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La digitalizzazione negli studi legali



                                  Vantaggi, prospettive e sfide
                                      per lo studio legale

                                                       Avv. Stefano Bendandi
                                                            Studio Legale
                                              http://www.stefanobendandi.com
                                            http://stefanobendandi.blogspot.com


© 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
Cosa vuol dire “informatizzare” ?


           ”dotare o dotarsi di attrez-
            zature informatiche al
            fine di riorganizzare la
            propria attività valoriz-
            zando l'apporto tecnolo-
            gico”
© 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
Cosa vuol dire “digitalizzare” ?


              ”trasformare una infor-
               mazione da formato ana-
               logico a formato digitale
               in modo che possa esse-
               re letta da un computer”
© 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
Perché informatizzare
                                          lo studio legale ?



© 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
Riduzione degli spazi di conservazione

           •    I moderni dischi rigidi
                  hanno capacità di
                  memorizzazione nel-
                  l'ordine dei TB (tera-
                  byte = migliaia di mi-
                  liardi di byte)
           •    In un disco di questo
                  genere possono es-
                  sere memorizzati mi-
                  lioni di file docu-
                  mento.
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Centralizzazione delle informazioni

           •    Memorizzando le in-
                 formazioni in com-
                 puter dedicati (ser-
                 ver) le informazioni
                 possono essere cen-
                 tralizzate
           •    Questo facilita molte
                 attività di gestione
                 ed elaborazione dei
                 dati (backup, fattu-
                 razione elettronica)
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Condivisione interna delle informazioni

         •    Le informazioni centra-
                lizzate sono accessi-
                bili da più postazioni
                di lavoro attraverso
                la tecnologia delle
                reti locali (LAN)
         •    Questo favorisce la
                condivisione e l'uso
                delle informazioni
                da parte di più sog-
                getti all'interno di
                una struttura
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Uso delle tecnologie mobili

           •    La natura digitale dei
                  dati li rende pronti
                  ad essere facilmente
                  scambiati attraverso
                  strumenti di comu-
                  nicazione elettronica
                  e tecnologie mobili
                  (smartphone, PDA)
           •    Oggi molte attività
                  possono essere svol-
                  te da remoto
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Competitività e qualità dei servizi

           •    Riduzione delle inefficienze, gestione semplifica-
                  ta, ottimizzazione dei tempi, elaborazione cen-
                  tralizzata e distribuzione dei dati con gli stru-
                  menti di comunicazione elettronica sono tutti
                  aspetti inerenti l'uso delle tecnologie informa-
                  tiche e telematiche che contribuiscono a mi-
                  gliorare la qualità dei servizi forniti e la compe-
                  titività dello studio legale
           •    Attraverso l'uso delle tecnologie è possibile mi-
                  gliorare le condizioni e l'ambiente di lavoro con
                  inevitabili riflessi interni ed esterni
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Supporto alla digitalizzazione della P.A

           •    Esigenze di contenimento dei costi e di riduzione
                dei tempi dei processi (non soltanto in ambito
                giudiziario ma nell'intero comparto della P.A)
                rendono il ricorso agli strumenti informatici e te-
                lematici sempre più una necessità
           •    Negli ultimi tempi gli interventi compiuti dal le-
                gislatore in questa direzione sono evidenti (pec
                obbligatoria per i professionisti, accelerazione
                entrata in vigore del processo telematico, ecc...)
           •    Nel futuro c'è da aspettarsi un forte incremento
                di questa tendenza
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In sintesi....

           •    Ottimizzazione dei cicli di elaborazione delle infor-
                mazioni
           •    Creazione di un “patrimonio informativo” di dati e
                conoscenze (knowledge management)
           •    Condivisione interna ed esterna delle informazioni
                mediante strumenti di comunicazione elettronica
           •    Controllo dell'attività (processi, attività e performan-
                ce) attraverso strumenti di reportistica
           •    Riduzione delle inefficienze e miglioramento orga-
                nizzativo dell'attività
           •    Mantenimento della competitività e qualità dei ser-
                vizi offerti
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Quale dotazione a supporto
                            di uno studio informatizzato ?




© 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
Un esempio di studio informatizzato 1/3

           •    Uno o più elaboratori elettronici dotati di sistemi
                  operativi recenti e delle normali periferiche
                  (schermo LCD, tastiera ergonomica, lettori e
                  masterizzatori DVD, ecc...)
           •    Periferiche esterne (scanner, stampanti, ecc...) o
                  dispositivi per la memorizzazione dei dati (di-
                  schi esterni, unità di backup, ecc...)
           •    Applicativi/dispositivi a supporto dell'automazio-
                  ne di ufficio (Microsoft Office, OpenOffice,
                  agenda elettronica, gestionale dello studio, Po-
                  lisWeb, ecc...)
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Un esempio di studio informatizzato 2/3

           •    Un collegamento alla rete Internet a larga banda
                 (ADSL) insieme con i dispositivi necessari (mo-
                 dem/router ADSL con tecnologia firewall)
           •    Applicativi e dispositivi a supporto delle
                 comunicazioni elettroniche (posta elettronica,
                 PEC, Voice Over Ip, videoconferenza, chat,
                 ecc...), la ricerca delle informazioni e la
                 navigazione su Internet (browser)
           •    Applicativi ed altri strumenti per l'accesso e la
                 consultazione delle banche dati giuridiche
                 anche online
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Un esempio di studio informatizzato 3/3

           •    Un server per la gestione condivisa delle informa-
                 zione e dei documenti al quale accedono tutte
                 le altre postazioni di lavoro
           •    Una rete locale, preferibilmente cablata (LAN),
                 per collegare tra loro il server, le varie posta-
                 zioni e le periferiche e condividere l'accesso
                 alla rete Internet
           •    Applicativi e procedure a supporto della sicurez-
                 za (personal firewall, antivirus, antispyware,
                 strumenti per la crittografia dei dati, aggior-
                 namenti per la sicurezza, ecc...)
© 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
Aspetti connessi con la
                                        informatizzazione




© 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
Valutazione dell'impatto

           •    La scelta del giusto livello di informatiz-
                  zazione deve essere fatta in funzione
                  delle caratteristiche della struttura e
                  delle sue concrete esigenze
           •    Informatizzare uno studio non è un atti-
                  vità che si fa a “costo zero”, poiché ri-
                  chiede un investimento di risorse e di
                  tempo necessari per lo startup

© 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
Valutazione dell'impatto

           •    L'uso dell'Information Technology a sup-
                   porto della sola automazione delle atti-
                   vità di ufficio, pur se conveniente, è ri-
                   duttivo
           •    I veri benefici si ottengono invece quan-
                   do la tecnologia incide significativa-
                   mente sugli aspetti organizzativi attra-
                   verso un rinnovamento delle modalità
                   di lavoro e di conduzione della propria
                   attività
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Sicurezza informatica

           •    L'elaborazione dei dati digitali attraverso i sistemi
                  elettronici (informatici e di comunicazione) li
                  espone ad una serie di rischi intrinseci:
                         ✔   Rischio di perdita di riservatezza (es. accesso abu-
                               sivo od erronea comunicazione a soggetti non
                               autorizzati, sottrazione furtiva, ecc...)
                         ✔   Rischio di perdita di integrità (es . i dati sono alte-
                               rati in modo accidentale o doloso, ecc...)
                         ✔   Rischio di perdita di disponibilità (es. i dati sono
                               cancellati o distrutti, il funzionamento dei siste-
                               mi elettronici è alterato o impedito, ecc...)

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Le misure di sicurezza

           •    Per mitigare tutti questi rischi vanno adottate del-
                  le opportune misure di sicurezza
           •    Una misura di sicurezza è un complesso di attività
                  e di protezioni di natura fisica, tecnologica od
                  organizzativa dirette ad evitare il verificarsi di
                  eventi dannosi (es. alterazione dei dati, accesso
                  abusivo a sistemi informatici, ecc....)
           •    Gli eventi dannosi rilevanti sono quelli che ri-
                  guardano direttamente o indirettamente i dati
                  elaborati attraverso i sistemi elettronici

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Esempi di misure di sicurezza

           •    Esempi di misure fisiche sono le casseforti, gli
                  armadi con serrature, le porte di accesso ai lo-
                  cali, l'antincendio, gli antifurti elettronici, ecc...
           •    Esempi di misure tecnologiche sono gli antivirus, i
                  personal firewall, l'autenticazione informatica
                  basata su password, le autorizzazioni sui dati,
                  ecc...
           •    Esempi di misure organizzative sono l'analisi dei
                  rischi, l'esecuzione e la conservazione di copie
                  di backup dei dati, la gestione centralizzata del-
                  le password degli utenti, ecc...
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Quali sono i costi di una mancata
                               adozione delle misure ?

           •    Tentare di porre riparo agli eventi dannosi, una
                  volta verificatisi, è più oneroso che adottare le
                  misure di sicurezza
           •    La perdita di riservatezza dei dati può, a seconda
                  dei casi, integrare anche una ipotesi di viola-
                  zione del segreto professionale, dando luogo a
                  problematiche deontologiche
           •    La perdita, l'alterazione o la mancanza di dispo-
                  nibilità dei dati per qualsiasi evento (intrusioni,
                  terremoti, incendi, malfunzionamenti, ecc...)
                  può paralizzare una intera attività lavorativa
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Protezione dei dati personali (privacy)

           •    Gli avvocati svolgono un tipo di attività profes-
                  sionale che li porta a conoscenza di una grande
                  quantità di informazioni personali, spesso di na-
                  tura sensibile (es. dati idonei a rivelare lo stato
                  di salute, il credo religioso, le opinioni politi-
                  che, ecc...)
           •    Essi sono quindi tra i principali destinatari della
                  normativa sulla protezione dei dati personali
                  (D. Lgs. 196/03), di cui devono rispettare gli
                  obblighi, compresi quelli relativi all'applicazio-
                  ne delle misure di sicurezza minime ed idonee
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Autorizzazione al trattamento
                                       dei dati sensibili

           •    Oltre alle norme del codice, si applicano anche le
                  prescrizioni di cui al provvedimento nr. 4/2009
                  (autorizzazione al trattamento dei dati sensibili
                  da parte del professionista) che regolamenta-
                  no:
                         ✔ Ambito di applicazione e soggetti interessati
                         ✔ Finalità e modalità del trattamento
                         ✔ Conservazione dei dati, comunicazione e diffusio-
                             ne
                         ✔ Efficacia temporale e norme finali

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Codice di deontologia

           •    Codice di deontologia e di buona condotta per i
                 trattamenti di dati personali ai fini delle inve-
                 stigazioni difensive
           •    Contiene prescrizioni volte a favorire l'adozione
                 di comportamenti deontologici e di buona
                 condotta con riferimento a taluni aspetti critici
                 dei trattamenti (es. conservazione e cancella-
                 zione dei dati, comunicazione e diffusioni, in-
                 formativa unica, regole per avvalersi di altri
                 soggetti professionali)

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Principali obblighi in materia

           •    Trattare solo i dati necessari e pertinenti alle fina-
                  lità perseguite
           •    Dare ai soggetti interessati la necessaria informa-
                  tiva sul trattamento dei dati (anche nelle ipote-
                  si in cui non è richiesto il consenso del sogget-
                  to)
           •    Applicare ai trattamenti, effettuati con e senza gli
                  strumenti elettronici, le misure minime previste
                  dall'allegato B e le misure di protezione idonee
                  (art. 31)

© 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
Codice deontologico forense

           •    Art. 17 (Informazioni sull'attività professionale): l’av-
                   vocato può dare informazioni sulla propria attività
                   professionale. Il contenuto e la forma dell’infor-
                   mazione devono essere coerenti con la finalità del-
                   la tutela dell’affidamento della collettività e ri-
                   spondere a criteri di trasparenza e veridicità, il ri-
                   spetto dei quali è verificato dal competente Con-
                   siglio dell’Ordine. Quanto al contenuto, l’informa-
                   zione deve essere conforme a verità e correttezza
                   e non può avere ad oggetto notizie riservate o co-
                   perte dal segreto professionale.
           •    L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei
                   propri clienti, ancorché questi vi consentano.
© 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
Codice deontologico forense

           •    Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione
                  deve rispettare la dignità e il decoro della pro-
                  fessione. In ogni caso, l’informazione non deve
                  assumere i connotati della pubblicità inganne-
                  vole, elogiativa, comparativa.
           •    Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizza-
                  zione e la sponsorizzazione di seminari di stu-
                  dio, di corsi di formazione professionale e di
                  convegni in discipline attinenti alla professione
                  forense da parte di avvocati o di società o di as-
                  sociazioni di avvocati.
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Codice deontologico forense

           •    Art. 17 bis (Modalità dell'informazione): l’avvocato che intende
                   dare informazione sulla propria attività professionale deve in-
                   dicare:
                     ✔ la denominazione dello studio, con la indicazione dei no-
                          minativi dei professionisti che lo compongono qualora
                          l’esercizio della professione sia svolto in forma associata
                          o societaria;
                     ✔ il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno
                          dei componenti lo studio;
                     ✔ la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie
                          ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri tele-
                          fonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato. Il titolo pro-
                          fessionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio
                          in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio
                          all’estero, della professione di avvocato in conformità
                          delle direttive comunitarie.
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Codice deontologico forense

           •    Può indicare:
                     ✔ i titoli accademici;
                     ✔ i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti
                           universitari;
                     ✔ l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
                     ✔ i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambi-
                           to di questi, eventuali materie di attività prevalente;
                     ✔ le lingue conosciute;
                     ✔ il logo dello studio;
                     ✔ gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità
                           professionale;
                     ✔ l’eventuale certificazione di qualità dello studio;

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Codice deontologico forense

           •    L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web
                    con domini propri e direttamente riconducibili a
                    sé, allo studio legale associato o alla società di av-
                    vocati alla quale partecipa, previa comunicazione
                    tempestiva al Consiglio dell’Ordine di appartenen-
                    za della forma e del contenuto in cui è espresso.
           •    Il professionista è responsabile del contenuto del sito
                    e in esso deve indicare i dati previsti dal primo
                    comma.
           •    Il sito non può contenere riferimenti commerciali
                    e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o
                    tramite banner o pop-up di alcun tipo.

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Alcune riflessioni

           •    Il professionista che si avvale di un sito web per dare in-
                   formazioni sulla propria attività è obbligato al rispetto
                   di particolari obblighi di comunicazione all'ordine lo-
                   cale e di trasparenza, sia con riferimento alle risorse
                   utilizzate (es. nomi di dominio) che ai contenuti (es. ti-
                   pologia delle informazioni presenti sul sito, assenza di
                   pubblicità, ecc...)
           •    La norma prende a riferimento esclusivamente i siti web
                   ma nel frattempo le tecnologie di comunicazione su
                   Internet si sono ulteriormente evolute (es. social net-
                   work, blog, microblog, ecc...)
           •    Come deve comportarsi il professionista qualora intenda
                   utilizzare anche queste differenti tecnologie

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Alcune riflessioni

           •    Gli è consentito utilizzarle ed entro quali limiti ?
           •    Per esempio, un professionista può fornire informa-
                   zioni sulla propria attività, iscrivendosi ad un social
                   network oppure aprendo un blog ?
           •    Dal tenore letterale delle disposizioni citate sembre-
                   rebbe di no, anche se, da un certo punto di vista,
                   sia i social network che i blog potrebbero essere
                   assimilati tipologicamente alla categoria dei siti
                   web
           •    E che dire di altre questioni, come la presenza della
                   pubblicità in queste piattaforme ?

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  • 2. Cosa vuol dire “informatizzare” ? ”dotare o dotarsi di attrez- zature informatiche al fine di riorganizzare la propria attività valoriz- zando l'apporto tecnolo- gico” © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 3. Cosa vuol dire “digitalizzare” ? ”trasformare una infor- mazione da formato ana- logico a formato digitale in modo che possa esse- re letta da un computer” © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 4. Perché informatizzare lo studio legale ? © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 5. Riduzione degli spazi di conservazione • I moderni dischi rigidi hanno capacità di memorizzazione nel- l'ordine dei TB (tera- byte = migliaia di mi- liardi di byte) • In un disco di questo genere possono es- sere memorizzati mi- lioni di file docu- mento. © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 6. Centralizzazione delle informazioni • Memorizzando le in- formazioni in com- puter dedicati (ser- ver) le informazioni possono essere cen- tralizzate • Questo facilita molte attività di gestione ed elaborazione dei dati (backup, fattu- razione elettronica) © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 7. Condivisione interna delle informazioni • Le informazioni centra- lizzate sono accessi- bili da più postazioni di lavoro attraverso la tecnologia delle reti locali (LAN) • Questo favorisce la condivisione e l'uso delle informazioni da parte di più sog- getti all'interno di una struttura © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 8. Uso delle tecnologie mobili • La natura digitale dei dati li rende pronti ad essere facilmente scambiati attraverso strumenti di comu- nicazione elettronica e tecnologie mobili (smartphone, PDA) • Oggi molte attività possono essere svol- te da remoto © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 9. Competitività e qualità dei servizi • Riduzione delle inefficienze, gestione semplifica- ta, ottimizzazione dei tempi, elaborazione cen- tralizzata e distribuzione dei dati con gli stru- menti di comunicazione elettronica sono tutti aspetti inerenti l'uso delle tecnologie informa- tiche e telematiche che contribuiscono a mi- gliorare la qualità dei servizi forniti e la compe- titività dello studio legale • Attraverso l'uso delle tecnologie è possibile mi- gliorare le condizioni e l'ambiente di lavoro con inevitabili riflessi interni ed esterni © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 10. Supporto alla digitalizzazione della P.A • Esigenze di contenimento dei costi e di riduzione dei tempi dei processi (non soltanto in ambito giudiziario ma nell'intero comparto della P.A) rendono il ricorso agli strumenti informatici e te- lematici sempre più una necessità • Negli ultimi tempi gli interventi compiuti dal le- gislatore in questa direzione sono evidenti (pec obbligatoria per i professionisti, accelerazione entrata in vigore del processo telematico, ecc...) • Nel futuro c'è da aspettarsi un forte incremento di questa tendenza © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 11. In sintesi.... • Ottimizzazione dei cicli di elaborazione delle infor- mazioni • Creazione di un “patrimonio informativo” di dati e conoscenze (knowledge management) • Condivisione interna ed esterna delle informazioni mediante strumenti di comunicazione elettronica • Controllo dell'attività (processi, attività e performan- ce) attraverso strumenti di reportistica • Riduzione delle inefficienze e miglioramento orga- nizzativo dell'attività • Mantenimento della competitività e qualità dei ser- vizi offerti © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 12. Quale dotazione a supporto di uno studio informatizzato ? © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 13. Un esempio di studio informatizzato 1/3 • Uno o più elaboratori elettronici dotati di sistemi operativi recenti e delle normali periferiche (schermo LCD, tastiera ergonomica, lettori e masterizzatori DVD, ecc...) • Periferiche esterne (scanner, stampanti, ecc...) o dispositivi per la memorizzazione dei dati (di- schi esterni, unità di backup, ecc...) • Applicativi/dispositivi a supporto dell'automazio- ne di ufficio (Microsoft Office, OpenOffice, agenda elettronica, gestionale dello studio, Po- lisWeb, ecc...) © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 14. Un esempio di studio informatizzato 2/3 • Un collegamento alla rete Internet a larga banda (ADSL) insieme con i dispositivi necessari (mo- dem/router ADSL con tecnologia firewall) • Applicativi e dispositivi a supporto delle comunicazioni elettroniche (posta elettronica, PEC, Voice Over Ip, videoconferenza, chat, ecc...), la ricerca delle informazioni e la navigazione su Internet (browser) • Applicativi ed altri strumenti per l'accesso e la consultazione delle banche dati giuridiche anche online © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 15. Un esempio di studio informatizzato 3/3 • Un server per la gestione condivisa delle informa- zione e dei documenti al quale accedono tutte le altre postazioni di lavoro • Una rete locale, preferibilmente cablata (LAN), per collegare tra loro il server, le varie posta- zioni e le periferiche e condividere l'accesso alla rete Internet • Applicativi e procedure a supporto della sicurez- za (personal firewall, antivirus, antispyware, strumenti per la crittografia dei dati, aggior- namenti per la sicurezza, ecc...) © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 16. Aspetti connessi con la informatizzazione © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 17. Valutazione dell'impatto • La scelta del giusto livello di informatiz- zazione deve essere fatta in funzione delle caratteristiche della struttura e delle sue concrete esigenze • Informatizzare uno studio non è un atti- vità che si fa a “costo zero”, poiché ri- chiede un investimento di risorse e di tempo necessari per lo startup © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 18. Valutazione dell'impatto • L'uso dell'Information Technology a sup- porto della sola automazione delle atti- vità di ufficio, pur se conveniente, è ri- duttivo • I veri benefici si ottengono invece quan- do la tecnologia incide significativa- mente sugli aspetti organizzativi attra- verso un rinnovamento delle modalità di lavoro e di conduzione della propria attività © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 19. Sicurezza informatica • L'elaborazione dei dati digitali attraverso i sistemi elettronici (informatici e di comunicazione) li espone ad una serie di rischi intrinseci: ✔ Rischio di perdita di riservatezza (es. accesso abu- sivo od erronea comunicazione a soggetti non autorizzati, sottrazione furtiva, ecc...) ✔ Rischio di perdita di integrità (es . i dati sono alte- rati in modo accidentale o doloso, ecc...) ✔ Rischio di perdita di disponibilità (es. i dati sono cancellati o distrutti, il funzionamento dei siste- mi elettronici è alterato o impedito, ecc...) © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 20. Le misure di sicurezza • Per mitigare tutti questi rischi vanno adottate del- le opportune misure di sicurezza • Una misura di sicurezza è un complesso di attività e di protezioni di natura fisica, tecnologica od organizzativa dirette ad evitare il verificarsi di eventi dannosi (es. alterazione dei dati, accesso abusivo a sistemi informatici, ecc....) • Gli eventi dannosi rilevanti sono quelli che ri- guardano direttamente o indirettamente i dati elaborati attraverso i sistemi elettronici © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 21. Esempi di misure di sicurezza • Esempi di misure fisiche sono le casseforti, gli armadi con serrature, le porte di accesso ai lo- cali, l'antincendio, gli antifurti elettronici, ecc... • Esempi di misure tecnologiche sono gli antivirus, i personal firewall, l'autenticazione informatica basata su password, le autorizzazioni sui dati, ecc... • Esempi di misure organizzative sono l'analisi dei rischi, l'esecuzione e la conservazione di copie di backup dei dati, la gestione centralizzata del- le password degli utenti, ecc... © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 22. Quali sono i costi di una mancata adozione delle misure ? • Tentare di porre riparo agli eventi dannosi, una volta verificatisi, è più oneroso che adottare le misure di sicurezza • La perdita di riservatezza dei dati può, a seconda dei casi, integrare anche una ipotesi di viola- zione del segreto professionale, dando luogo a problematiche deontologiche • La perdita, l'alterazione o la mancanza di dispo- nibilità dei dati per qualsiasi evento (intrusioni, terremoti, incendi, malfunzionamenti, ecc...) può paralizzare una intera attività lavorativa © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 23. Protezione dei dati personali (privacy) • Gli avvocati svolgono un tipo di attività profes- sionale che li porta a conoscenza di una grande quantità di informazioni personali, spesso di na- tura sensibile (es. dati idonei a rivelare lo stato di salute, il credo religioso, le opinioni politi- che, ecc...) • Essi sono quindi tra i principali destinatari della normativa sulla protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03), di cui devono rispettare gli obblighi, compresi quelli relativi all'applicazio- ne delle misure di sicurezza minime ed idonee © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 24. Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili • Oltre alle norme del codice, si applicano anche le prescrizioni di cui al provvedimento nr. 4/2009 (autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte del professionista) che regolamenta- no: ✔ Ambito di applicazione e soggetti interessati ✔ Finalità e modalità del trattamento ✔ Conservazione dei dati, comunicazione e diffusio- ne ✔ Efficacia temporale e norme finali © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 25. Codice di deontologia • Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali ai fini delle inve- stigazioni difensive • Contiene prescrizioni volte a favorire l'adozione di comportamenti deontologici e di buona condotta con riferimento a taluni aspetti critici dei trattamenti (es. conservazione e cancella- zione dei dati, comunicazione e diffusioni, in- formativa unica, regole per avvalersi di altri soggetti professionali) © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 26. Principali obblighi in materia • Trattare solo i dati necessari e pertinenti alle fina- lità perseguite • Dare ai soggetti interessati la necessaria informa- tiva sul trattamento dei dati (anche nelle ipote- si in cui non è richiesto il consenso del sogget- to) • Applicare ai trattamenti, effettuati con e senza gli strumenti elettronici, le misure minime previste dall'allegato B e le misure di protezione idonee (art. 31) © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 27. Codice deontologico forense • Art. 17 (Informazioni sull'attività professionale): l’av- vocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’infor- mazione devono essere coerenti con la finalità del- la tutela dell’affidamento della collettività e ri- spondere a criteri di trasparenza e veridicità, il ri- spetto dei quali è verificato dal competente Con- siglio dell’Ordine. Quanto al contenuto, l’informa- zione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o co- perte dal segreto professionale. • L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano. © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 28. Codice deontologico forense • Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della pro- fessione. In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità inganne- vole, elogiativa, comparativa. • Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizza- zione e la sponsorizzazione di seminari di stu- dio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di as- sociazioni di avvocati. © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 29. Codice deontologico forense • Art. 17 bis (Modalità dell'informazione): l’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve in- dicare: ✔ la denominazione dello studio, con la indicazione dei no- minativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria; ✔ il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio; ✔ la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri tele- fonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato. Il titolo pro- fessionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie. © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 30. Codice deontologico forense • Può indicare: ✔ i titoli accademici; ✔ i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari; ✔ l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; ✔ i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambi- to di questi, eventuali materie di attività prevalente; ✔ le lingue conosciute; ✔ il logo dello studio; ✔ gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; ✔ l’eventuale certificazione di qualità dello studio; © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 31. Codice deontologico forense • L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di av- vocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell’Ordine di appartenen- za della forma e del contenuto in cui è espresso. • Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma. • Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo. © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 32. Alcune riflessioni • Il professionista che si avvale di un sito web per dare in- formazioni sulla propria attività è obbligato al rispetto di particolari obblighi di comunicazione all'ordine lo- cale e di trasparenza, sia con riferimento alle risorse utilizzate (es. nomi di dominio) che ai contenuti (es. ti- pologia delle informazioni presenti sul sito, assenza di pubblicità, ecc...) • La norma prende a riferimento esclusivamente i siti web ma nel frattempo le tecnologie di comunicazione su Internet si sono ulteriormente evolute (es. social net- work, blog, microblog, ecc...) • Come deve comportarsi il professionista qualora intenda utilizzare anche queste differenti tecnologie © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 33. Alcune riflessioni • Gli è consentito utilizzarle ed entro quali limiti ? • Per esempio, un professionista può fornire informa- zioni sulla propria attività, iscrivendosi ad un social network oppure aprendo un blog ? • Dal tenore letterale delle disposizioni citate sembre- rebbe di no, anche se, da un certo punto di vista, sia i social network che i blog potrebbero essere assimilati tipologicamente alla categoria dei siti web • E che dire di altre questioni, come la presenza della pubblicità in queste piattaforme ? © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati
  • 34. Images courtesy: wikimedia © 2010, Stefano Bendandi – Tutti i diritti riservati