Il 27 luglio 2022 l’Assemblea del Senato ha approvato, con 210 voti favorevoli, 11 contrari e 2 astensioni, la riforma del proprio Regolamento. I Senatori della XIX legislatura saranno 200, invece di 315, mentre il numero dei Deputati passa da 630 a 400.
2. UNA RIFORMA NECESSARIA
Il 27 luglio 2022 l’Assemblea del Senato ha approvato,
con 210 voti favorevoli, 11 contrari e 2 astensioni, la
riforma del proprio Regolamento; un atto necessario,
dopo che la L. Cost. n. 1/2020 ha stabilito la riduzione
del numero dei parlamentari, a partire dallo
scioglimento delle Camere successivo all’entrata in
vigore della Legge. Riduzione confermata dall’esito
del Referendum del 17 luglio 2020.
I Senatori della XIX legislatura saranno 200, invece
di 315, mentre il numero dei Deputati passa da 630
a 400.
3. UN LUNGO LAVORO
L’iter di modifica del Regolamento è iniziato
a settembre 2020, quando si è svolta la prima
di una lunga serie di riunioni della Giunta per
il Regolamento.
viene basato su un criterio proporzionale
per la ridefinizione dei quorum e delle
soglie numeriche previste.
18 GENNAIO 2022 La Giunta approva all’unanimità
il testo base redatto dal Comitato ristretto.
3 NOVEMBRE 2021 Viene formato un Comitato
ristretto, con il compito di redigere la prima
bozza di testo, che viene completata il 21
dicembre dello stesso anno. L’adattamento alla
riduzione del numero dei parlamentari
“
4. LA NUOVA COMPOSIZIONE
DEI GRUPPI PARLAMENTARI/1
La disciplina dei Gruppi parlamentari
è stata modificata non soltanto per
armonizzare il sistema al numero
ridotto dei Senatori, ma anche per –
ad esempio – arginare il fenomeno
della mobilità parlamentare, i cd.
cambi di casacca.
I Gruppi saranno composti da
almeno 6 Senatori, invece che
10, e dovranno rappresentare un
partito o movimento politico che
abbia partecipato alle elezioni con
un proprio simbolo, ottenendo
almeno un seggio in Senato.
È consentita la costituzione di
nuovi Gruppi nel corso della
legislatura, a condizione che siano
formati da almeno 9 senatori e che
rappresentino partiti o movimenti
politici, e che i loro candidati siano
stati eletti ad elezioni politiche,
regionali o del Parlamento Europeo.
5. LA NUOVA COMPOSIZIONE
DEI GRUPPI PARLAMENTARI/2
I Senatori eletti possono decidere
di non aderire a nessun Gruppo
parlamentare, e questa, fino ad oggi,
era una prerogativa esclusiva dei
Senatori di diritto e a vita.
In caso di fuoriuscita dal proprio
Gruppo parlamentare, il Senatore
tuttavia non potrà più confluire
nel Gruppo Misto, a meno che una
componente politica presente nel
Gruppo Misto lo accolga tra i propri
appartenenti.
Un altro strumento di contrasto al
transfughismo è la riduzione del
50% del contributo finanziario
che ogni Gruppo parlamentare
riceve dal Consiglio di Presidenza
per ciascun Senatore, qualora un
Senatore cessi di farne parte: il 30%
di questo contributo sarà trasferito
al Gruppo di destinazione, mentre il
restante 20% tornerà a disposizione
del Bilancio del Senato.
6. LA RIDUZIONE DELLE
COMMISSIONI PARLAMENTARI
Le Commissioni passeranno da 14 a 10, e le
competenze saranno redistribuite, secondo
due criteri:
› affinità tematica;
› carichi di lavoro ordinari.
Nascono quindi la Commissione Affari esteri
e Difesa, Ambiente e Lavori pubblici, Lavoro e
Sanità, Industria e Agricoltura.
Le Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia,
Bilancio, Finanze, Cultura e Politiche UE hanno
mantenuto la stessa struttura e le proprie
competenze, in ragione dell’elevato numero di
provvedimenti solitamente loro assegnati.
7. LE NUOVE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Le Commissioni parlamentari saranno
così articolate:
1ª Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell’interno,
ordinamento generale dello Stato e
della Pubblica Amministrazione, editoria,
digitalizzazione
2ª Giustizia
3ª Affari esteri e difesa
4ª Politiche dell’Unione Europea
5ª Programmazione economica, bilancio
6ª Finanze e tesoro
7ª Cultura e patrimonio culturale,
istruzione pubblica, ricerca scientifica,
spettacolo e sport
8ª Ambiente, transizione ecologica,
energia, lavori pubblici, comunicazioni,
innovazione tecnologica
9ª Industria, commercio, turismo,
agricoltura e produzione agroalimentare
10ª Affari sociali, sanità, lavoro pubblico
e privato, previdenza sociale
8. COMMISSIONE POLITICHE
DELL’UE E GIUNTA DELLE ELEZIONI
I membri del Parlamento Europeo eletti in Italia potranno
essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle
sedute della Commissione Politiche dell’UE, per esprimersi
su specifici provvedimenti. Inoltre, possono formulare
osservazioni e proposte sui lavori della Commissione.
La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sarà
composta da 19 membri, invece di 23. Inoltre, il Presidente
dovrà essere eletto tra coloro che fanno parte dei Gruppi
parlamentari d’opposizione, e questo requisito dovrà
durare per tutta la durata dell’incarico, pena la decadenza
e la conseguente nomina di un nuovo Presidente.
9. L’ORGANIZZAZIONE DELLE AGENDE
Per evitare che le sedute delle Commissioni
avvengano in contemporanea, e quindi
che lo stesso Senatore debba essere
presente a più riunioni allo stesso orario,
i Presidenti delle Commissioni, incluse
quelle speciali, potranno stabilire un
Calendario coordinato delle sedute.
La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari, nel caso di Disegni di legge
già iscritti nel Calendario dei lavori, può
fissare il termine entro il quale questi Ddl
devono essere posti in votazione in
Assemblea.
A seconda dello stato di avanzamento
dell’iter legislativo del Ddl in questione,
l’Assemblea voterà:
› la versione originaria del testo presentato
dai Senatori firmatari al Senato
› la versione approvata alla Camera
e trasmessa al Senato
› la versione approvata dalla
Commissione parlamentare competente.
10. I PARERI DELLE
COMMISSIONI “FILTRO”/1
Per rendere più veloce il processo
legislativo, i pareri della 1ª (Affari
costituzionali) e della 5ª Commissione
(Bilancio), le cd. Commissioni “filtro”,
saranno resi solo sugli emendamenti
approvati nel corso dell’esame della
Commissione competente.
Inoltre, in assenza del parere della
Commissione Bilancio, l’incarico di riferire
all’Assemblea non potrà essere conferito al
Relatore prima di 15 giorni dal Parere della
Commissione competente per materia.
11. I PARERI DELLE
COMMISSIONI “FILTRO”/2 P
Per evitare che, in assenza della quantificazione
degli oneri finanziari degli emendamenti presentati,
la Commissione Bilancio renda automaticamente
Parere contrario, il Governo sarà obbligato ad
inviare la Relazione tecnica entro 5 giorni dalla
presentazione dell’emendamento.
Se invece il Governo non presenta alcuna
Relazione, si presuppone automaticamente che la
proposta normativa non implichi alcun onere per
lo Stato. Come si legge nella Relazione illustrativa,
l’intenzione è superare
una prassi ormai consolidata [e]
non adeguata, in quanto gli emendamenti in questione
potrebbero in realtà non presentare in concreto profili
di onerosità […]
“
12. PIÙ ELEMENTI INFORMATIVI
Le Commissioni potranno acquisire notizie
e informazioni dalle Amministrazioni o
dagli Enti pubblici competenti, formulando
una richiesta ad hoc, non solo sui temi e
provvedimenti che stanno esaminando,
ma anche in generale su profili di loro
competenza.
La Giunta ha così voluto “rivitalizzare”
una disposizione che esiste da tempo,
ampliando al contempo l’ambito di
applicazione di questa norma,
sino ad oggi ristretto al novero dei disegni
di legge e degli affari formalmente assegnati
“
13. L’ESAME DEI DECRETI-LEGGE
È stata superata la riproposizione in
Assemblea, ai fini del voto, degli emendamenti
approvati e fatti propri dalla Commissione in
sede referente, per evitare che un eccessivo
numero di modifiche alteri la comprensibilità
del testo, e per snellire l’iter di conversione in
Legge dei Decreti Legge: il testo che il Relatore
presenterà in Aula sarà quello emendato ed
approvato dalla Commissione competente.
L’obiettivo del legislatore è favorire
una marcata razionalizzazione del procedimento
di esame dei decreti legge in Senato
“
14. LE PROPOSTE DI RISOLUZIONE
Dopo le Comunicazioni del Governo, ciascun
Senatore continua ad avere la facoltà di
proporre una Risoluzione, che sarà discussa
e votata secondo l’ordine di presentazione.
Tuttavia, qualora il Governo dichiari di
accettare una o più proposte di Risoluzione
presentate, si voteranno prima quelle.
Il correttivo dovrebbe parificare il regime
di esame delle Risoluzioni che seguono le
Comunicazioni del Governo rispetto a quello
per il Documento di Economia e Finanza e
per le Relazioni sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione Europea.
15. IL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE E LA
COMMISSIONE PER LE QUESTIONI REGIONALI
Sarà istituito un Comitato per la
Legislazione, composto da 8 Senatori
i quali si alterneranno nel ruolo di
Presidente. Il Comitato sarà chiamato
ad esprimersi, oltre che sui disegni
di legge, anche sulla valutazione
d’impatto e sulla qualità dei testi
legislativi.
A partire dalla prossima Legislatura,
la Commissione parlamentare per
le questioni regionali (Art. 126 Cost.
e L. 62/1953), che è composta da 20
Deputati e 20 Senatori nominati dai
Presidenti delle rispettive Camere
ed esprime Pareri preventivi sullo
scioglimento dei Consigli regionali da
parte del Presidente della Repubblica
ed altro, potrà invitare a partecipare
alle proprie sedute i rappresentanti
delle Regioni, delle Province
autonome e degli Enti locali, per
formulare le proprie osservazioni su
specifici provvedimenti.
16. ...E ALLA CAMERA DEI DEPUTATI?
La XIX legislatura inizierà senza il nuovo
Regolamento. La riforma del Regolamento non
è arrivata neppure in Assemblea.
Durante l’ultima seduta della Giunta per il
Regolamento, il 9 agosto 2022, il Presidente Roberto
Fico ha constatato la mancanza di convergenza
persino su un testo base limitato ai correttivi
necessari in vista della prossima legislatura.
I Gruppi non sono stati disponibili a proseguire il
lavoro sulle proposte in discussione, sottolineando
la difficoltà di trovare un accordo con le altre
forze politiche, su una riforma che invece avrebbe
richiesto la maggioranza assoluta.
17. La mancata revisione del Regolamento pone
tuttavia una serie di questioni:
› la penalizzazione delle formazioni politiche
più piccole che avranno maggiore difficoltà a
costituire dei gruppi autonomi;
› la necessaria revisione del numero e
delle competenze delle Commissioni, per
garantire l’adeguata rappresentanza di tutte le
componenti politiche in ognuna, oltre che per
assicurare la loro operatività.
Saranno i Deputati eletti nella prossima
legislatura a dover affrontare la questione.
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