1. Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
N. 3760
CAMERA DEI DEPUTATI —
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato BERTOLINI
Modifica dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
concernente il divieto di indossare indumenti che rendono
difficoltoso il riconoscimento della persona, e introduzione
dell’articolo 612-ter del codice penale, in materia di
costrizione all’occultamento del volto
Presentata l’11 ottobre 2010
ONOREVOLI COLLEGHI ! — È esigenza pri- condizionate dalla natura dei popoli stessi.
maria di ogni Paese garantire e tutelare le La legge, dunque, nel regolare i rapporti
libertà fondamentali dei cittadini. I limiti civili può, in quanto espressione della
all’espressione delle libertà individuali cultura e della natura del popolo che
possono essere solo l’interesse generale, la rappresenta, limitare le singole libertà in-
tutela del bene comune e la sicurezza. È dividuali. La legge non è neutra e il
quindi possibile e legittimo limitare legislatore esprime le esigenze e lo spirito
l’espressione della libertà individuale dei cittadini.
quando questa si pone in diretta contrad- Appare oggi necessario intervenire af-
dizione con gli interessi della collettività. finché nei luoghi pubblici qualsiasi indi-
La presente proposta di legge rappresenta viduo sia sempre riconoscibile: lo si deve
questa sintesi necessaria. La libertà è, fare per ovvi motivi di ordine pubblico e
infatti, il diritto di fare ciò che le leggi per garantire gli ineludibili livelli di sicu-
permettono e, dunque, è necessario che la rezza per la collettività.
legge sia quanto più possibile condivisa e In Italia esiste già una normativa in
sentita come patrimonio comune: le isti- materia e, precisamente, l’articolo 5 della
tuzioni e le leggi dei vari popoli non sono legge 22 maggio 1975, n. 152, recante
casuali o arbitrarie, ma sono strettamente « Disposizioni a tutela dell’ordine pub-
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blico » (come modificato prima della legge lo indossa, nello specifico il burqa ed il
n. 533 del 1977 e poi dal decreto-legge niqab.
n. 144 del 2005, convertito, con modifica- Finalità ulteriore e non meno impor-
zioni, dalla legge n. 155 del 2005), che tante della presente proposta di legge è
riguarda il divieto dell’uso di caschi pro- quella di impedire che l’uso di indumenti
tettivi, o di qualunque « altro mezzo » atto come il burqa e il niqab, sia imposto alle
a rendere difficoltoso il riconoscimento donne che vivono nel nostro Paese, a
della persona, in luogo pubblico o aperto maggior ragione perché tale uso non ap-
al pubblico, senza giustificato motivo. partiene alla cultura della maggioranza
Con la presente proposta di legge s’in- delle donne islamiche immigrate che vi-
tende allargare il divieto agli indumenti vono in Italia, ma costituisce un obbligo
che rendono difficoltoso il riconoscimento. imposto alle stesse da estremisti che ven-
Seguendo l’esempio della legge già appro- gono da Paesi islamici, con grave e inac-
vata in Francia, il divieto è diretto a cettabile mortificazione della dignità fem-
tutelare la pubblica sicurezza e la dignità minile.
della donna. Si prevede, infatti, che è in Il Comitato per l’Islam italiano in una
ogni caso vietato l’uso di tali indumenti o riunione del 14 luglio scorso ha ribadito,
accessori anche in occasione di manifesta- per ragioni di pubblica sicurezza, il di-
zioni che si svolgono in luogo pubblico o vieto dell’uso in luogo pubblico di indu-
aperto al pubblico o destinati a un servizio menti che coprono il volto e che rendono
pubblico, tranne quelle di carattere spor- la persona irriconoscibile, quali appunto
tivo o popolari (il Carnevale, ad esempio) il burqa e il niqab. Il Comitato ha
che tale uso comportano. Inoltre si spe- chiarito che l’uso di tali specifici indu-
cifica che il divieto non si applica in caso menti non è affatto un obbligo religioso
di espresse disposizioni normative (casco previsto dal Corano. Dunque, evitando
per i motociclisti) o per motivi di salute o qualunque riferimento all’Islam, il Comi-
professionali. tato ha ribadito che la riconoscibilità
La presente proposta di legge modifica deve essere garantita soprattutto a fronte
la normativa vigente sia prevedendo un del rischio internazionale collegato al ter-
inasprimento delle sanzioni penali e pe- rorismo.
cuniarie per il contravventore, sia dispo- L’esigenza di contrastare una cultura
nendo un regime sanzionatorio per coloro che intacca il valore della persona nella
che attraverso minacce, violenze o costri- sua individualità e che si fonda su un
zioni, ovvero abusando della propria au- rapporto di proprietà e di appartenenza a
torità, costringono uno o più individui a un’altra persona, e quella di garantire la
indossare gli indumenti suddetti. Le san- sicurezza, resa precaria dalla minaccia che
zioni sono raddoppiate se la vittima della può rappresentare un abbigliamento che
costrizione è un minore o un disabile. non permette di identificare una persona,
Inoltre, appare sempre più necessario dando al sistema un senso di precarietà,
tutelare l’ordine pubblico con misure atte potranno portare a una rapida approva-
a evitare occultamenti o travisamenti zione anche in Italia di una normativa più
d’identità, anche per scongiurare atti di stringente e vincolante rispetto a quella
terrorismo internazionale che, ovviamente, vigente.
ricomprendono anche quelli di matrice È necessario, quindi, intervenire cen-
islamica. È dunque opportuno puntualiz- surando e punendo con rigore l’eventuale
zare il concetto dell’utilizzo « di qualsiasi costrizione imposta da qualsiasi soggetto
altro mezzo idoneo » a travisare o a ma- nei confronti di altri a indossare tali
scherare la persona umana, in modo da indumenti. In particolare quando questa
impedire o da rendere difficoltoso il suo costrizione è espressione di una volontà di
riconoscimento, ricomprendendovi qual- discriminazione e l’affermazione di una
siasi tipo di indumento che renda impos- presunta superiorità, specie dell’uomo
sibile il riconoscimento delle persone che sulla donna.
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Queste forme di discriminazione sono il riconoscimento della persona in luogo
inconciliabili con il nostro patrimonio cul- pubblico o aperto al pubblico o destinato
turale e con i princìpi fondamentali su cui a un servizio pubblico. Si inserisce però
si regge la nostra civiltà. espressamente la dizione « nonché indu-
Infine, appare necessario misurare menti o accessori di qualsiasi origine et-
l’utilizzo, e ancora di più la costrizione a nica e culturale, come il burqa e il niqab ».
utilizzare tali indumenti, per valutare l’ef- Al nuovo comma 3 del citato articolo 5
fettivo grado di integrazione di ogni indi- si fa espresso riferimento, in caso di
viduo nella nostra collettività e, dunque, condanna per aver volontariamente indos-
per valutare la sua aspirazione a farne sato determinati indumenti, all’ipotesi per
parte come cittadino. cui: « Il giudice può disporre che l’am-
Non si tratta di questione religiosa, ma menda sia commutata nell’obbligo di pre-
della necessaria affermazione della laicità stare servizio non retribuito in attività
dello Stato, della difesa dei princìpi basi- sociali e culturali comunque finalizzate al
lari dello Stato di diritto e della corretta raggiungimento di obiettivi di integrazione
e necessaria valutazione a riconoscerne il sociale ».
diritto a volerne fare parte come cittadino, L’articolo 2, che introduce l’articolo
status che richiede la massima integra- 612-ter del codice penale, prevede una
zione e la piena condivisione dei suoi condanna penale per chi costringe altri
princìpi fondanti. soggetti a indossare determinati indu-
La presente proposta di legge consta di menti, stabilendo, inoltre, che le pene
tre articoli. L’articolo 1 interviene sosti- raddoppiano nel caso in cui la vittima sia
tuendo l’articolo 5 della legge 22 maggio un minore o una persona con disabilità.
1975, n. 152. Viene ampliato l’ambito del L’articolo 3 dispone che tale condanna
divieto d’uso riferendolo a qualsiasi tipo di diventi motivo di preclusione all’otteni-
indumento che possa rendere difficoltoso mento della cittadinanza italiana.
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PROPOSTA DI LEGGE
__
ART. 1.
1. L’articolo 5 della legge 22 maggio
1975, n. 152, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
« ART. 5. – 1. È vietato in luogo pubblico
o aperto al pubblico, senza giustificato mo-
tivo, indossare indumenti o qualunque al-
tro accessorio, compresi caschi protettivi,
nonché indumenti o accessori di qualsiasi
origine etnica e culturale, come il burqa e il
niqab, che celano, travisano o rendono im-
possibile il riconoscimento della persona. È
in ogni caso vietato l’utilizzo di tali indu-
menti o accessori in occasione di manife-
stazioni che si svolgono in luogo pubblico o
aperto al pubblico.
2. Fatti salvi i divieti di cui al comma
1, costituiscono giustificato motivo le ipo-
tesi previste o espressamente autorizzate
da disposizioni legislative o da regola-
menti, da condizioni di salute certificate o
da motivi professionali. Costituiscono al-
tresì giustificato motivo le ragioni motivate
da manifestazioni di carattere sportivo, da
feste e da manifestazioni artistiche o tra-
dizionali, autorizzate dalle autorità di
pubblica sicurezza.
3. Salvo che il fatto non costituisca più
grave reato, il contravventore dei divieti di
cui al comma 1 è punito con l’ammenda
da 300 a 500 euro. Il giudice può disporre
che l’ammenda sia commutata nell’obbligo
di prestare servizio non retribuito in at-
tività sociali e culturali comunque finaliz-
zate al raggiungimento di obiettivi di in-
tegrazione sociale ».
ART. 2.
1. Dopo l’articolo 612-bis del codice
penale è inserito il seguente:
« ART. 612-ter – (Costrizione all’occul-
tamento del volto). – Salvo che il fatto non
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costituisca più grave reato, è punito con
una pena pari a un anno di reclusione e
a 30.000 euro di ammenda, chiunque co-
stringa, sia in luogo pubblico o aperto al
pubblico che in spazi privati, uno o più
individui all’occultamento del volto, con
minacce, molestie o in modo tale da ca-
gionare un perdurante e grave stato di
ansia o di paura o da ingenerare un
fondato motivo per l’incolumità propria o
di un prossimo congiunto o mediante
tecniche di condizionamento della perso-
nalità o di suggestione praticate con mezzi
materiali o psicologici. Le pene sono rad-
doppiate nel caso in cui la vittima sia un
minore o persona con disabilità di cui
all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 ».
ART. 3.
1. La condanna per il reato di cui
all’articolo 612-ter del codice penale, in-
trodotto dall’articolo 2 della presente
legge, rappresenta causa preclusiva per la
richiesta e per il riconoscimento della
cittadinanza italiana ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 91.