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La Cina e l’impresa a capitale interamente straniero
                                                                             Dott. Shenkuo WU*

    1. Il riconoscimento giuridico dell’impresa a capitale interamente straniero

    1.1 L’iniziale rifiuto degli investimenti stranieri prima degli anni ’80 – Dopo la
    fondazione della Repubblica Popolare Cinese, gli investimenti stranieri non furono accettati
    dalla nuova nazione per un lungo periodo.
      In merito ai motivi a tal proposito, si possono, tra l’altro, enunciare i seguenti:
       1) i contrasti sul piano ideologico (aspetto politico);
       2) il mancato sviluppo dell’economia di mercato (aspetto economico);
       3) l’ostilità delle forze straniere (aspetto socio-culturale).
      Tale scenario, non così felice, era cambiato con l’attuazione della politica nazionale di
    “Riforma e Apertura”. Specie, la nascita, nel maggio 1980, delle c.d. zone economiche
    speciali di Shenzhen, Zhuhai, Shantou e Xiamen, ha dichiarato l’inizio dei contatti sempre
    più stretti tra la Cina e il resto del mondo.

    1.2 Il boom degli interventi normativi ad hoc negli anni ’90 – Successivamente, l’art. 18
    della Costituzione cinese del 1982 ha riconosciuto, per la prima volta, la posizione giuridica
    degli investimenti stranieri.
      L’eliminazione degli ostacoli politico-istituzionali e, in particolare, l’introduzione
    dell’economia di mercato hanno reso possibile l’adozione delle norme giuridiche a tutela
    delle imprese a capitale interamente straniero, oltre che dei vari tipi di investimento da parte
    dei soggetti esteri,.
      In effetti, allo scopo di evitare l’interpretazione erronea derivante dalla genericità delle
    locuzioni impiegate nella 《Legge sulle Imprese a Capitale Interamente Straniero》 del 1986,
    sono state emanate, negli anni ’90, una serie di normative di natura complementare. A tal
    proposito, è opportuno evidenziarne due, ossia:
       1) le《Disposizioni Attuative della Legge sulle Imprese a Capitale Interamente Straniero》    ,
    approvate dal Consiglio dello Stato il 28 ottobre 1990;
       2) l’《Interpretazione delle Disposizioni Attuative della Legge sulle Imprese a Capitale
    Interamente Straniero》, emanate dal Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione
    Economica il 6 dicembre 1991.

    1.3 Le modifiche sistematiche della normativa avvenute nell’anno 2001 – Il 11 dicembre
    2001 la Repubblica Popolare Cinese ha aderito all’Organizzazione Mondiale del Commercio
    (OMC). Ai fini dell’armonizzazione della normativa domestica con le regole
    dell’Organizzazione stessa, la Cina ha voluto modificare, tra l’altro, anche le norme

*
    Attorney-at-law presso studio legale Yingke Varnai Luzi Crivellini & Associati
    Assegnista di ricerca in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Verona
    Ricercatore a contratto in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Torino
                                                   1
giuridiche in merito alle imprese a capitale interamente straniero.
   Infatti, il 31 ottobre 2000, il Comitato Permanente della Nona Assemblea Popolare
Nazionale ha emanato la nuova 《Legge sulle Imprese a Capitale Interamente Straniero》(di
seguito: Legge). Tuttavia, vista la genericità della Legge medesima, più rilevanti, nell’ottica
pratica, sono le novità contenute nelle nuove 《 Disposizioni Attuative della Legge sulle
Imprese a Capitale Interamente Straniero》 seguito: Disposizioni), approvate dal Consiglio
                                             (di
dello Stato il 12 aprile 2001.

2. La disciplina giuridica vigente relativa alle WFOE nella Cina continentale

2.1 Le condizioni essenziali per la costituzione della WFOE – Alla luce della disciplina
vigente sulle c.d. Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE), per costituire un’impresa a
capitale interamente straniero in Cina, sono necessari alcuni presupposti essenziali.
   Sul versante positivo, la costituzione dell’WFOE deve essere utile per lo sviluppo
dell’economia della Cina e può comportare vantaggi economici rilevanti (art. 3, Legge).
Inoltre, sono preferite le imprese che si occupano di fabbricazione di prodotti di nuova
generazione, di risparmio delle energie o delle materie prime, nonché di produzione mirata
all’esportazione (art. 3, Disposizioni).
   Sul versante negativo, invece, la costituzione dell’WFOE è impedita qualora si verifichi
una delle seguenti situazioni (art. 5, Disposizioni):
   1) offesa della sovranità della Cina o dell’interesse generale della collettività;
   2) pregiudizio per la sicurezza dello Stato cinese;
   3) violazione delle leggi e dei regolamenti della Cina;
   4) difformità rispetto alle esigenze dello sviluppo dell’economia della Cina;
   5) rischio di inquinamento dell’ambiente.

2.2 Uno strumento per l’ampliazione delle attività: la succursale - Visto l'ampio territorio
della Cina, sembra rilevante segnalare che sarà opportuno far ricorso ad una succursale, per
facilitare l’esecuzione delle iniziative imprenditoriali. Quanto ai documenti necessari, da
depositare insieme alla richiesta suddetta, per la creazione della succursale, si possono
enunciare i seguenti:
   1) autorizzazione dell’Autorità - non sempre, poiché dipende dalla tipologia dell’impresa
WFOE
   2) statuto dell’impresa WFOE
  3) copia della business license dell’impresa WFOE
  4) atto di nomina del responsabile della succursale
   5) copia del documento d’identità del responsabile medesimo
   6) permesso preventivo dell’Autorità - non sempre, poiché dipende dalla tipologia
dell'attività svolta dalla succursale

2.3 L’investimento dell’impresa a capitale interamente straniero: la filiale - In Cina, la
filiale dell'impresa a capitale interamente straniero è considerata una delle forme di nuovi
investimenti. Al riguardo, pertanto, si applicano le norme speciali approvate dal Consiglio
dello Stato il 25 luglio 2000, ossia le《Disposizioni Temporanee sui Nuovi Investimenti
                                               2
dell'impresa a Capitale Interamente Straniero》.
  Siccome la filiale è una persona giuridica vera e propria, per la tutela dei soggetti terzi, la
normativa cinese impone requisiti più rigorosi all’impresa madre, cioè:
  1) il capitale sociale dell’impresa madre deve essere già stato versato per intero;
  2) l’impresa madre non deve aver violato la legge cinese;
  3) l’impresa madre deve aver già cominciato ad avere profitti.

3. Alcune riflessioni nei confronti del trend evolutivo del sistema giuridico
cinese

3.1 L’evoluzione della normativa spinta dall’esigenza di uguaglianza – Grazie
all’impostazione favorevole dello Stato cinese, le imprese a capitale interamente straniero
sono, in un certo senso, privilegiate, in particolar modo con riferimento all’imposizione
fiscale, allo sfruttamento della terra, alla gestione degli scambi, al godimento dei servizi
pubblici e perfino dal punto di vista dello status nell’ambito giudiziario.
    Ciò nonostante, le sollecitazioni, da parte delle imprese domestiche, finalizzate
all’ottenimento del trattamento equo, hanno un particolare peso nell’opinione pubblica e
contribuiscono all’evoluzione della disciplina giuridica nel settore in questione.

3.2 Lo sforzo verso una regolamentazione più snella dell’impresa a capitale interamente
straniero – La normativa cinese nei confronti delle imprese a capitale interamente straniero
presenta una particolarità, cioè l’individuazione, in maniera tassativa, dei settori ove possono
intervenire gli investitori stranieri.
   Infatti, l’《Elenco Orientativo dei Settori per gli Investimenti Stranieri》, approvato dal
Consiglio dello Stato nel giugno1995 e aggiornato nel 1997, 2002, 2004 e 2007, determina
espressamente quali sono i settori favoriti, i settori accessibili, i settori di accesso limitato e i
settori proibiti per le imprese a capitale interamente straniero. Dalla modifica periodica
dell’Elenco suddetto si è visto lo sforzo dell’Autorità cinese di incrementare il ruolo
dell’impresa a capitale interamente straniero nell’economia cinese.




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  • 1. La Cina e l’impresa a capitale interamente straniero Dott. Shenkuo WU* 1. Il riconoscimento giuridico dell’impresa a capitale interamente straniero 1.1 L’iniziale rifiuto degli investimenti stranieri prima degli anni ’80 – Dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, gli investimenti stranieri non furono accettati dalla nuova nazione per un lungo periodo. In merito ai motivi a tal proposito, si possono, tra l’altro, enunciare i seguenti: 1) i contrasti sul piano ideologico (aspetto politico); 2) il mancato sviluppo dell’economia di mercato (aspetto economico); 3) l’ostilità delle forze straniere (aspetto socio-culturale). Tale scenario, non così felice, era cambiato con l’attuazione della politica nazionale di “Riforma e Apertura”. Specie, la nascita, nel maggio 1980, delle c.d. zone economiche speciali di Shenzhen, Zhuhai, Shantou e Xiamen, ha dichiarato l’inizio dei contatti sempre più stretti tra la Cina e il resto del mondo. 1.2 Il boom degli interventi normativi ad hoc negli anni ’90 – Successivamente, l’art. 18 della Costituzione cinese del 1982 ha riconosciuto, per la prima volta, la posizione giuridica degli investimenti stranieri. L’eliminazione degli ostacoli politico-istituzionali e, in particolare, l’introduzione dell’economia di mercato hanno reso possibile l’adozione delle norme giuridiche a tutela delle imprese a capitale interamente straniero, oltre che dei vari tipi di investimento da parte dei soggetti esteri,. In effetti, allo scopo di evitare l’interpretazione erronea derivante dalla genericità delle locuzioni impiegate nella 《Legge sulle Imprese a Capitale Interamente Straniero》 del 1986, sono state emanate, negli anni ’90, una serie di normative di natura complementare. A tal proposito, è opportuno evidenziarne due, ossia: 1) le《Disposizioni Attuative della Legge sulle Imprese a Capitale Interamente Straniero》 , approvate dal Consiglio dello Stato il 28 ottobre 1990; 2) l’《Interpretazione delle Disposizioni Attuative della Legge sulle Imprese a Capitale Interamente Straniero》, emanate dal Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica il 6 dicembre 1991. 1.3 Le modifiche sistematiche della normativa avvenute nell’anno 2001 – Il 11 dicembre 2001 la Repubblica Popolare Cinese ha aderito all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). Ai fini dell’armonizzazione della normativa domestica con le regole dell’Organizzazione stessa, la Cina ha voluto modificare, tra l’altro, anche le norme * Attorney-at-law presso studio legale Yingke Varnai Luzi Crivellini & Associati Assegnista di ricerca in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Verona Ricercatore a contratto in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Torino 1
  • 2. giuridiche in merito alle imprese a capitale interamente straniero. Infatti, il 31 ottobre 2000, il Comitato Permanente della Nona Assemblea Popolare Nazionale ha emanato la nuova 《Legge sulle Imprese a Capitale Interamente Straniero》(di seguito: Legge). Tuttavia, vista la genericità della Legge medesima, più rilevanti, nell’ottica pratica, sono le novità contenute nelle nuove 《 Disposizioni Attuative della Legge sulle Imprese a Capitale Interamente Straniero》 seguito: Disposizioni), approvate dal Consiglio (di dello Stato il 12 aprile 2001. 2. La disciplina giuridica vigente relativa alle WFOE nella Cina continentale 2.1 Le condizioni essenziali per la costituzione della WFOE – Alla luce della disciplina vigente sulle c.d. Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE), per costituire un’impresa a capitale interamente straniero in Cina, sono necessari alcuni presupposti essenziali. Sul versante positivo, la costituzione dell’WFOE deve essere utile per lo sviluppo dell’economia della Cina e può comportare vantaggi economici rilevanti (art. 3, Legge). Inoltre, sono preferite le imprese che si occupano di fabbricazione di prodotti di nuova generazione, di risparmio delle energie o delle materie prime, nonché di produzione mirata all’esportazione (art. 3, Disposizioni). Sul versante negativo, invece, la costituzione dell’WFOE è impedita qualora si verifichi una delle seguenti situazioni (art. 5, Disposizioni): 1) offesa della sovranità della Cina o dell’interesse generale della collettività; 2) pregiudizio per la sicurezza dello Stato cinese; 3) violazione delle leggi e dei regolamenti della Cina; 4) difformità rispetto alle esigenze dello sviluppo dell’economia della Cina; 5) rischio di inquinamento dell’ambiente. 2.2 Uno strumento per l’ampliazione delle attività: la succursale - Visto l'ampio territorio della Cina, sembra rilevante segnalare che sarà opportuno far ricorso ad una succursale, per facilitare l’esecuzione delle iniziative imprenditoriali. Quanto ai documenti necessari, da depositare insieme alla richiesta suddetta, per la creazione della succursale, si possono enunciare i seguenti: 1) autorizzazione dell’Autorità - non sempre, poiché dipende dalla tipologia dell’impresa WFOE 2) statuto dell’impresa WFOE 3) copia della business license dell’impresa WFOE 4) atto di nomina del responsabile della succursale 5) copia del documento d’identità del responsabile medesimo 6) permesso preventivo dell’Autorità - non sempre, poiché dipende dalla tipologia dell'attività svolta dalla succursale 2.3 L’investimento dell’impresa a capitale interamente straniero: la filiale - In Cina, la filiale dell'impresa a capitale interamente straniero è considerata una delle forme di nuovi investimenti. Al riguardo, pertanto, si applicano le norme speciali approvate dal Consiglio dello Stato il 25 luglio 2000, ossia le《Disposizioni Temporanee sui Nuovi Investimenti 2
  • 3. dell'impresa a Capitale Interamente Straniero》. Siccome la filiale è una persona giuridica vera e propria, per la tutela dei soggetti terzi, la normativa cinese impone requisiti più rigorosi all’impresa madre, cioè: 1) il capitale sociale dell’impresa madre deve essere già stato versato per intero; 2) l’impresa madre non deve aver violato la legge cinese; 3) l’impresa madre deve aver già cominciato ad avere profitti. 3. Alcune riflessioni nei confronti del trend evolutivo del sistema giuridico cinese 3.1 L’evoluzione della normativa spinta dall’esigenza di uguaglianza – Grazie all’impostazione favorevole dello Stato cinese, le imprese a capitale interamente straniero sono, in un certo senso, privilegiate, in particolar modo con riferimento all’imposizione fiscale, allo sfruttamento della terra, alla gestione degli scambi, al godimento dei servizi pubblici e perfino dal punto di vista dello status nell’ambito giudiziario. Ciò nonostante, le sollecitazioni, da parte delle imprese domestiche, finalizzate all’ottenimento del trattamento equo, hanno un particolare peso nell’opinione pubblica e contribuiscono all’evoluzione della disciplina giuridica nel settore in questione. 3.2 Lo sforzo verso una regolamentazione più snella dell’impresa a capitale interamente straniero – La normativa cinese nei confronti delle imprese a capitale interamente straniero presenta una particolarità, cioè l’individuazione, in maniera tassativa, dei settori ove possono intervenire gli investitori stranieri. Infatti, l’《Elenco Orientativo dei Settori per gli Investimenti Stranieri》, approvato dal Consiglio dello Stato nel giugno1995 e aggiornato nel 1997, 2002, 2004 e 2007, determina espressamente quali sono i settori favoriti, i settori accessibili, i settori di accesso limitato e i settori proibiti per le imprese a capitale interamente straniero. Dalla modifica periodica dell’Elenco suddetto si è visto lo sforzo dell’Autorità cinese di incrementare il ruolo dell’impresa a capitale interamente straniero nell’economia cinese. 3