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TITOLO IX 
SOSTANZE PERICOLOSE 
Dott.ssa Laura Fraticelli 
2 
D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 
CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI 
CHIMICI
3 
RISCHIO CHIMICO 
Campo di applicazione 
• Il presente capo determina i requisiti minimi per la 
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e 
la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli 
effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro. 
• Si applica altresì al trasporto di agenti chimici 
pericolosi. 
• Non si applica alle attività comportanti esposizione ad 
amianto (che restano disciplinate dalle norme 
contenute nel Capo III del presente titolo). 
4 
Definizioni 
RISCHIO CHIMICO 
• Agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da 
soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, 
utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuto, 
mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti 
intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; 
Nelle scuole sono agenti chimici tutti i prodotti di pulizia 
utilizzati dai collaboratori scolastici, le sostanze utilizzate 
all’interno dei laboratori di chimica, le sostanze utilizzate 
all’interno di laboratori di meccanica, ecc..
5 
RISCHIO CHIMICO 
• agenti chimici pericolosi: 
1) agenti chimici classificati come sostanze 
pericolose ai sensi del D. Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 e 
successive modificazioni (sono escluse le sostanze 
pericolose solo per l’ambiente); 
2) agenti chimici classificati come pericolosi ai sensi 
del D. Lgs. 14 marzo 2003 n. 65 e successive 
modificazioni (sono esclusi i preparati pericolosi solo 
per l’ambiente); 
3) agenti chimici che, pur non essendo classificati 
come pericolosi, possono comportare un rischio per 
la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa delle 
loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o 
tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o 
presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti 
chimici cui è stato assegnato un valore limite di 
esposizione professionale; 
6 
RISCHIO CHIMICO 
DEFINIZIONE DI PERICOLOSITÀ 
Etichettatura sostanze e preparati pericolosi 
Sono pericolose le sostanze e i preparati che hanno una 
o più delle seguenti proprietà: 
TOSSICOLOGICHE 
CHIMICO-FISICHE
7 
RISCHIO CHIMICO 
• ESPLOSIVI 
• COMBURENTI (Ossigeno) 
• ESTREMAMENTE INFIAMMABILI (R12- es. etilene) 
• FACILMENTE INFIAMMABILI (R11 – Toluene) 
• INFIAMMABILI (R10 - xilene) 
• MOLTO TOSSICI (T+) 
• TOSSICI (T – formaldeide) 
• NOCIVI (Xn – clorobenzene) 
• CORROSIVI (C – acido cloridrico) 
• IRRITANTI (Xi – dimetilammina) 
• SENSIBILIZZANTI ( Xn - R42; Xi – R43) 
• CANCEROGENI 
• MUTAGENI 
• TOSSICI PER IL CICLO RIPRODUTTIVO 
8 
RISCHIO CHIMICO
9 
RISCHIO CHIMICO 
10 
RISCHIO CHIMICO
• attività che comporta la presenza di agenti chimici: 
ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti 
chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di 
procedimento, compresi la produzione, 
manipolazione, immagazzinamento, trasporto o 
eliminazione ed il trattamento dei rifiuti, o che ne 
risultino da tale attività lavorativa; 
• valore limite di esposizione professionale: il limite 
della concentrazione media ponderata nel tempo 
di un agente chimico nell’aria all’interno della 
zona di respirazione di un lavoratore e in 
relazione ad un determinato periodo di 
riferimento (primo elenco di valori nell’allegato XXXVIII) ; 
11 
RISCHIO CHIMICO 
Per quanto attiene all’inalazione per l’esposizione professionale i 
limiti di soglia elaborati dalla Conferenza Americana degli Igienisti 
Industriali (ACGIH) sono i più diffusi ed autorevoli. 
12 
Possono essere di tre tipi: 
• TLV – TWA : concentrazione media ponderata per giornata 
lavorativa di 8 ore e 40 ore settimanali (esposizione cronica); 
• TLV – STEL: concentrazione massima per breve periodo (15 
minuti); 
• TLV – C: concentrazione massima da non superare mai nell’arco 
di 15’ (di tetto). 
RISCHIO CHIMICO
13 
RISCHIO CHIMICO 
• valore limite biologico: il limite della concentrazione 
del relativo agente, di un suo metabolita o di un 
indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo 
biologico (primo elenco di valori riportato nell’allegato 
XXXIX); 
• sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di 
salute del singolo lavoratore in funzione 
dell’esposizione ad agenti chimici sul posto di 
lavoro; 
14 
RISCHIO CHIMICO
15 
RISCHIO CHIMICO 
• pericolo: la proprietà 
intrinseca di un agente 
chimico di poter produrre 
effetti nocivi; 
• rischio: la probabilità che si 
raggiunga il potenziale 
nocivo nelle condizioni di 
utilizzazione o 
esposizione; 
RISCHIO CHIMICO 
Che cos’è quindi il rischio chimico? 
RISCHIO CONNESSO ALL’USO PROFESSIONALE DI 
SOSTANZE O PREPARATI IMPIEGATI NEI CICLI DI 
16 
LAVORO, CHE POSSONO ESSERE 
INTRINSECAMENTE PERICOLOSI O RISULTARE 
PERICOLOSI IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI 
D’IMPIEGO
17 
RISCHIO CHIMICO 
VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 223) 
Il datore di lavoro determina, preliminarmente, l’eventuale 
presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta 
i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla 
presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in 
particolare: 
a) le loro proprietà pericolose; 
b) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione; 
c) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali 
agenti; 
d) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite 
biologici; 
e) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da 
adottare; 
f) se disponibili, le conclusioni tratte dalla sorveglianza 
sanitaria. 
18 
RISCHIO CHIMICO 
MISURE E PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI 
(Art. 224) 
1. I rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere 
eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: 
a) progettazione ed organizzazione dei sistemi di lavorazione; 
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e 
relative procedure di manutenzione adeguate; 
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o 
potrebbero essere esposti; 
d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità 
dell’esposizione; 
e) misure igieniche adeguate (divieto di bere e mangiare); 
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul 
lavoro; 
g) metodi di lavoro appropriati.
MISURE E PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI 
RISCHI (Art. 224) 
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, 
in relazione al tipo ed alle quantità di un agente chimico 
pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale 
agente presente sul posto di lavoro, vi è solo un rischio 
BASSO per la sicurezza ed IRRILEVANTE per la salute dei 
lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti 
a ridurre il rischio, NON SI APPLICANO le disposizioni dei 
successivi articoli 225, 226, 229 e 230. 
19 
RISCHIO CHIMICO 
20 
RISCHIO CHIMICO 
MISURE SPECIFICHE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE 
(Art. 225) 
1. Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della 
valutazione dei rischi di cui all’articolo 223, provvede affinchè 
il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, 
qualora la natura dell’attività lo consenta, con altri agenti o 
processi che, nelle condizioni d’uso, non sono o sono meno 
pericolosi per la salute dei lavoratori.
Quando la natura dell’attività non consente di eliminare il 
rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro 
garantisce che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione 
delle seguenti misure: 
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli 
tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; 
b) appropriate misure organizzative e di protezione 
collettive; 
c) misure di protezioni individuali, compresi i dispositivi di 
protezione individuale; 
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori. 
21 
RISCHIO CHIMICO 
2. Il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta 
sono modificate le condizioni che possono influire 
sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione 
degli agenti che possono presentare un rischio per la 
salute. 
22 
RISCHIO CHIMICO 
RISULTATI DEI CAMPIONAMENTI DA ALLEGARE AI 
DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
5. Laddove la natura dell’attività lavorativa non consenta di prevenire sul 
luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze 
infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il 
datore di lavoro deve in particolare: 
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo ad 
incendi ed esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che 
potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o 
miscele di sostanze chimicamente instabili; 
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative, gli effetti 
pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio 
o di esplosione dovuti all’accensione di sostanze infiammabili, o gli 
effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze 
chimicamente instabili. 
23 
RISCHIO CHIMICO 
24 
RISCHIO CHIMICO 
DISPOSIZIONI IN CASO DI INCIDENTI O DI EMERGENZE 
(Art. 226) 
1. Il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei 
lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla 
presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone 
procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. 
Tali misure comprendono: 
- esercitazioni di sicurezza; 
- messa a disposizione di appropriati mezzi di primo soccorso. 
3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell’area colpita o ai lavoratori 
indispensabili all’effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, 
sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed 
idonee attrezzature di intervento.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER I LAVORATORI (Art. 227) 
1. Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro 
rappresentanti dispongano di: 
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio; 
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo 
di lavoro; 
c) formazione ed informazione su precauzioni ed azioni adeguate 
da intraprendere; 
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a 
disposizione dal responsabile dell’immissione sul mercato. 
25 
RISCHIO CHIMICO 
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti 
chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano 
contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto 
disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinchè la 
natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli 
eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili. 
26 
RISCHIO CHIMICO 
SEGNALETICA DI SICUREZZA
27 
RISCHIO CHIMICO 
SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 229) 
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 224 comma 
2, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori 
esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che 
rispondono ai criteri per la classificazione come molto 
tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, 
irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e 
mutageni di categoria 3. 
28 
RISCHIO CHIMICO 
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: 
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che 
comporta l’esposizione; 
b) periodicamente, di norma una volta l’anno o con 
periodicità diversa decisa dal medico competente; 
c) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale 
occasione il medico competente deve fornire al lavoratore 
le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da 
osservare.
29 
RISCHIO CHIMICO 
CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO (Art. 230) 
1. Il medico competente, per ciascuno dei 
lavoratori di cui all’articolo 229, istituisce 
ed aggiorna la cartella sanitaria e fornisce 
al lavoratore interessato tutte le 
informazioni. 
30 
CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI 
CANCEROGENI E MUTAGENI
31 
RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO 
Campo di applicazione 
Fatto salvo quanto previsto per le attività del 
Capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente 
alle radiazioni, le norme del presente titolo si 
applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori 
sono o possono essere esposti ad agenti 
cancerogeni o mutageni a causa della loro attività 
lavorativa . 
RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO 
Definizioni 
• Agente cancerogeno: 
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla 
classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2; 
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al 
comma 1); 
• agente mutageno: 
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla 
classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2; 
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 
1); 
• valore limite: il limite della concentrazione media nel tempo 
32 
di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria.
33 
RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO 
CLASSIFICAZIONE CE 
La CE ha adottato, con la direttiva 91/325 una distinzione in tre categorie: 
• Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per 
stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori; 
• Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo. Esistono 
elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa 
provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di: 
– adeguati studi a lungo termine effettuati su animali 
– altre informazioni specifiche; 
• Categoria 3: sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni 
sull’uomo per le quali tuttavia le informazioni disponibili sono sufficienti per procedere ad una 
valutazione sufficiente. Esistono prove ottenute da adeguati studi su animali che non bastano 
tuttavia per classificare la sostanza in categoria 2. 
• Per le sostanze appartenenti alla categoria 1 e 2 si usa il simbolo T e la frase di rischio R45 
• " può provocare il cancro". 
• Si usa la frase R49 " può provocare il cancro per inalazione" qualora la sostanza sia 
cancerogena soltanto se inalata. 
• Le sostanze della categoria 3 vengono indicate con il simbolo Xn e la frase R 40 "può 
provocare effetti irreversibili. 
34 
RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO 
I MUTAGENI 
Le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono 
produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza 
• I preparati seguenti sono classificati come mutageni (D.Lgs. 65/03): 
Categoria 1 o 2, contrassegnati con il simbolo «T» e la frase R46 
i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata mutagena e 
contrassegnata con la frase R46 che caratterizza le sostanze mutagene delle categorie 1 e 2 in una 
concentrazione singola pari o superiore: 
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del Ministro della sanita' 11 aprile 2001 e successivi 
aggiornamenti per la o le sostanze considerate, 
b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabella VI e VI A) se la o le 
sostanze non figurano nell'allegato III del decreto del Ministro della sanita' 11 aprile 2001, o vi 
figurano senza limiti di concentrazione; 
Categoria 3, contrassegnati con il simbolo «Xn» e la frase R68 
i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata mutagena e 
contrassegnata con la frase R40 che caratterizza le sostanze mutagene della categoria 3 in una 
concentrazione singola pari o superiore: 
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del Ministro della sanita' 11 aprile 2001 e successivi 
aggiornamenti per la o le sostanze considerate, 
b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabella VI e VI A) se la o le 
sostanze non figurano nell'allegato III del decreto del Ministro della sanita' 11 aprile 2001 e successivi 
aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione.
AGENTI CANCEROGENI E CANCEROGENI MUTAGENI (R45, R46) 
- Benzene 
- Benzo(a)antracene 
- Benzo(a)pirene 
- Esaclorobenzene 
- Furano 
- Idrazina (e sali) 
- Idrocarburi, distillati ed estratti del petrolio, del carbone e della pece, raffinati e residui 
- Tricloroetilene 
- Vinile cloruro 
AGENTI CANCEROGENI E CANCEROGENI MUTAGENI (R49, R46) 
- Ammonio dicromato 
- Berillio e composti 
- Cromo (VI) composti 
- Potassio cromato 
- Sodio cromato 
35 
RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO 
36 
RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Art. 236) 
1. Il datore di lavoro effettua una valutazione 
dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. 
2. Detta valutazione tiene conto: 
- delle caratteristiche delle lavorazioni; 
- della loro durata e della loro frequenza; 
- dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti 
ovvero utilizzati; 
- della loro concentrazione; 
- della capacità degli stessi di penetrare nell’organismo per 
le diverse vie di assorbimento.
37 
RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO 
MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI (Art. 237) 
1. Il datore di lavoro: 
a) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi 
di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle 
lavorazioni e che gli agenti in attesa di impiego non siano accumulati sul 
luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette; 
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono 
essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni; 
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia 
emissione di agenti nell’aria (es. adeguato sistema di ventilazione 
generale, aspirazione localizzata); 
d) provvede alla misurazione degli agenti per verificare l’efficacia delle 
misure di cui alla lettera c); 
e) provvede alla regolare e sistematica pulizia dei locali, delle attrezzature e 
degli impianti; 
f) elabora procedure per i casi di emergenza; 
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni siano conservati, 
manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza; 
h) assicura che la raccolta e l’immagazzinamento avvengano in condizioni 
di sicurezza (CONTENITORI ERMETICI ETICHETTATI); 
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive 
particolari per quei lavoratori per i quali l’esposizione presenta rischi 
particolarmente elevati. 
38 
RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO 
MISURE IGIENICHE (Art. 238) 
1. Il datore di lavoro: 
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi 
igienici appropriati ed adeguati; 
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione 
idonei indumenti protettivi da riporre in posti 
separati dagli abiti civili; 
c) provvede affinchè i dispositivi di protezione 
individuale siano custoditi in luoghi determinati, 
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione.
39 
RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO 
SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 242) 
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all’articolo 236 
ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a 
sorveglianza sanitaria. 
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei 
lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, 
l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il 
medico competente ne informa il datore di lavoro (il quale 
provvederà ad effettuare una nuova valutazione del rischio 
e se possibile una misurazione della concentrazione 
dell’agente in aria). 
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate 
informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono 
sottoposti. 
40 
RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO 
SORVEGLIANZA SANITARIA 
REGISTRO DEGLI ESPOSTI (art. 243) 
all’interno del quale è riportata, per ciascun lavoratore, 
l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno 
utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale 
agente. 
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di 
lavoro invia all’ISPESL la cartella sanitaria e di rischio 
del lavoratore (insieme alle annotazioni contenute nel 
registro) e ne consegna copia al lavoratore stesso.
41 
I RISCHI DA AGENTI CHIMICI 
42 
I RISCHI DA AGENTI CHIMICI 
PER LA SICUREZZA 
- pericolo di incendio e/o esplosione 
- pericolo di contatto con sostanze 
corrosive 
- pericoli di intossicazione o asfissia 
- pericolo d’inalazione e/o contatto con 
sostanze nocive che possono 
provocare effetti irreversibili 
PER LA SALUTE
COSA PUO’ ESSERE UN AGENTE CHIMICO? 
43 
• calce viva (ossido di calcio); 
• cemento; 
• amianto (asbesto); 
• fibre di vetro e fibre minerali artificiali; 
• sabbia e polveri silicotigene (mole abrasive, etc); 
• manufatti e prodotti contenenti piombo; 
• oli disarmanti; 
• additivi per cemento e calcestruzzo; 
• prodotti vernicianti; 
• prodotti di pulizia; 
• solventi organici a base di idrocarburi aromatici; 
• acidi e liscive; 
• collanti e adesivi; 
• polveri di legno; 
• polveri metalliche; 
• materie plastiche e gomma; 
• ossido di ferro; 
• sostanze derivanti dalla saldatura, etc. 
44 
SOSTANZE E PREPARATI CHIMICI 
1) NON PERICOLOSI es. acqua potabile a temperatura ambiente 
2) NON PERICOLOSI MA UTILIZZATI IN MODO TALE CHE LO DIVENTINO es. 
acqua bollente, aria compressa 
3) PERICOLOSI MA NON CLASSIFICATI es. farmaci 
4) PERICOLOSI COME CLASSIFICATI DALLE NORME ITALIANE ED EUROPEE 
ATTENZIONE! 
LE SOSTANZE CHE NORMALMENTE SONO CONSIDERATE INNOCUE, SE 
UTILIZZATE IN UN CERTO MODO O INSIEME AD ALTRE SOSTANZE, 
POSSONO DIVENTARE PERICOLOSE. 
LE SOSTANZE PERICOLOSE SONO RICONOSCIBILI PERCHÉ 
SULL’ETICHETTA VIENE SEMPRE INDICATO: 
- SIMBOLO del RISCHIO che si corre utilizzando la sostanza; 
- SIGLA del RISCHIO; 
- TIPO di RISCHIO (frasi R); 
- CONSIGLI di PRUDENZA (frasi S).
45 
INQUINANTI AERODISPERSI 
•• POLVERI 
•• FIBRE 
•• FUMI 
•• NEBBIE 
AEROSOL 
(solidi o liquidi dispersi in 
atmosfera) 
• GAS 
• VAPORI 
AERIFORMI 
(sostanze gassose disperse in 
atmosfera) 
46 
DANNO DA AGENTI CHIMICI 
Causato da: 
• INALAZIONE 
• CONTATTO (pelle e mucose) 
• INGESTIONE 
effetti riscontrati: 
IRRITAZIONI APPARATO RESPIRATORIO 
ALLERGIE RESPIRATORIE E CUTANEE 
IRRITAZIONI PELLE E OCCHI 
ALTERAZIONI SUL SISTEMA NERVOSO 
ALTERAZIONI AL FEGATO E ALL’APPARATO DIGESTIVO
47 
DANNO DA AGENTI CHIMICI 
48 
ASSORBIMENTO PER INALAZIONE 
L’inalazione, cioè l’introduzione nei polmoni durante la respirazione 
dell’agente chimico, rappresenta la via di ingresso principale nel 
corpo di sostanze/preparati pericolosi durante il lavoro. 
Il rischio di esposizione per inalazione a sostanze/preparati chimici 
pericolosi si presenta quando i processi o le modalità operative 
provocano l’emissione di detti agenti con la conseguente diffusione 
nell’ambiente sotto forma di inquinanti chimici aerodispersi. 
Tra le norme igieniche ricordiamo il divieto di fumare nei luoghi di 
lavoro ed in particolare dove è possibile l’esposizione a sostanze 
pericolose, in quanto il fumo può ulteriormente veicolare all’interno 
dell’organismo il tossico, oltre a presentare rischi specifici aggiuntivi 
quali la cancerogenicità dei prodotti di combustione o rischi quali 
incendio, esplosione, ecc.. 
Prestare particolare attenzione ai vapori che potrebbero liberarsi per 
miscelazione non appropriata di sostanze incompatibili tra loro.
49 
DANNO DA AGENTI CHIMICI 
50 
ASSORBIMENTO PER INGESTIONE 
L’ingestione accidentale di sostanze pericolose, specialmente in 
grandi quantità, è piuttosto infrequente anche se non impossibile. 
Tra le norme igieniche da rispettare ricordiamo il divieto di assumere 
cibi e bevande nei luoghi di lavoro ed in particolare dove è possibile 
l’esposizione a sostanze pericolose, l’accurata pulizia delle mani 
prima di mangiare, il divieto di conservare cibi e bevande in frigoriferi 
dove sono stoccate sostanze pericolose (es. nei laboratori), 
contenitori etichettati a norma, non usare contenitori per alimenti, 
ecc. 
All’interno delle scuole occorre prestare particolare attenzione ai 
bambini/ragazzi che accidentalmente o per gioco e curiosità 
potrebbero ingerire prodotti chimici pericolosi, se non stoccati 
correttamente in appositi locali o armadietti chiusi a chiave.
51 
DANNO DA AGENTI CHIMICI 
ASSORBIMENTO PER CONTATTO CUTANEO 
In genere le sostanze chimiche sono assorbite dalla pelle più 
lentamente che dall’intestino o dai polmoni. Comunque le 
sostanze/preparati chimici (in particolare i solventi organici) 
possono entrare nel corpo sia direttamente che attraverso 
indumenti impregnati. 
Il rischio di esposizione per contatto cutaneo si può 
presentare durante le fasi di manipolazione delle 
sostanze/preparati pericolosi. 
Per quanto riguarda l’attività di pulizia effettuata dai 
collaboratori scolastici, il possibile contatto con prodotti di 
pulizia può causare irritazioni e/o reazioni allergiche. 
52
53 
POLVERI 
Particelle solide di varie dimensioni disperse nell’aria 
inferiore a 0.5 m 
tra 0.5 e 5 m 
maggiore di 5 m 
penetra in profondità ma in parte espirato 
frazione respirabile si fissa negli alveoli 
vengono trattenute dalle vie aeree superiori 
Un micron (m) è uguale alla milionesima 
parte del metro 
1 m = 0.000001 m 
1 m = 0.001 mm 
Aerosol di particelle liquide di dimensioni inferiori a 1 m 
disperse nell’aria generate da processi di evaporazione 
e condensazione, di atomizzazione, di nebulizzazione, 
ecc. 
54 
NEBBIE 
Es. 
• nebbie acquose 
• nebbie oleose 
• nebbie di solventi
55 
FUMI 
Aerosol con particelle solide provenienti dalla 
combustione incompleta di sostanze carboniose o 
dalla condensazione di sostanze gassose di 
dimensioni inferiori a 1 m 
Es. 
• scarichi di motori (carrelli trasportatori) 
• fumi di saldatura 
56 
GAS 
Aeriforme che a temperatura ambiente esiste solo 
allo stato di gas 
• ossido di carbonio 
• acetilene 
• protossido di azoto 
• ozono 
• ecc. 
VAPORI 
Forma gassosa di una sostanza normalmente allo 
stato liquido 
 vapori di solventi 
 vapori di acidi 
 ecc.
57 
SELEZIONE DEL RESPIRATORE 
RESPIRATORI 
Dipendenti dall’atmosfera 
RESPIRATORI A FILTRO 
Indipendenti dall’atmosfera 
RESPIRATORI ISOLANTI 
Devono essere utilizzati nelle seguenti condizioni: 
• percentuale di ossigeno  19.5% (valore 
stabilito dal CEN); 
• concentrazione dei contaminanti  limiti di 
utilizzo del respiratore a filtro (FPO); 
• presenza di gas e vapori con scarse proprietà 
di avvertimento (sostanza inodore o con 
soglia olfattiva  TLV (esaurim. filtro)); 
• non si conosce la natura e/o la 
concentrazione dei contaminanti 
58 
SELEZIONE DEL RESPIRATORE 
Respiratori a filtro 
I respiratori a filtro si suddividono in tre categorie: 
Respiratori a Filtro 
Contro polveri Contro gas e vapori Combinati: contro 
gas, vapori e polveri
59 
SELEZIONE DEL RESPIRATORE 
Respiratori antipolvere 
Per i respiratori o filtri antipolvere sono state definite 3 classi 
(EN 149) in funzione dell’efficienza filtrante minima del 
dispositivo: 
P1 
P2 
P3 
Superiore al 78 % 
Superiore al 92 % 
Superiore al 98 % 
60 
SELEZIONE DEL RESPIRATORE 
Respiratori per gas e vapori 
Le sostanze sono trattenute mediante l’azione chimico-fisica di 
carboni attivi presenti nel filtro. L’azione del filtro può essere 
associato al funzionamento di una spugna che assorbe 
l’acqua.
61 
SELEZIONE DEL RESPIRATORE 
Classificazione dei filtri antigas 
Le principali tipologie di filtro definite dalla normativa UNI EN 141 e 
405 sono le seguenti: 
AA 
Gas e vapori organici con punto di ebollizione 
superiore a 65°C 
BB 
Gas e vapori inorganici 
EE 
Gas acidi 
KK 
Ammoniaca e derivati 
62 
SELEZIONE DEL RESPIRATORE 
Classificazione dei filtri speciali antigas 
Esistono poi dei filtri speciali, specifici per le sostanze qui indicate: 
AX 
SX 
Hg-P3 
Form 
Gas e vapori organici con punto di ebollizione 
inferiore a 65°C (EN371) 
Sostanze specificatamente indicate (EN 372) 
Mercurio (EN 141) 
Formaldeide
Le norme europee EN 149 per i facciali filtranti antipolvere ed EN 143 per i 
filtri antipolvere delle maschere in gomma definiscono tre diverse classi di 
protezione ad efficienza filtrante totale crescente. 
63 
FILTRI ANTIPOLVERE 
(fino a 30 x TLV) 
(fino a 200 x TLV) 
30 
400 
Facciale filtrante/ 
Semimaschera 
Pieno facciale 
P3 
(fino a 10 x TLV) 
(fino a 16 x TLV) 
10 
16 
Facciale filtrante/ 
Semimaschera 
Pieno facciale 
P2 
(fino a 4 x TLV) 
(fino a 4 x TLV) 
4 
4 
Facciale filtrante/ 
Semimaschera 
Pieno facciale 
P1 
CONC. MAX DI 
ESPOSIZIONE 
CLASSE DISPOSITIVO FPO 
64 
RISCHIO CHIMICO NELLA SCUOLA 
Come usare in sicurezza le sostanze chimiche nella 
scuola 
•Per le operazioni di pulizia degli ambienti scolastici in genere si usano in 
genere prodotti detergenti, alcool, prodotti disincrostanti, ecc.. 
•I rischi correlati consistono nella possibilità di un contatto accidentale con 
le sostanze ed una esposizione ai vapori per cui occorre che gli addetti 
adottino le opportune misure di prevenzione e protezione nonché i 
dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).
65 
RISCHIO CHIMICO CONNESSO ALLA 
MANSIONE DI COLLABORATORE 
SCOLASTICO 
Rischi di salute connessi alle 
operazioni di pulizia. Essi non 
risultano di particolare intensità e 
sono sostanzialmente analoghi a 
quelli che si corrono per l’uso degli 
stessi prodotti e macchine impiegati 
per l’uso domestico; 
proprio per questa apparente facilità e 
usualità delle mansioni svolte la 
sottovalutazione complessiva del 
rischio può causare incidenti. 
66 
RISCHIO CHIMICO NELLA SCUOLA 
Durante l’impiego di agenti chimici occorre 
osservare alcune fondamentali precauzioni: 
•• tenere aperti i recipienti che contengono 
prodotti pericolosi per pochissimo tempo; 
•• analizzare con attenzione la scheda di 
sicurezza che accompagna il prodotto; 
•• evitare il travaso di prodotti pericolosi in 
contenitori non idonei e privi di indicazioni; 
•• indossare sempre i D.P.I. consigliati; 
•• evitare di utilizzare contemporaneamente 
sostanze tra loro incompatibili e che danno 
luogo a reazioni pericolose (es. ammoniaca/cloro); 
•• evitare di porsi in corrispondenza del 
flusso di gas, fumi, polveri e vapori. 
Leggere 
osservare 
applicare 
sempre le 
indicazioni 
scritte 
sulle 
etichette
POSSIBILI DANNI 
I DANNI POSSIBILI, A LIVELLO DI RISCHIO CHIMICO, SONO 
RAPPRESENTATI DA: 
67 
- danni determinati da contatto, irritative e/o allergiche 
ESISTONO POI CAUSE CHIMICHE SENSIBILIZZANTI: 
- nichel 
- coloranti 
- additivi in saponi e detersivi 
- sostanze contenute in guanti di gomma 
68 
POSSIBILI DANNI 
DANNI DA ERRATO USO DI SOSTANZE: 
- reazioni allergiche a carico dell’apparato respiratorio o riniti e 
congiuntiviti per prodotti utilizzati per la pulizia; 
- lesioni oculari di tipo irritativo in caso di contatto; 
- irritazione delle vie aeree e cefalee, per inalazione di prodotti 
contenenti solventi organici.
69 
L’ETICHETTATURA 
Il fornitore è obbligato a munire ogni contenitore (bottiglia, 
fusto, sacco, ecc.) di un’etichetta che deve riportare ben 
chiare le seguenti informazioni: 
- denominazione della sostanza o del preparato; 
- nome chimico delle sostanze presenti nel preparato; 
- la lettera R indicante i rischi specifici e la lettera S indicante i 
consigli di prudenza; 
- il quantitativo del contenuto; 
- il nome e l’indirizzo del responsabile dell’immissione sul 
mercato. 
70 
L’ETICHETTATURA
71 
LA SCHEDA DI SICUREZZA 
Ogni produttore è obbligato a fornire una scheda di sicurezza delle sostanze e 
dei preparati pericolosi che contiene, per legge (Decreto Legge 52/97 e D.M. 
04/04/97), una serie di informazioni: 
1) identificazione della sostanza o del preparato e della società/impresa; 
2) composizione/informazione sugli ingredienti; 
3) identificazione dei pericoli; 
4) misure di primo soccorso; 
5) misure antincendio; 
6) misure in caso di fuoriuscita accidentale; 
7) manipolazione e stoccaggio; 
8) controllo dell’esposizione/protezione individuale; 
9) proprietà chimiche e fisiche; 
10) stabilità e reattività; 
11) informazioni tossicologiche; 
12) informazioni ecologiche; 
13) considerazioni sullo smaltimento; 
14) informazioni sul trasporto; 
15) informazioni sulla regolamentazione; 
16) altre informazioni. 
È BUONA NORMA TENERE LE SCHEDE DI SICUREZZA IN ORDINE E IN 
LUOGO FACILMENTE ACCESSIBILE ANCHE IN CASO DI EMERGENZA 
Misure di prevenzione per sostanze chimiche: 
-stilare le PROCEDURE di comportamento durante l’impiego di tali sostanze in 
base alle informazioni contenute nelle schede di sicurezza; 
- leggere attentamente le FRASI DI RISCHIO e i CONSIGLI DI PRUDENZA 
indicate nell’etichetta; 
Misure di protezione per sostanze chimiche: 
- uso costante dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (es. guanti 
antiacido, camici, occhiali o maschere facciali, mascherine per vapori o fumi). 
72 
LA SCHEDA DI SICUREZZA
73 
PITTOGRAMMI DI PERICOLO 
INFIAMMABILE ESTREMAMENTE 
INFIAMMABILE 
NOCIVO IRRITANTE 
TOSSICO ALTAMENTE 
TOSSICO 
ESPLOSIVO CORROSIVO 
PERICOLOSO PER 
L’AMBIENTE 
74 
ELENCO DELLE FRASI DI RISCHIO “R” 
R1 Esplosivo allo stato secco 
R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o 
altre sorgenti di ignizione 
R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco 
o altre sorgenti di ignizione 
R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili 
R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento 
R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria 
R7 Può provocare un incendio 
R8 Può provocare l'accensione di materie combustibili 
R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili 
R10 Infiammabile 
R11 Facilmente infiammabile 
R12 Estremamente infiammabile 
R14 Reagisce violentemente con l'acqua 
R15 A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili
75 
ELENCO DELLE FRASI DI RISCHIO “R” 
R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti 
R17 Spontaneamente infiammabile all'aria 
R18 Durante l'uso può formare con aria miscele 
esplosive/infiammabili 
R19 Può formare perossidi esplosivi 
R20 Nocivo per inalazione 
R21 Nocivo a contatto con la pelle 
R22 Nocivo per ingestione 
R23 Tossico per inalazione 
R24 Tossico a contatto con la pelle 
R25 Tossico per ingestione 
R26 Molto tossico per inalazione 
R27 Molto tossico a contatto con la pelle 
R28 Molto tossico per ingestione 
R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici 
R30 Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso 
R31 A contatto con acidi libera gas tossico 
R32 A contatto con acidi libera gas altamente tossico 
R33 Pericolo di effetti cumulativi 
R34 Provoca ustioni 
R35 Provoca gravi ustioni 
76 
ELENCO DELLE FRASI DI RISCHIO “R” 
R36 Irritante per gli occhi 
R37 Irritante per le vie respiratorie 
R38 Irritante per la pelle 
R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi 
R40 Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti 
R41 Rischio di gravi lesioni oculari 
R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione 
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 
R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato 
R45 Può provocare il cancro 
R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie 
R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione 
R49 Può provocare il cancro per inalazione 
R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici 
R51 Tossico per gli organismi acquatici 
R52 Nocivo per gli organismi acquatici 
R53 Può provocare a effettivi negativi per l'ambiente acquatico 
R54 Tossico per la flora 
R55 Tossico per la fauna 
R56 Tossico per gli organismi del terreno
77 
ELENCO DELLE FRASI DI RISCHIO “R” 
R57 Tossico per le api 
R58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente 
R59 Pericoloso per lo strato di ozono 
R60 Può ridurre la fertilità 
R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati 
R62 Possibile rischio di ridotta fertilità 
R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati 
R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno 
R65 Può causare danni polmonari se ingerito 
R66 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura 
della pelle 
R67 L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini 
R68 Possibilità di effetti irreversibili 
ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA “S” 
S 1 Conservare sotto chiave 
S 2 Conservare fuori della portata dei bambini 
S 3 Conservare in luogo fresco 
S 4 Conservare lontano da locali di abitazione 
S 5 Conservare sotto (liquido appropriato da indicarsi da parte del 
78 
Fabbricante) 
S 6 Conservare sotto (gas inerte da indicarsi da parte del 
Fabbricante) 
S 7 Conservare il recipiente ben chiuso 
S 8 Conservare al riparo dall'umidità 
S 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato 
S 12 Non chiudere ermeticamente il recipiente 
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande 
S 14 Conservare lontano da (sostanze incompatibili da precisare da 
parte del Produttore) 
S 15 Conservare lontano dal calore 
S 16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA “S” 
79 
S 17 Tenere lontano da sostanze combustibili 
S 18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela 
S 20 Non mangiare né bere durante l'impiego 
S 21 Non fumare durante l'impiego 
S 22 Non respirare le polveri 
S 23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol [termine(i) 
appropriato(i) da precisare da parte del Produttore] 
S 24 Evitare il contatto con la pelle 
S 25 Evitare il contatto con gli occhi 
S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e consultare il medico 
S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati 
S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed 
abbondantemente (con prodotti idonei da indicarsi da parte 
del Fabbricante) 
S 29 Non gettare i residui nelle fognature 
S 30 Non versare acqua sul prodotto 
S 33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche 
S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le 
dovute precauzioni 
ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA “S” 
80 
S 36 Usare indumenti protettivi adatti 
S 37 Usare guanti adatti 
S 38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio 
respiratorio adatto 
S 39 Proteggersi gli occhi/la faccia 
S 40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo 
prodotto, usare... (da precisare da parte del Produttore) 
S 41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi 
S 42 Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio 
respiratorio adatto [termine(i) appropriato(i) da precisare da 
parte del Produttore] 
S 43 In caso di incendio usare... (mezzi estinguenti idonei da 
indicarsi da parte del Fabbricante. Se l'acqua aumenta il 
rischio precisare Non usare acqua) 
S 45 In caso di incidente o di malessere consultare 
immediatamente il medico (se possibile, mostrargli 
l'etichetta) 
S 46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e 
mostrargli il contenitore o l'etichetta 
S 47 Conservare a temperatura non superiore a... °C (da precisare 
da parte del Fabbricante)
ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA “S” 
S 48 Mantenere umido con... (da precisare da parte del Fabbricante) 
S 49 Conservare soltanto nel recipiente originale 
S 50 Non mescolare con... (da specificare da parte del Fabbricante) 
S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato 
S 52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati 
S 53 Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso 
S 56 Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di 
81 
raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzato 
S 57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale 
S 59 Richiedere informazioni al Produttore/Fornitore per il 
recupero/riciclaggio 
S 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come 
rifiuti pericolosi 
S 61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali 
schede informative in materia di sicurezza 
S 62 Non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e 
mostrargli il contenitore o l'etichetta 
S 63 In caso di incidente per inalazione, allontanare l’infortunato dalla 
zona contaminata e mantenerlo a riposo 
S 64 In caso di ingestione sciacquare la bocca con acqua 
• Gli addetti al servizio di fotocopisteria devono essere 
opportunamente istruiti sulle modalità con cui fare le sostituzioni 
del toner. 
• Qualora i programmi didattici prevedano l’uso di laboratori 
chimici dovrà essere fatta una valutazione specifica del rischio 
derivante dall’impiego delle sostanze previste, a cui seguirà la 
formazione necessaria ai lavoratori. 
82 
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  • 1. TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE Dott.ssa Laura Fraticelli 2 D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
  • 2. 3 RISCHIO CHIMICO Campo di applicazione • Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro. • Si applica altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi. • Non si applica alle attività comportanti esposizione ad amianto (che restano disciplinate dalle norme contenute nel Capo III del presente titolo). 4 Definizioni RISCHIO CHIMICO • Agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuto, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; Nelle scuole sono agenti chimici tutti i prodotti di pulizia utilizzati dai collaboratori scolastici, le sostanze utilizzate all’interno dei laboratori di chimica, le sostanze utilizzate all’interno di laboratori di meccanica, ecc..
  • 3. 5 RISCHIO CHIMICO • agenti chimici pericolosi: 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D. Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 e successive modificazioni (sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente); 2) agenti chimici classificati come pericolosi ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2003 n. 65 e successive modificazioni (sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente); 3) agenti chimici che, pur non essendo classificati come pericolosi, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa delle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale; 6 RISCHIO CHIMICO DEFINIZIONE DI PERICOLOSITÀ Etichettatura sostanze e preparati pericolosi Sono pericolose le sostanze e i preparati che hanno una o più delle seguenti proprietà: TOSSICOLOGICHE CHIMICO-FISICHE
  • 4. 7 RISCHIO CHIMICO • ESPLOSIVI • COMBURENTI (Ossigeno) • ESTREMAMENTE INFIAMMABILI (R12- es. etilene) • FACILMENTE INFIAMMABILI (R11 – Toluene) • INFIAMMABILI (R10 - xilene) • MOLTO TOSSICI (T+) • TOSSICI (T – formaldeide) • NOCIVI (Xn – clorobenzene) • CORROSIVI (C – acido cloridrico) • IRRITANTI (Xi – dimetilammina) • SENSIBILIZZANTI ( Xn - R42; Xi – R43) • CANCEROGENI • MUTAGENI • TOSSICI PER IL CICLO RIPRODUTTIVO 8 RISCHIO CHIMICO
  • 5. 9 RISCHIO CHIMICO 10 RISCHIO CHIMICO
  • 6. • attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, manipolazione, immagazzinamento, trasporto o eliminazione ed il trattamento dei rifiuti, o che ne risultino da tale attività lavorativa; • valore limite di esposizione professionale: il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore e in relazione ad un determinato periodo di riferimento (primo elenco di valori nell’allegato XXXVIII) ; 11 RISCHIO CHIMICO Per quanto attiene all’inalazione per l’esposizione professionale i limiti di soglia elaborati dalla Conferenza Americana degli Igienisti Industriali (ACGIH) sono i più diffusi ed autorevoli. 12 Possono essere di tre tipi: • TLV – TWA : concentrazione media ponderata per giornata lavorativa di 8 ore e 40 ore settimanali (esposizione cronica); • TLV – STEL: concentrazione massima per breve periodo (15 minuti); • TLV – C: concentrazione massima da non superare mai nell’arco di 15’ (di tetto). RISCHIO CHIMICO
  • 7. 13 RISCHIO CHIMICO • valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico (primo elenco di valori riportato nell’allegato XXXIX); • sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell’esposizione ad agenti chimici sul posto di lavoro; 14 RISCHIO CHIMICO
  • 8. 15 RISCHIO CHIMICO • pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi; • rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione; RISCHIO CHIMICO Che cos’è quindi il rischio chimico? RISCHIO CONNESSO ALL’USO PROFESSIONALE DI SOSTANZE O PREPARATI IMPIEGATI NEI CICLI DI 16 LAVORO, CHE POSSONO ESSERE INTRINSECAMENTE PERICOLOSI O RISULTARE PERICOLOSI IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI D’IMPIEGO
  • 9. 17 RISCHIO CHIMICO VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 223) Il datore di lavoro determina, preliminarmente, l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione; c) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti; d) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; e) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; f) se disponibili, le conclusioni tratte dalla sorveglianza sanitaria. 18 RISCHIO CHIMICO MISURE E PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI (Art. 224) 1. I rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: a) progettazione ed organizzazione dei sistemi di lavorazione; b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione; e) misure igieniche adeguate (divieto di bere e mangiare); f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul lavoro; g) metodi di lavoro appropriati.
  • 10. MISURE E PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI (Art. 224) 2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul posto di lavoro, vi è solo un rischio BASSO per la sicurezza ed IRRILEVANTE per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, NON SI APPLICANO le disposizioni dei successivi articoli 225, 226, 229 e 230. 19 RISCHIO CHIMICO 20 RISCHIO CHIMICO MISURE SPECIFICHE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (Art. 225) 1. Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi di cui all’articolo 223, provvede affinchè il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni d’uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori.
  • 11. Quando la natura dell’attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione delle seguenti misure: a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive; c) misure di protezioni individuali, compresi i dispositivi di protezione individuale; d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori. 21 RISCHIO CHIMICO 2. Il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute. 22 RISCHIO CHIMICO RISULTATI DEI CAMPIONAMENTI DA ALLEGARE AI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
  • 12. 5. Laddove la natura dell’attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare: a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo ad incendi ed esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili. 23 RISCHIO CHIMICO 24 RISCHIO CHIMICO DISPOSIZIONI IN CASO DI INCIDENTI O DI EMERGENZE (Art. 226) 1. Il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono: - esercitazioni di sicurezza; - messa a disposizione di appropriati mezzi di primo soccorso. 3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell’area colpita o ai lavoratori indispensabili all’effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento.
  • 13. INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER I LAVORATORI (Art. 227) 1. Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio; b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro; c) formazione ed informazione su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere; d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell’immissione sul mercato. 25 RISCHIO CHIMICO 3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinchè la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili. 26 RISCHIO CHIMICO SEGNALETICA DI SICUREZZA
  • 14. 27 RISCHIO CHIMICO SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 229) 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 224 comma 2, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3. 28 RISCHIO CHIMICO 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione; b) periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente; c) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
  • 15. 29 RISCHIO CHIMICO CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO (Art. 230) 1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 229, istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni. 30 CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
  • 16. 31 RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO Campo di applicazione Fatto salvo quanto previsto per le attività del Capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa . RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO Definizioni • Agente cancerogeno: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2; 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al comma 1); • agente mutageno: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2; 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1); • valore limite: il limite della concentrazione media nel tempo 32 di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria.
  • 17. 33 RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO CLASSIFICAZIONE CE La CE ha adottato, con la direttiva 91/325 una distinzione in tre categorie: • Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori; • Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di: – adeguati studi a lungo termine effettuati su animali – altre informazioni specifiche; • Categoria 3: sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull’uomo per le quali tuttavia le informazioni disponibili sono sufficienti per procedere ad una valutazione sufficiente. Esistono prove ottenute da adeguati studi su animali che non bastano tuttavia per classificare la sostanza in categoria 2. • Per le sostanze appartenenti alla categoria 1 e 2 si usa il simbolo T e la frase di rischio R45 • " può provocare il cancro". • Si usa la frase R49 " può provocare il cancro per inalazione" qualora la sostanza sia cancerogena soltanto se inalata. • Le sostanze della categoria 3 vengono indicate con il simbolo Xn e la frase R 40 "può provocare effetti irreversibili. 34 RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO I MUTAGENI Le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza • I preparati seguenti sono classificati come mutageni (D.Lgs. 65/03): Categoria 1 o 2, contrassegnati con il simbolo «T» e la frase R46 i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata mutagena e contrassegnata con la frase R46 che caratterizza le sostanze mutagene delle categorie 1 e 2 in una concentrazione singola pari o superiore: a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del Ministro della sanita' 11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti per la o le sostanze considerate, b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabella VI e VI A) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto del Ministro della sanita' 11 aprile 2001, o vi figurano senza limiti di concentrazione; Categoria 3, contrassegnati con il simbolo «Xn» e la frase R68 i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata mutagena e contrassegnata con la frase R40 che caratterizza le sostanze mutagene della categoria 3 in una concentrazione singola pari o superiore: a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del Ministro della sanita' 11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti per la o le sostanze considerate, b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabella VI e VI A) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto del Ministro della sanita' 11 aprile 2001 e successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione.
  • 18. AGENTI CANCEROGENI E CANCEROGENI MUTAGENI (R45, R46) - Benzene - Benzo(a)antracene - Benzo(a)pirene - Esaclorobenzene - Furano - Idrazina (e sali) - Idrocarburi, distillati ed estratti del petrolio, del carbone e della pece, raffinati e residui - Tricloroetilene - Vinile cloruro AGENTI CANCEROGENI E CANCEROGENI MUTAGENI (R49, R46) - Ammonio dicromato - Berillio e composti - Cromo (VI) composti - Potassio cromato - Sodio cromato 35 RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO 36 RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Art. 236) 1. Il datore di lavoro effettua una valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. 2. Detta valutazione tiene conto: - delle caratteristiche delle lavorazioni; - della loro durata e della loro frequenza; - dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati; - della loro concentrazione; - della capacità degli stessi di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento.
  • 19. 37 RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI (Art. 237) 1. Il datore di lavoro: a) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti in attesa di impiego non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette; b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni; c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti nell’aria (es. adeguato sistema di ventilazione generale, aspirazione localizzata); d) provvede alla misurazione degli agenti per verificare l’efficacia delle misure di cui alla lettera c); e) provvede alla regolare e sistematica pulizia dei locali, delle attrezzature e degli impianti; f) elabora procedure per i casi di emergenza; g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni siano conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza; h) assicura che la raccolta e l’immagazzinamento avvengano in condizioni di sicurezza (CONTENITORI ERMETICI ETICHETTATI); i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali l’esposizione presenta rischi particolarmente elevati. 38 RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO MISURE IGIENICHE (Art. 238) 1. Il datore di lavoro: a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) provvede affinchè i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione.
  • 20. 39 RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 242) 1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all’articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro (il quale provvederà ad effettuare una nuova valutazione del rischio e se possibile una misurazione della concentrazione dell’agente in aria). 6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti. 40 RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO SORVEGLIANZA SANITARIA REGISTRO DEGLI ESPOSTI (art. 243) all’interno del quale è riportata, per ciascun lavoratore, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore (insieme alle annotazioni contenute nel registro) e ne consegna copia al lavoratore stesso.
  • 21. 41 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI 42 I RISCHI DA AGENTI CHIMICI PER LA SICUREZZA - pericolo di incendio e/o esplosione - pericolo di contatto con sostanze corrosive - pericoli di intossicazione o asfissia - pericolo d’inalazione e/o contatto con sostanze nocive che possono provocare effetti irreversibili PER LA SALUTE
  • 22. COSA PUO’ ESSERE UN AGENTE CHIMICO? 43 • calce viva (ossido di calcio); • cemento; • amianto (asbesto); • fibre di vetro e fibre minerali artificiali; • sabbia e polveri silicotigene (mole abrasive, etc); • manufatti e prodotti contenenti piombo; • oli disarmanti; • additivi per cemento e calcestruzzo; • prodotti vernicianti; • prodotti di pulizia; • solventi organici a base di idrocarburi aromatici; • acidi e liscive; • collanti e adesivi; • polveri di legno; • polveri metalliche; • materie plastiche e gomma; • ossido di ferro; • sostanze derivanti dalla saldatura, etc. 44 SOSTANZE E PREPARATI CHIMICI 1) NON PERICOLOSI es. acqua potabile a temperatura ambiente 2) NON PERICOLOSI MA UTILIZZATI IN MODO TALE CHE LO DIVENTINO es. acqua bollente, aria compressa 3) PERICOLOSI MA NON CLASSIFICATI es. farmaci 4) PERICOLOSI COME CLASSIFICATI DALLE NORME ITALIANE ED EUROPEE ATTENZIONE! LE SOSTANZE CHE NORMALMENTE SONO CONSIDERATE INNOCUE, SE UTILIZZATE IN UN CERTO MODO O INSIEME AD ALTRE SOSTANZE, POSSONO DIVENTARE PERICOLOSE. LE SOSTANZE PERICOLOSE SONO RICONOSCIBILI PERCHÉ SULL’ETICHETTA VIENE SEMPRE INDICATO: - SIMBOLO del RISCHIO che si corre utilizzando la sostanza; - SIGLA del RISCHIO; - TIPO di RISCHIO (frasi R); - CONSIGLI di PRUDENZA (frasi S).
  • 23. 45 INQUINANTI AERODISPERSI •• POLVERI •• FIBRE •• FUMI •• NEBBIE AEROSOL (solidi o liquidi dispersi in atmosfera) • GAS • VAPORI AERIFORMI (sostanze gassose disperse in atmosfera) 46 DANNO DA AGENTI CHIMICI Causato da: • INALAZIONE • CONTATTO (pelle e mucose) • INGESTIONE effetti riscontrati: IRRITAZIONI APPARATO RESPIRATORIO ALLERGIE RESPIRATORIE E CUTANEE IRRITAZIONI PELLE E OCCHI ALTERAZIONI SUL SISTEMA NERVOSO ALTERAZIONI AL FEGATO E ALL’APPARATO DIGESTIVO
  • 24. 47 DANNO DA AGENTI CHIMICI 48 ASSORBIMENTO PER INALAZIONE L’inalazione, cioè l’introduzione nei polmoni durante la respirazione dell’agente chimico, rappresenta la via di ingresso principale nel corpo di sostanze/preparati pericolosi durante il lavoro. Il rischio di esposizione per inalazione a sostanze/preparati chimici pericolosi si presenta quando i processi o le modalità operative provocano l’emissione di detti agenti con la conseguente diffusione nell’ambiente sotto forma di inquinanti chimici aerodispersi. Tra le norme igieniche ricordiamo il divieto di fumare nei luoghi di lavoro ed in particolare dove è possibile l’esposizione a sostanze pericolose, in quanto il fumo può ulteriormente veicolare all’interno dell’organismo il tossico, oltre a presentare rischi specifici aggiuntivi quali la cancerogenicità dei prodotti di combustione o rischi quali incendio, esplosione, ecc.. Prestare particolare attenzione ai vapori che potrebbero liberarsi per miscelazione non appropriata di sostanze incompatibili tra loro.
  • 25. 49 DANNO DA AGENTI CHIMICI 50 ASSORBIMENTO PER INGESTIONE L’ingestione accidentale di sostanze pericolose, specialmente in grandi quantità, è piuttosto infrequente anche se non impossibile. Tra le norme igieniche da rispettare ricordiamo il divieto di assumere cibi e bevande nei luoghi di lavoro ed in particolare dove è possibile l’esposizione a sostanze pericolose, l’accurata pulizia delle mani prima di mangiare, il divieto di conservare cibi e bevande in frigoriferi dove sono stoccate sostanze pericolose (es. nei laboratori), contenitori etichettati a norma, non usare contenitori per alimenti, ecc. All’interno delle scuole occorre prestare particolare attenzione ai bambini/ragazzi che accidentalmente o per gioco e curiosità potrebbero ingerire prodotti chimici pericolosi, se non stoccati correttamente in appositi locali o armadietti chiusi a chiave.
  • 26. 51 DANNO DA AGENTI CHIMICI ASSORBIMENTO PER CONTATTO CUTANEO In genere le sostanze chimiche sono assorbite dalla pelle più lentamente che dall’intestino o dai polmoni. Comunque le sostanze/preparati chimici (in particolare i solventi organici) possono entrare nel corpo sia direttamente che attraverso indumenti impregnati. Il rischio di esposizione per contatto cutaneo si può presentare durante le fasi di manipolazione delle sostanze/preparati pericolosi. Per quanto riguarda l’attività di pulizia effettuata dai collaboratori scolastici, il possibile contatto con prodotti di pulizia può causare irritazioni e/o reazioni allergiche. 52
  • 27. 53 POLVERI Particelle solide di varie dimensioni disperse nell’aria inferiore a 0.5 m tra 0.5 e 5 m maggiore di 5 m penetra in profondità ma in parte espirato frazione respirabile si fissa negli alveoli vengono trattenute dalle vie aeree superiori Un micron (m) è uguale alla milionesima parte del metro 1 m = 0.000001 m 1 m = 0.001 mm Aerosol di particelle liquide di dimensioni inferiori a 1 m disperse nell’aria generate da processi di evaporazione e condensazione, di atomizzazione, di nebulizzazione, ecc. 54 NEBBIE Es. • nebbie acquose • nebbie oleose • nebbie di solventi
  • 28. 55 FUMI Aerosol con particelle solide provenienti dalla combustione incompleta di sostanze carboniose o dalla condensazione di sostanze gassose di dimensioni inferiori a 1 m Es. • scarichi di motori (carrelli trasportatori) • fumi di saldatura 56 GAS Aeriforme che a temperatura ambiente esiste solo allo stato di gas • ossido di carbonio • acetilene • protossido di azoto • ozono • ecc. VAPORI Forma gassosa di una sostanza normalmente allo stato liquido vapori di solventi vapori di acidi ecc.
  • 29. 57 SELEZIONE DEL RESPIRATORE RESPIRATORI Dipendenti dall’atmosfera RESPIRATORI A FILTRO Indipendenti dall’atmosfera RESPIRATORI ISOLANTI Devono essere utilizzati nelle seguenti condizioni: • percentuale di ossigeno 19.5% (valore stabilito dal CEN); • concentrazione dei contaminanti limiti di utilizzo del respiratore a filtro (FPO); • presenza di gas e vapori con scarse proprietà di avvertimento (sostanza inodore o con soglia olfattiva TLV (esaurim. filtro)); • non si conosce la natura e/o la concentrazione dei contaminanti 58 SELEZIONE DEL RESPIRATORE Respiratori a filtro I respiratori a filtro si suddividono in tre categorie: Respiratori a Filtro Contro polveri Contro gas e vapori Combinati: contro gas, vapori e polveri
  • 30. 59 SELEZIONE DEL RESPIRATORE Respiratori antipolvere Per i respiratori o filtri antipolvere sono state definite 3 classi (EN 149) in funzione dell’efficienza filtrante minima del dispositivo: P1 P2 P3 Superiore al 78 % Superiore al 92 % Superiore al 98 % 60 SELEZIONE DEL RESPIRATORE Respiratori per gas e vapori Le sostanze sono trattenute mediante l’azione chimico-fisica di carboni attivi presenti nel filtro. L’azione del filtro può essere associato al funzionamento di una spugna che assorbe l’acqua.
  • 31. 61 SELEZIONE DEL RESPIRATORE Classificazione dei filtri antigas Le principali tipologie di filtro definite dalla normativa UNI EN 141 e 405 sono le seguenti: AA Gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C BB Gas e vapori inorganici EE Gas acidi KK Ammoniaca e derivati 62 SELEZIONE DEL RESPIRATORE Classificazione dei filtri speciali antigas Esistono poi dei filtri speciali, specifici per le sostanze qui indicate: AX SX Hg-P3 Form Gas e vapori organici con punto di ebollizione inferiore a 65°C (EN371) Sostanze specificatamente indicate (EN 372) Mercurio (EN 141) Formaldeide
  • 32. Le norme europee EN 149 per i facciali filtranti antipolvere ed EN 143 per i filtri antipolvere delle maschere in gomma definiscono tre diverse classi di protezione ad efficienza filtrante totale crescente. 63 FILTRI ANTIPOLVERE (fino a 30 x TLV) (fino a 200 x TLV) 30 400 Facciale filtrante/ Semimaschera Pieno facciale P3 (fino a 10 x TLV) (fino a 16 x TLV) 10 16 Facciale filtrante/ Semimaschera Pieno facciale P2 (fino a 4 x TLV) (fino a 4 x TLV) 4 4 Facciale filtrante/ Semimaschera Pieno facciale P1 CONC. MAX DI ESPOSIZIONE CLASSE DISPOSITIVO FPO 64 RISCHIO CHIMICO NELLA SCUOLA Come usare in sicurezza le sostanze chimiche nella scuola •Per le operazioni di pulizia degli ambienti scolastici in genere si usano in genere prodotti detergenti, alcool, prodotti disincrostanti, ecc.. •I rischi correlati consistono nella possibilità di un contatto accidentale con le sostanze ed una esposizione ai vapori per cui occorre che gli addetti adottino le opportune misure di prevenzione e protezione nonché i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).
  • 33. 65 RISCHIO CHIMICO CONNESSO ALLA MANSIONE DI COLLABORATORE SCOLASTICO Rischi di salute connessi alle operazioni di pulizia. Essi non risultano di particolare intensità e sono sostanzialmente analoghi a quelli che si corrono per l’uso degli stessi prodotti e macchine impiegati per l’uso domestico; proprio per questa apparente facilità e usualità delle mansioni svolte la sottovalutazione complessiva del rischio può causare incidenti. 66 RISCHIO CHIMICO NELLA SCUOLA Durante l’impiego di agenti chimici occorre osservare alcune fondamentali precauzioni: •• tenere aperti i recipienti che contengono prodotti pericolosi per pochissimo tempo; •• analizzare con attenzione la scheda di sicurezza che accompagna il prodotto; •• evitare il travaso di prodotti pericolosi in contenitori non idonei e privi di indicazioni; •• indossare sempre i D.P.I. consigliati; •• evitare di utilizzare contemporaneamente sostanze tra loro incompatibili e che danno luogo a reazioni pericolose (es. ammoniaca/cloro); •• evitare di porsi in corrispondenza del flusso di gas, fumi, polveri e vapori. Leggere osservare applicare sempre le indicazioni scritte sulle etichette
  • 34. POSSIBILI DANNI I DANNI POSSIBILI, A LIVELLO DI RISCHIO CHIMICO, SONO RAPPRESENTATI DA: 67 - danni determinati da contatto, irritative e/o allergiche ESISTONO POI CAUSE CHIMICHE SENSIBILIZZANTI: - nichel - coloranti - additivi in saponi e detersivi - sostanze contenute in guanti di gomma 68 POSSIBILI DANNI DANNI DA ERRATO USO DI SOSTANZE: - reazioni allergiche a carico dell’apparato respiratorio o riniti e congiuntiviti per prodotti utilizzati per la pulizia; - lesioni oculari di tipo irritativo in caso di contatto; - irritazione delle vie aeree e cefalee, per inalazione di prodotti contenenti solventi organici.
  • 35. 69 L’ETICHETTATURA Il fornitore è obbligato a munire ogni contenitore (bottiglia, fusto, sacco, ecc.) di un’etichetta che deve riportare ben chiare le seguenti informazioni: - denominazione della sostanza o del preparato; - nome chimico delle sostanze presenti nel preparato; - la lettera R indicante i rischi specifici e la lettera S indicante i consigli di prudenza; - il quantitativo del contenuto; - il nome e l’indirizzo del responsabile dell’immissione sul mercato. 70 L’ETICHETTATURA
  • 36. 71 LA SCHEDA DI SICUREZZA Ogni produttore è obbligato a fornire una scheda di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi che contiene, per legge (Decreto Legge 52/97 e D.M. 04/04/97), una serie di informazioni: 1) identificazione della sostanza o del preparato e della società/impresa; 2) composizione/informazione sugli ingredienti; 3) identificazione dei pericoli; 4) misure di primo soccorso; 5) misure antincendio; 6) misure in caso di fuoriuscita accidentale; 7) manipolazione e stoccaggio; 8) controllo dell’esposizione/protezione individuale; 9) proprietà chimiche e fisiche; 10) stabilità e reattività; 11) informazioni tossicologiche; 12) informazioni ecologiche; 13) considerazioni sullo smaltimento; 14) informazioni sul trasporto; 15) informazioni sulla regolamentazione; 16) altre informazioni. È BUONA NORMA TENERE LE SCHEDE DI SICUREZZA IN ORDINE E IN LUOGO FACILMENTE ACCESSIBILE ANCHE IN CASO DI EMERGENZA Misure di prevenzione per sostanze chimiche: -stilare le PROCEDURE di comportamento durante l’impiego di tali sostanze in base alle informazioni contenute nelle schede di sicurezza; - leggere attentamente le FRASI DI RISCHIO e i CONSIGLI DI PRUDENZA indicate nell’etichetta; Misure di protezione per sostanze chimiche: - uso costante dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (es. guanti antiacido, camici, occhiali o maschere facciali, mascherine per vapori o fumi). 72 LA SCHEDA DI SICUREZZA
  • 37. 73 PITTOGRAMMI DI PERICOLO INFIAMMABILE ESTREMAMENTE INFIAMMABILE NOCIVO IRRITANTE TOSSICO ALTAMENTE TOSSICO ESPLOSIVO CORROSIVO PERICOLOSO PER L’AMBIENTE 74 ELENCO DELLE FRASI DI RISCHIO “R” R1 Esplosivo allo stato secco R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria R7 Può provocare un incendio R8 Può provocare l'accensione di materie combustibili R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili R10 Infiammabile R11 Facilmente infiammabile R12 Estremamente infiammabile R14 Reagisce violentemente con l'acqua R15 A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili
  • 38. 75 ELENCO DELLE FRASI DI RISCHIO “R” R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti R17 Spontaneamente infiammabile all'aria R18 Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili R19 Può formare perossidi esplosivi R20 Nocivo per inalazione R21 Nocivo a contatto con la pelle R22 Nocivo per ingestione R23 Tossico per inalazione R24 Tossico a contatto con la pelle R25 Tossico per ingestione R26 Molto tossico per inalazione R27 Molto tossico a contatto con la pelle R28 Molto tossico per ingestione R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici R30 Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso R31 A contatto con acidi libera gas tossico R32 A contatto con acidi libera gas altamente tossico R33 Pericolo di effetti cumulativi R34 Provoca ustioni R35 Provoca gravi ustioni 76 ELENCO DELLE FRASI DI RISCHIO “R” R36 Irritante per gli occhi R37 Irritante per le vie respiratorie R38 Irritante per la pelle R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi R40 Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti R41 Rischio di gravi lesioni oculari R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato R45 Può provocare il cancro R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione R49 Può provocare il cancro per inalazione R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici R51 Tossico per gli organismi acquatici R52 Nocivo per gli organismi acquatici R53 Può provocare a effettivi negativi per l'ambiente acquatico R54 Tossico per la flora R55 Tossico per la fauna R56 Tossico per gli organismi del terreno
  • 39. 77 ELENCO DELLE FRASI DI RISCHIO “R” R57 Tossico per le api R58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente R59 Pericoloso per lo strato di ozono R60 Può ridurre la fertilità R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati R62 Possibile rischio di ridotta fertilità R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno R65 Può causare danni polmonari se ingerito R66 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle R67 L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini R68 Possibilità di effetti irreversibili ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA “S” S 1 Conservare sotto chiave S 2 Conservare fuori della portata dei bambini S 3 Conservare in luogo fresco S 4 Conservare lontano da locali di abitazione S 5 Conservare sotto (liquido appropriato da indicarsi da parte del 78 Fabbricante) S 6 Conservare sotto (gas inerte da indicarsi da parte del Fabbricante) S 7 Conservare il recipiente ben chiuso S 8 Conservare al riparo dall'umidità S 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato S 12 Non chiudere ermeticamente il recipiente S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande S 14 Conservare lontano da (sostanze incompatibili da precisare da parte del Produttore) S 15 Conservare lontano dal calore S 16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
  • 40. ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA “S” 79 S 17 Tenere lontano da sostanze combustibili S 18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela S 20 Non mangiare né bere durante l'impiego S 21 Non fumare durante l'impiego S 22 Non respirare le polveri S 23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol [termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del Produttore] S 24 Evitare il contatto con la pelle S 25 Evitare il contatto con gli occhi S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente (con prodotti idonei da indicarsi da parte del Fabbricante) S 29 Non gettare i residui nelle fognature S 30 Non versare acqua sul prodotto S 33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA “S” 80 S 36 Usare indumenti protettivi adatti S 37 Usare guanti adatti S 38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto S 39 Proteggersi gli occhi/la faccia S 40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare... (da precisare da parte del Produttore) S 41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi S 42 Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto [termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del Produttore] S 43 In caso di incendio usare... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del Fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare Non usare acqua) S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) S 46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta S 47 Conservare a temperatura non superiore a... °C (da precisare da parte del Fabbricante)
  • 41. ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA “S” S 48 Mantenere umido con... (da precisare da parte del Fabbricante) S 49 Conservare soltanto nel recipiente originale S 50 Non mescolare con... (da specificare da parte del Fabbricante) S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato S 52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati S 53 Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso S 56 Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di 81 raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzato S 57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale S 59 Richiedere informazioni al Produttore/Fornitore per il recupero/riciclaggio S 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi S 61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza S 62 Non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta S 63 In caso di incidente per inalazione, allontanare l’infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo S 64 In caso di ingestione sciacquare la bocca con acqua • Gli addetti al servizio di fotocopisteria devono essere opportunamente istruiti sulle modalità con cui fare le sostituzioni del toner. • Qualora i programmi didattici prevedano l’uso di laboratori chimici dovrà essere fatta una valutazione specifica del rischio derivante dall’impiego delle sostanze previste, a cui seguirà la formazione necessaria ai lavoratori. 82 RISCHIO CHIMICO NELLA SCUOLA