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IL DOMICILIO DIGITALE PUÒ
FACILITARE L’INTERAZIONE TRA
IL CITTADINO E LA P.A.?
Corso di Laurea Magistrale in Scienze di Internet
R E L A T O R E : C H I A R . M O P R E S E N T A T A D A :
P R O F . S S A G I U S E L L A M A R I L E N A M O R D E N T I
F I N O C C H I A R O
Sessione I
-
Anno
Accademico
2013/2014
IL DOCUMENTO INFORMATICO E IL SUO VALORE
« La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. »
(art. 1 D.Lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale – C.A.D.)
« Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto
informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisitogli effetti di legge. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito
della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in
giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza,
integrità ed immodificabilità. » (art. 20 C.A.D. - Documento informatico)
« Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni
fotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose
formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale
sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. »
(art. 2712 c.c. - Riproduzioni meccaniche)
2
E-MAIL
L’e-mail non solo è un documento informatico, ma un documento informatico dotato
di una firma elettronica: le credenziali utilizzate ne integrano la definizione di firma
elettronica.
« Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è
liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di
3
liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di
qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.»
(art. 21 comma 1 C.A.D. - Documento informatico sottoscritto con firma elettronica)
« Firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica»
(art. 1 C.A.D. - Definizioni)
E-MAIL CERTIFICATA
Supera le debolezze della posta elettronica ordinaria:
tracciabilità della casella del mittente e del destinatario;
certificazione della data e dell’ora di spedizione e ricezione del messaggio e degli allegati;
elevati requisiti di qualità e continuità del servizio;
applicazione di procedure a garanzia della privacy e della sicurezza;
archiviazione da parte del gestore di tutti gli eventi associati ad invii e ricezioni.archiviazione da parte del gestore di tutti gli eventi associati ad invii e ricezioni.
Posta elettronica certificata: «Sistema di
comunicazione in grado di attestare l'invio e
l'avvenuta consegna di un messaggio di posta
elettronica e di fornire ricevute opponibili ai
terzi» (art. 1 C.A.D.)
«Le ricevute costituiscono la documentazione
elettronica attestante l'invio e la consegna di
documenti informatici»
(art. 1 lett. g) D.P.R. 68/2005)
4
E-MAIL CERTIFICATA
La trasmissione di documenti informatici per via
telematica, effettuata mediante posta elettronica certificata
equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla
notificazione per mezzo della posta. (art. 48 C.A.D.)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E P.E.C.
Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante
l'utilizzo della posta elettronica certificata o in cooperazione applicativa. (art. 47 C.A.D.)
Per le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di consegna, con i soggetti che
hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo, le pubbliche amministrazioni
utilizzano la p.e.c.. La dichiarazione dell'indirizzo rappresenta espressa accettazione dell'invio
tramite posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni degli atti e dei
provvedimenti che riguardano il soggetto. (art. 6 C.A.D.)
Servizio di posta elettronica certificata attribuita gratuitamente ai
cittadini che ne fanno richiesta.
(art. 16-bis D.L. 185/2008 convertito con L. 2/2009)
provvedimenti che riguardano il soggetto. (art. 6 C.A.D.)
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imprese e dei professionisti.
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Si tratta di una casella di posta elettronica
certificata a comunicazione ridotta: consente
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documenti solo verso gli indirizzi p.e.c.
P.E.C. PER IL CITTADINO
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Pubblica Amministrazione e Cittadino).
documenti solo verso gli indirizzi p.e.c.
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La casella ottenuta attraverso il servizio di
Postacertificat@ diviene domicilio informa-
tico: l’attivazione comporta l’accettazione
dell'invio su quella specifica casella di tutti i
provvedimenti che riguardano il cittadino da
parte delle pubbliche amministrazioni.
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DOMICILIO DIGITALE
Il DL. 179/2012 (convertito in L. 221/2012) introduce nel C.A.D. l’art. 3-bis:
ogni cittadino ha la facoltà di indicare alla pubblica amministrazione un proprio
indirizzo p.e.c. quale domicilio digitale.
l’indirizzo deve essere rilasciato ai sensi dell’art. 16-bis comma 5 del D.L.
185/2008 convertito con L. 2/2009.
il domicilio digitale è inserito nell'Anagrafe Nazionale della Popolazioneil domicilio digitale è inserito nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente (ANPR). Tuttavia ad oggi, non ne sono state definite le modalità di
comunicazione, variazione e cancellazione da parte del cittadino.
a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa
vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via
telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi
comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo
stesso dichiarato.
8
DOMICILIO DIGITALE
L’art. 14 del D.L. 69/2013 (convertito in L. 98/2013) dispone che il domicilio digitale
sia assegnato al cittadino anche all'atto della richiesta del documento unificato, ovvero
all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza, a partire
dall'entrata a regime dell'A.N.P.R.. Tale casella di posta elettronica certificata sarà
successivamente attivabile in modalità telematica dal cittadino. Anche in questo caso
non è stato ancora emanato il decreto che stabilisce le modalità di rilascio.non è stato ancora emanato il decreto che stabilisce le modalità di rilascio.
Se il cittadino non dispone del domicilio digitale:
le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti
informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare
nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con
avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma
autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3
del D.Lgs. 39/1993.
9
E-GOVERNMENT
“Il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle
amministrazioni pubbliche, coniugato a un cambiamento organizzativo e
all’acquisizione di nuove competenze da parte del personale, con l’obbiettivo di
migliorare i servizi al pubblico, rafforzare il processo democratico e sostenere le
politiche pubbliche.” (Commissione Europea, 2003)
I governi europei, nell’ambito della strategia Europe2020, si sono impegnati a garantire entro
il 2015 l'ampia diffusione di servizi di e-Government orientati all'utente, personalizzati e
multipiattaforma.
Le strategie d’azione dell'Agenda Digitale Europea:
• mercato digitale unico
• internet veloce
• interoperabilità e standard
• fiducia e sicurezza informatica
• ricerca e innovazione
• alfabetizzazione informatica
• ICT per la società.
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DIRITTO ALL’USO DELLE TECNOLOGIE
« Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione,
l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità
digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando, con le modalità più
appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione » (art. 2 C.A.D.)
I cittadini e le imprese hanno diritto all'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni conI cittadini e le imprese hanno diritto all'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con
la pubblica amministrazione.
Non si tratta solo di una pretesa passiva, ovvero ricevere comunicazioni attraverso gli strumenti
I.C.T., ma il cittadino ha il diritto ad utilizzare tali strumenti per ottenere servizi dalla P.A.:
domicilio digitale
partecipazione al procedimento amministrativo
diritto di accesso ai documenti amministrativi informatici
pagamenti elettronici verso la P.A.
comunicazioni via p.e.c. per le aziende e professionisti
Sportello Unico e Registro informatico degli adempimenti delle imprese.
11
DIRITTO ALL’USO DELLE TECNOLOGIE
« Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei
cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al
fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni. »
(art. 8 C.A.D.)
« Le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove
tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anchetecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche
residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti
politici e civili sia individuali che collettivi. » (art. 9 C.A.D.)
I diritti digitali del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione non possono
essere esercitati se il cittadino non ha le conoscenze, le capacità, le competenze e non
dispone degli strumenti adeguati che l’esercizio di questi diritti richiede.
12
DIRITTO ALL’USO DELLE TECNOLOGIE
Il Rapporto Eurostat 2013:
il 62% degli europei tra i 16 e i 74 anni accedono ad internet ogni giorno, o quasi
ogni giorno, a fronte di un dato italiano del 54%
il 79% delle famiglie europee ha un accesso a internet, in Italia il 69%
il 21% dei cittadini europei ha dichiarato di non aver mai usato internet contro un
34% italiano
il 41% dei cittadini europei ha usato internet per interagire con la P.A. mentre in
Italia solo il 21%.
13
Non tutti i cittadini nel territorio nazionale possono connettersi ad internet e ciò
comporta la loro automatica ed immediata esclusione da tutti i servizi informatizzati
che le P.A. potranno predisporre.
DIGITAL DIVIDE E P.A.
Il digital divide, che investe anche la pubblica amministrazione, comporta ricadute
negative sui cittadini.
« Le pubbliche amministrazioni attuano anche politiche di formazione del personale
finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione » (art. 13 C.A.D.)
La conoscenza e l’uso delle tecnologie I.C.T. non è in ogni caso sufficiente, ciò che
occorre comprendere è come le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
possano modificare alla radice i processi organizzativi ed operativi interni.
Altra questione è certamente legata alla connettività alla rete che, anche per le P.A.,
non sempre è garantita. Se non interverranno adeguamenti strutturali, il già presente
rallentamento dei servizi e delle comunicazioni informatiche interne alle P.A. sarà
destinato ad amplificarsi.
14
DOMICILIO DIGITALE E P.A.
Il domicilio digitale è uno degli strumenti volti all’ammodernamento dell’azione
dello Stato e consente di ottenere vantaggi consistenti in termini di riduzione di
costi, tempi ed accelerazione generale delle comunicazioni.
Per instaurare un positivo sistema di comunicazione digitale tra il cittadino e la P.A.
questo strumento non dovrà certamente restare confinato all’utilizzo punitivo.questo strumento non dovrà certamente restare confinato all’utilizzo punitivo.
Stante ad oggi l’attivazione volontaria, affinché il domicilio digitale trovi larga
diffusione, dovrà essere percepito dal cittadino come un canale efficace per
dialogare con la pubblica amministrazione e per ottenere celeri risposte.
Per questa ragione sarebbe opportuno che le P.A. promuovessero attivamente la
fruizione di servizi che utilizzano come canale preferenziale il domicilio digitale.
15
DOMICILIO DIGITALE: CONCLUSIONI
Per concludere questo studio è necessario affermare che sussistono alcuni significativi
ostacoli di contesto che ne possono impedire il pieno utilizzo in tempi brevi. Primo tra
tutti è certamente la scarsa alfabetizzazione informatica, che allontana immediatamente
dai servizi digitali intere fasce sociali ed inoltre la non completata copertura di rete sul
territorio nazionale lascia anch’essa cittadini impossibilitati ad accedere agevolmente ai
servizi della P.A. digitale.servizi della P.A. digitale.
Se gli ostacoli di contesto verranno rimossi allora un numero maggiore di persone potrà
esercitare il diritto all’utilizzo delle tecnologie informatiche nella comunicazione con la
pubblica amministrazione e questo potrà incentivare la più ampia diffusione dei servizi
della P.A. digitale, come il domicilio digitale del cittadino.
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IL DOMICILIO DIGITALE PUÒ FACILITARE L’INTERAZIONE TRA IL CITTADINO E LA P.A.?

  • 1. IL DOMICILIO DIGITALE PUÒ FACILITARE L’INTERAZIONE TRA IL CITTADINO E LA P.A.? Corso di Laurea Magistrale in Scienze di Internet R E L A T O R E : C H I A R . M O P R E S E N T A T A D A : P R O F . S S A G I U S E L L A M A R I L E N A M O R D E N T I F I N O C C H I A R O Sessione I - Anno Accademico 2013/2014
  • 2. IL DOCUMENTO INFORMATICO E IL SUO VALORE « La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. » (art. 1 D.Lgs. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale – C.A.D.) « Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisitogli effetti di legge. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità. » (art. 20 C.A.D. - Documento informatico) « Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. » (art. 2712 c.c. - Riproduzioni meccaniche) 2
  • 3. E-MAIL L’e-mail non solo è un documento informatico, ma un documento informatico dotato di una firma elettronica: le credenziali utilizzate ne integrano la definizione di firma elettronica. « Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di 3 liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.» (art. 21 comma 1 C.A.D. - Documento informatico sottoscritto con firma elettronica) « Firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica» (art. 1 C.A.D. - Definizioni)
  • 4. E-MAIL CERTIFICATA Supera le debolezze della posta elettronica ordinaria: tracciabilità della casella del mittente e del destinatario; certificazione della data e dell’ora di spedizione e ricezione del messaggio e degli allegati; elevati requisiti di qualità e continuità del servizio; applicazione di procedure a garanzia della privacy e della sicurezza; archiviazione da parte del gestore di tutti gli eventi associati ad invii e ricezioni.archiviazione da parte del gestore di tutti gli eventi associati ad invii e ricezioni. Posta elettronica certificata: «Sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi» (art. 1 C.A.D.) «Le ricevute costituiscono la documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici» (art. 1 lett. g) D.P.R. 68/2005) 4
  • 5. E-MAIL CERTIFICATA La trasmissione di documenti informatici per via telematica, effettuata mediante posta elettronica certificata equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. (art. 48 C.A.D.)
  • 6. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E P.E.C. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata o in cooperazione applicativa. (art. 47 C.A.D.) Per le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di consegna, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo, le pubbliche amministrazioni utilizzano la p.e.c.. La dichiarazione dell'indirizzo rappresenta espressa accettazione dell'invio tramite posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni degli atti e dei provvedimenti che riguardano il soggetto. (art. 6 C.A.D.) Servizio di posta elettronica certificata attribuita gratuitamente ai cittadini che ne fanno richiesta. (art. 16-bis D.L. 185/2008 convertito con L. 2/2009) provvedimenti che riguardano il soggetto. (art. 6 C.A.D.) Indice delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IndicePA). (art. 57-bis C.A.D.) Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. (art. 6-bis C.A.D.)
  • 7. Si tratta di una casella di posta elettronica certificata a comunicazione ridotta: consente la trasmissione e la ricezione telematica di documenti solo verso gli indirizzi p.e.c. P.E.C. PER IL CITTADINO E’ conosciuta con l’acronimo di CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino). documenti solo verso gli indirizzi p.e.c. presenti in IndicePa. La casella ottenuta attraverso il servizio di Postacertificat@ diviene domicilio informa- tico: l’attivazione comporta l’accettazione dell'invio su quella specifica casella di tutti i provvedimenti che riguardano il cittadino da parte delle pubbliche amministrazioni. nome.cognome@postacertificata.gov.it
  • 8. DOMICILIO DIGITALE Il DL. 179/2012 (convertito in L. 221/2012) introduce nel C.A.D. l’art. 3-bis: ogni cittadino ha la facoltà di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo p.e.c. quale domicilio digitale. l’indirizzo deve essere rilasciato ai sensi dell’art. 16-bis comma 5 del D.L. 185/2008 convertito con L. 2/2009. il domicilio digitale è inserito nell'Anagrafe Nazionale della Popolazioneil domicilio digitale è inserito nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Tuttavia ad oggi, non ne sono state definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione da parte del cittadino. a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato. 8
  • 9. DOMICILIO DIGITALE L’art. 14 del D.L. 69/2013 (convertito in L. 98/2013) dispone che il domicilio digitale sia assegnato al cittadino anche all'atto della richiesta del documento unificato, ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza, a partire dall'entrata a regime dell'A.N.P.R.. Tale casella di posta elettronica certificata sarà successivamente attivabile in modalità telematica dal cittadino. Anche in questo caso non è stato ancora emanato il decreto che stabilisce le modalità di rilascio.non è stato ancora emanato il decreto che stabilisce le modalità di rilascio. Se il cittadino non dispone del domicilio digitale: le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/1993. 9
  • 10. E-GOVERNMENT “Il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle amministrazioni pubbliche, coniugato a un cambiamento organizzativo e all’acquisizione di nuove competenze da parte del personale, con l’obbiettivo di migliorare i servizi al pubblico, rafforzare il processo democratico e sostenere le politiche pubbliche.” (Commissione Europea, 2003) I governi europei, nell’ambito della strategia Europe2020, si sono impegnati a garantire entro il 2015 l'ampia diffusione di servizi di e-Government orientati all'utente, personalizzati e multipiattaforma. Le strategie d’azione dell'Agenda Digitale Europea: • mercato digitale unico • internet veloce • interoperabilità e standard • fiducia e sicurezza informatica • ricerca e innovazione • alfabetizzazione informatica • ICT per la società. 10
  • 11. DIRITTO ALL’USO DELLE TECNOLOGIE « Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione » (art. 2 C.A.D.) I cittadini e le imprese hanno diritto all'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni conI cittadini e le imprese hanno diritto all'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la pubblica amministrazione. Non si tratta solo di una pretesa passiva, ovvero ricevere comunicazioni attraverso gli strumenti I.C.T., ma il cittadino ha il diritto ad utilizzare tali strumenti per ottenere servizi dalla P.A.: domicilio digitale partecipazione al procedimento amministrativo diritto di accesso ai documenti amministrativi informatici pagamenti elettronici verso la P.A. comunicazioni via p.e.c. per le aziende e professionisti Sportello Unico e Registro informatico degli adempimenti delle imprese. 11
  • 12. DIRITTO ALL’USO DELLE TECNOLOGIE « Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni. » (art. 8 C.A.D.) « Le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anchetecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi. » (art. 9 C.A.D.) I diritti digitali del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione non possono essere esercitati se il cittadino non ha le conoscenze, le capacità, le competenze e non dispone degli strumenti adeguati che l’esercizio di questi diritti richiede. 12
  • 13. DIRITTO ALL’USO DELLE TECNOLOGIE Il Rapporto Eurostat 2013: il 62% degli europei tra i 16 e i 74 anni accedono ad internet ogni giorno, o quasi ogni giorno, a fronte di un dato italiano del 54% il 79% delle famiglie europee ha un accesso a internet, in Italia il 69% il 21% dei cittadini europei ha dichiarato di non aver mai usato internet contro un 34% italiano il 41% dei cittadini europei ha usato internet per interagire con la P.A. mentre in Italia solo il 21%. 13 Non tutti i cittadini nel territorio nazionale possono connettersi ad internet e ciò comporta la loro automatica ed immediata esclusione da tutti i servizi informatizzati che le P.A. potranno predisporre.
  • 14. DIGITAL DIVIDE E P.A. Il digital divide, che investe anche la pubblica amministrazione, comporta ricadute negative sui cittadini. « Le pubbliche amministrazioni attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione » (art. 13 C.A.D.) La conoscenza e l’uso delle tecnologie I.C.T. non è in ogni caso sufficiente, ciò che occorre comprendere è come le tecnologie dell’informazione e della comunicazione possano modificare alla radice i processi organizzativi ed operativi interni. Altra questione è certamente legata alla connettività alla rete che, anche per le P.A., non sempre è garantita. Se non interverranno adeguamenti strutturali, il già presente rallentamento dei servizi e delle comunicazioni informatiche interne alle P.A. sarà destinato ad amplificarsi. 14
  • 15. DOMICILIO DIGITALE E P.A. Il domicilio digitale è uno degli strumenti volti all’ammodernamento dell’azione dello Stato e consente di ottenere vantaggi consistenti in termini di riduzione di costi, tempi ed accelerazione generale delle comunicazioni. Per instaurare un positivo sistema di comunicazione digitale tra il cittadino e la P.A. questo strumento non dovrà certamente restare confinato all’utilizzo punitivo.questo strumento non dovrà certamente restare confinato all’utilizzo punitivo. Stante ad oggi l’attivazione volontaria, affinché il domicilio digitale trovi larga diffusione, dovrà essere percepito dal cittadino come un canale efficace per dialogare con la pubblica amministrazione e per ottenere celeri risposte. Per questa ragione sarebbe opportuno che le P.A. promuovessero attivamente la fruizione di servizi che utilizzano come canale preferenziale il domicilio digitale. 15
  • 16. DOMICILIO DIGITALE: CONCLUSIONI Per concludere questo studio è necessario affermare che sussistono alcuni significativi ostacoli di contesto che ne possono impedire il pieno utilizzo in tempi brevi. Primo tra tutti è certamente la scarsa alfabetizzazione informatica, che allontana immediatamente dai servizi digitali intere fasce sociali ed inoltre la non completata copertura di rete sul territorio nazionale lascia anch’essa cittadini impossibilitati ad accedere agevolmente ai servizi della P.A. digitale.servizi della P.A. digitale. Se gli ostacoli di contesto verranno rimossi allora un numero maggiore di persone potrà esercitare il diritto all’utilizzo delle tecnologie informatiche nella comunicazione con la pubblica amministrazione e questo potrà incentivare la più ampia diffusione dei servizi della P.A. digitale, come il domicilio digitale del cittadino. 16