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1 von 2
puntoeffe 69
C O M E E R A V A M O
Nel Quattrocento gli speziali
romani sono divisi in tre
Scholae: Santa Maria in Ro-
tonda, Sant’Angelo e Campo dei Fiori,
centri sindacali intesi come luoghi do-
ve riunirsi, tenere conferenze, discu-
tere dei problemi comuni.
L’8 marzo 1429 Papa Martino V, nel-
l’ambito di un ampio disegno di rior-
ganizzazione dello Stato Pontificio cui
si dedica successivamente al periodo
oscuro di Avignone, emana una Bolla
con la quale, riconoscendo l’impor-
tanza degli speziali costituiti nella
mano di Antonino Pio e sua moglie
Faustina, eretto nel 141 d.C., al cui
interno si trova la piccola chiesa dedi-
cata al santo. Tale sede soddisfa lo
scopo di realizzare un ospedale e un
ricovero degli Speziali infermi e biso-
gnosi della città.
Esso è dotato di un certo numero di
letti e di una saletta riservata per ospi-
tare gli speziali malati e indigenti. Il
privilegio delle cure è esteso anche ai
giovani e ai novizi. Nell’ospedale il ri-
covero e la degenza sono gratuiti
mentre il materiale di medicazione e i
Corporazione degli speziali romani,
vuole che l’Universitas Aromatariorum
assuma il titolo di Nobile Collegio as-
segnandole oltre a una sede e stru-
menti finanziari anche i benefici di
una “Collegiata” appartenente al Ve-
scovo Suburbicario della Sabina.
La nuova prestigiosa sede (la vecchia
era in Campidoglio nel Palazzo dei
Conservatori) che il Pontefice conce-
de agli speziali, accogliendo la loro
supplica, è la Chiesa di San Lorenzo in
Miranda, uno dei più insigni templi
pagani del Foro Romano: il tempio ro-
DI RAIMONDO VILLANO
Breve storia
degli speziali capitolini,
dalla Bolla di Papa
Martino V, che riconosce
alla corporazione
una funzione sociale,
alle successive
trasformazioni
di un organismo
che cerca sempre
di tutelare serietà
e rigore della categoria
Il Nobile Collegio
di Roma
70 puntoeffe
con scientifica pro-
fessionalità a garan-
zia del cliente-pa-
ziente. Tra le norme
statutarie vi sono
quelle destinate a re-
golamentare l’attività
del Collegio e quelle
che impongono il ri-
spetto di specifiche
disposizioni relative
all’attività quotidiana
dello speziale e dei
suoi fornitori.
Ci sono quelle riguar-
danti le pene «per colo-
ro che fabbrichino fiac-
cole e cera di altro tipo
contro i dettami statutari» o la disposi-
zione che «i venditori di miele debbano
calcolare il peso dei recipienti a meno
che sia inferiore a una libbra».
A queste regole “spicce” se ne aggiun-
gono altre più rilevanti dal punto di vi-
sta etico-professionale. Per esempio
quella che impone che «gli speziali sia-
no tenuti, sotto giuramento, a esercita-
re onestamente la loro arte e a confe-
zionare legalmente i loro sciroppi e gli
altri medicamenti».
LE CARICHE
Sono organi del Collegio: i Consoli e i
Guardiani, il Camerlengo, i Consiglie-
ri, il Consultore, i Sindaci, il Procura-
tore, il Mandatario, il Medico, gli Infer-
mieri, le Congregazioni, la Congrega-
zione Segreta, la Congregazione Ge-
nerale, la Congregazione Generalissi-
ma, il Notaio e altre cariche ancora.
I principali poteri dei Consoli sono: la
funzione normativa; la funzione ese-
cutiva (dare esecuzione agli Statuti e
curare quella delle deliberazioni della
Congregazione degli speziali); la fun-
zione giurisdizionale (decidere le ver-
tenze giudiziarie tra i membri del Col-
legio); le funzioni di vigilanza (control-
lo mediante diretta ispezione dei Con-
soli accompagnati dai Consiglieri sul-
la preparazione e sullo stato di con-
servazione delle sostanze medicinali
tenute presso le botteghe degli spe-
ziali; controllo dei pesi; accertamento
della preparazione professionale dei
nuovi speziali, mediante l’esame, cui
questi erano sottoposti
dai Consoli, coadiuvati
dai Consiglieri e dai
Guardiani). I Guardia-
ni, che sono quattro,
hanno compiti ammi-
nistrativi e di gestione
patrimoniale.
Devono eleggere tredici
Consiglieri e due Infer-
mieri nonché sorve-
gliare che l’Arte non
sia esercitata da perso-
ne prive dei necessarie
requisiti. I Consiglieri e il
Consultore sostengono
l’attività amministrativa
dei Guardiani. I Sindaci
hanno funzione di controllo sulla rego-
larità della gestione dei Guardiani e
del Camerlengo.
È da rilevare, poi, che tutte le spese di
un certo rilievo sono sottoposte a un
duplice controllo: uno preventivo ese-
guito dai Guardiani, che hanno la di-
retta responsabilità della gestione am-
ministrativa e finanziaria dell’Ospeda-
le e della Chiesa, e uno consuntivo a
opera dei Sindaci.
Il Procuratore ha la rappresentanza
legale degli interessi dell’Ospedale e
della Chiesa presso tribunali esterni al
Collegio. Il Mandatario ha numerose
mansioni di varia natura e rilievo: invi-
tare i membri del Collegio per tutte le
Congregazioni Ordinarie e Straordina-
rie, per le Messe e per altre funzioni
religiose celebrate nella Chiesa del
Collegio; procedere alle citazioni auto-
rizzate dai Guardiani in ordine alle va-
rie questioni amministrative e giudi-
ziarie interessanti la vita del Collegio;
curare la pulizia della chiesa e dell’o-
spedale; custodire e governare gli in-
fermi dell’ospedale somministrando
loro i medicamenti secondo l’ordine
del medico; fare la questua; informar-
si in città circa l’esistenza di malati
che avessero diritto a essere curati
nell’ospedale.
L’opera del Medico e degli Infermieri,
infine, è rivolta sia ai malati del Colle-
gio ricoverati nell’ospedale sia a quelli
degenti a casa e si concretizza, oltre
che nell’assistenza sanitaria, anche in
quella spirituale e religiosa.
medicamenti sono a pagamento. Gli
Statuti della corporazione del 1596 e
quelli del 1762 precisano, inoltre, che
i cosiddetti Guardiani sono preposti al
governo della chiesa e dell’ospedale.
In particolare, ai Guardiani è affidato il
compito di provvedere per le cibarie e
i medicinali per gli infermi. L’assisten-
za medica è affidata a un medico, che
ha l’obbligo di visitare due volte al
giorno gli infermi prestando tutte le
cure necessarie, e a un chirurgo per la
parte di sua competenza.
Accanto al medico e al chirurgo gli
Statuti prevedono due infermieri che
non svolgono alcuna mansione infer-
mieristica essendo, in effetti, due
membri del Collegio cui sono affidati
compiti molto delicati: il controllo del-
l'operato medico, del chirurgo e degli
inservienti dell’ospedale.
I PRINCIPI ISPIRATORI
Il Nobile Collegio Chimico Farmaceu-
tico Romano acquista nei secoli note-
vole rilievo: infatti, oltre al servizio far-
maceutico, gli sono affidati compiti di
sorveglianza igienica dei negozi ali-
mentari e delle fabbriche della città di
Roma. Dai testi dello Statuto emerge
che da Martino V a Pio IX sono affida-
te al Collegio funzioni didattiche e ac-
cademiche, riconosciute legalmente
fino al 1870, per il conferimento delle
matricole e per il libero esercizio della
professione. Inoltre la potestà ammi-
nistrativa riguardante l’apertura delle
nuove farmacie, la pianta organica, la
distanza tra le farmacie; la compila-
zione delle tariffe, la tenuta dell’Albo
professionale, le ispezioni alle farma-
cie, la riscossione delle tasse e delle
imposte inerenti all’esercizio profes-
sionale. E infine le funzioni deontolo-
giche riguardanti la morale e il com-
portamento professionale.
Già dalla prima concordata norma sta-
tutaria del 1430 sono evidenti i princi-
pi ispiratori essenziali del Collegio:
l’auspicata concordia tra tutti gli spe-
ziali e, quindi, il rispetto reciproco af-
finché l’immagine di ogni singolo spe-
ziale non sia offuscata da polemiche o
scorrettezze; la necessità di rappre-
sentare la Corporazione (e i suoi inte-
ressi) nelle sedi appropriate; operare
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  • 1. puntoeffe 69 C O M E E R A V A M O Nel Quattrocento gli speziali romani sono divisi in tre Scholae: Santa Maria in Ro- tonda, Sant’Angelo e Campo dei Fiori, centri sindacali intesi come luoghi do- ve riunirsi, tenere conferenze, discu- tere dei problemi comuni. L’8 marzo 1429 Papa Martino V, nel- l’ambito di un ampio disegno di rior- ganizzazione dello Stato Pontificio cui si dedica successivamente al periodo oscuro di Avignone, emana una Bolla con la quale, riconoscendo l’impor- tanza degli speziali costituiti nella mano di Antonino Pio e sua moglie Faustina, eretto nel 141 d.C., al cui interno si trova la piccola chiesa dedi- cata al santo. Tale sede soddisfa lo scopo di realizzare un ospedale e un ricovero degli Speziali infermi e biso- gnosi della città. Esso è dotato di un certo numero di letti e di una saletta riservata per ospi- tare gli speziali malati e indigenti. Il privilegio delle cure è esteso anche ai giovani e ai novizi. Nell’ospedale il ri- covero e la degenza sono gratuiti mentre il materiale di medicazione e i Corporazione degli speziali romani, vuole che l’Universitas Aromatariorum assuma il titolo di Nobile Collegio as- segnandole oltre a una sede e stru- menti finanziari anche i benefici di una “Collegiata” appartenente al Ve- scovo Suburbicario della Sabina. La nuova prestigiosa sede (la vecchia era in Campidoglio nel Palazzo dei Conservatori) che il Pontefice conce- de agli speziali, accogliendo la loro supplica, è la Chiesa di San Lorenzo in Miranda, uno dei più insigni templi pagani del Foro Romano: il tempio ro- DI RAIMONDO VILLANO Breve storia degli speziali capitolini, dalla Bolla di Papa Martino V, che riconosce alla corporazione una funzione sociale, alle successive trasformazioni di un organismo che cerca sempre di tutelare serietà e rigore della categoria Il Nobile Collegio di Roma
  • 2. 70 puntoeffe con scientifica pro- fessionalità a garan- zia del cliente-pa- ziente. Tra le norme statutarie vi sono quelle destinate a re- golamentare l’attività del Collegio e quelle che impongono il ri- spetto di specifiche disposizioni relative all’attività quotidiana dello speziale e dei suoi fornitori. Ci sono quelle riguar- danti le pene «per colo- ro che fabbrichino fiac- cole e cera di altro tipo contro i dettami statutari» o la disposi- zione che «i venditori di miele debbano calcolare il peso dei recipienti a meno che sia inferiore a una libbra». A queste regole “spicce” se ne aggiun- gono altre più rilevanti dal punto di vi- sta etico-professionale. Per esempio quella che impone che «gli speziali sia- no tenuti, sotto giuramento, a esercita- re onestamente la loro arte e a confe- zionare legalmente i loro sciroppi e gli altri medicamenti». LE CARICHE Sono organi del Collegio: i Consoli e i Guardiani, il Camerlengo, i Consiglie- ri, il Consultore, i Sindaci, il Procura- tore, il Mandatario, il Medico, gli Infer- mieri, le Congregazioni, la Congrega- zione Segreta, la Congregazione Ge- nerale, la Congregazione Generalissi- ma, il Notaio e altre cariche ancora. I principali poteri dei Consoli sono: la funzione normativa; la funzione ese- cutiva (dare esecuzione agli Statuti e curare quella delle deliberazioni della Congregazione degli speziali); la fun- zione giurisdizionale (decidere le ver- tenze giudiziarie tra i membri del Col- legio); le funzioni di vigilanza (control- lo mediante diretta ispezione dei Con- soli accompagnati dai Consiglieri sul- la preparazione e sullo stato di con- servazione delle sostanze medicinali tenute presso le botteghe degli spe- ziali; controllo dei pesi; accertamento della preparazione professionale dei nuovi speziali, mediante l’esame, cui questi erano sottoposti dai Consoli, coadiuvati dai Consiglieri e dai Guardiani). I Guardia- ni, che sono quattro, hanno compiti ammi- nistrativi e di gestione patrimoniale. Devono eleggere tredici Consiglieri e due Infer- mieri nonché sorve- gliare che l’Arte non sia esercitata da perso- ne prive dei necessarie requisiti. I Consiglieri e il Consultore sostengono l’attività amministrativa dei Guardiani. I Sindaci hanno funzione di controllo sulla rego- larità della gestione dei Guardiani e del Camerlengo. È da rilevare, poi, che tutte le spese di un certo rilievo sono sottoposte a un duplice controllo: uno preventivo ese- guito dai Guardiani, che hanno la di- retta responsabilità della gestione am- ministrativa e finanziaria dell’Ospeda- le e della Chiesa, e uno consuntivo a opera dei Sindaci. Il Procuratore ha la rappresentanza legale degli interessi dell’Ospedale e della Chiesa presso tribunali esterni al Collegio. Il Mandatario ha numerose mansioni di varia natura e rilievo: invi- tare i membri del Collegio per tutte le Congregazioni Ordinarie e Straordina- rie, per le Messe e per altre funzioni religiose celebrate nella Chiesa del Collegio; procedere alle citazioni auto- rizzate dai Guardiani in ordine alle va- rie questioni amministrative e giudi- ziarie interessanti la vita del Collegio; curare la pulizia della chiesa e dell’o- spedale; custodire e governare gli in- fermi dell’ospedale somministrando loro i medicamenti secondo l’ordine del medico; fare la questua; informar- si in città circa l’esistenza di malati che avessero diritto a essere curati nell’ospedale. L’opera del Medico e degli Infermieri, infine, è rivolta sia ai malati del Colle- gio ricoverati nell’ospedale sia a quelli degenti a casa e si concretizza, oltre che nell’assistenza sanitaria, anche in quella spirituale e religiosa. medicamenti sono a pagamento. Gli Statuti della corporazione del 1596 e quelli del 1762 precisano, inoltre, che i cosiddetti Guardiani sono preposti al governo della chiesa e dell’ospedale. In particolare, ai Guardiani è affidato il compito di provvedere per le cibarie e i medicinali per gli infermi. L’assisten- za medica è affidata a un medico, che ha l’obbligo di visitare due volte al giorno gli infermi prestando tutte le cure necessarie, e a un chirurgo per la parte di sua competenza. Accanto al medico e al chirurgo gli Statuti prevedono due infermieri che non svolgono alcuna mansione infer- mieristica essendo, in effetti, due membri del Collegio cui sono affidati compiti molto delicati: il controllo del- l'operato medico, del chirurgo e degli inservienti dell’ospedale. I PRINCIPI ISPIRATORI Il Nobile Collegio Chimico Farmaceu- tico Romano acquista nei secoli note- vole rilievo: infatti, oltre al servizio far- maceutico, gli sono affidati compiti di sorveglianza igienica dei negozi ali- mentari e delle fabbriche della città di Roma. Dai testi dello Statuto emerge che da Martino V a Pio IX sono affida- te al Collegio funzioni didattiche e ac- cademiche, riconosciute legalmente fino al 1870, per il conferimento delle matricole e per il libero esercizio della professione. Inoltre la potestà ammi- nistrativa riguardante l’apertura delle nuove farmacie, la pianta organica, la distanza tra le farmacie; la compila- zione delle tariffe, la tenuta dell’Albo professionale, le ispezioni alle farma- cie, la riscossione delle tasse e delle imposte inerenti all’esercizio profes- sionale. E infine le funzioni deontolo- giche riguardanti la morale e il com- portamento professionale. Già dalla prima concordata norma sta- tutaria del 1430 sono evidenti i princi- pi ispiratori essenziali del Collegio: l’auspicata concordia tra tutti gli spe- ziali e, quindi, il rispetto reciproco af- finché l’immagine di ogni singolo spe- ziale non sia offuscata da polemiche o scorrettezze; la necessità di rappre- sentare la Corporazione (e i suoi inte- ressi) nelle sedi appropriate; operare C O M E E R A V A M O