Manuela Cavallo, avvocato specializzato in M&A, venture capital e private equity, spiega le dinamiche degli strumenti finanziari di Venture Capital - WEF è Start up (22 marzo 2014)
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Incentivi all’investimento in
innovative
• PERSONE FISICHE
• Per gli anni 2013 – 2016, i soggetti passivi IRPEF beneficiano di una detrazione
pari al 19% della somma investita nel capitale di una o più start up direttamente
o per tramite di un OICR che investa prevalentemente in start up innovative
• L’ammontare non detraibile può essere portato in avanti per i periodi di imposta
successivi, ma non oltre il terzo
• L’investimento massimo detraibile non può eccedere in ciascun periodo di
imposta l’importo di 500.000 €
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Incentivi all’investimento in
innovative
PERSONE GIURIDICHE
• Per gli anni 2013 – 2016, i soggetti passivi IRES beneficiano di una deduzione
pari al 20% della somma investita nel capitale di una o più start up direttamente o
per tramite di un OICR o di una società che investa prevalentemente in start up
• Ammontare dell’investimento deducibile non può superare l’importo di 1.800.000 €
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Incentivi all’investimento in
innovative
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
• L’investimento deve essere mantenuto per almeno 2 anni, altrimenti si decade
dal beneficio e bisogna restituire l’importo detratto e i relativi interessi legali (senza
sanzioni amministrative)
• Oggetto investimento: conferimenti in denaro a capitale e riserva sovrapprezzo
(compresa compensazione crediti)
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Negoziazione
Consigli pratici:
• Identificare le questioni rilevanti ed i punti davvero importanti
• Mai perdere di vista gli obiettivi perseguiti
• Non essere cavillosi su questioni di poco conto
• Cercare di essere efficienti e pratici nelle modalità di negoziazione
• Agire sempre in modo corretto e chiaro
• Serietà e professionalità
• Affidarsi ad un consulente esperto e competente
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Il contratto di investimento
Un accordo quadro che solitamente regola:
- il contenuto, le modalità e la tempistica dell’investimento
- il rapporto tra investitori e promotori
- le modalità e fasi del disinvestimento
La forma dell’accordo può essere quella del preliminare o
del definitivo sottoposto a condizione sospensiva
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Struttura del contratto di
investimento
Contenuto principale:
• oggetto dell’investimento
• obblighi e attività precedenti al closing
• closing
• obblighi e attività successivi al closing
• dichiarazioni e garanzie e indennizzo
• obblighi di riservatezza, non concorrenza e cooperazione
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Patto parasociale
Si tratta di un contratto a efficacia obbligatoria concluso tra i soci della start up.
Disciplina in particolare:
• corporate governance (competenze e quorum deliberativi dell’assemblea e
del consiglio di amministrazione, nomina e revoca degli amministratori e loro
poteri, ecc.)
• situazioni di stallo decisionale (call and put option, liquidazione della società)
• modalità e vincoli di circolazione delle quote (lock up, diritto di prelazione,
gradimento, drag along, tag along)
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Obiettivi della negoziazione
Soci Fondatori Investitore
contenimento dei rischi legati
all’investimento
massimizzazione del profitto
non vincoli all’exit
condivisione del rischio di
impresa
limitazione della responsabilità
verso l’investitore
garanzie di finanziamento
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Obiettivi investitore
• Asset della target e diritti di proprietà intellettuale (rep&war e loro durata)
• Inserimento clausola di drag along (se socio di maggioranza) o di covendita (se
socio di minoranza), diritto di gradimento per ingresso nuovi soci
• Clausole antidiluizione in caso di aumento di capitale ad un prezzo inferiore a
quello versato
• Materie riservate alla competenza dell’assemblea e del cda e quorum qualificati
• Nomina amministratori; limiti monetari a taluni poteri affidati agli amministratori
nominati dai soci fondatori
• Privilegio nella distribuzione degli utili o in sede di liquidazione della società
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Obiettivi dei soci fondatori
• Certezza dell’investimento (capitale di rischio non legato al
raggiungimento di target)
• Inserimento di clausole di tag along
• Particolare attenzione all’exit del socio finanziatore per evitare
svalutazioni dell’azienda o vendite forzate
• Autonomia gestionale con riferimento a questioni di ordinaria
amministrazione
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Oggetto della negoziazione
Circolazione partecipazioni:
Controllo sulla gestione:
Ipotesi di exit:
lock-up,
tag along, prelazione,
gradimento
composizione cda,
quorum qualificati,
materie riservate, ecc.
IPO, vendita società e
drag ecc.
Alcune principali questioni
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Strumenti finanziari partecipativi
L’investitore non diventa socio
Necessità di apposita regolamentazione statutaria e adozione di
regolamento di emissione
Specifico regime di contabilizzazione (debt/equity) a seconda
della diversa incidenza sul patrimonio della società
Specifico regime di trasferibilità o intrasferibilità, incorporazione
in titoli o certificati cartolari, istituzione di libro sociale
Convertibilità in partecipazioni sociali
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Capitale di rischio o debito
d’impresa?
No diritto di voto
nell’assemblea generale dei
soci; no diritti di
amministrazione
Remunerazione
fissa/variabile/
condizionata, ecc..
Postergazione / privilegio
rispetto alle quote
Strumenti
finanziari
partecipativi
Partecipazione al rischio di
impresa
Diritto di voto nell’assemblea
generale dei soci; possibili
diritti di amministrazione
Diritto agli utili
Postergazione / privilegio tra
categorie di quote
Partecipazioni
sociali
Strumenti finanziari vs. Partecipazioni
sociali
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Categorie di quote nella S.r.l.
«innovativa»
S.r.l.
«innovativa»
Soci
fondatori
Investitori
industriali
Investitori
finanziari
Business
Angel
Quote di
categoria «A»
Quote di
categoria «B, C, D, ecc…»
Strumenti finanziari
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Eliminazione del divieto
di financial assistance
• Start up innovative in forma di S.r.l. possono acquistare o accettare in garanzia
partecipazioni proprie ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro
acquisto o la loro sottoscrizione
• Unica condizione: obbligo di compiere tali operazioni in attuazione di «piani di
incentivazione» che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a
dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di
opera e servizi anche professionali
• Applicabilità dei limiti previsti dalla normativa per le S.p.a. in tema di
operazioni sulle proprie azioni?
• Temporaneità della deroga (quando la start up cessa di essere innovativa)
22. portolano.it
Work for equity
Il consulente/fornitore di servizi non sarebbe tenuto a versare
imposte personali sulle somme imputabili a tali forme di
remunerazione.
La start up innovativa non sarebbe tenuta a versare le ritenute
fiscali e previdenziali altrimenti dovute.
La liquidazione dell’IVA sarebbe comunque dovuta.
23. portolano.it
Work for equity: caratteristiche
Diversità rispetto al conferimento di «opera e servizi» in S.r.l. in fase di
costituzione (art. 2464 cod. civ.)
Beneficiari:
amministratori
dipendenti
collaboratori continuativi
fornitori di servizi (anche
professionali)
Contenuti
quote, strumenti finanziari,
diritti e incentivi per
attribuzione di strumenti
finanziari, diritti di opzione
per acquisto o sottoscrizione
di strumenti finanziari
Presupposti
approvazione del piano di
incentivazione
acquisto di quote proprie al
servizio del piano di
incentivazione
contratto tra società e
beneficiario
24. portolano.it
Un caso di nostra esperienza
S.r.l.
«innovativa»
Socio
fondatore
1
Fondo di
private equity
Socio
fondatore
2
Socio
fondatore
3
Contratti di servizi
in favore della società
Come strutturare il work for equity in favore dei soci fondatori 1 e 2?
25. portolano.it
S.r.l. «innovativa» delibera aumento di capitale
riservato a se stessa da sottoscrivere mediante
riserve disponibili
S.r.l. «innovativa» acquista quote dagli altri soci
e le assegna ai soci fornitori di servizi
Srl «innovativa» delibera aumento di capitale
riservato ai soci fornitori di servizi (necessaria
perizia di stima!)
Quali opzioni sono praticabili?