Ähnlich wie 146 impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento attività professionali - volontarie organizzate contatti diretti e regolari con minori
Ähnlich wie 146 impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento attività professionali - volontarie organizzate contatti diretti e regolari con minori (20)
146 impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento attività professionali - volontarie organizzate contatti diretti e regolari con minori
1. Decreto legislativo n. 39/2014 : nuovi
adempimenti per molti datori di lavoro
A cura di : Eufranio Massi il 3 aprile 2014
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E’ passata, un po’ in silenzio (almeno per chi, quotidianamente,
segue la materia del lavoro), la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del Decreto legislativo n. 39/2014 , il quale, dando attuazione a
precise direttive comunitarie, offre nuovi strumenti di tutela nella
lotta agli abusi sessuali sui minori e alla pornografia minorile.
In tale provvedimento (ed è qui che la materia interessa
direttamente il mondo del lavoro) l’art. 2 interviene sul DPR n.
313/2002 che è il “testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale”, introducendo un
nuovo articolo, il 25 –bis: esso afferma che chi intende impiegare al
lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o
attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e
regolari con minori (che sono i soggetti che non hanno raggiunto i
18 anni di età), deve chiedere il certificato penale del casellario
giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne ai sensi degli
articoli 600 – bis, 600 – ter, 600 – quater, 600 – quinquies, 600 –
undieces del codice penale o di misure interdittive che comportino il
divieto di contatti diretti e regolari con minori. La disposizione
continua, al capoverso successivo, stabilendo che il datore di lavoro
inottemperante è soggetto ad una sanzione pecuniaria
amministrativa compresa tra 10.000 e 15.000 euro.
Il precetto è in vigore a partire dal 6 aprile 2014.
Fin qui la norma sulla quale è opportuno fare alcune riflessioni.
La portata positiva del provvedimento è sotto gli occhi di tutti: si
tratta di difendere i bambini ed i minori dai c.d. “orchi” che li
insidiano attraverso i loro spregevoli modi e, quindi, ha fatto bene il
Legislatore a mettere in campo alcune cautele.
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2. La rubrica del nuovo articolo 25 – bis recita “certificato penale del
casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro”: la richiesta
all’ufficio territoriale presso il giudice di pace (art. 17) va avanzata a
prescindere dalla tipologia contrattuale (autonoma o subordinata) e
riguarda, a mio avviso, anche i rapporti di lavoro in corso alla data
del 6 aprile 2014, tenuto conto del fine specifico della disposizione e
è unicamente finalizzata a tutelare i minori.
La norma si rivolge, senz’altro, ad una serie di datori di lavoro
pubblici e privati, sol che si pensi alle scuole pubbliche, private e
paritarie, agli asili ed agli asili nido, ai servizi di scuola bus, alle
palestre ed alle piscine e, in genere, a tutte le attività sportive o di
spettacolo con minori, alle attività estive gestite dalle imprese per i
figli dei dipendenti, ai servizi di refezione scolastica ed a quelli di
pulizia dei relativi locali, ai centri di accoglienza dei cittadini
extracomunitari, alle carceri minorili ed chi occupa apprendisti
minorenni: a tali ipotesi, che non sono chiaramente esaustive, va
aggiunta quella relativa al rapporto di lavoro domestico allorquando
si riscontri la presenza di minori in famiglia, atteso che la
disposizione parla di “datori di lavoro” senza alcuna eccezione.
Il riferimento allo svolgimento di attività professionali o volontarie
“copre” una vasta gamma di ipotesi, non potendosi escludere
alcuna tipologia di rapporto, seppur su base di un mero aiuto
gratuito. Piuttosto, anche ai fini sanzionatori sui quali mi soffermerò
successivamente, andrà ben chiarito il significato da attribuire alla
frase “contatti diretti e regolari con minori”. A mio avviso, l’art. 25 –
bis esclude soltanto quelli di natura episodica e casuale, mentre la
regolarità e la contiguità vanno intese con riguardo non ad un arco
temporale più o meno lungo, ma ad una periodicità ricorrente in
ragione dell’attività lavorativa svolta.
A stretto tenore letterale (ma su questo sarebbe auspicabile un
chiara delucidazione amministrativa, tenuto conto dei rischi
immanenti in tali settori) sembrerebbero esclusi dall’obbligo quei
soggetti che non rivestono la qualifica di datore di lavoro ma che
organizzano momenti di incontro e di attività con il pieno
coinvolgimento di bambini e con l’ausilio di soggetti legati da attività
di puro volontariato (attività parrocchiali, ecc.): forse, tenuto conto
dell’obiettivo che ci si è posti con il recepimento della Direttiva
Comunitaria 2011/93, si tratta di una dimenticanza, forse
superabile, per la sola richiesta del certificato, attraverso una
interpretazione ampia della frase “ soggetto che intenda impiegare
al lavoro una persona”, fermo restando che appare di difficile
applicazione la sanzione amministrativa prevista in caso di
inottemperanza, in quanto per la specifica violazione si fa
riferimento ai “datori di lavoro” e non è possibile applicare le
sanzioni amministrative per analogia (art. 1 della legge n.
689/1981).
Il comma 2 del nuovo art. 25 –bis, stabilisce la sanzione per il
datore di lavoro inottemperante: essa è compresa tra 10.000 e
15.000 euro, ma non viene identificato l’organo amministrativo
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3. Autore : Eufranio Massi
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chiamato ad irrogarla. Cercando di trovare qualche lume all’interno
del D.P.R. n. 313/2002 ci si accorge che non sono richiamate altre
sanzioni: di conseguenza, si ritiene che, a partire dal 6 aprile 2014,
la stessa possa essere applicata anche da quegli organi di
vigilanza, come le Direzioni territoriali del Lavoro (ma non solo), che
sono deputate al controllo ed alla regolarità del rapporto di lavoro e
delle condizioni di sicurezza.
La sanzione, qualora si intenda pagare entro i termini stabiliti nella
notifica, è riducibile a 5.000 euro (ossia, un terzo del massimo che è
più favorevole al trasgressore rispetto al c.d. “doppio del minimo”).
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Categories: Giurisprudenza e Circolari, Normativa e Contratti | Tags: Decreto
legislativo n. 39/2014 | Share on: Twitter, Facebook, Permalink
4 thoughts on “Decreto legislativo n. 39/2014 : nuovi
adempimenti per molti datori di lavoro”
giuliana says:
4 aprile 2014 at 10:34
Come sempre interessantissimi ed esaurienti articoli professionali.
Grazie.
RISPONDI
Miriam Boero says:
5 aprile 2014 at 14:16
trovo i vostri articoli chiari e utilissimi……. grazie per il supporto,
sempre tempestivo, Complimenti per la professionalità
RISPONDI
Donato says:
5 aprile 2014 at 15:54
Questo articolo delinea perfettamente quanto il legislatore ha scritto,
pur nella sua brevità
Donato
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