I donatori in Italia, indagine Gfk per Istituto Italiano Donazione
L'amministratore di sostegno, quale efficacia nella tutela
1. L’amministratore di sostegno: quale efficacia nella tutela
Rimini, 26 settembre 2019
Dr.ssa Patrizia scalabrin – Opera Santa maria della Carità - venezia
2. L’amministratore di sostegno:
quale efficacia nella tutela?
Rimini, 26 settembre 2019
Dr.ssa Patrizia scalabrin – Opera Santa maria della Carità - venezia
3. Legge 09.01.2004 n° 6: «Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del
capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli
articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di
interdizione e di inabilitazione, nonchè relative norme di attuazione, di
coordinamento e finali"
La misura dell’amministratore di sostegno ha come obiettivo il minore sacrificio
possibile della capacità di agire, «si tratta di cucire un vestito su misura per il
beneficiario» dr. Paolo Cendon
4. L’amministrazione di sostegno è stata introdotta per superare gli
istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, considerati «troppo
rigidi» per essere applicati in modo efficace alla fattispecie della
persona fragile.
La misura dell’amministrazione di sostegno è lo strumento principale
di azione positiva in favore di persone fragili ma non del tutto
incapaci di autogestirsi;
persone, quindi, che sono soprattutto bisognose di essere aiutate o
coadiuvate.
5. L’istituto dell’amministrazione di sostegno ha la funzione
sostanziale di «rimuovere ostacoli di natura psichica o fisica
che impediscono al beneficiario di esprimere e sviluppare la
propria identità».
L’amministratore di sostegno non è un tutore ma una persona
di fiducia che agisce sotto la regia del Giudice Tutelare per
«favorire l’attuazione del diritto all’autodeterminazione».
Cassazione 28 febbraio 2018 sentenza n° 4709
6. le principali caratteristiche dello strumento
- agilità nel procedimento per la nomina dell’Ads
l’art. 405, 1° c. dispone che il G.T. provvede entro sessanta giorni
- flessibilità (contenuti, durata delle misure, rivedibilità)
La ratio dell’istituto dell’Ads richiede al G.T. di modellare i poteri
dell’amministratore sulle necessità concrete del beneficiario,
stabilendone di volta in volta l’estensione nel solo interesse della
persona, anche in ambito sanitario.
L’adattamento del «progetto di sostegno» alle esigenze del
beneficiario è ulteriormente garantito dalla possibilità di modificare
i poteri conferiti all’amministratore anche in un momento successivo
alla nomina, con riferimento alle sopravvenute esigenze della
persona.
8. 1. Le richieste del beneficiario:
la valutazione del dissenso
2. La scelta dell’amministratore di sostegno:
i soggetti esterni al nucleo familiare
il conflitto endofamiliare
la nomina di due amministratori di sostegno
3. la limitazione dei diritti personalissimi:
il diritto di donare e di fare testamento
la capacità di contrarre matrimonio
4. la gestione delle decisioni in materia di salute:
il consenso informato
il diritto di rinunciare alle cure
9. Il dissenso del beneficiario
l’art. 408, 2° c. dispone che il G.T. «deve sentire personalmente la persona
cui il procedimento si riferisce e (… omissis) deve tener conto dei bisogni
e delle richieste di questa»,
compatibilmente «con gli interessi e le esigenze della persona».
La giurisprudenza ha chiarito che l’eventuale dissenso della persona non
potrà avere un effetto ostativo né sul procedimento né sui singoli atti
della tutela.
«la scelta della nomina dell’amministratore di sostegno s’impone
laddove la riluttanza della persona fragile si fondi su un senso di orgoglio
ingiustificato.»
Cassazione sentenza n° 22602/2017
10. Amministrazione di sostegno e familiari del beneficiario
- il criterio di scelta dell’ADS
l’art. 408 codice civile, attribuisce chiaramente la preferenza a persone
legate da vincoli di parentela o legate affettivamente al beneficiario in
quanto ritenute per tale motivo, maggiormente adeguate a garantire la cura
e la gestione degli interessi del beneficiario stesso.
- Il conflitto endofamiliare
Potremmo definire il conflitto come una crisi della relazione familiare che si
caratterizza per una contrapposizione tra i componenti del nucleo familiare;
tale conflittualità rende inopportuno e spesso impossibile individuare un
familiare al quale assegnare il compito di amministratore di sostegno.
Conseguentemente aumenta il ricorso a persone esterne al nucleo familiare.
11. Due co-amministratori di sostegno, perché no?
Si è assistito, in alcuni casi, alla nomina di due amministratori di sostegno.
Secondo il Trib. di Genova, ordinanza del 17.12.2015 tale scelta è possibile e
opportuna «…quando il reciproco legame affettivo sia tale che l’esclusione di
una delle figure parentali dal rapporto diretto con il beneficiario potrebbe essere
pregiudizievole per quest’ultimo.»
Altra motivazione è da trovare nella «inidoneità» parziale da parte di un Ads,
componente del nucleo familiare che è stato affiancato da altro soggetto più
competente.
In ogni caso il G.T. avrà cura di individuare con precisione i poteri conferiti a
ciascuno dei due co-amministratori.
.
12. I criteri che sono stati seguiti dai giudici in sentenze di questo tipo:
- la difficoltà dell’incarico
- le particolari condizioni del beneficiario
- gli impegni personali di ciascuno dei due
amministratori
- le loro specificità / conoscenze
13. Limitazione di atti personalissimi:
i limiti alla libertà matrimoniale
Sentenza della Corte di Cassazione 1^ sez. civile 11.05.2017 n° 11536
dalla quale si evince:
- che in casi eccezionali la libertà matrimoniale può essere
limitata se ciò viene fatto nell’interesse del beneficiario
- che in mancanza di un tale divieto il beneficiario della misura
tutelare mantiene la capacità a contrarre matrimonio
- che è compito del G. T. valutare la specifica situazione e
verificare gli interessi del beneficiario
14. Limitazione di atti personalissimi:
il divieto di donare e di fare testamento
Corte di Cassazione, sentenza n° 12460 del 21.05.2018
dalla quale si evince:
- che si deve escludere la possibilità di estendere in via analogica al
beneficiario dell’amministrazione di sostegno l’incapacità prevista
dall’art. 591 comma 2 c.c. per l’interdetto.
- che il giudice tutelare può imporre al beneficiario, mediante il
provvedimento di nomina dell’amministratore o successivamente,
una limitazione della capacità di testare o fare donazioni,
- che ciò è possibile solo laddove le condizioni psicofisiche dell’interessato
appaiano compromesse in misura tale da indurre a ritenere che egli non
sia in grado di esprimere una libera e consapevole volontà
testamentaria.
15. La gestione delle decisioni sanitarie dopo la legge n° 219/2017
il consenso informato
la legge 22 dicembre 2017 n° 219 «Norme in materia di consenso informato e
disposizioni anticipate di trattamento» contiene numerose disposizioni che
conferiscono strumenti di azione positiva a tutela del diritto alla vita, alla salute,
alla dignità e all’autodeterminazione della persona, che riguardano
espressamente le persone che si trovano in condizioni di fragilità in determinati
momenti della propria vita o perché sono al termine della loro vita.
16. La gestione delle decisioni sanitarie dopo la legge n° 219/2017
emergono le seguenti possibili situazioni differenti
- nel caso in cui ci sia stata la sottoscrizione di DAT e sia sopravvenuta
l’incapacità di autodeterminarsi
il consenso informato aggiornato è espresso o rifiutato anche dall’Ads
tenendo conto della volontà del beneficiario
- nel caso in cui la persona beneficiaria di Ads non abbia sottoscritto DAT e
si trovi nella incapacità di autodeterminarsi
l’Ads esprimerà un consenso informato conforme alla volontà della persona
nel caso in cui Ads esprima rifiuto a cure in dissenso con il medico che ne
valuta la necessità e l’appropriatezza, la decisione è rimessa al G.T.
17. La gestione delle decisioni sanitarie dopo la l. n° 219/17
Rifiuto delle cure e amministrazione di sostegno:
Ordinanza del 24 marzo 2018 Giudice Tutelare di Pavia:
Il giudice tutelare ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale
all’art. 3, commi 4 e 5 della legge 219 del 2017 nella parte in cui stabiliscono che
l’amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la
rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate
di trattamento, possa rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le cure
necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato, ritenendo le suddette
disposizioni in violazione degli articoli 2, 3, 13, 32 della Costituzione.
18. La gestione delle decisioni sanitarie dopo la legge n° 219/2017
Rifiuto delle cure e amministrazione di sostegno
Sentenza 144 del 2019 corte costituzionale
dalla quale si evince:
- che non è costituzionalmente illegittima la norma che attribuisce all’amministratore
di sostegno la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario.
- che spetta sempre al G.T. decidere le misure necessarie per il beneficiario e
decidere l’attribuzione di poteri all’Amministratore di sostegno.
- che l’amministrazione di sostegno / rappresentanza esclusiva in ambito sanitario
non reca con sé, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari
necessari al mantenimento in vita.
- che nel caso in cui ADS rifiuti le cure e il medico le ritenga necessarie, la valutazione
va rimessa al G.T.
19. Regione Veneto - Deliberazione n° 241 del 6 marzo 2018
«Approvazione del modello organizzativo per l’intero territorio regionale del
sistema di interventi per l’attuazione della legge regionale 14 aprile 2017 n.10
«Norme per la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei
soggetti deboli».
La deliberazione definisce l’ADS strumento di aiuto e di protezione
dei soggetti legittimati ad avvalersene
a. aiuto = valore di cura
b. protezione = condizione di fragilità
20. Amministrazione di sostegno come
«fattore di positivo cambiamento dell’approccio culturale nei
confronti delle persone che vivono limitazioni e sono esposte al
rischio di emarginazione.»
DGRV 241del 06 marzo 2018
21. L’amministratore di sostegno:
quale efficacia nella tutela?
Rimini, 26 settembre 2019
Dr.ssa Patrizia scalabrin – Opera Santa maria della Carità - venezia