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Privacy e Comunicazioni
Commerciali: le linee guida in
materia di attività promozionale
cod. 28459
Giovedì 23 - ore 13:00
Durata: 50 minuti
Arena Trade - Pad.1
DirICTo
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l
e linee guida in materia di attività promozionale
Massimo Farina
di Massimo Farina
Arena Trade - Pad.1
DirICTo
Già prima del Codice Privacy
(vigente L. n. 675/96)
Spamming. Regole per un corretto invio delle e-mail
pubblicitarie (Le sette regole)
SMS promozionali o di vendita diretta: le
regole per il corretto uso
29 maggio 2003 - Provvedimento generale
10 giugno 2003 - Pareri
SMS di pubblica utilità: le regole per il
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l
e linee guida in materia di attività promozionale
Massimo Farina
SMS di pubblica utilità: le regole per il
corretto uso
varie modifiche del Codice che hanno inciso sulla sfera dei
soggetti tutelati e sui diritti azionabili dai destinatari dello
spam,determinando l'esigenza di intervenire nuovamente
sul tema
Il Codice Privacy
(D.lgs. n. 196/03)
Abroga e sostituisce la L. 675/96
ribadendone i principi
Dal 2009
DirICTo
Invio massivo di messaggi indesiderati
SPAMMING (o junk-mail) =
spazzatura
Ratio e Oggetto del Provvedimento
continuano a pervenire all'Autorità segnalazioni,
reclami e ricorsi relativamente alle tradizionali forme
di spam tipizzate dal Codice Privacy……...INOLTRE
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l
e linee guida in materia di attività promozionale
Massimo Farina
(generalmente commerciali)
Ambito oggettivo dello spam (definizione)
ai fini del Codice, è costituito dalle comunicazioni per l'invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale (v. artt. 7, comma 4, lett. b), 130, comma 1 e 140 del
Codice) effettuate, in violazione delle norme del Codice, con sistemi automatizzati
di chiamata senza operatore (c.d. telefonate preregistrate) oppure con modalità
assimilate alle prime (quali: e-mail, fax, sms, mms).
DirICTo
…..INOLTRE “sono progressivamente emersi profili
problematici e nuove forme di spam, che possono
comportare modalità sempre più insidiose e invasive
della sfera personale degli interessati”
MARKETING VIRALE
Il marketing "virale" è una modalità di
attività promozionale mediante la
quale un soggetto promotore sfrutta
la capacità comunicativa di pochi
soggetti destinatari diretti delle
È un‘evoluzione del
"passaparola“ […] gli utenti di
Internet (dietro incentivo o bonus)
suggeriscono o raccomandano ad
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l
e linee guida in materia di attività promozionale
Massimo Farina
soggetti destinatari diretti delle
comunicazioni per trasmettere il
messaggio ad un numero elevato di
utenti finali.
suggeriscono o raccomandano ad
altri l'utilizzo di un determinato
prodotto o servizio
È spam se svolto con modalità automatizzate
Lecito se svolto a titolo
personale e mirato
Il Codice si applica invece al trattamento effettuato da chi inoltri, o comunque comunichi, il
messaggio promozionale ricevuto a una molteplicità di destinatari i cui dati personali (numeri di
telefono o indirizzi e-mail) siano stati reperiti su elenchi pubblici o sul web.
DirICTo
INOLTRE “sono progressivamente emersi profili
problematici e nuove forme di spam, che possono
comportare modalità sempre più insidiose e invasive
della sfera personale degli interessati”
SOCIAL SPAM
insieme di attività mediante le quali lo
spammer veicola messaggi e link attraverso le
reti sociali online
Prima ipotesi: l'utente riceve, in privato, Seconda ipotesi: l'utente è diventato
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l
e linee guida in materia di attività promozionale
Massimo Farina
Prima ipotesi: l'utente riceve, in privato,
in bacheca o nel suo indirizzo di posta
e-mail collegato al suo profilo social, un
determinato messaggio promozionale
relativo a uno specifico prodotto o
servizio da un'impresa che abbia tratto i
dati personali del destinatario dal profilo
del social network al quale egli è iscritto.
Seconda ipotesi: l'utente è diventato
"fan" della pagina di una determinata
impresa o società oppure è iscritto a un
"gruppo“ di follower di un determinato
marchio, personaggio, prodotto o
servizio (decidendo così di "seguirne" le
relative vicende, novità o commenti)
e successivamente riceve messaggi
pubblicitari concernenti i suddetti
elementi.
DirICTo
1. tenere conto del mutato quadro normativo […] con l'ulteriore obiettivo di
assicurare l'uniforme applicazione della stessa normativa e l'osservanza del
fondamentale principio di certezza del diritto;
FINALITÀ DEL PROVVEDIMENTO
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l
e linee guida in materia di attività promozionale
Massimo Farina
2. chiarire alcuni profili problematici relativi alle diverse modalità di spam,
affinché gli operatori del settore possano conformarsi alla disciplina sul
trattamento dei dati personali;
3. inquadrare alcune nuove forme di spam, con l'intento di limitare i rischi
connessi alle novità tecnologiche […]
DirICTo
AMBITO SOGGETTIVO DELLO SPAM
e delle tutele azionabili
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
(c.d. decreto "salva Italia")
Definizione di “dato personale”
Comprende soltanto le informazioni riferite alle
persone fisiche e non più anche alle persone
giuridiche, enti o associazioni
Definizione di “interessato”
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l
e linee guida in materia di attività promozionale
Massimo Farina
È soltanto la persona fisica e non più anche alle
persone giuridiche, enti o associazioni
D. LGS. 28 maggio 2012, n. 69
(Direttiva 2009/136/CE)
"Servizi di comunicazione elettronica" del
titolo X ("Comunicazionielettroniche")
nel suo campo applicativo rientrano le comunicazioni promozionali automatizzate, e
introduce la qualifica di "contraente"- anche per le persone giuridiche.
DirICTo
AMBITO SOGGETTIVO DELLO SPAM
e delle tutele azionabili
I mutamenti normativi hanno creato qualche problema interpretativo
Provvedimento Generale del 20 settembre 2012 sull'applicabilità del Codice alle
persone giuridiche, enti e associazioni.
Le persone giuridiche ed enti
assimilati, destinatarie dello
PROVVEDIMENTO CHIARIFICATORE
Tuttavia i detti soggetti, in quanto
"contraenti", si possono avvalere degli
ordinari strumenti di tutela forniti
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l
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assimilati, destinatarie dello
spamming - differentemente dalla
persone fisiche- dal 6 dicembre
2011 non possono più
presentare segnalazioni,
reclami o ricorsi al Garante, né
possono esercitare i diritti di cui
agli art. 7 ss. del Codice, perché
non possono essere più
"interessati".
ordinari strumenti di tutela forniti
dall'ordinamento:
1. possono esperire presso l'autorità
giudiziaria ordinaria rimedi civilistici (es.
l'azione inibitoria e/o l'azione di
risarcimento del danno) oppure,
2. qualora ricorrano gli elementi costitutivi
dell'art. 167 CdP, attivare un procedimento
penale con le relative sanzioni;
DirICTo
I messaggi e-mail e….
Difficoltà di inquadramento soggettivo
Alcune volte può risultare difficile
distinguere se un destinatario sia
una persona fisica o giuridica.
nome.cognome@società.com
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tali indirizzi vanno considerati indirizzi "personali" di posta elettronica e i
loro rispettivi assegnatari come "interessati", con la conseguente
applicabilità del Codice e del relativo impianto di diritti e tutele.
DirICTo
ADEMPIMENTI
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INFORMATIVA CONSENSO
DirICTo
L’INFORMATIVA (ART. 13)
CHIARA E COMPLETA, dunque adeguata, relativamente al trattamento dei dati,
(accompagnata da eventuale consenso effettivamente consapevole)
L'interessato deve essere previamente informato oralmente o per iscritto riguardo a
una serie di elementi obbligatori e indefettibili:
CARATTERISTICHE
FORMA E CONTENUTO
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una serie di elementi obbligatori e indefettibili:
le modalità che saranno eventualmente utilizzate per il trattamento dati, nonché le
finalità del trattamento stesso (ad esempio, ricerca statistica, marketing o profilazione)
NOTA: se i dati personali dei destinatari di tali comunicazioni non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa, comprensiva delle categorie di dati trattati, deve essere data
al medesimo all'atto della registrazione dei dati.
DirICTo
IL CONSENSO ….preventivo
Per I trattamenti effettuati ai fini
promozionali tramite strumenti
automatizzati o a questi equiparati si
applica consenso preventivo del
contraente o utente (c.d. opt-in).
Quindi, ai fini della legittimità della comunicazione promozionale effettuata, non è lecito,
con la medesima, avvisare della possibilità di opporsi a ulteriori invii, né è lecito
chiedere, con tale primo messaggio promozionale, il consenso al trattamento dati per
finalità promozionali (c.d. opt-out).
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l
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finalità promozionali (c.d. opt-out).
non è possibile inviare comunicazioni promozionali con
i predetti strumenti neanche nel caso in cui i dati
personali siano tratti da registri pubblici, elenchi, siti
web atti o documenti conosciuti o conoscibili da
chiunque
QUINDI
DirICTo
già in passato…….
“LA FACILITÀ DI REPERIRE UN INDIRIZZO NON EQUIVALE AL CONSENSO”
-VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FINALITÀ-
“anche se i dati sono estratti dalle Pagine Gialle o dai registri
pubblici, quando si usano sistemi automatizzati è obbligatorio
acquisire prima il consenso dei destinatari”;
Garante Privacy - Newsletter n. 322 del 5 maggio 2009
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l
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“neppure l’eventuale reperibilità di un indirizzo di posta
elettronica sulla rete Internet non lo rende per ciò stesso
liberamente disponibile anche per l’invio di comunicazioni
elettroniche non sollecitate”.
Garante Privacy - Provvedimento del 20 aprile 2006
DirICTo
•indirizzi generati automaticamente mediante software;
•indirizzi di utenti che prendono parte ad un gruppo di discussione;
•indirizzi contenuti negli elenchi degli abbonati a particolari servizi;
•indirizzi pubblicati in siti web da soggetti pubblici o privati;
ALTRI ESEMPI di attività non consentite per
il marketing
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•indirizzi pubblicati in siti web da soggetti pubblici o privati;
•indirizzi presenti nelle registrazioni dei nomi di dominio Internet;
•qualsiasi altro indirizzo pubblicato per FINALITÀ diverse da quelle
pubblicitarie
DirICTo
IL CONSENSO …..caratteristiche
Il consenso del contraente per l'attività promozionale deve
intendersi libero non risultare -anche solo implicitamente in via di
fatto- obbligatorio per poter fruire del prodotto o servizio fornito
dal titolare del trattamento.
Libero, informato, specifico
Es.: non è libero il consenso prestato quando la
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Es.: non è libero il consenso prestato quando la
società condiziona la registrazione al suo sito
web da parte degli utenti e, conseguentemente,
anche la fruizione dei suoi servizi
DirICTo
Il consenso del contraente deve essere specifico per ciascuna
eventuale finalità perseguita e per ciascun eventuale trattamento
effettuato, quale in particolare la comunicazione a terzi per l'invio di
loro comunicazioni promozionali.
IL CONSENSO ……specifico
Esempi di finalità: marketing, profilazione, comunicazione
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a terzi dei dati.
NOTA. il Garante ha precisato la sussistenza di una finalità (lato sensu) di marketing,
che comprende: invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di
ricerche di mercato e di comunicazione commerciale
In questi casi è sufficiente un solo consenso, in quanto secondo il principio di finalità, i
dati possono essere utilizzati in "altre" operazioni di trattamento in termini "compatibili"
con gli scopi originari della raccolta: art. 11, comma 1, lett. b) del Codice).
DirICTo
L’informativa e il consenso devono distinguere tra modalità tradizionali e
modalità automatizzate (senza operatore) di marketing
IL CONSENSO …per le modalità di marketing
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È possibile chiedere due appositi e distinti consensi rispettivamente per le
modalità tradizionali e per quelle di cui all'art. 130, commi 1 e 2 del Codice,
oppure, in alternativa, un unico consenso che comprenda i due tipi di modalità.
Come agire per la richiesta del consenso???
DirICTo
Il titolare del trattamento, che intenda raccogliere i dati personali degli
interessati anche per comunicarli (o cederli) a terzi per le loro finalità
promozionali deve previamente rilasciare ai medesimi un'idonea informativa, ai
sensi dell'art. 13, comma 1, del Codice, che individui, oltre agli altri elementi
indicati nella norma, anche ciascuno dei terzi o, in alternativa, indichi le
categorie (economiche o merceologiche) di appartenenza degli stessi (ad
esempio: "finanza", editoria", "abbigliamento": cfr. lettera d della detta norma).
IL CONSENSO …
per la comunicazione e/o cessione
a soggetti terzi a fini di marketing
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esempio: "finanza", editoria", "abbigliamento": cfr. lettera d della detta norma).
Inoltre, occorre che il titolare acquisisca un consenso specifico per la
comunicazione (e/o cessione) a terzi dei dati personali per fini
promozionali, nonché distinto da quello richiesto dal medesimo titolare per
svolgere esso stesso attività promozionale.
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È necessario che il consenso per la finalità promozionale sia documentato per iscritto.
IL CONSENSO…documentato per iscritto
Gli operatori del settore possono ritenersi liberi di scegliere il metodo che ritengono
opportuno nell'ambito della propria libertà organizzativa.
Non è necessario che il consenso acquisito abbia forma scritta, a pena di invalidità
del medesimo, ma è comunque necessario che il titolare del trattamento adotti misure
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Massimo Farina
del medesimo, ma è comunque necessario che il titolare del trattamento adotti misure
idonee a darne prova fornendo alcuni elementi tali da poter ritenere acquisito il
consenso e circostanziare tale acquisizione.
Appare utile adottare sistemi di verifica della identità del contraente che si è
registrato ad un sito web perché interessato a ricevere offerte promozionali. In tal senso,
ad esempio, l'invio di una apposita e-mail al suo indirizzo di posta elettronica con la
quale si chiede di confermare la propria identità cliccando su un apposito link.
DirICTo
Sussistono varie combinazioni di rapporti nelle ipotesi in cui c’è distinzione tra il
promotore e l’esecutore materiale dell’attività promozionale (esternalizzazione)
I rapporti soggettivi
TITOLARE vs TITOLARE (contitolarità)
TITOLARE vs RESPONSABILE
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Privacy e Comunicazioni Commerciali: l
e linee guida in materia di attività promozionale
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Sussistono varie combinazioni di rapporti nelle ipotesi in cui i dati raccolti
vengono ceduti ad altri soggetti per finalità promozionali
INFORMATIVA E CONSENSO DETTAGLIATI
Oppure
INFORMATIVA E CONSENSO GENERICO (rinnovo adempimenti)
DirICTo
SANZIONI
Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato
(sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
seimila euro a trentaseimila euro )
Art. 162, comma 2 bis, Altre fattispecie
(violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle
disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in
sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del
pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila
euro)
Privacy e Comunicazioni Commerciali: l
e linee guida in materia di attività promozionale
Massimo Farina
SANZIONI euro)
Art. 167. Trattamento illecito di dati
(- reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a
ventiquattro mesi;
- reclusione da uno a tre anni)
Grazie per l’attenzione
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28459 - Privacy e Comunicazioni Commerciali: le linee guida in materia di attività promozionale

  • 1. DirICTo Privacy e Comunicazioni Commerciali: le linee guida in materia di attività promozionale cod. 28459 Giovedì 23 - ore 13:00 Durata: 50 minuti Arena Trade - Pad.1 DirICTo Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina di Massimo Farina Arena Trade - Pad.1
  • 2. DirICTo Già prima del Codice Privacy (vigente L. n. 675/96) Spamming. Regole per un corretto invio delle e-mail pubblicitarie (Le sette regole) SMS promozionali o di vendita diretta: le regole per il corretto uso 29 maggio 2003 - Provvedimento generale 10 giugno 2003 - Pareri SMS di pubblica utilità: le regole per il Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina SMS di pubblica utilità: le regole per il corretto uso varie modifiche del Codice che hanno inciso sulla sfera dei soggetti tutelati e sui diritti azionabili dai destinatari dello spam,determinando l'esigenza di intervenire nuovamente sul tema Il Codice Privacy (D.lgs. n. 196/03) Abroga e sostituisce la L. 675/96 ribadendone i principi Dal 2009
  • 3. DirICTo Invio massivo di messaggi indesiderati SPAMMING (o junk-mail) = spazzatura Ratio e Oggetto del Provvedimento continuano a pervenire all'Autorità segnalazioni, reclami e ricorsi relativamente alle tradizionali forme di spam tipizzate dal Codice Privacy……...INOLTRE Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina (generalmente commerciali) Ambito oggettivo dello spam (definizione) ai fini del Codice, è costituito dalle comunicazioni per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (v. artt. 7, comma 4, lett. b), 130, comma 1 e 140 del Codice) effettuate, in violazione delle norme del Codice, con sistemi automatizzati di chiamata senza operatore (c.d. telefonate preregistrate) oppure con modalità assimilate alle prime (quali: e-mail, fax, sms, mms).
  • 4. DirICTo …..INOLTRE “sono progressivamente emersi profili problematici e nuove forme di spam, che possono comportare modalità sempre più insidiose e invasive della sfera personale degli interessati” MARKETING VIRALE Il marketing "virale" è una modalità di attività promozionale mediante la quale un soggetto promotore sfrutta la capacità comunicativa di pochi soggetti destinatari diretti delle È un‘evoluzione del "passaparola“ […] gli utenti di Internet (dietro incentivo o bonus) suggeriscono o raccomandano ad Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina soggetti destinatari diretti delle comunicazioni per trasmettere il messaggio ad un numero elevato di utenti finali. suggeriscono o raccomandano ad altri l'utilizzo di un determinato prodotto o servizio È spam se svolto con modalità automatizzate Lecito se svolto a titolo personale e mirato Il Codice si applica invece al trattamento effettuato da chi inoltri, o comunque comunichi, il messaggio promozionale ricevuto a una molteplicità di destinatari i cui dati personali (numeri di telefono o indirizzi e-mail) siano stati reperiti su elenchi pubblici o sul web.
  • 5. DirICTo INOLTRE “sono progressivamente emersi profili problematici e nuove forme di spam, che possono comportare modalità sempre più insidiose e invasive della sfera personale degli interessati” SOCIAL SPAM insieme di attività mediante le quali lo spammer veicola messaggi e link attraverso le reti sociali online Prima ipotesi: l'utente riceve, in privato, Seconda ipotesi: l'utente è diventato Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina Prima ipotesi: l'utente riceve, in privato, in bacheca o nel suo indirizzo di posta e-mail collegato al suo profilo social, un determinato messaggio promozionale relativo a uno specifico prodotto o servizio da un'impresa che abbia tratto i dati personali del destinatario dal profilo del social network al quale egli è iscritto. Seconda ipotesi: l'utente è diventato "fan" della pagina di una determinata impresa o società oppure è iscritto a un "gruppo“ di follower di un determinato marchio, personaggio, prodotto o servizio (decidendo così di "seguirne" le relative vicende, novità o commenti) e successivamente riceve messaggi pubblicitari concernenti i suddetti elementi.
  • 6. DirICTo 1. tenere conto del mutato quadro normativo […] con l'ulteriore obiettivo di assicurare l'uniforme applicazione della stessa normativa e l'osservanza del fondamentale principio di certezza del diritto; FINALITÀ DEL PROVVEDIMENTO Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina 2. chiarire alcuni profili problematici relativi alle diverse modalità di spam, affinché gli operatori del settore possano conformarsi alla disciplina sul trattamento dei dati personali; 3. inquadrare alcune nuove forme di spam, con l'intento di limitare i rischi connessi alle novità tecnologiche […]
  • 7. DirICTo AMBITO SOGGETTIVO DELLO SPAM e delle tutele azionabili D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto "salva Italia") Definizione di “dato personale” Comprende soltanto le informazioni riferite alle persone fisiche e non più anche alle persone giuridiche, enti o associazioni Definizione di “interessato” Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina È soltanto la persona fisica e non più anche alle persone giuridiche, enti o associazioni D. LGS. 28 maggio 2012, n. 69 (Direttiva 2009/136/CE) "Servizi di comunicazione elettronica" del titolo X ("Comunicazionielettroniche") nel suo campo applicativo rientrano le comunicazioni promozionali automatizzate, e introduce la qualifica di "contraente"- anche per le persone giuridiche.
  • 8. DirICTo AMBITO SOGGETTIVO DELLO SPAM e delle tutele azionabili I mutamenti normativi hanno creato qualche problema interpretativo Provvedimento Generale del 20 settembre 2012 sull'applicabilità del Codice alle persone giuridiche, enti e associazioni. Le persone giuridiche ed enti assimilati, destinatarie dello PROVVEDIMENTO CHIARIFICATORE Tuttavia i detti soggetti, in quanto "contraenti", si possono avvalere degli ordinari strumenti di tutela forniti Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina assimilati, destinatarie dello spamming - differentemente dalla persone fisiche- dal 6 dicembre 2011 non possono più presentare segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante, né possono esercitare i diritti di cui agli art. 7 ss. del Codice, perché non possono essere più "interessati". ordinari strumenti di tutela forniti dall'ordinamento: 1. possono esperire presso l'autorità giudiziaria ordinaria rimedi civilistici (es. l'azione inibitoria e/o l'azione di risarcimento del danno) oppure, 2. qualora ricorrano gli elementi costitutivi dell'art. 167 CdP, attivare un procedimento penale con le relative sanzioni;
  • 9. DirICTo I messaggi e-mail e…. Difficoltà di inquadramento soggettivo Alcune volte può risultare difficile distinguere se un destinatario sia una persona fisica o giuridica. nome.cognome@società.com Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina tali indirizzi vanno considerati indirizzi "personali" di posta elettronica e i loro rispettivi assegnatari come "interessati", con la conseguente applicabilità del Codice e del relativo impianto di diritti e tutele.
  • 10. DirICTo ADEMPIMENTI Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina INFORMATIVA CONSENSO
  • 11. DirICTo L’INFORMATIVA (ART. 13) CHIARA E COMPLETA, dunque adeguata, relativamente al trattamento dei dati, (accompagnata da eventuale consenso effettivamente consapevole) L'interessato deve essere previamente informato oralmente o per iscritto riguardo a una serie di elementi obbligatori e indefettibili: CARATTERISTICHE FORMA E CONTENUTO Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina una serie di elementi obbligatori e indefettibili: le modalità che saranno eventualmente utilizzate per il trattamento dati, nonché le finalità del trattamento stesso (ad esempio, ricerca statistica, marketing o profilazione) NOTA: se i dati personali dei destinatari di tali comunicazioni non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa, comprensiva delle categorie di dati trattati, deve essere data al medesimo all'atto della registrazione dei dati.
  • 12. DirICTo IL CONSENSO ….preventivo Per I trattamenti effettuati ai fini promozionali tramite strumenti automatizzati o a questi equiparati si applica consenso preventivo del contraente o utente (c.d. opt-in). Quindi, ai fini della legittimità della comunicazione promozionale effettuata, non è lecito, con la medesima, avvisare della possibilità di opporsi a ulteriori invii, né è lecito chiedere, con tale primo messaggio promozionale, il consenso al trattamento dati per finalità promozionali (c.d. opt-out). Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina finalità promozionali (c.d. opt-out). non è possibile inviare comunicazioni promozionali con i predetti strumenti neanche nel caso in cui i dati personali siano tratti da registri pubblici, elenchi, siti web atti o documenti conosciuti o conoscibili da chiunque QUINDI
  • 13. DirICTo già in passato……. “LA FACILITÀ DI REPERIRE UN INDIRIZZO NON EQUIVALE AL CONSENSO” -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FINALITÀ- “anche se i dati sono estratti dalle Pagine Gialle o dai registri pubblici, quando si usano sistemi automatizzati è obbligatorio acquisire prima il consenso dei destinatari”; Garante Privacy - Newsletter n. 322 del 5 maggio 2009 Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina “neppure l’eventuale reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo rende per ciò stesso liberamente disponibile anche per l’invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate”. Garante Privacy - Provvedimento del 20 aprile 2006
  • 14. DirICTo •indirizzi generati automaticamente mediante software; •indirizzi di utenti che prendono parte ad un gruppo di discussione; •indirizzi contenuti negli elenchi degli abbonati a particolari servizi; •indirizzi pubblicati in siti web da soggetti pubblici o privati; ALTRI ESEMPI di attività non consentite per il marketing Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina •indirizzi pubblicati in siti web da soggetti pubblici o privati; •indirizzi presenti nelle registrazioni dei nomi di dominio Internet; •qualsiasi altro indirizzo pubblicato per FINALITÀ diverse da quelle pubblicitarie
  • 15. DirICTo IL CONSENSO …..caratteristiche Il consenso del contraente per l'attività promozionale deve intendersi libero non risultare -anche solo implicitamente in via di fatto- obbligatorio per poter fruire del prodotto o servizio fornito dal titolare del trattamento. Libero, informato, specifico Es.: non è libero il consenso prestato quando la Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina Es.: non è libero il consenso prestato quando la società condiziona la registrazione al suo sito web da parte degli utenti e, conseguentemente, anche la fruizione dei suoi servizi
  • 16. DirICTo Il consenso del contraente deve essere specifico per ciascuna eventuale finalità perseguita e per ciascun eventuale trattamento effettuato, quale in particolare la comunicazione a terzi per l'invio di loro comunicazioni promozionali. IL CONSENSO ……specifico Esempi di finalità: marketing, profilazione, comunicazione Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina a terzi dei dati. NOTA. il Garante ha precisato la sussistenza di una finalità (lato sensu) di marketing, che comprende: invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale In questi casi è sufficiente un solo consenso, in quanto secondo il principio di finalità, i dati possono essere utilizzati in "altre" operazioni di trattamento in termini "compatibili" con gli scopi originari della raccolta: art. 11, comma 1, lett. b) del Codice).
  • 17. DirICTo L’informativa e il consenso devono distinguere tra modalità tradizionali e modalità automatizzate (senza operatore) di marketing IL CONSENSO …per le modalità di marketing Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina È possibile chiedere due appositi e distinti consensi rispettivamente per le modalità tradizionali e per quelle di cui all'art. 130, commi 1 e 2 del Codice, oppure, in alternativa, un unico consenso che comprenda i due tipi di modalità. Come agire per la richiesta del consenso???
  • 18. DirICTo Il titolare del trattamento, che intenda raccogliere i dati personali degli interessati anche per comunicarli (o cederli) a terzi per le loro finalità promozionali deve previamente rilasciare ai medesimi un'idonea informativa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Codice, che individui, oltre agli altri elementi indicati nella norma, anche ciascuno dei terzi o, in alternativa, indichi le categorie (economiche o merceologiche) di appartenenza degli stessi (ad esempio: "finanza", editoria", "abbigliamento": cfr. lettera d della detta norma). IL CONSENSO … per la comunicazione e/o cessione a soggetti terzi a fini di marketing Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina esempio: "finanza", editoria", "abbigliamento": cfr. lettera d della detta norma). Inoltre, occorre che il titolare acquisisca un consenso specifico per la comunicazione (e/o cessione) a terzi dei dati personali per fini promozionali, nonché distinto da quello richiesto dal medesimo titolare per svolgere esso stesso attività promozionale.
  • 19. DirICTo È necessario che il consenso per la finalità promozionale sia documentato per iscritto. IL CONSENSO…documentato per iscritto Gli operatori del settore possono ritenersi liberi di scegliere il metodo che ritengono opportuno nell'ambito della propria libertà organizzativa. Non è necessario che il consenso acquisito abbia forma scritta, a pena di invalidità del medesimo, ma è comunque necessario che il titolare del trattamento adotti misure Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina del medesimo, ma è comunque necessario che il titolare del trattamento adotti misure idonee a darne prova fornendo alcuni elementi tali da poter ritenere acquisito il consenso e circostanziare tale acquisizione. Appare utile adottare sistemi di verifica della identità del contraente che si è registrato ad un sito web perché interessato a ricevere offerte promozionali. In tal senso, ad esempio, l'invio di una apposita e-mail al suo indirizzo di posta elettronica con la quale si chiede di confermare la propria identità cliccando su un apposito link.
  • 20. DirICTo Sussistono varie combinazioni di rapporti nelle ipotesi in cui c’è distinzione tra il promotore e l’esecutore materiale dell’attività promozionale (esternalizzazione) I rapporti soggettivi TITOLARE vs TITOLARE (contitolarità) TITOLARE vs RESPONSABILE TITOLARE vs INCARICATO Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina Sussistono varie combinazioni di rapporti nelle ipotesi in cui i dati raccolti vengono ceduti ad altri soggetti per finalità promozionali INFORMATIVA E CONSENSO DETTAGLIATI Oppure INFORMATIVA E CONSENSO GENERICO (rinnovo adempimenti)
  • 21. DirICTo SANZIONI Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro ) Art. 162, comma 2 bis, Altre fattispecie (violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro) Privacy e Comunicazioni Commerciali: l e linee guida in materia di attività promozionale Massimo Farina SANZIONI euro) Art. 167. Trattamento illecito di dati (- reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi; - reclusione da uno a tre anni)
  • 23. Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 Tu sei libero: di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera di creare opere derivate Alle seguenti condizioni: LICENZA DirICTo Alle seguenti condizioni: Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario. Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per scopi commerciali. Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest’opera, puoi distribuire l’opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa. In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest’opera. Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni. Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra