Introduzione alle società nel sistema legislativo italiano.
1. UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO
INTRODUZIONE ALLE
SOCIETÀ
Prof. Diego Piselli
corso di diritto commerciale
a.a. 2014/2015
2. NOZION PRELIMINARI INDISPENSABILI
NOZIONE DI SOGGETTO DI
DIRITTO
NOZIONE DI IMPRENDITORE
(2082 C.C.)
NOZIONE DI CONTRATTO
(1321 C.C.)
NOZIONE DI ATTO
UNILATERALE (1324 C.C.)
REQUISITI DEL CONTRATTO
(1325 C.C.);
NOZIONE DI COMUNIONE
(1110 C.C.)
NOZIONE DI ASSOCIAZIONE IN
PARTECIPAZIONE (2549 C.C.)
3. LA NOZIONE DI SOCIETÀ I
La società è una struttura organizzativa
soggettivizzata creata per lo svolgimento di un’attività
economica in vista di uno scopo, dotata di un
patrimonio sempre separato da quello dei soggetti che
la promuovono.
Nella vicenda societaria si distinguono tre momenti:
l’atto giuridico costitutivo; la struttura organizzativa
creata; il soggetto societario, al quale fanno capo un
patrimonio autonomo, un’attività economica e il
risultato della medesima.
4. LA NOZIONE DI SOCIETÀ II
Ente giuridico
fondato da
persone fisiche,
società o Enti non
societari, distinto
dai fondatori.
Ente capace di
assumere
obbligazioni e
acquistare diritti.
Ente caratterizzato
da un proprio
patrimonio distinto
da quello di coloro
che promuovono e
sostengono la sua
attività.
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5. LA NOZIONE DI SOCIETÀ III
Lo scopo della società può essere lucrativo, mutualistico o consortile.
Scopo lucrativo = percezione di un utile
Scopo mutualistico = ’intento di fornire ai membri dell’organizzazione
beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a
quelle di mercato
Scopo consortile = intento di costituire un’organizzazione comune a due
o più imprenditori per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi
delle rispettive imprese.
6. SOCIETÀ E IMPRESA
La società è un soggetto che
esercita attività d’impresa.
Altri possibili soggetti imprenditori:
persone fisiche, associazioni e
fondazioni, enti pubblici economici…
7. LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ
Fino a epoca recente la società poteva essere costituita solo
attraverso un contratto tra due o più persone.
Oggi alcuni tipi di società possono essere costituiti anche per atto
unilaterale da un solo socio fondatore (artt. 2328 co. 1 e 2463 c.c.).
L’organizzazione creata per atto unilaterale è sempre aperta
all’adesione di altri soci.
Per tale ragione si continua a studiare la società come contratto (cfr.
anche art. 1324 c.c).
8. SOCIETÀ SENZA CONTRATTO O ATTO
UNILATERALE
Talune società
sorgono in forza di
provvedimento di
legge o atto
amministrativo.
Altre società (società
«di fatto») sorgono in
assenza di consenso
esplicito dei soci alla
formazione di una
società.
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9. CONTRATTI DI SOCIETÀ E PATTI
Ruolo dei
patti
parasociali
PARASOCIALI
• Il contenuto del contratto di
società può essere arricchito
attraverso accordi «parasociali»
ad esso estranei ma collegati
Efficacia
dei patti
parasociali
• I patti parasociali hanno efficacia
meramente «obbligatoria» e non
«reale»: essi vincolano pertanto
solo i contraenti e non anche i
soci futuri della società e i terzi.
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10. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
DI SOCIETÀ
Contratto non sempre formale: alcuni tipi di
società possono costituirsi senza particolari
formalità, salve le forme richieste ai fini
dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Contratto plurilaterale con comunione di
scopo (artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 c.c.),
nel quale il vizio del rapporto con un
contraente non travolge l’intero contratto.
11. CORRISPETTIVITÀ E CONTRATTO DI
SOCIETÀ
Non esiste nel contratto di società una
corrispettività tra conferimento e
partecipazione agli utili e alle perdite della
società.
In tutte le società, infatti, è possibile ripartire
le partecipazioni (o comunque la
partecipazione a utili e perdite) in maniera
non proporzionale ai conferimenti.
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12. I SOCI I
Soci possono
essere:
Persone fisiche
Anche le società
di capitali
possono essere
socie di società
di persone
Enti collettivi,
quali le società
di persone e di
capitali, Enti
pubblici
13. FORMA DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ I.
Per taluni tipi di società non è richiesta forma
contrattuale e il contratto può addirittura
concludersi oralmente o per fatti
concludenti.
Per altri tipi di società è richiesta una
forma specifica del contratto.
14. FORMA DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ I I
LA FORMA NELLE SOCIETÀ DI PERSONE
Nelle società personali in via generale il contratto è
valido qualunque sia la forma utilizzata (verbale,
scritta).
La forma scritta può essere imposta:
1. per la società semplice dalla natura del bene
conferito (es: se viene conferita la proprietà di un
immobile è obbligatoria la forma scritta);
2. per la società in nome collettivo dall’esigenza
dell’iscrizione nel registro delle imprese (art.2296
c.c.);
3. per la società in accomandita semplice anche
dall’esigenza di indicare nell’atto costitutivo i soci
accomandanti e quelli accomandatari (art.2316 c.c.).
15. FORMA DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ III.
LA FORMA VERBALE
In concreto solo la società semplice e la
società di fatto consentono la forma verbale
o, addirittura, possono essere costituite in
base al comportamento concludente dei
soci.
Es: si ritiene costituita una società di fatto
tra due persone se esse concretamente
esercitano in comune un’attività economica
allo scopo di dividerne gli utili anche senza
avere stipulato alcun contratto.
16. FORMA DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ IV.
LE SOCIETÀ DI CAPITALI
A differenza delle società
personali, per le società
di capitali la legge
richiede espressamente
l’atto pubblico a pena di
nullità (per garantire che
non siano costituite e non
operino in regime di
responsabilità limitata
società prive dei requisiti
imposti dalla legge). Artt.
17. STRUTTURA DELLE SOCIETÀ I
Norma di
riferimento
• Articolo 2247 c.c.: Con il
contratto di società due o più
persone conferiscono beni o
servizi per l'esercizio in comune
di un' attività economica allo
scopo di dividerne gli utili.
Limite
della
norma
• Riferita solo alle società
(lucrative) costituite con
contratto, ma di portata generale.
18. STRUTTURA DELLE SOCIETÀ II
Conferimento
di beni o
servizi
Esercizio in
comune
dell’attività
economica
Scopo di
dividere gli
utili/scopo
mutualistico
19. CONFERIMENTO DI BENI O SERVIZI
Nozione:
Il c onferimento è l’atto traslativo a titolo oneroso con cui il
socio adempie alla promessa di apporto fatta in sede di
costituzione della società.
Tipi:
Conferimento di beni in proprietà.
Conferimento di beni in godimento.
Conferimento di crediti.
Conferimento di propria opera.
Conferimento di altra utilità economica.
Effetti:
Costituzione del patrimonio sociale.
Passaggio del rischio relativo al bene conferito alla società.
Acquisto dello status di socio.
20. ATTIVITÀ SOCIALE
L’attività sociale costituisce lo strumento mediante il quale la società
persegue l’oggetto sociale.
L’attività (e quindi l’oggetto) delimita i confini della stessa capacità operativa
della società.
Nel contratto di società l’oggetto sociale indica il genere di attività che la
società si propone di esercitare: costruzione e vendita di immobili,
commercio di alimentari...
L’oggetto sociale deve sempre essere non commerciale per la società
semplice.
21. ESERCIZIO IN COMUNE
DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA E RESIDUAL
CLAIM
Esercizio di una attività
economica comune
=
Essere portatori del
residual claim, cioè
sopportare alea di
guadagni e perdite
Varia dal massimo
coinvolgimento nelle
società di persone al
minimo
coinvolgimento nelle
società di capitali
nelle quali non si
partecipa alla
gestione fino al
coinvolgimento
minimo degli azionisti
di risparmio
L’attività deve
essere
economica,
ossia i costi
non devono
superare i
ricavi.
22. SCOPO DELLA SOCIETÀ
Scopo della società è
procurare ai soci un
vantaggio patrimoniale: un
utile, un incremento
patrimoniale o un risparmio di
spesa.
23. PRINCIPIO DI TIPICITÀ DELLE SOCIETÀ
(2249 C.C. E NORME CONNESSE)
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Le società che hanno per oggetto l’esercizio di
una attività commerciale devono costituirsi
secondo uno dei tipi regolati dal codice civile o
in forma di società europea
Le società che hanno per oggetto l’esercizio di
un’attività non commerciale sono regolate dalle
disposizioni sulla società semplice, a meno che i
soci abbiano costituito la società secondo uno
degli altri tipi regolati dalla legge.
24. SOCIETÀ «ATIPICHE»E CLAUSOLE
Società
«atipiche»
«ATIPICHE»
• A garanzia dei terzi non sono
ammessi tipi di società non
espressamente stabiliti dalla legge,
in deroga al principio di cui
all’articolo 1322 c.c.
Clausole
«atipiche»
• È possibile inserire nei contratti di
società clausole «atipiche» che
integrino e deroghino i modelli
legali. Ciò nei limiti delle regole
imperative proprie del tipo di
società.
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25. LIMITE DI AMMISSIBILITÀ DELLE
CLAUSOLE ATIPICHE
Nelle società di capitali sono inderogabili le norme che
disciplinano la struttura organizzativa delle stesse, la
posizione dei loro organi e i relativi attribuzioni,
funzionamento e reciproci rapporti (App. Roma 24
gennaio 1991).
È incompatibile con il tipo societario della società di
capitali la clausola che prevede l’obbligo dei soci di
effettuare ulteriori apporti non determinabili ex ante
(Cass. 1296/1984)
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26. LA SCELTA DELLA SOCIETÀ
La scelta del tipo di società,
secondo i diversi tipi previsti
dal codice civile, è libera,
fatte salve alcune
limitazioni:
• divieto di ricorrere alla società
semplice per l’esercizio di
un’attività commerciale;
• scelta obbligata per determinati tipi
di società in ragione di particolari
attività (Es: s.p.a per le imprese
che esercitano il credito e per le
assicurazioni).
27. SOCIETÀ STRANIERE OPERANTI IN
ITALIA
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Per l’articolo 2509 del codice civile le società
costituite all'estero, che sono di tipo diverso da
quelli regolati in questo codice, sono soggette alle
norme della società per azioni, per ciò che riguarda
gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti sociali nel
registro delle imprese e la responsabilità degli
amministratori.
29. SOCIETÀ DI PERSONE E SOCIETÀ DI
CAPITALI II
Società di persone
• Organizzazione corporativa
non prevista nel modello
legale. I soci illimitatamente
responsabili hanno potere
diretto di amministrazione.
• Modificazioni atto
costitutivo: all’unanimità
• Intrasferibilità della
partecipazione nel modello
legale
• Autonomia patrimoniale
imperfetta
Società di capitali
• Organizzazione corporativa
prevista nel modello legale. I soci
non hanno potere diretto di
amministrazione.
• Modificazioni atto costitutivo:
a maggioranza di capitale
• Libera trasferibilità della
partecipazione nel modello
legale
• Autonomia patrimoniale
perfetta (ecc.: s.a.p.a.)
• Ammesso il socio unico (ecc.:
s.a.p.a.)
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30. LA SOGGETTIVITÀ DELLA SOCIETÀ
La società è sempre un soggetto di diritti
distinto dai suoi soci, sia che si tratti di
società di persone sia che si tratti di società
di capitali.
La soggettività distingue la società della
comunione e da forme di cooperazione
economica come l’associazione in
partecipazione o l’impresa familiare.
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31. LA SOGGETTIVITÀ DELLE SOCIETÀ
DI PERSONE
Art. 2266. La società acquista diritti ed assume obbligazioni
per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in
giudizio nella persona dei medesimi.
Art. 2659. Gli acquisti immobiliari sono trascritti a nome
della società e non dei soci.
Art. 2839. Le ipoteche si iscrivono a nome della società e
non dei soci
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32. CONCETTO DI COMUNIONE
Si ha comunione quando la
titolarità della proprietà o di un
altro diritto reale è comune a
più persone. La comunione è
regolata dalle norme del titolo
VII del libro II del codice civile.
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33. SOCIETÀ E COMUNIONE
Art. 2248. La comunione costituita o
mantenuta al solo scopo di godimento
di una o più cose è regolata dalle
norme del titolo VII del Libro III
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34. DIFFERENZE TRA SOCIETÀ E
UTILIZZO BENI
SOCIALI
COMUNIONE
• Art. 2256: Il socio non può servirsi
senza consenso degli altri delle cose
appartenenti al patrimonio sociale per
fini estranei a quelli della società
SCIOGLIMENTO
• Artt. 2272, 2285 2484, 2437, 2473 c.c.:
Il socio non può provocare a
discrezione lo scioglimento della
società né può recedere liberamente
dalla società
RAPPORTO CON I
CREDITORI DEI
SOCI
• Il creditore particolare del socio non
può soddisfarsi direttamente sul
patrimonio della società.
UTILIZZO BENI
COMUNI
• Art. 1102. Ciascun comproprietario può
servirsi della cosa comune, senza
alterarne la destinazione e senza
impedire agli altri di fare altrettanto.
SCIOGLIMENTO
• Art. 1111: Ciascuno dei partecipanti
può sempre domandare lo scioglimento
della comunione
RAPPORTO CON I
CREDITORI DEI
COMPROPRIETARI
• Art. 599 c.p.c.: possono essere pignorati
i beni indivisi anche quando non tutti i
comproprietari sono obbligati verso il
creditore.
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35. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
(2549 C.C.)
Con il contratto di associazione in
partecipazione l'associante
attribuisce all'associato una
partecipazione agli utili della sua
impresa o di uno o più affari verso
il corrispettivo di un determinato
apporto.
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36. SOCIETÀ E ASSOCIAZIONE IN
PARTECIPAZIONE
A differenza della società l’associazione è priva: a) di
un fondo comune (l’associante resta unico
proprietario dei propri beni, mentre l’apporto
dell’associato comporta il trasferimento del bene nella
sfera patrimoniale dell’associante che per esso
diviene debitore dell’associato); b) della gestione in
comune di un’attività. È solo l’associante, persona
fisica o società, che gestisce l’attività e che si obbliga
a corrispondere all’associato (persona fisica o società)
la quota di utili spettante.