1. Analisi articolo 96
«Il Presidente del Consiglio dei
ministri ed i ministri, anche se cessati
dalla carica, sono sottoposti, per i reati
commessi nell'esercizio delle loro
funzioni , alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato della
Repubblica o della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite
con legge costituzionale.»
2. «Il Presidente del Consiglio dei ministri ed
i ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio
delle loro funzioni»
Si fa riferimento alla responsabilità
penale per i reati ministeriali, mentre per
i reati comuni, commessi al di fuori
dell'esercizio delle funzioni ministeriali, il
regime applicato ai Ministri in nulla
differisce da quello a cui sono soggetti tutti
gli altri cittadini.
I membri del Governo
sono, altresì, responsabili
civilmente, come qualsiasi altro
funzionario pubblico, secondo le norme del
codice civile.
3. «alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato della
Repubblica «
Se il Ministro non è membro del
Parlamento l'organo che deve
concedere l'autorizzazione è il
Senato della Repubblica.
4. «della Camera dei deputati, secondo le
norme stabilite con legge costituzionale.»
Tale autorizzazione non corrisponde a
quella prevista per i parlamentari
dall'articolo 68, in quanto la valutazione
della fondatezza della notizia di reato è
già compiuta dal giudice ordinario. Si
tratta infatti di una valutazione politica (e
non giuridica), e ad essa è del tutto
indifferente che il Ministro inquisito sia o
meno ancora in carica.
Art. così sostituito dalla L. cost. 16-1-
1989, n. 1.