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             RITARDI DI PAGAMENTO
               DA PARTE DELLA PA


7 febbraio 2012           a cura di Renato Brunetta
Indice
2

   Executive summary                                     Cassa depositi e prestiti:
   Direttiva 2011/7/UE in pillole                            La proposta del deputato Pdl Raffaello
   Il recepimento della Direttiva                             Vignali
   Direttiva 2011/7/UE in dettaglio. Tre                     La proposta del Ministro Corrado Passera
    profili rilevanti:                                        Considerazioni
       Previsione di un limite massimo alla facoltà      La Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
        di estensione del termine di pagamento             (KfW):
       Aumento del tasso degli interessi moratori            cenni storici
       Applicabilità della nuova direttiva al                il ruolo svolto
        settore dei lavori pubblici                       Quel debito che la Germania nasconde
   Art. 13 della Legge di Stabilità                      Il trucco? Esa95
   Art. 35 del Decreto sulle liberalizzazioni
   La Camera approva l’emendamento alla
    legge Comunitaria
   L’emendamento all’art. 14
Executive Summary (1/4)
3



       Negli ultimi anni il fenomeno dei ritardi di pagamento da parte della
        Pubblica Amministrazione ha raggiunto dimensioni significative,
        alimentando un dibattito serrato a livello nazionale e internazionale
        sui possibili effetti prodotti sul sistema economico.
       Le criticità legate ai pagamenti riguardano in particolare due aspetti:
           le tempistiche previste dai contratti, eccessivamente lunghe;
           il non rispetto delle scadenze previste contrattualmente.
       Passi in avanti da parte della Comunità internazionale e dello stesso
        governo uscente Berlusconi sono stati fatti.
Executive Summary (2/4)
4


       In primis, il governo Berlusconi ha introdotto nella Legge di Stabilità
        l’art.13 che prevede l’obbligo di certificazione dei debiti da parte
        dell’ente locale, e altre disposizioni in materia.
       In secondo luogo, l’Unione europea ha approvato una nuova Direttiva
        (2011/7/UE) che disciplina i pagamenti nelle transazioni commerciali
        tra imprese, e quelli tra pubbliche amministrazioni e imprese.
       Il Governo Monti era atteso a dare risposte concrete sul recepimento
        della Direttiva Comunitaria che obbligherebbe tutti (Stato e imprese) a
        pagamenti puntuali.
       In tal senso il 2 febbraio è stato approvato alla Camera
        l’emendamento all’art.14 della legge Comunitaria sui pagamenti nella
        pubblica amministrazione alle imprese.
Executive Summary (3/4)
5


   Tale emendamento delega il governo ad adottare entro sei mesi uno o più
    decreti legislativi volti a recepire la direttiva comunitaria (2011/7/UE)
    relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
    commerciali.
   Inoltre, nel Decreto sulle liberalizzazioni firmato il 24 gennaio dal
    Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è stata introdotta una
    novità in materia, contenuta nell’art. 35 sulle «Misure per la tempestività
    dei pagamenti, per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni
    statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica».
   Tale articolo prevede 3 diverse forme per finanziare i crediti vantati
    dalle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione (cifra che ad
    oggi oscilla intorno ai 40 miliardi), per un totale di 5,7 miliardi di euro.
Executive Summary (4/4)
6



       Inoltre, sono state analizzate possibili proposte di finanziamento del
        credito della Pa, come quelle sulla Cassa depositi e prestiti, e
        verificato l’eventualità di possibili attuazioni o agevolazioni, con
        riferimento specifico al caso tedesco.
       La Germania, utilizzando con furbizia un cavillo di Maastricht (Esa95)
        riesce a non far conteggiare nel debito pubblico la passività della
        KfW.
       Forse l’Italia potrebbe diventare più scaltra, o semplicemente la
        Germania potrebbe valutare il proprio debito effettivo senza
        puntare il dito sui suoi partner.
Direttiva 2011/7/UE in pillole (1/3)
7



       La direttiva 2011/7/UE intende migliorare il quadro attuale a vantaggio
        soprattutto delle Pmi, meno attrezzate a far fronte ai ritardi di pagamento
        dei loro clienti, specialmente in periodi di recessione.

       La nuova direttiva prevede una disciplina differenziata:

           per i pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese

           per quelli tra pubbliche amministrazioni e imprese
Direttiva 2011/7/UE in pillole (2/3)
8


       La direttiva nelle transazioni commerciali tra imprese precisa che è auspicabile
        che i termini di pagamento pattuiti contrattualmente tra le imprese non
        superino generalmente 60 giorni e che eventuali termini più lunghi pattuiti non
        risultino gravemente iniqui per il creditore

       Nelle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni si prevede invece
        una vera e propria armonizzazione a livello europeo dei termini di pagamento
        e l’introduzione di un termine massimo di 60 giorni di calendario vincolante
        per i contratti con le pubbliche amministrazioni degli Stati membri (art. 4,
        comma 6), oltre il quale maturano gli interessi a favore delle imprese. In
        assenza di una previsione contrattuale, il termine di pagamento è invece di 30
        giorni (art. 4, comma 3)
Direttiva 2011/7/UE in pillole (3/3)
9


       Per quel che concerne gli Interessi di mora e interessi legali di mora, le
        imprese restano libere di determinare contrattualmente la misura degli
        interessi di mora nelle loro transazioni commerciali
       Come la precedente, la nuova direttiva prevede che all’interno dell’UE i
        creditori possano far valere la clausola di riserva di proprietà da essi pattuita
        contrattualmente prima della consegna dei beni, purché la stessa sia valida ai
        sensi delle disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale
        privato (art. 9)
       Inoltre, ogni Stato membro deve assicurare una procedura nazionale accelerata
        che permetta al creditore di ottenere un titolo esecutivo di norma entro 90
        giorni dalla presentazione del ricorso o della domanda, qualora non siano
        contestati il credito o gli aspetti procedurali (art. 10).
Il recepimento della Direttiva
10



        Il recepimento nazionale della direttiva dovrà avvenire entro il 16 marzo
         2013, anche se gli Stati membri possono decidere di applicarla ai contratti
         conclusi prima del 16 marzo 2013 (art. 12, comma 4)

        A tal proposito il 2 febbraio la Camera ha approvato la delega al
         Governo per recepire la direttiva Comunitaria, che avrà sei mesi di tempo
         per emanare uno o più decreti legislativi a partire dall'entrata in vigore del
         disegno di legge UE.
Direttiva 2011/7/UE in dettaglio:
                       tre profili rilevanti
11


        La direttiva 2011/7/UE in materia di contrasto ai ritardati pagamenti al
         momento della sua entrata in vigore abrogherà e sostituirà la direttiva
         2000/35/CE, riproponendo gran parte delle disposizioni già a suo tempo
         introdotte da quest’ultima, e affiancando ad esse nuove prescrizioni

        Per quanto concerne i pagamenti della Pubblica Amministrazione si segnalano di
         seguito tre profili di rilevante novità:

         1.   Previsione di un limite massimo alla facoltà di estensione del termine di
              pagamento

         2.   Aumento del tasso degli interessi moratori

         3.   Applicabilità della nuova direttiva al settore dei lavori pubblici
1. Previsione di un limite massimo alla facoltà di
              estensione del termine di pagamento (1/2)
12


        Art. 4 della direttiva afferente a: “Transazioni fra imprese e pubbliche
         amministrazioni”

        La disposizione fissa in trenta giorni naturali e consecutivi il termine di
         pagamento dei crediti della P.A.

        Tuttavia, mentre la direttiva 2000/35/CE consentiva la deroga pattizia del
         termine di pagamento ammettendo, in astratto, la possibilità di qualunque
         dilazione, con l’unico limite – da valutare caso per caso – di un accordo che risulti
         “gravemente iniquo per il creditore”, l’art. 4, comma 6, della nuova direttiva
         impone agli Stati membri di assicurare che “il periodo di pagamento stabilito nel
         contratto non superi il termine di trenta giorni, se non diversamente concordato
         espressamente nel contratto e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla
         natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, e non superi
         comunque sessanta giorni di calendario”.
1. Previsione di un limite massimo alla facoltà di
              estensione del termine di pagamento (2/2)
13


        La facoltativa estensione del termine di pagamento sino a 60 gg è limitata a due
         sole tipologie di enti pubblici

            qualsiasi amministrazione pubblica che svolga attività economiche di natura
             industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato e che sia
             soggetta, come impresa pubblica, ai requisiti di trasparenza

            enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e siano stati debitamente
             riconosciuti a tal fine (cfr. art. 4, comma 4).
2. Aumento del tasso degli interessi
                      moratori (1/2)
14



        Ad ulteriore rafforzamento della tutela del creditore, la nuova direttiva
         aumenterà di un punto percentuale il saggio degli interessi moratori da
         riconoscere in suo favore in caso di ritardato pagamento

        L’art. 2 della nuova direttiva definisce gli "interessi legali di mora" come
         “interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento
         maggiorato di almeno otto punti percentuali”
2. Aumento del tasso degli interessi
                          moratori (2/2)
15


        Tasso di riferimento:

            per gli Stati membri la cui moneta è l'euro:

                il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più
                 recenti operazioni di rifinanziamento principali;

                il tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso
                 variabile per le più recenti operazioni di rifinanziamento principali della
                 Banca centrale europea;

            per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il tasso equivalente fissato
             dalle rispettive banche centrali”
3. Applicabilità della nuova direttiva al
               settore dei lavori pubblici (1/2)
16



        Importante novità apportata dalla direttiva: si tratta di un’estensione
         all’ambito dei lavori pubblici dell’operatività della direttiva sui ritardati
         pagamenti in base al quale: “La fornitura di merci e la prestazione di servizi
         dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche
         includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i
         lavori di ingegneria civile”

        Si tratterebbe di un’innovazione di non poco momento, atteso che la vigente
         disciplina dei ritardati pagamenti nei lavori pubblici è certamente meno
         favorevole per l’appaltatore di quella operante nei settori dei servizi e delle
         forniture
3. Applicabilità della nuova direttiva al
               settore dei lavori pubblici (2/2)
17



        Ne deriverebbe, pertanto, l’equiparazione delle tutele normative approntate
         in favore del creditore della P.A., e l’auspicabile superamento di quel “doppio
         binario” che aveva caratterizzato la disciplina dei ritardati pagamenti per i
         diversi settori della contrattualistica pubblica
Art. 13 della Legge di Stabilità (1/2)
18


    Nella Legge di stabilità licenziata dal governo Berlusconi, all’Art.13 è stata
     introdotta una norma che prevede l’obbligo di certificazione dei debiti da parte
     dell’ente locale, una pratica che prima era lasciata al potere discrezionale
     dell’ente stesso.
    Tale procedura dovrebbe permettere alle aziende di poter scontare il debito in
     banca con maggiore facilità. Misura questa accolta positivamente dal mondo
     delle imprese.
    Bisogna specificare che questo articolo dà la possibilità alle pubbliche
     amministrazioni, di certificare il credito certo, liquido ed esigibile ma solo per le
     regioni con i conti in ordine, in quanto la strada della certificazione è preclusa
     nelle regioni che hanno un piano di rientro dal debito.
    Inoltre viene rivista l’attuale disciplina delle cessioni di crediti pro soluto da
     parte dei fornitori della Pa, contenuta nell’art. 9, D.L. 29.11.2008, n. 185.
Art. 13 della Legge di Stabilità (2/2)
19

    La cessione, in particolare, è resa possibile solo per i crediti per somministrazioni,
     forniture ed appalti con Regioni ed enti locali, e non più con il Servizio sanitario
     nazionale.
    Le Amministrazioni interessate certificano entro 60 giorni (e non più 20)
     dall’istanza del creditore la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito.
     Scaduto tale termine, il creditore può comunque proporre una nuova istanza alla
     Ragioneria dello Stato che, se necessario, nomina un commissario ad acta.
    La normativa così delineata pone la condizione del rispetto del patto di stabilità
     interno. La cessione dei crediti non è possibile, a pena di nullità, con riferimento
     agli enti locali commissariati e alle Regioni sottoposte a piani di rientro dai
     deficit sanitari.
    La certificazione obbligatoria, quindi, potrebbe essere un piccolo passo nella
     direzione giusta
Art. 35 del Decreto sulle liberalizzazioni
20




        Una delle principali novità contenute nel Decreto sulle liberalizzazioni
         firmato il 24 gennaio dal Presidente della Repubblica, Giorgio
         Napolitano, risiede nell’art.35 sulle «Misure per la tempestività dei
         pagamenti, per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni
         statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica».
        Tale articolo prevede 3 diverse forme per finanziare i crediti vantati
         dalle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione (cifra che
         ad oggi oscilla intorno ai 40 miliardi), per un totale di 5,7 miliardi di
         euro.
Art. 35 del Decreto sulle liberalizzazioni
21


        Quindi la cifra complessiva stanziata di 5,7 miliardi, è stata suddivisa in:
            2,7 miliardi messi a disposizione riutilizzando i fondi speciali derivanti
             dai residui passivi;
            1 miliardo per estinguere i crediti relativi ai consumi intermedi:
                Cifra recuperata riallocando alcune poste contabili.
            2 miliardi:
                i crediti maturati dai fornitori al 31 dicembre 2011, su richiesta dei
                 creditori, potranno essere estinti mediante assegnazione di titoli di
                 Stato nel limite massimo di 2 miliardi e l'assegnazione di tali
                 obbligazioni statali non sarà computata nei limiti delle emissioni
                 nette dei titoli di Stato indicata nella legge di bilancio.
La Camera approva l’emendamento alla
          legge Comunitaria
22


        Giovedì 2 febbraio la Camera ha approvato la nuova formulazione
         dell'articolo 14 della Legge Comunitaria 2011 sui pagamenti nella
         pubblica amministrazione alle imprese.
        L’ok della Camera al testo che riformula l’articolo 14 comporta una
         delega al Governo per recepire la direttiva Comunitaria, che si traduce
         nel dovere di emanare uno o più decreti legislativi entro sei mesi
         dall’entrata in vigore del disegno di legge UE.
        I decreti legge sono di conseguenza emanati secondo quanto previsto
         dalla legge di contabilità del 2009: vale a dire, potranno essere
         promulgati solo qualora siano già «entrati in vigore provvedimenti
         legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».
L’emendamento all’art. 14
23




              «Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
     dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del
     Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari
     europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più
     decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2011/7/UE
     del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,
     relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni
     commerciali (…)»
Cassa depositi e prestiti: la proposta
          del deputato Pdl Raffaello Vignali
24



        Il deputato Pdl Vignali, autore dello Statuto delle aziende, ha affermato in una
         recente intervista: “la Cassa depositi e prestiti potrebbe smaltire i debiti
         arretrati”.

        La sua proposta prevede l’autorizzazione della Cassa depositi e prestiti a
         smaltire il debito arretrato, chiedendo agli imprenditori uno sconto del 6-7%,
         pari al costo dell’operazione finanziaria, fissando una data. A partire da
         quella gli enti pubblici si devono impegnare a pagare in tempo.
Cassa depositi e prestiti: la proposta
            del Ministro Corrado Passera
25



        Per risolvere il problema dei ritardi nei pagamenti alle imprese alcune
         proposte sono state presentate anche dal Ministro Corrado Passera :

         1.   Collaborazione di banche e Cdp.

         2.   Pagamento dei crediti in Bot: cedere i titoli di Stato alle imprese,
              ripagandole in questo modo con Btp, Bot, Cct, che potrebbero essere
              utilizzati attraverso riscossione nelle banche o con la diretta cessione ai
              fornitori. I tecnici sostengono però che si corre il rischio di sopraelevare la
              montagna del debito pubblico italiano.
Cassa depositi e prestiti:
                        considerazioni (1/3)
26



        Le proposte riportate circolano negli ambienti politici ed economici da tempo.

        I tecnici sostengono che se la Cassa depositi e prestiti si prendesse l’onore di
         finanziare i crediti della Pa ci sarebbero effetti negativi sul rapporto
         debito/Pil italiano nel breve periodo, essendo il debito della Cassa Depositi e
         Prestiti coperto al 100% da garanzia pubblica, e conteggiato quindi nel
         debito pubblico italiano.

        Bisogna sottolineare inoltre che la presunta esposizione debitoria della P.A.,
         calcolata sulla base della stima effettuata dalla Banca d’Italia nel suo Report
         annuale del 2010, ammonterebbe a circa 40 miliardi di euro.
Cassa depositi e prestiti:
                        considerazioni (2/3)
27



        La Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDDPP) è un ente pubblico finanziario
         controllato al 70% del capitale sociale dal Ministero dell'Economia e delle
         Finanze, e al 30% da diverse fondazioni, soprattutto bancarie.

        La Cdp emette anno dopo anno obbligazioni che godono della garanzia
         statale e sono collocate dalle Poste sotto forma di buoni e di libretti. Mal
         contati sono 300 miliardi, 2/3 reinvestiti in titoli di Stato e un terzo in mutui
         agli enti locali.

        La Cdp emette anche obbligazioni non garantite per una ventina di miliardi
         destinate alle iniziative per le imprese, e detiene partecipazioni rilevanti.

        Il suo debito è per tutta la parte coperta da garanzia pubblica, conteggiato
         nel debito pubblico.
Cassa depositi e prestiti:
                     considerazioni (3/3)
28




        Come fare quindi a far sì che la Cassa depositi e prestiti finanzi
         i debiti della Pa senza per questo andare ad intaccare il debito
         pubblico italiano?
        Vediamo il caso tedesco!
La Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW):
               cenni storici
29


    La Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, ossia la banca di ricostruzione tedesca, è
     uno dei meccanismi più efficienti dell’economia tedesca.
    La sua mission sta nel sostegno dello sviluppo a lungo termine dell’economia
     reale.
    La KfW nacque insieme al Piano Marshall per la ricostruzione delle economie
     europee dopo la II Guerra Mondiale. Gli USA non richiesero che i crediti concessi
     fossero ripagati in dollari ma in moneta nazionale, versando i pagamenti in un
     conto speciale detto “fondo di controvalore” presso le banche centrali.
    Alcuni stati come la Gran Bretagna lo utilizzarono per ridurre il debito dello
     Stato; la Germania invece ottenne che il fondo potesse essere utilizzato per il
     finanziamento della KfW.
    Quindi oltre al sostegno pubblico iniziale la KfW sviluppò il meccanismo di
     autofinanziamento, sempre mirato agli investimenti di lungo periodo nella
     ricostruzione e nella modernizzazione dell’economia reale
La Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW):
              il ruolo svolto
30

        Ha attività per oltre 400 miliardi di euro
        Ha una struttura di 12.800 operatori suddivisa in importanti settori strategici
        Ha una banca per gli investimenti nelle Pmi e negli enti locali che nel 2009
         ha svolto attività per 24 miliardi di euro
        Opera attraverso la Ipex Bank con investimenti a medio e lungo termine in
         progetti internazionali e in finanziamenti all’export per 60 miliardi di euro
        Ha creato inoltre una banca per lo sviluppo al fine di sostenere progetti e
         infrastrutture nei paesi emergenti
        Affianca le industrie tedesche sui mercati internazionali non solo come
         centrale di credito ma anche come garante di fatto degli accordi e come
         procacciatrice di scommesse
        Omette obbligazioni che hanno la garanzia dello stato tedesco e può
         operare sui mercati aperti
Quel debito che la Germania nasconde
                      (1/2)
31


        La cancelliera Angela Merkel ci ha paragonati alla Grecia, ma una cosa è
         certa: l’Italia non ha mai mentito sui suoi conti pubblici come ha fatto Atene.

        Anche perché, rispetto al debito pubblico, il governo di Berlino si avvale, ormai
         da più di 16 anni, di antiche furbizie, non includendo nel suo debito pubblico le
         passività del KfW, posseduto all’80% dallo stato e per il restante 20% dai
         Lander.

        Stiamo parlando di circa 428 miliardi di euro interamente garantiti dalla
         Repubblica federale.

        La KfW fa mutui ad enti locali, a piccole e medie imprese; detiene
         partecipazioni in Deutsche Post e Deutsche Telekom. E’ vigilata dai Ministeri
         delle Finanze e dell’Industria, ma non dalla Bundesbank.
Quel debito che la Germania nasconde
                      (2/2)
32



        Grazie alla sua partecipazione statale, la KfW, secondo Moody’s, Standard &
         Poor’s e Fitch, gode dello stesso rating riconosciuto alla Repubblica federale
         tedesca, quindi la tanto agognata “tripla A”. Le sue obbligazioni, quindi, sono
         uguali ai bund, ma, a differenza dei bund, non rientrano magicamente nel
         conto del debito pubblico.

        Non tutti forse sanno che il Trattato di Maastricht prevede che anche le
         passività di tali enti vengano inserite nel conto del debito pubblico di ogni
         stato, e se così fosse il debito pubblico tedesco salirebbe da 2.076 miliardi di
         euro, a 2.504 miliardi di euro, e la sua incidenza sul prodotto interno lordo
         2011 salirebbe dall’80,7% al 97,4%. L’over 100% sarebbe a un passo!

        Come si nasconde il 17% di debito pubblico? La risposta è Esa95.
Il trucco? Esa95
33

    L’ Esa95: è il manuale che esclude dal debito pubblico, a integrazione dei criteri
     di Maastricht, le società pubbliche che si finanziano con pubbliche garanzie ma
     che coprono il 50,1% dei propri costi con ricavi di mercato e non con versamenti
     pubblici, tasse e contributi.
    La conclusione è:
        o la Germania ricalcola il suo debito come si deve perché l’Eurozona sotto
         attacco non accetta più furbizie da parte di nessuno, ancorché legalizzate a
         forza;
        oppure l’Italia deconsolida dal suo debito pubblico quei cento miliardi (1/3
         dei 300 miliardi annui), o giù di lì che la Cdp usa per gli enti locali dato che
         questi la scelgono su un mercato bancario liberalizzato.

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  • 1. 34 i dossier www.freefoundation.com RITARDI DI PAGAMENTO DA PARTE DELLA PA 7 febbraio 2012 a cura di Renato Brunetta
  • 2. Indice 2  Executive summary  Cassa depositi e prestiti:  Direttiva 2011/7/UE in pillole  La proposta del deputato Pdl Raffaello  Il recepimento della Direttiva Vignali  Direttiva 2011/7/UE in dettaglio. Tre  La proposta del Ministro Corrado Passera profili rilevanti:  Considerazioni  Previsione di un limite massimo alla facoltà  La Kreditanstalt fuer Wiederaufbau di estensione del termine di pagamento (KfW):  Aumento del tasso degli interessi moratori  cenni storici  Applicabilità della nuova direttiva al  il ruolo svolto settore dei lavori pubblici  Quel debito che la Germania nasconde  Art. 13 della Legge di Stabilità  Il trucco? Esa95  Art. 35 del Decreto sulle liberalizzazioni  La Camera approva l’emendamento alla legge Comunitaria  L’emendamento all’art. 14
  • 3. Executive Summary (1/4) 3  Negli ultimi anni il fenomeno dei ritardi di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione ha raggiunto dimensioni significative, alimentando un dibattito serrato a livello nazionale e internazionale sui possibili effetti prodotti sul sistema economico.  Le criticità legate ai pagamenti riguardano in particolare due aspetti:  le tempistiche previste dai contratti, eccessivamente lunghe;  il non rispetto delle scadenze previste contrattualmente.  Passi in avanti da parte della Comunità internazionale e dello stesso governo uscente Berlusconi sono stati fatti.
  • 4. Executive Summary (2/4) 4  In primis, il governo Berlusconi ha introdotto nella Legge di Stabilità l’art.13 che prevede l’obbligo di certificazione dei debiti da parte dell’ente locale, e altre disposizioni in materia.  In secondo luogo, l’Unione europea ha approvato una nuova Direttiva (2011/7/UE) che disciplina i pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese, e quelli tra pubbliche amministrazioni e imprese.  Il Governo Monti era atteso a dare risposte concrete sul recepimento della Direttiva Comunitaria che obbligherebbe tutti (Stato e imprese) a pagamenti puntuali.  In tal senso il 2 febbraio è stato approvato alla Camera l’emendamento all’art.14 della legge Comunitaria sui pagamenti nella pubblica amministrazione alle imprese.
  • 5. Executive Summary (3/4) 5  Tale emendamento delega il governo ad adottare entro sei mesi uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva comunitaria (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.  Inoltre, nel Decreto sulle liberalizzazioni firmato il 24 gennaio dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è stata introdotta una novità in materia, contenuta nell’art. 35 sulle «Misure per la tempestività dei pagamenti, per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica».  Tale articolo prevede 3 diverse forme per finanziare i crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione (cifra che ad oggi oscilla intorno ai 40 miliardi), per un totale di 5,7 miliardi di euro.
  • 6. Executive Summary (4/4) 6  Inoltre, sono state analizzate possibili proposte di finanziamento del credito della Pa, come quelle sulla Cassa depositi e prestiti, e verificato l’eventualità di possibili attuazioni o agevolazioni, con riferimento specifico al caso tedesco.  La Germania, utilizzando con furbizia un cavillo di Maastricht (Esa95) riesce a non far conteggiare nel debito pubblico la passività della KfW.  Forse l’Italia potrebbe diventare più scaltra, o semplicemente la Germania potrebbe valutare il proprio debito effettivo senza puntare il dito sui suoi partner.
  • 7. Direttiva 2011/7/UE in pillole (1/3) 7  La direttiva 2011/7/UE intende migliorare il quadro attuale a vantaggio soprattutto delle Pmi, meno attrezzate a far fronte ai ritardi di pagamento dei loro clienti, specialmente in periodi di recessione.  La nuova direttiva prevede una disciplina differenziata:  per i pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese  per quelli tra pubbliche amministrazioni e imprese
  • 8. Direttiva 2011/7/UE in pillole (2/3) 8  La direttiva nelle transazioni commerciali tra imprese precisa che è auspicabile che i termini di pagamento pattuiti contrattualmente tra le imprese non superino generalmente 60 giorni e che eventuali termini più lunghi pattuiti non risultino gravemente iniqui per il creditore  Nelle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni si prevede invece una vera e propria armonizzazione a livello europeo dei termini di pagamento e l’introduzione di un termine massimo di 60 giorni di calendario vincolante per i contratti con le pubbliche amministrazioni degli Stati membri (art. 4, comma 6), oltre il quale maturano gli interessi a favore delle imprese. In assenza di una previsione contrattuale, il termine di pagamento è invece di 30 giorni (art. 4, comma 3)
  • 9. Direttiva 2011/7/UE in pillole (3/3) 9  Per quel che concerne gli Interessi di mora e interessi legali di mora, le imprese restano libere di determinare contrattualmente la misura degli interessi di mora nelle loro transazioni commerciali  Come la precedente, la nuova direttiva prevede che all’interno dell’UE i creditori possano far valere la clausola di riserva di proprietà da essi pattuita contrattualmente prima della consegna dei beni, purché la stessa sia valida ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato (art. 9)  Inoltre, ogni Stato membro deve assicurare una procedura nazionale accelerata che permetta al creditore di ottenere un titolo esecutivo di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso o della domanda, qualora non siano contestati il credito o gli aspetti procedurali (art. 10).
  • 10. Il recepimento della Direttiva 10  Il recepimento nazionale della direttiva dovrà avvenire entro il 16 marzo 2013, anche se gli Stati membri possono decidere di applicarla ai contratti conclusi prima del 16 marzo 2013 (art. 12, comma 4)  A tal proposito il 2 febbraio la Camera ha approvato la delega al Governo per recepire la direttiva Comunitaria, che avrà sei mesi di tempo per emanare uno o più decreti legislativi a partire dall'entrata in vigore del disegno di legge UE.
  • 11. Direttiva 2011/7/UE in dettaglio: tre profili rilevanti 11  La direttiva 2011/7/UE in materia di contrasto ai ritardati pagamenti al momento della sua entrata in vigore abrogherà e sostituirà la direttiva 2000/35/CE, riproponendo gran parte delle disposizioni già a suo tempo introdotte da quest’ultima, e affiancando ad esse nuove prescrizioni  Per quanto concerne i pagamenti della Pubblica Amministrazione si segnalano di seguito tre profili di rilevante novità: 1. Previsione di un limite massimo alla facoltà di estensione del termine di pagamento 2. Aumento del tasso degli interessi moratori 3. Applicabilità della nuova direttiva al settore dei lavori pubblici
  • 12. 1. Previsione di un limite massimo alla facoltà di estensione del termine di pagamento (1/2) 12  Art. 4 della direttiva afferente a: “Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni”  La disposizione fissa in trenta giorni naturali e consecutivi il termine di pagamento dei crediti della P.A.  Tuttavia, mentre la direttiva 2000/35/CE consentiva la deroga pattizia del termine di pagamento ammettendo, in astratto, la possibilità di qualunque dilazione, con l’unico limite – da valutare caso per caso – di un accordo che risulti “gravemente iniquo per il creditore”, l’art. 4, comma 6, della nuova direttiva impone agli Stati membri di assicurare che “il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi il termine di trenta giorni, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, e non superi comunque sessanta giorni di calendario”.
  • 13. 1. Previsione di un limite massimo alla facoltà di estensione del termine di pagamento (2/2) 13  La facoltativa estensione del termine di pagamento sino a 60 gg è limitata a due sole tipologie di enti pubblici  qualsiasi amministrazione pubblica che svolga attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato e che sia soggetta, come impresa pubblica, ai requisiti di trasparenza  enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e siano stati debitamente riconosciuti a tal fine (cfr. art. 4, comma 4).
  • 14. 2. Aumento del tasso degli interessi moratori (1/2) 14  Ad ulteriore rafforzamento della tutela del creditore, la nuova direttiva aumenterà di un punto percentuale il saggio degli interessi moratori da riconoscere in suo favore in caso di ritardato pagamento  L’art. 2 della nuova direttiva definisce gli "interessi legali di mora" come “interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali”
  • 15. 2. Aumento del tasso degli interessi moratori (2/2) 15  Tasso di riferimento:  per gli Stati membri la cui moneta è l'euro:  il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;  il tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per le più recenti operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea;  per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il tasso equivalente fissato dalle rispettive banche centrali”
  • 16. 3. Applicabilità della nuova direttiva al settore dei lavori pubblici (1/2) 16  Importante novità apportata dalla direttiva: si tratta di un’estensione all’ambito dei lavori pubblici dell’operatività della direttiva sui ritardati pagamenti in base al quale: “La fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile”  Si tratterebbe di un’innovazione di non poco momento, atteso che la vigente disciplina dei ritardati pagamenti nei lavori pubblici è certamente meno favorevole per l’appaltatore di quella operante nei settori dei servizi e delle forniture
  • 17. 3. Applicabilità della nuova direttiva al settore dei lavori pubblici (2/2) 17  Ne deriverebbe, pertanto, l’equiparazione delle tutele normative approntate in favore del creditore della P.A., e l’auspicabile superamento di quel “doppio binario” che aveva caratterizzato la disciplina dei ritardati pagamenti per i diversi settori della contrattualistica pubblica
  • 18. Art. 13 della Legge di Stabilità (1/2) 18  Nella Legge di stabilità licenziata dal governo Berlusconi, all’Art.13 è stata introdotta una norma che prevede l’obbligo di certificazione dei debiti da parte dell’ente locale, una pratica che prima era lasciata al potere discrezionale dell’ente stesso.  Tale procedura dovrebbe permettere alle aziende di poter scontare il debito in banca con maggiore facilità. Misura questa accolta positivamente dal mondo delle imprese.  Bisogna specificare che questo articolo dà la possibilità alle pubbliche amministrazioni, di certificare il credito certo, liquido ed esigibile ma solo per le regioni con i conti in ordine, in quanto la strada della certificazione è preclusa nelle regioni che hanno un piano di rientro dal debito.  Inoltre viene rivista l’attuale disciplina delle cessioni di crediti pro soluto da parte dei fornitori della Pa, contenuta nell’art. 9, D.L. 29.11.2008, n. 185.
  • 19. Art. 13 della Legge di Stabilità (2/2) 19  La cessione, in particolare, è resa possibile solo per i crediti per somministrazioni, forniture ed appalti con Regioni ed enti locali, e non più con il Servizio sanitario nazionale.  Le Amministrazioni interessate certificano entro 60 giorni (e non più 20) dall’istanza del creditore la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito. Scaduto tale termine, il creditore può comunque proporre una nuova istanza alla Ragioneria dello Stato che, se necessario, nomina un commissario ad acta.  La normativa così delineata pone la condizione del rispetto del patto di stabilità interno. La cessione dei crediti non è possibile, a pena di nullità, con riferimento agli enti locali commissariati e alle Regioni sottoposte a piani di rientro dai deficit sanitari.  La certificazione obbligatoria, quindi, potrebbe essere un piccolo passo nella direzione giusta
  • 20. Art. 35 del Decreto sulle liberalizzazioni 20  Una delle principali novità contenute nel Decreto sulle liberalizzazioni firmato il 24 gennaio dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, risiede nell’art.35 sulle «Misure per la tempestività dei pagamenti, per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica».  Tale articolo prevede 3 diverse forme per finanziare i crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione (cifra che ad oggi oscilla intorno ai 40 miliardi), per un totale di 5,7 miliardi di euro.
  • 21. Art. 35 del Decreto sulle liberalizzazioni 21  Quindi la cifra complessiva stanziata di 5,7 miliardi, è stata suddivisa in:  2,7 miliardi messi a disposizione riutilizzando i fondi speciali derivanti dai residui passivi;  1 miliardo per estinguere i crediti relativi ai consumi intermedi:  Cifra recuperata riallocando alcune poste contabili.  2 miliardi:  i crediti maturati dai fornitori al 31 dicembre 2011, su richiesta dei creditori, potranno essere estinti mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2 miliardi e l'assegnazione di tali obbligazioni statali non sarà computata nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicata nella legge di bilancio.
  • 22. La Camera approva l’emendamento alla legge Comunitaria 22  Giovedì 2 febbraio la Camera ha approvato la nuova formulazione dell'articolo 14 della Legge Comunitaria 2011 sui pagamenti nella pubblica amministrazione alle imprese.  L’ok della Camera al testo che riformula l’articolo 14 comporta una delega al Governo per recepire la direttiva Comunitaria, che si traduce nel dovere di emanare uno o più decreti legislativi entro sei mesi dall’entrata in vigore del disegno di legge UE.  I decreti legge sono di conseguenza emanati secondo quanto previsto dalla legge di contabilità del 2009: vale a dire, potranno essere promulgati solo qualora siano già «entrati in vigore provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».
  • 23. L’emendamento all’art. 14 23 «Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (…)»
  • 24. Cassa depositi e prestiti: la proposta del deputato Pdl Raffaello Vignali 24  Il deputato Pdl Vignali, autore dello Statuto delle aziende, ha affermato in una recente intervista: “la Cassa depositi e prestiti potrebbe smaltire i debiti arretrati”.  La sua proposta prevede l’autorizzazione della Cassa depositi e prestiti a smaltire il debito arretrato, chiedendo agli imprenditori uno sconto del 6-7%, pari al costo dell’operazione finanziaria, fissando una data. A partire da quella gli enti pubblici si devono impegnare a pagare in tempo.
  • 25. Cassa depositi e prestiti: la proposta del Ministro Corrado Passera 25  Per risolvere il problema dei ritardi nei pagamenti alle imprese alcune proposte sono state presentate anche dal Ministro Corrado Passera : 1. Collaborazione di banche e Cdp. 2. Pagamento dei crediti in Bot: cedere i titoli di Stato alle imprese, ripagandole in questo modo con Btp, Bot, Cct, che potrebbero essere utilizzati attraverso riscossione nelle banche o con la diretta cessione ai fornitori. I tecnici sostengono però che si corre il rischio di sopraelevare la montagna del debito pubblico italiano.
  • 26. Cassa depositi e prestiti: considerazioni (1/3) 26  Le proposte riportate circolano negli ambienti politici ed economici da tempo.  I tecnici sostengono che se la Cassa depositi e prestiti si prendesse l’onore di finanziare i crediti della Pa ci sarebbero effetti negativi sul rapporto debito/Pil italiano nel breve periodo, essendo il debito della Cassa Depositi e Prestiti coperto al 100% da garanzia pubblica, e conteggiato quindi nel debito pubblico italiano.  Bisogna sottolineare inoltre che la presunta esposizione debitoria della P.A., calcolata sulla base della stima effettuata dalla Banca d’Italia nel suo Report annuale del 2010, ammonterebbe a circa 40 miliardi di euro.
  • 27. Cassa depositi e prestiti: considerazioni (2/3) 27  La Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDDPP) è un ente pubblico finanziario controllato al 70% del capitale sociale dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e al 30% da diverse fondazioni, soprattutto bancarie.  La Cdp emette anno dopo anno obbligazioni che godono della garanzia statale e sono collocate dalle Poste sotto forma di buoni e di libretti. Mal contati sono 300 miliardi, 2/3 reinvestiti in titoli di Stato e un terzo in mutui agli enti locali.  La Cdp emette anche obbligazioni non garantite per una ventina di miliardi destinate alle iniziative per le imprese, e detiene partecipazioni rilevanti.  Il suo debito è per tutta la parte coperta da garanzia pubblica, conteggiato nel debito pubblico.
  • 28. Cassa depositi e prestiti: considerazioni (3/3) 28  Come fare quindi a far sì che la Cassa depositi e prestiti finanzi i debiti della Pa senza per questo andare ad intaccare il debito pubblico italiano?  Vediamo il caso tedesco!
  • 29. La Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW): cenni storici 29  La Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, ossia la banca di ricostruzione tedesca, è uno dei meccanismi più efficienti dell’economia tedesca.  La sua mission sta nel sostegno dello sviluppo a lungo termine dell’economia reale.  La KfW nacque insieme al Piano Marshall per la ricostruzione delle economie europee dopo la II Guerra Mondiale. Gli USA non richiesero che i crediti concessi fossero ripagati in dollari ma in moneta nazionale, versando i pagamenti in un conto speciale detto “fondo di controvalore” presso le banche centrali.  Alcuni stati come la Gran Bretagna lo utilizzarono per ridurre il debito dello Stato; la Germania invece ottenne che il fondo potesse essere utilizzato per il finanziamento della KfW.  Quindi oltre al sostegno pubblico iniziale la KfW sviluppò il meccanismo di autofinanziamento, sempre mirato agli investimenti di lungo periodo nella ricostruzione e nella modernizzazione dell’economia reale
  • 30. La Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW): il ruolo svolto 30  Ha attività per oltre 400 miliardi di euro  Ha una struttura di 12.800 operatori suddivisa in importanti settori strategici  Ha una banca per gli investimenti nelle Pmi e negli enti locali che nel 2009 ha svolto attività per 24 miliardi di euro  Opera attraverso la Ipex Bank con investimenti a medio e lungo termine in progetti internazionali e in finanziamenti all’export per 60 miliardi di euro  Ha creato inoltre una banca per lo sviluppo al fine di sostenere progetti e infrastrutture nei paesi emergenti  Affianca le industrie tedesche sui mercati internazionali non solo come centrale di credito ma anche come garante di fatto degli accordi e come procacciatrice di scommesse  Omette obbligazioni che hanno la garanzia dello stato tedesco e può operare sui mercati aperti
  • 31. Quel debito che la Germania nasconde (1/2) 31  La cancelliera Angela Merkel ci ha paragonati alla Grecia, ma una cosa è certa: l’Italia non ha mai mentito sui suoi conti pubblici come ha fatto Atene.  Anche perché, rispetto al debito pubblico, il governo di Berlino si avvale, ormai da più di 16 anni, di antiche furbizie, non includendo nel suo debito pubblico le passività del KfW, posseduto all’80% dallo stato e per il restante 20% dai Lander.  Stiamo parlando di circa 428 miliardi di euro interamente garantiti dalla Repubblica federale.  La KfW fa mutui ad enti locali, a piccole e medie imprese; detiene partecipazioni in Deutsche Post e Deutsche Telekom. E’ vigilata dai Ministeri delle Finanze e dell’Industria, ma non dalla Bundesbank.
  • 32. Quel debito che la Germania nasconde (2/2) 32  Grazie alla sua partecipazione statale, la KfW, secondo Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch, gode dello stesso rating riconosciuto alla Repubblica federale tedesca, quindi la tanto agognata “tripla A”. Le sue obbligazioni, quindi, sono uguali ai bund, ma, a differenza dei bund, non rientrano magicamente nel conto del debito pubblico.  Non tutti forse sanno che il Trattato di Maastricht prevede che anche le passività di tali enti vengano inserite nel conto del debito pubblico di ogni stato, e se così fosse il debito pubblico tedesco salirebbe da 2.076 miliardi di euro, a 2.504 miliardi di euro, e la sua incidenza sul prodotto interno lordo 2011 salirebbe dall’80,7% al 97,4%. L’over 100% sarebbe a un passo!  Come si nasconde il 17% di debito pubblico? La risposta è Esa95.
  • 33. Il trucco? Esa95 33  L’ Esa95: è il manuale che esclude dal debito pubblico, a integrazione dei criteri di Maastricht, le società pubbliche che si finanziano con pubbliche garanzie ma che coprono il 50,1% dei propri costi con ricavi di mercato e non con versamenti pubblici, tasse e contributi.  La conclusione è:  o la Germania ricalcola il suo debito come si deve perché l’Eurozona sotto attacco non accetta più furbizie da parte di nessuno, ancorché legalizzate a forza;  oppure l’Italia deconsolida dal suo debito pubblico quei cento miliardi (1/3 dei 300 miliardi annui), o giù di lì che la Cdp usa per gli enti locali dato che questi la scelgono su un mercato bancario liberalizzato.