L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
1. Trib. Milano, 26/06/2012
D'In.Mi. c. Società Europea di Ed. S.p.A.
STAMPA
Reati commessi a mezzo stampa
diffamazione
La libertà di diffusione del pensiero non riguarda solo le
informazioni e opinioni neutre ed inoffensive, ma anche quelle che
possano colpire negativamente, essendo tale possibilità una diretta
conseguenza del pluralismo, della tolleranza e dello spirito di
apertura che caratterizzano ogni società democratica. L'esercizio di
tale diritto integra, perciò, una causa di giustificazione del reato
di diffamazione, ma solo nell'ambito di un equo bilanciamento con
altri diritti parimenti inviolabili e, dunque, con esso potenzialmente
in conflitto, quali quello della tutela dell'onore e della reputazione
altrui.
FONTI
Massima redazionale, 2012
Trib. Roma Sez. I, 26/06/2012
Br.Ma. c. Editoriale Li. s.r.l.
RESPONSABILITA' CIVILE
Responsabilità civile
per ingiurie e diffamazione
In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo
stampa nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di
uno scritto anonimo offensivo dell'altrui reputazione, l'applicazione
dell'esimente del diritto di cronaca presuppone la prova, da parte
dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti
riportati nella scritto stesso ; con la conseguenza che, laddove
siffatta prova non possa essere fornita, proprio in ragione del
carattere anonimo dello scritto, la menzionata esimente non può
essere applicata anche per la carenza del requisito dell'interesse
pubblico alla dif
SalvaArchiviaStampaAnnotaTorna ai risultatiNuova ricerca
Trib. Milano Sez. I, 22/06/2012
Ma.Ge. c. Rc.Qu. S.p.A. e altri
STAMPA
Reati commessi a mezzo stampa
diffamazione
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non ogni inesattezza
di per sé stessa conferisce carattere diffamatorio all'articolo
giornalistico, essendo pur sempre necessario che il Giudice accerti
se la discrepanza tra la realtà oggettiva ed i fatti così come esposti
nell'articolo abbiano effettivamente la capacità di offendere l'altrui
reputazione.
2. FONTI
Massima redazionale, 2012
SalvaArchiviaStampaAnnotaTor
fusione della notizia.
Trib. Milano Sez. I, 22/06/2012
Ma.Ge. c. Rc.Qu. S.p.A. e altri
STAMPA
Reati commessi a mezzo stampa
diffamazione
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non ogni inesattezza
di per sé stessa conferisce carattere diffamatorio all'articolo
giornalistico, essendo pur sempre necessario che il Giudice accerti
se la discrepanza tra la realtà oggettiva ed i fatti così come esposti
nell'articolo abbiano effettivamente la capacità di offendere l'altrui
reputazione.
FONTI
Massima redazionale, 2012
Trib. Milano Sez. I, 18/06/2012
Ca.Vu. c. Ed.Li. s.r.l. e altri
GIORNALE E GIORNALISTA
STAMPA
Reati commessi a mezzo stampa
diffamazione
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la veridicità dei fatti
riportati, la pertinenza della notizia e la continenza di questa
rappresentano in ogni caso necessari ed imprescindibili canoni
comparativi che il Giudice di merito deve adoperare per svolgere
l'accertamento intorno alla sussistenza del diritto di cronaca e di
critica e, dunque, intorno alla liceità o meno dell'espressione
giornalistica utilizzata che, pertanto, va sempre valutata tenendo
presente la coerenza di siffatta espressione rispetto ai fatti narrati.
FONTIApp. Roma Sez. I, 04/06/2012
Me. S.p.A. c. Gruppo Editoriale L'Es. S.p.A.
RESPONSABILITA' CIVILE
Responsabilità civile
per ingiurie e diffamazione
STAMPA
Stampa ed editoria in genere
In tema di diffamazione a mezzo stampa , l'orientamento
interpretativo, espresso con riferimento della cronaca giudiziaria,
secondo cui il requisito della verità del fatto si atteggia quale fedele
corrispondenza tra la pubblicazione giornalistica ed il contenuto
degli atti e degli accertamenti all'epoca svolti dalla magistratura o
3. dalla p.g. da essa delegata, muove dall'esigenza di temperare il
limite della verità obiettiva. Il giornalista non può, cioè, essere
esposto alla necessità di dover personalmente verificare
l'attendibilità delle notizie prima di ogni pubblicazione, in quanto ciò
comporterebbe una paralisi del diritto-dovere di informazione.
Pubblicare notizie esattamente rispondenti al contenuto degli atti
processuali è pertanto funzionale ad esonerarlo sia dall'obbligo di
preventiva verifica delle proprie fonti, sia dalla responsabilità per
diffamazionenelle ipotesi di pubblicazione di notizie lesive dell'altrui
diritto all'onore.
Trib. Genova Sez. I, 16/05/2012
In.Ma. e altri
QUERELA
STAMPA
Reati commessi a mezzo stampa
diffamazione
Deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere, per
estinzione dei reati a seguito di remissione di querela, nei confronti
del prevenuto imputato per il reato di diffamazione a mezzo
stampa per aver, nella sua qualità di direttore ed autore
dell'articolo pubblicato sul quotidiano locale, offeso la reputazione
del querelante, scrivendo, facendo scrivere una notizia diffamatoria
ai danni altrui ed omettendo di esercitare sul contenuto del
quotidiano dallo stesso diretto, il controllo atto ad impedire che con
il mezzo della pubblicazione fosse commesso un reato. La
remissione di querela e la contestuale accettazione dell'imputato,
determina l'estinzione del reato facendo venir meno la condizione
di procedibilità dello stesso.
Trib. Taranto Sez. I, 14/05/2012
Ca.Ma.
STAMPA
Reati commessi a mezzo stampa
in genere
diffamazione
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la libertà di
espressione di cui all'art. 21 Cost., costituisce ed integra una causa
di giustificazione volta a scriminare il comportamento del soggetto
cui dichiarazioni lesive sono attribuite, purché sussista l'oggettivo
interesse a che i fatti narrati appaiano corretti e corrispondenti con
quelli realmente accaduti.
Trib. Milano Sez. I, 14/05/2012
Ad.Ro. c. Ca.Be.
STAMPA
4. Reati commessi a mezzo stampa
diffamazione
Il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di
qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano
strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso
ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si
risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della
reputazione del soggetto interessato.
Cass. civ. Sez. III, 08/05/2012, n. 6902
P.M. c. I. S.p.A. e altri
CAUSE DI NON PUNIBILITA'
Scriminanti
in genere
STAMPA
Reati commessi a mezzo stampa
diffamazione
L'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, in
relazione al contestato reato di diffamazione a mezzo stampa,
deve ritenersi sussistente ogni qualvolta il titolo dell'articolo
attribuisca alla persona offesa, nei cui confronti penda un
procedimento penale, una condotta avente riscontro negli atti
giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione, nonché corrispondente al
contenuto dell'articolo.
Cass. pen. Sez. V, 11/04/2012, n. 21867 (rv. 252805)
STAMPA
Reati commessi a mezzo stampa
diffamazione
REATI CONTRO LA PERSONA - Delitti contro l'onore -
Diffamazione - Col mezzo della stampa - Omesso controllo del
direttore autore dell'articolo - Configurabilità - Esclusione
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il direttore che sia
anche l'autore dell'articolo diffamatorio risponde del reato
previsto dall'art. 595 cod. pen. e non anche di quello di omesso
controllo di cui all'art. 57 dello stesso codice. (Annulla senza rinvio,
App. Bari, 07/12/2010)
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Trib. Perugia, 04/04/2012
Ba.Re.
STAMPA
5. Reati commessi a mezzo stampa
diffamazione
In ordine al reato di diffamazione, ai fini della sussistenza
dell'elemento psicologico, non è necessaria l'intenzione di offendere
la reputazione della persona offesa, essendo sufficiente il dolo
generico, ovvero la volontà di usare espressioni diffamatorie con la
consapevolezza della loro attitudine offensiva dell'altrui
reputazione.
FONTI
[ trasmissione Rai del 27 novembre 2007 TG3 Sicilia ]
[ CONDUTTORE IN STUDIO ] : <<... La regione aveva approvato il
piano della qualità dell'aria
una buona notizia ma ora c'è il sospetto che quel piano sia stato
copiato dalla regione Veneto
è per di più con sviste gravi ed evidenti come vedremo nel servizio
di Alessandra Pinella
[ ALESSANDRA PINELLA, autrice del servizio radio-giornalistico ]
<< Una descrizione paesaggistica che con la Sicilia non c'entra
nulla,
eppure a leggere il piano regionale di coordinamento per la tutela
della qualità dell'aria
adottato il 9 agosto scorso in Sicilia si scopre l'isola come una
regione del Nord d'Italia
tra le citazioni del piano del sistema erologico padano della regione
siciliana
Le piste ciclabili lungo gli argini dei fiumi presenti nei centri storici
dei comuni siciliani
l'inquinamento per l'eccessivo uso del riscaldamento dovuto al
clima rigido dell'isola.
la Sicilia trasformata in una regione a statuto ordinario
è per ultimo un link che richiama la regione Veneto.
sembrerebbe dunque un piano interamente copiato da quello della
regione Veneto è peraltro bocciata dall' unione europea.
l'appello di Legambiente: <<noi chiediamo all'assessore regionale
che riteniamo persona assolutamente responsabile di revocare
immediatamente questo piano che ha dotato con un decreto il 9
agosto scorso per passare immediatamente alla redazione di un
piano di risanamento vero
e chiediamo all'assessore di individuare le gravi responsabilità.
Per l'assessore regionale al territorio ambiente si tratta di un errore
dovuto all'urgenza:
<<errori dovuti alla fretta senza altro perché il piano della qualità
dell'aria affatto... La mancanza del piano ha fatto sì che la Sicilia
incorresse in procedura di infrazione per cui il piano sarà
verificato, nomineremo se è il caso una commissione chiamiamola
d’ inchiesta interna per verificare questi errori poi magari chi sà
potremo scoprirne qualche altro magari di avere, non lo so, preso
come riferimento i ghiacciai dell'Antartide.
6. RICERCA 2012 DIRITTO REPUTAZIONE
Trib. Roma Sez. I, 26/06/2012
Br.Ma. c. Editoriale Li. s.r.l.
RESPONSABILITA' CIVILE
Responsabilità civile
per ingiurie e diffamazione
In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa
nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di uno
scritto anonimo offensivo dell'altrui reputazione , l'applicazione
dell'esimente del dirittodi cronaca presuppone la prova, da parte
dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti
riportati nella scritto stesso ; con la conseguenza che, laddove
siffatta prova non possa essere fornita, proprio in ragione del
carattere anonimo dello scritto, la menzionata esimente non può
essere applicata anche per la carenza del requisito dell'interesse
pubblico alla diffusione della notizia.
FONTI
Trib. Milano, 26/06/2012
D'In.Mi. c. Società Europea di Ed. S.p.A.
STAMPA
Reati commessi a mezzo stampa
diffamazione
La libertà di diffusione del pensiero non riguarda solo le
informazioni e opinioni neutre ed inoffensive, ma anche quelle che
possano colpire negativamente, essendo tale possibilità una diretta
conseguenza del pluralismo, della tolleranza e dello spirito di
apertura che caratterizzano ogni società democratica. L'esercizio di
tale diritto integra, perciò, una causa di giustificazione del reato di
diffamazione, ma solo nell'ambito di un equo bilanciamento con
altri diritti parimenti inviolabili e, dunque, con esso potenzialmente
in conflitto, quali quello della tutela dell'onore e della
reputazione altrui.
App. Milano, 25/05/2012
PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
Diritti della personalità
(alla riservatezza)
STAMPA
Reati commessi a mezzo stampa
in genere
7. Il diritto di cronaca non esime di per sé dalla rispetto dell'altrui
reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera
privata dei cittadini solo quando possono contribuire alla
formazione della pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti
per la collettività. Non è conforme a questo principio il servizio
giornalistico che disponga dettagli della vita privata del tutto
irrilevanti quali il colore dei mocassini o dei calzini o altri dettagli
della vita privata accompagnati da giudizi svilenti sull'operato del
soggetto.
FONTI
SalvaArchiviaStampaAnnotaTorna ai risultatiNuova ricerca
Trib. Milano Sez. I, 14/05/2012
Ad.Ro. c. Ca.Be.
STAMPA
Reati commessi a mezzo stampa
diffamazione
Il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di
qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano
strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso
ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si
risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e
della reputazione del soggetto interessato.
FONTICass. pen. Sez. V, 10/04/2012, n. 30369
P.P. e altri
INGIURIA E DIFFAMAZIONE
STAMPA
Reati commessi a mezzo stampa
diffamazione
Il contenuto di un articolo di un periodico, riferendo una situazione
di fatto riconducibile alle scelte private di un dato soggetto (nella
specie attinenti alla sfera sessuale), non ha alcun rilievo sociale,
almeno nella attribuzione del fatto ad una persona ben individuata
o facilmente individuabile, con la conseguenza che l'articolo in
parola potrebbe violare, contestualmente, la privacy del predetto
soggetto e, attraverso tale violazione, la reputazione dello stesso.
Ciò premesso, risulta erronea la sentenza che escluda la
configurabilità del reato di cui all'art. 595 c.p., non solo per la
pretesa mancanza di presupposti per l'identificazione della persona
offesa semplicemente sulla base del fatto che non sia stato
riportato il nome integrale della medesima, ma anche per
l'applicabilità, in assenza di specifici elementi, dell'esimente del
diritto di cronaca, la cui configurabilità presuppone, viceversa,
l'esistenza dell'interesse pubblico.
Cass. civ. Sez. III, 22-03-2012, n. 4545 (rv. 621644)
Fontani c. Pieri e altri
8. STAMPA
Reati commessi a mezzo stampa
diffamazione
STAMPA - Responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo
della stampa) - Diffamazione a mezzo stampa - Prevalenza
del diritto all'onore sul diritto di critica - Esclusione -
Fondamento - Esercizio del diritto di critica - Modalità - Limiti
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste una
generica prevalenza del diritto all'onore sul diritto di critica,
in quanto ogni critica alla persona può incidere sulla sua
reputazione , e del resto negare il diritto di critica solo perché
lesivo della reputazione di taluno significherebbe negare il
diritto di libera manifestazione del pensiero; pertanto, il diritto
di critica può essere esercitato anche mediante espressioni lesive
della reputazione altrui, purché esse siano strumento di
manifestazione di un ragionato dissenso e non si risolvano in una
gratuita aggressione distruttiva dell'onore. (Rigetta, App. Firenze,
16/12/2009)
FONTI
CED Cassazione, 2012
Trib. Modena Sez. I, 20/03/2012
Tarantino Antonio c. Agos Ducato S.p.A.
BANCHE
Autorità di controllo bancario
DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE
Danno
non patrimoniale
Nel caso di illegittima segnalazione ad una Centrale Rischi deve
essere riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale,
derivante dalla lesione della reputazione personale, quale lesione
di un dirittoinviolabile della persona ( art. 2 Cost.); tale danno
deve essere liquidato in via equitativa, facendo riferimento al
residuo debito erroneamente segnalato nonché al periodo
temporale di durata della segnalazione illegittima.
Cass. pen. Sez. V, 14/03/2012, n. 21489
P.M. presso il Tribunale di Roma
SEQUESTRO PENALE
Sequestro
preventivo
E' esente da censura l'ordinanza del Tribunale del Riesame che,
chiamato a decidere sulla legittimità del provvedimento del GIP di
reiezione della richiesta di sequestro preventivo di siti informatici
9. recanti la pubblicazione di espressioni gravemente lesive dell'onore
e della reputazione del denunciante, evidenzi l'assenza dei
presupposti atti a configurare in astratto l'ipotesi di reato posta a
fondamento della richiesta di sequestro, motivata con i rilievi
attinenti alla pubblicazione, attraverso i canali informatici, di testi
già noti alla collettività e, peraltro, fedelmente riportati, tali da non
travalicare l'esercizio del diritto di cronaca.
App. Napoli Sez. IV bis, 23/02/2012
Ca.An. c. Ed.Me. s.r.l. e altri
PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
Diritti della personalità
(alla riservatezza)
L'area coperta dal diritto alla riservatezza è di maggiore
estensione rispetto a quella del diritto alla reputazione . Ne
consegue che l'esimente del diritto di cronaca rispetto ad un
fatto ritenuto lesivo della riservatezza, ma non della reputazione
, va valutata con un autonomo giudizio di bilanciamento dei
contrapposti interessi. Infatti, è proprio dalla non sovrapponibilità
dell'area di pertinenza della riservatezza a quella della
reputazione che sorge l'esigenza di una tutela ad hoc: possono
esservi fatti che non incidono sull'apprezzamento di una persona,
ma che, nondimeno, comportano l'invasione della sua sfera di
riserbo.
Trib. Milano Sez. I, 13/02/2012
Co.Fa.Ma. c. Mi.Pa. e altri
STAMPA
Responsabilità dell'autore
in genere
Il diritto di cronaca quale esimente della responsabilità per danni
derivanti dalla lesione del diritto personale all'onore ed alla
reputazione necessita della ricorrenza delle seguenti condizioni: la
verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla
conoscenza del fatto, la cd. pertinenza ed infine la correttezza
formale dell'esposizione, la cd. continenza.
Trib. Monza, 03/01/2012
Co.Ma.
INGIURIA E DIFFAMAZIONE
L'accertata proporzione tra il contenuto ed il tenore delle
affermazioni asseritamente lesive dell'onore e dellareputazione ,
da un lato, e la oggettiva gravità dei fatti storici rappresentati e
l'interesse sociale degli stessi, dall'altro, non consente di ritenere
travalicato il requisito della continenza, rilevante in materia di
diffamazione, in quanto sul vaglio del medesimo deve passare il
riconoscimento del diritto di critica di cui all'art. 51 c.p. In tale
contesto la valutazione cui è tenuto il Giudice del merito, deve, al
10. contempo, essere improntata ad un parametro di necessaria
elasticità, funzionale al grado di tutela che nel caso concreto deve
essere assicurata al principio costituzionale di libera manifestazione
del pensiero, nel bilanciamento con l'altrettanto rilevante, ed
inviolabile, parametro costituzionale dei diritti inviolabili della
persona.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ROBERTO BICHI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10839/2010 promossa
da:
M.F. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. Ugo Giurato e
elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 15 20122 MILANO
presso I' BAFFI ELENA
ATTORE
contro
A.M. EDITORE SPA (C.F. (...)), M.B., G.N. con il patrocinio dell'avv.
Alberto Merlo e dell'avv. MARTINEZ ANTONELLO e elettivamente
domiciliati in VIA ARCHIMEDE, 56 20129 MILANO presso il
difensore;
e contro
CHIARELETTERE EDITORE SRL, G.N. (C.F. ), con il patrocinio
dell'avv. Paolo Guido Beduschi e dell'avv. GIUDICI SILVIA e
elettivamente domiciliati in VIA OSTI, 10 20122 MILANO presso il
difensore avv. GIUDICI SILVIA
CONVENUTI
OGGETTO: risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo
stampa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 10 febbraio 2010 M.F., conveniva
avanti questo Tribunale G.N., A.M. Editore s.p.a., M.B., Chiare
lettere editore s.r.l. ed esponeva che:
il 21 maggio 2009 era stato pubblicato sul settimanale Panorama
un articolo dal titolo "IOR parallelo-Conti segreti in Vaticano", nel
quale, nell'ambito di un' ampia ricostruzione di operazioni
finanziarie risultanti da documentazione proveniente dall'Interno
del Vaticano, l'attore, tra gli altri, era indicato quale destinatario
dell'importo di 30.000, 00 dollari provenienti da un conto dove
erano transitate "operazloni illecite mascherate da opere di carità
11. nonché tangenti della I Repubblica " ovvero soldi riciclati
nell'interesse di mafiosi;
aveva richiesto l'immediata rettifica della indicazione, giacchè,
quale Console Generale in Gerusalemme, aveva in effetti ricevuto
tale somma , ma essa era stata implegata per lo scopo benefico
previsto, vale a dire l'acquisto di un minibus per il trasporto di
handicappati;
il direttore responsabile, pur non contestando la veridicità della
ricostruzione dell'episodio non aveva provveduto alla pubblicazione
della rettifica;
il riferimento diffamatorio era stato tratto dal libro "Vaticano spa",
autore G.N. e edito da Chlarelettere.
Sulla base di tali premesse l'attore chiedeva la condanna del
convenuti tutti al risarcimento dei danni derivati dalla grave lesione
della sua reputazione e onorabilità in virtù della notizia così come
riportata nell'articolo e nel libro; l'attore evidenziava che la
mancata indicazione dello scopo e dell'utilizzo della somma forniva
una informazione obiettivamente distorsiva della realtà e tale da
ledere la sua immagine.
SI costituivano i convenuti i quali chiedevano il rigetto della
domanda articolando difese che, da un lato, tendevano ad
escludere il carattere diffamatorio del riferimento al C.F. e,
dall'altro, si attestavano nell'invocare il diritto di cronaca e
l'esercizio della libertà di stampa protetta dall'art. 21 Cost.
Precisate le conclusioni, la causa giunge in decisione.
Motivi della decisione
L'articolo pubblicato su Panorama , edizione del 21 maggio 2009, a
firma G.N. , dal titolo "IOR Parallelo Conti Segreti inVaticano", è
sicuramente annoverabile nell'ambito del giornalismo di inchiesta.
Le sette pagine dell'articolo contengono una analitica ricostruzione
di vicende, rapporti, flussi finanziari, versamenti attinenti a conti
bancari facenti capo all'IOR, ricostruiti sulla base dei documenti che
"filtrano" "dalle Mura leonine".
L'articolo, esplicitamente, riprende il contenuto del libro "Vaticano
spa" "che raccoglie l'archivio di monsignor D., per vent'anni
testimone privilegiato delle attività della banca di Oltrotevere", da
cui emerge che "per l'istituto per le opere di religione transitavano
montagne di quattrini: dalle tangenti della Prima Repubblica al
conto intestato ad Andreotti".
In tale contesto, si trova il riferimento al Console Generale in
Gerusalemme M.F. (pag. 29). E' fatto riferimento al conto
Fondazione Spellman, dove affluiscono rilevantissime somme di
denaro. Affrontando il tema dei destinatari sl fa riferimento
all'elencazione di 'lutti i beneficiari che si dividono in due categorie:
religiosi e laici....dal conto Spellman vengono periodicamente
distribuite centinaia tra elemosine e donazioni a suore ,
monanache....". L'articolo poi prosegue:" beneficenza quindi, ma
12. non solo. L'apparente gestione caritatevole del patrimonio rimane
marginale". Quindi si indicano i versamenti a favore di C.
"pluricondannato per tangentopoli", al difensore "di Andreotti nei
procedimenti aperti a Palermo..."; quindi vi è una elencazione di
cardinali beneficiari e, poi, così si legge " Presenti anche diplomatici
come M.F., quando era a Gerusalemme (30 mila dollari),
l'ambasciatore S.F., che nel 1992 riceve somme "per la stampa
cattollca slovena", e il viceconsole onorario di New York Armando
Tancredi dal fondo sl prelevano anche i soldi per i congressi.....".
La notizia è tratta dal libro "Vaticano spa" di G.N., prima edizione,
in cui si legge: "Presenti nell'elenco anche i diplomatici coma M.F.
che si trova a Gerusalemme ( 30 mila dollari)...."(a pag. 46).
Risulta che nelle successive edizioni l'editore ha inserito "...(30 mila
dollari, usati-spiegherà lo stesso F.- per l'acquisto di un mezza di
trasporto di disabili)...".
Riguardo a tale versamento, è fatto neppure minimamente
contestato che il console F. utilizzò la somma per lo scopo benefico
prospettato, vale a dire l'acquisto di automezzo per il trasporto di
soggetti diversamente abili, così come inequivocamente attestato
anche dalla dichiarazione dell' ente "L'Arche" (doc.5).
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene il Tribunale che se è pur vero
che il versamento di 30.000 dollari - beneficiario Fieri , provenienti
dal conto Spellman- è circostanza veritiera, tuttavia l'omissione
della sua destinazione e del suo concreto utilizzo, in virtù
dell'accostamento con le proposizioni immediatamente precedenti
concernenti l'improprio utilizzo dei fondi per finalità non benefiche,
determina effetti tali da comunicare una notizia non solo
incompleta ma tale da indurre ad una percezione storica falsata,
con indubbi effetti negativi nei confronti dell'Immagine dell'attore.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di
affermare, in varie pronunce, che in tema di diffamazione , il
significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto
comunicativo in cui si inseriscono e, quindi, l'evento lesivo della
reputazione altrui può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto
oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata,
anche perché il contesto in cui la stessa è pronunciata. Una notizia,
ancorchè in sé non falsa, se mutilata, ovvero se inserita in un
ambito comunicativo decettivo o impropriamente allusivo può
assumere un significato idoneo ad indurre effetti conoscitivi , per il
lettore, falsificanti. E, proprio per questo, la Suprema Corte ha
richiamato la necessità che il Giudice di merito deve valutare le
parole nel momento dinamico in cui, sposandosi col contesto della
funzione semantica di tutti gli altri segnali, le stesse possono dar
luogo alla proliferazione di ulteriori significati: ricostruire il dato
materiale dell'illecito vuol dire risalire alla significazione assunta
come risultato finale (Cass. 25157/2008, 482, 3338/2009).
Ed allora, l'inserimento del nome di M.F. tra i soggetti che hanno
ricevuto somme di denaro provenienti dal Fondo Spellmann non per
13. fini di beneficenza, l'accostamento del suo nome nel novero dei
soggetti che hanno ricevuto somme e utilità per scopi "distorti"
rispetto a detta finalità o per finalità del tutto diverse, individua una
notizia che, da un lato, è obiettivamente non corrispondente alla
realtà e, dall'altro, costituisce una non giustificabile lesione
dell'onore e della reputazione dell'attore, quale persona ed anche
nella sua dimensione professionale di diplomatico.
Tale notazione rende di tutta evidenza infondate le difese svolte dai
convenuti là dove invocano la causa di giustificazione riconducibile
all'art. 21 Cost. E' certo che l'articolo riguarda vicende di indubbia
rilevanza e di interesse pubblico, ma è parimenti evidente che
difetta il presupposto della veridicità, anche sotto il profilo
meramente putativo. La difesa dei convenuti evidenzia che dalle
carte "filtrate" dalle mura del Vaticano, non è emerso, accanto al
riscontro del versamento di 30.000 dollari, alcun appunto che
permettesse di affermare una qualche destinazione specifica. Ma,
allora, è evidente che l'autore, nella incertezza dell'utilizzo per
beneficenza o meno ha, comunque, impropriamente inserito il
nome di Fieri nell'ambito relativo ai soggetti destinatari di illeciti o
sospetti versamenti, non essendovi, appunto, alcun elemento che
legittimasse un tale accostamento.
Risulta, quindi, che le espressioni contenute nell'articolo di
Panorama e nella prima edizione del libro , in quanto consistenti in
espressioni obiettivamente fuorviami, non rispondenti a verità e
non sorrette da alcuna giustificazione, nonché lesive dell'onore e
della reputazione professionale dell'attore, integrano gli estremi del
reato di cui all'art. 595, comma 3, c.p. nonché di illecito civile, sub
specie di illecito extracontrattuale foriero di danno non
patrimoniale, risarcibile in via equitativa secondo la valutazione del
giudice ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. In particolare, il danno
non patrimoniale in oggetto discende dal combinato disposto dagli
artt. 595, comma 3, e 185 c.p. nonché dalla lesione di valori
costituzionalmente garantiti dall'art. 2 Cost.
A tale riguardo, non può essere accolta la censura mossa dalla
parte convenuta circa una carenza di riscontro relativamente ai
danni cagionati dalla condotta illecita.
Ed invero, come già più volte rilevato da questo Tribunale,
tenendosi presenti i principi rielaborati dalla giurisprudenza di
legittimità (v. Cass. SS.UU. n. 2972/2009), va osservato che in
tema di diffamazione se, da una lato, non può considerarsi il
danno in re ipsa - nel senso che esso coincide con la lesione
dell'interesse protetto - tuttavia è indubbio che la propalazione di
notizie false incidenti negativamente sulla reputazione e l'onore di
una persona è causa -secondo ragionevoli canoni eziologici
probabilistici - di un turbamento morale ( ancorchè transeunte) e di
una ripercussione negativa sulla vita di relazione, che coinvolge i
profili attinenti alla stima e all'immagine che un soggetto gode tra i
consociati. Va ricordato, poi, che in tema di risarcimento del danno
14. causato da diffamazione a mezzo stampa, " il danno morale non
può che essere liquidato con criteri equitativi, sicché la ragione del
ricorso a tali criteri è insita nella natura del danno e nella funzione
del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di
denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale,
ma compensativa di un pregiudizio non economico"
(Cass.17395/2007).
Quanto alla quantificazione del risarcimento, essa va effettuata
considerando la rilevanza del riferimento, tale da far apparire
l'attore in un ruolo di diplomatico inserito in un contesto di
profittatori o, comunque, di soggetti partecipanti a vicende e traffici
oscuri o illeciti, così da screditare innanzi alla pubblica opinione la
sua persona e la sua attività lavorativa . Effetto che, in concreto,
non è stato neppure ridotto con iniziative successive da parte del
settimanale "Panorama" che, da quanto emerge dagli atti, rifiutò di
pubblicare la richiesta rettifica. (v. doc. 3). Discorso diverso va
fatto, in parte, per l'edizione successiva del libro "Vaticano spa",
nella quale la modifica a pag. 46 dà adeguatamente conto della
finalità del versamento.
Considerato, il rilievo dato all'articolo, nonché la larga diffusione del
settimanale, contestualmente valutando, per altro, la ridotta
portata del riferimento rispetto al complessivo interesse
dell'articolo, appare equo liquidare, secondo i criteri seguiti dalla
sezione in coincidenti casi, il risarcimento del danno in Euro
15.000,00, in moneta attuale..
Va accolta la domanda concernente il pagamento della sanzione
quale misura accessoria ex art. 12 L. n. 47 del 1948, nei confronti
di G.N., autore dell'articolo. Infatti la sanzione pecuniaria prevista
dall'art. 12 L. n. 47 del 1948, aggiuntiva e non sostitutiva del
risarcimento del danno stesso, presuppone la sussistenza di tutti gli
elementi costitutivi del delitto di diffamazione , sicché non può
essere comminata alla società editrice e può essere irrogata nei
confronti del direttore responsabile, purché la sua responsabilità sia
dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per
omesso controllo colposo della pubblicazione diffamatoria (Cass. n.
17395/2007).
Nella specie, la limitazione nella determinazione della sanzione in
Euro 1.000,00 deriva dalla considerazione che il giornalista
(ancorchè in altro contesto, v. intervista pubblicata su "Libero") si è
adoperato per limitare, per certi versi, gli effetti negativi indotti
dall'articolo di Panorama, al fine di ripristinare una corretta
informazione.
Riguardo alla pubblicazione sul libro "Vaticano s.p.a.", considerata
la diffusone del libro e, inoltre, l'iniziativa successivamente assunta
dall'editore, idonea a affievolire l'effetto offensivo, si ritiene
congruo liquidare l'importo di Euro 10.000,00.
15. Liquidazioni che, d'altra parte, non possono non tener conto del
concorso e degli effetti lesivi consequenziali da due diverse
condotte, ma determinati sul medesimo bene protetto.
Sulla base di quanto esposto appare evidente la superfluità di ogni
ulteriore attività istruttoria.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate
come indicato in dispositivo tenuto conto del riconosciuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, prima sezione civile, in composizione
monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione
disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al
R.G.N.R. 10839/2010 promossa da M.F., nel contraddittorio delle
parti:
1) condanna A.M. Editore spa, B.M. e G.N., rispettivamente nelle
qualità di editore del periodico Panorama, di direttore responsabile,
di autore dell'articolo apparso sul numero pubblicato il 21/5/2009
dal titolo "IOR Parallelo. Conti Segreti in Vaticano", al pagamento,
in solido tra loro, e a favore di M.F. dell'importo di Euro 15.000,00
oltre interessi dalla data della sentenza al saldo, a titolo risarcitorio
del danno non patrimoniale subìto;
2)condanna, inoltre G.N. e l'editore Chiarelettere Editore srl al
pagamento dell'ulteriore importo di Euro 10.000,00, oltre interessi
sino al saldo, a favore dell'attore sempre a titolo di risarcimento dei
danni non patrimoniali, in dipendenza del riferimento diffamatorio
contenuto nel libro "Vaticano s.p.a.", pag. 46;
3) condanna inoltre, ai sensi dell'art. 12 L. 8 febbraio 1948, n. 47,
il convenuto G.N. al pagamento, a favore dell'attore, dell'importo di
Euro 1.000,00, oltre interessi di legge sino al saldo.
3) ordina la pubblicazione della presente sentenza, per estratto (
intestazione e dispositivo) su "Panorama" in caratteri doppi del
normale, a spese e cura dei convenuti;
4) condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali
liquidate in Euro 265,00 per esborsi, Euro 6.180,00 e Euro
2.730,50 per diritti oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a.
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A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE
FEMMINE OVE INSISTE IN PIENO CENTRO ABITATO IL
CEMENTIFICIO DELLA ITALCEMENTI AZIENDA CLASSIFICATA
COME INDUSTRIA INSALUBRE
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