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Bilancio dei gruppi societari

Singole società che controllano altre
società

Rappresenta la situazione di un gruppo di
imprese come se si trattasse di una entità
economica unica.
   azionisti della società capogruppo;
   azionisti di minoranza;
   creditori;
   dipendenti;
   manager delle società capogruppo;
   azionisti, creditori e dipendenti delle società
    del gruppo.
   società di capitali che controllano altre imprese
   enti pubblici che svolgono una attività
    commerciale che controllano società di capitali
   società cooperative e mutue assicuratrici che
    controllano società di capitali.
   numeri 1) e 2) del primo comma dell’art. 2359
    del c.c.

   le imprese su cui un’altra esercita un’influenza
    dominante
   le società di persone
   le imprese individuali
   i consorzi
   le associazioni e le fondazioni
   gli enti mutualistici
le imprese controllanti che, unitamente alle imprese
controllate, non abbiano superato, per due esercizi
consecutivi, due dei seguenti limiti:
 14.600.000 di euro nel totale degli attivi degli stati
    patrimoniali;
 29.200.000 di euro nel totale dei ricavi delle vendite e
    delle prestazioni;
 250 dipendenti occupanti in media durante l’esercizio.



   le imprese a loro volta controllate quando la
    controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o
    quote dell’impresa controllata
   Imprese soggette al consolidamento

L’esclusione dall’area di consolidamento può
essere di due tipi:
 obbligatoria;

 facoltativa.
Quando:
a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini
indicati nel secondo comma dell’art. 29
b) l’esercizio effettivo dei diritti della controllante
è soggetto a gravi e durature restrizioni
c) non è possibile ottenere tempestivamente le
necessarie informazioni
d) le loro azioni o quote sono possedute
esclusivamente allo scopo della successiva
alienazione.
Identificano:
    la percentuale di capitale di proprietà della
     capogruppo
    la percentuale di capitale di proprietà di
     terzi.

Esistono due tipi di partecipazioni
 dirette

 indirette
Struttura del bilancio consolidato:

   stato patrimoniale
   conto economico
   nota integrativa

Data di riferimento: coincide con la data di
chiusura del bilancio dell’esercizio dell’impresa
controllante
Può essere suddivisa nei seguenti aspetti:
a) i principi di consolidamento
b) la struttura e il contenuto dei conti di sintesi
c) i criteri di valutazione
d) le modalità di consolidamento delle
partecipazioni
Somma integrale di tutte le attività e le passività e di tutti i
costi e ricavi

Sono invece eliminati:
a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento
e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste
b) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel
consolidamento
c) i proventi e gli oneri relativi a operazioni effettuate fra
le imprese medesime
d) gli utili e le perdite conseguenti a operazioni effettuate
tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio
Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto
economico consolidati devono essere quelli prescritti dalla
legge per il bilancio d’esercizio delle imprese incluse nel
consolidamento
 le voci relative alle rimanenze possono essere
   raggruppate quando la loro distinta indicazione
   comporti costi sproporzionati.
 l’importo del capitale e delle riserve delle imprese
   controllate corrispondente a partecipazioni di terzi è
   iscritto in una voce del patrimonio netto denominata
   “capitale e riserva di terzi”
 la parte del risultato economico consolidato
   corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta in una
   voce denominata “utile (perdita) dell’esercizio di
   pertinenza di terzi”.
   Devono essere quelli utilizzati nel bilancio
    d’esercizio della controllante

   Gli elementi dell’attivo e del passivo devono
    essere valutati con criteri uniformi.
Si attua sostituendo la voce “Partecipazioni” nel
bilancio della controllante con le attività e le
passività della controllata, eliminando la quota di
patrimonio netto proporzionale alla quota di
partecipazione della controllante.
   Se l’eliminazione determina una differenza, questa
    è imputata, ove possibile, agli elementi dell’attivo
    e del passivo delle imprese incluse nel
    consolidamento
   L’eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una
    voce del patrimonio netto denominata “riserva di
    consolidamento”, ovvero quando sia dovuto a
    previsione di risultati economici sfavorevoli, in
    una voce denominata “fondo di consolidamento
    per rischi e oneri futuri”; se positivo, è iscritto in
    una voce dell’attivo denominata “differenza da
    consolidamento” o è portato in detrazione della
    riserva di consolidamento
   Il bilancio consolidato non ha rilevanza fiscale

   Le imposte vengono calcolate sul risultato
    esposto nei singoli bilanci d’esercizio delle
    imprese del gruppo
Le voci relative a rapporti tra società del gruppo
che devono essere eliminate sono:
   crediti e debiti commerciali;
   crediti e debiti finanziari;
   altri crediti;
   altri debiti;
   ratei e risconti attivi e passivi;
   costi
   ricavi.
Sono previsti i seguenti:

   consolidamento integrale;
   consolidamento sintetico, attraverso l’utilizzo
    del “metodo patrimoniale netto”
   consolidamento proporzionale;
Le tipiche operazioni di consolidamento degli
stati patrimoniali delle imprese del gruppo sono:
 sostituzione del valore della partecipazione con
   le attività e le passività delle società
   direttamente controllate
 eliminazione dei crediti e dei debiti
   intersocietari;
 eliminazione degli “utili interni” sulle
   operazioni fra le imprese di gruppo.
Le tipiche operazioni di consolidamento del conto
economico possono così distinguersi:
 i ricavi per vendite di beni e servizi ad altre
  imprese del gruppo ed i proventi di natura
  finanziaria
 i costi per acquisti di beni e servizi presso altre
  imprese del gruppo e gli oneri di natura
  finanziaria
 gli utili interni inclusi nelle rimanenze di
  magazzino al termine dell’esercizio
Le fasi di lavoro sono le seguenti:
 si redige il bilancio aggregato sommando, linea
  per linea, tutte le voci di bilancio per il loro
  importo totale
 si determina la quota di capitale e riserve e di
  risultato d’esercizio di competenza di terzi
 si elimina la voce partecipazioni contro il
  patrimonio delle società partecipate
   Consiste nel mantenimento nel bilancio
    consolidato della voce
    “Partecipazioni”, annualmente adeguata al
    patrimonio netto della società partecipata.
   Avviene con la sostituzione della
    partecipazione iscritta nel bilancio della
    partecipante con il valore della quota-parte di
    attività e passività, nonché di costi e ricavi della
    partecipata che essa rappresenta.
E’ costituito dai seguenti documenti:
 stato patrimoniale consolidato;

 conto economico consolidato;

 nota integrativa



   deve essere corredato da una relazione degli
    amministratori sulla situazione complessiva
    delle imprese in esso incluse e sull’andamento
    della gestione
Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e
del conto economico consolidati sono quelli
prescritti per i bilanci di esercizio

Adattamenti:
 rimanenze possono essere raggruppate

 differenza negativa  «riserva di consolidamento» o
  «fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri»
 differenza positiva  «differenza da consolidamento»

 capitale e delle riserve corrispondente a partecipazioni
  di terzi  «capitale e riserve di terzi»
Adattamenti:

   parte del risultato economico consolidato
    corrispondente a partecipazioni di terzi 
    «utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di
    terzi»
   L’art. 38 D. Lgs. 127/91 disciplina il contenuto
    minimo della nota integrativa, articolandolo in
    punti obbligatori, in sostanza già previsti
    dall’art. 2427 del codice civile per il bilancio
    d’esercizio.

   Altre norme del decreto riguardano deroghe
    alle regole generali
   Relazione sulla gestione
   Relazione dell’organo di controllo

   Copia depositata a disposizione dei soci e
    presso il Registro delle Imprese
   Società di revisione o revisore persona fisica

   Regolarità e corrispondenza del bilancio sia alle
    scritture contabili dell’impresa controllante sia
    alle informazioni trasmesse dalle imprese
    incluse nel consolidamento
   Scelta dei criteri di valutazione

   Imposte differite

   Differenza di consolidamento
   Riclassificazione del bilancio consolidato

   Analisi per indici

   Analisi dei flussi finanziari

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Bilancioconsolidato

  • 1. Bilancio dei gruppi societari Singole società che controllano altre società Rappresenta la situazione di un gruppo di imprese come se si trattasse di una entità economica unica.
  • 2. azionisti della società capogruppo;  azionisti di minoranza;  creditori;  dipendenti;  manager delle società capogruppo;  azionisti, creditori e dipendenti delle società del gruppo.
  • 3. società di capitali che controllano altre imprese  enti pubblici che svolgono una attività commerciale che controllano società di capitali  società cooperative e mutue assicuratrici che controllano società di capitali.
  • 4. numeri 1) e 2) del primo comma dell’art. 2359 del c.c.  le imprese su cui un’altra esercita un’influenza dominante
  • 5. le società di persone  le imprese individuali  i consorzi  le associazioni e le fondazioni  gli enti mutualistici
  • 6. le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:  14.600.000 di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;  29.200.000 di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;  250 dipendenti occupanti in media durante l’esercizio.  le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell’impresa controllata
  • 7. Imprese soggette al consolidamento L’esclusione dall’area di consolidamento può essere di due tipi:  obbligatoria;  facoltativa.
  • 8. Quando: a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell’art. 29 b) l’esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni c) non è possibile ottenere tempestivamente le necessarie informazioni d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.
  • 9. Identificano:  la percentuale di capitale di proprietà della capogruppo  la percentuale di capitale di proprietà di terzi. Esistono due tipi di partecipazioni  dirette  indirette
  • 10. Struttura del bilancio consolidato:  stato patrimoniale  conto economico  nota integrativa Data di riferimento: coincide con la data di chiusura del bilancio dell’esercizio dell’impresa controllante
  • 11. Può essere suddivisa nei seguenti aspetti: a) i principi di consolidamento b) la struttura e il contenuto dei conti di sintesi c) i criteri di valutazione d) le modalità di consolidamento delle partecipazioni
  • 12. Somma integrale di tutte le attività e le passività e di tutti i costi e ricavi Sono invece eliminati: a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste b) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento c) i proventi e gli oneri relativi a operazioni effettuate fra le imprese medesime d) gli utili e le perdite conseguenti a operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio
  • 13. Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati devono essere quelli prescritti dalla legge per il bilancio d’esercizio delle imprese incluse nel consolidamento  le voci relative alle rimanenze possono essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati.  l’importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata “capitale e riserva di terzi”  la parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta in una voce denominata “utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”.
  • 14. Devono essere quelli utilizzati nel bilancio d’esercizio della controllante  Gli elementi dell’attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.
  • 15. Si attua sostituendo la voce “Partecipazioni” nel bilancio della controllante con le attività e le passività della controllata, eliminando la quota di patrimonio netto proporzionale alla quota di partecipazione della controllante.
  • 16. Se l’eliminazione determina una differenza, questa è imputata, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento  L’eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata “riserva di consolidamento”, ovvero quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata “fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”; se positivo, è iscritto in una voce dell’attivo denominata “differenza da consolidamento” o è portato in detrazione della riserva di consolidamento
  • 17. Il bilancio consolidato non ha rilevanza fiscale  Le imposte vengono calcolate sul risultato esposto nei singoli bilanci d’esercizio delle imprese del gruppo
  • 18. Le voci relative a rapporti tra società del gruppo che devono essere eliminate sono:  crediti e debiti commerciali;  crediti e debiti finanziari;  altri crediti;  altri debiti;  ratei e risconti attivi e passivi;  costi  ricavi.
  • 19. Sono previsti i seguenti:  consolidamento integrale;  consolidamento sintetico, attraverso l’utilizzo del “metodo patrimoniale netto”  consolidamento proporzionale;
  • 20. Le tipiche operazioni di consolidamento degli stati patrimoniali delle imprese del gruppo sono:  sostituzione del valore della partecipazione con le attività e le passività delle società direttamente controllate  eliminazione dei crediti e dei debiti intersocietari;  eliminazione degli “utili interni” sulle operazioni fra le imprese di gruppo.
  • 21. Le tipiche operazioni di consolidamento del conto economico possono così distinguersi:  i ricavi per vendite di beni e servizi ad altre imprese del gruppo ed i proventi di natura finanziaria  i costi per acquisti di beni e servizi presso altre imprese del gruppo e gli oneri di natura finanziaria  gli utili interni inclusi nelle rimanenze di magazzino al termine dell’esercizio
  • 22. Le fasi di lavoro sono le seguenti:  si redige il bilancio aggregato sommando, linea per linea, tutte le voci di bilancio per il loro importo totale  si determina la quota di capitale e riserve e di risultato d’esercizio di competenza di terzi  si elimina la voce partecipazioni contro il patrimonio delle società partecipate
  • 23. Consiste nel mantenimento nel bilancio consolidato della voce “Partecipazioni”, annualmente adeguata al patrimonio netto della società partecipata.
  • 24. Avviene con la sostituzione della partecipazione iscritta nel bilancio della partecipante con il valore della quota-parte di attività e passività, nonché di costi e ricavi della partecipata che essa rappresenta.
  • 25. E’ costituito dai seguenti documenti:  stato patrimoniale consolidato;  conto economico consolidato;  nota integrativa  deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull’andamento della gestione
  • 26. Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio Adattamenti:  rimanenze possono essere raggruppate  differenza negativa  «riserva di consolidamento» o «fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri»  differenza positiva  «differenza da consolidamento»  capitale e delle riserve corrispondente a partecipazioni di terzi  «capitale e riserve di terzi»
  • 27. Adattamenti:  parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi  «utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi»
  • 28. L’art. 38 D. Lgs. 127/91 disciplina il contenuto minimo della nota integrativa, articolandolo in punti obbligatori, in sostanza già previsti dall’art. 2427 del codice civile per il bilancio d’esercizio.  Altre norme del decreto riguardano deroghe alle regole generali
  • 29. Relazione sulla gestione  Relazione dell’organo di controllo  Copia depositata a disposizione dei soci e presso il Registro delle Imprese
  • 30. Società di revisione o revisore persona fisica  Regolarità e corrispondenza del bilancio sia alle scritture contabili dell’impresa controllante sia alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento
  • 31. Scelta dei criteri di valutazione  Imposte differite  Differenza di consolidamento
  • 32. Riclassificazione del bilancio consolidato  Analisi per indici  Analisi dei flussi finanziari