3. L'appello
Articolo 571 commi 1 e 3 c.p.p.
1) L'imputato può proporre impugnazione personalmente o
per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima
della emissione del provvedimento
[…]
3) Può inoltre proporre impugnazione il difensore
dell'imputato al momento del deposito del provvedimento
ovvero il difensore nominato a tal fine
4. L'appello
Articolo 574 commi 1 e 4 c.p.p.
1) L'imputato può proporre impugnazione contro i capi della
sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al
risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione
delle spese processuali
[…]
4) L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di
condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla
pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei
danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa
pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato
5. L'appello
Riferimento alla norma di cui all'articolo 581 comma 1
lettera a) c.p.p. sulla quale ci soffermeremo oltre:
“L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale […]
sono enunciati:
a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce
l'impugnazione
6. L'appello
In forza del combinato disposto degli articoli 574 comma 3
c.p.p. e 581 comma 1 lettera a) c.p.p., ed a titolo di esempio,
l'impugnazione del solo “punto” della sentenza inerente la
determinazione della pena non è idonea ad estendere i suoi
effetti anche al “punto” della sentenza inerente la condanna
dell'imputato al risarcimento del danno
7. L'appello
Articolo 576 comma 1 c.p.p.
La parte civile può proporre impugnazione contro i capi della
sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli
effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di
proscioglimento pronunciata nel giudizio [...]
8. L'appello
Se, ad esempio, la parte civile, nelle conclusioni scritte
depositate a termine della discussione orale, richiede la
condanna al pagamento di una provvisionale ed il Giudice,
pur condannando l'imputato in ordine al reato allo stesso
contestato e pur condannandolo al risarcimento del danno –
da determinarsi in separata sede – ha rigettato la richiesta di
provvisionale avanzata dal difensore della parte civile, la
parte civile può proporre autonoma impugnazione
chiedendo, al Giudice dell'appello, la riforma della sentenza
impugnata con condanna dell'imputato al pagamento della
provvisionale
9. L'appello
Nell'ipotesi di sentenza di assoluzione (i.e. proscioglimento),
la parte civile può proporre impugnazione avverso la
sentenza “ai soli effetti della responsabilità civile”: ciò vuol
dire che, in assenza di appello del Pubblico Ministero, il
Giudice dell'appello – previa verifica in ordine alla
responsabilità penale dell'imputato – potrà condannare lo
stesso al risarcimento del danno ma non ad una sanzione
penale (reclusione, multa, arresto, ammenda)
10. L'appello
Articolo 572 comma 1 c.p.p.
La parte civile […] [può] presentare richiesta motivata al
Pubblico Ministero di proporre impugnazione a ogni effetto
penale
11. L'appello
Dunque, la parte civile, oltre ad avere autonomo potere
d'impugnazione può presentare richiesta perché il Pubblico
Ministero, “ad ogni effetto penale” proponga impugnazione:
ciò vuol dire che se – unitamente al difensore della parte
civile – propone impugnazione il Pubblico Ministero il
Giudice dell'appello – in riforma della sentenza impugnata –
potrà anche condannare l'imputato ad una sanzione penale
12. L'appello
Articolo 581 c.p.p.
1) L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono
indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo,
il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati:
a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce
l'impugnazione;
2) le richieste;
3) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto
e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta
15. L'appello
Atto di appello
[…] avverso la sentenza n.___del __/__/____ del Tribunale
di______in composizione________
Si tratta dei requisiti indicati nell'articolo 581 comma 1 c.p.p.
ed identificabili nella natura del provvedimento (la sentenza)
nel numero della stessa, nella data e nel giudice che lo ha
emesso (Tribunale di____in composizione___)
16. L'appello
Atto di appello
[…] in relazione al procedimento penale n___R.G.N.R. e
n.___R. G. T.
Tali indicazioni non sono richiesti dalla norma dell'articolo
581 c.p.p. ma la loro indicazione non inficia l'atto
17. L'appello
Corte di Appello
_____________
Atto di appello
Nell'interesse di (nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo) avverso la sentenza n.___del __/__/____ del
Tribunale di______in composizione________in relazione al
procedimento penale n___R.G.N.R. e n.___R. G. T.
18. L'appello Corte di Appello
_____________
Atto di appello
Nell'interesse di (nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo) avverso la sentenza n.___del __/__/____ del
Tribunale di______in composizione________in relazione al
procedimento penale n___R.G.N.R. e n.___R. G. T.
* * * *
1) Il Tribunale avrebbe dovuto assolvere___dalla
imputazione di cui al capo a) della rubrica perché il fatto non
sussiste, il fatto non costituisce reato, per non aver commesso
il fatto, quantomeno ai sensi dell'articolo 530 comma 2 c.p.p.
19. L'appello
Sebbene la norma dell'articolo 581 comma 1 lettera a) c.p.p.
indichi “i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce
l'impugnazione” ed alla lettera c) “i motivi...”, a patto che
siano indicati sia gli uni che gli altri, non è prescritta, a pena
d'inammissibilità, l'esatta sequenza posta dalla norma
indicata.
Pertanto, è ben possibile indicare – come nel format
proposto – il capo della sentenza impugnata, sviluppando lo
stesso con la indicazione dei motivi in fatto ed in diritto e,
alla fine, indicare le richieste
20. L'appello
1) Il Tribunale avrebbe dovuto assolvere___dalla
imputazione di cui al capo a) della rubrica perché il fatto
non sussiste, il fatto non costituisce reato, per non aver
commesso il fatto, quantomeno ai sensi dell'articolo 530
comma 2 c.p.p.
Sviluppare i motivi, esaminando analiticamente il passo della
sentenza che individua le prove a carico dell'imputato e che,
in base alle stesse, ricostruisce il fatto storico.
A seguire, occorrerà contestare sia le prove – ad esempio,
inattendibilità dei testimoni, con le relative ragioni – sia la
ricostruzione dei fatti – ad esempio, evidenziando l'apporto
probatorio di documenti o prove orali a discarico
21. L'appello
[...]
Infine, contestare la qualificazione giuridica data ai fatti dal
Tribunale: ad esempio, un fatto viene qualificato
giuridicamente come ricettazione ex articolo 648 c.p. e,
magari, integra l'ipotesi dell'incauto acquisto ex articolo 712
c.p.
22. L'appello
2) Il Tribunale avrebbe dovuto escludere la circostanza
aggravante del danno di rilevante entità
Motivare, in fatto ed in diritto: ad esempio, in caso di
condanna per rapina aggravata dal danno di rilevante entità
(artt. 628 e 61 n. 7 c.p.) motivare in ordine alle circostanze di
fatto che portano ad escludere un danno di rilevante entità
ed alle ragioni in diritto che conducono a detta esclusione (il
danno di rilevante entità, nel delitti contro il patrimonio,
attiene esclusivamente al danno patrimoniale patito dalla
vittima, pur in presenza di un episodio delittuoso
particolarmente grave)
23. L'appello
Ad esempio, rapina mediante arma impropria ad una donna
con in braccio un neonato, per una somma di dieci euro:
nonostante la gravità della condotta è possibile chiedere
l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'articolo 61
n. 7 c.p.
24. L'appello
3) Il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere le circostanze
attenuanti generiche di cui all'articolo 62 bis c.p.
Motivare, in fatto ed in diritto: ad esempio, in caso di
confessione, sarà possibile richiedere il riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche in considerazione della
condotta processuale dell'imputato
Sul punto, v. oltre art. 597 comma 5 c.p.p.
25. L'appello
4) Il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere le circostanze
attenuanti generiche di cui all'articolo 62 bis c.p. con
criterio di prevalenza o equivalenza rispetto alla circostanza
aggravante contestata
Motivare, in fatto ed in diritto: anche il giudizio di
bilanciamento ex articolo 69 c.p. deve formare oggetto di
censura, in presenza di validi argomenti in fatto ed in diritto,
argomenti che devono essere indicati
Sul punto, v. oltre in relazione all'articolo 597 comma 5
c.p.p.
26. L'appello
5) Il Tribunale avrebbe dovuto contenere la pena nel
minimo edittale
Motivare, in fatto ed in diritto: la determinazione della pena
in concreto viene effettuata in base a quanto stabilito
dall'articolo 133 c.p. cosicchè il difensore, nell'atto di
appello, dovrà verificare se il Giudice di primo grado si sia
discostato dal minimo edittale ed eventualmente contestare
la determinazione della pena operata, indicando ragioni in
fatto ed in diritto
27. L'appello
[...]
6) Il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere il beneficio della
sospensione condizionale della pena ed il beneficio della
non menzione
Motivare, in fatto ed in diritto: si tratta dei benefici previsti
dagli artt. 163 e 175 c.p. Occorre verificare se ricorrono i
presupposti perché detti benefici siano riconosciuti e
motivare, in fatto ed in diritto, la propria richiesta
Sul punto, v. oltre in relazione all'articolo 597 comma 5
c.p.p.
28. L'appello
[...]
P.T.M.
Chiedo che la Corte di Appello, in riforma della sentenza
impugnata
Assolva___dalla imputazione ad esso ascritta perchè___
Escluda la circostanza aggravante
Riconosca le circostanze attenuanti generiche con criterio di
prevalenza o equivalenza
Contenga la pena nel minimo edittale
Luogo e data
firma dell'Avvocato
29. L'appello
Art. 591 c.p.p.
L'impugnazione è inammissibile:
[…]
c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli
581, 582, 583, 585 e 586
[…]
Sono evidenziate, in neretto, le disposizioni normative
esaminate
30. L'appello
Articolo 585 c.p.p.
Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle
parti, è
a) di quindici giorni […] nel caso previsto dall'articolo 544
comma 1
L'articolo 544 comma 1 disciplina l'ipotesi della c.d.
motivazione contestuale: subito dopo la redazione e
sottoscrizione del dispositivo “è redatta una concisa
esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è
fondata”
31. L'appello
Articolo 585 c.p.p.
Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle
parti, è
b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma
2
L'articolo 544 comma 2 disciplina l'ipotesi in cui la
motivazione non è contestuale alla redazione e sottoscrizione
del dispositivo ma alla motivazione stessa il giudice
“provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della
pronuncia”
32. L'appello
Articolo 585 c.p.p.
Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle
parti, è
c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo
544 comma 3
L'articolo 544 comma 3 disciplina l'ipotesi di motivazioni
particolarmente complesse che il Giudice non è in grado di
redigere nel termine di quindici giorni: pertanto, gli è data
possibilità di fissare un termine per la redazione della
motivazione che non sia superiore a novanta giorni
33. L'appello
In merito ai termini per proporre impugnazione occorre
tener conto di alcune regole fondamentali:
il termine indicato dalla legge al Giudice per la redazione
della motivazione o quello indicato dallo stesso Giudice a
norma dell'articolo 544 comma 3 è sempre ordinatorio e,
pertanto, il mancato rispetto non inficia in alcun modo la
validità della sentenza
34. L'appello
il dies a quo del termine per proporre impugnazione è a pena
di decadenza ed è
- quello del primo giorno successivo alla redazione e
sottoscrizione del dispositivo in caso di motivazione
contestale;
- quello del primo giorno successivo al quindicesimo in caso
di motivazione differita ex articolo 544 comma 2 e
- quello del primo giorno successivo al termine indicato dal
giudice nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3
35. L'appello
Qualora il Giudice non rispetti il termine indicato dalla legge
o stabilito da lui stesso per il deposito della motivazione, il
termine per proporre impugnazione decorre dal giorno
successivo a quello della notifica dell'avvenuto deposito della
motivazione (artt. 585 comma 2 lettera c) e 548 comma 2
c.p.p.)
36. L'appello
Articolo 593 comma 1 c.p.p.
1) Salvo quanto previsto dagli artt. 443 comma 3, 448 comma
2, 579 e 680, il Pubblico Ministero e l'imputato possono
appellare contro le sentenze di condanna
37. L'appello
Sono inappellabili:
- per il pubblico ministero le sentenze di condanna emesse a
seguito di giudizio abbreviato, salvo che la sentenza
modifichi il titolo del reato (art. 443 comma 2 c.p.p.)
- per il pubblico ministero la sentenza di applicazione della
pena, se ha manifestato dissenso (art. 448 comma 2 c.p.p.)
38. L'appello
Articolo 593 comma 3 c.p.p.
3) Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è
stata applicata la sola pena dell'ammenda
39. L'appello
Articolo 597 comma 1 c.p.p.
1) L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la
cognizione del procedimento limitatamente ai punti della
decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti
Il riferimento è all'articolo 581 comma 1 lettera a) c.p.p., già
esaminato in precedenza
40. L'appello
Articolo 597 comma 3 c.p.p.
3) Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può
irrogare una pena più grave per specie […]
Dunque, se – in relazione ad un delitto – il Giudice di primo
grado ha applicato la sola pena della multa (ovvero la pena
pecuniaria prevista per i delitti), a fronte dell'appello del solo
imputato la Corte di Appello non può applicare la pena della
reclusione (ovvero la pena detentiva prevista per il delitti).
41. L'appello
Articolo 597 comma 3 c.p.p.
3) Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può
irrogare una pena più grave per [...] quantità […]
Se il Giudice di primo grado ha applicato la pena della
reclusione di anni uno, a fronte del solo appello del solo
imputato la Corte di Appello non può applicare la pena della
reclusione per anni due
42. L'appello
Articolo 597 comma 5 c.p.p.
5) Con la sentenza possono essere applicate, anche di ufficio,
la sospensione condizionale della pena, la non menzione
della condanna nel certificato del casellario giudiziale, una o
più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato,
quando occorre, il giudizio di comparazione a norma
dell'articolo 69 del codice penale
43. L'appello
Articolo 603 comma 1
1) Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi
presentati a norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la
riassunzione di prove già acquisiste al dibattimento di primo
grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di
non poter decidere allo stato degli atti, dispone la
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
44. L'appello
La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
può essere contenuta o nell'atto di appello o nei “motivi
nuovi” che – a norma dell'articolo 585 comma 4 c.p.p.,
“possono essere presentati nella cancelleria del giudice della
impugnazione” fino a quindici giorni prima dell'udienza.
Detti motivi devono essere contenuti sempre “nei limiti dei
capi o punti della decisione oggetto del gravame”
45. L'appello
La richiesta di rinnovazione può riguardare:
- la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di
primo grado
Ad esempio, si chiede che venga nuovamente ascoltato un
testimone
- l'assunzione di nuove prove
Ad esempio, si chiede che venga acquisito un documento
- l'assunzione di nuove prove “sopravvenute o scoperte dopo
il giudizio di primo grado”
Ad esempio, un collaboratore di giustizia che dichiara, dopo
la condanna di Tizio in primo grado per l'omicidio di Caio,
che in realtà ad uccidere Caio è stato lui e non Tizio
46. L'appello
Nei primi due casi, la decisione in merito alla richiesta di
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è vincolata al
giudizio, da parte della Corte di Appello, “di non essere in
grado di decidere allo stato degli atti”.
Si tratta di una valutazione di merito che, se ben motivata,
non è censurabile dinazi alla Corte di Cassazione
47. L'appello
Nel terzo caso la Corte di Appello deve disporre la
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale “nei limiti
previsti dall'articolo 495 comma 1 c.p.p.” e, dunque, entro i
limiti di cui agli articoli 190 comma 1 c.p.p. – escludendo le
prove vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o
irrilevanti -, 190 bis c.p.p. – casi particolari – e dello stesso
495 comma 1 c.p.p.
48. L'appello
Articolo 181 comma 4
4) Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite
con l'impugnazione della relativa sentenza
La norma dell'articolo 181 riguarda le c.d. nullità relative.
Il nostro ordinamento processuale disciplina le nullità di
ordine generale (articolo 178 c.p.p.) nell'ambito delle quali
vanno distinte:
- le nullità assolute (art. 179 c.p.p.)
- le nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p.)
- le nullità relative (art. 181 c.p.p.)
49. L'appello
Un esempio di nullità verificatasi nel giudizio, che deve
essere eccepita con l'impugnazione della sentenza, è quella
inerente l'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà
per i prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal
deporre