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 PROPOSTA DI LEGGE N. 1581 (VARGIU, BINETTI, GIGLI, MONCHIERO)
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 PROPOSTA DI LEGGE N. 1902 (MONCHIERO, RABINO, OLIARO, MATARRESE, GIGLI)
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«Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario»
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 DISEGNO DI LEGGE N.1134 (BIANCO, MATURANI, DE
BIASI, DIRINDIN, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA e
SILVESTRO) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE
2013
«Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di
responsabilità in ambito medico e sanitario»
MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 3
si compone di un unico articolo contenente una delega al Governo per
l'emanazione di un decreto legislativo finalizzato a riportare a dimensioni
fisiologiche il contenzioso giudiziario in ambito sanitario.
I princìpi e criteri direttivi
 a) estensione dell’obbligo assicurativo relativo al primo grave rischio e
alla colpa grave a ogni struttura che esercita attività chirurgica, per
danno causato ai pazienti da parte del chirurgo o per fatto autonomo
della struttura;
 b) identificazione di soglie di punibilità per la rilevanza penale
attraverso una più precisa definizione a livello normativo del concetto
di « colpa grave » in ambito sanitario;
MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 4
c) introduzione obbligatoria di un sistema di valutazione del
rischio clinico, composto da un osservatorio nazionale, da
agenzie regionali e da unità di gestione istituite nelle
aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere;
d) previsione di forme di copertura assicurativa da parte
delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere per
il personale sanitario in caso di eventuale rivalsa da parte
delle sezioni regionali della Corte dei conti per il danno
d’immagine;
e) introduzione di forme di conciliazione obbligatoria e
previsione della possibilità di avviare un’azione diretta per il
risarcimento dei danni nei confronti dell’assicuratore.
MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 5
si compone di 5 articoli…tra i quali
ART. 2. (Obbligo di assicurazione per le aziende sanitarie locali
e per le strutture ospedaliere).
ART. 3. (Conciliazione obbligatoria per le richieste di danni da
responsabilità civile).
ART. 4. (Obblighi delle ASL e delle strutture ospedaliere di
istituire uffici legali medici).
MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 6
si compone di 13articoli
L'articolo 1 pone il principio generale secondo il
quale la responsabilità civile per danni a persone
causati dal personale sanitario medico e non medico
è posta a carico della struttura sanitaria
L'articolo 2 pone l'obbligo della copertura
assicurativa per le strutture sanitarie pubbliche o
private: essa viene qualificata come condizione di
esercizio dell'attività
MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 7
L'articolo 4 prevede e disciplina l'ufficio di
monitoraggio del rischio clinico
L'articolo 6 disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione e
l'azione giudiziaria per il risarcimento del danno prevedendo
che il risarcimento sia chiesto dal danneggiato direttamente
all'assicuratore
l'articolo 8 fissa in dieci anni dal momento della conoscenza
del danno la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni
derivanti da attività sanitaria
MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 8
L'articolo 12
dispone l'abrogazione dell'articolo 3 del D.L.
158/2012 (c.d. Decreto
Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla
legge 189/2012, che disciplina la
responsabilità professionale dell'esercente le
professioni sanitarie
MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 9
nei suoi 15 articoli
ART. 3. (Assicurazione obbligatoria RCT-RCO delle aziende sanitarie).
1. È fatto obbligo a ciascuna struttura sanitaria che eroga prestazioni
sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa per responsabilità civile verso
terzi (RCT) e per responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO)
…Il massimale minimo per singolo sinistro è fissato con cadenza biennale, e
non può essere in nessun caso inferiore al risarcimento massimo
riconosciuto in sede giudiziaria o stragiudiziaria nel biennio precedente per
i danni causati dalle prestazioni sanitarie
ART. 4. (Contenuto della garanzia assicurativa).
ART. 5. (Tentativo obbligatorio di conciliazione e azione giudiziaria per il
risarcimento del danno).
MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 10
ART. 6. (Fondo di garanzia).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono istituire un apposito fondo di garanzia per la
responsabilità civile del personale di tutte le strutture sanitarie
ubicate nel rispettivo territorio, sostitutivo delle polizze
assicurative, attribuendo direttamente al fondo le risorse
finanziarie necessarie. Le polizze assicurative in vigore cessano
alla loro scadenza e, comunque, non oltre due anni
dall’istituzione del fondo di garanzia.
MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 11
ART. 8. (Prescrizione).
1. Il diritto al risarcimento dei danni da attività sanitaria, per
i quali vige l’obbligo dell’assicurazione, si prescrive nel
termine di cinque anni a decorrere dal momento della
conoscenza del danno.
ART. 11. (Unità di gestione del rischio clinico e osservatori
per il monitoraggio dei contenziosi).
1. Ciascuna struttura sanitaria individua, all’interno della
propria organizzazione o con il ricorso a soggetti esterni
specialisti della materia, una unità di gestione del rischio
clinico
MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 12
nei suoi 15 articoli
ART. 3.(Interpretazione autentica degli articoli 2935 e 2947 del codice
civile, in materia di prescrizione per danni conseguenti a prestazioni
sanitarie).
1. Gli articoli 2935 e 2947 del codice civile si interpretano nel senso che
l’azione di risarcimento per i danni conseguenti a prestazioni sanitarie si
prescrive in cinque anni, decorrenti dal giorno in cui il soggetto leso è
venuto a conoscenza del danno.
2. In deroga all’articolo 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal
contratto di assicurazione di cui all’articolo 4 della presente legge si
prescrivono nel termine stabilito dal comma 1 del presente articolo.
MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 13
ART. 4. (Assicurazione obbligatoria).
1. Le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti
privati operanti in regime autonomo o di convenzione con il Servizio
sanitario nazionale e tutte le altre strutture o enti che, a qualunque
titolo, rendono prestazioni sanitarie, ad eccezione di quelli che si valgono
delle forme di auto-assicurazione previste dal comma 7, devono essere
provvisti di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e
per la responsabilità civile verso prestatori d’opera per danni conseguenti a
prestazioni sanitarie cagionati dal personale a qualunque titolo operante
presso l’azienda, la struttura o l’ente.
3. …I premi assicurativi devono essere articolati attraverso
l’utilizzo di un sistema bonus/malus.
MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 14
3….sono determinati i requisiti minimi di garanzia, i massimali
minimi di copertura assicurativa e i corrispondenti premi assicurativi
minimi e massimi relativi ai contratti di assicurazione di cui al
presente articolo. I premi assicurativi devono essere articolati
attraverso l’utilizzo di un sistema bonus/malus.
4. Con il decreto di cui al comma 3 è istituito un Fondo di mutualità
forzata, i cui costi sono a carico del mercato, per l’integrazione dei
risarcimenti di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai
contratti stipulati dai soggetti di cui ai commi 1 e 2. Tutte le
compagnie di assicurazione operanti nel territorio nazionale sono
tenute a offrire contratti di assicurazione contro la responsabilità
civile verso terzi per rischi derivanti dalla prestazione di attività
sanitarie, secondo i requisiti, i massimali e nei limiti di premio
stabiliti nel decreto di cui al comma 3.
MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 15
MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 16
conta 6 articoli, tra i quali…
 ART. 1.(Responsabilità civile per danni causati dal personale
sanitario).
1. La responsabilità civile per danni a persone causati dal
personale sanitario medico o non medico è di natura contrattuale.
 ART. 5.(Risarcimento dei danni).
1. Nei casi in cui sussiste l’obbligo di copertura assicurativa per la RCT e
per la RCO, il contraente che lamenti l’inadempimento del contratto di
erogazione di prestazioni sanitarie ha diritto all’azione diretta per il
risarcimento dei danni anche nei confronti dell’assicuratore, entro i limiti
delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 17
 ART. 6.(Assicurazione obbligatoria per la RCT e per la RCO)
1. Le Aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale
(SSN), le strutture e gli enti privati operanti in regime
autonomo o di convenzione con il SSN e tutte le altre
strutture e gli altri enti che, a qualsiasi titolo, rendono
prestazioni sanitarie, ad eccezione di quelli di cui al comma
5, devono essere provvisti di copertura assicurativa per la
RCT e per la RCO per danni sanitari cagionati dal personale a
qualsiasi titolo operante presso la struttura stessa.
MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 18
 ART. 6.(Assicurazione obbligatoria per la RCT e per la RCO)
3. …con proprio decreto fissa i massimali minimi di copertura
assicurativa e i corrispondenti premi assicurativi minimi e massimi
e aggiorna le tabelle di riferimento per il risarcimento delle
invalidità macro permanenti comprese tra il 10 per cento e il 100
per cento di danno, correlandole ai parametri risarcitori medi
europei di riferimento. I premi assicurativi devono essere calibrati
attraverso l’utilizzo di un sistema bonus e malus. Il decreto
istituisce, inoltre, un fondo di mutualità forzata, i cui costi sono a
carico del mercato, per sostenere eventuali risarcimenti di entità
superiore a quella prevista dalla contrattualistica adottata.
Le compagnie di assicurazione operanti nel territorio nazionale
sono tenute a predisporre una propria proposta per l’assicurazione
per la RCT sanitaria, secondo i parametri e le norme contenuti nel
decreto.
MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 19
5. Il decreto di cui al comma 3 prevede, altresì, la
possibilità che le regioni, in via
sperimentale, siano autorizzate utilizzare forme
di autoassicurazione delle aziende sanitarie
pubbliche operanti nel territorio regionale, con
garanzia assicurativa di tutela catastrofale.
Lo stesso decreto disciplina, inoltre, i casi di
trasferimento del rischio nell’ipotesi di subentro
contrattuale di un’altra compagnia di
assicurazione.
16 ottobre 2013 Esame e
rinvio
22 ottobre 2013 Seguito
dell'esame e rinvio
24 ottobre 2013 Seguito
dell'esame e rinvio
6 novembre 2013 Seguito
dell'esame e rinvio -
Abbinamento della
proposta di legge n. 1581
Vargiu
10 dicembre 2013
Seguito dell'esame e
rinvio
8 gennaio 2014 Seguito
dell'esame e rinvio
5 febbraio 2014 Seguito
dell'esame e rinvio -
Abbinamento della
proposta di legge C. 1902
MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 20
 nei suoi 13 articoli
Art. 4. (Responsabilità penale dell’esercente la professione medica
o sanitaria)
2. Dopo l’articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 590-ter. - (Morte o lesioni come conseguenze di condotta
colposa in ambito medico e sanitario).
– L’esercente la professione medica o sanitaria … è punibile solo in
caso di colpa o dolo. Ai sensi del presente articolo, la colpa sussiste
quando l’azione o l’omissione dell’esercente la professione medica
o sanitaria, inosservante delle buone pratiche e delle regole
dell’arte, crei un rischio irragionevole ed inescusabile per la salute
del paziente, concretizzatosi nell’e-vento».
MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 21
Art. 5. (Responsabilità civile del medico e dell’esercente una professione
sanitaria)
l’esercente la professione medica o sanitaria …è tenuto al risarcimento se il fatto
lesivo è conseguenza di colpa grave o dolo.
Costituiscono colpa grave:
a) l’errore determinato da inescusabile negligenza dell’operatore;
b) l’imprudente inosservanza delle regole dell’arte, dei regolamenti e
delle leggi dalla quale sia derivato un rischio irragionevole ed
inescusabile per la salute psico-fisica del paziente, che ne sia rimasta
menomata;
c) l’esecuzione di atti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitavi
caratterizzati da grave imperizia e dai quali sia derivata una lesione al
paziente.
MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 22
Art. 10. (Tutela obbligatoria per responsabilità civile verso terzi
e verso prestatori d’opera delle strutture sanitarie)
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è fatto
obbligo a ciascuna azienda sanitaria o ente o presidio del
SSN, a ciascuna struttura o ente privato operante in regime di
convenzione con il SSN e a ciascuna struttura privata che, a
qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie e
sociosanitarie, di prevedere una tutela obbligatoria per
responsabilità civile
a) copertura assicurativa
b) fondo di garanzia, su base regionale o provinciale per le
province autonome di Trento e di Bolzano
MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 23
Art. 10. …
3. La stipula e la vigenza della polizza assicurativa sono condizioni
per l’autorizzazione, l’accreditamento e la convenzione di enti o
strutture private.
4. L’assicuratore non può opporre al terzo eccezioni di carattere
contrattuale, tranne che si tratti di mancato versamento del premio;
in tale ipotesi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1901 del
codice civile.
Art. 11. (Contenuto della garanzia assicurativa delle strutture
sanitarie)
MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 24
Iter
2ª Commissione permanente
(Igiene e sanita')
16 dicembre 2013:
assegnato (non ancora
iniziato l'esame)
MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 25

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  • 1. Sei Proposte di Legge in esame abbinato alla XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati Una Proposta di Legge in esame della Commissione 12ª (Igiene e sanita') del Senato MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 1
  • 2.  PROPOSTA DI LEGGE N. 259 (Fucci) Presentata il 15 marzo 2013  PROPOSTA DI LEGGE N. 262 (Fucci) Presentata il 15 marzo 2013  PROPOSTA DI LEGGE N. 1312 (GRILLO, CECCONI, DALL'OSSO, DI VITA, LOREFICE, MANTERO, BARONI, SILVIA) Presentata il 4 luglio 2013  PROPOSTA DI LEGGE N. 1324 (CALABRÒ, FUCCI, ELVIRA SAVINO) Presentata l'8 luglio 2013  PROPOSTA DI LEGGE N. 1581 (VARGIU, BINETTI, GIGLI, MONCHIERO) Presentata il 13 settembre 2013  PROPOSTA DI LEGGE N. 1902 (MONCHIERO, RABINO, OLIARO, MATARRESE, GIGLI) Presentata il 19 dicembre 2013 «Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario» MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 2
  • 3.  DISEGNO DI LEGGE N.1134 (BIANCO, MATURANI, DE BIASI, DIRINDIN, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA e SILVESTRO) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2013 «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario» MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 3
  • 4. si compone di un unico articolo contenente una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo finalizzato a riportare a dimensioni fisiologiche il contenzioso giudiziario in ambito sanitario. I princìpi e criteri direttivi  a) estensione dell’obbligo assicurativo relativo al primo grave rischio e alla colpa grave a ogni struttura che esercita attività chirurgica, per danno causato ai pazienti da parte del chirurgo o per fatto autonomo della struttura;  b) identificazione di soglie di punibilità per la rilevanza penale attraverso una più precisa definizione a livello normativo del concetto di « colpa grave » in ambito sanitario; MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 4
  • 5. c) introduzione obbligatoria di un sistema di valutazione del rischio clinico, composto da un osservatorio nazionale, da agenzie regionali e da unità di gestione istituite nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere; d) previsione di forme di copertura assicurativa da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere per il personale sanitario in caso di eventuale rivalsa da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti per il danno d’immagine; e) introduzione di forme di conciliazione obbligatoria e previsione della possibilità di avviare un’azione diretta per il risarcimento dei danni nei confronti dell’assicuratore. MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 5
  • 6. si compone di 5 articoli…tra i quali ART. 2. (Obbligo di assicurazione per le aziende sanitarie locali e per le strutture ospedaliere). ART. 3. (Conciliazione obbligatoria per le richieste di danni da responsabilità civile). ART. 4. (Obblighi delle ASL e delle strutture ospedaliere di istituire uffici legali medici). MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 6
  • 7. si compone di 13articoli L'articolo 1 pone il principio generale secondo il quale la responsabilità civile per danni a persone causati dal personale sanitario medico e non medico è posta a carico della struttura sanitaria L'articolo 2 pone l'obbligo della copertura assicurativa per le strutture sanitarie pubbliche o private: essa viene qualificata come condizione di esercizio dell'attività MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 7
  • 8. L'articolo 4 prevede e disciplina l'ufficio di monitoraggio del rischio clinico L'articolo 6 disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione e l'azione giudiziaria per il risarcimento del danno prevedendo che il risarcimento sia chiesto dal danneggiato direttamente all'assicuratore l'articolo 8 fissa in dieci anni dal momento della conoscenza del danno la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti da attività sanitaria MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 8
  • 9. L'articolo 12 dispone l'abrogazione dell'articolo 3 del D.L. 158/2012 (c.d. Decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla legge 189/2012, che disciplina la responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 9
  • 10. nei suoi 15 articoli ART. 3. (Assicurazione obbligatoria RCT-RCO delle aziende sanitarie). 1. È fatto obbligo a ciascuna struttura sanitaria che eroga prestazioni sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) …Il massimale minimo per singolo sinistro è fissato con cadenza biennale, e non può essere in nessun caso inferiore al risarcimento massimo riconosciuto in sede giudiziaria o stragiudiziaria nel biennio precedente per i danni causati dalle prestazioni sanitarie ART. 4. (Contenuto della garanzia assicurativa). ART. 5. (Tentativo obbligatorio di conciliazione e azione giudiziaria per il risarcimento del danno). MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 10
  • 11. ART. 6. (Fondo di garanzia). 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un apposito fondo di garanzia per la responsabilità civile del personale di tutte le strutture sanitarie ubicate nel rispettivo territorio, sostitutivo delle polizze assicurative, attribuendo direttamente al fondo le risorse finanziarie necessarie. Le polizze assicurative in vigore cessano alla loro scadenza e, comunque, non oltre due anni dall’istituzione del fondo di garanzia. MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 11
  • 12. ART. 8. (Prescrizione). 1. Il diritto al risarcimento dei danni da attività sanitaria, per i quali vige l’obbligo dell’assicurazione, si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal momento della conoscenza del danno. ART. 11. (Unità di gestione del rischio clinico e osservatori per il monitoraggio dei contenziosi). 1. Ciascuna struttura sanitaria individua, all’interno della propria organizzazione o con il ricorso a soggetti esterni specialisti della materia, una unità di gestione del rischio clinico MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 12
  • 13. nei suoi 15 articoli ART. 3.(Interpretazione autentica degli articoli 2935 e 2947 del codice civile, in materia di prescrizione per danni conseguenti a prestazioni sanitarie). 1. Gli articoli 2935 e 2947 del codice civile si interpretano nel senso che l’azione di risarcimento per i danni conseguenti a prestazioni sanitarie si prescrive in cinque anni, decorrenti dal giorno in cui il soggetto leso è venuto a conoscenza del danno. 2. In deroga all’articolo 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione di cui all’articolo 4 della presente legge si prescrivono nel termine stabilito dal comma 1 del presente articolo. MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 13
  • 14. ART. 4. (Assicurazione obbligatoria). 1. Le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale e tutte le altre strutture o enti che, a qualunque titolo, rendono prestazioni sanitarie, ad eccezione di quelli che si valgono delle forme di auto-assicurazione previste dal comma 7, devono essere provvisti di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera per danni conseguenti a prestazioni sanitarie cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l’azienda, la struttura o l’ente. 3. …I premi assicurativi devono essere articolati attraverso l’utilizzo di un sistema bonus/malus. MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 14
  • 15. 3….sono determinati i requisiti minimi di garanzia, i massimali minimi di copertura assicurativa e i corrispondenti premi assicurativi minimi e massimi relativi ai contratti di assicurazione di cui al presente articolo. I premi assicurativi devono essere articolati attraverso l’utilizzo di un sistema bonus/malus. 4. Con il decreto di cui al comma 3 è istituito un Fondo di mutualità forzata, i cui costi sono a carico del mercato, per l’integrazione dei risarcimenti di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dai soggetti di cui ai commi 1 e 2. Tutte le compagnie di assicurazione operanti nel territorio nazionale sono tenute a offrire contratti di assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi per rischi derivanti dalla prestazione di attività sanitarie, secondo i requisiti, i massimali e nei limiti di premio stabiliti nel decreto di cui al comma 3. MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 15
  • 16. MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 16 conta 6 articoli, tra i quali…  ART. 1.(Responsabilità civile per danni causati dal personale sanitario). 1. La responsabilità civile per danni a persone causati dal personale sanitario medico o non medico è di natura contrattuale.  ART. 5.(Risarcimento dei danni). 1. Nei casi in cui sussiste l’obbligo di copertura assicurativa per la RCT e per la RCO, il contraente che lamenti l’inadempimento del contratto di erogazione di prestazioni sanitarie ha diritto all’azione diretta per il risarcimento dei danni anche nei confronti dell’assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
  • 17. MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 17  ART. 6.(Assicurazione obbligatoria per la RCT e per la RCO) 1. Le Aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale (SSN), le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di convenzione con il SSN e tutte le altre strutture e gli altri enti che, a qualsiasi titolo, rendono prestazioni sanitarie, ad eccezione di quelli di cui al comma 5, devono essere provvisti di copertura assicurativa per la RCT e per la RCO per danni sanitari cagionati dal personale a qualsiasi titolo operante presso la struttura stessa.
  • 18. MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 18  ART. 6.(Assicurazione obbligatoria per la RCT e per la RCO) 3. …con proprio decreto fissa i massimali minimi di copertura assicurativa e i corrispondenti premi assicurativi minimi e massimi e aggiorna le tabelle di riferimento per il risarcimento delle invalidità macro permanenti comprese tra il 10 per cento e il 100 per cento di danno, correlandole ai parametri risarcitori medi europei di riferimento. I premi assicurativi devono essere calibrati attraverso l’utilizzo di un sistema bonus e malus. Il decreto istituisce, inoltre, un fondo di mutualità forzata, i cui costi sono a carico del mercato, per sostenere eventuali risarcimenti di entità superiore a quella prevista dalla contrattualistica adottata. Le compagnie di assicurazione operanti nel territorio nazionale sono tenute a predisporre una propria proposta per l’assicurazione per la RCT sanitaria, secondo i parametri e le norme contenuti nel decreto.
  • 19. MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 19 5. Il decreto di cui al comma 3 prevede, altresì, la possibilità che le regioni, in via sperimentale, siano autorizzate utilizzare forme di autoassicurazione delle aziende sanitarie pubbliche operanti nel territorio regionale, con garanzia assicurativa di tutela catastrofale. Lo stesso decreto disciplina, inoltre, i casi di trasferimento del rischio nell’ipotesi di subentro contrattuale di un’altra compagnia di assicurazione.
  • 20. 16 ottobre 2013 Esame e rinvio 22 ottobre 2013 Seguito dell'esame e rinvio 24 ottobre 2013 Seguito dell'esame e rinvio 6 novembre 2013 Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge n. 1581 Vargiu 10 dicembre 2013 Seguito dell'esame e rinvio 8 gennaio 2014 Seguito dell'esame e rinvio 5 febbraio 2014 Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 1902 MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 20
  • 21.  nei suoi 13 articoli Art. 4. (Responsabilità penale dell’esercente la professione medica o sanitaria) 2. Dopo l’articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 590-ter. - (Morte o lesioni come conseguenze di condotta colposa in ambito medico e sanitario). – L’esercente la professione medica o sanitaria … è punibile solo in caso di colpa o dolo. Ai sensi del presente articolo, la colpa sussiste quando l’azione o l’omissione dell’esercente la professione medica o sanitaria, inosservante delle buone pratiche e delle regole dell’arte, crei un rischio irragionevole ed inescusabile per la salute del paziente, concretizzatosi nell’e-vento». MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 21
  • 22. Art. 5. (Responsabilità civile del medico e dell’esercente una professione sanitaria) l’esercente la professione medica o sanitaria …è tenuto al risarcimento se il fatto lesivo è conseguenza di colpa grave o dolo. Costituiscono colpa grave: a) l’errore determinato da inescusabile negligenza dell’operatore; b) l’imprudente inosservanza delle regole dell’arte, dei regolamenti e delle leggi dalla quale sia derivato un rischio irragionevole ed inescusabile per la salute psico-fisica del paziente, che ne sia rimasta menomata; c) l’esecuzione di atti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitavi caratterizzati da grave imperizia e dai quali sia derivata una lesione al paziente. MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 22
  • 23. Art. 10. (Tutela obbligatoria per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera delle strutture sanitarie) 1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è fatto obbligo a ciascuna azienda sanitaria o ente o presidio del SSN, a ciascuna struttura o ente privato operante in regime di convenzione con il SSN e a ciascuna struttura privata che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie e sociosanitarie, di prevedere una tutela obbligatoria per responsabilità civile a) copertura assicurativa b) fondo di garanzia, su base regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 23
  • 24. Art. 10. … 3. La stipula e la vigenza della polizza assicurativa sono condizioni per l’autorizzazione, l’accreditamento e la convenzione di enti o strutture private. 4. L’assicuratore non può opporre al terzo eccezioni di carattere contrattuale, tranne che si tratti di mancato versamento del premio; in tale ipotesi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1901 del codice civile. Art. 11. (Contenuto della garanzia assicurativa delle strutture sanitarie) MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 24
  • 25. Iter 2ª Commissione permanente (Igiene e sanita') 16 dicembre 2013: assegnato (non ancora iniziato l'esame) MarioVatta - I DDL in materia di Responsabilità Sanitaria-7 Marzo 2014 25