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MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
Sede Omniavis - Firenze
9 giugno 2016
Polizia Amministrativa
Sanzioni Amministrative
Docente: Simone Chiarelli
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Poteri di
ordinanza del
Sindaco
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•D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”.
•Art. 54. Attribuzioni del sindaco nei servizi di
competenza statale.
•1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
•a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla
legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza
pubblica;
•b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in
materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
•c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la
sicurezza e l'ordine pubblico, informandone
preventivamente il prefetto.
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•2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia
locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di
coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità
nazionale di pubblica sicurezza.
•……
•4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato
provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi
generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi
pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli
strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
•4-bis. Con decreto del Ministro dell’interno è disciplinato
l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4
anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità
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•D.M. 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di
applicazione”
•Art. 1. Incolumità pubblica e sicurezza urbana ….. per incolumità pubblica si intende
l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare
attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme
che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la
convivenza civile e la coesione sociale.
•Art. 2. Interventi del sindaco
•a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di
fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione,
l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche
all'abuso di alcool;
•b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio
pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della
qualità urbana;
•c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le
situazioni indicate ai punti a) e b);
•d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il
decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione
di suolo pubblico;
•e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto,
possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano,
ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono
destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.
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•5. ……..
•5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la
condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato
membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione
o di allontanamento dal territorio dello Stato.
•6. ……..
•7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste
non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli
interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
•8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
•9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del
presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto
previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il
concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il
prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti
affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere
generale.
•10. ……….
•11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo
delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire
con proprio provvedimento.
•12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni
previste dal presente articolo da parte del sindaco.
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Poteri di
ordinanza del
Sindaco
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•COSTITUZIONE - Art. 117.
•La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
•Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: ..
•h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
•La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni,
le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
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•Con sentenza n. 237 del 2006, la Corte Costituzionale
ha dichiarato riconducibile alla materia dell'ordine
pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera h), Cost. non soltanto la
disciplina dei giochi d'azzardo, ma anche quella relativa ai
giochi che, pur presentando un elemento aleatorio e
distribuendo vincite, non sono ritenuti giochi d'azzardo.
Anche le prescrizioni in tema di numero di apparecchi e di
modalità di installazione rispondono ad evidenti esigenze
di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici ed il fatto
che si tratti di locali destinati ad ospitare pubblici esercizi
non vale a sottrarre la disciplina in questione alla materia
riservata alla potestà legislativa statale.
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•Con sentenza n. 12222 del 22 dicembre 2008, il T.A.R. del Lazio
(Roma) ha respinto un ricorso per l'annullamento dell'ordinanza n.
242 del 16 settembre 2008, con la quale il Sindaco di Roma ha
disposto interventi di contrasto alla prostituzione su strada e di
tutela della sicurezza urbana
Al contrario, con ordinanza n. 22 dell'8 gennaio 2009, il T.A.R. del
Veneto ha accolto la domanda cautelare relativa all'ordinanza con
cui il Sindaco di Verona ha posto il divieto in tutto il territorio
comunale a chiunque di “contrattare ovvero concordare prestazioni
sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente
solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l’attività
di meretricio su strada o che per l’atteggiamento, ovvero per
l’abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali
manifestano comunque l’intenzione di esercitare l’attività
consistente in prestazioni sessuali. Se l’interessato è a bordo di un
veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata
al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la
salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra
identificati costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione
della presente ordinanza".
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•Si ricorda che, con sentenza n. 196 del 2009, la Corte
costituzionale ha chiarito che i poteri esercitabili dai Sindaci, ai
sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 54 del T.u.e.l., non possono che
essere quelli finalizzati alla attività di prevenzione e repressione dei
reati e non i poteri concernenti lo svolgimento di funzioni di polizia
amministrativa nelle materie di competenza delle Regioni e delle
Province autonome
Con sentenza del 15 gennaio 2010, n. 9, il T.A.R. della Lombardia
(Brescia) ha annullato l'ordinanza del Sindaco del Comune di
Trenzano in materia di disciplina delle riunioni pubbliche o in luoghi
aperti al pubblico da parte di associazioni, comitati o enti che
perseguano scopi culturali, religiosi o politici, nel punto in cui essa
stabiliva che: 1) i promotori di una riunione in luogo pubblico o
aperto al pubblico dovessero darne avviso almeno 5 giorni prima
all'Autorità locale di pubblica sicurezza; 2) che promuove o dirige
funzioni, cerimonie o pratiche religiose aperte al pubblico fuori dai
luoghi destinati al culto dovesse dare preavviso almeno 30 giorni
prima della data fissata per lo svolgimento; 3) tutte le riunioni
dovessero essere tenute in lingua italiana.
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•Con ordinanza n. 40 del 22 marzo 2010, il T.A.R. del
Veneto ha dichiarato rilevante e non manifestamente
infondata, in relazione agli artt. 2, 3, 5, 6, 8, 13, 16, 17,
18, 21, 23, 24, 41, 49, 70, 76, 77, 97, 113, 117 e 118
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54,
comma 4, del T.u.e.l., come modificato dal decreto
sicurezza, nella parte in cui ha inserito la congiunzione
"anche" prima delle parole "contingibili ed urgenti".
Il T.A.R. Lombardia (Milano), con sentenza n. 981 del 6
aprile 2010, ha annullato l'ordinanza con la quale il
Sindaco di Gambolò ha intimato ad un gruppo di cittadini
italiani di etnia Sinti, residenti nel predetto Comune da
almeno trent'anni, di liberare l'area in cui stazionavano le
loro roulottes.
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•www.cittalia.it/
•www.senato.it/
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Trasferimenti agli
Enti Locali e prime
semplificazioni
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•Decreto Presidente Repubblica 24
luglio 1977, n. 616
•Art. 19 Polizia
amministrativa.
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•Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
•"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I dellaalle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59"legge 15 marzo 1997, n. 59"
•Art. 158. OggettoArt. 158. Oggetto
•1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti
amministrativi relativi alla materia "polizia amministrativa regionaleamministrativi relativi alla materia "polizia amministrativa regionale
e locale".e locale".
•2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti
di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamentedi polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente
trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallotrasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo
Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche perStato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per
quanto attiene alla subdelega,quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche l'esercizioricomprende anche l'esercizio
delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativadelle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa..
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•Art. 163. Trasferimenti agli enti localiArt. 163. Trasferimenti agli enti locali
•1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali
sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.
•4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 34. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3
e' datae' data tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezzatempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza..
•2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comunitrasferiti ai comuni
le seguenti funzioni e compiti amministrativi:le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
•a)a) il rilascio della licenza diil rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta evendita ambulante di strumenti da punta e
da taglioda taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regioall'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635;decreto 6 maggio 1940, n. 635;
•b) il rilascio delle licenze concernenti leb) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settoreagenzie d'affari nel settore
delle esposizioni, mostre e fiere campionariedelle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del, di cui all'articolo 115 del
predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
•c) il ricevimento dellac) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industriadichiarazione relativa all'esercizio dell'industria
di affittacamere o appartamenti mobiliatidi affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativao comunque relativa
all'attivita' di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citatoall'attivita' di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
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•d) il rilascio delle licenze concernenti led) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articoloagenzie di affari, di cui all'articolo
115115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, addel richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad
esclusioneesclusione di quelle relative all'attivita' didi quelle relative all'attivita' di recupero crediti, pubblici incanti,recupero crediti, pubblici incanti,
agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioniagenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;;
•e)e) il rilascio della licenza per l'esercizio delil rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochinomestiere di fochino, previo, previo
accertamento della capacita' tecnica dell'interessato da parte dellaaccertamento della capacita' tecnica dell'interessato da parte della
Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 delCommissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;
•f)f) il rilascio dell'autorizzazione peril rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli,l'espletamento di gare con autoveicoli,
motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interessemotoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse
esclusivamente comunaleesclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 9 del decreto legislativo 30delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 9 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;aprile 1992, n. 285;
•g)g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' diil rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di direttore odirettore o
istruttore di tiroistruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
•h) leh) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghiautorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi,,
di cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.di cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
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MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
•Art. 164. Abrogazione di normeArt. 164. Abrogazione di norme
•1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
•a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonche' ila) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonche' il
riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella Ariferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1992, n. 300;aprile 1992, n. 300;
•L. 13-12-1928 n. 3086L. 13-12-1928 n. 3086
•Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombiNorme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi
viaggiatori.viaggiatori.
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•Art. 164. Abrogazione di normeArt. 164. Abrogazione di norme
•1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
•b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato conb) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di informazioneregio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di informazione
preventiva all'autorita' di pubblica sicurezza;preventiva all'autorita' di pubblica sicurezza;
•c) l'articolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente dellac) l'articolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
•Art. 76. (art. 74 T.U. 1926). - [Chi intende fare eseguire in luogo pubblico oArt. 76. (art. 74 T.U. 1926). - [Chi intende fare eseguire in luogo pubblico o
aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte colaperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col
cinematografo deve darne preventivo avviso scritto all'autorità locale di pubblicacinematografo deve darne preventivo avviso scritto all'autorità locale di pubblica
sicurezza (125)] (126).sicurezza (125)] (126).
•----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•(125) Gli originari 2° e 3° comma del presente articolo che vietavano l'impiego(125) Gli originari 2° e 3° comma del presente articolo che vietavano l'impiego
dei fanciulli minori dei quindici anni nella preparazione di spettacolidei fanciulli minori dei quindici anni nella preparazione di spettacoli
cinematografici, eccettuati quelli aventi scopo educativo, sono stati abrogaticinematografici, eccettuati quelli aventi scopo educativo, sono stati abrogati
dall'art. 25, L. 26 aprile 1934, n. 653, contenente norme sulla tutela del lavorodall'art. 25, L. 26 aprile 1934, n. 653, contenente norme sulla tutela del lavoro
delle donne e dei fanciulli; vedi, ora, sui requisiti di età richiesta per l'assunzionedelle donne e dei fanciulli; vedi, ora, sui requisiti di età richiesta per l'assunzione
al lavoro dei fanciulli l'art. 6, lettera d) della sopra indicata legge.al lavoro dei fanciulli l'art. 6, lettera d) della sopra indicata legge.
•(126) Articolo abrogato dall'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.(126) Articolo abrogato dall'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
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•Art. 164. Abrogazione di normeArt. 164. Abrogazione di norme
•1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
•d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto deld) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nellanella
parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e iparte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i
poteri di sospensione, revoca e annullamento in capopoteri di sospensione, revoca e annullamento in capo
a quest'ultimoa quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma 1,in ordine: all'articolo 19, comma 1,
numero 13), in materia di licenza agli stranieri pernumero 13), in materia di licenza agli stranieri per
mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14),mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14),
in materia di registrazione per mestieri ambulanti;in materia di registrazione per mestieri ambulanti;
all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenzaall'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza
di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando ildi iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il
dovere di tempestiva comunicazione al prefetto deidovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei
provvedimenti adottati.provvedimenti adottati.
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•e) gli articolie) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo
unicounico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia didelle leggi di pubblica sicurezza, in materia di
attestazione dell'attivita' di fabbricazione e commercio diattestazione dell'attivita' di fabbricazione e commercio di
pellicole cinematografichepellicole cinematografiche;;
•f) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi dif) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze perpubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per
l'esercizio dell'arte fotografical'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo, fermo restando l'obbligo
di informazione tempestiva all'autorita' di pubblicadi informazione tempestiva all'autorita' di pubblica
sicurezza.sicurezza.
•……………………
•3.3. Nell'articolo 68Nell'articolo 68, primo comma, del piu' volte, primo comma, del piu' volte
richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, lerichiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le
paroleparole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali""rappresentazioni cinematografiche e teatrali"
sono abrogatesono abrogate..
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Polizia
Amministrativa e
TULPS
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•R.D. 18-6-1931 n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza
•R.D. 6-5-1940 n. 635
Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931,
n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.
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Armi ed esplosivi
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•ARMIARMI
•R.D. 18-6-1931 n. 773
•Art. 37. (art. 36 T.U. 1926). - È vietato
esercitare la vendita ambulante delle armi. È
permessa la vendita ambulante degli
strumenti da punta e da taglio atti ad
offendere, con licenza del Questore
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•Art. 38. - Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di
qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata
denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo
manchi, al comando dei reali carabinieri.
•Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
•a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni
autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente
destinati allo scopo;
•b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o
antiche;
•c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad
andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle
armi loro consentite.
•L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo
ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati
dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari
che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico
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•Per le armi comuni da sparo, nel caso di vendita o di
cessione, l'obbligo della licenza va circoscritto ai casi in
cui la vendita o la cessione costituiscono l'oggetto di una
attività professionale, sicché deve escludersi che per la
vendita o cessione occasionale di arma comune da sparo
da privato a privato occorra una specifica licenza di
polizia; in tali casi il privato può cedere o vendere ad altro
privato che sia munito di porto d'armi un'arma comune da
sparo senza necessità di una specifica licenza, ma è
tenuto a darne avviso alla autorità di p. s. per la cui
omissione è applicabile l'art. 4 d. l. 22 novembre 1956 n.
1274 (conv. in l. 22 dicembre 1956 n. 1452); se il privato
acquirente o cessionario è sprovvisto di porto d'armi la
norma applicabile è quella dell'art. 35 2° comma tulps.
•Cass. pen., 30-09-1987
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www.poliziadistato.it
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Agenzie
d’affari
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•Art. 115 TULPS
•Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno
o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la
durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di
esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza
licenza del Questore.
•La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere
di sensale o di intromettitore.
•Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le
agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di
divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
•La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.
•È ammessa la rappresentanza
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•Art. 205 - Regolamento attuazione TULPS
•Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici
pubblici di affari» usata dall'articolo 115 della legge, si
comprendono le imprese, comunque organizzate, che si
offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione
di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne
faccia richiesta.
•Ricadono sotto il disposto del citato articolo i
commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i
ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od
agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai
giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di
pubblici incanti; gli uffici di pubblicità, e simili.
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•D.Lgs. 31-3-1998 n. 112
•Art. 163. Trasferimenti agli enti locali.
•2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione,
sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e
compiti amministrativi: ..............
•d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie
di affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad
esclusione di quelle relative all'attività di
recupero crediti, pubblici incanti, agenzie
matrimoniali e di pubbliche relazioni
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•In tema di mediazione immobiliare, la legge n. 39 del 1989 - che reca una
nuova disciplina generale del settore - ha espressamente abolito, all'art. 5, la
necessità, per gli esercenti l'attività di mediazione anche in forma organizzata,
della licenza di pubblica sicurezza, già prevista, in via generale, per tutte le
agenzie di affari dall'art. 115 del r.d. 773 del 1931 (T.u.l.p.s.). Ne consegue che
deve ritenersi implicitamente abolito per gli anzidetti operatori anche l'obbligo
della tenuta del registro giornale degli affari previsto dall'art. 120 del medesimo
T.u.l.p.s., trattandosi di adempimento strettamente correlato e funzionale alle
esigenze di controllo degli esercenti l'attività di mediazione immobiliare che
veniva assolto tramite l'obbligo della licenza di pubblica sicurezza, non più
imposto dalla legge sopravvenuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza
del giudice di pace che aveva ritenuto legittimamente emessa, nei confronti di
esercente attività di mediazione immobiliare, l'ordinanza-ingiunzione per la
violazione dell'obbligo della tenuta del registro di cui all'art. 20 T.u.l.p.s.,
reputando che detto obbligo fosse sopravvissuto alla nuova disciplina di settore -
di cui alla legge n. 39 del 1989 - in assenza di una sua espressa abolizione).
(Cassa e decide nel merito, Giud. pace Nizza Monferrato, 25/07/2005)
•Cass. civ. Sez. II Sent., 16-10-2009, n. 22052
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•Le agenzie di pompe funebri - pur al cospetto della
liberalizzazione del servizio di trasporti funebri in forza di
disposizioni comunitarie - sono tenute, al fine di effettuare
l'intermediazione delle pratiche amministrative connesse,
a chiedere l'autorizzazione di polizia prevista per le
agenzie di affari dall'art. 115, R.D. 18 giugno 1931 n. 773
e dall'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dovendo il
Comune vagliare la sicurezza, l'ordine pubblico e la
prevenzione dei reati (che ne costituiscono la "ratio").
•Cons. Stato Sez. V Sent., 19-05-2009, n. 3072
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•E' infondato l'appello avverso la sentenza T.A.R. Lazio, sez. I, n.
4286/2002 del 14 maggio 2002, che ha previsto l'annullamento
della determinazione del Questore concernente il divieto di
svolgimento di attività di recupero crediti al di fuori della provincia di
competenza dell'Autorità che aveva rilasciato l'autorizzazione.
Secondo l'orientamento della Corte di Giustizia della Comunità
Europea, è ravvisabile il contrasto con il R.D. 773/1931, art. 115
(T.U. delle leggi di pubblica sicurezza) con gli obblighi derivanti
dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE nella parte in cui impone
all'agenzia di ottenere differenti autorizzazioni relative alle diverse
province nelle quali intenda esercitare l'attività. Il quadro giuridico
prospettato dall'art. 115 del T.U. 773/1931 recede, pertanto, a
fronte della pronunzia della Corte di Giustizia, che ha riscontrato la
non conformità della norma interna ai principi dell’ordinamento
comunitario.
•Cons. Stato Sez. VI, 23-07-2008, n. 3519
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•Non rientra nel concetto di "agenzia di affari", per il cui esercizio è
necessaria la licenza prevista dall'art. 115 del T.U.L.P.S., in quanto
non è strumentale all'intermediazione nella conclusione di affari
altrui, nè consta di una organizzazione, anche solo elementare,
finalizzata allo svolgimento continuativo e professionale, nonchè a
scopo di lucro, di tale attività di intermediazione, l'attività compiuta
dal cosiddetto "bagarino", il quale offre in vendita, in forma
ambulante, e quindi senza il supporto di alcuna struttura
organizzativa, pur elementare, uno o più biglietti, da lui in
precedenza acquistati, non per conto terzi ma assumendo in
proprio il rischio economico dell'operazione, per il caso che i biglietti
restino invenduti. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Bologna,
15 Settembre 2005)
•Cass. civ. Sez. II Sent., 31-05-2007, n. 12826 (rv. 597075)
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•Art. 20 - Regolamento attuazione TULPS
•Deve munirsi della licenza, di cui
all'articolo 115 della legge, chiunque, sia
pure viaggiatore di commercio, faccia, in
qualsiasi luogo, temporanea
esposizione di merci anche a scopo di
pubblicità o di commissioni, senza
procedere a vendita delle cose esposte
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•Ai fini della sussistenza dell'obbligo di munirsi della licenza del questore,
previsto dall'art. 115 t.u.l.p.s. (r.d. 18 giugno 1931 n. 775), per "agenzia di affari"
deve intendersi - sulla base della definizione offerta dall'art. 205 r.d. 6 maggio
1940 n. 635 - l'organizzazione, anche solo elementare, finalizzata allo
svolgimento in modo continuativo e professionale, nonché a scopo di lucro, di
un'attività di intermediazione per la trattazione di affari altrui, che si concreta
nel porre in essere o nell'agevolare trattative volte alla conclusione di detti
affari, mettendo direttamente o indirettamente in contatto fra loro due o più
soggetti determinati, con conseguente esclusione dell'obbligo di licenza nei
confronti di chi si limiti a lanciare, verso remunerazione, messaggi promozionali
in incertam personam - indirizzati, cioè, ad una collettività ampia ed
indeterminata di potenziali fruitori, i quali, se lo riterranno, si procacceranno poi i
prodotti o i servizi reclamizzati attraverso gli ordinari canali - rendendo, in tal
modo, un mero servizio di supporto all'iniziativa economica. Ne deriva che il
titolare di un'emittente radiofonica o televisiva può considerarsi tenuto a
munirsi di licenza, ai sensi del citato art. 115 t.u.l.p.s., non quando si limiti a
diffondere messaggi pubblicitari su richiesta di soggetti che si rivolgono
all'emittente, ma unicamente quando si presti a fungere effettivamente da
intermediario tra l'offerente del bene o del servizio ed i singoli ascoltatori o
spettatori interessati: questa evenienza viene a verificarsi, oltre che nel caso
delle aste televisive - oggi, peraltro, espressamente vietate dall'art. 18, comma 5,
d.lg. 31 marzo 1998 n. 114 - anche in quello in cui agli ascoltatori o spettatori
venga proposto di prendere direttamente contatto con gli uffici dell'emittente al
fine di concludere contratti di acquisto dei beni o servizi reclamizzati.
•Cassazione civile , sez. I, 28 agosto 2006 , n. 18619
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•D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 - Art. 73 Attività di intermediazione commerciale e
di affari
•1. È soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e
successive modificazioni.
2. Le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a
dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune
competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle
certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il
possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività
è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di
intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla legge
3 febbraio 1989, n. 39.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di agente d'
affari non rietranti tra quelle disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. È
fatta salva per le attività relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle
agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni, l'applicazione dell'articolo 115 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
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Pubblico
spettacolo e
trattenimento
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•TULPSTULPS
•Art. 68
•Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico
o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di
cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono
aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di
audizione.
•Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si
applicano le disposizioni delle leggi speciali.
•Art. 69
•Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato
dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti,
esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o
altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.
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•È legittima la sanzione amministrativa irrogata per violazione
degli art. 666 c.p. e 68 del t.u.l.p.s., nei confronti del gestore e,
in solido, del proprietario di un locale aperto al pubblico privo
dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ballo,
qualora risulti accertato che all'interno del locale ballava un
numero indeterminato di persone, in uno spazio sgombrato
allo scopo, non rilevando che tale attività fosse di natura
spontanea, non autorizzata e non organizzata dal proprietario
e che all'interno del locale esistessero cartelli di divieto,
essendo comunque sufficiente ad integrare l'elemento
psicologico della colpa il comportamento omissivo del gestore
che, a tutela dell'incolumità degli avventori, avrebbe dovuto
attivarsi per impedire loro di ballare. Cassazione civile , sez.
I, 27 settembre 2006 , n. 21012
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•Lo svolgimento, sotto l'apparenza di un'attività
culturale rivolta ai soci, di una attività in forma
pubblica, ammettendovi chiunque dietro
pagamento, configura l'esercizio di attività
lucrativa, per la quale è necessario il possesso
dell'autorizzazione di polizia di cui all'art. 68 del
T.U. 18 giugno 1931, n. 773. La mancanza
giustifica e legittima l'ordine di chiusura.
•T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 20-11-2006, n.
12796
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•L'attività di trattenimento svolta da un circolo privato, l'accesso al quale
sia soggetto ad adempimenti meramente formali quali la compilazione di
un modulo e il pagamento del biglietto di ingresso, deve ritenersi svolta in
locale « aperto al pubblico » e pertanto soggetta all'autorizzazione ex art.
68 t.u.L.P.S.. T.A.R. Umbria Perugia, 24 novembre 2005 , n. 512 -
T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02 settembre 2005 , n. 6538 - T.A.R.
Lombardia Milano, sez. IV, 30 giugno 2004 , n. 2680
•L'associazione avente natura di circolo privato necessita delle
autorizzazioni del Questore previste dagli art. 68, 80 e 86 r.d. n. 773 del
1931 (apertura circoli, solidità e sicurezza degli edifici ospitanti pubblici
spettacoli e somministrazione di bevande ed alimenti) e di quelle del
sindaco di cui agli art. 3 e 10 l. n. 287 del 1991 (apertura locali
somministrazione di bevande ed alimenti) ed art. 45 e 54 d.lg. n. 152 del
1999 (autorizzazione scarichi), se l'attività svolta fra i soci non venga
estesa al massimo a qualche ospite occasionale o aspirante socio, ma a
quisque de populo seppur dietro l'espediente dell'illimitato tesseramento
contestuale alla fruizione dei servizi del circolo. T.A.R. Sicilia Catania,
sez. II, 14 febbraio 2003 , n. 228
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•Ai fini dell'esclusione della natura lucrativa o imprenditoriale di una
determinata attività, a nulla rileva che quest'ultima venga svolta in un
locale denominato dagli interessati come circolo culturale e che ai clienti
venga rilasciata la tessera di associazione (nella specie, è ritenuta di
natura imprenditoriale e, quindi, soggetta all'autorizzazione di pubblica
sicurezza ex art. 68 t.u. p.s. (r.d. 18 giugno 1931 n. 773) una scuola di
danza classica, con corsi a pagamento oltre alla quota d'iscrizione
associativa, condotta da un'associazione culturale). Consiglio Stato ,
sez. V, 27 febbraio 1998 , n. 204
•La installazione in un esercizio pubblico di un apparecchio televisivo,
senza la preventiva specifica autorizzazione del questore di cui all'art. 68
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, dà luogo alla ravvisabilità del reato previsto
dall'art. 666 c.p. solo se finalizzata alla effettuazione di trattenimenti
pubblici indetti o programmati nell'esercizio di attività imprenditoriale, e
non anche se rappresenti una mera occasionalità volta a rendere più
confortevole o meno disagevole la permanenza del cliente nel locale
pubblico. Cassazione penale , sez. I, 17 aprile 1994
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•2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma
1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive
modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e
superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal
questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
•2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra
il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
•2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la
propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale
un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore
chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio
stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre
all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
•a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione
alcolemica nell'aria alveolare espirata;
•b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni
che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di
ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso
corporeo.
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•2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai
commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a
svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante,
congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana,
nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle
ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte
salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e
svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme
di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
•3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000.
Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo
previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per
un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200.
•4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della
salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2
•Modifiche con L. 29 luglio 2010, n. 120.
•Vedi il D.M. 30 luglio 2008.
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•Art. 80 - TULPSArt. 80 - TULPS
•L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la
licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di
pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una
commissione tecnica la solidità e la sicurezza
dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a
sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
•Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di
prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi
domanda la licenza
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•Art. 141 – Regolamento attuazione TULPS.
•Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di
vigilanza aventi i seguenti compiti:
•a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di
pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli
esistenti;
•b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o
degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia
nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
•c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e
degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
•d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3,
anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli
aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui
all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
•e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele
imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo
all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
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•Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o
inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al
primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni
sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista
iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo
dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la
rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite
con decreto del Ministro dell'interno (163).
•Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei
controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei
luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano
una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una
nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono
periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui
all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui
all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso
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•Ai sensi del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, nel caso di una
gara di tiro a volo organizzata con finalità sportiva e
ricreativa il gestore del campo di tiro a volo non deve
chiedere la licenza di cui all'art. 68, r.d. n. 773 cit., ma è
sufficiente che lo stesso dia il preventivo avviso ai sensi
dell'art. 123 comma 1, r.d. 6 maggio 1940 n. 635,
all'autorità locale di pubblica sicurezza, mentre va
ricompresa tra le attività sottoposte a licenza comunale,
previo collaudo da parte della commissione provinciale di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 80,
r.d. n. 773 cit. la gara di tiro a volo organizzata come
spettacolo pubblico nell'ambito di un'attività
imprenditoriale. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 04
maggio 2001 , n. 667
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•Le conclusioni della commissione tecnica prevista dall'art. 80 del t.u. delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (secondo il
quale non può concedersi la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di
pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da detta commissione la solidità
e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo
prontamente nel caso d'incendio), sono atti meramente preparatori, interni al
procedimento amministrativo, qualificati espressamente come "pareri" dall'art.
142 del regolamento approvato con r.d. 6 maggio 1940 n. 635. Essi sono quindi
privi, in sè, di efficacia cogente nei confronti dei terzi, finché non siano stati
recepiti in provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza. Conseguentemente
non integrano un "provvedimento" rilevante agli effetti dell'art. 650 c.p. nè una
"prescrizione" in tema di sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo,
trattenimento o ritrovo, la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 681 c.p. (Nella
specie la S.C., in applicazione di detti principi, ha ritenuto che correttamente
fosse stata esclusa dal giudice di merito la configurabilità del reato di cui all'art.
650 c.p., contestato all'imputato per non aver questi realizzato, quale
responsabile della gestione di un "night club", in difformità di quanto ravvisato
necessario dalla commissione tecnica, un servizio igienico per portatori di
"handicap").
•Cassazione penale , sez. I, 03 maggio 2000 , n. 9542
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•Non integra la fattispecie del reato di "apertura abusiva",
di cui all'art. 681 c.p., l'inottemperanza, da parte del
responsabile di attività svolte in luoghi di pubblico
spettacolo o trattenimento, alle indicazioni fornite dalla
commissione tecnica provinciale di vigilanza, che non
costituisce organo dotato di autonomo potere di
ordinanza, in quanto le funzioni consultive ed ispettive
attribuitele dalla legge sono finalizzate alla successiva
adozione degli eventuali provvedimenti da parte delle
competenti autorità di p.s. o comunali.
•Cassazione penale , sez. I, 25 febbraio 1997 , n. 2691
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•La complessa disciplina dettata dagli art. 80 e ss. del t.u.l.p.s., e
dagli art. 141 e ss. del relativo regolamento, diretta a garantire la
sicurezza per l'incolumità pubblica dei luoghi in cui si svolgono
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ed altre forme di
spettacolo o trattenimento pubblico non è applicabile
analogicamente ai luoghi destinati allo svolgimento di mostre
mercato, senza che possa diversamente argomentarsi dal decreto
interministeriale in data 16 febbraio 1982, concernente la
determinazione delle attività soggette alla visite di prevenzione
incendi, mentre soltanto il successivo d.P.R. n. 577 del 1982,
contenente il regolamento relativo all'espletamento dei servizi di
prevenzione e vigilanza antincendio, all'art. 14, ha disposto
"accertamenti sopralluogo", da effettuarsi da parte dei vigili del
fuoco, svincolati da richieste di parte, per procedere al controllo di
situazioni di potenziale pericolo, segnalate o comunque rilevate,
ovvero per eseguire controlli a campione. Ne consegue che, in
relazione a danni cagionati da un incendio alle persone dei visitatori
di una mostra (nella specie, di antiquariato) nel periodo precedente
l'entrata in vigore di detto d.P.R., non può affermarsi la
responsabilità del Ministero dell'interno per violazione di obblighi di
controllo e di vigilanza.
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•CODICE PENALE - Articolo 666
•Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza
•Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo
pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o
trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da
ballo o di audizione, è punito con l'ammenda da lire
ventimila a un milione. Se la licenza è stata negata,
revocata o sospesa, la pena è dell'arresto fino a un mese.
•Con sentenza n. 56 del 15 aprile 1970 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità di
questo articolo nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in
luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali,
occorre la licenza del questore.
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Altre attività
soggette a TULPS
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•Art. 75 bis del TULPSArt. 75 bis del TULPS
•1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di
produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di
noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di nastri, dischi,
videocassette, musicassette o altro supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero
intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle
attività anzidette, deve darne preventivo avviso al
questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita
iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere
rinnovata ogni anno
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•NOLEGGIO SENZA CONDUCENTENOLEGGIO SENZA CONDUCENTE
•DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2001, n. 481 -
Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per
l'esercizio dell'attivita' di noleggio di veicoli senza conducente.
•Art. 1. 1. L'esercizio dell'attivita' di noleggio di veicoli senza
conducente e' sottoposto a denuncia di inizio attivita' da
presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, al comune nel cui territorio e' la sede legale dell'impresa e al
comune nel cui territorio e' presente ogni singola articolazione
commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la
denuncia.
•Art. 2. 1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della
denuncia di inizio dell'attivita' al prefetto. Il prefetto, entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' sospendere o
vietare l'esercizio dell'attivita' nei casi previsti dall'articolo 11,
comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate
esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche
successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di
pubblica sicurezza.
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•2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attivita' di noleggio, anche
successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al
medesimo articolo, e' tenuto a dare comunicazione del provvedimento al
Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e
sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei
veicoli di proprieta' dei soggetti nei cui confronti e' stato emanato il
provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.
•Art. 3. 1. E' abrogato l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635. 2. La disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 84 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita alla denuncia di inizio
attivita' di cui al presente regolamento anziche' alla licenza.
•Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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•RIMESSAGGIORIMESSAGGIO
•DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2001, n. 480 -
Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per
l'esercizio dell'attivita' di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli
esercenti autorimesse.
•Art. 1. 1. L'esercizio dell'attivita' di rimessa di veicoli e' subordinato a denuncia di inizio
attivita' da presentarsi, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al
comune nel quale si svolge l'attivita'.
•Art. 2. 1. Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta,
valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di
ciascun veicolo. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati
occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di
custodia.
•2. L'annotazione puo' essere effettuata anche con modalita' informatiche. Tali modalita' e
il modello di ricevuta di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
•Art. 3. 1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio
dell'attivita' al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione, puo' sospendere o vietare l'esercizio dell'attivita' nei casi previsti
dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze
di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per
sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
•Art. 4. 1. E' abrogato l'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 2.
All'articolo 86, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono soppresse le
seguenti parole: "esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture".
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•La semplice temporanea cessione del godimento di uno spazio
(come l'utilizzo di un suolo privato da parte del proprietario per il
parcheggio, a pagamento, di autovetture), integrando un mero uso
delle facoltà dominicali, non rientra nella definizione di "esercizio
di rimessa" di cui all'art. 86 r.d. n. 773 del 1931 (che postula, per
converso, un'attività economica organizzata di tipo imprenditoriale,
sia pure minima e di livello elementare) e non richiede, pertanto,
l'autorizzazione prevista da detta disposizione. T.A.R. Campania
Napoli, sez. III, 22 marzo 2002 , n. 1590
•L'attività di parcheggio a pagamento di autoveicoli all'aperto non
necessita di autorizzazione di p.s. ex art. 17 ter e 86 t.u.l.p.s.
approvato con r.d. n. 773 del 18 giugno 1931. Infatti il concetto
giuridico di "rimessa di autoveicoli o di vetture" contenuto nell'art.
86 cit. coincide con quello di un locale chiuso protetto, adibito
appunto a parcheggio di più autovetture. T.A.R. Umbria Perugia,
29 aprile 1998 , n. 312
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•In tema di attività di rimessa di autoveicoli o di vetture, hanno
carattere esemplificativo e non tassativo le indicazioni contenute
nell'art. 86 del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 riguardo alle attività per il
cui esercizio si rende necessaria l'autorizzazione, rilasciata
dall'autorità comunale, per l'espletamento delle stesse attività.
•Cons. Stato Sez. V Sent., 09-06-2008, n. 2874
•L'attività di rimessa natanti coincidendo appieno con quella di
rimessa di autoveicoli, determina l'estensione al ricovero natanti
della disciplina vigente per l'attività di rimessa di veicoli (ivi
compresa la necessità di autorizzazione di pubblica sicurezza ex
art. 86 del T.U.L.P.S.), senza con ciò esorbitare dai principi
costituzionali.
•Cons. Stato Sez. V, 29-11-2005, n. 6726
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SCOMMESSE
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•Art. 88 del TULPS.
•1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere
concessa esclusivamente a soggetti concessionari o
autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la
legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle
scommesse, nonché a soggetti incaricati dal
concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza
della stessa concessione o autorizzazione
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•D.Lgs. 26-3-2010 n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2010, n. 94, S.O.
•Art. 7 Altri servizi esclusi
•1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro,
autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
•b) ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo
terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto
che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità
di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata;
•c) ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal
modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;
•d) al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le
attività delle case da gioco, nonché alle reti di acquisizione del gettito;
•e) ai servizi privati di sicurezza; f) ai servizi forniti da notai.
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•Non integra il reato di cui all'art. 4 L. 13 febbraio 1989 n. 401 e
succ. modd., l'attività organizzata per la accettazione e raccolta di
scommesse operata, per conto di società quotate aventi sede in
altro Stato membro, da soggetti esclusi dal rilascio delle
autorizzazioni, di cui all'art. 88 del TULPS, per il solo fatto che la
raccolta viene effettuata per conto di società con azionariato
anonimo, e che non hanno potuto partecipare per tale ragione alle
gare per l'attribuzione delle licenze, sebbene in possesso delle
necessarie autorizzazioni per la gestione organizzata di
scommesse in altro Stato membro, in quanto tale disposizione si
pone in contrasto con i principi comunitari di libertà di stabilimento e
di prestazione di servizi di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE, nè
appare giustificata da finalità di controllo per motivi di ordine
pubblico. (Annulla senza rinvio, App. Messina, 20 Febbraio 2006)
•Cass. pen. Sez. III Sent., 28-03-2007, n. 16968 (rv. 236685)
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•Il soggetto che, residente in Italia, voglia
occuparsi dell'attività di intermediazione nel
settore delle scommesse, ha necessità di ottenere
l'autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 88
T.U.L.P.S., anche qualora di tratti di CTD (centri di
trasmissione dati) operante per conto di un
allibratore straniero, regolarmente abilitato nel suo
Paese.(Riforma della sentenza del T.A.R. Abruzzo
n. 1096/2005).
•Cons. Stato Sez. VI Sent., 26-11-2009, n. 7403
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WWW.AAMS.IT
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Concorsi e
lotterie
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•D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 - Regolamento
concernente la revisione organica della disciplina dei
concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle
manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19,
comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449
•1. Ambito applicativo.
•1. I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie,
consistenti in promesse di premi al pubblico dirette a
favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di
prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di
determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi,
comunque, fini anche in parte commerciali, si effettuano
alle condizioni e con le modalità di cui al presente titolo.
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•14. Adempimenti dei promotori e controlli.
•1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle
manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni
prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è
effettuata l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di
svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti
organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.
•2. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente
documentazione:
•a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità
e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da
vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo
fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
•b) per le tombole:
•1) il regolamento con la specificazione dei premi e con
l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
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•2) la documentazione comprovante l'avvenuto
versamento della cauzione in misura pari al valore
complessivo dei premi promessi, determinato in base al
loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale
degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune
nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non
inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è
prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la
Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o
assicurativa in bollo con autentica della firma del
fidejussore.
•3. Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente
organizzatore indica nella comunicazione di cui al comma
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•5. I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle
manifestazioni di sorte locali e sono l'autorità competente a ricevere
il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle
manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo
modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
•6. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle
cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo
stampatore.
•7. L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le
modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico
presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso
sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi,
il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne
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•8. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante
dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a
ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste
invendute e verifica che la serie e la numerazione dei
registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture
d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono
dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si
dà atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione è
effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco.
Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale
una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata
all'incaricato del Sindaco. …………
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Internet
Point
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•Decreto-legge 27 luglio 2005, n.144 - Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale
•Decreto del Ministro dell'interno 16 agosto 2005 -
Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei
soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per
comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad
Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo
7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155
•Circolare del Ministero dell'interno n. 557/2005 -
Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti
per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dagli
artt. 7, 8, e 9 - Circ. n. 557 PAS 12982D (22)
•Art. 34, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
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•D.L. 27-7-2005 n. 144 - Misure urgenti per il contrasto
del terrorismo internazionale.
•7. Integrazione della disciplina amministrativa degli
esercizi pubblici di telefonia e internet.
•1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, chiunque
intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di
qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del
pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali
utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve
chiederne la licenza al questore. La licenza non è
richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici
a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia
vocale.
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•D.M. 16-8-2005 - Misure di preventiva acquisizione di dati
anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non
vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad
Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7,
comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.
•Il testo del Decreto Milleproroghe 2011, DL 225/2010 ha eliminato
l'obbligo di richiesta di licenza al questore per tutte le attività che
mettono a disposizione internet come servizio accessorio. È invece
prorogato, ma solo fino al 31 dicembre 2011, l'obbligo di richiesta
licenza per gli internet point. Vengono inoltre abrogate tutte le
disposizioni per l'identificazione degli utenti, il monitoraggio delle
operazioni e l'archiviazione dei dati.
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•D.M. 16-8-2005 - Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti
che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche
ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.
•1. Obblighi dei titolari e dei gestori.
•1. I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel
quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali
utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento
abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, sono tenuti a:
•a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'accesso agli
apparecchi terminali a persone che non siano preventivamente identificate con le modalità
di cui alla lettera b);
•b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso
o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un
documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento
presentato dall'utente;
•c) adottare le misure di cui all'art. 2, occorrenti per il monitoraggio delle attività;
•d) informare, anche in lingue straniere, il pubblico delle condizioni d'uso dei terminali
messi a disposizione, comprese quelle di cui alle lettere a) e b);
•e) rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i dati acquisiti a norma delle
lettere b) e c), esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, al Servizio polizia postale
e delle comunicazioni, quale organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia
postale e delle comunicazioni, nonché, in conformità al codice di procedura penale,
all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria;
•f) assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro conservazione fino al 31
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•Oggetti preziosiOggetti preziosi
•Art. 127 TULPS.
•I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno
l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.
•Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per
l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta
di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita
ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali
ruoli.
•La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata
rilasciata.
•Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi
appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche
se si trovino in località diverse.
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•L'attività di piccola riparazione svolta da un orafo dotato
di licenza per il commercio di preziosi nuovi non può
connotarsi, di per sé, come artigianale in senso
giuridicamente qualificante, con la conseguenza che la
suddetta attività non può essere assoggettata ad un
autonomo obbligo di registrazione e vidimazione. Le
piccole riparazioni, infatti, su beni preziosi poste in essere
da titolare di licenza per il commercio al minuto di oggetti
preziosi, si qualificano come un'attività complementare e
secondaria, rientrante in quella svolta a titolo principale in
base alla licenza ex art. 127 T.U.L.P.S. e per tal tipo di
"interventi" si deve ritenere non sussistere un obbligo di
registrazione nell'ambito del sistema documentale di cui
all'art. 128 T.U.L.P.S.
•Cons. Stato Sez. VI Sent., 25-01-2008, n. 196
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Cose
antiche o
usate
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•Art. 126 del TULPS
•1. Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta
dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza
•Art. 128 del TULPS
•I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt.
126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con
le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di
fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
•Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che
compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le
operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
•Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad
ogni loro richiesta.
•Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti
sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.
•L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se
non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i
fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.
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•Art. 247 del regolamento di attuazione TULPS
•Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi
commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128
della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome,
cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data
dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il
prezzo pattuito.
•Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del
riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si
applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le
cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla
detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle
artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre
preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di
cose usate prive di valore o di valore esiguo.
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•Sono considerati di valore esiguo gli oggetti posti in
vendita ad un costo pari od inferiore ad Euro 50,00 (
www.comune.novara.it)
•.. beni di valore non superiore ciascuno Euro 258,23 pari
a lire 500.000 (www.comune.rovigo.it)
•Si intendono cose usate prive di valore o di valore esiguo
quelle che non superano il prezzo di Euro 25,00
(venticinque/00) (www.comune.vinovo.to.it).
•In assenza di disposizioni normative che definiscano in
maniera oggettiva il valore esiguo appare necessario
definire come importi quello di 25 Euro per gli oggetti, e di
50 Euro per l'abbigliamento (www.comune.torino.it)
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•D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.
•Art. 63. Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del
registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti.
•1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in
materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose
antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della
dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose
rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto
legislativo, di seguito indicato come «ALLEGATO A».
•2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano
giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in
materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose
medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro
dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una
dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.
•3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo
del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri
preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da
funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5,
commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale
autorità di pubblica sicurezza…….
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•Allegato A (Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63,
comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)
•A. Categorie di beni:
•1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
………………...
•3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e
5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi
materiale.
•4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su
qualsiasi supporto. ………
•8. Fotografie, film e relativi negativi.
•9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli
spartiti musicali, isolati o in collezione.
•10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
•11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni. …….
•14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
•15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie
da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.
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Ascensori
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•Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 .
•Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta
per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio
•12. Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato.
•1. È soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale
rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma
competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio dei montacarichi e degli
ascensori non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.
•2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della
dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a),
contiene:
•a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
•b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
•c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del
montacarichi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
•d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5;
•e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, cui il
proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
•f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.
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MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
•3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni,
un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale
rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per
l'effettuazione delle verifiche periodiche.
•4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera i), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata
o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente
regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente
per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche
periodiche.
•5. È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano
state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le
comunicazioni di cui al presente articolo.
•6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi
attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di
responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o
dell'installatore, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in
caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.
•7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione
al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti
dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.
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MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
Art. 86 e 110
del TULPS
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•Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore,
alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni,
trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al
minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre
bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per
bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni,
ovvero locali di stallaggio e simili.
•La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o
il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda
alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque
specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai
soli soci.
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•Relativamente agli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110,
commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
•a) per l'attività di produzione o di importazione;
•b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche
indiretta;
•c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici
diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al
primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per
l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli
privati
Polizia amministrativa e SUAP - 9 giugno 2016
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Polizia amministrativa e SUAP - 9 giugno 2016

  • 1. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Sede Omniavis - Firenze 9 giugno 2016 Polizia Amministrativa Sanzioni Amministrative Docente: Simone Chiarelli
  • 2. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Poteri di ordinanza del Sindaco
  • 3. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. •Art. 54. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale. •1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: •a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; •b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; •c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
  • 4. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza. •…… •4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. •4-bis. Con decreto del Ministro dell’interno è disciplinato l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità
  • 5. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •D.M. 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione” •Art. 1. Incolumità pubblica e sicurezza urbana ….. per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale. •Art. 2. Interventi del sindaco •a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool; •b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana; •c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b); •d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico; •e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.
  • 6. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •5. …….. •5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato. •6. …….. •7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi. •8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo. •9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. •10. ………. •11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento. •12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.
  • 7. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Poteri di ordinanza del Sindaco
  • 8. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •COSTITUZIONE - Art. 117. •La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. •Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: .. •h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; •La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
  • 9. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Con sentenza n. 237 del 2006, la Corte Costituzionale ha dichiarato riconducibile alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. non soltanto la disciplina dei giochi d'azzardo, ma anche quella relativa ai giochi che, pur presentando un elemento aleatorio e distribuendo vincite, non sono ritenuti giochi d'azzardo. Anche le prescrizioni in tema di numero di apparecchi e di modalità di installazione rispondono ad evidenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici ed il fatto che si tratti di locali destinati ad ospitare pubblici esercizi non vale a sottrarre la disciplina in questione alla materia riservata alla potestà legislativa statale.
  • 10. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Con sentenza n. 12222 del 22 dicembre 2008, il T.A.R. del Lazio (Roma) ha respinto un ricorso per l'annullamento dell'ordinanza n. 242 del 16 settembre 2008, con la quale il Sindaco di Roma ha disposto interventi di contrasto alla prostituzione su strada e di tutela della sicurezza urbana Al contrario, con ordinanza n. 22 dell'8 gennaio 2009, il T.A.R. del Veneto ha accolto la domanda cautelare relativa all'ordinanza con cui il Sindaco di Verona ha posto il divieto in tutto il territorio comunale a chiunque di “contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o che per l’atteggiamento, ovvero per l’abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente in prestazioni sessuali. Se l’interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione della presente ordinanza".
  • 11. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Si ricorda che, con sentenza n. 196 del 2009, la Corte costituzionale ha chiarito che i poteri esercitabili dai Sindaci, ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 54 del T.u.e.l., non possono che essere quelli finalizzati alla attività di prevenzione e repressione dei reati e non i poteri concernenti lo svolgimento di funzioni di polizia amministrativa nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome Con sentenza del 15 gennaio 2010, n. 9, il T.A.R. della Lombardia (Brescia) ha annullato l'ordinanza del Sindaco del Comune di Trenzano in materia di disciplina delle riunioni pubbliche o in luoghi aperti al pubblico da parte di associazioni, comitati o enti che perseguano scopi culturali, religiosi o politici, nel punto in cui essa stabiliva che: 1) i promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico dovessero darne avviso almeno 5 giorni prima all'Autorità locale di pubblica sicurezza; 2) che promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose aperte al pubblico fuori dai luoghi destinati al culto dovesse dare preavviso almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento; 3) tutte le riunioni dovessero essere tenute in lingua italiana.
  • 12. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Con ordinanza n. 40 del 22 marzo 2010, il T.A.R. del Veneto ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2, 3, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 41, 49, 70, 76, 77, 97, 113, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del T.u.e.l., come modificato dal decreto sicurezza, nella parte in cui ha inserito la congiunzione "anche" prima delle parole "contingibili ed urgenti". Il T.A.R. Lombardia (Milano), con sentenza n. 981 del 6 aprile 2010, ha annullato l'ordinanza con la quale il Sindaco di Gambolò ha intimato ad un gruppo di cittadini italiani di etnia Sinti, residenti nel predetto Comune da almeno trent'anni, di liberare l'area in cui stazionavano le loro roulottes.
  • 13. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •www.cittalia.it/ •www.senato.it/
  • 14. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Trasferimenti agli Enti Locali e prime semplificazioni
  • 15. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 •Art. 19 Polizia amministrativa.
  • 16. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 •"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I dellaalle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"legge 15 marzo 1997, n. 59" •Art. 158. OggettoArt. 158. Oggetto •1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "polizia amministrativa regionaleamministrativi relativi alla materia "polizia amministrativa regionale e locale".e locale". •2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamentedi polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallotrasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche perStato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega,quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche l'esercizioricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativadelle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa..
  • 17. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Art. 163. Trasferimenti agli enti localiArt. 163. Trasferimenti agli enti locali •1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo. •4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 34. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 e' datae' data tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezzatempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza.. •2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comunitrasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:le seguenti funzioni e compiti amministrativi: •a)a) il rilascio della licenza diil rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta evendita ambulante di strumenti da punta e da taglioda taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regioall'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;decreto 6 maggio 1940, n. 635; •b) il rilascio delle licenze concernenti leb) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settoreagenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionariedelle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; •c) il ricevimento dellac) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industriadichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliatidi affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativao comunque relativa all'attivita' di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citatoall'attivita' di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
  • 18. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •d) il rilascio delle licenze concernenti led) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articoloagenzie di affari, di cui all'articolo 115115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, addel richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusioneesclusione di quelle relative all'attivita' didi quelle relative all'attivita' di recupero crediti, pubblici incanti,recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioniagenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;; •e)e) il rilascio della licenza per l'esercizio delil rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochinomestiere di fochino, previo, previo accertamento della capacita' tecnica dell'interessato da parte dellaaccertamento della capacita' tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 delCommissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302; •f)f) il rilascio dell'autorizzazione peril rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli,l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interessemotoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunaleesclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 9 del decreto legislativo 30delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;aprile 1992, n. 285; •g)g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' diil rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di direttore odirettore o istruttore di tiroistruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110; •h) leh) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghiautorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi,, di cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.di cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
  • 19. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Art. 164. Abrogazione di normeArt. 164. Abrogazione di norme •1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: •a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonche' ila) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonche' il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella Ariferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300;aprile 1992, n. 300; •L. 13-12-1928 n. 3086L. 13-12-1928 n. 3086 •Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombiNorme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori.viaggiatori.
  • 20. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Art. 164. Abrogazione di normeArt. 164. Abrogazione di norme •1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: •b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato conb) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di informazioneregio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorita' di pubblica sicurezza;preventiva all'autorita' di pubblica sicurezza; •c) l'articolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente dellac) l'articolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; •Art. 76. (art. 74 T.U. 1926). - [Chi intende fare eseguire in luogo pubblico oArt. 76. (art. 74 T.U. 1926). - [Chi intende fare eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte colaperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo deve darne preventivo avviso scritto all'autorità locale di pubblicacinematografo deve darne preventivo avviso scritto all'autorità locale di pubblica sicurezza (125)] (126).sicurezza (125)] (126). •---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •(125) Gli originari 2° e 3° comma del presente articolo che vietavano l'impiego(125) Gli originari 2° e 3° comma del presente articolo che vietavano l'impiego dei fanciulli minori dei quindici anni nella preparazione di spettacolidei fanciulli minori dei quindici anni nella preparazione di spettacoli cinematografici, eccettuati quelli aventi scopo educativo, sono stati abrogaticinematografici, eccettuati quelli aventi scopo educativo, sono stati abrogati dall'art. 25, L. 26 aprile 1934, n. 653, contenente norme sulla tutela del lavorodall'art. 25, L. 26 aprile 1934, n. 653, contenente norme sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli; vedi, ora, sui requisiti di età richiesta per l'assunzionedelle donne e dei fanciulli; vedi, ora, sui requisiti di età richiesta per l'assunzione al lavoro dei fanciulli l'art. 6, lettera d) della sopra indicata legge.al lavoro dei fanciulli l'art. 6, lettera d) della sopra indicata legge. •(126) Articolo abrogato dall'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.(126) Articolo abrogato dall'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
  • 21. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Art. 164. Abrogazione di normeArt. 164. Abrogazione di norme •1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: •d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto deld) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nellanella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e iparte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capopoteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimoa quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma 1,in ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri pernumero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14),mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti;in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenzaall'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando ildi iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto deidovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati.provvedimenti adottati.
  • 22. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •e) gli articolie) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unicounico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia didelle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione dell'attivita' di fabbricazione e commercio diattestazione dell'attivita' di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografichepellicole cinematografiche;; •f) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi dif) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze perpubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografical'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorita' di pubblicadi informazione tempestiva all'autorita' di pubblica sicurezza.sicurezza. •…………………… •3.3. Nell'articolo 68Nell'articolo 68, primo comma, del piu' volte, primo comma, del piu' volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, lerichiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le paroleparole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali""rappresentazioni cinematografiche e teatrali" sono abrogatesono abrogate..
  • 23. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Polizia Amministrativa e TULPS
  • 24. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •R.D. 18-6-1931 n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza •R.D. 6-5-1940 n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.
  • 25. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Armi ed esplosivi
  • 26. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •ARMIARMI •R.D. 18-6-1931 n. 773 •Art. 37. (art. 36 T.U. 1926). - È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Questore
  • 27. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Art. 38. - Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri. •Sono esenti dall'obbligo della denuncia: •a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo; •b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche; •c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite. •L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico
  • 28. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Per le armi comuni da sparo, nel caso di vendita o di cessione, l'obbligo della licenza va circoscritto ai casi in cui la vendita o la cessione costituiscono l'oggetto di una attività professionale, sicché deve escludersi che per la vendita o cessione occasionale di arma comune da sparo da privato a privato occorra una specifica licenza di polizia; in tali casi il privato può cedere o vendere ad altro privato che sia munito di porto d'armi un'arma comune da sparo senza necessità di una specifica licenza, ma è tenuto a darne avviso alla autorità di p. s. per la cui omissione è applicabile l'art. 4 d. l. 22 novembre 1956 n. 1274 (conv. in l. 22 dicembre 1956 n. 1452); se il privato acquirente o cessionario è sprovvisto di porto d'armi la norma applicabile è quella dell'art. 35 2° comma tulps. •Cass. pen., 30-09-1987
  • 29. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR www.poliziadistato.it
  • 30. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Agenzie d’affari
  • 31. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Art. 115 TULPS •Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore. •La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. •Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. •La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati. •È ammessa la rappresentanza
  • 32. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Art. 205 - Regolamento attuazione TULPS •Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» usata dall'articolo 115 della legge, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. •Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità, e simili.
  • 33. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •D.Lgs. 31-3-1998 n. 112 •Art. 163. Trasferimenti agli enti locali. •2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi: .............. •d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni
  • 34. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •In tema di mediazione immobiliare, la legge n. 39 del 1989 - che reca una nuova disciplina generale del settore - ha espressamente abolito, all'art. 5, la necessità, per gli esercenti l'attività di mediazione anche in forma organizzata, della licenza di pubblica sicurezza, già prevista, in via generale, per tutte le agenzie di affari dall'art. 115 del r.d. 773 del 1931 (T.u.l.p.s.). Ne consegue che deve ritenersi implicitamente abolito per gli anzidetti operatori anche l'obbligo della tenuta del registro giornale degli affari previsto dall'art. 120 del medesimo T.u.l.p.s., trattandosi di adempimento strettamente correlato e funzionale alle esigenze di controllo degli esercenti l'attività di mediazione immobiliare che veniva assolto tramite l'obbligo della licenza di pubblica sicurezza, non più imposto dalla legge sopravvenuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto legittimamente emessa, nei confronti di esercente attività di mediazione immobiliare, l'ordinanza-ingiunzione per la violazione dell'obbligo della tenuta del registro di cui all'art. 20 T.u.l.p.s., reputando che detto obbligo fosse sopravvissuto alla nuova disciplina di settore - di cui alla legge n. 39 del 1989 - in assenza di una sua espressa abolizione). (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Nizza Monferrato, 25/07/2005) •Cass. civ. Sez. II Sent., 16-10-2009, n. 22052
  • 35. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Le agenzie di pompe funebri - pur al cospetto della liberalizzazione del servizio di trasporti funebri in forza di disposizioni comunitarie - sono tenute, al fine di effettuare l'intermediazione delle pratiche amministrative connesse, a chiedere l'autorizzazione di polizia prevista per le agenzie di affari dall'art. 115, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e dall'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dovendo il Comune vagliare la sicurezza, l'ordine pubblico e la prevenzione dei reati (che ne costituiscono la "ratio"). •Cons. Stato Sez. V Sent., 19-05-2009, n. 3072
  • 36. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •E' infondato l'appello avverso la sentenza T.A.R. Lazio, sez. I, n. 4286/2002 del 14 maggio 2002, che ha previsto l'annullamento della determinazione del Questore concernente il divieto di svolgimento di attività di recupero crediti al di fuori della provincia di competenza dell'Autorità che aveva rilasciato l'autorizzazione. Secondo l'orientamento della Corte di Giustizia della Comunità Europea, è ravvisabile il contrasto con il R.D. 773/1931, art. 115 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza) con gli obblighi derivanti dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE nella parte in cui impone all'agenzia di ottenere differenti autorizzazioni relative alle diverse province nelle quali intenda esercitare l'attività. Il quadro giuridico prospettato dall'art. 115 del T.U. 773/1931 recede, pertanto, a fronte della pronunzia della Corte di Giustizia, che ha riscontrato la non conformità della norma interna ai principi dell’ordinamento comunitario. •Cons. Stato Sez. VI, 23-07-2008, n. 3519
  • 37. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Non rientra nel concetto di "agenzia di affari", per il cui esercizio è necessaria la licenza prevista dall'art. 115 del T.U.L.P.S., in quanto non è strumentale all'intermediazione nella conclusione di affari altrui, nè consta di una organizzazione, anche solo elementare, finalizzata allo svolgimento continuativo e professionale, nonchè a scopo di lucro, di tale attività di intermediazione, l'attività compiuta dal cosiddetto "bagarino", il quale offre in vendita, in forma ambulante, e quindi senza il supporto di alcuna struttura organizzativa, pur elementare, uno o più biglietti, da lui in precedenza acquistati, non per conto terzi ma assumendo in proprio il rischio economico dell'operazione, per il caso che i biglietti restino invenduti. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Bologna, 15 Settembre 2005) •Cass. civ. Sez. II Sent., 31-05-2007, n. 12826 (rv. 597075)
  • 38. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Art. 20 - Regolamento attuazione TULPS •Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte
  • 39. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Ai fini della sussistenza dell'obbligo di munirsi della licenza del questore, previsto dall'art. 115 t.u.l.p.s. (r.d. 18 giugno 1931 n. 775), per "agenzia di affari" deve intendersi - sulla base della definizione offerta dall'art. 205 r.d. 6 maggio 1940 n. 635 - l'organizzazione, anche solo elementare, finalizzata allo svolgimento in modo continuativo e professionale, nonché a scopo di lucro, di un'attività di intermediazione per la trattazione di affari altrui, che si concreta nel porre in essere o nell'agevolare trattative volte alla conclusione di detti affari, mettendo direttamente o indirettamente in contatto fra loro due o più soggetti determinati, con conseguente esclusione dell'obbligo di licenza nei confronti di chi si limiti a lanciare, verso remunerazione, messaggi promozionali in incertam personam - indirizzati, cioè, ad una collettività ampia ed indeterminata di potenziali fruitori, i quali, se lo riterranno, si procacceranno poi i prodotti o i servizi reclamizzati attraverso gli ordinari canali - rendendo, in tal modo, un mero servizio di supporto all'iniziativa economica. Ne deriva che il titolare di un'emittente radiofonica o televisiva può considerarsi tenuto a munirsi di licenza, ai sensi del citato art. 115 t.u.l.p.s., non quando si limiti a diffondere messaggi pubblicitari su richiesta di soggetti che si rivolgono all'emittente, ma unicamente quando si presti a fungere effettivamente da intermediario tra l'offerente del bene o del servizio ed i singoli ascoltatori o spettatori interessati: questa evenienza viene a verificarsi, oltre che nel caso delle aste televisive - oggi, peraltro, espressamente vietate dall'art. 18, comma 5, d.lg. 31 marzo 1998 n. 114 - anche in quello in cui agli ascoltatori o spettatori venga proposto di prendere direttamente contatto con gli uffici dell'emittente al fine di concludere contratti di acquisto dei beni o servizi reclamizzati. •Cassazione civile , sez. I, 28 agosto 2006 , n. 18619
  • 40. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 - Art. 73 Attività di intermediazione commerciale e di affari •1. È soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni. 2. Le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. 3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di agente d' affari non rietranti tra quelle disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. È fatta salva per le attività relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni, l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  • 41. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Pubblico spettacolo e trattenimento
  • 42. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •TULPSTULPS •Art. 68 •Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. •Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali. •Art. 69 •Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.
  • 43. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •È legittima la sanzione amministrativa irrogata per violazione degli art. 666 c.p. e 68 del t.u.l.p.s., nei confronti del gestore e, in solido, del proprietario di un locale aperto al pubblico privo dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ballo, qualora risulti accertato che all'interno del locale ballava un numero indeterminato di persone, in uno spazio sgombrato allo scopo, non rilevando che tale attività fosse di natura spontanea, non autorizzata e non organizzata dal proprietario e che all'interno del locale esistessero cartelli di divieto, essendo comunque sufficiente ad integrare l'elemento psicologico della colpa il comportamento omissivo del gestore che, a tutela dell'incolumità degli avventori, avrebbe dovuto attivarsi per impedire loro di ballare. Cassazione civile , sez. I, 27 settembre 2006 , n. 21012
  • 44. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Lo svolgimento, sotto l'apparenza di un'attività culturale rivolta ai soci, di una attività in forma pubblica, ammettendovi chiunque dietro pagamento, configura l'esercizio di attività lucrativa, per la quale è necessario il possesso dell'autorizzazione di polizia di cui all'art. 68 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773. La mancanza giustifica e legittima l'ordine di chiusura. •T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 20-11-2006, n. 12796
  • 45. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •L'attività di trattenimento svolta da un circolo privato, l'accesso al quale sia soggetto ad adempimenti meramente formali quali la compilazione di un modulo e il pagamento del biglietto di ingresso, deve ritenersi svolta in locale « aperto al pubblico » e pertanto soggetta all'autorizzazione ex art. 68 t.u.L.P.S.. T.A.R. Umbria Perugia, 24 novembre 2005 , n. 512 - T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02 settembre 2005 , n. 6538 - T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 30 giugno 2004 , n. 2680 •L'associazione avente natura di circolo privato necessita delle autorizzazioni del Questore previste dagli art. 68, 80 e 86 r.d. n. 773 del 1931 (apertura circoli, solidità e sicurezza degli edifici ospitanti pubblici spettacoli e somministrazione di bevande ed alimenti) e di quelle del sindaco di cui agli art. 3 e 10 l. n. 287 del 1991 (apertura locali somministrazione di bevande ed alimenti) ed art. 45 e 54 d.lg. n. 152 del 1999 (autorizzazione scarichi), se l'attività svolta fra i soci non venga estesa al massimo a qualche ospite occasionale o aspirante socio, ma a quisque de populo seppur dietro l'espediente dell'illimitato tesseramento contestuale alla fruizione dei servizi del circolo. T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 14 febbraio 2003 , n. 228
  • 46. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Ai fini dell'esclusione della natura lucrativa o imprenditoriale di una determinata attività, a nulla rileva che quest'ultima venga svolta in un locale denominato dagli interessati come circolo culturale e che ai clienti venga rilasciata la tessera di associazione (nella specie, è ritenuta di natura imprenditoriale e, quindi, soggetta all'autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 68 t.u. p.s. (r.d. 18 giugno 1931 n. 773) una scuola di danza classica, con corsi a pagamento oltre alla quota d'iscrizione associativa, condotta da un'associazione culturale). Consiglio Stato , sez. V, 27 febbraio 1998 , n. 204 •La installazione in un esercizio pubblico di un apparecchio televisivo, senza la preventiva specifica autorizzazione del questore di cui all'art. 68 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, dà luogo alla ravvisabilità del reato previsto dall'art. 666 c.p. solo se finalizzata alla effettuazione di trattenimenti pubblici indetti o programmati nell'esercizio di attività imprenditoriale, e non anche se rappresenti una mera occasionalità volta a rendere più confortevole o meno disagevole la permanenza del cliente nel locale pubblico. Cassazione penale , sez. I, 17 aprile 1994
  • 47. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. •2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto. •2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: •a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; •b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
  • 48. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. •3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. •4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2 •Modifiche con L. 29 luglio 2010, n. 120. •Vedi il D.M. 30 luglio 2008.
  • 49. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Art. 80 - TULPSArt. 80 - TULPS •L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. •Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza
  • 50. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Art. 141 – Regolamento attuazione TULPS. •Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti: •a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; •b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; •c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica; •d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337; •e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
  • 51. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno (163). •Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso
  • 52. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Ai sensi del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, nel caso di una gara di tiro a volo organizzata con finalità sportiva e ricreativa il gestore del campo di tiro a volo non deve chiedere la licenza di cui all'art. 68, r.d. n. 773 cit., ma è sufficiente che lo stesso dia il preventivo avviso ai sensi dell'art. 123 comma 1, r.d. 6 maggio 1940 n. 635, all'autorità locale di pubblica sicurezza, mentre va ricompresa tra le attività sottoposte a licenza comunale, previo collaudo da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 80, r.d. n. 773 cit. la gara di tiro a volo organizzata come spettacolo pubblico nell'ambito di un'attività imprenditoriale. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 04 maggio 2001 , n. 667
  • 53. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Le conclusioni della commissione tecnica prevista dall'art. 80 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (secondo il quale non può concedersi la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da detta commissione la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso d'incendio), sono atti meramente preparatori, interni al procedimento amministrativo, qualificati espressamente come "pareri" dall'art. 142 del regolamento approvato con r.d. 6 maggio 1940 n. 635. Essi sono quindi privi, in sè, di efficacia cogente nei confronti dei terzi, finché non siano stati recepiti in provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza. Conseguentemente non integrano un "provvedimento" rilevante agli effetti dell'art. 650 c.p. nè una "prescrizione" in tema di sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 681 c.p. (Nella specie la S.C., in applicazione di detti principi, ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa dal giudice di merito la configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p., contestato all'imputato per non aver questi realizzato, quale responsabile della gestione di un "night club", in difformità di quanto ravvisato necessario dalla commissione tecnica, un servizio igienico per portatori di "handicap"). •Cassazione penale , sez. I, 03 maggio 2000 , n. 9542
  • 54. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Non integra la fattispecie del reato di "apertura abusiva", di cui all'art. 681 c.p., l'inottemperanza, da parte del responsabile di attività svolte in luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, alle indicazioni fornite dalla commissione tecnica provinciale di vigilanza, che non costituisce organo dotato di autonomo potere di ordinanza, in quanto le funzioni consultive ed ispettive attribuitele dalla legge sono finalizzate alla successiva adozione degli eventuali provvedimenti da parte delle competenti autorità di p.s. o comunali. •Cassazione penale , sez. I, 25 febbraio 1997 , n. 2691
  • 55. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •La complessa disciplina dettata dagli art. 80 e ss. del t.u.l.p.s., e dagli art. 141 e ss. del relativo regolamento, diretta a garantire la sicurezza per l'incolumità pubblica dei luoghi in cui si svolgono rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ed altre forme di spettacolo o trattenimento pubblico non è applicabile analogicamente ai luoghi destinati allo svolgimento di mostre mercato, senza che possa diversamente argomentarsi dal decreto interministeriale in data 16 febbraio 1982, concernente la determinazione delle attività soggette alla visite di prevenzione incendi, mentre soltanto il successivo d.P.R. n. 577 del 1982, contenente il regolamento relativo all'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio, all'art. 14, ha disposto "accertamenti sopralluogo", da effettuarsi da parte dei vigili del fuoco, svincolati da richieste di parte, per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo, segnalate o comunque rilevate, ovvero per eseguire controlli a campione. Ne consegue che, in relazione a danni cagionati da un incendio alle persone dei visitatori di una mostra (nella specie, di antiquariato) nel periodo precedente l'entrata in vigore di detto d.P.R., non può affermarsi la responsabilità del Ministero dell'interno per violazione di obblighi di controllo e di vigilanza.
  • 56. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •CODICE PENALE - Articolo 666 •Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza •Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con l'ammenda da lire ventimila a un milione. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, la pena è dell'arresto fino a un mese. •Con sentenza n. 56 del 15 aprile 1970 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità di questo articolo nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore.
  • 57. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Altre attività soggette a TULPS
  • 58. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Art. 75 bis del TULPSArt. 75 bis del TULPS •1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno
  • 59. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •NOLEGGIO SENZA CONDUCENTENOLEGGIO SENZA CONDUCENTE •DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2001, n. 481 - Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di noleggio di veicoli senza conducente. •Art. 1. 1. L'esercizio dell'attivita' di noleggio di veicoli senza conducente e' sottoposto a denuncia di inizio attivita' da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio e' la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio e' presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia. •Art. 2. 1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attivita' al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' sospendere o vietare l'esercizio dell'attivita' nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
  • 60. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attivita' di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, e' tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprieta' dei soggetti nei cui confronti e' stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate. •Art. 3. 1. E' abrogato l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 2. La disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita alla denuncia di inizio attivita' di cui al presente regolamento anziche' alla licenza. •Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
  • 61. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •RIMESSAGGIORIMESSAGGIO •DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2001, n. 480 - Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse. •Art. 1. 1. L'esercizio dell'attivita' di rimessa di veicoli e' subordinato a denuncia di inizio attivita' da presentarsi, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel quale si svolge l'attivita'. •Art. 2. 1. Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia. •2. L'annotazione puo' essere effettuata anche con modalita' informatiche. Tali modalita' e il modello di ricevuta di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. •Art. 3. 1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attivita' al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' sospendere o vietare l'esercizio dell'attivita' nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. •Art. 4. 1. E' abrogato l'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 2. All'articolo 86, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono soppresse le seguenti parole: "esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture".
  • 62. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •La semplice temporanea cessione del godimento di uno spazio (come l'utilizzo di un suolo privato da parte del proprietario per il parcheggio, a pagamento, di autovetture), integrando un mero uso delle facoltà dominicali, non rientra nella definizione di "esercizio di rimessa" di cui all'art. 86 r.d. n. 773 del 1931 (che postula, per converso, un'attività economica organizzata di tipo imprenditoriale, sia pure minima e di livello elementare) e non richiede, pertanto, l'autorizzazione prevista da detta disposizione. T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 22 marzo 2002 , n. 1590 •L'attività di parcheggio a pagamento di autoveicoli all'aperto non necessita di autorizzazione di p.s. ex art. 17 ter e 86 t.u.l.p.s. approvato con r.d. n. 773 del 18 giugno 1931. Infatti il concetto giuridico di "rimessa di autoveicoli o di vetture" contenuto nell'art. 86 cit. coincide con quello di un locale chiuso protetto, adibito appunto a parcheggio di più autovetture. T.A.R. Umbria Perugia, 29 aprile 1998 , n. 312
  • 63. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •In tema di attività di rimessa di autoveicoli o di vetture, hanno carattere esemplificativo e non tassativo le indicazioni contenute nell'art. 86 del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 riguardo alle attività per il cui esercizio si rende necessaria l'autorizzazione, rilasciata dall'autorità comunale, per l'espletamento delle stesse attività. •Cons. Stato Sez. V Sent., 09-06-2008, n. 2874 •L'attività di rimessa natanti coincidendo appieno con quella di rimessa di autoveicoli, determina l'estensione al ricovero natanti della disciplina vigente per l'attività di rimessa di veicoli (ivi compresa la necessità di autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 86 del T.U.L.P.S.), senza con ciò esorbitare dai principi costituzionali. •Cons. Stato Sez. V, 29-11-2005, n. 6726
  • 64. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR SCOMMESSE
  • 65. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Art. 88 del TULPS. •1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione
  • 66. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2010, n. 94, S.O. •Art. 7 Altri servizi esclusi •1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; •b) ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata; •c) ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici; •d) al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché alle reti di acquisizione del gettito; •e) ai servizi privati di sicurezza; f) ai servizi forniti da notai.
  • 67. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Non integra il reato di cui all'art. 4 L. 13 febbraio 1989 n. 401 e succ. modd., l'attività organizzata per la accettazione e raccolta di scommesse operata, per conto di società quotate aventi sede in altro Stato membro, da soggetti esclusi dal rilascio delle autorizzazioni, di cui all'art. 88 del TULPS, per il solo fatto che la raccolta viene effettuata per conto di società con azionariato anonimo, e che non hanno potuto partecipare per tale ragione alle gare per l'attribuzione delle licenze, sebbene in possesso delle necessarie autorizzazioni per la gestione organizzata di scommesse in altro Stato membro, in quanto tale disposizione si pone in contrasto con i principi comunitari di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE, nè appare giustificata da finalità di controllo per motivi di ordine pubblico. (Annulla senza rinvio, App. Messina, 20 Febbraio 2006) •Cass. pen. Sez. III Sent., 28-03-2007, n. 16968 (rv. 236685)
  • 68. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Il soggetto che, residente in Italia, voglia occuparsi dell'attività di intermediazione nel settore delle scommesse, ha necessità di ottenere l'autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S., anche qualora di tratti di CTD (centri di trasmissione dati) operante per conto di un allibratore straniero, regolarmente abilitato nel suo Paese.(Riforma della sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 1096/2005). •Cons. Stato Sez. VI Sent., 26-11-2009, n. 7403
  • 69. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR WWW.AAMS.IT
  • 70. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Concorsi e lotterie
  • 71. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 - Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 •1. Ambito applicativo. •1. I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali, si effettuano alle condizioni e con le modalità di cui al presente titolo.
  • 72. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •14. Adempimenti dei promotori e controlli. •1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli. •2. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente documentazione: •a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori; •b) per le tombole: •1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
  • 73. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •2) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore. •3. Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella comunicazione di cui al comma
  • 74. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •5. I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. •6. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore. •7. L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne
  • 75. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •8. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco. …………
  • 76. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Internet Point
  • 77. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Decreto-legge 27 luglio 2005, n.144 - Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale •Decreto del Ministro dell'interno 16 agosto 2005 - Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 •Circolare del Ministero dell'interno n. 557/2005 - Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8, e 9 - Circ. n. 557 PAS 12982D (22) •Art. 34, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
  • 78. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •D.L. 27-7-2005 n. 144 - Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. •7. Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet. •1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
  • 79. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •D.M. 16-8-2005 - Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155. •Il testo del Decreto Milleproroghe 2011, DL 225/2010 ha eliminato l'obbligo di richiesta di licenza al questore per tutte le attività che mettono a disposizione internet come servizio accessorio. È invece prorogato, ma solo fino al 31 dicembre 2011, l'obbligo di richiesta licenza per gli internet point. Vengono inoltre abrogate tutte le disposizioni per l'identificazione degli utenti, il monitoraggio delle operazioni e l'archiviazione dei dati.
  • 80. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •D.M. 16-8-2005 - Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155. •1. Obblighi dei titolari e dei gestori. •1. I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, sono tenuti a: •a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'accesso agli apparecchi terminali a persone che non siano preventivamente identificate con le modalità di cui alla lettera b); •b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente; •c) adottare le misure di cui all'art. 2, occorrenti per il monitoraggio delle attività; •d) informare, anche in lingue straniere, il pubblico delle condizioni d'uso dei terminali messi a disposizione, comprese quelle di cui alle lettere a) e b); •e) rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i dati acquisiti a norma delle lettere b) e c), esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, al Servizio polizia postale e delle comunicazioni, quale organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni, nonché, in conformità al codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria; •f) assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro conservazione fino al 31
  • 81. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Oggetti preziosiOggetti preziosi •Art. 127 TULPS. •I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore. •Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli. •La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata. •Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.
  • 82. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •L'attività di piccola riparazione svolta da un orafo dotato di licenza per il commercio di preziosi nuovi non può connotarsi, di per sé, come artigianale in senso giuridicamente qualificante, con la conseguenza che la suddetta attività non può essere assoggettata ad un autonomo obbligo di registrazione e vidimazione. Le piccole riparazioni, infatti, su beni preziosi poste in essere da titolare di licenza per il commercio al minuto di oggetti preziosi, si qualificano come un'attività complementare e secondaria, rientrante in quella svolta a titolo principale in base alla licenza ex art. 127 T.U.L.P.S. e per tal tipo di "interventi" si deve ritenere non sussistere un obbligo di registrazione nell'ambito del sistema documentale di cui all'art. 128 T.U.L.P.S. •Cons. Stato Sez. VI Sent., 25-01-2008, n. 196
  • 83. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR
  • 84. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Cose antiche o usate
  • 85. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Art. 126 del TULPS •1. Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza •Art. 128 del TULPS •I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. •Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. •Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. •Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti. •L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.
  • 86. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Art. 247 del regolamento di attuazione TULPS •Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito. •Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.
  • 87. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Sono considerati di valore esiguo gli oggetti posti in vendita ad un costo pari od inferiore ad Euro 50,00 ( www.comune.novara.it) •.. beni di valore non superiore ciascuno Euro 258,23 pari a lire 500.000 (www.comune.rovigo.it) •Si intendono cose usate prive di valore o di valore esiguo quelle che non superano il prezzo di Euro 25,00 (venticinque/00) (www.comune.vinovo.to.it). •In assenza di disposizioni normative che definiscano in maniera oggettiva il valore esiguo appare necessario definire come importi quello di 25 Euro per gli oggetti, e di 50 Euro per l'abbigliamento (www.comune.torino.it)
  • 88. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. •Art. 63. Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti. •1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo, di seguito indicato come «ALLEGATO A». •2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali. •3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza…….
  • 89. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Allegato A (Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a) •A. Categorie di beni: •1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da: ………………... •3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale. •4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto. ……… •8. Fotografie, film e relativi negativi. •9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione. •10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione. •11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni. ……. •14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni. •15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.
  • 90. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Ascensori
  • 91. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 . •Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio •12. Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato. •1. È soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di trasporto. •2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), contiene: •a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto; •b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento; •c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; •d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5; •e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto; •f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.
  • 92. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche. •4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche. •5. È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo. •6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento. •7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.
  • 93. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR Art. 86 e 110 del TULPS
  • 94. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. •La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.
  • 95. Il presente documento è di proprietà di OMNIAVIS. E’ vietata ogni riproduzione non autorizzata MOD.FORM.24 – FORMAT PRESENTAZIONE SLIDES - Rev. 01 del 2008.10.17 – Preparato: RD - Approvato: DIR •Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: •a) per l'attività di produzione o di importazione; •b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; •c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati