88 regione marche nota 12 febbraio 2013 - criticità attività medico competente
1. Regione Marche, nota 12 febbraio 2013, n. 1561 - Indicazioni per il
miglioramento delle criticità emerse nella valutazione delle attività
di prevenzione collegate con l'attività del Medico Competente nella
Regione Marche.
Mercoledì 13 Febbraio 2013 11:25
REGIONE MARCHE AGENZIA REGIONALE SANITARIA
Giunta Regionale PF Prevenzione e Promozione della salute
nei luoghi di vita e di lavoro
Regione Marche - Giunta Regionale Ai Direttori PSAL
AOO: Registro Unico della Giunta
Regionale
AA.VV. ASUR
0001561 12/02/2013
R_MARCHE ARS SPU P Alle segreterie regionali
ANMA
SIMLII
CONAMECO
p.c.
ai componenti del
Comitato Regionale di
Coordinamento
ex art. 7 D.Lgs 81/08
oggetto: Indicazioni per il miglioramento delle criticità emerse nella valutazione delle attività
di prevenzione collegate con l'attività del Medico Competente nella Regione Marche.
Il Gruppo di Lavoro misto operante, su mandato del Comitato di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs
81/08 presso questa Posizione di Funzione, con l’obiettivo di sostenere la creazione di una rete di
medici competenti e di aiutare il superamento delle criticità riscontrate nel territorio, ha condiviso la
opportunità di richiamare l’attenzione dei medici competenti sulla importanza sostanziale delle
funzioni sotto indicate e quella dei Servizi PSAL dell’ASUR, sulla necessità di controllo dell’effettivo
svolgimento delle medesime:
informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e. nel caso di esposizione
ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell’attività comportante esposizione a tali agenti (articolo 25, comma
1 lettera g D.Lgs 81/08): è attività fondante del lavoro del medico competente, tra l’altro
eticamente imprescindibile, ed infatti espressamente prevista dalla cartella sanitaria e di rischio
esplicitata nell'allegato 3° del medesimo D.lgs, nella parte relativa alla anamnesi lavorativa;
riunioni periodiche (articolo 35 del D.Lgs 81/08): il medico competente deve comunicare per
iscritto al datore di lavoro, al Responsabile del SPP e al RLS i risultati anonimi e collettivi della
sorveglianza sanitaria effettuata. L’analisi epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza
2. sanitaria e dal monitoraggio biologico consente di ottenere informazioni anonime collettive utili
all’individuazione di elementi di rischio e, di conseguenza, fondamentali per
migliorare/modificare le misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei
lavoratori.
visita degli ambienti di lavoro prevista (art. 25 c. l lett. L - Dlgs 81/08): è auspicabile che a
seguito dei sopralluoghi almeno annuali, il medico competente rediga una relazione e che il
Datore di Lavoro favorisca che lo stesso sopralluogo sia svolto congiuntamente al Responsabile
del SPP e al RLS. La relazione del sopralluogo, potrà contribuire a tracciare l'effettiva
collaborazione alla valutazione del rischio da parte del medico competente e potrà, altresì,
essere inserita nel documento di valutazione dei rischi e sottoposta all’esame dei partecipanti
alla riunione periodica ex art. 35 Dlgs 81/08.
esito della visita medica in occasione di sorveglianza sanitaria (articolo 41 Dlgs 81/08): il medico
competente deve lasciare copia del giudizio relativo alla mansione specifica al lavoratore (che
controfirmerà per ricevuta) e al datore di lavoro, specificando loro gli estremi per l’eventuale
ricorso previsto al comma 9 come espressamente previsto nell'allegato 3°del medesimo D.Lgs.
visita medica per la verifica dell’idoneità alla mansione specifica in occasione del cambio
mansione (articolo 41, comma 2 lettera d del D.Lgs 81/08): va effettuata esclusivamente qualora
la mansione di destinazione esponga il lavoratore ad almeno un fattore di rischio professionale
differente da quelli della mansione precedente. Viceversa, qualora cioè la mansione di
destinazione non presenti fattori di rischio o questi siano gli stessi della mansione precedente, la
visita di idoneità non andrà eseguita non ricadendo in alcuna fattispecie prevista del D.Lgs
81/08.
Luogo di custodia della cartella sanitaria (art. 25 comma 1- c D.Lgs 81/08): qualora in corso di
sopralluogo ispettivo, le cartelle sanitarie e di rischio dei dipendenti non risultino presenti
nell’azienda ma, come concordato al momento della nomina, siano custodite presso il medico
competente, il personale del SPSAL, se del caso, dovrà richiederle formalmente al datore di
lavoro inviando la comunicazione, per conoscenza, al medico competente.
Nomina di più medici competenti (art. 39 comma 6 D.Lgs 81/08): la norma indica le condizioni
limitate e le precise modalità entro le quali una azienda può avvalersi di più medici competenti;
ogni altra situazione contravviene alla norma.
Incompatibilità tra la funzione di medico competente e l’attività di MMG: l’accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del
d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni all’art. 17 comma 3 così
dispone: “Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di
medico competente, fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di massimale, non
può acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari
anagraficamente conviventi”.
3. È auspicabile che i SPSAL delle AA.VV. ASUR, organizzino incontri informativi con i medici
competenti operanti nel territorio di riferimento.
Il dirigente
Dr. Giuliano Tagliavento