7. 38
articoli
5
allegati
Regolamento CE 2003/2003
Norma Europea
•concimi minerali per l’apporto di
elementi nutritivi principali
•concimi minerali per l’apporto di
elementi nutritivi secondari
•concimi minerali per l’apporto di
microelementi
•inibitori
•sostanze di calcinazione
D.Lgs. 75/2010
Norma Italiana
17
articoli
14
allegati
•concimi minerali
•concimi organici
•concimi organo – minerali
•ammendanti
•correttivi
•substrati
•prodotti ad azione specifica
Biostimolanti
Norme di settore
8. D.Lgs. 75/2010
Norme di settore
• 10 denominazioni del tipo
• sono dichiarabili le proprietà
biostimolanti solo per questi
prodotti (vietato per le miscele)
• obbligatorio dose di impiego e
modalità d’uso
• NO sostanze fitormonali nel
prodotto
Prodotto ad Azione Specifica (articolo 2, D.Lgs. 75/2010)
I prodotti che apportano ad un altro fertilizzante o al suolo o alla pianta, sostanze che favoriscono o
regolano l’assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico, i
cui tipi e caratteristiche sono riportati nell’allegato 6
CLAIM ???
9. Norme di settore
Commercializzazione biostimolanti
• CONFORMITÀ ai requisiti già esistenti
• ETICHETTATURA secondo le
prescrizioni dell’Allegato 6 e 8 del D.Lgs.
75/2010
• REGISTRAZIONE nel registro dei
fabbricanti e dei fertilizzanti
REGISTRAZIONE
• presentazione FASCICOLO TECNICO
• validazione METODO ANALITICO
• ETICHETTATURA secondo le
prescrizioni dell’Allegato 6 e 8 del D.Lgs.
75/2010
• REGISTRAZIONE nel registro dei
fabbricanti e dei fertilizzanti
INSERIMENTONUOVO
BIOSTIMOLANTE
10. Norme di settore
Validazione metodi
• No standardizzazione CLAIM
• Standard per ogni denominazione
del tipo inserita in legge
• Riconoscimento a livello nazionale
11. SOTTOPRODOTTI DI
ORIGINE ANIMALE
Regolamento CE 1069/2009
Regolamento CE 142/2011
FERTILIZZANTI
CONSENTITI IN
AGRICOLTURA
BIOLOGICA
Regolamento CE 834/2007
Regolamento CE 889/2008
EMISSIONI
INQUINANTI IN
ATMOSFERA
DIRETTIVA (UE) 2016/2284
D.Lgs. 81/2018
NORMA IN MATERIA
AMBIENTALE
D.Lgs. 152/2006
SANITARIOBIOLOGICO AMBIENTALECOMMERCIALE
Regolamento UE 2019/1009
FERTILIZZANTI
NAZIONALI
D.Lgs. 75/2010
CONCIMI CE
Regolamento CE 2003/2003
DIRETTIVA NITRATI
DIRETTIVA 91/676/CEE
Norme di settore
12. Circular Economy Regolamento
europeo dei fertilizzanti (Regolamento
2019/1009)
settore armonizzato
misure normative da implementare entro il
16 luglio 2022
abrogazione Regolamento CE 2003/2003
marchio CE ed eliminazione ostacoli alla
libera vendita
Nuova Regolamentazione
13. Un biostimolante delle piante è un prodotto fertilizzante dell'UE con la
funzione di stimolare i processi nutrizionali delle piante
indipendentemente dal tenore di nutrienti del prodotto, con l'unico
obiettivo di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche delle piante
o della loro rizosfera:
a) efficienza dell'uso dei nutrienti;
b) tolleranza allo stress abiotico;
c) caratteristiche qualitative; o
d) disponibilità di nutrienti contenuti nel suolo o nella rizosfera.
Definizione di legge01
CONTAMINANTI02
Cd: 1,5 mg/Kg s.s.
Cr VI: 2 mg/Kg s.s.
Pb: 120 mg/Kg s.s.
Hg: 1 mg/Kg s.s.
Ni: 50 mg/Kg s.s.
As (inorganico): 40 mg/Kg s.s.
-----------
Cu: 600 mg/Kg s.s.
Zn: 1500 mg/Kg s.s.
Effetti dichiarati in etichetta
DIMOSTRABILI
CLAIM03
CLAIM!
Regolamento 2019/1009
14. Articolo 13 del Regolamento UE
2019/1009 - Presunzione di conformità
Verifica della conformità dei prodotti
attraverso prove analitiche affidabili e
riproducibili.
CEN TC 455 ha il compito di elaborare standard
armonizzati per i prodotti biostimolanti.
Armonizzazione standard
16. •Dossier agronomico per la
validazione dei CLAIM
•Nuove metodiche analitiche (es.
fosfonati, microorganismi, ecc…)
•Armonizzazione sistema di analisi
e di controllo
•Maggiore competitività sul mercato
•Armonizzazione terminologie
scientifiche
Cosa cambierà? Ambizioni
•Sistema di standardizzazione
europeo come esempio di
virtuosismo internazionale
•Liason con ISO per
standardizzazione parametri anche
a livello mondiale
•Controlli efficienti ed economici
Benefici per il settore
17. WG 1
campionamento
WG 2
Claim
WG 3
Microorganismi patogeni e non patogeni
WG 4
Parametri di sicurezza (contaminanti)
WG 5
Terminologie
Gruppi di lavoro
elaborazione metodi
elencati nella
Standardization Request
entro aprile 2022
dovranno essere pronte le
c.d. Technical
Specification (TS)
entro il 2024 le TS
verranno convertite in
norme armonizzate
(norme EN) ring test
CEN TC 455
Organizzazione CEN
18. modalità di campionamento (utilizzo
sonda, resistenza sonde, preparazione
campioni, ….)
utilizzo «Manuale Campionamento
Fertilizzanti» di Assofertilizzanti come
base di discussione
1. Biostimolanti
microbici
2. Biostimolanti
non microbici
WG 1
Campionamento
19. WG 2
Claim
organizzazione prove
sperimentali a giustificazione dei
CLAIM
gestione prove agronomiche su
gruppi di colture
controlli ed elaborazioni
statistiche delle prove
valutazioni criteri qualitativi
DOSSIER
BIOSTIMOLANTI
20. Microorganismi
1. Determination of Shigella spp
2. Determination of Staphylococcus aureus
3. Determination of Azospirillum spp
4. Determination of Listeria monocytogenes
5. Determination of Salmonella spp
6. Determination of Rhizobium spp
7. Anaerobic plate count
8. Determination of mycorrhizal fungi
9. Determination of the pH for liquid microbial plant biostimulants/pH
in microbial products
10. Determination of Enterococcaceae
11. Determination of Vibrio spp
12. Determination of Escherichia coli
13. Determination of Azotobacter spp. fungi
14. Determination of the yeast and mould content
15. Determination of microorganisms concentration
16. Determination of microorganisms concentration
17. Preparation of sample for microbial analysis
WG 3
Il settore dei biostimolanti italiano è uno dei più evoluti a livello internazionale, da anni le imprese investono ingenti risorse in R&D per lo sviluppo di prodotti dall’elevato grado qualitativo e in grado di svolgere funzioni che coadiuvano la nutrizione vegetale;
Il know how nazionale, che è dettato dall’esperienza di tutti gli attori coinvolti nel settore (industria, Centri di Saggio, Università e pubbliche amministrazioni), è fondamentale per lo sviluppo di standard armonizzati solidi, affidabili e riproducibili.
Sfortunatamente l’evoluzione normativa non sempre va di pari passo con quella tecnico/scientifica. Il settore dei biostimolanti, infatti, ha sempre sofferto la mancanza di una norma armonizzata che andasse a definire in modo puntuale il campo di applicazione dei biostimolanti;
Le norme di riferimento, ad oggi, sono solo quelle nazionali. Pertanto, ai fini della commercializzazione dei prodotti all’interno dell’Unione europea è necessario avvalersi del Mutuo Riconoscimento, il quale non sempre garantisce la libera circolazione delle merci. Molti paesi mettono in piedi delle vere e proprie barriere commerciali ai fini protezionistici;
Le attuali limitazioni di legge, non consentono ad ISTAT di poter applicare delle corrette stime di mercato. Ad oggi, infatti, conosciamo le potenzialità, la crescita, il turnover di settore, ma non siamo in grado di quantificare quanto prodotto arriva nelle mani dell’agricoltore.
Sul mercato, infine, si riscontrano prodotti con etichette dalla dubbia legalità, molte delle quali vantano proprietà che nulla hanno a che vedere con la nutrizione vegetale.
Entriamo nel dettaglio
Come abbiamo detto il D.Lgs. 75/2010 regolamenta l’immissione in commercio dei prodotti biostimolanti.
La legge stabilisce regole chiare:
Possono essere venduti come biostimolanti solo ed esclusivamente i prodotti elencati nella tabella 4.1. dell’Allegato 6;
I fitormoni rientrano nel campo di applicazione degli agrofarmaci;
È obbligatorio indicare dosi di impiego e modalità d’uso.
Tuttavia possiamo osservare i seguenti «vuoti» normativi:
Manca una definizione ad hoc. Abbiamo solo un generico riferimento alla definizione dei prodotti ad azione specifica, macro categoria che abbraccia più tipologie di prodotti, compresi i biostimolanti,
Non esistono indicazioni sui claim.
Posizione Assofertilizzanti
Le regole per commercializzare un prodotto e gli standard analitici di riferimento:
FASCICOLO TECNICO:
Notizie sul processo produttivo;
Composizione prodotto finito;
Info salute e sicurezza;
Aspetti ambientali;
Aspetti agronomici ed efficacia
Il Fascicolo Tecnico è un documento estremamente dettagliato e che impegna le imprese nel fornire il maggior numero di informazioni possibili.
Tuttavia ci sono limitazioni importanti:
Il fascicolo tecnico è a carico del primo fabbricante che intende inserire in legge il prodotto biostimolante;
Non esistono delle linee guida che diano chiare indicazioni sui criteri di valutazione del fascicolo.
La parte analitica, probabilmente, è quella più complicata. In mancanza di criteri di regolamentazione ad hoc per i biostimolanti, ogni impresa deve far validare dai laboratori competenti del Ministero metodiche personalizzate sul proprio prodotto. Questo aspetto poteva essere sicuramente un vantaggio nei tempi passati, in cui i biostimolanti erano prodotti relativamente sconosciuti.
Limitazioni di una lista positiva:
Fasciolo tecnico
Metodo analitico valido solo per una singola denominazione del tipo
Etichettatura non evoluta
Processo di registrazione
La questione claim, ad oggi, secondo quella che è l’interpretazione di Assofertilizzanti, poggia le proprie basi su:
Campo di applicazione delle norme dei prodotti fitosanitari;
Codice al consumo.
Nella legge nazionale c’è un generico riferimento alla coerenza delle informazioni introdotte in etichetta.
I migliori principi attualmente esistenti dalle norme che interessano il settore dei fertilizzanti vengono convogliate in un unico testo normativo.
Intro su Regolamento europeo.
Settore fertilizzanti appena uscito da poderoso intervento legislativo che ha portato alla pubblicazione del nuovo Regolamento fertilizzanti (Reg. 2019/1009). La norma si inseriva nel pacchetto Circular Economy ed è orientato a produzione sostenibile fertilizzanti: previsti requisiti qualitativi tra i più stringenti al mondo, che rende l’Europa un Continente virtuoso in termini di qualità e sostenibilità
Cosa è un biostimolante ci è già stato spiegato, ma si rimarca il concetto per rendere chiaro che dal 2022 in poi questi saranno gli unici 4 claim spendibili in etichetta.
Serve un metodo di valutazione che dimostri l’effettiva capacità del prodotto di svolgere quella determinata azione.
Il Legislatore europeo ha già previsto questo aspetto e ha dettato le regole da seguire.
Il CEN è stato ufficialmente incaricato di realizzare standard e prove che dimostrino la conformità dei nuovi prodotti UE attraverso prove analitiche affidabili e riproducibili.
La realizzazione di queste prove:
condizioni uniformi per l’attuazione delle prescrizioni del presente regolamento
I parametri sono 33:
Elenco parametri
Essi sono stati ufficializzati e pubblicati nella standardization request della Commissione europea
È un lavoro particolarmente gravoso se si considera che molti di essi devono essere realizzati ex novo, ad esempio:
Microorganismi
Claim
Terminologie
Campionamenti dei biostimolanti microbici.
La standardizzazione comporterà principalmente quanto segue:
- vedi elenco
Le ambizioni sono:
-vedi elenco
Per operare al meglio il TC 455 è suddiviso in 5 gruppi di lavoro, ognuno dei quali è dedicato a tematiche specifiche:
WG 1, coordinato dai rappresentanti della Repubblica Ceca, sta elaborando i metodi per il campionamento dei biostimolanti. L’argomento non è di facile trattazione in quanto, oltre le attuali metodiche, bisogna elaborare un sistema ad hoc per i prodotti contenenti i microorganismi;
WG 2, coordinato dai rappresentanti francesi, è il gruppo più numeroso in cui si dovranno definire le prove sperimentali per comprovare il claim dei biostimolanti;
WG 3, coordinato dagli olandesi, deve definire un sistema di rilevamento dei microorganismi patogeni e non;
WG 4, coordinato anch’esso dai rappresentanti della Repubblica Ceca, deve mettere in piedi gli standard per le analisi dei contaminanti. Anche qui l’argomento non è di facile trattazione in quanto alcune non sono facilmente applicabili ai fertilizzanti, come ad esempio la determinazione dei fosfiti e dell’arsenico inorganico;
WG 5, la cui convenorship è tutta italiana, si sta occupando della determinazione di tutte le terminologie scientifiche (il c.d. glossario) sui biostimolanti.
Concerne l’ obbligo di effettuare validazioni in campo secondo standard codificati dal CEN. Gli effetti dichiarati in etichetta dovranno essere dimostrati attraverso la messa a punto di prove sperimentali ad hoc, basate su fattori scientificamente verificabili
Tutte quelle funzioni tradizionalmente attribuite ai biostimolanti, come la resistenza agli stress abiotici e il miglioramento delle caratteristiche vegeto-produttive delle colture, potranno quindi contare su dei metodi di valutazione standardizzati accuratamente
Il comitato dei biostimolanti che opera in seno al CEN (TC 455) si sta già occupando di vari temi specifici, quali ad esempio i requisiti qualitativi dei prodotti, la stesura dei claim pubblicitari, il campionamento dei prodotti biostimolanti e la determinazione di prove agronomiche sperimentali volte a comprovare la funzionalità del prodotto.
L’applicazione di questi test serviranno a validare l’efficacia del biostimolante , fattore volto a tutelare l’intera filiera, soprattutto il consumatore, e a identificare il formulato come efficace e sicuro