Linee guida BCE per le Banche sui crediti deteriorati (NPL)
1. www.pwc.com
Linee Guida BCE sui crediti
deteriorati (NPL)
Integrazioni e modifiche al testo in
consultazione
Strictly Private
and Confidential
20 marzo 2017
2. PwC
20 marzo 2017
L’attuale contesto di riferimento
2
Linee Guida BCE sui crediti deteriorati (NPL)
• Il 20 Marzo 2017 la Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato il testo definitivo delle sue linee
guida in materia di crediti deteriorati (non-performing loans, NPL). Il documento definisce le
misure, i processi e le migliori prassi che andrebbero integrate nel trattamento degli NPL da parte
dalle Banche, per le quali questo problema dovrebbe costituire una priorità. La BCE si attende la piena
adesione delle Banche a tali linee guida, coerentemente con la gravità e la portata delle
consistenze di NPL nei rispettivi portafogli
• La BCE non prescrive obiettivi quantitativi per la riduzione degli NPL. Al contrario, richiede alle
Banche di elaborare una strategia che potrebbe includere una serie di opzioni fra cui ad esempio
politiche di recupero degli NPL, servicing e vendita di portafogli
• Le linee guida confluiranno nel dialogo continuo di vigilanza con le singole Banche. La BCE
applicherà il principio di proporzionalità, graduando il livello di intrusività della sua azione a seconda della
portata e della gravità delle consistenze di NPL nei portafogli delle Banche
• I Responsabili della Vigilanza hanno indirizzato il proprio impegno verso le Banche che presentano livelli
elevati di NPL. Nell’ambito della normale attività di Vigilanza, questo impegno comporterà nel
prossimo futuro anche l’invio di lettere che conterranno elementi qualitativi e saranno tese ad
assicurare che le Banche stiano gestendo e risolvendo il problema dei crediti deteriorati
conformemente alle aspettative di Vigilanza
Fonte: rassegna stampa e documentazione BCE
3. PwC
20 marzo 2017
Le milestone del percorso di approvazione
3
Linee Guida BCE sui crediti deteriorati (NPL)
12 Settembre
2016
15 Novembre
2016
7 Novembre
2016
1 Marzo
2017
8 Marzo
2017
20 Marzo
2017
Avvio della
consultazione pubblica
concernente le linee guida
per le Banche su come far
fronte ai crediti deteriorati
(non-performing loans,
NPL)
Termine della
consultazione pubblica
sulle linee guida sugli NPL
Nell’ambito della
consultazione, audizione
pubblica con
rappresentati senior di
BCE per fornire
chiarimenti e ulteriori
elementi di
approfondimento
Invio di un primo draft
completo delle linee
guida dal Supervisory
Board al Governing
Council della BCE al fine
di procedere con l’adozione
del documento
Adozione del
documento da parte del
Governing Council della
BCE
Pubblicazione della
documentazione
ufficiale, nonché dei
feedback ai commenti
ricevuti in fase di
consultazione
Fonte: rassegna stampa e documentazione BCE
4. PwC
20 marzo 2017
Alcune precisazioni di carattere generale introdotte
nella versione definitiva
4
Linee Guida BCE sui crediti deteriorati (NPL)
Rispetto alle 6 Sezioni della versione in consultazione non sono stati
introdotti nuovi ambiti di approfondimento. In generale, sono
stati forniti chiarimenti su alcuni passaggi critici o poco
circoscritti. Si è inoltre precisato nella sezione introduttiva che:
• in futuro è prevista l’integrazione delle linee guida all’interno
del manuale di vigilanza SSM e, conseguentemente, nel
processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process)
• il grado di implementazione delle linee guida sarà oggetto di
discussione con il JST (Joint Supervisory Team) di competenza.
La completa aderenza alle linee guida contenute nelle prime
due sezioni («NPL strategy» e «NPL governance and
operations») è richiesta soprattutto alle «High NPL Banks» (il
mancato rispetto deve comunque essere giustificato nei confronti
del JST). Le linee guida contenute nelle altre sezioni sono
applicabili a tutti gli operatori
• possono anche essere considerati «High NPL Banks» gli
Istituti con NPL ratio lordo inferiore al 7% (corrispondente
circa al 4% netto), qualora siano presenti elevati flussi NPL in
ingresso, elevati livelli di forbearance e foreclosed asset,
ridotte coperture o elevato Texas ratio
• la data di inizio validità delle linee guida coincide con la data di
pubblicazione. E’ concesso un periodo di tempo agli Istituti per
adeguarsi alle indicazioni, previa condivisione con il rispettivo JST.
Al fine di garantire consistenza e comparabilità delle informazioni, i
dati sugli NPLs verranno richiesti su base continuativa a
partire dal 2018
Individui
9%
Istituzioni
Finanziarie e
Creditizie
25%
Mercato e
Associazioni
bancarie
66%
Cancellazione
7%
Modifica
35%
Chiarimento
32%
Commenti
generali
26%
Gli interventi/modifiche apportati al documento sono
frutto principalmente di analisi dei commenti ricevuti
in fase di consultazione e riflessioni del Regolatore
Rispondenti
Tipologia di commenti/richieste
Fonte: rassegna stampa e documentazione BCE
5. PwC
20 marzo 2017
Le principali modifiche apportate nelle 6 Sezioni delle
Linee guida BCE (1/2)
5
Linee Guida BCE sui crediti deteriorati (NPL) Fonte: rassegna stampa e documentazione BCE
NPL strategy
NPL
governance
and
operations
Forbearance
• Nella valutazione del contesto esterno è stato rinforzato il ruolo del framework regolamentare, legale e
giudiziale sia nazionale che internazionale
• E’ stata approfondita la tecnica della cartolarizzazione (procedure di analisi e monitoraggio dei rischi) per il
trasferimento del rischio legato agli NPL (vedi paragrafo 2.3.1 e allegato 8)
• Si è precisato che i principali target del piano NPL devono trovare allineamento e maggiore
declinazione in target operativi
• In riferimento all’informativa sul piano NPL, è stato profondamente modificato e integrato il template 7
• Si è precisato che, sebbene le Unità deputate alla gestione degli NPL devono essere distinte da quelle
dedicate alla concessione del credito, deve essere istituito un periodico flusso informativo tra loro
• La Funzione di Risk Management deve essere indipendente e deve intervenire ex-ante nei processi
decisionali risk-related quando richiesto
• Si è precisato che le Banche hanno il diritto di rivedere i termini delle misure forbearance se la situazione
del debitore presenti dei miglioramenti, e che devono essere previste all’interno dei termini contrattuali
precise conseguenze in caso di mancato rispetto delle condizioni da parte del debitore
• Si è precisato che misure di breve termine in successione su posizioni forbearance devono essere
valutate dalla Funzione di Risk Management e approvate dal Management. E’ preferibile la definizione
di strategie di lungo termine, anche inclusive di misure di breve (interessi, rate ridotte, ecc.)
NON ESAUSTIVO
1
2
3
6. PwC
20 marzo 2017
Le principali modifiche apportate nelle 6 Sezioni delle
Linee guida BCE (2/2)
6
Linee Guida BCE sui crediti deteriorati (NPL)
NPL
recognition
NPL
impairment
measurement
and write-offs
Collateral
valuation for
immovable
property
• In relazione al «cure period» per il ritorno del credito in bonis, i disallineamenti tra i criteri EBA e quelli
presentati nelle linee guida in consultazione (apparentemente più stringenti) sono stati eliminati. In
particolare, per quanto riguarda i forbearance non performing l’uscita verso il bonis è prevista decorso 1
anno dalla data di concessione delle misure forbearance, in totale assenza di segnali di anomalia
(trigger NPL)
• Si è precisato che con l’entrata in vigore del IFRS 9, ci si aspetta che tutte le esposizioni di tipo 3 dovranno
essere assoggettate ai dettami delle linee guida
• L’orizzonte della proiezione dei flussi di cassa («going concern») è stato limitato a 5 anni - rispetto i 10
inizialmente previsti - alla luce delle oggettive difficoltà di stima di orizzonti più estesi. Orizzonti più lunghi
sono comunque ammissibili se appropriati
• E’ stato eliminato il riferimento al fatto che alcuni elementi possono essere utilizzati anche nella gestione e
monitoraggio del credito ordinario
• E’ stato chiarito che dopo 2 valutazioni individuali aggiornate consecutive dello stesso bene immobile, il
perito dovrebbe essere avvicendato (da un altro esperto interno o da un perito esterno). La rotazione dei
periti, necessaria per mitigare rischi associati a conflitti di interesse, deve essere effettuata a livello
individuale per valutazioni interne e a livello di azienda per valutazioni esterne
• E’ stato aggiunto in opzione al valore di mercato, anche il valore del credito ipotecario* (come ammissibile
ai sensi dall’articolo 229 CRR), per la valutazione delle garanzie immobiliari
NON ESAUSTIVO
4
5
6
(*) Valore del credito ipotecario: valore dell'immobile determinato in base ad una prudente valutazione della futura commerciabilità dell'immobile, tenuto conto degli
aspetti durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi
Fonte: rassegna stampa e documentazione BCE
7. PwC
20 marzo 2017
7
Linee Guida BCE sui crediti deteriorati (NPL)
PricewaterhouseCooopers Advisory SpA
Via Monte Rosa 91
20149 Milano
T: +39 02 7785210
M: +39 346 5079317
gabriele.guggiola@it.pwc.com
Gabriele Guggiola
Director
Deals Financial Services
PricewaterhouseCooopers Advisory SpA
Via Monte Rosa 91
20149 Milano
T: +39 02 7785214
M: +39 346 5417767
alessandro.beretta@it.pwc.com
Alessandro Beretta
Manager
Deals Financial Services
PricewaterhouseCooopers Advisory SpA
Via Monte Rosa 91
20149 Milano
T: +39 02 80646336
M: +39 346 7852345
luca.menniti@it.pwc.com
Luca Menniti
Manager
Strategy Financial Services
I nostri riferimenti