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Vademecum                                           glio 2011


   del cittadino/
   committente
   • Guida sulla legge sei il nei cantieri edili/
   Attenzione! per
                   sicurezza
                              primo responsabile

   • La firma per lavori ottimali e puntuali
   Le garanzie
                del contratto d’appalto/


   • Le assicurazioni/le insidie con le polizze assicurative
   Come prevenire tutte
   per ogni rischio

   • Rating/ per scegliere l’impresa giusta
   Una pagella
�
• GUIDA SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI/
Attenzione! per legge sei il primo responsabile
PAG. 5

• LA FIRMAper lavori ottimali e puntuali
Le garanzie
            DEL CONTRATTO D’APPALTO/

PAG. 13

• LE ASSICURAZIONI/insidie con le polizze assicurative
Come prevenire tutte le
per ogni rischio
PAG. 21

• RATING/ per scegliere l’impresa giusta
Una pagella
PAG. 25
4
1. GUIDA SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI

Chi è            È il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera (es. il
il privato       proprietario dell’immobile, l’amministratore di condominio, il presidente
committente      di un consorzio obbligatorio) che, al fine di realizzare o ripristinare
                 un’opera edile, decide di affidare i lavori ad un’impresa o ad uno o più
                 lavoratori autonomi.
                 Se il Committente delega tutti o alcuni dei propri compiti, sgravandosi
                 dalle responsabilità connesse, dovrà designare la figura del Responsabile
                 dei Lavori, soggetto che deve avere la possibilità di decisioni autonome
                 nello svolgimento dei compiti a lui delegati.

Perché è         II Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel suo Titolo IV, attribuisce
responsabile     al committente precise responsabilità di carattere penale ed
il committente   amministrativo.
                 Le attuali normative sulla sicurezza nei cantieri edili, responsabilizzano
                 il committente in quanto “perno intorno al quale ruota la sicurezza
                 nei cantieri”. È quindi, colui che per primo ha il compito di valutare
                 il soggetto al quale “affidare le chiavi di casa”. È il committente,
                 infatti, che sceglie le imprese sulla base dei loro requisiti tecnico-
                 professionali riferiti ai lavori da eseguire; concorda con il progettista di
                 fiducia i capitolati d’appalto, entrando spesso nel merito delle soluzioni
                 tecnico-operative e, non per ultimo, affida i lavori anche sulla base di
                 una valutazione economica.


                                                                                           5
Quali sono i          Il Committente o il Responsabile dei lavori contestualmente all’affida-
compiti del           mento dell’incarico di progettazione, designa il Coordinatore per la
committente           Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). La norma non si applica
                      ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo
1. Nei cantieri in    inferiore a € 100.000; in tal caso le funzioni del coordinatore per la
cui è prevista la     progettazione sono svolte dal coordinatore per la sicurezza in fase di
presenza di più       esecuzione (CSE) dei lavori, che pertanto dovrà essere individuato già
imprese esecutrici,   in fase di progettazione.
anche non             Questo dovrà essere un Professionista con titolo di studio, esperienza
contemporanea         e formazione specifica.
                      •  Sanzioni a carico del Committente o del Responsabile dei
                      lavori in caso di violazione di quanto sopra:
                      arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a 6.400

                      Il Committente, o il Responsabile dei lavori, contestualmente
                      all’affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per la sicurezza
                      in fase di esecuzione (CSE) dei lavori.
                      Anche in questo caso dovrà essere un Professionista con titolo di stu-
                      dio, esperienza e formazione specifica.
                      •  Sanzioni a carico del Committente o del Responsabile dei
                      lavori in caso di violazione di quanto sopra:
                      arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a 6.400


6
Il Committente comunica alle imprese affidatarie ed esecutrici
                       nonche ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la
                       progettazione e quello del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali
                       nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
                       •  Sanzioni a carico del Committente o del Responsabile dei
                       lavori in caso di violazione di quanto sopra:
                       Sanzione amministrativa pecuniaria € 500 a 1.800

2. Nei cantieri di     Il Committente o il Responsabile dei lavori, verifica l’idoneità tecnico-
entità presunta di     professionale delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici,
almeno 200 uomini-     tramite almeno le seguenti documentazioni:
giorno* con o senza    a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
rischi particolari**   Agricoltura con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto;
                       b) documento di valutazione dei rischi riguardante macchine, attrez-
                       zature e opere provvisionali, dispositivi di protezione individuale (DPI),
                       incaricati per sicurezza ed emergenze, lavoratori (libro unico del lavoro),
                       loro formazione ed idoneità sanitaria;
                       c) documento unico di regolarità contributiva (DURC);
                       d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi o di
                       sospensione dell’attività imprenditoriale;
                       e) dichiarazione del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipen-
                       denti;
                       f) dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica, cor-

                                                                                                7
redato dei riferimenti INPS, INAIL e Cassa Edile.
                     Il Committente, o il responsabile dei lavori, verifica l’idoneità tecnico-
                     professionale dei lavoratori autonomi, tramite almeno le seguenti
                     documentazioni:
                     a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
                     Agricoltura con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto;
                     b) specifica documentazione attestante la conformità di macchine,
                     attrezzature e opere provvisionali;
                     c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
                     d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria
                     (quando previsti dalle norme vigenti);
                     e) documento unico di regolarità contributiva (DURC).
                     •  Sanzioni a carico del Committente o del Responsabile dei lavori
                     in caso di violazione delle disposizioni sopra citate: arresto da 2
                     a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a 4.800

3. Nei cantieri di   Il Committente o il Responsabile dei lavori, verifica l’idoneità tecnico-
entità inferiore a   professionale delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, tramite
200 uomini-giorno*   almeno le seguenti documentazioni:
i cui lavori non     a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
comportano rischi    Agricoltura con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto;
particolari**        b) documento unico di regolarità contributiva (DURC);
                     c) autocertificazione del possesso di dichiarazione di non essere

8
oggetto di provvedimenti interdittivi o di sospensione dell’attività
imprenditoriale;
d) autocertificazione del possesso del documento di valutazione dei
rischi (DVR) riguardante macchine, attrezzature e opere provvisionali,
dispositivi di protezione individuale (DPI), incaricati sicurezza e emer-
genze, lavoratori (libro unico del lavoro), loro formazione e idoneità
sanitaria;
e) autocertificazione relativa a Contratto collettivo applicato ai lavoratori
dipendenti.

Il Committente, o il Responsabile dei lavori, verifica l’idoneità tecnico-
professionale dei lavoratori autonomi, tramite almeno le seguenti
documentazioni:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, industria ed artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) documento unico di regolarità contributiva (DURC);
c) autocertificazione di possesso dei requisiti di conformità di macchine,
attrezzature e opere provvisionali;
d) autocertificazione di dotazione dei dispositivi di protezione individuali
in dotazione;
e) autocertificazione del possesso di attestati inerenti la propria
formazione e la relativa idoneità sanitaria (quando previsti dalle norme
vigenti).

                                                                          9
• Sanzioni a di violazione dei punti sopradel Responsabile dei
                                  carico del Committente o
                   lavori in caso                            citati:
                   arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a 4.800

Quali sono         Il Committente o il Responsabile dei lavori trasmette:
gli obblighi       all’Amministrazione comunale, o altra amministrazione concedente il
validi per         titolo abilitativo, prima dell’inizio dei lavori:
tutti i cantieri   a) copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99 (Allegato XII) del
                   D.Lgs. 81/08 (nei casi in cui è prevista);
                   b) DURC regolare delle imprese e dei lavoratori autonomi;
                   c) dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-
                   professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici nonchè dei lavo-
                   ratori autonomi, dell’organico medio annuo e del Contratto collettivo
                   applicato ai lavoratori dipendenti.
                   •   Sanzioni a carico del Committente o del Responsabile dei
                   lavori in caso di violazione di quanto sopra:
                   Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a 1.800

                   • Anche l’impresa affidataria dovrà verificare i requisiti tecnico-
                   professionali delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi




10
La notifica    Il Committente o il Responsabile dei lavori trasmette:
preliminare   all’Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro
              la Notifica preliminare di cui all’articolo 99 (con i contenuti previsti
              all’Allegato XII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), prima dell’avvio dei lavori
              nei seguenti casi:
              •  cantieri dove operano due o più imprese anche non contem-
              poraneamente
              •   cantieri inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ma
              che lo diventano per effetto di varianti in corso di opera
              •  cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di
              lavoro NON sia inferiore a 200 uomini-giorno*
              Il Committente o il Responsabile dei lavori è obbligato a trasmettere ai
              suddetti Enti anche gli eventuali aggiornamenti in relazione alle modifi-
              che dei contenuti ed al subentro di altre imprese e di lavoratori autonomi.

              ATTENZIONE
              È sospesa l’efficacia del titolo abilitativo in assenza di:
              • Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
              • Fascicolo dell’opera nei casi in cui è richiesto;
              • Notifica preliminare, nei casi in cui è prevista;
              • DURC regolare delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Note          * Uomini-Giomo: Entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giomate
              lavorative prestate dai lavoratori. anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera,
              Es. 60 giomi x 5 lavoratori = 300 U-G
              ** Rischi particolari: sono quelli indicati all’Allegato XI al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
                                                                                                       11
12
2. LA FIRMA DEL CONTRATTO D’APPALTO

Garanzie          Molti cittadini proprietari di abitazioni, amministratori di condominio,
scritte per       presidenti di consorzi, alle prese, dopo il sisma, con la riparazione o
lavori ottimali   ricostruzione delle abitazioni, si troveranno per la prima volta a firmare un
e puntuali        contratto con una impresa edile. Un momento di grande responsabilità
                  che spesso si affronta con l’ansia di possibili insidie, complicazioni,
                  imprevisti.
                  Le imprese iscritte all’ANCE sono disponibili ad utilizzare una forma di
                  contratto messa a punto dalle strutture commissariali proprio per tute-
                  lare gli interessi dei cittadini. Si tratta del cosiddetto Contratto Tipo.
                  È una guida sicura che detta regole certe e trasparenti tra l’impresa
                  ed il proprietario dell’immobile assicurando il rispetto dei tempi, e nei
                  modi previsti dalla legge. Non è un contratto obbligatorio. Si possono
                  scegliere anche altre forme di contratto, avvicinandosi il più possibile
                  alle garanzie proposte nel Contratto Tipo.
                  Fermo restando che alcuni passaggi di seguito descritti restano ob-
                  bligatori.
                  Con la doppia firma (tua e dell’impresa) del contratto tipo si assicurano
                  alcuni punti fermi che sintetizziamo di seguito.

                  Art. 1 /OGGETTO E GARANZIE
                  L’appaltatore, dopo attenta valutazione e verifica, dichiara che il pro-
                  getto per eseguire i lavori della tua casa è tecnicamente eseguibile.
                  Tu, committente, per la tua parte, dichiari di avere piena disponibilità
                  dell’immobile, senza nessuna limitazione.
                                                                                           13
Art. 2 /DOCUMENTI CONTRATTUALI E TECNICI
     DISCIPLINANTI L’AFFIDAMENTO
     Qui si elencano tutti i documenti che devono essere allegati al con-
     tratto di appalto. Non si tralascia nessuno dei documenti previsti dalle
     normative tecniche, comprese quelle della sicurezza dei lavoratori, che
     troppo spesso vengono trascurate.
     Ricorda che il primo responsabile della sicurezza dei cantieri, per legge,
     sei tu committente.
     Art. 3 /FORMA DELL’AFFIDAMENTO
     Si specifica che la riconsegna della tua casa dopo i lavori dovrà avve-
     nire a corpo o “chiavi in mano” per dirla in un gergo più conosciuto,
     proprio come se si stesse acquistando un’automobile.
     In sostanza non devono esserci lavori incompleti o difetti di alcun tipo.
     Art. 4 /CESSIONE E SUBAPPALTO
     Con questo articolo ci si assicura che non entrino ditte estranee nel
     tuo cantiere senza la tua autorizzazione. L’impresa appaltatrice però
     può cedere in subappalto fino ad un massimo del 30% dei lavori, oltre
     a lavorazioni specialistiche.
     Questo avveniva già nei cantieri pubblici, ma non in quelli privati.
     L’appaltatore è responsabile nei confronti del padrone di casa anche
     per conto dei subappaltatori, pertanto vigilerà sulle opere e sulla re-
     golarità dei contratti dei lavoratori, dei contributi versati e sulle assicu-
     razioni.
14
Art. 5 /OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE
L’impresa edile dichiara e firma di avere le capacità tecniche per esegui-
re i lavori e fornisce anche le certificazioni che lo dimostrano.
Dimostra inoltre di avere le giuste e proporzionate referenze bancarie e
capacità economiche; di possedere il certificato antimafia.
Il proprietario dell’immobile viene sollevato da ogni responsabilità sulla
pulizia dell’area del cantiere, sul trattamento di rifiuti e macerie. La ditta
si impegna a provvedere ai collaudi, a dare ogni assistenza e chiarimen-
to necessario, a utilizzare materiali certificati ad avere cura dell’opera
fino a consegna avvenuta e a utilizzare per ogni spostamento di denaro
il bonifico bancario o postale ed il CUP (Codice Unico di Progetto), cioè
un numero, applicato dal Comune come una targa al progetto in que-
stione, che rende tracciabili tutti gli spostamenti di denaro. Questo è
necessario perche si tratta di soldi pubblici affidati a privati.
Art. 6 /PERSONALE E ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
L’impresa dichiara di conoscere tutte le norme in materia di appalti e,
dopo aver valutato i rischi specifici dell’ambiente di lavoro, solleva il
committente da responsabilità in caso di infortunio e richieste di risar-
cimento danni legate ad incidenti sul lavoro, danni a persone o cose,
e sanzioni amministrative sull’esecuzione dei lavori. La ditta si impegna
a rispettare gli obblighi previdenziali, assicurativi e sanitari dei propri
lavoratori. Così il proprietario dell’immobile può stare tranquillo in caso
di ispezioni di qualunque tipo. L’impresa è obbligata a consegnarti il
                                                                          15
documento unico di regolarità contributiva (DURC), per essere certi che
     siano stati pagati i contributi previdenziali e assicurativi a operai e im-
     piegati nel cantiere.
     Attenzione! il responsabile della sicurezza nei cantieri sei tu.
     Art. 7 /CORRISPETTIVO
     Si stabilisce in maniera chiara e definitiva il costo del lavoro da eseguire.
     E ricorda che risparmiare sulla sicurezza può costare caro.
     Art. 8 /PAGAMENTI
     Si stabilisce che i pagamenti siano effettuati per stati di avanzamento:
     25% in corso d’opera; il saldo entro 30 giorni dalla data del certificato
     di fine lavori. Ogni fase di lavoro deve essere dimostrata e calcolata
     dall’impresa con un certificato, il SAL (Stato di Avanzamento Lavori). Le
     polizze assicurative, versate (lo ricordiamo: a garanzia di errori, danni o
     imprevisti) si estinguono dopo 90 giorni dalla data del certificato di fine
     lavori.
     Art. 9 /TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI
     Si mettono nero su bianco i tempi di inizio lavori e di riconsegna. E sui
     ritardi dovuti a responsabilità dell’impresa si applicano delle penali.
     Art. 10 /POTERI E RESPONSABILITA DEL DIRETTORE LAVORI
     Il Direttore dei lavori è una figura indispensabile che cura per te il con-
     trollo tecnico e contabile dei lavori. Verifica che gli stessi siano eseguiti
     a regola d’arte e con i materiali e le tecniche giusti.
     L’impresa è tenuta ad osservare le decisioni del direttore dei lavori.
16
Art. 11 /RESPONSABILE DEL CANTIERE
Il responsabile del cantiere è altrettanto importante. Esso cura per l’im-
presa l’organizzazione del cantiere ed il rispetto delle regole sulla sicu-
rezza dei lavoratori e danni a terzi.
Art. 12 /RIMOZIONE E PROTEZIONE DI COSE DEL
COMMITTENTE O DI TERZI
Questo articolo ti impegna a sgomberare le aree dove dovrà sorgere il
cantiere (a meno che ad occuparle non siano macerie dovute al sisma)
altrimenti l’impresa avrà diritto a prolungare i tempi di esecuzione, ed
eventuali danni, anche a terzi, sono a tuo carico.
Art. 13 / VARIAZIONI E AGGIUNTE
Le varianti in corso d’opera non sono coperte dall’indennizzo statale e
quindi non possono essere previste nel contratto.
Ma nel caso di situazioni impreviste e inevitabili cosa si fa?
Il Contratto Tipo stabilisce le regole.
Potrebbe essere necessario, a seconda dei casi, l’intervento del Com-
missario della ricostruzione che risolve l’impedimento all’esecuzione del-
l’opera o l’aumento dell’indennizzo con un decreto, oppure, a seconda
delle responsabilità si dividono le spese tra impresa e committente. In
ogni caso la ditta resta responsabile del completamento del lavoro.
Art. 14 / DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Il responsabile della sicurezza sei tu e rispondi di ogni trasgressione o
incidente. Questo articolo te lo ricorda. Puoi in alternativa nominare un
                                                                        17
professionista che curi queste cose per tuo conto.
     Art. 15 /CONTABILITA DEI LAVORI
     Indica i documenti che devono scambiarsi il direttore dei lavori, che
     rappresenta te e l’appaltatore.
     Art. 16 /ACCERTAMENTI IN CORSO D’OPERA
     Questo articolo stabilisce che durante i lavori possono essere effettuati
     dei sopralluoghi e dei collaudi parziali pagati da chi ne fa richiesta. Se
     si accertano negligenze il contratto viene sciolto e si ha diritto al risar-
     cimento del danno.
     Ricordiamo che a garanzia di questo diritto c’è sempre la polizza assi-
     curativa già stipulata dall’impresa.
     Art. 17 / VERIFICA FINALE
     Le parti, in questo articolo si impegnano a rispettare i tempi entro cui
     verificare, finiti i lavori, che tutto sia stato eseguito a regola d’arte oppu-
     re a fissare ulteriori termini per eventuali aggiustamenti.
     Il committente, col suo direttore dei lavori, ha il dovere di verificare nei
     tempi stabiliti dal contratto; l’impresa di eseguire le modifiche che gli
     vengono indicate sempre sulla base del contratto.
     L’ultimo passaggio è la consegna al padrone di casa di quanto neces-
     sario per ottenere il certificato di agibilità dell’immobile.
     Art. 18 / GARANZIE DELL’APPALTATORE
     L’impresa prima di iniziare i lavori stipula specifiche polizze per garantirti
     il risarcimento danni in caso di errori, di mancata realizzazione
18
dell’opera, di danni a persone o cose.
Art. 19 / RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Hai diritto a risolvere il contratto e al risarcimento del 10% dell’importo
totale dei lavori, per grave inadempimento dell’impresa e se questa vie-
ne interdetta dalla Prefettura.
In genere questo può avvenire per mafia.
Art. 20 / RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE
Oppure puoi decidere per tua scelta di recedere dal contratto volonta-
riamente. Ma in questo caso paghi all’impresa i lavori eseguiti, il man-
cato guadagno e le spese sostenute fino ad allora.
Art. 21 / RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Si stabilisce chi dovrà giudicare eventuali controversie.
Può essere la Camera di Commercio o il Tribunale. Entrambi vanno
indicati in questa parte del contratto.
Art. 22 / REGISTRAZIONE
Il contratto si può registrare in caso di uso. Ciò vuol dire che non sei ob-
bligato a farlo, a meno che non si verifichino situazioni particolari come nel
caso di accensione di mutuo, controversia davanti ad un giudice ecc.
Art. 23 / RINVIO
Il Contratto Tipo cerca di prevedere e regolare tutte le situazioni che
possono verificarsi.
Per tutto quello che non è descritto, valgono naturalmente le leggi vi-
genti.
                                                                          19
3. LE ASSICURAZIONI

Come                Per rafforzare il patto di fiducia con i cittadini committenti, nel momento
prevenire           della firma del contratto di esecuzione dei lavori, le imprese aderenti
tutte le            all’ANCE L’Aquila hanno scelto di aggiungere alle garanzie già previste
insidie con         dal contratto tipo anche le assicurazioni.
le polizze          Le formule assicurative selezionate sono di 4 tipi e coprono tutti i rischi
assicurative        che più di frequente possono verificarsi nel corso della riparazione o
per ogni tipo       ricostruzione di un edificio, specie in una situazione delicata come
di rischio          quella della ricostruzione post sismica.

Lavori a            La fidejussione è una pratica normalmente obbligatoria solo nei contratti
regola              con gli enti pubblici.
d’arte con la       Con essa la compagnia assicuratrice s’impegna a pagare al cittadino
fidejussione         committente, a semplice richiesta avanzata dal Direttore dei Lavori
sul cantiere        (figura di fiducia del committente), la somma assicurata a garanzia della
                    buona e corretta esecuzione dei lavori.
                    La garanzia vale dal primo giorno di cantiere fino all’emissione
                    del certificato di ultimazione dei lavori, tutelando in ogni caso, il
                    cittadino/committente da eventuali inadempienze delle imprese.

In caso di          Car sta per Contractor’s All Risks che tradotto vuol dire tutti i rischi
danno, tutti        dell’imprenditore.
tranquilli con      Questo tipo di polizze stipulate dalle imprese aderenti all’ANCE L’Aquila
la polizza C.A.R.   sono modulate a seconda che i lavori debbano essere fatti su edifici

                                                                                            21
classificati A e B, cioè con danni lievi (secondo la scala utilizzata per la
                misurazione del danno riportato dal sisma del 6 aprile 2009), su edifici
                E, cioè con danni pesanti o su edifici storici e di pregio artistico.
                Anche questa copertura vale dal primo giorno di cantiere fino
                all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori e copre
                eventuali danni che possono accadere duranti i lavori.
                In particolare l’assicurazione copre tutti i rischi legati alla costruzione,
                assicura sia i danni alla costruzione stessa sia i danni alle opere, le
                eventuali spese di demolizione e sgombero ed i danni a terzi. In caso di
                restauro assicura anche i danni alle opere e agli impianti preesistenti.
                Una tranquillità anche per il committente che non deve subire gli effetti
                di eventuali imprevisti di questo tipo, dal momento che anche lui rientra
                tra i soggetti coperti da assicurazione.
                In particolare godono di copertura assicurativa tutte le parti murarie,
                compresi gli impianti idraulici, termici ed elettrici.
                Con la C.A.R. sono coperti da assicurazione non solo i danni
                all’edificio in lavorazione, ma anche a quelli vicini.

L’opera         Dopo l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori interviene
assicurata      la polizza decennale postuma indennitaria che assicura il cittadino
da difetti di   committente, il contraente, l’appaltatore, i proprietari e chi ne ha
costruzione     interesse, da tutti gli eventuali danni derivanti da crollo totale o parziale
per 10 anni!    e da gravi difetti di costruzione, compresi i danni consequenziali ad altre

22
parti del fabbricato, anche in assenza di responsabilità del costruttore.
                 Indennizza anche i danni arrecati a terzi in conseguenza di quelli subiti
                 dal fabbricato assicurato.

Polizza          Di norma le imprese operano con proprie polizze. La ricostruzione post
verso terzi      sismica però comporta una serie di rischi in più rispetto a lavori ordinari,
ed operai.       per il contesto complesso in cui si va ad operare. Basti pensare alle
Le precauzioni   delicate condizioni di operatività nei cantieri che sorgeranno nelle zone
non sono mai     rosse, per la precarietà strutturale di queste zone e per la vicinanza con
troppe           altri cantieri negli spazi ridotti dei centri storici.
                 Per questo, le imprese che vogliono rafforzare momentaneamente le
                 garanzie assicurative, attivano una polizza RCT/O (Responsabilità Civile
                 verso Terzi/Operai) per singolo cantiere.




                                                                                          23
21
4. RATING

Una pagella     Oltre alle assicurazioni di cui abbiamo già parlato nel contratto tipo,
per scegliere   le imprese iscritte all’Ance L’Aquila adottano uno strumento in più per
l’impresa       darti certezza di qualità e trasparenza. È il Rating.
giusta          Il Rating misura come una pagella, non solo il curriculum storico
                dell’impresa e quindi l’esperienza, ma anche le capacità tecniche e
                professionali, nonché la solidità finanziaria dell’impresa candidata ad
                eseguire i lavori.

                Il cittadino, con l’aiuto di questo strumento, sa a chi sta affidando i lavori
                della sua casa e potrà scegliere un’impresa adatta alla complessità dei
                lavori da eseguire.

                I parametri che fanno alzare il Rating ad un’impresa sono diversi e molto
                tecnici: bisogna avere bilanci sani, contratti di lavoro regolari, aver fatto
                investimenti su nuove tecnologie, anche la permanenza del personale
                storico in azienda e quindi l’esperienza e la serietà nei rapporti di lavoro
                fanno punteggio; cosi come i certificati di qualità e di abilitazione per lo
                svolgimento di lavori specialistici.

                Resta fermo il possesso dei requisiti di qualificazione che tutte le
                imprese, anche quelle che non si sottopongono a valutazione del
                rating, dovranno comunque possedere, come l’attestazione SOA
                (Società Organismi di Attestazione) idonea alla natura e all’importo dei

                                                                                          25
lavori, o in alternativa, i requisiti richiesti per essere attestati dalla SOA
     (certificati dei lavori eseguiti, referenze bancarie, costo del personale,
     ecc...). Quindi l’indice di rating posseduto dall’impresa rappresenta un
     elemento premiante che si aggiunge alla potenzialità di qualificazione
     già posseduta dall’impresa.

     L’indice di Rating, può richiederlo il proprietario dell’immobile oggetto
     di indennizzo, sia esso amministratore del condominio o singolo
     proprietario, direttamente alle imprese candidate ad acquisire i lavori e
     prima della stipula del contratto d’appalto definitivo.

     Anche il certificato di Rating non è obbligatorio per legge, ma l’ANCE
     e tutte le imprese iscritte, hanno voluto offrire uno strumento in più di
     garanzia e serietà.

     A te la scelta.




26
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SEDE
Viale A. De Gasperi n. 60
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UFFICI
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02 vademecum committente cittadino

  • 1. Vademecum glio 2011 del cittadino/ committente • Guida sulla legge sei il nei cantieri edili/ Attenzione! per sicurezza primo responsabile • La firma per lavori ottimali e puntuali Le garanzie del contratto d’appalto/ • Le assicurazioni/le insidie con le polizze assicurative Come prevenire tutte per ogni rischio • Rating/ per scegliere l’impresa giusta Una pagella
  • 2.
  • 3. • GUIDA SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI/ Attenzione! per legge sei il primo responsabile PAG. 5 • LA FIRMAper lavori ottimali e puntuali Le garanzie DEL CONTRATTO D’APPALTO/ PAG. 13 • LE ASSICURAZIONI/insidie con le polizze assicurative Come prevenire tutte le per ogni rischio PAG. 21 • RATING/ per scegliere l’impresa giusta Una pagella PAG. 25
  • 4. 4
  • 5. 1. GUIDA SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI Chi è È il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera (es. il il privato proprietario dell’immobile, l’amministratore di condominio, il presidente committente di un consorzio obbligatorio) che, al fine di realizzare o ripristinare un’opera edile, decide di affidare i lavori ad un’impresa o ad uno o più lavoratori autonomi. Se il Committente delega tutti o alcuni dei propri compiti, sgravandosi dalle responsabilità connesse, dovrà designare la figura del Responsabile dei Lavori, soggetto che deve avere la possibilità di decisioni autonome nello svolgimento dei compiti a lui delegati. Perché è II Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel suo Titolo IV, attribuisce responsabile al committente precise responsabilità di carattere penale ed il committente amministrativo. Le attuali normative sulla sicurezza nei cantieri edili, responsabilizzano il committente in quanto “perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri”. È quindi, colui che per primo ha il compito di valutare il soggetto al quale “affidare le chiavi di casa”. È il committente, infatti, che sceglie le imprese sulla base dei loro requisiti tecnico- professionali riferiti ai lavori da eseguire; concorda con il progettista di fiducia i capitolati d’appalto, entrando spesso nel merito delle soluzioni tecnico-operative e, non per ultimo, affida i lavori anche sulla base di una valutazione economica. 5
  • 6. Quali sono i Il Committente o il Responsabile dei lavori contestualmente all’affida- compiti del mento dell’incarico di progettazione, designa il Coordinatore per la committente Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). La norma non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo 1. Nei cantieri in inferiore a € 100.000; in tal caso le funzioni del coordinatore per la cui è prevista la progettazione sono svolte dal coordinatore per la sicurezza in fase di presenza di più esecuzione (CSE) dei lavori, che pertanto dovrà essere individuato già imprese esecutrici, in fase di progettazione. anche non Questo dovrà essere un Professionista con titolo di studio, esperienza contemporanea e formazione specifica. • Sanzioni a carico del Committente o del Responsabile dei lavori in caso di violazione di quanto sopra: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a 6.400 Il Committente, o il Responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dei lavori. Anche in questo caso dovrà essere un Professionista con titolo di stu- dio, esperienza e formazione specifica. • Sanzioni a carico del Committente o del Responsabile dei lavori in caso di violazione di quanto sopra: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a 6.400 6
  • 7. Il Committente comunica alle imprese affidatarie ed esecutrici nonche ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la progettazione e quello del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere. • Sanzioni a carico del Committente o del Responsabile dei lavori in caso di violazione di quanto sopra: Sanzione amministrativa pecuniaria € 500 a 1.800 2. Nei cantieri di Il Committente o il Responsabile dei lavori, verifica l’idoneità tecnico- entità presunta di professionale delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, almeno 200 uomini- tramite almeno le seguenti documentazioni: giorno* con o senza a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed rischi particolari** Agricoltura con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto; b) documento di valutazione dei rischi riguardante macchine, attrez- zature e opere provvisionali, dispositivi di protezione individuale (DPI), incaricati per sicurezza ed emergenze, lavoratori (libro unico del lavoro), loro formazione ed idoneità sanitaria; c) documento unico di regolarità contributiva (DURC); d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi o di sospensione dell’attività imprenditoriale; e) dichiarazione del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipen- denti; f) dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica, cor- 7
  • 8. redato dei riferimenti INPS, INAIL e Cassa Edile. Il Committente, o il responsabile dei lavori, verifica l’idoneità tecnico- professionale dei lavoratori autonomi, tramite almeno le seguenti documentazioni: a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto; b) specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali; c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria (quando previsti dalle norme vigenti); e) documento unico di regolarità contributiva (DURC). • Sanzioni a carico del Committente o del Responsabile dei lavori in caso di violazione delle disposizioni sopra citate: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a 4.800 3. Nei cantieri di Il Committente o il Responsabile dei lavori, verifica l’idoneità tecnico- entità inferiore a professionale delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, tramite 200 uomini-giorno* almeno le seguenti documentazioni: i cui lavori non a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed comportano rischi Agricoltura con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto; particolari** b) documento unico di regolarità contributiva (DURC); c) autocertificazione del possesso di dichiarazione di non essere 8
  • 9. oggetto di provvedimenti interdittivi o di sospensione dell’attività imprenditoriale; d) autocertificazione del possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR) riguardante macchine, attrezzature e opere provvisionali, dispositivi di protezione individuale (DPI), incaricati sicurezza e emer- genze, lavoratori (libro unico del lavoro), loro formazione e idoneità sanitaria; e) autocertificazione relativa a Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. Il Committente, o il Responsabile dei lavori, verifica l’idoneità tecnico- professionale dei lavoratori autonomi, tramite almeno le seguenti documentazioni: a) iscrizione alla Camera di Commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; b) documento unico di regolarità contributiva (DURC); c) autocertificazione di possesso dei requisiti di conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali; d) autocertificazione di dotazione dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; e) autocertificazione del possesso di attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria (quando previsti dalle norme vigenti). 9
  • 10. • Sanzioni a di violazione dei punti sopradel Responsabile dei carico del Committente o lavori in caso citati: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a 4.800 Quali sono Il Committente o il Responsabile dei lavori trasmette: gli obblighi all’Amministrazione comunale, o altra amministrazione concedente il validi per titolo abilitativo, prima dell’inizio dei lavori: tutti i cantieri a) copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99 (Allegato XII) del D.Lgs. 81/08 (nei casi in cui è prevista); b) DURC regolare delle imprese e dei lavoratori autonomi; c) dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico- professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici nonchè dei lavo- ratori autonomi, dell’organico medio annuo e del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. • Sanzioni a carico del Committente o del Responsabile dei lavori in caso di violazione di quanto sopra: Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a 1.800 • Anche l’impresa affidataria dovrà verificare i requisiti tecnico- professionali delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi 10
  • 11. La notifica Il Committente o il Responsabile dei lavori trasmette: preliminare all’Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica preliminare di cui all’articolo 99 (con i contenuti previsti all’Allegato XII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), prima dell’avvio dei lavori nei seguenti casi: • cantieri dove operano due o più imprese anche non contem- poraneamente • cantieri inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ma che lo diventano per effetto di varianti in corso di opera • cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro NON sia inferiore a 200 uomini-giorno* Il Committente o il Responsabile dei lavori è obbligato a trasmettere ai suddetti Enti anche gli eventuali aggiornamenti in relazione alle modifi- che dei contenuti ed al subentro di altre imprese e di lavoratori autonomi. ATTENZIONE È sospesa l’efficacia del titolo abilitativo in assenza di: • Piano di Sicurezza e di Coordinamento; • Fascicolo dell’opera nei casi in cui è richiesto; • Notifica preliminare, nei casi in cui è prevista; • DURC regolare delle imprese e dei lavoratori autonomi. Note * Uomini-Giomo: Entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giomate lavorative prestate dai lavoratori. anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera, Es. 60 giomi x 5 lavoratori = 300 U-G ** Rischi particolari: sono quelli indicati all’Allegato XI al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 11
  • 12. 12
  • 13. 2. LA FIRMA DEL CONTRATTO D’APPALTO Garanzie Molti cittadini proprietari di abitazioni, amministratori di condominio, scritte per presidenti di consorzi, alle prese, dopo il sisma, con la riparazione o lavori ottimali ricostruzione delle abitazioni, si troveranno per la prima volta a firmare un e puntuali contratto con una impresa edile. Un momento di grande responsabilità che spesso si affronta con l’ansia di possibili insidie, complicazioni, imprevisti. Le imprese iscritte all’ANCE sono disponibili ad utilizzare una forma di contratto messa a punto dalle strutture commissariali proprio per tute- lare gli interessi dei cittadini. Si tratta del cosiddetto Contratto Tipo. È una guida sicura che detta regole certe e trasparenti tra l’impresa ed il proprietario dell’immobile assicurando il rispetto dei tempi, e nei modi previsti dalla legge. Non è un contratto obbligatorio. Si possono scegliere anche altre forme di contratto, avvicinandosi il più possibile alle garanzie proposte nel Contratto Tipo. Fermo restando che alcuni passaggi di seguito descritti restano ob- bligatori. Con la doppia firma (tua e dell’impresa) del contratto tipo si assicurano alcuni punti fermi che sintetizziamo di seguito. Art. 1 /OGGETTO E GARANZIE L’appaltatore, dopo attenta valutazione e verifica, dichiara che il pro- getto per eseguire i lavori della tua casa è tecnicamente eseguibile. Tu, committente, per la tua parte, dichiari di avere piena disponibilità dell’immobile, senza nessuna limitazione. 13
  • 14. Art. 2 /DOCUMENTI CONTRATTUALI E TECNICI DISCIPLINANTI L’AFFIDAMENTO Qui si elencano tutti i documenti che devono essere allegati al con- tratto di appalto. Non si tralascia nessuno dei documenti previsti dalle normative tecniche, comprese quelle della sicurezza dei lavoratori, che troppo spesso vengono trascurate. Ricorda che il primo responsabile della sicurezza dei cantieri, per legge, sei tu committente. Art. 3 /FORMA DELL’AFFIDAMENTO Si specifica che la riconsegna della tua casa dopo i lavori dovrà avve- nire a corpo o “chiavi in mano” per dirla in un gergo più conosciuto, proprio come se si stesse acquistando un’automobile. In sostanza non devono esserci lavori incompleti o difetti di alcun tipo. Art. 4 /CESSIONE E SUBAPPALTO Con questo articolo ci si assicura che non entrino ditte estranee nel tuo cantiere senza la tua autorizzazione. L’impresa appaltatrice però può cedere in subappalto fino ad un massimo del 30% dei lavori, oltre a lavorazioni specialistiche. Questo avveniva già nei cantieri pubblici, ma non in quelli privati. L’appaltatore è responsabile nei confronti del padrone di casa anche per conto dei subappaltatori, pertanto vigilerà sulle opere e sulla re- golarità dei contratti dei lavoratori, dei contributi versati e sulle assicu- razioni. 14
  • 15. Art. 5 /OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE L’impresa edile dichiara e firma di avere le capacità tecniche per esegui- re i lavori e fornisce anche le certificazioni che lo dimostrano. Dimostra inoltre di avere le giuste e proporzionate referenze bancarie e capacità economiche; di possedere il certificato antimafia. Il proprietario dell’immobile viene sollevato da ogni responsabilità sulla pulizia dell’area del cantiere, sul trattamento di rifiuti e macerie. La ditta si impegna a provvedere ai collaudi, a dare ogni assistenza e chiarimen- to necessario, a utilizzare materiali certificati ad avere cura dell’opera fino a consegna avvenuta e a utilizzare per ogni spostamento di denaro il bonifico bancario o postale ed il CUP (Codice Unico di Progetto), cioè un numero, applicato dal Comune come una targa al progetto in que- stione, che rende tracciabili tutti gli spostamenti di denaro. Questo è necessario perche si tratta di soldi pubblici affidati a privati. Art. 6 /PERSONALE E ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI L’impresa dichiara di conoscere tutte le norme in materia di appalti e, dopo aver valutato i rischi specifici dell’ambiente di lavoro, solleva il committente da responsabilità in caso di infortunio e richieste di risar- cimento danni legate ad incidenti sul lavoro, danni a persone o cose, e sanzioni amministrative sull’esecuzione dei lavori. La ditta si impegna a rispettare gli obblighi previdenziali, assicurativi e sanitari dei propri lavoratori. Così il proprietario dell’immobile può stare tranquillo in caso di ispezioni di qualunque tipo. L’impresa è obbligata a consegnarti il 15
  • 16. documento unico di regolarità contributiva (DURC), per essere certi che siano stati pagati i contributi previdenziali e assicurativi a operai e im- piegati nel cantiere. Attenzione! il responsabile della sicurezza nei cantieri sei tu. Art. 7 /CORRISPETTIVO Si stabilisce in maniera chiara e definitiva il costo del lavoro da eseguire. E ricorda che risparmiare sulla sicurezza può costare caro. Art. 8 /PAGAMENTI Si stabilisce che i pagamenti siano effettuati per stati di avanzamento: 25% in corso d’opera; il saldo entro 30 giorni dalla data del certificato di fine lavori. Ogni fase di lavoro deve essere dimostrata e calcolata dall’impresa con un certificato, il SAL (Stato di Avanzamento Lavori). Le polizze assicurative, versate (lo ricordiamo: a garanzia di errori, danni o imprevisti) si estinguono dopo 90 giorni dalla data del certificato di fine lavori. Art. 9 /TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI Si mettono nero su bianco i tempi di inizio lavori e di riconsegna. E sui ritardi dovuti a responsabilità dell’impresa si applicano delle penali. Art. 10 /POTERI E RESPONSABILITA DEL DIRETTORE LAVORI Il Direttore dei lavori è una figura indispensabile che cura per te il con- trollo tecnico e contabile dei lavori. Verifica che gli stessi siano eseguiti a regola d’arte e con i materiali e le tecniche giusti. L’impresa è tenuta ad osservare le decisioni del direttore dei lavori. 16
  • 17. Art. 11 /RESPONSABILE DEL CANTIERE Il responsabile del cantiere è altrettanto importante. Esso cura per l’im- presa l’organizzazione del cantiere ed il rispetto delle regole sulla sicu- rezza dei lavoratori e danni a terzi. Art. 12 /RIMOZIONE E PROTEZIONE DI COSE DEL COMMITTENTE O DI TERZI Questo articolo ti impegna a sgomberare le aree dove dovrà sorgere il cantiere (a meno che ad occuparle non siano macerie dovute al sisma) altrimenti l’impresa avrà diritto a prolungare i tempi di esecuzione, ed eventuali danni, anche a terzi, sono a tuo carico. Art. 13 / VARIAZIONI E AGGIUNTE Le varianti in corso d’opera non sono coperte dall’indennizzo statale e quindi non possono essere previste nel contratto. Ma nel caso di situazioni impreviste e inevitabili cosa si fa? Il Contratto Tipo stabilisce le regole. Potrebbe essere necessario, a seconda dei casi, l’intervento del Com- missario della ricostruzione che risolve l’impedimento all’esecuzione del- l’opera o l’aumento dell’indennizzo con un decreto, oppure, a seconda delle responsabilità si dividono le spese tra impresa e committente. In ogni caso la ditta resta responsabile del completamento del lavoro. Art. 14 / DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Il responsabile della sicurezza sei tu e rispondi di ogni trasgressione o incidente. Questo articolo te lo ricorda. Puoi in alternativa nominare un 17
  • 18. professionista che curi queste cose per tuo conto. Art. 15 /CONTABILITA DEI LAVORI Indica i documenti che devono scambiarsi il direttore dei lavori, che rappresenta te e l’appaltatore. Art. 16 /ACCERTAMENTI IN CORSO D’OPERA Questo articolo stabilisce che durante i lavori possono essere effettuati dei sopralluoghi e dei collaudi parziali pagati da chi ne fa richiesta. Se si accertano negligenze il contratto viene sciolto e si ha diritto al risar- cimento del danno. Ricordiamo che a garanzia di questo diritto c’è sempre la polizza assi- curativa già stipulata dall’impresa. Art. 17 / VERIFICA FINALE Le parti, in questo articolo si impegnano a rispettare i tempi entro cui verificare, finiti i lavori, che tutto sia stato eseguito a regola d’arte oppu- re a fissare ulteriori termini per eventuali aggiustamenti. Il committente, col suo direttore dei lavori, ha il dovere di verificare nei tempi stabiliti dal contratto; l’impresa di eseguire le modifiche che gli vengono indicate sempre sulla base del contratto. L’ultimo passaggio è la consegna al padrone di casa di quanto neces- sario per ottenere il certificato di agibilità dell’immobile. Art. 18 / GARANZIE DELL’APPALTATORE L’impresa prima di iniziare i lavori stipula specifiche polizze per garantirti il risarcimento danni in caso di errori, di mancata realizzazione 18
  • 19. dell’opera, di danni a persone o cose. Art. 19 / RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Hai diritto a risolvere il contratto e al risarcimento del 10% dell’importo totale dei lavori, per grave inadempimento dell’impresa e se questa vie- ne interdetta dalla Prefettura. In genere questo può avvenire per mafia. Art. 20 / RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE Oppure puoi decidere per tua scelta di recedere dal contratto volonta- riamente. Ma in questo caso paghi all’impresa i lavori eseguiti, il man- cato guadagno e le spese sostenute fino ad allora. Art. 21 / RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Si stabilisce chi dovrà giudicare eventuali controversie. Può essere la Camera di Commercio o il Tribunale. Entrambi vanno indicati in questa parte del contratto. Art. 22 / REGISTRAZIONE Il contratto si può registrare in caso di uso. Ciò vuol dire che non sei ob- bligato a farlo, a meno che non si verifichino situazioni particolari come nel caso di accensione di mutuo, controversia davanti ad un giudice ecc. Art. 23 / RINVIO Il Contratto Tipo cerca di prevedere e regolare tutte le situazioni che possono verificarsi. Per tutto quello che non è descritto, valgono naturalmente le leggi vi- genti. 19
  • 20.
  • 21. 3. LE ASSICURAZIONI Come Per rafforzare il patto di fiducia con i cittadini committenti, nel momento prevenire della firma del contratto di esecuzione dei lavori, le imprese aderenti tutte le all’ANCE L’Aquila hanno scelto di aggiungere alle garanzie già previste insidie con dal contratto tipo anche le assicurazioni. le polizze Le formule assicurative selezionate sono di 4 tipi e coprono tutti i rischi assicurative che più di frequente possono verificarsi nel corso della riparazione o per ogni tipo ricostruzione di un edificio, specie in una situazione delicata come di rischio quella della ricostruzione post sismica. Lavori a La fidejussione è una pratica normalmente obbligatoria solo nei contratti regola con gli enti pubblici. d’arte con la Con essa la compagnia assicuratrice s’impegna a pagare al cittadino fidejussione committente, a semplice richiesta avanzata dal Direttore dei Lavori sul cantiere (figura di fiducia del committente), la somma assicurata a garanzia della buona e corretta esecuzione dei lavori. La garanzia vale dal primo giorno di cantiere fino all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori, tutelando in ogni caso, il cittadino/committente da eventuali inadempienze delle imprese. In caso di Car sta per Contractor’s All Risks che tradotto vuol dire tutti i rischi danno, tutti dell’imprenditore. tranquilli con Questo tipo di polizze stipulate dalle imprese aderenti all’ANCE L’Aquila la polizza C.A.R. sono modulate a seconda che i lavori debbano essere fatti su edifici 21
  • 22. classificati A e B, cioè con danni lievi (secondo la scala utilizzata per la misurazione del danno riportato dal sisma del 6 aprile 2009), su edifici E, cioè con danni pesanti o su edifici storici e di pregio artistico. Anche questa copertura vale dal primo giorno di cantiere fino all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori e copre eventuali danni che possono accadere duranti i lavori. In particolare l’assicurazione copre tutti i rischi legati alla costruzione, assicura sia i danni alla costruzione stessa sia i danni alle opere, le eventuali spese di demolizione e sgombero ed i danni a terzi. In caso di restauro assicura anche i danni alle opere e agli impianti preesistenti. Una tranquillità anche per il committente che non deve subire gli effetti di eventuali imprevisti di questo tipo, dal momento che anche lui rientra tra i soggetti coperti da assicurazione. In particolare godono di copertura assicurativa tutte le parti murarie, compresi gli impianti idraulici, termici ed elettrici. Con la C.A.R. sono coperti da assicurazione non solo i danni all’edificio in lavorazione, ma anche a quelli vicini. L’opera Dopo l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori interviene assicurata la polizza decennale postuma indennitaria che assicura il cittadino da difetti di committente, il contraente, l’appaltatore, i proprietari e chi ne ha costruzione interesse, da tutti gli eventuali danni derivanti da crollo totale o parziale per 10 anni! e da gravi difetti di costruzione, compresi i danni consequenziali ad altre 22
  • 23. parti del fabbricato, anche in assenza di responsabilità del costruttore. Indennizza anche i danni arrecati a terzi in conseguenza di quelli subiti dal fabbricato assicurato. Polizza Di norma le imprese operano con proprie polizze. La ricostruzione post verso terzi sismica però comporta una serie di rischi in più rispetto a lavori ordinari, ed operai. per il contesto complesso in cui si va ad operare. Basti pensare alle Le precauzioni delicate condizioni di operatività nei cantieri che sorgeranno nelle zone non sono mai rosse, per la precarietà strutturale di queste zone e per la vicinanza con troppe altri cantieri negli spazi ridotti dei centri storici. Per questo, le imprese che vogliono rafforzare momentaneamente le garanzie assicurative, attivano una polizza RCT/O (Responsabilità Civile verso Terzi/Operai) per singolo cantiere. 23
  • 24. 21
  • 25. 4. RATING Una pagella Oltre alle assicurazioni di cui abbiamo già parlato nel contratto tipo, per scegliere le imprese iscritte all’Ance L’Aquila adottano uno strumento in più per l’impresa darti certezza di qualità e trasparenza. È il Rating. giusta Il Rating misura come una pagella, non solo il curriculum storico dell’impresa e quindi l’esperienza, ma anche le capacità tecniche e professionali, nonché la solidità finanziaria dell’impresa candidata ad eseguire i lavori. Il cittadino, con l’aiuto di questo strumento, sa a chi sta affidando i lavori della sua casa e potrà scegliere un’impresa adatta alla complessità dei lavori da eseguire. I parametri che fanno alzare il Rating ad un’impresa sono diversi e molto tecnici: bisogna avere bilanci sani, contratti di lavoro regolari, aver fatto investimenti su nuove tecnologie, anche la permanenza del personale storico in azienda e quindi l’esperienza e la serietà nei rapporti di lavoro fanno punteggio; cosi come i certificati di qualità e di abilitazione per lo svolgimento di lavori specialistici. Resta fermo il possesso dei requisiti di qualificazione che tutte le imprese, anche quelle che non si sottopongono a valutazione del rating, dovranno comunque possedere, come l’attestazione SOA (Società Organismi di Attestazione) idonea alla natura e all’importo dei 25
  • 26. lavori, o in alternativa, i requisiti richiesti per essere attestati dalla SOA (certificati dei lavori eseguiti, referenze bancarie, costo del personale, ecc...). Quindi l’indice di rating posseduto dall’impresa rappresenta un elemento premiante che si aggiunge alla potenzialità di qualificazione già posseduta dall’impresa. L’indice di Rating, può richiederlo il proprietario dell’immobile oggetto di indennizzo, sia esso amministratore del condominio o singolo proprietario, direttamente alle imprese candidate ad acquisire i lavori e prima della stipula del contratto d’appalto definitivo. Anche il certificato di Rating non è obbligatorio per legge, ma l’ANCE e tutte le imprese iscritte, hanno voluto offrire uno strumento in più di garanzia e serietà. A te la scelta. 26
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  • 28. PER LA TUA CASA SCEGLI UN’IMPRESA DI CASA TUA Imprese edili associate ad Associazione Costruttori Edili della Provincia dell’Aquila SEDE Viale A. De Gasperi n. 60 67100 L’AQUILA - Tel. 0862 23152 UFFICI Via M. Kolbe n. 26 67051 AVEZZANO - Tel. 0863 20008 Via G. Sardi n. 48 67039 SULMONA - Tel. 0864 32097 www.ancelaquila.it