1. L’AZIENDA E LA SUA
CIRCOLAZIONE
Nozioni giuridiche di base
Definizione di azienda e di ramo d’azienda
Natura giuridica dell’azienda
Modi di circolazione dell’azienda
Effetti della circolazione dell’azienda
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO
Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale
a.a. 2014/2015
impresa-società
10. DIFFERENZA TRA IMPRESA E AZIENDA
I termini impresa e azienda vengono talvolta
utilizzati nel linguaggio comune come sinonimi,
ma dal punto di vista giuridico essi indicano due
realtà diverse, infatti:
13. DESTINAZIONE FUNZIONALE UNITARIA
L’azienda si presenta come una entità una e
plurima.
L’unità della funzione economica determina una
unificazione da un punto di vista giuridico dei
diversi beni che questa funzione realizzano.
L’unificazione sussiste soltanto nei limiti della
destinazione funzionale, e cioè in quanto questa
destinazione permanga e in quanto i beni
vengano in considerazione nella loro posizione
funzionale.
18. AVVIAMENTO: DEFINIZIONE
È il plusvalore che acquistano i beni come
complesso rispetto al valore che hanno come
singole individualità.
È la capacità dell’azienda di produrre profitti.
Non è un nuovo bene, ma il valore economico
del collegamento funzionale dei singoli beni.
27. LE LEGGE DI CIRCOLAZIONE
DELL’AZIENDA (ARTICOLO 2556 C.C.)
28. ART.2556 C.C. E PROVA DELLA
CESSIONE D’AZIENDA
«Per le imprese soggette a registrazione, i contratti che hanno per oggetto il
trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda, devono essere
provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per
la particolare natura del contratto, o dei singoli beni che compongono
l’azienda» (art. 2556 c.c.)
Norma applicabile solo alle imprese soggette a registrazione con effetto di
pubblicità legale (società commerciali, imprese commerciali medio-grandi e,
oggi, anche imprese agricole).
Il notaio che interviene nella redazione del contratto ha l’obbligo di:
— depositare entro trenta giorni l’atto di cessione presso il Registro delle
Imprese;
— comunicare al questore la generalità dei contraenti, i dati identificativi
dell’azienda e il prezzo pattuito, il tutto entro il mese successivo alla vendita.
39. SUCCESSIONE NEI CONTRATTI DI
LAVORO
La successione dell’acquirente nei contratti trova una particolare
applicazione nell’art. 2112 c.c. per i contratti di lavoro dipendente: “In
caso di trasferimento dell’azienda, il rapporto di lavoro continua con
l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”.
Non è ammesso patto contrario.
“L’alienante e l’acquirente
sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il
lavoratore aveva al tempo
del trasferimento...”.
Per le aziende con più di 15 dipendenti si deve inoltre comunicare per
iscritto alle rappresentanze sindacali il motivo della cessione con
preavviso di almeno 25 giorni rispetto al trasferimento, indicando le ragioni
giuridiche ed economiche dell’operazione (cfr. art. 47 L. n. 428/1990).