La pratica dello scambio di file protetti dal diritto d’autore attraverso reti P2P costituisce un\'attività comune alla maggior parte delle persone che accedono alla Rete.
I Share - aspetti giuridici e implicazioni sociali del file-sharing
1. UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA”
FACOLTA' DI SCIENZE DELLA
COMUNICAZIONE
CATTEDRA DI “COMUNICAZIONE
MEDIATA DAL COMPUTER”
I SHARE
Aspetti giuridici e implicazioni
sociali del File-Sharing
2. Agenda
P2P e File-Sharing: definizioni
Un po' di numeri
Tutto cominciò con Napster...
Aspetti giuridici del P2P
Proposte di “legalizzazione”
4. Peer to Peer (P2P)
Per peer-to-peer (o P2P) si
intende una rete di computer o
qualsiasi rete informatica che
non possiede client o server
fissi, ma un numero di nodi
equivalenti (peer, appunto) che
fungono sia da client che da
server verso altri nodi della rete.
Mediante questa configurazione
qualsiasi nodo è in grado di
avviare o completare una
transazione. I nodi equivalenti
possono differire nella
configurazione locale, nella
velocità di elaborazione, nella
ampiezza di banda e nella
quantità di dati memorizzati.
5. File-Sharing
Il file sharing è la condivisione
di file all'interno di una rete
comune. Può avvenire attraverso
una rete con struttura client-
server oppure peer-to-peer.
Le più famose reti di peer-to-peer
sono: Gnutella, OpenNap,
Bittorrent, eDonkey, Kademlia.
Queste reti possono permettere di
individuare più copie dello
stesso file nella rete per
mezzo di hash crittografici, di
riprendere lo scaricamento del
file, di eseguire lo
scaricamento da più fonti
contemporaneamente, di
ricercare un file in particolare per
mezzo di un URI Universal
Resource Identifier.
6. File-Sharers
a)File-sharing in sostituzione dell'acquisto
b)File-sharing
per scegliere la musica prima
di procedere all'acquisto
c)File-sharingper accedere a materiali
tutelati dal copyright che sono fuori
mercato o che, comunque, non avrebbero
acquistato
d)File-sharing
per accedere a materiali in
pubblico dominio o rilasciati con licenze
libere
36. Cultura di Stato
Nel 2007 lo stato ha speso 63 milioni di
euro (il 20% del totale) per finanziare la
produzione cinematografica
Da quando abbiamo recepito la EUCD,
con l’aumento dell’equo compenso, ogni
anno nelle casse SIAE entrano almeno
una 70ina di milioni di euro
Lo stato nel 2006 ha finanziato l’editoria
con 492 milioni di contributi e 174 di
credito d’imposta.
50. Emule
Il progetto eMule nasce il 13
maggio 2002 grazie al
programmatore tedesco Hendrik
Breitkreuz, conosciuto come
Merkur, insoddisfatto del client
eDonkey2000. Merkur radunò
intorno a sé altri sviluppatori con
lo scopo di creare un programma
eDonkey-compatibile ma con molte
più funzioni.
Il 7 luglio 2002 viene rilasciata su
Sourceforge il solo sorgente della
prima versione. Ma la versione
effettivamente utilizzabile uscirà il
9 agosto.
51. Emule
●
Emule ha un'architettura assai
simile a quella di Napster ma
con una sostanziale differenza
●
I server che offrono la lista del
materiale messo a disposizione
da ogni singolo nodo connesso
alla rete sono gestiti da
volontari che li mantengono a
proprie spese.
●
I server sono solo dei database
che indicizzano i file e
gestiscono le connessioni tra
gli utenti
52. Bit Torrent
●
La rete Bit Torrent prevede
l'impiego di server (tracker) ai
quali si collegano i client
installati sui singoli pc
●
Dai server vengono scaricati i
file indice .torrent che
contengono la lista dei
computer che possiedono il file
di interesse, in tutto o in parte.
●
I computer che posseggono
l'intero file si chiamo SEED,
mentre quelli che ne
possiedono una porzione,
anche piccola, PEER
55. Un po' di norme...
Art. 171, comma 1, lett. a-bis), L.d.A.
Art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis),
L.d.A.
Art. 174-bis, L.d.A.
Art. 174-ter, L.d.A.
56. Art. 171 L.d.A.
Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e
dall'art. 171-ter, è punito con la multa da € 51
a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a
qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a-bis) mette a disposizione del pubblico,
immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno
protetta, o parte di essa
57. Art. 171-ter L.d.A.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro
anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493
chiunque:
a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di
lucro, comunica al pubblico immettendola in
un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, un'opera
dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o
parte di essa;
58. Art. 174-bis L.d.A.
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione
delle disposizioni previste nella presente sezione è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari
al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del
supporto oggetto della violazione, in misura
comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo
non è facilmente determinabile, la violazione è punita
con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro
1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella
misura stabilita per ogni violazione e per ogni
esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
59. Art. 174-ter L.d.A.
1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo,
duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi
procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le
misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti,
oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici,
informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della
presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti
ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il
fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis,
171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con
la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le
sanzioni accessorie della confisca del materiale e della
pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a
diffusione nazionale.
60. Art. 174-ter L.d.A.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle
violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione
amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è
punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la
pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani
a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel
settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale,
con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di
diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività produttiva o commerciale.
66. DDL 1769 Senato (XV legislatura)
Art. 4.
(Prelievo da internet a sostegno del cinema, della musica e della
produzione di software)
2. Sono sottoposti ad un prelievo dell’8 per cento sul valore
netto del contratto i contratti di connettività in banda larga. Tale
prelievo viene effettuato direttamente dai fornitori di servizi di
connettività a banda larga che provvedono a versarlo allo Stato.
3. Il gettito proveniente da quanto disposto dal presente articolo
è destinato ad alimentare per un terzo il fondo di sostegno al
cinema di cui all’articolo 5 e per due terzi il fondo di
remunerazione dei produttori di cui all’articolo 6.
67. DDL 2963 Camera (XV legislatura)
L'art. 1 del progetto di legge stabilisce che gli enti di
gestione collettiva (per esempio, la S.I.A.E.) gestiscano per
conto degli aventi diritto la licenza dei diritti di messa a
disposizione al pubblico maniera che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
tale licenza, secondo il dettato della proposta, può essere
utilizzata dalle persone fisiche che pongano in essere attività
di scambio e condivisione di archivi attraverso reti digitali
per fini personali e senza scopo di lucro.
La S.I.A.E. e gli altri enti di gestione collettiva devono
negoziare i termini della licenza con le rappresentative degli
interessi degli utenti delle reti peer-to-peer che ne facciano
richiesta.
68. DDL 2963 Camera (XV legislatura)
La licenza negoziata dagli enti di gestione collettiva con le
associazioni rappresentative degli interessi degli utenti viene quindi
messa a disposizione di questi ultimi, che vi possono aderire.
La norma prevede che i titolari dei diritti possano optare di non
autorizzare lo scambio di certe opere (se, per esempio, esse non
hanno ancora esaurito il loro ciclo commerciale).
La licenza si estende ex lege alle opere di titolari dei diritti non
iscritti alla S.I.A.E. od agli altri enti di gestione collettiva che
partecipano all'accordo.
I titolari di diritti non iscritti agli enti di gestione collettiva che
gestiscono i proventi delle licenze hanno facoltà di richiedere il
corrispettivo per l'uso delle loro opere entro 3 anni dal momento
dell'utilizzo rivolgendosi direttamente all'ente di gestione collettiva
specificamente preposto a tale gestione