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               XVI LEGISLATURA   —   DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI   —   DOCUMENTI




                                                                                       N. 3020
        CAMERA DEI DEPUTATI                                                                —




                        PROPOSTA DI LEGGE
                                     D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI


     AMICI, ZACCARIA, LIVIA TURCO, POLLASTRINI, CIRIELLO,
     CORSINI, FERRANTI, FERRARI, FONTANELLI, GIOVANELLI,
         MAZZARELLA, NACCARATO, ROSSOMANDO, TOUADI



   Modifica dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in
   materia di tutela dell’ordine pubblico e di uso di indumenti
     indossati per ragioni di natura religiosa, etnica o culturale



                              Presentata il 4 dicembre 2009




    ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-         tenenza etnico-culturale come valide giu-
posta di legge intende regolamentare l’im-          stificazioni per escludere l’uso di partico-
piego di indumenti indossati in conse-              lari indumenti dal divieto posto dal me-
guenza di una libera scelta di carattere            desimo articolo, purché l’individuo inte-
religioso, etnico o culturale a fronte della        ressato mantenga comunque il volto
tutela di interessi generali, quali la possi-       scoperto e chiaramente riconoscibile.
bilità di identificare un individuo sia per             Nel rispetto dei princìpi di ragionevo-
ragioni di ordine pubblico sia a salvaguar-         lezza e proporzionalità, si ritiene altresì
dia della sua stessa dignità.                       che debba essere adeguata la misura della
    A tal fine si propone la modifica del-          sanzione pecuniaria prevista per la viola-
l’articolo 5 della legge 22 maggio 1975,            zione del divieto, allo scopo di distinguere
n. 152, e successive modificazioni, nel             i casi in cui i soggetti occultano il proprio
senso di qualificare le scelte della persona        volto a scopo di violenza dai casi in cui
attinenti alla libertà religiosa ovvero alla        questo avviene senza che il soggetto inte-
volontà di manifestare una propria appar-           ressato abbia intenzione di nuocere.
Atti Parlamentari                           —     2    —            Camera dei Deputati — 3020
                XVI LEGISLATURA   —   DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI     —   DOCUMENTI



    L’articolo 5 della legge n. 152 del 1975          Roma, dalla Caritas italiana e dalla fon-
vieta, in luogo pubblico o aperto al pub-             dazione Migrantes, i cui dati si riferiscono
blico, l’uso di caschi protettivi o di qua-           all’anno 2008, il numero degli immigrati
lunque altro mezzo atto a rendere diffi-              regolari stabilmente presenti nel nostro
coltoso il riconoscimento della persona               Paese ammonta attualmente a circa 4,5
qualora non sussista un giustificato motivo           milioni. Il 2008 è stato il primo anno in
per tale uso. Occorre precisare, per una              cui l’Italia, per incidenza di residenti stra-
corretta comprensione della norma, che il             nieri sulla popolazione totale, si è collo-
divieto assoluto di indossare caschi o di             cata al di sopra della media europea. Si
usare altri mezzi che ostacolino il ricono-           aggiunga che il numero delle acquisizioni
scimento sussiste solo in occasione di                di cittadinanza nel 2008 è quadruplicato
manifestazioni che vengano tenute in                  rispetto al 2000, nonostante la rigidità
luogo pubblico o aperto al pubblico,                  della normativa vigente in materia. Tutte
tranne quelle di carattere sportivo che               queste persone, trasferendosi nel nostro
comportano l’uso di questi strumenti. In              Paese, portano con sé speranze, aspettative
tutti gli altri casi, quindi, l’impiego di            di vita, ma anche e soprattutto usi, co-
mezzi tali da rendere difficoltoso il rico-           stumi, sensibilità religiose e culturali che
noscimento è vietato solo se avviene senza            contribuiscono ad articolare e rendere più
giustificato motivo.                                  complessa la società italiana. Certamente
    La suddetta legge, recante disposizioni           questi momenti di apertura e scambio
a tutela dell’ordine pubblico, venne adot-            rischiano di essere anche quelli di maggior
tata nei cosiddetti « anni di piombo » e              conflitto e incomprensione reciproca, con
quindi comprensibilmente perseguiva fina-             particolare problematicità quando vi sono
lità di sicurezza pubblica in un’epoca                interessati simboli religiosi o tradizioni
segnata dall’emergenza terroristica nel no-           culturali che trovano espressione anche in
stro Paese. Tuttavia il legislatore saggia-           una dimensione esteriore e pubblica.
mente inserì una norma nella quale si                     Sebbene il tema richieda un’apposita
prevedeva, a tutela delle situazioni tipiche          indagine conoscitiva che – al pari di
della vita quotidiana dei cittadini, che              quanto accaduto in Francia e in Dani-
potessero esservi giustificati motivi per             marca prima dell’adozione di atti legisla-
limitare il suddetto divieto.                         tivi su temi affini – accerti la portata
    Pertanto, a distanza di quasi trentacin-          quantitativa del fenomeno, è innegabile
que anni dall’approvazione di quella norma,           che negli ultimi tempi siano andati au-
la questione problematica a cui si tenta qui          mentando i casi di provvedimenti ammi-
di dare una risposta consiste nel quesito se          nistrativi adottati da sindaci, volti in par-
esistano ragioni di carattere religioso, etnico       ticolar modo a vietare in luogo pubblico
o culturale che possano essere considerate            l’uso del velo integrale, fattispecie assimi-
« giustificato motivo » per l’impiego di mezzi        labile a due indumenti normalmente in-
o indumenti le cui caratteristiche siano tali         dossati da donne di religione musulmana,
da ostacolare il riconoscimento della per-            ma la cui natura non pare essere – a detta
sona che li indossa.                                  di alcuni esperti e studiosi ascoltati dalla
    Il legislatore deve essere capace di              Commissione affari costituzionali della Ca-
avvertire determinate esigenze già presenti           mera dei deputati nel corso della presente
nella società o potenzialmente in crescita.           legislatura – precipuamente di tipo reli-
Il pluralismo etnico, culturale e religioso           gioso, quanto piuttosto di carattere etnico
del nostro Paese è fortemente aumentato               e culturale: il burqa e il niqab.
primariamente in virtù del fatto che da                   Si citano in tal senso, ed esclusivamente
terra di stabile emigrazione, qual era un             a titolo esemplificativo, l’ordinanza n. 24/
tempo, l’Italia è divenuta meta di stabile            2004 emessa dal sindaco del comune di
immigrazione. Infatti, secondo il Dossier             Azzano Decimo, il cui annullamento da
statistico immigrazione 2009 – XIX Rap-               parte del prefetto di Pordenone è stato
porto, redatto dalla Caritas diocesana di             confermato dal Consiglio di Stato, sez. VI,
Atti Parlamentari                          —    3    —            Camera dei Deputati — 3020
               XVI LEGISLATURA   —   DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI    —   DOCUMENTI



con la sentenza n. 3076 del 19 giugno               mento all’articolo 85 del testo unico delle
2008, e l’ordinanza del sindaco del co-             leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
mune di Fermignano, annullata nello                 decreto 18 giugno 1931, n. 773, che vieta
scorso settembre dal prefetto di Pesaro e           di comparire mascherati in pubblico, e
Urbino.                                             all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975,
    A prescindere dalla casistica concreta e        n. 152, che vieta l’uso di mezzi idonei a
dalla difficoltosa caratterizzazione e cate-        rendere difficoltoso il riconoscimento della
gorizzazione di differenti indumenti reli-          persona, includeva fra tali mezzi anche il
giosi o di origine etnico-culturale, il legi-       velo che copre il volto e, in particolare, il
slatore dovrebbe chiedersi se è corretto            burqa. Tra le motivazioni della sentenza
che in questo campo si registri esclusiva-          che rilevano ai fini della presente rela-
mente l’intervento da parte delle autorità          zione si legge che il sindaco « non si è
amministrative e, pertanto, vi sia una              limitato a richiamare l’attenzione sulla
risposta di tipo provvedimentale e non              necessità di rispettare la legge, ma ha
normativo. Invero, la legge ordinaria dello         fornito una (errata) interpretazione della
Stato rappresenta l’unico strumento nor-            stessa, che ha determinato con carattere
mativo atto ad assicurare il rispetto del           innovativo l’estensione dei menzionati di-
principio di eguaglianza, come sancito dal-         vieti all’utilizzo del “velo che copre il
l’articolo 3 della Costituzione. Il più ele-        volto” ». Il Consiglio di Stato prosegue
vato livello di discrezionalità che si ac-          quindi spiegando come l’impiego di indu-
compagna ai provvedimenti amministrativi            menti religiosi che coprono il viso, pur
e le difficoltà interpretative che possono          potendo rendere difficoltosa l’identifica-
derivarne      diventano     particolarmente        zione del soggetto, non abbia lo scopo
preoccupanti quando si tratta di discipli-          primario di evitare il riconoscimento, ma
nare condizioni e comportamenti connessi            rappresenti una forma di « attuazione di
alle libere scelte individuali di carattere         una tradizione di determinate popolazioni
religioso, o alla volontà di manifestare            e culture ». Ciò che rileva giuridicamente,
un’appartenenza       etnico-culturale.    Si       sempre secondo il Consiglio di Stato, è
tratta, in altre parole, di entrare nel             proprio il profilo dell’intenzionalità, dal
campo dei diritti individuali, la cui defi-         momento che lo scopo primario di coloro
nizione e tutela hanno indubbia rilevanza           che indossano un indumento religioso che
a livello costituzionale.                           copre il volto – in questa fattispecie il velo
    Un processo di « federalizzazione dei           integrale – non è quello di ostacolare il
diritti », anche se solo come effetto indi-         riconoscimento. Per questi motivi, con-
retto di singoli provvedimenti amministra-          clude il Consiglio di Stato, « il citato ar-
tivi, costituisce senza dubbio un motivo            ticolo 5 [della legge n. 152 del 1975]
sufficientemente valido a giustificare l’in-        consente nel nostro ordinamento che una
tervento parlamentare su questa materia,            persona indossi il velo per motivi religiosi
tanto più che interventi amministrativi             o culturali; le esigenze di pubblica sicu-
occasionali, formulati in maniera non               rezza sono soddisfatte dal divieto di uti-
sempre accurata e comunque disorganica              lizzo in occasione di manifestazioni e
per porre rimedio a situazioni contingenti,         dall’obbligo per tali persone di sottoporsi
si espongono al vaglio degli organi giudi-          all’identificazione e alla rimozione del
ziari che nella maggior parte dei casi,             velo, ove necessario a tal fine ».
prevedibilmente, ne decreteranno la disap-              Anche la pubblica amministrazione ha
plicazione. È il caso di quanto accaduto,           finora mostrato una certa sensibilità alla
per esempio, per la già citata ordinanza            questione, come testimoniato da alcuni
del sindaco di Azzano Decimo in provincia           documenti del Ministero dell’interno.
di Pordenone, oggetto della menzionata                  Si fa riferimento in primo luogo alla
sentenza del Consiglio di Stato n. 3076 del         Carta dei valori della cittadinanza e del-
2008. L’ordinanza del sindaco, annullata            l’integrazione, adottata dal Ministro del-
dal prefetto competente, facendo riferi-            l’interno pro tempore Giuliano Amato con
Atti Parlamentari                          —     4    —            Camera dei Deputati — 3020
               XVI LEGISLATURA   —   DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI    —   DOCUMENTI



il decreto 23 aprile 2007, pubblicato nella              In conclusione, la soluzione prospettata
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno              nella presente proposta di legge rappre-
2007. Al punto 26 della Carta si afferma             senta, ad avviso dei proponenti, un ragio-
che l’Italia non pone restrizioni all’abbi-          nevole bilanciamento tra la necessità di
gliamento della persona, purché esso sia             tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica
scelto in libertà e preservi la dignità del-         tramite la facile riconoscibilità degli indi-
l’individuo; la Carta chiarisce altresì che          vidui e le libere scelte individuali, ivi
non sono ammesse forme di vestiario che              compresa la libertà religiosa.
coprano il volto perché ciò impedisce il                 In particolare, si propone di inserire
riconoscimento della persona e ne ostacola           nel comma 2 del novellato articolo 5 della
le relazioni interpersonali.                         legge n. 152 del 1975 una specifica dispo-
    Un principio simile è rinvenibile anche          sizione a quale, esplicitando la nozione di
nella circolare del Ministero dell’interno –         « giustificato motivo », di cui al comma 1,
Dipartimento della pubblica sicurezza                in relazione a una fattispecie determinata
n. 300.C/2000/3656/A/24.159/1a Div., del             – e quindi in modo non esaustivo né
24 luglio 2000, recante « Misure atte ad             tassativo rispetto ad altre possibili appli-
impedire l’uso in pubblico di capi di                cazioni – , precisa che l’uso di indumenti
abbigliamento idonei a travisare i tratti            indossati per ragioni di natura religiosa o
delle persone che li indossano » e relativa,         etnico-culturale non è sanzionabile a con-
in particolar modo, alle fotografie per i            dizione che la persona mantenga il volto
                                                     scoperto e chiaramente riconoscibile. La
documenti di riconoscimento, in cui viene
                                                     violazione dell’obbligo di mantenere il
precisato che « il turbante, il “chador” o
                                                     volto scoperto e riconoscibile è assogget-
anche il velo, come nel caso delle religiose,
                                                     tata (comma 5) a una sanzione di minore
sono parte integrante degli indumenti abi-
                                                     entità rispetto alla pena prevista in via
tuali e concorrono, nel loro insieme, ad
                                                     generale, poiché nel caso di specie manca
identificare chi li indossa, naturalmente
                                                     nel soggetto agente la volontà di occultare
purché mantenga il volto scoperto ».
                                                     il proprio aspetto per commettere atti
    A tale proposito giova infine ricordare,
                                                     lesivi della sicurezza e dell’ordine pub-
con riferimento alle controversie che po-            blico.
trebbero sorgere relativamente a indu-                   La norma è formulata in termini ge-
menti femminili, quanto già affermato al-            nerali e astratti, senza riferimento a spe-
l’interno della dichiarazione su « Donna e           cifici tipi di abbigliamento, così da poter
società » della Consulta giovanile per il            trovare applicazione in tutte le circostanze
pluralismo religioso e culturale, oggetto            che integrano gli elementi costitutivi così
della comunicazione sottoscritta il 18 lu-           definiti.
glio 2007 dal Ministro per i diritti e le pari           Al contrario, un eccessivo sbilancia-
opportunità, dal Ministro per le politiche           mento verso le motivazioni di ordine pub-
giovanili e le attività sportive e dal Mini-         blico – attraverso la proibizione genera-
stro dell’interno. La dichiarazione afferma,         lizzata ed esplicita di un unico tipo di
fra l’altro, che « in questo auspicato dia-          indumento – potrebbe generare problemi
logo tra lo Stato e le diverse esperienze            di costituzionalità, sia relativamente al
religiose due sono i princìpi che devono             principio di eguaglianza sancito dall’arti-
guidarci: la laicità dello Stato e la libertà        colo 3 della nostra Costituzione sia, qua-
religiosa ». La dichiarazione auspica inol-          lora si tratti di indumento indossato per
tre che « le diverse esperienze religiose            motivazioni di natura religiosa, relativa-
mantengano viva la propria capacità di               mente al diritto di professare una religione
interagire con tutta la società, stimolan-           sancito dall’articolo 19 della medesima.
dola, ciascuna a partire dalla propria                   Per tutti questi motivi, i proponenti
insostituibile esperienza umana, ad una              auspicano un sollecito esame della pre-
costante riflessione sul ruolo femminile ».          sente proposta di legge.
Atti Parlamentari                         —   5   —           Camera dei Deputati — 3020
              XVI LEGISLATURA   —   DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI   —   DOCUMENTI




                                PROPOSTA DI LEGGE
                                       __


                                           ART. 1.

                         1. L’articolo 5 della legge 22 maggio
                      1975, n. 152, e successive modificazioni, è
                      sostituito dal seguente:
                          « ART. 5. – 1. È vietato l’uso di caschi
                      protettivi, o di qualunque altro mezzo atto
                      a rendere difficoltoso il riconoscimento
                      della persona, in luogo pubblico o aperto
                      al pubblico, senza giustificato motivo.
                          2. Costituisce in ogni caso giustificato
                      motivo, per i fini di cui al comma 1, l’uso
                      di indumenti indossati per ragioni di na-
                      tura religiosa, etnica o culturale, a condi-
                      zione che la persona mantenga il volto
                      scoperto e chiaramente riconoscibile.
                          3. L’uso dei caschi e degli altri mezzi di
                      cui al comma 1 è in ogni caso vietato in
                      occasione di manifestazioni che si svol-
                      gano in luogo pubblico o aperto al pub-
                      blico, tranne quelle di carattere sportivo
                      che tale uso comportino.
                          4. Il contravventore del divieto di cui al
                      comma 1 è punito con l’arresto da uno a
                      due anni e con l’ammenda da 1.000 a
                      2.000 euro.
                          5. Il contravventore dell’obbligo di cui
                      al comma 2 è punito con la sanzione
                      amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000
                      euro.
                          6. Per la contravvenzione di cui al
                      comma 4 è facoltativo l’arresto in fla-
                      granza ».
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  • 1. Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI N. 3020 CAMERA DEI DEPUTATI — PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI AMICI, ZACCARIA, LIVIA TURCO, POLLASTRINI, CIRIELLO, CORSINI, FERRANTI, FERRARI, FONTANELLI, GIOVANELLI, MAZZARELLA, NACCARATO, ROSSOMANDO, TOUADI Modifica dell’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell’ordine pubblico e di uso di indumenti indossati per ragioni di natura religiosa, etnica o culturale Presentata il 4 dicembre 2009 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro- tenenza etnico-culturale come valide giu- posta di legge intende regolamentare l’im- stificazioni per escludere l’uso di partico- piego di indumenti indossati in conse- lari indumenti dal divieto posto dal me- guenza di una libera scelta di carattere desimo articolo, purché l’individuo inte- religioso, etnico o culturale a fronte della ressato mantenga comunque il volto tutela di interessi generali, quali la possi- scoperto e chiaramente riconoscibile. bilità di identificare un individuo sia per Nel rispetto dei princìpi di ragionevo- ragioni di ordine pubblico sia a salvaguar- lezza e proporzionalità, si ritiene altresì dia della sua stessa dignità. che debba essere adeguata la misura della A tal fine si propone la modifica del- sanzione pecuniaria prevista per la viola- l’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, zione del divieto, allo scopo di distinguere n. 152, e successive modificazioni, nel i casi in cui i soggetti occultano il proprio senso di qualificare le scelte della persona volto a scopo di violenza dai casi in cui attinenti alla libertà religiosa ovvero alla questo avviene senza che il soggetto inte- volontà di manifestare una propria appar- ressato abbia intenzione di nuocere.
  • 2. Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 3020 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI L’articolo 5 della legge n. 152 del 1975 Roma, dalla Caritas italiana e dalla fon- vieta, in luogo pubblico o aperto al pub- dazione Migrantes, i cui dati si riferiscono blico, l’uso di caschi protettivi o di qua- all’anno 2008, il numero degli immigrati lunque altro mezzo atto a rendere diffi- regolari stabilmente presenti nel nostro coltoso il riconoscimento della persona Paese ammonta attualmente a circa 4,5 qualora non sussista un giustificato motivo milioni. Il 2008 è stato il primo anno in per tale uso. Occorre precisare, per una cui l’Italia, per incidenza di residenti stra- corretta comprensione della norma, che il nieri sulla popolazione totale, si è collo- divieto assoluto di indossare caschi o di cata al di sopra della media europea. Si usare altri mezzi che ostacolino il ricono- aggiunga che il numero delle acquisizioni scimento sussiste solo in occasione di di cittadinanza nel 2008 è quadruplicato manifestazioni che vengano tenute in rispetto al 2000, nonostante la rigidità luogo pubblico o aperto al pubblico, della normativa vigente in materia. Tutte tranne quelle di carattere sportivo che queste persone, trasferendosi nel nostro comportano l’uso di questi strumenti. In Paese, portano con sé speranze, aspettative tutti gli altri casi, quindi, l’impiego di di vita, ma anche e soprattutto usi, co- mezzi tali da rendere difficoltoso il rico- stumi, sensibilità religiose e culturali che noscimento è vietato solo se avviene senza contribuiscono ad articolare e rendere più giustificato motivo. complessa la società italiana. Certamente La suddetta legge, recante disposizioni questi momenti di apertura e scambio a tutela dell’ordine pubblico, venne adot- rischiano di essere anche quelli di maggior tata nei cosiddetti « anni di piombo » e conflitto e incomprensione reciproca, con quindi comprensibilmente perseguiva fina- particolare problematicità quando vi sono lità di sicurezza pubblica in un’epoca interessati simboli religiosi o tradizioni segnata dall’emergenza terroristica nel no- culturali che trovano espressione anche in stro Paese. Tuttavia il legislatore saggia- una dimensione esteriore e pubblica. mente inserì una norma nella quale si Sebbene il tema richieda un’apposita prevedeva, a tutela delle situazioni tipiche indagine conoscitiva che – al pari di della vita quotidiana dei cittadini, che quanto accaduto in Francia e in Dani- potessero esservi giustificati motivi per marca prima dell’adozione di atti legisla- limitare il suddetto divieto. tivi su temi affini – accerti la portata Pertanto, a distanza di quasi trentacin- quantitativa del fenomeno, è innegabile que anni dall’approvazione di quella norma, che negli ultimi tempi siano andati au- la questione problematica a cui si tenta qui mentando i casi di provvedimenti ammi- di dare una risposta consiste nel quesito se nistrativi adottati da sindaci, volti in par- esistano ragioni di carattere religioso, etnico ticolar modo a vietare in luogo pubblico o culturale che possano essere considerate l’uso del velo integrale, fattispecie assimi- « giustificato motivo » per l’impiego di mezzi labile a due indumenti normalmente in- o indumenti le cui caratteristiche siano tali dossati da donne di religione musulmana, da ostacolare il riconoscimento della per- ma la cui natura non pare essere – a detta sona che li indossa. di alcuni esperti e studiosi ascoltati dalla Il legislatore deve essere capace di Commissione affari costituzionali della Ca- avvertire determinate esigenze già presenti mera dei deputati nel corso della presente nella società o potenzialmente in crescita. legislatura – precipuamente di tipo reli- Il pluralismo etnico, culturale e religioso gioso, quanto piuttosto di carattere etnico del nostro Paese è fortemente aumentato e culturale: il burqa e il niqab. primariamente in virtù del fatto che da Si citano in tal senso, ed esclusivamente terra di stabile emigrazione, qual era un a titolo esemplificativo, l’ordinanza n. 24/ tempo, l’Italia è divenuta meta di stabile 2004 emessa dal sindaco del comune di immigrazione. Infatti, secondo il Dossier Azzano Decimo, il cui annullamento da statistico immigrazione 2009 – XIX Rap- parte del prefetto di Pordenone è stato porto, redatto dalla Caritas diocesana di confermato dal Consiglio di Stato, sez. VI,
  • 3. Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 3020 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI con la sentenza n. 3076 del 19 giugno mento all’articolo 85 del testo unico delle 2008, e l’ordinanza del sindaco del co- leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio mune di Fermignano, annullata nello decreto 18 giugno 1931, n. 773, che vieta scorso settembre dal prefetto di Pesaro e di comparire mascherati in pubblico, e Urbino. all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, A prescindere dalla casistica concreta e n. 152, che vieta l’uso di mezzi idonei a dalla difficoltosa caratterizzazione e cate- rendere difficoltoso il riconoscimento della gorizzazione di differenti indumenti reli- persona, includeva fra tali mezzi anche il giosi o di origine etnico-culturale, il legi- velo che copre il volto e, in particolare, il slatore dovrebbe chiedersi se è corretto burqa. Tra le motivazioni della sentenza che in questo campo si registri esclusiva- che rilevano ai fini della presente rela- mente l’intervento da parte delle autorità zione si legge che il sindaco « non si è amministrative e, pertanto, vi sia una limitato a richiamare l’attenzione sulla risposta di tipo provvedimentale e non necessità di rispettare la legge, ma ha normativo. Invero, la legge ordinaria dello fornito una (errata) interpretazione della Stato rappresenta l’unico strumento nor- stessa, che ha determinato con carattere mativo atto ad assicurare il rispetto del innovativo l’estensione dei menzionati di- principio di eguaglianza, come sancito dal- vieti all’utilizzo del “velo che copre il l’articolo 3 della Costituzione. Il più ele- volto” ». Il Consiglio di Stato prosegue vato livello di discrezionalità che si ac- quindi spiegando come l’impiego di indu- compagna ai provvedimenti amministrativi menti religiosi che coprono il viso, pur e le difficoltà interpretative che possono potendo rendere difficoltosa l’identifica- derivarne diventano particolarmente zione del soggetto, non abbia lo scopo preoccupanti quando si tratta di discipli- primario di evitare il riconoscimento, ma nare condizioni e comportamenti connessi rappresenti una forma di « attuazione di alle libere scelte individuali di carattere una tradizione di determinate popolazioni religioso, o alla volontà di manifestare e culture ». Ciò che rileva giuridicamente, un’appartenenza etnico-culturale. Si sempre secondo il Consiglio di Stato, è tratta, in altre parole, di entrare nel proprio il profilo dell’intenzionalità, dal campo dei diritti individuali, la cui defi- momento che lo scopo primario di coloro nizione e tutela hanno indubbia rilevanza che indossano un indumento religioso che a livello costituzionale. copre il volto – in questa fattispecie il velo Un processo di « federalizzazione dei integrale – non è quello di ostacolare il diritti », anche se solo come effetto indi- riconoscimento. Per questi motivi, con- retto di singoli provvedimenti amministra- clude il Consiglio di Stato, « il citato ar- tivi, costituisce senza dubbio un motivo ticolo 5 [della legge n. 152 del 1975] sufficientemente valido a giustificare l’in- consente nel nostro ordinamento che una tervento parlamentare su questa materia, persona indossi il velo per motivi religiosi tanto più che interventi amministrativi o culturali; le esigenze di pubblica sicu- occasionali, formulati in maniera non rezza sono soddisfatte dal divieto di uti- sempre accurata e comunque disorganica lizzo in occasione di manifestazioni e per porre rimedio a situazioni contingenti, dall’obbligo per tali persone di sottoporsi si espongono al vaglio degli organi giudi- all’identificazione e alla rimozione del ziari che nella maggior parte dei casi, velo, ove necessario a tal fine ». prevedibilmente, ne decreteranno la disap- Anche la pubblica amministrazione ha plicazione. È il caso di quanto accaduto, finora mostrato una certa sensibilità alla per esempio, per la già citata ordinanza questione, come testimoniato da alcuni del sindaco di Azzano Decimo in provincia documenti del Ministero dell’interno. di Pordenone, oggetto della menzionata Si fa riferimento in primo luogo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3076 del Carta dei valori della cittadinanza e del- 2008. L’ordinanza del sindaco, annullata l’integrazione, adottata dal Ministro del- dal prefetto competente, facendo riferi- l’interno pro tempore Giuliano Amato con
  • 4. Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 3020 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI il decreto 23 aprile 2007, pubblicato nella In conclusione, la soluzione prospettata Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno nella presente proposta di legge rappre- 2007. Al punto 26 della Carta si afferma senta, ad avviso dei proponenti, un ragio- che l’Italia non pone restrizioni all’abbi- nevole bilanciamento tra la necessità di gliamento della persona, purché esso sia tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica scelto in libertà e preservi la dignità del- tramite la facile riconoscibilità degli indi- l’individuo; la Carta chiarisce altresì che vidui e le libere scelte individuali, ivi non sono ammesse forme di vestiario che compresa la libertà religiosa. coprano il volto perché ciò impedisce il In particolare, si propone di inserire riconoscimento della persona e ne ostacola nel comma 2 del novellato articolo 5 della le relazioni interpersonali. legge n. 152 del 1975 una specifica dispo- Un principio simile è rinvenibile anche sizione a quale, esplicitando la nozione di nella circolare del Ministero dell’interno – « giustificato motivo », di cui al comma 1, Dipartimento della pubblica sicurezza in relazione a una fattispecie determinata n. 300.C/2000/3656/A/24.159/1a Div., del – e quindi in modo non esaustivo né 24 luglio 2000, recante « Misure atte ad tassativo rispetto ad altre possibili appli- impedire l’uso in pubblico di capi di cazioni – , precisa che l’uso di indumenti abbigliamento idonei a travisare i tratti indossati per ragioni di natura religiosa o delle persone che li indossano » e relativa, etnico-culturale non è sanzionabile a con- in particolar modo, alle fotografie per i dizione che la persona mantenga il volto scoperto e chiaramente riconoscibile. La documenti di riconoscimento, in cui viene violazione dell’obbligo di mantenere il precisato che « il turbante, il “chador” o volto scoperto e riconoscibile è assogget- anche il velo, come nel caso delle religiose, tata (comma 5) a una sanzione di minore sono parte integrante degli indumenti abi- entità rispetto alla pena prevista in via tuali e concorrono, nel loro insieme, ad generale, poiché nel caso di specie manca identificare chi li indossa, naturalmente nel soggetto agente la volontà di occultare purché mantenga il volto scoperto ». il proprio aspetto per commettere atti A tale proposito giova infine ricordare, lesivi della sicurezza e dell’ordine pub- con riferimento alle controversie che po- blico. trebbero sorgere relativamente a indu- La norma è formulata in termini ge- menti femminili, quanto già affermato al- nerali e astratti, senza riferimento a spe- l’interno della dichiarazione su « Donna e cifici tipi di abbigliamento, così da poter società » della Consulta giovanile per il trovare applicazione in tutte le circostanze pluralismo religioso e culturale, oggetto che integrano gli elementi costitutivi così della comunicazione sottoscritta il 18 lu- definiti. glio 2007 dal Ministro per i diritti e le pari Al contrario, un eccessivo sbilancia- opportunità, dal Ministro per le politiche mento verso le motivazioni di ordine pub- giovanili e le attività sportive e dal Mini- blico – attraverso la proibizione genera- stro dell’interno. La dichiarazione afferma, lizzata ed esplicita di un unico tipo di fra l’altro, che « in questo auspicato dia- indumento – potrebbe generare problemi logo tra lo Stato e le diverse esperienze di costituzionalità, sia relativamente al religiose due sono i princìpi che devono principio di eguaglianza sancito dall’arti- guidarci: la laicità dello Stato e la libertà colo 3 della nostra Costituzione sia, qua- religiosa ». La dichiarazione auspica inol- lora si tratti di indumento indossato per tre che « le diverse esperienze religiose motivazioni di natura religiosa, relativa- mantengano viva la propria capacità di mente al diritto di professare una religione interagire con tutta la società, stimolan- sancito dall’articolo 19 della medesima. dola, ciascuna a partire dalla propria Per tutti questi motivi, i proponenti insostituibile esperienza umana, ad una auspicano un sollecito esame della pre- costante riflessione sul ruolo femminile ». sente proposta di legge.
  • 5. Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 3020 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI PROPOSTA DI LEGGE __ ART. 1. 1. L’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « ART. 5. – 1. È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. 2. Costituisce in ogni caso giustificato motivo, per i fini di cui al comma 1, l’uso di indumenti indossati per ragioni di na- tura religiosa, etnica o culturale, a condi- zione che la persona mantenga il volto scoperto e chiaramente riconoscibile. 3. L’uso dei caschi e degli altri mezzi di cui al comma 1 è in ogni caso vietato in occasione di manifestazioni che si svol- gano in luogo pubblico o aperto al pub- blico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. 4. Il contravventore del divieto di cui al comma 1 è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro. 5. Il contravventore dell’obbligo di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro. 6. Per la contravvenzione di cui al comma 4 è facoltativo l’arresto in fla- granza ».
  • 8. € 1,00 *16PDL0032400* *16PDL0032400*