SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 4
Downloaden Sie, um offline zu lesen
diritto e pratica amministrativa
RESPONSABILITÀ IL SOLE 24 ORE
LA SENTENZA
68 OTTOBRE 2013
La pronuncia della Corte dei conti Piemonte rappresenta una novità assoluta in materia di mobbing
Quando il mobbing
diventa danno erariale
di PAOLA MARIA ZERMAN
Avvocato dello Stato
Ci sono ferite che non vengono inferte con armi materiali,
ma con intenzionale indifferenza, emarginazione, ed esclu­
sione. Ferite che si rivelano, per chi le subisce, ancor più
gravi, perché intaccano la sfera dell’onore e dell’autostima e
non di rado portano a patologie di carattere psichico
anche di rilevante gravità.
I luoghi di lavoro sono sempre più di frequente gli ambiti
dove si svolgono simili e spesso silenziose aggressioni (mob­
bing) della parte più forte (datore di lavoro o colleghi) nei
confronti del soggetto preso di mira (persecutio ad perso­
nam). Non solo la magistratura civile(1), ma anche quella
penale (sotto il profilo dei reati di abuso d’ufficio o maltrat­
tamenti in famiglia: cfr. Cass. 3 luglio 2013, n. 28603.) è
sempre più interessata da fenomeni di mobbing.
Con la pronuncia in commento per la prima volta anche il
giudice contabile ­ recependo la sensibilità attuale in mate­
ria ­ si confronta con tale fenomeno, sotto il profilo del
danno erariale causato da chi pone in essere questo ingiu­
sto comportamento.
La decisione della Corte
Novità assoluta rappresenta la pronuncia della Corte dei
conti del Piemonte che, prendendo avvio dalla sentenza civile
di condanna del ministero dell’Istruzione per risarcimento dei
danni causati dal dirigente scolastico per mobbing nei con­
fronti della direttrice amministrativa, ha accolto la richiesta di
rivalsa da parte della Procura nei confronti del responsabile,
ai sensi dell’art. 1, legge n. 20/1994, ravvisando nel comporta­
mento del convenuto gli estremi dell’illecito doloso.
La illiceità della condotta
Il Collegio ha ravvisato la illiceità della condotta ai fini della
responsabilità amministrativo­contabile, sulla base della valu­
tazione condotta dal giudice civile condividendone la rilevan­
za sotto il profilo della idoneità a costituire fonte di responsa­
bilità amministrativa.
Dall’esame dell’istruttoria civile, che ha individuato, infatti,
una serie di fatti integranti la fattispecie di mobbing per essere
stata l’interessata progressivamente emarginata e svuotata
dal contenuto delle sue prerogative professionali il giudice
contabile ha dedotto una condotta intenzionalmente diretta
a nuocere alla dipendente in violazione dei principi costitu­
zionali dell’imparzialità e del buon andamento. In particolare
essa era regolarmente scavalcata (ad esempio il dirigente
forniva istruzioni dettagliatissime senza lasciare alcuno spazio
di valutazione, o provvedeva direttamente ai compiti riserva­
ti alla stessa o in contrasto con quanto da essa stabilito e di
sua competenza), oggetto continuo di comportamenti vessa­
tori (quali la richiesta di adempimenti del tutto inutili e sfac­
ciatamente ostruzionistici) e denigratori nei suoi confronti,
sminuendone l’operato anche davanti ai docenti e personale
amministrativo. In sintesi la Corte ritiene che il dirigente
scolastico responsabile fosse venuto meno al suo ruolo, rite­
nendosi l’unico competente e agendo in modo scorretto.
Il danno e il nesso causale
In stretto rapporto temporale e causale, veniva accertato
uno stato di malattia e un danno biologico a carico della
dirigente, quali depressione e attacchi di panico.
(1) Sembra opportuno richiamare la sentenza della Cassazione 28/8/2013, n. 19814 “Secondo costante orientamento interpretativo di
questa Corte (ex plurimis, Cass. 17 febbraio 2009 n. 3785), per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del
superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in
sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può
conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso
della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di
comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo
miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del
dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico­fisica del
lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.”
diritto e pratica amministrativa
IL SOLE 24 ORE RESPONSABILITÀ
LA SENTENZA
OTTOBRE 2013 69
L’elemento soggettivo
La condotta del convenuto dirigente risulta secondo la
Corte dei conti caratterizzata da dolo, trattandosi di un
vero e proprio atteggiamento persecutorio nei confronti
della sottoposta, volto a umiliare e svalutarne l’immagine
nel contesto lavorativo. Un “accanimento ad personam” di­
retto a determinarne l’allontanamento dall’Istituto che, tra
l’altro, veniva sollecitato.
La punta dell’iceberg
La pronuncia della Corte offre un’ulteriore occasione per
alcune riflessioni su un fenomeno i cui contorni sono molto
più ampi di quelli che emergono nelle aule giudiziarie, se­
condo quanto risulta da recenti studi in proposito(2).
La tipologia di illecito posta in essere fa sì che di frequente,
se non costretta dalla gravità della malattia risentita e dalla
decisione di comunque allontanarsi da quel luogo di lavoro,
la vittima del mobbing non intraprenda azione giudiziaria per
timore di ulteriori e più gravi ritorsioni nei suoi confronti.
Da parte giudiziaria, si assiste a una sorta di diffidenza nei
confronti del fenomeno, motivata in gran parte dalla naturale
reticenza del giurista a confrontarsi con fenomeni non ricon­
ducibili con precisione a violazioni di diritti o comunque di
disposizioni normative, e che spesso navigano nelle indefinite
nebbie delle condotte omissive e dei danni di natura psichica.
Occorre anche tenere conto della oggettiva possibilità di
strumentalizzazione dell’istituto da parte di soggetti affetti da
infondate manie di persecuzione, o peggio, da intenzionale
volontà di ostruzionismo nei confronti del capo, specie in
ambienti pubblici.
A ciò si aggiunga la difficoltà della prova di condotte omissi­
ve (esempio il mancato coinvolgimento in un progetto, la
non assegnazione di un incarico, o l’attribuzione di compiti
marginali e sostanzialmente inutili ecc.), o che comunque
non violano esplicitamente i contenuti di legge o contratto
(in relazione, ad esempio, al divieto di demansionamento
cfr. art. 2103 c.c.), ma provocano il sostanziale svuotamen­
to delle prerogative professionali del destinatario(3). Pro­
babilmente sono questi, tra gli altri, i fattori che hanno
determinato un atteggiamento di cautela da parte della
giurisprudenza nel qualificare come mobbing comporta­
menti di frizione all’interno degli uffici, con il conseguente
rigetto della domanda per mancanza di prova, e con affer­
mazioni tralaticie superficiali dal punto di vista contenutisti­
co, senza alcun serio approfondimento del fenomeno.
Si ritiene al contrario necessario, che il giurista conduca
una più approfondita riflessione sulle cause del fenomeno e
sulle dinamiche comportali all’interno degli uffici, e ciò non
per sconfinare immotivatamente in ambiti extragiuridici,
ma per avere a disposizione gli strumenti conoscitivi neces­
sari per poter rendere giustizia delle effettive condotte
lesive della salute psico­fisica del soggetto, rispetto alle
pretese infondate se non addirittura pretestuose.
Il mobbing fenomeno tipico
di un ambiente lavorativo chiuso
Una considerazione si impone sopra le altre. Essa riguarda la
causa ultima del fenomeno del mobbing, secondo il parere di
chi scrive, e cioè la struttura lavorativa di un Paese, quale è il
nostro, dove sempre più scarse sono le possibilità di trovare
lavoro. Questo fattore incide sulla mobilità lavorativa, so­
stanzialmente imponendo a chi ha un lavoro di “tenerlo stret­
to” a qualsiasi condizione, e quindi anche a eventualmente
tollerare comportamenti aggressivi da parte di chi, al contra­
rio, vorrebbe “espellere” il soggetto considerato come corpo
estraneo ma non ne ha gli strumenti giuridici, per non avere
quest’ultimo violato alcun obbligo lavorativo, ma al contrario
avendo non di rado un comportamento esemplare.
In un contesto lavorativo fluido, il destinatario dell’aggressio­
ne, sentendosi indesiderato, ben potrebbe “togliere il distur­
bo” trovando situazioni più confacenti con il proprio stile di
comportamento e di lavoro. Come detto, questo non avvie­
ne dove le opportunità di lavoro sono praticamente azzera­
te, con la conseguente estremizzazione sia della condotta
persecutoria da una parte che della sofferenza morale e
personale dall’altra.
Corte dei conti, sez. giur. Piemonte, sentenza n. 135/2013
Pubblico impiego ­ Mobbing ­ Responsabilità amministrativo­contabile ­ Danno erariale ­ Sussiste
Un atteggiamento persecutorio volto a discriminare e a umiliare il dipendente viola il principio costituzionale
dell’imparzialità ed è fonte di responsabilità erariale.
(2) Stando all’ultimo monitoraggio dell’Ispesl, Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro che sul mobbing ha aperto un centro d’ascolto, nel
nostro Paese sono circa un milione e mezzo i lavoratori vittime di questa vessazione. Il problema è più diffuso al Nord (65%) e, come già detto,
colpisce maggiormente le donne (52%). Il 70% delle vittime lavora nella pubblica amministrazione, con una produttività che mediamente, in seguito
ai primi episodi di violenza, cala del 70%.
(3) In proposito la medesima Corte piemontese ha condannato un amministratore pubblico per il demansionamento di un dirigente (n. 140 del 28
febbraio 2012) riconosciuto dal giudice del lavoro.
diritto e pratica amministrativa
RESPONSABILITÀ IL SOLE 24 ORE
LA SENTENZA
70 OTTOBRE 2013
Negli ambienti di lavoro si verificano quindi situazioni che sul
piano umano e comportamentale concretizzano gravi viola­
zioni della giustizia paradossalmente nell’apparente rispetto
dei diritti del lavoratore. Violazioni che, se sul piano persona­
le creano ferite spesso non più rimarginabili, non mancano di
produrre effettivi negativi sull’intero rendimento dell’ufficio,
come sempre più dimostrato da studi di organizzazione
aziendale e che sul piano giuridico­normativo, hanno portato
anche in Italia alla elaborazione del codice di comportamen­
to del dirigente pubblico, come oltre meglio sarà analizzato.
Il ruolo sociale dell’invidia
Molti comportamenti di mobbing sebbene all’apparenza giusti­
ficati da incompatibilità di carattere, sentimenti di antipatia
ecc. non di rado hanno alla base una motivazione più profon­
da, quasi sempre inconfessata. Si tratta del sentimento di
invidia che può essere provocata da chi in qualche modo si
distingue per qualità intellettuali o morali, integrità. Se in
ambienti lavorativi competitivi, la creatività e l’innovazione
viene non solo approvata ma stimolata ed emulata, in contesti
lavorativi chiusi, appiattiti verso il basso e affetti da mentalità e
meccanismi burocratici, le medesime doti vengono guardate
con sospetto perché volte a mettere in crisi prassi lavorative
dai risultati mediocri, nonché a svelare la modestia intellettua­
le del livello generale dell’ufficio. Non può stupire allora che in
questi casi tali soggetti siano destinatari di fenomeni di mob­
bing, sia da parte dei colleghi (orizzontale) o dello stesso capo
(verticale), se non intende valorizzare i talenti ma mantenere
un generale clima di tranquilla mediocrità. “Dall’invidia nascono
l’odio, la maldicenza, la calunnia, la gioia causata dalla sventura del
prossimo e il dispiacere causato dalla sua fortuna”(4).
L’invidia determina quelle “strategie invidiose, come la maldi­
cenza e la calunnia o semplicemente la svalutazione dell’altro
mascherata da pretese di oggettività di giudizio, che l’invidia pone
in atto per ristabilire l’equilibrio”(5). Il male dell’altro lenisce la
ferita prodotta dal senso di inferiorità e di impotenza in
quanto viene vissuto come destituzione del modello rivale
dalla sua posizione di superiorità, vera o presunta che sia.
Il determinante ruolo sociale dell’invidia, specie nei luoghi di
lavoro, dovrebbe essere tenuto presente da chi è chiamato
a giudicare su fenomeni di mobbing: l’esame del contesto
lavorativo e del profilo professionale dell’interessato do­
vrebbero fornire utili elementi di valutazione al riguardo.
Il mobbing indiretto
In altri casi, invece, l’emarginazione del soggetto non è
determinata dalle qualità o condizioni dello stesso, ma co­
stituisce l’effetto indiretto di una strategia di sistematica
preferenza di un terzo collega o che potenzialmente po­
trebbe diventare tale (una volta costretto alle dimissioni il
mobbizzato). La mancanza di una cultura di reale merito­
crazia nel nostro Paese, fa sì che tali casi non siano affatto
rari, ed egualmente determinino ingiuste lesioni alla profes­
sionalità, all’onore, all’autostima e alle legittime aspettative
di chi ha i titoli per rivestire determinati ruoli o incarichi e si
vede continuamente pretermesso. I danni a carico non solo
del diretto interessato, ma del rendimento generale dell’uf­
ficio, si ripercuotono sulla credibilità dell’intero sistema
paese, e sulla possibilità di un effettivo sviluppo in tutti i
settori, amministrativi, economici e produttivi.
Senz’altro consapevole di ciò il legislatore del 2012, ha
imposto la rivisitazione del codice di comportamento dei
pubblici dipendenti, prevedendo un’apposita sezione per i
dirigenti, e imponendo precisi doveri di comportamento a
loro carico in ordine alla trasparenza e all’imparzialità nella
gestione dell’ufficio.
Contestualmente, altre norme impongono l’obbligo di pub­
blicità e trasparenza degli incarichi disponibili e dei criteri di
scelta (comma 1­bis dell’art. 19 Dlgs n. 165/2001 introdotto
dal Dlgs n. 150/2009 c.d. “legge Brunetta”): “L’amministrazione
rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso
sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione
che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di
scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta”.
Così come le “Le pubbliche amministrazioni pubblicano e man­
tengono aggiornato l’elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai
relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle
pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall’orga­
no di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di
cui all’articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n.
190”.
Obbligo di pubblicazione oggi rafforzato dalla previsione della
possibilità da parte di “chiunque” di richiederla nei casi in cui
sia stata omessa (accesso civico previsto dall’art. 5 Dlgs n.
33/2013).
Gli obblighi imposti al dirigente
dal codice di comportamento
La decisione della Corte, stigmatizza ­ dopo aver indicato i
vari episodi di comportamento aggressivo e ingiusto da
parte del dirigente scolastico ­ l’operato di quest’ultimo
con la sintetica affermazione secondo la quale il dirigente
era “venuto meno al suo ruolo, ritenendosi l’unico competente e
agendo in modo scorretto”.
La recente entrata in vigore del codice di comportamento ­
riformulato in base alla legge n. 190/2012 “anticorruzione” ­
ed emanato con Dpr n. 62 del 16 aprile 2013, fornisce ora
con ancora maggiore ampiezza e chiarezza il quadro nor­
(4) S. Gregorio Magno, Moralia in Job, 31, 45.
(5) Elena Pulcini in Invidia, Il Mulino 2011 ­ pag. 85.
diritto e pratica amministrativa
IL SOLE 24 ORE RESPONSABILITÀ
LA SENTENZA
OTTOBRE 2013 71
mativo per valutare la correttezza comportamentale sia dei
dipendenti che dei dirigenti.
Nel previgente codice non era prevista un’apposita sezione
per i dirigenti, ma il legislatore del 2012 ha sentito la
necessità di imporre una “specifica sezione dedicata ai doveri
dei dirigenti, articolati secondo le funzioni attribuite” (art. 54,
comma 1, Dlgs n.165 novellato)(6).
L’art. 13 del codice, disciplina gli obblighi di condotta cui è
tenuto il dirigente, che si aggiungono a quelli previsti per
tutti i dipendenti.
Alla luce delle disposizioni del codice, “Il dirigente assume
atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamen­
to esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i
collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa” (art.
13, comma 4).
Sotto il profilo comportamentale, al dirigente è anche impo­
sto il positivo sforzo di curare il “benessere organizzativo nella
struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali
e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla
circolazione delle informazioni, alla formazione e all’aggiornamento
del personale, …”.
L’imparzialità cui è tenuto il dirigente si manifesta nella “equa
ripartizione dei carichi di lavoro” e nell’affidamento degli incarichi
aggiuntivi “in base a criteri di rotazione” (art. 13, comma 6).
L’effettività del principio di imparzialità rappresenta la chiave di
volta dell’intero funzionamento del sistema amministrativo,
ed è proprio quello che deve essere garantito sempre di più
nelle sue molteplici applicazioni.
L’esistenza di posizioni consolidate di privilegio all’interno del­
le amministrazioni, rapportabili a situazioni estranee ai meriti
professionali e contigue invece a rapporti di appartenenza,
parentela o affini, costituisce uno dei gravi mali che incidono
sulla società italiana, non solo determinando situazioni ingiu­
ste sul piano personale, con gravi conseguenze anche sul
piano della salute, ma che si riverberano su tutto l’andamento
dell’ufficio, sia all’interno che al di fuori del medesimo.
La violazione dei doveri indicati dal codice
di comportamento come fonte
di danno da mobbing
Come è noto la legge n. 190/2012 ha rafforzato il profilo
costrittivo del codice (art. 54, comma 3, del Dlgs n. 165
novellato dalla legge n. 190) prevedendo che la violazione dei
doveri contenuti nel codice di comportamento:
a) “è fonte di responsabilità disciplinare”;
b) è rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa
e contabile quando le stesse siano collegate alla violazione di
doveri, obblighi leggi o regolamenti;
c) gravi o reiterate violazioni comportano l’applicazione del­
la sanzione del licenziamento disciplinare di cui al comma
primo dell’art. 55­quater, svincolato, a differenza del comma
2, dal riferimento all’arco temporale di almeno 2 anni. La
previsione si aggiunge dunque a quest’ultima, già richiamata
dalla “legge Brunetta”.
La violazione dei doveri comportamentali ha dunque non
solo un rilievo disciplinare (con ciò “giuridicizzando” gli obbli­
ghi di condotta prima rilevanti solo sul piano dell’etica) ma
anche è rilevante ai fini risarcitori, come dunque può avveni­
re per il mobbing (laddove la norma violata, secondo l’orien­
tamento prevalente è l’art. 2087 c.c. che impone al datore di
adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale del prestatore, nonché le altre norme di
tutela del lavoratore)(7).
La Corte piemontese si è “limitata” a condannare il conve­
nuto, ritenuto doloso il suo comportamento, per il danno
erariale conseguente al risarcimento disposto dal giudice
civile, ma non è escluso che, in altra occasione, possa ritene­
re che dal mobbing possa derivare un danno “da disservizio”
ove l’azione discriminatoria e di demansionamento abbia
determinato, insieme allo stress del dipendente quello che
potrebbe configurarsi come uno “stress amministrativo”, qua­
le l’alterazione del “buon andamento” dell’amministrazione
anch’esso tutelato, insieme all’imparzialità, dall’art. 97 Cost.
In definitiva i doveri oggi contenuti nel codice di comporta­
mento costituiscono una falsariga per il giudice chiamato a
valutare situazioni di mobbing: l’equa ripartizione dei carichi
di lavoro, l’effettività della circolazione delle informazioni, la
trasparenza nell’assegnare eventuali incarichi aggiuntivi, il cri­
terio di rotazione, la cura del benessere organizzativo e
cordialità dei rapporti interpersonali, se violati possono dar
luogo a responsabilità disciplinare. Se poi la violazione avvie­
ne nei confronti di uno specifico soggetto (ad personam)
essa può costituire la base per la valutazione di un’effettiva
condotta di mobbing.
(6) I destinatari delle norme non sono solo i dirigenti di prima e seconda fascia, ma anche i titolari di incarico dirigenziale (ai sensi dell’art. 19,
comma 6 del Dlgs n. 165/2001) e tutti coloro che “svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle
autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza”.
(7) Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 17270 del 12 luglio 2013, ricorda “che, in base a un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte,
nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il
riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, il datore di lavoro non solo è contrattualmente obbligato a prestare una
particolare protezione rivolta ad assicurare l’integrità fisica e psichica del lavoratore dipendente (ai sensi dell’art. 2087 cod. civ.), ma deve
altresì rispettare il generale obbligo di neminem laedere e non deve tenere comportamenti che possano cagionare danni di natura non
patrimoniale, configurabili ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i suddetti diritti”.

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

DISEGNO DI LEGGE: NORME PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DA M...
DISEGNO DI LEGGE: NORME PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DA M...DISEGNO DI LEGGE: NORME PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DA M...
DISEGNO DI LEGGE: NORME PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DA M...Drughe .it
 
Crisi lavoro psicopatologia mobbing - a cura di Rosalba Gerli
Crisi lavoro psicopatologia mobbing - a cura di Rosalba GerliCrisi lavoro psicopatologia mobbing - a cura di Rosalba Gerli
Crisi lavoro psicopatologia mobbing - a cura di Rosalba GerliDrughe .it
 
Mobbing, costrittività organizzative ed effetti bio-psico-sociali: una valuta...
Mobbing, costrittività organizzative ed effetti bio-psico-sociali: una valuta...Mobbing, costrittività organizzative ed effetti bio-psico-sociali: una valuta...
Mobbing, costrittività organizzative ed effetti bio-psico-sociali: una valuta...Drughe .it
 
Mobbing: Serve una legge per un fenomeno in crescita di Fernando Cecchini
Mobbing: Serve una legge per un fenomeno in crescita di Fernando CecchiniMobbing: Serve una legge per un fenomeno in crescita di Fernando Cecchini
Mobbing: Serve una legge per un fenomeno in crescita di Fernando CecchiniDrughe .it
 
Accordo Quadro Europeo 26.4.2007 sulle molestie e vessazioni sul lavoro
Accordo Quadro Europeo 26.4.2007 sulle molestie e vessazioni sul lavoroAccordo Quadro Europeo 26.4.2007 sulle molestie e vessazioni sul lavoro
Accordo Quadro Europeo 26.4.2007 sulle molestie e vessazioni sul lavoroDrughe .it
 
Proposte operative per una nuova normativa su mobbing e disagio lavorativo - ...
Proposte operative per una nuova normativa su mobbing e disagio lavorativo - ...Proposte operative per una nuova normativa su mobbing e disagio lavorativo - ...
Proposte operative per una nuova normativa su mobbing e disagio lavorativo - ...Drughe .it
 
CARICHI DI LAVORO, INSODDISFAZIONE E BURNOUT - ANAAO ASSOMED
 CARICHI DI LAVORO, INSODDISFAZIONE E BURNOUT - ANAAO ASSOMED CARICHI DI LAVORO, INSODDISFAZIONE E BURNOUT - ANAAO ASSOMED
CARICHI DI LAVORO, INSODDISFAZIONE E BURNOUT - ANAAO ASSOMEDDrughe .it
 

Andere mochten auch (7)

DISEGNO DI LEGGE: NORME PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DA M...
DISEGNO DI LEGGE: NORME PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DA M...DISEGNO DI LEGGE: NORME PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DA M...
DISEGNO DI LEGGE: NORME PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DA M...
 
Crisi lavoro psicopatologia mobbing - a cura di Rosalba Gerli
Crisi lavoro psicopatologia mobbing - a cura di Rosalba GerliCrisi lavoro psicopatologia mobbing - a cura di Rosalba Gerli
Crisi lavoro psicopatologia mobbing - a cura di Rosalba Gerli
 
Mobbing, costrittività organizzative ed effetti bio-psico-sociali: una valuta...
Mobbing, costrittività organizzative ed effetti bio-psico-sociali: una valuta...Mobbing, costrittività organizzative ed effetti bio-psico-sociali: una valuta...
Mobbing, costrittività organizzative ed effetti bio-psico-sociali: una valuta...
 
Mobbing: Serve una legge per un fenomeno in crescita di Fernando Cecchini
Mobbing: Serve una legge per un fenomeno in crescita di Fernando CecchiniMobbing: Serve una legge per un fenomeno in crescita di Fernando Cecchini
Mobbing: Serve una legge per un fenomeno in crescita di Fernando Cecchini
 
Accordo Quadro Europeo 26.4.2007 sulle molestie e vessazioni sul lavoro
Accordo Quadro Europeo 26.4.2007 sulle molestie e vessazioni sul lavoroAccordo Quadro Europeo 26.4.2007 sulle molestie e vessazioni sul lavoro
Accordo Quadro Europeo 26.4.2007 sulle molestie e vessazioni sul lavoro
 
Proposte operative per una nuova normativa su mobbing e disagio lavorativo - ...
Proposte operative per una nuova normativa su mobbing e disagio lavorativo - ...Proposte operative per una nuova normativa su mobbing e disagio lavorativo - ...
Proposte operative per una nuova normativa su mobbing e disagio lavorativo - ...
 
CARICHI DI LAVORO, INSODDISFAZIONE E BURNOUT - ANAAO ASSOMED
 CARICHI DI LAVORO, INSODDISFAZIONE E BURNOUT - ANAAO ASSOMED CARICHI DI LAVORO, INSODDISFAZIONE E BURNOUT - ANAAO ASSOMED
CARICHI DI LAVORO, INSODDISFAZIONE E BURNOUT - ANAAO ASSOMED
 

Ähnlich wie Quando il mobbing diventa danno erariale - di PAOLA MARIA ZERMAN Avvocato dello Stato

CON QUALI MEZZI SI PROVA IL MOBBING
CON QUALI MEZZI SI PROVA IL MOBBINGCON QUALI MEZZI SI PROVA IL MOBBING
CON QUALI MEZZI SI PROVA IL MOBBINGDrughe .it
 
MOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIO
MOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIOMOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIO
MOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIODrughe .it
 
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...Drughe .it
 
MOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIO
MOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIOMOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIO
MOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIODrughe .it
 
MOBBING - a cura di Daniela Cantisani Avvocato
MOBBING - a cura di Daniela Cantisani Avvocato MOBBING - a cura di Daniela Cantisani Avvocato
MOBBING - a cura di Daniela Cantisani Avvocato Drughe .it
 
RESPONSABILITA' CIVILE E MOBBING
RESPONSABILITA' CIVILE E MOBBINGRESPONSABILITA' CIVILE E MOBBING
RESPONSABILITA' CIVILE E MOBBINGDrughe .it
 
L’ONERE DELLA PROVA PER IL DANNO DA MOBBING di Maria BASILE
L’ONERE DELLA PROVA PER IL DANNO DA MOBBING di Maria BASILEL’ONERE DELLA PROVA PER IL DANNO DA MOBBING di Maria BASILE
L’ONERE DELLA PROVA PER IL DANNO DA MOBBING di Maria BASILEDrughe .it
 
PRATICHE AZIENDALI DI DEMANSIONAMENTO E MOBBING - Schede di sintesi di Mario ...
PRATICHE AZIENDALI DI DEMANSIONAMENTO E MOBBING - Schede di sintesi di Mario ...PRATICHE AZIENDALI DI DEMANSIONAMENTO E MOBBING - Schede di sintesi di Mario ...
PRATICHE AZIENDALI DI DEMANSIONAMENTO E MOBBING - Schede di sintesi di Mario ...Drughe .it
 
BULLISMO E MOBBING, DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA?
BULLISMO E MOBBING, DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA?BULLISMO E MOBBING, DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA?
BULLISMO E MOBBING, DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA?Drughe .it
 
MOBBING E STRAINING: PER UNA CONSAPEVOLEZZA NUOVA DEL FENOMENO NEL CAMMINO VE...
MOBBING E STRAINING: PER UNA CONSAPEVOLEZZA NUOVA DEL FENOMENO NEL CAMMINO VE...MOBBING E STRAINING: PER UNA CONSAPEVOLEZZA NUOVA DEL FENOMENO NEL CAMMINO VE...
MOBBING E STRAINING: PER UNA CONSAPEVOLEZZA NUOVA DEL FENOMENO NEL CAMMINO VE...Drughe .it
 
IL MEDICO DI FRONTE AL MOBBING - PAOLO DEL GUERRA
IL MEDICO DI FRONTE AL MOBBING - PAOLO DEL GUERRAIL MEDICO DI FRONTE AL MOBBING - PAOLO DEL GUERRA
IL MEDICO DI FRONTE AL MOBBING - PAOLO DEL GUERRADrughe .it
 
Il mobbing reato penale? Raffronto con la normativa di altri paesi e proposte...
Il mobbing reato penale? Raffronto con la normativa di altri paesi e proposte...Il mobbing reato penale? Raffronto con la normativa di altri paesi e proposte...
Il mobbing reato penale? Raffronto con la normativa di altri paesi e proposte...Drughe .it
 
GLI ASPETTI PENALISTICI DEL MOBBING di Andrea Castelnuovo avvocato in Torino
GLI ASPETTI PENALISTICI DEL MOBBING di Andrea Castelnuovo avvocato in TorinoGLI ASPETTI PENALISTICI DEL MOBBING di Andrea Castelnuovo avvocato in Torino
GLI ASPETTI PENALISTICI DEL MOBBING di Andrea Castelnuovo avvocato in TorinoDrughe .it
 
Mobbing cassazione
Mobbing cassazioneMobbing cassazione
Mobbing cassazioneDrughe .it
 
Gli aspetti penalistici del mobbing - Avv. Andrea Castelnuovo
Gli aspetti penalistici del mobbing - Avv. Andrea CastelnuovoGli aspetti penalistici del mobbing - Avv. Andrea Castelnuovo
Gli aspetti penalistici del mobbing - Avv. Andrea CastelnuovoDrughe .it
 
Comportamenti vessatori e tutele del lavoratore logorato
Comportamenti vessatori e tutele del lavoratore logoratoComportamenti vessatori e tutele del lavoratore logorato
Comportamenti vessatori e tutele del lavoratore logoratoDrughe .it
 
Mobbing: elementi costitutivi e onere della prova
Mobbing: elementi costitutivi e onere della provaMobbing: elementi costitutivi e onere della prova
Mobbing: elementi costitutivi e onere della provaDrughe .it
 
Oltre il mobbing c’è lo “straining” – Avv. Francesco Rotondi
Oltre il mobbing c’è lo “straining” – Avv. Francesco RotondiOltre il mobbing c’è lo “straining” – Avv. Francesco Rotondi
Oltre il mobbing c’è lo “straining” – Avv. Francesco RotondiDrughe .it
 
LA FATTISPECIE PENALE DEL MOBBING - DAL MOBBING ALLO STRAINING di Umberto Fiu...
LA FATTISPECIE PENALE DEL MOBBING - DAL MOBBING ALLO STRAINING di Umberto Fiu...LA FATTISPECIE PENALE DEL MOBBING - DAL MOBBING ALLO STRAINING di Umberto Fiu...
LA FATTISPECIE PENALE DEL MOBBING - DAL MOBBING ALLO STRAINING di Umberto Fiu...Drughe .it
 
LO “STRAINING”: IL NUOVO MOBBING SECONDO LA CASSAZIONE
LO “STRAINING”: IL NUOVO MOBBING SECONDO LA CASSAZIONELO “STRAINING”: IL NUOVO MOBBING SECONDO LA CASSAZIONE
LO “STRAINING”: IL NUOVO MOBBING SECONDO LA CASSAZIONEDrughe .it
 

Ähnlich wie Quando il mobbing diventa danno erariale - di PAOLA MARIA ZERMAN Avvocato dello Stato (20)

CON QUALI MEZZI SI PROVA IL MOBBING
CON QUALI MEZZI SI PROVA IL MOBBINGCON QUALI MEZZI SI PROVA IL MOBBING
CON QUALI MEZZI SI PROVA IL MOBBING
 
MOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIO
MOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIOMOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIO
MOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIO
 
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA G...
 
MOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIO
MOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIOMOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIO
MOBBING: POSSIBILITA’ E PROSPETTIVE DI INTERVENTO GIUDIZIARIO
 
MOBBING - a cura di Daniela Cantisani Avvocato
MOBBING - a cura di Daniela Cantisani Avvocato MOBBING - a cura di Daniela Cantisani Avvocato
MOBBING - a cura di Daniela Cantisani Avvocato
 
RESPONSABILITA' CIVILE E MOBBING
RESPONSABILITA' CIVILE E MOBBINGRESPONSABILITA' CIVILE E MOBBING
RESPONSABILITA' CIVILE E MOBBING
 
L’ONERE DELLA PROVA PER IL DANNO DA MOBBING di Maria BASILE
L’ONERE DELLA PROVA PER IL DANNO DA MOBBING di Maria BASILEL’ONERE DELLA PROVA PER IL DANNO DA MOBBING di Maria BASILE
L’ONERE DELLA PROVA PER IL DANNO DA MOBBING di Maria BASILE
 
PRATICHE AZIENDALI DI DEMANSIONAMENTO E MOBBING - Schede di sintesi di Mario ...
PRATICHE AZIENDALI DI DEMANSIONAMENTO E MOBBING - Schede di sintesi di Mario ...PRATICHE AZIENDALI DI DEMANSIONAMENTO E MOBBING - Schede di sintesi di Mario ...
PRATICHE AZIENDALI DI DEMANSIONAMENTO E MOBBING - Schede di sintesi di Mario ...
 
BULLISMO E MOBBING, DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA?
BULLISMO E MOBBING, DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA?BULLISMO E MOBBING, DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA?
BULLISMO E MOBBING, DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA?
 
MOBBING E STRAINING: PER UNA CONSAPEVOLEZZA NUOVA DEL FENOMENO NEL CAMMINO VE...
MOBBING E STRAINING: PER UNA CONSAPEVOLEZZA NUOVA DEL FENOMENO NEL CAMMINO VE...MOBBING E STRAINING: PER UNA CONSAPEVOLEZZA NUOVA DEL FENOMENO NEL CAMMINO VE...
MOBBING E STRAINING: PER UNA CONSAPEVOLEZZA NUOVA DEL FENOMENO NEL CAMMINO VE...
 
IL MEDICO DI FRONTE AL MOBBING - PAOLO DEL GUERRA
IL MEDICO DI FRONTE AL MOBBING - PAOLO DEL GUERRAIL MEDICO DI FRONTE AL MOBBING - PAOLO DEL GUERRA
IL MEDICO DI FRONTE AL MOBBING - PAOLO DEL GUERRA
 
Il mobbing reato penale? Raffronto con la normativa di altri paesi e proposte...
Il mobbing reato penale? Raffronto con la normativa di altri paesi e proposte...Il mobbing reato penale? Raffronto con la normativa di altri paesi e proposte...
Il mobbing reato penale? Raffronto con la normativa di altri paesi e proposte...
 
GLI ASPETTI PENALISTICI DEL MOBBING di Andrea Castelnuovo avvocato in Torino
GLI ASPETTI PENALISTICI DEL MOBBING di Andrea Castelnuovo avvocato in TorinoGLI ASPETTI PENALISTICI DEL MOBBING di Andrea Castelnuovo avvocato in Torino
GLI ASPETTI PENALISTICI DEL MOBBING di Andrea Castelnuovo avvocato in Torino
 
Mobbing cassazione
Mobbing cassazioneMobbing cassazione
Mobbing cassazione
 
Gli aspetti penalistici del mobbing - Avv. Andrea Castelnuovo
Gli aspetti penalistici del mobbing - Avv. Andrea CastelnuovoGli aspetti penalistici del mobbing - Avv. Andrea Castelnuovo
Gli aspetti penalistici del mobbing - Avv. Andrea Castelnuovo
 
Comportamenti vessatori e tutele del lavoratore logorato
Comportamenti vessatori e tutele del lavoratore logoratoComportamenti vessatori e tutele del lavoratore logorato
Comportamenti vessatori e tutele del lavoratore logorato
 
Mobbing: elementi costitutivi e onere della prova
Mobbing: elementi costitutivi e onere della provaMobbing: elementi costitutivi e onere della prova
Mobbing: elementi costitutivi e onere della prova
 
Oltre il mobbing c’è lo “straining” – Avv. Francesco Rotondi
Oltre il mobbing c’è lo “straining” – Avv. Francesco RotondiOltre il mobbing c’è lo “straining” – Avv. Francesco Rotondi
Oltre il mobbing c’è lo “straining” – Avv. Francesco Rotondi
 
LA FATTISPECIE PENALE DEL MOBBING - DAL MOBBING ALLO STRAINING di Umberto Fiu...
LA FATTISPECIE PENALE DEL MOBBING - DAL MOBBING ALLO STRAINING di Umberto Fiu...LA FATTISPECIE PENALE DEL MOBBING - DAL MOBBING ALLO STRAINING di Umberto Fiu...
LA FATTISPECIE PENALE DEL MOBBING - DAL MOBBING ALLO STRAINING di Umberto Fiu...
 
LO “STRAINING”: IL NUOVO MOBBING SECONDO LA CASSAZIONE
LO “STRAINING”: IL NUOVO MOBBING SECONDO LA CASSAZIONELO “STRAINING”: IL NUOVO MOBBING SECONDO LA CASSAZIONE
LO “STRAINING”: IL NUOVO MOBBING SECONDO LA CASSAZIONE
 

Mehr von Drughe .it

Le conseguenze nefaste del mobbing (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...
Le conseguenze nefaste del mobbing  (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...Le conseguenze nefaste del mobbing  (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...
Le conseguenze nefaste del mobbing (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...Drughe .it
 
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATE
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATEDISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATE
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATEDrughe .it
 
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA Drughe .it
 
Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...
Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...
Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...Drughe .it
 
Mobbing e licenziamento illegittimo
Mobbing e licenziamento illegittimoMobbing e licenziamento illegittimo
Mobbing e licenziamento illegittimoDrughe .it
 
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi Drughe .it
 
Un male oscuro chiamato mobbing
Un male oscuro chiamato mobbingUn male oscuro chiamato mobbing
Un male oscuro chiamato mobbingDrughe .it
 
Mobbing e molestie sessuali: come riconoscerli? Come prevenirli?
Mobbing e molestie sessuali: come riconoscerli? Come prevenirli?Mobbing e molestie sessuali: come riconoscerli? Come prevenirli?
Mobbing e molestie sessuali: come riconoscerli? Come prevenirli?Drughe .it
 
Il mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano Moretti
Il mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano MorettiIl mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano Moretti
Il mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano MorettiDrughe .it
 
Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...
Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...
Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...Drughe .it
 
Un male oscuro chiamato mobbing
Un male oscuro chiamato mobbingUn male oscuro chiamato mobbing
Un male oscuro chiamato mobbingDrughe .it
 
Mobbing: la violenza sul posto di lavoro - un'analisi giuridica
Mobbing: la violenza sul posto di lavoro - un'analisi giuridicaMobbing: la violenza sul posto di lavoro - un'analisi giuridica
Mobbing: la violenza sul posto di lavoro - un'analisi giuridicaDrughe .it
 
Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...
Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...
Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...Drughe .it
 
Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro
Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoroMobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro
Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoroDrughe .it
 
Mobbing: No grazie di Giovanna Piga
Mobbing: No grazie di Giovanna PigaMobbing: No grazie di Giovanna Piga
Mobbing: No grazie di Giovanna PigaDrughe .it
 
Guida al Mobbing - a cura di Antonio Marchini
Guida al Mobbing - a cura di Antonio MarchiniGuida al Mobbing - a cura di Antonio Marchini
Guida al Mobbing - a cura di Antonio MarchiniDrughe .it
 
Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro
Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoroMobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro
Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoroDrughe .it
 
DISEGNO DI LEGGE SUI REATI RELATIVI AGLI ATTI PERSECUTORI NEI LUOGHI DI LAVORO
DISEGNO DI LEGGE SUI REATI RELATIVI AGLI ATTI PERSECUTORI NEI LUOGHI DI LAVORODISEGNO DI LEGGE SUI REATI RELATIVI AGLI ATTI PERSECUTORI NEI LUOGHI DI LAVORO
DISEGNO DI LEGGE SUI REATI RELATIVI AGLI ATTI PERSECUTORI NEI LUOGHI DI LAVORODrughe .it
 
Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti pr...
Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti pr...Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti pr...
Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti pr...Drughe .it
 
Mobbing e danno alla salute: aspetti medico-legali
Mobbing e danno alla salute: aspetti medico-legali Mobbing e danno alla salute: aspetti medico-legali
Mobbing e danno alla salute: aspetti medico-legali Drughe .it
 

Mehr von Drughe .it (20)

Le conseguenze nefaste del mobbing (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...
Le conseguenze nefaste del mobbing  (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...Le conseguenze nefaste del mobbing  (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...
Le conseguenze nefaste del mobbing (Lavoro@Confronto - Numero 26 - Marzo/Apr...
 
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATE
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATEDISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATE
DISTURBI DEL SONNO E PATOLOGIE MOBBING-CORRELATE
 
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA
MOBBING e PSICONEUROIMMUNOLOGIA: DALLO STRESS PSICOSOCIALE ALLA MALATTIA
 
Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...
Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...
Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di lav...
 
Mobbing e licenziamento illegittimo
Mobbing e licenziamento illegittimoMobbing e licenziamento illegittimo
Mobbing e licenziamento illegittimo
 
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi
Aspetti clinici del Mobbing - Prof. Dott. Gino Pozzi
 
Un male oscuro chiamato mobbing
Un male oscuro chiamato mobbingUn male oscuro chiamato mobbing
Un male oscuro chiamato mobbing
 
Mobbing e molestie sessuali: come riconoscerli? Come prevenirli?
Mobbing e molestie sessuali: come riconoscerli? Come prevenirli?Mobbing e molestie sessuali: come riconoscerli? Come prevenirli?
Mobbing e molestie sessuali: come riconoscerli? Come prevenirli?
 
Il mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano Moretti
Il mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano MorettiIl mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano Moretti
Il mobbing, ovvero il lavoro nella modernità “liquida” di Tiziano Moretti
 
Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...
Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...
Mobbing: virus organizzativo - La prevenzione del fenomeno per lo sviluppo de...
 
Un male oscuro chiamato mobbing
Un male oscuro chiamato mobbingUn male oscuro chiamato mobbing
Un male oscuro chiamato mobbing
 
Mobbing: la violenza sul posto di lavoro - un'analisi giuridica
Mobbing: la violenza sul posto di lavoro - un'analisi giuridicaMobbing: la violenza sul posto di lavoro - un'analisi giuridica
Mobbing: la violenza sul posto di lavoro - un'analisi giuridica
 
Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...
Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...
Università La Statale di Milano - Un solo evento stressante può causare effet...
 
Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro
Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoroMobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro
Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro
 
Mobbing: No grazie di Giovanna Piga
Mobbing: No grazie di Giovanna PigaMobbing: No grazie di Giovanna Piga
Mobbing: No grazie di Giovanna Piga
 
Guida al Mobbing - a cura di Antonio Marchini
Guida al Mobbing - a cura di Antonio MarchiniGuida al Mobbing - a cura di Antonio Marchini
Guida al Mobbing - a cura di Antonio Marchini
 
Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro
Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoroMobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro
Mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro
 
DISEGNO DI LEGGE SUI REATI RELATIVI AGLI ATTI PERSECUTORI NEI LUOGHI DI LAVORO
DISEGNO DI LEGGE SUI REATI RELATIVI AGLI ATTI PERSECUTORI NEI LUOGHI DI LAVORODISEGNO DI LEGGE SUI REATI RELATIVI AGLI ATTI PERSECUTORI NEI LUOGHI DI LAVORO
DISEGNO DI LEGGE SUI REATI RELATIVI AGLI ATTI PERSECUTORI NEI LUOGHI DI LAVORO
 
Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti pr...
Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti pr...Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti pr...
Convegno “ Stress, molestie lavorative e organizzative del lavoro: aspetti pr...
 
Mobbing e danno alla salute: aspetti medico-legali
Mobbing e danno alla salute: aspetti medico-legali Mobbing e danno alla salute: aspetti medico-legali
Mobbing e danno alla salute: aspetti medico-legali
 

Quando il mobbing diventa danno erariale - di PAOLA MARIA ZERMAN Avvocato dello Stato

  • 1. diritto e pratica amministrativa RESPONSABILITÀ IL SOLE 24 ORE LA SENTENZA 68 OTTOBRE 2013 La pronuncia della Corte dei conti Piemonte rappresenta una novità assoluta in materia di mobbing Quando il mobbing diventa danno erariale di PAOLA MARIA ZERMAN Avvocato dello Stato Ci sono ferite che non vengono inferte con armi materiali, ma con intenzionale indifferenza, emarginazione, ed esclu­ sione. Ferite che si rivelano, per chi le subisce, ancor più gravi, perché intaccano la sfera dell’onore e dell’autostima e non di rado portano a patologie di carattere psichico anche di rilevante gravità. I luoghi di lavoro sono sempre più di frequente gli ambiti dove si svolgono simili e spesso silenziose aggressioni (mob­ bing) della parte più forte (datore di lavoro o colleghi) nei confronti del soggetto preso di mira (persecutio ad perso­ nam). Non solo la magistratura civile(1), ma anche quella penale (sotto il profilo dei reati di abuso d’ufficio o maltrat­ tamenti in famiglia: cfr. Cass. 3 luglio 2013, n. 28603.) è sempre più interessata da fenomeni di mobbing. Con la pronuncia in commento per la prima volta anche il giudice contabile ­ recependo la sensibilità attuale in mate­ ria ­ si confronta con tale fenomeno, sotto il profilo del danno erariale causato da chi pone in essere questo ingiu­ sto comportamento. La decisione della Corte Novità assoluta rappresenta la pronuncia della Corte dei conti del Piemonte che, prendendo avvio dalla sentenza civile di condanna del ministero dell’Istruzione per risarcimento dei danni causati dal dirigente scolastico per mobbing nei con­ fronti della direttrice amministrativa, ha accolto la richiesta di rivalsa da parte della Procura nei confronti del responsabile, ai sensi dell’art. 1, legge n. 20/1994, ravvisando nel comporta­ mento del convenuto gli estremi dell’illecito doloso. La illiceità della condotta Il Collegio ha ravvisato la illiceità della condotta ai fini della responsabilità amministrativo­contabile, sulla base della valu­ tazione condotta dal giudice civile condividendone la rilevan­ za sotto il profilo della idoneità a costituire fonte di responsa­ bilità amministrativa. Dall’esame dell’istruttoria civile, che ha individuato, infatti, una serie di fatti integranti la fattispecie di mobbing per essere stata l’interessata progressivamente emarginata e svuotata dal contenuto delle sue prerogative professionali il giudice contabile ha dedotto una condotta intenzionalmente diretta a nuocere alla dipendente in violazione dei principi costitu­ zionali dell’imparzialità e del buon andamento. In particolare essa era regolarmente scavalcata (ad esempio il dirigente forniva istruzioni dettagliatissime senza lasciare alcuno spazio di valutazione, o provvedeva direttamente ai compiti riserva­ ti alla stessa o in contrasto con quanto da essa stabilito e di sua competenza), oggetto continuo di comportamenti vessa­ tori (quali la richiesta di adempimenti del tutto inutili e sfac­ ciatamente ostruzionistici) e denigratori nei suoi confronti, sminuendone l’operato anche davanti ai docenti e personale amministrativo. In sintesi la Corte ritiene che il dirigente scolastico responsabile fosse venuto meno al suo ruolo, rite­ nendosi l’unico competente e agendo in modo scorretto. Il danno e il nesso causale In stretto rapporto temporale e causale, veniva accertato uno stato di malattia e un danno biologico a carico della dirigente, quali depressione e attacchi di panico. (1) Sembra opportuno richiamare la sentenza della Cassazione 28/8/2013, n. 19814 “Secondo costante orientamento interpretativo di questa Corte (ex plurimis, Cass. 17 febbraio 2009 n. 3785), per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico­fisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.”
  • 2. diritto e pratica amministrativa IL SOLE 24 ORE RESPONSABILITÀ LA SENTENZA OTTOBRE 2013 69 L’elemento soggettivo La condotta del convenuto dirigente risulta secondo la Corte dei conti caratterizzata da dolo, trattandosi di un vero e proprio atteggiamento persecutorio nei confronti della sottoposta, volto a umiliare e svalutarne l’immagine nel contesto lavorativo. Un “accanimento ad personam” di­ retto a determinarne l’allontanamento dall’Istituto che, tra l’altro, veniva sollecitato. La punta dell’iceberg La pronuncia della Corte offre un’ulteriore occasione per alcune riflessioni su un fenomeno i cui contorni sono molto più ampi di quelli che emergono nelle aule giudiziarie, se­ condo quanto risulta da recenti studi in proposito(2). La tipologia di illecito posta in essere fa sì che di frequente, se non costretta dalla gravità della malattia risentita e dalla decisione di comunque allontanarsi da quel luogo di lavoro, la vittima del mobbing non intraprenda azione giudiziaria per timore di ulteriori e più gravi ritorsioni nei suoi confronti. Da parte giudiziaria, si assiste a una sorta di diffidenza nei confronti del fenomeno, motivata in gran parte dalla naturale reticenza del giurista a confrontarsi con fenomeni non ricon­ ducibili con precisione a violazioni di diritti o comunque di disposizioni normative, e che spesso navigano nelle indefinite nebbie delle condotte omissive e dei danni di natura psichica. Occorre anche tenere conto della oggettiva possibilità di strumentalizzazione dell’istituto da parte di soggetti affetti da infondate manie di persecuzione, o peggio, da intenzionale volontà di ostruzionismo nei confronti del capo, specie in ambienti pubblici. A ciò si aggiunga la difficoltà della prova di condotte omissi­ ve (esempio il mancato coinvolgimento in un progetto, la non assegnazione di un incarico, o l’attribuzione di compiti marginali e sostanzialmente inutili ecc.), o che comunque non violano esplicitamente i contenuti di legge o contratto (in relazione, ad esempio, al divieto di demansionamento cfr. art. 2103 c.c.), ma provocano il sostanziale svuotamen­ to delle prerogative professionali del destinatario(3). Pro­ babilmente sono questi, tra gli altri, i fattori che hanno determinato un atteggiamento di cautela da parte della giurisprudenza nel qualificare come mobbing comporta­ menti di frizione all’interno degli uffici, con il conseguente rigetto della domanda per mancanza di prova, e con affer­ mazioni tralaticie superficiali dal punto di vista contenutisti­ co, senza alcun serio approfondimento del fenomeno. Si ritiene al contrario necessario, che il giurista conduca una più approfondita riflessione sulle cause del fenomeno e sulle dinamiche comportali all’interno degli uffici, e ciò non per sconfinare immotivatamente in ambiti extragiuridici, ma per avere a disposizione gli strumenti conoscitivi neces­ sari per poter rendere giustizia delle effettive condotte lesive della salute psico­fisica del soggetto, rispetto alle pretese infondate se non addirittura pretestuose. Il mobbing fenomeno tipico di un ambiente lavorativo chiuso Una considerazione si impone sopra le altre. Essa riguarda la causa ultima del fenomeno del mobbing, secondo il parere di chi scrive, e cioè la struttura lavorativa di un Paese, quale è il nostro, dove sempre più scarse sono le possibilità di trovare lavoro. Questo fattore incide sulla mobilità lavorativa, so­ stanzialmente imponendo a chi ha un lavoro di “tenerlo stret­ to” a qualsiasi condizione, e quindi anche a eventualmente tollerare comportamenti aggressivi da parte di chi, al contra­ rio, vorrebbe “espellere” il soggetto considerato come corpo estraneo ma non ne ha gli strumenti giuridici, per non avere quest’ultimo violato alcun obbligo lavorativo, ma al contrario avendo non di rado un comportamento esemplare. In un contesto lavorativo fluido, il destinatario dell’aggressio­ ne, sentendosi indesiderato, ben potrebbe “togliere il distur­ bo” trovando situazioni più confacenti con il proprio stile di comportamento e di lavoro. Come detto, questo non avvie­ ne dove le opportunità di lavoro sono praticamente azzera­ te, con la conseguente estremizzazione sia della condotta persecutoria da una parte che della sofferenza morale e personale dall’altra. Corte dei conti, sez. giur. Piemonte, sentenza n. 135/2013 Pubblico impiego ­ Mobbing ­ Responsabilità amministrativo­contabile ­ Danno erariale ­ Sussiste Un atteggiamento persecutorio volto a discriminare e a umiliare il dipendente viola il principio costituzionale dell’imparzialità ed è fonte di responsabilità erariale. (2) Stando all’ultimo monitoraggio dell’Ispesl, Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro che sul mobbing ha aperto un centro d’ascolto, nel nostro Paese sono circa un milione e mezzo i lavoratori vittime di questa vessazione. Il problema è più diffuso al Nord (65%) e, come già detto, colpisce maggiormente le donne (52%). Il 70% delle vittime lavora nella pubblica amministrazione, con una produttività che mediamente, in seguito ai primi episodi di violenza, cala del 70%. (3) In proposito la medesima Corte piemontese ha condannato un amministratore pubblico per il demansionamento di un dirigente (n. 140 del 28 febbraio 2012) riconosciuto dal giudice del lavoro.
  • 3. diritto e pratica amministrativa RESPONSABILITÀ IL SOLE 24 ORE LA SENTENZA 70 OTTOBRE 2013 Negli ambienti di lavoro si verificano quindi situazioni che sul piano umano e comportamentale concretizzano gravi viola­ zioni della giustizia paradossalmente nell’apparente rispetto dei diritti del lavoratore. Violazioni che, se sul piano persona­ le creano ferite spesso non più rimarginabili, non mancano di produrre effettivi negativi sull’intero rendimento dell’ufficio, come sempre più dimostrato da studi di organizzazione aziendale e che sul piano giuridico­normativo, hanno portato anche in Italia alla elaborazione del codice di comportamen­ to del dirigente pubblico, come oltre meglio sarà analizzato. Il ruolo sociale dell’invidia Molti comportamenti di mobbing sebbene all’apparenza giusti­ ficati da incompatibilità di carattere, sentimenti di antipatia ecc. non di rado hanno alla base una motivazione più profon­ da, quasi sempre inconfessata. Si tratta del sentimento di invidia che può essere provocata da chi in qualche modo si distingue per qualità intellettuali o morali, integrità. Se in ambienti lavorativi competitivi, la creatività e l’innovazione viene non solo approvata ma stimolata ed emulata, in contesti lavorativi chiusi, appiattiti verso il basso e affetti da mentalità e meccanismi burocratici, le medesime doti vengono guardate con sospetto perché volte a mettere in crisi prassi lavorative dai risultati mediocri, nonché a svelare la modestia intellettua­ le del livello generale dell’ufficio. Non può stupire allora che in questi casi tali soggetti siano destinatari di fenomeni di mob­ bing, sia da parte dei colleghi (orizzontale) o dello stesso capo (verticale), se non intende valorizzare i talenti ma mantenere un generale clima di tranquilla mediocrità. “Dall’invidia nascono l’odio, la maldicenza, la calunnia, la gioia causata dalla sventura del prossimo e il dispiacere causato dalla sua fortuna”(4). L’invidia determina quelle “strategie invidiose, come la maldi­ cenza e la calunnia o semplicemente la svalutazione dell’altro mascherata da pretese di oggettività di giudizio, che l’invidia pone in atto per ristabilire l’equilibrio”(5). Il male dell’altro lenisce la ferita prodotta dal senso di inferiorità e di impotenza in quanto viene vissuto come destituzione del modello rivale dalla sua posizione di superiorità, vera o presunta che sia. Il determinante ruolo sociale dell’invidia, specie nei luoghi di lavoro, dovrebbe essere tenuto presente da chi è chiamato a giudicare su fenomeni di mobbing: l’esame del contesto lavorativo e del profilo professionale dell’interessato do­ vrebbero fornire utili elementi di valutazione al riguardo. Il mobbing indiretto In altri casi, invece, l’emarginazione del soggetto non è determinata dalle qualità o condizioni dello stesso, ma co­ stituisce l’effetto indiretto di una strategia di sistematica preferenza di un terzo collega o che potenzialmente po­ trebbe diventare tale (una volta costretto alle dimissioni il mobbizzato). La mancanza di una cultura di reale merito­ crazia nel nostro Paese, fa sì che tali casi non siano affatto rari, ed egualmente determinino ingiuste lesioni alla profes­ sionalità, all’onore, all’autostima e alle legittime aspettative di chi ha i titoli per rivestire determinati ruoli o incarichi e si vede continuamente pretermesso. I danni a carico non solo del diretto interessato, ma del rendimento generale dell’uf­ ficio, si ripercuotono sulla credibilità dell’intero sistema paese, e sulla possibilità di un effettivo sviluppo in tutti i settori, amministrativi, economici e produttivi. Senz’altro consapevole di ciò il legislatore del 2012, ha imposto la rivisitazione del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, prevedendo un’apposita sezione per i dirigenti, e imponendo precisi doveri di comportamento a loro carico in ordine alla trasparenza e all’imparzialità nella gestione dell’ufficio. Contestualmente, altre norme impongono l’obbligo di pub­ blicità e trasparenza degli incarichi disponibili e dei criteri di scelta (comma 1­bis dell’art. 19 Dlgs n. 165/2001 introdotto dal Dlgs n. 150/2009 c.d. “legge Brunetta”): “L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta”. Così come le “Le pubbliche amministrazioni pubblicano e man­ tengono aggiornato l’elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall’orga­ no di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all’articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. Obbligo di pubblicazione oggi rafforzato dalla previsione della possibilità da parte di “chiunque” di richiederla nei casi in cui sia stata omessa (accesso civico previsto dall’art. 5 Dlgs n. 33/2013). Gli obblighi imposti al dirigente dal codice di comportamento La decisione della Corte, stigmatizza ­ dopo aver indicato i vari episodi di comportamento aggressivo e ingiusto da parte del dirigente scolastico ­ l’operato di quest’ultimo con la sintetica affermazione secondo la quale il dirigente era “venuto meno al suo ruolo, ritenendosi l’unico competente e agendo in modo scorretto”. La recente entrata in vigore del codice di comportamento ­ riformulato in base alla legge n. 190/2012 “anticorruzione” ­ ed emanato con Dpr n. 62 del 16 aprile 2013, fornisce ora con ancora maggiore ampiezza e chiarezza il quadro nor­ (4) S. Gregorio Magno, Moralia in Job, 31, 45. (5) Elena Pulcini in Invidia, Il Mulino 2011 ­ pag. 85.
  • 4. diritto e pratica amministrativa IL SOLE 24 ORE RESPONSABILITÀ LA SENTENZA OTTOBRE 2013 71 mativo per valutare la correttezza comportamentale sia dei dipendenti che dei dirigenti. Nel previgente codice non era prevista un’apposita sezione per i dirigenti, ma il legislatore del 2012 ha sentito la necessità di imporre una “specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati secondo le funzioni attribuite” (art. 54, comma 1, Dlgs n.165 novellato)(6). L’art. 13 del codice, disciplina gli obblighi di condotta cui è tenuto il dirigente, che si aggiungono a quelli previsti per tutti i dipendenti. Alla luce delle disposizioni del codice, “Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamen­ to esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa” (art. 13, comma 4). Sotto il profilo comportamentale, al dirigente è anche impo­ sto il positivo sforzo di curare il “benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, …”. L’imparzialità cui è tenuto il dirigente si manifesta nella “equa ripartizione dei carichi di lavoro” e nell’affidamento degli incarichi aggiuntivi “in base a criteri di rotazione” (art. 13, comma 6). L’effettività del principio di imparzialità rappresenta la chiave di volta dell’intero funzionamento del sistema amministrativo, ed è proprio quello che deve essere garantito sempre di più nelle sue molteplici applicazioni. L’esistenza di posizioni consolidate di privilegio all’interno del­ le amministrazioni, rapportabili a situazioni estranee ai meriti professionali e contigue invece a rapporti di appartenenza, parentela o affini, costituisce uno dei gravi mali che incidono sulla società italiana, non solo determinando situazioni ingiu­ ste sul piano personale, con gravi conseguenze anche sul piano della salute, ma che si riverberano su tutto l’andamento dell’ufficio, sia all’interno che al di fuori del medesimo. La violazione dei doveri indicati dal codice di comportamento come fonte di danno da mobbing Come è noto la legge n. 190/2012 ha rafforzato il profilo costrittivo del codice (art. 54, comma 3, del Dlgs n. 165 novellato dalla legge n. 190) prevedendo che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento: a) “è fonte di responsabilità disciplinare”; b) è rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile quando le stesse siano collegate alla violazione di doveri, obblighi leggi o regolamenti; c) gravi o reiterate violazioni comportano l’applicazione del­ la sanzione del licenziamento disciplinare di cui al comma primo dell’art. 55­quater, svincolato, a differenza del comma 2, dal riferimento all’arco temporale di almeno 2 anni. La previsione si aggiunge dunque a quest’ultima, già richiamata dalla “legge Brunetta”. La violazione dei doveri comportamentali ha dunque non solo un rilievo disciplinare (con ciò “giuridicizzando” gli obbli­ ghi di condotta prima rilevanti solo sul piano dell’etica) ma anche è rilevante ai fini risarcitori, come dunque può avveni­ re per il mobbing (laddove la norma violata, secondo l’orien­ tamento prevalente è l’art. 2087 c.c. che impone al datore di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore, nonché le altre norme di tutela del lavoratore)(7). La Corte piemontese si è “limitata” a condannare il conve­ nuto, ritenuto doloso il suo comportamento, per il danno erariale conseguente al risarcimento disposto dal giudice civile, ma non è escluso che, in altra occasione, possa ritene­ re che dal mobbing possa derivare un danno “da disservizio” ove l’azione discriminatoria e di demansionamento abbia determinato, insieme allo stress del dipendente quello che potrebbe configurarsi come uno “stress amministrativo”, qua­ le l’alterazione del “buon andamento” dell’amministrazione anch’esso tutelato, insieme all’imparzialità, dall’art. 97 Cost. In definitiva i doveri oggi contenuti nel codice di comporta­ mento costituiscono una falsariga per il giudice chiamato a valutare situazioni di mobbing: l’equa ripartizione dei carichi di lavoro, l’effettività della circolazione delle informazioni, la trasparenza nell’assegnare eventuali incarichi aggiuntivi, il cri­ terio di rotazione, la cura del benessere organizzativo e cordialità dei rapporti interpersonali, se violati possono dar luogo a responsabilità disciplinare. Se poi la violazione avvie­ ne nei confronti di uno specifico soggetto (ad personam) essa può costituire la base per la valutazione di un’effettiva condotta di mobbing. (6) I destinatari delle norme non sono solo i dirigenti di prima e seconda fascia, ma anche i titolari di incarico dirigenziale (ai sensi dell’art. 19, comma 6 del Dlgs n. 165/2001) e tutti coloro che “svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza”. (7) Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 17270 del 12 luglio 2013, ricorda “che, in base a un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, il datore di lavoro non solo è contrattualmente obbligato a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l’integrità fisica e psichica del lavoratore dipendente (ai sensi dell’art. 2087 cod. civ.), ma deve altresì rispettare il generale obbligo di neminem laedere e non deve tenere comportamenti che possano cagionare danni di natura non patrimoniale, configurabili ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i suddetti diritti”.