3. L’IMPRESA
3
La categoria essenziale e fondante del
diritto commerciale è quella dell’impresa,
nozione da distinguersi da quella di
azienda e da quella di società.
13. L’IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ
D’IMPRESA
13
L’imprenditore è il soggetto il cui nome è «speso» nel
traffico giuridico
dalle norme sul mandato si ricava che per
l’imputazione dell’attività vale un criterio formale
(spendita del nome) e non sostanziale (titolarità
dell’interesse)
N.B.: nel caso di esercizio dell’impresa
tramite rappresentante, l’imprenditore
è il rappresentato, e non il
rappresentante
14. L’ESERCIZIO INDIRETTO DELL’IMPRESA
14
Si verifica quando un soggetto esercita un’impresa senza
apparire nei confronti dei terzi, ma restando “dietro le
quinte”.
Nei rapporti con i terzi appare invece un terzo
«prestanome», spesso nullatenente, che attua le scelte
imposte dal reale dominus dell’impresa.
Se l’impresa esercitata è commerciale, in caso di
fallimento fallisce solo il terzo, imprenditore
palese o prestanome nullatenente, o l’esigenza
di tutelare i terzi impone che fallisca anche
l’imprenditore occulto?
15. L’IMPRENDITORE OCCULTO
15
In proposito è stata elaborata la teoria dell’imprenditore
occulto, che faceva leva sul tentativo di superare le regole
formali sul presupposto che al potere su di un‘impresa
deve corrispondere la conseguente responsabilità ovvero
in base all’art. 147, l. fall., per il quale il fallimento della
società si estende anche ai soci illimitatamente
responsabili la cui esistenza sia scoperta dopo la
dichiarazione di fallimento della società.
16. CRITICA ALLA TEORIA
DELL’IMPRENDITORE OCCULTO
16
La teoria dell’imprenditore occulto non ha avuto successo e
oggi si ritiene che:
→sia valido il solo criterio formale di imputazione dell’attività
d’impresa che sembra imposto dalle norme del codice civile;
→ non sussista in proposito un problema di tutela dei terzi
creditori dell’impresa esercitata tramite «prestanome», dato
che costoro hanno certamente confidato solo sul patrimonio
dell’imprenditore «palese»;
18. «Nell'ipotesi di “holding” di tipo personale, cioè di persona fisica che sia a
capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni
azionarie e svolga professionalmente, attraverso una stabile
organizzazione, l'indirizzo, il controllo e il coordinamento delle società
medesime (non limitandosi al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità
di socio), è configurabile un'autonoma impresa, come tale assoggettabile
a fallimento, qualora la suddetta attività, sia essa di sola gestione del
gruppo (“holding” pura), ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria
(“holding” operativa), si esplichi in atti, anche negoziali, posti in essere in
nome proprio e, dunque, fonte di responsabilità diretta del loro autore,
presentando un'obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici,
per il gruppo o le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività
medesima» (Trib. Napoli 8 gennaio 2007)
UNA DECISIONE SULLA HOLDING INDIVIDUALE
18
20. INIZIO DELL’IMPRESA
20
La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo
inizio dell’attività di impresa che può derivare da:
atti di organizzazione dell’impresa;
atti di esercizio dell’impresa.
22. LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
22
Il codice civile distingue gli imprenditori in base a:
imprenditore agricolo
(art. 2135 c.c.e 1, co. 2, d.lgs.228/2001)
imprenditore commerciale (art. 2195)
piccolo imprenditore (art. 2083)
imprenditore medio/grande
impresa individuale
impresa costituita in forma di società
(art. 2247ss.)
impresa pubblica (art. 2093)
oggetto
dell’impresa
dimensioni
natura del
soggetto
23. L’IMPRENDITORE COMMERCIALE
23
Per l’art. 2195 c.c. è imprenditore commerciale chi esercita:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o
servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie alle precedenti.
24. PICCOLO IMPRENDITORE
(ART. 2083 C.C.)
24
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
un’attività professionale organizzata prevalentemente con il
lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Quindi:
→l’imprenditore piccolo deve prestare il proprio lavoro
nell’impresa;
→il suo lavoro e quello dei familiari deve prevalere su tutti gli
altri fattori produttivi (lavoro altrui e capitale);
→la “prevalenza” deve essere qualitativo-funzionale e non
quantitativa.
25. Un nucleo comune di regole si applica a tutte le imprese:
→maggior parte disciplina azienda (artt. 2122, 2555 ss. c.c. e art. 47 l.
428/1990)
→disciplina segni distintivi (art. 2563 ss. c.c. e codice proprietà
industriale)
→disciplina concorrenza (art. 2595 ss. c.c. e legge 287/2990)
→disciplina consorzi tra imprenditori (art. 2602 ss.)
→ disciplina ulteriore contenuta in diverse norme di diritto civile che
interessano l’impresa (codice del consumo, legge sulla subfornitura,
ecc.)
→Legge 11 novembre 2011 n.180 - Norme per la tutela della libertà
d'impresa.
LO “STATUTO GENERALE” DI TUTTE LE
IMPRESE
25
26. L’imprenditore commerciale medio- grande è definito dal codice
imprenditore “soggetto a registrazione”(es.: 2709 c.c.) e secondo il
disegno originario del codice civile si applicano a lui le seguenti regole:
→ pubblicità commerciale (iscrizione nel registro delle
imprese): 2188 ss. c.c.
→ obbligo di tenuta delle scritture contabili: 2214 ss. c.c.
→ assoggettamento al fallimento e altre procedure
concorsuali (2221 c.c.)
LO STATUTO “PARTICOLARE”
DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE MEDIO- GRANDE
26
27. Articolo 2202: esenzione dall’obbligo di iscrizione nel Registro delle
Imprese;
Articolo 2214: esonero dalla tenuta delle scritture contabili;
Articolo 2221: esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali.
LO STATUTO DEL PICCOLO IMPRENDITORE E
DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO SECONDO IL DISEGNO
ORIGINARIO DEL CODICE CIVILE
27
28. → pubblicità commerciale (iscrizione nel registro delle imprese) estesa al
piccolo imprenditore e alle imprese agricole;
→ efficacia dichiarativa pubblicità commerciale imprese agricole;
→ limitazione della fallibilità alle imprese che presentino i requisiti
definiti dall’articolo 1 l.f.;
→ perdita di significato della distinzione tra imprenditore
commerciale e imprenditore agricolo, dovuta all’evoluzione dell’agricoltura;
→ pervasiva normativa tributaria che impone a tutti gli imprenditori la
tenuta di scritture contabili.
IL SUCCESSIVO SUPERAMENTO DEL SISTEMA DEL
CODICE CIVILE (SPEC. LEGGE 580/1993).
28
29. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul
concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una
attività commerciale, esclusi gli enti pubblici [...].
II. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul
concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo
comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei
seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito della istanza di fallimento o dall’inizio
dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di
ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre
esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di
fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore,
ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non
superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila.
APPROFONDIMENTO SUI REQUISITI DI
FALLIBILITÀ DELLE IMPRESE
29
30. STATUTO DELL’IMPRESA E IMPRESA ILLECITA
30
a. impresa che ha oggetto contrastante
con norme imperative, ordine pubblico
o buon costume.
b. impresa esercitata in assenza di
autorizzazioni o concessioni
amministrative.
Conseguenza illiceità:
Si applicano solo le norme sfavorevoli all’imprenditore (soggezione a fallimento, ecc.)
senza assicurare protezione all’impresa.
Si applicano le sanzioni interdittive previste dalla legge per le imprese la cui illiceità
determina particolare allarme sociale (imprese «mafiose», «terroriste», ecc.)
IMPRESA
ILLECITA
32. «Anche il professionista intellettuale assume la qualità di imprenditore
commerciale quando esercita la professione nell'ambito di un'attività organizzata in
forma d'impresa, in quanto svolga una distinta e assorbente attività che si
contraddistingue da quella professionale per il diverso ruolo che riveste il sostrato
organizzativo - il quale cessa di essere meramente strumentale - e per il differente
apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni d'opera intellettuale,
ma involgente una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e
di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all'attività tecnica ai fini della
produzione del servizio. Tale esercizio in forma di impresa è configurabile nel caso
del laboratorio di analisi cliniche, che si connota solitamente come struttura
organizzativa di dimensioni più o meno rilevanti, dove il professionista titolare si
avvale stabilmente di una pluralità di collaboratori e di dotazioni tecniche di guisa
che l'attività professionale rappresenta una componente non predominante, per
quanto indispensabile, del processo operativo» (Cass. 28312/2011).
ESEMPIO DI DISTINZIONE TRA
IMPRENDITORE E PROFESSIONISTA
32
33. L’IMPRENDITORE AGRICOLO
33
Art. 2135, comma 1, c.c.
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e
attività connesse.
essenziali connesse
attività agricole
34. Art. 2135, comma 2, c.c.:
“Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si
intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di
una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine”.
LE ATTIVITÀ AGRICOLE
ESSENZIALI
34
Se si sfrutta un ciclo biologico (o li può sfruttare) si ha agricoltura, anche
per attività come:
- orticultura;
- coltivazione fuori terra (in serra e/o in vivaio);
- piscicoltura;
- allevamento di animali da competizione.
35. attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti
prevalentemente da un’attività agricola essenziale;
attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività
agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.
LE ATTIVITÀ AGRICOLE PER
CONNESSIONE
35
Si tratta di attività oggettivamente commerciali, ma che
vengono considerate agricole a condizione che sussistano:
(1) connessione soggettiva: il soggetto che le svolge è lo stesso che
svolge attività agricole essenziali coerenti con le attività connesse;
(2) connessione oggettiva: le attività agricole connesse hanno per
oggetto prodotti (animali o vegetali) ottenuti prevalentamente con
l’esercizio di attività agricole essenziali.
36. RILEVANZA DELLA NOZIONE DI
IMPRENDITORE AGRICOLO
36
L’imprenditore agricolo è sempre esentato dalle norme:
• sulla tenuta delle scritture contabili (art. 2214);
• sulle procedure concorsuali (art. 2221).
A differenza di quanto prevedeva in origine il Codice Civile
si applica la normativa sulla pubblicità commerciale
(Registro Imprese).
38. I TIPI DI SOCIETÀ
38
s.s. società non commerciale
s.n.c. società
di persone
s.a.s.
società commerciali (possono
s.p.a. svolgere attività sia agricole
società sia commerciali)
s.r.l. di capitali
s.a.p.a.
40. IMPRESA E INTERVENTO PUBBLICO
NELL’ECONOMIA
40
Tre possibili strumenti di intervento pubblico:
41. Ente Pubblico Economico: regole generali applicabili agli imprenditori,
con esenzione dal fallimento (sostituito da liquidazione coatta
amministrativa o procedura analoga);
Imprese Organo: regole generali applicabili agli imprenditori, con
esenzione dal fallimento e dall’iscrizione nel Registro delle Imprese (artt.
2093, 2201 e 2221 c.c.);
Società partecipate dagli Enti Pubblici: statuto dell’imprenditore
commerciale.
STATUTO DELL’IMPRENDITORE E DIVERSI TIPI DI
INTERVENTO PUBBLICO
41
42. Anche associazioni e fondazioni possono porre in essere attività che
abbiano le caratteristiche dell’impresa ed in particolare di quella
commerciale.
L’esercizio di attività commerciale da parte di questi enti, pur
presentandosi come strumentale rispetto al loro scopo istituzionale, può
anche essere l’oggetto principale od esclusivo dell’ente. L’ente diventa
imprenditore commerciale con tutte le implicazioni che ciò comporta.
L’esercizio dell’attività commerciale potrebbe essere anche solo
accessorio, ma anche in tali casi, essendoci professionalità, vi è l’acquisto
della qualità di imprenditore commerciale. Ma parte della dottrina e la
giurisprudenza sono di parere opposto richiamando l’art. 2201 c.c.
Si ritiene che il fallimento dell’associazione non riconosciuta non
comporti anche il fallimento degli associati (arg. Art. 147, 1° c., l.f.
e art. 9 d. lgs. 240/1991).
IMPRESE ESERCITATE DA
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
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