 1° novembre 2006
Nei referendum in Francia e nei Paesi Bassi, svoltisi rispettivamente il 29 maggio e il 1º giugno 2005, la maggioranza degli elettori ha votato “no” al
testo della Costituzione. A fronte di questi risultati, il Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 ha ritenuto la scadenza del 1º novembre, che era
stata inizialmente prevista per l’entrata in vigore della Costituzione, non più perseguibile, in quanto gli Stati che non hanno ancora ratificato il trattato
non saranno in grado di fornire una buona risposta prima della metà del 2007. Tutti gli Stati membri, che abbiano o non abbiano ratificato la
Costituzione, si sono così presi una pausa di riflessione, da utilizzare anche per dibattiti e chiarimenti. Nel corso della presidenza austriaca del primo
semestre 2006, il Consiglio europeo esaminerà lo stato di avanzamento dei dibattiti sulla ratifica del trattato costituzionale.
Il processo di ratifica da parte degli Stati membri non è stato dunque abbandonato. Il calendario sarà, se del caso, adattato alle circostanze nei paesi in
cui non è ancora avvenuta la ratifica.
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Tra le organizzazioni non confessionali vi sono quelle umanitarie non governative come Amnesty
International, Telefono Azzurro, Emergency, Medici Senza Frontiere, eccetera le quali si
differenziano dalla religione perché alla base dell’associazione non vi è una fede. Inoltre, per le
confessioni religiose gli scopi umanitari non sono primari e le loro attività sono garantite dal diritto
di libertà religiosa, mentre per le associazioni benefiche sono primari gli scopi umanitari, la tutela
dei diritti umani, eccetera e le loro attività sono garantite dal diritto ordinario.
Bisogna anche aggiungere che il rinnovato ruolo pubblico delle religioni a livello internazionale è
dato anche dall’importanza di queste nella risoluzione di conflitti internazionali. Questa è una
svolta, in quanto durante la guerra fredda le religioni erano ininfluenti nelle controversie tra gli stati,
rilevanti erano solo le ideologie politiche e il potere economico e militare, mentre oggi sono
importanti quanto altre questioni, un esempio è il conflitto israeliano-palestinese,.
Il primo comma dell’art. 52 sancisce: “L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui godono
negli Stati membri, in virtù del diritto nazionale, le chiese e le associazioni o comunità religiose.”
Quindi in Italia si può avere il concordato con la Chiesa cattolica e le intese con le altre confessioni
religiose, mentre gli altri paesi dell’Unione adottano altre regole per disciplinare i rapporti con le
varie religioni.
Il secondo comma detta: “L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto
nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.” In pratica vengono equiparate le
confessioni religiose alle organizzazioni filosofiche e non confessionali ed è il frutto delle pressioni
di alcuni paesi che nella loro legislazione (come la Costituzione belga) hanno norme analoghe.
Il terzo comma detta: “Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un
dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.” Quindi, anche se i rapporti
tra gli stati e le chiese sono una questione interna agli ordinamenti statuali, l’Unione mantiene
comunque aperto il dialogo con le confessioni religiose e le organizzazioni filosofiche e non
confessionali, riconoscendo il loro ruolo nello sviluppo della società nell’Unione.
Dagli anni ‘80 in poi, si diffondo in Italia e in Europa una serie di religioni prima sconosciute come
il buddismo, l’islam11, induismo, eccetera, inizia così il pluralismo religioso.

Il diritto ecclesiastico nella Costituzione italiana
Nello studio delle fonti del diritto ecclesiastico usiamo la partizione di Francesco Finocchiaro che le
divide in fonti di cognizione e di produzione.
    fonti di cognizione sono quelle che ci consentono di conoscere il diritto: la Costituzione, le leggi
    ordinarie, i regolamenti.
    fonti di produzione sono i procedimenti attraverso i quali sono legittimamente posti in essere le
    norme di diritto ecclesiastico.
L’articolo 1 della Costituzione è ontologicamente il numero 1, cioè ha un importanza intrinseca che
ispira tutti gli altri articoli.
“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.” Il primo comma del primo articolo
della Costituzione esordisce con la parola Italia che non definisce e usa solo in questa occasione.
L’Italia non viene definita come entità. Lascia una certa fluidità nella sua rappresentazione per
indicare ciò che nel cuore, nella storia, nell’intelligenza12 dei suoi cittadini è sentito come Italia. In
questo modo il suo significato si adatta ai tempi in un’Italia profondamente cambiata dal
dopoguerra ad oggi, basti vedere come è cambiata nel rapporto con le religioni. Nel periodo
postbellico vi era solo la cattolica e pochissime altre; oggi, secondo i dati del ministero dell’Interno,
le confessioni religiose in Italia sono circa 130, con una distribuzione sperequata. Secondo
11
   L’Islam non è una religione nuova in Italia, infatti nel 900, X secolo, Bari è stato perfino l’unico emirato arabo in Italia. Infatti, secondo alcuni, in
corrispondenza dell’odierna basilica di San Nicola (santo nato a Mira in Turchia) vi è un pavimento in mosaico con una fascia con caratteri cufici
(segni grafici di scrittura usati dagli arabi fra il VII e l'VIII secolo, impiegati in campo artistico come motivo decorativo) dietro l’altare in quanto
risale all’antica moschea che sorgeva sullo stesso suolo della basilica. Anche a Taranto vi è stata una comunità araba intorno all’anno 1000 di area
maghrebina (Africa mediterranea). Gli arabi furono cacciati definitivamente dall’Europa occidentale nel 1492.
12
   Essere intelligenti significa leggere dentro. L’intelligenza è anche la capacità di cogliere i nessi esistenti fra i vari momenti dell'esperienza.
                                                                             9

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un’indagine dell'Eurispes13, rilasciata nel 2006 e ripresa dal Corriere della Sera, l'87,8% della
popolazione si proclama cattolico (il 36,8% è praticante), il 9,5% non è religioso e solo il 2,7%
della popolazione è frammentato in tutte le altre religioni.
Le confessioni religiose che hanno chiesto allo Stato di stipulare un’intesa sono circa 30, di cui 2
hanno firmato l’accordo con il Governo, restando in attesa dell’approvazione del Parlamento.
In sintesi, i costituenti con il termine Italia hanno introdotto un elemento di assoluta
indeterminatezza che favorisce le dinamiche sociali, cioè l’Italia non è determinabile in una fase
storica, ma lo è in relazione al periodo storico che vive.
La Repubblica, dal latino “res publica” cosa pubblica, è l’insieme di tutti i soggetti fisici, giuridici,
istituzionali, sociologici, anche esterni alla nazione, come avviene per l’Unione Europea, che la
compongono. Prima di essere sinonimo di organizzazione (forma di governo rappresentativo), la
Repubblica è sinonimo di composizione e aggregazione, quindi è l’insieme di quei soggetti che
hanno delegato i propri rappresentanti per scrivere la legge fondamentale di coesistenza: la
Costituzione.
Questo concetto è fondamentale anche per comprendere la logica dei giudizi per l’accettazione delle
parti civili nei processi penali come, ad esempio, l’ammissione delle associazioni per la difesa dei
consumatori nei processi tra un cliente contro una grande industria o del Telefono Azzurro in un
processo per pedofilia. Queste associazioni sono riconosciute in quanto soggetti che compongono la
Repubblica.
Bisogna anche dire che l’Italia è una Repubblica, che indica una forma di governo rappresentativo,
ma è anche una Repubblica democratica cioè il governo rappresenta il popolo che ne ha la
sovranità.
Il comma continua con questa incidentale: “fondata sul lavoro”. La prima bozza dell’art. 1
enunciava “fondata sui lavoratori”, ma questa formulazione apparve troppo restrittiva, in quanto
escludeva i disoccupati, i pensionati, i troppo giovani per lavorare. Invece la nostra Repubblica è
fondata sulla dignità del lavoro, inteso come produzione non solo di beni, ma anche di servizi, idee,
rapporti, processi, benessere spirituale, fisico, eccetera. In sintesi, per la Costituzione il lavoro è
inteso nel suo significato ontologico e cioè l’elaborazione di qualcosa.
Per queste ragioni lo Stato non è la Repubblica, ma è la rappresentazione organizzata nel suo livello
massimo.
Le fonti del diritto ecclesiastico di livello costituzionale più importanti sono gli articoli 2, 3, 7, 8, 19
e 20.
L’art. 2 riguarda i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali. La
libertà religiosa è uno dei diritti inviolabili dell’uomo, mentre le confessioni religiose sono garantite
come formazioni sociali.
L’art. 3 riguarda il principio di uguaglianza la quale sancisce la pari dignità sociale e l’uguaglianza
davanti alla legge senza distinzione di religione, oltre a sesso, razza, eccetera.
Con gli articoli 7 e 8 si afferma il carattere concordatario del nostro ordinamento:
• l’art. 7, con il concordato, regola i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica su base bilaterale,
• l’art. 8, con le intese, regola i rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose.
Quindi i costituenti, confermando la legislazione del 1929, hanno deciso che l’Italia non avrebbe
avuto un ordinamento separatista, ma concordatario cioè legiferando in accordo con la Chiesa
cattolica e con le altre confessioni religiose.
L’art. 7, il più discusso di tutta la Carta Costituzionale, nella bozza della Costituzione formava l’art.
5 includendo anche l’attuale art. 8. La bozza di art. 5, voluta dal segretario del P.C.I. Palmiro
Togliatti, stabiliva che lo Stato è indipendente e sovrano nei confronti di ogni organizzazione
religiosa ed ecclesiastica. In questo modo non veniva affermata l’indipendenza della Chiesa e si


13
     Istituto di studi politici economici e sociali.
                                                                  10

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evitava la sua influenza sullo Stato; in sintesi si affermava la supremazia dello Stato sulla Chiesa e
non la parità dettata dalla formulazione definitiva dell’art. 7.
Infine la bozza dell’art. 7 prevedeva che i rapporti tra Stato e Chiesa dovevano essere regolati in
termini concordatari, evitando il riferimento esplicito ai patti Lateranensi voluti dal regime fascista,
ma la sua definitiva formulazione, segna la scelta dei costituenti di riferirsi esplicitamente ai Patti
Lateranensi, al di là degli effetti giuridici.
Da quanto emerge dagli atti della Costituente, la scelta politica fu appoggiata dal segretario del
Partito Comunista Italiano Togliatti, per non riaprire il contenzioso con la Chiesa e mantenere lo
status quo, cioè lo stato di equilibrio, garantendo la continuità di questi rapporti bilaterali anche per
il futuro, in quanto la Chiesa era interessata a lasciare inalterato il Concordato del 1929. Alla fine
l’accordo sull’art. 7 si raggiunse all’unanimità e furono decisive le posizione dei comunisti, in
primo luogo quella di Togliatti che osservò che un paese distrutto dalla guerra, bisognevole di tutto,
non si può permettere guerre di religione. In sintesi la pax religiosa imponeva l’accettazione dei
Patti e di quel sistema.
La scelta dei costituenti, fu dettata inoltre dal fatto che l’Italia postbellica usciva da una guerra
civile, dovuta alla nascita della Repubblica di Salò, alla guerra partigiana e al successivo
sgretolamento del regime fascista, per cui si voleva unire il popolo con la religione, fin troppo
diviso politicamente, e garantire l’appoggio della Chiesa al neogoverno repubblicano.
Oltre a Togliatti, un’altra proposta di rilievo fu quella di Tupini che chiedeva il richiamo alle norme
internazionali nella Costituzione, riconoscendo la sovranità della Chiesa cattolica e del suo
ordinamento giuridico. La proposta di Tupini fu criticata da Calamandrei che aveva avvertito che
una tale formulazione di quell’articolo avrebbe portato alla costituzionalizzazione dei Patti, cioè
avrebbe attribuito alle norme del concordato la stessa forza dei singoli articoli della Costituzione e
questo non era possibile perché il Concordato, di epoca fascista14, conteneva delle disposizioni non
in linea con il testo costituzionale.
Per Giuseppe Dossetti, famoso canonista, invece richiamare i Patti nella Costituzione non significa
renderli parte integrante della Costituzione, ma vuol dire solo vincolare lo Stato a non disciplinare
in via unilaterale i rapporti con la Chiesa cattolica, cioè l’art. 7 deve essere considerato solo una
norma sulla produzione giuridica o di procedura per l’emanazione delle norme interessate dal
concordato.
La posizione di Dossetti fa cadere tutte le riserve in sede costituente, portando all’approvazione
dell’articolo nella formulazione attuale e diventando il criterio interpretativo di giurisprudenza e
dottrina.
La formula del primo comma dell’art. 7 è riportata anche in un’enciclica15 di Papa Leone XIII,
Immortale Dei, del 1885, con l’unica differenza che questa non mette l’aggettivo ciascuno.
Secondo alcuni, l’articolo segue pedissequamente un tratto dell’enciclica, perché risente della
formulazione canonistica, e in particolare la parte che studia i rapporti con gli stati, voluta dal
Dossetti, inconsapevolmente riproposta nell’art. 7.
Per altri invece, la cosa è intenzionale per far si che la Costituzione riprendesse la teoria canonistica
sui rapporti tra Stato e Chiesa.
Il primo comma dell’art. 7: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani”, nei primi anni ’50 fu considerato dalla dottrina privo di valore perchè
inutile. Infatti, soprattutto i laici, considerano improprio inserire nella Costituzione un riferimento
alla sovranità della Chiesa, unico caso in Europa, come è inopportuno inserire un riferimento alla
sovranità di qualsiasi altro stato nella Costituzione.

14
   Secondo alcuni ecclesiasticisti la stessa sottoscrizione dei patti contrasta con la logica dello stato etico-fascista, perché questo stato ammette solo il
suo potere rifiutando qualsiasi divisione con chiunque altro. Quindi, quando lo Stato fascista ha sottoscritto i Patti con la Chiesa in qualità, di soggetto
di potere equipollente al suo, in un certo senso ha ammesso una forma di dualismo. Per questo il prof. Battaglia ha detto che c’è un elemento
germinale di democraticità nella logica dei Patti.
15
    Lettera circolare apostolica che il Papa indirizza ai vescovi e ai prelati di tutta la Chiesa, su argomenti di fede o sociali.
                                                                            11

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Per altri, invece, l’affermazione del primo comma è importante perché, in relazione al fatto che i
rapporti tra Stato e Chiesa sono su base concordataria, il riconoscimento della sovranità della
Chiesa comporta anche un riconoscimento dell’originalità dell’ordinamento canonico, collocato allo
stesso livello dell’ordinamento dello Stato ed eliminando la possibilità di instaurare un regime
cesaropapista o giurisdizionalista16. In questo modo viene superata la teoria della statualità del
diritto, di matrice ottocentesca, per la quale solo lo Stato può produrre diritto e trova applicazione la
teoria di Santi Romano17 sulla pluralità degli ordinamenti giuridici per il quale, oltre al diritto
emanato dallo Stato, vi sono altri enti e istituzioni che possono produrre diritto, fra queste le
confessioni religiose e in maniera particolare la Chiesa cattolica.
Un'altra particolarità del primo comma dell’art. 7 è la dicitura “ciascuno nel proprio ordine” che
indica quelle materie in cui la Chiesa o lo Stato hanno competenza esclusiva e si differenziano dalle
materie di interesse misto, res mixtae, regolate dai Patti Lateranensi.
Il problema sta nella difficoltà di definire, in concreto, quali sono le materie in cui lo Stato o la
Chiesa ha competenza esclusiva e questo rende dubbia l’applicazione reale dell’affermazione
“ciascuno nel proprio ordine”.
Comunque, quando bisogna decidere sulla competenza di una materia, la competenza è dello Stato,
definita dalla dottrina la competenza delle competenze, cioè è lo Stato che dice fin dove arriva
l’ordine della Chiesa e dove inizia l’ordine temporale.
Possiamo anche affermare che per lo Stato non esistono res mixtae, ma esistono situazioni
affrontate di volta in volta e, in mancanza di strumenti giuridici come i Patti Lateranensi, sono
decise dallo Stato perchè ha la competenza delle competenze.
Come è accaduto con l’art. 7, si decise di estendere i rapporti bilaterali anche ad altre confessioni
religiose, segnando un cambiamento sostanziale rispetto all’1 dello Statuto Albertino e al
concordato del 1929 che riservava un regime bilaterale solo alla Chiesa cattolica; tutti gli altri culti
erano disciplinati in maniera unilaterale con la legge ordinaria 1159/29, sui culti ammessi, e con il
relativo regolamento di attuazione approvato con Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289.
Infatti l’art. 1 dello Statuto Albertino dettava: “La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la
sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi”.
Questo consentiva di privilegiare la Chiesa cattolica, mentre le altre religioni venivano disciplinate
dalla legge sui culti ammessi che già il titolo, indica un trattamento sfavorevole rispetto alla Chiesa
cattolica, in quanto è lo Stato che ammette i culti in presenza di determinati requisiti.
Invece i costituenti del 1947 decisero di estendere il regime di rapporti bilaterali tra Stato e Chiesa
anche alle altre confessioni religiose, introducendo l’art. 8 della Costituzione.
Il primo comma: “Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge” indica
tutte le confessioni, quindi anche la cattolica, mentre il secondo comma dell’art. 8 riguarda solo le
religioni diverse dalla cattolica: “Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico
italiano”. In questo modo è sancita la parità tra l’ordinamento dello Stato e gli statuti delle altre
confessioni religiose che ne rappresentano il loro ordinamento. Infatti nell’intesa con lo Stato
italiano, la chiesa Valdese ha inserito all’art. 2 : “La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia e
della indipendenza dell'ordinamento valdese”.
Diverso è invece il rapporto con le associazioni non religiose, in quanto lo Stato ha una superiorità
in relazione a quanto prescrive l’art. 2 Cost. In sintesi, lo Stato, regola i rapporti tra Stato e Chiesa
con il concordato (art. 7 Cost.), con le intese per le confessioni religiose che ne sono munite (art. 8

16
   Il giurisdizionalismo è la Dottrina politica tendente a subordinare la vita istituzionale della Chiesa allo Stato.
17
   Santi Romano, giurista nato a Palermo nel 1875 e morto a Roma nel 1947, fu professore di diritto amministrativo nella università di Camerino e
successivamente insegnò diritto costituzionale nelle università di Milano, Modena, Pisa. Nel 1928 divenne presidente del Consiglio di Stato e
professore incaricato di diritto costituzionale all'università di Roma. Tra la sua vasta produzione è bene citare la monografia, L'ordinamento giuridico,
del 1918 (opera cui si farà costante riferimento) in cui il Romano si qualifica come istituzionalista. Santi Romano è uno dei massimi rappresentanti
dello istituzionalismo ovvero di quella dottrina secondo cui il diritto si identifica con la realtà sociale più comprensiva, vale a dire con la società
organizzata od organizzazione sociale, con l' istituzione.
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Cost.), con la legge per i culti ammessi per le altre confessioni religiose e per tutte le associazioni di
carattere non religioso applica l’art. 2 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua
personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale”.
La bilateralità dei rapporti tra Stato e confessioni religiose, non si trova solo negli articoli 7 e 8 della
Costituzione, ma anche in tutti i rapporti tra amministratori e autorità religiose locali di tutte le
confessioni.
L’applicazione concreta dell’art. 8 si ebbe solo nel 1984, dopo ben 36 anni dall’entrata in vigore
della Costituzione, in occasione dell’intesa tra lo Stato e la Chiesa Valdese18.
Il terzo comma dell’art. 8 dispone: “I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base
di intese con le relative rappresentanze”. Questo indica che lo Stato regola i rapporti solo con le
confessioni religiose e con ognuna può stipulare intese.
Vi è una differenza tra il secondo comma dell’art. 7 “I loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi” e il terzo comma dell’art. 8 “I loro rapporti con lo Stato sono regolati dalla legge….
omissis…”, in quanto l’art. 7 indica un rapporto precostituito e non modificabile (se non con una
procedura particolare) costituito dai Patti Lateranensi, mentre l’art. 8 demanda i rapporti tra lo Stato
e le altre confessioni religiose alla legge ordinaria e anche se fondata su un atto bilaterale, resta un
atto agganciato a valutazioni politiche, pertanto modificabili.
Il procedimento per varare un’intesa con una confessione religiosa, inizia con la nomina di una
commissione apposita da parte del Presidente del Consiglio (che avviene con D.P.C.M.) della quale
fa parte una rappresentanza della confessione religiosa.
Una volta che l’intesa è approvata dal Consiglio dei Ministri, viene presentata alle Camere inserita
in un disegno di legge per la ratifica.
Per poter stipulare un’intesa con una religione, occorre che vi siano tre elementi:
• l’aggregazione deve essere una confessione religiosa;
• il Governo deve esprime una valutazione favorevole a sottoscrivere l’intesa, restando comunque
     il Parlamento non obbligato a ratificarla;
• deve esserci una rappresentanza apicale della confessione religiosa, designata al suo interno
     anche sulla base dei suoi statuti.
Per questo terzo elemento ci sono difficoltà a stipulare un’intesa con l’Islam19, perché i
musulmani20 non hanno una gerarchia e quindi non hanno un capo che rappresenta tutti i fedeli, ma
18
   Intesa siglata nel 1984 e approvata con la legge n. 449 dell'11 agosto 1984, successivamente integrata con la legge n. 409 del 5 ottobre 1993 in
virtù della quale la confessione partecipa all'otto per mille del gettito IRPEF.
19
   Islam significa sottomissione e rappresenta il rapporto tra l’uomo e Dio. L’uomo per poter entrare in paradiso si deve sottomettere alla legge divina
e più si sottomette, più sale nel cielo; infatti il paradiso è rappresentato come una serie di cieli sovrapposti di cui quello più vicino a Dio è l’ultimo, il
settimo cielo.
20
   Musulmano significa fedele. in base alla legge religiosa (Shari’a), il fedele deve seguire i cinque pilastri dell’Islam: 1) la testimonianza di fede; 2) le
5 preghiere rituali; 3) l'elemosina canonica; 4) il digiuno durante il mese di Ramadan; 5) il pellegrinaggio alla Mecca (almeno una nella vita). In linea
di massima i musulmani si dividono in due grossi gruppi, gli sciiti e sunniti.
Con il termine Sciismo si indica il principale ramo minoritario dell'Islam.
Gli sciiti si differenziano dai sunniti sulla questione della guida della comunità islamica (Umma), dal momento che considerano unica legittimata a
regnare la Famiglia del profeta Mu ammad), mentre per i sunniti qualsiasi fedele di media capacità religiosa, non necessariamente discendente del
Profeta, può guidare a pieno titolo un governo islamico. Col tempo gli Sciiti si sono differenziati dai sunniti anche su alcuni istituti giuridici
(ammettono, ad esempio, la legittimità del matrimonio a tempo prefissato e considerano che dal Corano raccolto all'epoca del califfo Uthmān b. Affān
siano stati espunti alcuni passaggi e una sura intera che indicavano la successione di ‘Alī a Mu ammad), ma il fatto che non si siano differenziati dai
sunniti negli aspetti dogmatici non consente che si parli per essi di eresia, ma solo di una variante dell'Islam. Lo sciismo, minoritario in termini
assoluti (10% massimo dei fedeli musulmani di tutto il mondo), è maggioritario in Iraq, in Libano e in alcune aree del Golfo Persico e del tutto
prevalente in Iran, dove lo sciismo fu forzatamente imposto dalla dinastia dei Savfavidi (1501-1722).
Il Sunnismo, orientamento nettamente maggioritario dell'Islam - circa il 90% dell'intero mondo islamico - prende il suo nome dal termine arabo
"Sunna" (consuetudine), riferita al profeta dell'Islam Muhammad e ai suoi Sah ba (Compagni). Nato per ultimo nella discussione teologica islamica, il
Sunnismo si differenzia essenzialmente dallo Sciismo (organizzatosi come dottrina prima del Sunnismo) per il suo netto rifiuto di riconoscere la
pretesa degli Sciiti che la guida della Comunità islamica (Umma) dovesse essere riservata alla discendenza del profeta Muhamm ad attraverso sua
figlia Fātima bt. Muhammad e suo cugino Alī ibn Abī Tālib. Secondo il Sunnismo invece alla guida politica e spirituale (non strettamente religiosa
però) della Comunità poteva accedere qualunque musulmano pubere, di buona moralità, di sufficiente dottrina e sano di corpo e di mente. Il fatto di
essere Meccano o, almeno, Arabo, era un elemento preferenziale ma non essenziale. Sotto questo profilo il Sunnismo respingeva quindi recisamente
la pretesa dei kharigiti che la guida della società islamica fosse riservata al migliore dei credenti: qualità difficile da individuare e ancor più difficile
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solo delle guide spirituali del loro cammino di fede, ad esempio l’imam. Lo stesso U.C.O.I.I.21 non
rappresenta la totalità degli islamici italiani.
Inoltre, mentre per la nostra cultura un cittadino italiano, può essere cattolico, buddista, protestante
eccetera, un islamico marocchino non scinde la religione dalla nazionalità e quindi, se si trova in
Italia, frequenterà moschee di marocchini e non di algerini o di altre nazionalità. Questo rende più
difficile la ricerca di una rappresentanza univoca per i fedeli di religione islamica.
Per tutti questi motivi, secondo alcuni autori, l’istituto delle intese è superato e pertanto va
abbandonato sostituendolo con una legge generale sulla libertà religiosa.
A questo proposito diversi disegni di legge sono stati presentati in Parlamento e ultimamente ad
aprile e a luglio 2006. Le caratteristiche di questi disegni di legge sono:
• deve attuare i principi costituzionali;
• abrogare la legge 1159/29 “legge sui culti ammessi”;
• assicurare a tutti quello che le intese garantiscono solo ad alcuni; poi, se vi è necessità, si
     faranno intese solo per aspetti peculiari.
I criteri per individuare una confessione religiosa non sono dati dalla legge, ma sono stati indicati
dalla Corte costituzionale con la sentenza 195/93 e dalla Corte di cassazione con la sentenza
5838/95. Inoltre una confessione religiosa può essere individuata dal Governo, dai giudici di merito
e perfino dagli amministratori pubblici, ma solo lo Stato può avere rapporti istituzionali (concordato
e intese) con le confessioni religiose, perché così è sancito dagli artt. 7 e 8 della Costituzione.
Per il prof. Dammacco, a differenza del concordato che è un atto di diritto internazionale e quindi di
diritto esterno, le intese sono atti di diritto interno perché la relativa commissione è nominata
unilateralmente e per una parte della dottrina le intese sono atti politici il cui elemento giuridico è la
legge di approvazione.
Un’altra parte della dottrina ha osservato che se le confessioni religiose hanno ordinamenti giuridici
primari, come detta la Costituzione, un intesa stipulata con una rappresentanza di un ordinamento
giuridico primario non può essere un semplice atto politico, ma ha un valore maggiore. Per
Francesco Finocchiaro, le intese, pur non trattandosi di atti di diritto internazionale, sono atti diritto
esterno creato con la volontà di due soggetti posti sullo stesso piano. Per Cardia22 le intese non sono
atti politici, ma atti di diritto pubblico interno vincolanti che una volta sottoscritti, lo Stato non può
non osservarli.
Per la dottrina prevalente, l’intesa è frutto di una scelta politica. Il Governo, anche se una
confessione religiosa lo chiede ed ha i requisiti per ottenerla, può non stipularla, ne’ iniziare le
trattative. Ad esempio, i primi a chiedere un’intesa furono i Testimoni di Geova già negli anni ’70,
ma la richiesta è stata ignorata per anni dal Governo (anche quando furono stipulate intese con altre
religioni), perché questa confessione chiedeva l’obiezione totale dal servizio militare, era contraria
ad alcuni trattamenti sanitari, come le trasfusioni, eccetera. Per questo non si voleva dare un
riconoscimento pubblico ad una religione che creava dei problemi di coesistenza con lo Stato. La
questione sembra risolversi nel 2000, quando vengono stipulate due intese: una con i Testimoni di
Geova e l’altra con i Buddisti. Entrambe vengono criticate dalla dottrina in quanto intese molto
simili alle sei già esistenti, come se le religioni fossero tutte uguali ed avessero tutti le stesse


da mantenere, perché un semplice peccato, anche non grave, avrebbe fatto perdere tale qualità all'Imam ("Guida", ma intesa qui come sinonimo di
califfo) e lo avrebbe fatto decadere dal suo supremo ufficio.
21
   Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia. L'UCOII nasce sulla scia dell'USMI quando l'Islam sunnita "delle moschee" in Italia,
a causa del boom dell'immigrazione, non si presta più a essere rappresentato da un organismo dichiaratamente studentesco. Per iniziativa di membri
del Centro culturale islamico di Milano e Lombardia, l'UCOII è costituita ad Ancona nel 1990. Dopo avere "ereditato" le strutture dell'USMI, emerge
come la realtà musulmana italiana più diffusa e radicata sul territorio, con una forte influenza dei Fratelli Musulmani, e si candida subito a essere
interlocutore dello Stato italiano in vista dell'Intesa. All'UCOII fanno capo 122 associazioni, orizzontali (territoriali) e verticali (nazionali di settore),
che svolgono attività di ordine sociale, assistenziale, di informazione e mediazione istituzionale, cui fanno capo a loro volta un'ottantina di moschee
dove si svolgono pratiche rituali e una più ridotta attività di carattere culturale; vi sono inoltre quasi trecento luoghi di preghiera che non hanno ancora
lo status di moschea e talora sono ubicati in appartamenti privati. Attraverso congressi, campeggi, attività culturali, rapporti con le autorità politiche,
l'UCOII persegue il suo scopo della costruzione di un Islam italiano.
22
   Prof. Carlo Cardia, professore di diritto canonico ed ecclesiastico all’università Romatre.
                                                                             14

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necessità, benché le intese sono concepite dai costituenti per recepire le differenze tra le varie
religioni e i loro aspetti peculiari. Queste due intese, benché stipulate dal Governo, furono affossate
in Parlamento senza essere mai discusse e quindi ratificate.
Per Finocchiaro, Cardia e la parte maggioritaria della dottrina, come la confessione non ha diritto ad
iniziare la trattativa con il Governo, al tempo stesso non ha diritto alla legge di approvazione da
parte del Parlamento, anche se resta la responsabilità politica del Governo che ha sottoscritto
l’intesa.
Per Andrea Guazzarotti (costituzionalista), vi è un rimedio giuridico nel caso il Parlamento non
esamini l’intesa sottoscritta dal Governo, in quanto la confessione religiosa avrebbe il diritto di
interessare l’autorità giudiziaria per porre la questione alla Consulta sul conflitto di attribuzioni tra i
poteri del Parlamento e del Governo.
Per la dottrina minoritaria, l’intesa è dettata espressamente dalla Costituzione, “i loro rapporti con
lo Stato sono regolati dalla legge sulla base di intese”, e quindi lo Stato deve almeno valutare la
richiesta della confessione religiosa.
Tornando alle due intese in attesa di ratifica da parte del Parlamento, quelle con l'Unione Buddhista
Italiana (U.B.I.)23 e con i Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova24, lo stesso Consiglio dei
Ministri di allora non ha stabilito se queste sono o meno confessioni religiose. In particolare la
perplessità sul buddismo deriva dal fatto che, non originando da un alveo culturale occidentale,
poteva risultare difficile individuare quella religione come confessione. Doveva rispondere su
questo dubbio il ministro dell’Interno (Enzo Bianco), il quale non partecipò alla riunione e quindi la
questione venne rinviata.
Tra le peculiarità di queste due confessioni, l'Unione Buddhista Italiana non è una delle religioni del
libro25 ed è il primo accordo con una religione orientale nella storia della Repubblica, mentre per la
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, alcuni obiettano che non si tratta di una
confessione religiosa, ma addirittura di una setta cioè un gruppo con una propria organizzazione che
ha un elemento intollerabile per l’ordinamento italiano: non vi è libertà di entrare o uscire
dall’associazione26, come accade per la religione islamica, dove chi l’abbandona è considerato
apostata27. Questo la rende non democratica, e pertanto in contrasto con l’art. 1 della Costituzione,
“l’Italia è una Repubblica democratica… omissis…”, quindi costituita da associazioni
democratiche.
Lelio Basso28, durante la costituente, sostenne che non esisteva solo la religione cattolica in Italia,
ma vi erano religioni anche più antiche, come l’ebraismo e più recenti come l’Esercito della

23
    Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Unione Buddhista italiana siglata a Roma il 20 marzo 2000, durante la XIII legislatura presieduta dal Presidente
D’Alema.
24
    Testo del 18 novembre 1999, approvato a maggioranza dal Consiglio dei Ministri il 21 gennaio 2000 e sottoscritto dal Governo il 20 marzo 2000,
durante la XIII legislatura presieduta dal Presidente D’Alema..
25
    Le religioni del libro sono così chiamate perché sono quelle in cui Dio si è rivelato agli uomini e la rivelazione raccolta in un libro (dal greco
biblos). Dette confessioni sono tre: ebraica, cattolica e islamica.
Per le altre religioni, invece, esistono i testi sacri, ma sono compilazioni umane non rivelate che assumono il valore di sacertà (sacralità) perché
ritenute lo strumento indicante l’unico percorso che consente all’uomo di raggiunge la trascendenza.
26
   Per entrare è necessario essere sottoposti ad una serie di valutazioni e per uscire è necessario che la richiesta sia ratificata da un organo interno.
27
   Il termine apostasia (dal greco απο, apo, "lontano, distaccato", στασις, stasis, "restare") rappresenta la rinuncia formale rispetto alla propria
religione e la successiva adesione ad un'altra o a ideologie non religiose. In senso stretto, il termine è riferito alla rinuncia e alla critica della propria
precedente religione. Una vecchia e più ristretta definizione di questo termine si riferiva ai cristiani battezzati che abbandonavano la loro fede. Chi
commette apostasia è un apostata, tuttavia sono pochi gli ex credenti che si autodefiniscono apostati, perché generalmente considerano questo termine
come dispregiativo; in riferimento alla nuova religione si utilizza il termine convertito o il termine deconvertito per l'adesione a ateismo e
agnosticismo, entrambi i termini hanno in sé un significato positivo, il secondo interpreta la perdita della fede in una religione come un aumento della
razionalità e del rispetto verso il metodo scientifico.
Molte religioni considerano l'apostasia un vizio, una degenerazione della virtù della pietà nel senso che quando viene a mancare la pietà, l'apostasia ne
è la conseguenza; spesso l'apostata viene fatto bersaglio di condanne spirituali (ad esempio la scomunica) o materiali ed è rifuggito dai membri del
suo precedente gruppo religioso.
28
    Lelio Basso nacque a Varazze da una famiglia Liberal borghese. Nel 1916 lui e la sua famiglia si traferirono a Milano, dove egli frequentò la
scuola di grammatica Berchet. Nel 1921 si iscrisse alla Facoltà di Legge dell'Università di Pavia e diventò membro del Partito Socialista Italiano.
Studiò la dottrina Marxista e fu al fianco di Piero Gobetti durante la fase della sua “Rivoluzione Liberale”. In gioventù Lelio Basso lavorò per giornali
e riviste quali “Critica sociale”, “Il Caffé”, “Avanti!”, “Coscentia”, “Quarto Stato” e “Pietre”, che diresse nel 1928, inizialmente da Genova, dopo da
Milano. Nel 1925 si laureò in Legge con una tesi sul concetto di libertà nel pensiero Marxista.
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salvezza29, i metodisti30, i luterani31 e perfino religioni introdotte dagli americani. Al riguardo
bisogna aggiungere che il Trattato di Pace firmato con gli U.S.A. prevede anche la libertà di
religione per gli americani presenti sul nostro territorio.
L’articolo 8 fu inserito, non per il numero delle religioni al di fuori della cattolica, sostanzialmente
solo due, Valdese ed Ebraica, ma per il loro peso nella società.
I costituenti scelsero tra due proposte del primo comma dell’art. 8: “Tutte le confessioni religiose
sono egualmente libere davanti alla legge”, quella che fu scelta, e un’altra proposta non accettata:
“Le confessioni religiose sono eguali davanti alla legge”. Uguaglianza davanti alla legge, significa
definire una condizione di parità sulla base di criteri legislativi preordinati, cioè è la legge che dice
come si è eguali rispetto ad un altro.
La proposta accettata del primo comma dell’art. 8 “Tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge” sta a significare che tutte le aggregazioni, identificabili come confessioni
religiose, in quanto soggetti della Repubblica, sono egualmente libere davanti alla legge, comprese
quelle non ancora identificate come tali al momento dell’entrata in vigore della Costituzione. Viene
riconosciuta così la libertà, caratteristica peculiare delle confessioni religiose, che prevale sul
carattere dell’uguaglianza inserito nella bozza di articolo non accettata: “Le confessioni religiose
sono eguali davanti alla legge”.
Mentre gli artt. 7 e 8 Cost. riguardano i rapporti tra Stato e Chiesa e tra Stato ed altre confessioni
religiose, gli artt. 19 e 20 Cost. riguardano la libertà religiosa individuale e collettiva ed è l’unica
norma sull’argomento.
La libertà religiosa garantita dall’art. 19 non riguarda solo i cittadini, ma tutti gli individui (italiani,
stranieri e apolidi): “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in
pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”; invece la libertà di
circolazione (art. 16 Cost.), la libertà di riunione (art. 17 Cost.) e la libertà di associazione (art. 18
Cost.) sono garantite ai soli cittadini.

Dopo la Liberazione Lelio Basso fu eletto Vice-Segretario dello PSIUP e, nel 1946, divenne Deputato dell'Assemblea Costituente. Egli si trovava
nella Commissione, formata da 75 membri, che dovevano scrivere il testo della Costituzione e contribuì in particolar modo alla formulazione degli
articoli 3, 8 e 49. Dal 1946 al 1968 fu costantemente eletto alla Camera dei Deputati. Fu eletto Senatore nel 1972 e nel 1976.
29
    L’Esercito della Salvezza (inglese Salvation Army) è una organizzazione religiosa di origine metodista, fondata nel 1865 da William Booth a
Londra con lo scopo di diffondere il cristianesimo e portare aiuto ai bisognosi. L'Esercito della Salvezza afferma che è possibile e necessario, in un
mondo vocato al materialismo, vivere un cristianesimo visibile, gioioso ed attivo.
Nel 1887 l’Esercito della Salvezza arrivò in Italia. Dopo un inizio difficile a Roma, grazie al Maggiore James Vint, l’opera ripartì stabilmente nel
1890 da San Giovanni, nelle valli valdesi, in seguito al lavoro del Col. Fritz Malan. In pochi anni l’Esercito della Salvezza si diffuse nelle principali
città italiane (1893 a Torino, 1894 a Firenze, 1897 a Livorno, 1898 a Milano, 1899 a Venezia e Bologna) fino all'inizio del periodo fascista, che porto
alla chiusura di alcune sale di culto nel 1935, alla soppressione del “Grido di Guerra” (l’organo ufficiale dell’Esercito) nel 1939, e culminò con la
chiusura dell’Opera nel 1940. Diversi Ufficiali furono internati ed altri mandati al confino.
A livello mondiale, l’Esercito della Salvezza è arrivato nel 2005 ad essere operante in 111 nazioni, nelle quali continuano ad essere vissute ed
applicate le stesse metafore militari in uso ai tempi del Fondatore.
30
    Il Metodismo, o movimento metodista, è una dottrina cristiana fondata dal pastore anglicano John Wesley nel XVIII secolo. L'intenzione di Wesley
era originariamente quella di creare un movimento di risveglio all'interno della Chiesa anglicana che portasse a una maggiore attenzione agli evidenti
problemi sociali della Gran Bretagna all'epoca della rivoluzione industriale; solo in seguito il metodismo assunse i connotati di dottrina indipendente
dalla matrice anglicana.
Il movimento metodista si diffuse velocemente in Gran Bretagna e in Nord America e, attraverso l'opera dei suoi missionari, anche nel resto del
mondo. Attualmente è presente in quasi tutti i paesi e conta oltre settanta milioni di fedeli.
Una delle caratteristiche del Metodismo è l'avere oltre ai pastori, uomini e donne, un rilevante numero di predicatori laici, che ricevono una accurata
preparazione teologica che in seguito esercitano con la predicazione nelle comunità. Sebbene le donne non avessero inizialmente accesso al
sacerdozio, Wesley dimostrò la propria propensione in questo senso consentendo fin da subito che le donne predicassero pubblicamente,
atteggiamento decisamente progressista nella società del Settecento.
31
    Con il termine Luteranesimo si indica la teologia sviluppata da Martin Lutero e le dottrine professate dalle chiese evangelico-luterane nate dalla
Riforma protestante, che si ispirarono a lui e ai teologi che ne raccolsero l'eredità.
Il luteranesimo inteso come teologia delle chiese evangelico-luterane è esposto in diversi scritti sistematici o Confessioni di Fede. Il primo testo (e di
maggior impatto politico - religioso) fu quello redatto nel 1530 dal teologo e amico di Lutero Filippo Melantone, la Confessio Augustana, una
esposizione moderata e priva di polemica delle dottrine riformate indirizzata a Carlo V in cui si rivendicava la continuità delle dottrine riformate con
la Chiesa antica e la coerenza con le Scritture. Questa confessione, insieme ad altri scritti, venne inserita nel Liber Concordiae del 1580, che divenne
la base teologica e dogmatica delle chiese luterane.
Il luteranesimo venne riconosciuto come religione "istituzionalizzata" nel Sacro Romano Impero con la (Pace di Augusta), che sancì il principio del
cuius regio, eius religio, cioè l’obbligo per i sudditi dell'Impero di professare la religione cattolica o quella della Confessio Augustana (ad esclusione
di ogni altra), nel caso dovesse coincidere con quella del principe cui erano sottoposti. In caso contrario era riconosciuto il diritto di emigrazione.


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Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede significa:
• che non può essere apposto alcun vincolo all’appartenenza religiosa e alla professione della
     fede, se non in alcuni casi ben precisi e limitati imposti dalla legge;
• che non si può obbligare una persona a professare o a cambiare una religione;
• essere liberi di non avere una fede religiosa.
Hanno diritto a professare liberamente la propria fede religiosa tutti, non solo i cittadini, compresi
stranieri e apolidi che si trovano sul territorio nazionale.
Il limite alla libertà di religione è riferito al culto in pubblico ed è dato dai riti contrari al buon
costume32.
Il rito è un insieme di regole, in un determinato contesto sociale, per manifestare i valori che si
perseguono. Quando il rito è contrario al buon costume non si può esercitare, ma resta la libertà di
religione. In altre parole, l’esternalizzazione di una confessione religiosa contraria al buon costume
non è ammessa, ma la fede interiore è sempre ammessa. Questa libertà di fede dell’individuo è un
concetto che si lega alla libertà di pensiero sancito dall’art. 21: “Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”
Nelle manifestazioni dei culti religiosi, il limite del buon costume corrisponde al sentire comune
della popolazione, in un determinato periodo storico. Ad esempio I bambini di Dio33, i quali hanno
riti di iniziazione con atti sessuali, anche con minori, e comunque in circostanze create per
diminuire la capacità di discernimento delle persone.
L’art. 20 riguarda gli enti e le associazioni: “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto
d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, ne di
gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”, cioè enti e
associazioni religiose non possono essere sottoposti a tasse superiori a quelli di altri enti, ne essere
sottoposti a dei limiti di carattere legislativo. In realtà, oggi, questi enti sono favoriti dalla
legislazione, soprattutto fiscale, ma i costituenti vollero evitare la reintroduzione di leggi eversive,
con cui furono soppressi alcuni ordini religiosi e confiscato il patrimonio degli enti ecclesiastici per
la necessità dell’Erario di incamerare questi beni e di combattere la c.d. manomorta34 ecclesiastica.


32
    Il costume è il modo in cui abitualmente un individuo si comporta. E’ anche la condotta morale, ma pure le usanze, le abitudini, i modi di vivere
che caratterizzano una società.
33
    Recentemente questa setta di origine cristiana ha cambiato il nome in "Famiglia dell'amore". Venne fondata dal pastore evangelico David Berg in
California nel 1969, ma ha ora la sua sede principale a Montreal, in Canada. Nel momento della sua massima espansione aveva più di 250 mila adepti,
che vivevano in comuni di circa 5000 persone. La predicazione di Berg inizia nel 1965, dopo un'apparizione del profeta Geremia che gli preannuncia
l'imminente fine del mondo, ottenendo un notevole successo nei movimenti underground californiani. Anche grazie ad un rifiuto totale del "sistema",
che coinvolge lo Stato, la proprietà e soprattutto la famiglia, con la quale il fedele deve rompere ogni legame.
Il punto centrale della dottrina consiste nel riconoscere Berg come profeta di Dio e la sua parola come rivelazione divina. Poco rimane del
cristianesimo ortodosso: non esiste la Trinità, Gesù non è Dio ed ebbe rapporti sessuali con tutte le donne del suo seguito. Ecco, proprio l'etica
sessuale del movimento è stato uno dei principali motivi di scandalo e di scontro con la setta, fonte di innumerevoli procedimenti giudiziari. Dalla
morale sessuale dei bambini di Dio è esclusa solo l'omosessualità maschile, mentre sono ammesse poligamia, lesbismo, incesto, rapporti tra e con i
bambini. Tutto viene giustificato ed esaltato come manifestazione della diversità del gruppo e come anticipazione di un mondo nuovo. Molto
controversa un'altra pratica del gruppo, enunciata da Berg nel 1974: il flirty fishing o "pesca amorosa". In pratica le giovani adepte venivano invitate a
bruciare i loro reggiseni, indossare camicette trasparenti e usare le loro attrattive sessuali per fare nuovi proseliti.
E' stato proprio grazie alle enormi controversie suscitate dal gruppo di Berg che il movimento anti sette ha conosciuto negli Stati Uniti e altrove un
grande successo.
34
    Manomorta, ovvero possesso inalienabile. Indicò anche il divieto fatto a vassalli e contadini di disporre dei beni propri, la tassa pagata per togliere
tale divieto, il diritto del feudatario a succedere nell'eredità del vassallo morto senza eredi maschi, le entità esenti da tasse di successione, i beni di tali
entità. Successivamente la manomorta rimase come diritto prevalentemente feudale (di origine longobarda) e ecclesiastico. La manomorta
ecclesiastica fu favorita dalle numerose donazioni accumulate dalla Chiesa nel corso dei secoli: un patrimonio ingente che nel sec. XVIII fu contestato
dal potere politico.
Nel Regno delle Due Sicilie, il ministro Tanucci varò tra il 1775 ed il 1780 diverse norme per eliminare i privilegi feudali. Furono introdotte
tassazioni anche sulle donazioni e successioni ecclesiastiche, pur nel rispetto della funzione della Chiesa di scolarizzare i giovani e provvedere alle
necessità dei contadini e dei poveri.
Alla fine del secolo, con la Rivoluzione Francese, i liberali rivoluzionari, fedeli alla dottrina massonica, fecero incamerare e si distribuirono tra di loro
tutti i beni ecclesiastici. L'esempio fu seguito dal Piemonte nel 1860 che incamerò le terre ecclesiastiche delle Due Sicilie, vendendole ai liberali e
rastrellando così il capitale dal Sud che servì ad industrializzare il Nord.
L'istituto della manomorta comunque sopravvisse per le successioni agli "enti morali", quasi tutti riconducibili a personaggi graditi alla dinastia
piemontese. Ad esse si applicava l'imposta di manomorta dello 0,90%. L'avvento della Repubblica ha messo fine a questo vecchio istituto con la legge
31 luglio 1954, n. 408.
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L’art. 33 detta: “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.” Poi il secondo comma
aggiunge “La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti
gli ordini e gradi.” Bisogna dire che fino alla metà dell’800 i privati e soprattutto la Chiesa cattolica
si occupavano dell’istruzione, in particolare per le scuole superiori. Con lo Statuto Albertino, 1848,
e soprattutto con la legge Casati del 1859, l’istruzione diventa pubblica e successivamente con la
legge Goppino del 1877 veniva introdotto l’obbligo scolastico elementare. In sintesi, da un lato
l’istruzione passava dalla Chiesa allo Stato e dall’altro veniva garantita l’istruzione elementare per
tutti. In quegli anni, si vedeva in maniera negativa l’influenza della Chiesa, erano state emanate le
leggi eversive e l’istruzione aveva un’impronta fortemente statalista in virtù della legislazione
separatista.
L’istruzione resta fondamentale nel ventennio fascista, per formare dei cittadini allineati ai principi
del regime, ma cambia l’atteggiamento con la Chiesa cattolica. In quel periodo fondamentale fu la
riforma Gentile del 1923, in parte ancora oggi in vigore, con cui si ha il primo segnale del
mutamento dell’atteggiamento del regime fascista nei confronti della Chiesa: viene istituito
l’insegnamento obbligatorio della religione cattolica a fondamento dell’istruzione nelle scuole.
Con la riforma Gentile, anche se continua a favorire le scuole pubbliche rispetto alle private, si ha
un riavvicinamento tra Stato e Chiesa che porterà al concordato del 1929, all’istituzione della
religione di Stato e al passaggio dello stato da separatista a confessionista.
Il concordato del 1929 non prevede nulla sulle scuole gestite dalla Chiesa, solo l’art. 35 afferma:
“Per le scuole di istruzione media tenute da enti ecclesiastici o religiosi rimane fermo l’istituto
dell’esame di Stato ad effettiva parità di condizioni per candidati di istituti governativi e candidati
di dette scuole.”
Il terzo comma dell’art. 33 della Carta fondamentale del 1948 enuncia: “Enti e privati hanno il
diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato” e in questo modo viene
sancita la libertà di insegnamento. Ma le scuole non statali, per rilasciare un titolo di studio
riconosciuto dallo Stato, devono osservare il quarto comma: “La legge, nel fissare i diritti e gli
obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai
loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali”, cioè
devono seguire i programmi ministeriali.
Da questo concetto emerge che la prima distinzione da fare, all’interno del sistema di istruzione, è
tra scuole statali, scuole paritarie e scuole private che sono quelle che rilasciano titoli di studio non
riconosciuti dallo Stato.
Il “senza oneri per lo Stato” riportato nel terzo comma dell’art. 33, è stato interpretato da alcuni
autori in maniera estensiva, cioè lo Stato non deve avere alcun onere per le scuole non statali.
Per Dalla Torre35, invece, questo inciso della Costruzione deve essere inteso nel senso che lo Stato
non deve avere oneri solo per la costruzione di nuove scuole non statali, ma quelle parificate,
essendo riconosciuta la loro funzione sociale dallo Stato, devono essere aiutate anche
35
    Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto - Magnifico Rettore della LUMSA e docente ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza - è
nato a Roma il 27 agosto 1943. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza” (1967) ed in diritto canonico
presso la Pontificia Università Lateranense (1968). Ha iniziato la propria attività scientifica presso l’Università di Modena, è quindi divenuto
assistente ordinario presso l’Università di Bologna. Nel 1980 ha vinto il concorso per professore ordinario. Chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Bologna, dal 1980 al 1990 vi ha insegnato Diritto ecclesiastico; vi ha anche tenuto per supplenza il corso di Diritto costituzionale
dal 1987 al 1990. Attualmente è Rettore della Libera Università Maria Ss. Assunta, presso la quale ha insegnato Istituzioni di Diritto pubblico e, ora,
Diritto ecclesiastico e Diritto Canonico. Tiene corsi su rapporti tra Chiesa e Comunità politica in Università Pontificie. E’ vice presidente del
Coordinamento Regionale delle Università del Lazio (CRUL), fa parte del Comitato di Presidenza della Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane (CRUI) e del Consiglio Universitario Nazionale (CUN). Fa parte del Consiglio scientifico dell’Istituto “Enciclopedia Treccani”, dell’Istituto
Nazionale di Studi Romani come corrispondente scientifico, dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena come socio onorario e
dell’Istituto Luigi Sturzo. E’ membro del Comitato scientifico – organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani, di cui è vicepresidente. E’
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” e del C.d.A. della Fondazione Accademia di Santa Cecilia.
Riveste l’uffcio di Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e consultore di alcuni dicasteri pontifici. E’ membro del Gran
Magistero dell’Ordine Equestre del S.Sepolcro di Gerusalemme e Presidente onorario nazionale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani. Ha partecipato,
come segretario della delegazione governativa, ai lavori della Commissione paritetica per la revisione del Concordato fra Italia e Santa Sede (1976 -
1983) ed è stato membro del Comitato Nazionale di Bioetica dal 1990 al 2002. Ha al suo attivo oltre cento pubblicazioni scientifiche, tra monografie e
saggi, su tematiche relative al diritto canonico, al diritto ecclesiastico italiano ed al diritto pubblico.


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Diritto ecclesiastico comparato

  • 1. DIRITTO ECCLESIASTICO cÜÉyA ZtxàtÇÉ WtÅÅtvvÉ Sotto l’aspetto istituzionale, il diritto è una risposta organizzata e legale che lo Stato dà ai bisogni dei cittadini, ma è anche un atto autorappresentativo della società, cioè cittadini e non, associazioni, società e formazioni di persone organizzate in genere fino ad arrivare allo Stato. Il diritto ecclesiastico è la legislazione dello Stato che disciplina i rapporti tra Stato e formazioni religiose e la stessa libertà religiosa. Il diritto ecclesiastico si distingue dal diritto canonico, ma per la Chiesa cattolica lo ius ecclesiasticum è il diritto canonico stesso. Quindi la terminologia usata in Italia è impropria, perché il diritto ecclesiastico è il diritto della Chiesa, cioè quello che noi chiamiamo diritto canonico, mentre quello che noi chiamiamo diritto ecclesiastico è in realtà il diritto morale o etico. Per la Chiesa lo ius publicum ecclesiasticum internum, è l’ordinamento dello Stato Città del Vaticano (poteri di governo, organi legislativi, eccetera), mentre lo ius publicum ecclesiasticum externum regola i rapporti tra la Santa Sede e i singoli stati. Il diritto ecclesiastico ha una pluralità di fonti, quali la costituzione, il diritto privato, il diritto internazionale privato (il matrimonio) e pubblico (il concordato), il diritto del lavoro (la libertà religiosa dei lavoratori), il diritto penale (i delitti contro la religione oggi abrogati), il codice di procedura (il giuramento e il dovere di testimoniare dei sacerdoti), le leggi regionali. Per questa ragione in origine era definita una scienza di rapina in quanto le sue norme si trovano in diverse leggi e codici. Possiamo anche dire che il diritto ecclesiastico si occupa dei rapporti tra religione e Stato. Per questo la gerarchia delle fonti del diritto ecclesiastico ha vari livelli: 1. La Costituzione. 2. Le norme di derivazione concordataria - leggi ordinarie, ma essendo norme che derivano dal concordato hanno una resistenza maggiore, di cui la più importante è la legge 222/1985 che disciplina gli enti ecclesiastici e il sostentamento del clero. 3. La legge ordinaria (ad esempio la legge 1159/29 ancora in vigore per le confessioni che non hanno stipulato intese, la legge matrimoniale 847/29 che attua il matrimonio concordatario). 4. La legge regionale. Con la nuova formulazione, l’art. 117 Cost. indica le materie esclusive dello Stato, mentre le restanti sono di competenza delle regioni. L’art. 117 Cost. 2° comma, lettera c) detta che la confessione religiosa è materia di esclusiva competenza statale, ma ci sono comunque una serie di materie di competenza esclusiva delle regioni che indirettamente toccano i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose e l’esercizio della libertà collettiva. Ad esempio la legislazione urbanistica, materia di competenza esclusiva delle regioni, le cui norme devono prevedere e regolamentare la costruzione degli edifici per il culto. In queste materie si trovano sia atti unilaterali delle regioni, le leggi regionali, ma anche una serie di accordi tra regioni ed autorità ecclesiastiche locali come, ad esempio, gli accordi per inserire i cappellani negli ospedali. 5. I regolamenti. Il prof. Tedeschi ha definito il diritto ecclesiastico una scienza di mezzo con norme provenienti da svariati settori dell’ordinamento giuridico. Infatti si trovano norme di diritto costituzionale. internazionale, norme relative ai rapporti tra Stato e religioni di minoranza e norme di diritto comune come matrimonio, adozione, anagrafe, assistenza religiosa, beni culturali e demaniali, edilizia, giuramento nel processo, immigrazione, inquinamento acustico, istruzione, eccetera. Queste sono le c.d. res mixtae (cose miste), materie di competenza dell’ordinamento civile, ma dove l’elemento religioso è così importante che lo Stato limita la sua autonomia per collaborare con le autorità ecclesiastiche per meglio tutelare la libertà religiosa di tutti. Un esempio è il concordato con 1 tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx
  • 2. la Santa Sede, da cui deriva che l’Italia è un paese concordatario insieme alla Spagna, Portogallo, alcuni Länder1 tedeschi, la Polonia, eccetera. Altri paesi, invece, hanno una legislazione separatista, come la Francia e, in maniera diversa, gli Stati Uniti, cioè un sistema giuridico in cui il legislatore opera in piena autonomia, senza concordare le norme con le autorità religiose. In tal modo la legislazione garantisce la libertà religiosa, ma senza interferenze del potere spirituale sul potere politico e viceversa. Ad esempio si è liberi di sposarsi esclusivamente con il rito religioso, ma non vengono riconosciuti gli effetti civili del matrimonio, cioè l’atto non ha alcun valore per lo Stato. Al contrario, fino al 1929, in Italia, per un retaggio ottocentesco, il matrimonio civile doveva precedere quello religioso, mentre in Francia, se il sacerdote non ottemperava a questa prescrizione commetteva un reato. In sintesi nei paesi separatisti la tutela della libertà religiosa individuale è garantita da un totale distacco dell’ordinamento giuridico per le questioni religiose. Ad esempio, in un ordinamento separatista non vi è l’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche. Oltre che in Francia, U.S.A. e in Turchia, il sistema separatista vigeva anche nei paesi del blocco sovietico, ma era completamente diverso da quello occidentale, in quanto creava una serie di limitazioni all’esercizio del culto con il fine di eliminarlo dal contesto sociale, perché la religione era considerata una forma di dissenso all’ideologia marxista-leninista. Ma l’apice del sistema separatista viene raggiunto con la Costituzione albanese che nel 1967 dichiara l’ateismo di Stato. Oltre ai recenti sistemi separatista e concordatario, ve ne sono altri due, retaggio del passato ancora presenti eccezionalmente: il sistema cesaropapista e la teocrazia. Nel cesaropapismo, il Capo dello Stato, Principe o Re è anche il capo della religione. E’ un sistema nato nella Roma imperiale che con l’editto di Costantino del 311, quando l’Imperatore romano diventa anche capo della Chiesa convocando concili, nomina i vescovi, stabilisce dogmi, eccetera. Questo sistema si trova ancora oggi in alcuni paesi scandinavi e in Gran Bretagna, dove la Regina è formalmente il Capo della Chiesa anglicana, anche se in concreto è l’arcivescovo di Canterbury. Un sistema opposto al cesaropapismo è la teocrazia che si ha quando il Capo della Chiesa è anche Capo dello Stato, come accadeva fino a quando il Papa era anche Capo dello Stato Pontificio. Attualmente una forma di teocrazia si trova in Iran dove la Costituzione del 1979 prescrive la subordinazione dello Stato alla guida del clero sciita, per cui i grandi Ayatollah2 decidono diverse cariche pubbliche. Il diritto ecclesiastico deve considerare due aspetti essenziali: da un lato deve curare i rapporti tra Stato e istituzioni religiose e dall’altro deve garantire la libertà religiosa individuale. Negli anni ‘40 il diritto ecclesiastico è stato definito una legislatio libertatis con cui si voleva dire che la sua filosofia è quella di garantire la libertà religiosa individuale. Il diritto ecclesiastico deve garantire i rapporti tra le diverse Istituzioni religiose, legislatio libertatis, ma soprattutto il principio supremo di laicità dello Stato. 1 La Repubblica Federale Tedesca è uno Stato costituito da 16 Stati federali detti “Länder”. Tre di questi sono le cosiddette “città-stato”: Berlino, Brema e Amburgo. Anche i Länder hanno un proprio Parlamento (“Landtag”), dove siedono i rappresentanti locali, e un proprio Governo (“Landesregierung”). I capi di governo dei Länder vengono chiamati “Ministerpräsident” (Primo Ministro), tranne che nelle città-stato dove si parla del “Erster Bürgermeister” o “Regierender Bürgermeister” (borgomastro). Le elezioni per i parlamenti dei Länder si tengono separatamente e indipendentemente da quelle per il Parlamento nazionale. La durata della legislatura non è uguale in tutti i Länder: in alcuni si vota ogni quattro anni in altri ogni cinque. 2 Ayatollah (arabo: ‫ ; للا ةي‬persiano: ‫ ) للاتي‬è un titolo di grado elevato che viene concesso agli esponenti più importanti del clero sciita. Il termine significa segno di Dio e coloro che hanno questo titolo sono esperti in studi islamici come la giurisprudenza, l'etica, la filosofia ed il misticismo. Solitamente essi insegnano in scuole islamiche (hawza). Al di sotto del grado di ayatollah vi è il grado di Hojjatoleslam (Prova o Autorità dell'Islam). Non vi è un modo gerarchicamente preciso con cui si possa raggiungere il titolo di Ayatollah: solitamente esso viene concesso ad uno esperto di studi religiosi che abbia ottenuto la stima, il rispetto e l'ammirazione dei suoi superiori e dei suoi pari grazie alla propria conoscenza del canone islamico ed alla sua condotta, dopo il completamento dei suoi studi nella Hawza. Il più delle volte ciò viene attestato da una sorta di diploma rilasciato dai suoi insegnanti. Una volta ottenuto il titolo, un Ayatollah può render pubbliche le proprie interpretazioni autentiche delle leggi religiose (Corano, Sunna, Ijma' e 'Aql), insegnando in una Hawza secondo le proprie competenze e fungendo da punto di riferimento e giudice in materia religiosa. 2 tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx
  • 3. La Santa Sede e Città del Vaticano La Santa Sede è il governo della Chiesa universale. Ha una rilevanza giuridica all’interno dell’ordinamento italiano in quanto possiede diversi beni nel territorio dello Stato italiano. La Santa Sede differisce dalla Città del Vaticano che è invece uno stato estero, anche se il governo della Santa Sede è anche quello della Città del Vaticano. Quando è coinvolta l’attività magisteriale della Chiesa partecipa la Santa Sede, per esempio il concordato, il trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari e la partecipazione all’ONU quale osservatore permanente è con la Santa Sede. Invece per questioni territoriali e monetarie partecipa lo stato Città del Vaticano. La Chiesa ha una struttura gerarchicamente organizzata al vertice del quale c’è il Papa che è anche il Sovrano dello stato di Città del Vaticano, come dispone l’art. 1, comma 1, della Costituzione vaticana del 2001: “Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.” Il diritto canonico, nel 2° libro – il popolo di Dio – nella parte che disciplina la costituzione gerarchica della Chiesa e precisamente il canone 361, definisce: “Con il nome di Sede Apostolica o Santa Sede, si intendono nel codice non solo il romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri organismi della curia romana.” Nell’ordinamento canonico, per Finocchiaro con il termine Santa Sede s’intende: • In senso stretto il Sommo Pontefice, • In senso lato il Papa e la Curia romana che è il complesso delle istituzioni di governo della Chiesa. Questa è composta dagli organismi individuati dal canone 361 quali la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, Congregazioni, Pontifici consigli, i tribunali, gli uffici e le pontificie commissioni, i pontifici comitati e le commissioni cardinalizie. Il canone 360 detta quali sono gli altri organismi della Curia romana che collaborano con il Papa nel governo della Chiesa universale: “La Curia Romana mediante la quale il Sommo Pontefice è solito trattare le questioni della Chiesa universale e che in suo nome e con la sua autorità adempie alla propria funzione per il bene e al servizio delle chiese è composta dalla segreteria di Stato Papale, dal consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, dalle congregazioni, dai tribunali e da altri organismi. La loro costituzione e competenza vengono definite dalla legge peculiare.” Questa legge è la “Pastor bonus (buon pastore)3”, promulgata da Giovanni Paolo II il 28 giugno 1988. Nell’ordinamento italiano, la Santa Sede è un ente ecclesiastico con personalità giuridica per antico possesso di Stato, una forma di riconoscimento riservato ad enti secolari, soprattutto enti che l’avevano conservata anche con le leggi eversive, emanate dopo l’unificazione del Regno d’Italia. Per ottenere il riconoscimento bisogna presentare una serie di documenti, come l’atto costitutivo, che è difficile reperire dopo tantissimo tempo, ragion per cui, con la motivazione per antico possesso di stato, sono esentati da questa incombenza. L’art. 2 del concordato del 1929 detta: ”L’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo.” Cioè la Santa Sede, oltre ad avere personalità giuridica nel diritto italiano, gli è riconosciuta anche nel diritto internazionale. Questo concetto, oggi appare scontato, ma fino al 1929 gli era stata riconosciuta una personalità giuridica, di fatto, in quanto la Santa Sede non era ancora uno Stato sovrano, ma ha conservato la personalità giuridica di diritto internazionale anche dopo la fine dello Stato pontificio, proprio perché organo di governo della Chiesa universale. 3 Le leggi della Chiesa sono denominate, e contraddistinte, con le prime due parole latine del loro testo. 3 tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx
  • 4. La legge delle Guarentigie4, del 13 maggio 1871, concedeva una serie di garanzie assicurate dalla legge al Pontefice, ma lo legava, alle sorti politiche e militari del Regno d’Italia. Una situazione ancora più delicata se si considera che anche il governo della Chiesa universale viene legato al nuovo stato, in quanto il Papa, è ne è il capo, risiede nel Regno d’Italia. A questa situazione fu posto rimedio con i patti Lateranensi, con cui nasce lo stato Città del Vaticano che in un primo momento non fu riconosciuto dalla dottrina internazionale etichettandolo come “pied à terre del Papa”, “parodia5 di Stato”, eccetera. Questa dottrina risentiva del fatto che il Vaticano è uno stato diverso dagli altri e con alcune caratteristiche particolari: • E’ lo stato più piccolo del pianeta con una superficie di 0,44 Kmq e una popolazione di 780 abitanti (stima 2004). • il Vaticano è uno stato enclave, cioè completamente circondato da un altro stato e all’interno di un’altra città, per cui la sua esistenza dipende dai servizi forniti dallo Stato italiano come poste, trasporti, comunicazioni, acqua, fogna, ferrovia, eccetera. In questo senso vi è un’apposita norma nell’art. 6 del concordato del 1929. • I confini sono costituiti dalle mura Vaticane, più quello di piazza San Pietro delimitato dal colonnato del Bernini e definito confine aperto. In base al trattato del 1929 questo confine deve essere sempre aperto, tranne nel caso di cerimonie nel qual caso la piazza è chiusa. • Quando la piazza è aperta, la polizia italiana accede liberamente, ma si arresta davanti alla scalinata della basilica di San Pietro. Quando la piazza è chiusa si arresta prima del colonnato del Bernini e la vigilanza è assicurata solo dalle guardie svizzere. • In base ad una convenzione con l’Italia, i reati previsti da entrambe le legislazioni, possono essere perseguiti dalla giustizia italiana, su richiesta delle autorità vaticane. Per Cardia, si è scelto di lasciare il giudizio penale e l’eventuale espiazione della pena alla giustizia italiana per due ragioni: o L’amministrazione della giustizia penale ha un costo troppo elevato, in relazione all‘esigua casistica del Vaticano. o Per motivi di opportunità, in quanto è disdicevole per un’autorità morale avere una casa circondariale, con tutto quello che è legato all’amministrazione della giustizia penale. • La cittadinanza è funzionale. Questo perché non si acquista come avviene in Italia6, ma solo in funzione dell’ufficio ricoperto e cioè: o cardinali, o funzionari dello Stato Città del Vaticano, insieme alle loro famiglie (coniuge e i figli fino alla maggiore età). 4 A conclusione di una lunga serie di dibattiti sul destino da riservare allo Stato Pontificio, il Parlamento italiano approva una legge, denominata "delle guarentigie" (garanzie assicurate dalla legge), che garantisce alla Chiesa il libero esercizio dei suoi poteri spirituali e la piena sovranità pontificia sui palazzi apostolici. Ispirata al principio di Cavour «libera Chiesa in libero Stato», la legge consta di due titoli. Il primo, dedicato alla Santa Sede, senza concedere alcuna sovranità territoriale al Papa, gli lascia i Palazzi Vaticano e Lateranense e la Villa di Castelgandolfo, riconoscendogli tutti gli onori sovrani e dichiarandolo esente dalla giurisdizione penale italiana. La legge punisce gli attentati e le ingiurie al Pontefice con le stesse pene stabilite per gli attentati e le ingiurie al Re, concede al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede le stesse guarentigie e prerogative accordate al corpo diplomatico accreditato presso il Re e consente al Pontefice di continuare a tenere i consueti corpi armati: guardia svizzera, guardia palatina, gendarmi. Lo Stato si impegna inoltre a corrispondere una dotazione annua di L. 3.225.000, ma tutto questo non basterà perché il Papa accetti la Legge delle guarentigie. Protesta, anzi, dicendo che questa non garantisce la sua indipendenza e infatti, finché essa rimarrà in vigore, non uscirà mai dal Vaticano e non riscuoterà nemmeno la dotazione. Il secondo titolo della legge, invece, «Relazioni tra Chiesa e Stato», non è che una molto timida applicazione dei principi separatisti. Lo Stato rinuncia al controllo sulla pubblicazione delle nuove leggi ecclesiastiche e in genere sugli atti delle autorità ecclesiastiche, al giuramento di fedeltà dei Vescovi e alla nomina dei Vescovi in quelle regioni dove il Re rivendicava tale diritto. Restano, però, sottoposti al controllo governativo quegli atti che concernono beni degli enti ecclesiastici. 5 Cioè l’imitazione scadente di uno stato. 6 La legge 15 febbraio 1992, n. 91, ai sensi dell'art. 1 comma 1, stabilisce che è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini (Ius Sanguinis); b) b) chi è nato nel territorio della Repubblica se ambo i genitori sono ignoti o apolidi, o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori, secondo la legge dello Stato di questi (Ius Soli). Per il comma 2º, è cittadino per nascita il figlio d'ignoti trovato in Italia, se non si prova il possesso di un'altra cittadinanza. Inoltre acquisiscono automaticamente la cittadinanza italiana i cittadini vaticani al cessare dei diritti di dimora nella piccola enclave romana. 4 tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx
  • 5. La cittadinanza si perde quando il cardinale o il funzionario va in pensione o termina il suo ufficio e in questo caso si riprende la cittadinanza di provenienza e, se questo non è possibile, si assume quella italiana. Per Cardia questa regola è necessaria ad evitare il sovraffollamento di uno stato piccolissimo. Ma questa stessa caratteristica esclude, per Cardia, che lo stato Città del Vaticano sia uno stato teocratico, perchè essenzialmente non vi è una popolazione, in quanto la cittadinanza è solo transitoria. Per Finocchiaro, e gran parte della dottrina, è uno stato teocratico in cui il capo della religione è anche il capo dello stato e dove sono presenti i tre elementi costitutivi dello stato (territorio, popolazione e sovranità). • E’ uno stato neutrale, come detta l’art. 24 del concordato del 1929: “La Santa Sede, in relazione alla sovranità che le compete anche nel campo internazionale, dichiara che essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi, in ogni caso, di far valere la sua potestà morale e spirituale. In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutro ed inviolabile.” Per questa ragione la Santa Sede non partecipa alle organizzazioni internazionali dove è deliberato l’uso della forza e infatti partecipa, quale osservatore permanente, all’U.N.U. solo perché ne riconosce il valore internazionale. Per la stessa ragione, partecipa anche all’OSCE7 (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione europea), dove nell’atto di adesione è specificato che la Santa Sede si asterrà dal prendere decisioni relative all’uso della forza. L’art. 11 del concordato del 1929 dispone: “Gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.” Questa norma è stata interpretata dalla giurisprudenza come un esenzione degli enti centrali dalla legislazione italiana, ma noi non abbiamo una definizione di questi enti. Infatti nulla è detto al riguardo nei canoni 360 e 361 del codice canonico, dalla legge “Pastor bonus” e neanche il concordato lateranensi lo indica. Comunque la non ingerenza non può essere interpretata come esenzione dalla giurisdizione e ancora meno dalla legge penale, invece l’art. 11 è stato voluto per scongiurare la possibilità di reintroduzione di leggi eversive che potessero colpire gli enti centrali della Chiesa cattolica. Per Cardia e Finocchiaro, la giurisprudenza ha interpretato l’art. 11 in maniera ampia facendo rientrare anche lo I.O.R.8 - L'Istituto per le Opere di Religione una specie di banca vaticana, in cui alcuni alti dirigenti sono stati condannati per il coinvolgimento nel crac del banco Ambrosiano, ma assolti dalla Cassazione in quanto il Vaticano ha opposto la questione che lo I.O.R. è un ente centrale della Santa Sede. Alla stesse conclusioni è giunto con una sentenza il Tribunale di Roma, alla radio Vaticana, nel processo sulla presunta nocività delle onde elettromagnetiche e le morti sospette per leucemia. Una successiva sentenza della Corte di Cassazione, il 9 aprile 2003, non accoglieva tuttavia tale interpretazione, e rinviava quindi la causa al Tribunale. Il 23 ottobre dello stesso anno iniziava quindi una nuova fase del processo, durata un anno e mezzo, che dopo numerose udienze è giunta a conclusione con la sentenza la condanna a 10 giorni di arresto, con sospensione della pena, per il Padre Borgomeo, Direttore Generale della Radio, e per il card. Tucci, presidente del Comitato di 7 I compiti prioritari dell’OSCE sono: il consolidamento della democrazia nei paesi membri; la prevenzione delle guerre e l’intervento umanitario e politico-diplomatico nelle aree interessate da conflitti bellici; la promozione di un ordine politico ed economico internazionale basato sulla cooperazione tra stati; il superamento delle differenze politiche, economiche e sociali e la promozione di un comune sistema di sicurezza. L’OSCE ha compiuto sinora missioni in diversi paesi, tra cui Bosnia, Croazia, Kosovo, Georgia, Lettonia, Tagikistan, Ucraina, Cecenia. 8 L'Istituto per le Opere di Religione (IOR) ha lo scopo "di provvedere alla custodia e all´amministrazione dei beni mobili e immobili trasferiti o affidati allo IOR medesimo da persone fisiche o giuridiche e destinati a opere di religione e carità" (Art.2 dello Statuto). Viene considerato la banca centrale della Chiesa Cattolica Romana ed è situato nella Città del Vaticano. La banca è gestita da professionisti bancari che riferisce direttamente ad un comitato di cardinali, ed infine al Papa (o al cardinale Camerlengo durante un interregnum). L'attuale presidente è Angelo Caloia che è stato membro dell'Opus Dei. Il vice-presidente è Virgil Dechant, un americano dell'Ordine dei Cavalieri di Colombo. 5 tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx
  • 6. gestione della Radio fino al 2000, assolve invece l’ing. Pacifici, vice direttore tecnico. La condanna comprende anche il pagamento delle spese processuali, mentre un risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili dovrebbe essere liquidato in separata sede. Il processo è attualmente in corso nella fase di appello. Un altro caso, dei tanti, c’è stato sull’Opera romana pellegrinaggi in relazione al licenziamento di un suo dipendente e anche in questo caso, al ricorso del dipendente, è stato opposto che trattasi di ente della diocesi di Roma, dove il capo è il vicario del Papa, quindi è un ente centrale della Santa Sede, tesi accettata dalla Cassazione con la sentenza 15 aprile 2005, n. 7791, per carenza di potestà giurisdizionale del giudice italiano nei confronti di enti di diritto internazionale al di fuori dei provvedimenti di contenuto esclusivamente patrimoniale. Religione e confessione religiosa Il termine confessione religiosa usato nella Costituzione italiana è una terminologia prettamente cristiana, perché il termine confessione è adottato dalle chiese protestanti per distinguersi dalla cattolica. Il confessionalismo è un fenomeno protestante americano e quindi già nella scelta del temine confessione religiosa, non semplicemente religione come hanno fatto altre costituzioni europee, è una chiara impronta della cultura e della sociologia dell’epoca. I costituenti, nella scelta del termine di confessione religiosa, si rifacevano ad un panorama religioso definito nel senso cristiano, dove le religioni diverse dalla cattolica erano solo quelle cinque o sei esistenti allora in Italia. La religione è la propensione individuale della persona verso valori comuni insostituibili e supremi tanto forti da legare comportamenti e rapporti personali (re = cosa) e (ligo = legare), cioè cosa che lega oppure re come terzo al disopra del popolo che va rispettato e unisce. La confessione, invece, è un’organizzazione di persone che si riconoscono appartenenti alla stessa fede che può essere ideologica, filosofica, ma anche religiosa. Mentre la fede è il rapporto di esclusività che nasce rispetto ad una verità rivelata ed è sempre espressione del valore imprescindibile e insostituibile che la persona attribuisce a ciò che proviene da un altro; in sintesi affidarsi ad un altro (ad esempio la fede politica). Per questo il legislatore ha specificato confessione religiosa. Invece per religione si intende il movimento teologico e la sua organizzazione. Per Esposito la confessione è una realtà sociale istituzionalmente destinata alla realizzazione del fine religioso, ma questa definizione non specifica cosa sia il fine religioso. Per Finocchiaro può essere confessione religiosa soltanto se questa ha una originale concezione del mondo che investe oltre ai rapporti tra uomo e Dio, pure i rapporti fra uomo e uomo. Cioè la religione deve avere una serie di regole per guidare i rapporti tra uomini e Dio e tra i suoi stessi fedeli. Ma questa definizione di Finocchiaro mostra dei limiti in quelle religioni che non hanno un rapporto diretto tra uomo e Dio, ad esempio per alcune correnti del buddismo Dio non esiste. Altri autori definiscono una confessione religiosa su criteri di carattere storico e sociologico. Ad esempio è confessione religiosa solo se è considerata tale dalla società; per Gismondi oltre all’opinione sociale è necessaria una radicata presenza nella società; per altri ancora all’opinione sociale ed alla radicata presenza è necessario aggiungere l’esistenza di un certo numero di fedeli. Quest’ultimo è il c.d. criterio numerico, criticato dal Finocchiaro in quanto in origine la stessa religione cattolica era formata da un piccolo gruppo di adepti. Diversa da queste è la tesi dell’autoreferenziazione o autoqualificazione, rigettata dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione, proveniente dalla dottrina statunitense, per la quale è confessione religiosa quella che definisce se stessa come tale. Questo tesi è basata sul principio che lo Stato è laico e che non gli spetta stabilire cosa è religione e quindi è la religione stessa che deve definirsi tale; ne consegue che lo Stato si dovrebbe limitare a prendere atto della definizione che la religione da di se stessa. Questa tesi ha il grave difetto di qualificare religioni anche le sette o associazioni estremiste in generale, inoltre è una tesi che può essere valida per un paese separatista quali gli 6 tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx
  • 7. U.S.A. dove la religione non comporta nulla per lo Stato, ma per l’Italia è diverso in quanto è un paese concordatario, la religione comporta una serie di agevolazioni fino al finanziamento pubblico. La sentenza della Corte costituzionale, 27 aprile 1993, n. 195 interessata dalla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova sull’eccezione di costituzionalità in riferimento alla legge della Regione Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29, recante "Disciplina urbanistica dei servizi religiosi", su una norma per sussidi e suoli per la costruzione di edifici di culto per la Chiesa cattolica e altre confessioni munite di intesa, ai sensi dell’art. 8 della Costituzione. La Consulta accoglie il ricorso della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova perchè limitare l’aiuto pubblico alle sole confessioni con intesa costituisce una violazione dell’art. 8: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”. L’intesa non è un obbligo per la confessione religiosa tanto che ci sono alcune confessioni che non vogliono l’intesa o altre la vorrebbero, ma per motivi politici e non giuridici, viene negata dallo Stato. Inoltre, se lo Stato o la Regione interviene con una legge per favorire la libertà di culto delle confessioni religiose, non si può distinguere tra confessioni che hanno l’intesa da quelle sprovviste, perché altrimenti si viola l’art. 8 della Costituzione. Premesso questo, bisogna però poter distinguere una confessione religiosa da altre associazioni non religiose. La Consulta ha stabilito che sono confessioni religiose, oltre quelle che hanno un’ intesa con lo Stato, anche altre, ma per individuarle non basta il criterio dell’autoqualificazione e prescrive tre principi per riconoscerle: • precedenti riconoscimenti pubblici, • lo statuto che ne esprime chiaramente i caratteri (richiamato dallo stesso art. 8 della Costituzione, anche se lo statuto è una facoltà, non un obbligo della confessione religiosa), • dalla comune considerazione. Per la dottrina, allo scopo di verificare l’esistenza della confessione religiosa, era necessario un contenuto ideologico originario, una normativa organica condivisa da una comunità e non un piccolo gruppo, eccetera. I limiti alla libertà religiosa sono dati dall’art. 19 della Costituzione, per il quale non sono ammesse le confessioni religiose aventi riti contrari al buon costume, dal rispetto della persona nei suo diritti personalissimi, dalla tutela della salute (art. 32 Cost.), dalle prescrizioni relative ai principi relativi all’essenza della Costituzione ed ai suoi valori supremi (come il Concordato). In sintesi la libertà religiosa non può contrastare con altri principi costituzionali e mancando la libertà religiosa, non c’è neanche la confessione religiosa. Un altro tentativo di definire una confessione religiosa lo troviamo con la sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. II, 9 febbraio 1995, n. 5838, riguardante la questione della Chiesa di Scientology9 condannati da un tribunale per associazione a delinquere per aver raggirato alcune persone approfittando della loro fragilità psicologica, al fine di sottrarre grosse somme di denaro. Quel tribunale penale aveva anche affermato che il disegno criminoso non era opera di alcuni esponenti di Scientology, ma della stessa organizzazione della confessione creata con il fine di estorcere denaro approfittando della fragilità di alcune persone. 9 Scientology: dal latino scio, conoscere, sapere, e dal greco logos, parola o forma esterna con cui viene espresso e reso noto il pensiero interiore. Scientology è una religione del ventesimo secolo che comprende un vasto insieme di conoscenze derivanti da alcune verità fondamentali, la principale delle quali è questa: l’uomo è un essere spirituale dotato di capacità che vanno ben oltre quelle che egli considera di avere normalmente. Egli non solo è in grado di risolvere i propri problemi, di raggiungere le mete che si è prefisso e di conseguire una felicità duratura, ma può anche raggiungere nuovi stati di consapevolezza mai sognati prima. Secondo i principi religiosi di Scientology, non viene richiesto a nessuno di accettare nulla come un credo. Niente è vero per me, a meno che non sia stato io a osservarlo. Ed è vero in base alla mia osservazione. Oggi, nel mondo dello spettacolo, l'avvicinamento dell'attore Tom Cruise alla dottrina di Scientology è stata una delle cause della rottura con la sua ex moglie Nicole Kidman. L’attrice, che pure inizialmente aveva condiviso lo stessa professione di fede del marito, in seguito si sarebbe riavvicinata al cattolicesimo. Ma non è finita; il suo credo nella possibilità di migliorare l'esistenza attraverso il controllo della mente è stato anche la causa della sua prima, grande lite con la dolce Katie Holmes, la compagna da cui ha avuto un figlio. 7 tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx
  • 8. Per stabilire se ciò che hanno fatto gli Scientology è esercizio di libertà religiosa o altro, bisogna preliminarmente stabilire se Scientology sono una confessione religiosa, perché l’esercizio del culto non può essere considerato reato, purché non abbia riti contrari al buon costume (art. 19 Cost.). Per la Cassazione i tre requisiti indicati dalla Corte costituzionale, con sentenza n.195/1993, sono un punto di partenza obbligato per qualificare una confessione religiosa, ma non sono necessariamente gli unici e quindi possono aggiungersene altri. La Cassazione respinge la sentenza del giudice di secondo grado perché non si può affermare che i riti degli Scientology sono atti illeciti, e quindi l’associazione a delinquere, se prima non si stabilisce se questi sono o meno una confessione religiosa. Analogo problema si è posto con la sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. VI, 8 ottobre 1997, n. 9476, sempre riguardante la questione degli Scientology, dove è ribadito che questa è una confessione religiosa e non si può far risalire la responsabilità di alcuni dirigenti all’intera comunità degli Scientology, ma deve essere imputata ai singoli responsabili. Inoltre la Corte di Cassazione, in occasione di questa sentenza, ha dato alcuni criteri per definirla: il corredo di principi e valori esterni all’uomo, il numero significativo di persone che esprimono una fede riconoscendosi uniti in quei valori religiosi. La risoluzione della Comunità europea del 22 maggio 1984, sulle nuove confessioni religiose in Europa, stabilisce alcuni criteri per individuare le religioni e distinguerle da associazioni che paventano falsamente di essere confessioni religiose. Questa risoluzione stabilisce che i membri di una confessione religiosa non devono essere obbligati ad assumere impegni prima della maggiore età, la partecipazione ad una confessione religiosa non deve impedire ai suoi aderenti di mantenere i contatti con la famiglia d’origine, gli aderenti non devono essere obbligati a devolvere il proprio patrimonio all’organizzazione di cui dovranno far parte, i fedeli devono avere un lasso di tempo per riflettere e devono avere il tempo di poter consultare persone esterne alla confessione religiosa come familiari, amici e legali sulla questione, eccetera. Tutto questo serve ad evitare la proliferazione delle sette che affliggono la società e infatti questa risoluzione è stata all’origine di alcune leggi varate dagli stati dell’Unione proprio per contrastare il fenomeno delle sette. Vi è anche da aggiungere che i parametri dettati dalla risoluzione toccano anche religioni importantissime come la stessa Chiesa cattolica; ad esempio le suore di clausura che devono tagliare ogni rapporto con il mondo esterno e che quindi sono direttamente interessate da questa risoluzione. Un altro esempio è il voto di povertà di alcuni religiosi per il quale si dona, con testamento, tutti i beni ad un istituto religioso al momento di ricevere i voti solenni e perpetui di povertà. Il progetto di Costituzione Europea10 all’art. 52 si occupa delle chiese, associazioni o comunità religiose, equiparandole però alle organizzazioni filosofiche e non confessionali. 10 Il 29 ottobre 2004, i capi di Stato o di governo dei 25 Stati membri e dei 3 paesi candidati hanno firmato il trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, che era stato adottato all'unanimità il 18 giugno 2004. Il trattato potrà entrare in vigore soltanto quando sarà ratificato da ciascuno dei paesi firmatari secondo le proprie procedure costituzionali dei vari paesi. Le procedure previste dalle Costituzioni, in questo senso, non sono identiche e comportano l'uno o l'altro dei due tipi di meccanismi seguenti, o addirittura entrambi: • la via «parlamentare»: il testo è approvato in seguito al voto di un testo riguardante la ratifica di un trattato internazionale dalla o dalle camere parlamentari dello Stato; • la via «referendaria»: un referendum viene organizzato e sottoposto direttamente ai cittadini che si pronunciano a favore o contro il testo del trattato. Queste due formule possono conoscere varianti o combinazioni a seconda dei paesi o di altre esigenze, ad esempio quando la ratifica del trattato esige, a motivo del contenuto di questo testo, un adeguamento preventivo della Costituzione nazionale. Una volta avvenuta la ratifica, ufficialmente notificata da tutti gli Stati firmatari (deposito degli strumenti di ratifica), il trattato potrà entrare in vigore e prendere effetto in linea di massima, secondo quanto in esso stabilito, il 1° novembre 2006 Nei referendum in Francia e nei Paesi Bassi, svoltisi rispettivamente il 29 maggio e il 1º giugno 2005, la maggioranza degli elettori ha votato “no” al testo della Costituzione. A fronte di questi risultati, il Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 ha ritenuto la scadenza del 1º novembre, che era stata inizialmente prevista per l’entrata in vigore della Costituzione, non più perseguibile, in quanto gli Stati che non hanno ancora ratificato il trattato non saranno in grado di fornire una buona risposta prima della metà del 2007. Tutti gli Stati membri, che abbiano o non abbiano ratificato la Costituzione, si sono così presi una pausa di riflessione, da utilizzare anche per dibattiti e chiarimenti. Nel corso della presidenza austriaca del primo semestre 2006, il Consiglio europeo esaminerà lo stato di avanzamento dei dibattiti sulla ratifica del trattato costituzionale. Il processo di ratifica da parte degli Stati membri non è stato dunque abbandonato. Il calendario sarà, se del caso, adattato alle circostanze nei paesi in cui non è ancora avvenuta la ratifica. 8 tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx
  • 9. Tra le organizzazioni non confessionali vi sono quelle umanitarie non governative come Amnesty International, Telefono Azzurro, Emergency, Medici Senza Frontiere, eccetera le quali si differenziano dalla religione perché alla base dell’associazione non vi è una fede. Inoltre, per le confessioni religiose gli scopi umanitari non sono primari e le loro attività sono garantite dal diritto di libertà religiosa, mentre per le associazioni benefiche sono primari gli scopi umanitari, la tutela dei diritti umani, eccetera e le loro attività sono garantite dal diritto ordinario. Bisogna anche aggiungere che il rinnovato ruolo pubblico delle religioni a livello internazionale è dato anche dall’importanza di queste nella risoluzione di conflitti internazionali. Questa è una svolta, in quanto durante la guerra fredda le religioni erano ininfluenti nelle controversie tra gli stati, rilevanti erano solo le ideologie politiche e il potere economico e militare, mentre oggi sono importanti quanto altre questioni, un esempio è il conflitto israeliano-palestinese,. Il primo comma dell’art. 52 sancisce: “L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui godono negli Stati membri, in virtù del diritto nazionale, le chiese e le associazioni o comunità religiose.” Quindi in Italia si può avere il concordato con la Chiesa cattolica e le intese con le altre confessioni religiose, mentre gli altri paesi dell’Unione adottano altre regole per disciplinare i rapporti con le varie religioni. Il secondo comma detta: “L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.” In pratica vengono equiparate le confessioni religiose alle organizzazioni filosofiche e non confessionali ed è il frutto delle pressioni di alcuni paesi che nella loro legislazione (come la Costituzione belga) hanno norme analoghe. Il terzo comma detta: “Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.” Quindi, anche se i rapporti tra gli stati e le chiese sono una questione interna agli ordinamenti statuali, l’Unione mantiene comunque aperto il dialogo con le confessioni religiose e le organizzazioni filosofiche e non confessionali, riconoscendo il loro ruolo nello sviluppo della società nell’Unione. Dagli anni ‘80 in poi, si diffondo in Italia e in Europa una serie di religioni prima sconosciute come il buddismo, l’islam11, induismo, eccetera, inizia così il pluralismo religioso. Il diritto ecclesiastico nella Costituzione italiana Nello studio delle fonti del diritto ecclesiastico usiamo la partizione di Francesco Finocchiaro che le divide in fonti di cognizione e di produzione. fonti di cognizione sono quelle che ci consentono di conoscere il diritto: la Costituzione, le leggi ordinarie, i regolamenti. fonti di produzione sono i procedimenti attraverso i quali sono legittimamente posti in essere le norme di diritto ecclesiastico. L’articolo 1 della Costituzione è ontologicamente il numero 1, cioè ha un importanza intrinseca che ispira tutti gli altri articoli. “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.” Il primo comma del primo articolo della Costituzione esordisce con la parola Italia che non definisce e usa solo in questa occasione. L’Italia non viene definita come entità. Lascia una certa fluidità nella sua rappresentazione per indicare ciò che nel cuore, nella storia, nell’intelligenza12 dei suoi cittadini è sentito come Italia. In questo modo il suo significato si adatta ai tempi in un’Italia profondamente cambiata dal dopoguerra ad oggi, basti vedere come è cambiata nel rapporto con le religioni. Nel periodo postbellico vi era solo la cattolica e pochissime altre; oggi, secondo i dati del ministero dell’Interno, le confessioni religiose in Italia sono circa 130, con una distribuzione sperequata. Secondo 11 L’Islam non è una religione nuova in Italia, infatti nel 900, X secolo, Bari è stato perfino l’unico emirato arabo in Italia. Infatti, secondo alcuni, in corrispondenza dell’odierna basilica di San Nicola (santo nato a Mira in Turchia) vi è un pavimento in mosaico con una fascia con caratteri cufici (segni grafici di scrittura usati dagli arabi fra il VII e l'VIII secolo, impiegati in campo artistico come motivo decorativo) dietro l’altare in quanto risale all’antica moschea che sorgeva sullo stesso suolo della basilica. Anche a Taranto vi è stata una comunità araba intorno all’anno 1000 di area maghrebina (Africa mediterranea). Gli arabi furono cacciati definitivamente dall’Europa occidentale nel 1492. 12 Essere intelligenti significa leggere dentro. L’intelligenza è anche la capacità di cogliere i nessi esistenti fra i vari momenti dell'esperienza. 9 tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx
  • 10. un’indagine dell'Eurispes13, rilasciata nel 2006 e ripresa dal Corriere della Sera, l'87,8% della popolazione si proclama cattolico (il 36,8% è praticante), il 9,5% non è religioso e solo il 2,7% della popolazione è frammentato in tutte le altre religioni. Le confessioni religiose che hanno chiesto allo Stato di stipulare un’intesa sono circa 30, di cui 2 hanno firmato l’accordo con il Governo, restando in attesa dell’approvazione del Parlamento. In sintesi, i costituenti con il termine Italia hanno introdotto un elemento di assoluta indeterminatezza che favorisce le dinamiche sociali, cioè l’Italia non è determinabile in una fase storica, ma lo è in relazione al periodo storico che vive. La Repubblica, dal latino “res publica” cosa pubblica, è l’insieme di tutti i soggetti fisici, giuridici, istituzionali, sociologici, anche esterni alla nazione, come avviene per l’Unione Europea, che la compongono. Prima di essere sinonimo di organizzazione (forma di governo rappresentativo), la Repubblica è sinonimo di composizione e aggregazione, quindi è l’insieme di quei soggetti che hanno delegato i propri rappresentanti per scrivere la legge fondamentale di coesistenza: la Costituzione. Questo concetto è fondamentale anche per comprendere la logica dei giudizi per l’accettazione delle parti civili nei processi penali come, ad esempio, l’ammissione delle associazioni per la difesa dei consumatori nei processi tra un cliente contro una grande industria o del Telefono Azzurro in un processo per pedofilia. Queste associazioni sono riconosciute in quanto soggetti che compongono la Repubblica. Bisogna anche dire che l’Italia è una Repubblica, che indica una forma di governo rappresentativo, ma è anche una Repubblica democratica cioè il governo rappresenta il popolo che ne ha la sovranità. Il comma continua con questa incidentale: “fondata sul lavoro”. La prima bozza dell’art. 1 enunciava “fondata sui lavoratori”, ma questa formulazione apparve troppo restrittiva, in quanto escludeva i disoccupati, i pensionati, i troppo giovani per lavorare. Invece la nostra Repubblica è fondata sulla dignità del lavoro, inteso come produzione non solo di beni, ma anche di servizi, idee, rapporti, processi, benessere spirituale, fisico, eccetera. In sintesi, per la Costituzione il lavoro è inteso nel suo significato ontologico e cioè l’elaborazione di qualcosa. Per queste ragioni lo Stato non è la Repubblica, ma è la rappresentazione organizzata nel suo livello massimo. Le fonti del diritto ecclesiastico di livello costituzionale più importanti sono gli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20. L’art. 2 riguarda i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali. La libertà religiosa è uno dei diritti inviolabili dell’uomo, mentre le confessioni religiose sono garantite come formazioni sociali. L’art. 3 riguarda il principio di uguaglianza la quale sancisce la pari dignità sociale e l’uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di religione, oltre a sesso, razza, eccetera. Con gli articoli 7 e 8 si afferma il carattere concordatario del nostro ordinamento: • l’art. 7, con il concordato, regola i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica su base bilaterale, • l’art. 8, con le intese, regola i rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose. Quindi i costituenti, confermando la legislazione del 1929, hanno deciso che l’Italia non avrebbe avuto un ordinamento separatista, ma concordatario cioè legiferando in accordo con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose. L’art. 7, il più discusso di tutta la Carta Costituzionale, nella bozza della Costituzione formava l’art. 5 includendo anche l’attuale art. 8. La bozza di art. 5, voluta dal segretario del P.C.I. Palmiro Togliatti, stabiliva che lo Stato è indipendente e sovrano nei confronti di ogni organizzazione religiosa ed ecclesiastica. In questo modo non veniva affermata l’indipendenza della Chiesa e si 13 Istituto di studi politici economici e sociali. 10 tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx
  • 11. evitava la sua influenza sullo Stato; in sintesi si affermava la supremazia dello Stato sulla Chiesa e non la parità dettata dalla formulazione definitiva dell’art. 7. Infine la bozza dell’art. 7 prevedeva che i rapporti tra Stato e Chiesa dovevano essere regolati in termini concordatari, evitando il riferimento esplicito ai patti Lateranensi voluti dal regime fascista, ma la sua definitiva formulazione, segna la scelta dei costituenti di riferirsi esplicitamente ai Patti Lateranensi, al di là degli effetti giuridici. Da quanto emerge dagli atti della Costituente, la scelta politica fu appoggiata dal segretario del Partito Comunista Italiano Togliatti, per non riaprire il contenzioso con la Chiesa e mantenere lo status quo, cioè lo stato di equilibrio, garantendo la continuità di questi rapporti bilaterali anche per il futuro, in quanto la Chiesa era interessata a lasciare inalterato il Concordato del 1929. Alla fine l’accordo sull’art. 7 si raggiunse all’unanimità e furono decisive le posizione dei comunisti, in primo luogo quella di Togliatti che osservò che un paese distrutto dalla guerra, bisognevole di tutto, non si può permettere guerre di religione. In sintesi la pax religiosa imponeva l’accettazione dei Patti e di quel sistema. La scelta dei costituenti, fu dettata inoltre dal fatto che l’Italia postbellica usciva da una guerra civile, dovuta alla nascita della Repubblica di Salò, alla guerra partigiana e al successivo sgretolamento del regime fascista, per cui si voleva unire il popolo con la religione, fin troppo diviso politicamente, e garantire l’appoggio della Chiesa al neogoverno repubblicano. Oltre a Togliatti, un’altra proposta di rilievo fu quella di Tupini che chiedeva il richiamo alle norme internazionali nella Costituzione, riconoscendo la sovranità della Chiesa cattolica e del suo ordinamento giuridico. La proposta di Tupini fu criticata da Calamandrei che aveva avvertito che una tale formulazione di quell’articolo avrebbe portato alla costituzionalizzazione dei Patti, cioè avrebbe attribuito alle norme del concordato la stessa forza dei singoli articoli della Costituzione e questo non era possibile perché il Concordato, di epoca fascista14, conteneva delle disposizioni non in linea con il testo costituzionale. Per Giuseppe Dossetti, famoso canonista, invece richiamare i Patti nella Costituzione non significa renderli parte integrante della Costituzione, ma vuol dire solo vincolare lo Stato a non disciplinare in via unilaterale i rapporti con la Chiesa cattolica, cioè l’art. 7 deve essere considerato solo una norma sulla produzione giuridica o di procedura per l’emanazione delle norme interessate dal concordato. La posizione di Dossetti fa cadere tutte le riserve in sede costituente, portando all’approvazione dell’articolo nella formulazione attuale e diventando il criterio interpretativo di giurisprudenza e dottrina. La formula del primo comma dell’art. 7 è riportata anche in un’enciclica15 di Papa Leone XIII, Immortale Dei, del 1885, con l’unica differenza che questa non mette l’aggettivo ciascuno. Secondo alcuni, l’articolo segue pedissequamente un tratto dell’enciclica, perché risente della formulazione canonistica, e in particolare la parte che studia i rapporti con gli stati, voluta dal Dossetti, inconsapevolmente riproposta nell’art. 7. Per altri invece, la cosa è intenzionale per far si che la Costituzione riprendesse la teoria canonistica sui rapporti tra Stato e Chiesa. Il primo comma dell’art. 7: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”, nei primi anni ’50 fu considerato dalla dottrina privo di valore perchè inutile. Infatti, soprattutto i laici, considerano improprio inserire nella Costituzione un riferimento alla sovranità della Chiesa, unico caso in Europa, come è inopportuno inserire un riferimento alla sovranità di qualsiasi altro stato nella Costituzione. 14 Secondo alcuni ecclesiasticisti la stessa sottoscrizione dei patti contrasta con la logica dello stato etico-fascista, perché questo stato ammette solo il suo potere rifiutando qualsiasi divisione con chiunque altro. Quindi, quando lo Stato fascista ha sottoscritto i Patti con la Chiesa in qualità, di soggetto di potere equipollente al suo, in un certo senso ha ammesso una forma di dualismo. Per questo il prof. Battaglia ha detto che c’è un elemento germinale di democraticità nella logica dei Patti. 15 Lettera circolare apostolica che il Papa indirizza ai vescovi e ai prelati di tutta la Chiesa, su argomenti di fede o sociali. 11 tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx
  • 12. Per altri, invece, l’affermazione del primo comma è importante perché, in relazione al fatto che i rapporti tra Stato e Chiesa sono su base concordataria, il riconoscimento della sovranità della Chiesa comporta anche un riconoscimento dell’originalità dell’ordinamento canonico, collocato allo stesso livello dell’ordinamento dello Stato ed eliminando la possibilità di instaurare un regime cesaropapista o giurisdizionalista16. In questo modo viene superata la teoria della statualità del diritto, di matrice ottocentesca, per la quale solo lo Stato può produrre diritto e trova applicazione la teoria di Santi Romano17 sulla pluralità degli ordinamenti giuridici per il quale, oltre al diritto emanato dallo Stato, vi sono altri enti e istituzioni che possono produrre diritto, fra queste le confessioni religiose e in maniera particolare la Chiesa cattolica. Un'altra particolarità del primo comma dell’art. 7 è la dicitura “ciascuno nel proprio ordine” che indica quelle materie in cui la Chiesa o lo Stato hanno competenza esclusiva e si differenziano dalle materie di interesse misto, res mixtae, regolate dai Patti Lateranensi. Il problema sta nella difficoltà di definire, in concreto, quali sono le materie in cui lo Stato o la Chiesa ha competenza esclusiva e questo rende dubbia l’applicazione reale dell’affermazione “ciascuno nel proprio ordine”. Comunque, quando bisogna decidere sulla competenza di una materia, la competenza è dello Stato, definita dalla dottrina la competenza delle competenze, cioè è lo Stato che dice fin dove arriva l’ordine della Chiesa e dove inizia l’ordine temporale. Possiamo anche affermare che per lo Stato non esistono res mixtae, ma esistono situazioni affrontate di volta in volta e, in mancanza di strumenti giuridici come i Patti Lateranensi, sono decise dallo Stato perchè ha la competenza delle competenze. Come è accaduto con l’art. 7, si decise di estendere i rapporti bilaterali anche ad altre confessioni religiose, segnando un cambiamento sostanziale rispetto all’1 dello Statuto Albertino e al concordato del 1929 che riservava un regime bilaterale solo alla Chiesa cattolica; tutti gli altri culti erano disciplinati in maniera unilaterale con la legge ordinaria 1159/29, sui culti ammessi, e con il relativo regolamento di attuazione approvato con Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289. Infatti l’art. 1 dello Statuto Albertino dettava: “La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi”. Questo consentiva di privilegiare la Chiesa cattolica, mentre le altre religioni venivano disciplinate dalla legge sui culti ammessi che già il titolo, indica un trattamento sfavorevole rispetto alla Chiesa cattolica, in quanto è lo Stato che ammette i culti in presenza di determinati requisiti. Invece i costituenti del 1947 decisero di estendere il regime di rapporti bilaterali tra Stato e Chiesa anche alle altre confessioni religiose, introducendo l’art. 8 della Costituzione. Il primo comma: “Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge” indica tutte le confessioni, quindi anche la cattolica, mentre il secondo comma dell’art. 8 riguarda solo le religioni diverse dalla cattolica: “Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”. In questo modo è sancita la parità tra l’ordinamento dello Stato e gli statuti delle altre confessioni religiose che ne rappresentano il loro ordinamento. Infatti nell’intesa con lo Stato italiano, la chiesa Valdese ha inserito all’art. 2 : “La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia e della indipendenza dell'ordinamento valdese”. Diverso è invece il rapporto con le associazioni non religiose, in quanto lo Stato ha una superiorità in relazione a quanto prescrive l’art. 2 Cost. In sintesi, lo Stato, regola i rapporti tra Stato e Chiesa con il concordato (art. 7 Cost.), con le intese per le confessioni religiose che ne sono munite (art. 8 16 Il giurisdizionalismo è la Dottrina politica tendente a subordinare la vita istituzionale della Chiesa allo Stato. 17 Santi Romano, giurista nato a Palermo nel 1875 e morto a Roma nel 1947, fu professore di diritto amministrativo nella università di Camerino e successivamente insegnò diritto costituzionale nelle università di Milano, Modena, Pisa. Nel 1928 divenne presidente del Consiglio di Stato e professore incaricato di diritto costituzionale all'università di Roma. Tra la sua vasta produzione è bene citare la monografia, L'ordinamento giuridico, del 1918 (opera cui si farà costante riferimento) in cui il Romano si qualifica come istituzionalista. Santi Romano è uno dei massimi rappresentanti dello istituzionalismo ovvero di quella dottrina secondo cui il diritto si identifica con la realtà sociale più comprensiva, vale a dire con la società organizzata od organizzazione sociale, con l' istituzione. 12 tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx
  • 13. Cost.), con la legge per i culti ammessi per le altre confessioni religiose e per tutte le associazioni di carattere non religioso applica l’art. 2 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La bilateralità dei rapporti tra Stato e confessioni religiose, non si trova solo negli articoli 7 e 8 della Costituzione, ma anche in tutti i rapporti tra amministratori e autorità religiose locali di tutte le confessioni. L’applicazione concreta dell’art. 8 si ebbe solo nel 1984, dopo ben 36 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, in occasione dell’intesa tra lo Stato e la Chiesa Valdese18. Il terzo comma dell’art. 8 dispone: “I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. Questo indica che lo Stato regola i rapporti solo con le confessioni religiose e con ognuna può stipulare intese. Vi è una differenza tra il secondo comma dell’art. 7 “I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi” e il terzo comma dell’art. 8 “I loro rapporti con lo Stato sono regolati dalla legge…. omissis…”, in quanto l’art. 7 indica un rapporto precostituito e non modificabile (se non con una procedura particolare) costituito dai Patti Lateranensi, mentre l’art. 8 demanda i rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose alla legge ordinaria e anche se fondata su un atto bilaterale, resta un atto agganciato a valutazioni politiche, pertanto modificabili. Il procedimento per varare un’intesa con una confessione religiosa, inizia con la nomina di una commissione apposita da parte del Presidente del Consiglio (che avviene con D.P.C.M.) della quale fa parte una rappresentanza della confessione religiosa. Una volta che l’intesa è approvata dal Consiglio dei Ministri, viene presentata alle Camere inserita in un disegno di legge per la ratifica. Per poter stipulare un’intesa con una religione, occorre che vi siano tre elementi: • l’aggregazione deve essere una confessione religiosa; • il Governo deve esprime una valutazione favorevole a sottoscrivere l’intesa, restando comunque il Parlamento non obbligato a ratificarla; • deve esserci una rappresentanza apicale della confessione religiosa, designata al suo interno anche sulla base dei suoi statuti. Per questo terzo elemento ci sono difficoltà a stipulare un’intesa con l’Islam19, perché i musulmani20 non hanno una gerarchia e quindi non hanno un capo che rappresenta tutti i fedeli, ma 18 Intesa siglata nel 1984 e approvata con la legge n. 449 dell'11 agosto 1984, successivamente integrata con la legge n. 409 del 5 ottobre 1993 in virtù della quale la confessione partecipa all'otto per mille del gettito IRPEF. 19 Islam significa sottomissione e rappresenta il rapporto tra l’uomo e Dio. L’uomo per poter entrare in paradiso si deve sottomettere alla legge divina e più si sottomette, più sale nel cielo; infatti il paradiso è rappresentato come una serie di cieli sovrapposti di cui quello più vicino a Dio è l’ultimo, il settimo cielo. 20 Musulmano significa fedele. in base alla legge religiosa (Shari’a), il fedele deve seguire i cinque pilastri dell’Islam: 1) la testimonianza di fede; 2) le 5 preghiere rituali; 3) l'elemosina canonica; 4) il digiuno durante il mese di Ramadan; 5) il pellegrinaggio alla Mecca (almeno una nella vita). In linea di massima i musulmani si dividono in due grossi gruppi, gli sciiti e sunniti. Con il termine Sciismo si indica il principale ramo minoritario dell'Islam. Gli sciiti si differenziano dai sunniti sulla questione della guida della comunità islamica (Umma), dal momento che considerano unica legittimata a regnare la Famiglia del profeta Mu ammad), mentre per i sunniti qualsiasi fedele di media capacità religiosa, non necessariamente discendente del Profeta, può guidare a pieno titolo un governo islamico. Col tempo gli Sciiti si sono differenziati dai sunniti anche su alcuni istituti giuridici (ammettono, ad esempio, la legittimità del matrimonio a tempo prefissato e considerano che dal Corano raccolto all'epoca del califfo Uthmān b. Affān siano stati espunti alcuni passaggi e una sura intera che indicavano la successione di ‘Alī a Mu ammad), ma il fatto che non si siano differenziati dai sunniti negli aspetti dogmatici non consente che si parli per essi di eresia, ma solo di una variante dell'Islam. Lo sciismo, minoritario in termini assoluti (10% massimo dei fedeli musulmani di tutto il mondo), è maggioritario in Iraq, in Libano e in alcune aree del Golfo Persico e del tutto prevalente in Iran, dove lo sciismo fu forzatamente imposto dalla dinastia dei Savfavidi (1501-1722). Il Sunnismo, orientamento nettamente maggioritario dell'Islam - circa il 90% dell'intero mondo islamico - prende il suo nome dal termine arabo "Sunna" (consuetudine), riferita al profeta dell'Islam Muhammad e ai suoi Sah ba (Compagni). Nato per ultimo nella discussione teologica islamica, il Sunnismo si differenzia essenzialmente dallo Sciismo (organizzatosi come dottrina prima del Sunnismo) per il suo netto rifiuto di riconoscere la pretesa degli Sciiti che la guida della Comunità islamica (Umma) dovesse essere riservata alla discendenza del profeta Muhamm ad attraverso sua figlia Fātima bt. Muhammad e suo cugino Alī ibn Abī Tālib. Secondo il Sunnismo invece alla guida politica e spirituale (non strettamente religiosa però) della Comunità poteva accedere qualunque musulmano pubere, di buona moralità, di sufficiente dottrina e sano di corpo e di mente. Il fatto di essere Meccano o, almeno, Arabo, era un elemento preferenziale ma non essenziale. Sotto questo profilo il Sunnismo respingeva quindi recisamente la pretesa dei kharigiti che la guida della società islamica fosse riservata al migliore dei credenti: qualità difficile da individuare e ancor più difficile 13 tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx
  • 14. solo delle guide spirituali del loro cammino di fede, ad esempio l’imam. Lo stesso U.C.O.I.I.21 non rappresenta la totalità degli islamici italiani. Inoltre, mentre per la nostra cultura un cittadino italiano, può essere cattolico, buddista, protestante eccetera, un islamico marocchino non scinde la religione dalla nazionalità e quindi, se si trova in Italia, frequenterà moschee di marocchini e non di algerini o di altre nazionalità. Questo rende più difficile la ricerca di una rappresentanza univoca per i fedeli di religione islamica. Per tutti questi motivi, secondo alcuni autori, l’istituto delle intese è superato e pertanto va abbandonato sostituendolo con una legge generale sulla libertà religiosa. A questo proposito diversi disegni di legge sono stati presentati in Parlamento e ultimamente ad aprile e a luglio 2006. Le caratteristiche di questi disegni di legge sono: • deve attuare i principi costituzionali; • abrogare la legge 1159/29 “legge sui culti ammessi”; • assicurare a tutti quello che le intese garantiscono solo ad alcuni; poi, se vi è necessità, si faranno intese solo per aspetti peculiari. I criteri per individuare una confessione religiosa non sono dati dalla legge, ma sono stati indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza 195/93 e dalla Corte di cassazione con la sentenza 5838/95. Inoltre una confessione religiosa può essere individuata dal Governo, dai giudici di merito e perfino dagli amministratori pubblici, ma solo lo Stato può avere rapporti istituzionali (concordato e intese) con le confessioni religiose, perché così è sancito dagli artt. 7 e 8 della Costituzione. Per il prof. Dammacco, a differenza del concordato che è un atto di diritto internazionale e quindi di diritto esterno, le intese sono atti di diritto interno perché la relativa commissione è nominata unilateralmente e per una parte della dottrina le intese sono atti politici il cui elemento giuridico è la legge di approvazione. Un’altra parte della dottrina ha osservato che se le confessioni religiose hanno ordinamenti giuridici primari, come detta la Costituzione, un intesa stipulata con una rappresentanza di un ordinamento giuridico primario non può essere un semplice atto politico, ma ha un valore maggiore. Per Francesco Finocchiaro, le intese, pur non trattandosi di atti di diritto internazionale, sono atti diritto esterno creato con la volontà di due soggetti posti sullo stesso piano. Per Cardia22 le intese non sono atti politici, ma atti di diritto pubblico interno vincolanti che una volta sottoscritti, lo Stato non può non osservarli. Per la dottrina prevalente, l’intesa è frutto di una scelta politica. Il Governo, anche se una confessione religiosa lo chiede ed ha i requisiti per ottenerla, può non stipularla, ne’ iniziare le trattative. Ad esempio, i primi a chiedere un’intesa furono i Testimoni di Geova già negli anni ’70, ma la richiesta è stata ignorata per anni dal Governo (anche quando furono stipulate intese con altre religioni), perché questa confessione chiedeva l’obiezione totale dal servizio militare, era contraria ad alcuni trattamenti sanitari, come le trasfusioni, eccetera. Per questo non si voleva dare un riconoscimento pubblico ad una religione che creava dei problemi di coesistenza con lo Stato. La questione sembra risolversi nel 2000, quando vengono stipulate due intese: una con i Testimoni di Geova e l’altra con i Buddisti. Entrambe vengono criticate dalla dottrina in quanto intese molto simili alle sei già esistenti, come se le religioni fossero tutte uguali ed avessero tutti le stesse da mantenere, perché un semplice peccato, anche non grave, avrebbe fatto perdere tale qualità all'Imam ("Guida", ma intesa qui come sinonimo di califfo) e lo avrebbe fatto decadere dal suo supremo ufficio. 21 Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia. L'UCOII nasce sulla scia dell'USMI quando l'Islam sunnita "delle moschee" in Italia, a causa del boom dell'immigrazione, non si presta più a essere rappresentato da un organismo dichiaratamente studentesco. Per iniziativa di membri del Centro culturale islamico di Milano e Lombardia, l'UCOII è costituita ad Ancona nel 1990. Dopo avere "ereditato" le strutture dell'USMI, emerge come la realtà musulmana italiana più diffusa e radicata sul territorio, con una forte influenza dei Fratelli Musulmani, e si candida subito a essere interlocutore dello Stato italiano in vista dell'Intesa. All'UCOII fanno capo 122 associazioni, orizzontali (territoriali) e verticali (nazionali di settore), che svolgono attività di ordine sociale, assistenziale, di informazione e mediazione istituzionale, cui fanno capo a loro volta un'ottantina di moschee dove si svolgono pratiche rituali e una più ridotta attività di carattere culturale; vi sono inoltre quasi trecento luoghi di preghiera che non hanno ancora lo status di moschea e talora sono ubicati in appartamenti privati. Attraverso congressi, campeggi, attività culturali, rapporti con le autorità politiche, l'UCOII persegue il suo scopo della costruzione di un Islam italiano. 22 Prof. Carlo Cardia, professore di diritto canonico ed ecclesiastico all’università Romatre. 14 tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx
  • 15. necessità, benché le intese sono concepite dai costituenti per recepire le differenze tra le varie religioni e i loro aspetti peculiari. Queste due intese, benché stipulate dal Governo, furono affossate in Parlamento senza essere mai discusse e quindi ratificate. Per Finocchiaro, Cardia e la parte maggioritaria della dottrina, come la confessione non ha diritto ad iniziare la trattativa con il Governo, al tempo stesso non ha diritto alla legge di approvazione da parte del Parlamento, anche se resta la responsabilità politica del Governo che ha sottoscritto l’intesa. Per Andrea Guazzarotti (costituzionalista), vi è un rimedio giuridico nel caso il Parlamento non esamini l’intesa sottoscritta dal Governo, in quanto la confessione religiosa avrebbe il diritto di interessare l’autorità giudiziaria per porre la questione alla Consulta sul conflitto di attribuzioni tra i poteri del Parlamento e del Governo. Per la dottrina minoritaria, l’intesa è dettata espressamente dalla Costituzione, “i loro rapporti con lo Stato sono regolati dalla legge sulla base di intese”, e quindi lo Stato deve almeno valutare la richiesta della confessione religiosa. Tornando alle due intese in attesa di ratifica da parte del Parlamento, quelle con l'Unione Buddhista Italiana (U.B.I.)23 e con i Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova24, lo stesso Consiglio dei Ministri di allora non ha stabilito se queste sono o meno confessioni religiose. In particolare la perplessità sul buddismo deriva dal fatto che, non originando da un alveo culturale occidentale, poteva risultare difficile individuare quella religione come confessione. Doveva rispondere su questo dubbio il ministro dell’Interno (Enzo Bianco), il quale non partecipò alla riunione e quindi la questione venne rinviata. Tra le peculiarità di queste due confessioni, l'Unione Buddhista Italiana non è una delle religioni del libro25 ed è il primo accordo con una religione orientale nella storia della Repubblica, mentre per la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, alcuni obiettano che non si tratta di una confessione religiosa, ma addirittura di una setta cioè un gruppo con una propria organizzazione che ha un elemento intollerabile per l’ordinamento italiano: non vi è libertà di entrare o uscire dall’associazione26, come accade per la religione islamica, dove chi l’abbandona è considerato apostata27. Questo la rende non democratica, e pertanto in contrasto con l’art. 1 della Costituzione, “l’Italia è una Repubblica democratica… omissis…”, quindi costituita da associazioni democratiche. Lelio Basso28, durante la costituente, sostenne che non esisteva solo la religione cattolica in Italia, ma vi erano religioni anche più antiche, come l’ebraismo e più recenti come l’Esercito della 23 Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Unione Buddhista italiana siglata a Roma il 20 marzo 2000, durante la XIII legislatura presieduta dal Presidente D’Alema. 24 Testo del 18 novembre 1999, approvato a maggioranza dal Consiglio dei Ministri il 21 gennaio 2000 e sottoscritto dal Governo il 20 marzo 2000, durante la XIII legislatura presieduta dal Presidente D’Alema.. 25 Le religioni del libro sono così chiamate perché sono quelle in cui Dio si è rivelato agli uomini e la rivelazione raccolta in un libro (dal greco biblos). Dette confessioni sono tre: ebraica, cattolica e islamica. Per le altre religioni, invece, esistono i testi sacri, ma sono compilazioni umane non rivelate che assumono il valore di sacertà (sacralità) perché ritenute lo strumento indicante l’unico percorso che consente all’uomo di raggiunge la trascendenza. 26 Per entrare è necessario essere sottoposti ad una serie di valutazioni e per uscire è necessario che la richiesta sia ratificata da un organo interno. 27 Il termine apostasia (dal greco απο, apo, "lontano, distaccato", στασις, stasis, "restare") rappresenta la rinuncia formale rispetto alla propria religione e la successiva adesione ad un'altra o a ideologie non religiose. In senso stretto, il termine è riferito alla rinuncia e alla critica della propria precedente religione. Una vecchia e più ristretta definizione di questo termine si riferiva ai cristiani battezzati che abbandonavano la loro fede. Chi commette apostasia è un apostata, tuttavia sono pochi gli ex credenti che si autodefiniscono apostati, perché generalmente considerano questo termine come dispregiativo; in riferimento alla nuova religione si utilizza il termine convertito o il termine deconvertito per l'adesione a ateismo e agnosticismo, entrambi i termini hanno in sé un significato positivo, il secondo interpreta la perdita della fede in una religione come un aumento della razionalità e del rispetto verso il metodo scientifico. Molte religioni considerano l'apostasia un vizio, una degenerazione della virtù della pietà nel senso che quando viene a mancare la pietà, l'apostasia ne è la conseguenza; spesso l'apostata viene fatto bersaglio di condanne spirituali (ad esempio la scomunica) o materiali ed è rifuggito dai membri del suo precedente gruppo religioso. 28 Lelio Basso nacque a Varazze da una famiglia Liberal borghese. Nel 1916 lui e la sua famiglia si traferirono a Milano, dove egli frequentò la scuola di grammatica Berchet. Nel 1921 si iscrisse alla Facoltà di Legge dell'Università di Pavia e diventò membro del Partito Socialista Italiano. Studiò la dottrina Marxista e fu al fianco di Piero Gobetti durante la fase della sua “Rivoluzione Liberale”. In gioventù Lelio Basso lavorò per giornali e riviste quali “Critica sociale”, “Il Caffé”, “Avanti!”, “Coscentia”, “Quarto Stato” e “Pietre”, che diresse nel 1928, inizialmente da Genova, dopo da Milano. Nel 1925 si laureò in Legge con una tesi sul concetto di libertà nel pensiero Marxista. 15 tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx
  • 16. salvezza29, i metodisti30, i luterani31 e perfino religioni introdotte dagli americani. Al riguardo bisogna aggiungere che il Trattato di Pace firmato con gli U.S.A. prevede anche la libertà di religione per gli americani presenti sul nostro territorio. L’articolo 8 fu inserito, non per il numero delle religioni al di fuori della cattolica, sostanzialmente solo due, Valdese ed Ebraica, ma per il loro peso nella società. I costituenti scelsero tra due proposte del primo comma dell’art. 8: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”, quella che fu scelta, e un’altra proposta non accettata: “Le confessioni religiose sono eguali davanti alla legge”. Uguaglianza davanti alla legge, significa definire una condizione di parità sulla base di criteri legislativi preordinati, cioè è la legge che dice come si è eguali rispetto ad un altro. La proposta accettata del primo comma dell’art. 8 “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge” sta a significare che tutte le aggregazioni, identificabili come confessioni religiose, in quanto soggetti della Repubblica, sono egualmente libere davanti alla legge, comprese quelle non ancora identificate come tali al momento dell’entrata in vigore della Costituzione. Viene riconosciuta così la libertà, caratteristica peculiare delle confessioni religiose, che prevale sul carattere dell’uguaglianza inserito nella bozza di articolo non accettata: “Le confessioni religiose sono eguali davanti alla legge”. Mentre gli artt. 7 e 8 Cost. riguardano i rapporti tra Stato e Chiesa e tra Stato ed altre confessioni religiose, gli artt. 19 e 20 Cost. riguardano la libertà religiosa individuale e collettiva ed è l’unica norma sull’argomento. La libertà religiosa garantita dall’art. 19 non riguarda solo i cittadini, ma tutti gli individui (italiani, stranieri e apolidi): “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”; invece la libertà di circolazione (art. 16 Cost.), la libertà di riunione (art. 17 Cost.) e la libertà di associazione (art. 18 Cost.) sono garantite ai soli cittadini. Dopo la Liberazione Lelio Basso fu eletto Vice-Segretario dello PSIUP e, nel 1946, divenne Deputato dell'Assemblea Costituente. Egli si trovava nella Commissione, formata da 75 membri, che dovevano scrivere il testo della Costituzione e contribuì in particolar modo alla formulazione degli articoli 3, 8 e 49. Dal 1946 al 1968 fu costantemente eletto alla Camera dei Deputati. Fu eletto Senatore nel 1972 e nel 1976. 29 L’Esercito della Salvezza (inglese Salvation Army) è una organizzazione religiosa di origine metodista, fondata nel 1865 da William Booth a Londra con lo scopo di diffondere il cristianesimo e portare aiuto ai bisognosi. L'Esercito della Salvezza afferma che è possibile e necessario, in un mondo vocato al materialismo, vivere un cristianesimo visibile, gioioso ed attivo. Nel 1887 l’Esercito della Salvezza arrivò in Italia. Dopo un inizio difficile a Roma, grazie al Maggiore James Vint, l’opera ripartì stabilmente nel 1890 da San Giovanni, nelle valli valdesi, in seguito al lavoro del Col. Fritz Malan. In pochi anni l’Esercito della Salvezza si diffuse nelle principali città italiane (1893 a Torino, 1894 a Firenze, 1897 a Livorno, 1898 a Milano, 1899 a Venezia e Bologna) fino all'inizio del periodo fascista, che porto alla chiusura di alcune sale di culto nel 1935, alla soppressione del “Grido di Guerra” (l’organo ufficiale dell’Esercito) nel 1939, e culminò con la chiusura dell’Opera nel 1940. Diversi Ufficiali furono internati ed altri mandati al confino. A livello mondiale, l’Esercito della Salvezza è arrivato nel 2005 ad essere operante in 111 nazioni, nelle quali continuano ad essere vissute ed applicate le stesse metafore militari in uso ai tempi del Fondatore. 30 Il Metodismo, o movimento metodista, è una dottrina cristiana fondata dal pastore anglicano John Wesley nel XVIII secolo. L'intenzione di Wesley era originariamente quella di creare un movimento di risveglio all'interno della Chiesa anglicana che portasse a una maggiore attenzione agli evidenti problemi sociali della Gran Bretagna all'epoca della rivoluzione industriale; solo in seguito il metodismo assunse i connotati di dottrina indipendente dalla matrice anglicana. Il movimento metodista si diffuse velocemente in Gran Bretagna e in Nord America e, attraverso l'opera dei suoi missionari, anche nel resto del mondo. Attualmente è presente in quasi tutti i paesi e conta oltre settanta milioni di fedeli. Una delle caratteristiche del Metodismo è l'avere oltre ai pastori, uomini e donne, un rilevante numero di predicatori laici, che ricevono una accurata preparazione teologica che in seguito esercitano con la predicazione nelle comunità. Sebbene le donne non avessero inizialmente accesso al sacerdozio, Wesley dimostrò la propria propensione in questo senso consentendo fin da subito che le donne predicassero pubblicamente, atteggiamento decisamente progressista nella società del Settecento. 31 Con il termine Luteranesimo si indica la teologia sviluppata da Martin Lutero e le dottrine professate dalle chiese evangelico-luterane nate dalla Riforma protestante, che si ispirarono a lui e ai teologi che ne raccolsero l'eredità. Il luteranesimo inteso come teologia delle chiese evangelico-luterane è esposto in diversi scritti sistematici o Confessioni di Fede. Il primo testo (e di maggior impatto politico - religioso) fu quello redatto nel 1530 dal teologo e amico di Lutero Filippo Melantone, la Confessio Augustana, una esposizione moderata e priva di polemica delle dottrine riformate indirizzata a Carlo V in cui si rivendicava la continuità delle dottrine riformate con la Chiesa antica e la coerenza con le Scritture. Questa confessione, insieme ad altri scritti, venne inserita nel Liber Concordiae del 1580, che divenne la base teologica e dogmatica delle chiese luterane. Il luteranesimo venne riconosciuto come religione "istituzionalizzata" nel Sacro Romano Impero con la (Pace di Augusta), che sancì il principio del cuius regio, eius religio, cioè l’obbligo per i sudditi dell'Impero di professare la religione cattolica o quella della Confessio Augustana (ad esclusione di ogni altra), nel caso dovesse coincidere con quella del principe cui erano sottoposti. In caso contrario era riconosciuto il diritto di emigrazione. 16 tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx
  • 17. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede significa: • che non può essere apposto alcun vincolo all’appartenenza religiosa e alla professione della fede, se non in alcuni casi ben precisi e limitati imposti dalla legge; • che non si può obbligare una persona a professare o a cambiare una religione; • essere liberi di non avere una fede religiosa. Hanno diritto a professare liberamente la propria fede religiosa tutti, non solo i cittadini, compresi stranieri e apolidi che si trovano sul territorio nazionale. Il limite alla libertà di religione è riferito al culto in pubblico ed è dato dai riti contrari al buon costume32. Il rito è un insieme di regole, in un determinato contesto sociale, per manifestare i valori che si perseguono. Quando il rito è contrario al buon costume non si può esercitare, ma resta la libertà di religione. In altre parole, l’esternalizzazione di una confessione religiosa contraria al buon costume non è ammessa, ma la fede interiore è sempre ammessa. Questa libertà di fede dell’individuo è un concetto che si lega alla libertà di pensiero sancito dall’art. 21: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.” Nelle manifestazioni dei culti religiosi, il limite del buon costume corrisponde al sentire comune della popolazione, in un determinato periodo storico. Ad esempio I bambini di Dio33, i quali hanno riti di iniziazione con atti sessuali, anche con minori, e comunque in circostanze create per diminuire la capacità di discernimento delle persone. L’art. 20 riguarda gli enti e le associazioni: “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, ne di gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”, cioè enti e associazioni religiose non possono essere sottoposti a tasse superiori a quelli di altri enti, ne essere sottoposti a dei limiti di carattere legislativo. In realtà, oggi, questi enti sono favoriti dalla legislazione, soprattutto fiscale, ma i costituenti vollero evitare la reintroduzione di leggi eversive, con cui furono soppressi alcuni ordini religiosi e confiscato il patrimonio degli enti ecclesiastici per la necessità dell’Erario di incamerare questi beni e di combattere la c.d. manomorta34 ecclesiastica. 32 Il costume è il modo in cui abitualmente un individuo si comporta. E’ anche la condotta morale, ma pure le usanze, le abitudini, i modi di vivere che caratterizzano una società. 33 Recentemente questa setta di origine cristiana ha cambiato il nome in "Famiglia dell'amore". Venne fondata dal pastore evangelico David Berg in California nel 1969, ma ha ora la sua sede principale a Montreal, in Canada. Nel momento della sua massima espansione aveva più di 250 mila adepti, che vivevano in comuni di circa 5000 persone. La predicazione di Berg inizia nel 1965, dopo un'apparizione del profeta Geremia che gli preannuncia l'imminente fine del mondo, ottenendo un notevole successo nei movimenti underground californiani. Anche grazie ad un rifiuto totale del "sistema", che coinvolge lo Stato, la proprietà e soprattutto la famiglia, con la quale il fedele deve rompere ogni legame. Il punto centrale della dottrina consiste nel riconoscere Berg come profeta di Dio e la sua parola come rivelazione divina. Poco rimane del cristianesimo ortodosso: non esiste la Trinità, Gesù non è Dio ed ebbe rapporti sessuali con tutte le donne del suo seguito. Ecco, proprio l'etica sessuale del movimento è stato uno dei principali motivi di scandalo e di scontro con la setta, fonte di innumerevoli procedimenti giudiziari. Dalla morale sessuale dei bambini di Dio è esclusa solo l'omosessualità maschile, mentre sono ammesse poligamia, lesbismo, incesto, rapporti tra e con i bambini. Tutto viene giustificato ed esaltato come manifestazione della diversità del gruppo e come anticipazione di un mondo nuovo. Molto controversa un'altra pratica del gruppo, enunciata da Berg nel 1974: il flirty fishing o "pesca amorosa". In pratica le giovani adepte venivano invitate a bruciare i loro reggiseni, indossare camicette trasparenti e usare le loro attrattive sessuali per fare nuovi proseliti. E' stato proprio grazie alle enormi controversie suscitate dal gruppo di Berg che il movimento anti sette ha conosciuto negli Stati Uniti e altrove un grande successo. 34 Manomorta, ovvero possesso inalienabile. Indicò anche il divieto fatto a vassalli e contadini di disporre dei beni propri, la tassa pagata per togliere tale divieto, il diritto del feudatario a succedere nell'eredità del vassallo morto senza eredi maschi, le entità esenti da tasse di successione, i beni di tali entità. Successivamente la manomorta rimase come diritto prevalentemente feudale (di origine longobarda) e ecclesiastico. La manomorta ecclesiastica fu favorita dalle numerose donazioni accumulate dalla Chiesa nel corso dei secoli: un patrimonio ingente che nel sec. XVIII fu contestato dal potere politico. Nel Regno delle Due Sicilie, il ministro Tanucci varò tra il 1775 ed il 1780 diverse norme per eliminare i privilegi feudali. Furono introdotte tassazioni anche sulle donazioni e successioni ecclesiastiche, pur nel rispetto della funzione della Chiesa di scolarizzare i giovani e provvedere alle necessità dei contadini e dei poveri. Alla fine del secolo, con la Rivoluzione Francese, i liberali rivoluzionari, fedeli alla dottrina massonica, fecero incamerare e si distribuirono tra di loro tutti i beni ecclesiastici. L'esempio fu seguito dal Piemonte nel 1860 che incamerò le terre ecclesiastiche delle Due Sicilie, vendendole ai liberali e rastrellando così il capitale dal Sud che servì ad industrializzare il Nord. L'istituto della manomorta comunque sopravvisse per le successioni agli "enti morali", quasi tutti riconducibili a personaggi graditi alla dinastia piemontese. Ad esse si applicava l'imposta di manomorta dello 0,90%. L'avvento della Repubblica ha messo fine a questo vecchio istituto con la legge 31 luglio 1954, n. 408. 17 tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx
  • 18. L’art. 33 detta: “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.” Poi il secondo comma aggiunge “La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.” Bisogna dire che fino alla metà dell’800 i privati e soprattutto la Chiesa cattolica si occupavano dell’istruzione, in particolare per le scuole superiori. Con lo Statuto Albertino, 1848, e soprattutto con la legge Casati del 1859, l’istruzione diventa pubblica e successivamente con la legge Goppino del 1877 veniva introdotto l’obbligo scolastico elementare. In sintesi, da un lato l’istruzione passava dalla Chiesa allo Stato e dall’altro veniva garantita l’istruzione elementare per tutti. In quegli anni, si vedeva in maniera negativa l’influenza della Chiesa, erano state emanate le leggi eversive e l’istruzione aveva un’impronta fortemente statalista in virtù della legislazione separatista. L’istruzione resta fondamentale nel ventennio fascista, per formare dei cittadini allineati ai principi del regime, ma cambia l’atteggiamento con la Chiesa cattolica. In quel periodo fondamentale fu la riforma Gentile del 1923, in parte ancora oggi in vigore, con cui si ha il primo segnale del mutamento dell’atteggiamento del regime fascista nei confronti della Chiesa: viene istituito l’insegnamento obbligatorio della religione cattolica a fondamento dell’istruzione nelle scuole. Con la riforma Gentile, anche se continua a favorire le scuole pubbliche rispetto alle private, si ha un riavvicinamento tra Stato e Chiesa che porterà al concordato del 1929, all’istituzione della religione di Stato e al passaggio dello stato da separatista a confessionista. Il concordato del 1929 non prevede nulla sulle scuole gestite dalla Chiesa, solo l’art. 35 afferma: “Per le scuole di istruzione media tenute da enti ecclesiastici o religiosi rimane fermo l’istituto dell’esame di Stato ad effettiva parità di condizioni per candidati di istituti governativi e candidati di dette scuole.” Il terzo comma dell’art. 33 della Carta fondamentale del 1948 enuncia: “Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato” e in questo modo viene sancita la libertà di insegnamento. Ma le scuole non statali, per rilasciare un titolo di studio riconosciuto dallo Stato, devono osservare il quarto comma: “La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali”, cioè devono seguire i programmi ministeriali. Da questo concetto emerge che la prima distinzione da fare, all’interno del sistema di istruzione, è tra scuole statali, scuole paritarie e scuole private che sono quelle che rilasciano titoli di studio non riconosciuti dallo Stato. Il “senza oneri per lo Stato” riportato nel terzo comma dell’art. 33, è stato interpretato da alcuni autori in maniera estensiva, cioè lo Stato non deve avere alcun onere per le scuole non statali. Per Dalla Torre35, invece, questo inciso della Costruzione deve essere inteso nel senso che lo Stato non deve avere oneri solo per la costruzione di nuove scuole non statali, ma quelle parificate, essendo riconosciuta la loro funzione sociale dallo Stato, devono essere aiutate anche 35 Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto - Magnifico Rettore della LUMSA e docente ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza - è nato a Roma il 27 agosto 1943. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza” (1967) ed in diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense (1968). Ha iniziato la propria attività scientifica presso l’Università di Modena, è quindi divenuto assistente ordinario presso l’Università di Bologna. Nel 1980 ha vinto il concorso per professore ordinario. Chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, dal 1980 al 1990 vi ha insegnato Diritto ecclesiastico; vi ha anche tenuto per supplenza il corso di Diritto costituzionale dal 1987 al 1990. Attualmente è Rettore della Libera Università Maria Ss. Assunta, presso la quale ha insegnato Istituzioni di Diritto pubblico e, ora, Diritto ecclesiastico e Diritto Canonico. Tiene corsi su rapporti tra Chiesa e Comunità politica in Università Pontificie. E’ vice presidente del Coordinamento Regionale delle Università del Lazio (CRUL), fa parte del Comitato di Presidenza della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e del Consiglio Universitario Nazionale (CUN). Fa parte del Consiglio scientifico dell’Istituto “Enciclopedia Treccani”, dell’Istituto Nazionale di Studi Romani come corrispondente scientifico, dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena come socio onorario e dell’Istituto Luigi Sturzo. E’ membro del Comitato scientifico – organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani, di cui è vicepresidente. E’ componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” e del C.d.A. della Fondazione Accademia di Santa Cecilia. Riveste l’uffcio di Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e consultore di alcuni dicasteri pontifici. E’ membro del Gran Magistero dell’Ordine Equestre del S.Sepolcro di Gerusalemme e Presidente onorario nazionale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani. Ha partecipato, come segretario della delegazione governativa, ai lavori della Commissione paritetica per la revisione del Concordato fra Italia e Santa Sede (1976 - 1983) ed è stato membro del Comitato Nazionale di Bioetica dal 1990 al 2002. Ha al suo attivo oltre cento pubblicazioni scientifiche, tra monografie e saggi, su tematiche relative al diritto canonico, al diritto ecclesiastico italiano ed al diritto pubblico. 18 tÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx