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L’INNOVAZIONE SOCIALE
È intesa come la capacità di una società di affrontare e risolvere
I problemi socio-ambientali che la affliggono.
Le idee innovative e le persone, in quanto inserite in un contesto sociale
possono rappresentare un motore di sviluppo e di cambiamento della comunit
à stessa.
I progetti di innovazione sociale sono quelli in cui i quattro pilastri della societ
à ( P.A., imprese, terzo settore e singoli individui ) riescono ad interagire in
modo coordinato per creare valore economico e al tempo stesso avere un alto
impatto sociale.
SOCIAL HUB GENOVA
Laboratorio di ricerca e sviluppo.
Incubatore di impresa per Idee Innovative
ad alto impatto sociale.
Un incubatore d’impresa
finalizzato all’avvio di Start up Sociali ( SIAVS) .
SOCIETÀ CONSORTILE SOCIAL HUB GENOVA
Progetto Liguria Lavoro: Consorzio di cooperative Sociali
Agevolazioni Ricerca e Sviluppo : Consulenza su bandi nazionali e comunitari per R & S
Cooperativa il Laboratorio : coop sociale a e b , inserimento lavorativo giovani
Nomos Consulting : Consulenza gestionale e societaria per avvio d’impresa
Talent Garden Genova.: Coworking digitale e sostegno Startup
Koinè : Ricerca e Consulenza sui fondi comunitari e politiche del territorio
Il mercato della finanza d’impatto si consolida e si diversifica.
Il Global Impact Investing Network ha intervistato, nel suo ultimo Annual Survey
, 229 investitori che hanno asset per 228 miliardi di dollari e che, nel 2017, hanno
investito 35 miliardi e hanno intenzione quest'anno di aggiungere un altro 8% di
capitali. Risultati più che positivi se raffrontati anche al 2016 quando il totale degli
asset era di 114 miliardi di dollari e capitale investito era di 22,1 miliardi. Crescono
dunque i volumi degli investimenti a impatto sociale.
I settori prevalenti sono servizi finanziari, energia e microcredito. Mentre le
allocazioni sono cresciute attraverso tutti i settori e l'incremento è stato
particolarmente forte nelle nicchie storicamente minori come educazione, cibo e
agricoltura .
La grande questione del settore resta la misurazione dell'impatto, dove viene
messo in campo un mix di strumenti dalle metriche proprietarie a informazioni
qualitative. ancora il 76% degli investitori traccia le performance rispetto agli
obiettivi di sviluppo sostenibile, fissati dalle Nazioni Unite.
Imprese ad impatto sociale
° Startup innovativa a vocazione sociale
• Impresa sociale , recentemente rivista dalla legge 112/2017
• Benefit corporation
Riduzione del
welfare statale
Tecnologie a
costo
decrescente
Sviluppo della
finanza d'impatto
e del
crowdfunding
Arrivo delle
benefit
corporation
Le startup innovative a vocazione sociale (SIAVS ) sono :
società di capitale anche sotto forma di cooperative, le cui azioni o quote non de
vono essere quotate sul mercato regolamentato in grado di dar vita ad una attività ch
e produca beni o servizi utilizzando l’innovazione tecnologica e in possesso dei seg
uenti requisiti:
* Imprese nuove o con meno di 5 anni di attività.
* Sede principale in Italia;
* Fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
* Non devono distribuire utili;
* Hanno come oggetto sociale uno dei settori sociali individuati dalla discipli=na dell
’impresa sociale (l. 155/2006, art. 2 comma 1) .
* Non devono essere il frutto di una fusione, scissione societaria o cessione di un'azi
enda o di ramo di azienda;
I settori ammessi alle agevolazioni per le SIAVS sono:
Assistenza sociale o sanitaria
Educazione, istruzione e formazione
Tutela ambiente e ecosistema
Valorizzazione del patrimonio culturale
Turismo sociale
Formazione universitaria e post-universitaria;
Ricerca ed erogazione di servizi culturali
Formazione extra-scolastica, al fine di evitare la dispersione
scolastica
Servizi strumentali alle imprese sociali.
Le Siavs possono essere uno strumento di sintesi , ben supportato da agevolazioni fis
cali, finanziarie e societarie già previste per le “normali” startup , ma anche in grado
di trovare:
* altre forme di sostegno finanziario nel crowdfunding ( donation , reward ed equity)
e nei capitali pazienti dell’ impact investing
* interessanti sinergie sia con le Benefit Corporation che con imprese sociali, dando
origine a realtà ibride capaci di far convivere l’innovazione tecnologica e la
vocazione sociale e realizzare in tempi brevi progetti sostenibili e a impatto sociale
Punto nevralgico la valutazione e rendicontazione dell’impatto sociale, per cui
si possono usare diverse metodologie :
• Modelli logici (Logframe, Impact Value Chain e Theory of Change)
Tali metodi configurano un approccio alla valutazione qualitativa degli impatti e si basano su
ricostruzione ed illustrazione grafica dei nessi causali che connettono i vari punti della “caten
valore sociale. L’output di tale sforzo valutativo è, quindi, rappresentato da un framework ca
di “raccontare” il funzionamento di un programma o di un’intera organizzazione, illustrando
maniera estremamente intuitiva il processo di ottenimento degli impatti attesi a partire dagl
input utilizzati per attuare il cambiamento sociale
• Cost-effectiveness Analysis (CEA)
La caratteristica distintiva di tale metodo è quella di esprimere gli outcome sociali in unità
naturali, quali, ad esempio, il numero di anni di vita guadagnati o di decessi evitati
• Cost-Benefit Analysis (CBA)
Il processo di valutazione in questo caso restituisce una misura dei benefici netti, calcolati co
differenza fra il valore monetario dei benefici generati dal progetto o dall’organizzazione ed i
relativi costi o, alternativamente, come ratio, in cui si mettono a rapporto i flussi di benefici
attualizzati ed i costi
• Metodi sperimentali, quasi-sperimentali ed approccio controfattuale
Essi rappresentano un “must” o “gold standard” della ricerca valutativa e del program assess
e prevedono l’esecuzione di test ed esperimenti al fine di comparare un caso osservabile ed
caso ipotetico ed astratto (il c.d. “controfattuale”), per isolare l’effetto netto dell’intervento
una data variabile d’interesse e dimostrare l’esistenza di un nesso causale fra progetto messo
atto e impatti indotti
Metodologia SROI
L’approccio scelto per l’identificazione, validazione e monetizzazione degli im
patti degli investimenti, può fare riferimento al modello di calcolo del Social
Return On Investment, promosso dallo SROI Network, che si propone di
misurare il valore sociale, e quindi non finanziario ma intangibile, generato
dalle risorse investite in un progetto.
Perché lo SROI è oggetto di tanto successo ed è tanto dibattuto? Lo SROI
traduce il valore sociale in indicatori economici quantificabili; ma risulta essere
anche una delle metodologie più complesse e richiede un cospicuo numero di
risorse per la sua realizzazione. Nonostante la sua complessità, lo SROI è
comunque diventato lo strumento privilegiato di una serie di governi
(soprattutto anglosassoni) e di responsabili politici, proprio grazie al suo essere
in grado non solo di quantificare il valore sociale, ma anche di attribuirgli un
valore monetario.
Questa caratteristica distingue lo SROI da tutti gli altri approcci.
La metodologia si basa su 7 principi chiave, che prevedono:
•il coinvolgimento degli stakeholder
•la comprensione dei cambiamenti in atto
•la valutazione degli avvenimenti rilevanti
•la “materialità” dell’impatto,
•la veridicità, la trasparenza e la verifica finale dei risultati
Le fasi del processo sono 5:
1.identificazione del contesto e individuazione degli stakeholder chiave.
2.mappatura dei risultati, condotta con l’obiettivo di individuare, e quindi
monetizzare, gli impatti direttamente riconducibili ai progetti realizzati, senza
considerare gli impatti più qualitativi o quelli relativi a beneficiari indiretti
delle iniziative;
3. verifica e monetizzazione dei risultati, che prevede la misurazione dei cambi
amenti individuati nella fase precedente, attraverso opportune approssimazioni
finanziarie che permettano di monetizzarli;
4.valutazione effettiva dell’impatto sociale, che prevede di determinare la
percentuale del risultato ottenuto attribuibile a fattori esterni oppure all’attività
di altre organizzazioni e persone non operanti per conto del progetto finanziato
e di valutare la durata nel tempo dei risultati;
5. calcolo dell’impatto sociale realizzato, come rapporto tra il valore generato e
il valore dell’investimento
In sintesi
Le SIAVS SONO STARTUP INNOVATIVE COME LE ALTRE ,
CON L’ONERE AGGIUNTIVO DI
a) REDIGERE IL DOCUMENTO DI DESCRIZIONE DELL’I
MPATTO SOCIALE (in coerenza con le linee guida del MISE
del 21.1.2015) IN SEDE DI COSTITUZIONE
b) PREDISPORRE IL REPORT DELL’IMPATTO SOCIALE I
N OGNI BILANCIO D’ESERCIZIO
MA GRAZIE A QUESTO ONERE AGGIUNTIVO POSSONO
ACCEDERE AI FONDI DELLA FINANZA D’IMPATTO !!!
La nuova impresa sociale
L’impresa sociale è l’ente del Terzo setto­re specificamente congegnato dal
legislatore per lo svol­gimento di attività imprenditoriale di interesse generale;
per tale motivo l’impresa sociale non può che svolgere at­tività di impresa
in forma esclusiva o prevalente nei set­tori di cui all’art. 2 del d.lgs. 112/2017.
Ciò non vale per gli altri ETS, anche se ad essi non è in principio impedito
l’esercizio di impresa. Emerge tuttavia da vari passaggi della normativa, e
non solo dalle sue disposizioni fiscali, come il legislatore spinga affinché gli
enti del Terzo set­tore che svolgono attività in forma imprenditoriale
assumano la veste particolare dell’impresa sociale. Ciò detto, il pluralismo
delle forme esiste anche all’interno dell’im­presa sociale.
In questa sede ci occuperemo di impresa sociale, come srl/ Spa o cooperativa
sociale.
L’impresa sociale potrà infatti essere costi­tuita in una qualsiasi forma
giuridica, sicché sarà possibile avere una fondazione impresa sociale, una
società impre­sa sociale, nonché, naturalmente, una società cooperativa i
mpresa sociale (che non è soltanto la cooperativa sociale di cui alla legge 3
81/91), come pure un’associazione im­presa sociale, che tuttavia, per diver
se ragioni, sarà sicu­ramente una figura residuale.
Un secondo tema di analisi riguarda l’allargamento dei set­tori di attività, ed è
questo il primo dei profili, seguendo l’ordine delle norme, che forse più rileva
in chiave di sviluppo dell’impresa sociale.
Dai dodici campi di attività individuati dal d.lgs. n. 155/2006 si passa infatti ai
ventuno campi di attività di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 112/2017, che sono
peraltro stati rivisitati rispetto al passato.
a) interventi e servizi sociali;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie
d) educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di
interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle
condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della
cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al
presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o
religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al
contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da
enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da
altri enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e
successive modificazioni;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione
, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte
nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei
lavoratori e delle persone svantaggiate;
q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni;
t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e
successive modificazioni;
u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
organizzata.
Terzo elemento di novità, e possibile fattore di sviluppo dell’impresa sociale, è
quello relativo all’allentamento dei vincoli alla distribuzione di utili.
Oggi è infatti consen­tito all’impresa sociale utilizzare parte dell’avanzo di
gestione – il 50% degli utili o avanzi di gestione annuali de­dotte eventuali perdite
maturate negli esercizi precedenti – per rivalutare il capitale sociale oppure per
remunera­re il capitale sociale conferito dai soci entro i limiti espressi nell’articolo
2514 c.c.
I dividendi non possono essere distribuiti in misura superiore all'interesse massimo
dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale
effettivamente versato;
Quarto aspetto è quello riguardante la pro­prietà e il controllo dell’ impresa
sociale. Su questo tema sono cambiate sostanzialmente due cose: la prima
riguar­da il fatto che è stato chiarito che rappresentanti di en­ti pubblici e di
enti privati lucrativi possono partecipare all’organo di amministrazione
dell’impresa sociale, cioè a seconda dei casi al consiglio direttivo o al consigli
o di amministrazione.
Ciò è consentito entro due limiti: il pri­mo è che rappresentanti di enti
lucrativi ed enti pubbli­ci non possono assumere la presidenza dell’impresa
sociale; il secondo è che enti lucrativi ed enti pubblici non possono avere il
controllo dell’impresa sociale e dunque la maggioranza dei componenti
dell’organo di amministrazione.
Il quinto punto riguarda l’intensifi­cazione dei controlli interni. In precedenza,
l’obbligo di nominare un organo di controllo interno, cioè un collegio sindacale,
scattava solo superati determinati parametri, mentre adesso tutte le imprese
sociali devono avere un or­gano di controllo interno. Tali controlli interni
dovranno essere effettua­ti da sindaci che hanno i requisiti di professionalità
indi­cati dal Codice Civile per i sindaci delle società per azioni.
Il sesto punto riguarda la tutela del lavoro, che nell’impresa sociale si attua
attraverso diver­se disposizioni. ; di particolare interesse è l’obbligo del rapporto
massimo di 1 a 8 tra la minor re­tribuzione e la maggior retribuzione, che
costituisce una norma che oggi a livello europeo è sempre più impie­gata.
Una maggiore attenzione per i controlli esterni e la pro­mozione dell’auto-controllo
sulla base del modello coo­perativo costituisce il settimo elemento di novità .
La normativa sul controllo pubblico dell’impresa sociale si è rafforzata rispetto al
passato, anche se occor­rerà anche in questo caso un decreto ministeriale che fac­ci
a chiarezza su come effettivamente si svolgeranno i con­trolli e sui contenuti del rel
ativo verbale – strumento che è stato ripreso dal d.lgs. 220/2002 sulle cooperative.
L’ottavo punto è relativo agli incentivi.
Da sempre si so­stiene che uno dei problemi per cui lo strumento dell’im­presa
Sociale non riusciva a decollare era quello relativo ai mancati incentivi .
Ora questi incen­tivi sono stati introdotti e riguardano vari aspetti e profi­li correla
ti: un primo incentivo è alla patrimonializzazione dell’impresa sociale e all’investi
mento nelle attività di interesse generale, che è frutto della de-tassazione degli utili
reinvestiti nell’attività.
Inoltre incentivi alla capitalizzazione dell’impresa sociale (art. 18, comma 2 e ss.)
che riguardano la possibilità di detrarre o dedurre, a seconda dei casi, dal reddito s
omme investite nel capitale sociale di società imprese sociali o nel patrimonio di f
ondazioni imprese sociali.
Inoltre l’accesso ai finanziamenti agevolati del fondo da 223 mi­lioni che però non
è contenuto nel d. lgs. 112/2017, ma in un altro provvedimento.
Cos’è una Società Benefit (denominazione in Italia) o Benefit Corporation
(denominazione in USA e nel resto del mondo)?
Una Società Benefit è una nuova forma giuridica d’impresa che consente ad una
azienda for profit di bilanciare un beneficio pubblico con gli utili degli azionisti.
A differenza di una società tradizionale, che ha come finalità esclusiva la
distribuzione di dividendi ad azionisti e investitori, gli amministratori di una
società benefit hanno l’obbligo di bilanciare gli interessi degli azionisti, l’interesse
del pubblico e gli interessi delle altre parti interessate (ad esempio dipendenti e altri
stakeholder).
Quali tipi di società possono essere Società Benefit?
Secondo la specifica normativa sulle società benefit (l. 28.12.2015, n. 208,
commi 376-384) tutti i tipi societari previsti dal codice civile possono utilizzare il
modello della società benefit.
Dunque, possono modificare il proprio atto costitutivo/statuto, inserendo
nell’oggetto sociale gli scopi di beneficio comune generale (operare in modo
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti degli stakeholder) e specifico
(il perseguimento una o più specifiche finalità di beneficio comune) previsti dalla
legge, tutte le imprese che esercitano la loro attività sotto forma di società a scopo
di lucro (art. 2247 c.c.).
Le Cooperative Sociali e le imprese possono diventare Società Benefit?
Cooperative sociali e imprese sociali: non ci sono previsioni espresse a riguardo,
ma da un esame della disciplina al momento si tende ad escludere la compatibilità
del modello SB con le cooperative di solidarietà sociale disciplinate dalla legge 381
del 1991.
Le Startup Innovative possono diventare Società Benefit?
Startup innovative: non ci sono previsioni espresse a riguardo, ma interpretando i
dispositivi normativi, una startup innovativa dovrebbe poter adottare il modello del
la SB.
La disciplina sulle startup innovative richiede l’utilizzo della forma giuridica di una
società di capitali, anche cooperativa, non quotata, ed il rispetto di tutti i requisiti in
dicati dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (e successive modifiche).
Il modello della SB rappresenta un modello organizzativo alternativo ma sempre
riferibile alle società di capitali e cooperative, quindi una SB (ad esempio una
S.p.A. SB o una S.r.l. SB), se ha i requisiti richiesti dalla legge che regola le
startup, può essere iscritta nel registro delle startup innovative.
Benefit Corporation / Società Benefit” e “B Corp®” sono la stessa cosa?
Le Benefit Corporation sono spesso indicate come “B Corp”, ma è importante fare
una distinzione tra una “Società Benefit” e una “B Corp®”, che deve essere
Certificata da B Lab.
Una “Benefit Corporation” esiste secondo il diritto di un certo paese più o meno co
me qualsiasi altra società.
Una “B Corp® Certificata” è una società che è stata certificata dalla organizzazion
e non profit B Lab, soddisfa rigorosi standard di scopo, responsabilità e trasparenza
e deve raggiungere gli obiettivi di performance determinati da B Lab e misurati
attraverso lo standard internazionale B Impact Assessment, già adottato da oltre
40.000 aziende. Una società non ha bisogno di essere certificata da B Lab per esser
e una Società Benefit.
In Italia le B Corp® certificate sono tenute entro alcuni (2-3) anni dalla certificazio
ne a trasformarsi in Società Benefit per mantenere la certificazione stessa.
Che cosa è il “Beneficio Comune”?
Una società benefit deve essere utilizzata per raggiungere uno Beneficio Comune
, nonché per generare profitti per gli azionisti. In Italia, come in alcuni stati USA co
me Colorado e Delaware, è richiesto di indicare nello statuto un Beneficio Comune
Specifico e non solo uno generico. Il Beneficio Comune è definito dalla legge
come un materiale impatto positivo sulla società e sull’ambiente, misurato contro u
no standard di terza parte indipendente.
Tra le specifiche finalità di Beneficio Comune possono essere:
a)fornitura di beni o servizi a per cittadini a basso reddito / individui o comunità
svantaggiate; proteggere o ripristinare l’ambiente; migliorare la salute umana; pro
muovere le arti, le scienze o avanzamento delle conoscenze;
b)aumentare i flussi di capitale verso soggetti che creano un Beneficio Comune (in
vestimenti ad impatto).
Ci sono responsabilità specifiche per le Società Benefit?
Anche se ci sono molti vantaggi dall’operare come società benefit, non ci sono
particolari obblighi di conformità e di governance.
In Italia è richiesto dalla legge che tutte le società benefit nominino un “responsabile
dell’impatto” che è responsabile, assieme al management, di assicurare che la
società persegua il proprio scopo dichiarato di Beneficio Comune.
Inoltre, le Società Benefit devono presentare una relazione di Impatto che utilizza
uno standard di terze parti (ad esempio il B Impact Assessment di B Lab) per
valutare le performance della società per quanto riguarda i suoi impatti e il
Beneficio Comune prodotto.
La relazione deve presentare i contenuti indicati nella legge, deve essere completata
annualmente e resa disponibile al pubblico.
C’è un vantaggio nel diventare un B Corp® Certificata?
Per le Società Benefit ci sono indubbi vantaggi che derivano dall’ottenere lo status
di B Corp Certificata. Le Società Benefit non sono tenute a certificarsi come B
Corp ma la certificazione stabilisce che l’azienda soddisfa rigorosi standard di
performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza.
Questo facilita il soddisfacimento degli obblighi di trasparenza e reportistica e
segnala al mercato e al pubblico che la vostra azienda è socialmente responsabile e
impegnata a servire il bene comune.
Le B Corp certificate formano un dinamico network a livello globale e locale,
finalizzato a fare crescere i business che abbiano un impatto positivo e a promuove
re la diffusione di paradigmi economici più evoluti e rigenerativi. Le B Corp
certificate hanno fino dall’inizio promosso l’introduzione della legislazione sulle
Società Benefit e diffondono l’utilizzo degli strumenti di misurazione degli
impatti B impact Assessment per tutte le aziende, non solo le B Corp.
Quali documenti legali sono necessari per formare un Società Benefit?
Un Società Benefit è una società a tutti gli effetti e richiede il deposito di uno Statut
o che sia redatto secondo le specifiche indicazioni di legge. Per un esempio di
come redarre uno statuto di Società Benefit, potete fare riferimento allo statuto di
Nativa, prima Società Benefit costituita in Italia.
Ci sono dei requisiti specifici per lo Statuto di una Società Benefit?
La maggior parte delle informazioni sono quelle richieste per qualsiasi società (i no
mi dei fondatori, nome della società, indirizzo ecc).
Nello specifico, le Società Benefit devono specificare nei propri articoli che la soci
età è formata per fornire per un beneficio comune generico e deve indicare anche
una o più finalità di beneficio comune specifico, ovvero le specifiche modalità con
le quali la società si impegna a creare un benefico per la società.
Ringrazio per l’attenzione !
Maurizio Astuni maurizio.astuni@fastwebnet,it
Social HUB Genova www.socialhubgenova.it , info@socialhubgenova.it,
CoopUp di Social Hub Genova -  Impresa sociale 4.0 – Dalle SIAVS alle B Corp tutte le forme dell’Impresa sociale

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CoopUp di Social Hub Genova - Impresa sociale 4.0 – Dalle SIAVS alle B Corp tutte le forme dell’Impresa sociale

  • 1.
  • 2. L’INNOVAZIONE SOCIALE È intesa come la capacità di una società di affrontare e risolvere I problemi socio-ambientali che la affliggono. Le idee innovative e le persone, in quanto inserite in un contesto sociale possono rappresentare un motore di sviluppo e di cambiamento della comunit à stessa. I progetti di innovazione sociale sono quelli in cui i quattro pilastri della societ à ( P.A., imprese, terzo settore e singoli individui ) riescono ad interagire in modo coordinato per creare valore economico e al tempo stesso avere un alto impatto sociale.
  • 3. SOCIAL HUB GENOVA Laboratorio di ricerca e sviluppo. Incubatore di impresa per Idee Innovative ad alto impatto sociale. Un incubatore d’impresa finalizzato all’avvio di Start up Sociali ( SIAVS) .
  • 4. SOCIETÀ CONSORTILE SOCIAL HUB GENOVA Progetto Liguria Lavoro: Consorzio di cooperative Sociali Agevolazioni Ricerca e Sviluppo : Consulenza su bandi nazionali e comunitari per R & S Cooperativa il Laboratorio : coop sociale a e b , inserimento lavorativo giovani Nomos Consulting : Consulenza gestionale e societaria per avvio d’impresa Talent Garden Genova.: Coworking digitale e sostegno Startup Koinè : Ricerca e Consulenza sui fondi comunitari e politiche del territorio
  • 5. Il mercato della finanza d’impatto si consolida e si diversifica. Il Global Impact Investing Network ha intervistato, nel suo ultimo Annual Survey , 229 investitori che hanno asset per 228 miliardi di dollari e che, nel 2017, hanno investito 35 miliardi e hanno intenzione quest'anno di aggiungere un altro 8% di capitali. Risultati più che positivi se raffrontati anche al 2016 quando il totale degli asset era di 114 miliardi di dollari e capitale investito era di 22,1 miliardi. Crescono dunque i volumi degli investimenti a impatto sociale.
  • 6. I settori prevalenti sono servizi finanziari, energia e microcredito. Mentre le allocazioni sono cresciute attraverso tutti i settori e l'incremento è stato particolarmente forte nelle nicchie storicamente minori come educazione, cibo e agricoltura . La grande questione del settore resta la misurazione dell'impatto, dove viene messo in campo un mix di strumenti dalle metriche proprietarie a informazioni qualitative. ancora il 76% degli investitori traccia le performance rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile, fissati dalle Nazioni Unite.
  • 7. Imprese ad impatto sociale ° Startup innovativa a vocazione sociale • Impresa sociale , recentemente rivista dalla legge 112/2017 • Benefit corporation
  • 8. Riduzione del welfare statale Tecnologie a costo decrescente Sviluppo della finanza d'impatto e del crowdfunding Arrivo delle benefit corporation
  • 9. Le startup innovative a vocazione sociale (SIAVS ) sono : società di capitale anche sotto forma di cooperative, le cui azioni o quote non de vono essere quotate sul mercato regolamentato in grado di dar vita ad una attività ch e produca beni o servizi utilizzando l’innovazione tecnologica e in possesso dei seg uenti requisiti: * Imprese nuove o con meno di 5 anni di attività. * Sede principale in Italia; * Fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro; * Non devono distribuire utili; * Hanno come oggetto sociale uno dei settori sociali individuati dalla discipli=na dell ’impresa sociale (l. 155/2006, art. 2 comma 1) . * Non devono essere il frutto di una fusione, scissione societaria o cessione di un'azi enda o di ramo di azienda;
  • 10. I settori ammessi alle agevolazioni per le SIAVS sono: Assistenza sociale o sanitaria Educazione, istruzione e formazione Tutela ambiente e ecosistema Valorizzazione del patrimonio culturale Turismo sociale Formazione universitaria e post-universitaria; Ricerca ed erogazione di servizi culturali Formazione extra-scolastica, al fine di evitare la dispersione scolastica Servizi strumentali alle imprese sociali.
  • 11. Le Siavs possono essere uno strumento di sintesi , ben supportato da agevolazioni fis cali, finanziarie e societarie già previste per le “normali” startup , ma anche in grado di trovare: * altre forme di sostegno finanziario nel crowdfunding ( donation , reward ed equity) e nei capitali pazienti dell’ impact investing * interessanti sinergie sia con le Benefit Corporation che con imprese sociali, dando origine a realtà ibride capaci di far convivere l’innovazione tecnologica e la vocazione sociale e realizzare in tempi brevi progetti sostenibili e a impatto sociale Punto nevralgico la valutazione e rendicontazione dell’impatto sociale, per cui si possono usare diverse metodologie :
  • 12. • Modelli logici (Logframe, Impact Value Chain e Theory of Change) Tali metodi configurano un approccio alla valutazione qualitativa degli impatti e si basano su ricostruzione ed illustrazione grafica dei nessi causali che connettono i vari punti della “caten valore sociale. L’output di tale sforzo valutativo è, quindi, rappresentato da un framework ca di “raccontare” il funzionamento di un programma o di un’intera organizzazione, illustrando maniera estremamente intuitiva il processo di ottenimento degli impatti attesi a partire dagl input utilizzati per attuare il cambiamento sociale • Cost-effectiveness Analysis (CEA) La caratteristica distintiva di tale metodo è quella di esprimere gli outcome sociali in unità naturali, quali, ad esempio, il numero di anni di vita guadagnati o di decessi evitati • Cost-Benefit Analysis (CBA) Il processo di valutazione in questo caso restituisce una misura dei benefici netti, calcolati co differenza fra il valore monetario dei benefici generati dal progetto o dall’organizzazione ed i relativi costi o, alternativamente, come ratio, in cui si mettono a rapporto i flussi di benefici attualizzati ed i costi • Metodi sperimentali, quasi-sperimentali ed approccio controfattuale Essi rappresentano un “must” o “gold standard” della ricerca valutativa e del program assess e prevedono l’esecuzione di test ed esperimenti al fine di comparare un caso osservabile ed caso ipotetico ed astratto (il c.d. “controfattuale”), per isolare l’effetto netto dell’intervento una data variabile d’interesse e dimostrare l’esistenza di un nesso causale fra progetto messo atto e impatti indotti
  • 13. Metodologia SROI L’approccio scelto per l’identificazione, validazione e monetizzazione degli im patti degli investimenti, può fare riferimento al modello di calcolo del Social Return On Investment, promosso dallo SROI Network, che si propone di misurare il valore sociale, e quindi non finanziario ma intangibile, generato dalle risorse investite in un progetto. Perché lo SROI è oggetto di tanto successo ed è tanto dibattuto? Lo SROI traduce il valore sociale in indicatori economici quantificabili; ma risulta essere anche una delle metodologie più complesse e richiede un cospicuo numero di risorse per la sua realizzazione. Nonostante la sua complessità, lo SROI è comunque diventato lo strumento privilegiato di una serie di governi (soprattutto anglosassoni) e di responsabili politici, proprio grazie al suo essere in grado non solo di quantificare il valore sociale, ma anche di attribuirgli un valore monetario. Questa caratteristica distingue lo SROI da tutti gli altri approcci.
  • 14. La metodologia si basa su 7 principi chiave, che prevedono: •il coinvolgimento degli stakeholder •la comprensione dei cambiamenti in atto •la valutazione degli avvenimenti rilevanti •la “materialità” dell’impatto, •la veridicità, la trasparenza e la verifica finale dei risultati
  • 15. Le fasi del processo sono 5: 1.identificazione del contesto e individuazione degli stakeholder chiave. 2.mappatura dei risultati, condotta con l’obiettivo di individuare, e quindi monetizzare, gli impatti direttamente riconducibili ai progetti realizzati, senza considerare gli impatti più qualitativi o quelli relativi a beneficiari indiretti delle iniziative; 3. verifica e monetizzazione dei risultati, che prevede la misurazione dei cambi amenti individuati nella fase precedente, attraverso opportune approssimazioni finanziarie che permettano di monetizzarli; 4.valutazione effettiva dell’impatto sociale, che prevede di determinare la percentuale del risultato ottenuto attribuibile a fattori esterni oppure all’attività di altre organizzazioni e persone non operanti per conto del progetto finanziato e di valutare la durata nel tempo dei risultati; 5. calcolo dell’impatto sociale realizzato, come rapporto tra il valore generato e il valore dell’investimento
  • 16. In sintesi Le SIAVS SONO STARTUP INNOVATIVE COME LE ALTRE , CON L’ONERE AGGIUNTIVO DI a) REDIGERE IL DOCUMENTO DI DESCRIZIONE DELL’I MPATTO SOCIALE (in coerenza con le linee guida del MISE del 21.1.2015) IN SEDE DI COSTITUZIONE b) PREDISPORRE IL REPORT DELL’IMPATTO SOCIALE I N OGNI BILANCIO D’ESERCIZIO MA GRAZIE A QUESTO ONERE AGGIUNTIVO POSSONO ACCEDERE AI FONDI DELLA FINANZA D’IMPATTO !!!
  • 17. La nuova impresa sociale L’impresa sociale è l’ente del Terzo setto­re specificamente congegnato dal legislatore per lo svol­gimento di attività imprenditoriale di interesse generale; per tale motivo l’impresa sociale non può che svolgere at­tività di impresa in forma esclusiva o prevalente nei set­tori di cui all’art. 2 del d.lgs. 112/2017. Ciò non vale per gli altri ETS, anche se ad essi non è in principio impedito l’esercizio di impresa. Emerge tuttavia da vari passaggi della normativa, e non solo dalle sue disposizioni fiscali, come il legislatore spinga affinché gli enti del Terzo set­tore che svolgono attività in forma imprenditoriale assumano la veste particolare dell’impresa sociale. Ciò detto, il pluralismo delle forme esiste anche all’interno dell’im­presa sociale. In questa sede ci occuperemo di impresa sociale, come srl/ Spa o cooperativa sociale.
  • 18. L’impresa sociale potrà infatti essere costi­tuita in una qualsiasi forma giuridica, sicché sarà possibile avere una fondazione impresa sociale, una società impre­sa sociale, nonché, naturalmente, una società cooperativa i mpresa sociale (che non è soltanto la cooperativa sociale di cui alla legge 3 81/91), come pure un’associazione im­presa sociale, che tuttavia, per diver se ragioni, sarà sicu­ramente una figura residuale. Un secondo tema di analisi riguarda l’allargamento dei set­tori di attività, ed è questo il primo dei profili, seguendo l’ordine delle norme, che forse più rileva in chiave di sviluppo dell’impresa sociale. Dai dodici campi di attività individuati dal d.lgs. n. 155/2006 si passa infatti ai ventuno campi di attività di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 112/2017, che sono peraltro stati rivisitati rispetto al passato.
  • 19. a) interventi e servizi sociali; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie d) educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • 20. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione , di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;
  • 21. q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
  • 22. Terzo elemento di novità, e possibile fattore di sviluppo dell’impresa sociale, è quello relativo all’allentamento dei vincoli alla distribuzione di utili. Oggi è infatti consen­tito all’impresa sociale utilizzare parte dell’avanzo di gestione – il 50% degli utili o avanzi di gestione annuali de­dotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti – per rivalutare il capitale sociale oppure per remunera­re il capitale sociale conferito dai soci entro i limiti espressi nell’articolo 2514 c.c. I dividendi non possono essere distribuiti in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  • 23. Quarto aspetto è quello riguardante la pro­prietà e il controllo dell’ impresa sociale. Su questo tema sono cambiate sostanzialmente due cose: la prima riguar­da il fatto che è stato chiarito che rappresentanti di en­ti pubblici e di enti privati lucrativi possono partecipare all’organo di amministrazione dell’impresa sociale, cioè a seconda dei casi al consiglio direttivo o al consigli o di amministrazione. Ciò è consentito entro due limiti: il pri­mo è che rappresentanti di enti lucrativi ed enti pubbli­ci non possono assumere la presidenza dell’impresa sociale; il secondo è che enti lucrativi ed enti pubblici non possono avere il controllo dell’impresa sociale e dunque la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione.
  • 24. Il quinto punto riguarda l’intensifi­cazione dei controlli interni. In precedenza, l’obbligo di nominare un organo di controllo interno, cioè un collegio sindacale, scattava solo superati determinati parametri, mentre adesso tutte le imprese sociali devono avere un or­gano di controllo interno. Tali controlli interni dovranno essere effettua­ti da sindaci che hanno i requisiti di professionalità indi­cati dal Codice Civile per i sindaci delle società per azioni. Il sesto punto riguarda la tutela del lavoro, che nell’impresa sociale si attua attraverso diver­se disposizioni. ; di particolare interesse è l’obbligo del rapporto massimo di 1 a 8 tra la minor re­tribuzione e la maggior retribuzione, che costituisce una norma che oggi a livello europeo è sempre più impie­gata. Una maggiore attenzione per i controlli esterni e la pro­mozione dell’auto-controllo sulla base del modello coo­perativo costituisce il settimo elemento di novità . La normativa sul controllo pubblico dell’impresa sociale si è rafforzata rispetto al passato, anche se occor­rerà anche in questo caso un decreto ministeriale che fac­ci a chiarezza su come effettivamente si svolgeranno i con­trolli e sui contenuti del rel ativo verbale – strumento che è stato ripreso dal d.lgs. 220/2002 sulle cooperative.
  • 25. L’ottavo punto è relativo agli incentivi. Da sempre si so­stiene che uno dei problemi per cui lo strumento dell’im­presa Sociale non riusciva a decollare era quello relativo ai mancati incentivi . Ora questi incen­tivi sono stati introdotti e riguardano vari aspetti e profi­li correla ti: un primo incentivo è alla patrimonializzazione dell’impresa sociale e all’investi mento nelle attività di interesse generale, che è frutto della de-tassazione degli utili reinvestiti nell’attività. Inoltre incentivi alla capitalizzazione dell’impresa sociale (art. 18, comma 2 e ss.) che riguardano la possibilità di detrarre o dedurre, a seconda dei casi, dal reddito s omme investite nel capitale sociale di società imprese sociali o nel patrimonio di f ondazioni imprese sociali. Inoltre l’accesso ai finanziamenti agevolati del fondo da 223 mi­lioni che però non è contenuto nel d. lgs. 112/2017, ma in un altro provvedimento.
  • 26. Cos’è una Società Benefit (denominazione in Italia) o Benefit Corporation (denominazione in USA e nel resto del mondo)? Una Società Benefit è una nuova forma giuridica d’impresa che consente ad una azienda for profit di bilanciare un beneficio pubblico con gli utili degli azionisti. A differenza di una società tradizionale, che ha come finalità esclusiva la distribuzione di dividendi ad azionisti e investitori, gli amministratori di una società benefit hanno l’obbligo di bilanciare gli interessi degli azionisti, l’interesse del pubblico e gli interessi delle altre parti interessate (ad esempio dipendenti e altri stakeholder).
  • 27. Quali tipi di società possono essere Società Benefit? Secondo la specifica normativa sulle società benefit (l. 28.12.2015, n. 208, commi 376-384) tutti i tipi societari previsti dal codice civile possono utilizzare il modello della società benefit. Dunque, possono modificare il proprio atto costitutivo/statuto, inserendo nell’oggetto sociale gli scopi di beneficio comune generale (operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti degli stakeholder) e specifico (il perseguimento una o più specifiche finalità di beneficio comune) previsti dalla legge, tutte le imprese che esercitano la loro attività sotto forma di società a scopo di lucro (art. 2247 c.c.). Le Cooperative Sociali e le imprese possono diventare Società Benefit? Cooperative sociali e imprese sociali: non ci sono previsioni espresse a riguardo, ma da un esame della disciplina al momento si tende ad escludere la compatibilità del modello SB con le cooperative di solidarietà sociale disciplinate dalla legge 381 del 1991.
  • 28. Le Startup Innovative possono diventare Società Benefit? Startup innovative: non ci sono previsioni espresse a riguardo, ma interpretando i dispositivi normativi, una startup innovativa dovrebbe poter adottare il modello del la SB. La disciplina sulle startup innovative richiede l’utilizzo della forma giuridica di una società di capitali, anche cooperativa, non quotata, ed il rispetto di tutti i requisiti in dicati dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (e successive modifiche). Il modello della SB rappresenta un modello organizzativo alternativo ma sempre riferibile alle società di capitali e cooperative, quindi una SB (ad esempio una S.p.A. SB o una S.r.l. SB), se ha i requisiti richiesti dalla legge che regola le startup, può essere iscritta nel registro delle startup innovative.
  • 29. Benefit Corporation / Società Benefit” e “B Corp®” sono la stessa cosa? Le Benefit Corporation sono spesso indicate come “B Corp”, ma è importante fare una distinzione tra una “Società Benefit” e una “B Corp®”, che deve essere Certificata da B Lab. Una “Benefit Corporation” esiste secondo il diritto di un certo paese più o meno co me qualsiasi altra società. Una “B Corp® Certificata” è una società che è stata certificata dalla organizzazion e non profit B Lab, soddisfa rigorosi standard di scopo, responsabilità e trasparenza e deve raggiungere gli obiettivi di performance determinati da B Lab e misurati attraverso lo standard internazionale B Impact Assessment, già adottato da oltre 40.000 aziende. Una società non ha bisogno di essere certificata da B Lab per esser e una Società Benefit. In Italia le B Corp® certificate sono tenute entro alcuni (2-3) anni dalla certificazio ne a trasformarsi in Società Benefit per mantenere la certificazione stessa.
  • 30. Che cosa è il “Beneficio Comune”? Una società benefit deve essere utilizzata per raggiungere uno Beneficio Comune , nonché per generare profitti per gli azionisti. In Italia, come in alcuni stati USA co me Colorado e Delaware, è richiesto di indicare nello statuto un Beneficio Comune Specifico e non solo uno generico. Il Beneficio Comune è definito dalla legge come un materiale impatto positivo sulla società e sull’ambiente, misurato contro u no standard di terza parte indipendente. Tra le specifiche finalità di Beneficio Comune possono essere: a)fornitura di beni o servizi a per cittadini a basso reddito / individui o comunità svantaggiate; proteggere o ripristinare l’ambiente; migliorare la salute umana; pro muovere le arti, le scienze o avanzamento delle conoscenze; b)aumentare i flussi di capitale verso soggetti che creano un Beneficio Comune (in vestimenti ad impatto).
  • 31. Ci sono responsabilità specifiche per le Società Benefit? Anche se ci sono molti vantaggi dall’operare come società benefit, non ci sono particolari obblighi di conformità e di governance. In Italia è richiesto dalla legge che tutte le società benefit nominino un “responsabile dell’impatto” che è responsabile, assieme al management, di assicurare che la società persegua il proprio scopo dichiarato di Beneficio Comune. Inoltre, le Società Benefit devono presentare una relazione di Impatto che utilizza uno standard di terze parti (ad esempio il B Impact Assessment di B Lab) per valutare le performance della società per quanto riguarda i suoi impatti e il Beneficio Comune prodotto. La relazione deve presentare i contenuti indicati nella legge, deve essere completata annualmente e resa disponibile al pubblico.
  • 32. C’è un vantaggio nel diventare un B Corp® Certificata? Per le Società Benefit ci sono indubbi vantaggi che derivano dall’ottenere lo status di B Corp Certificata. Le Società Benefit non sono tenute a certificarsi come B Corp ma la certificazione stabilisce che l’azienda soddisfa rigorosi standard di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza. Questo facilita il soddisfacimento degli obblighi di trasparenza e reportistica e segnala al mercato e al pubblico che la vostra azienda è socialmente responsabile e impegnata a servire il bene comune. Le B Corp certificate formano un dinamico network a livello globale e locale, finalizzato a fare crescere i business che abbiano un impatto positivo e a promuove re la diffusione di paradigmi economici più evoluti e rigenerativi. Le B Corp certificate hanno fino dall’inizio promosso l’introduzione della legislazione sulle Società Benefit e diffondono l’utilizzo degli strumenti di misurazione degli impatti B impact Assessment per tutte le aziende, non solo le B Corp.
  • 33. Quali documenti legali sono necessari per formare un Società Benefit? Un Società Benefit è una società a tutti gli effetti e richiede il deposito di uno Statut o che sia redatto secondo le specifiche indicazioni di legge. Per un esempio di come redarre uno statuto di Società Benefit, potete fare riferimento allo statuto di Nativa, prima Società Benefit costituita in Italia. Ci sono dei requisiti specifici per lo Statuto di una Società Benefit? La maggior parte delle informazioni sono quelle richieste per qualsiasi società (i no mi dei fondatori, nome della società, indirizzo ecc). Nello specifico, le Società Benefit devono specificare nei propri articoli che la soci età è formata per fornire per un beneficio comune generico e deve indicare anche una o più finalità di beneficio comune specifico, ovvero le specifiche modalità con le quali la società si impegna a creare un benefico per la società.
  • 34. Ringrazio per l’attenzione ! Maurizio Astuni maurizio.astuni@fastwebnet,it Social HUB Genova www.socialhubgenova.it , info@socialhubgenova.it,