1. Lezione n. 2
Tecnico dei processi innovativi
per le PMI
PRINCIPALI TECNICHE DI RIDUZIONE DEI CONSUMI E
RISPARMIO ENERGETICO
Ing. Elena De Toni
MARZO 2011
14 MARZO 2011 Tecnico dei processi innovativi per le PMI in ambito
energetico ed ambientale - Lezione n. 2 – Elena De Toni
2. Programma della lezione
- Politiche energetiche e azioni corrispondenti
- Isolamento termico, unità di misura
- Applicazioni ai materiali ed esercizi
- Quadro normativo dal punto di vista della gestione efficiente
delle risorse energetiche
- Efficienza energetica negli edifici: come ottenerla
- Glossario
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3. Il risparmio energetico
Gli obiettivi del risparmio energetico
A_ Ridurre i consumi delle risorse energetiche fossili (petrolio,
carbone, metano). Da queste proviene circa l’80% del consumo
primario di energia. Il rischio è l’esaurimento di tali fonti.
B_ Ridurre l’inquinamento atmosferico.
C_ Ridurre la concentrazione di gas serra, responsabili del
surriscaldamento terrestre.
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4. Il risparmio energetico
Politiche di risparmio energetico - edifici
Le politiche di risparmio energetico sono mirate, innanzitutto, a
migliorare l’isolamento termico degli edifici e ad incentivare l’utilizzo
di tecnologie ad alta efficienza (“diminuisco il fabbisogno di energia
e ne ottimizzo l’utilizzazione”).
Gli accorgimenti bioclimatici sono le misure più elementari di
risparmio energetico e le meno costose.
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5. Il risparmio energetico
Azioni per il risparmio energetico
- Valutazione delle condizioni climatiche locali
- Progettazione secondo criteri bioclimatici
- Isolamento termico dell’edificio
- Tecnologie ad alta efficienza (caldaie a condensazione, pompe di
calore, apparecchi a basso consumo, ecc.)
- Impiego di tecnologie che sfruttano energie da fonti rinnovabili
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6. Il risparmio energetico
Low energy
Un edificio che tiene conto di tutti questi accorgimenti è detto
“edificio a basso consumo energetico”.
-Edificio a basso consumo: fabbisogno termico 30-70 kWh/mq*anno
-Edificio convenzionale: il doppio
-Per ottenere un edificio con queste caratteristiche l’isolamento
termico dev’essere molto efficace:
-U involucro < 0.2 W/mqK U vetri < 1 W/mqK
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7. I parametri del risparmio
energetico
Calore, Potenza termica, Calore specifico
Calore (Q) : energia termica
Unità di misura Caloria = quantità di energia termina necessaria per
aumentare di un grado kelvin la temperatura di un grammo d’acqua
Potenza Termica (W): energia termica scambiata nell’unità di tempo
W=Q/t
Unità di misura watt (1Kcal/h=1,16W)
Calore specifico (Ce) di un materiale: quantità di energia termica
necessaria per innalzare di un grado kelvin la temperatura di un
grammo di materiale
Unità di misura J/g K
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8. I parametri del risparmio
energetico
Capacità, resistenza termica
Capacità (C): quantità di calore necessaria per innalzare di un grado
kelvina la temperatura di un corpo di massa m
C=m*Ce
Unità di misura J/K
Resistenza Termica (R) resistenza al passaggio di calore da un
elemento più caldo a uno più freddo. La resistenza termica totale di
una parete è data dalla somma delle resistenze incontrate dal flusso
di calore lungo il percorso. I materiali offrono una diversa resistenza al
passaggio di calore, in funzione dello spessore del materiale e della
facilità del materiale a trasmettere calore (trasmittanza). La
trasmittanza dipende dalla conducibilità del materiale, che a sua
volta dipende da porosità (densità) e contenuto igrometrico.
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9. I parametri del risparmio
energetico
Resistenza termica R e Trasmittanza termica U
Riferimento: UNI EN ISO 6946/99
Resistenza Termica
R=s/λ (m2K / W)
Dove s è lo spessore (m),
λ è la conducibilità termica del materiale (W/mK)
Trasmittanza Termica
U = 1 / Rt (W / m2K)
Generalmente per valutare il comportamento di una parete come
“barriera termica” si utilizza la TRASMITTANZA GLOBALE INTERNO –
ESTERNO (U).
U misura la quantità di calore per unità di tempo (potenza) che passa
attraverso 1 mq di involucro quando tra le due facce vi sia una
differenza di temperatura di 1 K
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10. I parametri del risparmio
energetico
Trasmittanza termica U e flusso di calore Q
Trasmittanza Termica
U = 1 / Rt (W / m2K)
U, quindi, è il coefficiente che permette di calcolare il flusso di calore
che attraversa un involucro di superficie A, quando c’è una differenza
di temperatura tra l’aria interna (Ti) e l’aria esterna (Te)
Flusso di calore
Q/t= U x A x (Ti-Te) (W)
Calore complessivo
Q=U x A x (Ti-Te) x t (J)
(tempo misurato in secondi)
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11. I parametri del risparmio
energetico
Esercizio – parte 1
Data una parete costituita da tre materiali stratificati, ciascuno di
trasmittanza pari a:
A: 40 W/m2K (2 cm di intonaco)
B: 0,42 W/m2K (8 cm di polistirene)
C: 1,50 W/m2K (30 cm di laterizio porizzato)
D: 40 W/m2K (2 cm di intonaco)
Calcolare la trasmittanza totale.
NB: questo valore non tiene conto di due coefficienti “correttivi”, che
misurano l’adduzione del calore dall’aria all’elemento e
dall’elemento all’aria, detti “coefficienti di adduzione interna ed
esterna” (W/mqK)
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12. I parametri del risparmio
energetico
Esercizio – parte 2
La temperatura interna è pari a 20°C
La temperatura esterna è pari a 0°C
La parete ha una superficie complessiva di 15 mq
2_ Calcolare il flusso di calore che attraversa la superficie per unità di
tempo.
3_Calcolare l’energia termica dispersa in 24 ore
1 kWh = 3,6x106 J (usata per l’elettricità)
1 kcal = 4186,8 J (usata per gli scambi termici)
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13. I parametri del risparmio
energetico
Massa volumica, conduttività termica, calore specifico
Massa Volumica ρ (kg/mc)
Conduttività termica λ (W/mK)
Calore specifico c (KJ/kgK)
Tabelle casaclima
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14. I parametri del risparmio
energetico
Precisazioni
Conduttività termica di riferimento (λ0 )
Conduttività termica di calcolo (λ)
λ > λ0
Il valore utilizzato per il calcolo tiene conto delle condizioni peggiorative
esistenti in opera rispetto alle condizioni ottimali di laboratorio.
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15. I parametri del risparmio
energetico
Precisazioni
Laboratorio:
- Campioni nuovi
- Manipolazione accurata
- Condizioni ambientali controllate e stabili
In opera:
- trasporto
- errori messa in opera
- decadimento delle prestazioni nel tempo
- sollecitazioni esterne
- umidità
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16. I parametri del risparmio
energetico
Tabelle
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17. I parametri del risparmio
energetico
Esercizio
Calcolare la resistenza termica R e la trasmittanza U della parete
perimetrale così realizzata:
Coefficiente di adduzione esterna: s/λ=0.125 m2K/W
Intonaco esterno 0.02 m, λ=0.87 W/mk
Mattoni semipieni 0.12 m, λ=0.58
Fiocchi di cellulosa 0.06 m λ=0.045
Blocchi porizzati 0.25 m λ=0.29
Intonaco interno 0.02 m λ=0.85
Coefficiente di adduzione interna: s/λ=0.040 m2K/W
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18. I parametri del risparmio
energetico
Alcuni parametri di riferimento…
Passivhausinstitut di Darmstad
Parametri di un edificio definibile come Passivhaus:
Fabbisogno termico per riscaldamento inferiore a 15 kWh/mq anno
Energia totale utilizzata comprensiva del fabbisogno termico invernale:
42 kWh/mq anno
Trasmittanza termica globale dell’involucro (U) < 0,15 W/mqK
Trasmittanza termica globale dei serramenti < 0,8 W/mqK
Assenza di ponti termici
Altro…
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19. I parametri del risparmio
energetico
Sperimentiamo…
http://www.isolparma.it/calcoloresistenza/calcola.asp
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20. Il risparmio energetico
Perché puntare sull’isolamento termico
L’isolamento termico è una misura di risparmio energetico efficace ed
economica.
- Permette di recuperare in pochi anni i costi d’investimento, tramite
il risparmio ottenuto.
- la vita dei materiali termoisolanti è mediamente più lunga rispetto
agli impianti (NB: attenzione alla messa in opera e ad adeguate
valutazioni progettuali da valutare caso per caso).
- una buona coibentazione consente di installare impianti meno
potenti e permette di ottenere un risparmio indiretto.
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21. Esercizio - confronto
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22. Esercizio - confronto
Trasmittanze termiche limite dal 2010 – D.lgs. 311/2006
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23. Esercizio - confronto
Interventi su edificio per migliorare l’isolamento termico
Fonte: ANIT
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24. Inquadramento normativo
Procedure legislazione italiana
- la legge indica l’obiettivo da raggiungere (ad es. : risparmiare energia
negli edifici)
- il decreto fissa il regolamento che rende applicabile la legge (es.
trasmittanza massima)
- le norme UNI indicano le modalità di calcolo (come calcolare U)
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25. Inquadramento normativo
Legge 373/1976
A seguito della crisi energetica del ’73 e dei primi segnali di degrado
ambientale dovuto all’inquinamento atmosferico, venne promulgata la
prima legge italiana per il risparmio energetico, dettante “Norme per il
contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici”: fu la
prima legge che impose di limitare i consumi di energia per il
riscaldamento invernale negli edifici civili.
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26. Inquadramento normativo
D.P.R. 1052/1977
Per regolamentare l’esecuzione della legge 373/1976, il 28/06/77 uscì il
D.P.R. n.1052.
Il D.P.R. impose, per edifici nuovi o ristrutturati, la redazione di una
relazione tecnica su edificio e impianto termico, rendendo obbligatoria la
figura del termotecnico anche per piccoli impianti.
Parametri fondamentali:
numero di gradi giorno: è una caratteristica della località in esame e
rappresenta la rigidità della stagione di riscaldamento, sia in termini di
temperatura che di lunghezza. (pubblicazione dei GG per tutti i comuni
italiani con la legge n.10/91 e il D.P.R. n. 412/93)
La scelta della zona climatica (da A a F) è fatta in base al numero dei
gradi giorno della località in esame.
Rende obbligatorio l’isolamento delle tubazioni e pone limiti sul
funzionamento degli impianti
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27. Inquadramento normativo
Piano energetico nazionale
Approvato alla fine degli anni ‘80, pone i seguenti obiettivi:
-Risparmio energetico
-Protezione dell’ambiente e salute dell’uomo
-Sviluppo delle risorse nazionali
-Diversificazione, per provenienza e tipo, delle fonti energetiche
-Maggiore competitività del sistema produttivo
Per rendere operativo il P.E.N. furono emanate le leggi n. 9 e 10 del 1991.
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28. Inquadramento normativo
Leggi 9/1991, 10/1991
La legge n. 9 detta norme in campo istituzionale, in campo di centrali
idroelettriche, elettrodotti, idrocarburi, geotermia, autoproduzione
dell’energia elettrica, fisco.
La legge n. 10 si occupa di uso razionale dell’energia, risparmio
energetico, sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
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29. Inquadramento normativo
L. 10/1991
“Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia”. Gazzetta Ufficiale n. 10 del 16 gennaio 1991
L. 373/76 abrogata.
La 10/91 si occupa di uso razionale di energia
A: nell’edilizia, tramite
- incentivi all’uso delle fonti rinnovabili e di fonti assimilate
(cogenerazione, recupero d’energia, ecc.).
- attenzione a climatizzazione e illuminazione
- contributi a sostegno di interventi per il miglioramento dell’efficienza
energetica (coibentazione, nuovi generatori, pompe di calore,
cogenerazione, impianti fotovoltaici, trasformazione da impianti
centralizzati a individuali, illuminazione ad alto rendimento, ecc.).
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30. Inquadramento normativo
L. 10/1991
B_ Nelle industrie con rilevanti consumi di energia, viene definita la figura
del “ responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia”
(art.19).
NB: interviene sulle decisioni condominiali, in deroga a quanto previsto
dal codice civile
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31. Inquadramento normativo
L. 10/1991
“Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o
assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree,
il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di
prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti
rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata
di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di
scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali,
nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in
prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e
nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli
impianti.
L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di
pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle
opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle
opere pubbliche.”
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32. Inquadramento normativo
L. 10/1991
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
(…) sono emanate norme per il contenimento dei consumi di energia,
riguardanti in particolare progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle
zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonché periodi di
accensione degli impianti termici; temperatura massima dell'aria negli
ambienti degli edifici durante il funzionamento degli impianti termici; rete di
distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di
stoccaggio delle fonti di energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte
degli operatori pubblici e privati per le finalità di cui all'articolo 1
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33. Inquadramento normativo
L. 10/1991
Prevede contributi in conto capitale per i seguenti interventi:
coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non
inferiore al 20 per cento
installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento
installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria
o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la
copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico dell'impianto
installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia
elettrica e di calore
installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; per tali
interventi il contributo può essere elevato fino all'80 %
installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei
consumi di calore
trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a
gas
installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento
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34. Inquadramento normativo
L. 10/1991
Energy manager (vd lezione n. 1)
Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
“Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile,
terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo
di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di
petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di
petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia”
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35. Inquadramento normativo
L. 10/1991 - estratti
Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore (…), l'assemblea di condominio decide a
maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione (…)
devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola
unità immobiliare.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di
soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od
economica.
Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in
doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui
agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione
tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza
alle prescrizioni della presente legge.
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36. Inquadramento normativo
L.10/1991 e DPR 412/93 (integrato dal D.P.R. 551/99)
- entra in gioco l’impianto e il fabbisogno di energia, utile e primaria,
dell’edifico
- si prevedono limiti su rendimento di termico utile dei generatori, al 100% e al
30% del carico
- si prevedono operazioni di manutenzione e verifica, con controlli del
rendimento di combustione
- obbligo dei libretti di centrale e di impianto
- previsto il responsabile dell’impianto
- si precisano i limiti di esercizio dell’impianto
- obbligo termoregolazione e divisione in zone per edifici a più unità
- si rende necessaria la verifica termo-igrometrica delle pareti per
evitare la condensa superficiale e interstiziale.
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37. Inquadramento normativo
L.10/1991 e DPR 412/93 (integrato dal D.P.R. 551/99)
Rispetto alla L.373, la L.10 si preoccupa di come è fatto l’impianto, imponendo
delle scelte adeguate tramite il controllo del rendimento globale. Inoltre
dovendo valutare i consumi energetici si deve tener conto degli apporti gratuiti
dovuti al sole, alle persone e ai carichi interni elettrici.
Il D.P.R. 551/99 specifica le modalità di controllo sugli impianti da parte di
Comuni e Province, l’obbligatorietà della “prova fumi” e le modalità di
compilazione del libretto d’impianto.
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38. Inquadramento normativo
DPR 412/93
rendimento globale : è il rapporto tra l’energia utile per la climatizzazione invernale e
l’energia primaria (compresa quella elettrica) inserita in centrale termica. I consumi
elettrici sono corretti secondo l’equivalenza:
(1 kWh)el = (10 MJ)term
Infatti il rendimento dovrà tener conto delle perdite del sistema di produzione,
di distribuzione e di emissione.
fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione invernale (FEC): è la
quantità di energia primaria globalmente richiesta per la climatizzazione invernale.
fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale (FEN)
(KJ/m3GG): si ricava dal FEC dividendo per il volume riscaldato e il numero dei gradi
giorno della località. Il calcolo del FEC e FEN viene fatto secondo le indicazioni di
varie norme UNI (le più importanti: 10344, 10379).
coefficiente volumico di dispersione termica per trasmissione (Cd): potenza termica
dispersa attraverso le pareti per unità di gradiente termico e unità di volume
riscaldato (W/mc*°C)
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39. Inquadramento normativo
Direttiva 2002/91/CE – 16 dic. 2002
Art. 1 – Obiettivo
L'obiettivo della presente direttiva è promuovere il miglioramento del
rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle
condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto
riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi.
Rendimento energetico (Energy performance)=
“quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa
essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard
dell'edificio, compresi, tra gli altri, il riscaldamento, il riscaldamento
dell'acqua, il raffreddamento, la ventilazione e l'illuminazione”
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40. Inquadramento normativo
Direttiva 2002/91/CE
Punti chiave:
• Metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli
edifici
• Certificazione energetica degli edifici
• Ispezione periodica degli impianti
Agli stati membri (e/o regioni e province autonome) spetta la
determinazione/applicazione dei requisiti minimi di rendimento energetico
degli edifici (di nuova costruzione ed esistenti di grande metratura
sottoposti a importanti ristrutturazioni)
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41. Inquadramento normativo
Direttiva 2002/91/CE
Il Rendimento energetico (energy performance) è espresso da uno o più
parametri, calcolati tenendo conto di:
• coibentazione,
• caratteristiche tecniche e di installazione,
• progettazione e posizione in relazione agli aspetti climatici,
• esposizione al sole e influenza delle strutture adiacenti,
• esistenza di sistemi di generazione propria di energia,
• clima degli ambienti interni.
Può fornire un’indicazione per il valore delle emissioni di CO2.
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42. Inquadramento normativo
Direttiva 2002/91/CE
Come si calcola il rendimento energetico?
Pur potendo differenziarsi a seconda dell’ambito geografico, deve seguire
un’impostazione comune, con l’obiettivo di creare un contesto omogeneo
per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e
di introdurre un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare
comunitario.
A tale scopo si propone l’Attestato di certificazione energetica,
“un documento riconosciuto dallo Stato membro o da una persona
giuridica da esso designata, in cui figura il valore risultante dal calcolo
del rendimento energetico di un edificio”
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43. Inquadramento normativo
Direttiva 2002/91/CE
L’Attestato di certificazione energetica deve contenere:
• Valore del rendimento energetico risultante dal calcolo
• Valori di riferimento (quali i requisiti minimi di legge e quelli relativi allo
stock edilizio) con i quali il consumatore possa effettuare il confronto
• Raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in
termini di costi-benefici
• In fase di costruzione/compravendita/locazione deve essere messo a
disposizione del proprietario/acquirente/locatario
• Vale al massimo 10 anni
• Deve essere esposto al pubblico negli edifici pubblici con superficie
superiore ai 1000 mq
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44. Inquadramento normativo
Direttiva 2002/91/CE
Confronto con i valori di riferimento
L’indice con cui va espressa la prestazione energetica dell’edificio è il
fabbisogno energetico annuale per unità di superficie calpestabile,
espresso in kWh/(m2 anno).
Il confronto con i valori di riferimento dovrebbe consentire la classificazione
dell’edificio dal punto di vista delle prestazioni energetiche.
MA:
Resta il problema di reperire informazioni attendibili sugli indici di
riferimento, soprattutto per il periodo estivo
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45. Inquadramento normativo
Direttiva 2002/91/CE
Proposta di etichetta energetica
requisito minimo edifici nuovi (es. la provincia
di Trento ha adottato il valore di riferimento
pari a 45 kWh/mq*anno per il riscaldamento
invernale)
valore medio edifici esistenti (stock edilizio)
(la provincia di Trento ha adottato il valore di
riferimento pari a 155 kWh/mq*anno per il
riscaldamento invernale)
Classificazione degli edifici:
• Sulla base di un calcolo (asset
rating)
• Sulla base del consumo misurato
(operational rating)
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46. Inquadramento normativo
legislazione nazionale
Legge 306 del 16 novembre 2003: legge che inserisce la Direttiva 2002/91
tra le direttive da recepire
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” (GU n. 222 del
23-9-2005- Suppl. Ordinario n.158). Testo in vigore dal 8 ottobre 2005
Certificazione obbligatoria dall’ 8 Ottobre 2006.
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47. Inquadramento normativo
D.Lgs. 192/2005
Recepisce la direttiva 2002/91/CE (EPBD)
Fissa dei requisiti minimi nazionali sulle prestazioni invernali per gli edifici di
nuova costruzione, per quanto riguarda i consumi energetici degli edifici e
per la trasmittanza (U) dei componenti dell’involucro con due diversi livelli
(in vigore dal 2006 e dal 2009)
Attribuisce alle regioni/province autonome il compito di emanare una
propria normativa di attuazione della normativa 2002/91/CE (Art.17)
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48. Inquadramento normativo
D.Lgs. 311/2006
• Modifica ed integra il D.Lgs 192/2005.
• Subordina agevolazioni fiscali alla certificazione energetica.
PRESCRIZIONI SU EDIFICI NUOVI
• Livelli di isolamento: anticipa al 2008 i limiti previsti dal D.Lgs. 192/2005
per il 2009 (VD TABELLA) e introduce nuovi limiti a partire dal 2010.
• Acqua calda sanitaria: il 50% del fabbisogno (ridotto al 20% nei centri
storici) deve essere coperto da fonti rinnovabili (es. pannelli solari).
• Obbligo di schermature solari esterne per i nuovi edifici.
• Impianti fotovoltaici: obbligatori in tutti i nuovi edifici (con modalità da
definire)
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49. Inquadramento normativo
D.Lgs. 311/2006
PRESCRIZIONI SU EDIFICI ESISTENTI
• Certificazione energetica per gli edifici oggetto di compravendita
− dal 01/07/2007 se superf. > 1000 mq
− dal 01/07/2008 se superf. < 1000 mq, no singoli appartamenti
− dal 01/07/2009 per singoli appartamenti.
•Caldaie ad alta efficienza: procedure agevolate per la sostituzione
•Programma di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare (da
predisporre a cura delle regioni entro 31/12/2008)
14 MARZO 2011 Tecnico dei processi innovativi per le PMI in ambito
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50. Inquadramento normativo
14 MARZO 2011 Tecnico dei processi innovativi per le PMI in ambito
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51. Inquadramento normativo
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52. Inquadramento normativo
Classi di consumo
Consumo in kWh/m2anno qualità energetica periodo
>160 bassa anni 60
110-160 bassa prima del 1976
70-110 normale legge 10/91
50-70 media risp. Energetico
30-50 medio-alta basso consumo
15-30 alta bassissimo cons.
<15 altissima solari passivi
0 altissima energia 0
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53. Inquadramento normativo
Paesi europei con sistemi di certificazione
Danimarca
Austria
Germania
Italia
Minergie
casaclima
best
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54. Inquadramento normativo
Provincia di Milano
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55. Inquadramento normativo
Certificazione:
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56. Inquadramento normativo
D.Lgs. 115/2008 - estratti
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE
quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali
dell'energia sotto il profilo costi e benefici;
a) definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le
imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale
dell'energia;
b) crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei
servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento
dell'efficienza energetica agli utenti finali.
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57. Inquadramento normativo
D.Lgs. 115/2008 - estratti
«ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure
di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente
e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei
servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza
energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
«diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata
conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di
una attivita' o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e
quantificare le opportunita' di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e
riferire in merito ai risultati;
«strumento finanziario per i risparmi energetici»: qualsiasi strumento finanziario, reso
disponibile sul mercato da organismi pubblici o privati per coprire parzialmente o
integralmente i costi del progetto iniziale per l'attuazione delle misure di
miglioramento dell'efficienza energetica;
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58. Inquadramento normativo
D.Lgs. 115/2008
«certificato bianco»: titolo di efficienza energetica attestante il conseguimento di
risparmi di energia grazie a misure di miglioramento dell'efficienza energetica e
utilizzabile ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e all'articolo 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
(…)
L'Agenzia (ENEA) predispone, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva
2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la
verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli
obiettivi indicativi nazionali…
Assicura, anche in coerenza con i programmi di intervento delle regioni,
l'informazione a cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori
economici, sugli strumenti per il risparmio energetico, nonche' sui meccanismi e sul
quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione
dell'efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire sistemi di diagnosi
energetiche
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59. Inquadramento normativo
D.Lgs. 115/2008
Interventi di mobilita' sostenibile
Fondo di rotazione per il finanziamento tramite terzi
Disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza
Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e
regolamentari
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60. Inquadramento normativo
D.Lgs. 115/2008
Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle
tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei
solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima
del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui
al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la
determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento
alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25
centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli
orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti e' permesso derogare, nell'ambito
delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative
nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime
tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonche' alle altezze
massime degli edifici nella misura massima di 25 centimetri.
14 MARZO 2011 Tecnico dei processi innovativi per le PMI in ambito
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61. Inquadramento normativo
D.Lgs. 115/2008
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che
comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura
necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza
previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni,
certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, e' permesso
derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto
previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in
merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro
stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti
verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di
25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga puo'
essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
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62. Inquadramento normativo
D.Lgs. 115/2008
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n.
10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica
che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva
non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonche‘ di impianti
solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano
la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e
non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22
e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto
stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e' sufficiente
una comunicazione preventiva al Comune.
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63. Inquadramento normativo
D.Lgs. 115/2008
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione fino all'emanazione di
apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi
contenuti.
L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non puo' in ogni caso
derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica.
La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica
inferiore ai 300 MW, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione
unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di
tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la
Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda di autorizzazione.
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64. Inquadramento normativo
D.Lgs. 115/2008
Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
1. Sono abilitati ai fini dell'attivita' di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti
certificatori i tecnici abilitati, cosi' come definiti al punto 2.
2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi
pubblici o di societa' di servizi pubbliche o private (comprese le societa' di ingegneria) che di
professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio
della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito
delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi
all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel
caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione
con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e'
richiesta la competenza.
Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di
studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati
dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica
degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da
regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.
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65. Certificazione:
Cronologia e commenti
26/03/2008
Certificazione energetica: ok delle regioni alle linee guida
I decreti si applicano alle regioni ancora sprovviste di leggi in materia; eliminate le
indicazioni sui costi del certificato
18/04/2008
Certificazione energetica: norme regionali
In attesa dei decreti attuativi del Dlgs 192, sempre più Regioni istituiscono propri sistemi di
certificazione
09/06/2008
Prestazioni energetiche edifici: pubblicate le norme UNI/TS 11300
Due norme per la determinazione del fabbisogno di energia termica e i rendimenti per la
climatizzazione
06/03/2009
Certificazione energetica, ok alle norme attuative del 192/2005
Con più di tre anni di ritardo arrivano i metodi di calcolo e i requisiti minimi
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66. Inquadramento normativo
D.P.R. 59/2009
Attuativo dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005, approvato in via
definitiva dal Consiglio dei Ministri il 6 marzo.
“Criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione
energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e
per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari”
Applicazione: edilizia pubblica e privata e ristrutturazioni di edifici esistenti
In vigore dal 25 giugno 2009
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67. Inquadramento normativo
D.P.R. 59/ 2009
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici:
UNI/TS 11300 – Prestazioni energetiche degli edifici –
• Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica
dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
• Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e
dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la
produzione di acqua calda sanitaria.
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68. Inquadramento normativo
D.P.R. 59/2009
valido per nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione
straordinaria, integra l’allegato I del Dlgs 192/2005:
- precisazioni sui valori di trasmittanza limite per le chiusure apribili
dell’edificio (quali porte, finestre, ecc);
- introduzione, in attesa del completamento della normativa tecnica, di
un valore massimo ammissibile della prestazione energetica per il
raffrescamento estivo dell’involucro edilizio;
- introduzione di limitazioni alla decentralizzazione degli impianti termici e
disposizioni per un graduale passaggio alla contabilizzazione del calore
in presenza di impianti di riscaldamento condominiali;
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69. Inquadramento normativo
D.P.R. 59/2009
- requisiti specifici minimi per i limiti di emissione del generatore e
l’isolamento dell’involucro edilizio in caso di nuove costruzioni o di
ristrutturazioni importanti di edifici dotati di generatori di calore alimentati
da biomasse combustibili;
- modifica degli obblighi di trattamento dell’acqua per gli impianti di
riscaldamento;
- valutazione di utilizzo, in presenza di ristrutturazioni di edifici esistenti, di
sistemi schermanti o filtranti per le superfici vetrate;
- fissazione, per gli immobili pubblici o ad uso pubblico, di requisiti più
restrittivi rispetto all’edilizia privata.
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70. Inquadramento normativo
D.P.R. 59/2009
Per tutte le categorie di edifici pubblici e privati, è obbligatorio
l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica
ed elettrica. Nel caso di nuove costruzioni, installazione di nuovi
impianti termici o ristrutturazione degli impianti termici esistenti,
l’impianto di produzione di energia termica deve produrre con
fonti rinnovabili almeno il 50% dell’energia richiesta per la
produzione di acqua calda sanitaria. Tale limite scende al 20%
per gli edifici situati nei centri storici.
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71. Inquadramento normativo
D.P.R. 59/2009
Nel caso di nuove costruzioni pubbliche e private, o di
ristrutturazioni, è obbligatoria l’installazione di impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e la
predisposizione del collegamento a reti di teleriscaldamento,
se presenti a meno di 1.000 metri, o in presenza di progetti
approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori.
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72. Inquadramento normativo
D.P.R. 59/2009
I calcoli e le verifiche relative alle prestazioni energetiche
dovranno essere inserite dal progettista in una relazione che
attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del
consumo di energia degli edifici e degli impianti termici che,
ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n.
10, il proprietario dell’edificio deve depositare presso le
amministrazioni competenti insieme alla denuncia dell’inizio
dei lavori.
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73. Inquadramento normativo
D.P.R. 59/2009
I calcoli e le verifiche devono essere eseguiti utilizzando
metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole
tecniche, come le norme tecniche predisposte - ad esempio
- da UNI e CEN. L’utilizzo di altri metodi e procedure sviluppati
da organismi istituzionali quali l’ENEA, le università o gli istituti
del CNR, è possibile purché i risultati conseguiti risultino
equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i
metodi di calcolo suddetti.
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74. Inquadramento normativo
D.P.R. 59/2009
art 6: Le disposizioni del nuovo decreto si applicano alle Regioni e Province
autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in
applicazione della direttiva 2002/91/CE. Nel disciplinare la materia, le Regioni
e le Province autonome possono definire metodologie di calcolo della
prestazione energetica degli edifici diverse da quelle nazionali, ma che
trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento. Possono, inoltre,
fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi, tenendo conto dei
costi di costruzione e di gestione dell’edificio, delle problematiche ambientali
e dei costi a carico dei cittadini, con particolare attenzione alle ristrutturazioni
e al contesto socio-economico territoriale.
Le Regioni e le Province autonome che hanno già una normativa in materia,
devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le
norme statali.
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75. Inquadramento normativo
D.P.R. 59/2009
art. 7: i software commerciali, applicativi delle metodologie introdotte dal
decreto, devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica,
calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o
meno il 5% rispetto ai parametri determinati con l’applicazione dello
strumento nazionale di riferimento. Tale garanzia deve essere fornita
attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico
italiano (CTI) o dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
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76. Inquadramento normativo
DPR 2 aprile 2009, n. 59
Le specifiche tecniche contenute nelle nuove norme UNI/TS 11300 sono state
elaborate dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) e trattano le prestazioni
energetiche degli edifici. Sono in linea con le norme elaborate dal CEN per il
supporto alla Direttiva europea 2002/91/CE.
Obiettivo: fornire univocità di valori e di metodi per consentire la
riproducibilità dei risultati e il loro confronto.
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77. Inquadramento normativo
Art. 2
Precisa alcune definizioni:
Sistemi filtranti, pellicole polimeriche autoadesive applicabili su vetri, su
lato interno o esterno, in grado di modificare uno o piu' delle seguenti
caratteristiche della superficie vetrata: trasmissione dell'energia solare,
trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile.
Trasmittanza termica periodica YIE (W/m2K), e' il parametro che valuta la
capacita' di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico
che la attraversa nell'arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la
norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti.
Coperture a verde, si intendono le coperture continue dotate di un
sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle
condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tali
coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in
particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano
associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione,
coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e
alta, coperture a verde intensivo
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78. Inquadramento normativo
Conferma le disposizioni contenute nel D.Lgs. 115/2008 e nell’allegato I del
decreto legislativo 192/2005.
(Art. 3) Ribadisce l'adozione delle norme tecniche nazionali della serie
UNI/TS 11300 oggi disponibili e rimanda alle linee guida nazionali
(Art. 4) Fissa i requisiti minimi della prestazione energetica degli impianti e
degli edifici nuovi ed esistenti, confermando quelli già stabiliti
all’allegato I del decreto legislativo 192/2005, (es. determinazione
dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale -
EPi), e alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite che sono
riportati nella tabella al punto 1 allegato C del D.Lgs); aggiunge alcune
ulteriori disposizioni, es. introduzione di un valore massimo ammissibile
della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro
edilizio (Epe,invol).
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79. Inquadramento normativo
Epe invol=rapporto tra fabbisogno annuo di energia termica per
raffrescamento e la superficie utile (edifici residenziali) / volume utile
(altre destinazioni).
L'Epe inv, per nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici residenziali, deve
risultare inferiore ai seguenti limiti:
1) 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B;
2) 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F;
Per tutti gli altri edifici ai seguenti valori:
1) 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B;
2) 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.
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80. Inquadramento normativo
• Fissa i requisiti specifici da rispettare per le varie categorie di intervento
(ristrutturazione/manutenzione straordinaria, nuova costruzione, rifacimento
impianti, ecc.): trasmittanza pareti opache, pareti divisorie, elementi
orizzontali, chiusure apribili, con valori inferiori a valori tabellari allegato C,
D.lgs 192/05 o con valori specificatamente determinati; rendimenti impianti
valori superiori a valori tabellari allegato C, D.lgs 192/05; altri requisiti impianti.
• Per potenze nominali superiori a 100 kw obbligo di diagnosi energetica
• Deroghe per sostituzioni caldaie
• Se rapporto tra superficie trasparente e sup. utile < 0.18, si può omettere
calcolo fabbisogno energia primaria con determinate condizioni.
• Se + di 4 unità mantenimento centralizzato (se possibile) e obbligo
contabilizzazione (se tecnicamente possibile)
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81. Inquadramento normativo
• introduce requisiti specifici minimi (rendimento energetico, emissione del
generatore e isolamento dell’involucro edilizio) per nuove costruzioni o
ristrutturazioni di edifici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili
• impone una valutazione di utilizzo, in presenza di ristrutturazioni di edifici
esistenti, di sistemi schermanti o filtranti per le superfici vetrate ai fini di
contenere l’oscillazione termica estiva negli ambienti.
• prevede requisiti più restrittivi, nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni di
immobili pubblici o ad uso pubblico (riduzione limiti del 10%, impianti
centralizzati...).
• Prevede verifiche di condensa interstiziale e superficiale.
• Per irradianze alte, prevede verifiche di massa superficiale / trasmittanza
termica periodica (YIE) / ventilazione
• Obbligatorio utilizzo fonti rinnovabili:
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82. Inquadramento normativo
Nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di
impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto
di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in
modo da coprire almeno il 50 per cento del fabbisogno annuo di energia
primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo
delle predette fonti di energia. Tale limite e' ridotto al 20 per cento per gli
edifici situati nei centri storici.
NB: da precisare con successivo D.lgs.
Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione
degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo, e‘ obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica.
Nel caso di nuova costruzione di edifici pubblici e privati e di ristrutturazione
degli stessi è obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti
l'involucro dell'edificio e gli impianti, necessarie a favorire il collegamento a
reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una
distanza inferiore a metri 1.000 ovvero in presenza di progetti approvati
nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori.
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83. Inquadramento normativo
negli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della L 10/91, la relazione
progettuale attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento
del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici dovrà essere
obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla
applicazione della norma predetta a tale fine redatta dal Responsabile per
la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.
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84. Inquadramento normativo
per completare il quadro delineato dal D.Lgs. 192/2005, il D.P.R. 2 aprile
2009 dovrà essere seguito da almeno altri due regolamenti:
• un provvedimento inerente i requisiti e l’accreditamento dei
certificatori, previsto dall’art. 4 comma 1 lett. c),
• un decreto interministeriale recante le “Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici”, previsto dall’art. 6 comma 9.
DM 26.06.2009 linee guida nazionali
(VD DECRETO E RELATIVI ALLEGATI)
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85. Certificazione:
Cronologia e commenti
http://www.edilportale.com/news/certificazione_energetica_edifici
12 giugno 2009
Certificazione energetica: pubblicato Dpr attuativo del 192
Dal 1°luglio attestato di qualificazione obbligator io per tutti gli immobili. Lo stato dell’arte della normativa regionale
13 luglio 2009
Certificazione energetica edifici, pubblicate le Linee Guida nazionali
Nel DM del 26 giugno 2009 anche gli strumenti di raccordo con la normativa regionale in materia
24 luglio 2009
Certificazione energetica edifici: al via le Linee Guida
Il 25 luglio l’attestato di certificazione energetica debutta nelle Regioni sprovviste di propria legge
10 settembre 2009
Certificazione energetica: nuovi chiarimenti dai notai
Nelle Regioni sprovviste di proprie norme, i certificatori sono quelli individuati dal Dlgs 115/2008
29 ottobre 2009
Certificatori energetici: in arrivo i requisiti per i professionisti
Necessaria l’abilitazione alla progettazione di edifici ed impianti; i periti industriali protestano col Ministro Scajola
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86. Certificazione:
Cronologia e commenti
http://www.edilportale.com/news/certificazione_energetica_edifici
2 novembre 2009
Certificazione energetica: online il nuovo DOCET
Pronta la versione del software CNR-ENEA conforme alle Linee Guida Nazionali e al Dpr 59/2009
15 dicembre 2009
‘Casa qualità’: nuovo testo all’esame della Camera
Senza titolo abilitativo le manutenzioni straordinarie sugli edifici certificati con il nuovo sistema
23 aprile 2010
Trasmittanza termica dei vetri: da luglio nuovi limiti
Anticipati di sei mesi i valori limite previsti dal Dlgs 311/2006
mercoledì 19 maggio 2010
Unione europea: entro il 2020 solo edifici a energia quasi zero
Approvata la nuova direttiva comunitaria sull’efficienza energetica in edilizia
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87. Inquadramento normativo
UNI/TS 11300
Le specifiche tecniche contenute nelle nuove norme UNI/TS 11300 sono state
elaborate dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) e trattano le prestazioni
energetiche degli edifici. Sono in linea con le norme elaborate dal CEN per il
supporto alla Direttiva europea 2002/91/CE.
Obiettivo: fornire univocità di valori e di metodi per consentire la
riproducibilità dei risultati e il loro confronto.
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88. Inquadramento normativo
UNI/TS 11300
UNI/TS 11300-1:2008 "Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1:
Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la
climatizzazione estiva ed invernale" definisce le modalità per l’applicazione
nazionale della UNI EN ISO 13790/2008 ("Prestazione energetica degli edifici -
Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento")
con riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia
termica per riscaldamento e per raffrescamento.
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89. Inquadramento normativo
UNI/TS 11300
UNI/TS 11300-2:2008 "Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2:
Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria"
fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di acqua calda
sanitaria; dei rendimenti e dei fabbisogni di energia elettrica degli ausiliari dei
sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria; dei
fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione
dell'acqua calda sanitaria.
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90. Diagnosi energetica
la CERTIFICAZIONE comprende:
a) diagnosi energetica, finalizzata alla determinazione della
prestazione energetica dell’immobile attraverso il reperimento dei
dati e l’applicazione di una specifica metodologia di calcolo, e
individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che
risultano economicamente convenienti;
b) classificazione dell’edificio in funzione della prestazione
energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di
miglioramento;
c) attestato di certificazione
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91. Diagnosi energetica
La DIAGNOSI ENERGETICA mira a individuare gli interventi utili a ridurre i
consumi di energia primaria, rispettando criteri di sostenibilità economica e
fattibilità tecnica.
Gli step sono:
Analizzare la situazione attuale (punti di debolezza)
Predisporre il certificato energetico (stato “0”)
Individuare i possibili interventi che consentono di migliorare la classe
energetica e diminuire i consumi;
Simulare scenari a minore consumo e maggiore benessere;
Predisporre una valutazione costi/benefici.
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92. L’EFFICIENZA ENERGETICA
Comfort abitativo
E' lo stato di benessere termoigrometrico ed acustico di cui l'utente
usufruisce all'interno dell’edificio.
Per ottenerlo occorre che l'involucro dell'edificio e il sistema
impiantistico convergano verso un equilibrio che porti l'edificio stesso a
soddisfare alcuni requisiti essenziali: protezione dagli agenti atmosferici
e durata dell'edificio; controllo delle variazioni termiche rispetto alle
sollecitazioni esterne; limitazioni delle perdite termiche, guadagno di
calore passivo nei mesi estivi e protezione dal calore nei mesi invernali
(risparmio energetico); ottimizzazione delle risorse per riscaldamento e
raffrescamento; isolamento acustico.
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93. L’EFFICIENZA ENERGETICA
efficienza energetica: perché, dove, come
OBIETTIVO: RIDURRE LA DOMANDA DI ENERGIA NEI TRASPORTI, NEGLI
USI CIVILI E INDUSTRIALI.
PRIORITA’: LE CITTA’, DOVE L’UTILIZZO DI COMBUSTIBILI FOSSILI
PROVOCA IMPORTANTI DANNI AMBIENTALI E ALLA SALUTE PUBBLICA.
PASSI IMPORTANTI:
•REVISIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI
•AVVIO DI UNA POLITICA INDUSTRIALE PER IL SOSTEGNO
ALL’INNOVAZIONE NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
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94. L’EFFICIENZA ENERGETICA
efficienza energetica: da dove partire, a chi rivolgersi
REGOLAMENTI EDILIZI
INTERLOCUTORI:
Progettisti
Costruttori
Aziende
Amministratori locali
Cittadini
Obiettivi: crescita tecnologica, culturale, economica, sociale
Risposta a:
- Esigenze di sostenibilità ambientale
- opportunità sul piano economico
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95. L’EFFICIENZA ENERGETICA
efficienza energetica: come ottenerla
Incremento delle prestazioni legato ad un approccio globale:
-Involucro
-Impianti
-Fonti rinnovabili
-Comfort estivo
-Riduzione consumo acqua potabile
-PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA
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96. L’INVOLUCRO
Le prestazioni dell’involucro
ORIENTAMENTO
APPORTI GRATUITI
PRESTAZIONI ENERGETICHE DELLE STRUTTURE OPACHE (DISPERSIONI DI
CALORE IN INVERNO ED ENTRATE DI CALORE IN ESTATE)
PRESTAZIONI STRUTTURE TRASPARENTI
ACCORGIMENTI ARCHITETTONICI E TECNOLOGICI
VENTILAZIONE NATURALE
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97. L’INVOLUCRO
ORIENTAMENTO
Valutazioni preliminari:
Forma del lotto
Impedimenti esterni (naturali, ombre
indotte)
Prescrizioni/indicazioni:
Distanze tra edifici
Disposizione degli ambienti
Aperture a sud (ottimale per inverno
ed estate)
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98. L’INVOLUCRO
PROTEZIONE DAL SOLE
Dispositivi per la schermatura e
l’oscuramento delle strutture
trasparenti.
Schermature fisse o mobili (es.
frangisole)
Aggetti orizzontali a sud, aggetti
verticali a est e ovest
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99. L’INVOLUCRO
ISOLAMENTO TERMICO
DELL’INVOLUCRO – EDIFICI
NUOVI/ESISTENTI
Imposizioni limiti massimi di
trasmittanza
Disposizioni sulle distanze e sui
metodi di calcolo dei volumi
ventilazione (comfort estivo)
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100. L’INVOLUCRO
ESEMPI: PARETI IN LEGNO
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101. CONFRONTO PRESTAZIONI INVOLUCRI L’INVOLUCRO
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102. ESEMPIO COPERTURA IN LEGNO L’INVOLUCRO
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103. L’INVOLUCRO
PRESTAZIONI DEI SERRAMENTI
Imposizioni limiti massimi di
trasmittanza
Accorgimenti progettuali
(es.cassonetti)
Elementi costruttivi (vetro, telaio,
guarnizioni, intercapedine)
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104. L’INVOLUCRO
BILANCIO ENERGETICO
COMPLESSIVO
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105. L’INVOLUCRO
Riciclabilità
Impatto ambientale
Ciclo di vita
Qualità acustica e termica
MATERIALI ECOSOSTENIBILI
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106. L’INVOLUCRO
Esterno-interno
Tra unità abitative
Rumori di calpestio
Rumore da impianti
ISOLAMENTO ACUSTICO
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107. L’INVOLUCRO
TETTI VERDI
Riduzione insolazione, Riduzione isola di calore
Miglioramento microclima, Maggiore inerzia termica
Attenzione: manutenzione
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108. ESEMPIO COPERTURA TETTO VERDE L’INVOLUCRO
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109. L’INVOLUCRO
ILLUMINAZIONE NATURALE VENTILAZIONE NATURALE
Locali di permanenza: entro i Rapporti aerazione
45° dal sud geografico Valutazione spazi aperti
Benessere visivo
Sistemi di trasporto e diffusione
della luce naturale
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110. L’INVOLUCRO
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Attenzione: tenuta all’aria
dei serramenti comporta
mancata aerazione dei
locali.
Ricambio minimo (es. 0,5
vol/ora per residenziale; vd
norme UNI per altre
destinazioni)
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111. GLI IMPIANTI
SISTEMI DI PRODUZIONE AD IMPIANTI CENTRALIZZATI
ALTO RENDIMENTO
Sostituzione caldaie/impianti
REGOLAZIONE LOCALE CONTABILIZZAZIONE
TEMPERATURA ENERGETICA
Valvole termostatiche
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112. GLI IMPIANTI
SISTEMI A BASSA TEMPERATURA
Pannelli radianti a
parete o a
pavimento
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113. GLI IMPIANTI
EFFICIENZA IMPIANTI ELETTRICI
Dispositivi per il contenimento dei consumi (interruttori a tempo,
sensori di presenza, crepuscolari, ecc.)
INQUINAMENTO LUMINOSO
Riduzione inquinamento tramite corpi illuminanti a diverse altezze,
con flusso verso il basso, con ridotte riflessioni su edifici
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO INTERNO
Disgiuntori, cavi schermati, decentramento di contatori e dorsali di
conduttori
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114. Fonti
• www.lavalera.net
• www.directindustry.it
• http://www.kayelaby.npl.co.uk/general_physics/2_3/2_3_7.html
• http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/tables
• www.isolparma.it
• Wikipedia
• ANIT (Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico)
• Wienke Uwe, Manuale di bioedilizia, DEI, 2004
• www.uni.com
• www.diecipro.it
• Tiezzi, Marchettini, Che cos’è lo sviluppo sostenibile? 1999, Donzelli Editore, Roma
• ARPA Lombardia, Ricerca: criteri per Alta qualità Energetica nell’Edilizia, 2004,
AAVV
• www.icossrl.com
• Nuke.casaeclima.it
• www.edilportale.com
• Servizi.lifegate.it
• www.fsmimpianti.it
Grazie per l’attenzione!
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115. glossario
E
EEC - The Energy Efficiency Commitment. Programma adottato dal Regno Unito che
obbliga giuridicamente i fornitori di gas e di elettricità a realizzare con proprie risorse
finanziarie obiettivi di risparmio energetico fissati per legge. Mira a stimolare i fornitori a
integrare l'efficienza energetica nell'esercizio dell'attività economica
EIA – Energy Information Administration. Agenzia statistica dell’U.S. Department of Energy
EMAS – Eco Management and Audit Scheme. Sistema comunitario di ecogestione e
auditing al quale le imprese possono aderire volontariamente e richiedere certificazione
indipendente di conformità
EMEP – European Monitoring and Evaluation Programme. Programma europeo di
cooperazione per il monitoraggio e la valutazione dell’inquinamento atmosferico
transfrontaliero
EMISSION TRADING - Commercio delle Emissioni. Riunisce le autorità responsabili del
trasporto pubblico delle principali città europee
ENERGY CHARTER TREATY - Carta Europea dell'Energia. Accordo per la predisposizione del
quadro giuridico necessario alla cooperazione economica Est-Ovest in campo energetico
EPA – Enviroment Protection Agency. L'agenzia degli Stati Uniti per la protezione
dell'ambiente
EPR – European Pressurized Reactor. Il reattore pressurizzato europeo ad acqua leggera
"convenzionale" avanzato. È il successore dei reattori attuali e la tecnologia per la relativa
costruzione è già attuale
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116. glossario
E
ERU – Emission Reduction Unit. Unità di riduzione delle emissioni. Credito equivalente
ad una tonnellata di CO2.
ESCO – Energy Service Company. Società di servizi integrati per l'energia, che realizza
interventi globali di risparmio energetico, basati sull'incremento dell’efficienza
energetica degli impianti, in ambito industriale, nel terziario e per il settore abitativo
ET – Emission Trading. Commercio internazionale di emissioni, uno dei tre schemi di
flessibilità previsti dal Protocollo di Kyoto
ETSAP – The Energy Technology Systems Analysis Programme. Programma
dell’Agenzia Internazionale per l’Energia per lo sviluppo di modelli di sistemi
energetici territoriali
ETS – Emission Trading Scheme. Sistema europeo del mercato delle emissioni
ETSO – European Transmission System Operators. Organizzazione Europea degli
Operatori dei Sistemi di Trasmissione dell’energia
EUBIA – European Biomass Industry Association. Associazione degli Industriali Europei
per la produzione e il trattamento della biomassa
EURATOM – Trattato che istituisce nel 1957 la Comunità europea dell'energia
atomica. Le attività di ricerca e di formazione nel settore nucleare vengono attuate
nell'ambito della sezione "Euratom" dei programmi quadro
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