4. I reati contro la pubblica
amministrazione
Funzionario pubblico che accetta un pagamento o altre utilità che
non gli sono dovute per compiere atti propri dell’ufficio in cui lavora
CORRUZIONE
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
CONCUSSIONE
Funzionario pubblico che pretende un pagamento non dovuto in
cambio di un determinato servizio, abusando della propria
posizione. È il più grave dei reati contro la pubblica amministrazione
Non adozione di un atto del proprio ufficio
Influenza su pubblici ufficiali per interessi
parziali
Azione dell’amministrazione parziale
5. La difficoltà nella rilevazione del
fenomeno
Quantificazione del fenomeno della corruzione
ATTRAVERSO
AFFIDABILITA’ TENDENZIALE DEGLI INDICATORI
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
DATI GIUDIZIARI
PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE
ESPERIENZE DIRETTE
1
2
3
6. La rilevazione attraverso i dati
giudiziari
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
DATI GIUDIZIARI SONO CONDIZIONATI DA:
TASSO DI EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO
TASSO DI FIDUCIA NUTRITA NEL SISTEMA GIUDIZIARIO
UN AUMENTO DELLE CONDANNE PUO’ ESSERE LETTO COME:
UN AUMENTO DELLA CORRUZIONE a patto di avere un sistema giudiziario efficiente
UN AUMENTO DELL’EFFICIENZA DEL SISTEMA DI CONTROLLO E REPRESSIONE
UNA DIMINUZIONE DELLE CONDANNE, VICEVERSA, PUO’ ESSERE LETTA
COME:
DIFFICOLTA’ NELLA LETTURA DEI DATI
PERDITA DI FIDUCIA DA PARTE DEI CITTADINI NEL SISTEMA
DIMINUZIONE DEL FENOMENO a patto di avere un sistema giudiziario efficiente
7. La rilevazione attraverso il tasso di
percezione della corruzione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
IL CRITERIO DELLA
PERCEZIONE DELLA
CORRUZIONE
DIMENSIONE
LATENTE DEL
FENOMENO
INDICI DI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE
TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA AL 69° POSTO
SU SCALA 1-10 (10 = Assenza di corruzione) Italia 3,9 VS Media Ocse 6,9
BANCA MONDIALE REGISTRA UN AUMENTO DEL FENOMENO
NEGLI ULTIMI ANNI
8. La rilevazione attraverso l’esperienza
diretta degli intervistati
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
GLOBAL CORRUPTION BAROMETER di TRANSPARENCY INTERNATIONAL
DATI RELATIVI AL 2009 – 2010:
13% DEI CITTADINI
10% sistema sanitario
3,8% polizia
6,4% rilascio di licenze e permessi
8,7% utilities
6,9% fisco
13,9% procedure doganali
28,8% sistema giudiziario
Ha pagato direttamente o
indirettamente una tangente
per l’erogazione di un servizio
MOTIVAZIONI
PRINCIPALI
EVITARE PROBLEMI CON L’AUTORITA’
ACCELERARE LE PROCEDURE
OTTENERE UN SERVIZIO CUI IL
CITTADINO AVEVA DIRITTO
9. Un anomalia che fa riflettere
RAPPORTO INVERSALMENTE
PROPORZIONALE
CORRUZIONE
PRATICATA
=
NUMERO
OSCURO
CARATTERE SFUGGENTE DEL FENOMENO
CORRUTTIVO
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
10. Cosa rende difficile l’emersione
del fenomeno?
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
11. I costi della corruzione
COSTI ECONOMICI DIRETTI
COSTI INDIRETTI
Ritardi nelle pratiche amministrative
Cattivo funzionamento degli appalti pubblici
Inadeguatezza e inutilità delle opere pubbliche
Aumento dei costi delle opere pubbliche e dei servizi
Perdita di fiducia nell’amministrazione e nel paese da parte di cittadini e
investitori esterni e interni
I COSTI DEL FENOMENO SONO STIMATI IN 60mld
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
12. Impatto sulla crescita del paese
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
CORRUZIONE
AUMENTO DEI COSTI PER
L’AZIENDA
SI STIMA UN
AUMENTO DEI
COSTI DEL 25%
VENGONO
COLPITE
SOPRATTUTTO LE
PICCOLE
IMPRESE
LE AZIENDE PREFERISCONO INVESTIRE IN CORRUZIONE
PIUTTOSTO CHE IN INNOVAZIONE E RICERCA
13. Le matrici della corruzione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
OCCORRE UN APPROCCIO CHE CONTEMPLI ENTRAMBE LE
VISIONI
Corruzione = Monopolio + Discrezionalità – Trasparenza – Accountability
MATRICE ECONOMICA
MATRICE SOCIO-CULTURALE
La corruzione è tanto meno diffusa quanto maggiore è la forza
delle convinzioni personali e delle cerchie sociali di riconoscimento
favorevoli al sistema di valori che sostiene il rispetto della legge
15. Il ritardo dell’Italia
Come è stato combattuto il fenomeno della corruzione
fino ad oggi ?
L’attenzione si è concentrata essenzialmente sul versante della
repressione del fenomeno.
Il diritto penale è adatto agli interventi puntuali, relativi a singoli fatti e
non a combattere macro-fenomeni di criminalità diffusa.
Il processo penale è costruito per accertare singole responsabilità.
E’ necessario superare la logica secondo cui la risposta istituzionale
contro la corruzione può essere delegata all’azione, sicuramente
fondamentale ma da sé non sufficiente, dell’autorità giudiziaria.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
16. Nell’ambito delle iniziative del Governo in carica ha assunto
particolare rilevanza lo sviluppo di una politica integrata di contrasto
alla corruzione che preveda l’introduzione nell’ordinamento di
strumenti di prevenzione volti ad incidere in modo razionale,
organico e determinato sulle occasioni e sui fattori che favoriscono
la diffusione della corruzione e gli episodi di maladministration che
sfuggono alla normativa penale.
Nuovo metodo di contrastare il
fenomeno
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
17. Un nuovo metodo per contrastare
il fenomeno
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Repressivo Preventivo
Puntuale
Politica
integrata
18. Moltiplicare le barriere interne
all’amministrazione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Pubblica
amministrazione
Piani di
organizzazione
in funzione di
prevenzione
del rischio
Irrobustendo
l’integrità dei
funzionari
pubblici
Regolazione
dell’attività di
lobbying.
Imponendo
elevati livelli di
trasparenza
“totale”
Favorendo la
collaborazione
dei dipendenti
onesti
19. I Piani di organizzazione in
funzione del rischio corruzione
La prevenzione richiede un adeguato assetto gestionale ispirato a modelli di risk
management che si collocano in un ampio contesto di promozione
dell’integrità nella pubblica amministrazione.
Un approccio di tipo preventivo che si fonda sul risk management permette
l’identificazione delle debolezze strutturali che facilitano la corruzione e
consente al personale di essere parte attiva nella identificazione dei fattori di
rischio e dei rimedi per contrastare l’affermazione del fenomeno.
Ad oggi solo poche amministrazioni hanno adottato sistemi, generalmente in via
sperimentale, di risk management, ma non esiste ancora un modello di
prevenzione della corruzione, obbligatorio e diffuso in tutte le amministrazioni.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
20. A livello internazionale si individua nell’integrity risk management un importante
strumento per l’identificazione dei rischi relativi al fenomeno corruttivo finalizzato allo
sviluppo di efficaci piani che contengano la portata del fenomeno.
L’Australian Queensland Crime and Misconduct Commission ha sviluppato alcuni
principi guida in ordine al risk management relativo al fenomeno corruttivo:
Individuare i fattori chiave che influenzano il rischio corruzione;
analizzare le minacce attuali, provenienti da fonti interne ed esterne, quanto alle
potenziali ed emergenti;
Individuare i diversi profili di vulnerabilità di un soggetto pubblico;
monitorare l’esposizione al rischio di un soggetto pubblico e adottare effettive
misure di controllo del rischio corruzione, al fine di tenere in considerazione il
mutamento delle circostanze e del contesto operativo.
OGNI ANNO NEL SISTEMA AUSTRALIANO I MINISTERI SONO TENUTI PER LEGGE AD
ADOTTARE UN “FRAUD CONTROL AND CORRAPTION PREVENTION PLAN”
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Il risk managment nel contesto
internazionale
Il contesto internazionale
21. Le proposte della Commissione
Autorità
nazionale
Obbligo a tutte le
amministrazioni di
adottare i piani di
organizzazione.
Stabilire i contenuti
minimi dei piani
preventivi di
organizzazione.
Chi provvede
all’elaborazione della
mappatura dei rischi.
Chi provvede ad
assicurare
l’efficace
attuazione dei
modelli
organizzativi.
Prevedere
percorsi di
formazione dei
dipendenti delle
pubbliche
amministrazioni.
Disciplinare le
responsabilità in
cui si può
incorrere in caso
di mancata
elaborazione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
22. L’integrità, nozione normativa emersa nell’ordinamento
italiano solo negli ultimi tempi, può essere definita come la
qualità dell’agire in accordo con valori e regole morali
fondamentali.
L’integrità costituisce un principio che sottende tanto le
politiche di prevenzione della corruzione quanto le misure
di etica pubblica, quali, ad esempio:
codici di condotta;
discipline della incandidabilità, incompatibilità e
ineleggibilità;
limiti al conflitto di interesse.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Le regole di integrità
23. Codici di condotta e
Responsabilità diciplinare
I Codici di condotta sono gli strumenti più noti dell’integrity management e
sono volti a tracciare il contesto entro cui i funzionari pubblici sono tenuti
a svolgere i loro doveri, arrivando a definire in modo chiaro i
comportamenti inaccettabili.
Essi si basano sull’idea che sia possibile e opportuno offrire ai dipendenti
pubblici alcune regole di comportamento che vadano al di là del rispetto
della legge e dell’astensione dei reati, collocandosi in quelle zone grigie
che separano i comportamenti sicuramente leciti da quelli sanzionati.
GIURAMENTO DEL LAVORATORE
“Giuro di essere fedele alla Repubblica, alle Istituzioni della Città di
…….., di osservare lealmente la Costituzione, lo statuto e i
regolamenti comunali, di adempiere ai doveri del mio ufficio
nell’interesse dell’amministrazione per il pubblico bene”.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
24. Tra i codici di condotta più accurati vi è quello adottato dalla Nuova Zelanda.
Nel Codice vigente si trovano affermate le caratteristiche generali del public
service ovvero giusto, imparziale, responsabile e affidabile.
LINEE GUIDA:
AZIONI IMMEDIATE IN PRESENZA DI
VIOLAZIONE DEL CODICE.
LE CONSEGUENZE E LE SANZIONI
DEVONO ESSERE ACCESSIBILI.
GLI STANDARD INTRODOTTI DEVONO
ESSERE INTEGRATI ATTRAVERSO
PROCEDIMENTI PER INDICARE I
CONFLITTI DI INTERESSE..
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
L’esperienza internazionale
25. Nell’esperienza britannica i codici di condotta sono particolarmente attenti al
conflitto di interessi dei dipendenti pubblici, preoccupandosi di ciò che il
dipendente può fare non solo mentre è in servizio ma anche nel periodo
successivo al fine di evitare che prospettive future possano pregiudicare la
sua imparzialità per il tempo in cui presta servizio.
Per questa ragione gli ordinamenti anglosassoni sono segnati dalla previsione di
post employment restrictions, che precludono, per un certo periodo di
tempo, all’ex dipendente pubblico di svolgere attività o di operare nel
settore che lo ha visto coinvolto per ragioni d’ufficio.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
L’esperienza internazionale
26. INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
L’esperienza italiana
In Italia un Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
è presente si dal 1994 ed è attualmente previsto dal testo unico del pubblico impiego
(d.lgs. n.165 del 2001), che, all’art. 54, stabilisce che la sua violazione può avere rilievo
sul piano della responsabilità disciplinare, secondo le previsioni dei contratti collettivi.
Mentre l’art. 55 prevede che “ la tipologia delle infrazioni e delle relative
sanzioni è definita dei contratti collettivi”.
Il relativo fondamento è rintracciabile nell’art 54 comma 2 della Costituzione,
In forza del quale “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il
dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei
casi stabiliti dalla legge”.
27. Sulla scia delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2009 è opportuno:
regolamentare più attentamente, con fonte di rango legislativo, il sistema
della responsabilità disciplinare, unificando in modo organico le responsabilità
legate allo svolgimento della prestazione lavorativa e le responsabilità legate
all’esercizio della funzione;
rafforzare lo strumento disciplinare nella prospettiva del contrasto dei
fenomeni di corruzione e dei conflitti di interesse, anche attraverso
l’integrazione delle ipotesi di licenziamento disciplinare di cui all’articolo 55
quater, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001, in particolare relativamente ai
responsabili dei reati contro la pubblica amministrazione;
definire i caratteri di indipendenza degli organismi chiamati ad irrogare le
sanzioni disciplinari;
Prevedere adeguati meccanismi di trasparenza, anche attraverso la
pubblicazione nei siti internet delle amministrazioni , di indici relativi alla
funzionalità delle procedure disciplinari.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
La Commissione propone
28. Incompatibilità, incandidabilità ed
ineleggibilità
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
La Commissione propone:
Un’organica revisione del sistema delle incompatibilità dei dirigenti
delle pubbliche amministrazioni:
• Definire una disciplina organica dei casi di non conferibilità e di
incompatibilità degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165.
va ripensato il sistema delle regole relative all’accesso alla carica dei
titolari di organi politici, con la parziale riscrittura delle incandidabilità
e delle ineleggibilità.
29. Tutela e premialità del
whistleblower
Rilevazione di fatti che possono integrare la fattispecie astratta del
reato di corruzione, fatta di propria iniziativa ed in forma non
anonima da un soggetto appartenente ad una determinata
organizzazione, privata o pubblica, alle competenti autorità.
Whistleblower
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
30. In presenza di ragionevoli motivi e della buona fede
qualsiasi sanzione applicata al whistleblower
(licenziamento, degradazione, ostacoli alla progressione
di carriera), sulla base unicamente dei fatti riportati, deve
ritenersi ingiustificata.
NAZIONI UNITE
E’ STATO STIMATO CHE NEI PAESI OCSE, TRA 2000 E IL 2009, LA
TUTELA LEGALE PER I WHISTLEBLOWERS E’ CRESCITA DAL
44% AL 66%.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Tutela e premialità del
whistleblower
Convenzione 2003 prevede la
facoltà per gli Stati di adottare
misure interne di tutela dei
whistleblower.
31. Principi guida formulati:
una legislazione chiara e un quadro istituzionale efficace sono funzionali alla
protezione da azioni discriminatorie o disciplinari dei dipendenti che rilevano
determinati atti sospetti di irregolarità o di corruzione alle autorità competenti;
la legislazione deve garantire che la protezione accordata sia robusta e
completa;
la normativa deve definire chiaramente le procedure per facilitare la
segnalazione di atti sospetti di corruzione, incoraggiando l’uso di protettivi canali
di denuncia facilmente accessibili;
l’attuazione della legislazione di protezione del whistelblower va supportata da
azioni di sensibilizzazione, comunicazione, formazione e valutazione periodica
dell’efficacia del quadro di protezione.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Tutela e premialità del
whistleblower
Il G-20 Anti-Corruption Working Group ha raccomandato ai leader dei Paesi
coinvolti di considerare gli elaborati Guiding Principles for Whistleblower
Protection Legislation come riferimento necessario per adottare e riesaminare
le regole di protezione dei whistleblowers.
32. Tutela e premialità del whistleblower
nell’ordinamento italiano.
L’Italia non ha
normative
specifiche volte a
proteggere gli
informatori
Tutela del
dipendente che
segnala illeciti.
Sistema
premiale.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
33. La mancanza di tutela di tutela, in Italia, per i whistleblowers è stata evidenziata
da diversi attori internazionali:
OCSE: “that Italy considering introducing stronger measeur to protect employees
who report souspicius facts involving bribery in order to encourage them to
report such facts whitout fear of retribution”
GRECO: “ an adeguate system of protection for those who, in good faith, report
suspicions of corruption within public administration be instituted”
Trasparency International: ha evidenziato la necessità per l’Italia di fornire una
protezione al wistleblower
Global Integrity: ha attribuito un punteggio molto basso per il sistema italiano di
tutela degli informatori
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Tutela e premialità del whistleblower
nell’ordinamento italiano.
34. La Commissione ritiene necessario
Sistema premiale
Chiara definizione
dell’ambito delle
informative protette
e delle persone
tutelate
Organismo specifico che
abbia responsabilità e il
potere di ricevere ed
esaminare le denuncie di
ritorsione e/o di indagini
improprie
diffondere una cultura
della legalità e
dell’etica
Tutela del dipendente
pubblico
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
36. Perché la casa di vetro?
Trasparenza di un’amministrazione: se i cittadini non hanno
possibilità di sapere e conoscere, allora non riescono ad
esercitare una pressione ai fini di un comportamento corretto
della pubblica amministrazione.
Garanzia di right to know del cittadino
“…dove un superiore pubblico interesse non imponga un segreto
momentaneo, la casa dell'amministrazione dovrebbe essere di
vetro…”
Filippo Turati
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
37. Definizione di trasparenza
Segue i principi di:
buon andamento (efficienza, efficacia, economicità - trasparenza
come strumento di pressione dei cittadini sui funzionari pubblici)
imparzialità (intesa come integrità del pubblico funzionario)
la trasparenza si traduce nella possibilità per tutti i cittadini di avere
accesso diretto all’intero patrimonio informativo delle pubbliche
amministrazioni
2 finalità sottese:
funzionalità delle amministrazioni
imparzialità
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
38. Trasparenza e performance
Principio di trasparenza:
• Accessibilità totale di ogni aspetto dell’organizzazione, ai fini di un controllo diffuso
e democratico.
• Strumento primario e principale di trasparenza è la pubblicità
È GARANTITO IN COSTITUZIONE
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
ART.97 ART.98 ART.117
39. Il richiamo della performance in
Costituzione
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Art. 117
…
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
…
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
40. La trasparenza nella nuova legge
anticorruzione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Art.1 comma 15
“la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale
delle prestazioni (vedi Cost. art. 117), è assicurata mediante la
pubblicazione nei siti web istituzionali delle p.a., delle informazioni relative
ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità… sono
pubblicati anche i relativi bilanci… nonché i costi delle opere pubbliche e
di erogazione dei servizi…
Art.1 comma 30
Le amministrazioni …(riferimento al capo V della legge sul procedimento
amministrativo)… hanno l’obbligo di rendere accessibili un ogni momento
agli interessati… le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti
amministrativi che li riguardano…
41. La trasparenza nella LPA
CAPO V
DIRITTO DI ACCESSO – diritto degli interessati di prendere visione e di
estrarre copia di documenti amministrativi
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO – per "documento amministrativo", ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi
ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro
disciplina sostanziale
L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di
pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività
amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne
l'imparzialità e la trasparenza.
Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli
indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
42. L’obbligo di pubblicazione
ART.26
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839,
e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le
modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le
istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una
pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione
di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della
Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima
pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte
le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
43. Limiti di accesso ai documenti
amministrativi
documenti coperti da segreto di stato o divieto di divulgazione
espressamente previsto dalla legge
procedimenti recanti norme in materia di sequestri di persona a scopo di
estorsione e di protezione di coloro che collaborano con la giustizia
procedimenti selettivi in relazione a documenti amministrativi contenenti
informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi
documenti esclusi dal diritto di accesso in forza di regolamenti governativi
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
44. Trasparenza nella Legge Brunetta
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Prevede il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
PROGRAMMA DI PROGRESSIVA GARANZIA DELLA QUALITÀ DEI DATI
Art.11
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare
annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee
guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
45. Programma triennale nella legge
Brunetta
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in
apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza,
valutazione e merito»:
a. il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di
attuazione;
b. il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;
c. l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e
l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
d. l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia
per i dirigenti sia per i dipendenti;
e. i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di
cui all'articolo 14;
f. i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità
al vigente modello europeo;
g. le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della
retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h. i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico
amministrativo;
i. gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti
privati.
46.
47.
48.
49.
50. CiVIT: definizione e ruolo
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Nasce dopo il fallimento e la seguente soppressione dell’”Alto
Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione
e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione”
51. CiVIT: i compiti
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
garantire in modo indipendente dal governo l'ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e l'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio delle funzioni di valutazione,
garantendo la trasparenza dei sistemi adottati e la visibilità degli indici di
andamento gestionale delle amministrazioni pubbliche.
garantire la trasparenza totale delle amministrazioni, cioè l’accessibilità dei dati
inerenti al loro funzionamento anche con la fornitura in rete di una accorta
selezione di quelli veramente utili a consentire alle istituzioni e ai cittadini di
operare un partecipato controllo sul modo di gestione della “cosa pubblica”.
RUOLO DELLA CiVIT: agire quale qualificato punto di riferimento
nazionale per gli organismi disciplinari delle amministrazioni
Inoltre adotta le linee guida per la predisposizione dei
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
52. La Delibera n. 105/2010
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Nel decreto della CIVIT si individuano gli obblighi di pubblicazione e si
suggerisce un modello organizzativo per i siti delle amministrazioni
occorre garantire che i documenti e i dati in essi contenuti abbiano
le qualità necessarie (affidabilità, provenienza, sicurezza, leggibilità,
comprensibilità, interoperabilità) fin dalla loro formazione.
RISULTATI ATTESI:
adempimento degli obblighi di pubblicazione
garanzia della qualità dei dati pubblicati
MA
53. Protezione dei dati personali
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
In ogni caso, i dati personali attinenti allo svolgimento della
prestazione di chi sia addetto a una funzione pubblica devono
essere resi accessibili in attuazione della disciplina legislativa
della trasparenza, che a sua volta costituisce espressioni di
quei valori di buon andamento e imparzialità delle PA (COST.
art. 3, 97, 98)
I dati devono essere oggetto di pubblicazione in quanto e solo
nella misura in cui attengono direttamente o indirettamente
allo svolgimento della prestazione di chi sia addetto a una
funzione pubblica – garanzia che i dati pubblicati e i modi di
pubblicazione siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle
finalità indicate dalla legge
54. Il rapporto della Commissione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
55. Alcune proposte:
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Proposta di obbligo di pubblicità di (poi effettivamente inclusa nella legge):
dati relativi ai titolari di incarichi politici a tutti i livelli:
situazione patrimoniale complessiva al momento dell’assunzione della
carica
titolarità delle imprese
partecipazioni azionarie proprie, dei parenti fino al secondo grado
tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica in questione.
Dati reddituali e patrimoniali di almeno alcune categorie di dipendenti
pubblici, a partire da quelli con funzioni dirigenziali
56. Il fenomeno del Lobbying
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
utile perché consente al decisore pubblico di compiere scelte che riguardano
interessi rilevanti
MA
rischio di condotte illecite, più consistente dove manchi una regolazione del
settore (come in Italia)
disciplina dell’attività lobbistica consente:
trasparenza delle scelte dei decisori pubblici
adeguata rappresentazione degli interessi particolari involti
57. Due modalità di
regolamentazione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
REGOLAMENTAZIONE-PARTECIPAZIONE
alla garanzia della trasparenza del processo decisionale si aggiunge l’ulteriore
obiettivo di rendervi partecipi i portatori di interessi particolari. Il decisore ha
l’obbligo di spiegare le ragioni della scelta e di evitare ogni possibile situazione di
conflitto con i lobbisti
modello usa-ue: i lobbisti registrati nell’albo hanno diritto ad essere ascoltati dalle
commissioni nelle materie di loro interesse
REGOLAMENTAZIONE-TRASPARENZA
trasparenza del processo decisionale attraverso la previsione di un albo pubblico
cui i lobbisti sono tenuti a iscriversi – pubblicazione degli interessi rappresentati più
o meno direttamente dai decisori pubblici
modello canada-gb-israele – mira a rendere trasparente il luogo della decisione
58. Esempi di regolamentazione del
fenomeno
Unione Europea
ONU
Ocse
Programma global compact che promuove l’iniziativa Towards a responsible
lobbying: elabora linee guida volte a supportare i decisori pubblici rispetto all’attività
di lobbying svolta nei loro confronti
Formulazione di dieci principi per la trasperenza e l’integrità dell’attività di lobbying:
Accesso giusto ed equo alla partecipazione allo sviluppo di politiche pubbliche
compiuta definizione di lobbying e lobbyist
adeguata accessibilità alle informazioni relative agli aspetti principali dell’attività di lobbying
previsione di restrizioni rispetto all’attività dei pubblici ufficiali per il periodo successivo alla cessazione
dell’incarico (evitare il pantouflage)
istituzione di un registro congiunto tra la commissione europea e il parlamento europeo: il
REGISTRO PER LA TRASPARENZA
predisposizione di un sistema codificato di registrazione e di accreditamento verso il
parlamento
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
59. Il peculiare assetto del lobbying in
Italia
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
In Italia il lobbismo e la rappresentanza degli interessi organizzati hanno assunto uno
sviluppo limitato a causa di alcuni fattori legati al sistema politico:
la capacità dei partiti politici di fungere da aggregatori di interessi
il neo-corporativismo e la concertazione che hanno favorito sindacati e gruppi di datori
di lavoro nella partecipazione alle politiche pubbliche
la presenza di importanti corpi sociali intermedi come la Chiesa Cattolica
l'assenza di una legge nazionale in materia di lobby
A riprova di ciò oltre 30 proposte e progetti di legge sono stati presentati al Parlamento
in materia di regolamentazione della rappresentanza degli interessi e di partecipazione
dei gruppi di pressione al processo decisionale pubblico, ma…
NESSUNO DI ESSI È MAI STATO APPROVATO.
60. Esempi virtuosi: Toscana e Molise
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Toscana (legge regionale 18 gennaio 2002) e Molise (legge regionale 22 ottobre 2004)hanno
introdotto norme minime volte a disciplinare il rapporto tra gruppi di pressione e Istituzioni.
In particolare nel caso della Toscana stata adottata con l’obiettivo di garantire
l’uguaglianza dell’accesso ai decisori politici da parte di tutti gli interessi organizzati. In
particolare, la legge regionale prevede l’iscrizione obbligatoria presso il “Registro dei gruppi di
interesse accreditati”.
I gruppi iscritti nel Registro possono rappresentare presso il Consiglio regionale interessi
pertinenti alle loro finalità, relativamente ad atti proposti o da proporre all’esame del
Consesso.
Gli atti formali dei gruppi accreditati debbono essere coerenti con il ruolo e le funzioni che lo
Statuto attribuisce al Consiglio regionale e ai suoi membri.
In particolare, vietato esercitare, nei confronti dei consiglieri regionali e delle rispettive
organizzazioni, forme di pressione di giudizio e di voto.
Spetta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, cui i consiglieri sono tenuti a
comunicare fatti che possono presentare violazione delle norme di comportamento, valutare
la sussistenza della violazione e comminare le sanzioni della stessa,
possono andare dal richiamo formale, alla sospensione temporanea, alla revoca dell’iscrizione
nel Registro.
61. Le proposte della Commissione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Una regolamentazione che, chiarito il quadro definitorio - “rappresentanti di interessi particolari”,
“portatore di interessi particolari”, “decisore pubblico”, “processi decisionali pubblici” e “attività di
rappresentanza di interessi” - istituisca il “Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari”,
prevedendo che lo stesso sia tenuto da un’Autorità in posizione di tendenziale terzietà, con l’obbligo
di iscrizione per chi intenda svolgere l’attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici.
Per la compiuta realizzazione delle finalità sopra indicate la Commissione ritiene opportuno che la
nozione di “decisore pubblico” risulti la più estesa possibile, ricomprendendo tutti coloro che sono
chiamati ad assumere decisioni pubbliche, di tipo amministrativo e, ancor prima, legislativo e
normativo.
L’attività di relazione istituzionale svolta con il lobbying dovrebbe uniformarsi ad un codice di
condotta, redatto dai soggetti pubblici interessati, che fissi le modalità di comportamento dei
rappresentanti di interessi.
Sarebbe, altresì, opportuna l’introduzione di un regime di incompatibilità che argini il fenomeno del
pantouflage, con la previsione di restrizioni rispetto allo svolgimento dell’attività di lobbying da parte
dei pubblici ufficiali per il periodo immediatamente successivo alla cessazione dell’incarico, onde
evitare un uso improprio di informazioni riservate assunte nel corso dell’espletamento dell’incarico
pubblico.
62. Moltiplicare le barriere interne
all’amministrazione
Pubblica
amministrazione
Piani di
organizzazione
in funzione di
prevenzione
del rischio
Irrobustendo
l’integrità dei
funzionari
pubblici
Regolazione
dell’attività di
lobbying.
Imponendo
elevati livelli di
trasparenza
“totale”
Favorendo la
collaborazione
dei dipendenti
onesti
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
64. Gli assi portanti dell’intervento
normativo
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
LEGGE 6 NOVEMBRE n.190/2012
SISTEMA DELLA PREVENZIONE
RIORDINO DEL SISTEMA PENALE
65. I compiti principali dell’autorità
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
APPROVA DEL PIANO ANTICORRUZIONE
ESPRIME PARERI FACOLTATIVI
ESERCITA FUNZIONI ISPETTIVE E DI VIGILANZA
RIFERISCE AL PARLAMENTO SULL’ATTIVITA’ SVOLTA
CiVIT AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
COLLABORA CON I PARITETICI ORGANI INTERNAZIONALI
ANALIZZA LE CAUSE E I FATTORI DELLA CORRUZIONE E PROPONE
MISURE DI CONTRASTO ALLE AMMINISTRAZIONI E AL DIPARTIME
66. Il dipartimento della funzione
pubblica
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
ELABORA IL PIANO ANTICORRUZIONE
DEFINISCE MODELLI STANDARD DELLE INFORMAZIONI
E DEI DATI OCCORRENTI PER IL CONSEGUIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA LEGGE
COORDINA L’ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE
DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE
DEFINISCE I CRITERI PER LA ROTAZIONE DEI
DIRIGENTI NEI SETTORI PIU’ ESPOSTI AL FENOMENO
PROMUOVE E DEFINISCE NORME E METODOLOGIE
COMUNI PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
67. I piani triennali anti-corruzione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
IL PIANO ANTICORRUZIONE DEVE:
Individuare i settori più esposti al fenomeno corruttivo
Prevedere per tali attività meccanismi di formazione,
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il
rischio di corruzione
Prevedere, con particolare riguardo alle attività più esposte,
obblighi di informazione nei confronti del responsabile
chiamato a vigilare sull’osservanza del piano
Individuare specifici obblighi di trasparenza rispetto a quelli
previsti dalla legge
Monitorare i rapporti tra amministrazione e soggetti privati
verificando situazioni di parentela o affinità
R
I
S
K
M
A
N
A
G
E
M
E
N
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68. Il responsabile della prevenzione
della corruzione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
STATO
REGIONI
ENTI LOCALI
AUTORITA’ NAZIONALE + DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
DIRIGENTE DI PRIMA
FASCIA
DIRIGENTE DI PRIMA
FASCIA
SEGRETARIO + PREFETTO
ELABORAZIONE DEL PIANO NAZIONALE + LINEE GUIDA PER I PIANI SPECIFICI +
FUNZIONI ISPETTIVE E DI VIGILANZA + FUNZIONI CONSULTIVE
Elaborazione dei piani
specifici + vigilanza
sull’adozione del piano
e sulla sua efficacia
69. I compiti del responsabile della
prevenzione della corruzione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Definisce le procedure di formazione per i dipendenti che
lavorano negli uffici più esposti alla corruzione
Verifica l’efficacia del piano e la sua idoneità e formula
proposte integrative qualora ne ravvisi il bisogno
Verifica di intesa con il dirigente competente, la rotazione dei
dirigenti nelle aree più a rischio
Trasmette il piano della propria amministrazione al dipartimento
della funzione pubblica
Cura la pubblicazione per mezzo web di una relazione sull’attività svolta
contenente le principali misure adottate e i risultati
Propone il piano anti-corruzione dell’amministrazione competente
all’organo politico dell’amministrazione che lo approva
70. Il potenziamento della formazione
RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
SCUOLA SUPERIORE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
INDIVIDUA SULLA BASE DEL
PIANO LE AREE PIU A RISCHIO E
SELEZIONA I DIPENDENTI CHE
DEVONO POTENZIARE LA
PROPRIA PREPARAZIONE
SENZA NUOVI ONERI PREDISPONE
CORSI, ANCHE SPECIFICI E
SETTORIALI, DI FORMAZIONE DEI
DIPENDENTI DELLE PA STATALI SUI
TEMI DELL’ETICA E DELLA LEGALITA’
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
La mancata selezione del personale da parte del responsabile è fonte di
responsabilità dirigenziale
La formazione è prevista per tutte le amministrazioni
71. Il responsabile nelle
amministrazioni “corrotte”
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
COMMISSIONE DI UN REATO DI
CORRUZIONE IN UNA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
IL RESPONSABILE
Se non ha predisposto il piano anti
corruzione e ha provveduto ai
compiti precedentemente
descritti
Se non ha vigilato sull’adozione
del piano
INCORRE NELLE SEGUENTI
FORME DI RESPONSABILITA’
DIRIGENZIALE
DISCIPLINARE
La sanzione disciplinare a carico del responsabile non può essere inferiore
alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo
di un mese ad un massimo di sei mesi
72. Le novità per le prefetture
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
73. I nuovi obblighi di pubblicazione
per le pa
TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA
LIVELLO ESSENZIALE DELLE
PRESTAZIONI CONCERNENTI I DIRITTI
SOCIALI E CIVILI (Cost. Art. 117
E’ assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali delle
pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti
amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e
semplicità di consultazione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
I siti web istituzionali
dovranno anche
contenere
Bilanci e conti consuntivi
Costi unitari di realizzazione delle opere
pubbliche e di produzione dei servizi
erogati ai cittadini
Secondo uno schema redatto dall’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori
74. La delega al riordino della
disciplina sulla trasparenza
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
1. DATI RELATIVI AI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI (Liv. StataleRegionaleEnti
locali)
a) Situazione patrimoniale complessiva ante incarico
b) Titolarità di imprese
c) Partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei congiunti fino al secondo
grado
d) Tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica in questione
I NUOVI CAMPI DELLA
TRASPARENZA
1. DATI RELATIVI AI TITOLARI DI INCARICHI
POLITICI
2. DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI DI
DIPENDENTI PUBBLICI
3. DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI
75. Continua..
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
2. DAI REDDITUALI E PATRIMONIALI DI ALMENO ALCUNE CATEGORIE DI
DIPENDENTI PUBBLICI (a partire da quelli con funzioni dirigenziali)
3. DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI:
a) Autorizzazione o concessioni
b) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi,
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta
c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati
d) Selezione per l’assunzione del personale e progressione di carriera
76. Continua..
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di
pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche
Previsione di forme di pubblicità sia in ordine all’uso delle risorse pubbliche
sia in ordine allo svolgimento, sia in ordine ai risultati delle azioni
amministrative
Definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono
pubblicare e modalità di elaborazione dei relativi formati
Individuazione anche mediante integrazione e coordinamento della
disciplina vigente della durata e dei termini di aggiornamento per
ciascuna pubblicazione obbligatoria
Individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina,
delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto
adempimento degli obblighi di pubblicazione
77. Gli obblighi di pubblicità per le
stazioni appaltanti
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
NUOVI OBBLIGHI DI
PUBBLICITA’ IN MATERIA DI
APPALTI PUBBLICI
Struttura proponente
Oggetto del bando
Elenco degli operatori invitati a presentare l’offerta
Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
Importo delle somme liquidate
Entro il 31 gennaio tali informazioni vengono trasmesse all’Autorità per la
vigilanza di contratti pubblici che le rende pubbliche sul proprio sito web in
formato digitale
78. La delega in materia di incompatibilità e
conflitto di interessi
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della
prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di
incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice
nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di
diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle
amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a
soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano
funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina
vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di
incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in
conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
79. I principi e i criteri direttivi della
delega
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Prevedere in modo esplicito i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali
adottando il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I, libro II
del codice penale
Prevedere in modo esplicito i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali
adottando il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo
di tempo antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche
di enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte della pa che
conferisce l’incarico
Disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi
dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che per un congruo periodo di
tempo antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo
politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive
80. Le novità in materia di formazione delle
commissioni e assegnazioni di uffici
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice
penale:
Non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni
per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi
Non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici
preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi
e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a
soggetti pubblici e privati
Non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché vantaggi
economici di qualunque genere.
81. Le novità in materia di
“post-employment restrictions”
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri.
I contratti stabiliti contrariamente a questa disposizione
sono nulli
82. La delega in materia di
incandidabilità
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Il governo è delegato ad adottare entro un anno, un testo unico in materia di
incandidabilità alla carica di membro del parlamento europeo, di deputato e di
senatore della repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali,
comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di
componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di
componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consiglieri di
amministrazione e di presidente delle aziende speciali nonché di componente degli
organi esecutivi delle comunità montane
GENERALE RIORDINO ORGANICO DELLA DISCIPLINA IN
MATERIA DI INCANDIDABILITA’
83. La delega rinvia a due tipi di delitti
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
ASSOCIAZIONE A DELINQUERE
ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO
RIDUZIONE IN SCHIAVITU’
CONTRAFFAZIONE
TRATTA DI PERSONE
SEQUESTRO DI PERSONA
ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI
DROGA
TERRORISMO
PECULATO
CORRUZIONE
CONCUSSIONE
MALVERSAZIONE
Più altri delitti per cui è prevista una pena superiore a 3 anni
Le sentenze devono essere passate in giudicato
84. Whistleblowing
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria, alla corte dei
conti o al proprio superiore gerarchico, condotte illecite:
Non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro.
L’identità del segnalante nell’ambito del procedimento disciplinare non
può essere rivelata salvo:
Il consenso dell’interessato
Qualora l’identità del denunciatore sia indispensabile per la difesa
dell’incolpato
La legge Introduce il principio del whistleblowing
nell’ordinamento italiano
85. Le novità sui codici di
comportamento
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Disciplina dei regalicompensialtre utilità
Regole utili per assicurare la qualità dei servizi,
la prevenzione dei fenomeni di corruzione
Il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza,
imparzialità e servizio esclusivo del bene
pubblico
Il Codice è approvato con decreto del presidente della repubblica, previa
deliberazione del consiglio dei ministri su proposta del ministro per la
pubblica amministrazione previa intesa in sede di conferenza unificata. E’
pubblicato nella gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente
IL CODICE DI CONDOTTA DIVENTA UNA FONTE AUTONOMA RISPETTO AL
CONTRATTO NAZIONALE
86. Continua..
Violazione del
codice
E’ fonte di responsabilità:
Disciplinare
Contabile
amministrativa
Sull’applicazione dei codici vigilano i
dirigenti responsabili di ciascuna
struttura, le strutture di controllo
interno e gli uffici di disciplina
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Tutte le amministrazioni devono munirsi di un codice di
condotta che può integrare il codice di condotta
disposto dal governo
Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo
stato di applicazione dei codici e organizzano attività di
formazione del personale per la conoscenza e corretta
applicazione dei codici stessi
87. La delega in materia di illeciti
disciplinari
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Il governo è delegato ad adottare entro sei mesi […] un decreto legislativo
per la disciplina organica degli illeciti e relative sanzioni disciplinari, correlati al
superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi
Principi e
criteri
direttivi
Omogeneità degli illeciti connessi al ritardo
superando le logiche specifiche dei diversi
settori dell’amministrazione
Omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti
volti ad evitare i ritardi
Omogeneità, certezza e cogenza nel sistema
delle sanzioni, sempre in relazione al mancato
rispetto dei termini
88. Le modifiche al codice penale
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
LE MODIFICHE VANNO
IN TRE DIREZIONI
INTRODUZIONE DI NUOVI
REATI
RIMODULAZIONE DI REATI
ESISTENTI
GENERALE AUMENTO DELLE
PENE
89. Rimodulazione dei reati esistenti
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
SDOPPIAMENTO DEL REATO DI
CONCUSSIONE
CONCUSSIONE PER COSTRIZIONE (da 4 a 6 anni):
il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualita o
dei suoi poteri,costringe taluno a dare o promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita
INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE
UTILITÀ
IL NUOVO REATO DI
CORRUZIONE
CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (da 1 a 5
anni):
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualita o dei
suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita
punito con la reclusione da sei a dodici anni»;
90. I nuovi reati
CORRUZIONE TRA PRIVATI (da 1 a 3 anni)
INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (da 3 a 8 anni)
TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (da 1 a 3 anni)
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di
pubblico servizio che, abusando della qualità o dei suoi poteri, induce taluno a
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è
punito con la reclusione da 3 a 8 anni. N.B. VECCHIA CONCUSSIONE
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un
o ad altri,
denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai
punito con la reclusione da uno a tre anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della
dazione o della promessa di denaro o altra utilità, o per altri, compiono od omettono atti, in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento
alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
92. SPUNTI DI DIBATTITO SULLA LEGGE
SPACCHETTAMENTO DEL REATO DI CONCUSSIONE
MANCATA REINTRODUZIONE DEL FALSO IN BILANCIO
(REATO-SPIA)
RISCHIO DELLA NON PUNIBILITA’ DELLA FATTISPECIE
MENO GRAVE DELLA CONCUSSIONE A CAUSA DI
BREVISSIMI TERMINI DI PRESCRIZIONE
PRINCIPIO DI INVARIANZA
PROBLEMI DELLE DELEGHE E RELAZIONE CON
ART.76 COSTITUZIONE
ASSENZA DI INCENTIVI PER IL WHISTLEBLOWING
SCELTA TEMPISTICA INFELICE
ART.1, COMMA 7 E COMMA 12
93. Moltiplicare le barriere interne
all’amministrazione
Pubblica
amministrazione
Piani di
organizzazione
in funzione di
prevenzione
del rischio
Irrobustendo
l’integrità dei
funzionari
pubblici
Regolazione
dell’attività di
lobbying.
Imponendo
elevati livelli di
trasparenza
“totale”
Favorendo la
collaborazione
dei dipendenti
onesti