Il percorso legislativo che ha portato alle SCHEDE DI COLLABORAZIONE SCUOLA E FAMIGLIA
DESCRITTIVE DELLE ABILITA’ SCOLASTICHE, in caso di sospetto DSA.
XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
DGR 16/2014 Regione Piemonte - CTS Novara
1. CORSO FORMATIVO E INFORMATIVO
SULLA SCHEDA DI COLLABORAZIONE
SCUOLA E FAMIGLIE
deliberata dalla DGR n.16 – del 4 febbraio 2014
Relatrici: Simona Mondelli e
Nina Lomonaco
CTS - Novara
5-6 novembre 2014
2. All.1
Protocollo di intesa di recepimento dell’accordo
Stato/Regioni del 25 ottobre 2012
All. 2
Scheda Scuola Primaria
All. 3
Scheda Scuola Secondaria e Istituzioni Formative
3. COS’È LA DGR n. 16?
È un accordo che si occupa di recepire a livello
regionale le indicazioni della Legge 170/2010 e
dell’accordo Stato-Regioni del 25 luglio del 2012,
definendo un protocollo di intesa tra Regione e
Ufficio Scolastico Regionale in materia di disturbi
specifici di apprendimento (DSA).
4. LEGGE 170/2010
NUOVE NORME IN MATERIA DI DSA
IN AMBITO SCOLASTICO
Art. 3
comma 1. La diagnosi deve essere effettuata nell’ambito dei
trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio Sanitario
Nazionale.
comma 2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di
recupero didattico mirato, presentino persistenti difficoltà, la
scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
comma 3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado,
comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita
comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi,
idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla
base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito
di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
5. Tabella codici delle diagnosi di DSA
Diagnosi ICD-10 (sostituiti a breve dai codici dell’ICF)
F81 - Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche
Disordini in cui le normali modalità di acquisizione delle competenze
sono disturbate fin dai primi stadi di sviluppo. Ciò non in diretta
conseguenza di una mancata opportunità di apprendimento, non come
risultato di un ritardo mentale e non in conseguenza di alcuna forma di
trauma cerebrale o di deficit.
F81.0 – Disturbo specifico della lettura
F81.1 – Disturbo specifico della compitazione
F81.2 – Disturbo specifico delle abilità aritmetiche
F81.3 – Disturbi misti delle abilità scolastiche
F81.8 – Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche
F81.9 – Disordine evolutivo di abilità scolastiche non meglio specificato
6. ACCORDO STATO-REGIONI
DEL 25/07/2012
INDICAZIONI PER LA DIAGNOSI E
LA CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA DEI DSA
L’articolo 1, comma 1, prevede che la diagnosi di DSA debba essere
tempestiva e che il percorso diagnostico debba essere attivato solo
dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi
educativo-didattici previsti dall’art. 3 comma 2 della Legge 170/2010
e del D.M. 5669/2011 (Linee Guida sui DSA).
7. OBIETTIVI DELLA DGR n.16
Costruire un percorso che sia finalizzato alla certificazione
dei soggetti sospetti di DSA, che individui modalità
uniformi e tempestive su tutto il territorio regionale e che
sia in linea con le disposizioni normative citate.
Costruire un percorso in cui siano chiari i ruoli e le
funzioni dei diversi professionisti coinvolti.
Essere uno strumento di condivisione sull’andamento
scolastico, da utilizzarsi per il passaggio da un ordine di
scuola all’altro, finalizzata ad evidenziare gli interventi
pedagogico-didattici della scuola di provenienza e le abilità
scolastiche acquisite dall’allievo/a con Disturbi evolutivi
delle abilità scolastiche (DSA).
8. UN PERCORSO… DUE PROSPETTIVE
PROSPETTIVA
PEDAGOGICO-DIDATTICA:
SCUOLA
PROSPETTIVA
DIAGNOSTICA-CERTIFICATORIA
RIABILITATIVA: SANITÀ
9. Aspetti di interesse comuni
Consentire la definizione di un profilo di funzionamento in-formativo,
che vada oltre la semplice categoria diagnostica (come
richiesto dalla Consensus Conference del 2011) per una diagnosi
completa in ogni sua parte, articolata e chiara.
Istituire il gruppo GDSAp (Gruppo Disturbi Specifici di
Apprendimento), composto da figure sanitarie e istituito presso
ogni ASL, cioè da: il neuropsichiatra infantile, lo psicologo, il
logopedista, il terapista della neuropsicomotricità dell’età
evolutiva. Essi lavoreranno secondo il principio dell’integrazione
multi-professionale.
Il DGSAp si impegna a rilasciare la certificazione di DSA, se
necessaria, entro sei mesi dalla ricezione delle schede scuola-famiglia
(All.2-3 ).
10. COSA STABILISCE LA CONSENSUS
CONFERENCE DEL 2011?
Stabilisce che la certificazione deve essere articolata e
formalmente chiara, cioè:
deve contenere il riferimento ai codici nosografici dell’ICD-
10 e
deve contenere le informazioni necessarie per stilare una
programmazione educativa e didattica, che tenga conto
delle difficoltà del soggetto e preveda l’applicazione mirata
delle misure compensative e dispensative, descritte dalla
legge.
11. QUALI SONO I PERCORSI PER LA
CERTIFICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA?
I percorsi possono essere tre:
1) percorso di certificazione attivato tramite la
presentazione della scheda di collaborazione
scuola–famiglia (allegati 2 e 3 della DGR n.16) che
garantisce la conclusione del percorso diagnostico entro
6 mesi;
2) percorso senza scheda di collaborazione scuola-famiglia
(non è garantita la conclusione entro 6 mesi);
3) percorso di ratifica da parte del GDSAp di diagnosi,
redatta da un professionista privato, che rispetti i
requisiti previsti dal SSN, con la tempistica di 45 gg.
12. Che cosa sono gli allegati 2 e 3
della DGR n.16, per i docenti?
Essi sono uno strumento di osservazione intenzionale
e consapevole;
sono uno strumento di attivazione, in accordo con le
famiglie, di azioni di recupero e potenziamento delle
abilità scolastiche e strumentali e di descrizione degli
esiti delle azioni attivate (Parte A)
sono uno strumento di descrizione delle significative
difficoltà persistenti, dopo l’intervento di
potenziamento effettuato (Parte B).
Inoltre …
13. Sono uno strumento di tutela dei docenti e
dell’Istituzione scolastica per potenziali
conflittualità tre scuola e famiglia.
Infine, ma non per ultimo, sono uno
strumento di comunicazione, di condivisione
e di continuità scuola-famiglia.
14. FASI DEL PERCORSO
CERTIFICATORIO:
1. L’istituzione scolastica in accordo con le famiglie, predispone per
gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero e
potenziamento, presentino persistenti difficoltà, l’apposita scheda
di collaborazione scuola–famiglia (All.2-3);
2. La famiglia consegna la scheda al Servizio Sanitario Locale;
3. Il GDSAp dell’Asl dovrà, entro sei mesi dalla segnalazione,
completare il percorso diagnostico, con eventuale certificazione di
disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche, ai sensi delle
indicazioni della Consensus Conference del 2011.
15. L’utilizzo degli allegati
della DGR n.16 è obbligatorio?
No … ma è fortemente consigliato per le
garanzie che fornisce
ed è espressamente richiesto
dall’Ufficio Scolastico Regionale
e dalla nostra ASL.
16. Le schede di collaborazione
scuola-famiglia, descrittive delle
difficoltà scolastiche
(allegati 2 e 3 della DGR n.16),
sono a regime con l’avvio
dell’a.s. 2014/15
17. E ora analizziamo l’allegato 3,
per la Scuola Secondaria
e le Istituzioni Formative
dell’Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP)
…
18. Allegato 3
Schede Scuola
Secondaria
e Istituzioni Formative
dell’Istruzione e
Formazione
Professionale
QUANDO
COMPILARE?
Parte A
Per documentare
un percorso
personalizzato,
attivato dalla
scuola
Parte B
Descrizione delle
significative
difficoltà
persistenti dopo
l’intervento di
potenziamento
effettuato.
PERCHÉ?
OSSERVAZIONE
Rilevazione di
difficoltà e/o di
sospetto DSA
CONTINUITÀ
TRA ORDINI DI
SCUOLA
20. Allegato 2
Schede
Scuola Primaria
QUANDO
Parte A COMPILARE?
Per documentare
un percorso
personalizzato,
attivato dalla
scuola
Parte B
Descrizione
delle
significative
difficoltà
persistenti dopo
l’intervento di
potenziamento
effettuato.
PERCHÉ?
OSSERVAZIONE
Rilevazione di
difficoltà e/o di
sospetto DSA