M. Schirone - Il disturbo da rumore nell'ordinamento tecnico-normativo vigente
L. Bretti - L’applicazione della normativa nei contesti regionali
1. L’art. 41bis Legge 98/2013 e la sua
applicazione nei contesti regionali
SEMINARIO “TERRE E ROCCE DA SCAVO”
Castello Svevo, Barletta, 16 maggio 2014
IDRAIDRA Studio Associato – Via A. Pigafetta, 6 – TORINO – www.idra-associati.it
Ing. Laura L. Bretti
2. Terre e rocce da scavo: art. 41bis Legge 98/2013
I materiali di riporto: art. 41 Legge 98/2013
L’applicazione dell’art. 41bis in ambito regionale
Green B.A.T. – Barletta, 16 maggio 2014
ARGOMENTI
Green B.A.T. – Barletta, 16 maggio 2014
3. Comma 1
“In relazione all'art. 266, comma 7, D.lgs. 152/2006 (cantieri di piccole dimensioni),
in deroga a quanto previsto dal DM 161/2012 (cantieri sottoposti a VIA/AIA),
i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM 161/2012,
prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti,
sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis D.lgs. 152/2006 (sottoprodotti),
se il produttore dimostra (vd. requisiti).”
L’art. 41bis emana la disciplina di gestione delle TRS per i cantieri di piccole
dimensioni, ma il comma 5 ne estende l’applicazione a tutti i materiali non
rientranti nel campo di applicazione del DM 161/2012 (cantieri sottoposti a
VIA/AIA): l’art. 41bis si applica a tutti i cantieri, di qualunque dimensione, con la
sola esclusione di quelli sottoposti a VIA ed AIA, regolati dal DM 161/2012
Se sono rispettati i requisiti, le TRS sono considerate sottoprodotti
Il rispetto dei requisiti deve essere dimostrato dal produttore
ART. 41bis LEGGE 98/2013
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4. Requisito 1 - UTILIZZO
“è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o
cicli produttivi determinati”
Certezza della destinazione all’utilizzo presuppone la preventiva individuazione
dei luoghi e delle modalità di riutilizzo
Utilizzo diretto = senza trasformazioni o trattamenti
I materiali di uno stesso cantiere possono essere destinati a più utilizzi distinti
ART. 41bis LEGGE 98/2013
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5. Requisito 2 – COLLOCAZIONE IN ALTRO SITO
“in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti
ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superate le CSC Tabella 1
Allegato 5 Parte IV D.lgs. 152/06, con riferimento alle caratteristiche delle
matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di
destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o
indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale”
Rispetto delle CSC con riferimento al sito di utilizzo mentre NON sono previste
limitazioni rispetto alle concentrazioni del sito di produzione
Rispetto delle CSC: caratterizzazione qualitativa dei materiali?
Tutela delle acque sotterranee: test di cessione?
Valori di fondo naturale: sito di produzione e/o utilizzo?
ART. 41bis LEGGE 98/2013
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6. Requisito 3 – DESTINAZIONE PRESSO UN CICLO PRODUTTIVO
“in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non
determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle
emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime”
Idoneità dei requisiti merceologici
Assenza di rischi per la salute
Emissioni analoghe a quelle generate da altre materie prime
ART. 41bis LEGGE 98/2013
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7. Requisito 4 – TRATTAMENTO
“che ai fini di cui alle lettere b) e c) (destinazione presso un altro sito o ciclo
produttivo) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun
preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere”
Normali pratiche industriali e di cantiere DM 161/2012 Allegato 3
ART. 41bis LEGGE 98/2013
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8. Comma 2 – PROCEDURE
“Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1
tramite dichiarazione resa all’ARPA ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000,
precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per
l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione,
salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato
preveda un termine di esecuzione superiore.
Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla
vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.
La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al
primo periodo è comunicata entro trenta giorni al Comune del luogo di
produzione”
ART. 41bis LEGGE 98/2013
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9. Comma 2 – PROCEDURE
“Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1
tramite dichiarazione resa all’ARPA ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000”
Le procedure si limitano ad una dichiarazione ex DPR 445/2000
Non vi sono tempi di attesa per silenzio-assenso o autorizzazioni le attività
possono cominciare immediatamente dopo il recapito della comunicazione
La dichiarazione deve essere resa dal proponente o dal produttore, il quale si
assume le responsabilità (anche penali) delle dichiarazioni rese in relazione alla
sussistenza dei requisiti (anche qualitativi) ed alle modalità di utilizzo
Dato che il proponente/produttore si assume le responsabilità civili e penali in
merito al rispetto dei requisiti, è suo interesse verificarne la sussistenza
ART. 41bis LEGGE 98/2013
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10. Comma 2 – PROCEDURE
“[…] precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi
previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di
produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad
essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore”
Sono indicati i contenuti obbligatori della dichiarazione da rendere all’ARPA
Non è obbligatorio l’utilizzo dei moduli messi a disposizione dai vari Enti, purché la
dichiarazione contenga i contenuti specificati dall’art. 41bis
Tempi di utilizzo superiori ad un anno devono essere adeguatamente motivati in
relazione al termine di esecuzione delle opere di riutilizzo
ART. 41bis LEGGE 98/2013
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11. Comma 2 – PROCEDURE
“Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla
vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria”
Il riutilizzo deve corrispondere ad un effettivo fabbisogno di materiali nell’ambito di
opere autorizzate.
ART. 41bis LEGGE 98/2013
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12. Comma 2 – PROCEDURE
“[…] dichiarazione resa all’ARPA […] La modifica dei requisiti e delle condizioni
indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni
al Comune del luogo di produzione”
La differenza nei destinatari delle comunicazioni deriva probabilmente da un mero
errore materiale: è consigliabile inviare le dichiarazioni ad entrambi i soggetti o
quantomeno trasmettere eventuali modifiche per conoscenza anche ad ARPA.
ART. 41bis LEGGE 98/2013
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13. Comma 3 – PROCEDURE
“Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2,
territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo,
che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le
previsioni comunicate”
Le autorità di cui al comma 2 sono ARPA e, in caso di modifiche, il Comune del luogo
di produzione.
Il comma 3 richiede di inoltrare la comunicazione finale anche ad ARPA (ed
eventualmente Comune) del luogo di utilizzo.
Si rilevano alcune incongruenze rispetto ai destinatari delle varie comunicazioni, le
quali potrebbero indurre ad errori formali è possibile che, con il tempo, si
consolidino delle prassi, sebbene con possibili variazioni locali.
ART. 41bis LEGGE 98/2013
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14. Comma 4 – TRASPORTO
“L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al
regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è
accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del
contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto”
In caso di applicazione dell’art. 41bis, i materiali sono sottoprodotti (e non rifiuti) fin
dal momento della produzione.
Gestione, trasporto e deposito sono regolati di conseguenza.
ART. 41bis LEGGE 98/2013
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15. Comma 5 – APPLICABILITA’
“Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da
scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del
comma 2-bis dell'articolo 184-bis del D.lgs. 152/06, introdotto dal comma 2
dell'articolo 41 del presente decreto”
In sostanza, l’art. 41bis si applica a TUTTI i materiali di scavo, indipendentemente dai
volumi, con la sola eccezione delle opere sottoposte a VIA/AIA, regolate dal DM
161/2012
ART. 41bis LEGGE 98/2013
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16. Comma 6 – ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI
“L’articolo 8-bis del D.L. 43/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge
71/2013, è abrogato”
ART. 41bis LEGGE 98/2013
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17. Comma 7 – DEFINIZIONI ED APPLICABILITA’
“L'articolo 1 del DM 161/2012 nel definire al comma 1, lettera b), i materiali
da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del D.lgs.
152/06”
DM 161/2012 art. 1 comma 1 lettera b): “il suolo o sottosuolo, con eventuali
presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera”
ART. 41bis LEGGE 98/2013
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18. Art. 41 Comma 3 Lettera b) – Modifica della legge 28/2012
“2. […] ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere b) e c)
D.lgs. 152/06, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test
di cessione effettuato sui materiali granulari ex DM 05/02/1998 ai fini delle
metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque
sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare
quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti
contaminati.
3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del
test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere
rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite
operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere
sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche
disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la
destinazione urbanistica senza rischi per la salute.
3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico
dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.
I MATERIALI DI RIPORTO: ART. 41 LEGGE 98/2013
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19. Art. 41 Comma 3 Lettera b) – VERIFICHE SUI RIPORTI ESISTENTI
“2. […] ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere b) e c)
D.lgs. 152/06”
Esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti di:
Lettera b) Terreno (in situ)
Lettera c) Terreno e materiale di scavo riutilizzato nello stesso sito di
produzione
L’art. 41 Legge 98/2013 si applica alla presenza di riporto in qualunque situazione,
anche in assenza di scavi ed al di fuori dei procedimenti di bonifica la semplice
presenza di riporto in un’area dovrebbe comportare l’esecuzione degli
accertamenti indicati
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I MATERIALI DI RIPORTO: ART. 41 LEGGE 98/2013
20. Art. 41 Comma 3 Lettera b) – VERIFICHE SUI RIPORTI ESISTENTI
“Le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione
effettuato sui materiali granulari ex DM 05/02/1998 ai fini delle metodiche da
utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e,
ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto
previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti
contaminati.”
La permanenza dei materiali di riporto in situ o il riutilizzo nell’ambito del sito di
produzione presenta requisiti maggiori rispetto a quelli previsti per la gestione
delle TRS fuori sito
Un riporto utilizzato presso un altro sito ex DM 161/2012 o ex art. 41bis, dopo la
collocazione diventa un riporto ex art. 185 c. 1 lett. b, quindi da sottoporre a test di
cessione paradossalmente, potrebbe essere legalmente autorizzato l’utilizzo di
un materiale successivamente giudicato inidoneo a permanere.
La conformità al test di cessione viene posta come base per escludere rischi di
contaminazione delle acque sotterranee diventerà per estensione un requisito
per l’applicazione dell’art. 41bis? (Prov. Trento, Toscana, …)
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I MATERIALI DI RIPORTO: ART. 41 LEGGE 98/2013
21. Art. 41 Comma 3 Lettera b) – VERIFICHE SUI RIPORTI ESISTENTI
“3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del
test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere
rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite
operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere
sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche
disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la
destinazione urbanistica senza rischi per la salute.”
Si configurerebbe una procedura parallela a quella dell’art. 242 D.lgs. 152/06, per
la quale non è tuttavia precisato l’eventuale iter tecnico ed amministrativo.
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I MATERIALI DI RIPORTO: ART. 41 LEGGE 98/2013
22. Art. 41 Comma 3 Lettera b) – VERIFICHE SUI RIPORTI ESISTENTI
“3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico
dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.”
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I MATERIALI DI RIPORTO: ART. 41 LEGGE 98/2013
23. QUADRO GENERALE:
I contributi locali (ARPA o prov. Trento) consistono principalmente nella
modulistica per rendere la dichiarazione di cui all’art. 41bis Legge
98/2013.
In alcuni casi, la modulistica è formulata in modo da limitare o orientare
l’applicazione dell’art. 41bis.
NOTA: L’utilizzo della modulistica non è obbligatorio.
L’ART. 41bis L. 98/13 NEI CONTESTI REGIONALI
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24. ASPETTI PRINCIPALI (OGGETTO DI DIFFERENZE):
Obbligatorietà della caratterizzazione dei materiali
La norma non prevede esplicitamente un obbligo di caratterizzazione
Il proponente dichiara la conformità dei materiali ai requisiti indicati, sotto la
propria responsabilità
E’ interesse del proponente effettuare i necessari accertamenti (responsabilità
anche penali)
Applicabilità a siti sottoposti a procedimenti di caratterizzazione e bonifica
E’ richiesta la conformità alle CSC per il sito di destinazione, non di produzione
Nella norma non compaiono esclusioni per materiali provenienti da siti sottoposti
a procedimenti di bonifica
L’impostazione è coerente con quanto già previsto dal DM 161/2012
L’ART. 41bis L. 98/13 NEI CONTESTI REGIONALI
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25. OBBLIGATORIETA’ DELLA CARATTERIZZAZIONE:
Caratterizzazione non richiesta in caso di aree residenziali, agricole, non
sottoposte a fonti di pressione antropica:
Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana, Calabria, Sicilia, Sardegna, Veneto (?)
Caratterizzazione obbligatoria:
Emilia Romagna (richieste informazioni tipiche di un piano di caratterizzazione)
Valle d’Aosta (obbligatoria per siti a precedente destinazione industriale)
Lazio (da allegare)
Obbligatorietà “incerta”:
Veneto (emanati “Indirizzi operativi per l’accertamento delle concentrazioni”)
Prov. Trento (analisi ogni 3000 m3 sono indicate come “opportune”)
Friuli V.G.: sono richieste analisi oppure altra “documentazione rilasciata da un
professionista abilitato” (?!)
Puglia: deve essere resa disponibile a richiesta “idonea ed adeguata documentazione
tecnica atta ad evidenziare” la conformità alle CSC
Nessuna indicazione: Marche
Test di cessione per il riporto obbligatorio: Lombardia, Trento (prov.), Toscana
(FAQ)
L’ART. 41bis L. 98/13 NEI CONTESTI REGIONALI
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26. APPLICABILITA’ NEI SITI SOTTOPOSTI A CARATTERIZZAZIONE/BONIFICA:
Il modulo prevede di dichiarare che il sito non è sottoposto a procedimenti di
bonifica e/o che il procedimento è stato chiuso/certificato, implicitamente o
esplicitamente escludendo l’applicazione a siti con superamento delle CSC nel
sito di produzione:
Lombardia (?), Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Sardegna
Valle d’Aosta richiede la conformità alla Tabella 1A per il sito di produzione,
indipendentemente dalla destinazione d’uso del sito di destinazione
Sono richieste informazioni su eventuali procedimenti in corso o pregressi, a solo
fine di completezza:
Piemonte, Puglia, Calabria, Sicilia
Non sono richieste informazioni né posti vincoli:
Veneto (manca però il riferimento al sito di destinazione per il rispetto delle CSC),
Friuli V.G., Trento (Prov.)
L’ART. 41bis L. 98/13 NEI CONTESTI REGIONALI
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27. ESEMPI – OBBLIGO DI CARATTERIZZAZIONE: PUGLIA
L’ART. 41bis L. 98/13 NEI CONTESTI REGIONALI
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28. ESEMPI – OBBLIGO DI CARATTERIZZAZIONE: FRIULI V.G.
L’ART. 41bis L. 98/13 NEI CONTESTI REGIONALI
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29. ESEMPI – OBBLIGO DI CARATTERIZZAZIONE: PIEMONTE
L’ART. 41bis L. 98/13 NEI CONTESTI REGIONALI
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30. ESEMPI – OBBLIGO DI CARATTERIZZAZIONE: EMILIA-ROMAGNA
L’ART. 41bis L. 98/13 NEI CONTESTI REGIONALI
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31. ESEMPI – SITI SOTTOPOSTI A BONIFICA: PUGLIA
L’ART. 41bis L. 98/13 NEI CONTESTI REGIONALI
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32. ESEMPI – SITI SOTTOPOSTI A BONIFICA: PIEMONTE, SICILIA, etc.
L’ART. 41bis L. 98/13 NEI CONTESTI REGIONALI
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33. ESEMPI – SITI SOTTOPOSTI A BONIFICA: EMILIA-ROMAGNA
L’ART. 41bis L. 98/13 NEI CONTESTI REGIONALI
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34. ESEMPI – SITI SOTTOPOSTI A BONIFICA: MARCHE, LIGURIA
L’ART. 41bis L. 98/13 NEI CONTESTI REGIONALI
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35. CONCLUSIONI:
Le ARPA mettono a disposizione moduli per le dichiarazioni di cui all’art.
41bis Legge 98/2013
I moduli “indirizzano” l’applicabilità dell’art. 41bis, talora con restrizioni
Le differenze principali riguardano l’obbligatorietà degli accertamenti
analitici e l’applicabilità a siti sottoposti a procedimenti di bonifica
E’ opportuno verificare con attenzione i contenuti dei moduli messi a
disposizione e valutare se utilizzarli oppure elaborare autonomamente la
dichiarazione, nel rispetto dei contenuti della normativa vigente
L’ART. 41bis L. 98/13 NEI CONTESTI REGIONALI
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36. IDRAIDRA Studio Associato
Via Antonio Pigafetta, 6
10129 TORINO
Tel./Fax 011-50.18.22
www.idrawww.idra--associati.itassociati.it
37. La gestione dei materiali di scavo:
un caso studio
SEMINARIO “TERRE E ROCCE DA SCAVO”
Castello Svevo, Barletta, 16 maggio 2014
IDRAIDRA Studio Associato – Via A. Pigafetta, 6 – TORINO – www.idra-associati.it
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38. Descrizione dell’intervento
Alternative per la gestione dei materiali di scavo
Verifica dei requisiti
Selezione delle modalità di gestione
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ARGOMENTI
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39. ORIGINE DEI MATERIALI DI SCAVO
Esecuzione di pali di fondazione
SITO DI PRODUZIONE
Cantiere per la realizzazione di un ponte per l’attraversamento di un fiume
Due aree distinte di scavo (spalla est, letto del fiume)
Volume: circa 700 m3
UTILIZZO
Ubicazione sul suolo all’interno della zona est del cantiere
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
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40. POSSIBILI ALTERNATIVE
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Riutilizzo nel sito di produzione - Art. 185 comma 1 lettera c) D.lgs. 152/06
Riutilizzo presso altro sito - Art. 41bis Legge 98/2013
Siti esterni
Stesso cantiere ma trasporto su aree esterne?
Smaltimento – Parte IV D.lgs. 152/06
Per i materiali che non risultino conformi ai requisiti
41. TIPOLOGIA DI MATERIALE
Materiali di scavo: terreno misto a fanghi bentonitici, proveniente dalla
perforazione di pali di fondazione
Rientra nelle definizioni di cui al DM 161/2012 (le quali integrano le
corrispondenti definizioni del D.lgs. 152/06): i materiali di scavo possono
contenere “calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele
cementizie e additivi per scavo meccanizzato”, “sempreché la composizione
media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai
limiti massimi previsti”
Contenuto di bentonite: 8%
Inferiore al limite del 20% di materiali antropici nel riporto (anche nell’ipotesi in
cui la bentonite sia considerata materiali antropico)
VERIFICA DEI REQUISITI
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42. EFFETTIVO RIUTILIZZO
Il fabbisogno di terreno (da progetto) è superiore al volume di materiale di
scavo
Le attività di scavo e di utilizzo sono previste nell’ambito di opere
regolarmente autorizzate
VERIFICA DEI REQUISITI
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43. CARATTERISTICHE QUALITATIVE /1
Rispetto delle CSC
Il materiale è scavato in aree a verde / agricole non intensive
Regione: Calabria il modulo prevede esplicitamente la possibilità di non
eseguire la caratterizzazione dei materiali
Dopo l’utilizzo, il terreno misto a bentonite configura uno strato di riporto
l’art. 41 Legge 98/2013 richiede il test di cessione + verifica delle CSC
E’ uno dei casi in cui le verifiche del materiale in posto sono
superiori rispetto a quelle richieste per il riutilizzo
VERIFICA DEI REQUISITI
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44. CARATTERISTICHE QUALITATIVE /2
QUESTIONI:
Il materiale dopo l’utilizzo ha caratteristiche diverse rispetto a quelle del materiale
da scavare: quando effettuare la caratterizzazione? Prima, durante o dopo?
Prima:
Non è obbligatoria
Le caratteristiche del materiale saranno modificate e non sarà quindi rappresentativa
del materiale in posto successivo all’utilizzo (riporto - Art. 41 Legge 98/2013)
Durante:
Tempi di attesa Deposito come sottoprodotto o rifiuto, in attesa dei risultati?
Se i materiali non risultano conformi alle CSC, la caratteristica di sottoprodotto
decade dal momento della produzione? Implicazioni sulle modalità di deposito?
Dopo:
Se i materiali non sono conformi a CSC e test di cessione, quali implicazioni?
Aumentano i costi di rimozione e smaltimento
VERIFICA DEI REQUISITI
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45. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE E PRESTAZIONALI /1
Il materiale prodotto non è direttamente collocabile in opera
trattamento rientrante nelle normali pratiche di cantiere ex DM 161/12:
“la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale
da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di
movimentazione”
eventualmente, “la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma
idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche
geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità”
VERIFICA DEI REQUISITI
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46. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE E PRESTAZIONALI /2
QUESTIONI:
L’idoneità all’utilizzo dipende anche dalle caratteristiche geotecniche e queste
sono verificabili solo DOPO la produzione del materiale:
Quali sono le implicazioni sulle modalità di gestione e deposito fino al
completamento delle verifiche qualitative e tecniche?
L’asciugatura mediante stesa al suolo può essere fatta prima di aver
completato tutte le verifiche tecniche e qualitative?
VERIFICA DEI REQUISITI
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47. MODALITA’ DI GESTIONE: PROCEDURE E RIFERIMENTI NORMATIVI
CASO 1: Produzione nell’alveo del fiume ed utilizzo nell’area est
Art. 41bis Legge 98/2013
Trasporto con documento di trasporto
CASO 2: Produzione ed utilizzo nell’area est
Art. 185 Comma 1 lettera c)
Riutilizzo nello stesso sito
In entrambi i casi, non ci sono iter autorizzativi.
In entrambi i casi, la responsabilità delle scelte ricade interamente sul proponente.
SELEZIONE DELLE MODALITA’ DI GESTIONE
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48. VERIFICHE SELEZIONATE:
Caratterizzazione del materiale DOPO la produzione e PRIMA
dell’utilizzo, sia per i requisiti qualitativi sia prestazionali
Caratteristiche qualitative:
Analisi ex D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V Allegato 2 per la verifica del rispetto
delle CSC
Test di cessione ex DM 05/02/1998
Caratteristiche prestazionali:
Test geotecnici secondo il progetto delle opere
SELEZIONE DELLE MODALITA’ DI GESTIONE
Green B.A.T. – Barletta, 16 maggio 2014
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