STUDIO NATILLO / Acconto IMU in scadenza il 16 giugno 2012
27 08 12 lavoro e previdenza
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STUDIO
Informativa
del 28.08.2012
Ai gentili lettori
Lavoro & Previdenza
La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici 27.08.2012
ebiti contributivi
D’ora in poi regolarizzare i debiti contributivi verso l’INPS sarà meno oneroso
L’INPS, con la circolare n. 97 del 18 luglio 2012, ha specificato che dall’11 luglio scorso sono stati modificati gli
interessi per regolarizzare i debiti contributivi. Infatti, a seguito della decisione di politica monetaria adottata dalla
Banca Centrale Europea il nuovo valore del TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento), è passato dall’1% allo 0,75%
fissando, di conseguenza, al 6,75% la misura degli interessi di dilazione. Inoltre, viene chiarito che la circolare in
commento annulla e sostituisce quella pubblicata nei giorni scorsi (circolare n. 94/2012).
Premessa
La BCE con la decisione del 5 luglio 2012 ha ridotto di 25 punti base il tasso ufficiale di riferimento che, pertanto,
dall’11 luglio u.s., passa dall’1% allo 0,75%.
Tale variazione, come è noto, incide inevitabilmente anche sulla determinazione del tasso di dilazione di
differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili. Di conseguenza, è possibile affermare che d’ora
in poi costerà meno regolarizzare i debiti contributi verso l’INPS.
Politica monetaria della Banca Centrale Europea
Gli interessi di dilazione e di differimento
Come appena accennato, a decorrere dall’11 luglio 2012, l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale
dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al
differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,75% (TUR
maggiorato di sei punti).
Mentre nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il predetto tasso è stato
già reso operativo dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2012.
Le sanzioni civili
La variazione del TUR, ai sensi dell’art. 116, c. 8, lett. a), della L. n. 388/2000, influenza anche l’applicazione
delle sanzioni civili. Infatti:
per ritardato pagamento di inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini o entro l'anno e
pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° o ttobre 2000, la sanzione è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti,
quindi al 6,25% annuo;
per mancato pagamento di contributi accertati dall'ente denunciati dagli interessati a oltre un anno dalla
scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso, dal 1° ottobre 2000, è p ari al 30%
annuo;
per le inadempienze dovute a incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi e a condizione che il pagamento avvenga nei termini fissati dall'ente impositore, è pari al TUR
maggiorato di 5,5 punti, quindi al 6,25% annuo.
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STUDIO
La procedura concorsuale
Il C.d.A. dell’INPS, con la deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2001 ha stabilito che:
in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte dovranno essere calcolate nella misura del TUR;
nell’ipotesi di evasione invece la misura delle sanzioni è pari al TUR aumentato di due punti.
Al riguardo, inoltre, bisogna tener presente che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla
misura dell’interesse legale. Pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali,
la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due
punti”.
Conclusioni
Alla luce di quanto finora affermato è possibile concludere che:
in caso di evasione la misura degli interessi delle sanzioni ridotte sarà pari alla misura degli interessi legali
(2,50% annuo);
mentre in caso di omissioni contributive la misura delle sanzioni ridotte sarà pari al TUR maggiorato di due
punti (2,75% annuo).
Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi
adempimenti di Vostro interesse……
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