2. Natura giuridica
• Natura giuridica?
- è dichiarazione di scienza
- non è negozio giuridico,
- né dichiarazione di volontà,
- né confessione stragiudiziale (retrattabile solo per errori di
fatto e revocabile per errore di diritto)
3. ….
Infatti basta guardare agli effetti che produce nei confronti delle
due successive fasi del rapporto d’imposta
4. ….
• Con la dichiarazione il contribuente rende noto al Fisco il
presupposto impositivo dal punto di vista quantitativo (la sua entità)
dal punto di vista della sua esistenza (del suo verificarsi) → al fine di
un eventuale controllo dell’A.F.
• Ma gli effetti sia in sede di accertamento che in sede di riscossione
derivano soltanto dalla legge e dalla corrispondenza tra fattispecie
legale e fattispecie reale
• Gli effetti della dichiarazione non dipendono mai dalla volontà del
dichiarante quindi non rilevano in sede di dichiarazione i vizi della
volontà del dichiarante
• Di conseguenza: se il contribuente presenta più dichiarazioni entro il
termine di presentazione l’Ufficio le può considerare tutte al fine di
determinare un presupposto il più vicino possibile a quello effettivo
5. ….
effetti della dichiarazione
- in sede di accertamento:
corrispondenza tra fattispecie dichiarata e fattispecie reale
- in sede di riscossione:
anticipazione del prelievo
6. ….
• La dottrina è divisa in merito:
Per alcuni è dichiarazione di volontà – addirittura ha natura
confessoria
In tal caso si evidenzia la connessione tra pagato e dichiarato
Per altri si guarda al suo contenuto sostanziale in termini di
capacità contributiva
7. Può essere rettificata / modificata?
• Problema: irretificabibilità – immodificabilità
della dichiarazione
2 interpretazioni
1) per chi ritiene che ha natura negoziale o di
dichiarazione di volontà:
non è possibile modificarla → effetti preclusivi
ora nascenti dalla dichiarazione stessa ora dagli
atti di riscossione
non può essere modificata dal contribuente
correzione, integrazione, invalidazione possibile
ma solo nei casi ex lege
8. ….
2) Per chi invece ritiene che la dichiarazione è importante ai fini
dell’individuazione del presupposto impositivo: libera
rettificabilità della dichiarazione stessa
9. ….
La giurisprudenza è oscillante sul problema
- In genere si concorda nel negare il carattere
confessorio della dichiarazione
- In genere si nega anche la possibilità di considerarla
quale negozio giuridico
- Si afferma retrattabilità della dichiarazione anche in
sede di ricorso contro il ruolo → la dichiarazione
dovrebbe sempre essere rettificata dall’ufficio anche a
favore del contribuente
- La dichiarazione non va considerata secondo le
categorie di diritto privato - dichiarazione di volontà,
di scienza, negozio giuridico – ma atto di un
procedimento di diritto pubblico e in quanto tale non
rettificabile
10. ….
ma Cass. SS.UU. N. 15063/2002
- afferma la natura di dichiarazione di scienza della dichiarazione
- ne ammette la retrattabilità per errori di fatto e di diritto e senza
limiti di tempo che non siano quelli previsti per il rimborso
(quindi non per i rapporti esauriti)
11. ….
Oggi la disciplina in merito è contenuta nei commi VIII
e VIII bis dell’art. 2 del DPR n. 322/1998 come
modificato dal DPR n. 435/2001
la rettifica in aumento
è sempre possibile: sia nel che oltre il termine –
attraverso una dichiarazione integrativa
la rettifica in diminuzione
è istanza di rimborso (perché il contribuente sulla base
del presupposto che dichiara chiede il rimborso di
quanto ha pagato in più) – attraverso dichiarazione in
rettifica (ex art. 38 DPR n. 600/1973)
12. ….
Quindi occorre distinguere:
- Per errori materiali o di calcolo emergenti prima facie
dalla dichiarazione:
A.F. ha potere-dovere di procedere d’ufficio a correzione
ed eventuale rimborso ex art. 36 bis e 36 ter
-Per errori di valutazione giuridica (inclusione di un
provento non tassabile o esente – erronea classificazione
di un reddito) :
Per alcuni: istanza di rimborso ex art. 38 → istanza di
rimborso
Per altri: art. 21, II co, d. Lgs n. 546/1992 → due anni da
pag con istanza a Uff tributario competente
13. ….
• Quindi art. 2, comma VIII e VIII bis, del DPR n. 322/1998 come
modificato dal DPR n. 435/2001
comma VIII:
integrare per correggere sia a favore che a danno del
contribuente, sia in ↑ che in ↓→ con dichiarazione successiva
entro 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione
14. ….
comma VIII bis:
dichiarazione rettificativa in bonam partem
entro termine per presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta successivo
15. ….
È dichiarazione di scienza ma in essa sono presenti anche se in
minima parte delle manifestazioni di volontà:
- scelta di destinare 8 per mille
- regime della tassazione separata
- regime contabile
- scelta sull’uso del credito (rimborso, compensazione, riporto
a nuovo)