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Nota della Segreteria Regionale FLP SCUOLA/FIS-CAB per la Puglia


    SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E
      OBBLIGHI DI PRESENZA A SCUOLA DEI
                   DOCENTI

A seguito di numerose richieste di chiarimento – pervenute a questa Segreteria
Regionale FLP- SCUOLA/FISC-CAB – relativamente agli obblighi di permanenza a
scuola dei docenti nel periodo di sospensione delle attività didattiche, riportiamo la
seguente nota di questa Segreteria.

Come reso noto dalla sentenza del Consiglio di Stato dell’8 maggio 1987 e più
recentemente da una sentenza del Tribunale di Trento del 23/01/2004 nonché da
un’ulteriore sentenza del Giudice del lavoro di Napoli r.g. 5344/2006,
durante la sospensione dell’attività didattica possono essere effettuate solo attività
funzionali all’insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano annuale delle
attività deliberato dal Collegio nel mese di settembre e, comunque, nel rispetto delle
 40 ore annue per il Collegio e 40 ore per i consigli di classe.
Non c’è, invece, durante la sospensione delle attività didattiche, alcun obbligo di
insegnamento o presenza a scuola per altre attività.




                              Figura 1 Sospensione delle attività didattiche:
                                 nessun obbligo di presenza per i docenti



NEL MERITO DELLA NORMATIVA

 La richiesta da parte di taluni Dirigenti scolastici di obbligare i docenti a prestare servizio anche
nei periodi di sospensione delle lezioni, facendo riferimento all’orario di insegnamento confligge
con le norme pattizie (CCNL 2002-05, art. 26 e 27), e si pone in contrasto con la Sentenza del
Consiglio di Stato dell’8 maggio 1987. Nel “periodo di sospensione dell’attività didattica”
possono essere effettuate solo le “attività funzionali all’insegnamento” di carattere collegiale
eventualmente previste nel Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio e, comunque, nel
rispetto del monte ore totale previsto dal contratto: 40 ore annue per il Collegio e 40 ore di
massima per i consigli di classe. Non sussiste invece, sempre in detto periodo, alcun obbligo di
insegnamento o presenza a scuola per altre attività, ovvero non c’è l’obbligo di una ‘prestazione di
servizio’ pari alle 25 ore settimanali nella scuola materna, 22+2 ore settimanali nella scuola
elementare e 18 ore settimanali nelle scuole secondarie. Questo non esclude la possibilità di
collocare delle attività aggiuntive nel periodo suddetto, ferma restante la facoltatività delle stesse, la
loro calendarizzazione nel Piano annuale delle attività, ed il riconoscimento economico aggiuntivo
secondo le tabelle previste dal contratto.
Anche quando il rapporto di lavoro dei docenti non era ancora stato privatizzato, l'Amministrazione
aveva già escluso ogni obbligo da parte dei docenti, in ordine alla presenza a scuola durante i
periodi di sospensione delle attività didattiche. Con l'unica eccezione delle attività funzionali
all'insegnamento che, comunque, non possono sforare le 40 ore fissate dal contratto del 1995.
Gli obblighi di servizio del personale docente, stante la contrattualizzazione del rapporto di lavoro
operata dal decreto legislativo 29/93, come riformato e vigente (dlgs 165/2001), non possono che
essere individuati se non all'interno della normativa pattizia che regola al fattispecie.
Nel caso di specie le norma di riferimento sono costituite dagli artt. 40,41 e 42 del Ccnl del 4 agosto
1995.
In via preliminare occorre escludere che la fattispecie di cui si discute possa essere ascritta agli
obblighi relativi all'attività di insegnamento. Va da sé, infatti, che in assenza dei soggetti destinatari
del processo didattico viene a cessare la condicio sine qua non relativa al verificarsi della predetta
fattispecie. In altre parole, il terminus a quo in ordine all'insorgenza del relativo obbligo va
individuato nella sussistenza dell'evento che ne costituisce il presupposto: la presenza degli alunni
all'interno dell'istituzione scolastica, in costanza di erogazione del servizio didattico insorgente dal
verificarsi dell'epoca compresa nei termini del calendario delle lezioni.
Appare pacifico, dunque, che non sussiste alcun obbligo di insegnamento, in capo ai docenti,
nell'epoca individuata come "periodo di sospensione delle attività didattica".
Di qui l'inesistenza dell'obbligo di prestazione di cui all'art.41, cc.1 e 2 del Ccnl: 25 ore settimanali
nella scuola materna, 22 ore settimanali nella scuola elementare, alle quali si aggiungono 2 ore di
programmazione settimanali, e 18 ore settimanali nelle scuole secondarie.
Tanto premesso si ritiene, invece, potenzialmente lecito un provvedimento dirigenziale ordinato
all'adempimento di eventuali obblighi residui in relazione alla prestazione contemplata nell'art.42,
c.3 lett.a). Ciò in stretta osservanza del monte di 40ore fissato dalla citata clausola contrattuale
laddove dispone che: ". Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite
da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di
programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli
scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole
materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue".
Resta ferma, in ogni caso, la non obbligatorietà di prestazioni aggiuntive oltre tale limite.
Di qui l'insorgenza del giusto diritto potestativo in capo al docente di rifiutarsi di prestare
servizi di natura supplementare. In particolare se, nel periodo compreso tra il1° settembre e la
data d'inizio delle lezioni, sono state erogate prestazioni tali da determinare eccedenze. Ciò anche in
sede di erogazione della prestazione ordinata alla partecipazione alle riunioni del Collegio dei
docenti e quant'altro.
Quanto all'obbligo di firma durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, fatte
salve le considerazioni appena enunciate, è appena il caso di ribadire che esso non sussiste in
alcun modo.




                               Figura 2 Nessun obbligo di firma per i docenti
Considerazione, quest'ultima, già condivisa dal Ministero della Pubblica Istruzione, anche in
costanza di disciplina pubblicistica del rapporto di lavoro, e resa nota per il tramite delle note:
u.c.c.d.d.30/06/80 prot.n.1972 e 28/7/81 prot.980.

Nei periodi di interruzione dell’attività didattica nessuna presenza a scuola è dovuta al di fuori del
piano delle attività deliberato dal Collegio dei docenti (art. 28 comma 4 CCNL 2006/09).
Segnalare eventuali abusi : federazionescuolacab@tiscali.it oppure al Webmaster


LA SEGRETERIA REGIONALE FLP SCUOLA/FIS-CAB PUGLIA

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  • 2. collocare delle attività aggiuntive nel periodo suddetto, ferma restante la facoltatività delle stesse, la loro calendarizzazione nel Piano annuale delle attività, ed il riconoscimento economico aggiuntivo secondo le tabelle previste dal contratto. Anche quando il rapporto di lavoro dei docenti non era ancora stato privatizzato, l'Amministrazione aveva già escluso ogni obbligo da parte dei docenti, in ordine alla presenza a scuola durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Con l'unica eccezione delle attività funzionali all'insegnamento che, comunque, non possono sforare le 40 ore fissate dal contratto del 1995. Gli obblighi di servizio del personale docente, stante la contrattualizzazione del rapporto di lavoro operata dal decreto legislativo 29/93, come riformato e vigente (dlgs 165/2001), non possono che essere individuati se non all'interno della normativa pattizia che regola al fattispecie. Nel caso di specie le norma di riferimento sono costituite dagli artt. 40,41 e 42 del Ccnl del 4 agosto 1995. In via preliminare occorre escludere che la fattispecie di cui si discute possa essere ascritta agli obblighi relativi all'attività di insegnamento. Va da sé, infatti, che in assenza dei soggetti destinatari del processo didattico viene a cessare la condicio sine qua non relativa al verificarsi della predetta fattispecie. In altre parole, il terminus a quo in ordine all'insorgenza del relativo obbligo va individuato nella sussistenza dell'evento che ne costituisce il presupposto: la presenza degli alunni all'interno dell'istituzione scolastica, in costanza di erogazione del servizio didattico insorgente dal verificarsi dell'epoca compresa nei termini del calendario delle lezioni. Appare pacifico, dunque, che non sussiste alcun obbligo di insegnamento, in capo ai docenti, nell'epoca individuata come "periodo di sospensione delle attività didattica". Di qui l'inesistenza dell'obbligo di prestazione di cui all'art.41, cc.1 e 2 del Ccnl: 25 ore settimanali nella scuola materna, 22 ore settimanali nella scuola elementare, alle quali si aggiungono 2 ore di programmazione settimanali, e 18 ore settimanali nelle scuole secondarie. Tanto premesso si ritiene, invece, potenzialmente lecito un provvedimento dirigenziale ordinato all'adempimento di eventuali obblighi residui in relazione alla prestazione contemplata nell'art.42, c.3 lett.a). Ciò in stretta osservanza del monte di 40ore fissato dalla citata clausola contrattuale laddove dispone che: ". Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue". Resta ferma, in ogni caso, la non obbligatorietà di prestazioni aggiuntive oltre tale limite. Di qui l'insorgenza del giusto diritto potestativo in capo al docente di rifiutarsi di prestare servizi di natura supplementare. In particolare se, nel periodo compreso tra il1° settembre e la data d'inizio delle lezioni, sono state erogate prestazioni tali da determinare eccedenze. Ciò anche in sede di erogazione della prestazione ordinata alla partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e quant'altro. Quanto all'obbligo di firma durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, fatte salve le considerazioni appena enunciate, è appena il caso di ribadire che esso non sussiste in alcun modo. Figura 2 Nessun obbligo di firma per i docenti
  • 3. Considerazione, quest'ultima, già condivisa dal Ministero della Pubblica Istruzione, anche in costanza di disciplina pubblicistica del rapporto di lavoro, e resa nota per il tramite delle note: u.c.c.d.d.30/06/80 prot.n.1972 e 28/7/81 prot.980. Nei periodi di interruzione dell’attività didattica nessuna presenza a scuola è dovuta al di fuori del piano delle attività deliberato dal Collegio dei docenti (art. 28 comma 4 CCNL 2006/09). Segnalare eventuali abusi : federazionescuolacab@tiscali.it oppure al Webmaster LA SEGRETERIA REGIONALE FLP SCUOLA/FIS-CAB PUGLIA