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Il protocollo di Kyoto e gli effetti sulle aziende Funzionamento dei CDM
Da Kyoto (e prima) a oggi (e dopo) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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I Meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto   I progetti Clean Development Mechanism (CDM)     Qual è il funzionamento del meccanismo di CDM?   Il meccanismo di  Clean Development Mechanism (CDM)  è uno dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto (art. 12) che permette alle imprese dei paesi industrializzati con vincoli di emissione di realizzare progetti che mirano alla riduzione delle emissioni di gas serra nei paesi in via di sviluppo senza vincoli di emissione.
Lo  scopo  di questo meccanismo è duplice; da una parte permette ai paesi in via di sviluppo di disporre di tecnologie più pulite ed orientarsi sulla via dello sviluppo sostenibile; dall'altra permette l'abbattimento delle emissioni lì dove è economicamente più conveniente e quindi la riduzione del costo complessivo d'adempimento degli obblighi derivanti dal Protocollo di Kyoto.
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progetto (scenario di riferimento o baseline), è considerata emissione evitata ed accreditata sotto forma di CERs 3. I crediti CERs possono poi essere venduti sul mercato e/o accumulati. Un esempio: Una grande discarica ai margini di una città sudamericana rilascia in atmosfera notevoli quantità di metano dai processi di decomposizione. Un progetto di miglioramento prevede di recuperare tali gas e di sfruttarli in un impianto per la produzione di energia elettrica e la successiva commercializzazione. Le emissioni di metano evitate possono generare crediti di emissione sotto forma di CERs rivendibili sul mercato.
 
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Quali sono i requisiti essenziali di un progetto CDM [2] ? Per i Paesi partecipanti:  a. I Paesi che partecipano ad un progetto CDM devono aver ratificato il Protocollo di Kyoto;  b. L'ammontare base assegnato di emissioni deve essere stato calcolato e registrato;  c. Il registro nazionale delle emissioni deve essere stato istituito;  d. L' inventario nazionale richiesto annualmente deve essere stato presentato;  e. Un sistema per la stima delle emissioni e dei bacini d'assorbimento deve essere stato stabilito;
f. La comunicazione di informazioni aggiuntive sull'ammontare base assegnato di emissioni deve essere stata effettuata;  g. Fornire approvazione scritta di partecipazione volontaria al progetto CDM.  Per il progetto:  Il Paese ospitante deve confermare che il progetto CDM contribuisce al proprio sviluppo sostenibile; inoltre deve essere prevista nel progetto un'analisi degli impatti ambientali e, se il paese ospite lo richiede, una valutazione di impatto ambientale delle
attività progettuali; in funzione di ciò sono esclusi tutti i progetti che hanno un impatto socio-economico ed ambientale non-equilibrato; Il progetto deve generare una riduzione delle emissioni di almeno uno dei gas regolati dal Protocollo di Kyoto (Anidride Carbonica CO2, Metano CH4, Protossido di Azoto N2O, Idrofluorocarburi HFC, Perfluorocarburi PFC, Esafluoruro di zolfo SF6);  La riduzione delle emissioni deve essere addizionale alla situazione che si avrebbe in assenza di tale
progetto (scenario di riferimento- baseline), ovvero le emissioni reali dovute al progetto sono minori di quelle che si sarebbero avute in assenza del progetto; Deve essere possibile valutare la quantità di emissioni evitate attraverso misure, stime o altri metodi; Non ci sono restrizioni per le categorie di progetto, salva l'esclusione dei progetti nucleari;  Il progetto non deve utilizzare fondi pubblici dell'assistenza allo sviluppo ufficiale (Official Development Assistance) e si deve poter affermare che il progetto, senza l'incentivo dei crediti, non sarebbe realizzabile. [1] Il meccanismo CDM è regolato dagli Accordi di Marrakech,  Decisione 17/CP.7  - Modalità e procedure per un CDM [2] La lista completa dei requisiti si trova nell'Annesso, Sezione F, par. 31 della  Decisione 17/CP.7
Il ciclo dei progetti CDM Quale è il ciclo di un progetto CDM?  Lo sviluppo del progetto implica il coinvolgimento di attori a diversi livelli: alcuni attori hanno un compito solo di indirizzo e formale, mentre altri devono contribuire operativamente al progetto. Lo sviluppo del progetto si articola in due fasi, una progettuale e una realizzativa, a loro volta suddivise in diverse attività:
Fase progettuale  Attività 1 - Idea progettuale e valutazione: il primo passo necessario per la realizzazione di un progetto CDM riguarda la valutazione dell'idea progettuale. E' necessario verificare se l'idea di progetto può, in linea di principio, rispettare i requisiti fondamentali richiesti dal Protocollo di Kyoto. A tale scopo si può richiedere il servizio di assistenza dello Sportello Meccanismi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, attraverso la compilazione della Scheda di Pre-valutazione. Lo Sportello Meccanismi compie una valutazione preliminare dell'idea progettuale e offre assistenza per i passi successivi.
Attività 2 - Documento di progetto: il proponente prepara un documento di progetto CDM  (CDM-PDD Project Design Document) che in particolare include:  • Una descrizione dettagliata dello scenario di emissione (baseline) del paese ospitante, dell'addizionalità del progetto e del piano di monitoraggio delle emissioni;  • I commenti ricevuti da soggetti locali interessati;  • Un'analisi sugli impatti ambientali del progetto;  • Una descrizione dei benefici ambientali addizionali che il progetta potrà generare
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Oltre ai già citati vantaggi per il nostro paese riguardo l'uso dei meccanismi flessibili in generale, i vantaggi che un'azienda può ottenere dalla partecipazione ad un progetto CDM sono diversi: Miglioramento della redditività di un investimento potendo contare sul ricavo che deriva dalla vendita dei CERs; Esplorazione e potenziale allargamento nei nuovi mercati dei paesi emergenti; Riduzione dei costi di adempimento di misure nazionali potendo sfruttare la differenza fra i costi marginali di abbattimento; Miglioramento dell’immagine aziendale percepita dalla opinione pubblica
Come posso quantificare il ricavo aggiuntivo? La quantificazione monetaria del ricavo aggiuntivo che si può ottenere da un progetto CDM dipende in linea generale da due fattori:  • Il numero dei crediti generati (CERs) è pari alla differenza fra le emissioni ipotizzate in uno scenario di riferimento e le emissioni realmente monitorate durante il ciclo di vita del progetto. Lo scenario di riferimento (baseline) è quello che si sarebbe avuto in assenza dell’attività progettuale. Il prezzo dei crediti non è fissato e sarà stabilito dal mercato anche in funzione delle altre unità del Protocollo di Kyoto.
Esperienze pilota indicano che il potenziale range di oscillazione del prezzo è fra 3-10 €/TonCO2eq. Altri studi e simulazioni numeriche effettuate indicano un prezzo variabile fra i 7 e i 40 €/Ton CO2 eq a secondo degli scenari ipotizzati. Unitamente ai benefici derivanti dall'utilizzo dei progetti CDM, vi sono anche alcune voci di costo da tenere in considerazione genericamente definite costi di transazione. I costi di transazione si compongono dei costi associati alla produzione della documentazione di progetto, all'implementazione del piano di monitoraggio, alle procedure di valutazione e verifica, ai costi di registrazione e di eventuale intermediazione per la vendita dei crediti. Tali costi costituiscono una piccola percentuale del ricavo aggiuntivo, anche se una loro quantificazione
monetaria dipende dalle dimensioni e tipologia del progetto. Fig. 2 Illustrazione dei crediti generati da un progetto CDM
Quali sono le tipologie di progetto ammissibili per il CDM?  Il Protocollo di Kyoto non limita le tipologie di progetti che possono essere registrati come progetti CDM. In linea di principio tutti i progetti che portano una riduzione di emissioni di gas serra sono potenziali progetti CDM.A fini puramente illustrativi, di seguito si riporta un elenco non esaustivo di alcuni esempi di tipologie di progetti CDM basato sulle esperienze maturate ad oggi in ambito nazionale ed internazionale.
Settore - Esempi di progetti 1.(a). Produzione di energia (da fonti rinnovabili: Conversione/costruzione di generatori di energia elettrica alimentati a biomassa/rifiuti; costruzione d’impianti alimentati da fonti rinnovabili (e.s. eolico, mini idroelettrico, geotermico, solare); Recupero degli scarti di lavorazione industriale a scopo energetico (e.s. industria della lavorazione del riso, del legno, dello zucchero,della torrefazione del caffè)
1.(b). Produzione d’energia da fonti non rinnovabili: Interventi mirati al miglioramento dell’efficienza della generazione di calore (e.s. ammodernamento boiler); Interventi mirati al miglioramento dell’efficienza della generazione dell’elettricità (e.s. riqualificazione di una centrale); Conversione di centrali con combustibili fossili a minore intensità di CO2 (es. da carbone a metano)
2. Distribuzione d’energia: Interventi mirati al miglioramento dell’efficienza della distribuzione di energia termica (e.s. ammodernamento rete o costruzione nuova rete di teleriscaldamento); o elettrica (e.s. riduzione perdite trasmissione)  3. Domanda finale d’energia: Diffusione di apparecchiature ad alta efficienza (e.s. motori, lampadine, elettrodomestici,..);
Costruzioni di eco-immobili  4.-5.-6.-7. Industrie manifatturiere, Industrie chimiche, Costruzioni, Produzione dei metalli: Interventi mirati alla riduzione dei fabbisogni energetici dei processi industriali;  Interventi di miglioramento nell’efficienza di processi industriali (e.s. interventi di conservazione dell’energia nell’industria cartaria, conversione e modifiche di processi nei cementifici, recupero gas di scarico nell’ambito della produzione dell’acciaio, sostituzione di motori industriali)
8. Trasporti: Interventi di riduzione delle emissioni attraverso la trasformazione di veicoli a gas naturale  9.-10. Emissioni diffuse da combustibili (solidi, liquidi e gas), Emissioni diffuse da produzione e consumo di idrofluorocarburi e dell'esafluoruro di zolfo: Riduzione delle perdite dai serbatoi di combustibile o dagli oleodotti11. Gestione e smaltimento rifiuti : Recupero gas da discarica a fini energetici 12. Afforestazione e riforestazione: Riforestazione di aree abbandonate nei paesi in via di sviluppo
Quali sono le tecnologie utilizzabili? Cosi come per le tipologie di progetto, anche per quanto riguarda le tecnologie non vi sono linee guida che portano a favorire o ad escludere particolari tecnologie. L’unica tecnologia esplicitamente esclusa è quella nucleare. Gli unici due requisiti previsti per le tecnologie utilizzabili sono: 1. Effettiva riduzione delle emissioni di gas serra  2. Possibilità di monitorare le reali emissioni con una metodologia standard o sviluppata appositamente.
Quali sono i Paesi in cui è possibile realizzare un progetto CDM? Sono tutti i Paesi non compresi nell’Annesso 1 della Convezione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici  - UNFCCC (identificabili con i Paesi in via di sviluppo) che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto.
PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA COMPLETA ED ESAUSTIVA ATTUAZIONE DELLA  DIRETTIVA COMUNITARIA 2001/77/CE Tra i tutti i provvedimenti attuativi che hanno visto la luce e che abbiamo analizzato, si deve evidenziare come analizzando le principali problematiche si evince che uno dei principali motivi che ha comportato l’insufficiente sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile nel mercato interno dell’elettricità rispetto agli obiettivi indicati e derivanti dagli impegni assunti in sede nazionale, comunitaria ed internazionale ,  è la mancanza di un quadro normativo organico. A tal riguardo   si rende necessario un tempestivo intervento volto al coordinamento di questo settore.
La riorganizzazione delle innumerevoli norme  a vario titolo e dai vari enti deputati alla regolamentazione del sistema elettrico nel suo complesso,  si rende oramai presupposto irrinunciabile  per una seria politica di sviluppo di questo importante settore, dando garanzia ai soggetti operatori che tale opera non comporti la sospensione delle attività in essere. Una analisi anche superficiale delle normative esistenti sulla materia infatti evidenzia chiaramente la confusione e la disomogeneità, quando non addirittura la contrapposizione, di alcune previsioni vigenti che vanno ad annullarsi tra loro rendendo di fatto inefficaci o addirittura di effetto contrario, norme che nella loro ratio originaria avrebbero dovuto agevolare lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili.
Tale situazione è nel nostro paese resa ancor più marcata dalla differente vocazione dei numerosi soggetti deputati all’emanazione di tali norme, nonché dal gran numero di soggetti titolari di potestà normative, regolatorie e di controllo nello specifico settore. Se si considera inoltre  che tutti i soggetti che hanno “voce in capitolo” su tale materia, hanno principalmente riguardo per le questioni riguardanti l’energia nel suo complesso e mai  specificamente per le fonti rinnovabili in quanto tali, e cioè  con riferimento alle questioni di carattere ambientale correlate alla produzione di energia , si evidenzia maggiormente la difficoltà di raggiungere quelle armonizzazioni necessarie. Questa realtà è stata oltretutto aggravata dal recente trasferimento della potestà legislativa concorrente concessa a seguito della  riforma del titolo V della Costituzione  alle Regioni, a seguito della quale ci si è travati ancor più nella situazione paradossale di una impossibilità di fatto di realizzare una politica energetica rinnovabile coerente e razionale, basata su analisi serie e corrispondente agli impegni assunti.
Università degli studi di Perugia 21.1.2008 Si rende pertanto necessaria, nell’ottica del perseguimento della politica ambientale di riduzione delle emissioni di gas climalteranti scelta dal  Governo Italiano  con la ratifica del Protocollo di Kyoto,  l’assunzione delle responsabilità  da tale scelta derivanti e fino ad oggi elusa. Alla luce della gravosa individuazione di obiettivi di riduzione di inquinanti derivanti dal trattato internazionale siglato a Kyoto, e della Direttiva Comunitaria 2001/77/CE recepita con D. Lgs. 387/03 e le recenti innovazioni portate dalla legge finanziaria 2008, nonché delle prossime decisione della Commissione Europea,  il Governo dovrà necessariamente provvedere a farsi carico del rispetto di questi impegni onde evitare pesanti quanto inevitabili sanzioni sia amministrative sia economiche  da parte dei soggetti preposti alla verifica dell’ottemperamento degli impegni assunti; tale azione  si ritiene debba comportare la riappropriazione da parte del Governo centrale del coordinamento degli incentivi e delle azioni amministrative  poste in essere sia per quanto riguarda quelle già in essere, sia per quanto riguarda quelle in corso di emanazione.
Università degli studi di Perugia 21.1.2008 La prima parte dell’opera dovrà servire a verificare la coerenza tra le innumerevoli normative, regolamenti, azioni, iniziative, meccanismi e misure a diverso titolo esistenti, con gli obiettivi esistenti; la seconda parte deve consentire, da oggi e per il futuro, l’armonizzazione di qualsiasi atto emanato in tema di produzione di energia da fonti rinnovabili, o a tale argomento correlato, e la cui coerenza con la politica governativa dovrà necessariamente essere verificata preventivamente, per il tramite della sottoposizione ad un organo tecnico delegato, onde evitare che la mancata attuazione dei piani individuati di promozione delle fonti rinnovabili e di riduzioni delle emissioni avvenga non per una dichiarata scelta di politica energetica ma per la mancanza dell’organizzazione delle misure necessarie e sufficienti al loro raggiungimento.
Università degli studi di Perugia 21.1.2008 In tale senso l’opera di verifica della coerenza delle misure esistenti od in corso di emanazione dovrà essere vagliata dal Governo stesso che solo in tal modo avrà la possibilità di intervenire con le iniziative eventualmente decise per mantenere gli impegni assunti in sede internazionale. L’organo di consultazione in questione, peraltro previsto proprio dalla Direttiva Comunitaria 2001/77/CE e proprio con queste funzioni, sembra essere chiaramente l’Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l’efficienza negli usi finali dell’energia, che “è composto da [..] esperti della materia e di comprovata esperienza” e che peraltro prevede esplicitamente lo svolgimento di tutte le attività di coordinamento, consultazione e proposizione che si ritiene debbano essere prontamente poste in essere dal Governo;
Università degli studi di Perugia 21.1.2008 in tale ottica  si ritiene necessario che l’emanazione dei provvedimenti futuri, di qualsiasi genere e connessi a qualsiasi titolo alla promozione della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili nonché dell’efficienza energetica e della riduzione delle emissioni da questi derivanti, passi preventivamente dall’analisi consultiva di tale organo il quale dovrebbe evidenziare eventuali discrasie con la politica energetica ambientale e gli obiettivi assunti a livello governativo in ogni sede. Concludendo si ritiene che il non più giustificabile ritardo nelle politiche ambientali di riduzione dei gas climalteranti e di incremento della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili debba essere rapidamente superato con un’azione efficace e decisa senza la quale il fallimento della politica energetica delle fonti rinnovabili del nostro paese sarà inevitabile.
PROIEZIONE DEI COSTI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE O DALLA MANCATA APPLICAZIONE DI KYOTO Per fare un esempio che possa chiarire quanto sia poco lungimirante attendere ulteriormente nella promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili nel nostro paese, segue uno studio sui costi che il sistema Italia affronterebbe in caso di applicazione della Direttiva Comunitaria 2001/77/CE e dei costi dovuti alle penalità in caso invece di mancato raggiungimento degli obblighi assunti solo relativamente all’eolico.
Obblighi derivanti dalla Direttiva Comunitaria 2001/77/CE: 25 % del consumo lordo al 2010. Partendo dal dato del 1997 in cui la produzione di energia da FER è stata pari a 46,46 TWh equivalente al 16% sul consumo interno lordo di 290 TWh, si dovrà arrivare alla produzione di almeno 85 TWh da FER che corrisponderanno al 25 % del consumo previsto di circa 380 TWh al 2010, considerando inoltre che nel 2007 si sono prodotti circa 54 TWh di energia da FER pari al 17 % del CIL (357 TWh).
Considerando inoltre che la crescita delle installazioni di tali impianti nei paesi che hanno emanato normative a garanzia per gli operatori del settore, sono dell’ordine di 2.000 MW all’anno (Germania, Spagna, USA), e che certamente ciò non dipende dal potenziale eolico degli stessi che non è superiore a quello italiano. Ritenuta largamente sostenibile una crescita progressiva della potenza installata che consenta il raggiungimento di circa 14 TWh a fronte di circa 7.000 MW al 2010, e considerando che l’apporto delle altre fonti potrebbe concorrere per almeno altri 10 TWh, ciò consentirebbe di raggiungere l’obiettivo previsto dalla Direttiva Comunitaria
anche qualora i dati dovessero essere rivisti in senso più gravoso, per quanto riguarda l’aumento dei consumi, come sembra ipotizzare il GRTN. In conclusione si può affermare che solo grazie ad una decisa regolamentazione che consenta il coordinamento e la razionalizzazione della normativa vigente, e la conseguente eliminazione delle barriere esistenti allo sviluppo delle fonti rinnovabili, l’eolico potrebbe contribuire in maniera significante al raggiungimento degli obiettivi preposti e in un mix di fonti rinnovabili permettere l’adempimento dell’obbligo assunto. Si allegano delle tabelle esplicativa con tutti i dettagli numerici di quanto sopra esposto.
 
 
 
 
Comunitaria 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. Decreto MICA 11/99  recanti direttive per l’attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2 e 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Legge 120/02  recante la ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997. Delibera CIPE 123/02 recante revisione delle linee guida per le politiche e
misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra. Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili Legge 9/91 recante norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale. Legge 10/91 recante norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili delle fonti rinnovabili di energia.

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Fse 17 - co2 - cdm

  • 1. Il protocollo di Kyoto e gli effetti sulle aziende Funzionamento dei CDM
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  • 6. I Meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto I progetti Clean Development Mechanism (CDM)   Qual è il funzionamento del meccanismo di CDM? Il meccanismo di Clean Development Mechanism (CDM) è uno dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto (art. 12) che permette alle imprese dei paesi industrializzati con vincoli di emissione di realizzare progetti che mirano alla riduzione delle emissioni di gas serra nei paesi in via di sviluppo senza vincoli di emissione.
  • 7. Lo scopo di questo meccanismo è duplice; da una parte permette ai paesi in via di sviluppo di disporre di tecnologie più pulite ed orientarsi sulla via dello sviluppo sostenibile; dall'altra permette l'abbattimento delle emissioni lì dove è economicamente più conveniente e quindi la riduzione del costo complessivo d'adempimento degli obblighi derivanti dal Protocollo di Kyoto.
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  • 9. progetto (scenario di riferimento o baseline), è considerata emissione evitata ed accreditata sotto forma di CERs 3. I crediti CERs possono poi essere venduti sul mercato e/o accumulati. Un esempio: Una grande discarica ai margini di una città sudamericana rilascia in atmosfera notevoli quantità di metano dai processi di decomposizione. Un progetto di miglioramento prevede di recuperare tali gas e di sfruttarli in un impianto per la produzione di energia elettrica e la successiva commercializzazione. Le emissioni di metano evitate possono generare crediti di emissione sotto forma di CERs rivendibili sul mercato.
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  • 12. Quali sono i requisiti essenziali di un progetto CDM [2] ? Per i Paesi partecipanti: a. I Paesi che partecipano ad un progetto CDM devono aver ratificato il Protocollo di Kyoto; b. L'ammontare base assegnato di emissioni deve essere stato calcolato e registrato; c. Il registro nazionale delle emissioni deve essere stato istituito; d. L' inventario nazionale richiesto annualmente deve essere stato presentato; e. Un sistema per la stima delle emissioni e dei bacini d'assorbimento deve essere stato stabilito;
  • 13. f. La comunicazione di informazioni aggiuntive sull'ammontare base assegnato di emissioni deve essere stata effettuata; g. Fornire approvazione scritta di partecipazione volontaria al progetto CDM. Per il progetto: Il Paese ospitante deve confermare che il progetto CDM contribuisce al proprio sviluppo sostenibile; inoltre deve essere prevista nel progetto un'analisi degli impatti ambientali e, se il paese ospite lo richiede, una valutazione di impatto ambientale delle
  • 14. attività progettuali; in funzione di ciò sono esclusi tutti i progetti che hanno un impatto socio-economico ed ambientale non-equilibrato; Il progetto deve generare una riduzione delle emissioni di almeno uno dei gas regolati dal Protocollo di Kyoto (Anidride Carbonica CO2, Metano CH4, Protossido di Azoto N2O, Idrofluorocarburi HFC, Perfluorocarburi PFC, Esafluoruro di zolfo SF6); La riduzione delle emissioni deve essere addizionale alla situazione che si avrebbe in assenza di tale
  • 15. progetto (scenario di riferimento- baseline), ovvero le emissioni reali dovute al progetto sono minori di quelle che si sarebbero avute in assenza del progetto; Deve essere possibile valutare la quantità di emissioni evitate attraverso misure, stime o altri metodi; Non ci sono restrizioni per le categorie di progetto, salva l'esclusione dei progetti nucleari; Il progetto non deve utilizzare fondi pubblici dell'assistenza allo sviluppo ufficiale (Official Development Assistance) e si deve poter affermare che il progetto, senza l'incentivo dei crediti, non sarebbe realizzabile. [1] Il meccanismo CDM è regolato dagli Accordi di Marrakech, Decisione 17/CP.7 - Modalità e procedure per un CDM [2] La lista completa dei requisiti si trova nell'Annesso, Sezione F, par. 31 della  Decisione 17/CP.7
  • 16. Il ciclo dei progetti CDM Quale è il ciclo di un progetto CDM? Lo sviluppo del progetto implica il coinvolgimento di attori a diversi livelli: alcuni attori hanno un compito solo di indirizzo e formale, mentre altri devono contribuire operativamente al progetto. Lo sviluppo del progetto si articola in due fasi, una progettuale e una realizzativa, a loro volta suddivise in diverse attività:
  • 17. Fase progettuale Attività 1 - Idea progettuale e valutazione: il primo passo necessario per la realizzazione di un progetto CDM riguarda la valutazione dell'idea progettuale. E' necessario verificare se l'idea di progetto può, in linea di principio, rispettare i requisiti fondamentali richiesti dal Protocollo di Kyoto. A tale scopo si può richiedere il servizio di assistenza dello Sportello Meccanismi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, attraverso la compilazione della Scheda di Pre-valutazione. Lo Sportello Meccanismi compie una valutazione preliminare dell'idea progettuale e offre assistenza per i passi successivi.
  • 18. Attività 2 - Documento di progetto: il proponente prepara un documento di progetto CDM (CDM-PDD Project Design Document) che in particolare include: • Una descrizione dettagliata dello scenario di emissione (baseline) del paese ospitante, dell'addizionalità del progetto e del piano di monitoraggio delle emissioni; • I commenti ricevuti da soggetti locali interessati; • Un'analisi sugli impatti ambientali del progetto; • Una descrizione dei benefici ambientali addizionali che il progetta potrà generare
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  • 20. Oltre ai già citati vantaggi per il nostro paese riguardo l'uso dei meccanismi flessibili in generale, i vantaggi che un'azienda può ottenere dalla partecipazione ad un progetto CDM sono diversi: Miglioramento della redditività di un investimento potendo contare sul ricavo che deriva dalla vendita dei CERs; Esplorazione e potenziale allargamento nei nuovi mercati dei paesi emergenti; Riduzione dei costi di adempimento di misure nazionali potendo sfruttare la differenza fra i costi marginali di abbattimento; Miglioramento dell’immagine aziendale percepita dalla opinione pubblica
  • 21. Come posso quantificare il ricavo aggiuntivo? La quantificazione monetaria del ricavo aggiuntivo che si può ottenere da un progetto CDM dipende in linea generale da due fattori: • Il numero dei crediti generati (CERs) è pari alla differenza fra le emissioni ipotizzate in uno scenario di riferimento e le emissioni realmente monitorate durante il ciclo di vita del progetto. Lo scenario di riferimento (baseline) è quello che si sarebbe avuto in assenza dell’attività progettuale. Il prezzo dei crediti non è fissato e sarà stabilito dal mercato anche in funzione delle altre unità del Protocollo di Kyoto.
  • 22. Esperienze pilota indicano che il potenziale range di oscillazione del prezzo è fra 3-10 €/TonCO2eq. Altri studi e simulazioni numeriche effettuate indicano un prezzo variabile fra i 7 e i 40 €/Ton CO2 eq a secondo degli scenari ipotizzati. Unitamente ai benefici derivanti dall'utilizzo dei progetti CDM, vi sono anche alcune voci di costo da tenere in considerazione genericamente definite costi di transazione. I costi di transazione si compongono dei costi associati alla produzione della documentazione di progetto, all'implementazione del piano di monitoraggio, alle procedure di valutazione e verifica, ai costi di registrazione e di eventuale intermediazione per la vendita dei crediti. Tali costi costituiscono una piccola percentuale del ricavo aggiuntivo, anche se una loro quantificazione
  • 23. monetaria dipende dalle dimensioni e tipologia del progetto. Fig. 2 Illustrazione dei crediti generati da un progetto CDM
  • 24. Quali sono le tipologie di progetto ammissibili per il CDM? Il Protocollo di Kyoto non limita le tipologie di progetti che possono essere registrati come progetti CDM. In linea di principio tutti i progetti che portano una riduzione di emissioni di gas serra sono potenziali progetti CDM.A fini puramente illustrativi, di seguito si riporta un elenco non esaustivo di alcuni esempi di tipologie di progetti CDM basato sulle esperienze maturate ad oggi in ambito nazionale ed internazionale.
  • 25. Settore - Esempi di progetti 1.(a). Produzione di energia (da fonti rinnovabili: Conversione/costruzione di generatori di energia elettrica alimentati a biomassa/rifiuti; costruzione d’impianti alimentati da fonti rinnovabili (e.s. eolico, mini idroelettrico, geotermico, solare); Recupero degli scarti di lavorazione industriale a scopo energetico (e.s. industria della lavorazione del riso, del legno, dello zucchero,della torrefazione del caffè)
  • 26. 1.(b). Produzione d’energia da fonti non rinnovabili: Interventi mirati al miglioramento dell’efficienza della generazione di calore (e.s. ammodernamento boiler); Interventi mirati al miglioramento dell’efficienza della generazione dell’elettricità (e.s. riqualificazione di una centrale); Conversione di centrali con combustibili fossili a minore intensità di CO2 (es. da carbone a metano)
  • 27. 2. Distribuzione d’energia: Interventi mirati al miglioramento dell’efficienza della distribuzione di energia termica (e.s. ammodernamento rete o costruzione nuova rete di teleriscaldamento); o elettrica (e.s. riduzione perdite trasmissione) 3. Domanda finale d’energia: Diffusione di apparecchiature ad alta efficienza (e.s. motori, lampadine, elettrodomestici,..);
  • 28. Costruzioni di eco-immobili 4.-5.-6.-7. Industrie manifatturiere, Industrie chimiche, Costruzioni, Produzione dei metalli: Interventi mirati alla riduzione dei fabbisogni energetici dei processi industriali; Interventi di miglioramento nell’efficienza di processi industriali (e.s. interventi di conservazione dell’energia nell’industria cartaria, conversione e modifiche di processi nei cementifici, recupero gas di scarico nell’ambito della produzione dell’acciaio, sostituzione di motori industriali)
  • 29. 8. Trasporti: Interventi di riduzione delle emissioni attraverso la trasformazione di veicoli a gas naturale 9.-10. Emissioni diffuse da combustibili (solidi, liquidi e gas), Emissioni diffuse da produzione e consumo di idrofluorocarburi e dell'esafluoruro di zolfo: Riduzione delle perdite dai serbatoi di combustibile o dagli oleodotti11. Gestione e smaltimento rifiuti : Recupero gas da discarica a fini energetici 12. Afforestazione e riforestazione: Riforestazione di aree abbandonate nei paesi in via di sviluppo
  • 30. Quali sono le tecnologie utilizzabili? Cosi come per le tipologie di progetto, anche per quanto riguarda le tecnologie non vi sono linee guida che portano a favorire o ad escludere particolari tecnologie. L’unica tecnologia esplicitamente esclusa è quella nucleare. Gli unici due requisiti previsti per le tecnologie utilizzabili sono: 1. Effettiva riduzione delle emissioni di gas serra 2. Possibilità di monitorare le reali emissioni con una metodologia standard o sviluppata appositamente.
  • 31. Quali sono i Paesi in cui è possibile realizzare un progetto CDM? Sono tutti i Paesi non compresi nell’Annesso 1 della Convezione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici - UNFCCC (identificabili con i Paesi in via di sviluppo) che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto.
  • 32. PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA COMPLETA ED ESAUSTIVA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2001/77/CE Tra i tutti i provvedimenti attuativi che hanno visto la luce e che abbiamo analizzato, si deve evidenziare come analizzando le principali problematiche si evince che uno dei principali motivi che ha comportato l’insufficiente sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile nel mercato interno dell’elettricità rispetto agli obiettivi indicati e derivanti dagli impegni assunti in sede nazionale, comunitaria ed internazionale , è la mancanza di un quadro normativo organico. A tal riguardo si rende necessario un tempestivo intervento volto al coordinamento di questo settore.
  • 33. La riorganizzazione delle innumerevoli norme a vario titolo e dai vari enti deputati alla regolamentazione del sistema elettrico nel suo complesso, si rende oramai presupposto irrinunciabile per una seria politica di sviluppo di questo importante settore, dando garanzia ai soggetti operatori che tale opera non comporti la sospensione delle attività in essere. Una analisi anche superficiale delle normative esistenti sulla materia infatti evidenzia chiaramente la confusione e la disomogeneità, quando non addirittura la contrapposizione, di alcune previsioni vigenti che vanno ad annullarsi tra loro rendendo di fatto inefficaci o addirittura di effetto contrario, norme che nella loro ratio originaria avrebbero dovuto agevolare lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili.
  • 34. Tale situazione è nel nostro paese resa ancor più marcata dalla differente vocazione dei numerosi soggetti deputati all’emanazione di tali norme, nonché dal gran numero di soggetti titolari di potestà normative, regolatorie e di controllo nello specifico settore. Se si considera inoltre che tutti i soggetti che hanno “voce in capitolo” su tale materia, hanno principalmente riguardo per le questioni riguardanti l’energia nel suo complesso e mai specificamente per le fonti rinnovabili in quanto tali, e cioè con riferimento alle questioni di carattere ambientale correlate alla produzione di energia , si evidenzia maggiormente la difficoltà di raggiungere quelle armonizzazioni necessarie. Questa realtà è stata oltretutto aggravata dal recente trasferimento della potestà legislativa concorrente concessa a seguito della riforma del titolo V della Costituzione alle Regioni, a seguito della quale ci si è travati ancor più nella situazione paradossale di una impossibilità di fatto di realizzare una politica energetica rinnovabile coerente e razionale, basata su analisi serie e corrispondente agli impegni assunti.
  • 35. Università degli studi di Perugia 21.1.2008 Si rende pertanto necessaria, nell’ottica del perseguimento della politica ambientale di riduzione delle emissioni di gas climalteranti scelta dal Governo Italiano con la ratifica del Protocollo di Kyoto, l’assunzione delle responsabilità da tale scelta derivanti e fino ad oggi elusa. Alla luce della gravosa individuazione di obiettivi di riduzione di inquinanti derivanti dal trattato internazionale siglato a Kyoto, e della Direttiva Comunitaria 2001/77/CE recepita con D. Lgs. 387/03 e le recenti innovazioni portate dalla legge finanziaria 2008, nonché delle prossime decisione della Commissione Europea, il Governo dovrà necessariamente provvedere a farsi carico del rispetto di questi impegni onde evitare pesanti quanto inevitabili sanzioni sia amministrative sia economiche da parte dei soggetti preposti alla verifica dell’ottemperamento degli impegni assunti; tale azione si ritiene debba comportare la riappropriazione da parte del Governo centrale del coordinamento degli incentivi e delle azioni amministrative poste in essere sia per quanto riguarda quelle già in essere, sia per quanto riguarda quelle in corso di emanazione.
  • 36. Università degli studi di Perugia 21.1.2008 La prima parte dell’opera dovrà servire a verificare la coerenza tra le innumerevoli normative, regolamenti, azioni, iniziative, meccanismi e misure a diverso titolo esistenti, con gli obiettivi esistenti; la seconda parte deve consentire, da oggi e per il futuro, l’armonizzazione di qualsiasi atto emanato in tema di produzione di energia da fonti rinnovabili, o a tale argomento correlato, e la cui coerenza con la politica governativa dovrà necessariamente essere verificata preventivamente, per il tramite della sottoposizione ad un organo tecnico delegato, onde evitare che la mancata attuazione dei piani individuati di promozione delle fonti rinnovabili e di riduzioni delle emissioni avvenga non per una dichiarata scelta di politica energetica ma per la mancanza dell’organizzazione delle misure necessarie e sufficienti al loro raggiungimento.
  • 37. Università degli studi di Perugia 21.1.2008 In tale senso l’opera di verifica della coerenza delle misure esistenti od in corso di emanazione dovrà essere vagliata dal Governo stesso che solo in tal modo avrà la possibilità di intervenire con le iniziative eventualmente decise per mantenere gli impegni assunti in sede internazionale. L’organo di consultazione in questione, peraltro previsto proprio dalla Direttiva Comunitaria 2001/77/CE e proprio con queste funzioni, sembra essere chiaramente l’Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l’efficienza negli usi finali dell’energia, che “è composto da [..] esperti della materia e di comprovata esperienza” e che peraltro prevede esplicitamente lo svolgimento di tutte le attività di coordinamento, consultazione e proposizione che si ritiene debbano essere prontamente poste in essere dal Governo;
  • 38. Università degli studi di Perugia 21.1.2008 in tale ottica si ritiene necessario che l’emanazione dei provvedimenti futuri, di qualsiasi genere e connessi a qualsiasi titolo alla promozione della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili nonché dell’efficienza energetica e della riduzione delle emissioni da questi derivanti, passi preventivamente dall’analisi consultiva di tale organo il quale dovrebbe evidenziare eventuali discrasie con la politica energetica ambientale e gli obiettivi assunti a livello governativo in ogni sede. Concludendo si ritiene che il non più giustificabile ritardo nelle politiche ambientali di riduzione dei gas climalteranti e di incremento della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili debba essere rapidamente superato con un’azione efficace e decisa senza la quale il fallimento della politica energetica delle fonti rinnovabili del nostro paese sarà inevitabile.
  • 39. PROIEZIONE DEI COSTI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE O DALLA MANCATA APPLICAZIONE DI KYOTO Per fare un esempio che possa chiarire quanto sia poco lungimirante attendere ulteriormente nella promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili nel nostro paese, segue uno studio sui costi che il sistema Italia affronterebbe in caso di applicazione della Direttiva Comunitaria 2001/77/CE e dei costi dovuti alle penalità in caso invece di mancato raggiungimento degli obblighi assunti solo relativamente all’eolico.
  • 40. Obblighi derivanti dalla Direttiva Comunitaria 2001/77/CE: 25 % del consumo lordo al 2010. Partendo dal dato del 1997 in cui la produzione di energia da FER è stata pari a 46,46 TWh equivalente al 16% sul consumo interno lordo di 290 TWh, si dovrà arrivare alla produzione di almeno 85 TWh da FER che corrisponderanno al 25 % del consumo previsto di circa 380 TWh al 2010, considerando inoltre che nel 2007 si sono prodotti circa 54 TWh di energia da FER pari al 17 % del CIL (357 TWh).
  • 41. Considerando inoltre che la crescita delle installazioni di tali impianti nei paesi che hanno emanato normative a garanzia per gli operatori del settore, sono dell’ordine di 2.000 MW all’anno (Germania, Spagna, USA), e che certamente ciò non dipende dal potenziale eolico degli stessi che non è superiore a quello italiano. Ritenuta largamente sostenibile una crescita progressiva della potenza installata che consenta il raggiungimento di circa 14 TWh a fronte di circa 7.000 MW al 2010, e considerando che l’apporto delle altre fonti potrebbe concorrere per almeno altri 10 TWh, ciò consentirebbe di raggiungere l’obiettivo previsto dalla Direttiva Comunitaria
  • 42. anche qualora i dati dovessero essere rivisti in senso più gravoso, per quanto riguarda l’aumento dei consumi, come sembra ipotizzare il GRTN. In conclusione si può affermare che solo grazie ad una decisa regolamentazione che consenta il coordinamento e la razionalizzazione della normativa vigente, e la conseguente eliminazione delle barriere esistenti allo sviluppo delle fonti rinnovabili, l’eolico potrebbe contribuire in maniera significante al raggiungimento degli obiettivi preposti e in un mix di fonti rinnovabili permettere l’adempimento dell’obbligo assunto. Si allegano delle tabelle esplicativa con tutti i dettagli numerici di quanto sopra esposto.
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  • 47. Comunitaria 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. Decreto MICA 11/99 recanti direttive per l’attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2 e 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Legge 120/02 recante la ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997. Delibera CIPE 123/02 recante revisione delle linee guida per le politiche e
  • 48. misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra. Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili Legge 9/91 recante norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale. Legge 10/91 recante norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili delle fonti rinnovabili di energia.