2. LA SCUOLA NELLA COSTITUZIONE
I TITOLO
ART. 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali si ove svolge la sua
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale»
Tale articolo stabilisce che ogni cittadino deve poter godere dei diritti inviolabili
dell’uomo sia come singolo individuo sia nelle formazioni sociali, all’interno delle quali
si svolge il processo di formazione della sua personalità. La scuola e tutti i contesti
formativi fanno parte a pieno titolo di queste formazioni sociali
3. ART 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali
davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei
impediscono il pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese»
L‘art. 3 riconosce a tutti i cittadini una uguaglianza sia formale sia sostanziale.
Riconosce, cioè, il diritto alla pari dignità sociale e all’uguaglianza davanti alla legge
senza distinzione alcuna. Nella scuola realizzare tale principio vuol dire, innanzitutto,
garantire il diritto allo studio. La repubblica rimuove gli ostacoli che possano impedire
la realizzazione di tale diritto attraverso tutta una serie di azioni: attivazione di borse di
studio per studenti meritevoli; controllo contro l’abbandono della scuola; ecc….
4. ART. 9: «La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione».
L’articolo 9 fa riferimento esplicito al compito che lo
Stato deve perseguire attraverso il sistema di
istruzione: promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
5. LA SCUOLA NELLA COSTITUZIONE
II TITOLO
ARTICOLO 33 E ARTICOLO 34: DELINEANO ALCUNE CARATTERISTICHE
FONDAMENTALI DELL’INSEGNAMENTO
L’art. 33 è denso di affermazioni importanti per il sistema scolastico: introduce il principio
della libertà di insegnamento, libertà da vincoli ideologici dettati dallo Stato, attribuisce
alla Repubblica il compito di dettare norme generali sull’istruzione e istituisce scuole
statali per ogni ordine e grado (comma 2) e riconosce a enti e a soggetti privati la facoltà
di istituire scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato (comma 3). La libertà è
attribuita all’insegnare e non all’insegnante, il quale è tenuto anch’egli a escludere il
controllo ideologico dalla scuola e dalla sua missione formativa.
Tale articolo, inoltre, riconosce, alla Repubblica, il compito di organizzare il sistema di
ammissione ai vari ordini e gradi di scuole, o la conclusione di essi, con l’introduzione di
esami di Stato, per garantire il più alto grado di omogeneità nel livello di istruzione
impartito dalle scuole di ogni parte del territorio.
6. L’art. 34 riprende e afferma con forza ancora maggiore i principi sanciti dall’articolo
3, definendo la scuola come «aperta a tutti». Il secondo comma di quest’articolo
stabilisce la gratuità e l’obbligatorietà dell’istruzione inferiore per almeno 8 anni, e
attribuisce allo Stato il dovere di garantirla al fine di rimuovere uno degli ostacoli
possibili alla realizzazione della libertà e dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge: l’impossibilità di accedere all’alfabetizzazione culturale di base.
Il terzo e il quarto comma dell’articolo 34 sanciscono il dovere dello Stato di
garantire a tutti i cittadini meritevoli e capaci di raggiungere i gradi più alti
dell’istruzione anche se sono privi dei mezzi economici. Questo comma individua lo
strumento di garanzia del diritto allo studio in borse di studio e contributi alle famiglie
da assegnare sulla base di concorsi pubblici.
L’art. 34 definisce, infine, l’istruzione non solo gratuita ma anche obbligatoria,
poiché essa è per il cittadino non solo un diritto ma anche un dovere.
7. ARTICOLO 117 (modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001)
Definisce, in ambito scolastico, la suddivisione delle competenze tra lo Stato e le Regioni e
conferito uno specifico statuto costituzionale all’autonomia, in materia didattica,
organizzativa, di sperimentazione, ricerca e sviluppo.
Ha individuato come competenze che restano esclusive dello Stato quelle relative:
• alle norme generali sull’istruzione;
• ai livelli essenziali di prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali, di cui garantire il rispetto
su tutto il territorio nazionale;
• All’individuazione dei principi fondamentali cui deve ispirarsi la potestà legislativa
concorrente (cioè di competenza delle Regioni).
Inoltre, individua anche le competenze esclusive delle Regioni, tra cui il potere di legiferare
in merito al sistema di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dei principi stabiliti
dalla legge nazionale, e le competenze legislative concorrenti delle Regioni in materia di
istruzione, ossia quelle che hanno come limite da un lato le competenze legislative esclusive
dello Stato e dall’altro l’autonomia delle istituzioni scolastiche.
8. L’AUTONOMIA SCOLASTICA NELLA LEGGE N.
59/1997 (LEGGE BASSANINI) E
D.P.R. 275/1999
Sancisce l’autonomia delle istituzioni scolastiche anticipando di due anni quanto
previsto dall’art.117 Cost. riformato dalla L. Cost. 3/2001.
La sua principale traduzione operativa è il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 «Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21
della legge 59/1997».
L’art.1 di tale provvedimento dichiara che:
l’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di
pluralismo culturale;
si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione,
istruzione e formazione mirati allo sviluppo della persona umana;
tali interventi sono adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle
caratteristiche degli alunni;
il fine è di garantire loro il «successo formativo».
9. IL REGOLAMENTO (D.P.R. 275/1999)
Il Regolamento, tutt’ora vigente, detta la disciplina generale dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche, in particolare per quanto concerne:
OFFERTA FORMATIVA (art. 3)
AUTONOMIA DIDATTICA (art. 4)
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA (art. 5)
AUTONOMIA DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO (art. 6)
AUTONOMIA DI ASSOCIARSI IN RETE (art. 7)
10. OFFERTA FORMATIVA: IL POF
Secondo quanto previsto dal comma 1, art. 3 D.P.R. 275/99, «Il piano dell’offerta
formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare,
extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano
nell’ambito della loro autonomia».
L’autonomia si esplica all’interno delle norme generali che assicurino il carattere unitario
del sistema pubblico di istruzione. Ne deriva che «il piano dell’offerta formativa è
coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi
determinati a livello nazionale… e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale
ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale
dell’offerta formativa» (art. 3, comma 2).
L’adozione del POF è diventata obbligatoria a decorrere dal 1 settembre 2000.
11. LA RIVISITAZIONE DEL POF
NELLA LEGGE N.107/2015
La legge 107, la cosiddetta «Buona Scuola», si è proposta di dare piena attuazione
all’autonomia delle istituzioni scolastiche.
FINALITA’ del rilancio dell’autonomia (art. 1, comma 1):
affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;
innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, rispettandone i tempi e gli
stili di apprendimento;
contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare
l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e
professionale dei diversi gradi di istruzione;
realizzare una scuola aperta, quale laboratorio di ricerca, sperimentazione e innovazione
didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;
garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione e
di istruzione permanente dei cittadini.
12. Il comma 14 dell’art. 1 L.107/2015 riscrive l’art. 3 D.P.R. 275/1999 ampliando l’orizzonte
temporale del POF a tre anni e modificandone la denominazione in PTOF.
Il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA va predisposto entro il mese di ottobre
dell’anno scolastico precedente il triennio di riferimento; esso contiene anche la
programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e ATA , nonché la
definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni
scolastiche.
Il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre (comma 12).
COME SI ELABORA E APPROVA IL PTOF
«Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue
piano dell’offerta formativa.
Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico.
Il piano è approvato dal consiglio d’istituto.
13. MA QUALI SONO LE COMPONENTI DI CUI AL COMMA 1?
COMPONENTI INTERNE: sono il collegio dei docenti con le sue articolazioni, il
consiglio d’istituto e , nella scuola di secondo grado, gli studenti.
COMPONENTI ESTERNE: sono l’utenza con le associazioni dei genitori, gli enti
locali e le associazioni operanti sul territorio; nel caso di istituti del secondo ciclo
la scuola ha rapporti con le realtà produttive ed associative delle imprese, con la
Camera di commercio, con le istituzioni della Regione, della Provincia,
dell’Unione Europea ecc.
N.B.: mentre, nel passato, gli indirizzi generali da fornire preliminarmente al
collegio dei docenti perché si attivasse nella elaborazione del Paino erano
definiti dal consiglio d’istituto, essi rientrano ora nell’attività del dirigente
scolastico.
14. IL COMPITO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
NELL’ELABORAZIONE DEL PTOF
Data la competenza in materia di funzionamento didattico, spetta al collegio dei
docenti procedere all’elaborazione della progettazione curriculare.
Commissioni dedicate del collegio dei docenti predispongono i progetti che l’istituto
intende attivare: continuità educativa tra i diversi ordini di scuola, integrazione degli
alunni disabili, con DSA o con BES, degli alunni stranieri, orientamento scolastico e
professionale, alternanza scuola-lavoro, ampliamento dell’offerta formativa ecc.
Coordina le operazioni di elaborazione del PTOF il dirigente scolastico.
L’autonomia organizzativa dell’Istituto si esplica all’interno di linee comuni a carattere
nazionale: quota nazionale dei curricoli e relativo monte ore annuale; orario
obbligatorio annuale; flessibilità temporale.
Nel rispetto di tali vincoli, ogni istituto, nella sua autonomia, organizza le risorse
secondo i migliori criteri di efficienza e di efficacia.
15. L’AUTONOMIA DIDATTICA NELL’ART. 4
DEL REGOLAMENTO DELL’AUTONOMIA
Il D.P.R. n. 275/1999 affronta l’argomento dell’autonomia didattica delle scuole all’art.
4, chiarendo che essa si esercita «nel rispetto della libertà di insegnamento, della
libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità».
La modalità di esercizio dell’autonomia didattica si svolge principalmente nel
concretizzare gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del
diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e
valorizzando le diversità e le potenzialità di ciascuno, per raggiungere il successo
formativo con tutte le iniziative utili.
Le scuole possono regolare autonomamente i tempi dell’insegnamento e dello
svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e
ai ritmi di apprendimento degli alunni, adottando tutte le forme di flessibilità che
ritengono opportune.
16. L’AUTONOMIA DIDATTICA NELL’ART. 4
DEL REGOLAMENTO DELL’AUTONOMIA
Forme di flessibilità:
articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività
definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e
l’utilizzazione degli spazi orari residui
attivazione di percorsi didattici individualizzati
articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da
diversi anni di corso
aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari
17. L’AUTONOMIA DIDATTICA NELL’ART. 4
DEL REGOLAMENTO DELL’AUTONOMIA
Le scuole dell’autonomia hanno anche il compito di:
individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto
della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei
risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi
prefissati;
provvedere alla scelta trasparente e tempestiva, all’adozione ed
utilizzazioni di metodologie e strumenti didattici coerenti con il PTOF;
favorire l’introduzione e l’utilizzazione di tecnologie innovative;
stabilire i criteri per il riconoscimento dei crediti;
18. L’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA
L’autonomia organizzativa è l’espressione di libertà progettuale (art. 5 D.P.R.
275/1999), purché sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e
indirizzo di studio e indirizzata al miglioramento dell’offerta formativa.
Tra le espressioni di autonomia organizzativa rientrano:
1. gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal
PTOF;
2. l’organizzazione flessibile dell’orario del curricolo «anche sulla base di una
programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni
in non meno di 5 giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale…»;
3. la possibilità di diversificare nelle classi le modalità di impiego dei docenti in
«funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed
organizzative» del PTOF.
19. L’AUTONOMIA DI RICERCA,
SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO
La disposizione dell’art.6 consente alle istituzioni scolastiche di corrispondere meglio
alle esigenze delle realtà locali.
Ciò può essere realizzato curando:
1. la progettazione formativa e la ricerca valutativa
2. la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico
3. l’innovazione metodologica e disciplinare
4. la documentazione educativa e la sua diffusione all’interno della scuola
20. L’AUTONOMIA DI ASSOCIARSI IN RETE
Le istituzioni scolastiche possono promuovere o aderire ad accordi, dando vita a Reti
di scuole per il raggiungimento della propria finalità istituzionale (art. 7), sia per attività
didattiche sia per ricerca, sperimentazione e sviluppo, formazione e aggiornamento,
ed anche per migliorare l’amministrazione e la contabilità, per l’acquisto comune di
beni e servizi e per l’organizzazione di altre attività coerenti con le finalità istituzionali.
Tutte le scuole, sia singolarmente sia collegate in rete, possono:
a) stipulare convenzioni con università statali o private, con istituzioni, enti,
associazioni o agenzie del territorio che offrano il loro apporto alla realizzazione di
specifici obiettivi
b) promuovere e partecipare, su progetti determinati, ad accordi e convenzioni per il
coordinamento di attività di comune interesse di più scuole, enti, associazioni del
volontariato e del privato sociale
c) per assolvere compiti istituzionali coerenti col PTOF, costituire o aderire a consorzi
pubblici e privati per l’acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei
compiti di carattere formativo.
21. IL MONITORAGGIO: CONTROPARTITA
DELL’AUTONOMIA
Con D.P.R. n. 80/2013 ha preso il via il «Regolamento sul sistema nazionale di
valutazione in materia di istruzione e formazione».
I soggetti che concorrono alla costituzione del Sistema nazionale di valutazione (SNV)
sono:
a. INVALSI (istituito con L. n. 53/2003, art,3)
b. INDIRE
c. CONTINGENTE ISPETTIVO del MIUR
22. DIRETTIVA N. 85 DEL 2012
DIRETTIVA N. 11 DEL 2014
Le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti sono previste, secondo
quanto previsto dalla Direttiva n. 85, al termine della:
classe seconda e quinta della scuola primaria
terza classe della scuola secondaria di primo grado tramite le prove previste nel
corso dell’esame di Stato
seconda e quinta classe della scuola secondaria del secondo ciclo
La Direttiva 11 si articola su tre parti:
le priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e
formazione
i criteri generali per assicurare l’autonomia del contingente ispettivo
i criteri generali per la valorizzazione delle scuole del sistema scolastico nazionale,
statali e paritarie, nel processo di autovalutazione.
RAV: rapporto di autovalutazione che le scuole sono chiamate a predisporre corredato
da obiettivi di miglioramento