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Corruzione in Italia: tra prevenzione e
repressione
A cura di:
Leonardo Cerquiglini
Francesco Mariucci
Andrea Massaccesi
Sviluppo dell’intervento
1
2
3
4
INTRODUZIONE
DALLA REPRESSIONE ALLA
PREVENZIONE
LA CASA DI VETRO – TRASPARENZA
E P.A.
LE PRINCIPALI NOVITA’
DELLA LEGGE ANTI
CORRUZIONE
1. INTRODUZIONE
I reati contro la pubblica
amministrazione
Funzionario pubblico che accetta un pagamento o altre utilità che
non gli sono dovute per compiere atti propri dell’ufficio in cui lavora
CORRUZIONE
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
CONCUSSIONE
Funzionario pubblico che pretende un pagamento non dovuto in
cambio di un determinato servizio, abusando della propria
posizione. È il più grave dei reati contro la pubblica amministrazione
 Non adozione di un atto del proprio ufficio
 Influenza su pubblici ufficiali per interessi
parziali
 Azione dell’amministrazione parziale
La difficoltà nella rilevazione del
fenomeno
Quantificazione del fenomeno della corruzione
ATTRAVERSO
AFFIDABILITA’ TENDENZIALE DEGLI INDICATORI
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
DATI GIUDIZIARI
PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE
ESPERIENZE DIRETTE
1
2
3
La rilevazione attraverso i dati
giudiziari
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
DATI GIUDIZIARI SONO CONDIZIONATI DA:
 TASSO DI EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO
 TASSO DI FIDUCIA NUTRITA NEL SISTEMA GIUDIZIARIO
UN AUMENTO DELLE CONDANNE PUO’ ESSERE LETTO COME:
 UN AUMENTO DELLA CORRUZIONE  a patto di avere un sistema giudiziario efficiente
 UN AUMENTO DELL’EFFICIENZA DEL SISTEMA DI CONTROLLO E REPRESSIONE
UNA DIMINUZIONE DELLE CONDANNE, VICEVERSA, PUO’ ESSERE LETTA
COME:
DIFFICOLTA’ NELLA LETTURA DEI DATI
 PERDITA DI FIDUCIA DA PARTE DEI CITTADINI NEL SISTEMA
 DIMINUZIONE DEL FENOMENO  a patto di avere un sistema giudiziario efficiente
La rilevazione attraverso il tasso di
percezione della corruzione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
IL CRITERIO DELLA
PERCEZIONE DELLA
CORRUZIONE
DIMENSIONE
LATENTE DEL
FENOMENO
INDICI DI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE
 TRANSPARENCY INTERNATIONAL  ITALIA AL 69° POSTO
 SU SCALA 1-10 (10 = Assenza di corruzione)  Italia 3,9 VS Media Ocse 6,9
BANCA MONDIALE  REGISTRA UN AUMENTO DEL FENOMENO
NEGLI ULTIMI ANNI
La rilevazione attraverso l’esperienza
diretta degli intervistati
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
GLOBAL CORRUPTION BAROMETER di TRANSPARENCY INTERNATIONAL
DATI RELATIVI AL 2009 – 2010:
13% DEI CITTADINI
 10% sistema sanitario
 3,8% polizia
 6,4% rilascio di licenze e permessi
 8,7% utilities
 6,9% fisco
 13,9% procedure doganali
 28,8% sistema giudiziario
Ha pagato direttamente o
indirettamente una tangente
per l’erogazione di un servizio
MOTIVAZIONI
PRINCIPALI
 EVITARE PROBLEMI CON L’AUTORITA’
 ACCELERARE LE PROCEDURE
 OTTENERE UN SERVIZIO CUI IL
CITTADINO AVEVA DIRITTO
Un anomalia che fa riflettere
RAPPORTO INVERSALMENTE
PROPORZIONALE
CORRUZIONE
PRATICATA
=
NUMERO
OSCURO
CARATTERE SFUGGENTE DEL FENOMENO
CORRUTTIVO
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Cosa rende difficile l’emersione
del fenomeno?
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
I costi della corruzione
COSTI ECONOMICI DIRETTI
COSTI INDIRETTI
 Ritardi nelle pratiche amministrative
 Cattivo funzionamento degli appalti pubblici
 Inadeguatezza e inutilità delle opere pubbliche
 Aumento dei costi delle opere pubbliche e dei servizi
 Perdita di fiducia nell’amministrazione e nel paese da parte di cittadini e
investitori esterni e interni
I COSTI DEL FENOMENO SONO STIMATI IN 60mld
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Impatto sulla crescita del paese
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
CORRUZIONE
AUMENTO DEI COSTI PER
L’AZIENDA
SI STIMA UN
AUMENTO DEI
COSTI DEL 25%
VENGONO
COLPITE
SOPRATTUTTO LE
PICCOLE
IMPRESE
LE AZIENDE PREFERISCONO INVESTIRE IN CORRUZIONE
PIUTTOSTO CHE IN INNOVAZIONE E RICERCA
Le matrici della corruzione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
OCCORRE UN APPROCCIO CHE CONTEMPLI ENTRAMBE LE
VISIONI
Corruzione = Monopolio + Discrezionalità – Trasparenza – Accountability
MATRICE ECONOMICA
MATRICE SOCIO-CULTURALE
La corruzione è tanto meno diffusa quanto maggiore è la forza
delle convinzioni personali e delle cerchie sociali di riconoscimento
favorevoli al sistema di valori che sostiene il rispetto della legge
2. DALLA REPRESSIONE ALLA
PREVENZIONE
Il ritardo dell’Italia
Come è stato combattuto il fenomeno della corruzione
fino ad oggi ?
L’attenzione si è concentrata essenzialmente sul versante della
repressione del fenomeno.
Il diritto penale è adatto agli interventi puntuali, relativi a singoli fatti e
non a combattere macro-fenomeni di criminalità diffusa.
Il processo penale è costruito per accertare singole responsabilità.
E’ necessario superare la logica secondo cui la risposta istituzionale
contro la corruzione può essere delegata all’azione, sicuramente
fondamentale ma da sé non sufficiente, dell’autorità giudiziaria.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Nell’ambito delle iniziative del Governo in carica ha assunto
particolare rilevanza lo sviluppo di una politica integrata di contrasto
alla corruzione che preveda l’introduzione nell’ordinamento di
strumenti di prevenzione volti ad incidere in modo razionale,
organico e determinato sulle occasioni e sui fattori che favoriscono
la diffusione della corruzione e gli episodi di maladministration che
sfuggono alla normativa penale.
Nuovo metodo di contrastare il
fenomeno
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Un nuovo metodo per contrastare
il fenomeno
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Repressivo Preventivo
Puntuale
Politica
integrata
Moltiplicare le barriere interne
all’amministrazione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Pubblica
amministrazione
Piani di
organizzazione
in funzione di
prevenzione
del rischio
Irrobustendo
l’integrità dei
funzionari
pubblici
Regolazione
dell’attività di
lobbying.
Imponendo
elevati livelli di
trasparenza
“totale”
Favorendo la
collaborazione
dei dipendenti
onesti
I Piani di organizzazione in
funzione del rischio corruzione
La prevenzione richiede un adeguato assetto gestionale ispirato a modelli di risk
management che si collocano in un ampio contesto di promozione
dell’integrità nella pubblica amministrazione.
Un approccio di tipo preventivo che si fonda sul risk management permette
l’identificazione delle debolezze strutturali che facilitano la corruzione e
consente al personale di essere parte attiva nella identificazione dei fattori di
rischio e dei rimedi per contrastare l’affermazione del fenomeno.
Ad oggi solo poche amministrazioni hanno adottato sistemi, generalmente in via
sperimentale, di risk management, ma non esiste ancora un modello di
prevenzione della corruzione, obbligatorio e diffuso in tutte le amministrazioni.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
A livello internazionale si individua nell’integrity risk management un importante
strumento per l’identificazione dei rischi relativi al fenomeno corruttivo finalizzato allo
sviluppo di efficaci piani che contengano la portata del fenomeno.
L’Australian Queensland Crime and Misconduct Commission ha sviluppato alcuni
principi guida in ordine al risk management relativo al fenomeno corruttivo:
 Individuare i fattori chiave che influenzano il rischio corruzione;
 analizzare le minacce attuali, provenienti da fonti interne ed esterne, quanto alle
potenziali ed emergenti;
 Individuare i diversi profili di vulnerabilità di un soggetto pubblico;
 monitorare l’esposizione al rischio di un soggetto pubblico e adottare effettive
misure di controllo del rischio corruzione, al fine di tenere in considerazione il
mutamento delle circostanze e del contesto operativo.
OGNI ANNO NEL SISTEMA AUSTRALIANO I MINISTERI SONO TENUTI PER LEGGE AD
ADOTTARE UN “FRAUD CONTROL AND CORRAPTION PREVENTION PLAN”
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Il risk managment nel contesto
internazionale
Il contesto internazionale
Le proposte della Commissione
Autorità
nazionale
Obbligo a tutte le
amministrazioni di
adottare i piani di
organizzazione.
Stabilire i contenuti
minimi dei piani
preventivi di
organizzazione.
Chi provvede
all’elaborazione della
mappatura dei rischi.
Chi provvede ad
assicurare
l’efficace
attuazione dei
modelli
organizzativi.
Prevedere
percorsi di
formazione dei
dipendenti delle
pubbliche
amministrazioni.
Disciplinare le
responsabilità in
cui si può
incorrere in caso
di mancata
elaborazione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
L’integrità, nozione normativa emersa nell’ordinamento
italiano solo negli ultimi tempi, può essere definita come la
qualità dell’agire in accordo con valori e regole morali
fondamentali.
L’integrità costituisce un principio che sottende tanto le
politiche di prevenzione della corruzione quanto le misure
di etica pubblica, quali, ad esempio:
 codici di condotta;
 discipline della incandidabilità, incompatibilità e
ineleggibilità;
 limiti al conflitto di interesse.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Le regole di integrità
Codici di condotta e
Responsabilità diciplinare
I Codici di condotta sono gli strumenti più noti dell’integrity management e
sono volti a tracciare il contesto entro cui i funzionari pubblici sono tenuti
a svolgere i loro doveri, arrivando a definire in modo chiaro i
comportamenti inaccettabili.
Essi si basano sull’idea che sia possibile e opportuno offrire ai dipendenti
pubblici alcune regole di comportamento che vadano al di là del rispetto
della legge e dell’astensione dei reati, collocandosi in quelle zone grigie
che separano i comportamenti sicuramente leciti da quelli sanzionati.
GIURAMENTO DEL LAVORATORE
“Giuro di essere fedele alla Repubblica, alle Istituzioni della Città di
…….., di osservare lealmente la Costituzione, lo statuto e i
regolamenti comunali, di adempiere ai doveri del mio ufficio
nell’interesse dell’amministrazione per il pubblico bene”.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Tra i codici di condotta più accurati vi è quello adottato dalla Nuova Zelanda.
Nel Codice vigente si trovano affermate le caratteristiche generali del public
service ovvero giusto, imparziale, responsabile e affidabile.
LINEE GUIDA:
AZIONI IMMEDIATE IN PRESENZA DI
VIOLAZIONE DEL CODICE.
LE CONSEGUENZE E LE SANZIONI
DEVONO ESSERE ACCESSIBILI.
GLI STANDARD INTRODOTTI DEVONO
ESSERE INTEGRATI ATTRAVERSO
PROCEDIMENTI PER INDICARE I
CONFLITTI DI INTERESSE..
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
L’esperienza internazionale
Nell’esperienza britannica i codici di condotta sono particolarmente attenti al
conflitto di interessi dei dipendenti pubblici, preoccupandosi di ciò che il
dipendente può fare non solo mentre è in servizio ma anche nel periodo
successivo al fine di evitare che prospettive future possano pregiudicare la
sua imparzialità per il tempo in cui presta servizio.
Per questa ragione gli ordinamenti anglosassoni sono segnati dalla previsione di
post employment restrictions, che precludono, per un certo periodo di
tempo, all’ex dipendente pubblico di svolgere attività o di operare nel
settore che lo ha visto coinvolto per ragioni d’ufficio.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
L’esperienza internazionale
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
L’esperienza italiana
In Italia un Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
è presente si dal 1994 ed è attualmente previsto dal testo unico del pubblico impiego
(d.lgs. n.165 del 2001), che, all’art. 54, stabilisce che la sua violazione può avere rilievo
sul piano della responsabilità disciplinare, secondo le previsioni dei contratti collettivi.
Mentre l’art. 55 prevede che “ la tipologia delle infrazioni e delle relative
sanzioni è definita dei contratti collettivi”.
Il relativo fondamento è rintracciabile nell’art 54 comma 2 della Costituzione,
In forza del quale “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il
dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei
casi stabiliti dalla legge”.
Sulla scia delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2009 è opportuno:
 regolamentare più attentamente, con fonte di rango legislativo, il sistema
della responsabilità disciplinare, unificando in modo organico le responsabilità
legate allo svolgimento della prestazione lavorativa e le responsabilità legate
all’esercizio della funzione;
 rafforzare lo strumento disciplinare nella prospettiva del contrasto dei
fenomeni di corruzione e dei conflitti di interesse, anche attraverso
l’integrazione delle ipotesi di licenziamento disciplinare di cui all’articolo 55
quater, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001, in particolare relativamente ai
responsabili dei reati contro la pubblica amministrazione;
 definire i caratteri di indipendenza degli organismi chiamati ad irrogare le
sanzioni disciplinari;
 Prevedere adeguati meccanismi di trasparenza, anche attraverso la
pubblicazione nei siti internet delle amministrazioni , di indici relativi alla
funzionalità delle procedure disciplinari.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
La Commissione propone
Incompatibilità, incandidabilità ed
ineleggibilità
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
La Commissione propone:
 Un’organica revisione del sistema delle incompatibilità dei dirigenti
delle pubbliche amministrazioni:
• Definire una disciplina organica dei casi di non conferibilità e di
incompatibilità degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165.
 va ripensato il sistema delle regole relative all’accesso alla carica dei
titolari di organi politici, con la parziale riscrittura delle incandidabilità
e delle ineleggibilità.
Tutela e premialità del
whistleblower
Rilevazione di fatti che possono integrare la fattispecie astratta del
reato di corruzione, fatta di propria iniziativa ed in forma non
anonima da un soggetto appartenente ad una determinata
organizzazione, privata o pubblica, alle competenti autorità.
Whistleblower
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
In presenza di ragionevoli motivi e della buona fede
qualsiasi sanzione applicata al whistleblower
(licenziamento, degradazione, ostacoli alla progressione
di carriera), sulla base unicamente dei fatti riportati, deve
ritenersi ingiustificata.
NAZIONI UNITE
E’ STATO STIMATO CHE NEI PAESI OCSE, TRA 2000 E IL 2009, LA
TUTELA LEGALE PER I WHISTLEBLOWERS E’ CRESCITA DAL
44% AL 66%.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Tutela e premialità del
whistleblower
Convenzione 2003 prevede la
facoltà per gli Stati di adottare
misure interne di tutela dei
whistleblower.
Principi guida formulati:
 una legislazione chiara e un quadro istituzionale efficace sono funzionali alla
protezione da azioni discriminatorie o disciplinari dei dipendenti che rilevano
determinati atti sospetti di irregolarità o di corruzione alle autorità competenti;
 la legislazione deve garantire che la protezione accordata sia robusta e
completa;
 la normativa deve definire chiaramente le procedure per facilitare la
segnalazione di atti sospetti di corruzione, incoraggiando l’uso di protettivi canali
di denuncia facilmente accessibili;
 l’attuazione della legislazione di protezione del whistelblower va supportata da
azioni di sensibilizzazione, comunicazione, formazione e valutazione periodica
dell’efficacia del quadro di protezione.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Tutela e premialità del
whistleblower
Il G-20 Anti-Corruption Working Group ha raccomandato ai leader dei Paesi
coinvolti di considerare gli elaborati Guiding Principles for Whistleblower
Protection Legislation come riferimento necessario per adottare e riesaminare
le regole di protezione dei whistleblowers.
Tutela e premialità del whistleblower
nell’ordinamento italiano.
L’Italia non ha
normative
specifiche volte a
proteggere gli
informatori
Tutela del
dipendente che
segnala illeciti.
Sistema
premiale.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
La mancanza di tutela di tutela, in Italia, per i whistleblowers è stata evidenziata
da diversi attori internazionali:
OCSE: “that Italy considering introducing stronger measeur to protect employees
who report souspicius facts involving bribery in order to encourage them to
report such facts whitout fear of retribution”
GRECO: “ an adeguate system of protection for those who, in good faith, report
suspicions of corruption within public administration be instituted”
Trasparency International: ha evidenziato la necessità per l’Italia di fornire una
protezione al wistleblower
Global Integrity: ha attribuito un punteggio molto basso per il sistema italiano di
tutela degli informatori
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Tutela e premialità del whistleblower
nell’ordinamento italiano.
La Commissione ritiene necessario
Sistema premiale
Chiara definizione
dell’ambito delle
informative protette
e delle persone
tutelate
Organismo specifico che
abbia responsabilità e il
potere di ricevere ed
esaminare le denuncie di
ritorsione e/o di indagini
improprie
diffondere una cultura
della legalità e
dell’etica
Tutela del dipendente
pubblico
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
2. LA CASA DI VETRO –
TRASPARENZA E P.A.
Perché la casa di vetro?
 Trasparenza di un’amministrazione: se i cittadini non hanno
possibilità di sapere e conoscere, allora non riescono ad
esercitare una pressione ai fini di un comportamento corretto
della pubblica amministrazione.
Garanzia di right to know del cittadino
“…dove un superiore pubblico interesse non imponga un segreto
momentaneo, la casa dell'amministrazione dovrebbe essere di
vetro…”
Filippo Turati
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Definizione di trasparenza
Segue i principi di:
 buon andamento (efficienza, efficacia, economicità - trasparenza
come strumento di pressione dei cittadini sui funzionari pubblici)
 imparzialità (intesa come integrità del pubblico funzionario)
la trasparenza si traduce nella possibilità per tutti i cittadini di avere
accesso diretto all’intero patrimonio informativo delle pubbliche
amministrazioni
2 finalità sottese:
 funzionalità delle amministrazioni
 imparzialità
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Trasparenza e performance
Principio di trasparenza:
• Accessibilità totale di ogni aspetto dell’organizzazione, ai fini di un controllo diffuso
e democratico.
• Strumento primario e principale di trasparenza è la pubblicità
È GARANTITO IN COSTITUZIONE
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
ART.97 ART.98 ART.117
Il richiamo della performance in
Costituzione
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Art. 117
…
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
…
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
La trasparenza nella nuova legge
anticorruzione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Art.1 comma 15
“la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale
delle prestazioni (vedi Cost. art. 117), è assicurata mediante la
pubblicazione nei siti web istituzionali delle p.a., delle informazioni relative
ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità… sono
pubblicati anche i relativi bilanci… nonché i costi delle opere pubbliche e
di erogazione dei servizi…
Art.1 comma 30
Le amministrazioni …(riferimento al capo V della legge sul procedimento
amministrativo)… hanno l’obbligo di rendere accessibili un ogni momento
agli interessati… le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti
amministrativi che li riguardano…
La trasparenza nella LPA
CAPO V
DIRITTO DI ACCESSO – diritto degli interessati di prendere visione e di
estrarre copia di documenti amministrativi
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO – per "documento amministrativo", ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi
ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro
disciplina sostanziale
L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di
pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività
amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne
l'imparzialità e la trasparenza.
Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli
indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
L’obbligo di pubblicazione
ART.26
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839,
e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le
modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le
istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una
pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione
di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della
Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima
pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte
le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Limiti di accesso ai documenti
amministrativi
 documenti coperti da segreto di stato o divieto di divulgazione
espressamente previsto dalla legge
 procedimenti recanti norme in materia di sequestri di persona a scopo di
estorsione e di protezione di coloro che collaborano con la giustizia
 procedimenti selettivi in relazione a documenti amministrativi contenenti
informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi
 documenti esclusi dal diritto di accesso in forza di regolamenti governativi
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Trasparenza nella Legge Brunetta
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Prevede il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
PROGRAMMA DI PROGRESSIVA GARANZIA DELLA QUALITÀ DEI DATI
Art.11
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare
annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee
guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
Programma triennale nella legge
Brunetta
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in
apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza,
valutazione e merito»:
a. il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di
attuazione;
b. il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;
c. l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e
l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
d. l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia
per i dirigenti sia per i dipendenti;
e. i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di
cui all'articolo 14;
f. i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità
al vigente modello europeo;
g. le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della
retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h. i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico
amministrativo;
i. gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti
privati.
CiVIT: definizione e ruolo
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
 Nasce dopo il fallimento e la seguente soppressione dell’”Alto
Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione
e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione”
CiVIT: i compiti
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
 garantire in modo indipendente dal governo l'ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e l'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
 indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio delle funzioni di valutazione,
garantendo la trasparenza dei sistemi adottati e la visibilità degli indici di
andamento gestionale delle amministrazioni pubbliche.
 garantire la trasparenza totale delle amministrazioni, cioè l’accessibilità dei dati
inerenti al loro funzionamento anche con la fornitura in rete di una accorta
selezione di quelli veramente utili a consentire alle istituzioni e ai cittadini di
operare un partecipato controllo sul modo di gestione della “cosa pubblica”.
RUOLO DELLA CiVIT: agire quale qualificato punto di riferimento
nazionale per gli organismi disciplinari delle amministrazioni
Inoltre adotta le linee guida per la predisposizione dei
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
La Delibera n. 105/2010
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Nel decreto della CIVIT si individuano gli obblighi di pubblicazione e si
suggerisce un modello organizzativo per i siti delle amministrazioni
occorre garantire che i documenti e i dati in essi contenuti abbiano
le qualità necessarie (affidabilità, provenienza, sicurezza, leggibilità,
comprensibilità, interoperabilità) fin dalla loro formazione.
RISULTATI ATTESI:
 adempimento degli obblighi di pubblicazione
 garanzia della qualità dei dati pubblicati
MA
Protezione dei dati personali
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
 In ogni caso, i dati personali attinenti allo svolgimento della
prestazione di chi sia addetto a una funzione pubblica devono
essere resi accessibili in attuazione della disciplina legislativa
della trasparenza, che a sua volta costituisce espressioni di
quei valori di buon andamento e imparzialità delle PA (COST.
art. 3, 97, 98)
 I dati devono essere oggetto di pubblicazione in quanto e solo
nella misura in cui attengono direttamente o indirettamente
allo svolgimento della prestazione di chi sia addetto a una
funzione pubblica – garanzia che i dati pubblicati e i modi di
pubblicazione siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle
finalità indicate dalla legge
Il rapporto della Commissione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Alcune proposte:
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Proposta di obbligo di pubblicità di (poi effettivamente inclusa nella legge):
 dati relativi ai titolari di incarichi politici a tutti i livelli:
 situazione patrimoniale complessiva al momento dell’assunzione della
carica
 titolarità delle imprese
 partecipazioni azionarie proprie, dei parenti fino al secondo grado
 tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica in questione.
 Dati reddituali e patrimoniali di almeno alcune categorie di dipendenti
pubblici, a partire da quelli con funzioni dirigenziali
Il fenomeno del Lobbying
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
utile perché consente al decisore pubblico di compiere scelte che riguardano
interessi rilevanti
MA
rischio di condotte illecite, più consistente dove manchi una regolazione del
settore (come in Italia)
disciplina dell’attività lobbistica consente:
 trasparenza delle scelte dei decisori pubblici
 adeguata rappresentazione degli interessi particolari involti
Due modalità di
regolamentazione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
REGOLAMENTAZIONE-PARTECIPAZIONE
alla garanzia della trasparenza del processo decisionale si aggiunge l’ulteriore
obiettivo di rendervi partecipi i portatori di interessi particolari. Il decisore ha
l’obbligo di spiegare le ragioni della scelta e di evitare ogni possibile situazione di
conflitto con i lobbisti
modello usa-ue: i lobbisti registrati nell’albo hanno diritto ad essere ascoltati dalle
commissioni nelle materie di loro interesse
REGOLAMENTAZIONE-TRASPARENZA
trasparenza del processo decisionale attraverso la previsione di un albo pubblico
cui i lobbisti sono tenuti a iscriversi – pubblicazione degli interessi rappresentati più
o meno direttamente dai decisori pubblici
modello canada-gb-israele – mira a rendere trasparente il luogo della decisione
Esempi di regolamentazione del
fenomeno
Unione Europea
ONU
Ocse
Programma global compact che promuove l’iniziativa Towards a responsible
lobbying: elabora linee guida volte a supportare i decisori pubblici rispetto all’attività
di lobbying svolta nei loro confronti
Formulazione di dieci principi per la trasperenza e l’integrità dell’attività di lobbying:
 Accesso giusto ed equo alla partecipazione allo sviluppo di politiche pubbliche
 compiuta definizione di lobbying e lobbyist
 adeguata accessibilità alle informazioni relative agli aspetti principali dell’attività di lobbying
 previsione di restrizioni rispetto all’attività dei pubblici ufficiali per il periodo successivo alla cessazione
dell’incarico (evitare il pantouflage)
 istituzione di un registro congiunto tra la commissione europea e il parlamento europeo: il
REGISTRO PER LA TRASPARENZA
 predisposizione di un sistema codificato di registrazione e di accreditamento verso il
parlamento
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Il peculiare assetto del lobbying in
Italia
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
In Italia il lobbismo e la rappresentanza degli interessi organizzati hanno assunto uno
sviluppo limitato a causa di alcuni fattori legati al sistema politico:
 la capacità dei partiti politici di fungere da aggregatori di interessi
 il neo-corporativismo e la concertazione che hanno favorito sindacati e gruppi di datori
di lavoro nella partecipazione alle politiche pubbliche
 la presenza di importanti corpi sociali intermedi come la Chiesa Cattolica
 l'assenza di una legge nazionale in materia di lobby
A riprova di ciò oltre 30 proposte e progetti di legge sono stati presentati al Parlamento
in materia di regolamentazione della rappresentanza degli interessi e di partecipazione
dei gruppi di pressione al processo decisionale pubblico, ma…
NESSUNO DI ESSI È MAI STATO APPROVATO.
Esempi virtuosi: Toscana e Molise
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Toscana (legge regionale 18 gennaio 2002) e Molise (legge regionale 22 ottobre 2004)hanno
introdotto norme minime volte a disciplinare il rapporto tra gruppi di pressione e Istituzioni.
In particolare nel caso della Toscana stata adottata con l’obiettivo di garantire
l’uguaglianza dell’accesso ai decisori politici da parte di tutti gli interessi organizzati. In
particolare, la legge regionale prevede l’iscrizione obbligatoria presso il “Registro dei gruppi di
interesse accreditati”.
I gruppi iscritti nel Registro possono rappresentare presso il Consiglio regionale interessi
pertinenti alle loro finalità, relativamente ad atti proposti o da proporre all’esame del
Consesso.
Gli atti formali dei gruppi accreditati debbono essere coerenti con il ruolo e le funzioni che lo
Statuto attribuisce al Consiglio regionale e ai suoi membri.
In particolare, vietato esercitare, nei confronti dei consiglieri regionali e delle rispettive
organizzazioni, forme di pressione di giudizio e di voto.
Spetta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, cui i consiglieri sono tenuti a
comunicare fatti che possono presentare violazione delle norme di comportamento, valutare
la sussistenza della violazione e comminare le sanzioni della stessa,
possono andare dal richiamo formale, alla sospensione temporanea, alla revoca dell’iscrizione
nel Registro.
Le proposte della Commissione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
 Una regolamentazione che, chiarito il quadro definitorio - “rappresentanti di interessi particolari”,
“portatore di interessi particolari”, “decisore pubblico”, “processi decisionali pubblici” e “attività di
rappresentanza di interessi” - istituisca il “Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari”,
prevedendo che lo stesso sia tenuto da un’Autorità in posizione di tendenziale terzietà, con l’obbligo
di iscrizione per chi intenda svolgere l’attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici.
 Per la compiuta realizzazione delle finalità sopra indicate la Commissione ritiene opportuno che la
nozione di “decisore pubblico” risulti la più estesa possibile, ricomprendendo tutti coloro che sono
chiamati ad assumere decisioni pubbliche, di tipo amministrativo e, ancor prima, legislativo e
normativo.
 L’attività di relazione istituzionale svolta con il lobbying dovrebbe uniformarsi ad un codice di
condotta, redatto dai soggetti pubblici interessati, che fissi le modalità di comportamento dei
rappresentanti di interessi.
 Sarebbe, altresì, opportuna l’introduzione di un regime di incompatibilità che argini il fenomeno del
pantouflage, con la previsione di restrizioni rispetto allo svolgimento dell’attività di lobbying da parte
dei pubblici ufficiali per il periodo immediatamente successivo alla cessazione dell’incarico, onde
evitare un uso improprio di informazioni riservate assunte nel corso dell’espletamento dell’incarico
pubblico.
Moltiplicare le barriere interne
all’amministrazione
Pubblica
amministrazione
Piani di
organizzazione
in funzione di
prevenzione
del rischio
Irrobustendo
l’integrità dei
funzionari
pubblici
Regolazione
dell’attività di
lobbying.
Imponendo
elevati livelli di
trasparenza
“totale”
Favorendo la
collaborazione
dei dipendenti
onesti
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
4. LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA
LEGGE
Gli assi portanti dell’intervento
normativo
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
LEGGE 6 NOVEMBRE n.190/2012
SISTEMA DELLA PREVENZIONE
RIORDINO DEL SISTEMA PENALE
I compiti principali dell’autorità
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
APPROVA DEL PIANO ANTICORRUZIONE
ESPRIME PARERI FACOLTATIVI
ESERCITA FUNZIONI ISPETTIVE E DI VIGILANZA
RIFERISCE AL PARLAMENTO SULL’ATTIVITA’ SVOLTA
CiVIT  AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
COLLABORA CON I PARITETICI ORGANI INTERNAZIONALI
ANALIZZA LE CAUSE E I FATTORI DELLA CORRUZIONE E PROPONE
MISURE DI CONTRASTO ALLE AMMINISTRAZIONI E AL DIPARTIME
Il dipartimento della funzione
pubblica
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
ELABORA IL PIANO ANTICORRUZIONE
DEFINISCE MODELLI STANDARD DELLE INFORMAZIONI
E DEI DATI OCCORRENTI PER IL CONSEGUIMENTO
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA LEGGE
COORDINA L’ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE
DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE
DEFINISCE I CRITERI PER LA ROTAZIONE DEI
DIRIGENTI NEI SETTORI PIU’ ESPOSTI AL FENOMENO
PROMUOVE E DEFINISCE NORME E METODOLOGIE
COMUNI PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
I piani triennali anti-corruzione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
IL PIANO ANTICORRUZIONE DEVE:
 Individuare i settori più esposti al fenomeno corruttivo
 Prevedere per tali attività meccanismi di formazione,
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il
rischio di corruzione
 Prevedere, con particolare riguardo alle attività più esposte,
obblighi di informazione nei confronti del responsabile
chiamato a vigilare sull’osservanza del piano
 Individuare specifici obblighi di trasparenza rispetto a quelli
previsti dalla legge
 Monitorare i rapporti tra amministrazione e soggetti privati
verificando situazioni di parentela o affinità
R
I
S
K
M
A
N
A
G
E
M
E
N
T
Il responsabile della prevenzione
della corruzione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
STATO
REGIONI
ENTI LOCALI
AUTORITA’ NAZIONALE + DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
DIRIGENTE DI PRIMA
FASCIA
DIRIGENTE DI PRIMA
FASCIA
SEGRETARIO + PREFETTO
ELABORAZIONE DEL PIANO NAZIONALE + LINEE GUIDA PER I PIANI SPECIFICI +
FUNZIONI ISPETTIVE E DI VIGILANZA + FUNZIONI CONSULTIVE
Elaborazione dei piani
specifici + vigilanza
sull’adozione del piano
e sulla sua efficacia
I compiti del responsabile della
prevenzione della corruzione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Definisce le procedure di formazione per i dipendenti che
lavorano negli uffici più esposti alla corruzione
Verifica l’efficacia del piano e la sua idoneità e formula
proposte integrative qualora ne ravvisi il bisogno
Verifica di intesa con il dirigente competente, la rotazione dei
dirigenti nelle aree più a rischio
Trasmette il piano della propria amministrazione al dipartimento
della funzione pubblica
Cura la pubblicazione per mezzo web di una relazione sull’attività svolta
contenente le principali misure adottate e i risultati
Propone il piano anti-corruzione dell’amministrazione competente
all’organo politico dell’amministrazione che lo approva
Il potenziamento della formazione
RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
SCUOLA SUPERIORE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
INDIVIDUA SULLA BASE DEL
PIANO LE AREE PIU A RISCHIO E
SELEZIONA I DIPENDENTI CHE
DEVONO POTENZIARE LA
PROPRIA PREPARAZIONE
SENZA NUOVI ONERI PREDISPONE
CORSI, ANCHE SPECIFICI E
SETTORIALI, DI FORMAZIONE DEI
DIPENDENTI DELLE PA STATALI SUI
TEMI DELL’ETICA E DELLA LEGALITA’
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
La mancata selezione del personale da parte del responsabile è fonte di
responsabilità dirigenziale
La formazione è prevista per tutte le amministrazioni
Il responsabile nelle
amministrazioni “corrotte”
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
COMMISSIONE DI UN REATO DI
CORRUZIONE IN UNA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
IL RESPONSABILE
 Se non ha predisposto il piano anti
corruzione e ha provveduto ai
compiti precedentemente
descritti
 Se non ha vigilato sull’adozione
del piano
INCORRE NELLE SEGUENTI
FORME DI RESPONSABILITA’
DIRIGENZIALE
DISCIPLINARE
La sanzione disciplinare a carico del responsabile non può essere inferiore
alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo
di un mese ad un massimo di sei mesi
Le novità per le prefetture
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
I nuovi obblighi di pubblicazione
per le pa
TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA
LIVELLO ESSENZIALE DELLE
PRESTAZIONI CONCERNENTI I DIRITTI
SOCIALI E CIVILI (Cost. Art. 117
E’ assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali delle
pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti
amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e
semplicità di consultazione
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
I siti web istituzionali
dovranno anche
contenere
 Bilanci e conti consuntivi
 Costi unitari di realizzazione delle opere
pubbliche e di produzione dei servizi
erogati ai cittadini
Secondo uno schema redatto dall’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori
La delega al riordino della
disciplina sulla trasparenza
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
1. DATI RELATIVI AI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI (Liv. StataleRegionaleEnti
locali)
a) Situazione patrimoniale complessiva ante incarico
b) Titolarità di imprese
c) Partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei congiunti fino al secondo
grado
d) Tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica in questione
I NUOVI CAMPI DELLA
TRASPARENZA
1. DATI RELATIVI AI TITOLARI DI INCARICHI
POLITICI
2. DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI DI
DIPENDENTI PUBBLICI
3. DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI
Continua..
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
2. DAI REDDITUALI E PATRIMONIALI DI ALMENO ALCUNE CATEGORIE DI
DIPENDENTI PUBBLICI (a partire da quelli con funzioni dirigenziali)
3. DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI:
a) Autorizzazione o concessioni
b) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi,
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta
c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati
d) Selezione per l’assunzione del personale e progressione di carriera
Continua..
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
 Ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di
pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche
 Previsione di forme di pubblicità sia in ordine all’uso delle risorse pubbliche
sia in ordine allo svolgimento, sia in ordine ai risultati delle azioni
amministrative
 Definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono
pubblicare e modalità di elaborazione dei relativi formati
 Individuazione anche mediante integrazione e coordinamento della
disciplina vigente della durata e dei termini di aggiornamento per
ciascuna pubblicazione obbligatoria
 Individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina,
delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto
adempimento degli obblighi di pubblicazione
Gli obblighi di pubblicità per le
stazioni appaltanti
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
NUOVI OBBLIGHI DI
PUBBLICITA’ IN MATERIA DI
APPALTI PUBBLICI
 Struttura proponente
 Oggetto del bando
 Elenco degli operatori invitati a presentare l’offerta
 Aggiudicatario
 Importo di aggiudicazione
 Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
 Importo delle somme liquidate
Entro il 31 gennaio tali informazioni vengono trasmesse all’Autorità per la
vigilanza di contratti pubblici che le rende pubbliche sul proprio sito web in
formato digitale
La delega in materia di incompatibilità e
conflitto di interessi
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della
prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di
incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice
nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di
diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle
amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a
soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano
funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina
vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di
incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in
conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
I principi e i criteri direttivi della
delega
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
 Prevedere in modo esplicito i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali
adottando il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I, libro II
del codice penale
 Prevedere in modo esplicito i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali
adottando il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo
di tempo antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche
di enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte della pa che
conferisce l’incarico
 Disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi
dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che per un congruo periodo di
tempo antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo
politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive
Le novità in materia di formazione delle
commissioni e assegnazioni di uffici
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice
penale:
 Non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni
per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi
 Non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici
preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi
e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a
soggetti pubblici e privati
 Non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché vantaggi
economici di qualunque genere.
Le novità in materia di
“post-employment restrictions”
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri.
I contratti stabiliti contrariamente a questa disposizione
sono nulli
La delega in materia di
incandidabilità
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Il governo è delegato ad adottare entro un anno, un testo unico in materia di
incandidabilità alla carica di membro del parlamento europeo, di deputato e di
senatore della repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali,
comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di
componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di
componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consiglieri di
amministrazione e di presidente delle aziende speciali nonché di componente degli
organi esecutivi delle comunità montane
GENERALE RIORDINO ORGANICO DELLA DISCIPLINA IN
MATERIA DI INCANDIDABILITA’
La delega rinvia a due tipi di delitti
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
 ASSOCIAZIONE A DELINQUERE
 ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO
 RIDUZIONE IN SCHIAVITU’
 CONTRAFFAZIONE
 TRATTA DI PERSONE
 SEQUESTRO DI PERSONA
 ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI
DROGA
 TERRORISMO
 PECULATO
 CORRUZIONE
 CONCUSSIONE
 MALVERSAZIONE
Più altri delitti per cui è prevista una pena superiore a 3 anni
Le sentenze devono essere passate in giudicato
Whistleblowing
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria, alla corte dei
conti o al proprio superiore gerarchico, condotte illecite:
 Non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro.
 L’identità del segnalante nell’ambito del procedimento disciplinare non
può essere rivelata salvo:
 Il consenso dell’interessato
 Qualora l’identità del denunciatore sia indispensabile per la difesa
dell’incolpato
La legge Introduce il principio del whistleblowing
nell’ordinamento italiano
Le novità sui codici di
comportamento
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
 Disciplina dei regalicompensialtre utilità
 Regole utili per assicurare la qualità dei servizi,
la prevenzione dei fenomeni di corruzione
 Il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza,
imparzialità e servizio esclusivo del bene
pubblico
Il Codice è approvato con decreto del presidente della repubblica, previa
deliberazione del consiglio dei ministri su proposta del ministro per la
pubblica amministrazione previa intesa in sede di conferenza unificata. E’
pubblicato nella gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente
IL CODICE DI CONDOTTA DIVENTA UNA FONTE AUTONOMA RISPETTO AL
CONTRATTO NAZIONALE
Continua..
Violazione del
codice
E’ fonte di responsabilità:
 Disciplinare
 Contabile
 amministrativa
Sull’applicazione dei codici vigilano i
dirigenti responsabili di ciascuna
struttura, le strutture di controllo
interno e gli uffici di disciplina
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Tutte le amministrazioni devono munirsi di un codice di
condotta che può integrare il codice di condotta
disposto dal governo
Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo
stato di applicazione dei codici e organizzano attività di
formazione del personale per la conoscenza e corretta
applicazione dei codici stessi
La delega in materia di illeciti
disciplinari
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Il governo è delegato ad adottare entro sei mesi […] un decreto legislativo
per la disciplina organica degli illeciti e relative sanzioni disciplinari, correlati al
superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi
Principi e
criteri
direttivi
 Omogeneità degli illeciti connessi al ritardo
superando le logiche specifiche dei diversi
settori dell’amministrazione
 Omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti
volti ad evitare i ritardi
 Omogeneità, certezza e cogenza nel sistema
delle sanzioni, sempre in relazione al mancato
rispetto dei termini
Le modifiche al codice penale
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
LE MODIFICHE VANNO
IN TRE DIREZIONI
INTRODUZIONE DI NUOVI
REATI
RIMODULAZIONE DI REATI
ESISTENTI
GENERALE AUMENTO DELLE
PENE
Rimodulazione dei reati esistenti
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
SDOPPIAMENTO DEL REATO DI
CONCUSSIONE
CONCUSSIONE PER COSTRIZIONE (da 4 a 6 anni):
il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualita o
dei suoi poteri,costringe taluno a dare o promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita
INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE
UTILITÀ
IL NUOVO REATO DI
CORRUZIONE
CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (da 1 a 5
anni):
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualita o dei
suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita
punito con la reclusione da sei a dodici anni»;
I nuovi reati
CORRUZIONE TRA PRIVATI (da 1 a 3 anni)
INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (da 3 a 8 anni)
TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (da 1 a 3 anni)
INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di
pubblico servizio che, abusando della qualità o dei suoi poteri, induce taluno a
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è
punito con la reclusione da 3 a 8 anni. N.B.  VECCHIA CONCUSSIONE
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un
o ad altri,
denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai
punito con la reclusione da uno a tre anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della
dazione o della promessa di denaro o altra utilità, o per altri, compiono od omettono atti, in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento
alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Riflessioni conclusive
SPUNTI DI DIBATTITO SULLA LEGGE
 SPACCHETTAMENTO DEL REATO DI CONCUSSIONE
 MANCATA REINTRODUZIONE DEL FALSO IN BILANCIO
(REATO-SPIA)
 RISCHIO DELLA NON PUNIBILITA’ DELLA FATTISPECIE
MENO GRAVE DELLA CONCUSSIONE A CAUSA DI
BREVISSIMI TERMINI DI PRESCRIZIONE
 PRINCIPIO DI INVARIANZA
 PROBLEMI DELLE DELEGHE E RELAZIONE CON
ART.76 COSTITUZIONE
 ASSENZA DI INCENTIVI PER IL WHISTLEBLOWING
 SCELTA TEMPISTICA INFELICE
 ART.1, COMMA 7 E COMMA 12
Moltiplicare le barriere interne
all’amministrazione
Pubblica
amministrazione
Piani di
organizzazione
in funzione di
prevenzione
del rischio
Irrobustendo
l’integrità dei
funzionari
pubblici
Regolazione
dell’attività di
lobbying.
Imponendo
elevati livelli di
trasparenza
“totale”
Favorendo la
collaborazione
dei dipendenti
onesti
ALTRE CRITICITA’ DEL SISTEMA

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La corruzione pubblica in Italia

  • 1. Corruzione in Italia: tra prevenzione e repressione A cura di: Leonardo Cerquiglini Francesco Mariucci Andrea Massaccesi
  • 2. Sviluppo dell’intervento 1 2 3 4 INTRODUZIONE DALLA REPRESSIONE ALLA PREVENZIONE LA CASA DI VETRO – TRASPARENZA E P.A. LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA LEGGE ANTI CORRUZIONE
  • 4. I reati contro la pubblica amministrazione Funzionario pubblico che accetta un pagamento o altre utilità che non gli sono dovute per compiere atti propri dell’ufficio in cui lavora CORRUZIONE INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE CONCUSSIONE Funzionario pubblico che pretende un pagamento non dovuto in cambio di un determinato servizio, abusando della propria posizione. È il più grave dei reati contro la pubblica amministrazione  Non adozione di un atto del proprio ufficio  Influenza su pubblici ufficiali per interessi parziali  Azione dell’amministrazione parziale
  • 5. La difficoltà nella rilevazione del fenomeno Quantificazione del fenomeno della corruzione ATTRAVERSO AFFIDABILITA’ TENDENZIALE DEGLI INDICATORI INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE DATI GIUDIZIARI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE ESPERIENZE DIRETTE 1 2 3
  • 6. La rilevazione attraverso i dati giudiziari INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE DATI GIUDIZIARI SONO CONDIZIONATI DA:  TASSO DI EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO  TASSO DI FIDUCIA NUTRITA NEL SISTEMA GIUDIZIARIO UN AUMENTO DELLE CONDANNE PUO’ ESSERE LETTO COME:  UN AUMENTO DELLA CORRUZIONE  a patto di avere un sistema giudiziario efficiente  UN AUMENTO DELL’EFFICIENZA DEL SISTEMA DI CONTROLLO E REPRESSIONE UNA DIMINUZIONE DELLE CONDANNE, VICEVERSA, PUO’ ESSERE LETTA COME: DIFFICOLTA’ NELLA LETTURA DEI DATI  PERDITA DI FIDUCIA DA PARTE DEI CITTADINI NEL SISTEMA  DIMINUZIONE DEL FENOMENO  a patto di avere un sistema giudiziario efficiente
  • 7. La rilevazione attraverso il tasso di percezione della corruzione INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE IL CRITERIO DELLA PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE DIMENSIONE LATENTE DEL FENOMENO INDICI DI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE  TRANSPARENCY INTERNATIONAL  ITALIA AL 69° POSTO  SU SCALA 1-10 (10 = Assenza di corruzione)  Italia 3,9 VS Media Ocse 6,9 BANCA MONDIALE  REGISTRA UN AUMENTO DEL FENOMENO NEGLI ULTIMI ANNI
  • 8. La rilevazione attraverso l’esperienza diretta degli intervistati INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE GLOBAL CORRUPTION BAROMETER di TRANSPARENCY INTERNATIONAL DATI RELATIVI AL 2009 – 2010: 13% DEI CITTADINI  10% sistema sanitario  3,8% polizia  6,4% rilascio di licenze e permessi  8,7% utilities  6,9% fisco  13,9% procedure doganali  28,8% sistema giudiziario Ha pagato direttamente o indirettamente una tangente per l’erogazione di un servizio MOTIVAZIONI PRINCIPALI  EVITARE PROBLEMI CON L’AUTORITA’  ACCELERARE LE PROCEDURE  OTTENERE UN SERVIZIO CUI IL CITTADINO AVEVA DIRITTO
  • 9. Un anomalia che fa riflettere RAPPORTO INVERSALMENTE PROPORZIONALE CORRUZIONE PRATICATA = NUMERO OSCURO CARATTERE SFUGGENTE DEL FENOMENO CORRUTTIVO INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
  • 10. Cosa rende difficile l’emersione del fenomeno? INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
  • 11. I costi della corruzione COSTI ECONOMICI DIRETTI COSTI INDIRETTI  Ritardi nelle pratiche amministrative  Cattivo funzionamento degli appalti pubblici  Inadeguatezza e inutilità delle opere pubbliche  Aumento dei costi delle opere pubbliche e dei servizi  Perdita di fiducia nell’amministrazione e nel paese da parte di cittadini e investitori esterni e interni I COSTI DEL FENOMENO SONO STIMATI IN 60mld INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
  • 12. Impatto sulla crescita del paese INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE CORRUZIONE AUMENTO DEI COSTI PER L’AZIENDA SI STIMA UN AUMENTO DEI COSTI DEL 25% VENGONO COLPITE SOPRATTUTTO LE PICCOLE IMPRESE LE AZIENDE PREFERISCONO INVESTIRE IN CORRUZIONE PIUTTOSTO CHE IN INNOVAZIONE E RICERCA
  • 13. Le matrici della corruzione INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE OCCORRE UN APPROCCIO CHE CONTEMPLI ENTRAMBE LE VISIONI Corruzione = Monopolio + Discrezionalità – Trasparenza – Accountability MATRICE ECONOMICA MATRICE SOCIO-CULTURALE La corruzione è tanto meno diffusa quanto maggiore è la forza delle convinzioni personali e delle cerchie sociali di riconoscimento favorevoli al sistema di valori che sostiene il rispetto della legge
  • 14. 2. DALLA REPRESSIONE ALLA PREVENZIONE
  • 15. Il ritardo dell’Italia Come è stato combattuto il fenomeno della corruzione fino ad oggi ? L’attenzione si è concentrata essenzialmente sul versante della repressione del fenomeno. Il diritto penale è adatto agli interventi puntuali, relativi a singoli fatti e non a combattere macro-fenomeni di criminalità diffusa. Il processo penale è costruito per accertare singole responsabilità. E’ necessario superare la logica secondo cui la risposta istituzionale contro la corruzione può essere delegata all’azione, sicuramente fondamentale ma da sé non sufficiente, dell’autorità giudiziaria. INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
  • 16. Nell’ambito delle iniziative del Governo in carica ha assunto particolare rilevanza lo sviluppo di una politica integrata di contrasto alla corruzione che preveda l’introduzione nell’ordinamento di strumenti di prevenzione volti ad incidere in modo razionale, organico e determinato sulle occasioni e sui fattori che favoriscono la diffusione della corruzione e gli episodi di maladministration che sfuggono alla normativa penale. Nuovo metodo di contrastare il fenomeno INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
  • 17. Un nuovo metodo per contrastare il fenomeno INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE Repressivo Preventivo Puntuale Politica integrata
  • 18. Moltiplicare le barriere interne all’amministrazione INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE Pubblica amministrazione Piani di organizzazione in funzione di prevenzione del rischio Irrobustendo l’integrità dei funzionari pubblici Regolazione dell’attività di lobbying. Imponendo elevati livelli di trasparenza “totale” Favorendo la collaborazione dei dipendenti onesti
  • 19. I Piani di organizzazione in funzione del rischio corruzione La prevenzione richiede un adeguato assetto gestionale ispirato a modelli di risk management che si collocano in un ampio contesto di promozione dell’integrità nella pubblica amministrazione. Un approccio di tipo preventivo che si fonda sul risk management permette l’identificazione delle debolezze strutturali che facilitano la corruzione e consente al personale di essere parte attiva nella identificazione dei fattori di rischio e dei rimedi per contrastare l’affermazione del fenomeno. Ad oggi solo poche amministrazioni hanno adottato sistemi, generalmente in via sperimentale, di risk management, ma non esiste ancora un modello di prevenzione della corruzione, obbligatorio e diffuso in tutte le amministrazioni. INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
  • 20. A livello internazionale si individua nell’integrity risk management un importante strumento per l’identificazione dei rischi relativi al fenomeno corruttivo finalizzato allo sviluppo di efficaci piani che contengano la portata del fenomeno. L’Australian Queensland Crime and Misconduct Commission ha sviluppato alcuni principi guida in ordine al risk management relativo al fenomeno corruttivo:  Individuare i fattori chiave che influenzano il rischio corruzione;  analizzare le minacce attuali, provenienti da fonti interne ed esterne, quanto alle potenziali ed emergenti;  Individuare i diversi profili di vulnerabilità di un soggetto pubblico;  monitorare l’esposizione al rischio di un soggetto pubblico e adottare effettive misure di controllo del rischio corruzione, al fine di tenere in considerazione il mutamento delle circostanze e del contesto operativo. OGNI ANNO NEL SISTEMA AUSTRALIANO I MINISTERI SONO TENUTI PER LEGGE AD ADOTTARE UN “FRAUD CONTROL AND CORRAPTION PREVENTION PLAN” INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE Il risk managment nel contesto internazionale Il contesto internazionale
  • 21. Le proposte della Commissione Autorità nazionale Obbligo a tutte le amministrazioni di adottare i piani di organizzazione. Stabilire i contenuti minimi dei piani preventivi di organizzazione. Chi provvede all’elaborazione della mappatura dei rischi. Chi provvede ad assicurare l’efficace attuazione dei modelli organizzativi. Prevedere percorsi di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Disciplinare le responsabilità in cui si può incorrere in caso di mancata elaborazione INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
  • 22. L’integrità, nozione normativa emersa nell’ordinamento italiano solo negli ultimi tempi, può essere definita come la qualità dell’agire in accordo con valori e regole morali fondamentali. L’integrità costituisce un principio che sottende tanto le politiche di prevenzione della corruzione quanto le misure di etica pubblica, quali, ad esempio:  codici di condotta;  discipline della incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità;  limiti al conflitto di interesse. INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE Le regole di integrità
  • 23. Codici di condotta e Responsabilità diciplinare I Codici di condotta sono gli strumenti più noti dell’integrity management e sono volti a tracciare il contesto entro cui i funzionari pubblici sono tenuti a svolgere i loro doveri, arrivando a definire in modo chiaro i comportamenti inaccettabili. Essi si basano sull’idea che sia possibile e opportuno offrire ai dipendenti pubblici alcune regole di comportamento che vadano al di là del rispetto della legge e dell’astensione dei reati, collocandosi in quelle zone grigie che separano i comportamenti sicuramente leciti da quelli sanzionati. GIURAMENTO DEL LAVORATORE “Giuro di essere fedele alla Repubblica, alle Istituzioni della Città di …….., di osservare lealmente la Costituzione, lo statuto e i regolamenti comunali, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’amministrazione per il pubblico bene”. INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
  • 24. Tra i codici di condotta più accurati vi è quello adottato dalla Nuova Zelanda. Nel Codice vigente si trovano affermate le caratteristiche generali del public service ovvero giusto, imparziale, responsabile e affidabile. LINEE GUIDA: AZIONI IMMEDIATE IN PRESENZA DI VIOLAZIONE DEL CODICE. LE CONSEGUENZE E LE SANZIONI DEVONO ESSERE ACCESSIBILI. GLI STANDARD INTRODOTTI DEVONO ESSERE INTEGRATI ATTRAVERSO PROCEDIMENTI PER INDICARE I CONFLITTI DI INTERESSE.. INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE L’esperienza internazionale
  • 25. Nell’esperienza britannica i codici di condotta sono particolarmente attenti al conflitto di interessi dei dipendenti pubblici, preoccupandosi di ciò che il dipendente può fare non solo mentre è in servizio ma anche nel periodo successivo al fine di evitare che prospettive future possano pregiudicare la sua imparzialità per il tempo in cui presta servizio. Per questa ragione gli ordinamenti anglosassoni sono segnati dalla previsione di post employment restrictions, che precludono, per un certo periodo di tempo, all’ex dipendente pubblico di svolgere attività o di operare nel settore che lo ha visto coinvolto per ragioni d’ufficio. INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE L’esperienza internazionale
  • 26. INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE L’esperienza italiana In Italia un Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni è presente si dal 1994 ed è attualmente previsto dal testo unico del pubblico impiego (d.lgs. n.165 del 2001), che, all’art. 54, stabilisce che la sua violazione può avere rilievo sul piano della responsabilità disciplinare, secondo le previsioni dei contratti collettivi. Mentre l’art. 55 prevede che “ la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dei contratti collettivi”. Il relativo fondamento è rintracciabile nell’art 54 comma 2 della Costituzione, In forza del quale “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.
  • 27. Sulla scia delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2009 è opportuno:  regolamentare più attentamente, con fonte di rango legislativo, il sistema della responsabilità disciplinare, unificando in modo organico le responsabilità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa e le responsabilità legate all’esercizio della funzione;  rafforzare lo strumento disciplinare nella prospettiva del contrasto dei fenomeni di corruzione e dei conflitti di interesse, anche attraverso l’integrazione delle ipotesi di licenziamento disciplinare di cui all’articolo 55 quater, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001, in particolare relativamente ai responsabili dei reati contro la pubblica amministrazione;  definire i caratteri di indipendenza degli organismi chiamati ad irrogare le sanzioni disciplinari;  Prevedere adeguati meccanismi di trasparenza, anche attraverso la pubblicazione nei siti internet delle amministrazioni , di indici relativi alla funzionalità delle procedure disciplinari. INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE La Commissione propone
  • 28. Incompatibilità, incandidabilità ed ineleggibilità INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE La Commissione propone:  Un’organica revisione del sistema delle incompatibilità dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni: • Definire una disciplina organica dei casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.  va ripensato il sistema delle regole relative all’accesso alla carica dei titolari di organi politici, con la parziale riscrittura delle incandidabilità e delle ineleggibilità.
  • 29. Tutela e premialità del whistleblower Rilevazione di fatti che possono integrare la fattispecie astratta del reato di corruzione, fatta di propria iniziativa ed in forma non anonima da un soggetto appartenente ad una determinata organizzazione, privata o pubblica, alle competenti autorità. Whistleblower INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
  • 30. In presenza di ragionevoli motivi e della buona fede qualsiasi sanzione applicata al whistleblower (licenziamento, degradazione, ostacoli alla progressione di carriera), sulla base unicamente dei fatti riportati, deve ritenersi ingiustificata. NAZIONI UNITE E’ STATO STIMATO CHE NEI PAESI OCSE, TRA 2000 E IL 2009, LA TUTELA LEGALE PER I WHISTLEBLOWERS E’ CRESCITA DAL 44% AL 66%. INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE Tutela e premialità del whistleblower Convenzione 2003 prevede la facoltà per gli Stati di adottare misure interne di tutela dei whistleblower.
  • 31. Principi guida formulati:  una legislazione chiara e un quadro istituzionale efficace sono funzionali alla protezione da azioni discriminatorie o disciplinari dei dipendenti che rilevano determinati atti sospetti di irregolarità o di corruzione alle autorità competenti;  la legislazione deve garantire che la protezione accordata sia robusta e completa;  la normativa deve definire chiaramente le procedure per facilitare la segnalazione di atti sospetti di corruzione, incoraggiando l’uso di protettivi canali di denuncia facilmente accessibili;  l’attuazione della legislazione di protezione del whistelblower va supportata da azioni di sensibilizzazione, comunicazione, formazione e valutazione periodica dell’efficacia del quadro di protezione. INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE Tutela e premialità del whistleblower Il G-20 Anti-Corruption Working Group ha raccomandato ai leader dei Paesi coinvolti di considerare gli elaborati Guiding Principles for Whistleblower Protection Legislation come riferimento necessario per adottare e riesaminare le regole di protezione dei whistleblowers.
  • 32. Tutela e premialità del whistleblower nell’ordinamento italiano. L’Italia non ha normative specifiche volte a proteggere gli informatori Tutela del dipendente che segnala illeciti. Sistema premiale. INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
  • 33. La mancanza di tutela di tutela, in Italia, per i whistleblowers è stata evidenziata da diversi attori internazionali: OCSE: “that Italy considering introducing stronger measeur to protect employees who report souspicius facts involving bribery in order to encourage them to report such facts whitout fear of retribution” GRECO: “ an adeguate system of protection for those who, in good faith, report suspicions of corruption within public administration be instituted” Trasparency International: ha evidenziato la necessità per l’Italia di fornire una protezione al wistleblower Global Integrity: ha attribuito un punteggio molto basso per il sistema italiano di tutela degli informatori INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE Tutela e premialità del whistleblower nell’ordinamento italiano.
  • 34. La Commissione ritiene necessario Sistema premiale Chiara definizione dell’ambito delle informative protette e delle persone tutelate Organismo specifico che abbia responsabilità e il potere di ricevere ed esaminare le denuncie di ritorsione e/o di indagini improprie diffondere una cultura della legalità e dell’etica Tutela del dipendente pubblico INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
  • 35. 2. LA CASA DI VETRO – TRASPARENZA E P.A.
  • 36. Perché la casa di vetro?  Trasparenza di un’amministrazione: se i cittadini non hanno possibilità di sapere e conoscere, allora non riescono ad esercitare una pressione ai fini di un comportamento corretto della pubblica amministrazione. Garanzia di right to know del cittadino “…dove un superiore pubblico interesse non imponga un segreto momentaneo, la casa dell'amministrazione dovrebbe essere di vetro…” Filippo Turati INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
  • 37. Definizione di trasparenza Segue i principi di:  buon andamento (efficienza, efficacia, economicità - trasparenza come strumento di pressione dei cittadini sui funzionari pubblici)  imparzialità (intesa come integrità del pubblico funzionario) la trasparenza si traduce nella possibilità per tutti i cittadini di avere accesso diretto all’intero patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni 2 finalità sottese:  funzionalità delle amministrazioni  imparzialità INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
  • 38. Trasparenza e performance Principio di trasparenza: • Accessibilità totale di ogni aspetto dell’organizzazione, ai fini di un controllo diffuso e democratico. • Strumento primario e principale di trasparenza è la pubblicità È GARANTITO IN COSTITUZIONE INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE ART.97 ART.98 ART.117
  • 39. Il richiamo della performance in Costituzione Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Art. 117 … m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; … INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
  • 40. La trasparenza nella nuova legge anticorruzione INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE Art.1 comma 15 “la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni (vedi Cost. art. 117), è assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali delle p.a., delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità… sono pubblicati anche i relativi bilanci… nonché i costi delle opere pubbliche e di erogazione dei servizi… Art.1 comma 30 Le amministrazioni …(riferimento al capo V della legge sul procedimento amministrativo)… hanno l’obbligo di rendere accessibili un ogni momento agli interessati… le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano…
  • 41. La trasparenza nella LPA CAPO V DIRITTO DI ACCESSO – diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi DOCUMENTO AMMINISTRATIVO – per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
  • 42. L’obbligo di pubblicazione ART.26 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse. 2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso. INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
  • 43. Limiti di accesso ai documenti amministrativi  documenti coperti da segreto di stato o divieto di divulgazione espressamente previsto dalla legge  procedimenti recanti norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e di protezione di coloro che collaborano con la giustizia  procedimenti selettivi in relazione a documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi  documenti esclusi dal diritto di accesso in forza di regolamenti governativi INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
  • 44. Trasparenza nella Legge Brunetta INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE Prevede il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità PROGRAMMA DI PROGRESSIVA GARANZIA DELLA QUALITÀ DEI DATI Art.11 2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
  • 45. Programma triennale nella legge Brunetta INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»: a. il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; b. il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10; c. l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti; d. l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti; e. i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14; f. i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; g. le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; h. i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; i. gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
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  • 50. CiVIT: definizione e ruolo INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE  Nasce dopo il fallimento e la seguente soppressione dell’”Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione”
  • 51. CiVIT: i compiti INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE  garantire in modo indipendente dal governo l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.  indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio delle funzioni di valutazione, garantendo la trasparenza dei sistemi adottati e la visibilità degli indici di andamento gestionale delle amministrazioni pubbliche.  garantire la trasparenza totale delle amministrazioni, cioè l’accessibilità dei dati inerenti al loro funzionamento anche con la fornitura in rete di una accorta selezione di quelli veramente utili a consentire alle istituzioni e ai cittadini di operare un partecipato controllo sul modo di gestione della “cosa pubblica”. RUOLO DELLA CiVIT: agire quale qualificato punto di riferimento nazionale per gli organismi disciplinari delle amministrazioni Inoltre adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
  • 52. La Delibera n. 105/2010 INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE Nel decreto della CIVIT si individuano gli obblighi di pubblicazione e si suggerisce un modello organizzativo per i siti delle amministrazioni occorre garantire che i documenti e i dati in essi contenuti abbiano le qualità necessarie (affidabilità, provenienza, sicurezza, leggibilità, comprensibilità, interoperabilità) fin dalla loro formazione. RISULTATI ATTESI:  adempimento degli obblighi di pubblicazione  garanzia della qualità dei dati pubblicati MA
  • 53. Protezione dei dati personali INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE  In ogni caso, i dati personali attinenti allo svolgimento della prestazione di chi sia addetto a una funzione pubblica devono essere resi accessibili in attuazione della disciplina legislativa della trasparenza, che a sua volta costituisce espressioni di quei valori di buon andamento e imparzialità delle PA (COST. art. 3, 97, 98)  I dati devono essere oggetto di pubblicazione in quanto e solo nella misura in cui attengono direttamente o indirettamente allo svolgimento della prestazione di chi sia addetto a una funzione pubblica – garanzia che i dati pubblicati e i modi di pubblicazione siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge
  • 54. Il rapporto della Commissione INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
  • 55. Alcune proposte: INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE Proposta di obbligo di pubblicità di (poi effettivamente inclusa nella legge):  dati relativi ai titolari di incarichi politici a tutti i livelli:  situazione patrimoniale complessiva al momento dell’assunzione della carica  titolarità delle imprese  partecipazioni azionarie proprie, dei parenti fino al secondo grado  tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica in questione.  Dati reddituali e patrimoniali di almeno alcune categorie di dipendenti pubblici, a partire da quelli con funzioni dirigenziali
  • 56. Il fenomeno del Lobbying INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE utile perché consente al decisore pubblico di compiere scelte che riguardano interessi rilevanti MA rischio di condotte illecite, più consistente dove manchi una regolazione del settore (come in Italia) disciplina dell’attività lobbistica consente:  trasparenza delle scelte dei decisori pubblici  adeguata rappresentazione degli interessi particolari involti
  • 57. Due modalità di regolamentazione INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE REGOLAMENTAZIONE-PARTECIPAZIONE alla garanzia della trasparenza del processo decisionale si aggiunge l’ulteriore obiettivo di rendervi partecipi i portatori di interessi particolari. Il decisore ha l’obbligo di spiegare le ragioni della scelta e di evitare ogni possibile situazione di conflitto con i lobbisti modello usa-ue: i lobbisti registrati nell’albo hanno diritto ad essere ascoltati dalle commissioni nelle materie di loro interesse REGOLAMENTAZIONE-TRASPARENZA trasparenza del processo decisionale attraverso la previsione di un albo pubblico cui i lobbisti sono tenuti a iscriversi – pubblicazione degli interessi rappresentati più o meno direttamente dai decisori pubblici modello canada-gb-israele – mira a rendere trasparente il luogo della decisione
  • 58. Esempi di regolamentazione del fenomeno Unione Europea ONU Ocse Programma global compact che promuove l’iniziativa Towards a responsible lobbying: elabora linee guida volte a supportare i decisori pubblici rispetto all’attività di lobbying svolta nei loro confronti Formulazione di dieci principi per la trasperenza e l’integrità dell’attività di lobbying:  Accesso giusto ed equo alla partecipazione allo sviluppo di politiche pubbliche  compiuta definizione di lobbying e lobbyist  adeguata accessibilità alle informazioni relative agli aspetti principali dell’attività di lobbying  previsione di restrizioni rispetto all’attività dei pubblici ufficiali per il periodo successivo alla cessazione dell’incarico (evitare il pantouflage)  istituzione di un registro congiunto tra la commissione europea e il parlamento europeo: il REGISTRO PER LA TRASPARENZA  predisposizione di un sistema codificato di registrazione e di accreditamento verso il parlamento INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
  • 59. Il peculiare assetto del lobbying in Italia INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE In Italia il lobbismo e la rappresentanza degli interessi organizzati hanno assunto uno sviluppo limitato a causa di alcuni fattori legati al sistema politico:  la capacità dei partiti politici di fungere da aggregatori di interessi  il neo-corporativismo e la concertazione che hanno favorito sindacati e gruppi di datori di lavoro nella partecipazione alle politiche pubbliche  la presenza di importanti corpi sociali intermedi come la Chiesa Cattolica  l'assenza di una legge nazionale in materia di lobby A riprova di ciò oltre 30 proposte e progetti di legge sono stati presentati al Parlamento in materia di regolamentazione della rappresentanza degli interessi e di partecipazione dei gruppi di pressione al processo decisionale pubblico, ma… NESSUNO DI ESSI È MAI STATO APPROVATO.
  • 60. Esempi virtuosi: Toscana e Molise INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE Toscana (legge regionale 18 gennaio 2002) e Molise (legge regionale 22 ottobre 2004)hanno introdotto norme minime volte a disciplinare il rapporto tra gruppi di pressione e Istituzioni. In particolare nel caso della Toscana stata adottata con l’obiettivo di garantire l’uguaglianza dell’accesso ai decisori politici da parte di tutti gli interessi organizzati. In particolare, la legge regionale prevede l’iscrizione obbligatoria presso il “Registro dei gruppi di interesse accreditati”. I gruppi iscritti nel Registro possono rappresentare presso il Consiglio regionale interessi pertinenti alle loro finalità, relativamente ad atti proposti o da proporre all’esame del Consesso. Gli atti formali dei gruppi accreditati debbono essere coerenti con il ruolo e le funzioni che lo Statuto attribuisce al Consiglio regionale e ai suoi membri. In particolare, vietato esercitare, nei confronti dei consiglieri regionali e delle rispettive organizzazioni, forme di pressione di giudizio e di voto. Spetta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, cui i consiglieri sono tenuti a comunicare fatti che possono presentare violazione delle norme di comportamento, valutare la sussistenza della violazione e comminare le sanzioni della stessa, possono andare dal richiamo formale, alla sospensione temporanea, alla revoca dell’iscrizione nel Registro.
  • 61. Le proposte della Commissione INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE  Una regolamentazione che, chiarito il quadro definitorio - “rappresentanti di interessi particolari”, “portatore di interessi particolari”, “decisore pubblico”, “processi decisionali pubblici” e “attività di rappresentanza di interessi” - istituisca il “Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari”, prevedendo che lo stesso sia tenuto da un’Autorità in posizione di tendenziale terzietà, con l’obbligo di iscrizione per chi intenda svolgere l’attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici.  Per la compiuta realizzazione delle finalità sopra indicate la Commissione ritiene opportuno che la nozione di “decisore pubblico” risulti la più estesa possibile, ricomprendendo tutti coloro che sono chiamati ad assumere decisioni pubbliche, di tipo amministrativo e, ancor prima, legislativo e normativo.  L’attività di relazione istituzionale svolta con il lobbying dovrebbe uniformarsi ad un codice di condotta, redatto dai soggetti pubblici interessati, che fissi le modalità di comportamento dei rappresentanti di interessi.  Sarebbe, altresì, opportuna l’introduzione di un regime di incompatibilità che argini il fenomeno del pantouflage, con la previsione di restrizioni rispetto allo svolgimento dell’attività di lobbying da parte dei pubblici ufficiali per il periodo immediatamente successivo alla cessazione dell’incarico, onde evitare un uso improprio di informazioni riservate assunte nel corso dell’espletamento dell’incarico pubblico.
  • 62. Moltiplicare le barriere interne all’amministrazione Pubblica amministrazione Piani di organizzazione in funzione di prevenzione del rischio Irrobustendo l’integrità dei funzionari pubblici Regolazione dell’attività di lobbying. Imponendo elevati livelli di trasparenza “totale” Favorendo la collaborazione dei dipendenti onesti INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
  • 63. 4. LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE
  • 64. Gli assi portanti dell’intervento normativo INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE LEGGE 6 NOVEMBRE n.190/2012 SISTEMA DELLA PREVENZIONE RIORDINO DEL SISTEMA PENALE
  • 65. I compiti principali dell’autorità INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE APPROVA DEL PIANO ANTICORRUZIONE ESPRIME PARERI FACOLTATIVI ESERCITA FUNZIONI ISPETTIVE E DI VIGILANZA RIFERISCE AL PARLAMENTO SULL’ATTIVITA’ SVOLTA CiVIT  AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE COLLABORA CON I PARITETICI ORGANI INTERNAZIONALI ANALIZZA LE CAUSE E I FATTORI DELLA CORRUZIONE E PROPONE MISURE DI CONTRASTO ALLE AMMINISTRAZIONI E AL DIPARTIME
  • 66. Il dipartimento della funzione pubblica INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE ELABORA IL PIANO ANTICORRUZIONE DEFINISCE MODELLI STANDARD DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI OCCORRENTI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA LEGGE COORDINA L’ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE DEFINISCE I CRITERI PER LA ROTAZIONE DEI DIRIGENTI NEI SETTORI PIU’ ESPOSTI AL FENOMENO PROMUOVE E DEFINISCE NORME E METODOLOGIE COMUNI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
  • 67. I piani triennali anti-corruzione INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE IL PIANO ANTICORRUZIONE DEVE:  Individuare i settori più esposti al fenomeno corruttivo  Prevedere per tali attività meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione  Prevedere, con particolare riguardo alle attività più esposte, obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sull’osservanza del piano  Individuare specifici obblighi di trasparenza rispetto a quelli previsti dalla legge  Monitorare i rapporti tra amministrazione e soggetti privati verificando situazioni di parentela o affinità R I S K M A N A G E M E N T
  • 68. Il responsabile della prevenzione della corruzione INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE STATO REGIONI ENTI LOCALI AUTORITA’ NAZIONALE + DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA DIRIGENTE DI PRIMA FASCIA DIRIGENTE DI PRIMA FASCIA SEGRETARIO + PREFETTO ELABORAZIONE DEL PIANO NAZIONALE + LINEE GUIDA PER I PIANI SPECIFICI + FUNZIONI ISPETTIVE E DI VIGILANZA + FUNZIONI CONSULTIVE Elaborazione dei piani specifici + vigilanza sull’adozione del piano e sulla sua efficacia
  • 69. I compiti del responsabile della prevenzione della corruzione INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE Definisce le procedure di formazione per i dipendenti che lavorano negli uffici più esposti alla corruzione Verifica l’efficacia del piano e la sua idoneità e formula proposte integrative qualora ne ravvisi il bisogno Verifica di intesa con il dirigente competente, la rotazione dei dirigenti nelle aree più a rischio Trasmette il piano della propria amministrazione al dipartimento della funzione pubblica Cura la pubblicazione per mezzo web di una relazione sull’attività svolta contenente le principali misure adottate e i risultati Propone il piano anti-corruzione dell’amministrazione competente all’organo politico dell’amministrazione che lo approva
  • 70. Il potenziamento della formazione RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INDIVIDUA SULLA BASE DEL PIANO LE AREE PIU A RISCHIO E SELEZIONA I DIPENDENTI CHE DEVONO POTENZIARE LA PROPRIA PREPARAZIONE SENZA NUOVI ONERI PREDISPONE CORSI, ANCHE SPECIFICI E SETTORIALI, DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE PA STATALI SUI TEMI DELL’ETICA E DELLA LEGALITA’ INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE La mancata selezione del personale da parte del responsabile è fonte di responsabilità dirigenziale La formazione è prevista per tutte le amministrazioni
  • 71. Il responsabile nelle amministrazioni “corrotte” INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE COMMISSIONE DI UN REATO DI CORRUZIONE IN UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IL RESPONSABILE  Se non ha predisposto il piano anti corruzione e ha provveduto ai compiti precedentemente descritti  Se non ha vigilato sull’adozione del piano INCORRE NELLE SEGUENTI FORME DI RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE DISCIPLINARE La sanzione disciplinare a carico del responsabile non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi
  • 72. Le novità per le prefetture INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE
  • 73. I nuovi obblighi di pubblicazione per le pa TRASPARENZA AMMINISTRATIVA LIVELLO ESSENZIALE DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI I DIRITTI SOCIALI E CIVILI (Cost. Art. 117 E’ assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE I siti web istituzionali dovranno anche contenere  Bilanci e conti consuntivi  Costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini Secondo uno schema redatto dall’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori
  • 74. La delega al riordino della disciplina sulla trasparenza INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE 1. DATI RELATIVI AI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI (Liv. StataleRegionaleEnti locali) a) Situazione patrimoniale complessiva ante incarico b) Titolarità di imprese c) Partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei congiunti fino al secondo grado d) Tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica in questione I NUOVI CAMPI DELLA TRASPARENZA 1. DATI RELATIVI AI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI 2. DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI DI DIPENDENTI PUBBLICI 3. DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI
  • 75. Continua.. INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE 2. DAI REDDITUALI E PATRIMONIALI DI ALMENO ALCUNE CATEGORIE DI DIPENDENTI PUBBLICI (a partire da quelli con funzioni dirigenziali) 3. DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI: a) Autorizzazione o concessioni b) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati d) Selezione per l’assunzione del personale e progressione di carriera
  • 76. Continua.. INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE  Ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche  Previsione di forme di pubblicità sia in ordine all’uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento, sia in ordine ai risultati delle azioni amministrative  Definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e modalità di elaborazione dei relativi formati  Individuazione anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria  Individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione
  • 77. Gli obblighi di pubblicità per le stazioni appaltanti INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE NUOVI OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI  Struttura proponente  Oggetto del bando  Elenco degli operatori invitati a presentare l’offerta  Aggiudicatario  Importo di aggiudicazione  Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura  Importo delle somme liquidate Entro il 31 gennaio tali informazioni vengono trasmesse all’Autorità per la vigilanza di contratti pubblici che le rende pubbliche sul proprio sito web in formato digitale
  • 78. La delega in materia di incompatibilità e conflitto di interessi INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
  • 79. I principi e i criteri direttivi della delega INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE  Prevedere in modo esplicito i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali adottando il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I, libro II del codice penale  Prevedere in modo esplicito i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali adottando il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche di enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte della pa che conferisce l’incarico  Disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che per un congruo periodo di tempo antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive
  • 80. Le novità in materia di formazione delle commissioni e assegnazioni di uffici INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale:  Non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi  Non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati  Non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché vantaggi economici di qualunque genere.
  • 81. Le novità in materia di “post-employment restrictions” INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti stabiliti contrariamente a questa disposizione sono nulli
  • 82. La delega in materia di incandidabilità INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE Il governo è delegato ad adottare entro un anno, un testo unico in materia di incandidabilità alla carica di membro del parlamento europeo, di deputato e di senatore della repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consiglieri di amministrazione e di presidente delle aziende speciali nonché di componente degli organi esecutivi delle comunità montane GENERALE RIORDINO ORGANICO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI INCANDIDABILITA’
  • 83. La delega rinvia a due tipi di delitti INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE  ASSOCIAZIONE A DELINQUERE  ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO  RIDUZIONE IN SCHIAVITU’  CONTRAFFAZIONE  TRATTA DI PERSONE  SEQUESTRO DI PERSONA  ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI DROGA  TERRORISMO  PECULATO  CORRUZIONE  CONCUSSIONE  MALVERSAZIONE Più altri delitti per cui è prevista una pena superiore a 3 anni Le sentenze devono essere passate in giudicato
  • 84. Whistleblowing INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE Il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria, alla corte dei conti o al proprio superiore gerarchico, condotte illecite:  Non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro.  L’identità del segnalante nell’ambito del procedimento disciplinare non può essere rivelata salvo:  Il consenso dell’interessato  Qualora l’identità del denunciatore sia indispensabile per la difesa dell’incolpato La legge Introduce il principio del whistleblowing nell’ordinamento italiano
  • 85. Le novità sui codici di comportamento INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE  Disciplina dei regalicompensialtre utilità  Regole utili per assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione  Il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, imparzialità e servizio esclusivo del bene pubblico Il Codice è approvato con decreto del presidente della repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri su proposta del ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in sede di conferenza unificata. E’ pubblicato nella gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente IL CODICE DI CONDOTTA DIVENTA UNA FONTE AUTONOMA RISPETTO AL CONTRATTO NAZIONALE
  • 86. Continua.. Violazione del codice E’ fonte di responsabilità:  Disciplinare  Contabile  amministrativa Sull’applicazione dei codici vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE Tutte le amministrazioni devono munirsi di un codice di condotta che può integrare il codice di condotta disposto dal governo Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e corretta applicazione dei codici stessi
  • 87. La delega in materia di illeciti disciplinari INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE Il governo è delegato ad adottare entro sei mesi […] un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi Principi e criteri direttivi  Omogeneità degli illeciti connessi al ritardo superando le logiche specifiche dei diversi settori dell’amministrazione  Omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti volti ad evitare i ritardi  Omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini
  • 88. Le modifiche al codice penale INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE LE MODIFICHE VANNO IN TRE DIREZIONI INTRODUZIONE DI NUOVI REATI RIMODULAZIONE DI REATI ESISTENTI GENERALE AUMENTO DELLE PENE
  • 89. Rimodulazione dei reati esistenti INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE SDOPPIAMENTO DEL REATO DI CONCUSSIONE CONCUSSIONE PER COSTRIZIONE (da 4 a 6 anni): il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualita o dei suoi poteri,costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ IL NUOVO REATO DI CORRUZIONE CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (da 1 a 5 anni): Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualita o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita punito con la reclusione da sei a dodici anni»;
  • 90. I nuovi reati CORRUZIONE TRA PRIVATI (da 1 a 3 anni) INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (da 3 a 8 anni) TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (da 1 a 3 anni) INTRODUZIONE PREVENZIONE TRASPARENZA LEGGE Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni. N.B.  VECCHIA CONCUSSIONE Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai punito con la reclusione da uno a tre anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
  • 92. SPUNTI DI DIBATTITO SULLA LEGGE  SPACCHETTAMENTO DEL REATO DI CONCUSSIONE  MANCATA REINTRODUZIONE DEL FALSO IN BILANCIO (REATO-SPIA)  RISCHIO DELLA NON PUNIBILITA’ DELLA FATTISPECIE MENO GRAVE DELLA CONCUSSIONE A CAUSA DI BREVISSIMI TERMINI DI PRESCRIZIONE  PRINCIPIO DI INVARIANZA  PROBLEMI DELLE DELEGHE E RELAZIONE CON ART.76 COSTITUZIONE  ASSENZA DI INCENTIVI PER IL WHISTLEBLOWING  SCELTA TEMPISTICA INFELICE  ART.1, COMMA 7 E COMMA 12
  • 93. Moltiplicare le barriere interne all’amministrazione Pubblica amministrazione Piani di organizzazione in funzione di prevenzione del rischio Irrobustendo l’integrità dei funzionari pubblici Regolazione dell’attività di lobbying. Imponendo elevati livelli di trasparenza “totale” Favorendo la collaborazione dei dipendenti onesti