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                     A.A. 2008/09
            Corso di Laurea Specialistica in
     Ingegneria delle Telecomunicazioni




Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie
             Docente: Massimo Farina
                                               MODULO III
              http://www.massimofarina.it
               massimo@massimofarina.it
MODULO III




Commercio Elettronico & Firma Digitale




                                                                                 2
     Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina
                                A.A. 2008/09
Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
Il contratto telematico

    “il nucleo duro del commercio elettronico”
                                                         Il contratto è l’accordo di due o più
      CONTRATTO
                                                         parti per costituire, regolare o
      Art. 1321 c.c.
                                                         estinguere tra loro un rapporto
                                                         giuridico patrimoniale.

                                                         Trasmissione di informazioni a
      TELEMATICA                                         distanza tra sistemi di computers
                                                         collegati in rete


                       CONTRATTO TELEMATICO:
     Accordo ex art. 1321 c.c. caratterizzato dal fatto che le parti
  manifestano il loro consenso utilizzando computers collegati in rete



                                                                                                 3
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      Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
Il contratto telematico




                        Aspetti problematici


                            Tempo e Luogo
                      di conclusione del contratto




                                                                                 4
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Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
Art. 13 d.lgs. 70/2003


1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il
destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il
proprio ordine per via telematica.
2. Salvo differente accordo, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per
via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un
riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le
informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e
l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi
di consegna e dei tributi applicabili.
3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali
sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi
esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o
comunicazioni individuali equivalenti.



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Il contratto telematico

                                  Le regole principali

    contratti conclusi via e-mail: nel tempo e nel luogo in cui,
•
    attraverso l’operazione di download, il proponente ha notizia
    dell’accettazione da parte del destinatario del messaggio (artt.
    1326 e 1335 c.c.);
    Contratto concluso mediante pressione del tasto negoziale
•
    (point and click): trattandosi di accettazione per comportamento
    concludente, nel tempo e nel luogo in cui il proponente ha notizia
    dell’accettazione da parte dell’oblato (art. 1335 c.c.);
    contratto concluso mediante il pagamento della prestazione
•
    pecuniaria: si tratta di ipotesi di conclusione mediante inizio
    dell’esecuzione; i negozi conclusi attraverso tale modalità si
    considerano conclusi nel tempo e nel luogo di inizio
    dell’esecuzione del contratto (art. 1327 c.c.);


                                                                                     6
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Il contratto telematico

                                  Le regole principali
    contratto concluso mediante offerta al pubblico:
•
    coincide pienamente con la previsione dell’articolo 1336
    c.c. e si considera concluso nel tempo e nel luogo in cui la
    dichiarazione negoziale di un qualsiasi destinatario
    dell’offerta al pubblico perviene all’indirizzo del proponente,
    nella specie al sito web contenente l’offerta

    contratto concluso mediante invito a proporre: si
•
    considerano conclusi, semplicemente, nel momento e nel
    luogo in cui l’utente (proponente) riceve notizia
    dell’accettazione da parte del titolare del sito (oblato)
    contente l’invito a proporre.


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L’indirizzo delle parti
   Art. 1335. c.c. Presunzione di conoscenza. — La proposta,
   l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una
   determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui
   giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di
   essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

           La corrispondenza elettronica è attualmente
             equiparata alla corrispondenza cartacea
Art. 45, comma II, CAD: “il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si
intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore”;
Art. 48, comma II, CAD: “la trasmissione del documento informatico per via
telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei
casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta”.


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Luogo di conclusione?

1. il contratto è concluso nel luogo in cui il proponente ha scaricato la
   posta elettronica contenente l’accettazione dell’oblato
(PROBLEMA: il proponente scarica la posta da un computer portatile
   durante un viaggio in treno)

2. il contratto è concluso nel luogo in cui è collocato il server del provider
contenente la casella postale del proponente
(PROBLEMA: il server è collocato in uno stato off-shore al fine di
escludere le garanzie della normativa comunitaria)

3. il contratto è concluso nel luogo ove ha sede l’impresa o viene svolta
l’attività     professionale     del    destinatario       dell’accettazione,
indipendentemente dal luogo ove si trova il server o il provider
(soluzione preferibile in quanto derivante dalla lettura correlata della Dir.
CE 31/2000 e del D.lgs. 70/2003)


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L’indirizzo delle parti e luogo di conclusione

 Il problema dell’individuazione del luogo di conclusione del
     contratto virtuale può essere risolto anche attraverso
     l’applicazione del diritto internazionale privato e delle
               convenzioni internazionali uniformi
  L. 31 maggio1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato ”
  Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di
beni mobili del 1980
  Convenzione di Roma sul diritto applicabile alle obbligazioni
contrattuali del 1980

NOTA. Foro competente contratti con il consumatore: luogo di
residenza o di domicilio del consumatore (art. 63 Cod. Consumo).


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La forma elettronica




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Il contratto telematico
                Forma libera e Forma vincolata



   Firma elettronica e
                                                        Il genere e la specie
      Firma digitale

                              Necessità di accertare la
                              paternità e l’integrità del
                                    documento



                                     FIRMA DIGITALE



                                                                                       12
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FONTI



                                                                            OGGI
              IERI
                                                                        D.LGS. 82/2005
          T.U. 445/2000




1.FIRMA ELETTRONICA                                       1.FIRMA ELETTRONICA
(SEMPLICE)                                                (SEMPLICE)
2. FIRMA ELETTRONICA                                      2. FIRMA DIGITALE
AVANZATA                                                  3. FIRMA ELETTRONICA
3. FIRMA DIGITALE                                         QUALIFICATA
4. FIRMA ELETTRONICA
QUALIFICATA




                                                                                         13
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      Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
FONTI




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    Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
CRITTOGRAFIA SIMMETRICA
(a chiave unica)




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ESEMPIO




                                                F=(
                                                 I=/
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                                                 (/?$£




                                                                                               16
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CRITTOGRAFIA ASIMMETRICA
- Sistema RSA - (Rivest, Shamir, Adleman)
(a chiavi complementari)




                                     CHIAVE                          CHIAVE
                                     PUBBLICA                        PRIVATA




                                                                                          17
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ESEMPIO




                                                                                           CAIO
   TIZIO
                                                                                       (destinatario)
 (mittente)
                                               TESTO                                      TESTO
  TESTO                                         TESTO                                      TESTO
   TESTO              CHIAVE                  CIFRATO                                       IN
    IN                                         CIFRATO                                       IN
     IN               PRIVATA
                                                                                          CHIARO
  CHIARO                                                                                   CHIARO
                      DI TIZIO
   CHIARO
                                                                     CHIAVE
                                                                     PUBBLICA
                                                                     DI TIZIO




                                                                                                        18
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CRITTOGRAFIA ASIMMETRICA
- Sistema RSA - (Rivest, Shamir, Adleman)
(a chiavi complementari)



     a partire da qualsiasi quantità di dati restituisce una quantità fissa
                            quantità                         quantità
                    di dati denominata “digest” o “impronta”.  .


                      dall’impronta non si può risalire ai dati di origine;
                      dati diversi danno luogo a impronte diverse;

                     (La legge italiana prevede l'algoritmo SHA-1 a 160 bit)




                                                                                          19
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La Firma Digitale
                                                                                          DOC. CHIARO


                                                                                            CONTRATTO
 TIZIO                           DOCUMENTO
                                                                                                DI
                                                             CREAZIONE
                                 ELETTRONICO
                                                                                          COMPRAVENDITA
                                                             DELL’IMPRONTA
                                   IN CHIARO
                                                             TRAMITE
                               (p.es. contratto di
                                                             L’ALGORITMO
                                compravendita)
                                                             DI HASH


                                                                                              %/&$**#
     DOCUMENTO
                                                                                            IMPRONTA
     ELETTRONICO
       IN CHIARO


             +
                                        CHIAVE
         %/&$**#
                                        PRIVATA
                                        DI TIZIO


                                                                                                          20
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La Firma Digitale

                                                                                         DOCUMENTO
                                                                                         ELETTRONICO
                                                                                           IN CHIARO


                                                                                              +
                                                                   CHIAVE
                                                                                            %/&$**#
                                                                  PUBBLICA
                                                                   DI TIZIO
                            CAIO

                                                                           CAIO CALCOLA
                                                                        L’IMPRONTA DELLA
ORA E’ NECESSARIO                                                       PARTE “IN CHIARO”
ACCERTARE L’INTEGRITA’                                                   DEL DOCUMENTO
DEL DOCUMENTO
ATTRAVERSO
IL CALCOLO, ED IL SUCCESSIVO
                                                                         CAIO CONFRONTA LE
CONFRONTO, DELLE IMPRONTE                                                  DUE IMPRONTE



                                                                                                       21
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DEFINIZIONI




  DOCUMENTO ELETTRONICO: “Ai fini del presente testo
  unico    si intende     per documento informatico: la
  rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
  giuridicamente rilevanti; ”




                                                                                     22
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DEFINIZIONI
  DOCUMENTO ELETTRONICO: “Ai fini del presente testo unico si
  intende per documento informatico: la rappresentazione informatica di
  atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; ”


  FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE): “l'insieme dei dati in forma
  elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri
  dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica” ;


  Firma Digitale: “è un particolare tipo di firma elettronica qualificata
  basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e
  una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al
  destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere
  manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento
  informatico o di un insieme di documenti informatici”


  = il risultato di una operazione matematica applicata al documento informatico




                                                                                       23
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VALORE GIURIDICO
DEL DOCUMENTO INFORMATICO
E DELLE FIRME ELETTRONICHE




  Art. 20. “Documento informatico”
                      informatico”

        21.“
  Art. 21.“Valore probatorio del documento informatico
     sottoscritto”
     sottoscritto”



                                                                                     24
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FIRMA ELETTRONICA

  Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica,
  sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto
  conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza,
  integrità e immodificabilità (art. 21, comma 1, CAD)




    N.B.: nessun riferimento al valore sostanziale




                                                                                     25
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FIRMA DIGITALE

   Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, […]
   soddisfa […] il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti,
   sotto pena di nullità, dall’articolo 1350, primo comma, numeri da 1
   a 12 del codice civile


     Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale […], ha l'efficacia
     prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di
     firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia la prova
     contraria.
[Art. 2702 c.c.: “piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle
     dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è
     prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente
     considerata come riconosciuta”]




                                                                                        26
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Firma autografa vs Firma digitale
                                              Firma autografa                             Firma digitale



Creazione                        manuale                            mediante algoritmo di creazione




Apposizione                      sul documento: la firma è parte    come allegato: il documento firmato è costituito dalla copia
                                 integrante del documento           (documento,firma)




Verifica                         confronto con una firma            mediante algoritmo di verifica pubblicamente noto: metodo
                                 autenticata: metodo insicuro       sicuro



Documento copia                  distinguibile                      Indistinguibile




Validità temporale               illimitata                         limitata dalla scadenza




FONTE: http://it.wikipedia.org/wiki/Firma_digitale



                                                                                                                             27
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IL DIBATTITO:
il valore legale dell’e-mail


      Si riscontrano due principali schieramenti
                  con posizioni opposte




                                                                l’e-mail non ha l’efficacia
     l’e-mail ha l’efficacia
                                                                probatoria di una scrittura
  probatoria di una scrittura
                                                                          privata
            privata




                                                                                              28
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Considerazioni preliminari


Il provvedimento emanato è un decreto ingiuntivo non una
sentenza
[procedimento monitorio, inaudita altera parte suddiviso in due fasi: la prima
(necessaria) a cognizione sommaria, la seconda (eventuale e differita) a
cognizione piena]




Le problematiche che seguono hanno avuto origine durante la
vigenza del D.P.R. 445/2000
[risultano ancora attuali anche dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 82/2005]




                                                                                       29
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IL CASO

       Il Tribunale di Cuneo in data 15 dicembre 2003, ha emesso un decreto
       ingiuntivo (n. 848) accogliendo il ricorso di una società creditrice di una
       somma di denaro per prestazioni e forniture, sulla base del contenuto di
       alcune e-mail.



                                    IN SENSO CONFORME


D.I.   emesso      dal   Tribunale di Bari ( n. 89 del 20.01.2004)
D.I.   emesso      dal   Tribunale di Mondovì (n. 375 del 07.06.2004 )
D.I.   emesso      dal   Tribunale di Lucca (17.07.2004)
D.I.   emesso      dal   Giudice di Pace di Pesaro (02.11.04 )




                                                                                          30
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Brevi dettagli sulla vicenda (fatto)

                                                                2)  a seguito del sollecito, la ditta
   1)    il ricorrente ha richiesto il                          debitrice    ha     promesso        il
   pagamento di un debito mediante                              pagamento di quanto dovuto con
   diffida formalizzata con lettera                             messaggio di posta elettronica
   raccomandata




   3)   non ricevendo alcuna somma                                 4)     risultato   infruttuoso    ogni
   entro la data indicata, il ricorrente                           tentativo, è stata esercitata l’azione
   ha diffidato la ditta una seconda                               giudiziaria
   volta




                                                                                                     31
             Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina
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Brevi dettagli sulla vicenda (diritto)

   1)  sussiste un rapporto di natura
                                                                   2)   il debitore promette, a mezzo
   obbligatoria    tra     le    parti
                                                                   e-mail, il pagamento (art. 1988) e
   (obbligazione pecuniaria)
                                                                   la     promessa     di   pagamento
                                                                   “dispensa colui a favore del quale è
                                                                   fatta dall’onere di provare il
                                                                   rapporto fondamentale. L’esistenza
                                                                   di questo si presume fino a prova
   3)  il ricorrente presenta un ricorso
                                                                   contraria”.
   per decreto ingiuntivo ex art. 633
   cpc. n. 1 e produce l’e-mail
   contenente       la   promessa     di
   pagamento

                                                                4)   il giudice provvede e con
                                                                decreto ingiunge il pagamento a
                                                                favore del ricorrente.




                                                                                                   32
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Brevi dettagli sulla vicenda (diritto)

   5)   634. Prova scritta. — “Sono
   prove scritte idonee a norma del
   numero 1) dell’articolo precedente
   le […] promesse unilaterali per
   scrittura privata […]”




                                                               6)   l’e-mail inviata dal debitore
                                                               costituisce promessa di pagamento
                                                               unilaterale, ex art. 1988 del c.c., in
                                                               forma di scrittura privata




                                                                                                    33
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L’e-mail ha l’efficacia probatoria di una scrittura
privata?

                                                       A FAVORE


1) il documento informatico è                                                2) l’e-mail, con il suo
“la rappresentazione                                                         contenuto, rappresenta
informatica di atti, fatti o dati
                                                                             un documento
giuridicamente rilevanti”
                                                                             informatico


3) “il documento informatico da chiunque
                                                                                      4) l’e-mail è valida e
formato, la registrazione su supporto
informatico e la trasmissione con strumenti
                                                                                      rilevante a tutti gli effetti
telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli
                                                                                      di legge
effetti di legge, se conformi alle disposizioni
del presente testo unico”


                                                                                                               34
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L’e-mail ha l’efficacia probatoria di una scrittura
privata?

                                          A FAVORE
                                                   6) L’associazione logica è una verifica incrociata
                                                   tra dati informatici (dati validanti e dati da
                                                   validare). Potrebbe trattarsi di un codice
5) la firma elettronica è                          identificativo (username o una password)
                                                   associato ad un documento informatico: ad
“l'insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure                       esempio la digitazione della parola segreta,
connessi tramite                                   necessaria, per la lettura di un documento
associazione logica ad altri                       riservato. Il documento elettronico (insieme di dati
dati elettronici, utilizzati come                  da validare) nel momento della sua creazione
metodo di autenticazione                           viene impostato per essere verificato
informatica>>.                                     (associazione logica) attraverso l’inserimento di un
                                                   particolare codice (insieme di dati validanti). Se
                                                   l’incrocio tra i due gruppi di dati restituisce un esito
                                                   positivo (e cioè il documento risulta accessibile) è
                                                   realizzata l’identificazione informatica di cui alla
                                                   disposizione suddetta.

                                                                                                              35
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L’e-mail ha l’efficacia probatoria di una scrittura
privata?

                                                A FAVORE

7) Su internet, il                                                           8) Al servizio e-mail si
procedimento di validazione                                                  accede attraverso
maggiormente utilizzato è
                                                                             l’inserimento di
rappresentato
                                                                             username + password
dall’inserimento di username
+ password,

                                          CONCLUSIONE
Il messaggio e-mail costituisce un documento informatico sottoscritto con
firma elettronica, in quanto il mittente, per poter creare ed inviare detta e-
mail, deve eseguire un’operazione di validazione (associazione logica)
inserendo il proprio username e la propria password;

                                                                                                        36
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L’e-mail ha l’efficacia probatoria di una scrittura
privata?

                                                   CONTRO

                                                              2) il contenuto del
       1) nome utente e
                                                              testo e degli headers
       password costituiscono
                                                              del messaggio e-mail
       dati in forma elettronica
                                                              può essere modificato
       MA manca l’associazione
       logica di questi con altri
                                                                          4) l’utente potrebbe
       dati informatici
                                                                          essersi abbonato al
                                                                          servizio e-mail usando un
      3) Non è dimostrabile l’identità dei                                nome falso (non esiste
      soggetti coinvolti nel rapporto epistolare ,                        alcun obbligo in capo al
      in considerazione del fatto che molti                               provider di verificare
      programmi di posta sono dotati di sistemi                           l’identità dei propri
      di memorizzazione della password.                                   abbonati)


                                                                                                      37
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INOLTRE


          l’e-mail non garantisce
       l’immodificabilità e l’integrità
         del documento, né la sicura
      provenienza del documento dal
        soggetto che appare esserne
                   l’autore




                                                                                     38
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registrazione operata dagli ISP

I providers tengono traccia dei messaggi transitati sui propri server SMTP




   è possibile ottenere una conferma che un certo messaggio sia stato
       inviato da una sorgente ad un destinatario ad una certa ora




     Certezza dello scambio ma non del contenuto



                                                                                       39
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generazione dei Message ID
                  Tra gli header di un messaggio di posta elettronica vi è
                               anche il Message ID




è aggiunto automaticamente                                   è “univoco per un certo
dal server SMTP al fine di                                   intervallo di tempo”, garantisce
disporre di un identificativo                                unicità per un lasso sufficiente
univoco per il messaggio                                     di tempo affinché non siano
corrente                                                     presenti sul sistema due
                                                             messaggi con lo stesso ID

   LA MODIFICA DEL CORPO DEL MESSAGGIO, DUNQUE, NON
     IMPLICA NECESSARIAMENTE UNA MODIFICA DELL’ID




                                                                                            40
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La Posta Elettronica Certificata
D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009




                                                                                        41
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NOTE GENERALI

                         è un sistema di posta elettronica nel quale il mittente
                         riceve documentazione elettronica con valenza legale
DEFINIZIONE
                         attestante l’invio e la consegna di documenti informatici


                                                                Il gestore invia al mittente la
  Il gestore di posta invia al
                                                                ricevuta della avvenuta o
  mittente    la   ricevuta    di
                                                                mancata      consegna      nella
  spedizione del messaggio,
                                                                casella di PEC del destinatario,
  che costituisce prova legale
                                                                con data certa


       il gestore conserva per 30 mesi i log e le ricevute (spedizione,
      consegna) la cui riproduzione ha lo stesso valore giuridico delle
                               ricevute postali



                                                                                               42
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LA PEC NEL CAD
Art. 6: Utilizzo della posta elettronica certificata
Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al DPR
68/2005, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno
richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Art. 47: Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche
amministrazioni
      Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma
     mediante l'utilizzo della posta elettronica; …
      Entro otto mesi(*) dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche
     amministrazioni centrali provvedono a:
           istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta
          elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
          2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo;
           utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri
          dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa
          informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

Art. 48: Posta elettronica certificata
     La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta
     elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo
     della posta.

                                                                                                        43
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Le regole per il commercio elettronico




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Le regole per il commercio elettronico




Obblighi informativi
D.Lgs 70/03

   ART. 7: Informazioni generali obbligatorie
                  Obblighi di                                      informazione       per   la
   ART.      8      -     9:
   comunicazione commerciale




                                                                                            45
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Informazioni generali obbligatorie che devono essere fornite dal
prestatore di un servizio della società dell’informazione

 a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
 b) il domicilio o la sede legale;
 c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare
      direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
 d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle
      imprese;
 e) gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza
      qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
 f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
 1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero
      di iscrizione;
 […]
 g) il numero della partita IVA […]
 h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi
      della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di
      consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
 i) l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli
      estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della
      prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.



                                                                                               46
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Regole per l’invio di
Comunicazioni Commerciali

  Il legislatore italiano ha
  deciso di adottare la regola
                                                                    la prova del consenso è
  dell’ “opt in” , secondo la
                                                                    onere del prestatore del
  quale è richiesto il consenso                                     servizio
  preventivo del destinatario;


     La regola dell’ ”opt in” è confermata anche dal Codice della Privacy
                                    Art. 130



Il secondo comma estende la regola anche alle comunicazioni effettuate
“mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia
Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo”


                                                                                               47
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SANZIONI

[I] le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 sono punite con il
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro
a 10.000 euro.
[II] Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e
massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.

[III] all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa.




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Obblighi informativi
D.Lgs 70/03




  ART. 12: Informazioni dirette alla conclusione del
  contratto

  ART. 13: Inoltro dell'ordine




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Informazioni dirette
 alla conclusione del contratto

      IL PRESTATORE DI UN SERVIZIO DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE DEVE
       FORNIRE IN MODO CHIARO, COMPRENSIBILE ED INEQUIVOCABILE, PRIMA
      DELL'INOLTRO DELL'ORDINE DA PARTE DEL DESTINATARIO DEL SERVIZIO, LE
                            SEGUENTI INFORMAZIONI:


a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di
       inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.




    Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario
    devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la
              memorizzazione e la riproduzione (art. 12, comma 3).


                                                                                              50
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SANZIONI

[I] le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 sono punite con il
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro
a 10.000 euro.
[II] Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e
massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.

[III] all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa.




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INOLTRO DELL'ORDINE
Si applicano le quot;norme sulla conclusione dei contratti“ contenute
                        nel codice civile
                          Rinvio agli art. 1321 ss. del Codice Civile
      il prestatore, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, deve
                 accusare ricevuta dell'ordine del destinatario
La ricevuta deve contenere:
                                                    L'ordine e la ricevuta si considerano
1. un riepilogo delle
                                                    pervenuti quando le parti alle quali sono
     condizioni di contratto,
                                                    indirizzati hanno la possibilità di accedervi
2. le caratteristiche
                                                    (art. 13, comma 3).
     essenziali del bene o del
     servizio
3. l'indicazione dettagliata                                                       NON SONO PREVISTE
     del prezzo e dei mezzi di                                                          SANZIONI
     pagamento (compresi i                                                          AMMINISTRATIVE
     costi di consegna e i
                                              SANZIONI
     tributi applicabili)                                                                 LA VIOLAZIONE
                                                                                            COMPORTA
                                                                                          INDEMPIMENTO
                                                                                          CONTRATTUALE


                                                                                                          52
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ESCLUSIONI
IL DECRETO SUL COMMERCIO ELETTRONICO NON SI APPLICA A:

a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da
quelli in materia di locazione;

b) contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici
poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri;

c) contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che
esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali;

d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.




                                                                                          53
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Trattamento dati personali
D.Lgs 196/03

  ART. 13: Informativa sul trattamento dei dati dell’interessato

  ART. 23: richiesta di consenso espresso per il trattamento di
  dati comuni e di consenso scritto per il trattamento di dati
  sensibili




                                                                                     54
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L’INFORMATIVA
                    Art. 13 Codice della Privacy


                                      DEFINIZIONE
    Si tratta di una comunicazione finalizzata ad
              informare l’interessato su:


                         La finalità del
Il titolare ed i                                          La modalità                        I diritti
                         trattamento e le
soggetti che                                                   del                     dell’interessato
                         conseguenze
effettueranno                                             trattamento
                         del rifiuto
il trattamento


                                                                                                      55
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LA FORMA DELL’INFORMATIVA

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i
dati personali sono previamente informati oralmente o
                     per iscritto […]
                                (art. 13 D.lgs. 196/03)



                    LA FORMA E’ LIBERA

                    E’ tuttavia consigliabile la forma scritta
                   quale prova dell’avvenuta comunicazione




                                                                                     56
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Informativa e Richiesta di consenso

                  Sono due adempimenti distinti

     Informativa                                                                  Consenso
comunicazione finalizzata ad                                      Manifestazione di volontà che
informare l’interessato su:                                       autorizza il trattamento dei
                                                                  propri dati personali
•I soggetti che effettueranno il
trattamento                                                       •Consenso scritto nell’ipotesi di
•La finalità del trattamento                                      trattamento di dati sensibili e
•La modalità del trattamento                                      giudiziari
•I diritti dell’interessato                                       •Per i dati comuni, si richiede il
                                                                  consenso espresso


                                                                                                57
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La responsabilità del Provider




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Il Provider è

  quot;il soggetto che esercita un'attività imprenditoriale di prestatore di
  servizi della società dell'informazione offrendo servizi di
  connessione, trasmissione ed immagazzinamento dei dati, ovvero
  ospitando un sito sulle proprie apparecchiature“ (Relazione
  illustrativa direttiva 2000/31/CE )




FONTI: l’Italia ha dato attuazione alla direttiva 2000/31/CE dell’8 giugno 2000 con il decreto
legislativo n. 70 del 9 aprile 2003, emanato sulla base della delega contenuta nella legge
comunitaria 2001 (Legge 1 marzo 2002, n. 39 in G.U. 72 del 26 marzo 2002, Suppl. ord),
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno.




                                                                                                     59
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     Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
LA RESPONSABILITA’ DELL’ INTERNET
SERVICE PROVIDER
                                                                 Il contratto di accesso alla Rete
                                                        (Tutela dei minori, danni da virus, originalità dei software distribuiti )



        Responsabilità contrattuale
                                                                  Clausole abusive
(violazione degli obblighi contrattuali)
                                                         (Tutela degli utenti e dei consumatori )



                                                                 Responsabilità contrattuale degli
                                                                 utenti

                                                              Gli illeciti di Internet
                                                      (illeciti commessi da coloro che regolano l’accesso alla Rete )

   Responsabilità extracontrattuale
                                                              Gli illeciti contro Internet
  (violazione degli obblighi di legge)
                                                      (illeciti commessi dagli utilizzatori a danno di Internet )



                                                              Gli illeciti per mezzo di internet
                                                      (illeciti commessi utilizzando Internet )




                                                                                                                                     60
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LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
(generalità)
    ART. 1176. Diligenza nell’adempimento. — Nell’adempiere
         l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di
         famiglia .
    Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività
         professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura
         dell’attività esercitata




    ART. 1218. Responsabilità del debitore. — Il debitore che non
       esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al
       risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il
       ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione
       derivante da causa a lui non imputabile.




                                                                                     61
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LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
DEL PROVIDER
           Si ha responsabilità contrattuale in caso di inadempimento
           agli obblighi derivanti dal contratto d’accesso a Internet




                                       Servizio di
                                       interconnessione alla
                                       rete globale                                    Servizio di
PRINCIPALI
                                                                                       interrogazione
OBBLIGHI                                                                               interattiva di
PER IL                                                                                 calcolatori remoti
                                                                                       connessi ad Internet
PROVIDER
                                       accesso ai
                                       programmi e
                                       documenti pubblicati
                                       dal nodo del provider




                                                                                                              62
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LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
DEL PROVIDER

    ACCESSO DEI MINORI ALLA RETE INTERNET

                                                                          OBBLIGO
                                                                          INFORMATIVO DEL
                                                                          PROVIDER NEI
       Possibilità di incontri                                            CONFRONTI
        virtuali dannosi che                                              DELL’UTENTE
       minacciano il sereno e
      concreto sviluppo psico-
          fisico del minore




•art. 1337 c.c. ” PRINCIPIO DI BUONA FEDE NELLA FORMAZIONE DEL CONTRATTO”
•Art. 13 “CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SERVIZI TELEMATICI” (ANFOV)




                                                                                            63
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LA RESPONSABILITA’ DEL PROVIDER
….. e accesso dei minori

   Se il provider non verifica la maggiore età dell’utente




                                                      RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE

            Annullabilità                                              Responsabilità ex
            del contratto                                             art. 2043 per i danni
          ex art. 1425 c.c.                                           cagionati al minore
           per incapacità                                                    a causa
          del contraente                                              dell’accesso fornito
                                                                        all’insaputa dei
                                                                             genitori




                                                                                              64
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LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE DEL
PROVIDER (obbligo informativo)

    Il provider è obbligato ad informare l’utente maggiorenne sui
    doveri di sorveglianza e di custodia dell’accesso alla rete da parte
    di soggetti minorenni



                                   Non si tratta di un obbligo generico di
ATTENZIONE !!!!!                   informazione sull’accesso del minore
Si tratta di un obbligo di informazione verso
l’utente maggiorenne sui rischi specifici                  CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA
                                                        CONDOTTA PER I SERVIZI TELEMATICI” (ANFOV)
connessi all’utilizzo della rete Internet da parte dei
minori

 Inserimento di una clausola informativa con cui si avverte il maggiorenne dei
doveri di sorveglianza e di custodia dell’accesso alla rete da parte di minorenni



                                                                                              65
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Le clausole di esonero della responsabilità del
Provider
        I contratti di accesso a Internet contengono spesso clausole
           di esonero della responsabilità per il provider in caso di
                                inadempimento




CONTRATTI CON IL CONSUMATORE                                      CONTRATTI TRA PROFESSIONISTI
Si considerano nulle, iuris et de                                 Si considera nulla qualsiasi
iure, le clausole che pur essendo                                 clausola che, pur essendo
oggetto di trattativa escludano o                                 stata oggetto di specifica
limitino le azioni o i diritti del                                approvazione per iscritto, limiti
consumatore nei confronti del                                     preventivamente               la
professionista o di un’altra parte                                responsabilità del debitore per
in caso di inadempimento (artt. 33                                dolo o colpa grave (artt. 1341
e 36 co. 2, D. lgs. 206/2005                                      co. 2, 1229 c.c.)
“Codice del Consumo”)                                                                   CONTINUA



                                                                                                   66
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Le clausole di esonero della responsabilità del
Provider
CONTRATTI CON IL CONSUMATORE                                           CONTRATTI TRA PROFESSIONISTI
         Tutela più intensa                                                      Tutela meno intensa

 Sono nulle anche le clausole di                                      Sono nulle soltanto le clausole
  esonero della responsabilità                                        di esonero della responsabilità
     anche per colpa lieve                                            soltanto per colpa grave (1229 e
                                                                                          1341 c.c. )
                ESEMPI                                          È valida la clausola che limita o esonera la
                                                                responsabilità del debitore per impossibilità
  È vessatoria (=           È vessatoria (=
                                                                sopravvenuta della prestazione se imputabile
nulla) la clausola         nulla) la clausola
                                                                a colpa lieve (1229, co. 1)
  che esclude la             che in caso di
garanzia per vizi         inadempimento del                ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL DEBITORE
 (non conosciuti               venditore
dal venditore) sul           stabilisca un                   Le clausole di limitazione o esonero della
 funzionamento                massimale                      responsabilità,  sono     sempre     nulle    se
                              dell’importo                   l’inadempimento deriva da violazione di obblighi
    della cosa
                               risarcibile                   derivanti da norme di ordine pubblico (1229, co.
                                                             2)


                                                                                                         67
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Alcuni esempi tipici di clausole di limitazione o
esonero della responsabilità del Provider
Esclusione di responsabilità                                 Valida tra professionisti se
per i danni arrecati dall’errato                             causata da colpa lieve (artt. 1341
o mancato funzionamento del                                  co. 2, 1229 c.c.)
servizio di accesso fornito
dal provider                                                 Sempre        invalida   tra
                                                             professionista e consumatore
                                                             (artt. 33 e 36 co. 2, “Codice del
                                                             Consumo”)
Esclusione di responsabilità
per i danni arrecati dall’errato
o mancato funzionamento del                                  Sempre     valida,   sia   tra
servizio per cause                                           professionisti     che     tra
riconducibili a fattori esterni;                             professionista e consumatore
p.es. malfunz. reti dati
telefoniche nazionali ed
internazionali                                                                            CONTINUA



                                                                                                     68
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deve rispettare la netiquette
                                                                materiale   scaricato   da
e le regole previste dai
                                                                Internet è originale e non
codici di autodisciplina
                                                                viola le Legge sul Diritto
eventualmente adottati
                                                                d’Autore
non     deve       diffondere
                                                                non può rivendere i servizi
informazioni     relative   a
                                                                di   accesso   alla   Rete
soggetti che accedono alla
                                                                Internet
Rete tramite il suo accesso

                               deve custodire la password
                               che gli è stata assegnata
                               per l’accesso alla rete


                                                                                          69
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La responsabilità contrattuale dell’utente
Il contratto d’accesso prevede spesso una clausola risolutiva espressa
                                                                  Lo scioglimento del vincolo contrattuale
                                                                  opera automaticamente (senza che
                                                                  occorra una pronuncia giudiziale); è
                                                                  sufficiente che il contraente interessato
                                                                  alla risoluzione dichiari alla parte
                                                                  inadempiente di volersi avvalere della
nel caso che una determinata                                      clausola.
obbligazione non sia adempiuta da
parte dell’Utente, secondo le
                                                                  il contenuto della clausola          dev’essere
modalità stabilite, la risoluzione si                             determinato in maniera precisa
verifica di diritto (art. 1456 c.c.)
                                                                  La clausola deve rispettare la disciplina delle
                                                                  clausole abusive a tutela del consumatore


                                                    Mancato pagamento del canone
Alcuni esempi di comportamenti
                                                    Commissione di attività illecita tramite la rete
sanzionati    con   la clausola
risolutiva espressa                                 Download di materiale in violazione della LDA




                                                                                                                    70
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La responsabilità extracontrattuale del Provider
                                   D.Lgs. 70/2003 (artt. 14-16)

   E’ necessario distinguere tra:

       MERE CONDUIT: attività di semplice trasporto (servizi di posta
       elettronica e di servizi di connessione a Internet);

       CACHING: attività di memorizzazione intermedia e temporanea di
       informazioni effettuata allo scopo di rendere più efficace il successivo
       inoltro ad altri destinatari che ne hanno fatto richiesta;

       HOSTING: attività di memorizzazione di informazioni fornite (messa a
       disposizione di uno spazio server per siti o pagine web).




                                                                                        71
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       Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
La responsabilità extracontrattuale del Provider
                     Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza


      REGOLA GENERALE                                                         Si tratta di una
I fornitori di servizi non hanno alcuna                                         regola già
responsabilità per i contenuti, a                                           ampiamente prevista
condizione che non intervengano in                                              dal nostro
alcun modo sui contenuti stessi.                                               ordinamento

                                          ATTENZIONE
      le attività di trasmissione e instradamento delle
      informazioni sono qualificabili come forme di
      'intervento' che potrebbero rientrare tra le cause
      di non esenzione della responsabilità.


                                                                                                  72
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Responsabilità nell'attività di semplice trasporto
      conduit)
(mere conduit) Art. 14,
                IL PRESTATORE NON È RESPONSABILE DELLE
                INFORMAZIONI TRASMESSE A CONDIZIONE CHE
                 a) non dia origine alla trasmissione;
                 b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
                 c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse




                                                  COMMA 3

              L'autorità giudiziaria o quella amministrativa,
              avente funzioni di vigilanza, può esigere, anche in
              via d'urgenza, che il prestatore, […] impedisca o
              ponga fine alle violazioni commesse.


                                                                                         73
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Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea (caching) Art. 15,
comma 1
  IL PRESTATORE NON È RESPONSABILE DELLA MEMORIZZAZIONE
  AUTOMATICA, INTERMEDIA E TEMPORANEA DI TALI INFORMAZIONI
  EFFETTUATA AL SOLO SCOPO DI RENDERE PIÙ EFFICACE IL
  SUCCESSIVO INOLTRO AD ALTRI DESTINATARI A LORO RICHIESTA, A
  CONDIZIONE CHE:
   a) non modifichi le informazioni;
   b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
   c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo
         ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
   d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata
         nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
   e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per
         disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto
         che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente
         sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un
         organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione
         o la disabilitazione.




                                                                                             74
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Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea (caching)
Art. 15, comma 2




                                          COMMA 2
  l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente
  funzioni di vigilanza può esigere, anche in via
  d'urgenza, che il prestatore, […] appena illustrato,
  impedisca o ponga fine alle violazioni commesse




                                                                                        75
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Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni
(hosting) Art. 16, Commi 1 e 2
  IL PRESTATORE NON È RESPONSABILE DELLE INFORMAZIONI
  MEMORIZZATE A RICHIESTA DEL DESTINATARIO, A
  CONDIZIONE CHE DETTO PRESTATORE:
      non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o
   a)
       l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie,
       non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta
       l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
   b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità
       competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o
       per disabilitarne l'accesso.




                                            DEROGA
   LE DISPOSIZIONI DI CUI SOPRA NON SI APPLICANO SE IL
 DESTINATARIO DEL SERVIZIO AGISCE SOTTO L'AUTORITÀ O IL
              CONTROLLO DEL PRESTATORE


                                                                                         76
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Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea (caching)
Art. 16, comma 3




                                          COMMA 3
  L'autorità giudiziaria o quella amministrativa
  competente può esigere, anche in via
  d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio
  delle predette attività, impedisca o ponga
  fine alle violazioni commesse


                                                                                        77
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Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza (art. 17)
         COMMA 1                                                       COMMA 2
Nella prestazione dei servizi                 Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14,
di mere conduit, caching e                    15 e 16 del provvedimento, già illustrate, il
hosting, di cui sopra, il                     prestatore è comunque tenuto:
prestatore        non         è               a) ad informare senza indugio l'autorità
assoggettato ad un obbligo                    giudiziaria o quella amministrativa avente
generale di sorveglianza                      funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza
sulle    informazioni       che               di presunte attività o informazioni illecite
trasmette o memorizza, né                     riguardanti un suo destinatario del servizio
ad un obbligo generale di                     della società dell'informazione;
ricercare attivamente fatti o                 b) a fornire senza indugio, a richiesta delle
circostanze che indichino la                  autorità competenti, le informazioni in suo
presenza di attività illecite                 possesso che consentano l'identificazione del
                                              destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi
                                              di memorizzazione dei dati, al fine di
                                              individuare e prevenire attività illecite.



                                                                                              78
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Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza (art. 17)

                                              COMMA 3

       il prestatore è civilmente responsabile del
       contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto
       dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente
       funzioni di vigilanza, non abbia agito
       prontamente per impedire l'accesso a detto
       contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza
       del carattere illecito o pregiudizievole per un
       terzo del contenuto di un servizio al quale
       assicura l'accesso, non abbia provveduto ad
       informarne l'autorità competente



                                                                                        79
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Grazie per l’attenzione                                         80




      massimo@massimofarina.it

         http://tlc.diee.unica.it/

      http://www.massimofarina.it




         Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
                    anno accademico 2005/2006
LICENZA


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  • 1. 1 A.A. 2008/09 Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie Docente: Massimo Farina MODULO III http://www.massimofarina.it massimo@massimofarina.it
  • 2. MODULO III Commercio Elettronico & Firma Digitale 2 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 3. Il contratto telematico “il nucleo duro del commercio elettronico” Il contratto è l’accordo di due o più CONTRATTO parti per costituire, regolare o Art. 1321 c.c. estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Trasmissione di informazioni a TELEMATICA distanza tra sistemi di computers collegati in rete CONTRATTO TELEMATICO: Accordo ex art. 1321 c.c. caratterizzato dal fatto che le parti manifestano il loro consenso utilizzando computers collegati in rete 3 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 4. Il contratto telematico Aspetti problematici Tempo e Luogo di conclusione del contratto 4 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 5. Art. 13 d.lgs. 70/2003 1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica. 2. Salvo differente accordo, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili. 3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti. 5 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 6. Il contratto telematico Le regole principali contratti conclusi via e-mail: nel tempo e nel luogo in cui, • attraverso l’operazione di download, il proponente ha notizia dell’accettazione da parte del destinatario del messaggio (artt. 1326 e 1335 c.c.); Contratto concluso mediante pressione del tasto negoziale • (point and click): trattandosi di accettazione per comportamento concludente, nel tempo e nel luogo in cui il proponente ha notizia dell’accettazione da parte dell’oblato (art. 1335 c.c.); contratto concluso mediante il pagamento della prestazione • pecuniaria: si tratta di ipotesi di conclusione mediante inizio dell’esecuzione; i negozi conclusi attraverso tale modalità si considerano conclusi nel tempo e nel luogo di inizio dell’esecuzione del contratto (art. 1327 c.c.); 6 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 7. Il contratto telematico Le regole principali contratto concluso mediante offerta al pubblico: • coincide pienamente con la previsione dell’articolo 1336 c.c. e si considera concluso nel tempo e nel luogo in cui la dichiarazione negoziale di un qualsiasi destinatario dell’offerta al pubblico perviene all’indirizzo del proponente, nella specie al sito web contenente l’offerta contratto concluso mediante invito a proporre: si • considerano conclusi, semplicemente, nel momento e nel luogo in cui l’utente (proponente) riceve notizia dell’accettazione da parte del titolare del sito (oblato) contente l’invito a proporre. 7 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 8. L’indirizzo delle parti Art. 1335. c.c. Presunzione di conoscenza. — La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. La corrispondenza elettronica è attualmente equiparata alla corrispondenza cartacea Art. 45, comma II, CAD: “il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”; Art. 48, comma II, CAD: “la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta”. 8 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 9. Luogo di conclusione? 1. il contratto è concluso nel luogo in cui il proponente ha scaricato la posta elettronica contenente l’accettazione dell’oblato (PROBLEMA: il proponente scarica la posta da un computer portatile durante un viaggio in treno) 2. il contratto è concluso nel luogo in cui è collocato il server del provider contenente la casella postale del proponente (PROBLEMA: il server è collocato in uno stato off-shore al fine di escludere le garanzie della normativa comunitaria) 3. il contratto è concluso nel luogo ove ha sede l’impresa o viene svolta l’attività professionale del destinatario dell’accettazione, indipendentemente dal luogo ove si trova il server o il provider (soluzione preferibile in quanto derivante dalla lettura correlata della Dir. CE 31/2000 e del D.lgs. 70/2003) 9 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 10. L’indirizzo delle parti e luogo di conclusione Il problema dell’individuazione del luogo di conclusione del contratto virtuale può essere risolto anche attraverso l’applicazione del diritto internazionale privato e delle convenzioni internazionali uniformi L. 31 maggio1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato ” Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili del 1980 Convenzione di Roma sul diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali del 1980 NOTA. Foro competente contratti con il consumatore: luogo di residenza o di domicilio del consumatore (art. 63 Cod. Consumo). 10 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 11. La forma elettronica 11 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 12. Il contratto telematico Forma libera e Forma vincolata Firma elettronica e Il genere e la specie Firma digitale Necessità di accertare la paternità e l’integrità del documento FIRMA DIGITALE 12 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 13. FONTI OGGI IERI D.LGS. 82/2005 T.U. 445/2000 1.FIRMA ELETTRONICA 1.FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE) (SEMPLICE) 2. FIRMA ELETTRONICA 2. FIRMA DIGITALE AVANZATA 3. FIRMA ELETTRONICA 3. FIRMA DIGITALE QUALIFICATA 4. FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA 13 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 14. FONTI 14 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 15. CRITTOGRAFIA SIMMETRICA (a chiave unica) (/?$£ F=( FIRMA (/?$£ FIRMA I=/ R=? M=$ A =£ 15 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 16. ESEMPIO F=( I=/ R=? M=$ A =£ FIRMA FIRMA (/?$£ FIRMA FIRMA (/?$£ 16 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 17. CRITTOGRAFIA ASIMMETRICA - Sistema RSA - (Rivest, Shamir, Adleman) (a chiavi complementari) CHIAVE CHIAVE PUBBLICA PRIVATA 17 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 18. ESEMPIO CAIO TIZIO (destinatario) (mittente) TESTO TESTO TESTO TESTO TESTO TESTO CHIAVE CIFRATO IN IN CIFRATO IN IN PRIVATA CHIARO CHIARO CHIARO DI TIZIO CHIARO CHIAVE PUBBLICA DI TIZIO 18 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 19. CRITTOGRAFIA ASIMMETRICA - Sistema RSA - (Rivest, Shamir, Adleman) (a chiavi complementari) a partire da qualsiasi quantità di dati restituisce una quantità fissa quantità quantità di dati denominata “digest” o “impronta”. . dall’impronta non si può risalire ai dati di origine; dati diversi danno luogo a impronte diverse; (La legge italiana prevede l'algoritmo SHA-1 a 160 bit) 19 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 20. La Firma Digitale DOC. CHIARO CONTRATTO TIZIO DOCUMENTO DI CREAZIONE ELETTRONICO COMPRAVENDITA DELL’IMPRONTA IN CHIARO TRAMITE (p.es. contratto di L’ALGORITMO compravendita) DI HASH %/&$**# DOCUMENTO IMPRONTA ELETTRONICO IN CHIARO + CHIAVE %/&$**# PRIVATA DI TIZIO 20 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 21. La Firma Digitale DOCUMENTO ELETTRONICO IN CHIARO + CHIAVE %/&$**# PUBBLICA DI TIZIO CAIO CAIO CALCOLA L’IMPRONTA DELLA ORA E’ NECESSARIO PARTE “IN CHIARO” ACCERTARE L’INTEGRITA’ DEL DOCUMENTO DEL DOCUMENTO ATTRAVERSO IL CALCOLO, ED IL SUCCESSIVO CAIO CONFRONTA LE CONFRONTO, DELLE IMPRONTE DUE IMPRONTE 21 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 22. DEFINIZIONI DOCUMENTO ELETTRONICO: “Ai fini del presente testo unico si intende per documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; ” 22 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 23. DEFINIZIONI DOCUMENTO ELETTRONICO: “Ai fini del presente testo unico si intende per documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; ” FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE): “l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica” ; Firma Digitale: “è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici” = il risultato di una operazione matematica applicata al documento informatico 23 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 24. VALORE GIURIDICO DEL DOCUMENTO INFORMATICO E DELLE FIRME ELETTRONICHE Art. 20. “Documento informatico” informatico” 21.“ Art. 21.“Valore probatorio del documento informatico sottoscritto” sottoscritto” 24 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 25. FIRMA ELETTRONICA Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (art. 21, comma 1, CAD) N.B.: nessun riferimento al valore sostanziale 25 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 26. FIRMA DIGITALE Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, […] soddisfa […] il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale […], ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia la prova contraria. [Art. 2702 c.c.: “piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”] 26 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 27. Firma autografa vs Firma digitale Firma autografa Firma digitale Creazione manuale mediante algoritmo di creazione Apposizione sul documento: la firma è parte come allegato: il documento firmato è costituito dalla copia integrante del documento (documento,firma) Verifica confronto con una firma mediante algoritmo di verifica pubblicamente noto: metodo autenticata: metodo insicuro sicuro Documento copia distinguibile Indistinguibile Validità temporale illimitata limitata dalla scadenza FONTE: http://it.wikipedia.org/wiki/Firma_digitale 27 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 28. IL DIBATTITO: il valore legale dell’e-mail Si riscontrano due principali schieramenti con posizioni opposte l’e-mail non ha l’efficacia l’e-mail ha l’efficacia probatoria di una scrittura probatoria di una scrittura privata privata 28 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 29. Considerazioni preliminari Il provvedimento emanato è un decreto ingiuntivo non una sentenza [procedimento monitorio, inaudita altera parte suddiviso in due fasi: la prima (necessaria) a cognizione sommaria, la seconda (eventuale e differita) a cognizione piena] Le problematiche che seguono hanno avuto origine durante la vigenza del D.P.R. 445/2000 [risultano ancora attuali anche dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 82/2005] 29 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 30. IL CASO Il Tribunale di Cuneo in data 15 dicembre 2003, ha emesso un decreto ingiuntivo (n. 848) accogliendo il ricorso di una società creditrice di una somma di denaro per prestazioni e forniture, sulla base del contenuto di alcune e-mail. IN SENSO CONFORME D.I. emesso dal Tribunale di Bari ( n. 89 del 20.01.2004) D.I. emesso dal Tribunale di Mondovì (n. 375 del 07.06.2004 ) D.I. emesso dal Tribunale di Lucca (17.07.2004) D.I. emesso dal Giudice di Pace di Pesaro (02.11.04 ) 30 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 31. Brevi dettagli sulla vicenda (fatto) 2) a seguito del sollecito, la ditta 1) il ricorrente ha richiesto il debitrice ha promesso il pagamento di un debito mediante pagamento di quanto dovuto con diffida formalizzata con lettera messaggio di posta elettronica raccomandata 3) non ricevendo alcuna somma 4) risultato infruttuoso ogni entro la data indicata, il ricorrente tentativo, è stata esercitata l’azione ha diffidato la ditta una seconda giudiziaria volta 31 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 32. Brevi dettagli sulla vicenda (diritto) 1) sussiste un rapporto di natura 2) il debitore promette, a mezzo obbligatoria tra le parti e-mail, il pagamento (art. 1988) e (obbligazione pecuniaria) la promessa di pagamento “dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova 3) il ricorrente presenta un ricorso contraria”. per decreto ingiuntivo ex art. 633 cpc. n. 1 e produce l’e-mail contenente la promessa di pagamento 4) il giudice provvede e con decreto ingiunge il pagamento a favore del ricorrente. 32 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 33. Brevi dettagli sulla vicenda (diritto) 5) 634. Prova scritta. — “Sono prove scritte idonee a norma del numero 1) dell’articolo precedente le […] promesse unilaterali per scrittura privata […]” 6) l’e-mail inviata dal debitore costituisce promessa di pagamento unilaterale, ex art. 1988 del c.c., in forma di scrittura privata 33 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 34. L’e-mail ha l’efficacia probatoria di una scrittura privata? A FAVORE 1) il documento informatico è 2) l’e-mail, con il suo “la rappresentazione contenuto, rappresenta informatica di atti, fatti o dati un documento giuridicamente rilevanti” informatico 3) “il documento informatico da chiunque 4) l’e-mail è valida e formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti rilevante a tutti gli effetti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli di legge effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico” 34 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 35. L’e-mail ha l’efficacia probatoria di una scrittura privata? A FAVORE 6) L’associazione logica è una verifica incrociata tra dati informatici (dati validanti e dati da validare). Potrebbe trattarsi di un codice 5) la firma elettronica è identificativo (username o una password) associato ad un documento informatico: ad “l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure esempio la digitazione della parola segreta, connessi tramite necessaria, per la lettura di un documento associazione logica ad altri riservato. Il documento elettronico (insieme di dati dati elettronici, utilizzati come da validare) nel momento della sua creazione metodo di autenticazione viene impostato per essere verificato informatica>>. (associazione logica) attraverso l’inserimento di un particolare codice (insieme di dati validanti). Se l’incrocio tra i due gruppi di dati restituisce un esito positivo (e cioè il documento risulta accessibile) è realizzata l’identificazione informatica di cui alla disposizione suddetta. 35 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 36. L’e-mail ha l’efficacia probatoria di una scrittura privata? A FAVORE 7) Su internet, il 8) Al servizio e-mail si procedimento di validazione accede attraverso maggiormente utilizzato è l’inserimento di rappresentato username + password dall’inserimento di username + password, CONCLUSIONE Il messaggio e-mail costituisce un documento informatico sottoscritto con firma elettronica, in quanto il mittente, per poter creare ed inviare detta e- mail, deve eseguire un’operazione di validazione (associazione logica) inserendo il proprio username e la propria password; 36 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 37. L’e-mail ha l’efficacia probatoria di una scrittura privata? CONTRO 2) il contenuto del 1) nome utente e testo e degli headers password costituiscono del messaggio e-mail dati in forma elettronica può essere modificato MA manca l’associazione logica di questi con altri 4) l’utente potrebbe dati informatici essersi abbonato al servizio e-mail usando un 3) Non è dimostrabile l’identità dei nome falso (non esiste soggetti coinvolti nel rapporto epistolare , alcun obbligo in capo al in considerazione del fatto che molti provider di verificare programmi di posta sono dotati di sistemi l’identità dei propri di memorizzazione della password. abbonati) 37 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 38. INOLTRE l’e-mail non garantisce l’immodificabilità e l’integrità del documento, né la sicura provenienza del documento dal soggetto che appare esserne l’autore 38 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 39. registrazione operata dagli ISP I providers tengono traccia dei messaggi transitati sui propri server SMTP è possibile ottenere una conferma che un certo messaggio sia stato inviato da una sorgente ad un destinatario ad una certa ora Certezza dello scambio ma non del contenuto 39 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 40. generazione dei Message ID Tra gli header di un messaggio di posta elettronica vi è anche il Message ID è aggiunto automaticamente è “univoco per un certo dal server SMTP al fine di intervallo di tempo”, garantisce disporre di un identificativo unicità per un lasso sufficiente univoco per il messaggio di tempo affinché non siano corrente presenti sul sistema due messaggi con lo stesso ID LA MODIFICA DEL CORPO DEL MESSAGGIO, DUNQUE, NON IMPLICA NECESSARIAMENTE UNA MODIFICA DELL’ID 40 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 41. La Posta Elettronica Certificata D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009 41 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 42. NOTE GENERALI è un sistema di posta elettronica nel quale il mittente riceve documentazione elettronica con valenza legale DEFINIZIONE attestante l’invio e la consegna di documenti informatici Il gestore invia al mittente la Il gestore di posta invia al ricevuta della avvenuta o mittente la ricevuta di mancata consegna nella spedizione del messaggio, casella di PEC del destinatario, che costituisce prova legale con data certa il gestore conserva per 30 mesi i log e le ricevute (spedizione, consegna) la cui riproduzione ha lo stesso valore giuridico delle ricevute postali 42 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 43. LA PEC NEL CAD Art. 6: Utilizzo della posta elettronica certificata Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al DPR 68/2005, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Art. 47: Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; … Entro otto mesi(*) dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a: istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo; utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati. Art. 48: Posta elettronica certificata La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. 43 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 44. Le regole per il commercio elettronico 44 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 45. Le regole per il commercio elettronico Obblighi informativi D.Lgs 70/03 ART. 7: Informazioni generali obbligatorie Obblighi di informazione per la ART. 8 - 9: comunicazione commerciale 45 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 46. Informazioni generali obbligatorie che devono essere fornite dal prestatore di un servizio della società dell’informazione a) il nome, la denominazione o la ragione sociale; b) il domicilio o la sede legale; c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica; d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese; e) gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione; f) per quanto riguarda le professioni regolamentate: 1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione; […] g) il numero della partita IVA […] h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare; i) l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso. 46 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 47. Regole per l’invio di Comunicazioni Commerciali Il legislatore italiano ha deciso di adottare la regola la prova del consenso è dell’ “opt in” , secondo la onere del prestatore del quale è richiesto il consenso servizio preventivo del destinatario; La regola dell’ ”opt in” è confermata anche dal Codice della Privacy Art. 130 Il secondo comma estende la regola anche alle comunicazioni effettuate “mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo” 47 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 48. SANZIONI [I] le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro. [II] Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. [III] all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. 48 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 49. Obblighi informativi D.Lgs 70/03 ART. 12: Informazioni dirette alla conclusione del contratto ART. 13: Inoltro dell'ordine 49 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 50. Informazioni dirette alla conclusione del contratto IL PRESTATORE DI UN SERVIZIO DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE DEVE FORNIRE IN MODO CHIARO, COMPRENSIBILE ED INEQUIVOCABILE, PRIMA DELL'INOLTRO DELL'ORDINE DA PARTE DEL DESTINATARIO DEL SERVIZIO, LE SEGUENTI INFORMAZIONI: a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto; b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso; c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore; d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica; e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano; f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione (art. 12, comma 3). 50 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 51. SANZIONI [I] le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro. [II] Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. [III] all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. 51 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 52. INOLTRO DELL'ORDINE Si applicano le quot;norme sulla conclusione dei contratti“ contenute nel codice civile Rinvio agli art. 1321 ss. del Codice Civile il prestatore, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, deve accusare ricevuta dell'ordine del destinatario La ricevuta deve contenere: L'ordine e la ricevuta si considerano 1. un riepilogo delle pervenuti quando le parti alle quali sono condizioni di contratto, indirizzati hanno la possibilità di accedervi 2. le caratteristiche (art. 13, comma 3). essenziali del bene o del servizio 3. l'indicazione dettagliata NON SONO PREVISTE del prezzo e dei mezzi di SANZIONI pagamento (compresi i AMMINISTRATIVE costi di consegna e i SANZIONI tributi applicabili) LA VIOLAZIONE COMPORTA INDEMPIMENTO CONTRATTUALE 52 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 53. ESCLUSIONI IL DECRETO SUL COMMERCIO ELETTRONICO NON SI APPLICA A: a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione; b) contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri; c) contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali; d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione. 53 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 54. Trattamento dati personali D.Lgs 196/03 ART. 13: Informativa sul trattamento dei dati dell’interessato ART. 23: richiesta di consenso espresso per il trattamento di dati comuni e di consenso scritto per il trattamento di dati sensibili 54 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 55. L’INFORMATIVA Art. 13 Codice della Privacy DEFINIZIONE Si tratta di una comunicazione finalizzata ad informare l’interessato su: La finalità del Il titolare ed i La modalità I diritti trattamento e le soggetti che del dell’interessato conseguenze effettueranno trattamento del rifiuto il trattamento 55 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 56. LA FORMA DELL’INFORMATIVA L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto […] (art. 13 D.lgs. 196/03) LA FORMA E’ LIBERA E’ tuttavia consigliabile la forma scritta quale prova dell’avvenuta comunicazione 56 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 57. Informativa e Richiesta di consenso Sono due adempimenti distinti Informativa Consenso comunicazione finalizzata ad Manifestazione di volontà che informare l’interessato su: autorizza il trattamento dei propri dati personali •I soggetti che effettueranno il trattamento •Consenso scritto nell’ipotesi di •La finalità del trattamento trattamento di dati sensibili e •La modalità del trattamento giudiziari •I diritti dell’interessato •Per i dati comuni, si richiede il consenso espresso 57 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 58. La responsabilità del Provider 58 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 59. Il Provider è quot;il soggetto che esercita un'attività imprenditoriale di prestatore di servizi della società dell'informazione offrendo servizi di connessione, trasmissione ed immagazzinamento dei dati, ovvero ospitando un sito sulle proprie apparecchiature“ (Relazione illustrativa direttiva 2000/31/CE ) FONTI: l’Italia ha dato attuazione alla direttiva 2000/31/CE dell’8 giugno 2000 con il decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003, emanato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2001 (Legge 1 marzo 2002, n. 39 in G.U. 72 del 26 marzo 2002, Suppl. ord), relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. 59 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 60. LA RESPONSABILITA’ DELL’ INTERNET SERVICE PROVIDER Il contratto di accesso alla Rete (Tutela dei minori, danni da virus, originalità dei software distribuiti ) Responsabilità contrattuale Clausole abusive (violazione degli obblighi contrattuali) (Tutela degli utenti e dei consumatori ) Responsabilità contrattuale degli utenti Gli illeciti di Internet (illeciti commessi da coloro che regolano l’accesso alla Rete ) Responsabilità extracontrattuale Gli illeciti contro Internet (violazione degli obblighi di legge) (illeciti commessi dagli utilizzatori a danno di Internet ) Gli illeciti per mezzo di internet (illeciti commessi utilizzando Internet ) 60 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 61. LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE (generalità) ART. 1176. Diligenza nell’adempimento. — Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia . Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata ART. 1218. Responsabilità del debitore. — Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. 61 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 62. LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE DEL PROVIDER Si ha responsabilità contrattuale in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto d’accesso a Internet Servizio di interconnessione alla rete globale Servizio di PRINCIPALI interrogazione OBBLIGHI interattiva di PER IL calcolatori remoti connessi ad Internet PROVIDER accesso ai programmi e documenti pubblicati dal nodo del provider 62 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 63. LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE DEL PROVIDER ACCESSO DEI MINORI ALLA RETE INTERNET OBBLIGO INFORMATIVO DEL PROVIDER NEI Possibilità di incontri CONFRONTI virtuali dannosi che DELL’UTENTE minacciano il sereno e concreto sviluppo psico- fisico del minore •art. 1337 c.c. ” PRINCIPIO DI BUONA FEDE NELLA FORMAZIONE DEL CONTRATTO” •Art. 13 “CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SERVIZI TELEMATICI” (ANFOV) 63 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 64. LA RESPONSABILITA’ DEL PROVIDER ….. e accesso dei minori Se il provider non verifica la maggiore età dell’utente RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE Annullabilità Responsabilità ex del contratto art. 2043 per i danni ex art. 1425 c.c. cagionati al minore per incapacità a causa del contraente dell’accesso fornito all’insaputa dei genitori 64 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 65. LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE DEL PROVIDER (obbligo informativo) Il provider è obbligato ad informare l’utente maggiorenne sui doveri di sorveglianza e di custodia dell’accesso alla rete da parte di soggetti minorenni Non si tratta di un obbligo generico di ATTENZIONE !!!!! informazione sull’accesso del minore Si tratta di un obbligo di informazione verso l’utente maggiorenne sui rischi specifici CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SERVIZI TELEMATICI” (ANFOV) connessi all’utilizzo della rete Internet da parte dei minori Inserimento di una clausola informativa con cui si avverte il maggiorenne dei doveri di sorveglianza e di custodia dell’accesso alla rete da parte di minorenni 65 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 66. Le clausole di esonero della responsabilità del Provider I contratti di accesso a Internet contengono spesso clausole di esonero della responsabilità per il provider in caso di inadempimento CONTRATTI CON IL CONSUMATORE CONTRATTI TRA PROFESSIONISTI Si considerano nulle, iuris et de Si considera nulla qualsiasi iure, le clausole che pur essendo clausola che, pur essendo oggetto di trattativa escludano o stata oggetto di specifica limitino le azioni o i diritti del approvazione per iscritto, limiti consumatore nei confronti del preventivamente la professionista o di un’altra parte responsabilità del debitore per in caso di inadempimento (artt. 33 dolo o colpa grave (artt. 1341 e 36 co. 2, D. lgs. 206/2005 co. 2, 1229 c.c.) “Codice del Consumo”) CONTINUA 66 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 67. Le clausole di esonero della responsabilità del Provider CONTRATTI CON IL CONSUMATORE CONTRATTI TRA PROFESSIONISTI Tutela più intensa Tutela meno intensa Sono nulle anche le clausole di Sono nulle soltanto le clausole esonero della responsabilità di esonero della responsabilità anche per colpa lieve soltanto per colpa grave (1229 e 1341 c.c. ) ESEMPI È valida la clausola che limita o esonera la responsabilità del debitore per impossibilità È vessatoria (= È vessatoria (= sopravvenuta della prestazione se imputabile nulla) la clausola nulla) la clausola a colpa lieve (1229, co. 1) che esclude la che in caso di garanzia per vizi inadempimento del ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL DEBITORE (non conosciuti venditore dal venditore) sul stabilisca un Le clausole di limitazione o esonero della funzionamento massimale responsabilità, sono sempre nulle se dell’importo l’inadempimento deriva da violazione di obblighi della cosa risarcibile derivanti da norme di ordine pubblico (1229, co. 2) 67 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 68. Alcuni esempi tipici di clausole di limitazione o esonero della responsabilità del Provider Esclusione di responsabilità Valida tra professionisti se per i danni arrecati dall’errato causata da colpa lieve (artt. 1341 o mancato funzionamento del co. 2, 1229 c.c.) servizio di accesso fornito dal provider Sempre invalida tra professionista e consumatore (artt. 33 e 36 co. 2, “Codice del Consumo”) Esclusione di responsabilità per i danni arrecati dall’errato o mancato funzionamento del Sempre valida, sia tra servizio per cause professionisti che tra riconducibili a fattori esterni; professionista e consumatore p.es. malfunz. reti dati telefoniche nazionali ed internazionali CONTINUA 68 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 69. La responsabilità contrattuale dell’utente Dal contatto di accesso a Internet nascono obblighi anche per l’utente deve garantire che il deve rispettare la netiquette materiale scaricato da e le regole previste dai Internet è originale e non codici di autodisciplina viola le Legge sul Diritto eventualmente adottati d’Autore non deve diffondere non può rivendere i servizi informazioni relative a di accesso alla Rete soggetti che accedono alla Internet Rete tramite il suo accesso deve custodire la password che gli è stata assegnata per l’accesso alla rete 69 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 70. La responsabilità contrattuale dell’utente Il contratto d’accesso prevede spesso una clausola risolutiva espressa Lo scioglimento del vincolo contrattuale opera automaticamente (senza che occorra una pronuncia giudiziale); è sufficiente che il contraente interessato alla risoluzione dichiari alla parte inadempiente di volersi avvalere della nel caso che una determinata clausola. obbligazione non sia adempiuta da parte dell’Utente, secondo le il contenuto della clausola dev’essere modalità stabilite, la risoluzione si determinato in maniera precisa verifica di diritto (art. 1456 c.c.) La clausola deve rispettare la disciplina delle clausole abusive a tutela del consumatore Mancato pagamento del canone Alcuni esempi di comportamenti Commissione di attività illecita tramite la rete sanzionati con la clausola risolutiva espressa Download di materiale in violazione della LDA 70 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 71. La responsabilità extracontrattuale del Provider D.Lgs. 70/2003 (artt. 14-16) E’ necessario distinguere tra: MERE CONDUIT: attività di semplice trasporto (servizi di posta elettronica e di servizi di connessione a Internet); CACHING: attività di memorizzazione intermedia e temporanea di informazioni effettuata allo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari che ne hanno fatto richiesta; HOSTING: attività di memorizzazione di informazioni fornite (messa a disposizione di uno spazio server per siti o pagine web). 71 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 72. La responsabilità extracontrattuale del Provider Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza REGOLA GENERALE Si tratta di una I fornitori di servizi non hanno alcuna regola già responsabilità per i contenuti, a ampiamente prevista condizione che non intervengano in dal nostro alcun modo sui contenuti stessi. ordinamento ATTENZIONE le attività di trasmissione e instradamento delle informazioni sono qualificabili come forme di 'intervento' che potrebbero rientrare tra le cause di non esenzione della responsabilità. 72 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 73. Responsabilità nell'attività di semplice trasporto conduit) (mere conduit) Art. 14, IL PRESTATORE NON È RESPONSABILE DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE A CONDIZIONE CHE a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse COMMA 3 L'autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, […] impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. 73 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 74. Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea (caching) Art. 15, comma 1 IL PRESTATORE NON È RESPONSABILE DELLA MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA, INTERMEDIA E TEMPORANEA DI TALI INFORMAZIONI EFFETTUATA AL SOLO SCOPO DI RENDERE PIÙ EFFICACE IL SUCCESSIVO INOLTRO AD ALTRI DESTINATARI A LORO RICHIESTA, A CONDIZIONE CHE: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. 74 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 75. Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea (caching) Art. 15, comma 2 COMMA 2 l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, […] appena illustrato, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse 75 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 76. Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni (hosting) Art. 16, Commi 1 e 2 IL PRESTATORE NON È RESPONSABILE DELLE INFORMAZIONI MEMORIZZATE A RICHIESTA DEL DESTINATARIO, A CONDIZIONE CHE DETTO PRESTATORE: non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o a) l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. DEROGA LE DISPOSIZIONI DI CUI SOPRA NON SI APPLICANO SE IL DESTINATARIO DEL SERVIZIO AGISCE SOTTO L'AUTORITÀ O IL CONTROLLO DEL PRESTATORE 76 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 77. Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea (caching) Art. 16, comma 3 COMMA 3 L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle predette attività, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse 77 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 78. Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza (art. 17) COMMA 1 COMMA 2 Nella prestazione dei servizi Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, di mere conduit, caching e 15 e 16 del provvedimento, già illustrate, il hosting, di cui sopra, il prestatore è comunque tenuto: prestatore non è a) ad informare senza indugio l'autorità assoggettato ad un obbligo giudiziaria o quella amministrativa avente generale di sorveglianza funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza sulle informazioni che di presunte attività o informazioni illecite trasmette o memorizza, né riguardanti un suo destinatario del servizio ad un obbligo generale di della società dell'informazione; ricercare attivamente fatti o b) a fornire senza indugio, a richiesta delle circostanze che indichino la autorità competenti, le informazioni in suo presenza di attività illecite possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. 78 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 79. Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza (art. 17) COMMA 3 il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non abbia agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non abbia provveduto ad informarne l'autorità competente 79 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni
  • 80. Grazie per l’attenzione 80 massimo@massimofarina.it http://tlc.diee.unica.it/ http://www.massimofarina.it Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali anno accademico 2005/2006
  • 81. LICENZA Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 Tu sei libero: di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera di creare opere derivate Alle seguenti condizioni: Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario. Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per scopi commerciali. Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest’opera, puoi distribuire l’opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa. In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest’opera. Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni. Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra 81 Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie - Massimo Farina A.A. 2008/09 Univ. CA - Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni