Le slides per il corso di formazione tenuto presso l'Ordine degli Avvocati di Como il 13 febbraio 2015 e intitolato "La tutela delle opere creative nel mondo digitale e le licenze open content"
Introduzione alla proprietà intellettuale per ingegneri e architetti (Pavia, ...
La tutela delle opere creative nel mondo digitale e le licenze open content
1. Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
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LA TUTELA DELLE OPERE CREATIVE
NEL MONDO DIGITALE
E LE LICENZE OPEN CONTENT
Simone Aliprandi
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struttura del seminario
• Parte 1 – Introduzione
• Parte 2 – Il copyright nel mondo digitale
• Parte 3 – Le licenze open content
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testi di riferimento
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www.aliprandi.org/capire-copyright
www.aliprandi.org/manuale-cc
5. PARTE PRIMA
INTRODUZIONE
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6. un diritto non digitale
per un mondo digitale
ovvero... il ritardo fisiologico del diritto
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7. la rivoluzione digitale e la crisi del copyright
ovvero... ha senso un diritto di copia
in un mondo senza copie?
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8. PARTE SECONDA
IL COPYRIGHT NEL MONDO DIGITALE
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9. Opere digitali?
Articolo 1, Legge 633/1941
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di
carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere
letterarie [...], nonché le banche di dati che per la scelta o la
disposizione del materiale costituiscono una creazione
intellettuale dell'autore.
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10. Opere digitali?
Articolo 2, Legge 633/1941
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,
religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole [...];
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata
la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno,
della incisione e delle arti figurative similari [...];
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora [...];
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11. Opere digitali?
[continua] Articolo 2, Legge 633/1941
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento
analogo a quello della fotografia [...];
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi
purché originali quale risultato di creazione intellettuale
dell'autore […];
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1,
intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo […];
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé
carattere creativo e valore artistico.
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12. Quali sono i diritti che entrano in gioco?
E come impatta su di loro il digitale?
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14. Articolo 12, Legge 633/1941
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente
l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti
fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti
esclusivi indicati negli articoli seguenti. [...]
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Quali sono i diritti che entrano in gioco?
E come impatta su di loro il digitale?
15. Articolo 13, Legge 633/1941
Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione
in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o
in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la
copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la
fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro
procedimento di riproduzione.
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16. Articolo 14, Legge 633/1941
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi
atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con
uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.
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17. Articolo 15, Legge 633/1941
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in
pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o
la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a
pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica,
dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico
spettacolo e dell'opera orale.
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E come impatta su di loro il digitale?
18. Articolo 16, Legge 633/1941
Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza
filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di
diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la
radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e
comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la
ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni
di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione
del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. [...]
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Quali sono i diritti che entrano in gioco?
E come impatta su di loro il digitale?
19. Articolo 17, Legge 633/1941
Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in
commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del
pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale
dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il
diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della
Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte
negli stati extracomunitari. [...]
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E come impatta su di loro il digitale?
20. Articolo 18, Legge 633/1941
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione
dell'opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di
elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di
elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere
in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi
modificazione.
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21. Articolo 18bis, Legge 633/1941
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in
uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal
diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini
del conseguimento di un beneficio economico o commerciale
diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la
cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere,
tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico,
per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al
comma 1. [...]
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una questione (anche) di
convergenza tecnologica
23. ● Diritto di riproduzione (art. 13)
● Diritto di comunicazione al
pubblico (art. 16)
● Diritto di distribuzione (art. 17)
● Diritti di noleggio e prestito
(art. 18 bis)
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L'assetto dei diritti d'autore
e la fruizione di opere su Internet
Diritto di messa a
disposizione del pubblico
dell'opera in maniera che
ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel
momento scelti
individualmente (art. 16)
24. Come ad esempio
● Il diritto del produttore fonografico (art. 72 e ss.)
● I diritti del produttore di opere cinematografiche o audiovisive
(art. 78 bis e ter)
● I diritti di emissione radiofonica e televisiva (art. 79)
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Ma non ci sono solo i diritti d'autore in senso puro...
Ci sono anche i diritti connessi
25. I sistemi Digital Rights Management (DRM) sono misure di
sicurezza incorporate nei computer, negli apparecchi elettronici
e nei file digitali, consistenti nella possibilità di rendere protette,
identificabili e tracciabili le opere dell'ingegno tutelate. Alla base
del funzionamento dei DRM ci sono due elementi chiave:
l'inserimento di metadati nel file, cioè dati nascosti leggibili solo
attraverso specifici software; e la crittografia, cioè la possibilità
di rendere leggibile il contenuto protetto solo disponendo di una
chiave di cifratura. (fonte: Wikipedia)
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Barriere di carattere tecnologico: i sistemi DRM
26. Articolo 102-quater, Legge 633/1941
I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di
cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui
materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che
comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti
che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a
impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. [...]
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Barriere di carattere tecnologico: i sistemi DRM
27. Articolo 174-ter, Legge 633/1941
1.Chiunque abusivamente utilizza,[...] duplica, riproduce, in
tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi
di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione,
opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti
audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi
alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature,
prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione
tecnologiche è punito […] con la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della
confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento
su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
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Barriere di carattere tecnologico: i sistemi DRM
28. Quando utilizziamo servizi online, dobbiamo tenere
presenti anche i vincoli derivanti dai cosiddetti “termini
d'uso”, con tutte le problematiche giuridiche connesse al
caso.
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Vincoli di carattere contrattuale
29. tuttavia, nonostante tutti queste barriere e vincoli...
quando la diffusione delle opere avviene
principalmente su Internet, l'enforcement dei
diritti d'autore e connessi
non è affatto cosa semplice
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Il (discutibile) metodo AGCOM
screenshot tratto dal sito: www.ddaonline.it
31. Articolo 70, comma 1-bis, Legge 633/1941
È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a
titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o
degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui
tale utilizzo non sia a scopo di lucro.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della
pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o
scientifico di cui al presente comma.
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Lo strano caso delle opere “degradate”
32. PARTE TERZA
LE LICENZE OPEN CONTENT
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33. Che cos'è di preciso una licenza d'uso?
Una licenza d'uso è un documento che il titolare
dei diritti di proprietà intellettuale allega alla sua opera
per regolamentarne le modalità di diffusione e di utilizzo.
Questo documento, basandosi sul diritto d'autore e
muovendosi quindi entro i suoi confini,
da un lato definisce quali usi si possono fare dell'opera;
dall'altro stabilisce quali condizioni devono rispettare
gli utilizzatori dell'opera.
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34. Sono contratti?
Non proprio / Non sempre
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35. Sono contratti?
Non proprio / Non sempre
Quindi la risposta esatta è... “dipende”
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L'open licensing: che cos'è?
Quando in una licenza d'uso le libertà concesse
all'utilizzatore dell'opera prevalgono sulle
condizioni imposte, si dice genericamente che
si tratta di una licenza open*.
* nb: ci sono varie sfumature e varie interpretazioni
del concetto di “open”.
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Il senso dell'open licensing
Domanda 1) Ma se l'obbiettivo è lasciare che la mia
opera circoli liberamente perché dovrei applicare una
licenza? Non basta diffonderla e non dire nulla riguardo
al copyright?
Domanda 2) Ma se l'obbiettivo è lasciare che la mia
opera circoli liberamente perché dovrei applicare una
licenza? Non basta rilasciarla in pubblico dominio,
rinunciando a tutti i diritti?
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38. Le licenze Creative Commons: introduzione
● nate nel 2002
● arrivate ora alle versione 4.0
● a fine 2014 stimate più di 882 millioni di opere
rilasciate con licenze CC
(fonte: https://stateof.creativecommons.org)
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39. Le quattro clausole base delle licenze CC
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fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_Creative_Commons
40. Le sei licenze CC
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Attribuzione
Attribuzione – Condividi allo stesso modo
Attribuzione – Non opere derivate
Attribuzione – Non commerciale
Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo
Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate
41. Come si applicano le licenze CC?
● Il principio di base è che la licenza deve essere
associata all'opera in modo chiaro e inequivocabile
● Per opere diffuse in rete, la prassi indicata è quella
del link alla licenza
● Sul sito ufficiale CC c'è una procedura guidata per la
scelta e l'applicazione della licenza
(vedi https://creativecommons.org/choose/)
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42. Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
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grazie per l'attenzione
slides rilasciate sotto licenza
Creative Commons Attribution – Share Alike 4.0
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43. per rimanere aggiornati:
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