Ordinanza Tribunale di Firenze Ministero Cultura vs Cave Michelangelo (apr. 2...
SIAE - Istruzioni per recupero crediti autorali (2013)
1. ISTRUZIONI OPERATIVE PROPEDEUTICHE
ALL’ATTIVAZIONE DEL PROCESSO DI
RECUPERO CREDITI AUTORALI
Sommario
Sommario............................................................................................................................................1
1- RELAZIONE – MOD. 79/A ...............................................................................................................2
2- ATTO DI CONSTATAZIONE – MOD. 79/bis .....................................................................................2
A) PRESUPPOSTI ..................................................................................................................................2
1. MANCATO PAGAMENTO DEL DIRITTO D’AUTORE ENTRO I TERMINI...........................................................2
2. DIFFORMITÀ NELLA LIQUIDAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE ......................................................................2
3. UTILIZZAZIONE ABUSIVA DI REPERTORIO AMMINISTRATO ........................................................................2
4. MANCATO PAGAMENTO PENALE PER INFEDELE COMPILAZIONE DEL PROGRAMMA MUSICALE.......................2
B) INCAMERAMENTO DEL DEPOSITO O ATTIVAZIONE DELLE GARANZIE COLLETTIVE: PROCEDURE
DA ATTUARE PER CIASCUN TIPO DI VIOLAZIONE ..........................................................................3
B.1 – Mancato pagamento..................................................................................................................3
B.1.1 – Mancato pagamento: manifestazioni regolate dal Certificato mod. 116/C (proiezione
cinematografiche)...............................................................................................................................3
B.2 – Irregolarità nella liquidazione del diritto d’autore. ...................................................................3
B.3 – Utilizzazioni abusive – Incameramento deposito o attivazione garanzia collettiva...........4
B.4 – Mancato pagamento penale per infedele compilazione del Programma Musicale o
mancata riconsegna dello stesso con Mancato Pagamento della Penale......................................4
C) COMPILAZIONE ATTO DI CONSTATAZIONE (MOD. 79/BIS)............................................................5
C.1 – Atto di Constatazione redatto d’ufficio .....................................................................................7
D) REGISTRAZIONE NEL S.UN...............................................................................................................7
E) ARCHIVIAZIONE E ANNULLAMENTO...............................................................................................7
3- PAGAMENTI RATEALI .....................................................................................................................7
A) FASE DI RECUPERO BONARIO .........................................................................................................7
A.1 – MICROCREDITO..........................................................................................................................7
A.2 – MACROCREDITO/ALTRO CREDITO.............................................................................................8
B) FASE DI RECUPERO GIUDIZIALE ......................................................................................................8
B.1 – MICROCREDITO E MACROCREDITO/ALTRO CREDITO................................................................8
A P P E N D I C E ............................................................................................................................10
ATTO DI RICOGNIZIONE DEL DEBITO ........................................................................................................11
PROSPETTO PER RELAZIONE TRIMESTRALE PIANI DI RATEIZZAZIONE…………………………………………………12
2. 2
1- RELAZIONE – MOD. 79/A
Quando gli accertatori esterni svolgono attività di controllo e rilevano una delle irregolarità di seguito
indicate (vds. par. 2) devono riportare l’esito del controllo nell’apposita Relazione (mod. 79/A) e
sottoscriverla.
N.B.:
1) Si segnala che è opportuno stilare le Relazioni alla presenza di rappresentanti/personale
dell’utilizzatore ed acquisirne sul mod. 79/A la sottoscrizione nei previsti spazi per i testimoni.
2) Nella Relazione non deve essere indicata la quantificazione del diritto d’autore dovuto.
3) La Relazione deve essere trasformata dal Dipendente SIAE/Mandatario in Atto di Constatazione
(mod. 79/bis) entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data del controllo. Poiché l’Atto di
Constatazione deve sostanzialmente avere lo stesso contenuto della Relazione e non rimandare
semplicemente alla stessa, nella compilazione del mod. 79/A, si raccomanda di seguire le medesime
avvertenze riportate di seguito, soprattutto con riferimento all’indicazione del repertorio utilizzato.
4) La Relazione deve essere acquisita in S.Un. tra i documenti allegati all’Atto di Constatazione.
5) Per quanto utile, si ricorda che il mod. 79/A è atto interno da conservare agli atti d’ufficio (nel
fascicolo del contesto). In quanto tale non deve essere allegato alla diffida per il debitore, alla quale
deve essere allegato il solo atto di constatazione.
2- ATTO DI CONSTATAZIONE – MOD. 79/bis
Le irregolarità riscontrate devono essere descritte in modo circostanziato tale da poter costituire
elemento di prova per l’eventuale seguito giudiziale.
A) PRESUPPOSTI
L’Atto di Constatazione deve essere redatto ogni qual volta venga riscontrata una o più delle
seguenti violazioni:
1. MANCATO PAGAMENTO DEL DIRITTO D’AUTORE ENTRO I TERMINI previsti dal
Permesso/Certificato/Licenza o fissati dalla Legge (per il Diritto di Seguito). Tale violazione si
configura anche nei casi in cui, a seguito di incameramento del deposito cauzionale o di
attivazione di garanzia (garanzia collettiva – fideiussione), residui diritto dovuto non
soddisfatto;
2. DIFFORMITÀ NELLA LIQUIDAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE imputabile
all’organizzatore/utilizzatore e derivante da irregolare od omessa rendicontazione o
dichiarazione dei parametri per il calcolo del diritto d’autore (a solo titolo esemplificativo, per
parametro devono intendersi: prezzo praticato, capienza dichiarata, presenze, difformità tra
biglietti esitati e presenze accertate, tipologia di accesso, omessa comunicazione di altri
proventi);
3. UTILIZZAZIONE ABUSIVA DI REPERTORIO AMMINISTRATO (assenza di Permesso/Licenza);
4. MANCATO PAGAMENTO PENALE PER INFEDELE COMPILAZIONE DEL PROGRAMMA MUSICALE (a
seguito di accertamento tecnico-musicale) O MANCATA RICONSEGNA DELLO STESSO CON
MANCATO PAGAMENTO DELLA PENALE.
Soltanto per il Grande Diritto (Repertorio DOR e Lirica) e solo per le manifestazioni con ingresso a
pagamento, in caso di contributi di Enti Pubblici Territoriali (quindi esclusi contributi MIBAC) si
raccomanda di acquisire la documentazione, procedere alla liquidazione dell’eventuale diritto
d’autore, ma NON procedere alla redazione di Atti di Constatazione (e conseguente diffida). Il tutto
dovrà, invece, essere riportato in una relazione da trasmettere, per il tramite della Direzione di Sede,
all’Ufficio Accordi e all’Ufficio Coordinamento Territorio e Servizio Ispettivo.
3. 3
B) INCAMERAMENTO DEL DEPOSITO O ATTIVAZIONE DELLE GARANZIE
COLLETTIVE: PROCEDURE DA ATTUARE PER CIASCUN TIPO DI
VIOLAZIONE
N.B. è necessario verificare TUTTI i depositi esistenti a carico del
medesimo organizzatore prima della redazione dell’Atto di
Constatazione.
B.1 – Mancato pagamento.
Si verifica il mancato pagamento quando per un’attività regolata da Permesso/
Licenza/Certificato non siano stati corrisposti a SIAE i dovuti diritti. In questi casi, fatto salvo
quanto eventualmente previsto in specifici accordi con associazioni di categoria, si dovrà
procedere come segue.
Il giorno della scadenza dei termini di pagamento, in mancanza di regolarizzazione, si dovrà
incamerare il deposito disponibile per diritto d’autore e relativa IVA di fattura, fino a
concorrenza dei corrispondenti crediti, ovvero avviare la procedura di attivazione della
garanzia collettiva prevista dagli specifici accordi o ancora attivare la fideiussione.
N.B.
1) nel caso in cui l’incameramento sia stato effettuato correttamente il giorno di scadenza del
pagamento, la penale per mancato pagamento, prevista dal punto 4 delle Condizioni Generali del
Permesso, dovrà essere calcolata esclusivamente sull’importo del diritto d’autore ancora dovuto;
2) in caso di attivazione della garanzia collettiva i conteggi del diritto d’autore per gli eventi
successivi a quelli dell’attivazione vanno effettuati senza applicazione delle agevolazioni
previste dai vari accordi.
3) nel caso di incameramento del deposito, se l’Organizzatore continua la propria attività, il
rilascio del Permesso andrebbe subordinato alla costituzione di idonea garanzia (deposito o
fideiussione);
B.1.1 – Mancato pagamento: manifestazioni regolate dal Certificato mod. 116/C
(proiezione cinematografiche).
Trascorso il 30° giorno successivo alla scadenza dei termini di pagamento, si dovrà procedere
all’incameramento del deposito cauzionale disponibile per diritto d’autore ed IVA di fattura fino
a concorrenza del corrispondente credito e alla redazione dell’Atto di Constatazione per
l’eventuale residuo.
In caso di disponibilità di ulteriori somme dopo il soddisfacimento integrale di quanto dovuto
per diritto d’autore, si dovrà procedere all’applicazione della penale per mancato pagamento nei
termini, da calcolarsi in ogni caso nella misura del 6% dell’intero importo dei diritti
originariamente dovuti, anche se totalmente soddisfatti mediante l’incameramento del deposito.
B.2 – Irregolarità nella liquidazione del diritto d’autore.
Nel caso in cui si sia rilevata una difformità sui parametri dichiarati e l’organizzatore non
ottemperi alla presentazione dell’ulteriore documentazione necessaria per determinare
compiutamente la base di calcolo del diritto d’autore, decorso inutilmente il termine di
pagamento, fatto salvo quanto previsto da particolari accordi, la procedura cui attenersi è la
seguente:
4. 4
a) alla scadenza dei termini di pagamento si deve procedere alla liquidazione della
manifestazione con gli elementi a disposizione ed in base a tale liquidazione effettuare
l’incasso eventualmente incamerando il deposito;
b) si rappresenta l’irregolarità alla parte a mezzo raccomandata a/r e si concedono 15 giorni di
tempo per presentare la documentazione e regolarizzare il dovuto; decorsi inutilmente 15
giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del debitore, si tenta in via autonoma di
integrare la documentazione per procedere al calcolo del dovuto (es. delibere di erogazione
contributi, contratti di sponsorizzazione etc.) al fine di redigere l’Atto di Constatazione, ove
si dovrà indicare che vi è carente documentazione per il calcolo del maggior dovuto;
c) nel caso in cui la parte si sia resa irreperibile, la procedura di recupero crediti non può essere
attivata. Previa autorizzazione dell’Ufficio Recupero Crediti, si dispone l’abbandono della
pratica, dopo aver incamerato l’eventuale deposito come descritto nella lettera a).
Nei casi sopra descritti – avvenendo l’incameramento quando sono ormai trascorsi i termini di
pagamento – devono essere conteggiate anche le penali contrattuali, che, pertanto, dovranno
essere calcolate sull’intero importo dei diritti evasi, non essendo rilevante a tal fine che il diritto
dovuto sia stato recuperato con l’incameramento del deposito. Naturalmente, tali penali
contrattuali potranno essere a loro volta soddisfatte mediante incameramento del deposito o
attivazione della garanzia ove vi sia ancora disponibilità dopo il soddisfacimento integrale di
quanto dovuto per diritti.
B.3 – Utilizzazioni abusive – Incameramento deposito o attivazione garanzia
collettiva.
Nel caso di “utilizzazioni abusive”, ossia effettuate in totale assenza di autorizzazione (in
mancanza di Permesso) o di presentazione/rinnovo di Certificato, si deve incamerare l’eventuale
deposito o attivare la garanzia collettiva, quando presenti per utilizzatori abituali, e per
l’eventuale residuo redigere l’Atto di Constatazione.
A tale proposito si precisa che il mod. 116SM/M (vds. condizioni generali di permesso) si
rinnova automaticamente all’atto del pagamento e soltanto per l’annualità corrisposta. In caso di
mancato pagamento il Permesso per Musica d’Ambiente deve intendersi NON rinnovato e,
pertanto, si raccomanda di effettuare un nuovo accesso per constatare la permanenza degli
apparecchi e la loro utilizzazione.
B.4 – Mancato pagamento penale per infedele compilazione del Programma
Musicale o mancata riconsegna dello stesso con Mancato Pagamento della Penale.
Le penali dovute per le irregolarità in oggetto, potranno essere recuperate mediante attivazione
del deposito soltanto in caso di disponibilità di ulteriori somme dopo il soddisfacimento
integrale di quanto dovuto per diritto d’autore, IVA e penali sul diritto d’autore.
Qualora non ci fosse capienza si dovrà redigere l’Atto di Constatazione.
In considerazione dell’esiguità del credito nei casi sopra descritti, l’Atto di Constatazione va
redatto, inserito in S.Un., validato e diffidato, ma la procedura va sospesa, cioè non va inserita
nella procedura R.C.G. la richiesta di autorizzazione all’emissione dell’Attestato di Credito,
attendendo che maturi un credito verso lo stesso organizzatore, anche per violazioni diverse, che
renda economica l’attivazione della procedura coattiva del credito.
5. 5
C) COMPILAZIONE ATTO DI CONSTATAZIONE (MOD. 79/BIS) (PER LE
TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE SI RIMANDA ALL’ALLEGATO 1 –
GESTIONE RECUPERO CREDITI ACCERTATI)
Accertata la violazione, il dipendente SIAE/Mandatario procede alla redazione dell’Atto di
Constatazione (mod. 79/bis) che deve avvenire al momento della verifica o, comunque, entro 5
giorni lavorativi dall’accertamento se redatto d’ufficio, ovvero a seguito di redazione di mod.
79/A, che va sempre allegato all’Atto di Constatazione.
Nella PRIMA SEZIONE dell’Atto di Constatazione (identificazione locale, organizzatore,
coorganizzatore) devono essere indicati i dati riferiti a:
• denominazione e ubicazione del locale ove si è svolto l’evento o è avvenuta
l’utilizzazione, oltre a categoria e capienza dello stesso (sempre, anche quando redatto
d’ufficio);
• organizzatore dell’attività rilevata, indicando l’indirizzo esatto, la Partita IVA e/o il
Codice Fiscale. In caso di persona giuridica indicare anche i dati relativi al legale
rappresentante. Deve essere indicato, altresì, anche l’indirizzo esatto e la Partita IVA e/o
il Codice Fiscale del coorganizzatore, qualora ne sia accertata la presenza;
• Permesso quando presente, indicando il numero e la data.
Per gli Atti di Constatazione redatti d’ufficio, nella prima sezione dell’Atto indicare ad es.
“nell’ufficio SIAE di xxx per il locale yyy”.
Nella SECONDA SEZIONE, oltre alle caratteristiche proprie della manifestazione, devono essere
assolutamente indicati:
• periodo installazione apparecchi (es. se esiste una vecchia quietanza si può presumere che
gli apparecchi siano stati installati per l’intero periodo; si può tentare di acquisire
informazioni sulla data di acquisto degli apparecchi o dell’abbonamento RAI/SKY;
diversamente, dal giorno dell’accertamento fino a tutto l’anno in corso, salve diverse
dichiarazioni dell’utilizzatore o informazioni pubblicitarie es. sito internet);
• il titolo dell’opera (o brano) eseguita al momento del controllo, specificando l’autore e/o
l’esecutore se conosciuto o individuabile (es. dalla copertina del supporto). Ove occorra,
devono essere indicati l’editore ed il traduttore, se rilevabili;
• il programma musicale di riferimento;
• le modalità d’ingresso al locale, precisando le presenze ed il costo del biglietto (o diverso
titolo d’ingresso).
Per quanto utile si ricorda che:
- l’Atto di Constatazione può contenere la constatazione di più violazioni di tipo
diverso. In tal caso NON DEVE ESSERE INSERITO PIÙ VOLTE IN S.Un. (il calcolo delle
penali dovrà essere fatto separatamente per ciascuna violazione, inserendo
manualmente la somma nel S.Un.). Ogni Atto di Constatazione, infatti, deve essere
identificato da un solo numero identificativo;
- l’Atto di Constatazione può riportare più eventi riferiti allo stesso organizzatore e
avvenuti nello stesso locale, anche nel caso in cui si attestino violazioni di tipo
diverso (mancato pagamento/abusivo) ed anche se redatti d’ufficio sulla base del
mod. 79/A;
- l’Atto di Constatazione NON DEVE MAI riportare la quantificazione del diritto d’autore
dovuto (che deve comparire solo nella diffida);
- l’Atto di Constatazione non deve mai essere redatto per il mancato pagamento di:
a) quote associative e di assicurazioni;
b) diritti connessi (AFI e SCF) ed Edizioni Critiche;
c) Noleggio Materiale.
6. 6
La TERZA SEZIONE va utilizzata esclusivamente a seguito della utilizzazione a mezzo
apparecchi di diffusione di repertorio tutelato (cd. “Musica d’Ambiente”) e dovrà contenere:
• il numero ed il tipo di apparecchio ed, eventualmente, gli altoparlanti staccati e/o i
monitor, distinguendo per le strutture recettive tra quelli in luogo comune e quelli
nelle camere. Con l’occasione si precisa che per altoparlante staccato si intende
quello eccedente la dotazione base dell’apparecchio; diversamente gli altoparlanti
ricompresi nella dotazione base dell’apparecchio non vanno indicati;
• il titolo del brano in corso di esecuzione al momento del controllo con ogni
indicazione utile (autore, esecutore, eventualmente anche reperendo i dati dalla
copertina del supporto in esecuzione). Vanno, inoltre, indicati l’emittente ed il
programma radiofonico o TV.
L’Atto di Constatazione DEVE SEMPRE RIPORTARE CHIARAMENTE l’emittente e/o il
titolo dell’opera che viene utilizzata.
Quando non sia possibile individuare il brano in esecuzione, è sufficiente, ma
indispensabile, l’indicazione dell’emittente su cui l’apparecchio è sintonizzato.
Se il programma in corso è un evento sportivo o un notiziario è preferibile indicare
solo il nome dell’emittente e per il repertorio “come da palinsesto” quando, però, si
tratti di emittente nazionale.
L’Atto di Constatazione non va redatto se gli apparecchi presenti nel locale sono
spenti o senza sonoro durante l’accertamento. In tal caso andrebbe ripetuto il
controllo.
Se l’accertamento della diffusione abusiva avviene negli ultimi mesi dell’anno,
l’Atto di Constatazione va redatto, inserito in S.Un., validato e diffidato. In
considerazione però dell’esiguità del credito, previa segnalazione all’Ufficio
recupero Crediti, la procedura va sospesa, cioè non va inserita nella procedura
R.C.G. la richiesta di autorizzazione all’emissione dell’Attestato di Credito.
All’inizio dell’anno successivo, SENZA ASPETTARE LA SCADENZA PER IL
PAGAMENTO DELLA MUSICA D’AMBIENTE, è opportuno eseguire un nuovo
accertamento, redigere un nuovo Atto di Constatazione, validarlo, diffidarlo e
riunire entrambi gli Atti di Constatazione in un solo Attestato di Credito per la
prosecuzione del recupero coattivo.
Nella QUARTA SEZIONE dovrà essere indicato:
• il nominativo della persona a cui viene segnalata l’irregolarità emersa durante il
controllo, specificando la sua qualifica e riportando, non in contraddittorio ed
impersonalmente, eventuali dichiarazioni dallo stesso rilasciate;
• numero e data del permesso spettacoli e trattenimenti.
Si raccomanda la segnalazione degli incaricati ispettivi che hanno redatto la Relazione che deve
sempre essere allegata all’Atto di Constatazione redatto d’ufficio.
Si sottolinea nuovamente che prima della redazione dell’Atto di Constatazione devono essere
incamerati tutti i depositi attivi con la sola eccezione di quelli riferiti a specifiche opere, in attesa
delle istruzioni delle Sezioni/Uffici competenti.
L’Atto di Constatazione DEVE SEMPRE essere allegato alla diffida.
N.B.
Nei casi per i quali lo si ritenga possibile, si suggerisce di integrare l’esposizione del fatto
riportata sull’Atto di Constatazione con una registrazione, dalla quale risultino i nomi degli
operatori SIAE, la data e il luogo del controllo e il brano o l’opera al momento utilizzati. In tali
casi, si dovrà dare atto nell’Atto di Constatazione dell’avvenuta registrazione, facendo menzione
della stessa nella descrizione delle operazioni di controllo. In assenza di registrazione, si
ribadisce che è necessario fare esplicito riferimento all’opera o al brano utilizzati al momento
del controllo.
7. 7
C.1 – Atto di Constatazione redatto d’ufficio
L’Atto di Constatazione deve essere redatto d’ufficio nei seguenti casi:
Relazione redatta dagli accertatori esterni (mod. 79/A);
Mancato pagamento in presenza di Permesso/Licenza/Autorizzazione, decorsi i termini
previsti per il pagamento;
accertamento riservato, ad esempio ai fini della rilevazione del repertorio tutelato; per
verificare le presenze ad un ballo o concertino; quando, rilevate le presenze in incognito,
l’organizzatore dichiari all’atto del pagamento del dovuto di non avere effettuato lo
spettacolo.
Per le modalità di compilazione si richiamano interamente le indicazioni fornite sub lett.C).
D) REGISTRAZIONE NEL S.UN.
Sempre entro il medesimo termine di 5 giorni lavorativi dall’accertamento, l’Ufficio territoriale
deve inserire l’Atto di Constatazione nella procedura S.Un.-Accertamento Autorale, registrando
il documento come “in lavorazione”. Da questo inserimento in poi, le specifiche procedurali
sono descritte nell’allegato 1 – GESTIONE RECUPERO CREDITI ACCERTATI.
Acquisito l’Atto nella procedura S.Un., deve essere creato il fascicolo informatico mediante
l’acquisizione in formato PDF di: Atto di Constatazione cartaceo, eventuale Relazione (mod.
79/A), eventuale Permesso ed ogni altra documentazione utile ad istruire il contesto (es. C1,
dichiarazione d’incasso, fax dell’utilizzatore, Programma Musicale), al fine di poterli consultare
tramite la procedura R.C.G..
Tutti i campi della procedura S.Un. devono essere valorizzati correttamente in funzione di una
maggiore speditezza della trattazione delle pratiche e, conseguentemente, delle azioni di
recupero.
E) ARCHIVIAZIONE E ANNULLAMENTO
Per procedere all’ARCHIVIAZIONE degli Atti di Constatazione SENZA RECUPERO deve
richiedersi l’autorizzazione all’Ufficio Recupero Crediti sia nel caso in cui si tratti di
“Macrocredito/Altro Credito” sia nel caso in cui si tratti di Microcredito, specificando
chiaramente le motivazioni sottese alla richiesta ed allegando l’eventuale relazione del legale
fiduciario esterno.
Si precisa che si fa luogo all’ANNULLAMENTO DELL’ATTO DI CONSTATAZIONE SOLTANTO
NEL CASO DI PALESE ERRATA COMPILAZIONE DELLO STESSO CON RIFERIMENTO ALLE
INDICAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO (ES. IN CASO MUSICA D’AMBIENTE
VIENE ANNULLATO L’ATTO DI CONSTATAZIONE REDATTO IN PRESENZA DI APPARECCHIO
TV SPENTO, OVVERO IN ASSENZA DI INDICAZIONE DEL BRANO E DELL’EMITTENTE).
3- PAGAMENTI RATEALI
Per facilitare il pagamento del diritto dovuto, in linea di massima, possono essere accettate richieste
di dilazione di pagamento sia in fase di recupero bonario che durante la fase di recupero giudiziale.
Tali richieste devono concretizzarsi in un Atto di Ricognizione del debito, e LA CONCESSIONE VA
CONDIZIONATA ALLA REGOLARITÀ DEI PAGAMENTI PER L’ATTIVITÀ CORRENTE.
Al riguardo si precisa che:
A) FASE DI RECUPERO BONARIO
A.1 – MICROCREDITO
La Direzione di Sede può procedere autonomamente dopo aver:
• calcolato correttamente diritto d’autore e accessori dovuti inerenti a tutti i sospesi relativi
all’organizzatore che ha presentato la richiesta di dilazione;
8. 8
• verificato che la proposta di dilazione preveda un numero di rate congruo rispetto all’entità
del debito e comunque non superiore a 6/8 mesi.
La Sede deve far sottoscrivere l’Atto di Ricognizione del debito quale impegno formale
dell’organizzatore o, se società, del legale rappresentante della stessa o suo delegato
(eventualmente accertando anche attraverso una visura camerale i poteri rappresentativi del
soggetto) ad onorare il debito nei tempi e con gli importi in esso fissati.
Ogni rata dovrà essere incassata ed imputata alla specifica voce d’incasso segnalando, ove
necessario, il Programma Musicale di riferimento.
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il Direttore di Sede deve dare immediata
comunicazione all’Ufficio Recupero Crediti e valutare il conseguente avvio della procedura di
recupero giudiziale del credito.
La Direzione di Sede invierà all’Ufficio Recupero Crediti relazioni trimestrali di riepilogo,
secondo lo schema presente in appendice.
A.2 – MACROCREDITO/ALTRO CREDITO
La Direzione di Sede ricevuta la richiesta di rateizzazione provvede all’inoltro all’Ufficio
Recupero Crediti corredando la stessa di:
• prospetto analitico di tutti i sospesi afferenti al richiedente specificando separatamente
diritto d’autore e accessori del credito;
• parere della Direzione di Sede sulla solvibilità del debitore e sull’opportunità di accettare la
rateizzazione;
• bozza di atto di ricognizione del debito redatto sulla base del fac-simile in appendice.
L’Ufficio Recupero Crediti, effettuate le verifiche di merito di competenza, provvede a
sottoscrivere il piano di ricognizione del debito e ad inviarlo alla Sede per la sottoscrizione dello
stesso da parte del debitore.
La Sede terrà evidenza della puntualità dei pagamenti (è in corso di realizzazione una funzione
specifica sull’applicativo S.Un.) la cui regolarità dovrà essere comunicata all’Ufficio Recupero
Crediti mediante l’invio di copia della reversale di deposito/incasso, degli estremi dei
Programmi Musicali di riferimento (da inviare per conoscenza anche alla Sezione Musica –
Ufficio Utilizzazioni) e trimestralmente, con relazioni di riepilogo, secondo lo schema presente
in appendice, riprodotto su file excel.
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata deve essere data immediata comunicazione
all’Ufficio Recupero Crediti che valuta il conseguente avvio della procedura di recupero
giudiziale del credito.
B) FASE DI RECUPERO GIUDIZIALE
B.1 – MICROCREDITO E MACROCREDITO/ALTRO CREDITO
In questo ambito la richiesta di rateizzazione viene inoltrata direttamente al legale fiduciario
della Sede, in caso di microcredito, o alla Divisione Affari Legali, in caso di Macrocredito/Altro
Credito, dal debitore o dal suo Legale. La procedura viene seguita direttamente dai Legali ma
l’incasso dovrà avvenire sempre presso il Presidio di Sede (in contanti o mediante bonifico)
secondo le indicazioni di cui all’allegato 1 – GESTIONE RECUPERO CREDITI ACCERTATI. La
Procedura R.C.G. fornisce supporto per avere evidenza della regolarità dei pagamenti.
Ai fini del monitoraggio dei piani di rateizzazione in essere, le Sedi devono inviare
trimestralmente un riepilogo all’Ufficio Recupero Crediti. con le evidenze di tutti i piani di
rateizzazione nei quali segnaleranno la regolarità, o meno, dei pagamenti, secondo lo schema
presente in appendice, riprodotto su file excel.
9. 9
N.B.
1) Al fine di assolvere alla funzione primaria di ripartizione dei diritti nel più breve tempo
possibile, si raccomanda di contabilizzare subito le rate incassate, utilizzando la messa a
deposito solo quando l’importo della rata (o il residuo della stessa) non arrivi a coprire il dovuto
per evento, salvo diverso indicazione dell’Ufficio Recupero Crediti.
2) I criteri da applicare nell’imputazione dei pagamenti rateali sono:
soddisfacimento del Diritto dovuto secondo il criterio cronologico dell’utilizzazione più
risalente;
quando il diritto dovuto è totalmente recuperato, si devono imputare le rate successive agli
accessori del credito (spese legali, penali e interessi legali) e alle quote associative.
11. 11
ATTO DI RICOGNIZIONE DEL DEBITO
EX ART. 1988 c.c.
La Società XXXXX in persona di XXXXXX
PREMESSO
che presso il XXX nel periodo XXX la società XXX ha organizzato [concerti, etc];
che la società XXXX ha chiesto l’autorizzazione all’uso del repertorio tutelato dalla
S.I.A.E., sottoscrivendo i Permessi Spettacoli. La stessa non ha poi assolto agli obblighi
negoziali ivi previsti corrispondendo i diritti d’autore nella misura concordata;
che sono ad oggi dovuti i diritti d’autore nella misura di complessivi Euro XXXX
(cifra in lettere) comprensivi di penali al XXX e IVA al XXX, oltre a diritti di procedura
amministrativa e bolli dovuti per legge;
che nel frattempo la società XXXX ha manifestato la volontà di risolvere transattivamente
la pendenza relativa al periodo oggetto del contenzioso nonché al periodo successivo
regolarizzando anche l’attività corrente.
Tutto ciò premesso,
La società XXXX come sopra rappresentata dichiara quanto segue:
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. la società XXXX per le causali di cui in premessa, riconosce di essere debitrice verso la
S.I.A.E. della somma di Euro XXXX (cifra in lettere) comprensivi di penali al XX e
IVA al XX , oltre a diritti di procedura amministrativa e bolli dovuti per legge;
3. la predetta società si obbliga a pagare alla S.I.A.E. l’importo complessivo di Euro XXXX
(cifra in lettere) (comprese penali al XXX e IVA al XXX , oltre a diritti di procedura
amministrativa e bolli come da condizioni di Permesso a suo tempo rilasciato) con le
seguenti modalità:
• quanto a Euro XX entro il XX (oltre DAP e Bolli come per legge)
• quanto a Euro XX entro il XX
4. la S.I.A.E., da parte sua, subordinatamente all’esatto e puntuale pagamento dell’importo di
cui al punto nn. 2 e 3., dichiara di accettare il piano di rateizzazione sopra indicato,
facendo presente che rilascerà, a fronte del pagamento di ciascuna rata, regolare
documentazione fiscale;
5. la società XXX prende atto e riconosce che l’inadempimento di pagamento di cui al
presente nella misura e secondo i termini di scadenza essenziali e inderogabili previsti al
punto 3., produrrà ipso iure la reviviscenza della obbligazione di pagamento integrale delle
somme complessivamente dovute e riconosciute dal debitore. Ne consegue che la società
riconosce e dà atto che il ritardato o mancato pagamento anche di una sola rata darà diritto
alla S.I.A.E. di agire giudizialmente, senza bisogno di specifica messa in mora, per ottenere
il recupero in unica soluzione dell’intero credito residuo;
6. la società XXX si impegna a rilasciare, quale ulteriore garanzia sul debito, una fidejussione
assicurativa in favore di S.I.A.E., per un valore di Euro XX ( XX );
7. Il Foro competente, per eventuali controversie, è quello di Roma.
Roma, ____/____/____
Per la XXXX Per la S.I.A.E.
__________________________ ______________________