Transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter L.F.
Linee guida per l'attestatore dei piani della legge fallimentare
1. LINEE
GUIDA
PER
L’ATTESTAZIONE
DEI
PIANI
PREVISTI
DALLA
LEGGE
FALLIMENTARE
PRINIPI
DI
RIFERIMENTO
ED
INDICAZIONI
DELLA
GIURISPRUDENZA.
DOTT.
GIOVANNI
RUBIN
Venezia,
17
o,obre
2011
do,.
Giovanni
Rubin
1
2. Dopo
oltre
sessant’anni
di
“immobilismo”
il
legislatore
con
il
D.Lgs.
9
gennaio
2006,
n.
5
ha
riformato
il
R.D.
16
marzo
1942,
n.
267,
riconsiderando
in
maniera
organica
la
disciplina
del
diri,o
concorsuale.
OBIETTIVI:
-‐ favorire
le
le
procedure
di
composizione
negoziale
della
crisi
d’impresa;
-‐ salvaguardare
il
valore
dei
complessi
aziendali;
-‐ “privaQzzare”
le
procedure
concorsuali;
-‐ valorizzare
il
ruolo
e
l’aRvità
dei
“professionisQ”;
-‐ prevenire
e
risolvere
la
crisi
d’impresa;
do,.
Giovanni
Rubin
2
3. Tali
principi
sono
staQ
a,uaQ
a,raverso
due
nuovi
isQtuQ:
-‐ Accordo
di
ristru6urazione
dei
debi<
(art.
182-‐bis
L.F.);
-‐ Piano
di
risanamento
a6estato
(art.
67,
comma
3,
le6.
d,
L.F.);
e
la
rivisitazione
della
procedura
del
-‐ Concordato
preven<vo
(ar6.
160
ss.
L.F.).
do,.
Giovanni
Rubin
3
4. IL
PIANO
DI
RISANAMENTO
ATTESTATO
Non
sono
soggeR
all’azione
revocatoria:
[…]
d) gli
aR,
i
pagamen<
e
le
garanzie
concesse
sui
beni
del
debitore
purché
pos<
in
essere
in
esecuzione
di
un
piano
che
appaia
idoneo
a
consen<re
il
risanamento
dell’esposizione
debitoria
dell’impresa
e
ad
assicurare
il
riequilibrio
della
situazione
finanziaria
e
la
cui
ragionevolezza
sia
aAestata
da
un
professionista
iscri6o
nel
registro
dei
revisori
contabili
e
che
abbia
i
requisi<
previs<
dall’art.
28,
le6ere
a)
e
b)
ai
sensi
dell’art.
2501-‐bis,
quarto
comma,
del
codice
civile.
do,.
Giovanni
Rubin
4
5. IL
CONCORDATO
PREVENTIVO
L’imprenditore
che
si
trova
in
stato
di
crisi
può
proporre
ai
creditori
un
concordato
preven<vo
sulla
base
di
un
piano
[…].
La
domanda
di
ammissione
alla
procedura
di
concordato
preven<vo
è
proposta
con
ricorso
[…].
Il
debitore
deve
presentare
con
il
ricorso:
a) una
aggiornata
relazione
sulla
situazione
patrimoniale,
economica
e
finanziaria
dell’impresa;
b) uno
stato
anali<co
ed
es<ma<vo
delle
aRvità
e
l’elenco
nomina<vo
dei
creditori,
con
l’indicazione
dei
rispeRvi
credi<
e
delle
cause
di
prelazione;
c) l’elenco
dei
<tolari
dei
diriR
reali
o
personali
su
beni
di
proprietà
o
in
possesso
del
debitore;
do,.
Giovanni
Rubin
5
6. IL
CONCORDATO
PREVENTIVO
d) Il
valore
dei
beni
e
i
creditori
par<colari
degli
eventuali
soci
illimitatamente
responsabili.
Il
piano
e
la
documentazione
di
cui
ai
commi
preceden<
devono
essere
accompagna<
dalla
relazione
di
un
professionista
in
possesso
dei
requisi<
di
cui
all’art.
67,
terzo
comma,
le6era
d),
che
aAesI
la
veridicità
dei
daI
aziendali
e
la
faKbilità
del
piano
medesimo
do,.
Giovanni
Rubin
6
7. GLI
ACCORDI
DI
RISTRUTTURAZIONE
DEI
DEBITI
L’imprenditore
in
stato
di
crisi
può
domandare,
depositando
la
documentazione
di
cui
all’art.
161,
l’omologazione
di
un
accordo
di
ristru6urazione
dei
debi<
s<pulato
con
i
creditori
rappresentan<
almeno
il
sessanta
per
cento
dei
credi<,
unitamente
ad
una
relazione
redaAa
da
un
professionista
in
possesso
dei
requisi<
di
cui
all’art.
67,
terzo
comma,
le6era
d)
sull’aAuabilità
dell’accordo
stesso,
con
par<colare
riferimento
alla
sua
idoneità
ad
assicurare
il
regolare
pagamento
dei
creditori
estranei.
do,.
Giovanni
Rubin
7
8. I
PRECEDENTI
NORMATIVI
DI
RIFERIMENTO
Il
D.Lgs.
8
luglio
1999,
n.
270
(amministrazione
straordinaria
delle
grandi
imprese
in
crisi)
prevede
all’art.
27
che
il
commissario
straordinaria
rediga
un
programma
di
cessione
dei
complessi
aziendali
o
di
ristru,urazione
e
ne
disciplina
puntualmente
il
contenuto.
Art.
54
Il
commissario
straordinario
entro
i
sessanta
giorni
successivi
al
decreto
di
apertura
della
procedura,
presenta
al
Ministero
dell’industria
un
programma
reda6o
secondo
uno
degli
indirizzi
alterna<vi
indica<
nell’art.
27,
comma
2
[…]
Art.
55
Il
programma
è
reda6o
so6o
la
vigilanza
del
Ministero
dell’Industria
ed
in
conformità
agli
indirizzi
di
poli<ca
industriale
dal
medesimo
ado6a<,
in
modo
da
salvaguardare
l’unità
opera<va
dei
complessi
aziendali,
tenuto
conto
degli
interessi
dei
creditori
[…]
do,.
Giovanni
Rubin
8
9. I
PRECEDENTI
NORMATIVI
DI
RIFERIMENTO
Art.
56
Il
programma
deve
indicare:
a)
le
aRvità
imprenditoriali
des<nate
alla
prosecuzione
e
quelle
da
dime6ere;
b)
il
piano
per
la
eventuale
liquidazione
dei
beni
non
funzionali
all’esercizio
d’impresa;
c)
le
previsioni
economiche
e
finanziarie
connesse
alla
prosecuzione
dell’esercizio
d’impresa;
d)
i
modi
di
copertura
del
fabbisogno
finanziario
con
specificazione
dei
finanziamen<
o
delle
altre
agevolazioni
pubbliche
di
cui
è
prevista
l’u<lizzazione.
Se
è
ado6ato
l’indirizzo
della
cessione
dei
complessi
aziendali,
il
programma
deve
altresì
indicare
la
modalità
della
cessione,
segnalando
le
offerte
pervenute
o
acquisite,
nonché
le
previsioni
in
ordine
alla
soddisfazione
dei
creditori.
Se
è
ado6ato
l’indirizzo
della
ristru6urazione
dell’impresa,
il
programma
deve
indicare,
in
aggiunta
a
quanto
stabilito
al
comma
1,
le
eventuali
previsioni
di
ricapitalizzazione
dell’impresa
e
di
mutamento
degli
asseR
imprenditoriali,
nonché
i
tempi
e
le
modalità
di
soddisfazione
dei
creditori,
anche
sulla
base
di
piani
di
modifica
convenzionale
delle
scadenze
dei
debi<
o
di
definizione
mediante
concordato.
do,.
Giovanni
Rubin
9
10. I
PRECEDENTI
NORMATIVI
DI
RIFERIMENTO
La
legge
fallimentare,
diversamente
dal
D.Lgs.
270/1999,
non
è
così
puntuale
nel
disciplinare
il
contenuto
del
piano
e
prevede
una
sostanziale
libertà
di
contenu1,
bilanciata
da
un
controllo
da
parte
di
un
professionista
qualificato.
Nonostante
la
libertà
di
forme,
come
previsto
dal
D.Lgs.
270/1999,
il
piano
assumerà,
comunque,
una
delle
seguenQ
forme:
-‐ ristru,urazione
e
prosecuzione
dell’aRvità;
-‐ liquidazione
dei
beni
aziendali
e
interruzione
dell’aRvità;
-‐ cessione
d’azienda
o
di
rami
d’azienda
(trasferimento
a
terzi
dell’aRvità);
-‐ combinazione
delle
formule
precedentemente
indicate.
do,.
Giovanni
Rubin
10
11. L’ATTESTAZIONE
NELLA
LEGGE
Il
legislatore
della
riforma
si
è
limitato
a
disciplinare
l’ogge,o
ed
i
requisiQ
delle
a,estazioni,
ma
non
il
contenuto.
In
do,rina
è
stato
sostenuto
che
tale
impostazione
deve
essere
interpretata
nell’oRca
di
favorire
la
massima
libertà
dei
modelli
di
risanamento.
In
mancanza
di
norme
specifiche
è,
quindi,
necessario
che
prassi
qualificate
integrino
le
lacune
legislaQve,
sicché
l’aRvità
dell’a,estatore
è,
ad
oggi,
qualificabile
come
principled
based.
do,.
Giovanni
Rubin
11
12. LA
FINALITA’
DEL
PRESENTE
INTERVENTO
TRIBUNALE
DI
MODENA
20/10/2006
n.
2422/2006
[…]
Il
debito
erariale
mai
è
stato
esposto
dalla
ricorrente
e
dal
professionista
incaricato
di
svolgere
il
piano
di
faRbilità.
Ad
avviso
del
collegio
la
circostanza
integra
la
faRspecie
della
dolosa
omissione
di
denuncia
di
credi<
di
cui
all’art.
173,
comma
1,
L.F.
ovvero
–
ed
almeno
–
la
faRspecie
della
incompletezza
e
della
irregolarità
della
documentazione
di
cui
all’art.
163,
comma
1,
L.F.
La
evidente
irregolarità
della
procedura
obbliga
–
quindi
–
a
negare
l’omologazione.
La
qualità
di
“fidefaciente”
dell’incaricato
della
relazione
al
piano
di
faKbilità
–
ex
art.
161,
penulImo
comma,
L.F.
novellato
–
impone
la
trasmissione
del
presente
provvedimento
al
Pubblico
Ministero
per
la
valutazione
di
eventuali
profili
di
rilevanza
penale.
do,.
Giovanni
Rubin
12
13. REQUISITI
SOGGETTIVI
DELL’ATTESTATORE
art.
161,
comma
3,
L.F.
art.
182-‐bis,
comma
1,
L.F.
art.
67,
comma
3,
le,.
d)
L.F.
art.
28,
comma
1,
le,.
a)
e
le,.
b)
L.F.
art.
2501-‐bis,
comma
4,
c.c.
art.
2501-‐sexies
c.c.
art.
2409-‐bis
c.c.
do,.
Giovanni
Rubin
13
14. REQUISITI
SOGGETTIVI
DELL’ATTESTATORE
AvvocaQ,
soggeR
iscriR
alla
sez.
A
dell’Albo
dei
Do,ori
CommercialisQ
e
degli
EsperQ
Contabili
(che
ha
unificato
Do,ori
CommercialisQ
e
Ragionieri
CommercialisQ),
Studi
professionali
associaQ
e
società
tra
professionisQ
(purché
sia
designata
la
persona
fisica
responsabile
della
procedura.
ISCRITTI
Al
Registro
dei
Revisori
contabili
isQtuito
presso
il
Ministero
della
GiusQzia
dal
D.Lgs.
28
gennaio
1992,
n.
88
La
norma
della
legge
fallimentare
prevede
cause
di
incompaIbilità
do,.
Giovanni
Rubin
14
15. LA
NOMINA
DELL’ATTESTATORE
Nell’ambito
degli
accordi
di
ristruEurazione
e
del
concordato
preven1vo
la
scelta
dell’a,estatore
ricade
senza
alcun
dubbio
sull’imprenditore
in
crisi;
In
relazione
al
piano
aEestato
di
risanamento
il
rinvio
all’art.
2501-‐bis
c.c.,
norma
in
materia
di
leveraged
buy
out,
ed
all’art.
2501-‐sexies
c.c.
(in
materia
di
fusione)
ha
fa,o
ritenere
in
do,rina
che
la
nomina
dovesse
avvenire:
-‐ da
parte
del
debitore
in
crisi
nel
caso
di
impresa
individuale,
società
di
persone
e
società
a
responsabilità
limitata;
-‐ da
parte
del
Tribunale
del
luogo
in
cui
ha
sede
la
società
per
azioni
o
la
società
in
accomandita
per
azioni.
do,.
Giovanni
Rubin
15
16. LA
NOMINA
DELL’ATTESTATORE
Tu,avia,
desQnatari
della
relazione
sono
i
creditori
e
non
i
soci
(ininfluenza
del
Qpo
societario):
Trib.
Brescia,
3
agosto
2007:
Nel
caso
di
società
per
azioni
o
di
società
in
accomandita
per
azioni
la
nomina
dell’esperto
che
a6es<
la
ragionevolezza
de
piano
di
risanamento
previsto
dall’art.
67
l.
fall.,
3°
comma,
le6.
d),
spe6a
esclusivamente
allo
stesso
imprenditore.
Trib.
Milano,
16
luglio
2008:
Anche
per
le
società
per
azioni
compete
all’imprenditore,
e
non
al
Tribunale,
la
scelta
del
professionista
che
a6esta
la
ragionevolezza
del
piano
di
risanamento
ai
sensi
dell’art.
67,
le6.
d),
l.
fall.
do,.
Giovanni
Rubin
16
17. LA
NOMINA
DELL’ATTESTATORE
Tribunale
di
Treviso,
20
aprile
2009:
La
nomina
del
perito
chiamato
ad
a6estare,
ai
sensi
dell’art.
67,
comma
3,
le6.
d),
della
legge
fallimentare
la
ragionevolezza
del
piano
di
risanamento
dell’esposizione
debitoria
compete
all’imprenditore,
ma
essa
può
essere
delegata
al
Presidente
del
tribunale
in
veste
vicaria,
quando
l’imprenditore
ritenga
u<le
connotarla
di
una
maggiore
<<terzietà>>
ai
fini
di
un
più
posi<vo
apprezzamento
da
parte
dei
creditori,
nella
prospeRva
della
credibilità
realizza<va
del
piano
stesso.
PROTOCOLLO
(par.
B.13):
La
possibile
designazione
sia
dal
debitore
sia,
in
cer<
casi,
dal
tribunale
valorizza
i
requisi<
di
indipendenza
del
professionista,
per
il
quale
valgono
le
stesse
considerazioni
proposte
per
l’esperto
del
concordato
preven<vo.
do,.
Giovanni
Rubin
17
18. INDIPENDENZA
E
TERZIETA’
DELL’ATTESTATORE
Nella
sua
prima
versione
l’art.
67,
comma
3,
le,.
d,
L.F.
richiamava
altresì
l’art.
28,
comma
1,
le,.
c,
L.F.,
escludendo
così
dalla
nomina
di
a,estatore:
-‐ il
coniuge,
i
parenQ
e
gli
affini
entro
il
quarto
grado
del
debitore;
-‐ i
creditori
dell’imprenditore
in
crisi;
-‐ chi
ha
concorso
al
dissesto
dell’impresa
durante
i
due
anni
anteriori;
-‐ chiunque
si
trovi
in
confli,o
di
interessi.
Tale
previsione,
poi
abrogata
con
il
D.Lgs.
169/2007
(c.d.
“decreto
correRvo”)
escludeva,
quindi,
dai
soggeR
abilitaQ
a
rilasciare
a,estazioni
il
consulente
dell’impresa
in
crisi
(creditore),
l’ex
amministratore
dell’impresa
in
crisi
(confli,o
di
interessi)
e
lo
sQmatore
ex
art.
160,
comma
2,
L.F.
(confli,o
di
interessi).
do,.
Giovanni
Rubin
18
19. INDIPENDENZA
E
TERZIETA’
DELL’ATTESTATORE
Cass.,
4
febbraio
1009,
n.
2706
In
tema
di
a6estazione
della
veridicità
dei
da<
aziendali
e
della
faRbilità
del
piano
proposto
con
la
domanda
di
ammissione
al
concordato
preven<vo,
la
rela<va
relazione
può
essere
reda6a
anche
da
un
professionista
che
abbia
già
prestato
la
sua
aRvità
professionale
in
favore
del
debitore.
[…]
Quale
che
sia
il
ruolo
che
la
legge
ha
inteso
a6ribuire
al
professionista
nei
cui
confron<
non
può
non
riconoscersi
una
posizione
di
terzietà
pur
se
connotata
da
un
rapporto
di
fiducia
con
l’imprenditore.
Cass.,
29
o,obre
2009,
n.
229227
La
relazione
a6estante
la
veridicità
dei
da<
aziendali
e
la
faRbilità
del
piano
proposto
con
la
domanda
di
ammissione
alla
procedura
può
essere
reda6a
anche
da
un
professionista
che
abbia
già
prestato
la
sua
aRvità
professionale
in
favore
del
debitore
(e
che,
affermandosene
creditore,
abbia
proposto
istanza
di
ammissione
al
passivo
del
conseguente
fallimento).
do,.
Giovanni
Rubin
19
20. INDIPENDENZA
E
TERZIETA’
DELL’ATTESTATORE
Trib.
Milano,
8/10/2007:
La
relazione
a6estatrice
della
veridicità
dei
da<
e
della
faRbilità
del
piano
è
assolutamente
inidonea
a
svolgere
la
funzione
assegnatale
dal
legislatore
[…],
provenendo
da
un
professionista
che
non
dichiara
di
avere
i
requisi<
di
cui
all’art.
28
L.F.
Art.
10
D.Lgs.
39/2010:
-‐ principio
di
indipendenza;
-‐ divieto
di
autoriesame;
-‐ indipendenza
finanziaria;
-‐ indipendenza
intelle,uale;
-‐ indipendenza
negli
a,eggiamenQ
e
nell’aspe,o.
do,.
Giovanni
Rubin
20
21. INDIPENDENZA
E
TERZIETA’
DELL’ATTESTATORE
PROTOCOLLO
(par.
B.1):
Un’importante
vocazione
alla
terzietà
del
professionista
chiamato
ad
a6estare
appare,
in
prima
le6ura,
come
condizione
richiesta
per
il
successo
e
l’autorevolezza
del
piano:
l’aRvità
redazionale
della
asseverazione
deve
dunque
essere
ogge6o
di
un
incarico
che
non
coinvolga
alcun
profilo
di
confli6o
di
interessi
con
la
massa
dei
creditori,
in
funzione
della
cui
informazione
il
professionista
è
chiamato
ad
operare.
Per
evitare
responsabilità
e
una
sorta
di
sfiducia
da
parte
della
massa
dei
creditori,
nonostante
non
vi
sia
alcuna
codificazione
norma1va
sul
punto,
si
ri1ene
che
il
professionista
debba
indicare
nella
relazione
la
propria
indipendenza
(l’essere
revisore
la
presuppone)
e
documentare
i
tests
effeEua1
per
saggiare
il
proprio
tasso
di
indipendenza.
do,.
Giovanni
Rubin
21
22. I
PRINCIPI
NAZIONALI
Anche
a
livello
di
prassi
ufficiale
mancano
dei
veri
e
propri
principi
di
comportamento.
Tu,avia,
si
possono
riscontrare
degli
autorevoli
contribuQ:
1. Protocollo
piani
di
risanamento
e
ristru,urazione;
relazioni
del
professionista:
profili
organizzaQvi
e
principi
di
comportamento
nell’ambito
delle
procedure
di
concordato
prevenQvo,
accordi
di
ristru,urazione
dei
debiQ,
piano
di
risanamento
a,estato
(CNDC
–
COMMISSIONE
PROCEDURE
CONCORSUALI);
2. Osservazioni
sul
contenuto
delle
relazioni
del
professionista
nella
composizione
negoziale
della
crisi
d’impresa
(CNDCEC
–
COMMISSIONE
DI
STUDIO
CRISI
E
RISANAMENTO
DI
IMPRESA);
3. Linee
guida
per
il
finanziamento
alle
imprese
in
crisi
(UNIVERSITA’
DI
FIRENZE,
CNDCEC,
ASSONIME);
4. Documento
di
ricerca
n.
114
(ASSIREVI).
do,.
Giovanni
Rubin
22
23. I
PRINCIPI
NAZIONALI
OSSERVAZIONI
(par.
1):
“Nessuna
disposizione
della
novella
e
tanto
meno
del
successivo
decreto
correRvo
specifica
anche
in
modo
sinte<co
quali
siano
le
condizioni
ovvero
i
contenu<
minimali
che
devono
cara6erizzare
le
relazioni
di
accompagnamento
agli
strumen<
di
composizione
della
crisi
d’impresa,
né
del
pari
sono
no<
i
principi
che
devono
guidare
il
professionista
nella
predisposizione
delle
sudde6e
a6estazioni”.
PROTOCOLLO
(introduzione):
“I
due
protocolli
elabora<
dal
gruppo
di
lavoro
[…]
cos<tuiscono
possibili
principi
di
comportamento,
per
se
ancora
non
codificabili
all’interno
di
un
contesto
norma<vo
e
giudiziario
stabile”.
do,.
Giovanni
Rubin
23
24. I
PRINCIPI
NAZIONALI
LINEE
GUIDA
(par.
4):
“L’a6estatore
perverrà
ad
un
simile
giudizio
[di
ragionevolezza
del
piano]
dopo
aver
espletato
tu6e
le
aRvità
ritenute
nella
prassi
necessarie
per
la
verifica
dei
da<
previsionali,
applicando
per
quanto
possibile
qualifica<
standard
professionali”.
LINEE
GUIDA
(nota
a
pie’
di
pagina
n.
20):
“Di
par<colare
rilevanza
appaiono
le
indicazioni
contenute
nell’Interna<onal
Standard
on
Assurance
Engagements
–
ISAE
3400,
The
ExaminaQon
of
prospecQve
financial
informaQon,
richiamato
anche
da
ASSIREVI,
Documento
di
ricerca
n.
114,
Richieste
dello
sponsor
relaQve
al
paragrafo
2.d)
dell’art.
2.3.4
del
Regolamento
dei
mercaQ
organizzaQ
e
gesQQ
da
Borsa
Italiana
s.p.a.”.
do,.
Giovanni
Rubin
24
25. I
PRINCIPI
ITERNAZIONALI
A
livello
internazionale
l’IFAC
(InternaQonal
FederaQon
of
Accountants)
ha
cosQtuito
una
commissione
deputata
(IAASB
–
InternaQonal
AudiQng
and
Assurnance
Standards
Board)
all’elaborazione
degli
“standards”
internazionali:
-‐ ISA
(InternaQonal
Standards
on
AudiQng):
principi
di
revisione;
-‐ IAPS
(InternaQonal
AudiQng
PracQce
Statements):
applicazioni
degli
ISA;
-‐ ISRE
(InternaQonal
Standards
on
Review
Engagements):
revisioni
limitate;
-‐ ISAE
(InternaQonale
Standards
on
Assurance
Engagements):
principi
di
a,estazione;
-‐ ISRS
(InternaQonal
Standards
on
Related
Services):
principi
per
incarichi
speciali
(per
lo
più
di
consulenza);
-‐ ISQC
InternaQonal
Standards
on
Quality
Control):
principi
per
i
controlli
di
qualità.
do,.
Giovanni
Rubin
25
26. I
PRINCIPI
INTERNAZIONALI
A
livello
internazionale
l’IFAC
(InternaQonal
FederaQon
of
Accountants)
ha
cosQtuito
una
commissione
deputata
(IAASB
–
InternaQonal
AudiQng
and
Assurnance
Standards
Board)
all’elaborazione
degli
“standards”
internazionali:
-‐ ISA
(InternaQonal
Standards
on
AudiQng):
principi
di
revisione;
-‐ IAPS
(InternaQonal
AudiQng
PracQce
Statements):
applicazioni
degli
ISA;
-‐ ISRE
(InternaQonal
Standards
on
Review
Engagements):
revisioni
limitate;
-‐ ISAE
(InternaQonale
Standards
on
Assurance
Engagements):
principi
di
a,estazione);
-‐ ISRS
(InternaQonal
Standards
on
Related
Services):
principi
per
incarichi
speciali
(per
lo
più
di
consulenza);
-‐ ISQC
InternaQonal
Standards
on
Quality
Control):
principi
per
i
controlli
di
qualità.
do,.
Giovanni
Rubin
26
27. I
PRINCIPI
INTERNAZIONALI
In
Italia
sono
staQ
recepiQ
a,raverso
il
D.Lgs.
39/2010
solamente
i
principi
di
revisione
internazionali
(ISA)
nella
loro
versione
“clarified”,
tu,avia
la
prassi
ed
autorevole
do,rina
ne
raccomandano
l’applicazione
sul
presupposto
che,
in
assenza
di
specifiche
previsioni
nazionali,
sia
necessario
applicare
le
norme
di
comportamento
internazionali.
Si
segnala,
peraltro,
che
tale
principio
si
applica
anche
ad
altre
faRspecie:
-‐ Leveraged
buy
out;
-‐ Due
diligence
dello
sponsor
nella
quotazione
in
borsa.
do,.
Giovanni
Rubin
27
28. L’OGGETTO
DELLE
ATTESTAZIONI
Piano
aEestato
Concordato
Accordo
di
preven1vo
ristruEurazione
ragionevolezza
veridicità
e
a,uabilità
e
faRbilità
idoneità
CNDCEC:
i
termini
uQlizzaQ
dal
legislatore
da
un
punto
di
vista
stre,amente
tecnico
ed
aziendalisQco
sono
equivalenQ,
per
tanto,
è
possibile
e
opportuno
individuare
delle
norme
di
comportamento
comuni
ai
tre
isQtuQ
della
legge
fallimentare.
do,.
Giovanni
Rubin
28
29. L’OGGETTO
DELLE
ATTESTAZIONI
OSSERVAZIONI
(par.
2):
Il
significato
del
conce6o
di
ragionevolezza
–
richiamando
la
razionalità
delle
scelte
che
sono
insite
nel
piano
e
la
sua
verosimile
realizzabilità
da
un
punto
di
vista
probabilis<co
–
è
alquanto
analogo
a
quello
di
faRbilità,
di
cui
all’a6estazione
del
professionista
in
tema
di
concordato
preven<vo
ex
art.
161
l.
fall.:
in
entrambe
le
circostanze
si
tra6a
comunque
sempre
di
progeR
che,
in
base
a
determinate
condizioni,
è
possibile
fare
o
è
agevole
fare.
OSSERVAZIONI
(par.
3):
Vi
è
da
chiedersi
se
il
conce6o
di
“aAuabilità”
di
cui
all’art.
182-‐bis
l.
fall.
sia
equivalente
a
quello
di
“faRbilità”
previsto
dalla
disciplina
in
tema
di
concordato
preven<vo.
Pur
essendo
termini
diversi
in
realtà
pare
ragionevole
concludere
che
il
loro
significato
sia
alquanto
analogo:
si
tra6a
pur
sempre
di
progeR
che
in
base
a
determinate
condizioni
è
possibile
fare
o
agevole
fare.
do,.
Giovanni
Rubin
29
30. OGGETTO
DELLE
ATTESTAZIONI
OSSERVAZIONI
(par.
4):
Nel
linguaggio
comune
in
conce6o
espresso
dal
termine
a6estare
ricomprende
quello
di
rendere
tes<monianza,
affermare,
cer<ficare,
ed
in
tal
senso
deve
nondimeno
intendersi
l’u<lizzo
che
ne
fa
il
legislatore.
[…]
-‐ A,estare
la
veridicità:
formulazione
di
una
dichiarazione
che
si
traduca
di
fa6o
in
un’assunzione
di
responsabilità
in
ordine
ad
una
certa
aRvità
di
controllo
svolta
sugli
stessi
da<
aziendali;
-‐ A,estare
la
faRbilità:
verificare
e,
quindi,
cer<ficare
che
il
pronos<co
possa
essere
realizzato
in
un’oRca
di
verosimile
faRbilità
e
quindi
in
un’oRca
di
verosimile
riuscita.
do,.
Giovanni
Rubin
30
31. ATTESTAZIONE
DI
VERIDICITA’:
CRITICITA’
L’aEestazione
di
veridicità
=
aEestazione
di
un’aXvità
di
controllo
Le
criQcità:
-‐ applicabilità
ai
piani
di
risanamento
e
agli
accordi
di
ristru,urazione;
-‐ estensione
dei
controlli;
-‐ individuazione
dei
controlli;
-‐ il
fa,ore
tempo
e
la
possibilità
di
avvalersi
del
lavoro
di
terze
parQ;
do,.
Giovanni
Rubin
31
32. ATTESTAZIONE
DI
VERIDICITA’
AGLI
ARTT.
67
e
182-‐BIS
L.F.
ISAE
3400
(par.
14):
The
auditor
should
consider
the
extent
to
which
reliance
on
the
en<ty’s
historical
financial
informa<on
is
jus<fied.
[…]
The
auditor
will
need
to
establish,
for
example,
whether
relevant
historical
informa<on
was
audited
or
reviewd
and
whether
accepted
accoun<ng
principles
were
used
in
its
prepara<on.
PROTOCOLLO
(par.
B.12):
[Con
riferimento
ai
piani
a,estaQ]
appare
posi<vo
che
nella
relazione
l’esperto
assuma
una
specifica
posizione
sui
riscontri
contabili
effe6ua<,
intesi
quale
premessa
logica
ed
organizza<va
di
una
verifica
realis<ca
sulla
idoneità
delle
operazioni
de6ate
nel
piano
ad
assicurare
i
risulta<
del
risanamento
e
del
riequilibrio
finanziario.
do,.
Giovanni
Rubin
32
33. ATTESTAZIONE
DI
VERIDICITA’
AGLI
ARTT.
67
e
182-‐BIS
L.F
LINEE
GUIDA
(Raccomandazione
n.
11):
Il
professionista
dovrebbe
dichiarare
le
aRvità
svolte:
(a)
per
verificare
“l’a6endibilità”
delle
fon<
informa<ve
u<lizzate
nel
piano
per
costruire
le
ipotesi
di
partenza
e
le
previsioni
economico-‐finanziarie.
OSSERVAZIONI
(par.
2):
Tale
verifica
[di
veridicità
dei
daQ
aziendali]
cos<tuisce
senza
ombra
di
dubbio
un
passaggio
imprescindibile,
e
per
di
più
prodromico
e
strumentale,
ai
fini
di
una
corre6a
valutazione
in
ordine
alla
ragionevolezza
di
tale
documento,
dovendo
il
professionista
rispe6are
quelle
norme
deontologiche
e
quei
canoni
di
comportamento
richies<
per
un
riscontro
sostanziale
dei
da<
contabili
di
partenza
in
tema
di
concordato
preven<vo
do,.
Giovanni
Rubin
33
34. ATTESTAZIONE
DI
VERIDICITA’
AGLI
ARTT.
67
e
182-‐BIS
L.F
TRIBUNALE
DI
MILANO,
25
marzo
2010:
Il
controllo
sulla
veridicità
dei
da<
contabili
a
consun<vo
è
il
presupposto
logico
e
fa6uale
indefeRbile
della
successiva
valutazione
di
a6uabilità/faRbilità,
con
la
conseguente
necessaria
responsabilità
dell’a6estatore.
TRIBUNALE
DI
MILANO,
11
febbraio
2010:
L’a6estazione
di
veridicità
cos<tuisce
un
presupposto
logico
indefeRbile
dell’a6estazione
dell’esperto
ex
art.
182-‐bis
L.F.,
e
dunque
precisa
ed
ineludibile
aRvità
ricadente
so6o
la
sua
responsabilità.
do,.
Giovanni
Rubin
34
35. ATTESTAZIONE
DI
VERIDICITA’:
ESTENSIONE
DEI
CONTROLLI
OSSERVAZIONI
(par.
4.1)
e
PROTOCOLLO
(par.
B.6):
Non
tuR
i
da<
raccol<
dall’imprenditore
debbano
essere
ogge6o
del
necessario
visto
di
auten<cità
da
parte
del
professionista,
dovendo
l’indagine
essere
limitata
esclusivamente
a
quelli
su
cui
il
piano
si
fonda.
-‐ mancanza
di
meritevolezza;
-‐ non
vige
l’obbligo
di
deposito
delle
scri,ure
contabili
degli
esercizi
precedenQ;
I
soli
daQ
da
a,estare
sono
quelli
“aziendali”,
cioè
quelli
relaQvi
alle
risorse
organizzate
dall’imprenditore
per
l’esercizio
dell’impresa,
non
i
beni
personali
salvo
quelli
di
cui
all’art.
161,
comma
1,
le,.
d,
L.F.
do,.
Giovanni
Rubin
35
36. ATTESTAZIONE
DI
VERIDICITA’:
INDIVIDUAZIONE
DEI
CONTROLLI
TRIBUNALE
DI
MILANO,
18
marzo
2010:
Il
professionista
che,
ai
sensi
dell’art.
161,
comma
3,
legge
fallimentare,
a6esta
il
piano
concordatario,
deve
svolgere
tu6e
le
verifiche
che,
secondo
le
regole
tecniche
della
revisione
contabile
e
delle
discipline
che
rilevano
in
ordine
alla
concreta
ar<colazione
della
proposta
concordataria.
PROTOCOLLO
(par.
B.4):
Quali
sono
i
principi
per
l’esperimento
della
fase
di
accertamento
e
verifica?
Sono
quelli
che
cara6erizzano
i
principi
di
controllo
contabile
ex
art.
2409-‐ter
c.c.
ovvero
quelli
che
contraddis<nguono
la
valutazione
aziendale?
[…]
Nessuno
dei
suindica<
strumen<
appare
di
per
sé
idoneo
in
termini
assolu<
ai
necessari
accertamen<
e
verifiche.
do,.
Giovanni
Rubin
36
37. ATTESTAZIONE
DI
VERIDICITA’:
INDIVIDUAZIONE
DEI
CONTROLLI
“A,estare
la
veridicità”
non
significa
“cerQficare
il
bilancio”,
per
tanto
i
principi
di
revisione
sono
solo
un
riferimento
di
prassi,
ma
la
loto
totale
applicazione
non
è
necessaria
Il
PROTOCOLLO
(par.
B.5)
individua
puntualmente
i
controlli
da
effe,uare.
Verificata
l’a,endibilità
dei
daQ
riportaQ
negli
allegaQ
al
piano,
è
necessario
poi
verificare
l’a,endibilità
dei
daQ
riportaQ
nel
piano:
si
riQene
che
si
traR
di
un
controllo
di
“corrispondenza”
e
coerenza
dei
daQ
riportaQ
nel
piano
ai
daQ
riportaQ
negli
allegaQ.
do,.
Giovanni
Rubin
37
38. I
CONTROLLI
SULLA
SITUAZIONE
PATRIMONIALE
(leA.
a)
-‐ riscontro
fisico
e
contabile
delle
immobilizzazioni
tecniche
(inventario
e
w,);
-‐ verifica
dell’esistenza
fisica
delle
giacenze
di
magazzino
(inventario);
-‐ verifica
della
effeRva
sussistenza
e
consistenza
della
cassa
(in
senso
materiale),
tramite
la
sua
ricostruzione
a
ritroso,
tenendo
conto
dei
movimenQ
in
entrata
ed
in
uscita
nel
fra,empo
intervenuQ
(roll
back);
-‐ analisi
delle
schede
di
mastro
relaQve
ai
fornitori,
ai
clienQ
ed
agli
isQtuQ
di
credito,
anche
a,raverso
una
conferma
esterna
di
controparte
del
saldo
dovuto,
dei
suoi
accessori
e
dell’esistenza
di
contestazioni
(circolarizzazione);
-‐ controllo
delle
fa,ure
emesse
e
di
quelle
ricevute
anche
sulla
base
di
una
verifica
incrociata
con
gli
interessaQ
volta
a
confermare
l’effeRva
sussistenza
e
consistenza
della
posizione
creditoria/debitoria
nei
confronQ
del
cliente/
fornitore
(circolarizzazione
e
roll
forward);
do,.
Giovanni
Rubin
38
39. I
CONTROLLI
SULLA
SITUAZIONE
PATRIMONIALE
(leA.
a)
-‐ l’accertamento
dell’esistenza
e
della
consistenza
dei
saldi
contabili
relaQvi
ai
rapporQ
intra,enuQ
con
i
vari
isQtuQ
di
credito,
anche
mediante
il
controllo
degli
estraR
conto
corrente
di
corrispondenza
o
di
altri
aggiornaQ
documenQ
riepilogaQvi
forniQ
dalle
banche
a
seguito
di
esplicita
richiesta
(circolarizzazione
con
richiesta
modello
ABI);
-‐ verifica
presso
l’anagrafe
tributaria
e
gli
isQtuQ
previdenziali
di
eventuali
carichi
tributari
per
omessi
versamenQ
(casse,o
fiscale,
estra,o
di
ruolo,
cerQficazione
ex
art.
14,
comma
3,
D.Lgs.
472/1997);
-‐ Verifica
della
corre,a
rappresentazione
contabile
dei
principali
contraR
in
essere
e
delle
garanzie
ricevute
da
terzi
e
rilasciate
a
favore
di
terzi
(circolarizzazione
legali
e
banche);
-‐ verifica
della
corre,a
determinazione
delle
imposte
di
competenza
(ricalcolo);
-‐ verifica
dei
contenziosi
(circolarizzazione
legali
e
difensori
tributari).
do,.
Giovanni
Rubin
39
40. I
CONTROLLI
SULLE
ATTIVITA’
E
SUI
CREDITORI
(leA.
b)
-‐ individuazione
delle
immobilizzazioni
materiali
ed
immateriali
di
proprietà
del
debitore
(inventario
e
contraR)
-‐ Accertamento
di
ogni
singola
posizione
debitoria,
verificando
il
reale
ammontare
di
ciascun
debito
e
della
sussistenza
dell’eventuale
legiRma
causa
di
prelazione
che
assiste
quest’ulQmo,
assumendo
posizione
sulla
qualificazione
espressa.
do,.
Giovanni
Rubin
40
41. I
CONTROLLI
SULLE
ATTIVITA’
E
SUI
CREDITORI
(leA.
b)
-‐ individuazione
delle
immobilizzazioni
materiali
ed
immateriali
di
proprietà
del
debitore
(inventario
e
contraR)
-‐ Accertamento
di
ogni
singola
posizione
debitoria,
verificando
il
reale
ammontare
di
ciascun
debito
e
della
sussistenza
dell’eventuale
legiRma
causa
di
prelazione
che
assiste
quest’ulQmo,
assumendo
posizione
sulla
qualificazione
espressa.
do,.
Giovanni
Rubin
41
42. I
CONTROLLI
SUI
TITOLARI
DI
DIRTTI
(leA.
c)
Partendo
dall’elenco
dei
Qtolari
dei
diriR
reali
o
personali
su
beni
di
proprietà
o
in
possesso
del
debitore,
il
professionista
dovrà
procedere
alla
verifica
della
reale
sussistenza
di
tali
diriR
e
della
loro
corre,a
contabilizzazione
e
rappresentazione
nella
situazione
patrimoniale.
do,.
Giovanni
Rubin
42
43. I
CONTROLLI
SUI
BENI
E
CREDITORI
DEI
SOCI
(leA.
d)
Sulla
base
della
dichiarazione
contenente
il
valore
dei
beni
e
l’indicazione
dei
creditori
parQcolari
degli
eventuali
soci
illimitatamente
responsabili,
il
professionista
dovrà
procedere
alla
verifica
dell’effeRva
appartenenza
al
socio
dei
suddeR
beni,
nonché
della
sussistenza
e
reale
consistenza
del
credito
vantato
dal
creditore
parQcolare
del
socio
medesimo.
do,.
Giovanni
Rubin
43
44. ATTESTAZIONE
DI
VERIDICITA’:
IL
FATTORE
TEMPO
OSSERVAZIONI,
PROTOCOLLO
e
LINEE
GUIDA
osservano
che
una
dei
maggiori
ostacoli
ad
un
corre,o
adempimento
del
professionista
è
il
fa,ore
temporale.
Considerando
che
i
principi
di
revisioni
rimangono
un
riferimento
esplicito
per
le
verifiche
del
professionista
a,estatore,
si
riQene
possibile
uQlizzare
il
lavoro
svolto
da
terzi
revisori
in
conformità
a
quanto
stabilito
dal
PR
600
e
dal
PR
610.
do,.
Giovanni
Rubin
44
45. ATTESTAZIONE
DI
VERIDICITA’:
INTERNAL
AUDITING
(PR
610)
L’internal
audi<ng
è
l’aRvità
di
verifica
e
valutazione
all’interno
di
una
società,
al
servizio
della
società
stessa.
È
una
componente
separata
del
sistema
di
controllo
interno
e
consiste,
tra
l’altro,
nell’esame,
nella
valutazione
e
nel
monitoraggio
dell’adeguatezza
e
dell’efficacia
dei
sistemi
contabile
e
di
controllo
interno.
Si
tra,a
pur
sempre
di
un
organo
societario,
influenzato
dalla
direzione
aziendale,
per
tanto
i
daQ
non
possono
essere
ritenuQ
a,endibili
perché
non
indipendenQ
(PR
500:
l’a,endibilità
di
un’evidenza
è
parametrata
alla
fonte
di
provenienza).
Tali
documenQ
possono
essere
consideraQ
dall’a,estatore
solo
per
ridurre
l’ampiezza
dei
controlli
sopra
descriR,
ma
non
può
esimersi
da
una
verifica
sull’a,endibilità
dei
risultaQ
dell’internal
audiQng.
do,.
Giovanni
Rubin
45
46. ATTESTAZIONE
DI
VERIDICITA’:
ALTRI
REVISORI
(PR
600)
Il
PR
600
stabilisce
che
è
possibile
per
un
“revisore
principale”
uQlizzare
il
lavoro
di
“altri
revisori”
(ivi
compreso
il
collegio
sindacale)
e
disQngue
l’ipotesi
in
cui
egli
si
assuma
la
responsabilità
del
lavoro
degli
altri
revisori
oppure
non
la
assuma.
Nel
caso
in
esame
è
la
legge
fallimentare
a
stabilire
che
l’aEestatore
deve
assumersi
la
responsabilità
del
lavoro
svolto.
La
procedura
da
porre
in
essere
è
la
seguente:
a) valutare
la
competenza
professionale
degli
altri
revisori
(referenze
o
contaR
direR)
e
richiedere
una
dichiarazione
scri,a
sull’uQlizzo
dei
principi
di
revisione
di
cui
al
PR
220;
b) informare
gli
altri
revisori
dei
requisiQ
di
indipendenza
ed
o,enere
una
dichiarazione
circa
il
possesso
di
tali
requisiQ;
do,.
Giovanni
Rubin
46
47. ATTESTAZIONE
DI
VERIDICITA’:
ALTRI
REVISORI
(PR
600)
c) indirizzare
il
lavoro
degli
altri
revisori,
informandoli
sul
Qpo
di
relazione
da
eme,ere
e
sulle
procedure
da
applicare,
o,enendo
una
dichiarazione
scri,a
dalla
quale
risulQ
che
tali
indicazioni
saranno
seguite
(rischio
di
autoriesame);
d) informare
gli
altri
revisori
sull’uQlizzo
che
verrà
fa,o
del
loro
lavoro/relazioni;
e) coordinare
il
lavoro
degli
altri
revisori,
indicando
aree
di
criQcità
e
monitorando
le
scadenze
(rischio
autoriesame);
f) esaminare
il
lavoro
svolto
dagli
altri
revisori
e
valutarne
l’adeguatezza;
g) richiedere
di
esaminare
le
carte
di
lavoro
degli
altri
revisori
(impossibilità
di
opporre
rifiuto);
h) discutere
gli
esiQ
con
gli
altri
revisori
e
la
direzione
(sopra,u,o
in
caso
di
giudizio
di
inadeguatezza).
do,.
Giovanni
Rubin
47
48. I
CONTROLLI
PRODROMICI
A
QUELLO
DI
FATTIBILITA’
Le
verifica
di
veridicità
dei
daQ
aziendali
è
prodromica
alla
verifica
di
faRbilità/
a,uabilità/ragionevolezza
sul
presupposto
che
da
daQ
non
veriQeri
non
possono
derivare
daQ
prospeRci
acce,abili.
Tu,avia,
quello
di
veridicità
non
è
l’unico
controllo
prodromico:
-‐ controlli
in
fase
di
acce,azione
dell’incarico;
-‐ conoscenza
del
mercato
di
riferimento;
-‐ conoscenza
del
sistema
di
controllo
interno;
-‐ a,estazione
del
management.
do,.
Giovanni
Rubin
48
49. I
CONTROLLI
IN
FASE
DI
ACCETTAZIONE
DELL’INCARICO
ISAE
3400
(par.
10
ss.)
Prima
di
acce,are
un
incarico
di
revisione
di
daQ
prospeRci,
il
revisore
dovrà
considerare:
-‐ l’uso
dell’informazione
finanziaria;
-‐ se
tale
informazione
finanziaria
avrà
un
uQlizzo
generalizzato;
-‐ la
natura
delle
ipotesi
(se
basate
su
previsioni
o
previsioni
ipoteQche);
-‐ il
perimetro
della
verifica;
-‐ l’arco
temporale
di
riferimento
del
piano.
Il
revisore
ed
il
cliente
dovranno
accordarsi
sui
termini
dell’incarico,
Verrà
inviata
una
le,era
d’incarico
(fac
simile
allegato
al
Documento
114
ASSIREVI)
che
riporterà
gli
elemenQ
su
descriR
e
in
cui
il
cliente
si
dichiarerà
responsabile
delle
ipotesi
ed
assicurerà
che
tu6a
la
documentazione
u<lizzata
per
stabilire
le
ipotesi
sarà
messa
a
disposizione.
do,.
Giovanni
Rubin
49
50. CONOSCENZA
DEL
BUSINESS
ISAE
3400
(par.
13)
e
LINEE
GUIDA:
Il
revisore
dovrà
o,enere
una
conoscenza
del
business
di
riferimento
tale
da
poter
valutare
se
tu,e
le
ipotesi
significaQve
richieste
in
relazione
alla
redazione
del
piano
sono
state
considerate.
Domanda
e
quote
di
mercato,
compeQtors,
canali
distribuQvi,
reddiQvità
storica,
analisi
dei
flussi
di
cassa
e
del
capitale
circolante
ne,o,
ad
esempio.
Per
l’uQlizzo
daQ
di
mercato:
www.starnet.unioncamere.it
www.beonbusiness.it
www.infocamere.it/elenco_distributori.htm
www.centraledeibilanci.it
do,.
Giovanni
Rubin
50
51. CONOSCENZA
DEL
SISTEMA
DI
CONTROLLO
INTERNO
ISAE
3400
(par.
13):
Il
revisore
dovrà
conoscere
i
processi
interni
per
la
redazione
delle
informazioni
prospeRche,
considerando:
-‐ le
procedure
di
controllo
interno
uQlizzate
per
la
redazione
dell’informazione
prospeRca
(PR
315);
-‐ la
natura
della
documentazione
predisposta
a
supporto
delle
ipotesi;
-‐ le
tecniche
matemaQche,
staQsQche
ed
informaQche
uQlizzate;
-‐ i
metodi
uQlizzaQ
per
lo
sviluppo
delle
ipotesi
di
base;
-‐ l’adeguatezza
dell’informazione
prospeRca
predisposta
in
precedenQ
periodi
d’imposta
e
le
ragioni
di
scostamenQ
significaQvi.
do,.
Giovanni
Rubin
51
52. ATTESTAZIONE
DEL
MANAGEMENT
ISAE
3400
(par.
25):
Il
revisore
dovrà
o,enere
dal
management
una
le,era
di
a,estazione
che
riporQ:
-‐ l’indicazione
della
finalità
dei
daQ
previsionali;
-‐ l’a,estazione
circa
la
completezza
delle
ipotesi
rilevanQ;
-‐ l’a,estazione
che
la
redazione
dei
daQ
previsionali
è
responsabilità
del
management
(modello
allegato
al
Documetno
114
ASSIREVI).
do,.
Giovanni
Rubin
52
53. IL
PRONOSTICO
DI
FATTIBILITA’
ISAE
3400
imposta
l’analisi
di
faRbilità
su
un’analisi
di
coerenza
tra:
-‐ prove;
-‐ ipotesi;
-‐ informazione
finanziaria.
I
daQ
previsionali
si
possono
disQnguere
in:
-‐ forecast
(previsioni);
-‐ projecIon
(previsioni
ipote1che)
do,.
Giovanni
Rubin
53
54. IL
PRONOSTICO
DI
FATTIBILITA’
Forecast
sono
daQ
previsionali
basaQ
su
best-‐es<mate
assump<ons
(basi
ragionevolmente
oggeRve),
la
cui
realizzabilità
presenta
un
rido,o
tasso
di
incertezza
e
di
norma
derivano
da
daQ
a
consunQvo
e
oggeRvi.
ProjecQon
sono
daQ
previsionali
elaboraQ
sulla
base
di
hypothe<cal
assump<ons
(assunzioni
ipoteQche),
la
cui
realizzabilità
è
del
tu,o
incerta
e
cara,erizzata
da
un
elevato
tasso
di
aleatorietà.
do,.
Giovanni
Rubin
54
55. IL
PRONOSTICO
DI
FATTIBILITA’
Secondo
l’ISAE
3400
l’a,estatore
deve:
-‐ valutare
e
verificare
la
natura
di
tu,e
le
assunzioni
(best
es<mates
assump<ons
o
hypothe<cal
assump<ons);
-‐ pianificare
il
lavoro
sulla
base
di
un
calcolo
di
significaQvità,
sulla
conoscenza
del
cliente,
sulle
competenze
del
management,
e
sul
grado
di
influenza
del
management
sulle
assunzioni
(slides
58
e
59);
-‐ raccogliere
elemenQ
probaQvi
alla
base
di
assunzioni
ipoteQche;
-‐ valutare
la
coerenza
delle
assunzioni
ipoteQche
e
verificare
che
non
siano
palesemente
irrealisQche;
-‐ verificare
la
coerenza
delle
previsioni
con
il
quadro
macroeconomico
e
le
informazioni
di
se,ore;
-‐ svolgere
analisi
di
sensiQvità
ed
esporne
i
principali
effeR
su
indici
e
margini;
do,.
Giovanni
Rubin
55
56. IL
PRONOSTICO
DI
FATTIBILITA’
-‐ verificare
la
coerenza
dei
daQ
previsionali
con
le
ipotesi;
-‐ verificare
la
congrua
determinazione
delle
variabili
comuni
(ad
es.,
tassi
di
interesse);
-‐ verificare
l’appropriata
presentazione
dei
daQ
previsionali
nei
prospeR
patrimoniali,
finanziari
ed
economici,
nonché
l’adeguatezza
delle
note
di
corredo;
-‐ verificare
che
le
note
di
corredo
descrivano
le
ipotesi
poste
alla
base
del
piano,
con
chiara
indicazione
della
natura
delle
medesime,
ossia
se
si
tra,a
di
best-‐es<mate
assump<ons
o
hypothe<cal
assump<ons;
-‐ verificare
che
siano
descriR
i
criteri
di
calcolo
del
dato
puntuale,
se
alcuni
daQ
sono
elaboraQ
all’interno
di
un
range;
-‐ Verificare
che
il
piano
presenQ
espressamente
l’a,estazione
da
parte
del
management
circa
l’adeguatezza
delle
informazioni
rese
e
delle
ipotesi
ado,ate
alla
data
di
redazione
del
piano.
do,.
Giovanni
Rubin
56
57. IL
PRONOSTICO
DI
FATTIBILITA’
Oltre
ai
controlli
di
“coerenza”
previsQ
dall’ISAE
3400,
il
PROTOCOLLO
(par.
B.7)
espone
quali
sono
in
concreto
le
analisi
e
verifiche
da
svolgere:
-‐ verifica
sulla
corre,ezza
del
valore
da
a,ribuire
alle
immobilizzazioni
materiali
ed
immateriali,
anche
mediante
ricorso
a
perizie
esQmaQve
giurate,
tenendo
presente
il
grado
di
effeRva
liquidabilità,
i
tempi
di
realizzo
e
la
capacità
di
assorbimento
del
mercato;
-‐ verifica
sulla
genuinità,
veridicità
e
della
serietà
di
un’eventuale
proposta
irrevocabile
di
acquisto,
verificando
anche
i
poteri
di
colui
che
l’ha
so,oscri,a;
-‐ verifica
sulla
valutazione
del
presumibile
valore
di
realizzo
delle
rimanenze,
tenendo
presente
che
il
debitore
si
trova
in
procedura
concorsuale
e
dunque
delle
peculiarità
del
mercato
coaRvo;
-‐ verifica
della
validità
dei
contraR
in
essere;
do,.
Giovanni
Rubin
57
58. IL
PRONOSTICO
DI
FATTIBILITA’
-‐ controllo
in
merito
alla
corre,ezza
delle
valutazioni
ed
eventuali
svalutazioni
apportate
alla
voci
contabili
“crediQ
verso
clienQ”
(anzianità
del
credito,
tentaQvi
di
recupero,
contestazioni);
-‐ controllo
della
corre,a
indicazione
dei
debiQ
verso
fornitori,
tenuto
conto
delle
spese
legali
e
di
ogni
altro
accessorio
(valutazione
al
fair
value);
-‐ verifica
della
fondatezza
dei
presumibili
ricavi
e
cosQ
futuri
inclusi
nel
business
plan;
-‐ controllo
del
conteggio
degli
interessi
passivi
futuri
che
maturano
in
pendenza
di
procedura;
-‐ verifica
di
eventuali
rischi
derivanQ
da
controversie
pendenQ.
do,.
Giovanni
Rubin
58
59. IL
PRONOSTICO
DI
FATTIBILITA’
Secondo
PROTOCOLLO
(par.
B.10)
e
OSSERVAZIONI
(par.
4.2)
la
moQvazione
al
giudizio
di
faRbilità
deve
delinearsi
come
segue:
-‐ evidenziazione
dei
profili
di
disconQnuità
rispe,o
alla
gesQone
che
ha
causato
la
crisi;
-‐ esaminando
le
cause
della
crisi
aziendale;
-‐ esaminando
le
strategie
di
risanamento
o
di
liquidazione;
-‐ valutando
se
le
stesse
sono
tali
da
consenQre
il
superamento
della
crisi.
E’
necessario
mo<vare
in
modo
chiaro
ed
approfondito
le
ragioni
che
hanno
indo6o
ad
esprimere
un
giudizio
posi<vo
in
relazione
alla
probabile
[e
non
solo
possibile]
riuscita
del
piano,
non
potendo
del
pari
ricorrere
a
formule
esclusivamente
di
s<le.
Deve
sempre
essere
ricostruibile
l’iter
logico
delle
argomentazioni
che
hanno
sorreAo
l’aAestazione
di
faKbilità
del
piano.
do,.
Giovanni
Rubin
59
60. ORIZZONTE
TEMPORALE
DEL
PIANO
ISAE
3400
(par.
16):
The
auditor
should
consider
the
period
of
<me
covered
by
the
prospec<ve
financial
informa<on.
Since
assump<ons
become
more
specula<ve
as
the
length
of
the
period
covered
increases,
as
that
period
lengthens,
the
ability
of
management
to
make
best-‐es<mate
assump<ons
decreases.
In
economia
aziendale:
PIANO
è
lungo
periodo
PROGRAMMA
è
breve
periodo
L’art.
160
uQlizzando
il
termine
“piano”
consente
implicitamente
al
reda,ore
di
prevedere
una
durata
superiore
ai
12
mesi.
do,.
Giovanni
Rubin
60
61. ORIZZONTE
TEMPORALE
DEL
PIANO
Tribunale
di
Verbania,
22
luglio
2010:
L’orizzonte
temporale
del
piano
(ben
8
anni)
risulta
eccessivamente
lungo
e
non
compa<bile
con
le
capacità
di
previsione
delle
tendenze
future
che,
per
unanime
do6rina
aziendalis<ca
(ma
anche
in
giurisprudenza
–
vedi
decreto
ex
art.
182-‐bis
lf
Risanamento
spa
del
Tribunale
di
Milano),
non
deve
superare
i
3-‐5
anni.
Nel
caso
di
maggiore
durata,
de6a
scelta
deve
essere
adeguatamente
mo<vata
e
deve,
poi,
porsi
par<colare
a6enzione
nel
gius<ficare
le
ipotesi
e
le
s<me
previsionali
u<lizzate
(ad
esempio
avere
contraR
“blinda<”).
L’aEestatore
deve,
quindi,
diffidare
dai
piani
che
superano
il
triennio,
salvo
mo1vazioni
par1colari
comprovate
da
evidenze
probatorie
solide.
do,.
Giovanni
Rubin
61
62. LA
RELAZIONE
DI
ATTESTAZIONE
Il
PROTOCOLLO
(par.
B.3)
prevede
una
relazione
triparQta:
1
Parte
introduRva
Riportare
le
qualifiche
soggeRve
dell’a,estatore
e
la
dichiarazione
di
sussistenza
dei
requisiQ
di
cui
all’art.
28
L.F.
Illustrazione
dei
criteri
u<lizza<
per
pervenire
al
giudizio
posi<vo
e
le
ragioni
della
fiducia
apposta
al
piano.
2
Parte
centrale
Illustrazione
del
piano
e
della
documentazione
di
cui
all’art.
161
L.F.,
nella
quale
sono
contenuQ
analiQcamente
gli
accertamenQ
svolQ
in
merito
alla
veridicità
3
Parte
conclusiva
Riproduzione
del
giudizio
di
veridicità
dei
daQ
aziendali
ed
il
pronosQco
di
faRbilità
(moQvato)
do,.
Giovanni
Rubin
62
63. LA
RELAZIONE
DI
ATTESTAZIONE
L’ISAE
3400
(par.
27)
prevede
un
suo
indice
Qpo:
a) Qtolo;
b) indirizzo;
c) idenQficazione
dell’informazione
prospeRca;
d) riferimento
all’ISAE
3400
ed
agli
altri
principi
applicabili;
e) dichiarazione
che
il
management
è
responsabile
dell’informazione
prospeRca,
nonché
delle
ipotesi
sulle
quali
è
basata;
f) riferimento
allo
scopo
della
relazione
e
alla
sua
divulgazione
(solo
se
limitata);
g) una
nega<ve
assurance
in
merito
alla
ragionevolezza
delle
ipotesi
uQlizzate
per
la
redazione
dei
daQ
prospeRci;
h) una
opinion
con
cui
si
a,esta
che
l’informaQva
prospeRca
è
conforme
a
quanto
disposto
dagli
standard
in
materia
di
informaQva
economico-‐
finanziaria;
do,.
Giovanni
Rubin
63
64. LA
RELAZIONE
DI
ATTESTAZIONE
L’ISAE
3400
(par.
27)
prevede
un
suo
indice
Qpo:
i) un
caveat
sulla
reale
possibilità
di
raggiungimento
dei
risultaQ
indicaQ
nell’informazione
prospeRca;
j) data
dell’a,estazione;
k) indirizzo
dell’a,estatore;
l) firma
dell’a,estatore.
In
merito
al
punto
j),
le
LINEE
GUIDA
(raccomandazione
n.
12)
stabiliscono
che
la
dichiarazione
di
a6estazione
non
può
essere
so6oposta
a
riserve
o
indicazioni
cautela<ve
che
ne
limi<no
la
portata.
Essa
può
invece
essere
condizionata
a
un
evento
iniziale,
che
deve
verificarsi
in
tempi
prossimi
e
che,
se
si
verifica,
rende
il
piano
ragionevole.
do,.
Giovanni
Rubin
64
65. LA
RELAZIONE
DI
ATTESTAZIONE
ASSIREVI,
documento
114:
Nei
casi
in
cui
la
relazione
si
riferisce
a
da<
previsionali
che
hanno
natura
di
previsioni
ipote<che
(“projec<on”),
il
revisore
dovrà
indicare
che
i
da<
previsionali
sono
sta<
redaR
sulla
base
di
ipotesi
ed
elemen<
che
includono
assunzioni
ipote<che
e
riportare
una
descrizione
delle
assunzioni
ipote<che
nella
relazione
della
società
di
revisione.
La
forma
della
“negaQve
assurance”:
non
si
è
venu<
a
conoscenza
di
faR
tali
da
farci
ritenere
che
le
sudde6e
ipotesi
ed
i
suddeR
elemen<
non
forniscano
una
base
ragionevole
per
la
predisposizione
dei
da<
previsionali
indica
che
si
tra,a
comunque
di
un
giudizio
basato
su
conge,ure
(moderate
assurance).
do,.
Giovanni
Rubin
65
66. LA
RESPONSABILITA’
CIVILE
DELL’ATTESTATORE
Le
obbligazioni
assunte
dal
professionista
vengono
definite
obbligazioni
di
mezzi
e
non
di
risultato,
per
tanto
l’adempimento
si
misura
in
base
alla
diligenza
prestata.
La
responsabilità
è
di
natura
contra,uale
(ex
art.
1218
c.c.)
nei
confronQ
del
debitore
che
incarica
l’a,estatore.
Si
discute,
invece,
se
nei
confronQ
dei
creditori
la
responsabilità
sia
di
natura
contra,uale
o
extra-‐contra,uale.
Tu,avia,
sembra
trovare
applicazione
l’art.
2236
cc
in
materia
di
problemi
tecnici
di
speciale
difficoltà
(risponde
solo
in
caso
di
dolo
o
colpa
grave)
do,.
Giovanni
Rubin
66
67. LA
RESPONSABILITA’
PENALE
DELL’ATTESTATORE
Tribunale
di
Torino,
31
marzo
2010.
Il
professionista
incaricato
ex
art.
161,
terzo
comma,
l.
fall.
non
assume
la
qualità
di
pubblico
ufficiale.
Pertanto,
nel
caso
di
falsità
nella
relazione
sulla
veridicità
dei
da<
aziendali,
non
è
responsabile
del
reato
di
cui
all’art.
479
c.p.
[reclusione
da
uno
a
sei
anni].
La
figura
dell’a,estatore,
che
svolge
comunque
un
servizio
pubblico
a
favore
dei
creditori,
è
equiparabile
a
quella
di
un
esercente
un
servizio
di
pubblica
necessità
di
cui
all’art.
359
c.p.,
le
cui
falsità
sono
punibili
ex
art.
481
c.p.
(reclusione
fino
a
un
anno
o
multa
da
51
a
516
euro).
do,.
Giovanni
Rubin
67
68. LA
RESPONSABILITA’
PENALE
DELL’ATTESTATORE
In
caso
di
transazione
fiscale:
L’art.
29,
comma
4,
D.L.
78/2010
ha
introdo,o
un
nuovo
reato
all’art.
11
D.Lgs.
74/2000:
se
nella
documentazione
presentata
ai
fini
della
procedura
di
transazione
fiscale
vengono
indicaQ
elemenQ
aRvi
per
un
ammontare
inferiore
a
quello
effeRvo
o
elemenQ
passivi
fiRzi
per
un
ammontare
complessivo
superiore
a
50.000
euro
al
fine
di
o,enere
per
sé
o
per
altri
un
pagamento
parziale
dei
tribuQ
e
relaQvi
accessori,
è
prevista
la
reclusione
da
6
mesi
a
4
anni.
Qualora
l’indicazione
di
elemenQ
non
correR
superi
i
200.000
euro,
è
prevista
un’aggravante
(reclusione
da
1
anno
a
6
anni)
È
discusso
se
la
soglia
dei
50.000
euro
e
dei
200.000
euro
debbano
essere
considerate
in
relazione
alla
somma
di
aRvo
e
passivo,
oppure
se
è
sufficiente
che
l’aRvo
omesso
sia
di
“ammontare
inferiore
a
quello
effeRvo”
ed
il
solo
passivo
fiRzio
sia
di
“ammontare
superiore
ad
euro
50.000”.
do,.
Giovanni
Rubin
68
69. LA
RESPONSABILITA’
PENALE
DELL’ATTESTATORE
Art.
27,
D.Lgs.
39/2010:
I
responsabili
della
revisione
legale
i
quali,
al
fine
di
conseguire
per
sé
o
per
altri
un
ingiusto
profi6o,
nelle
relazioni
o
in
altre
comunicazioni,
con
la
consapevolezza
della
falsità
e
l’intenzione
di
ingannare
i
des<natari
delle
comunicazioni,
a6estano
il
falso
od
occultano
informazioni
concernen<
la
situazione
economica,
patrimoniale
o
finanziaria
della
società,
ente
o
sogge6o
so6oposto
a
revisione,
in
modo
idoneo
ad
indurre
in
errore
i
des<natari
delle
comunicazioni
sulla
prede6a
situazione,
sono
puni<,
se
la
condo6a
non
ha
cagionato
loro
un
danno
patrimoniale,
con
l’arresto
fino
a
un
anno.
Se
la
condo6a
di
cui
al
comma
1
ha
cagionato
un
danno
patrimoniale
ai
des<natari
delle
comunicazioni,
la
pena
è
la
reclusione
da
uno
a
qua6ro
anni.
do,.
Giovanni
Rubin
69
70. IL
COMPENSO
DELL’ATTESTATORE
Art.
31,
le,.
d),
T.P.
Alle
relazioni
richieste
da
altre
disposizioni
di
legge
si
applicano
a
seconda
dei
casi
gli
onorari
di
cui
alle
le6ere
a),
b),
c).
Tribunale
di
Ancona,
24
giugno
2008.
Il
compenso
spe6ante
al
do6ore
commercialista
che
operi
quale
professionista
a6estatore
ex
art.
161
L.F.
è
determinato
in
base
all’art.
31,
le6.
a)
della
Tariffa,
potendo
essere
tale
aRvità
assimilata
ad
un
“mo<vato
parere”,
e
non
già
ad
una
valutazione
di
azienda.
do,.
Giovanni
Rubin
70
71. VI
RINGRAZIO
DELL’ATTENZIONE
do,.
Giovanni
Rubin
viale
Trieste
n.
18/d
–
30029
San
SQno
di
Livenza
(VE)
Via
G.
Pepe
n.
12
–
30172
Venezia
Mestre
(VE)
tel.
0421310521
-‐
0412386911
e-‐mail
g.rubin@studiodanielerubin.it
twi,er
gio_rubin
do,.
Giovanni
Rubin
71