3. Riconoscimento del ruolo delle energie rinnovabili nel ridurre l’impatto ambientale del sistema energetico; Liberalizzazione del mercato elettrico; Obiettivi ambientali europei comuni. Avvio dei certificati verdi: strumento di mercato in grado di incentivare lo sviluppo delle FER
4. Certificati verdi Che cosa sono : Titoli di credito assegnati dal GSE (Gestore del Sistema Elettrico) alle aziende, comprese quelle agricole che producono energia elettrica da fonti rinnovabili.
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6. Certificati verdi I CV vengono venduti alle aziende produttrici di energia elettrica da fonti fossili , che sono obbligate a produrre una quota di tale energia da fonti rinnovabili. Per il 2008 la quota obbligatoria è del 3,8% (cioè il 3,8% dell’elettricità prodotta dovrà provenire da fonti rinnovabili. I CV hanno un valore Il valore medio di mercato nel 2008 dei CV è stato di 91,34 euro/Mwh, che si somma a quello dell’energia elettrica prodotta. Il GSE ha fissato un prezzo per il ritiro dei CV invenduti dalle aziende dal 2006 al 2008 di 98 euro/Mwh ( prezzo di riferimento )
7. Infatti le aziende che volessero vendere i propri CV possono accedere ad un “Borsa” dei CV , nella quale il valore dipende dalla domanda e dall’offerta ed oscilla continuamente. Esistono, inoltre società che compravendono CV acquistati direttamente dai possessori, ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo di riferimento indicato ogni anno dal Gse; tale riduzione si aggira tra il 3 ed il 5%, ma recentemente è stata decisamente superiore (anche fino al 10%). Se l’azienda volesse invece conservarli (perché ritiene che il loro valore potrebbe aumentare), può farlo fino ad un max. di 15 anni. Tuttavia oggi sono poche le aziende interessate ai CV, proprio per la loro scarsa commerciabilità. Essi sono però obbligatori per gli impianti con potenza >1MW Certificati verdi
15. Il prezzo dell’energia elettrica Prezzi zonali orari • Coincidono con i prezzi che il produttore otterrebbe se partecipasse direttamente al mercato. • Non sono differenziati tra fonti rinnovabili, cogenerazione ad alto rendimento ed altro. • Non comportano oneri a carico della collettività perché coincidono i costi e i ricavi del GSE.
16. Il prezzo dell’energia elettrica Prezzi minimi garantiti • In alternativa ai prezzi di mercato, viene confermata la possibilità di ottenere i prezzi minimi garantiti per i primi 2 milioni di kWh ritirati da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW. • I prezzi minimi garantiti sono aggiornati applicando l’ISTAT. Il GSE riconosce (dati 2008) : a) per i primi 500.000 kWh annui, 101,1 euro/MWh b) da oltre 500.000 fino a 1.000.000 kWh annui, 85,2 euro/MWh c) da oltre 1.000.000 fino a 2.000.000 kWh annui, 74,5 euro/MWh.
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22. CV Sintesi del Meccanismo dei CV Produttori di energia da FR MWh MWh Mercato Elettrico Produttori e importatori di energia non da FR CV Contrattazione Bilaterale CV CV Piattaforma CV del GME CV obbligo (non più) Obbligo di produrre o importare energia da FR GSE
23. Tariffe omnicomprensive ( sbloccate a conguaglio dal DM 18/12/08 e dalla corrispondente Del.AEEG 01/09 ) In alternativa al meccanismo di valorizzazione dell’ energia prodotta (Certificati Verdi), per gli impianti da FR con 1 kW ≤ P n ≤ 1 MW e (eolico fino 200 kW, v.DM 18/12/08) la Finanziaria 2008 ha previsto una tariffa omnicomprensiva di CESSIONE alla rete: 30 7.Bis (legge 222/07): 30 c€/kWh anche per biomasse e biogas non da filiera corta, purché ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli artt. 9 e 10 del d.lgs. 102 del 2005 (per ora si applica 22 c€/kWh) 30 Secondo il DM 18.12.08: in attesa di decreto attuativo, si applica 22 c€/kWh
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Hinweis der Redaktion
Gestione impianti CIP 6 / 92 Incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili ed assimilate (nel 2004 57 TWh, di cui 13 da fonti rinnovabili) GRTN: • Ritira l’energia prodotta dagli impianti CIP 6 (dal 2001) • Remunera l’elettricità a prezzi incentivati (aggiornati annualmente dalla CCSE) • Assegna i diritti relativi alla capacità CIP 6 (per il 2005 40% ad AU e 60% ai clienti idonei) • Colloca sul mercato l’energia CIP 6 (con modalità definite dal MAP)
A parte i Punti 7 e 7 bis, è tutto già operativo dal 1°gen 08!!! Con il dm 18-12-08 si dà il cv anche all’energia attesa per l’anno successivo, per impianti in corso di realizzazione, con adeguate garanzie! ……… . Più complessa e tribolata la vicenda delle biomasse di origine agricola e forestale da filiera corta (cioè prodotte in un raggio di 70 km dall’impianto) o da intese di filiera. Premiatissime dalla Finanziaria 2008 con un coefficiente 1,80, non hanno la possibilità di utilizzarlo in quanto manca – da due anni — un attuativo del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dello Sviluppo che stabilisca i criteri di rintracciabilità della filiera corta. Il Decreto Rinnovabili (attuativo delle norme introdotte in Finanziaria 2008) in vigore a partire da gennaio, ha risolto il problema specificando che, nelle more del decreto attuativo, si applica anche alla filiera corta agro-forestale il coefficiente previsto per le biomasse "generiche" (1,10) con possibilità di conguaglio dopo l'entrata in vigore dell'applicativo stesso. Aiel (l’associazione italiana energie agroforestali) aveva proposto di dare parziale soluzione al problema re-introducendo, con un emendamento al decreto Milleproroghe, il coefficiente 1,80 – e la relativa tariffa maggiorata – almeno per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ad alta efficienza. Ma come segnala l’associazione, "la mancata intesa in sede tecnica tra ministeri competenti e in sede politica al Senato" hanno fatto sì che l’emendamento non comparisse, e dunque non venisse votato. Ma anche in questo caso resta l’emendamento al Collegato alla Finanziaria, già citato per l’off-shore, che propone – non già solo per le biomasse da filiera corta ma per tutte le biomasse (coltivazioni dedicate ai biocarburanti, biogas e biomasse da rifiuti) — un coefficiente di 1,30 . Potrebbe trattarsi di una buona notizia, ma rimangono al riguardo pesanti incertezze. Intanto perché, saltato l'emendamento al Milleproroghe e in assenza del decreto ritardatario, le "virtuose" biomasse da filiera corta si vedono riconoscere un incentivo identico a quello dei rifiuti biodegradabili e delle biomasse generiche.
Cerca bollettino 2008 del GSE
Se hanno CV disponibili, ai produtt. non conviene aspettare dopo il 31 marzo perché i CV del GRTN sono i + cari.
Per la distorsione vedi http://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=70317 nell’anno 2005 (prezzo max da corrispondere nel 2006 a copertura degli obblighi 2005, calcolati su energia del 2004) tale prezzo è stato pari a 108,92 €/MWh . Fino alla finanziaria 2008, sul GME i CV andavano intorno a 135 €/MWh. Nel 2007 il prezzo di riferimento del GSE era stato di 125,28 €/MWh.
Prima del DM 18/12/08 non erano mai partite!!! Non concorre al rispetto degli obblighi dei produttori da fonti fossili (non dà CV) Nell’arco dei 15 anni incentivati, si può cambiare idea (da CV a omnicomprensiva o viceversa) solo una volta!! Il colmo è che la biomassa filiera corta a 30 centesimi era già della finanziaria 2007 (e non 2008) cioè aveva fatto da apripista l’anno prima, ma in mancanza di decreto attuativo sulla rintracciabilità della filiera non era mai partita….. Nel Ddl per lo sviluppo del settore agroalimentare, scompare il requisito della filiera corta per gli impianti alimentati a biomassa fino a 1MW di potenza; incentivo allargato agli oli vegetali puri “tracciabili”. Dopo il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni e l’approvazione da parte del CdM del 20 febbraio scorso, il Ddl MinAgricoltura passa ora all’esame del Parlamento. In relazione alla tariffa omnicomprensiva stabilita dalla Finanziaria 2007, strumento incentivante alternativo al riconoscimento dei certificati verdi, possibile per gli impianti di potenza non superiore a 1 MW, il Ddl cancella tutti i riferimenti alla “filiera corta” (70 km dall’impianto), rendendo così possibile il riconoscimento della tariffa ( 28 euro cm/kWh ) per biogas e biomasse, prescindendo dalla vicinanza tra luogo di produzione e impianto. Il Ddl allarga inoltre la riconoscibilità della stessa tariffa anche agli oli vegetali puri, quando tracciabili attraverso il sistema stabilito dal regolamento (Ce) 1782/2003.