1. TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Dott.ssa Laura Fraticelli
2
D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008
CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI
CHIMICI
2. 3
RISCHIO CHIMICO
Campo di applicazione
• Il presente capo determina i requisiti minimi per la
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e
la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli
effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro.
• Si applica altresì al trasporto di agenti chimici
pericolosi.
• Non si applica alle attività comportanti esposizione ad
amianto (che restano disciplinate dalle norme
contenute nel Capo III del presente titolo).
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Definizioni
RISCHIO CHIMICO
• Agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da
soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti,
utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuto,
mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti
intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
Nelle scuole sono agenti chimici tutti i prodotti di pulizia
utilizzati dai collaboratori scolastici, le sostanze utilizzate
all’interno dei laboratori di chimica, le sostanze utilizzate
all’interno di laboratori di meccanica, ecc..
3. 5
RISCHIO CHIMICO
• agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze
pericolose ai sensi del D. Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 e
successive modificazioni (sono escluse le sostanze
pericolose solo per l’ambiente);
2) agenti chimici classificati come pericolosi ai sensi
del D. Lgs. 14 marzo 2003 n. 65 e successive
modificazioni (sono esclusi i preparati pericolosi solo
per l’ambiente);
3) agenti chimici che, pur non essendo classificati
come pericolosi, possono comportare un rischio per
la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa delle
loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o
tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o
presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti
chimici cui è stato assegnato un valore limite di
esposizione professionale;
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RISCHIO CHIMICO
DEFINIZIONE DI PERICOLOSITÀ
Etichettatura sostanze e preparati pericolosi
Sono pericolose le sostanze e i preparati che hanno una
o più delle seguenti proprietà:
TOSSICOLOGICHE
CHIMICO-FISICHE
6. • attività che comporta la presenza di agenti chimici:
ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti
chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di
procedimento, compresi la produzione,
manipolazione, immagazzinamento, trasporto o
eliminazione ed il trattamento dei rifiuti, o che ne
risultino da tale attività lavorativa;
• valore limite di esposizione professionale: il limite
della concentrazione media ponderata nel tempo
di un agente chimico nell’aria all’interno della
zona di respirazione di un lavoratore e in
relazione ad un determinato periodo di
riferimento (primo elenco di valori nell’allegato XXXVIII) ;
11
RISCHIO CHIMICO
Per quanto attiene all’inalazione per l’esposizione professionale i
limiti di soglia elaborati dalla Conferenza Americana degli Igienisti
Industriali (ACGIH) sono i più diffusi ed autorevoli.
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Possono essere di tre tipi:
• TLV – TWA : concentrazione media ponderata per giornata
lavorativa di 8 ore e 40 ore settimanali (esposizione cronica);
• TLV – STEL: concentrazione massima per breve periodo (15
minuti);
• TLV – C: concentrazione massima da non superare mai nell’arco
di 15’ (di tetto).
RISCHIO CHIMICO
7. 13
RISCHIO CHIMICO
• valore limite biologico: il limite della concentrazione
del relativo agente, di un suo metabolita o di un
indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo
biologico (primo elenco di valori riportato nell’allegato
XXXIX);
• sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di
salute del singolo lavoratore in funzione
dell’esposizione ad agenti chimici sul posto di
lavoro;
14
RISCHIO CHIMICO
8. 15
RISCHIO CHIMICO
• pericolo: la proprietà
intrinseca di un agente
chimico di poter produrre
effetti nocivi;
• rischio: la probabilità che si
raggiunga il potenziale
nocivo nelle condizioni di
utilizzazione o
esposizione;
RISCHIO CHIMICO
Che cos’è quindi il rischio chimico?
RISCHIO CONNESSO ALL’USO PROFESSIONALE DI
SOSTANZE O PREPARATI IMPIEGATI NEI CICLI DI
16
LAVORO, CHE POSSONO ESSERE
INTRINSECAMENTE PERICOLOSI O RISULTARE
PERICOLOSI IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI
D’IMPIEGO
9. 17
RISCHIO CHIMICO
VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 223)
Il datore di lavoro determina, preliminarmente, l’eventuale
presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta
i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla
presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in
particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
c) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali
agenti;
d) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite
biologici;
e) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da
adottare;
f) se disponibili, le conclusioni tratte dalla sorveglianza
sanitaria.
18
RISCHIO CHIMICO
MISURE E PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI
(Art. 224)
1. I rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere
eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione ed organizzazione dei sistemi di lavorazione;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e
relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o
potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità
dell’esposizione;
e) misure igieniche adeguate (divieto di bere e mangiare);
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul
lavoro;
g) metodi di lavoro appropriati.
10. MISURE E PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI
RISCHI (Art. 224)
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che,
in relazione al tipo ed alle quantità di un agente chimico
pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale
agente presente sul posto di lavoro, vi è solo un rischio
BASSO per la sicurezza ed IRRILEVANTE per la salute dei
lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti
a ridurre il rischio, NON SI APPLICANO le disposizioni dei
successivi articoli 225, 226, 229 e 230.
19
RISCHIO CHIMICO
20
RISCHIO CHIMICO
MISURE SPECIFICHE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
(Art. 225)
1. Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della
valutazione dei rischi di cui all’articolo 223, provvede affinchè
il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione,
qualora la natura dell’attività lo consenta, con altri agenti o
processi che, nelle condizioni d’uso, non sono o sono meno
pericolosi per la salute dei lavoratori.
11. Quando la natura dell’attività non consente di eliminare il
rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro
garantisce che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione
delle seguenti misure:
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli
tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione
collettive;
c) misure di protezioni individuali, compresi i dispositivi di
protezione individuale;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
21
RISCHIO CHIMICO
2. Il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta
sono modificate le condizioni che possono influire
sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione
degli agenti che possono presentare un rischio per la
salute.
22
RISCHIO CHIMICO
RISULTATI DEI CAMPIONAMENTI DA ALLEGARE AI
DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
12. 5. Laddove la natura dell’attività lavorativa non consenta di prevenire sul
luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze
infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il
datore di lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo ad
incendi ed esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che
potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o
miscele di sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative, gli effetti
pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio
o di esplosione dovuti all’accensione di sostanze infiammabili, o gli
effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze
chimicamente instabili.
23
RISCHIO CHIMICO
24
RISCHIO CHIMICO
DISPOSIZIONI IN CASO DI INCIDENTI O DI EMERGENZE
(Art. 226)
1. Il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei
lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla
presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone
procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi.
Tali misure comprendono:
- esercitazioni di sicurezza;
- messa a disposizione di appropriati mezzi di primo soccorso.
3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell’area colpita o ai lavoratori
indispensabili all’effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie,
sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed
idonee attrezzature di intervento.
13. INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER I LAVORATORI (Art. 227)
1. Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro
rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo
di lavoro;
c) formazione ed informazione su precauzioni ed azioni adeguate
da intraprendere;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a
disposizione dal responsabile dell’immissione sul mercato.
25
RISCHIO CHIMICO
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti
chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano
contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto
disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinchè la
natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli
eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
26
RISCHIO CHIMICO
SEGNALETICA DI SICUREZZA
14. 27
RISCHIO CHIMICO
SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 229)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 224 comma
2, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori
esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che
rispondono ai criteri per la classificazione come molto
tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi,
irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e
mutageni di categoria 3.
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RISCHIO CHIMICO
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che
comporta l’esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l’anno o con
periodicità diversa decisa dal medico competente;
c) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale
occasione il medico competente deve fornire al lavoratore
le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da
osservare.
15. 29
RISCHIO CHIMICO
CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO (Art. 230)
1. Il medico competente, per ciascuno dei
lavoratori di cui all’articolo 229, istituisce
ed aggiorna la cartella sanitaria e fornisce
al lavoratore interessato tutte le
informazioni.
30
CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI
CANCEROGENI E MUTAGENI
16. 31
RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO
Campo di applicazione
Fatto salvo quanto previsto per le attività del
Capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente
alle radiazioni, le norme del presente titolo si
applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori
sono o possono essere esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni a causa della loro attività
lavorativa .
RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO
Definizioni
• Agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla
classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al
comma 1);
• agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla
classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto
1);
• valore limite: il limite della concentrazione media nel tempo
32
di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria.
17. 33
RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO
CLASSIFICAZIONE CE
La CE ha adottato, con la direttiva 91/325 una distinzione in tre categorie:
• Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per
stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori;
• Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo. Esistono
elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa
provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di:
– adeguati studi a lungo termine effettuati su animali
– altre informazioni specifiche;
• Categoria 3: sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni
sull’uomo per le quali tuttavia le informazioni disponibili sono sufficienti per procedere ad una
valutazione sufficiente. Esistono prove ottenute da adeguati studi su animali che non bastano
tuttavia per classificare la sostanza in categoria 2.
• Per le sostanze appartenenti alla categoria 1 e 2 si usa il simbolo T e la frase di rischio R45
• " può provocare il cancro".
• Si usa la frase R49 " può provocare il cancro per inalazione" qualora la sostanza sia
cancerogena soltanto se inalata.
• Le sostanze della categoria 3 vengono indicate con il simbolo Xn e la frase R 40 "può
provocare effetti irreversibili.
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RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO
I MUTAGENI
Le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono
produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza
• I preparati seguenti sono classificati come mutageni (D.Lgs. 65/03):
Categoria 1 o 2, contrassegnati con il simbolo «T» e la frase R46
i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata mutagena e
contrassegnata con la frase R46 che caratterizza le sostanze mutagene delle categorie 1 e 2 in una
concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del Ministro della sanita' 11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate,
b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabella VI e VI A) se la o le
sostanze non figurano nell'allegato III del decreto del Ministro della sanita' 11 aprile 2001, o vi
figurano senza limiti di concentrazione;
Categoria 3, contrassegnati con il simbolo «Xn» e la frase R68
i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata mutagena e
contrassegnata con la frase R40 che caratterizza le sostanze mutagene della categoria 3 in una
concentrazione singola pari o superiore:
a) a quella fissata nell'allegato III del decreto del Ministro della sanita' 11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti per la o le sostanze considerate,
b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabella VI e VI A) se la o le
sostanze non figurano nell'allegato III del decreto del Ministro della sanita' 11 aprile 2001 e successivi
aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione.
18. AGENTI CANCEROGENI E CANCEROGENI MUTAGENI (R45, R46)
- Benzene
- Benzo(a)antracene
- Benzo(a)pirene
- Esaclorobenzene
- Furano
- Idrazina (e sali)
- Idrocarburi, distillati ed estratti del petrolio, del carbone e della pece, raffinati e residui
- Tricloroetilene
- Vinile cloruro
AGENTI CANCEROGENI E CANCEROGENI MUTAGENI (R49, R46)
- Ammonio dicromato
- Berillio e composti
- Cromo (VI) composti
- Potassio cromato
- Sodio cromato
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RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO
36
RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Art. 236)
1. Il datore di lavoro effettua una valutazione
dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
2. Detta valutazione tiene conto:
- delle caratteristiche delle lavorazioni;
- della loro durata e della loro frequenza;
- dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti
ovvero utilizzati;
- della loro concentrazione;
- della capacità degli stessi di penetrare nell’organismo per
le diverse vie di assorbimento.
19. 37
RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO
MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI (Art. 237)
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi
di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle
lavorazioni e che gli agenti in attesa di impiego non siano accumulati sul
luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono
essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia
emissione di agenti nell’aria (es. adeguato sistema di ventilazione
generale, aspirazione localizzata);
d) provvede alla misurazione degli agenti per verificare l’efficacia delle
misure di cui alla lettera c);
e) provvede alla regolare e sistematica pulizia dei locali, delle attrezzature e
degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni siano conservati,
manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l’immagazzinamento avvengano in condizioni
di sicurezza (CONTENITORI ERMETICI ETICHETTATI);
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive
particolari per quei lavoratori per i quali l’esposizione presenta rischi
particolarmente elevati.
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RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO
MISURE IGIENICHE (Art. 238)
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi
igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione
idonei indumenti protettivi da riporre in posti
separati dagli abiti civili;
c) provvede affinchè i dispositivi di protezione
individuale siano custoditi in luoghi determinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione.
20. 39
RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO
SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 242)
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all’articolo 236
ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei
lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente,
l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il
medico competente ne informa il datore di lavoro (il quale
provvederà ad effettuare una nuova valutazione del rischio
e se possibile una misurazione della concentrazione
dell’agente in aria).
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti.
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RISCHIO CHIMICO-CANCEROGENO
SORVEGLIANZA SANITARIA
REGISTRO DEGLI ESPOSTI (art. 243)
all’interno del quale è riportata, per ciascun lavoratore,
l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno
utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale
agente.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di
lavoro invia all’ISPESL la cartella sanitaria e di rischio
del lavoratore (insieme alle annotazioni contenute nel
registro) e ne consegna copia al lavoratore stesso.
21. 41
I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
42
I RISCHI DA AGENTI CHIMICI
PER LA SICUREZZA
- pericolo di incendio e/o esplosione
- pericolo di contatto con sostanze
corrosive
- pericoli di intossicazione o asfissia
- pericolo d’inalazione e/o contatto con
sostanze nocive che possono
provocare effetti irreversibili
PER LA SALUTE
22. COSA PUO’ ESSERE UN AGENTE CHIMICO?
43
• calce viva (ossido di calcio);
• cemento;
• amianto (asbesto);
• fibre di vetro e fibre minerali artificiali;
• sabbia e polveri silicotigene (mole abrasive, etc);
• manufatti e prodotti contenenti piombo;
• oli disarmanti;
• additivi per cemento e calcestruzzo;
• prodotti vernicianti;
• prodotti di pulizia;
• solventi organici a base di idrocarburi aromatici;
• acidi e liscive;
• collanti e adesivi;
• polveri di legno;
• polveri metalliche;
• materie plastiche e gomma;
• ossido di ferro;
• sostanze derivanti dalla saldatura, etc.
44
SOSTANZE E PREPARATI CHIMICI
1) NON PERICOLOSI es. acqua potabile a temperatura ambiente
2) NON PERICOLOSI MA UTILIZZATI IN MODO TALE CHE LO DIVENTINO es.
acqua bollente, aria compressa
3) PERICOLOSI MA NON CLASSIFICATI es. farmaci
4) PERICOLOSI COME CLASSIFICATI DALLE NORME ITALIANE ED EUROPEE
ATTENZIONE!
LE SOSTANZE CHE NORMALMENTE SONO CONSIDERATE INNOCUE, SE
UTILIZZATE IN UN CERTO MODO O INSIEME AD ALTRE SOSTANZE,
POSSONO DIVENTARE PERICOLOSE.
LE SOSTANZE PERICOLOSE SONO RICONOSCIBILI PERCHÉ
SULL’ETICHETTA VIENE SEMPRE INDICATO:
- SIMBOLO del RISCHIO che si corre utilizzando la sostanza;
- SIGLA del RISCHIO;
- TIPO di RISCHIO (frasi R);
- CONSIGLI di PRUDENZA (frasi S).
23. 45
INQUINANTI AERODISPERSI
•• POLVERI
•• FIBRE
•• FUMI
•• NEBBIE
AEROSOL
(solidi o liquidi dispersi in
atmosfera)
• GAS
• VAPORI
AERIFORMI
(sostanze gassose disperse in
atmosfera)
46
DANNO DA AGENTI CHIMICI
Causato da:
• INALAZIONE
• CONTATTO (pelle e mucose)
• INGESTIONE
effetti riscontrati:
IRRITAZIONI APPARATO RESPIRATORIO
ALLERGIE RESPIRATORIE E CUTANEE
IRRITAZIONI PELLE E OCCHI
ALTERAZIONI SUL SISTEMA NERVOSO
ALTERAZIONI AL FEGATO E ALL’APPARATO DIGESTIVO
24. 47
DANNO DA AGENTI CHIMICI
48
ASSORBIMENTO PER INALAZIONE
L’inalazione, cioè l’introduzione nei polmoni durante la respirazione
dell’agente chimico, rappresenta la via di ingresso principale nel
corpo di sostanze/preparati pericolosi durante il lavoro.
Il rischio di esposizione per inalazione a sostanze/preparati chimici
pericolosi si presenta quando i processi o le modalità operative
provocano l’emissione di detti agenti con la conseguente diffusione
nell’ambiente sotto forma di inquinanti chimici aerodispersi.
Tra le norme igieniche ricordiamo il divieto di fumare nei luoghi di
lavoro ed in particolare dove è possibile l’esposizione a sostanze
pericolose, in quanto il fumo può ulteriormente veicolare all’interno
dell’organismo il tossico, oltre a presentare rischi specifici aggiuntivi
quali la cancerogenicità dei prodotti di combustione o rischi quali
incendio, esplosione, ecc..
Prestare particolare attenzione ai vapori che potrebbero liberarsi per
miscelazione non appropriata di sostanze incompatibili tra loro.
25. 49
DANNO DA AGENTI CHIMICI
50
ASSORBIMENTO PER INGESTIONE
L’ingestione accidentale di sostanze pericolose, specialmente in
grandi quantità, è piuttosto infrequente anche se non impossibile.
Tra le norme igieniche da rispettare ricordiamo il divieto di assumere
cibi e bevande nei luoghi di lavoro ed in particolare dove è possibile
l’esposizione a sostanze pericolose, l’accurata pulizia delle mani
prima di mangiare, il divieto di conservare cibi e bevande in frigoriferi
dove sono stoccate sostanze pericolose (es. nei laboratori),
contenitori etichettati a norma, non usare contenitori per alimenti,
ecc.
All’interno delle scuole occorre prestare particolare attenzione ai
bambini/ragazzi che accidentalmente o per gioco e curiosità
potrebbero ingerire prodotti chimici pericolosi, se non stoccati
correttamente in appositi locali o armadietti chiusi a chiave.
26. 51
DANNO DA AGENTI CHIMICI
ASSORBIMENTO PER CONTATTO CUTANEO
In genere le sostanze chimiche sono assorbite dalla pelle più
lentamente che dall’intestino o dai polmoni. Comunque le
sostanze/preparati chimici (in particolare i solventi organici)
possono entrare nel corpo sia direttamente che attraverso
indumenti impregnati.
Il rischio di esposizione per contatto cutaneo si può
presentare durante le fasi di manipolazione delle
sostanze/preparati pericolosi.
Per quanto riguarda l’attività di pulizia effettuata dai
collaboratori scolastici, il possibile contatto con prodotti di
pulizia può causare irritazioni e/o reazioni allergiche.
52
27. 53
POLVERI
Particelle solide di varie dimensioni disperse nell’aria
inferiore a 0.5 m
tra 0.5 e 5 m
maggiore di 5 m
penetra in profondità ma in parte espirato
frazione respirabile si fissa negli alveoli
vengono trattenute dalle vie aeree superiori
Un micron (m) è uguale alla milionesima
parte del metro
1 m = 0.000001 m
1 m = 0.001 mm
Aerosol di particelle liquide di dimensioni inferiori a 1 m
disperse nell’aria generate da processi di evaporazione
e condensazione, di atomizzazione, di nebulizzazione,
ecc.
54
NEBBIE
Es.
• nebbie acquose
• nebbie oleose
• nebbie di solventi
28. 55
FUMI
Aerosol con particelle solide provenienti dalla
combustione incompleta di sostanze carboniose o
dalla condensazione di sostanze gassose di
dimensioni inferiori a 1 m
Es.
• scarichi di motori (carrelli trasportatori)
• fumi di saldatura
56
GAS
Aeriforme che a temperatura ambiente esiste solo
allo stato di gas
• ossido di carbonio
• acetilene
• protossido di azoto
• ozono
• ecc.
VAPORI
Forma gassosa di una sostanza normalmente allo
stato liquido
vapori di solventi
vapori di acidi
ecc.
29. 57
SELEZIONE DEL RESPIRATORE
RESPIRATORI
Dipendenti dall’atmosfera
RESPIRATORI A FILTRO
Indipendenti dall’atmosfera
RESPIRATORI ISOLANTI
Devono essere utilizzati nelle seguenti condizioni:
• percentuale di ossigeno 19.5% (valore
stabilito dal CEN);
• concentrazione dei contaminanti limiti di
utilizzo del respiratore a filtro (FPO);
• presenza di gas e vapori con scarse proprietà
di avvertimento (sostanza inodore o con
soglia olfattiva TLV (esaurim. filtro));
• non si conosce la natura e/o la
concentrazione dei contaminanti
58
SELEZIONE DEL RESPIRATORE
Respiratori a filtro
I respiratori a filtro si suddividono in tre categorie:
Respiratori a Filtro
Contro polveri Contro gas e vapori Combinati: contro
gas, vapori e polveri
30. 59
SELEZIONE DEL RESPIRATORE
Respiratori antipolvere
Per i respiratori o filtri antipolvere sono state definite 3 classi
(EN 149) in funzione dell’efficienza filtrante minima del
dispositivo:
P1
P2
P3
Superiore al 78 %
Superiore al 92 %
Superiore al 98 %
60
SELEZIONE DEL RESPIRATORE
Respiratori per gas e vapori
Le sostanze sono trattenute mediante l’azione chimico-fisica di
carboni attivi presenti nel filtro. L’azione del filtro può essere
associato al funzionamento di una spugna che assorbe
l’acqua.
31. 61
SELEZIONE DEL RESPIRATORE
Classificazione dei filtri antigas
Le principali tipologie di filtro definite dalla normativa UNI EN 141 e
405 sono le seguenti:
AA
Gas e vapori organici con punto di ebollizione
superiore a 65°C
BB
Gas e vapori inorganici
EE
Gas acidi
KK
Ammoniaca e derivati
62
SELEZIONE DEL RESPIRATORE
Classificazione dei filtri speciali antigas
Esistono poi dei filtri speciali, specifici per le sostanze qui indicate:
AX
SX
Hg-P3
Form
Gas e vapori organici con punto di ebollizione
inferiore a 65°C (EN371)
Sostanze specificatamente indicate (EN 372)
Mercurio (EN 141)
Formaldeide
32. Le norme europee EN 149 per i facciali filtranti antipolvere ed EN 143 per i
filtri antipolvere delle maschere in gomma definiscono tre diverse classi di
protezione ad efficienza filtrante totale crescente.
63
FILTRI ANTIPOLVERE
(fino a 30 x TLV)
(fino a 200 x TLV)
30
400
Facciale filtrante/
Semimaschera
Pieno facciale
P3
(fino a 10 x TLV)
(fino a 16 x TLV)
10
16
Facciale filtrante/
Semimaschera
Pieno facciale
P2
(fino a 4 x TLV)
(fino a 4 x TLV)
4
4
Facciale filtrante/
Semimaschera
Pieno facciale
P1
CONC. MAX DI
ESPOSIZIONE
CLASSE DISPOSITIVO FPO
64
RISCHIO CHIMICO NELLA SCUOLA
Come usare in sicurezza le sostanze chimiche nella
scuola
•Per le operazioni di pulizia degli ambienti scolastici in genere si usano in
genere prodotti detergenti, alcool, prodotti disincrostanti, ecc..
•I rischi correlati consistono nella possibilità di un contatto accidentale con
le sostanze ed una esposizione ai vapori per cui occorre che gli addetti
adottino le opportune misure di prevenzione e protezione nonché i
dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).
33. 65
RISCHIO CHIMICO CONNESSO ALLA
MANSIONE DI COLLABORATORE
SCOLASTICO
Rischi di salute connessi alle
operazioni di pulizia. Essi non
risultano di particolare intensità e
sono sostanzialmente analoghi a
quelli che si corrono per l’uso degli
stessi prodotti e macchine impiegati
per l’uso domestico;
proprio per questa apparente facilità e
usualità delle mansioni svolte la
sottovalutazione complessiva del
rischio può causare incidenti.
66
RISCHIO CHIMICO NELLA SCUOLA
Durante l’impiego di agenti chimici occorre
osservare alcune fondamentali precauzioni:
•• tenere aperti i recipienti che contengono
prodotti pericolosi per pochissimo tempo;
•• analizzare con attenzione la scheda di
sicurezza che accompagna il prodotto;
•• evitare il travaso di prodotti pericolosi in
contenitori non idonei e privi di indicazioni;
•• indossare sempre i D.P.I. consigliati;
•• evitare di utilizzare contemporaneamente
sostanze tra loro incompatibili e che danno
luogo a reazioni pericolose (es. ammoniaca/cloro);
•• evitare di porsi in corrispondenza del
flusso di gas, fumi, polveri e vapori.
Leggere
osservare
applicare
sempre le
indicazioni
scritte
sulle
etichette
34. POSSIBILI DANNI
I DANNI POSSIBILI, A LIVELLO DI RISCHIO CHIMICO, SONO
RAPPRESENTATI DA:
67
- danni determinati da contatto, irritative e/o allergiche
ESISTONO POI CAUSE CHIMICHE SENSIBILIZZANTI:
- nichel
- coloranti
- additivi in saponi e detersivi
- sostanze contenute in guanti di gomma
68
POSSIBILI DANNI
DANNI DA ERRATO USO DI SOSTANZE:
- reazioni allergiche a carico dell’apparato respiratorio o riniti e
congiuntiviti per prodotti utilizzati per la pulizia;
- lesioni oculari di tipo irritativo in caso di contatto;
- irritazione delle vie aeree e cefalee, per inalazione di prodotti
contenenti solventi organici.
35. 69
L’ETICHETTATURA
Il fornitore è obbligato a munire ogni contenitore (bottiglia,
fusto, sacco, ecc.) di un’etichetta che deve riportare ben
chiare le seguenti informazioni:
- denominazione della sostanza o del preparato;
- nome chimico delle sostanze presenti nel preparato;
- la lettera R indicante i rischi specifici e la lettera S indicante i
consigli di prudenza;
- il quantitativo del contenuto;
- il nome e l’indirizzo del responsabile dell’immissione sul
mercato.
70
L’ETICHETTATURA
36. 71
LA SCHEDA DI SICUREZZA
Ogni produttore è obbligato a fornire una scheda di sicurezza delle sostanze e
dei preparati pericolosi che contiene, per legge (Decreto Legge 52/97 e D.M.
04/04/97), una serie di informazioni:
1) identificazione della sostanza o del preparato e della società/impresa;
2) composizione/informazione sugli ingredienti;
3) identificazione dei pericoli;
4) misure di primo soccorso;
5) misure antincendio;
6) misure in caso di fuoriuscita accidentale;
7) manipolazione e stoccaggio;
8) controllo dell’esposizione/protezione individuale;
9) proprietà chimiche e fisiche;
10) stabilità e reattività;
11) informazioni tossicologiche;
12) informazioni ecologiche;
13) considerazioni sullo smaltimento;
14) informazioni sul trasporto;
15) informazioni sulla regolamentazione;
16) altre informazioni.
È BUONA NORMA TENERE LE SCHEDE DI SICUREZZA IN ORDINE E IN
LUOGO FACILMENTE ACCESSIBILE ANCHE IN CASO DI EMERGENZA
Misure di prevenzione per sostanze chimiche:
-stilare le PROCEDURE di comportamento durante l’impiego di tali sostanze in
base alle informazioni contenute nelle schede di sicurezza;
- leggere attentamente le FRASI DI RISCHIO e i CONSIGLI DI PRUDENZA
indicate nell’etichetta;
Misure di protezione per sostanze chimiche:
- uso costante dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (es. guanti
antiacido, camici, occhiali o maschere facciali, mascherine per vapori o fumi).
72
LA SCHEDA DI SICUREZZA
37. 73
PITTOGRAMMI DI PERICOLO
INFIAMMABILE ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE
NOCIVO IRRITANTE
TOSSICO ALTAMENTE
TOSSICO
ESPLOSIVO CORROSIVO
PERICOLOSO PER
L’AMBIENTE
74
ELENCO DELLE FRASI DI RISCHIO “R”
R1 Esplosivo allo stato secco
R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o
altre sorgenti di ignizione
R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco
o altre sorgenti di ignizione
R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili
R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento
R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria
R7 Può provocare un incendio
R8 Può provocare l'accensione di materie combustibili
R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili
R10 Infiammabile
R11 Facilmente infiammabile
R12 Estremamente infiammabile
R14 Reagisce violentemente con l'acqua
R15 A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili
38. 75
ELENCO DELLE FRASI DI RISCHIO “R”
R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti
R17 Spontaneamente infiammabile all'aria
R18 Durante l'uso può formare con aria miscele
esplosive/infiammabili
R19 Può formare perossidi esplosivi
R20 Nocivo per inalazione
R21 Nocivo a contatto con la pelle
R22 Nocivo per ingestione
R23 Tossico per inalazione
R24 Tossico a contatto con la pelle
R25 Tossico per ingestione
R26 Molto tossico per inalazione
R27 Molto tossico a contatto con la pelle
R28 Molto tossico per ingestione
R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici
R30 Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso
R31 A contatto con acidi libera gas tossico
R32 A contatto con acidi libera gas altamente tossico
R33 Pericolo di effetti cumulativi
R34 Provoca ustioni
R35 Provoca gravi ustioni
76
ELENCO DELLE FRASI DI RISCHIO “R”
R36 Irritante per gli occhi
R37 Irritante per le vie respiratorie
R38 Irritante per la pelle
R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi
R40 Possibilità di effetti cancerogeni - Prove insufficienti
R41 Rischio di gravi lesioni oculari
R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato
R45 Può provocare il cancro
R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie
R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione
R49 Può provocare il cancro per inalazione
R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici
R51 Tossico per gli organismi acquatici
R52 Nocivo per gli organismi acquatici
R53 Può provocare a effettivi negativi per l'ambiente acquatico
R54 Tossico per la flora
R55 Tossico per la fauna
R56 Tossico per gli organismi del terreno
39. 77
ELENCO DELLE FRASI DI RISCHIO “R”
R57 Tossico per le api
R58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
R59 Pericoloso per lo strato di ozono
R60 Può ridurre la fertilità
R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati
R62 Possibile rischio di ridotta fertilità
R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno
R65 Può causare danni polmonari se ingerito
R66 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura
della pelle
R67 L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
R68 Possibilità di effetti irreversibili
ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA “S”
S 1 Conservare sotto chiave
S 2 Conservare fuori della portata dei bambini
S 3 Conservare in luogo fresco
S 4 Conservare lontano da locali di abitazione
S 5 Conservare sotto (liquido appropriato da indicarsi da parte del
78
Fabbricante)
S 6 Conservare sotto (gas inerte da indicarsi da parte del
Fabbricante)
S 7 Conservare il recipiente ben chiuso
S 8 Conservare al riparo dall'umidità
S 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato
S 12 Non chiudere ermeticamente il recipiente
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S 14 Conservare lontano da (sostanze incompatibili da precisare da
parte del Produttore)
S 15 Conservare lontano dal calore
S 16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
40. ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA “S”
79
S 17 Tenere lontano da sostanze combustibili
S 18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela
S 20 Non mangiare né bere durante l'impiego
S 21 Non fumare durante l'impiego
S 22 Non respirare le polveri
S 23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol [termine(i)
appropriato(i) da precisare da parte del Produttore]
S 24 Evitare il contatto con la pelle
S 25 Evitare il contatto con gli occhi
S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua e consultare il medico
S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed
abbondantemente (con prodotti idonei da indicarsi da parte
del Fabbricante)
S 29 Non gettare i residui nelle fognature
S 30 Non versare acqua sul prodotto
S 33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche
S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le
dovute precauzioni
ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA “S”
80
S 36 Usare indumenti protettivi adatti
S 37 Usare guanti adatti
S 38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio
respiratorio adatto
S 39 Proteggersi gli occhi/la faccia
S 40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo
prodotto, usare... (da precisare da parte del Produttore)
S 41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi
S 42 Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio
respiratorio adatto [termine(i) appropriato(i) da precisare da
parte del Produttore]
S 43 In caso di incendio usare... (mezzi estinguenti idonei da
indicarsi da parte del Fabbricante. Se l'acqua aumenta il
rischio precisare Non usare acqua)
S 45 In caso di incidente o di malessere consultare
immediatamente il medico (se possibile, mostrargli
l'etichetta)
S 46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e
mostrargli il contenitore o l'etichetta
S 47 Conservare a temperatura non superiore a... °C (da precisare
da parte del Fabbricante)
41. ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA “S”
S 48 Mantenere umido con... (da precisare da parte del Fabbricante)
S 49 Conservare soltanto nel recipiente originale
S 50 Non mescolare con... (da specificare da parte del Fabbricante)
S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato
S 52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati
S 53 Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso
S 56 Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di
81
raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzato
S 57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale
S 59 Richiedere informazioni al Produttore/Fornitore per il
recupero/riciclaggio
S 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come
rifiuti pericolosi
S 61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali
schede informative in materia di sicurezza
S 62 Non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e
mostrargli il contenitore o l'etichetta
S 63 In caso di incidente per inalazione, allontanare l’infortunato dalla
zona contaminata e mantenerlo a riposo
S 64 In caso di ingestione sciacquare la bocca con acqua
• Gli addetti al servizio di fotocopisteria devono essere
opportunamente istruiti sulle modalità con cui fare le sostituzioni
del toner.
• Qualora i programmi didattici prevedano l’uso di laboratori
chimici dovrà essere fatta una valutazione specifica del rischio
derivante dall’impiego delle sostanze previste, a cui seguirà la
formazione necessaria ai lavoratori.
82
RISCHIO CHIMICO NELLA SCUOLA