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Pagina 1ISLS Numero 2 - giugno 2017
La vigilanza sulle attività formative
Il decreto legislativo n. 81 del 2008, in attuazione
dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123,
Misure in tema di tutela della salute e della sicurez-
za sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e
la riforma della normativa in materia, mediante il
riordino e il coordinamento delle medesime in un
unico testo normativo, ha rivisitato l'intera materia
della sicurezza nei luoghi di lavoro, svolgendo non
solo una mera funzione compilativa ma esercitan-
do anche una potestà legislativa delegata, che ha
comportato importanti innovazioni normative.
Per quanto riguarda gli obblighi formativi, il D.lgs.
81/08 si è posto in una linea di continuità normati-
va con le disposizioni di cui al decreto legislativo n.
626 del 1994, emanato in attuazione delle Diretti-
ve CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e-
stendendone però, in qualche misura, la portata.
Le attività formative obbligatorie di cui al D.lgs. 81/08
sono destinate ai lavoratori (art. 37, comma 1), ai
preposti e dirigenti (art. 37, comma 7), agli addetti
delle attività di prevenzione incendi (art. 37, com-
ma 9), ai rappresentanti dei lavoratori per la sicu-
rezza (art. 37, comma 10), ai responsabili del ser-
vizio di prevenzione e protezione (art. 32), ai lavo-
ratori incaricati dell’uso di attrezzature particolari
(art. 73), ai lavoratori e preposti addetti all’impiego
di sistemi di accesso e di posizionamento mediante
funi (art. 116, comma 2), ai lavoratori e preposti
addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi
(art. 136, comma 6), ai coordinatori per la progettazione
e per l’esecuzione dei lavori (art. 98).
Gli obblighi formativi di cui al D.lgs. 81/08 sono posti a
carico del datore di lavoro e degli stessi lavoratori dipen-
denti (art. 20) e sono presidiati da sanzioni penali.
Tra i diversi soggetti della prevenzione aziendale,
l’unico per il quale il D.lgs. 81/08 non ha previsto
un obbligo formativo è proprio il datore di lavoro.
La formazione del datore di lavoro è richiesta solo
a chi svolge direttamente i compiti del SPP (art. 34) e
in alcuni altri casi particolari. Ad esempio, i datori di
lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidataria
di cui al comma 3 ter dell’art. 97 del D.lgs. 81/08
devono essere in possesso di adeguata formazione,
anche se poi non è specificato che cosa si intenda
per adeguata. Inoltre, i datori di lavoro, al pari dei
lavoratori autonomi, sono soggetti all’obbligo forma-
tivo di cui all’art. 73 del D.lgs. 81/08 qualora utilizzi-
no le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione degli operatori e individua-
te dall’Accordo Stato Regioni 53/2012.
Gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza
del lavoro hanno generato un mercato della forma-
zione di notevoli dimensioni, che è stato accompa-
gnato da dei fenomeni distorsivi, con il proliferare di
certificati contraffatti, corsi mai eseguiti, operai in
cantiere con in tasca documenti falsi. Tali fenomeni
vanno contrastati in maniera determinata, non solo
per tutelare chi opera, e sono tanti, nel rispetto delle
regole, ma anche, e soprattutto, tenendo conto del
valore prevenzionale e di tutela dei lavoratori della
formazione ai fini del contrasto del fenomeno degli
infortuni e delle malattie professionali.
Il focus di approfondimento del presente numero
della newsletter è dedicato alla presentazione delle
nuove Procedure per l’accertamento degli adempi-
menti relativi alla formazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/08,
pubblicate sul bollettino ufficiale della Regione Pie-
monte n. 15 del 16/04/2017, che intende essere di
supporto all’attività di vigilanza dei servizi SPreSAL
delle ASL piemontesi.
IN QUESTO NUMERO
FOCUS
Procedure per l’accertamento degli a-
dempimenti relativi alla formazione alla
salute e sicurezza del lavoro
NEWS
I corsi di formazione amianto
Pagina 2ISLS Numero 2 - giugno 2017
Procedureperlavigilanzainmateriadiformazio-
nesullasaluteesicurezzadellavoro
di P. Gatti (ASL AL)
Nella giungla delle norme che stabiliscono gli
obblighi di formazione in materia di igiene e
sicurezza del lavoro, parlare di semplificazio-
ne è fuori luogo. Questo ha inevitabili riper-
cussioni anche nell’esercizio delle azioni di
vigilanza e controllo, a partire dallo snodo,
non ancora del tutto chiarito, delle compe-
tenze.
Da tempo la Regione Piemonte, attraverso
un gruppo di lavoro appositamente costitui-
to, sta lavorando sul tema, con il principale
obiettivo di produrre degli strumenti che
servano a far chiarezza e ad orientare i Ser-
vizi di vigilanza in azioni mirate e coordina-
te.
Già nel novembre 2015 con determinazione
della Direzione Sanità della Regione Piemon-
te, veniva approvato il documento:
“Procedure per l’accertamento degli adempi-
menti relativi alla formazione alla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs.
81/08”, poi pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte nel gennaio 2016.
La dinamicità con la quale periodicamente il
Legislatore modifica le norme sulla forma-
zione ha imposto un recente aggiornamento
del documento, soprattutto dopo
l’emanazione dell’Accordo Stato – Regioni
del 7 luglio 2016 con il quale, oltre a stabili-
re i nuovi contenuti minimi dei percorsi for-
mativi per responsabili e addetti ai servizi di
prevenzione e protezione, sono stati varia-
mente modificati i precedenti Accordi riguar-
danti la formazione dei lavoratori, dei datori
di lavoro che intendono svolgere diretta-
mente i compiti di prevenzione e protezione
dai rischi, ecc.
Nelle nuove procedure, approvate con De-
terminazione n. 159 del 9 marzo 2017 e
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 15 del 16 aprile 2017,
restano sostanzialmente invariate le proce-
dure inerenti sia gli accertamenti effettuati
durante lo svolgimento dei corsi di formazio-
ne che gli accertamenti effettuati dopo la
conclusione dei corsi. Ciò che invece è stato
rivisto e aggiornato sono le tabelle riportate
nell’Allegato 1 con le quali per ogni tipologia
di corso di formazione considerato, sono
stati riassunti i parametri previsti dai rispet-
tivi “Accordi”.
Queste le 16 tipologie di corsi considerate:
- Corso di formazione per responsabili e ad-
detti al servizio di prevenzione e protezione;
- Corso di formazione per datori di lavoro
che svolgono direttamente i compiti di pre-
venzione e protezione;
- Corso di formazione per rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
- Corso di formazione per i lavoratori;
- Corso di formazione per i dirigenti;
Numero 2 - anno XIV - giugno 2017
Regione Piemonte - Direzione Sanità
Settore Prevenzione e veterinaria
Tel. 011.432.4761
E-mail: prevsan@regione.piemonte.it
E’ consentita la riproduzione e diffusione, parziale o tota-
le, degli articoli pubblicati nella newsletter, a condizione
che gli articoli riprodotti non siano oggetto di forme di
commercializzazione e che sia riportata l’indicazione della
fonte, dell’articolo e degli autori.
io scelgo
la sicurezza
Coordinamento redazionale
Alessandro Palese
Redazione
Pierluigi Gatti (SPreSAL ASL AL), Raffaele Ceron, Francesca Gota
(SPreSAL ASL CN1), Erica Moretto (SPreSAL ASL CN2), Antonino
Bertino (SPreSAL ASL TO1), Michele Montrano, Giacomo Porcella-
na (SPreSAL ASL TO3), Flaminio Cicconi (ASL NO), Maria Gullo
(INAIL Piemonte), Silvano Santoro (DoRS ASL TO3)
Chi volesse proporre contributi, argomenti di discussione, ecc. può
contattare la redazione scrivendo a: prevsan@regione.piemonte.it
Pagina 3ISLS Numero 2 - giugno 2017
- Corso di formazione per preposti;
- Corso di formazione per incaricati dell’uso
di attrezzature di lavoro per le quali è previ-
sta una specifica abilitazione;
- Corso per lavoratori e preposti addetti al
montaggio, smontaggio e trasformazione di
ponteggi;
- Corso per lavoratori e preposti addetti ai
sistemi di accesso e posizionamento me-
diante funi;
- Corso per coordinatori per la progettazione
e per l’esecuzione dei lavori;
- Corso per lavoratori e preposti addetti ad
attività di apposizione segnaletica stradale
con traffico;
- Corso per responsabili delle attività manu-
tentive che possono interessare materiali di
amianto e redattori dei piani di manutenzio-
ne e controllo;
- Corso per responsabili tecnici addetti ad o-
perazioni di rimozione, smaltimento e bonifi-
ca di amianto;
- Corso per lavoratori addetti ad operazioni
di rimozione, smaltimento e bonifica di a-
mianto;
- Corso di formazione per gli addetti al pri-
mo soccorso;
- Corso di formazione per gli addetti alla
prevenzione incendi.
Per ciascuno dei corsi di formazione sopra
elencati i parametri riassunti riguardano:
- il riferimento normativo;
- l’indicazione del provvedimento nazionale
o regionale che disciplina;
- l’eventuale necessità del possesso di un
prerequisito per poter essere ammessi al
corso;
- la tempistica di effettuazione del corso;
- l’indicazione dei “soggetti formatori” legit-
timati all’organizzazione del corso;
- la necessità di individuare un responsabile
del progetto formativo;
- l’obbligatorietà di tenuta del registro pre-
senze;
- il numero massimo dei partecipanti am-
messi al corso;
- i requisiti dei docenti;
- la durata minima dei percorsi formativi;
- l’indicazione circa le assenze ammesse;
- la necessità e le modalità di verifica/
valutazione dell’apprendimento;
- l’eventuale possibilità di erogazione della
formazione con modalità e-learning;
- indicazione circa i tempi e i modi di rilascio
degli attestati;
- la durata della validità del credito formati-
vo acquisito;
- indicazioni inerenti gli aggiornamenti e la
loro decorrenza, se previsti;
- l’eventuale riconoscimento di crediti pro-
fessionali formativi pregressi;
- indicazioni circa la necessità di comunicare
l’inizio del corso alla Regione Piemonte, se-
condo le previsioni della DGR n. 17-4345 del
12/12/2016;
- sotto la voce “altri riferimenti” sono ripor-
tati eventuali interpelli o circolari ministeriali
di chiarimento rispetto al corso interessato.
Come spesso accade in questi casi, il docu-
mento che inizialmente nasce come stru-
mento interno ai Servizi di vigilanza, viene
messo a disposizione, a parere di che scrive
molto opportunamente, di tutti gli interessa-
ti al seguente indirizzo web:
www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/
formazione-figure-dlgs-8108
A titolo esemplificativo si riporta, nella pagi-
na seguente, lo schema riassuntivo dei pa-
rametri di formazione riguardanti il corso di
formazione per responsabili e addetti al ser-
vizio di prevenzione e protezione, tratto
dall’Allegato 1 alla Determinazione n. 159
del 9 marzo 2017 sopra citata.
Pagina 4ISLS Numero 2 - giugno 2017
Riferimento normativo  Art. 32 D.lgs. 81/08 e smi 
Provvedimento che disciplina  Accordo 07/07/2016 rep. 128/CSR 
DGR n. 17‐4345 del 12/12/2016 
Prerequisito formativo/ professiona‐
le per esercitare il ruolo 
Possesso di diploma di istruzione secondaria superiore 
Quando deve essere effettuata la 
formazione 
Prima del conferimento dell’incarico 
Soggetto formatore  Regioni / Prov. Auton. / Enti di formazione accreditati dalle Regioni/
Università / Istituzioni scolastiche (nei confronti del personale scola‐
stico e dei propri studenti)/ INAIL / VV.F. / Amministrazione della di‐
fesa/ alcuni Ministeri / Associazioni sindacali e organismi paritetici/ 
gli ordini e i collegi professionali / 
(consultare elenco su sito Regione Piemonte) 
Individuazione di un responsabile 
del progetto formativo  SÌ 
Tenuta registro presenze 
SÌ 
N° max partecipanti 
35 
Requisiti dei docenti 
Come da decreto interministeriale 06/03/2013 
Durata minima dei corsi  • 28 h MODULO A 
• 48 h MODULO B Comune + eventuali 4 moduli di specializza‐
zione (agricoltura, costruzioni, sanità, chimico) 
• 24 h MODULO C 
Assenze ammesse 
Max 10% 
Valutazione apprendimento  • Mod. A: test (somministrabili anche in itinere) con min. 30 
domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative + e‐
ventuale colloquio di approfondimento; 
• Mod. B: test (somministrabili anche in itinere) con min. 30 
domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative + pro‐
va finale di almeno cinque domande aperte o simulazione + 
eventuale colloquio di approfondimento; 
• Mod. C: test (somministrabili anche in itinere) con min. 30 
domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative + col‐
loquio individuale. 
NB: le verifiche finali sono al di fuori del monte ore. 
Verbale finale del corso a cura della Commissione valutatrice, con i 
contenuti di cui alla DGR. 
e‐learning  • SI’ per il Modulo A  
• NO per Modulo B e Modulo C 
• SÌ per gli aggiornamenti  
Rilascio attestato  • SI’, riportante gli elementi minimi comuni previsti 
nell’Accordo (utilizzare preferibilmente i modelli disponibili 
nel sito della regione Piemonte) 
• Al termine degli aggiornamenti (secondo le indicazioni della 
DGR) 
Pagina 5ISLS Numero 2 - giugno 2017
L’articolo 258, comma 3 del D.lgs. 81/08
stabilisce che “Possono essere addetti alla
rimozione, smaltimento dell’amianto e alla
bonifica delle aree interessate i lavoratori
che abbiano frequentato i corsi di formazio-
ne professionale di cui all’articolo 10, com-
ma 2, lettera h), della Legge 257/92”.
La norma richiamata che contiene le “Norme
relative alla cessazione dell'impiego dell'a-
mianto” prevede che, attraverso
l’emanazione di specifici “Piani” di protezio-
ne dell'ambiente, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica ai fini della difesa
dai pericoli derivanti dall'amianto, le regioni
e le province autonome definiscano la pre-
disposizione di specifici corsi di formazione
professionale e il rilascio di titoli di abilitazio-
ne per gli addetti alle attività di rimozione e
di smaltimento dell'amianto e di bonifica
delle aree interessate, attività che sono con-
dizionate alla frequenza di tali corsi.
Il successivo DPR 8 agosto 1994 ha specifi-
cato che i corsi di formazione vengono arti-
colati in relazione al livello professionale del
personale a cui sono diretti:
- operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle
attività di rimozione, smaltimento e bonifica;
- gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le
attività di rimozione, smaltimento e bonifica.
Il DPR, oltre a definirne i contenuti, stabili-
sce inoltre che i corsi destinati al livello ope-
rativo hanno una durata minima di trenta o-
re, mentre i corsi di livello gestionale, diffe-
renziati per gli addetti alle attività di bonifica
(rimozione o altre modalità) di edifici, im-
pianti, strutture, ecc. coibentati con amianto
e per gli addetti alle attività di smaltimento
dei rifiuti di amianto hanno una durata mini-
ma di cinquanta ore.
I corsi per queste figure vengono riconosciu-
ti e approvati dalle Regioni.
La Regione Piemonte già con i precedenti
Piani Regionali Amianto (si veda DGR n. 51-
2180 del 05/02/2001), dava indicazioni per
la predisposizione di specifici corsi di forma-
zione professionale, definendone durata e
contenuti di massima. Inoltre, tali corsi so-
no inseriti tra i corsi standardizzati dalla Re-
gione Piemonte sottoposti all’approvazione e
al controllo del sistema della formazione
professionale, tramite le attività di riconosci-
mento e monitoraggio dei corsi.
Nel nuovo Piano Regionale Amianto per gli
anni 2016- 2020, approvato con Delibera del
Consiglio Regionale 1 marzo 2016, n. 124 –
7279, uno specifico capitolo prende in esa-
me e rivede i percorsi formativi già normati
dal precedente piano, secondo la previsione
dell’articolo 7 della Legge Regionale 30/08.
Le novità principali in tema di formazione
degli operatori introdotte dal Piano regionale
amianto 2016-2020 riguardano:
- la previsione di un nuovo percorso formati-
vo obbligatorio per il redattore del piano di
manutenzione e controllo e il responsabile
con compiti di controllo e coordinamento di
tutte le attività manutentive che possono in-
teressare i materiali di amianto, che il pro-
prietario dell’immobile deve designare ai
sensi del DM del 6 settembre 1994;
- la previsione dell’innalzamento della quali-
tà dei corsi di formazione per il personale
addetto alle attività di rimozione e di smalti-
mento dell’amianto facendo in modo che il
contenuto dei corsi sia chiaramente compre-
so dagli allievi stranieri, rendendo efficaci le
prove di esame e prevedendo un aggiorna-
mento periodico della formazione, almeno
quinquennale.
Con Deliberazione della Giunta Regionale 12
dicembre 2016 n. 13-4341, pubblicata sul
BUR del 19/1/2017, sono stati approvati i
programmi formativi e le modalità di svolgi-
mento dei corsi degli operatori che effettua-
no attività di bonifica, smaltimento dell'a-
mianto, controllo e manutenzione.
A tale riguardo occorre precisare che secon-
do la Legge Regionale 14/2014 (art. 26,
commi 1 e 2) gli atti amministrativi, tra i
quali ricade la suddetta DGR 13-4341, ac-
quistano efficacia costitutiva dal momento
dell’approvazione da parte dell'organo com-
petente, salvo nei casi di atti recettizi, men-
tre la pubblicazione degli atti amministrativi
sul Bollettino Ufficiale ha di norma efficacia
dichiarativa, e assume efficacia costitutiva
nei soli casi espressamente previsti da di-
sposizione di legge o di regolamento.
Pertanto la DGR 13-4341 ha acquisito effica-
cia costitutiva dal momento della sua appro-
vazione da parte della Giunta Regionale e
cioè il 12 dicembre 2016.
La nuova disciplina definisce i requisiti dei
soggetti formatori e dei docenti, la durata, i
Icorsidiformazioneamianto
di G. Porcellana e M. Montrano (ASL TO3)
Pagina 6ISLS Numero 2 - giugno 2017
contenuti e le modalità di erogazione della
formazione e degli aggiornamenti, dei se-
guenti profili professionali:
- responsabili con compiti di controllo e co-
ordinamento di tutte le attività manutentive
che possono interessare i materiali di a-
mianto e redattori dei piani di manutenzione
e controllo;
- responsabili tecnici di gestione rimozione
bonifica e smaltimento materiali contenenti
amianto;
- addetti alle attività di rimozione e di smal-
timento dell’amianto.
La novità maggiore riguarda l’obbligo forma-
tivo per coloro che svolgono il ruolo di Re-
sponsabili con compiti di controllo e coordi-
namento delle attività manutentive dei ma-
teriali contenenti amianto. Il nuovo percorso
prevede 24 ore di corso (10 ore di quadro di
riferimento tecnico normativo e 14 ore di
procedure operative) e 6 ore per la verifica
finale.
L’obbligo è già in vigore, ma la norma pre-
vede un periodo transitorio di 12 mesi per
consentire di conseguire il nuovo titolo abili-
tativo a chi già svolge il ruolo. Inoltre, è pre-
visto il riconoscimento della piena equivalen-
za del titolo di Responsabile tecnico gestione
rimozione bonifica e smaltimento materiali
contenenti amianto a quello di Responsabili
con compiti di controllo e coordinamento
delle tutte le attività manutentive e Redatto-
ri dei piani di manutenzione e controllo.
Infine, è previsto un riconoscimento per co-
loro che possono dimostrare di possedere
crediti formativi e professionali maturati pri-
ma dell’entrata in vigore della deliberazione.
Tale riconoscimento si applica a coloro che
possono dimostrare di possedere entrambi i
seguenti titoli:
- frequenza ad un corso di formazione, con
esame finale, per Responsabili con compiti
di controllo e coordinamento delle attività
manutentive e Redattori dei piani di manu-
tenzione e controllo dei materiali contenenti
amianto, di durata non inferiore a 8 ore;
- esperienza professionale o lavorativa docu-
mentata nel ruolo di durata di almeno tre
anni negli ultimi dieci.
Il riconoscimento verrà effettuato dalle a-
genzie formative che, a fronte della valuta-
zione positiva della documentazione che
prova tale formazione ed esperienza profes-
sionale, possono riconoscere crediti formati-
vi all’interessato fino al monte ore totale del
corso e ammetterlo, pertanto, direttamente
all’esame del primo corso utile senza dover
frequentare il corso stesso.
Elementi comuni ai percorsi formativi di tutti
e tre i profili sono i seguenti:
- gli Enti formatori che possono erogare i
percorsi devono essere in possesso
dell’accreditamento regionale. I corsi devono
essere riconosciuti e autorizzati nell’ambito
delle direttive ex art. 18 della L.R. n. 63/95
dalla Regione Piemonte, Direzione Coesione
Sociale, Settore Standard formativi e orien-
tamento.
Per erogare i corsi amianto le agenzie for-
mative devono accedere con le proprie cre-
denziali alla vetrina regionale dei corsi di
formazione e chiedere il riconoscimento di
ogni singolo corso.
- I docenti devono essere in possesso dei re-
quisiti previsti dal D.I. del 6 marzo 2013.
- Non è ammessa la modalità e-learning per
i corsi di abilitazione, mentre è ammessa
per gli aggiornamenti.
- L’accesso ai corsi di formazione e aggior-
namento è condizionato dal superamento di
un test linguistico relativo alla comprensione
della lingua italiana, parlata e scritta.
- Per le prove di esame il riferimento è la D.
G.R. n. 31-2441 del 27 luglio 2011 “Nuova
disciplina delle commissioni esaminatrici”,
che si applica ai percorsi formativi di tutti e
tre i profili. Il percorso di ogni profilo defini-
sce i contenuti della prova finale che preve-
de una o più prove tecniche e il colloquio in-
dividuale.
- I contenuti dei corsi di aggiornamento de-
vono essere specifici sul rischio amianto e
avere una durata minima di 6 ore ogni 5 an-
ni, da intendersi come integrative
dell’aggiornamento obbligatorio previsto per
tutte le figure del D.lgs. 81/08.
- Il numero massimo di partecipanti ai corsi
è di 25 persone secondo quanto previsto
dalla DGR 20-4576 del 16/01/2017.
L’obbligo di aggiornamento decorre dal com-
pletamento del corso base per coloro che
frequentano tali corsi dopo l’entrata in vigo-
re della DGR 13-4341 del 12/12/2016, men-
tre decorre da quella data per coloro che a-
vevano frequentato i corsi in epoca prece-
dente.

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164 2017 procedure per la vigilanza in materia di formazione

  • 1. Pagina 1ISLS Numero 2 - giugno 2017 La vigilanza sulle attività formative Il decreto legislativo n. 81 del 2008, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, Misure in tema di tutela della salute e della sicurez- za sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo, ha rivisitato l'intera materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, svolgendo non solo una mera funzione compilativa ma esercitan- do anche una potestà legislativa delegata, che ha comportato importanti innovazioni normative. Per quanto riguarda gli obblighi formativi, il D.lgs. 81/08 si è posto in una linea di continuità normati- va con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, emanato in attuazione delle Diretti- ve CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e- stendendone però, in qualche misura, la portata. Le attività formative obbligatorie di cui al D.lgs. 81/08 sono destinate ai lavoratori (art. 37, comma 1), ai preposti e dirigenti (art. 37, comma 7), agli addetti delle attività di prevenzione incendi (art. 37, com- ma 9), ai rappresentanti dei lavoratori per la sicu- rezza (art. 37, comma 10), ai responsabili del ser- vizio di prevenzione e protezione (art. 32), ai lavo- ratori incaricati dell’uso di attrezzature particolari (art. 73), ai lavoratori e preposti addetti all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (art. 116, comma 2), ai lavoratori e preposti addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi (art. 136, comma 6), ai coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (art. 98). Gli obblighi formativi di cui al D.lgs. 81/08 sono posti a carico del datore di lavoro e degli stessi lavoratori dipen- denti (art. 20) e sono presidiati da sanzioni penali. Tra i diversi soggetti della prevenzione aziendale, l’unico per il quale il D.lgs. 81/08 non ha previsto un obbligo formativo è proprio il datore di lavoro. La formazione del datore di lavoro è richiesta solo a chi svolge direttamente i compiti del SPP (art. 34) e in alcuni altri casi particolari. Ad esempio, i datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidataria di cui al comma 3 ter dell’art. 97 del D.lgs. 81/08 devono essere in possesso di adeguata formazione, anche se poi non è specificato che cosa si intenda per adeguata. Inoltre, i datori di lavoro, al pari dei lavoratori autonomi, sono soggetti all’obbligo forma- tivo di cui all’art. 73 del D.lgs. 81/08 qualora utilizzi- no le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori e individua- te dall’Accordo Stato Regioni 53/2012. Gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro hanno generato un mercato della forma- zione di notevoli dimensioni, che è stato accompa- gnato da dei fenomeni distorsivi, con il proliferare di certificati contraffatti, corsi mai eseguiti, operai in cantiere con in tasca documenti falsi. Tali fenomeni vanno contrastati in maniera determinata, non solo per tutelare chi opera, e sono tanti, nel rispetto delle regole, ma anche, e soprattutto, tenendo conto del valore prevenzionale e di tutela dei lavoratori della formazione ai fini del contrasto del fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali. Il focus di approfondimento del presente numero della newsletter è dedicato alla presentazione delle nuove Procedure per l’accertamento degli adempi- menti relativi alla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/08, pubblicate sul bollettino ufficiale della Regione Pie- monte n. 15 del 16/04/2017, che intende essere di supporto all’attività di vigilanza dei servizi SPreSAL delle ASL piemontesi. IN QUESTO NUMERO FOCUS Procedure per l’accertamento degli a- dempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza del lavoro NEWS I corsi di formazione amianto
  • 2. Pagina 2ISLS Numero 2 - giugno 2017 Procedureperlavigilanzainmateriadiformazio- nesullasaluteesicurezzadellavoro di P. Gatti (ASL AL) Nella giungla delle norme che stabiliscono gli obblighi di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro, parlare di semplificazio- ne è fuori luogo. Questo ha inevitabili riper- cussioni anche nell’esercizio delle azioni di vigilanza e controllo, a partire dallo snodo, non ancora del tutto chiarito, delle compe- tenze. Da tempo la Regione Piemonte, attraverso un gruppo di lavoro appositamente costitui- to, sta lavorando sul tema, con il principale obiettivo di produrre degli strumenti che servano a far chiarezza e ad orientare i Ser- vizi di vigilanza in azioni mirate e coordina- te. Già nel novembre 2015 con determinazione della Direzione Sanità della Regione Piemon- te, veniva approvato il documento: “Procedure per l’accertamento degli adempi- menti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/08”, poi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nel gennaio 2016. La dinamicità con la quale periodicamente il Legislatore modifica le norme sulla forma- zione ha imposto un recente aggiornamento del documento, soprattutto dopo l’emanazione dell’Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016 con il quale, oltre a stabili- re i nuovi contenuti minimi dei percorsi for- mativi per responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione, sono stati varia- mente modificati i precedenti Accordi riguar- danti la formazione dei lavoratori, dei datori di lavoro che intendono svolgere diretta- mente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ecc. Nelle nuove procedure, approvate con De- terminazione n. 159 del 9 marzo 2017 e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 16 aprile 2017, restano sostanzialmente invariate le proce- dure inerenti sia gli accertamenti effettuati durante lo svolgimento dei corsi di formazio- ne che gli accertamenti effettuati dopo la conclusione dei corsi. Ciò che invece è stato rivisto e aggiornato sono le tabelle riportate nell’Allegato 1 con le quali per ogni tipologia di corso di formazione considerato, sono stati riassunti i parametri previsti dai rispet- tivi “Accordi”. Queste le 16 tipologie di corsi considerate: - Corso di formazione per responsabili e ad- detti al servizio di prevenzione e protezione; - Corso di formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di pre- venzione e protezione; - Corso di formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; - Corso di formazione per i lavoratori; - Corso di formazione per i dirigenti; Numero 2 - anno XIV - giugno 2017 Regione Piemonte - Direzione Sanità Settore Prevenzione e veterinaria Tel. 011.432.4761 E-mail: prevsan@regione.piemonte.it E’ consentita la riproduzione e diffusione, parziale o tota- le, degli articoli pubblicati nella newsletter, a condizione che gli articoli riprodotti non siano oggetto di forme di commercializzazione e che sia riportata l’indicazione della fonte, dell’articolo e degli autori. io scelgo la sicurezza Coordinamento redazionale Alessandro Palese Redazione Pierluigi Gatti (SPreSAL ASL AL), Raffaele Ceron, Francesca Gota (SPreSAL ASL CN1), Erica Moretto (SPreSAL ASL CN2), Antonino Bertino (SPreSAL ASL TO1), Michele Montrano, Giacomo Porcella- na (SPreSAL ASL TO3), Flaminio Cicconi (ASL NO), Maria Gullo (INAIL Piemonte), Silvano Santoro (DoRS ASL TO3) Chi volesse proporre contributi, argomenti di discussione, ecc. può contattare la redazione scrivendo a: prevsan@regione.piemonte.it
  • 3. Pagina 3ISLS Numero 2 - giugno 2017 - Corso di formazione per preposti; - Corso di formazione per incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro per le quali è previ- sta una specifica abilitazione; - Corso per lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi; - Corso per lavoratori e preposti addetti ai sistemi di accesso e posizionamento me- diante funi; - Corso per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori; - Corso per lavoratori e preposti addetti ad attività di apposizione segnaletica stradale con traffico; - Corso per responsabili delle attività manu- tentive che possono interessare materiali di amianto e redattori dei piani di manutenzio- ne e controllo; - Corso per responsabili tecnici addetti ad o- perazioni di rimozione, smaltimento e bonifi- ca di amianto; - Corso per lavoratori addetti ad operazioni di rimozione, smaltimento e bonifica di a- mianto; - Corso di formazione per gli addetti al pri- mo soccorso; - Corso di formazione per gli addetti alla prevenzione incendi. Per ciascuno dei corsi di formazione sopra elencati i parametri riassunti riguardano: - il riferimento normativo; - l’indicazione del provvedimento nazionale o regionale che disciplina; - l’eventuale necessità del possesso di un prerequisito per poter essere ammessi al corso; - la tempistica di effettuazione del corso; - l’indicazione dei “soggetti formatori” legit- timati all’organizzazione del corso; - la necessità di individuare un responsabile del progetto formativo; - l’obbligatorietà di tenuta del registro pre- senze; - il numero massimo dei partecipanti am- messi al corso; - i requisiti dei docenti; - la durata minima dei percorsi formativi; - l’indicazione circa le assenze ammesse; - la necessità e le modalità di verifica/ valutazione dell’apprendimento; - l’eventuale possibilità di erogazione della formazione con modalità e-learning; - indicazione circa i tempi e i modi di rilascio degli attestati; - la durata della validità del credito formati- vo acquisito; - indicazioni inerenti gli aggiornamenti e la loro decorrenza, se previsti; - l’eventuale riconoscimento di crediti pro- fessionali formativi pregressi; - indicazioni circa la necessità di comunicare l’inizio del corso alla Regione Piemonte, se- condo le previsioni della DGR n. 17-4345 del 12/12/2016; - sotto la voce “altri riferimenti” sono ripor- tati eventuali interpelli o circolari ministeriali di chiarimento rispetto al corso interessato. Come spesso accade in questi casi, il docu- mento che inizialmente nasce come stru- mento interno ai Servizi di vigilanza, viene messo a disposizione, a parere di che scrive molto opportunamente, di tutti gli interessa- ti al seguente indirizzo web: www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/ formazione-figure-dlgs-8108 A titolo esemplificativo si riporta, nella pagi- na seguente, lo schema riassuntivo dei pa- rametri di formazione riguardanti il corso di formazione per responsabili e addetti al ser- vizio di prevenzione e protezione, tratto dall’Allegato 1 alla Determinazione n. 159 del 9 marzo 2017 sopra citata.
  • 4. Pagina 4ISLS Numero 2 - giugno 2017 Riferimento normativo  Art. 32 D.lgs. 81/08 e smi  Provvedimento che disciplina  Accordo 07/07/2016 rep. 128/CSR  DGR n. 17‐4345 del 12/12/2016  Prerequisito formativo/ professiona‐ le per esercitare il ruolo  Possesso di diploma di istruzione secondaria superiore  Quando deve essere effettuata la  formazione  Prima del conferimento dell’incarico  Soggetto formatore  Regioni / Prov. Auton. / Enti di formazione accreditati dalle Regioni/ Università / Istituzioni scolastiche (nei confronti del personale scola‐ stico e dei propri studenti)/ INAIL / VV.F. / Amministrazione della di‐ fesa/ alcuni Ministeri / Associazioni sindacali e organismi paritetici/  gli ordini e i collegi professionali /  (consultare elenco su sito Regione Piemonte)  Individuazione di un responsabile  del progetto formativo  SÌ  Tenuta registro presenze  SÌ  N° max partecipanti  35  Requisiti dei docenti  Come da decreto interministeriale 06/03/2013  Durata minima dei corsi  • 28 h MODULO A  • 48 h MODULO B Comune + eventuali 4 moduli di specializza‐ zione (agricoltura, costruzioni, sanità, chimico)  • 24 h MODULO C  Assenze ammesse  Max 10%  Valutazione apprendimento  • Mod. A: test (somministrabili anche in itinere) con min. 30  domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative + e‐ ventuale colloquio di approfondimento;  • Mod. B: test (somministrabili anche in itinere) con min. 30  domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative + pro‐ va finale di almeno cinque domande aperte o simulazione +  eventuale colloquio di approfondimento;  • Mod. C: test (somministrabili anche in itinere) con min. 30  domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative + col‐ loquio individuale.  NB: le verifiche finali sono al di fuori del monte ore.  Verbale finale del corso a cura della Commissione valutatrice, con i  contenuti di cui alla DGR.  e‐learning  • SI’ per il Modulo A   • NO per Modulo B e Modulo C  • SÌ per gli aggiornamenti   Rilascio attestato  • SI’, riportante gli elementi minimi comuni previsti  nell’Accordo (utilizzare preferibilmente i modelli disponibili  nel sito della regione Piemonte)  • Al termine degli aggiornamenti (secondo le indicazioni della  DGR) 
  • 5. Pagina 5ISLS Numero 2 - giugno 2017 L’articolo 258, comma 3 del D.lgs. 81/08 stabilisce che “Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazio- ne professionale di cui all’articolo 10, com- ma 2, lettera h), della Legge 257/92”. La norma richiamata che contiene le “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'a- mianto” prevede che, attraverso l’emanazione di specifici “Piani” di protezio- ne dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, le regioni e le province autonome definiscano la pre- disposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazio- ne per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, attività che sono con- dizionate alla frequenza di tali corsi. Il successivo DPR 8 agosto 1994 ha specifi- cato che i corsi di formazione vengono arti- colati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti: - operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica; - gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica. Il DPR, oltre a definirne i contenuti, stabili- sce inoltre che i corsi destinati al livello ope- rativo hanno una durata minima di trenta o- re, mentre i corsi di livello gestionale, diffe- renziati per gli addetti alle attività di bonifica (rimozione o altre modalità) di edifici, im- pianti, strutture, ecc. coibentati con amianto e per gli addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto hanno una durata mini- ma di cinquanta ore. I corsi per queste figure vengono riconosciu- ti e approvati dalle Regioni. La Regione Piemonte già con i precedenti Piani Regionali Amianto (si veda DGR n. 51- 2180 del 05/02/2001), dava indicazioni per la predisposizione di specifici corsi di forma- zione professionale, definendone durata e contenuti di massima. Inoltre, tali corsi so- no inseriti tra i corsi standardizzati dalla Re- gione Piemonte sottoposti all’approvazione e al controllo del sistema della formazione professionale, tramite le attività di riconosci- mento e monitoraggio dei corsi. Nel nuovo Piano Regionale Amianto per gli anni 2016- 2020, approvato con Delibera del Consiglio Regionale 1 marzo 2016, n. 124 – 7279, uno specifico capitolo prende in esa- me e rivede i percorsi formativi già normati dal precedente piano, secondo la previsione dell’articolo 7 della Legge Regionale 30/08. Le novità principali in tema di formazione degli operatori introdotte dal Piano regionale amianto 2016-2020 riguardano: - la previsione di un nuovo percorso formati- vo obbligatorio per il redattore del piano di manutenzione e controllo e il responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono in- teressare i materiali di amianto, che il pro- prietario dell’immobile deve designare ai sensi del DM del 6 settembre 1994; - la previsione dell’innalzamento della quali- tà dei corsi di formazione per il personale addetto alle attività di rimozione e di smalti- mento dell’amianto facendo in modo che il contenuto dei corsi sia chiaramente compre- so dagli allievi stranieri, rendendo efficaci le prove di esame e prevedendo un aggiorna- mento periodico della formazione, almeno quinquennale. Con Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2016 n. 13-4341, pubblicata sul BUR del 19/1/2017, sono stati approvati i programmi formativi e le modalità di svolgi- mento dei corsi degli operatori che effettua- no attività di bonifica, smaltimento dell'a- mianto, controllo e manutenzione. A tale riguardo occorre precisare che secon- do la Legge Regionale 14/2014 (art. 26, commi 1 e 2) gli atti amministrativi, tra i quali ricade la suddetta DGR 13-4341, ac- quistano efficacia costitutiva dal momento dell’approvazione da parte dell'organo com- petente, salvo nei casi di atti recettizi, men- tre la pubblicazione degli atti amministrativi sul Bollettino Ufficiale ha di norma efficacia dichiarativa, e assume efficacia costitutiva nei soli casi espressamente previsti da di- sposizione di legge o di regolamento. Pertanto la DGR 13-4341 ha acquisito effica- cia costitutiva dal momento della sua appro- vazione da parte della Giunta Regionale e cioè il 12 dicembre 2016. La nuova disciplina definisce i requisiti dei soggetti formatori e dei docenti, la durata, i Icorsidiformazioneamianto di G. Porcellana e M. Montrano (ASL TO3)
  • 6. Pagina 6ISLS Numero 2 - giugno 2017 contenuti e le modalità di erogazione della formazione e degli aggiornamenti, dei se- guenti profili professionali: - responsabili con compiti di controllo e co- ordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di a- mianto e redattori dei piani di manutenzione e controllo; - responsabili tecnici di gestione rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto; - addetti alle attività di rimozione e di smal- timento dell’amianto. La novità maggiore riguarda l’obbligo forma- tivo per coloro che svolgono il ruolo di Re- sponsabili con compiti di controllo e coordi- namento delle attività manutentive dei ma- teriali contenenti amianto. Il nuovo percorso prevede 24 ore di corso (10 ore di quadro di riferimento tecnico normativo e 14 ore di procedure operative) e 6 ore per la verifica finale. L’obbligo è già in vigore, ma la norma pre- vede un periodo transitorio di 12 mesi per consentire di conseguire il nuovo titolo abili- tativo a chi già svolge il ruolo. Inoltre, è pre- visto il riconoscimento della piena equivalen- za del titolo di Responsabile tecnico gestione rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto a quello di Responsabili con compiti di controllo e coordinamento delle tutte le attività manutentive e Redatto- ri dei piani di manutenzione e controllo. Infine, è previsto un riconoscimento per co- loro che possono dimostrare di possedere crediti formativi e professionali maturati pri- ma dell’entrata in vigore della deliberazione. Tale riconoscimento si applica a coloro che possono dimostrare di possedere entrambi i seguenti titoli: - frequenza ad un corso di formazione, con esame finale, per Responsabili con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive e Redattori dei piani di manu- tenzione e controllo dei materiali contenenti amianto, di durata non inferiore a 8 ore; - esperienza professionale o lavorativa docu- mentata nel ruolo di durata di almeno tre anni negli ultimi dieci. Il riconoscimento verrà effettuato dalle a- genzie formative che, a fronte della valuta- zione positiva della documentazione che prova tale formazione ed esperienza profes- sionale, possono riconoscere crediti formati- vi all’interessato fino al monte ore totale del corso e ammetterlo, pertanto, direttamente all’esame del primo corso utile senza dover frequentare il corso stesso. Elementi comuni ai percorsi formativi di tutti e tre i profili sono i seguenti: - gli Enti formatori che possono erogare i percorsi devono essere in possesso dell’accreditamento regionale. I corsi devono essere riconosciuti e autorizzati nell’ambito delle direttive ex art. 18 della L.R. n. 63/95 dalla Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, Settore Standard formativi e orien- tamento. Per erogare i corsi amianto le agenzie for- mative devono accedere con le proprie cre- denziali alla vetrina regionale dei corsi di formazione e chiedere il riconoscimento di ogni singolo corso. - I docenti devono essere in possesso dei re- quisiti previsti dal D.I. del 6 marzo 2013. - Non è ammessa la modalità e-learning per i corsi di abilitazione, mentre è ammessa per gli aggiornamenti. - L’accesso ai corsi di formazione e aggior- namento è condizionato dal superamento di un test linguistico relativo alla comprensione della lingua italiana, parlata e scritta. - Per le prove di esame il riferimento è la D. G.R. n. 31-2441 del 27 luglio 2011 “Nuova disciplina delle commissioni esaminatrici”, che si applica ai percorsi formativi di tutti e tre i profili. Il percorso di ogni profilo defini- sce i contenuti della prova finale che preve- de una o più prove tecniche e il colloquio in- dividuale. - I contenuti dei corsi di aggiornamento de- vono essere specifici sul rischio amianto e avere una durata minima di 6 ore ogni 5 an- ni, da intendersi come integrative dell’aggiornamento obbligatorio previsto per tutte le figure del D.lgs. 81/08. - Il numero massimo di partecipanti ai corsi è di 25 persone secondo quanto previsto dalla DGR 20-4576 del 16/01/2017. L’obbligo di aggiornamento decorre dal com- pletamento del corso base per coloro che frequentano tali corsi dopo l’entrata in vigo- re della DGR 13-4341 del 12/12/2016, men- tre decorre da quella data per coloro che a- vevano frequentato i corsi in epoca prece- dente.